Notifica per pubblici proclami

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Notifica per pubblici proclami
STUDIO LEGALE
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Attilio Regolo, 12/D, Roma
(St. Legale Avv. Lucio Stile)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
MOTIVI AGGIUNTI AI SENSI DELL’ART. 21 C. 1 DELLA L. N. 1034 DEL 1971
NEL RICORSO R.G. N. 5063/2009
Promossi da:
1. AGOSTINI ANDREA, nato a Perugia il 25.11.1979, ivi residente nella
Via delle Ghiande, 104, C.F. GST NDR 79S25 G478 W;
2. ANIEF, Associazione Professionale e Sindacale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Prof. Marcello Pacifico, con sede in
Palermo, nella Via Valdemone, 57, C.F. 97232940821;
3. AMIDEI SAMUELE, nato a San Giovanni V.no (Ar) il 18.11.1972, ivi
residente nella Via Garibaldi, 36, C.F. MDA SML 72S18 H901 S;
4. AMORE MARIANGELA, nata a Enna il 31.10.1972, residente in
Barrafranca nel C.so Garibaldi, 422, C.F. MRA MNG 77R71 C342 B;
5. ARTALE RUGGERO, nato a Roma il 09.07.1961, ivi residente nella Via
Novara, 33, C.F. RTL RGR 61L09 H501 L;
6. BARTOLOTTA CHIARA, nata ad Ancona il 15.11.1976, residente in
Bologna in Località Bolgare, 141, C.F. BRT CHR 76S55 A271 C;
7. BAZZANI ERIKA, nata a Cologna Veneta il 27.03.1979, residente in
Legnago nella Via Casette n. 5, C.F. BZZ RKE 79C67 C890 A
8. BECCHETTI CLAUDIO, nato a Perugia il 21.03.1969, ivi residente
nella Via Piero della Francesca, 33, C.F. BCC CLD 69C21 G478 K;
1
9. BELLONI FILIPPO, nato a Roma il 15.04.1969, residente in Civita
Castellana nella Via San Giovanni n. 28, C.F. BLL FPP 69D15 H501 Z;
10.
BERIOLI MARIA CECILIA, nata a Spoleto (PG) il 18.05.1966,
residente in Perugia nella Via Filosofi n. 76/E, C.F. BRL MCC 66E58
I921 V;
11.
BLANDINI GIOVANNA, nata a Roma il 14.06.1965, ivi residente
nella Piazza N. M. Nicolai, 3, C.F. BLN GNN 65H54 H501 L;
12.
BORTOLIN DAVIDE, nato a Latina il 20.04.1974, residente in
Borgo Bainsizza nella Via Speranza, 250, C.F. BRT DVD 74D20 E472
Z;
13.
BRAVIN MICHELE, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il
08.07.1973, residente in Portogruaro (VE) nella via Torresella, 49, C.F.
BRV MHL 73L08 I403 E;
14.
CARBONE MARGHERITA, nata a Mesagne il 19.09.1987,
residente in Latiano nella Via G. D’Annunzio, 5, C.F. CRB MGH 87P59
F152 W;
15.
CAUSA VIVIANA, nata a Napoli il 15.02.1983, residente in
Pozzuoli nella via San Francesco ai Gerolomini, 26, C.F. CSA VVN
83B55 F839 A;
16.
CECHET ALAN, nato a Cormòns (GO) il 22.03.1981, residente in
Mariano del Friuli in via d'Olea 7, C. F. CCH LNA 81C22 D014 X;
17.
CERBINI CARLA, nata a Perugia il 23.02.1981, residente in
Mugnano nella Strada Corgnano, 4, C.F. CRB CRL 81B63 G478 N;
18.
CHITI SERGIO, nato a Bologna il 20.10.1965, ivi residente nella
Via Foscherara 4/13, C.F. CHT SRG 65R20 A944 T;
2
19.
CIPRIANI
GRETA
AGNESE,
nata
ad
Avezzano
(AQ)
il
24.04.1982, residente in l’Aquila nella Via D’Annunzio, 8, C.F. CPR
GTG 82D64 A515 U;
20.
CIRCEO STEFANO, nato a Pescara il 04.09.1984, ivi residente
nella Via B. Croce, 178, C.F. CRC SFN 84P04 G482 E;
21.
