Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed

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Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed
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periodico di informazione
del Gruppo Silaq
Anno 4 n°1 - Aprile 2006
Milano
Via Grandi, 29
20090 Vimodrone (MI)
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Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed attribuzioni
Luigi Caputo
Ispettore Tecnico del Lavoro
Il nostro ordinamento giuridico prevede una complessa sfera di organismi pubblici a
vario titolo preposti ai controlli della "tutela del lavoro".
Il numero di tali organi è proliferato negli ultimi decenni in proporzione ad un
"naturale" aumento delle varie competenze istituzionali in considerazione
dell'evoluzione sociale, civile e giuridica del Paese.
La tutela operata dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e dell' igiene del
lavoro che costituisce la vasta branca della sicurezza del lavoro, si è in particolare
evoluta con le innovazioni introdotte dalla normativa degli anni '90 ispirata ai principi
comunitari (D. Lgs. n. 626/94, D. Lgs. n. 494/96, ecc.).
L'art. 23 del D.Lgs. n. 626/94 e succ. modif. che ha recepito numerose direttive
comunitarie, ha elencato gli organi pubblici di vigilanza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro.
Organo "prioritario" di vigilanza, ribadendo la scelta operata dal legislatore della
riforma sanitaria, L. n. 833 del 1978, è l'Unità Sanitaria Locale (oggi A.U.S.L.)
attraverso gli S.P.E.SA.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza per gli Ambienti di
Lavoro).
Agli "ispettori della sicurezza" della A.S.L. sono stati attribuiti ai sensi dell'art. 21
della citata L. n. 833/78 i poteri già propri degli ispettori del lavoro di cui agli artt. 8 e 9
del D.P.R. n. 520/1955, vale a dire i poteri "amministrativi" di accesso, di diffida e di
disposizione, nonché quelli "repressivi" di ufficiali di polizia giudiziaria, cd. a
"competenza limitata", vale a dire nei “limiti del servizio e secondo le attribuzioni ad
essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti”.
Per quanto riguarda invece la vigilanza in materia di prevenzione incendi il citato art.
23, co. 1, del D. Lgs. n. 626/94, individua nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
l'”organo di vigilanza” in tale materia. Detto organo, pertanto, è entrato a pieno titolo
nel novero degli “organi di vigilanza” in specie quali abilitati dal D.Lgs. n. 758/94 ad
attuare nell'esercizio della funzione di polizia giudiziaria, la particolare procedura
estintiva delle contravvenzioni alle norme prevenzionistiche rientranti nel settore di
competenza (di recente un riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è stato attuato con il D.Lgs. 8/3/2006,
n. 139, in vigore dal 20/4/2006).
Il citato art. 23, II comma, nel confermare sostanzialmente le competenze in materia di
vigilanza attribuita dalla legislazione vigente all'Ispettorato del lavoro (oggi Servizio
Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro) ha stabilito che per
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza potesse essere esercitata
anche dall'Ispettorato del lavoro che deve informare preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza della A.S.L. competente per territorio.
Le predette attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati sono state
individuate dal D.P.C.M. n. 412 del 14/10/1997 nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie nonché in quelli mediante cassoni in
aria compressa e lavori subacquei.
Oltre a tali competenze "concorrenti", ai citati Servizi Ispezione del Lavoro delle
Direzioni del Lavoro (organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali) residuano alcune competenze "esclusive" in materia di sicurezza del lavoro,
quali:
! quelle in materia di vigilanza per la tutela dei rischi di radiazioni ionizzanti dei
lavoratori (D. Lgs. n. 230/95 e succ. mod. e integr.);
! quelle sulla vigilanza congiunta in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro negli impianti ferroviari da esplicarsi con i funzionari incaricati delle
ferrovie (L. n. 191/74).
A tali competenze residue vanno aggiunte le funzioni di polizia giudiziaria che sono
rimaste in capo agli ispettori del lavoro anche nella materia di sicurezza del lavoro
trasferita alla competenza delle A.S.L.
Per quanto riguarda i controlli di verifiche e collaudi di macchine e impianti particolari
quali ad esempio gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg, oppure
i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, ecc., organi pubblici competenti, a
mezzo di funzionari tecnici incaricati, sono l'I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) e l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per
l'Ambiente), istituita con legge n. 61/94 con compiti prioritari in materia di controlli
ambientali.
La panoramica ancorchè succinta sugli organi di vigilanza deve essere integrata con
cenni nei riguardi della materia della "previdenza sociale e di lavoro" di cui al D. Lgs.
23/4/2004, n. 124 che ha razionalizzato le funzioni ispettive in tale settore, riscrivendo
competenze, poteri e procedure accertative in una nuova ed allargata ottica, in
attuazione della legge delega (L. 14/2/2003, n. 30).
In particolare per le competenze e i poteri attribuiti la nuova disciplina ha distinto:
! quelli del personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro che svolgono le
funzioni di vigilanza in materia di "lavoro e di legislazione sociale";
! quelli del personale di vigilanza dell'I.N.P.S. dell'I.N.A.I.L., dell'E.N.P.A.L.S.
e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito
dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi.
Nel mentre il personale ispettivo delle Direzioni Prov.li del Lavoro opera anche, nei
limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa
vigente, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, tale qualifica non è estesa al
personale di vigilanza dei citati enti parastatali, cui comunque sono attribuiti poteri
"amministrativi" ispettivi, quali il potere di accesso, il potere di interrogatorio, di
visione dei documenti di lavoro (libri paga e matricola) ecc.
Ovviamente più complesse e "complete" sono le competenze, attribuzioni e potestà
riconosciute al personale ispettivo in forza presso le Direzioni (provinciali e regionali)
del Lavoro, vale a dire ispettori e addetti alla vigilanza nonché CC addetti al nucleo
Ispettorato del lavoro, così riassumibili:
"vigilanza nell'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale nonché di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale
ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o
atipico, di volta in volta utilizzato".
In tale contesto particolare rilievo assume il potere di accesso attribuito al personale
sia ispettivo che di "vigilanza previdenziale" suddetto.
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Gli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro: Competenze ed attribuzioni
Detto personale ha facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche
della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla
loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Gli ispettori
dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano
direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non
abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
Gli ispettori quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei
prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, possono richiedere l'opera dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei
medici di fabbrica.
Va aggiunto che del personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro fa parte
anche il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro posto alle dirette dipendenze del
Ministero del Lavoro del quale costituisce il cd. "braccio armato". Tale nucleo ha
assunto la nuova denominazione di "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro" con
D.M. 2/3/2006, al fine di garantire uniformità di denominazione con gli altri Comandi
Carabinieri funzionalmente dipendenti dai rispettivi Ministeri.
Per quanto concerne infine la lotta di contrasto al lavoro nero o irregolare va tenuto
presente il coinvolgimento istituzionale, nell'azione di vigilanza, di altri organismi
pubblici oltre agli interventi di coordinamento dei vari organi collegiali sia a livello
centrale che periferico, in concorso con i CLES (Comitati per il lavoro e l'emersione
del sommerso).
In ordine all'emersione del lavoro nero o irregolare, competenze ispettive nella relativa
vigilanza sono state specificamente estese anche al personale ispettivo dell'Agenzia
delle Entrate e alla Guardia di Finanza.