Risultanze incontro GSE - ASSORINNOVABILI 19.07.2016

Transcript

Risultanze incontro GSE - ASSORINNOVABILI 19.07.2016
Riunione GSE e assoRinnovabili
19 luglio 2016
Criticità e quesiti di carattere generale
RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
DEGLI INCENTIVI
L’Associazione ha rappresentato alcuni casi per i quali il procedimento di riconoscimento degli incentivi
sembrerebbe protrarsi per un periodo superiore a 90 giorni. Al proposito, ha dunque chiesto di conoscere il
motivo di tali ritardi e, contestualmente, sollecitato l’analisi delle richieste che, allo stato attuale, si trovano
in tale condizione di ritardo.
Si è colta l’occasione per evidenziare che i ritardi di lavorazione delle pratiche sono dovuti sostanzialmente
alla complessità dei casi specifici e a picchi di richieste pervenute in taluni periodi temporali. Pertanto, il
numero di pratiche caratterizzate da ritardi di lavorazione è dell’ordine di poche decine ed in via di definitva
soluzione.
SCHEMA DI CONVENZIONE GRIN: INCONGRUENZE PORTALE/GUIDE, PROBLEMATICHE
SOTTOSCRIZIONE
Il GSE ha rappresentato l’imminente pubblicazione di FAQ relative alla sezione “Tariffa incentivante ex
Certificati Verdi”.
L’Associazione ha segnalato criticità, errori e malfunzionamenti dell’applicativo informatico GRIN relativo
allo schema di Convenzione per il passaggio da CV a incentivo.
Molti degli errori segnalati si ritiene che siano stati già superati. In ogni caso, il GSE ha invitato
l’Associazione a segnalare eventuali ulteriori specifici casi di incongruenza.
Con riferimento alla presenza di errori, anche rilevanti, nei dati, il GSE conferma che è opportuno, prima di
procedere alla sottoscrizione della Convenzione, operare una bonifica dei dati presenti a portale. Pertanto,
con riferimento a ciascuno dei casi caratterizzati da modifiche intervenute nel corso degli anni che non siano
state tempestivamente comunicate al GSE, si sta provvedendo, in questa fase, ad aggiornare i dati a sistema.
Alcune nuove funzionalità del portale, tra cui quelle richieste (trattenute d’acconto e altro IBAN), saranno
presto rese disponibili.
Una volta ottenuta la conferma dei dati tecnici da parte della società titolare degli impianti, la validazione dei
dati e l’emissione della Convenzione avviene, generalmente, entro una settimana lavorativa.
INCONGRUENZE DATI GAUDÌ – PORTALE GRIN
Il GSE ha richiesto ai produttori, nell’ambito del passaggio da CV a incentivo, di verificare che i dati degli
impianti registrati su Gaudì siano corretti e che corrispondano a quanto riportato nella qualifica IAFR.
1
L’Associazione ha rappresentato che molto spesso i casi di incongruenza possono essere imputabili alla
prima fase di popolamento del Gaudì, quali l’inserimento, per impianti entrati in esercizio prima del 2005,
del 01/01/2005 come data fittizia di entrata in esercizio. Pertanto è stato richiesto al GSE di fornire
indicazioni in merito alla gestione dei casi di mancata corrispondenza dei dati e alle procedure di rettifica nel
portale GRIN per gli impianti già censiti in Gaudì. In particolare è stato richiesto che, nelle more
dell’approvazione delle modifiche dati in Gaudì, al fine di non interferire con le tempistiche per il rilascio
degli incentivi, sia data facoltà ai produttori di modificare manualmente i dati nel Portale GRIN.
Al proposito, il GSE ha rappresentato che non è ammessa la modifica dei dati sul portale GRIN. Qualora si
riscontrino errori rispetto ai dati censiti su Gaudì, è opportuno procedere alla rettifica dei dati sul medesimo
sistema da cui il GSE, automaticamente, acquisisce le informazioni.
