Ammortizzatori sociali.

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Ammortizzatori sociali.
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A cura di Giorgio Santarello, Dirigente del Settore Lavoro e Formazione della
Provincia di Padova, con la consulenza di Simone Chigliaro della Direzione
Lavoro della Regione del Veneto.
La Guida sarà aggiornata costantemente sul sito della Provincia di Padova,
www.provincia.padova.it.
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Ammortizzatori sociali
provincialavoroeformazione
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a Presidenza e l’Assessorato al Lavoro e Formazione della Provincia di
Padova, attenti alle nuove congiunture economiche, rivolgono a chi ha
perso il lavoro, ai lavoratori e alle aziende, l’impegno ad offrire loro il più
efficace servizio.
Il settore occupazionale, da sempre fondamentale, riveste negli ultimi anni di
crisi globale un ruolo determinante negli equilibri sociali.
L’evoluzione normativa in materia di lavoro offre oggi nuove opportunità che
servono alle persone e alle aziende per superare le difficoltà del momento;
è fondamentale farle conoscere perchè spesso rappresentano strumenti di
grande aiuto.
Questa guida intende investire nell’informazione a 360° per offrire un dettagliato prospetto dei casi in cui sia possibile usufruire di un sostegno al
reddito, per chi ha perso il lavoro, attraverso gli ammortizzatori sociali messi
in campo a livello Nazionale e Regionale.
Per una maggiore incisività nella comunicazione abbiamo adottato un linguaggio semplice per far comprendere a tutti una materia complessa e poco
conosciuta.
Massimiliano Barison
Barbara Degani
Assessore Lavoro e Formazione
della Provincia di Padova
Presidente
della Provincia di Padova
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Ammortizzatori sociali e incentivi
ai datori di lavoro per il reimpiego
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Gli ammortizzatori sociali sono sostegni economici (somme di denaro)
erogati ai lavoratori che hanno perso, non per causa loro, il proprio reddito da lavoro temporaneamente o definitivamente.
Si tratta sostanzialmente di un’assicurazione che viene a coprire i periodi
di inattività lavorativa in attesa di poter riprendere la propria occupazione
presso la medesima azienda o con un altro datore di lavoro.
In questo periodo di inattività in cui il lavoratore è sostenuto con gli ammortizzatori sociali, la legge prevede che il lavoratore debba rimanere
ugualmente attivo e infatti esige che ogni lavoratore, per percepire un
qualsiasi ammortizzatore sociale, sia immediatamente disponibile a seguire un corso di formazione per migliorare la propria professionalità e/o
ad accettare un’offerta di lavoro1.
Il panorama degli ammortizzatori sociali è molto vario, ma si può concettualmente ricondurre alle due seguenti tipologie:
• il sostegno al reddito durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione guadagni): in questo caso il lavoratore resta comunque
dipendente dell’azienda;
• indennità e/o sussidi per il periodo in cui il lavoratore è senza lavoro
(legati allo stato di disoccupazione): in questo caso il lavoratore è
licenziato dall’azienda.
La Cassa integrazione Guadagni (CIG) interviene nell’eventualità in cui
l’azienda, trovandosi in difficoltà, sospende i dipendenti dall’attività lavorativa, non fa prestare il lavoro ai propri dipendenti e pertanto non provvede a corrispondere la retribuzione. Ai lavoratori è garantito un reddito
e la conservazione del rapporto di lavoro in attesa di essere richiamati
al lavoro presso l’azienda di cui fanno parte. Il vantaggio per l’azienda è
che, tramite lo strumento della CIG, le è consentito di far fronte a temporanei cali di ordinativi, ad eventi eccezionali che ne hanno bloccato
l’attività, a ristrutturazioni o riorganizzazioni della produzione, ecc, senza
dover procedere a licenziamenti e successive assunzioni ad ogni ripresa
delle attività lavorativa, preservando in questo modo le competenze e le
1) DL 29.11.2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 art. 19, comma 10
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professionalità presenti nell’azienda.
Le indennità e sussidi legate allo stato di disoccupazione sono invece
riconosciute ai lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento, in modo
che questi possano far fronte temporaneamente alla mancanza di reddito
da lavoro consentendo così agli stessi di cercare un’altra occupazione.
La Cassa integrazione guadagni
Quest’ammortizzatore sociale si distingue principalmente in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Come particolari forme di tutela per lavoratori sospesi vi sono anche le
cassa integrazioni previste per l’edilizia e per l’agricoltura, nonché l’istituto della sospensione e della cassa integrazione guadagni in deroga.
La CIG Ordinaria
La CIGO2 è concessa all’azienda in modo da consentirle di superare
eventi transitori (mancanza di commesse, eventi meteorologici, ecc.)
non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, per un periodo massimo
di 3 mesi continuativi (13 settimane) per ogni unità produttiva (non come
impresa) con la possibilità di chiedere eventuali proroghe trimestrali fino
a 12 mesi in un biennio. Possono far richiesta di CIGO le imprese del
settore industriale (a prescindere dal numero dei dipendenti occupati) e
le cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici; sono invece escluse le imprese del terziario. Non tutti i
2) Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle specifiche disposizioni: Lgge 164/1975; Legge 160/88 art. 8 c. 5 di conversione con modifiche del DL 86/88, Circolare INPS 171 del
4.08.1988, Circolare INPS del 12.12.2002, Circolare INPS 74 del 12.04.2007, Circolare INPS
n. 75 del 26.05.2009
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ai datori di lavoro per il reimpiego
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lavoratori dipendenti possono beneficiare della CIGO, ma solo gli operai,
gli impiegati, i lavoratori assunti con contratto di Cfl e di inserimento, i
lavoratori titolari di contratto di solidarietà e i soci di cooperative.
Sono invece non ammessi gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a
domicilio. Per beneficiare della CIGO non è richiesta alcuna anzianità
aziendale, e per ottenerla l’azienda deve avviare una consultazione sindacale (ad esclusione del settore lapideo e edile) a cui fa seguito una
successiva fase amministrativa. L’intera procedura deve concludersi
entro 25 giorni, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Successivamente l’azienda deve presentare domanda alla sede locale INPS
che viene valutata da una Commissione provinciale costituita presso
l’istituto previdenziale.
L’importo che riceve il lavoratore in CIGO è pari all’80% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate, con il limite fissato nel 2010, annualmente aggiornato dall’INPS secondo la variazione ISTAT dei prezzi
al consumo, di euro 892,96 lordi (840,81 netti) per le retribuzioni mensili inferiori a 1.931,86 euro e di 1.073,25 lordi (1.010,57 netti) per
quelle superiori.
Il pagamento della CIGO ai lavoratori è anticipato dal datore di lavoro
che poi provvede a conguagliarsi gli importi nei successivi versamenti
dei contributi dovuti all’INPS. Non è previsto il pagamento diretto da
parte dell’INPS.
Particolari forme di CIGO
Settore edile3
In considerazione del fatto che i lavoratori di questo settore prestano
la propria attività lavorativa in cantieri che sono, per propria natura,
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3) Legge 77/1963 e art. 10 Legge 223/1991
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soggetti a chiudersi e riaprirsi in altri luoghi, con difficoltà a volte a far
corrispondere i tempi di chiusura di un cantiere con l’apertura di un
altro, e che inoltre l’attività viene svolta prevalentemente all’aperto, le
causali per cui si può far ricorso alla CIGO in edilizia sono più ampie:
intemperie stagionali, fine fase lavorativa e fine lavori, eventi non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, eventi legati alla impossibilità di
continuare il lavoro presso il cantiere.