COLOZZO LUIGI, nato a Sora (FR) il 19.07.1964, residente in
Gaeta (LT) nel Corso Cavour, 88, C.F. CLZ LGU 64L19 I838 X;
22.
CONTI ELEONORA, nata a Terni il 27.07.1983, ivi residente
nella Via E. De Amicis, 30, C.F. CNT LRN 83L67 L117 C;
23.
DAL POZZO CRISTIANO, nato a Arzignano (VI) il 22.08.1976,
residente in Vicenza nella Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 37, C.F. DLP
CST 76M22 A459 H;
24.
D'AMBROSIO RAFFAELE, nato a Nocera Inferiore (SA) il
30.07.1977, residente in Angri nella Via S. Maria, 45, C.F. DMB RFL
77L30 F912 U;
25.
D'ANGELO PAOLO, nato ad Avezzano (AQ) il 26.05.1981,
residente a Silvi Marina (TE) nella Via Adige, 16, C.F. DNG PLA 81E26
A515 X;
26.
D'ARMENTO PAOLO, nato a Gallipoli (LE) il 18.12.1982, ivi
residente nella Via Ospedale Vecchio, 2, C.F. DRM PLA 82T18 D883 X;
27.
DATO PAOLA, nata a Messina il 06.03.1965, ivi residente nella
Via Centonze, 232, C.F. DTA PLA 65C4 6F158 P;
28.
DEL MORO CLAUDIA, nata a Chiaravalle (An) il 22.06.1972, ivi
residente nella Via Verdi, 14, C.F. DLM CLD 72H62 C615 T;
29.
DEL PRETE RICCARDO, nato a Napoli il 11.01.1982, residente
in Grumo Nevano nel C.so Cirillo, 16, C.F. DLP RCR 82A11 F839 B;
3
30.
DI
GIANDOMENICO
FRANCESCO,
nato
a
Giulianova
il
20.03.1977, residente in Perugia nella Strada della Pallotta, 5, C.F.
DGN FNC 77C20 EO58 R;
31.
DI GREGORIO ALESSANDRO, nato a Rieti il 05.04.1979,
residente in l'Aquila nella Via F. Paolo Tosti, 17/a, C.F. DGR LSN
79D05 H282 Y;
32.
ESPOSITO
ANDREA,
nato
a
Pomigliano
D'Arco
(NA)
il
21.09.1973, residente in Quindici (AV) nella via Forno, 62, C.F. SPS
NDR 73P21 G812 C;
33.
ESPOSITO MONIA, nata a L'Aquila il 26.08.1978, residente in
Bominaco di Caporciano nella Via del Viale, 8, C.F. SPS MNO 78M66
A345 R;
34.
FABBRI DAVIDE, nato a Faenza (Ra) il 12.03.1980, ivi residente
nella Via Tuliero, 15, C.F. FBB DVD 80C12 D458 S;
35.
FAILLA GIANLUCA, nato a Catania il 26.08.1982, residente in
S. Gregorio nella Via L. Pirandello, 25, C.F. FLL GLC 82M26 C351 G;
36.
FAINI SAMUELE, nato a Jesi (AN) il 01.10.1973, residente in
Maiolati Spontini (AN) nella Via Carducci, 54, C.F. FNA SML 73R01
E388 K;
37.
FERRUCCIO PATRIZIA, nata a Cosenza il 17.06.193, ivi
residente nella Via R. Benincasa, 8, C.F. FRR PRZ 73H57 D086 Q;
38.
FICARELLA FRANCESCO, nato a Bari il 11.03.1972, ivi
residente nella Via Brigata Bari, 122, C.F. FCR FNC 72C11 A662 X;
39.
FIORELLA MASSIMILIANO, nato a Palermo il 14.11.1978,
residente in Santo Stefano di Camastra (ME) nella Contrada Petitto,
C.F. FRL MSM 78S14 G273 M;
4
40.
FRAGALE EMILIA, nata a Messina il 23.07.1975, ivi residente
nella Via del Grano, 7, C.F. FRG MLE 75L63 F158 D;
41.
