Ammortizzatori sociali.
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Ammortizzatori sociali.
1SPWJODJBEJ1BEPWB "NNPSUJ[[BUPSJ TPDJBMJ provincialavoroeformazione A cura di Giorgio Santarello, Dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Padova, con la consulenza di Simone Chigliaro della Direzione Lavoro della Regione del Veneto. La Guida sarà aggiornata costantemente sul sito della Provincia di Padova, www.provincia.padova.it. 1SPWJODJBEJ1BEPWB Ammortizzatori sociali provincialavoroeformazione L a Presidenza e l’Assessorato al Lavoro e Formazione della Provincia di Padova, attenti alle nuove congiunture economiche, rivolgono a chi ha perso il lavoro, ai lavoratori e alle aziende, l’impegno ad offrire loro il più efficace servizio. Il settore occupazionale, da sempre fondamentale, riveste negli ultimi anni di crisi globale un ruolo determinante negli equilibri sociali. L’evoluzione normativa in materia di lavoro offre oggi nuove opportunità che servono alle persone e alle aziende per superare le difficoltà del momento; è fondamentale farle conoscere perchè spesso rappresentano strumenti di grande aiuto. Questa guida intende investire nell’informazione a 360° per offrire un dettagliato prospetto dei casi in cui sia possibile usufruire di un sostegno al reddito, per chi ha perso il lavoro, attraverso gli ammortizzatori sociali messi in campo a livello Nazionale e Regionale. Per una maggiore incisività nella comunicazione abbiamo adottato un linguaggio semplice per far comprendere a tutti una materia complessa e poco conosciuta. Massimiliano Barison Barbara Degani Assessore Lavoro e Formazione della Provincia di Padova Presidente della Provincia di Padova 1 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 2 Gli ammortizzatori sociali sono sostegni economici (somme di denaro) erogati ai lavoratori che hanno perso, non per causa loro, il proprio reddito da lavoro temporaneamente o definitivamente. Si tratta sostanzialmente di un’assicurazione che viene a coprire i periodi di inattività lavorativa in attesa di poter riprendere la propria occupazione presso la medesima azienda o con un altro datore di lavoro. In questo periodo di inattività in cui il lavoratore è sostenuto con gli ammortizzatori sociali, la legge prevede che il lavoratore debba rimanere ugualmente attivo e infatti esige che ogni lavoratore, per percepire un qualsiasi ammortizzatore sociale, sia immediatamente disponibile a seguire un corso di formazione per migliorare la propria professionalità e/o ad accettare un’offerta di lavoro1. Il panorama degli ammortizzatori sociali è molto vario, ma si può concettualmente ricondurre alle due seguenti tipologie: • il sostegno al reddito durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione guadagni): in questo caso il lavoratore resta comunque dipendente dell’azienda; • indennità e/o sussidi per il periodo in cui il lavoratore è senza lavoro (legati allo stato di disoccupazione): in questo caso il lavoratore è licenziato dall’azienda. La Cassa integrazione Guadagni (CIG) interviene nell’eventualità in cui l’azienda, trovandosi in difficoltà, sospende i dipendenti dall’attività lavorativa, non fa prestare il lavoro ai propri dipendenti e pertanto non provvede a corrispondere la retribuzione. Ai lavoratori è garantito un reddito e la conservazione del rapporto di lavoro in attesa di essere richiamati al lavoro presso l’azienda di cui fanno parte. Il vantaggio per l’azienda è che, tramite lo strumento della CIG, le è consentito di far fronte a temporanei cali di ordinativi, ad eventi eccezionali che ne hanno bloccato l’attività, a ristrutturazioni o riorganizzazioni della produzione, ecc, senza dover procedere a licenziamenti e successive assunzioni ad ogni ripresa delle attività lavorativa, preservando in questo modo le competenze e le 1) DL 29.11.2008 n. 185 convertito con legge 2/2009 art. 19, comma 10 provincialavoroeformazione professionalità presenti nell’azienda. Le indennità e sussidi legate allo stato di disoccupazione sono invece riconosciute ai lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento, in modo che questi possano far fronte temporaneamente alla mancanza di reddito da lavoro consentendo così agli stessi di cercare un’altra occupazione. La Cassa integrazione guadagni Quest’ammortizzatore sociale si distingue principalmente in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Come particolari forme di tutela per lavoratori sospesi vi sono anche le cassa integrazioni previste per l’edilizia e per l’agricoltura, nonché l’istituto