Sugli altri aspetti che regolano questa particolare forma di cassa integrazione, sostanzialmente si applica, con qualche variazione, la stessa
disciplina descritta sopra per la CIGO delle imprese industriali.
Merita solo ricordare che con la causale delle intemperie stagionali il
limite massimo è maggiorato del 20% e pertanto è di 1.071,55 lordi
(1.008,97 netti) per le retribuzioni mensili inferiori a 1.931,86 e di
1.287,90 lordi (1.212,69 netti) per quelle superiori e inoltre che il pagamento della CIG in edilizia è contrattualmente anticipato dal datore
di lavoro, nei casi di sospensione per maltempo, contestualmente alla
retribuzione del mese interessato alla sospensione dell’orario di lavoro,
fino però a 150 ore di sospensione per singolo dipendente. Il datore di
lavoro ha facoltà di anticipare l’integrazione salariale anche per le altre
causali.
Settore agricolo
I dipendenti di aziende agricole con contratto a tempo indeterminato e i
soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività retribuita
per conto della cooperativa stessa4, possono essere sospesi con intervento
della CIG speciale agricoltura (CISOA)5 per intemperie stagionali o altre
cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore purché abbiano
4) Sono esclusi i lavoratori di cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività, propria o dei soci, di
coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali. A questi dipendenti si applica la normativa
delle integrazioni salariali dell’industria.
5) Legge 457/1972 e art. 21 Legge 223/1991
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svolto in un anno oltre 180 giornate di lavoro.
Nel caso di sospensione dovuta a eccezionali calamità o avversità atmosferiche, i lavoratori devono essere dipendenti dell’impresa da più di un
anno, anche se non hanno maturato il requisito delle 181 giornate annue
di lavoro.
Nel caso invece di malattia degli animali altamente infettiva (epizootica) la
sospensione è disposta per effetto delle misure sanitarie adottate e i lavoratori devono essere stati assunti a tempo indeterminato e con un’anzianità
di almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro.
La domanda è presentata dal datore di lavoro sia all’INPS sia al Centro per
l’Impiego entro 15 giorni dall’inizio della sospensione.
La durata massima di sospensione è di 90 giornate nell’anno e l’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta
nel mese precedente a quello in cui si è verificata o ha avuto inizio la
sospensione.
Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.
CIG straordinaria
Per cause più rilevanti, quando l’azienda ha necessità di sospendere i lavoratori per periodi più lunghi necessari a svolgere interventi più complessi
per recuperare competitività e profitto, può ricorrere alla CIG straordinaria.
Le imprese che possono beneficiare dell’intervento sono:
• le imprese industriali e edili
• le imprese artigiane dell’indotto, quando il fatturato complessivo del
biennio precedente dipende da aziende in CIGS
• le imprese appaltatrici di servizi mense o ristorazione, per i dipendenti
che svolgono il servizio presso aziende in CIGO o CIGS
• le imprese appaltatrici di servizi di pulizie per dipendenti che svolgono
il servizio per imprese in CIGS
• cooperative agricole o di produzione e lavoro
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Queste imprese devono aver occupato mediamente nei 6 mesi precedenti alla
richiesta più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, i lavoratori con contratto
a tempo determinato e quelli part-time (proporzionalmente all’orario svolto).
Le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e di turismo e operatori turistici, nonché quelle di spedizione e trasporto (escluse quelle di spedizione
internazionale) possono ricorrere alla CIGS se al momento della presentazione della domanda occupano più di 50 dipendenti, senza computare
apprendisti, né contratti di formazione6.
Per le imprese editrici di giornali quotidiani periodici e agenzie di stampa si
prescinde dal numero dei lavoratori occupati.
Per quest’ultime imprese vi è una forma particolare di CIGS con una propria disciplina7.
L’intervento è diretto ai lavoratori che devono avere un’anzianità aziendale
di almeno 90 giorni, come operai, impiegati, con contratti di lavoro a termine, in solidarietà, inserimento e soci o non di cooperative di produzione
e lavoro.
Sono invece esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i somministrati, i distaccati
e i lavoranti a domicilio.
La CIGS può essere chiesta per determinate cause definite dalla normativa,
ognuna con propri presupposti e requisiti:
• crisi aziendale8
• ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale9
• procedure concorsuali10
• cessazione di attività o di ramo autonomo d’azienda11
6) L’art. 12 comma 3 della legge 223/91 prevede il limite per le imprese commerciali di 200
dipendenti per accedere alla CIGS, ma annualmente viene riproposto il regime transitorio che
prevede il limite dei 50 dipendenti.
7) Legge 62/2001
8) DM 2 maggio 2000
9) DM 20 agosto 2002
10) Art. 3 Legge 223/1991
11) DM 18 dicembre 2002 n. 31826
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I presupposti per chiedere la CIGS per crisi aziendale sono:
• indicatori economici finanziari nel suo complesso negativi nel precedente biennio
• riduzione del personale senza nuove assunzioni nel biennio
• in caso di evento imprevisto e improvviso esterno
La durata per cui può essere disposta è di 12 mesi. Una nuova domanda di
CIGS con la medesima causale non può essere concessa prima che siano
trascorsi i 2/3 del periodo relativo a quello precedente (8 mesi se è stata
usufruita la CIGS per 12 mesi continuativi).
La causale della ristrutturazione può sussistere quando l’azienda necessiti
del rinnovo tecnologico degli impianti con investimenti fissi superiori alla
media annua di quelli operati nel biennio precedente.
Può invece essere avanzata richiesta di CIGS per riorganizzazione quando
l’azienda si impegna a realizzare la riorganizzazione dei processi produttivi
al fine di conseguire il miglioramento dell’efficienza produttiva e/o della
qualità della produzione.
La riconversione aziendale si ravvisa quando l’impresa intenda introdurre un nuovo tipo di produzione con modifica dei cicli lavorativi e
sostituzione degli impianti esistenti. Il programma di investimenti deve
essere tale da assicurare un intervento finanziario di investimenti dal
valore annuo superiore alla media annuale degli investimenti effettuati
nel biennio precedente.
Le sospensioni dei lavoratori devono essere legate ai succitati processi di
riorganizzazione e inoltre il 30% dei lavoratori collocati in CIGS dovranno
essere avviati a percorsi formativi.
La durata dell’intervento di CIGS per queste causali è di 24 mesi, con la
possibilità di 2 proroghe di 12 mesi ciascuna per programmi di particolare
complessità per motivi tecnici o rilevanti per l’occupazione.
In caso di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, se l’attività lavorativa non
continua o sia già cessata, può essere concessa la CIGS per procedura
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concorsuale per 12 mesi con eventuale proroga di altri 6 mesi se sono
fondate le prospettive di ripresa dell’attività.
Per l’amministrazione straordinaria la durata del periodo di CIGS dipende
dal commissario governativo.
La CIGS per cessazione di attività imprenditoriale è concessa all’azienda
solamente a fronte di un piano di ricollocazione dei lavoratori nel mercato
del lavoro finalizzato a mitigare gli effetti delle procedure di licenziamento.
La durata di questa forma di CIGS è di 12 mesi prorogabili per altri 12 se
è stato rispettato e sono stati conseguiti i risultati previsti nel piano della
prima concessione di CIGS.
La procedura per la concessione della CIGS12 è complessa.
Il datore di lavoro avvia l’iter per la sospensione dei lavoratori in CIGS con
una comunicazione alla sede istituzionale competente e alle organizzazioni
sindacali delle intenzioni di procedere con l’utilizzo della CIGS indicando le
cause, la durata e il numero dei lavoratori interessati.