In ogni caso, il GSE ha attivato un gruppo di lavoro dedicato alla risoluzione dei casi di disallineamento dei
dati, al fine di procedere nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione della Convenzione. In particolare,
in tutti i casi in cui il GSE individua incongruenze tra i dati, provvede a mettersi in contatto con gli operatori
interessati per risolvere la problematica.
Nelle more della risoluzione di tali problemi, l’Associazione ha chiesto che possa essere resa, come per gli
impianti per i quali sia stato già possibile sottoscrivere la Convenzione, la certificazione mensile
dell’incentivo.
L’Associazione ha, infine, evidenziato che, con riferimento agli impianti idroelettrici, è possibile che più
gruppi di produzione siano registrati come un’unica sezione in Gaudì. In questi casi, il GSE ha confermato
che è necessaria una corrispondenza univoca tra le sezioni presenti in Gaudì e le qualifiche IAFR, pertanto,
la presenza di un’unica sezione su Gaudì a fronte di più motori/gruppi di generazione appartenenti alla
medesima qualifica IAFR non è rilevante.
ALLEGATO TECNICO GRIN E MASSIMA PRODUCIBILITÁ INCENTIVABILE
L’Associazione ha chiesto al GSE di chiarire a quale tipologia di intervento venga applicata la definizione di
“energia massima incentivabile”. Il GSE ha rappresentato che il dato di “energia massima incentivabile” è
necessario al fine di effettuare le opportune verifiche di congruenza con le misure di produzione.
INTERVENTI DI RIFACIMENTO/POTENZIAMENTO: CHIARIMENTO CALCOLO CV  I
Si conferma che le modalità di calcolo della tariffa incentivante “I”, per interventi di potenziamento,
rifacimento parziale o totale, sono le medesime già applicate dal GSE nella determinazione del numero di
CV da emettere.
SEGNALAZIONE MALFUNZIONAMENTO PORTALE PRODUZIONE
L’Associazione ha segnalato l’impossibilità per i gestori di rete di ricaricare le curve di produzione a seguito
di una contestazione di superamento della produzione massima. Il sistema parrebbe, infatti, restituire in
questi casi il messaggio di errore “curva per UP00XXX già inviata in precedenza”. Il GSE chiarisce che il
sistema non consente il caricamento successivo della medesima curva di produzione.
2
SEGNALAZIONE RIFERIMENTO ERRATO ALL’INTERNO DEL PORTALE FER-E
L’Associazione segnala che all’interno del Portale FER-E, nella procedura di richiesta accesso agli incentivi,
nella parte relativa alla Relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 comma 3
lettera b) e art. 10 comma e lettera e) firmata dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato e inclusiva della
dichiarazione resa dal medesimo ai sensi del DPR 455/2000, si cita erroneamente l’Allegato 22 delle
procedure applicative che ad oggi risulta essere “Allegato 22 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura”.
Il GSE conferma che il riferimento corretto è l’Allegato 21.
DELIBERAZIONE 595/2014/R/EEL
TRASMESSE DAL GDR
–
PUBBLICAZIONE
MISURE
DI
PRODUZIONE
L’Associazione, in ragione delle numerose segnalazioni dei propri Soci circa l’impossibilità di verificare sui
portali dei GdR e di GSE il corretto caricamento dei dati di produzione, chiede al GSE di evidenziare quale
sia la sezione del portale nella quale ogni operatore possa visionare le misure di energia elettrica prodotta dal
proprio impianto di produzione, trasmesse dal gestore di rete a seguito delle attività di telelettura.
Si rappresenta che, nella sezione “Gestione misure” del portale GRIN, sono resi disponibili i dati di misura
trasmessi dal GdR e il relativo benestare da parte del GSE.
MODIFICA IMPIANTI SIAD
Si chiarisce che il pagamento dei corrispettivi dovuti ai sensi del DM 24 dicembre 2014, in caso di impianti
oggetto di interventi di potenziamento, è dovuto rispetto alla potenza complessiva risultante a seguito del
potenziamento.
