comune di bardonecchia
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COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO _____________ ORDINANZA N. 3 DEL 06/06/2016 OGGETTO: AREA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE - OCCUPAZIONE AREE NON AUTORIZZATE BOKKI S.R.L. VIA DODERO, 8/11 16146 GENOVA GIULIA LANTELME VIA MELEZET, 122 10052 BARDONECCHIA (TO) VILMA LANTELME BORG. LES ARNAUDS, 10 10052 BARDONECCHIA (TO) CLAUDIO GHERSI VIA DEL CASTELLO, 10 12080 VICOFORTE' (CN) GIOVANNI GHERSI VIA NIZZA, 20 16145 GENOVA GIOVANNI GHERSI VIA DODERO, 8/11 16146 GENOVA DANIELLE NICOLE CECILE VIA BARDONECCHIA, 23 10056 OULX (TO) MAURIZIO VASSALLO VIA MOMBARCARO 105/32 10136 TORINO EMILIO VILLON BORG. VILLAR, 3 10056 OULX (TO) EDILMONT S.R.L. C.SO COSENZA, 35/A 10137 TORINO FIORENZA MATHIEU C.SO MONTENERO, 30 Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] 10056 OULX (TO) CORINE AGNES RUE PIERRE VIGNAUD, 7 84000 AVIGNONE (FRANCIA) ROLAND AGNES RUE BLEUET, 7 84000 AVIGNONE (FRANCIA) BRUNO AGNES C/O COMUNE DI BARDONECCHIA 10052 BARDONECCHIA (TO) MARISA AGNES C/O COMUNE DI BARDONECCHIA 10052 BARDONECCHIA (TO) MAURO GIUSEPPE VACHET VIA MELEZET, 72 10052 BARDONECCHIA (TO) GIORGIO VACHET VIA MELEZET, 72 10052 BARDONECCHIA (TO) ALAIN GEORGES CAMILLE BLANDINO C/O COMUNE DI BARDONECCHIA 10052 BARDONECCHIA (TO) ROBERT ARSENE BLANDINO C/O COMUNE DI BARDONECCHIA 10052 BARDONECCHIA (TO) DELIA ALLEMAND VIA POZZALLO, 2 10056 OULX (TO) DEBORA LANTELME VIA SANTA CHIARA, 36 10122 TORINO ROSANNA FURVIS FRA. MELEZET, 26 10052 BARDONECCHIA (TO) VALERIO FURVIS VIA BELFIORE 53/09 10098 RIVOLI (TO) Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] p.c. Procura della Repubblica di Torino Sezione Polizia Giudiziaria – Settori Reati Urbanistici Alla c.a. Dr.ssa Paola Serra [email protected] Alla Regione Piemonte Settori Gestione e Valorizzazione Paesaggio Via Avogadro 30 10121 TORINO [email protected] REGIONE PIEMONTE Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo C.so Bolzano, 44 101251TORINO [email protected] Consorzio Forestale Alta Valle Susa P.za Mistral, 7 10056 OULX (TO) [email protected] Al Commissariato di P.S [email protected] Alla Stazione C.C. [email protected] Alla Tenenza G.d.F. [email protected] Al Corpo Forestale dello Stato [email protected] Polizia Locale Ufficio tecnico LL.PP. e Patrimonio Ufficio Commercio Segretario comunale Sindaco SEDE IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Vista la nota pervenuta dalla Procura della Repubblica in data 3.11.2015, registrata al prot. 17230, nella quale si invita l’Amministrazione Comunale a procedere con accertamenti edilizio-urbanistici sul campeggio “Bokki Camping” in loc. Pian del Colle; Atteso che, anticipatamente alla nota succitata, il Comune di Bardonecchia ha conferito nel luglio 2015 apposito incarico a professionista abilitato volto alla restituzione di un rilievo topografico su tutta l’area del campeggio e che tale rilievo ha definito la consistenza del campeggio a tutto il 16.10.2015; Richiamato l’avvio del procedimento per accertamenti edilizio – paesaggistici, trasmesso alla società Bokki s.r.l. ed al sig. Ghersi Claudio, registrato al prot. 17580 del 9.11.2015, nel quale veniva richiesto alla società di trasmettere il nominativo ed indirizzo di residenza di tutti i proprietari dei mezzi mobili di pernottamento, le date di allestimento / posa, i dati sulle imprese installatrici ed il nominativo di eventuali professionisti coinvolti; Considerato che alla data odierna sono stati effettuati alcuni sopralluoghi, nelle date del 18.11.2015, 19.11.2015, 25.11.2015, 2.12.2015, 15.03.2016 di cui sono stati redatti i verbali fotografici con relative schede di accertamento registrati ai seguenti protocolli: dal n. 18772 al n. 18793 del 27.11.2015, dal n. Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] 19024 al n. 19034 del 30.11.2015, n. 19616 del 10.12.2015 e n. 19620 del 10.12.2015, n.5290 del 30.03.2016; Richiamate integralmente le seguenti note: • Prot. 18169 del 18.11.2015 nella quale il sig. Claudio Ghersi, in qualità di titolare della società Bokki s.r.l., dichiarava la propria disponibilità a fornire i recapiti ed i nominativi dei proprietari limitatamente agli allestimenti per i quali verranno accertate irregolarità, affermando di non essere in possesso dei nominativi ed indirizzi delle ditte esecutrici dei lavori di allestimento né delle date di installazione; • Prot. 18452 del 23.11.2015, nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata – Urbanistica, sollecitava, come da verbale di cui al primo sopralluogo, la trasmissione di tutti i nominativi ed indirizzi, indipendentemente dalle risultanze degli accertamenti. Nella medesima nota si rilevava infine, anche sulla base del rilievo a tutto il 16.10.2015: la presenza di apprestamenti presenti ad una distanza inferiore ai 10 m dagli argini del torrente Valle Stretta, ciò in violazione all’art. 96 c.1 lettera f del R.D. 523/1904; la presenza di attività di campeggio e di allestimenti in corrispondenza di alcune aree che, sulla base dell’analisi dello storico pratiche edilizie presenti presso l’archivio comunale, non sono risultate essere oggetto di alcun titolo abilitativo edilizio e paesaggistico • Prot. 19208 del 3.12.2015 con la quale la soc. Bokki s.r.l. ribadisce l’impedimento a fornire i dati dei campeggiatori sulla base della sentenza del tribunale di Genova del 20.02.2014; • Prot. 19296 del 4.12.2015 con la quale la soc. Bokki s.r.l. ritiene che l’attuale area adibita a campeggio risulterebbe legittimata in quanto rappresentata nelle tavole allegate al P.D.C. n. 38 del 23.06.2009 e relativa autorizzazione paesaggistica n. 45 del 16.06.2009; • Prot. 19362 del 4.12.2015 nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata – Urbanistica, diffidava nuovamente la società a trasmettere i nominativi e i dati richiesti di tutti i campeggiatori, ciò indipendentemente dagli esiti del procedimento di accertamento edilizio, richiedendo in ogni caso i dati relativamente ad un primo elenco di installazioni; • Prot. 19443 del 7.12.2015, nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata – Urbanistica contestava quanto riportato nella nota della soc. Bokki prot. 19296 del 4.12.2015 ed in particolare che: relativamente al permesso di costruire n. 38/2009 e autorizzazione paesaggistica n. 45/2009 (PE 59/2009) l’oggetto degli interventi, come confermato dal sig. Ghersi, non era l’ampliamento del campeggio bensì il riposizionamento di alcune strutture mobili dalla fascia dei 10 m del torrente all’interno del perimetro (dichiarato) del campeggio nonché il rifacimento dell’impianto di illuminazione dei vialetti; come successivamente verificato sulla base di una analisi storica delle pratiche edilizie effettuata in concomitanza con l’attività di accertamento in oggetto, il perimetro dello stato di fatto “dichiarato” è risultato non corrispondere a quanto autorizzato nel tempo: già le precedenti pratiche edilizie 105/2003 e 79/2004 (rif. ns nota 18452/2015) riportavano questa non conformità, rappresentando cioè uno stato di fatto del perimetro del campeggio che non risultava essere stato autorizzato in precedenza nelle parti contestate; per le motivazioni dianzi espresse la situazione del perimetro dell’area a campeggio riportata nella PE 59/2009 non può considerarsi “sanata” solo perché rappresentata nella planimetria “dichiarata” nello stato di fatto, e che anzi, la falsa rappresentazione dello stato di fatto costituisce condotta personale e professionale sulla quale questa amministrazione, nonchè le autorità destinatarie della presente, si riservano, se del caso, ulteriori approfondimenti. • Prot. 19393 del 7.12.2015 con la quale la soc. Bokki trasmetteva un primo elenco di nominativi; • Prot. 517 del 11.01.2016 nella quale la soc. Bokki rifiutava la consegna di dati relativamente alle piazzole 282, 283 287 ed all’allestimento posto in adiacenza al n. 3, a sud-ovest di quest’ultima; • Prot. 1133 del 21.01.2016 nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata – Urbanistica diffidava nuovamente la società Bokki a trasmettere i dati di tutti i campeggiatori e di tutti gli allestimenti presenti all’interno del campeggio; Richiamate le seguenti altre pratiche edilizie interessanti il campeggio per le quali è stato possibile rilevare quanto segue: • • Licenzia edilizia del 10.08.1973 rilasciata alla soc. Bokki per la