FREDDI PIERGIORGIO, nato a Venezia il 20.08.1974, ivi
residente nella Via Castello, 4721 , C.F. FRD PGR 74M20 L736 Q;
42.
FRIGO IRENE, nata a Peschiera del Garda il 23.06.1981,
residente in Monzambano nella Via dell’Aviere, 1, C.F. FRG RNI 81H63
G489 C;
43.
FURCI FABRIZIO, nato a Pordenone il 02.05.1983, residente a
Codroipo nella Via Majano, 35, C.F. FRC FRZ 83EO2 G888 F;
44.
GASPARONI TIZIANA, nata a Venezia il 31.05.1978, residente
in Lido di Venezia nella Via Paolo Erizzo, 5, C.F. GSP TZN 78E71 L736
W;
45.
GATTI ALICE, nata a Forlì (FC) il 25/07/1971, residente in
Bologna nella via Di Saliceto, 45/4, C.F. GTT LCA 71L65 D704 E;
46.
GENTILE GIUSEPPINA, nata a Bisceglie (BA) il 30.07.1974, ivi
residente nella via Redipuglia, 3, C.F. GNT GPP 74L70 A883 D;
47.
GIOIA CHRISTIAN, nato a Campobasso (CB) il 18.05.1985,
residente in Bojano (CB) nella Via Giuseppe Gentile, 5, C.F. GIO CRS
85E18 B519 V;
48.
GIRARDELLO SARA, nata a Camposampiero (PD) il 12.12.1975,
residente in Piombino Dese nella Via Piave n. 95/B, C.F. GRR SRA
75T52 B563 J;
49.
GIUBBONI OLIVIA, nata a Firenze il 29.06.1966, residente in
Perugia nella Via G. Mignini, 7, C.F. GBB LVO 66H69 D612 K;
5
50.
LA VACCARA VALERIA, nata a Torre Annunziata (Na) il
23.09.1976, residente in Scafati nella Via C. Colombo, 12, C.F. LVC
VLR 76P63 L245 O;
51.
LYSSIMACHOU CRISTINA, nata a Thiene (VI) il 10.08.1983, ivi
residente nella via Perosi n. 2, C.F. LYS CST 83M50 L157 W;
52.
MACERA ERIKA, nata a Formia il 29.10.1975, ivi residente
nella Via della Forma, 5, C.F. MCR RKE 75R69 D708 R;
53.
MANSUTTI NICOLA, nato a Udine il 16.09.1977, residente in
Tavagnacco (UD) nella Via Cesare Battisti, 10, C.F. MNS NCL 77P16
L483 U;
54.
MARCHETTA ANTONIO, nato a Catania il 15.11.1985, ivi
residente nella Via Chisari, 14, C.F. MRC NTN 85S15 C351 O;
55.
MASARACCHIO
GIANLUCA,
nato
a
Colleferro
(RM)
il
27.03.1967, residente in Latina nella Via Marchiafava, 11, C.F. MSR
GLC 67C27 C858 R;
56.
MAZZOTTA VERA, nata a Roma il 01.06.1974, residente in
Tivoli nella Via degli Orti, 82, C.F. MZZ VRE 74H41 H501 F;
57.
MESSINA IGNAZIO, nato a Palermo il 16.06.1972, residente in
Santo Stefano Quisquina (AG) nella Via Roma, 69, C.F. MSS GNZ
72H16 G273 U;
58.
MICHELAZZI ETTORE, nato a Trieste il 10.05.1971, ivi
residente nella via Aldegardi, 15, C.F. MCH TTR 71E10 L424 R;
59.
MOGAVERO
NICOLA, nato a Palermo il 22.07.1983, ivi
residente nella Via Corrado Giaquinto, 14, C.F. MGV NCL 83L22 G273
R;
6
60.
MUSUMECI TIZIANA, nata a Sassari il 26.07.1976, ivi residente
nel Largo Budapest, 9, C.F. MSM TZN 76L66 I452 C;
61.
OPALIO ALBERTO, nato a Feltre (BL) il 31.08.1969, residente in
Pedavena (BL) in Via Dante Alighieri, 16, C.F. PLO LRT 69M31 D530
Y;
62.
ORAZI EMANUELA, nata a Roma il 30.07.1972, ivi residente
nella Via Cipro, 4/V, C.F. RZO MNL 72L70 H501 I;
63.
