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RELAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2008
IN RICCIONE .
IL MATRIMONIO IN ITALIA DI CITTADINI STRANIERI PRIVI DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE
23 MAGGIO 2008, N.92 CONVERTITO NELLA LEGGE 24 LUGLIO
2008, N.125.
Numerosi sono gli interrogativi che gli ufficiali dello stato civile si
pongono allorquando nello espletamento del procedimento di
pubblicazioni di matrimonio vengono a conoscenza che lo sposo, cittadino
straniero, sia privo di permesso di soggiorno.
Più specificatamente ci si chiede:
a) vi è un obbligo dell’ufficiale dello stato civile a segnalare agli Organi di
P.S. nel caso di richiesta di pubblicazioni di matrimonio da parte di
cittadino/a straniero/a, sprovvisto di permesso di soggiorno, con cittadino/a
italiano/a italiano/a?
b) all’atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio da parte di
cittadino straniero, oltre a richiedere la documentazione di rito ( nulla
osta), l’ufficiale dello stato civile può/deve chiedere il permesso di
soggiorno; può/deve verificare se siano stati emessi provvedimenti di
espulsione?
c) il provvedimento di espulsione è preclusivo per la richiesta di
pubblicazione di matrimonio o, se emesso successivamente alla
pubblicazione, è preclusivo per la celebrazione del matrimonio?
Al riguardo, occorre suddividere la problematica in tre settori.
Il primo aspetto riguarda il fatto se l’ufficiale dello stato civile debba
acquisire tra i vari documenti anche il permesso di soggiorno o se la
mancanza del permesso di soggiorno possa ostacolare la pubblicazione o la
celebrazione di matrimonio.
Il secondo se l’ufficiale dello stato civile abbia il dovere giuridico di dare
segnalazione, fare rapporto alla Magistratura o dare comunicazione all’
Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il terzo è attinente alla possibile rilevanza del provvedimento di
espulsione in rapporto alla richiesta di pubblicazione e successivo
matrimonio.
1
1) Mancanza del permesso di soggiorno e richiesta di pubblicazione
di matrimonio.
Su questo tema possiamo dire, per consolidata e verificata opinione, che la
documentazione che lo sposo straniero ( sia esso extracomunitario che
cittadino della U.E.) è tenuto a presentare concerne il nulla osta previsto
dall’art.116 del c.c1., dal quale deve risultare, per l’appunto, che, giusta
le leggi a cui è sottoposto lo straniero, “nulla osta” al matrimonio.
Tale disposizione ben si concilia con la prescrizione di cui all’art. 27 della
legge n.218/1995, secondo cui la capacità dello straniero in materia
matrimoniale è regolata dalla legge nazionale di ciascun nubendo al
momento del matrimonio. E anche se lo straniero sia tenuto all’osservanza
delle altre prescrizioni previste dal c.c. agli artt:85- interdizione per
infermità di mente-; 86 –libertà di stato -; 87 – vincoli di parentela, affinità
limitatamente ai nn.1,2 e 4 -; 88 – delitto-; .89 –divieto temporaneo di
nuove nozze -, il nulla osta da solo è ritenuto sufficiente atteso che esso
ingloba le altre condizioni.
Quindi, il permesso di soggiorno non è contemplato, dall’intero sistema
giuridico, quale elemento indispensabile o presupposto per contrarre
matrimonio. Il rifiuto di celebrare matrimonio è consentito per una causa
ammessa dall’art.117 e seguenti del c.c., articoli che, però, non
contemplano la mancanza del permesso di soggiorno.
Che il permesso di soggiorno non è considerato dal nostro ordinamento
come elemento indispensabile o presupposto per contrarre matrimonio lo
si ricava anche dall’art.6, comma 2, del D.Lgs del 25 luglio 1998, n.286,
contenente il Testo Unico sull’immigrazione secondo cui “ Fatta
eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o
all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all’art.5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della Pubblica
Amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La chiara disposizione della norma si inquadra nella più vasta cornice dei
diritti fondamentali ( come il diritto di libertà matrimoniale, il diritto alla
tutela della salute, di cui all’art.35, comma 5 del menzionato D.Lgs
1
La Corte Costituzionale, con Ordinanza del 30 gennaio 2003, ha respinto, come infondata, la questione di
incostituzionalità totale o parziale dell’art.116 del c.c., argomentando, tra l’altro, che il “nulla osta, del tutto legittimo
costituzionalmente, non limita ma facilita l’esercizio della libertà matrimoniale”.
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n.286/1998) che non possono essere ostacolati dalla mancanza del
permesso di soggiorno. Tale mancanza non rappresenta, quindi, una capitis
deminutio dello straniero. La capacità di agire dello straniero è, come
abbiamo detto, regolata dalla legge dello Stato di appartenenza.
Si può, pertanto, concludere su questo aspetto sottolineando che la
mancanza del permesso di soggiorno per gli extracomunitari non
costituisce impedimento alla pubblicazione e alla celebrazione del
matrimonio.
2) Segnalazione alla Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza
dello sposo clandestino.
