Ordinanza pericolosità incendi
Transcript
Ordinanza pericolosità incendi
COMUNE DI CAREMA PROVINCIA DI TORINO ORDINANZA N. 02 /2015 STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE IL SINDACO VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 2 del 08.01.2015 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema Anti-Incendi Boschivi della Regione Piemonte, trasmessa con nota Prot.n. 1018/IA9 10.10.01 del 08.01.2015 - Ns. Prot.n.0044 del 08.01.2015, del Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, attestante lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal 09.01.2015, su tutto il territorio del Piemonte, secondo quanto disposto dalla Legge 21.11.2000 n.353, e della Legge Regionale 19 novembre 2013 n.21; La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistemi anti-incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio; CONSIDERATO che nel Comune di Carema esiste un’alta concentrazione boschiva e comunque di aree ad elevato rischio di incendio; VISTO il D. L.vo 267/2000; RENDE NOTO In applicazione dell’art.11 comma 6 della L.R.21/2013 dal 09.01.2015 periodo in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesto di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustili o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; Che per le violazioni ai disposti della presente ordinanza sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli articoli 10 e 11 della L.21 Novembre 2000 n. 353. Il Corpo Forestale dello Stato è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Carema, 09 gennaio 2015 IL S I N D A C O Giovanni ALDIGHIERI