ORSINI LUISELLA, nata a Genova il 14.05.1974, residente in
Manfredonia (FG) nella Via G. Di Vittorio, 129, C.F. RSN LLL 74E54
D969 L;
64.
PACINI LEONARDO, nato a Firenze il 22.11.1978, ivi residente
nella Via Maggio, 27, C.F. PCN LRD 78S22 D612 L;
65.
PALLARO LUCA, nato a Torino il 13.11.1972, residente in
Grantorto (PD) nella Via S. Antonio, 2, C.F. PLL LCU 72S13 L219 B;
66.
PAOLONE
RAFFAELLA, nata a Roma il 17.12.1969, ivi
residente nella Via dei Caudini, 3, C.F. PLN RFL 69T57 H501 Z;
67.
PEDROLLO IRENE, nata a Vicenza il 30.08.1974, ivi residente
nella Via Medaglie d'Oro, 35, C.F. PDR RNI 74M70 L840 L;
68.
PENNISI SALVATORE, nato a Giarre il 28.09.1981, residente in
Riposto nella Via Strada IV, 125/A, C.F. PNN SVT 81P28 E017 U;
69.
PIGATO EMMA NICÒL, nata a Arzignano il 28.06.1979, ivi
residente nella Via Monte Gratolon, 3, C.F. PGT MME 79H68 A459 E;
70.
PILONE FILOMENA, nata a Foggia il 30.01.1977, ivi residente
nella Via A. Ciano, 18/I, C.F. PLN FMN 77A70 D643 C;
71.
POLIMADEI MARTA, nata ad Amelia (TR) il 15.02.1967, ivi
residente nella Via Ortana, 97, C.F. PLM MRT 67B55 A262 X;
7
72.
PRIANTE IRENE, nata a Verona il 20.12.1977, ivi residente
nella Via Polveriera Vecchia, 7/a, C.F. PRN RNI 77T60 L781 K;
73.
RAGUSA MICHELE CLAUDIO, nato a Catania il 20.03.1982 ,
residente in Militello Val di Catania nella Via Roma, 19, C.F. RGS MHL
82C20 C351 F;
74.
REGGIANI LUDOVICA, nata a Bolzano (BZ) il 11.08.1978, ivi
residente nella Via in Villa, 10, C.F. RGG LVC 78M51 A952 B;
75.
REOLON GIORGIA, nato a Belluno il 18.06.1978, ivi residente
nella Via Monte Grappa, 396, C.F. RLN GRG 78H58 A757 I;
76.
SALERNO MANUELA, nata a Siracusa il 10.11.1983, ivi
residente nel Viale Tica, 145/A, C.F. SLR MNL 83S50 I754 X;
77.
SALVATORE MICHELE, nato a Foggia (FG) il 26.06.1966, ivi
residente nella Via Nicola Patierno, 11 A/4, C.F. SLV MHL 66H26
D643 B;
78.
SANCIN NEDA, nata a Trieste il 18.02.1980, residente in San
Dorligo della Valle Dolina nella Via Dolina, 112, C.F. SNC NDE 80B58
L424 Y;
79.
SCANABISSI PAOLO, nato a Bologna il 26.01.1974, ivi residente
nella Via San Donato, 155/2°, C.F. SCN PLA 74A26 A944 W;
80.
SCARPA
GIOVANNI
BATTISTA,
nato
a
Venezia
(VE)
il
07.12.1977, residente in Farra di Soligo (TV) nella Via Fontana, 43,
C.F. SCR GNN 77T07 L736 G;
81.
SERRA CHERCHI MARIA ELENA, nata a San Fernando (Cile) il
15.01.1980, residente in Usini nella via Ossi, 45, C.F. SRR MLN 80A55
Z603 V;
8
82.
SETTIMO ILARIA, nata a Camposampiero il 03.06.1981,
residente in S. Giustina in Colle nella Via Ponte del Molino, C.F. STT
LRI 81H43 B563 R;
83.
SICILIANO CARMELO, nato a Catania il 03.12.1980, ivi
residente nella Via Padova, 97, C.F. SCL CML 80T03 C351 Z;
84.
