comune di bardonecchia

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comune di bardonecchia
COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________
ORDINANZA
N. 3 DEL 06/06/2016
OGGETTO:
AREA A CAMPEGGIO IN LOC. PIAN DEL COLLE - OCCUPAZIONE AREE NON
AUTORIZZATE
BOKKI S.R.L.
VIA DODERO, 8/11
16146 GENOVA
GIULIA LANTELME
VIA MELEZET, 122
10052 BARDONECCHIA (TO)
VILMA LANTELME
BORG. LES ARNAUDS, 10
10052 BARDONECCHIA (TO)
CLAUDIO GHERSI
VIA DEL CASTELLO, 10
12080 VICOFORTE' (CN)
GIOVANNI GHERSI
VIA NIZZA, 20
16145 GENOVA
GIOVANNI GHERSI
VIA DODERO, 8/11
16146 GENOVA
DANIELLE NICOLE CECILE
VIA BARDONECCHIA, 23
10056 OULX (TO)
MAURIZIO VASSALLO
VIA MOMBARCARO 105/32
10136 TORINO
EMILIO VILLON
BORG. VILLAR, 3
10056 OULX (TO)
EDILMONT S.R.L.
C.SO COSENZA, 35/A
10137 TORINO
FIORENZA MATHIEU
C.SO MONTENERO, 30
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909941 – Fax 0122 909949
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PEC: [email protected]
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10056 OULX (TO)
CORINE AGNES
RUE PIERRE VIGNAUD, 7
84000 AVIGNONE (FRANCIA)
ROLAND AGNES
RUE BLEUET, 7
84000 AVIGNONE (FRANCIA)
BRUNO AGNES
C/O COMUNE DI BARDONECCHIA
10052 BARDONECCHIA (TO)
MARISA AGNES
C/O COMUNE DI BARDONECCHIA
10052 BARDONECCHIA (TO)
MAURO GIUSEPPE VACHET
VIA MELEZET, 72
10052 BARDONECCHIA (TO)
GIORGIO VACHET
VIA MELEZET, 72
10052 BARDONECCHIA (TO)
ALAIN GEORGES CAMILLE BLANDINO
C/O COMUNE DI BARDONECCHIA
10052 BARDONECCHIA (TO)
ROBERT ARSENE BLANDINO
C/O COMUNE DI BARDONECCHIA
10052 BARDONECCHIA (TO)
DELIA ALLEMAND
VIA POZZALLO, 2
10056 OULX (TO)
DEBORA LANTELME
VIA SANTA CHIARA, 36
10122 TORINO
ROSANNA FURVIS
FRA. MELEZET, 26
10052 BARDONECCHIA (TO)
VALERIO FURVIS
VIA BELFIORE 53/09
10098 RIVOLI (TO)
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909941 – Fax 0122 909949
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p.c.
Procura della Repubblica di Torino
Sezione Polizia Giudiziaria – Settori Reati Urbanistici
Alla c.a. Dr.ssa Paola Serra
[email protected]
Alla Regione Piemonte
Settori Gestione e Valorizzazione Paesaggio
Via Avogadro 30
10121 TORINO
[email protected]
REGIONE PIEMONTE
Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo
C.so Bolzano, 44
101251TORINO
[email protected]
Consorzio Forestale Alta Valle Susa
P.za Mistral, 7
10056 OULX (TO)
[email protected]
Al Commissariato di P.S
[email protected]
Alla Stazione C.C.
[email protected]
Alla Tenenza G.d.F.
[email protected]
Al Corpo Forestale dello Stato
[email protected]
Polizia Locale
Ufficio tecnico LL.PP. e Patrimonio
Ufficio Commercio
Segretario comunale
Sindaco
SEDE
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Vista la nota pervenuta dalla Procura della Repubblica in data 3.11.2015, registrata al prot. 17230, nella
quale si invita l’Amministrazione Comunale a procedere con accertamenti edilizio-urbanistici sul campeggio
“Bokki Camping” in loc. Pian del Colle;
Atteso che, anticipatamente alla nota succitata, il Comune di Bardonecchia ha conferito nel luglio 2015
apposito incarico a professionista abilitato volto alla restituzione di un rilievo topografico su tutta l’area del
campeggio e che tale rilievo ha definito la consistenza del campeggio a tutto il 16.10.2015;
Richiamato l’avvio del procedimento per accertamenti edilizio – paesaggistici, trasmesso alla società Bokki
s.r.l. ed al sig. Ghersi Claudio, registrato al prot. 17580 del 9.11.2015, nel quale veniva richiesto alla società
di trasmettere il nominativo ed indirizzo di residenza di tutti i proprietari dei mezzi mobili di pernottamento, le
date di allestimento / posa, i dati sulle imprese installatrici ed il nominativo di eventuali professionisti
coinvolti;
Considerato che alla data odierna sono stati effettuati alcuni sopralluoghi, nelle date del 18.11.2015,
19.11.2015, 25.11.2015, 2.12.2015, 15.03.2016 di cui sono stati redatti i verbali fotografici con relative
schede di accertamento registrati ai seguenti protocolli: dal n. 18772 al n. 18793 del 27.11.2015, dal n.