Sotto questo profilo il problema si è posto nella sua complessa e
diversificata attuazione pratica, in quanto, da un lato, si è sostenuto che in
mancanza di chiare indicazioni legislative l’ufficiale dello stato civile non
solo non avesse l’obbligo, ma nemmeno la facoltà di segnalare la
situazione di irregolarità alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Dall’altro
lato, si opinava che gli ufficiali dello stato civile che procedevano alle
pubblicazioni richieste dai cittadini stranieri in possesso dei relativi nulla
osta dovessero informare, per gli adempimenti di competenza, l’Autorità
di P.S., qualora gli stessi fossero sprovvisti di permesso di soggiorno.2
Ebbene, oggi le titubanze e le incertezze appaiono dissipate dal momento
che gli ufficiali dello stato civile hanno a loro disposizione lo strumento
normativo per procedere alla segnalazione. Tale strumento, che pone la
parola fine alla diatriba emersa nel recente passato tra le varie correnti
dottrinali, è rappresentato dal Decreto legge 23 maggio 2008, n.92,
recante “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n.125, il quale è
intervenuto, con l’art. 6, a sostituire, l’art.54 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267.
In particolare, è stato aggiunto, al menzionato art.54, il comma 5-bis del
seguente tenore: “Il Sindaco segnala alle competenti autorità,
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello
straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro
2
Vedasi : Il Massimario per l’Ufficiale dello stato civile, del Ministero dell’Interno, Ed. Maggioli, 2005, pag.61.
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dell’Unione Europea, per la eventuale adozione di procedimenti di
espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato”.
Un primo punto da evidenziare è che il dovere di segnalazione
incombe genericamente sulla figura del Sindaco in ogni settore della sua
vasta competenza. Siamo dell’avviso che, nel campo dello stato civile,
spetti non soltanto al Sindaco, che è ufficiale di stato civile ope legis ,
ma anche all’impiegato delegato dal Sindaco.
Un secondo aspetto da chiarire riguarda il fatto che la norma in
commento impone il dovere di segnalazione all’Autorità giudiziaria o di
Pubblica Sicurezza della condizione di irregolarità o clandestinità dello
straniero.
Secondo il nostro punto di vista va fatta una netta distinzione, in quanto
le suddette Autorità non sono alternative.
La comunicazione alla Autorità giudiziaria va fatta quando l’ufficiale
dello stato civile( con riferimento alla ipotesi della richiesta di
pubblicazioni di matrimonio) viene a conoscenza, nell’esercizio delle
sue funzioni, che lo sposo irregolare si sia sottratto ad un ordine di
espulsione o di allontanamento, commettendo, per questo
comportamento, un reato.
Mentre la segnalazione va fatta alla Autorità di Pubblica Sicurezza (
Questura, Commissariato di P.S. che in primis si occupano di
immigrazione), quando l’ufficiale dello stato civile sia venuto a
conoscenza, sempre nell’esercizio delle sue funzioni, del solo fatto che lo
sposo sia in una posizione irregolare con le norme che disciplinano
l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
La norma in commento, infatti, deve essere messa in correlazione con
l’art.331 del c.p.p. secondo cui “i pubblici ufficiali( e tra essi l’ufficiale
dello stato civile) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del
loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito”.La denuncia è presentata o trasmessa senza
ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Quanto appena accennato è la logica deduzione del fatto che la recente
normativa in materia di sicurezza non ha introdotto il reato di
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clandestinità, come fattispecie a se stante ed autonoma. La mancanza
dell’autorizzazione a soggiornare era ed è un fatto privo di rilevanza
penale che dà luogo non alla sanzione penale ma a quella
amministrativa dell’espulsione o dell’allontanamento. Le nuove misure
hanno, invece, aumentato le sanzioni penali, non solo per lo straniero
extracomunitario, ma anche per il cittadino appartenente ad uno Stato
membro della U.E. in caso di trasgressione all’ordine di espulsione o di
allontanamento, oltre che per reati comuni commessi in uno stato di
clandestinità.
In sostanza, è rimasta inalterata la previsione di commissione di reati
introdotta dalla legge Bossi-Fini del 30 luglio 2002, n.189. Il reato,
cioè, si concretizza non per il solo fatto di essere clandestino, ma per il
fatto di non aver ottemperato all’ordine di espulsione o di
allontanamento disposto, a seconda dei casi, dall’Autorità giudiziaria,
dal Ministro dell’Interno, dal Prefetto e dal Questore.
Appare evidente che se l’ufficiale dello stato civile nell’esercizio delle
sue funzioni viene a conoscenza del fatto che lo sposo non abbia
ottemperato all’ordine di espulsione, commettendo il reato penalmente
sanzionato dagli artt.235 e 312 del c.p., sia tenuto a fare rapporto al
Pubblico Ministero, per l’esercizio dell’azione penale.