La sede istituzionale competente è la Provincia quando la procedura interessa una o più unità produttive site nel territorio provinciale, la Regione
quando la CIGS è richiesta per aziende localizzate in più province della
medesima Regione, il Ministero del Lavoro quando le unità produttive sono
ubicate in più regioni.
La procedura deve concludersi con un accordo entro 25 giorni se l’impresa
ha più di 50 dipendenti, altrimenti entro 10 giorni.
Nel caso si concluda con un mancato accordo la domanda di CIGS non può
aver seguito.
La domanda poi con allegato l’accordo va presentata, mediante sistema
telematico13, al Ministero del Lavoro per l’autorizzazione che avviene con
decreto (per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione la domanda va inoltrata anche al settore ispettivo del Ministero del Lavoro).
Successivamente entro il 25 del mese successivo al mese di paga la do-
12) DPR 218/2000
13) Circolare n. 39 del 15.12.2009
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manda va presentata anche all’INPS che autorizza l’azienda a porre a conguaglio le integrazioni salariali oppure dispone il pagamento diretto della
CIGS ai lavoratori sospesi, a seconda di quanto previsto dall’accordo, dalla
domanda e dal modello presentato dalla stessa azienda all’INPS.
Nel caso in cui non siano posti in CIGS tutti i lavoratori dell’unità produttiva, la scelta va operata secondo criteri definiti nell’accordo che ha chiuso
l’esame congiunto; il datore di lavoro applicando tali criteri deve osservare
i limiti della correttezza e della non discriminazione.
Inoltre nell’accordo deve essere stabilito se si ricorre alla rotazione tra i
dipendenti, cioè se tra i lavoratori in CIGS e quelli che continuano a prestare
la propria attività, dopo un certo periodo di tempo, avviene uno scambio.
La rotazione non è imposta, ma se il datore di lavoro non ritiene di applicarla deve spiegare l’esclusione nell’accordo a motivo delle mansioni dei
lavoratori o ragioni tecnico organizzative.
L’importo dell’integrazione è pari a quello della CIGO. L’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate e comunque non può essere superiore al massimale o al tetto
annualmente aggiornato dall’INPS (per il 2010: 892,96 per le retribuzioni
sotto i 1.931,86 ed euro 1.073,25 per quelle superiori).
Il pagamento può avvenire o da parte del datore di lavoro che poi provvede a conguagliare gli importi nei successivi versamenti contributivi dovuti
all’INPS o su richiesta dell’azienda direttamente da parte dell’INPS, in caso
sussistano difficoltà di ordine finanziario dell’impresa.
Contratto di solidarietà
Si tratta sostanzialmente di una forma particolare di CIGS 14.
L’azienda invece di mettere i lavoratori in CIGS applicando la rotazione,
10
14) Legge 863/1984 e legge 236/1993
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può con l’accordo delle organizzazioni sindacali ridurre percentualmente l’orario di lavoro dei dipendenti in relazione al numero di dipendenti dichiarati in temporaneo esubero.
Se per esempio i lavoratori in forza nell’azienda sono 30 e ne ritiene in
esubero 10, si può stipulare un contratto di solidarietà che prevede la
riduzione del 30% dell’orario di lavoro per tutti i 30 lavoratori, i quali,
a fine mese riceveranno dall’azienda 2/3 della retribuzione e il 60%
(in via sperimentale per il 2010 l’80% per i soli contratti di solidarietà
difensivi art. 1 Legge 863/1984 15) delle ore non lavorate (1/3).
Possono accedere a questa forma le medesime aziende che possono ricorrere alla CIGS, ad esclusione di quelle per cui è stata presentata istanza di
ammissione a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo …).
I lavoratori beneficiari sono tutti i dipendenti che possono far valere
un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, esclusi apprendisti, dirigenti, lavoranti a domicilio e stagionali. I lavoratori part-time possono
beneficiare dell’intervento purché sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Il limite
di durata minimo è di 12 mesi, mentre quello massimo è di 24 mesi
prorogabile per ulteriori 24 mesi. Non è prevista una specifica procedura per l’attuazione del contratto di solidarietà.
Sono pertanto da seguire le procedure della CIGS, per quanto riguarda
l’avvio e la consultazione sindacale.
La procedura si conclude con la stipula di un contratto collettivo aziendale
che vincola anche i sindacati che non aderiscono ad esso, nel quale deve essere precisato, oltre alla decorrenza e durata, la quantificazione degli esuberi,
le forme di riduzione dell’orario di lavoro e la sua articolazione puntuale, la
parametrazione sull’orario medio settimanale, la percentuale complessiva di
riduzione di orario, le misure che si intendono adottare per il mantenimento
dell’occupazione e le modalità attraverso le quali l’azienda può aumentare
l’orario o eventuali deroghe all’orario contrattato.
L’elenco nominativo dei lavoratori coinvolti a cui si applica la riduzione
15) DM 17 novembre 2009
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dell’orario deve essere allegato al contratto.
Qualora il contratto di solidarietà riguardi più unità operative o più
imprese del gruppo industriale, il contratto deve specificare puntualmente per ciascuna sede tutti gli elementi sopra descritti.
L’azienda poi avrà cura, come per la richiesta di CIGS, di presentare
la domanda per la relativa autorizzazione al Ministero del Lavoro e di
inviare le conseguenti comunicazioni dovute all’INPS.
Il contratto di solidarietà è considerato idoneo quando la percentuale
di riduzione di orario, parametrata su base settimanale, è tale che il
totale delle ore non lavorate da tutti i lavoratori in solidarietà, corrisponda al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori
in esubero.
Per il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell’occupazione
è consentita una riduzione massima media settimanale dell’orario di
lavoro in azienda del 60%.
È ammesso uno scostamento rispetto al suddetto rapporto fino al 30%
sia in aumento che in diminuzione.
L’integrazione dell’INPS o l’agevolazione è pari per il 2010 all’80%
della retribuzione persa per la riduzione di orario e il pagamento è
possibile solamente da parte del datore di lavoro, (il pagamento diretto
da parte dell’INPS è ammesso solo se siano sopravvenute procedure concorsuali o cessazione di attività). L’integrazione salariale non è
soggetta ai massimali previsti per la CIGS.
Anche per alcune tipologie di aziende 16 (imprese artigiane, aziende
termali, alberghiere e quelle che non possono accedere alla CIGS), è
possibile, nel corso di procedure di mobilità che riguardano aziende
anche con meno di 15 dipendenti, stipulare contratti di solidarietà al
fine di evitare i licenziamenti del personale in esubero. Il contratto può
durare solo 2 anni, non è prorogabile e l’agevolazione è del 60% della
12
16) Legge 236/1993 art 5
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retribuzione persa per riduzione di orario 17.
Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori, interessati alla
riduzione di lavoro, percepiscano, dai fondi bilaterali, prestazioni di
entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinato ai
lavoratori(il 50%). La domanda va presentata alla Direzione provinciale
del lavoro con tutte le opportune informazioni che poi provvederà a
trasmetterla alla sede centrale del Ministero per l’autorizzazione.
Vi è anche la forma di contratto di solidarietà espansivo che è finalizzato ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro con contestuale
riduzione della retribuzione a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato. É una forma poco utilizzata che è difficile da ricondurre
all’ambito degli ammortizzatori sociali.
Gli interventi di CIGS non possono superare i 36 mesi in 5 anni, (vanno
conteggiati anche i i periodi di CIGO).
Tale limite però è derogabile nei casi di contratti di solidarietà finalizzati ad evitare esuberi di personale, nei casi di ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali particolarmente complessi, in alcuni
casi di procedure concorsuali e anche per l’effetto della neutralizzazione di periodi di CIGS precedenti al subentro nella proprietà di un
nuovo imprenditore quando vi sia stato un impiego di ingenti capitali e
investimenti produttivi.