realizzazione del campeggio con autorizzazione della soprintendenza del 5.06.73 n. 2603; P.E. 101/2002, istanza del 24.07.2002 volta all’ampliamento del campeggio da 300 a 330 piazzole con creazione di 30 bungalows, che fu rigettata con nota del 25.07.03 prot. 9292, causa carenza Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] • • • • della documentazione comprovante la disponibilità dei terreni privati interessati dall’ampliamento (F. 10 di Melezet, nn. 296, 269, 270, 267, 268, 266, 289, 271, 264, 288, 272, 273, 287, 274, 275, 263, 285, 277, 502, 501, 499, 262.), provvedimento mai contestato in sede giurisdizionale; P.E. 105/2003 istanza del 24.07.2003, avente ad oggetto la realizzazione recinzione su aree non oggetto dell’attività di campeggio, che fu rigettata con nota del 3.09.03 causa non conformità alle N.t.A. di PRGC (aree interessate dalla fascia di rispetto stradale), non conformità architettonica della recinzione causa assenza disponibilità dei terreni (F.10 di Melezet, nn292, 291, 521, 289, 270, 268, 266, 294, 295, 296, 271, 264, 295, 296, 272, 273, 287, 274, 275, 263, 262, 286, 276, 285, 501, 502, 503, 277, 499, 298), provvedimento mai contestato in sede giurisdizionale. Dall’analisi degli elaborati costituenti la pratica in esame, si rileva come nella planimetria dello stato di fatto del campeggio risultino essere state inserite alcune particelle non oggetto della licenza edilizia del 1973 e precisamente i mappali individuati al Foglio 10 di Melezet ai nn. 290, 269, 270 (interessate anche nella precedente succitata e rigettata P.E. 101/2002), 333, 293, 336, 506. 507. 508, 514 nonché una porzione di area posta a nord-ovest del campeggio in corrispondenza e prossimità delle acque pubbliche. P.E. 79/2004 istanza del 16.06.2004, volta a realizzare un ampliamento della recinzione su area identificata al catasto terreni di Melezet al Foglio 10 n. 294, che fu rigettata con nota del 13.07.04 prot. 10966 in quanto area interessata dalla fascia di rispetto stradale, provvedimento mai contestato in sede giurisdizionale; P.E. 18/2013 di variante al P.d.C. 38/2009 che fu rigettata, senza contestazione alcuna innanzi al Giudice Amministrativo, soprattutto per decadenza del titolo di legittimazione (nel frattempo, 15 settembre 2010, era scaduta la concessione dei terreni comunali). L’istanza del 20.03.2013 proponeva una variante al Permesso di Costruire n. 38/2009 per quanto attiene alla ricollocazione degli allestimenti mobili posti in prossimità del torrente. Veniva infatti proposta una ricollocazione su aree private che, tuttavia, avrebbe comportato la necessità di estendere i servizi comuni di proprietà comunale sui quali non esisteva più titolo legittimante. P.E. 4/2016 tendente ad ottenere permesso di costruire per riconfigurazione area campeggio, dislocazione apprestamenti, realizzazione infrastrutture interrate di servizio (allacciamenti) ed opere di arredo. Con nota prot. 1862 del 1.02.2016 si comunicavano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, per mancanza di titolo ad eseguire lavori sulle aree comunali, pur dando atto della necessità di rimuovere gli apprestamenti mobili presenti nella fascia di rispetto dei 10 m dal torrente Valle Stretta. In data 10.03.2016, con nota prot. 4185, si comunicava il diniego definitivo (provvedimento non contestato in sede giurisdizionale), ciò anche a seguito della formale reintegra dei terreni dichiarata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.02.2016 relativamente alla reintegra dei terreni comunali a seguito di fallimento dell’esperimento di conciliazione stragiudiziale, con la Società Bokki s.r.l. avviato con comunicazione prot. nr.11647 del 19/08/2009 ai sensi dell’art.29 della L.1766/27 e relativo ai terreni comunali gravati da uso civico distinti in mappa del Comune censuario di Melezet al foglio X mappali nr.222 parte, nr.223 parte (già 562 parte) e nr.334; Visti in particolare i seguenti disposti normativi: L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 - Art. 54 (Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi) “1. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste e previo titolo abilitativo con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, dirette e indotte, da computare in base ai disposti del d.p.r. 380/2001.” L.R. 31 agosto 1979 n. 54 Art.5. (Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto) “[1] Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 54 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. [2] La domanda deve indicare: ….omissis…. [3] La domanda deve essere corredata da: ….omissis…. - comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze. Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] [4] La domanda di cui al 1° comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi gia' autorizzati.”; D.P.R. 380/2001 Art. 3 comma 1 lettera e5) (Definizione nuova costruzione) “….omissis…. e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;” Dato atto che su tutto il territorio comunale sussiste il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 42/2004, istituito con D.M. 1 Febbraio 1953 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia”; Considerato che, sulla base della ricostruzione storica delle pratiche edilizie, non risultano titoli edilizi e paesaggistici autorizzanti l’attività di campeggio sui mappali definiti a seguire e che sui medesimi mappali, come da verbali di sopralluogo agli atti dianzi citati, risultano essere stati realizzati nel tempo, da parte della società Bokki s.r.l. i seguenti interventi: opere di recinzione, impianti di allacciamento idrico e fognario, strade sterrate di accesso, parcheggi, allacciamenti f.e.m., impianti di illuminazione, opere tutte realizzate all'esterno dell’area di campeggio, così come originariamente autorizzata dal punto di vista urbanistico-edilizio e paesaggistico; Considerato che, al di là dell’eventuale violazione di norme di carattere penale, le opere realizzate, nel loro complesso, costituiscono urbanizzazioni abusive e, quindi, illeciti amministrativi valutati tali ai sensi delle seguenti disposizioni: • • • Art. 30 D.P.R. 380/2001 - Lottizzazione abusiva: in quanto è avvenuta una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, con la realizzazione di opere di urbanizzazione, non inclusi nell’area a campeggio autorizzata dal punto di vista edilizio e paesaggistico . Art. 31 D.P.R. 380/2001 – Interventi in assenza di permesso di costruire, necessari ai sensi dell’art. 3 comma lettere e2 ed e3 per quanto attiene agli impianti ed alle strade sterrate di comunicazione. Art. 167 del D. Lgs. 42/2004 – Interventi in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica; Considerato che "la lottizzazione abusiva è qualificata come un illecito permanente e insanabile poiché produce una deviazione dagli scopi stabiliti con la pianificazione urbanistica e lede perciò l’essenziale prerogativa comunale della programmazione in materia, alla cui protezione tende l’art. 30; essa ha dunque una potenzialità lesiva più estesa di quella del singolo abuso edilizio poiché incide sull’interesse pubblico primario alla corretta urbanizzazione del territorio condizionando indebitamente le scelte pianificatorie future della p.a. (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 1883). Dato atto, in particolare, che risultano interessati dai suddetti interventi i seguenti mappali del Foglio 10 del comune censuario di Melezet: nn. 336/p, 333, 506/p, 507/p, 508/p, 509/p, 510/p, 547/p, 290/p, 269, 270/p, nonché parte dei mappali comunali nn. 222 e 568 e parte dell’area demaniale (acque pubbliche) posta a nord - est del campeggio, come da allegata planimetria; Considerato che il presente procedimento, oltre alla Bokki s.r.l. – gestore del campeggio e committente/esecutore materiale dei predetti lavori, coinvolge anche i proprietari dei terreni sopra citati, poiché, nella loro veste di locatari dei terreni medesimi, hanno consentito alla conduttrice Bokki srl di adibire i medesimi ad area destinata a campeggio e servizi accessori, in estensione agli originari confini del campeggio legittimamente autorizzato. Trattasi in particolare dei seguenti proprietari: Bokki s.r.l., comproprietaria del mappale n. 507 Edilmont. s.r.l., proprietaria del mappale 547 Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] Ghersi Claudio, comproprietario dei mappali n. 270, 290, 509 Ghersi Giovanni, comproprietario