PICCHI DI PRODUZIONE SUPERIORI ALLA POTENZA NOMINALE DEGLI IMPIANTI
Con riferimento alle modalità di valutazione dei picchi di produzione oraria che possano essere ritenuti
incompatibili con la potenza nominale di impianto autorizzata, si ribadisce quanto già segnalato in diverse
occasioni: il GSE attiva procedure di analisi e controllo quando un set di dati, complessivamente, presenta
delle anomalie significative in termini di entità, frequenza e durata; non sono principalmente brevi picchi
anomali di produzione ad attivare procedure di controllo, quanto soprattutto la rilevazione di misure di
3
potenza immessa in rete superiore a quella per cui l’impianto è stato qualificato. Nell’ambito di tale
procedura di controllo, il GSE si interfaccia sempre con il gestore di rete per accertare nuovamente le misure
fornite e, in caso di conferma dei dati di misura, verifica la documentazione acquisita in fase qualifica degli
impianti, al fine di riscontrare il mantenimento dei requisiti di ammissione agli incentivi. Ciò anche in
riferimento al rispetto dei limiti di soglia che discriminano le modalità di accesso agli incentivi (accesso
diretto, registri o aste), nonché eventuali altri criteri di priorità. Qualora fosse necessario, tale procedura può
richiedere l’apertura di un’istruttoria ad-hoc anche prevedendo un sopralluogo in sito. Fino alla conclusione
dell’istruttoria può ritenersi necessario prevedere la sospensione degli incentivi.
DICHIARAZIONE DI CONSUMO – EVENTUALE OBBLIGO DI INVIO AL GSE
In considerazione del fatto che, ai sensi del DM 6/7/2012, nonché della delibera dell’AEEGSI 595/2014,
l'incentivo deve essere erogato esclusivamente sulla base delle misure trasmesse dai gestori di rete, il GSE
non intenderebbe usare più le dichiarazioni di consumo.
Si intende evidenziare, soprattutto, le diverse finalità perseguite dall’Agenzia delle Dogane (applicazione
delle accise sugli autoconsumi) e dal GSE (erogazione di centinaia di migliaia di euro di incentivi pubblici).
Per tali finalità, il GSE non ritiene sufficiente basarsi su un dato non controllato e autocertificato. Ciò
premesso, il GSE si riserva di chiarire, nell’ambito di un documento specifico a cui si rimanda, se e quali
siano i casi in cui possa essere possibile presentare la dichiarazione di consumo.
RECESSO DALLO SPALMAINCENTIVI VIOLONTARIO/RICALCOLO COEFFICIENTE DI
GRADAZIONE
Una volta esercitata l’opzione dello “spalmaincentivi volontario” non è più possibile recederne per ritornare
allo schema di incentivazione originario.
Non è inoltre prevista la ri-parametrizzazione dei coefficienti in base alle sopraggiunte condizioni di
esercizio. Tra l’altro, la rimodulazione dell’incentivo non è correlata a questi fattori.
NUOVO IMPIANTO DMV SU OPERA DI SBARRAMENTO A SERVIZIO DI UN IMPIANTO
INCENTIVATO E INTERCONNESSIONE FUNZIONALE IMPIANTI IDROELETTRICI
Gli impianti per i quali siano state riutilizzate, anche parzialmente, le opere idrauliche di un precedente
impianto e riferibili allo stesso salto idroelettrico non potranno essere ammessi agli incentivi per la categoria
del “nuovo impianto”. Parimenti, si specifica che la modifica dei parametri di concessione di una specifica
derivazione idroelettrica non costituisce un elemento sufficiente a considerare l’impianto oggetto della
medesima concessione un “nuovo impianto”.
Fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti, possono invece accedere agli incentivi per la
categoria del “nuovo impianto” gli impianti che, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera b) e all’articolo 10, comma 3, lettera e), del D.M. 6 luglio 2012 e/o all’articolo 4, comma 3, lettera b)
e all’articolo 10, comma 3 lettera f), iii., iv., v. vi. del D.M. 23 giugno 2016, utilizzino un salto idroelettrico
nuovo, distinto e che abbiano una specifica concessione di derivazione d’acqua o, in caso di concessione
condivisa, che la stessa preveda per l’impianto in questione una specifica potenza nominale media annua.