SPOLETINI GIANNI, nato a Foligno il 21.05.1974, ivi residente
nella Strada Ponte Felcino Ponte Pattoli, 13/E, C.F. SPL GNN 74E21
D653 C;
85.
STELLA ILENIA, nata a Jesi il 10.09.1973, residente in
Senigallia nella Strada delle Cone, 238/B, C.F. STL LNI 73P50 E388 L;
86.
TIOZZO MICAELA, nata a Chioggia il 04.02.1971, residente in
Ferrara nella Via Vigne, 19, C.F. TZZ MCL 71B44 C638 E;
87.
TOMASELLA ANDREA, nato a Conegliano (TV) il 09.05.1976, ivi
residente nella Via Parrilla, 6, C.F. TMS NDR 76E09 C957 R;
88.
TONTI ANTONELLO, nato a Foggia il 17.12.1975, ivi residente
nella Via E. Fioritto, 31, C.F. TNT NNL 75T16 D643 K;
89.
VENTURI LUCA, nato a Todi il 18.03.1974, residente in Castel
dell’Aquila (TR) nella Via Casaletto, 145, C.F. VNT LCU 74C18 L188 B;
90.
VILLA VANESSA, nata a Bologna il 17.01.1972, ivi residente
nella Via Signorelli, 5, C.F. VLL VSS 72A57 A944 W;
91.
VINCIGUERRA LAURA, nata a Novara il 03.08.1977, residente
in Foligno nella Via Brigata Garibaldi, 13, C.F. VNC LRA 77M43 F952
G;
92.
ZAGNI RAFFAELLA, nata a Bologna il 28.04.1970, ivi residente
nella Via San Felice, 103, C.F. ZGN RFL 70D68 A944 R;
9
93.
ZAMBELLI FILIPPO, nato a Pelago (FI) il 23.01.1976, residente
in Rufina nella Località Turicchi, 34, C.F. ZMB FPP 76A23 G420 F;
94.
ZEPPILLI SERENA, nata ad Ascoli Piceno il 04.03.1979,
residente in Colli del Tronto nella Via Casaregnano, 42, C.F. ZPP SRN
79C44 A462 O;
95.
ZIGAINA LAURA, nata a Oderzo (TV) il 22.10.1979, residente a
Tarzo (TV) nella Via dell'Emigrante, 25, C.F. ZGN LRA 79R62 F999 N,
tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso
5063/2009, dagli Avv.ti WALTER MICELI e FABIO GANCI del foro di
Palermo, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Attilio Regolo,
12/D, presso e nello studio dell’Avv. Lucio Stile
-
RICORRENTI
CONTRO
- IL
MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ
E
DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore
CONTRO
- I Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per
L’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia
Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per
le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la
Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto
CONTRO
- I Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento,
Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari,
Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì,
10
Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze,
Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila,
La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova,
Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara,
Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino,
Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa,
Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo,
Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo,
Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo
-
RESISTENTI
E NEI CONFRONTI
- di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo
determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2009/11, degli Uffici Scolastici
Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli –
Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna,
Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania,
Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone,
Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia,
Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco,
Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera,
Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova,
Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa,
Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria,
Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona,
11
Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani,
Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in possesso di abilitazioni
diverse da quelle conseguite nei corsi di secondo livello finalizzati alla
formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media (classe di
concorso 77/A)
-
CONTROINTERESSATI
PER L’ANNULLAMENTO
-
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato
per gli aa.ss. 2009/11, approvate dai Dirigenti pro tempore degli Uffici
Scolastici Regionali per il Lazio, per L’Abruzzo, per la Basilicata, per la
Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia
Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise,
per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la
Toscana, per l’Umbria e per il Veneto e dai Dirigenti pro tempore degli
Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,
Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento,
Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti,
Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze,
Foggia,
Frosinone,
Genova,
Gorizia,
Grosseto,
Imperia,
Isernia,
L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca,
Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma,
Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia,
12
Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio
Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena,
Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso,
Trieste,
Udine,
Varese,
Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli,
Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, nelle parti in cui le suddette
graduatorie: 1) attribuiscono il punteggio aggiuntivo al voto di
abilitazione, corrispondente al servizio specifico prestato nella classe di
concorso, soltanto ai corsi biennali di secondo livello finalizzati alla
formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria
(classi di concorso 31/A e 32/A) e non anche al corso di secondo
livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale
nella scuola media (classe di concorso 77/A); 2) non hanno valutato il
punteggio di abilitazione del corso di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 3, del D.M.