Piazza De Gasperi n. 1
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19024 al n. 19034 del 30.11.2015, n. 19616 del 10.12.2015 e n. 19620 del 10.12.2015, n.5290 del
30.03.2016;
Richiamate integralmente le seguenti note:
•
Prot. 18169 del 18.11.2015 nella quale il sig. Claudio Ghersi, in qualità di titolare della società
Bokki s.r.l., dichiarava la propria disponibilità a fornire i recapiti ed i nominativi dei proprietari
limitatamente agli allestimenti per i quali verranno accertate irregolarità, affermando di non essere in
possesso dei nominativi ed indirizzi delle ditte esecutrici dei lavori di allestimento né delle date di
installazione;
•
Prot. 18452 del 23.11.2015, nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia
Privata – Urbanistica, sollecitava, come da verbale di cui al primo sopralluogo, la trasmissione di
tutti i nominativi ed indirizzi, indipendentemente dalle risultanze degli accertamenti. Nella medesima
nota si rilevava infine, anche sulla base del rilievo a tutto il 16.10.2015:
la presenza di apprestamenti presenti ad una distanza inferiore ai 10 m dagli argini del torrente
Valle Stretta, ciò in violazione all’art. 96 c.1 lettera f del R.D. 523/1904;
la presenza di attività di campeggio e di allestimenti in corrispondenza di alcune aree che, sulla
base dell’analisi dello storico pratiche edilizie presenti presso l’archivio comunale, non sono
risultate essere oggetto di alcun titolo abilitativo edilizio e paesaggistico
•
Prot. 19208 del 3.12.2015 con la quale la soc. Bokki s.r.l. ribadisce l’impedimento a fornire i dati dei
campeggiatori sulla base della sentenza del tribunale di Genova del 20.02.2014;
•
Prot. 19296 del 4.12.2015 con la quale la soc. Bokki s.r.l. ritiene che l’attuale area adibita a
campeggio risulterebbe legittimata in quanto rappresentata nelle tavole allegate al P.D.C. n. 38 del
23.06.2009 e relativa autorizzazione paesaggistica n. 45 del 16.06.2009;
•
Prot. 19362 del 4.12.2015 nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata
– Urbanistica, diffidava nuovamente la società a trasmettere i nominativi e i dati richiesti di tutti i
campeggiatori, ciò indipendentemente dagli esiti del procedimento di accertamento edilizio,
richiedendo in ogni caso i dati relativamente ad un primo elenco di installazioni;
•
Prot. 19443 del 7.12.2015, nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia
Privata – Urbanistica contestava quanto riportato nella nota della soc. Bokki prot. 19296 del
4.12.2015 ed in particolare che:
relativamente al permesso di costruire n. 38/2009 e autorizzazione paesaggistica n. 45/2009
(PE 59/2009) l’oggetto degli interventi, come confermato dal sig. Ghersi, non era l’ampliamento del
campeggio bensì il riposizionamento di alcune strutture mobili dalla fascia dei 10 m del torrente
all’interno del perimetro (dichiarato) del campeggio nonché il rifacimento dell’impianto di
illuminazione dei vialetti;
come successivamente verificato sulla base di una analisi storica delle pratiche edilizie
effettuata in concomitanza con l’attività di accertamento in oggetto, il perimetro dello stato di fatto
“dichiarato” è risultato non corrispondere a quanto autorizzato nel tempo: già le precedenti pratiche
edilizie 105/2003 e 79/2004 (rif. ns nota 18452/2015) riportavano questa non conformità,
rappresentando cioè uno stato di fatto del perimetro del campeggio che non risultava essere stato
autorizzato in precedenza nelle parti contestate;
per le motivazioni dianzi espresse la situazione del perimetro dell’area a campeggio
riportata nella PE 59/2009 non può considerarsi “sanata” solo perché rappresentata nella planimetria
“dichiarata” nello stato di fatto, e che anzi, la falsa rappresentazione dello stato di fatto costituisce
condotta personale e professionale sulla quale questa amministrazione, nonchè le autorità
destinatarie della presente, si riservano, se del caso, ulteriori approfondimenti.