Istituto della sospensione
Fino al 2009 era un ammortizzatore classificabile più come sussidio o
indennità di disoccupazione che cassa integrazione.
Dall’anno scorso l’istituto della sospensione è erogabile solo ai lavoratori sospesi da aziende che non possono beneficiare della CIGO o
17) A questa tipologia di CIGS per solidarietà non è stata estesa l’agevolazione all’80%.
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della CIGS 18. I motivi per cui può essere chiesto quest’intervento sono
riconducibili ad eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato e eventi naturali, per qualsiasi tipologia di datore
di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti
(crisi aziendale o occupazionale) 19.
La misura può essere disposta per operai, impiegati, dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio (non è riconosciuta indennità nel caso
di sospensione del lavoro tra una commessa e un’altra), soci dipendenti di cooperative, lavoratori sospesi di qualsiasi settore.
Non possono invece accedere all’intervento i dipendenti di aziende
destinatarie di altri interventi di integrazione salariale, lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con previsione
di sospensioni lavorative programmate, e con contratto di lavoro a
tempo parziale verticale.
Ai lavoratori che ne hanno diritto l’INPS eroga il 60% della precedente
retribuzione (pari alla indennità di disoccupazione ordinaria), mentre
l’ente bilaterale di appartenenza dell’azienda corrisponde al lavoratore il 20% della somma che versa l’INPS (vale a dire il 12% della
retribuzione). Per il 2010 l’INPS integra ulteriormente l’indennità fino
alla concorrenza dell’80% della retribuzione al fine di garantire ai
lavoratori lo stesso trattamento della CIG in deroga 20.
Occorre che l’azienda abbia sottoscritto un accordo sindacale e abbia
comunicato all’INPS territorialmente competente e all’ente bilaterale
di riferimento la comunicazione della sospensione e l’elenco dei nominativi interessati 21 con allegato l’accordo.
I requisiti per poter beneficiare degli interventi sono i medesimi della
disoccupazione ordinaria: un contributo previdenziale, anche figurati-
18) Legge 2/2009 art. 19
19) I motivi sono precisamente individuati dal DM n. 46441 del 19.05.2009 art. 2
20) I limiti di importo riconoscibile con la presente indennità sono i medesimi della disoccupazione ordinaria: per il 2010 è di euro 892,96 ed euro 1.073,25 per chi percepisce una retribuzione superiore a 1.931,86.
21) Circolare INPS 73 del 26.05.2009
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vo, di almeno 24 mesi prima dell’inizio della sospensione e almeno 52
settimane di contributi INPS accreditati nell’ultimo biennio.
Ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi sono
utili anche i precedenti periodi di lavoro con contratto di lavoro di
apprendistato nel caso vi sia stata la trasformazione del rapporto di
lavoro in tempo indeterminato.
La durata massima dell’intervento è di 90 giorni per dipendente per
tutto il 2010. All’interno dell’azienda l’inizio della sospensione può
essere differenziato tra i lavoratori, mentre per la scadenza, il termine
dovrà essere uguale per tutti i lavoratori anche se alcuni non hanno
percepito tutti i 90 giorni. L’intervento della sospensione, essendo
possibile solo con il cofinanziamento dell’ente bilaterale del 20% della sola parte retributiva, potrà esaurirsi quando saranno terminati i
fondi della bilateralità, l’INPS infatti non potrà procedere a riconoscere tale ammortizzatore se non vi è la presenza del cofinanziamento
dell’ente bilaterale.
Per il 2010 i lavoratori delle aziende artigiane associate all’EBAV
(Ente Bilaterale Artigianato Veneto) 22 riceveranno 8 euro di contributo
giornaliero a operai e impiegati 23.
Tale misura non è più accessibile per i settori ceramica, orafi, occhialeria che, come si era previsto nell’accordo interconfederale del
4 dicembre 2009 hanno terminato i fondi il 14 febbraio, mentre per
il settore moda sono finiti il 28 febbraio ed il meccanico, legno, chimica, vetro, concia, pulitintolavanderie sono cessati il 31 marzo. La
sospensione perciò per il 2010 è accessibile alle aziende di tutti gli
22) Non è l’unico ente bilaterale presente in Veneto. Si riporta quanto definito da questo ente
bilaterale che è il più significativo in Veneto, nell’accordo siglato tra le associazioni datoriali
dell’artigianato e dalle organizzazioni sindacali del 4 dicembre 2009.
23) L’EBAV ha individuato in tale importo la somma corrispondente al 20% dell’importo che
è versato dall’INPS al lavoratore. L’EBAV eroga anche un contributo per i lavoratori artigiani
licenziati per una durata di 16 settimane di 9,5 euro al giorno a operai e impiegati e di 5,60 a
apprendisti. I requisiti per ricevere tale ammortizzatore sociale privato non sono gli stessi previsti
per accedere alla Disoccupazione ordinaria erogata dall’INPS, sono un po’ più ampi, specifici
dell’ente bilaterale.
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Ammortizzatori sociali e incentivi
ai datori di lavoro per il reimpiego
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altri settori (edilizia esclusa) fino al 31 dicembre; con il nuovo anno
si riaprirà nuovamente la possibilità di accesso alle aziende dell’artigianato con la ricostituzione del fondo. Il datore di lavoro, attivato
l’intervento, dovrà consegnare un apposito modulo al lavoratore che,
dovrà per ricevere l’indennità, recarsi presso le sedi INPS e presso gli
sportelli del sindacato e presentare il modulo consegnato, rilasciando
anche all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità.
Nel caso siano terminati i fondi a disposizione dell’ente bilaterale e non
siano stati goduti i 90 giorni, l’azienda dovrà procedere a riconvertire
il periodo non fruito di sospensione in Cassa integrazione in deroga.
Analogamente, l’istituto della sospensione viene applicato anche per
altre aziende associate ad altri Enti Bilaterali come quello del Commercio e Turismo, purchè vi siano disponibilità di risorse negli appositi
fondi per il cofinanziamento alla’indennità erogata dall’INPS. In ogni
caso, terminate le disponibilità dei relativi fondi costituiti presso gli
Enti Bilaterali, sarà sempre possibile il successivo ricorso alla CIG in
deroga per le previste 180 giornate lavorative nel corso del 2010.
Istituto della sospensione per gli
apprendisti
La disciplina, i requisiti aziendali e gli adempimenti sono i medesimi
del punto precedente.
L’apprendista per essere inserito nell’intervento deve essere stato
assunto in qualità di apprendista alla data del 29.11.2008 e avere
almeno 3 mesi di servizio (90 giorni) presso l’azienda interessata da
crisi aziendale o occupazionale. L’apprendista deve avere rilasciato la
dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di
riqualificazione professionale all’INPS.
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provincialavoroeformazione
La durata dell’intervento è di 90 giorni 24 ed è attivabile solamente con
il cofinanziamento dell’ente bilaterale, senza il quale l’INPS non eroga
la propria parte. L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha fissato per il
2010 i periodi entro i quali sarà in grado di riconoscere il cofinanziamento (e sono stati riportati nel punto precedente). L’importo giornaliero che l’EBAV verserà all’apprendista è di euro 5,60 per giornata di
sospensione. L’intervento può essere riconvertito in CIG in deroga.
Cig in deroga
Nata con un semplice articolo contenuto nella legge finanziaria
2004 25, secondo alcuni esperti, la CIG in deroga rappresenta la tanto
attesa e annunciata riforma degli ammortizzatori sociali.