137/07;
PREMESSA IN FATTO
Il ricorso R.G. n. 5063/2009 ha per oggetto:
1) Il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui, all’art. 6,
analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S.,
COBASLID, Didattica della musica, la Laurea in Scienze della
formazione primaria, attribuisce il punteggio aggiuntivo al voto di
abilitazione, corrispondente al servizio specifico prestato nella classe di
concorso, soltanto ai corsi biennali di secondo livello finalizzati alla
formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria
(classi di concorso 31/A e 32/A) e non anche al corso di secondo
13
livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale
nella scuola media (classe di concorso 77/A);
2) La Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale
nella scuola media, allegata (n. 3) al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009,
nella parte in cui tale tabella non consente la valutabilità del
punteggio di abilitazione del corso di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 3, del D.M.
137/07;
Successivamente all’adozione dei provvedimenti originariamente impugnati, i
dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici sopra indicati hanno approvato i
provvedimenti di cui oggi si chiede l’annullamento.
Alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli
aa.ss. 2009/11, approvate dai dirigenti degli USP sopra indicati, si
estendono in via derivata gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso
introduttivo, che si riportano integralmente:
DIRITTO
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 D.M. 24 NOVEMBRE
1998.
VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999 N. 508
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 6 TER L.
306 DEL 2000.
VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 4, DEL D.M. N. 137 DEL 28
SETTEMBRE 2007
14
ECCESSO
DI
POTERE
SOTTO
IL
PROFILO
DELL’ILLOGICITÀ
MANIFESTA E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
Il provvedimento impugnato appare, anzitutto, illegittimo nella parte in cui
non attribuisce il punteggio aggiuntivo al voto di abilitazione, corrispondente
al servizio specifico prestato nella classe di concorso, al corso di secondo
livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella
scuola media (classe di concorso 77/A).
E invero, con la disposizione di cui all’art. 6 del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009,
si è voluto di fatto annullare il valore aggiunto che la legge riconosce
all’abilitazione conseguita nelle Scuole di Specializzazione, rispetto agli
altri titoli abilitativi all’insegnamento.
Infatti il
bonus
aggiuntivo
attribuito ai diplomati nelle Scuole di
Specializzazione in forza del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 ter L.
306/2000, dell’art. 3 D.M. 24 novembre 1998, nonché da ultimo dell’art. 8
D.I.M. 4 giugno 2001, n. 268, è stato virtualmente equiparato, ai sensi
della tabella di valutazione allegata (n. 2) al D.M. oggi impugnato al servizio
specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione (ossia al
punteggio di servizio che gli abilitati delle Scuole di Specializzazione
avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento).
In altre parole, tale bonus aggiuntivo attribuito dalla legge per la
frequentazione del biennio dei corsi di specializzazione, equivale pienamente
al punteggio che ogni insegnante che abbia svolto l’attività di
insegnamento può conseguire in un biennio.
Ora, è di tutta evidenza che non attribuire il punteggio aggiuntivo al voto di
abilitazione, corrispondente al servizio specifico prestato nella classe di
concorso, al corso di specializzazione finalizzato alla formazione dei docenti
15
di strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77/A), equivale
ad annullare il valore aggiunto riconosciuto dalla legge a tali corsi di
specializzazione.
Occorre ricordare, in proposito, che il Consiglio di Stato, con sentenza n.
7460 del 2002, ha fondato il suo convincimento della legittimità del
punteggio aggiuntivo ut supra sulla considerazione della caratterizzazione
esclusiva dell’impegno richiesto per la frequenza della scuola di
specializzazione e della conseguente incompatibilità di detto impegno
con la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che non
si esaurisce nell’impartire le lezioni nelle ore antimeridiane, ma richiede la
presenza dei docenti nelle attività collaterali, eppure fondamentali per il
corretto espletamento della funzione.
