quota di riserva - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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quota di riserva - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 17/2010
Roma, 24 maggio 2010
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Alla Fise Assoambiente
Associazione Imprese Servizi Ambientali
Via del Poggio Laurentino 11
00144 Roma
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 25/I/0009325
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4,
L. n. 68/1999, del lavoratore assunto come normodotato divenuto inabile dopo la stipulazione del
contratto di lavoro.
La FISE Assoambiente, Associazione Imprese Servizi Ambientali, ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica
concernente la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della L. n. 68/1999, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa Legge, del soggetto assunto come normodotato
divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In particolare, l’istante chiede se la computabilità nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3, L. n.
68/1999, del soggetto sopra indicato consegua come effetto diretto della visita medica svolta presso
la A.S.L. che abbia accertato il superamento della soglia del 60% di riduzione della capacità
lavorativa; inoltre se, nel caso in cui la computabilità decorra dalla data della visita medica, il
rilascio della certificazione di ottemperanza debba tenere conto del lavoratore disabile dal giorno
della visita, anche nell’ipotesi di omesso computo dello stesso nei prospetti informativi inviati
nell’arco temporale intercorrente tra la visita medica comprovante l’inabilità e la certificazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta
quanto segue.
La questione sollevata dell’interpellante va inquadrata nell’ambito dell’art. 4 comma 4 sopra
citato, con riferimento ai criteri di computo dei lavoratori, utile ai fini della determinazione della
quota di riserva ex art. 3.
La suddetta norma stabilisce, infatti, che “i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella
quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa
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inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro”.
Il disposto normativo in esame non contempla le modalità procedurali da seguire ai fini della
computabilità del soggetto disabile, né tantomeno le stesse risultano evincibili dalla circolare n.
66/2001 emanata da questo Ministero e recante “indicazioni operative in materia di accertamenti
sanitari e di assegno di incollocabilità”.
Tuttavia ciò che rileva, a seguito della abrogazione da parte del D.L. n. 112/2008 della
certificazione di ottemperanza rilasciata Uffici competenti all’inserimento dei disabili, è la
“attestazione” da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla L. n.
68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella
aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del
rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la
circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare
con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati.
Tali presupposti, peraltro, non necessitano di alcuna valutazione di carattere “discrezionale”
in quanto consistono in due elementi “di fatto”: il primo legato ad una certificazione medica che
indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e l’altro legato alla mancanza di
una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento di un evento
infortunistico.
Quanto invece al quesito concernente il rilascio del certificato di ottemperanza, lo stesso non
risulta avere alcun rilievo atteso peraltro che tale certificazione, come già ricordato, è stata abrogata
a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 40, comma 5, del D.L. n.
112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) e pertanto la stessa non assume valore “sostanziale” per la
partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
ADB
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