6b - Credito Personale “Balloon”

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6b - Credito Personale “Balloon”
DOCUMENTO INFORMATIVO AVENTE VALENZA DI ANNUNCIO PUBBLICITARIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
TITOLO VI CAPO II°
6b - Credito Personale “Balloon”
1. Identità e contatti del finanziatore / intermediario del credito
Finanziatore
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Sito web
Banca Popolare Valconca Società Coop. per azioni
Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN)
0541- 859.111
[email protected]
0541- 987.802
www.bancavalconca.it
2. Caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo del contratto di credito
Credito Personale in forma di mutuo con maxi
rata finale, denominato “balloon”
Importo totale del credito
Massimo € 75.000,00
Limite massimo o somma totale degli importi
messi a disposizione del consumatore
Condizioni di prelievo
Dalla data di stipula del contratto, il cliente
può utilizzare, in una o più volte l’importo toModalità e tempi con i quali il consumatore può tale del credito, accreditato sul rapporto di cui
utilizzare il credito
il cliente è titolare, mediante prelievi in contanti, emissione di assegni bancari, richiesta
di emissione di assegni circolari, bancomat,
bonifici, addebiti diretti e/o altre forme di disposizione consentite dal rapporto di cui il
cliente è titolare.
Durata del contratto di credito
Massimo 60 mesi
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Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputa- Finanziamento a 60 mesi di € 75.000,00 al
zione
tasso variabile pari all’Euribor 6 mesi media
del mese precedente + 10 punti di spread
(vedasi la sezione “I costi del credito” per la
modalità di calcolo del tasso variabile).
Rata mensile ( n. 59 rate su 60 totali):
€1.122,45
Ultima rata mensile ( la 60° ): €37.815,25
Importo totale dovuto dal consumatore
(spese riscosse ad erogazione + importo netto
erogato + costo totale credito)
€ 104.527,30
Non potendo conoscere l’evoluzione dei tassi
Importo del capitale preso in prestito, più gli in- per la durata del finanziamento, si è ipotizzato
teressi e i costi connessi
un piano di ammortamento con un tasso che
rimanga immutato per tutta la durata del prestito.
Garanzie richieste
Facoltà della Banca di richiedere il rilascio di
garanzie (ad es. fideiussione, pegno ecc.) o
Garanzie che il consumatore deve prestare per l’emissione di cambiale con scadenza in bianottenere il credito
co a garanzia del finanziamento.
3. Costi del credito
Tasso di interesse
TASSO VARIABILE
Tasso base: Euribor 6 mesi media mese precedente con arrotondamento ai dieci centesimi
superiori.
Se il parametro di indicizzazione assumerà,
nel corso del rapporto, un valore negativo, lo
stesso si intenderà pari a “Zero” relativamente
al periodo in cui esso abbia assunti un valore
negativo
L’aggiornamento viene effettuato il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
Spread: più 10,00 punti
Tasso minimo contrattuale: tasso di stipula
I dati relativi allo spread e al tasso minimo
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sopra indicati non precludono al Cliente di
pattuire condizioni più favorevoli.
Tasso massimo contrattuale: 12,50%
Modalità del calcolo degli interessi
il conteggio viene eseguito sulla base
dell’anno commerciale con il limite massimo
previsto
dai
Decreti
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo e
23 giugno 2003.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Esempio
TAEG
10,77%
Costo totale del credito espresso in percentuale,
calcolata su base annua, dell’importo totale del Ai fini del conteggio del TAEG abbiamo ipocredito.
tizzato i seguenti elementi:
Il TAEG consente al consumatore di confrontare Importo del credito: € 75.000,00
le varie offerte.
Tasso variabile (1): 10,00% (tasso base: 0%,
poiché Euribor 6 mesi media mese precedente
dicembre 2016 pari a -0,20% + spread di 10
punti)
(1) Non potendo conoscere l’evoluzione dei
tassi per la durata del finanziamento, si è Durata: 60 mesi
ipotizzato un piano di ammortamento con
un tasso che rimanga immutato per tutta Importo assicurazione infortuni : € 0,00
la durata del prestito e coincidente con il (facoltativa)
tasso minimo applicato.
(2) Alle spese sono da sommare anche Rata:
€ 1.122,45
l’eventuale rimborso dei costi vivi reclamati da terzi, non quantificabili a priori, Importo commissione di istruttoria:
per l’accertamento delle proprietà immo- € 300,00
biliari. Nell’esempio non abbiamo considerato le spese visure.
Spese visure (2): € 0,00
Incidono sulla misura del TAEG tutte le
spese indicate nella sessione “Costi Con- Importo commissione di incasso rata:
nessi”.
€ 2,75
(3) Come da D.P.R 29 settembre 1973 n.
601.
