Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed
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Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed
ANTEPRIMA NEWS periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 4 n°1 - Aprile 2006 Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 011 70 71 470 Siracusa Via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. 0039 095 78 38 644 Lugano Via San Salvatore, 13/A 6901 Lugano-Paradiso (CH) Tel. 0041 (0)91 980 40 46 Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed attribuzioni Luigi Caputo Ispettore Tecnico del Lavoro Il nostro ordinamento giuridico prevede una complessa sfera di organismi pubblici a vario titolo preposti ai controlli della "tutela del lavoro". Il numero di tali organi è proliferato negli ultimi decenni in proporzione ad un "naturale" aumento delle varie competenze istituzionali in considerazione dell'evoluzione sociale, civile e giuridica del Paese. La tutela operata dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e dell' igiene del lavoro che costituisce la vasta branca della sicurezza del lavoro, si è in particolare evoluta con le innovazioni introdotte dalla normativa degli anni '90 ispirata ai principi comunitari (D. Lgs. n. 626/94, D. Lgs. n. 494/96, ecc.). L'art. 23 del D.Lgs. n. 626/94 e succ. modif. che ha recepito numerose direttive comunitarie, ha elencato gli organi pubblici di vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Organo "prioritario" di vigilanza, ribadendo la scelta operata dal legislatore della riforma sanitaria, L. n. 833 del 1978, è l'Unità Sanitaria Locale (oggi A.U.S.L.) attraverso gli S.P.E.SA.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di Lavoro). Agli "ispettori della sicurezza" della A.S.L. sono stati attribuiti ai sensi dell'art. 21 della citata L. n. 833/78 i poteri già propri degli ispettori del lavoro di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 520/1955, vale a dire i poteri "amministrativi" di accesso, di diffida e di disposizione, nonché quelli "repressivi" di ufficiali di polizia giudiziaria, cd. a "competenza limitata", vale a dire nei “limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti”. Per quanto riguarda invece la vigilanza in materia di prevenzione incendi il citato art. 23, co. 1, del D. Lgs. n. 626/94, individua nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco l'”organo di vigilanza” in tale materia. Detto organo, pertanto, è entrato a pieno titolo nel novero degli “organi di vigilanza” in specie quali abilitati dal D.Lgs. n. 758/94 ad attuare nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria, la particolare procedura estintiva delle contravvenzioni alle norme prevenzionistiche rientranti nel settore di competenza (di recente un riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è stato attuato con il D.Lgs. 8/3/2006, n. 139, in vigore dal 20/4/2006). Il citato art. 23, II comma, nel confermare sostanzialmente le competenze in materia di vigilanza attribuita dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro (oggi Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro) ha stabilito che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza potesse essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che deve informare preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della A.S.L. competente per territorio. Le predette attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati sono state individuate dal D.P.C.M. n. 412 del 14/10/1997 nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie nonché in quelli mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. Oltre a tali competenze "concorrenti", ai citati Servizi Ispezione del Lavoro delle Direzioni del Lavoro (organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) residuano alcune competenze "esclusive" in materia di sicurezza del lavoro, quali: ! quelle in materia di vigilanza per la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti dei lavoratori (D. Lgs. n. 230/95 e succ. mod. e integr.); ! quelle sulla vigilanza congiunta in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti ferroviari da esplicarsi con i funzionari incaricati delle ferrovie (L. n. 191/74). A tali competenze residue vanno aggiunte le funzioni di polizia giudiziaria che sono rimaste in capo agli ispettori del lavoro anche nella materia di sicurezza del lavoro trasferita alla competenza delle A.S.L. Per quanto riguarda i controlli di verifiche e collaudi di macchine e impianti particolari quali ad esempio gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg, oppure i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, ecc., organi pubblici competenti, a mezzo di funzionari tecnici incaricati, sono l'I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) e l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente), istituita con legge n. 61/94 con compiti prioritari in materia di controlli ambientali. La panoramica ancorchè succinta sugli organi di vigilanza deve essere integrata con cenni nei riguardi della materia della "previdenza sociale e di lavoro" di cui al D. Lgs. 23/4/2004, n. 124 che ha razionalizzato le funzioni ispettive in tale settore, riscrivendo competenze, poteri e procedure accertative in una nuova ed allargata ottica, in attuazione della legge delega (L. 14/2/2003, n. 30). In particolare per le competenze e i poteri attribuiti la nuova disciplina ha distinto: ! quelli del personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro che svolgono le funzioni di vigilanza in materia di "lavoro e di legislazione sociale"; ! quelli del personale di vigilanza dell'I.N.P.S. dell'I.N.A.I.L., dell'E.N.P.A.L.S. e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. Nel mentre il personale ispettivo delle Direzioni Prov.li del Lavoro opera anche, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, tale qualifica non è estesa al personale di vigilanza dei citati enti parastatali, cui comunque sono attribuiti poteri "amministrativi" ispettivi, quali il potere di accesso, il potere di interrogatorio, di visione dei documenti di lavoro (libri paga e matricola) ecc. Ovviamente più complesse e "complete" sono le competenze, attribuzioni e potestà riconosciute al personale ispettivo in forza presso le Direzioni (provinciali e regionali) del Lavoro, vale a dire ispettori e addetti alla vigilanza nonché CC addetti al nucleo Ispettorato del lavoro, così riassumibili: "vigilanza nell'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato". In tale contesto particolare rilievo assume il potere di accesso attribuito al personale sia ispettivo che di "vigilanza previdenziale" suddetto. ANTEPRIMA NEWS periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 4 n°1 - Aprile 2006 Milano Via Grandi, 29 20090 Vimodrone (MI) Tel. 0039 02 250 341 Torino Via Chambery, 119 10142 Torino (TO) Tel. 0039 011 70 71 470 Siracusa Via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. 0039 095 78 38 644 Lugano Via San Salvatore, 13/A 6901 Lugano-Paradiso (CH) Tel. 0041 (0)91 980 40 46 Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed attribuzioni Detto personale ha facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Gli ispettori dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, possono richiedere l'opera dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica. Va aggiunto che del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro fa parte anche il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro posto alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro del quale costituisce il cd. "braccio armato". Tale nucleo ha assunto la nuova denominazione di "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro" con D.M. 2/3/2006, al fine di garantire uniformità di denominazione con gli altri Comandi Carabinieri funzionalmente dipendenti dai rispettivi Ministeri. Per quanto concerne infine la lotta di contrasto al lavoro nero o irregolare va tenuto presente il coinvolgimento istituzionale, nell'azione di vigilanza, di altri organismi pubblici oltre agli interventi di coordinamento dei vari organi collegiali sia a livello centrale che periferico, in concorso con i CLES (Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso). In ordine all'emersione del lavoro nero o irregolare, competenze ispettive nella relativa vigilanza sono state specificamente estese anche al personale ispettivo dell'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.