Ci si può chiedere: in che modo l’ufficiale dello stato civile possa
venire a conoscenza della irregolarità dello sposo o peggio ancora della
consumazione del reato di mancato ottemperamento all’ordine di
espulsione dal momento che l’ufficiale dello stato civile non è tenuto a
chiedere i documenti attinenti al soggiorno? In effetti, è vero che
l’ufficiale dello stato civile non deve fare accertamenti e indagini sullo
status di regolarità di soggiorno o richiedere documenti relativi al
soggiorno medesimo, però è pur vero che per il particolare atto che si
va a compiere - che prevede accertamenti da parte del pubblico
ufficiale sulla identità dello sposo, sulla residenza, sullo stato libero,
sulla cittadinanza, ecc.- l’ufficiale dello stato civile può venire a
conoscenza della posizione irregolare dello straniero e, di conseguenza,
scatterà il dovere in capo allo stesso della segnalazione alla Autorità
giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, a seconda dei casi. Potrà venire a
conoscenza anche incidentalmente, o su espressa dichiarazione
dell’interessato o in altro modo ( ad esempio su segnalazione dei Vigili
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urbani, su presentazione spontanea di un permesso di soggiorno
scaduto).
Posizione del cittadino Comunitario.
Fino ad ora si è parlato del permesso di soggiorno che è collegato alla
posizione dello straniero extracomunitario. Adesso analizziamo lo
status del cittadino comunitario. Per il passato, il cittadino appartenente
ad uno Stato della U.E. per poter soggiornare legalmente doveva essere
munito della c.d. “carta di soggiorno” prevista e disciplinata dal DPR
18 gennaio 2002, n.53.
Con l’entrata in vigore del D.lgs n.30 del 6 febbraio 2007 la carta di
soggiorno è stata soppressa a seguito dell’abrogazione del suddetto
DPR n.53.
Però, è stato imposto allo straniero comunitario in questione il dovere
di chiedere, dopo tre mesi dal suo ingresso in Italia, di iscriversi in
Anagrafe, a cui segue il rilascio dell’attestazione di iscrizione
anagrafica e dell’attestazione
di soggiorno permanente, previa
complessa verifica di determinati requisiti accertati dall’Ufficio
Anagrafe.
La mancanza di tale documento è una delle cause di espulsione3
previste da detto D.lgs n.30.
Ora, dal momento che la nuova formulazione dell’art.54 del T.U. sugli
Enti Locali pone sullo stesso piano la posizione di irregolarità del
cittadino straniero ( aggiungiamo extracomunitario) e quella del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea,
appare evidente che a parità di situazioni corrisponde parità di
trattamento. Quindi, la posizione di irregolarità del cittadino
comunitario fa scattare il dovere in capo al Sindaco e, per esso
all’ufficiale dello stato civile, della segnalazione agli organi citati dalla
disposizione normativa, alla stessa stregua
del cittadino
extracomunitario.
3) Il provvedimento di espulsione non è preclusivo alla
pubblicazione o alla celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio potrà essere sempre celebrato, fino a quando lo straniero
irregolare non sia tradotto all’estero o in carcere; e in quest’ultimo caso
3
L’espulsione è ordinata dal giudice in caso di condanna alla reclusione secondo le previsioni di cui agli articoli 235 e
312 del c.p., modificati dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008, convertito nella legge n.125 del 24 luglio 2008.
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potrà essere celebrato anche fuori della casa comunale, sussistendo la
causa “dell’ impedimento giustificato” prevista dall’art.110 del c.c.
Ciò sta a giustificare che il provvedimento di espulsione o il
provvedimento restrittivo della libertà personale non sono preclusivi né
della richiesta di celebrazione, né della celebrazione del matrimonio.
In caso di espulsione, è evidente che il matrimonio
non viene
celebrato. non certamente perché sussista un impedimento giuridico,
ma perché vi è un impedimento di fatto, ossia l’assenza materiale del
soggetto nubendo sul territorio nazionale, atteso che coercitivamente e
legittimamente lo stesso è stato espulso. Se, invece, il provvedimento
di espulsione intervenga successivamente al matrimonio, esso non
potrebbe influire sull’atto già compiuto che resta valido ed efficace.
Va segnalata la decisione del Tribunale di Bologna dell’11 sett.2008
che riduce ad un giorno i tempi ordinari previsti per le pubblicazioni di
matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina di nazionalità
cubana destinataria di un provvedimento di espulsione che le intimava
di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni4.
4) Proposta di modifica dell’art.116 del c.c.
La problematica esposta è di viva attualità tale che è all’attenzione del
legislatore. Infatti, nel disegno di legge “ Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica (733)” in fase di discussione in Senato è prevista una
modifica all’art.116 del c.c., nel senso che al primo comma verrebbero
aggiunte le seguenti parole: “nonché un documento attestante la regolarità
del soggiorno nel territorio italiano”.
Qualora la modifica venisse approvata ne deriverebbe che lo straniero
sprovvisto di permesso di soggiorno non potrebbe contrarre matrimonio
se privo del nulla osta e del titolo attestante la regolarità del soggiorno.
RICCIONE, NOVEMBRE 2008.
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DOTT. DONATO BERLOCO
Riportata in “Lo Stato Civile Italiano”, n.11/2008, pag.823
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