Imposta sostitutiva (3): €187,50
Importo netto erogazione: € 74.512,50
Importo totale interessi : €
28.874,80
Oneri connessi
(assicurazione, imposta sostitutiva, importo
commissione di istruttoria, spese visure, inAggiornato al 20/01/2017
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casso rata per tutti i 60 mesi): € 652,50
Importo totale dovuto:
€ 104.527,30
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
- un’assicurazione che garantisca il credito no
e/o
- un altro contratto per un servizio accesso- no
rio
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi
accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di Spese per ristrutturazione del finanziamencredito
to (moratoria, allungamento, sospensione,
ecc.):
€ 300,00
Importo commissione di istruttoria:
€ 300,00
La commissione è esigibile anche in caso di
rinuncia alla delibera da parte del cliente.
Spese visure: recupero delle spese effettive
sostenute per le visure, non quantificabili, con
un minimo di € 30,00 per ogni visura, relative
a ciascuna persona
N.B. Le spese per le visure possono essere
addebitate sia in fase di valutazione della richiesta di finanziamento, sia in fase di revisione periodica del finanziamento.
Importo commissione di incasso rata su
conto corrente:
rata mensile
€ 2,75
rata trimestrale
€ 3,00
rata semestrale
€ 3,50
rata annuale
€ 6,00
Importo commissione di incasso rata
per cassa:
rata mensile
€ 2,75
rata trimestrale
€ 3,00
rata semestrale
€ 3,50
rata annuale
€ 6,00
Importo commissione di incasso rata tramite Sdd su altro Istituto:
rata mensile
€ 2,75
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rata trimestrale
rata semestrale
rata annuale
€ 3,00
€ 3,50
€ 6,00
Spese per comunicazione ai sensi
della normativa sulla trasparenza:
previste
non
Importo assicurazione infortuni
(facoltative):
con durata fine a 24 mesi € 8,00
con durata oltre i 24 mesi € 16,00
Spese per assicurazione a protezione del
credito – c.d. Polizza “PPI” (facoltativa), non
quantificabili a priori.
Si rinvia al fascicolo informativo del contratto
di assicurazione a corredo della presente
scheda informativa.
Si specifica che il premio assicurativo viene
determinato sulla base delle garanzie prestate,
alla loro durata ed ammontare, all’età ed al
sesso dell’assicurato, al suo stato di salute ed
alle attività professionali svolte, nonché a
qualsiasi altro elemento indicato nei fascicoli
informativi.
Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi
conseguenze per il consumatore (ad esempio la
vendita forzata del bene) e rendere più difficile
ottenere altri crediti in futuro.
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati
al consumatore interessi di mora conteggiati
sulla base del tasso in vigore maggiorato di 3
punti percentuali in ragione d’anno.
4. Altri importanti aspetti legali
Il Cliente consumatore può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla relativa
Il consumatore ha il diritto di recedere dal con- conclusione ovvero, se successivo alla stipula
tratto di credito entro quattordici giorni di ca- del contratto, dal momento in cui il Cliente
consumatore riceve tutte le condizioni e le inlendario dalla conclusione del contratto.
formazioni previste dalla normativa che disciplina la trasparenza e le operazioni di servizio
bancari e finanziari.
Il cliente che recede:
a) comunica il recesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla
Banca prima della scadenza del predetto termine di quattordici giorni.
b) nel caso in cui il contratto di credito abbia
Diritto di recesso
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avuto esecuzione in tutto o in parte, entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione di
recesso, il Cliente consumatore è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, rimborsando le somme non ripetibili corrisposte
dalla Banca alla pubblica amministrazione.
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in
qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Consultazione di una banca dati
Il Cliente consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto alla Banca: in tal caso,
il Cliente consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la
vita residua del contratto di credito.
In caso di rimborso anticipato, la Banca ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente
giustificato per eventuali costi direttamente
collegati al rimborso anticipato del credito.
Detto indennizzo non può superare l'1%
dell'importo rimborsato in anticipo se la vita
residua del contratto è superiore ad un anno,
ovvero lo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o
inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo
non può superare l'importo degli interessi che
il Cliente consumatore avrebbe pagato per la
vita residua del contratto.
L'indennizzo non è dovuto se:
a) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse
espresso da una percentuale specifica fissa
predeterminata nel contratto;
c) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad Euro 10.000 (diecimila).
La banca al fine della verifica del merito creditizio, provvede a consultare banche dati
(CRIF e Centrale dei Rischi), nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente.
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito
dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto, se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa
comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza.
In presenza di una richiesta del cliente allo
Diritto a ricevere una copia del contratto
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sportello, fatta anche verbalmente, sarà conIl consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di segnata una copia del contratto nel rispetto di
ottenere gratuitamente copia del contratto di cre- quanto previsto dalla normativa vigente.
dito idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende
concludere il contratto.
RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito
l’inoltro a mezzo:
1. Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: [email protected];
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected];
4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo
da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la
banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca
per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel. 06/674.821,
sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario
Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).
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