E SUBDELEGHE NELL`AMBITO DEL DELEGA DI

Transcript

E SUBDELEGHE NELL`AMBITO DEL DELEGA DI
n. 012 - APRILE 2015
DELEGA DI GESTIONE, DELEGHE DI FUNZIONI
E SUBDELEGHE NELL’AMBITO DEL
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
EX. D.LGS. 81/08 E s.m.i.
PRATICABILITA’ E LIMITI DELLA RESPONSABILITA’
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN UNA SOCIETA’ DI CAPITALI
Dott. Ing. A. TONEGUZZO
- Partner e Responsabile divisione
“Sicurezza nei luoghi di lavoro” del
Gruppo 2G Management Consulting
- Consigliere Referente della Commissione
Sicurezza Industriale dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino
- Coordinatore della Commissione
Sicurezza Lavoro della Federazione
Interregionale degli Ordini degli Ingegneri
del Piemonte e della Valle d'Aosta
Dott. Ing. G. GAETANI
- Esperto di Organizzazioni Aziendali
Complesse
- Progettista di “Modelli 231”
- Membro/Presidente di Organismi di
Vigilanza per “Modelli 231”
- Responsabile settore di lavoro di
“Ingegneria Forense”
1. INTRODUZIONE
In questi ultimi anni abbiamo rilevato come in molte società di
capitali è uso assegnare gli obblighi in materia di prevenzione
e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a
carico di un componente del Consiglio di Amministrazione
(CdA) senza una precisa formalizzazione della “delega” e con
la convinzione che il CdA stesso risulti immune da
responsabilità.
Ciò non è corretto e in questi anni la Cassazione Sezione
Penale ha emesso sentenze che hanno ribadito tale concetto.
Infatti il Consiglio di Amministrazione individua e nomina il Datore
di Lavoro che “…può ridurre la portata della posizione di
garanzia attribuita agli ulteriori membri del Consiglio ma non
escluderla interamente poiché non possono comunque
essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento
della gestione…” [Cassazione Penale Sez IV 6280/07].
Doveri di controllo previsti dall’art. 2392 c.c. co. 2 che richiama
anche l’art. 2381 c.c. per quanto attiene la delega delle attribuzioni
del CdA.
L’art. 2392 c.c. co. 2 precisa che “…gli amministratori, fermo
quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono
solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose…”.
L’art. 2381 c.c. al comma 2 precisa che “…il Consiglio di
Amministrazione può delegare proprie attribuzioni […] ad uno
o più dei suoi componenti…” mentre al comma 3 afferma che
“…il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega…”, al
comma 5 si ribadisce che “…gli amministratori sono tenuti ad
agire in modo informato; ciascun amministratore può
chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società…”.
 Pag. 1 di 2
n. 012 - APRILE 2015
Il Datore di Lavoro può a sua volta delegare (Deleghe di
funzioni) uno o più soggetti con un atto giuridico bilaterale
redatto nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 16 ex. D.Lgs.
81/08 e quindi rispettoso della “forma scritta”, della “data
certa”, “requisiti di professionalità ed esperienza”, dell’
“autonomia di spesa necessaria”, dell’ “adeguata e
tempestiva pubblicità”. È un trasferimento di doveri
originariamente gravanti sul Datore di Lavoro.
Si parla così di “delegato del Datore di Lavoro”.
Nel contesto dell’individuazione del Datore di Lavoro ex
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è quindi importante non confondere la
“delega di gestione” (individuazione e nomina del Datore di
lavoro nell’ambito del CdA) con la “delega di funzioni” ai sensi
dell’art. 16 ex, D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
L’art. 16 co. 3 – bis del D.Lgs. 81/08 introduce l’istituto della
subdelega “…il soggetto delegato può, a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di cui al primo
periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di
cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le
funzioni delegate…”.
L’unione tra Avvocati ed Ingegneri
offre alle imprese una consulenza integrata
che porta benefici alle imprese stesse
poiché opera come
“AGGREGAZIONE INTELLIGENTE”
ovvero con la specializzazione
dei singoli professionisti
che sono in grado di risolvere
i problemi specifici
con una visione olistica
dell’organizzazione aziendale.
L’attività deve essere preceduta da un CHECK-UP GRATUITO
che viene condotto per verificare sia l’assetto organizzativo ai fini
del D.Lgs. 81/08 sia l’utilizzo della delega quale strumento di
organizzazione del lavoro.
Aspetti come l’obbligo del delegato di vigilare il subdelegato
nonché il divieto delle cosiddette deleghe a cascata
unitamente ai requisiti minimi previsti dell’art. 16 co. 1 del D.Lgs.
81/08 costituiscono la base di uno strumento organizzativo
opportunamente formalizzato.
2. PROPOSTA OPERATIVA
Il Gruppo 2G Management Consulting, che opera dal 1988
anche nell’area della “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”,
mette a disposizione delle aziende l’esperienza di propri
consulenti tecnico-giuridici (Ingegneri e Avvocati) che grazie
ad una pluriennale ed approfondita conoscenza della complessa
attività aziendale unitamente alle problematiche giuridiche sono in
grado di predisporre modelli di deleghe (di gestione, di
funzioni e subdeleghe) che rispondono ai più rigorosi canoni
normativi.
Non dimentichiamo che in un’organizzazione aziendale complessa, la divisione dei compiti può essere funzionale ad una migliore
efficienza dell’impresa, soprattutto se riferita all’individuazione,
analisi ed intervento sui rischi lavorativi.
Per avere maggiori informazioni sul CHECK-UP
GRATUITO per la verifica delle deleghe ai fini
del D.Lgs. 81/08 potete contattare il ns. ufficio
marketing che fisserà un appuntamento
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011 505062 - Fax 011
504660 [email protected]
 Pag. 2 di 2