•
Prot. 19393 del 7.12.2015 con la quale la soc. Bokki trasmetteva un primo elenco di nominativi;
•
Prot. 517 del 11.01.2016 nella quale la soc. Bokki rifiutava la consegna di dati relativamente alle
piazzole 282, 283 287 ed all’allestimento posto in adiacenza al n. 3, a sud-ovest di quest’ultima;
•
Prot. 1133 del 21.01.2016 nella quale il sottoscritto responsabile del servizio tecnico Edilizia Privata
– Urbanistica diffidava nuovamente la società Bokki a trasmettere i dati di tutti i campeggiatori e di
tutti gli allestimenti presenti all’interno del campeggio;
Richiamate le seguenti altre pratiche edilizie interessanti il campeggio per le quali è stato possibile rilevare
quanto segue:
•
•
Licenzia edilizia del 10.08.1973 rilasciata alla soc. Bokki per la realizzazione del campeggio con
autorizzazione della soprintendenza del 5.06.73 n. 2603;
P.E. 101/2002, istanza del 24.07.2002 volta all’ampliamento del campeggio da 300 a 330 piazzole
con creazione di 30 bungalows, che fu rigettata con nota del 25.07.03 prot. 9292, causa carenza
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•
•
•
•
della documentazione comprovante la disponibilità dei terreni privati interessati dall’ampliamento (F.
10 di Melezet, nn. 296, 269, 270, 267, 268, 266, 289, 271, 264, 288, 272, 273, 287, 274, 275, 263,
285, 277, 502, 501, 499, 262.), provvedimento mai contestato in sede giurisdizionale;
P.E. 105/2003 istanza del 24.07.2003, avente ad oggetto la realizzazione recinzione su aree non
oggetto dell’attività di campeggio, che fu rigettata con nota del 3.09.03 causa non conformità alle
N.t.A. di PRGC (aree interessate dalla fascia di rispetto stradale), non conformità architettonica della
recinzione causa assenza disponibilità dei terreni (F.10 di Melezet, nn292, 291, 521, 289, 270, 268,
266, 294, 295, 296, 271, 264, 295, 296, 272, 273, 287, 274, 275, 263, 262, 286, 276, 285, 501, 502,
503, 277, 499, 298), provvedimento mai contestato in sede giurisdizionale.
Dall’analisi degli elaborati costituenti la pratica in esame, si rileva come nella planimetria dello stato
di fatto del campeggio risultino essere state inserite alcune particelle non oggetto della licenza
edilizia del 1973 e precisamente i mappali individuati al Foglio 10 di Melezet ai nn. 290, 269, 270
(interessate anche nella precedente succitata e rigettata P.E. 101/2002), 333, 293, 336, 506. 507.
508, 514 nonché una porzione di area posta a nord-ovest del campeggio in corrispondenza e
prossimità delle acque pubbliche.
P.E. 79/2004 istanza del 16.06.2004, volta a realizzare un ampliamento della recinzione su area
identificata al catasto terreni di Melezet al Foglio 10 n. 294, che fu rigettata con nota del 13.07.04
prot. 10966 in quanto area interessata dalla fascia di rispetto stradale, provvedimento mai
contestato in sede giurisdizionale;
P.E. 18/2013 di variante al P.d.C. 38/2009 che fu rigettata, senza contestazione alcuna innanzi al
Giudice Amministrativo, soprattutto per decadenza del titolo di legittimazione (nel frattempo, 15
settembre 2010, era scaduta la concessione dei terreni comunali). L’istanza del 20.03.2013
proponeva una variante al Permesso di Costruire n. 38/2009 per quanto attiene alla ricollocazione
degli allestimenti mobili posti in prossimità del torrente. Veniva infatti proposta una ricollocazione su
aree private che, tuttavia, avrebbe comportato la necessità di estendere i servizi comuni di proprietà
comunale sui quali non esisteva più titolo legittimante.