Sorta per intervenire in circostanze di emergenza e per rispondere a
particolari pressioni sociali e sindacali, è divenuta nel 2009 il principale strumento utilizzato dalle Regioni, in accordo con il Governo,
per far fronte all’impatto della crisi occupazionale derivante dalla crisi
economica e produttiva europea e del nord America.
La CIG in deroga ha una valenza annuale di calendario (dal 1 gennaio
al 31 dicembre). Il 12 febbraio 2009 tra Stato e Regioni è stato stipulato un accordo di valenza biennale per la gestione regionale degli
ammortizzatori sociali in deroga all’interno di un quadro definito a
livello nazionale. Da questo accordo sono discesi i singoli accordi che
il Ministro del Lavoro ha siglato con ciascuna Regione; nell’accordo veneto, l’Assessore regionale al Lavoro rappresentava l’avvenuta
concertazione con le parti sociali sia sull’ammontare delle risorse
richieste che sulle motivazioni sottostanti e modalità di utilizzo delle
stesse.
24) Può essere riconosciuto un periodo di giornate inferiore qualora il contratto di apprendistato
scada prima della durata massima dell’indennità.
25) Art. 1 comma 155 legge 311/2004
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ai datori di lavoro per il reimpiego
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Successivamente, in sede locale sono state predisposte dalle Regioni,
in accordo con le parti sociali, le linee guida regionali che disciplinano
l’impiego degli ammortizzatori sociali in deroga.
Per il 2010 in Veneto l’accordo con le parti sociali è stato sottoscritto
il 28 dicembre 2009 ed è finalizzato a estendere l’utilizzo degli strumenti esistenti della cassa integrazione guadagni a aziende e dipendenti che altrimenti ne sarebbero sprovvisti.
Si può far ricorso alla CIG in deroga solo quando non è attivabile altro
ammortizzatore sociale.
I datori di lavoro che ne possono fare richiesta sono le imprese industriali e artigiane di qualunque settore, le imprese del terziario, le
cooperative e gli studi professionali. I lavoratori che ne possono beneficiare sono i dipendenti operai, impiegati, apprendisti, assunti con
contratto di inserimento, soci di cooperative, somministrati, lavoranti
a domicilio purché monocommessa con aziende in CIGO o CIGS.
È richiesta un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni.
La CIG in deroga è concessa a favore dell’azienda ed ha una durata di 180 giornate lavorative per le aziende artigiane, quelle fino a
15 dipendenti e se commerciali fino a 50 dipendenti e 12 mesi per
quelle industriali con più di 15 dipendenti o commerciali con più di
50 dipendenti.
L’integrazione del reddito è dell’80% come per la CIGO. Per quanto
riguarda la procedura vi deve essere un accordo sindacale che sancisce il rispetto delle disposizioni contenute nell’accordo quadro firmato in Regione tra le istituzioni e tutte le parti sociali. La domanda deve
essere presentata mediante CO Veneto sistema informativo regionale
gestito dal portale di Veneto Lavoro.
La Regione Veneto istruisce le pratiche e autorizza i trattamenti che
l’INPS provvede ad erogare una volta ricevuti dai datori di lavoro la
comunicazione mensile della effettiva sospensione al lavoro dei dipendenti. Infatti le sospensioni sono molte volte interrotte da periodi
di lavoro.
Il pagamento della CIG in deroga avviene esclusivamente mediante
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pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS.
La somma che l’istituto eroga comprende oltre all’80% del reddito, con gli stessi massimali previsti per la CIGO, anche i contributi figurativi, gli assegni familiari e gli altri elementi retributivi. Del
predetto 80% di CIG in deroga, il 30% riferito alla sola retribuzione
deve essere cofinanziato dalla Regione con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) o risorse proprie regionali. Per consentire l’utilizzo
delle risorse FSE, l’erogazione della CIG in deroga è strettamente
collegata ad interventi formativi e di orientamento che consentono il
predetto cofinanziamento del 30% mediante l’indennità di presenza
ai predetti corsi. Per questo motivo i lavoratori che sono posti in CIG
in deroga, come nel 2009, saranno stati chiamati anche nel 2010 da
enti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Veneto a svolgere
percorsi formativi. A tali percorsi il lavoratore deve necessariamente
partecipare pena la decadenza dai trattamenti previdenziali.
CIG e trattamento previdenziale: i periodi di cassa integrazione sia
ordinaria che straordinaria che in deroga sono validi ai fini della maturazione dei diritti pensionistici, in questi periodi pur non lavorando
vi è una contribuzione figurativa a carico dell’INPS.
CIG e possibilità di altro lavoro: durante i periodi di sospensione il
lavoratore sospeso si può occupare presso altro datore di lavoro o iniziare un lavoro autonomo senza la necessità di dimettersi dal rapporto
di lavoro che resta sospeso, purché ne richieda preventivamente l’autorizzazione al datore di lavoro che lo ha collocato in CIG e ne dia comunicazione, sempre preventivamente all’INPS, pena la decadenza.
Per rapporti di lavoro subordinato, il rapporto di lavoro deve essere a
tempo determinato, mentre il lavoro autonomo deve avere caratteristiche di occasionalità.
Durante questo periodo di lavoro il trattamento di CIG è sospeso.
In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata dal successivo rapporto di lavoro.
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Ammortizzatori sociali e incentivi
ai datori di lavoro per il reimpiego
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Infatti se l’integrazione salariale deriva da un rapporto di lavoro parttime e il nuovo rapporto anch’esso part-time o di attività occasionale
si svolge in orari diversi da quelli del lavoro sospeso, la retribuzione e
l’integrazione sono interamente cumulabili.
La cumulabilità invece è parziale se la retribuzione ricavata dal nuovo
rapporto di lavoro dipendente o il reddito derivante da attività autonoma è inferiore all’integrazione salariale.
È interamente cumulabile nel limite dei 3.000 euro il reddito derivante prestazioni occasionali di tipo accessorio con i buoni lavoro
(voucher).
CIG e tassazione: dal trattamento lordo occorre detrarre la quota previdenziale del 5,84% e successivamente le normali ritenute fiscali
(IRPEF).
CIG e assegni familiari: durante il periodo di CIG gli assegni familiari
sono interamente dovuti.
CIG e TFR: durante il periodo di CIGO o CIGS i lavoratori maturano pienamente i ratei di TFR, che sono a carico del datore di lavoro. Se al termine
del periodo di sospensione vi è una ripresa di attività lavorativa, sono
invece a carico dell’INPS se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
mentre il lavoratore è sospeso.
CIG e infortunio: è dovuta l’indennità temporanea INAIL.
CIG e malattia: è dovuta l’indennità di malattia se questa ha avuto
inizio prima del periodo di sospensione. Se invece la malattia interviene dopo l’inizio della sospensione prevale l’integrazione salariale
di CIGS se la sospensione è a zero ore, altrimenti prevale l’indennità
di malattia.
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provincialavoroeformazione
Le indennità e sussidi connessi
allo stato di disoccupazione
Al lavoratore rimasto senza occupazione, l’INPS eroga un sussidio che gli
consente di percepire un reddito in modo tale da assicurargli un sostentamento e la possibilità di ricercare un altro lavoro.
Esistono vari tipi di indennità, ognuna con propri requisiti e specificità,
ognuna anche con un diverso livello di tutela, sia per quanto riguarda gli
importi che la durata, e questo dipende soprattutto dal tipo di contribuzione a cui era soggetta l’azienda presso cui precedentemente era occupato
il lavoratore. Il requisito principale per ricevere l’indennità è che la perdita
del lavoro sia stata subita dal lavoratore, non sia dipesa dalla volontà del
lavoratore (giustificato motivo e non giusta causa).