È sufficiente, in tal senso, riflettere sulla obbligatorietà della frequenza del
corso biennale finalizzato alla formazione dei docenti di strumento
musicale nella scuola media, per dimostrare che in tale biennio tali
docenti
non
avrebbero
in
alcun
modo
potuto
prestare
servizio
d’insegnamento.
Risulta, dunque, evidente l’esigenza di compensare l’impossibilità di fatto
di prestare il servizio d’insegnamento con il riconoscimento di un
punteggio aggiuntivo.
Emerge, dunque, l’assoluta illegittimità e irragionevolezza della mancata
attribuzione
del
punteggio
aggiuntivo
al
voto
di
abilitazione,
corrispondente al servizio specifico prestato nella classe di concorso, al corso
di specializzazione finalizzato alla formazione dei docenti di strumento
musicale nella scuola media.
16
Tale mancata attribuzione si pone in evidente contrasto con la ratio sottesa
all’art. 1, comma 6 ter L. 306/2000.
Tale norma, invero, ha offerto una copertura legislativa all’attribuzione
del punteggio aggiuntivo a favore dei docenti abilitati nei corsi di
specializzazione
e,
cosa
ancor
più
rilevante,
al
conseguente
riconoscimento di un valore aggiunto a tali abilitazioni rispetto alle
altre abilitazioni all’insegnamento.
La norma de qua statuisce, infatti, che “con il medesimo decreto
(ministeriale da emanarsi successivamente) vengono determinati i criteri e
le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di
specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al
risultato
dell'esame
finale
sia
ai
fini
dell'inserimento
nelle
graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e
titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998”.
Con il richiamo all’articolo 3 del D.M. 24 novembre 1998 il legislatore ha
chiaramente inteso stigmatizzare ed elevare al rango di disposizione
legislativa il principio, contenuto nel citato D.M. 24 novembre 1998, in
forza del quale “Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola
secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso
positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso
attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto
a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione
e perfezionamento universitari”.
17
Sul punto merita richiamarsi l’orientamento espresso da Codesto Ecc.mo
Tribunale in forza del quale “come avvertito, l'art. 1, comma 6 ter, della
Legge 306 del 2000 fissa il criterio che la misura del punteggio da
attribuire al risultato dell'esame finale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti sia "in coerenza con quanto previsto dall'art. 3
del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre
1988". Pertanto, il decreto interministeriale di attuazione dovrà prevedere
"un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello
attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e
perfezionamento universitari". E' bene che sia opportunamente rilevato che
anche questo criterio ottiene copertura legislativa” (CFR. T.A.R. LAZIO,
SEZ. III BIS, 13 AGOSTO 2002, N. 7121; IN SENSO ANALOGO CFR. ANCHE
CONS. STATO, SEZ. VI, N. 7460/2002).
In senso analogo si è espresso anche il massimo Consesso della Giustizia
Amministrativa affermando che l’art. 3 del Decreto Ministeriale 24
novembre 1998 “ha perso la sua natura di fonte secondaria (di pari grado
rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art. 2 del D.L. n. 255
del 2001), per effetto del rinvio operato dall’art. 1, comma 6 ter, del D.L.
n. 240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n. 306 del 2000. In
altri termini, in forza del citato rinvio, è assurto a livello di previsione
primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi
ai diplomati S.S.I.S., nelle graduatorie permanenti delle quali si tratta, il
criterio desunto dalla citata disposizione, in base alla quale, testualmente
“nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in
18
quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica
scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio
aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo
le
norme
previgenti
alla
istituzione
delle
scuole
di
specializzazione
all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la
frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento
universitari […]”.
Da quanto sopra deve necessariamente rinvenirsi l’esistenza di un limite nel
potere conferito, dalla fonte primaria, all’Autorità di vertice della
istruzione pubblica, nella potestà di incidere sui punteggi attribuibili
alle differenti categorie di titoli” (CFR. CONS. STATO, SEZ. VI, N.
8499/2003).
***
Ma v’è di più.
L’illegittimità del provvedimento impugnato in parte qua è resa ancor più
palese
in
ragione
dell’assoluta
irragionevolezza
e
illogicità
dell’attribuzione di tale punteggio aggiuntivo, prevista dall’art. 6 del
Decreto oggi impugnato, esclusivamente in favore ai corsi biennali di
secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione
musicale nella scuola secondaria (classi di concorso 31/A e 32/A).