4
Al fine di valutare il mantenimento dei requisiti di accesso agli incentivi da parte dell’impianto esistente, è
necessario che provvedere al pagamento dei corrispettivi di cui al DM 24 dicembre 2014 anche per le
modifiche intervenute su quest’ultimo.
MODIFICA NON SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI PRODIZIONE A BIOGAS
Il tema sarà oggetto di specifica trattazione nell’ambito delle regole applicative che il GSE è chiamato a
redigere ai sensi dell’articolo 30 del DM 23 giugno 2016.
UTILIZZO ALTERNATO DI DUE MOTORI IN UN IMPIANTO A BIOENERGIA
Il GSE conferma che è consentito l’utilizzo di un motore sostitutivo (ed equivalente) a quello principale in
occasione della revisione di quest’ultimo, mantenendo però il secondo motore in esercizio per una durata
superiore a quella strettamente necessaria alle operazioni di revisione e mediamente pari ad un biennio di
funzionamento, trascorso il quale esso stesso necessiterebbe di revisione. La comunicazione dell’avvenuta
sostituzione deve, in ogni caso, essere fatta tramite il portale SIAD.
SOSTITUZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI – CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÁ
Non è possibile installare presso il proprio impianto incentivato in Conto Energia moduli fotovoltaici anche
successivamente alla data di scadenza dei relativi certificati di conformità: al momento della sostituzione i
moduli installati devono avere una certificazione in corso di validità. L’installazione di moduli i cui
certificati risultino scaduti può avvenire nel solo caso in cui il titolare possa dimostrare che tali moduli sono
stati acquisiti al momento della realizzazione dell’impianto (ad esempio con finalità di scorta, o per ovviare il
rischio futuro di non poter reperire sul mercato moduli analoghi).
COMPONENTI SOSTITUITI DESTINATI AD ALTRI USI
Nel caso di sostituzione dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile è tenuto a dare evidenza al GSE
della destinazione del componente sostituito fornendo informazioni circa la destinazione di tali componenti.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 30 del DM 23 giugno 2016, il GSE dovrà definire una procedura per
disciplinare le modalità di gestione in esercizio anche per gli impianti fotovoltaici.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SERRE – CAMBIO COLTURA
Nel caso di un impianto fotovoltaico realizzato su serra e incentivato in Conto Energia, il soggetto
responsabile può modificare la coltivazione sottostante, mantenendo inalterate le condizioni e i requisiti in
base ai quali lo stesso impianto è stato ammesso al relativo meccanismo di incentivazione, senza dover
trasmettere a GSE alcuna comunicazione di variazione coltura.
5
Criticità e quesiti già segnalati nelle precedenti relazioni
SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
Pubblicheremo nelle prossime settimane un news nella quale sarà data evidenza degli interventi per i quali è
necessaria la comunicazione di modifica degli impianti fotovoltaici.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 30 del DM 23 giugno 2016, il GSE dovrà definire una procedura per
disciplinare le modalità di gestione in esercizio anche per gli impianti fotovoltaici.
CHIUSURA PORTALE GME PER SCAMBIO CV
Il meccanismo dei certificati verdi di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 79/99 non trova
più applicazione a decorrere dall’anno 2016, quindi l’anno 2015 è stato l’ultimo anno in cui i produttori da
fonti non rinnovabili e gli importatori sono stati soggetti all’obbligo di acquisto dei certificati verdi.
Pertanto con il completamento delle attività relative alla verifica annuale dei adempimento all’obbligo, poste
in capo al GSE, non vi è più alcuna esigenza di negoziazione dei certificati verdi, fermo restando che è
possibile chiedere al GSE il ritiro dei certificati verdi invenduti fino alla loro scadenza.
6