Le principali forme di ammortizzatori per disoccupati sono la mobilità,
la disoccupazione ordinaria e l’indennità di disoccupazione a requisiti
ridotti. Vi è poi la mobilità in deroga e altre forme di sostegno introdotte
lo scorso anno che sono date ai lavoratori che hanno cessato un contratto
di apprendistato, di collaborazione coordinata a progetto o di somministrazione. Iniziamo a vedere quali sono partendo dalla più generosa, fino
alle ultime forme recentemente introdotte.
Indennità di mobilità
Le aziende che hanno beneficiato o che potevano beneficiare della CIGS,
quando provvedono a licenziare i propri dipendenti, li pongono in mobilità26. A questa regola fanno eccezione le imprese edili, le imprese di
pulizia del terziario e radiotelevisive che pur potendo accedere alla CIGS
non collocano i dipendenti in esubero in mobilità, ma i lavoratori di queste
tipologie di aziende possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali.
26) Legge 223/1991 articoli 4, 5, 6, 7, 16, 24
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Ammortizzatori sociali e incentivi
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Vi sono anche esempi di tipologie di aziende che pur non potendo avvalersi della CIGS, possono ugualmente collocare i lavoratori licenziati in
mobilità purché occupino più di 15 dipendenti, (calcolando apprendisti,
tempi determinati e proporzionalmente i lavoratori in part time) e intendano procedere con una riduzione del personale di almeno 5 lavoratori
nell’arco di 120 giorni. I lavoratori che possono beneficiare dell’indennità
di mobilità sono i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Non possono accedere, pertanto, a quest’ammortizzatore gli apprendisti,
i dirigenti, gli assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento o formazione lavoro.
Le procedure prevedono una fase sindacale che si avvia con una comunicazione dell’azienda o dell’associazione a cui aderisce e dà mandato
alle RSU o RSA (rappresentanze dei lavoratori), alle organizzazioni sindacali nonché all’istituzione competente e alla locale Direzione provinciale
del lavoro. Le Istituzioni competenti sono la Provincia se gli esuberi riguardano solo unità produttive ubicate all’interno della Provincia stessa,
oppure la Regione se il personale da licenziare è occupato in sedi site
in più Province della medesima regione, oppure il Ministero del Lavoro
se le unità produttive interessate sono site in più regioni. Entro 7 giorni
dal ricevimento della richiesta di apertura di procedura di mobilità, le
organizzazioni sindacali possono richiedere l’esame congiunto per verificare le motivazioni dei licenziamenti e iniziare una serie di trattative con
l’azienda che può portare ad un accordo; in ogni caso questa fase termina decorsi 45 giorni. Successivamente si apre la fase amministrativa in
sede di Provincia, Regione o Ministero del Lavoro a seconda degli ambiti
territoriali interessati (vedi sopra) che si deve chiudere in 30 giorni.
I termini sono ridotti di metà se la procedura riguarda meno di 10 lavoratori. Questa procedura deve essere seguita anche se i lavoratori in
esubero non abbiano diritto all’indennità di mobilità, ma si tratti semplicemente di un licenziamento collettivo.
Questa procedura ha il fine di verificare tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori l’esistenza di forme alternative al ricorso ai licenziamenti e comunque a limitare l’impatto sociale degli stessi.
provincialavoroeformazione
La conclusione della procedura avviene con un verbale di accordo; se
la procedura si conclude senza un accordo la contribuzione dell’azienda
all’INPS è più elevata. L’azienda al momento della comunicazione deve
aver versato all’INPS un contributo d’ingresso a titolo di anticipazione pari
a una mensilità di massimale lordo CIGS (cioè senza riduzione al 5,84%)
per ogni lavoratore che intende licenziare e che abbia diritto all’indennità
di mobilità27. L’azienda, al termine della procedura, è tenuta a versare,
per ciascun lavoratore effettivamente licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, una somma pari a 9 volte il trattamento mensile iniziale
di mobilità spettante al lavoratore al netto del contributo apprendisti, se
precedentemente non si è ricorso alla CIGS, mentre è di 6 mensilità nel
caso vi sia stata precedentemente la CIGS e di 3 mensilità nel caso la
procedura si sia chiusa con un accordo28. L’azienda perciò è fortemente
incentivata a raggiungere un accordo con i sindacati per la gestione degli
esuberi. La scelta del personale da licenziare avviene secondo criteri che
vengono definiti nell’accordo o in mancanza in base ai carichi familiari,
all’anzianità di servizio e ad esigenze tecnico produttive o organizzative
dell’azienda. Una volta individuati i lavoratori, il datore di lavoro deve
darne comunicazione per iscritto ai lavoratori rispettando il periodo di
preavviso. I lavoratori licenziati sono inseriti nella lista di mobilità a cura
dei servizi provinciali per l’impiego su comunicazione dell’azienda.
Solamente nel caso in cui vi sia stata cessazione dell’attività aziendale
e il datore di lavoro non abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo, dovrà essere il lavoratore ad attivarsi mediante le organizzazioni
sindacali e chiedere l’iscrizione nella lista di mobilità.
L’indennità spetta ai lavoratori iscritti nella suddetta lista, licenziati da un
contratto a tempo indeterminato, che abbiano un’anzianità aziendale di
almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato.
27) L’azienda è esonerata da tale contributo d’ingresso se è attiva una procedura concorsuale.
28) L’azienda non è tenuta a versare oltre al contributo d’ingresso se procura ai lavoratori
offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (art. 9 comma 1 legge
223/1991) secondo le procedure approvate dalla commissione regionale per la concertazione
tra le parti sociali con deliberazione 07/09 38
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Ammortizzatori sociali e incentivi
ai datori di lavoro per il reimpiego
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La durata dell’indennità è legata all’età del lavoratore: per chi ha meno
di 40 anni è di 12 mesi, per chi ha un’età tra i 40 e i 50 anni 24 mesi,
e per chi ha più di 50 anni 36 mesi. Non può però essere corrisposta
dopo la data in cui matura il diritto alla pensione e non può superare il
periodo di anzianità maturata presso il datore di lavoro che lo ha collocato
in mobilità. Questi termini sono stati derogati in passato per consentire,
nell’ambito di particolari processi di riorganizzazione e ristrutturazione, ai
lavoratori di raggiungere l’età pensionabile (c.d. mobilità lunga).
La misura dell’indennità, l’importo che gli è erogato è pari a quello percepito con il trattamento di CIGS: l’80% della retribuzione per i primi 12
mesi, dal 13° mese in poi l’80% di quanto riceve nei primi 12 mesi. Gli
importi massimi erogabili per i primi 12 mesi sono gli stessi della CIGS e
cioè per il 2010 euro 892,96 per le retribuzioni sotto i 1.931,86 e euro
1.073,25 per quelle superiori sui quali però opera l’aliquota contributiva
degli apprendisti (5,84%). Il lavoratore per ricevere il pagamento deve
presentare domanda all’INPS entro 68 giorni (a pena di decadenza). Il
pagamento decorre dopo 8 giorni dal recesso se la domanda è presentata entro 7 giorni dal licenziamento, invece decorre dopo 5 giorni dalla
presentazione della domanda se la stessa è presentata successivamente
a 7 giorni dal recesso. I periodi di indennità di mobilità sono utili ai fini
della maturazione dei diritti alla pensione.
Indennità di disoccupazione
Questo tipo di ammortizzatore sociale è un sussidio che correttamente per
esteso è denominato indennità ordinaria di disoccupazione non agricola a
requisiti normali 29.
