Ordinanza pericolosità incendi

Transcript

Ordinanza pericolosità incendi
COMUNE DI CAREMA
PROVINCIA DI TORINO
ORDINANZA N. 02 /2015
STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’
INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL
TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE
IL SINDACO
VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 2 del 08.01.2015 della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica –
Settore Protezione Civile e Sistema Anti-Incendi Boschivi della Regione Piemonte,
trasmessa con nota Prot.n. 1018/IA9 10.10.01 del 08.01.2015 - Ns. Prot.n.0044 del
08.01.2015, del Servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, attestante lo
stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal 09.01.2015, su tutto il
territorio del Piemonte, secondo quanto disposto dalla Legge 21.11.2000 n.353, e della
Legge Regionale 19 novembre 2013 n.21;
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva
determinazione del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistemi anti-incendi boschivi,
al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio;
CONSIDERATO che nel Comune di Carema esiste un’alta concentrazione boschiva e
comunque di aree ad elevato rischio di incendio;
VISTO il D. L.vo 267/2000;
RENDE NOTO
In applicazione dell’art.11 comma 6 della L.R.21/2013
dal 09.01.2015 periodo in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli
incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco
viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo
potenzialmente l’innesto di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare
mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o
inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere
mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale
vegetale combustili o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo
mediato o immediato di incendio;
Che per le violazioni ai disposti della presente ordinanza sono applicate le sanzioni e le pene
previste dagli articoli 10 e 11 della L.21 Novembre 2000 n. 353.
Il Corpo Forestale dello Stato è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Carema, 09 gennaio 2015
IL S I N D A C O
Giovanni ALDIGHIERI