dei mappali n. 270, 290, 509 Lantelme Giulia, comproprietaria dei mappali n. 269, 333 Lantelme Vilma, comproprietaria dei mappali n. 269, 333 Cecile Danielle Nicole, comproprietaria del mappale n. 290 Vassallo Maurizio, comproprietario del mappale n. 290 Villon Emilio, comproprietaria del mappale n. 290 Mathieu Fiorenza, proprietaria del mappale n. 336 Agnes Corine, comproprietaria del mappale 506 Agnes Roland, comproprietario del mappale 506 Agnes Marisa, comproprietaria del mappale 506 Agnes Bruno, comproprietario del mappale 506 Vachet Mauro Giuseppe, comproprietario del mappale 507 Vachet Giorgio, comproprietario del mappale 507 Allemand Delia, proprietaria del mappale 508 Lantelme Debora, comproprietaria del mappale 509 Furvis Rosanna, comproprietaria del mappale 510 Furvis Valerio, comproprietario del mappale 510 Blandino Robert Arsene, comproprietario del mappale 507 Blandino Alain Georges Camille, comproprietario del mappale 507 Considerato che i predetti proprietari, pur avendo ricevuto formali comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90, non hanno fornito, all'Amministrazione comunale, nei termini di legge, alcun elemento utile atto ad escludere una loro colpa o corresponsabilità nella lottizzazione, da intendersi queste anche solo sotto il profilo della consapevolezza dell'uso che la Bokki s.r.l. avrebbe fatto dei terreni concessi in locazione, utilizzando i medesimi a scopi edificatori ed urbanizzativi e che, quindi, deve ritenersi loro ascrivibile l'elemento della colpa nell'intervenuta lottizzazione dei terreni, con conseguente loro assoggettamento alle procedure sanzionatorie di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 (TAR Campania, 3626/14; TAR Campania, 4210/11). Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Vista la L.R. 56/77 e s.m.i. Vista la L.R. 54/1979; Vista la L. 241/90 e s.m.i. Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale; Visto il vigente Piano regolatore Comunale; Visti gli art. 54 e 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 30/09/2015 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica; ORDINA Ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.P.R. 380/2001 Alla società Bokki s.r.l. ed ai proprietari in indirizzo dei terreni interessati, ognuno secondo le rispettive competenze e responsabilità LA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LOTIZZATORIA SUI SEGUENTI TERRENI Foglio 10 del comune censuario di Melezet: nn. 336/p, 333, 506/p, 507/p, 508/p, 509/p, 510/p, 547/p, 290/p, 269, 270/p, nonché parte dei mappali comunali nn. 222 e 568 e parte dell’area demaniale (acque pubbliche) posta a nord - est del campeggio, come da allegata planimetria, dando atto che l'ordine di sospensione di cui al presente provvedimento comporta l'obbligo immediato di interruzione delle eventuali opere in corso, nonché il divieto di utilizzare e disporre dei suoli e delle opere stesse, anche con atti tra vivi; - il presente provvedimento sarà trascritto a tal fine nei registri immobiliari - trascorsi novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ove non intervenga la revoca del medesimo, le aree abusivamente lottizzate saranno acquisite gratuitamente, e di diritto, al patrimonio disponibile del Comune. Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] DEMANDA All’Ufficio di Polizia Locale la notifica della presente Ordinanza agli interessati. AFFIDA Alle Forze dell’ordine in indirizzo il compito di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento. Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: ENTRO 60 GIORNI dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con ricorso giurisdizionale nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, ENTRO 120 GIORNI dalla notifica al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. Bardonecchia, lì 06/06/2016 Il Responsabile del Servizio Ing. Francesco CECCHINI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/06/2016 Registro Pubblicazioni n. 583 Il Responsabile dell’Albo Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected] Piazza De Gasperi n. 1 0122 909941 – Fax 0122 909949 web page: www.comune.bardonecchia.to.it PEC: [email protected] Email: [email protected]