P.E. 4/2016 tendente ad ottenere permesso di costruire per riconfigurazione area campeggio,
dislocazione apprestamenti, realizzazione infrastrutture interrate di servizio (allacciamenti) ed opere
di arredo. Con nota prot. 1862 del 1.02.2016 si comunicavano i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, per mancanza di titolo ad eseguire lavori sulle
aree comunali, pur dando atto della necessità di rimuovere gli apprestamenti mobili presenti nella
fascia di rispetto dei 10 m dal torrente Valle Stretta. In data 10.03.2016, con nota prot. 4185, si
comunicava il diniego definitivo (provvedimento non contestato in sede giurisdizionale), ciò anche a
seguito della formale reintegra dei terreni dichiarata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del
29.02.2016 relativamente alla reintegra dei terreni comunali a seguito di fallimento dell’esperimento
di conciliazione stragiudiziale, con la Società Bokki s.r.l. avviato con comunicazione prot. nr.11647
del 19/08/2009 ai sensi dell’art.29 della L.1766/27 e relativo ai terreni comunali gravati da uso
civico distinti in mappa del Comune censuario di Melezet al foglio X mappali nr.222 parte, nr.223
parte (già 562 parte) e nr.334;
Visti in particolare i seguenti disposti normativi:
L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 - Art. 54 (Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi)
“1. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di
campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e
case mobili, se non nelle aree destinate dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste
e previo titolo abilitativo con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, dirette e indotte, da computare in base ai disposti del d.p.r. 380/2001.”
L.R. 31 agosto 1979 n. 54 Art.5. (Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto)
“[1] Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al Comune
competente per territorio, ai sensi dell'art. 54 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
[2] La domanda deve indicare:
….omissis….
[3] La domanda deve essere corredata da:
….omissis….
- comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative
pertinenze.
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909941 – Fax 0122 909949
web page: www.comune.bardonecchia.to.it
PEC: [email protected]
Email: [email protected]
[4] La domanda di cui al 1° comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a
complessi gia' autorizzati.”;
D.P.R. 380/2001 Art. 3 comma 1 lettera e5) (Definizione nuova costruzione)
“….omissis….
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo
che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in
conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;”
Dato atto che su tutto il territorio comunale sussiste il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 comma 1
lettera d) del D.Lgs. 42/2004, istituito con D.M. 1 Febbraio 1953 “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia”;
Considerato che, sulla base della ricostruzione storica delle pratiche edilizie, non risultano titoli edilizi e
paesaggistici autorizzanti l’attività di campeggio sui mappali definiti a seguire e che sui medesimi
mappali, come da verbali di sopralluogo agli atti dianzi citati, risultano essere stati realizzati nel tempo, da
parte della società Bokki s.r.l. i seguenti interventi:
 opere di recinzione,
 impianti di allacciamento idrico e fognario,
 strade sterrate di accesso,
 parcheggi,
 allacciamenti f.e.m.,
 impianti di illuminazione,
opere tutte realizzate all'esterno dell’area di campeggio, così come originariamente autorizzata dal punto di
vista urbanistico-edilizio e paesaggistico;
Considerato che, al di là dell’eventuale violazione di norme di carattere penale, le opere realizzate, nel loro
complesso, costituiscono urbanizzazioni abusive e, quindi, illeciti amministrativi valutati tali ai sensi delle
seguenti disposizioni:
•
•
•
Art. 30 D.P.R. 380/2001 - Lottizzazione abusiva: in quanto è avvenuta una trasformazione
urbanistica ed edilizia dei terreni, con la realizzazione di opere di urbanizzazione, non inclusi
nell’area a campeggio autorizzata dal punto di vista edilizio e paesaggistico .
Art. 31 D.P.R. 380/2001 – Interventi in assenza di permesso di costruire, necessari ai sensi dell’art.
3 comma lettere e2 ed e3 per quanto attiene agli impianti ed alle strade sterrate di comunicazione.
Art. 167 del D. Lgs. 42/2004 – Interventi in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica;
Considerato che "la lottizzazione abusiva è qualificata come un illecito permanente e insanabile poiché
produce una deviazione dagli scopi stabiliti con la pianificazione urbanistica e lede perciò l’essenziale
prerogativa comunale della programmazione in materia, alla cui protezione tende l’art. 30; essa ha dunque
una potenzialità lesiva più estesa di quella del singolo abuso edilizio poiché incide sull’interesse pubblico
primario alla corretta urbanizzazione del territorio condizionando indebitamente le scelte pianificatorie future
della p.a. (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 1883).
Dato atto, in particolare, che risultano interessati dai suddetti interventi i seguenti mappali del Foglio 10 del
comune censuario di Melezet: nn. 336/p, 333, 506/p, 507/p, 508/p, 509/p, 510/p, 547/p, 290/p, 269, 270/p,
nonché parte dei mappali comunali nn. 222 e 568 e parte dell’area demaniale (acque pubbliche) posta a
nord - est del campeggio, come da allegata planimetria;
Considerato che il presente procedimento, oltre alla Bokki s.r.l. – gestore del campeggio e
committente/esecutore materiale dei predetti lavori, coinvolge anche i proprietari dei terreni sopra citati,
poiché, nella loro veste di locatari dei terreni medesimi, hanno consentito alla conduttrice Bokki srl di adibire i
medesimi ad area destinata a campeggio e servizi accessori, in estensione agli originari confini del
campeggio legittimamente autorizzato.