Occorre ricordare, in proposito, che il D.M. n. 137 del 28 settembre 2007,
dando attuazione alla previsione di cui all’art. 4 della Legge 21 dicembre
1999 n. 508, ha previsto l’attivazione, nei Conservatori di Musica e negli
Istituti Musicali Pareggiati, di corsi biennali di secondo livello finalizzati
alla formazione sia dei docenti di educazione musicale (classe di
19
concorso A 31/A 32) che dei docenti di strumento (classe di concorso A
77).
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 137 del 28 settembre 2007, al
termine di tali corsi organizzati è rilasciato il diploma accademico di secondo
livello
che
abilita
sia
all’insegnamento
dell’educazione
musicale
sia
all’insegnamento dello strumento musicale e che costituisce titolo di
ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi
di concorso.
L’esame finale di tali corsi, a norma dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 137 del
28 settembre 2007, sia per l’insegnamento dell’educazione musicale che per
l’insegnamento dello strumento musicale, ha valore di esame di Stato.
Appare, dunque, evidente che l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in
favore di una soltanto delle abilitazioni contemplate dal D.M. n. 137 del 28
settembre 2007 , oltre a porsi in contrasto con disposizioni di rango
legislativo, è palesemente viziata da eccesso di potere sotto il profilo
dell’illogicità manifesta in quanto determina un’irragionevole differenza di
trattamento giuridico tra titoli assolutamente equiparabili tra loro.
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 124/1999
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1,
51 E 3 DELLA COSTITUZIONE
I corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione di docenti di
strumento (classe di concorso A 77), a norma dell’art. 4, comma 4, del D.M.
n. 137 del 28 settembre 2007, si concludono con un esame finale che ha
valore di esame di Stato, e consiste nella discussione di una tesi
metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle
attività svolte durante il tirocinio, in una prova con lo strumento e in una
20
prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla
commissione tre ore prima.
Al suddetto esame finale, infine, ai sensi del comma 5, del citato art. 4, viene
attribuita una votazione espressa in trentesimi, mentre il voto complessivo di
abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione
all’esame finale,costituito dalla media dei voti degli esami di profitto
(rapportato a 70), sommato al voto dell’esame finale.
La Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella
scuola media, allegata (n. 3) al D.M. oggi impugnato, tuttavia, non consente
la valutabilità del voto complessivo di abilitazione del corso di secondo livello
finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola
media della classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del
D.M. 137/07.
Ora, occorre ricordare che la Legge 3 maggio 1999 n. 124 ha rinnovato il
sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica applicando
con fedeltà i parametri di cui all’art. 97 della Costituzione.
Più precisamente, l’art. 1 della citata Legge 124/1999, in ossequio al
precetto costituzionale ora ricordato, ha introdotto nel nostro ordinamento il
principio
in
forza
del
quale
la
collocazione
nelle
graduatorie
a
esaurimento per l’insegnamento deve avvenire esclusivamente in base
ad un criterio meritocratico, che tenga conto del punteggio conseguito
da ciascun iscritto.
In omaggio al superiore orientamento giurisprudenziale, allora, è di tutta
evidenza come l’unico criterio di graduazione ammesso dalla Legge
istitutiva delle graduatorie a esaurimento, in ossequio principi meritocratici,
di buon andamento dell’azione amministrativa, di uguaglianza e di parità di
21
accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto
degli artt. 97, comma 1, 51 e 3 della Costituzione, non può che essere
costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai titoli e
alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante.
Appare, dunque, evidente che non consentire la valutabilità del voto
complessivo di abilitazione del corso di secondo livello finalizzato alla
formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe
di concorso 77/A, ai fini dell’inserimento nella specifica graduatoria,
appare
ictu
oculi
del
tutto
illegittimo
e
contrario
al
criterio
meritocratico, ossia alla ratio costituzionale ispiratrice della norma
primaria su richiamata
Per quanto dedotto
VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO
-
annullare tutti gli atti e i provvedimenti impugnati.
Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.
Si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico
impiego, come tal esente dal contributo unificato.
Salvis iuribus
Palermo – Roma, li 02.10.2009
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