Questo sussidio è riconosciuto al lavoratore quando la perdita del lavoro è dovuta a licenziamento, dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della
retribuzione, mobbing, ecc) con idonea documentazione che attesti la volontà
24
29) RDL 636/1939; Legge 160/1988
provincialavoroeformazione
del lavoratore di difendersi in giudizio, dimissioni della madre nel primo anno
di vita del figlio, risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro quando si ravvisi una notevole variazione delle condizioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda o al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa
azienda (se dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o il luogo di
lavoro è mediamente raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici).
L’indennità spetta ai lavoratori che hanno versato almeno un contributo due
anni prima del licenziamento e 52 settimane (1 anno) di effettiva contribuzione nel biennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Dal 2010 sono computabili anche i precedenti rapporti con contratto di collaborazione a progetto per un massimo di 13 settimane. Possono pertanto
ricevere tale indennità i lavoratori che avevano anche rapporti a termine, anche in aziende pubbliche.
Non ne hanno invece diritto i lavoratori parasubordinati, gli autonomi, gli apprendisti, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale.
Per ricevere l’indennità il lavoratore deve recarsi presso il Centro per l’Impiego e la sede INPS presentando la relativa domanda entro 68 giorni dal
licenziamento o 98 giorni se il licenziamento è avvenuto per giusta causa
(recentissimamente è uscita una circolare dell’INPS per cui la domanda può
essere presentata anche per via telematica). La durata dell’indennità è di 8
mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni, se ne ha di più è di 12 mesi ed è
pari al 60% della retribuzione media lorda percepita nei 3 mesi prima della
disoccupazione per i primi 6 mesi, il 50% per i successivi 3 mesi e il 40%
per i restanti. L’importo massimo fissato per il 2010 è di euro 892,96 ed euro
1.073,25 per chi percepiva una retribuzione superiore a 1.931,86.
L’indennità viene posta in pagamento dall’INPS decorsi 8 giorni, se la domanda è presentata entro 8 giorni dal recesso del rapporto di lavoro, mentre
avviene dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda se
la stessa è presentata tra il 9° giorno e il 68°. Nel caso che il recesso sia
dovuto a licenziamento per giusta causa, l’indennità decorre dal 38° giorno.
Se invece il datore di lavoro abbia riconosciuto al lavoratore l’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, il primo giorno da cui decorre l’indennità di
disoccupazione è l’8° successivo alla fine del periodo di preavviso. Tale am-
25
Ammortizzatori sociali e incentivi
ai datori di lavoro per il reimpiego
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26
mortizzatore sociale è soggetto alla trattenuta IRPEF alla fonte e il lavoratore
riceve dall’INPS la dovuta certificazione reddituale (modello CUD).
I periodi coperti di indennità sono validi per la maturazione dei diritti pensionistici. Il lavoratore termina di ricevere l’indennità oltre che per scadenza del
periodo, quando si rioccupa (il lavoratore è tenuto a comunicarlo immediatamente all’INPS, quando inizia un’attività di lavoro autonomo) e quando perde
lo stato di disoccupazione per qualsiasi motivo.
Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
È un’indennità meno generosa della precedente ed è destinata a chi non
avendo i requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria, ha
comunque svolto nell’anno brevi e saltuari lavori.
Questa indennità30, infatti, spetta a chi nell’anno solare di riferimento è stato occupato in attività di lavoro dipendente per almeno 78 giornate di calendario (si calcolano non quelle strettamente lavorate, ma quelle soggette
a contribuzione) ed avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la
disoccupazione involontaria a partire a ritroso dal 31 dicembre dell’anno di
riferimento.
L’indennità spetta a chi non si è dimesso e nell’anno ha avuto uno o più
rapporti di lavoro con periodi di interruzione, ed è riconosciuta per i periodi
di non occupazione dell’anno solare precedente. L’indennità viene erogata in
un’unica soluzione ed è pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e
al 40% per i successivi giorni, fino ad un massimo di 180 giornate.
L’importo massimo che è erogato nel 2010, concernendo il lavoro svolto nel
2009, sarà pari al massimo fissato lo scorso anno e perciò euro 886, 31 e
1.065,26 per le retribuzioni oltre i 1.917,48.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 marzo. I periodi di
indennità sono validi ai fini della pensione.
Il lavoratore che ha presentato domanda di indennità di disoccupazione ordi30) Art. 7 legge 160/1988 e art. 1 legge 169/1991
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naria avendo diritto solo a quella a requisiti ridotti, può ottenere quest’ultima
purché presenti la domanda entro il 31 marzo.
Indennità di disoccupazione in edilizia
Ai dipendenti licenziati da imprese edili, anche artigiane e da cooperative di
costruzione edilizia viene erogata l’indennità di disoccupazione in edilizia che
ha le seguenti caratteristiche:
• Se la causa è cessazione dell’attività, fine lavoro, fine fase lavorativa,
riduzione del personale, fallimento, rifiuto di trasferirsi in altro cantiere,
eventi meteorologici con versamenti contributivi nel biennio di almeno
10 contributi mensili o 43 settimanali per il lavoro prestato nel settore
dell’edilizia, il trattamento è dell’80% della retribuzione assoggettata
a contribuzione di 4 settimane nell’ultimo mese pieno di lavoro, non
superiore a 583,84 lordi e netti 549,74 e la durata è di 90 giorni.
• Se la causa è stata lo stato di grave crisi occupazionale conseguente al
previsto completamento di impianti industriali e di opere pubbliche di
grandi dimensioni, è necessario che il lavoratore abbia prestato 18 mesi
di lavoro effettivo e il licenziamento sia intervenuto dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%. In questo caso la misura
del trattamento è del 100% dell’importo della CIGS per i primi 12 mesi
e l’80% per i restanti 6 mesi con il massimale di 886, 31 e 1.065,26
per le retribuzioni oltre i 1.917,48 per il 2010 per un periodo non superiore a 18 mesi.
• Se la causa è stata per non ripresa dell’attività per i lavoratori edili collocati in CIGS, l’anzianità aziendale deve essere di almeno 36 mesi di
cui 24 effettivamente prestati. Il trattamento e la durata sono gli stessi
del caso precedente.
L’indennità è soggetta agli stesi massimali della mobilità e alla medesima
contribuzione (5,84%).
La prestazione decorre dal giorno di disoccupazione se la domanda è
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presentata all’INPS per l’iscrizione nei primi 7 giorni successivi alla cessazione o dal giorno della presentazione se avviene dopo il 7° giorno.
Per il lavoratore in possesso sia dei requisiti per accedere alla disoccupazione ordinaria che alla disoccupazione edile è concessa la facoltà di
scegliere al momento della presentazione della domanda tra una delle
due opzioni a cui accedere31.
Indennità di disoccupazione in agricoltura
Per i lavoratori in agricoltura dal 1 gennaio 2009 l’indennità ordinaria
di disoccupazione agricola e i trattamenti di disoccupazione speciale in
agricoltura sono unificati in un’unica prestazione di disoccupazione agricola32. La prestazione spetta agli operai agricoli a tempo determinato
(c.d. OTD), ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di attività agricola come lavoro
dipendente con giornate di lavoro autonomo e agli operai agricoli assunti
a tempo indeterminato e licenziati (OTI).
L’indennità è riconosciuta anche nel caso di dimissioni volontarie se è per
giusta causa (mancata retribuzione, mobbing, ecc) o presentate durante
il periodo di maternità o con il figlio di età inferiore ad un anno. La prestazione invece non è riconosciuta per periodi conseguenti a dimissioni
volontarie, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per
motivi di lavoro stagionale, ai lavoratori iscritti alla gestione separata solo
per le giornate lavorate come lavoro autonomo o parasubordinato e ai
lavoratori titolari di pensione diretta.