Trattasi in particolare dei seguenti proprietari:
Bokki s.r.l., comproprietaria del mappale n. 507
Edilmont. s.r.l., proprietaria del mappale 547
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909941 – Fax 0122 909949
web page: www.comune.bardonecchia.to.it
PEC: [email protected]
Email: [email protected]
Ghersi Claudio, comproprietario dei mappali n. 270, 290, 509
Ghersi Giovanni, comproprietario dei mappali n. 270, 290, 509
Lantelme Giulia, comproprietaria dei mappali n. 269, 333
Lantelme Vilma, comproprietaria dei mappali n. 269, 333
Cecile Danielle Nicole, comproprietaria del mappale n. 290
Vassallo Maurizio, comproprietario del mappale n. 290
Villon Emilio, comproprietaria del mappale n. 290
Mathieu Fiorenza, proprietaria del mappale n. 336
Agnes Corine, comproprietaria del mappale 506
Agnes Roland, comproprietario del mappale 506
Agnes Marisa, comproprietaria del mappale 506
Agnes Bruno, comproprietario del mappale 506
Vachet Mauro Giuseppe, comproprietario del mappale 507
Vachet Giorgio, comproprietario del mappale 507
Allemand Delia, proprietaria del mappale 508
Lantelme Debora, comproprietaria del mappale 509
Furvis Rosanna, comproprietaria del mappale 510
Furvis Valerio, comproprietario del mappale 510
Blandino Robert Arsene, comproprietario del mappale 507
Blandino Alain Georges Camille, comproprietario del mappale 507
Considerato che i predetti proprietari, pur avendo ricevuto formali comunicazioni di avvio del procedimento ai
sensi della legge 241/90, non hanno fornito, all'Amministrazione comunale, nei termini di legge, alcun
elemento utile atto ad escludere una loro colpa o corresponsabilità nella lottizzazione, da intendersi queste
anche solo sotto il profilo della consapevolezza dell'uso che la Bokki s.r.l. avrebbe fatto dei terreni concessi
in locazione, utilizzando i medesimi a scopi edificatori ed urbanizzativi e che, quindi, deve ritenersi loro
ascrivibile l'elemento della colpa nell'intervenuta lottizzazione dei terreni, con conseguente loro
assoggettamento alle procedure sanzionatorie di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 (TAR Campania,
3626/14; TAR Campania, 4210/11).
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. 56/77 e s.m.i.
Vista la L.R. 54/1979;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il vigente Piano regolatore Comunale;
Visti gli art. 54 e 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 30/09/2015 con il quale sono state disposte le competenze in capo al
Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica;
ORDINA
Ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.P.R. 380/2001
Alla società Bokki s.r.l. ed ai proprietari in indirizzo dei terreni interessati, ognuno secondo le rispettive
competenze e responsabilità
LA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LOTIZZATORIA SUI SEGUENTI TERRENI
Foglio 10 del comune censuario di Melezet: nn. 336/p, 333, 506/p, 507/p, 508/p, 509/p, 510/p, 547/p,
290/p, 269, 270/p, nonché parte dei mappali comunali nn. 222 e 568 e parte dell’area demaniale
(acque pubbliche) posta a nord - est del campeggio, come da allegata planimetria, dando atto che
l'ordine di sospensione di cui al presente provvedimento comporta l'obbligo immediato di interruzione delle
eventuali opere in corso, nonché il divieto di utilizzare e disporre dei suoli e delle opere stesse, anche
con atti tra vivi;
- il presente provvedimento sarà trascritto a tal fine nei registri immobiliari
- trascorsi novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ove non intervenga la revoca del
medesimo, le aree abusivamente lottizzate saranno acquisite gratuitamente, e di diritto, al patrimonio
disponibile del Comune.
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909941 – Fax 0122 909949
web page: www.comune.bardonecchia.to.it
PEC: [email protected]
Email: [email protected]
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Locale la notifica della presente Ordinanza agli interessati.
AFFIDA
Alle Forze dell’ordine in indirizzo il compito di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
ENTRO 60 GIORNI dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con ricorso
giurisdizionale nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104 ovvero,
ENTRO 120 GIORNI dalla notifica al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario nei termini e nei
modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
Bardonecchia, lì 06/06/2016
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 06/06/2016
Registro Pubblicazioni n. 583
Il Responsabile dell’Albo
Piazza De Gasperi n. 1
0122 909941 – Fax 0122 909949
web page: www.comune.bardonecchia.to.it
PEC: [email protected]
Email: [email protected]
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