quota di riserva - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Transcript
quota di riserva - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INTERPELLO N. 17/2010 Roma, 24 maggio 2010 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Alla Fise Assoambiente Associazione Imprese Servizi Ambientali Via del Poggio Laurentino 11 00144 Roma Direzione generale per l’Attività Ispettiva Prot. 25/I/0009325 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, L. n. 68/1999, del lavoratore assunto come normodotato divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro. La FISE Assoambiente, Associazione Imprese Servizi Ambientali, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della L. n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa Legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. In particolare, l’istante chiede se la computabilità nell’aliquota d’obbligo di cui all’art. 3, L. n. 68/1999, del soggetto sopra indicato consegua come effetto diretto della visita medica svolta presso la A.S.L. che abbia accertato il superamento della soglia del 60% di riduzione della capacità lavorativa; inoltre se, nel caso in cui la computabilità decorra dalla data della visita medica, il rilascio della certificazione di ottemperanza debba tenere conto del lavoratore disabile dal giorno della visita, anche nell’ipotesi di omesso computo dello stesso nei prospetti informativi inviati nell’arco temporale intercorrente tra la visita medica comprovante l’inabilità e la certificazione. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue. La questione sollevata dell’interpellante va inquadrata nell’ambito dell’art. 4 comma 4 sopra citato, con riferimento ai criteri di computo dei lavoratori, utile ai fini della determinazione della quota di riserva ex art. 3. La suddetta norma stabilisce, infatti, che “i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una diminuzione della capacità lavorativa 1 inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Il disposto normativo in esame non contempla le modalità procedurali da seguire ai fini della computabilità del soggetto disabile, né tantomeno le stesse risultano evincibili dalla circolare n. 66/2001 emanata da questo Ministero e recante “indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità”. Tuttavia ciò che rileva, a seguito della abrogazione da parte del D.L. n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata Uffici competenti all’inserimento dei disabili, è la “attestazione” da parte del datore di lavoro concernente l’osservanza degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, attestazione che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato. Nella fattispecie in esame, trattandosi di una attestazione concernente la computabilità nella aliquota d’obbligo di un lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile nel corso del rapporto con percentuale superiore al 60% e non in conseguenza di una responsabilità datoriale, la circostanza fondamentale è che il soggetto che rilascia l’attestazione sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti sopraccitati. Tali presupposti, peraltro, non necessitano di alcuna valutazione di carattere “discrezionale” in quanto consistono in due elementi “di fatto”: il primo legato ad una certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e l’altro legato alla mancanza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento di un evento infortunistico. Quanto invece al quesito concernente il rilascio del certificato di ottemperanza, lo stesso non risulta avere alcun rilievo atteso peraltro che tale certificazione, come già ricordato, è stata abrogata a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 40, comma 5, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) e pertanto la stessa non assume valore “sostanziale” per la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) ADB 2