Relazione Avv Murru-Cagliari-AGELLPP

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Relazione Avv Murru-Cagliari-AGELLPP
LAVORI PUBBLICI – D.P.R. n° 207 / 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti pubblici e novità introdotte dal Decreto Sviluppo
Evento Formativo - Associazione A.G.E.LL.PP.
Cagliari 11.11.2011
Avv. Massimo Murru - Via San Lucifero n° 36 - Cagliari -070 66.30.31 –
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Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici e novità
introdotte dal Decreto Sviluppo
L. 11/02/1994 n. 109
16. Attività di progettazione.
[1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in
modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi
3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora,
in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle (123).
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5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed
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prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo
metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
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5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed
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delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3 (126).
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui
all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e
tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione (127).
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7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai
collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori
(128).
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8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani,
ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e
dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del
comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di
opere statali (129)] (130).
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DLT 12/04/2006 n. 163
93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di
lavori.
(art. 16, L. n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto
dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
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2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi
3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora,
in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede
a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili,
anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti
dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica,
accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei
costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici
per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
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4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei
criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e
dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
estimativo.
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5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o
descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità,
i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5.
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6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il
regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli
oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e
di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti
per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa
o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
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8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai
problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei
servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo
15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
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CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 18/02/2008, Sentenza n. 3932
APPALTO PUBBLICO E PRIVATO - Progetto fornito dal committente Indagine sul suolo - Onere dell'appaltatore - Obbligo di diligenza Necessità di una specifica pattuizione - Esclusione. In tema di appalto sia
pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore,
senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della
validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle
caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta
progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato
promesso. Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core. CORTE DI
CASSAZIONE Sez. I Civile, 18/02/2008, Sentenza n. 3932
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OPERE PUBBLICHE » Cass. civ. Sez. I, 12/08/2010, n. 18644
Le norme disciplinanti l'attività di progettazione, nell'ambito di un contratto
d'appalto di opera pubblica, in quanto rispondenti a finalità squisitamente
pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative al sensi dell'art.
1418, comma 1, c.c., e non possono, quindi, essere derogate dai contraenti se
non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime; in particolare, è
certamente norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione o
all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo
dell'opera pubblica, sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento
dei lavori.
Cass. civ. Sez. I, 12/08/2010, n. 18644
PARTI IN CAUSA
Com. Ortona c. Tecnital S.p.A.
FONTI
Contratti, 2010, 12, 1135
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OPERE PUBBLICHE » Cass. civ. Sez. I, 12/08/2010, n. 18644
In materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione
nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di
principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., e non possono
essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime; in
particolare, è norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente
aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base
soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta
la sentenza di merito che aveva individuato nell'amministrazione committente la parte
responsabile della risoluzione del contratto, per non avere adempiuto all'obbligo di mettere a
disposizione dell'appaltatore il progetto esecutivo, con la conseguente sostituzione
automatica, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., della relativa norma di legge inderogabile alla
contraria regola pattizia dichiarata nulla). (Cassa e decide nel merito, App. L'Aquila,
22/12/2004)
Cass. civ. Sez. I, 12/08/2010, n. 18644
PARTI IN CAUSA
Com. Ortona c. /Tecnital S.p.A.
FONTI : Cassazione, 2010 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 1339; CC Art. 1418 ; DLT 12/04/2006, n. 163, art. 90 ;
DLT 12/04/2006, n. 163, art. 91; DLT 12/04/2006, n. 163, art. 93; L 11/02/1994, n. 109, art. 16; L 11/02/1994, n. 109,
art. 17; L 11/02/1994, n. 109, art. 19
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DLT 12/04/2006 n. 163
240-bis. Definizione delle riserve (461).
(art. 32, comma 4, D.M. n. 145/2000)
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo
complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento
dell’importo contrattuale (462).
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi
dell’articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica (463).
(461) Articolo aggiunto dalla lettera uu) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n.
152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). Per la modifica del presente articolo con i
relativi limiti di applicabilità vedi i nn. 1) e 2) della lettera hh) del comma 2 dell’art. 4 e il
comma 12 dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(462) Comma così modificato dal numero 1) della lettera hh) del comma 2 dell’art. 4, D.L. 13
maggio 2011, n. 70, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 12 dello stesso articolo 4.
(463) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera hh) del comma 2 dell’art. 4, D.L. 13
maggio 2011, n. 70, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 12 dello stesso articolo 4.
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c.c. art. 1223. Risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno per l'inadempimento [c.c. 1480, 1483]
o per il ritardo [c.c. 1218] deve comprendere così la perdita
subita dal creditore come il mancato guadagno [c.c. 1518], in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [c.c. 1382,
1385, 1453, 1494, 1515, 1516, 1526, 1662, 1696, 1905, 2057, 2058,
2059].
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DPR 05/10/2010, n. 207
Art. 51 Procedure di affidamento
1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con
esclusione dell'articolo 261, commi 1, 2 e 3.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la
verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice
dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 84, comma 10, del codice, ovvero un'apposita
commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del
codice.
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Art. 52 Criteri generali della verifica
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale
per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con
riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità;
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intendendosi per:
a) affidabilità:
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle
elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche,
strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti
per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli
elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
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3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del
quadro esigenziale;
4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed
amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al
progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel
disciplinare di incarico di progettazione;
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c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla
utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni
contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi
elaborati;
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d) compatibilità:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello
studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla
progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase
precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a
riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di
seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
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g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità;
n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
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Art. 53 Verifica della documentazione
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui
documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun
livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con
la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti
nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione
ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano
coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione
delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in
esame;
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2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento
ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in
relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi
di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare
leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle
elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e
capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi
ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla
descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione
idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni
d'uso e manutenzione previste;
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c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti
presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla
completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento,
identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che,
ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro
sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;
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e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto,
verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia
adeguatamente qualificato all'interno della documentazione
prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le
prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del
capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della
spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità
delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari
della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8,
del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le
quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
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4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano
coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come
riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le
opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e
corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a
campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la
categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta
dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie
di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
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10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione
siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i
calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto
per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la
realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre
che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto
diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto
conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge previste per il livello di progettazione.
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Art. 54 Estensione del controllo e momenti della verifica
1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione
e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del
procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di
sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione,
autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere
adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di
riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato
dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità
dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di
esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza
oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di
controllo “a campione” o “a comparazione”.
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4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo
successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o
integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della
verifica possono supportare il responsabile del procedimento anche
nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle
perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato
attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il
progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le
risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del
direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.
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Art. 55 Validazione
1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli
esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo
54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali
controdeduzioni del progettista.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle
verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del
progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche
motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni
secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.
3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli
estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
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Art. 56 Responsabilità
1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto
incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato
rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino
in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto
incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti
dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta
acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni,
ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte
progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
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2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi
posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a
risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza
dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.
Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura
assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilità del soggetto
esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di
inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta
dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia
dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura
assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno
erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che
partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di
lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle
conseguenti responsabilità.
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Art. 57 Garanzie
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti
caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata
fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per
lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del
codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel
caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a
1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza
professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso
idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui
alla lettera a) per lo specifico progetto.
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Art. 58 Conferenza dei servizi (art. 9, D.P.R. n. 554/1999)
1. La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla
definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se
espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state
apportate le modifiche ritenute necessarie.
2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le
amministrazioni rendono disponibile il progetto, anche tramite via telematica,
secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul
progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è
convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il
progetto preliminare posto a base di gara.
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Art. 59 Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
(art. 49, D.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo
58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo
consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di
progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione
di cui all'articolo 55.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna
stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal
proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Buon Lavoro a Tutti
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