Per ricevere il trattamento, il lavoratore deve essere iscritto negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene richiesta l’indennità (sia operaio OTD che OTI), deve avere almeno 2 anni di
assicurazione contro la disoccupazione involontaria e deve avere almeno
31) Messaggio INPS 5.11.2008 n. 24694
32) Legge 247/2007 art. 1 comma 55
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102 contributi giornalieri nel biennio precedente la richiesta. Nel caso
in cui il lavoratore non possegga il requisito dei 102 contributi giornalieri, ma abbia svolto nell’anno in cui si riferisce la domanda, almeno 78
giornate di lavoro dipendente, spetta un’indennità di disoccupazione a
requisiti ridotti.
È possibile cumulare ai fini del conseguimento dei suddetti requisiti periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo e lavoro dipendente
non agricolo, purché in tal caso l’attività agricola sia prevalente nell’anno
ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
La durata del trattamento è pari al numero di giornate effettivamente
lavorate nell’anno di riferimento. Tale numero non può, comunque, essere
superiore alla differenza tra il numero 365 ed il numero di giornate di
effettiva occupazione (attività agricola e non agricola) nell’anno di riferimento. La misura dell’indennità è del 40% della retribuzione nel limite di
euro 886,31 e 1.065,26 per le retribuzioni oltre i 1.917. La domanda va
presentata all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si
riferisce l’indennità.
I periodi di disoccupazione involontaria sono utili ai fini della maturazione
dei diritti pensionistici.
Indennità di disoccupazione per
apprendisti licenziati
Dal 2009 è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2009201133 la particolare indennità riservata agli apprendisti che sono stati
assunti con questo contratto prima del 29 novembre 2008 e che abbiano
prestato servizio per almeno 3 mesi. L’indennità è pari al 60% della retribuzione percepita durante l’attività lavorativa per una durata massima di
90 giornate senza superare la scadenza naturale del contratto.
33) Art. 19 legge 2/2009
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Ammortizzatori sociali e incentivi
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L’erogazione dell’indennità è subordinata all’intervento integrativo
dell’ente bilaterale per il 20%.
La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS o per il tramite
dei patronati o del datore di lavoro e al Centro per l’Impiego con allegata
la dichiarazione di immeditata disponibilità ad un percorso formativo e ad
un’offerta di lavoro.
L’interessato deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni e la prestazione decorre dal giorno di presentazione della domanda.
Indennità a favore di lavoratori
somministrati
A favore di lavoratori con contratto di somministrazione34, cioè assunti
dalle agenzie per il lavoro (ex interinali) e inviati in missione presso altri
datori di lavoro, dal 2009 è stata prevista la possibilità di accedere alla
CIG in deroga, purché i lavoratori abbiano 90 giornate lavorative, anche
non continuative, presso la società fornitrice di lavoro.
In questo caso la domanda di CIG viene avanzata dall’agenzia di lavoro
stessa.
Dallo scorso anno si è introdotta anche uno speciale tipo di indennità di
disoccupazione a favore dei lavoratori che hanno avuto a partire dal 1
gennaio almeno 78 giornate lavorative e almeno 45 giorni di disoccupazione, oltre all’assenza di percezione di altre forme pubbliche di sostegno
al reddito. I lavoratori, per ricevere l’indennità, devono presentare la domanda all’agenzia per il lavoro dichiarando di non percepire altro sussidio
e di possedere i requisiti specifici.
L’indennità consiste in un’unica erogazione di 1.300,00 euro, al lordo
delle ritenute di legge, erogata dall’INPS.
Le indennità sono per metà a carico dello Stato e per metà degli enti
bilaterali delle agenzie di somministrazione.
34) Accordo 13 maggio 2009, Circolare INPS 100 del 7.08.2009
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Indennità di disoccupazione
per i collaboratori coordinati
e continuativi a progetto
A protezione del reddito dei lavoratori co.co.pro, dallo scorso anno (2009)
in via sperimentale si è previsto che a detti lavoratori sia erogata un’indennità una tantum (in un’unica soluzione) straordinaria, che quest’anno
è stata quasi raddoppiata35.
I collaboratori a progetto per accedere all’intervento devono essere
in possesso dei seguenti requisiti: iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, che abbiano operato in via di monocommittenza, che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito
lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20 mila euro, che
nell’anno di riferimento abbiano accreditato presso la gestione separata dell’INPS almeno un contributo, che siano senza contratto da
almeno 2 mesi e che nell’anno precedente 2009 abbiano effettuati
almeno 3 contributi all’INPS.
I soggetti, per i quali sussistono i presupposti sopra indicati, possono
richiedere l’indennità presentando apposita domanda entro 30 giorni
dalla data in cui si è verificato l’evento di fine lavoro.
La domanda, compilata in ogni sua parte, va presentata alla sede
INPS territorialmente competente tramite raccomandata A/R o tramite
un ente di patronato che per legge offre assistenza gratuita.
La domanda può essere compilata on line accedendo al sito dell’Istituto
www.inps.it - sezione modulistica (Prestazione di indennità una tantum
2010 SR Mod CoCoPro 2010), alternativamente la domanda può essere
stampata e compilata manualmente con la dichiarazione di immediata
disponibilità.
L’indennità consiste in un versamento una tantum pari al 30% del reddito
percepito l’anno precedente fino ad un massimo di 4.000 euro.
35) Art. 2 comma 130, Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010)
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Ammortizzatori sociali e incentivi
ai datori di lavoro per il reimpiego
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Indennità di mobilità in deroga
Come per la CIG in deroga, la mobilità in deroga ha una valenza annuale
di calendario. In base a accordi avvenuti in sede ministeriale le regioni
stipulano accordi con le parti sociali per l’impiego degli ammortizzatori
sociali in deroga. In Veneto è stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzo
della CIG in deroga nel 2010, ma non ancora quello relativo alla mobilità
in deroga, che comunque sarà stipulato a breve.
L’accordo 2009 prevedeva che ai lavoratori che hanno cessato il proprio lavoro nell’anno, senza diritto di ricevere qualsiasi ammortizzatore
sociale, con una anzianità contributiva di almeno 12 mesi con 6 mesi
di lavoro prestato, ricevono un’indennità di 4 mesi pari all’indennità di
disoccupazione ordinaria. Se le risorse residuano si prevedeva di assegnare un’indennità di 4 mesi anche ai lavoratori che nel 2009 hanno terminato di percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, elevato a 10
mesi per i lavoratori ultracinquantenni che maturano il diritto effettivo alla
pensione. L’indennità è collegata ad un intervento di politica attiva del
lavoro realizzato da enti accreditati ai servizi per il lavoro. La procedura
per l’accesso all’intervento della mobilità in deroga del 2009 prevedeva
che il lavoratore dovesse presentare domanda al Centro per l’Impiego e
successivamente all’INPS. I lavoratori in possesso dei requisiti venivano
inseriti in un elenco che approvato dalla Regione Veneto, perfezionava
il diritto per il lavoratore di ricevere l’indennità e l’intervento di politica
attiva del lavoro.
Per il 2010 dovrà essere stipulato uno specifico accordo con le parti
sociali che stabilirà la platea dei beneficiari, requisiti, durata, procedure
e termini. Molto probabilmente l’intervento 2010 non si discosterà da
quello utilizzato nello scorso anno.
I vademecum hanno una valenza unicamente informativa.
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