E SUBDELEGHE NELL`AMBITO DEL DELEGA DI
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E SUBDELEGHE NELL`AMBITO DEL DELEGA DI
n. 012 - APRILE 2015 DELEGA DI GESTIONE, DELEGHE DI FUNZIONI E SUBDELEGHE NELL’AMBITO DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA EX. D.LGS. 81/08 E s.m.i. PRATICABILITA’ E LIMITI DELLA RESPONSABILITA’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN UNA SOCIETA’ DI CAPITALI Dott. Ing. A. TONEGUZZO - Partner e Responsabile divisione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” del Gruppo 2G Management Consulting - Consigliere Referente della Commissione Sicurezza Industriale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - Coordinatore della Commissione Sicurezza Lavoro della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta Dott. Ing. G. GAETANI - Esperto di Organizzazioni Aziendali Complesse - Progettista di “Modelli 231” - Membro/Presidente di Organismi di Vigilanza per “Modelli 231” - Responsabile settore di lavoro di “Ingegneria Forense” 1. INTRODUZIONE In questi ultimi anni abbiamo rilevato come in molte società di capitali è uso assegnare gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a carico di un componente del Consiglio di Amministrazione (CdA) senza una precisa formalizzazione della “delega” e con la convinzione che il CdA stesso risulti immune da responsabilità. Ciò non è corretto e in questi anni la Cassazione Sezione Penale ha emesso sentenze che hanno ribadito tale concetto. Infatti il Consiglio di Amministrazione individua e nomina il Datore di Lavoro che “…può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del Consiglio ma non escluderla interamente poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione…” [Cassazione Penale Sez IV 6280/07]. Doveri di controllo previsti dall’art. 2392 c.c. co. 2 che richiama anche l’art. 2381 c.c. per quanto attiene la delega delle attribuzioni del CdA. L’art. 2392 c.c. co. 2 precisa che “…gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose…”. L’art. 2381 c.c. al comma 2 precisa che “…il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni […] ad uno o più dei suoi componenti…” mentre al comma 3 afferma che “…il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega…”, al comma 5 si ribadisce che “…gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società…”. Pag. 1 di 2 n. 012 - APRILE 2015 Il Datore di Lavoro può a sua volta delegare (Deleghe di funzioni) uno o più soggetti con un atto giuridico bilaterale redatto nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 16 ex. D.Lgs. 81/08 e quindi rispettoso della “forma scritta”, della “data certa”, “requisiti di professionalità ed esperienza”, dell’ “autonomia di spesa necessaria”, dell’ “adeguata e tempestiva pubblicità”. È un trasferimento di doveri originariamente gravanti sul Datore di Lavoro. Si parla così di “delegato del Datore di Lavoro”. Nel contesto dell’individuazione del Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è quindi importante non confondere la “delega di gestione” (individuazione e nomina del Datore di lavoro nell’ambito del CdA) con la “delega di funzioni” ai sensi dell’art. 16 ex, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. L’art. 16 co. 3 – bis del D.Lgs. 81/08 introduce l’istituto della subdelega “…il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate…”. L’unione tra Avvocati ed Ingegneri offre alle imprese una consulenza integrata che porta benefici alle imprese stesse poiché opera come “AGGREGAZIONE INTELLIGENTE” ovvero con la specializzazione dei singoli professionisti che sono in grado di risolvere i problemi specifici con una visione olistica dell’organizzazione aziendale. L’attività deve essere preceduta da un CHECK-UP GRATUITO che viene condotto per verificare sia l’assetto organizzativo ai fini del D.Lgs. 81/08 sia l’utilizzo della delega quale strumento di organizzazione del lavoro. Aspetti come l’obbligo del delegato di vigilare il subdelegato nonché il divieto delle cosiddette deleghe a cascata unitamente ai requisiti minimi previsti dell’art. 16 co. 1 del D.Lgs. 81/08 costituiscono la base di uno strumento organizzativo opportunamente formalizzato. 2. PROPOSTA OPERATIVA Il Gruppo 2G Management Consulting, che opera dal 1988 anche nell’area della “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, mette a disposizione delle aziende l’esperienza di propri consulenti tecnico-giuridici (Ingegneri e Avvocati) che grazie ad una pluriennale ed approfondita conoscenza della complessa attività aziendale unitamente alle problematiche giuridiche sono in grado di predisporre modelli di deleghe (di gestione, di funzioni e subdeleghe) che rispondono ai più rigorosi canoni normativi. Non dimentichiamo che in un’organizzazione aziendale complessa, la divisione dei compiti può essere funzionale ad una migliore efficienza dell’impresa, soprattutto se riferita all’individuazione, analisi ed intervento sui rischi lavorativi. Per avere maggiori informazioni sul CHECK-UP GRATUITO per la verifica delle deleghe ai fini del D.Lgs. 81/08 potete contattare il ns. ufficio marketing che fisserà un appuntamento Sig.ra Cristina Gagliardo Tel. 011 505062 - Fax 011 504660 [email protected] Pag. 2 di 2