della sospensione e della cassa integrazione guadagni in deroga. La CIG Ordinaria La CIGO2 è concessa all’azienda in modo da consentirle di superare eventi transitori (mancanza di commesse, eventi meteorologici, ecc.) non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, per un periodo massimo di 3 mesi continuativi (13 settimane) per ogni unità produttiva (non come impresa) con la possibilità di chiedere eventuali proroghe trimestrali fino a 12 mesi in un biennio. Possono far richiesta di CIGO le imprese del settore industriale (a prescindere dal numero dei dipendenti occupati) e le cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici; sono invece escluse le imprese del terziario. Non tutti i 2) Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle specifiche disposizioni: Lgge 164/1975; Legge 160/88 art. 8 c. 5 di conversione con modifiche del DL 86/88, Circolare INPS 171 del 4.08.1988, Circolare INPS del 12.12.2002, Circolare INPS 74 del 12.04.2007, Circolare INPS n. 75 del 26.05.2009 3 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB lavoratori dipendenti possono beneficiare della CIGO, ma solo gli operai, gli impiegati, i lavoratori assunti con contratto di Cfl e di inserimento, i lavoratori titolari di contratto di solidarietà e i soci di cooperative. Sono invece non ammessi gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Per beneficiare della CIGO non è richiesta alcuna anzianità aziendale, e per ottenerla l’azienda deve avviare una consultazione sindacale (ad esclusione del settore lapideo e edile) a cui fa seguito una successiva fase amministrativa. L’intera procedura deve concludersi entro 25 giorni, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. Successivamente l’azienda deve presentare domanda alla sede locale INPS che viene valutata da una Commissione provinciale costituita presso l’istituto previdenziale. L’importo che riceve il lavoratore in CIGO è pari all’80% della retribuzione per le ore di lavoro non prestate, con il limite fissato nel 2010, annualmente aggiornato dall’INPS secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo, di euro 892,96 lordi (840,81 netti) per le retribuzioni mensili inferiori a 1.931,86 euro e di 1.073,25 lordi (1.010,57 netti) per quelle superiori. Il pagamento della CIGO ai lavoratori è anticipato dal datore di lavoro che poi provvede a conguagliarsi gli importi nei successivi versamenti dei contributi dovuti all’INPS. Non è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS. Particolari forme di CIGO Settore edile3 In considerazione del fatto che i lavoratori di questo settore prestano la propria attività lavorativa in cantieri che sono, per propria natura, 4 3) Legge 77/1963 e art. 10 Legge 223/1991 provincialavoroeformazione soggetti a chiudersi e riaprirsi in altri luoghi, con difficoltà a volte a far corrispondere i tempi di chiusura di un cantiere con l’apertura di un altro, e che inoltre l’attività viene svolta prevalentemente all’aperto, le causali per cui si può far ricorso alla CIGO in edilizia sono più ampie: intemperie stagionali, fine fase lavorativa e fine lavori, eventi non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, eventi legati alla impossibilità di continuare il lavoro presso il cantiere. Sugli altri aspetti che regolano questa particolare forma di cassa integrazione, sostanzialmente si applica, con qualche variazione, la stessa disciplina descritta sopra per la CIGO delle imprese industriali. Merita solo ricordare che con la causale delle intemperie stagionali il limite massimo è maggiorato del 20% e pertanto è di 1.071,55 lordi (1.008,97 netti) per le retribuzioni mensili inferiori a 1.931,86 e di 1.287,90 lordi (1.212,69 netti) per quelle superiori e inoltre che il pagamento della CIG in edilizia è contrattualmente anticipato dal datore di lavoro, nei casi di sospensione per maltempo, contestualmente alla retribuzione del mese interessato alla sospensione dell’orario di lavoro, fino però a 150 ore di sospensione per singolo dipendente. Il datore di lavoro ha facoltà di anticipare l’integrazione salariale anche per le altre causali. Settore agricolo I dipendenti di aziende agricole con contratto a tempo indeterminato e i soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività retribuita per conto della cooperativa stessa4, possono essere sospesi con intervento della CIG speciale agricoltura (CISOA)5 per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore purché abbiano 4) Sono esclusi i lavoratori di cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività, propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali. A questi dipendenti si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria. 5) Legge 457/1972 e art. 21 Legge 223/1991 5 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 6 svolto in un anno oltre 180 giornate di lavoro. Nel caso di sospensione dovuta a eccezionali calamità o avversità atmosferiche, i lavoratori devono essere dipendenti dell’impresa da più di un anno, anche se non hanno maturato il requisito delle 181 giornate annue di lavoro. Nel caso invece di malattia degli animali altamente infettiva (epizootica) la sospensione è disposta per effetto delle misure sanitarie adottate e i lavoratori devono essere stati assunti a tempo indeterminato e con un’anzianità di almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. La domanda è presentata dal datore di lavoro sia all’INPS sia al Centro per l’Impiego entro 15 giorni dall’inizio della sospensione. La durata massima di sospensione è di 90 giornate nell’anno e l’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese precedente a quello in cui si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS. CIG straordinaria Per cause più rilevanti, quando l’azienda ha necessità di sospendere i lavoratori per periodi più lunghi necessari a svolgere interventi più complessi per recuperare competitività e profitto, può ricorrere alla CIG straordinaria. Le imprese che possono beneficiare dell’intervento sono: • le imprese industriali e edili • le imprese artigiane dell’indotto, quando il fatturato complessivo del biennio precedente dipende da aziende in CIGS • le imprese appaltatrici di servizi mense o ristorazione, per i dipendenti che svolgono il servizio presso aziende in CIGO o CIGS • le imprese appaltatrici di servizi di pulizie per dipendenti che svolgono il servizio per imprese in CIGS • cooperative agricole o di produzione e lavoro provincialavoroeformazione Queste imprese devono aver occupato mediamente nei 6 mesi precedenti alla richiesta più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, i lavoratori con contratto a tempo determinato e quelli part-time (proporzionalmente all’orario svolto). Le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e di turismo e operatori turistici, nonché quelle di spedizione e trasporto (escluse quelle di spedizione internazionale) possono ricorrere alla CIGS se al momento della presentazione della domanda occupano più di 50 dipendenti, senza computare apprendisti, né contratti di formazione6. Per le imprese editrici di giornali quotidiani periodici e agenzie di stampa si prescinde dal numero dei lavoratori occupati. Per quest’ultime imprese vi è una forma particolare di CIGS con una propria disciplina7. L’intervento è diretto ai lavoratori che devono avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, come operai, impiegati, con contratti di lavoro a termine, in solidarietà, inserimento e soci o non di cooperative di produzione e lavoro. Sono invece esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i somministrati, i distaccati e i lavoranti a domicilio. La CIGS può essere chiesta per determinate cause definite dalla normativa, ognuna con propri presupposti e requisiti: • crisi aziendale8 • ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale9 • procedure concorsuali10 • cessazione di attività o di ramo autonomo d’azienda11 6) L’art. 12 comma 3 della legge 223/91 prevede il limite per le imprese commerciali di 200 dipendenti per accedere alla CIGS, ma annualmente viene riproposto il regime transitorio che prevede il limite dei 50 dipendenti. 7) Legge 62/2001 8) DM 2 maggio 2000 9) DM 20 agosto 2002 10) Art. 3 Legge 223/1991 11) DM 18 dicembre 2002 n. 31826 7 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 8 I presupposti per chiedere la CIGS per crisi aziendale sono: • indicatori economici finanziari nel suo complesso negativi nel precedente biennio • riduzione del personale senza nuove assunzioni nel biennio • in caso di evento imprevisto e improvviso esterno La durata per cui può essere disposta è di 12 mesi. Una nuova domanda di CIGS con la medesima causale non può essere concessa prima che siano trascorsi i 2/3 del periodo relativo a quello precedente (8 mesi se è stata usufruita la CIGS per 12 mesi continuativi). La causale della ristrutturazione può sussistere quando l’azienda necessiti del rinnovo tecnologico degli impianti con investimenti fissi superiori alla media annua di quelli operati nel biennio precedente. Può invece essere avanzata richiesta di CIGS per riorganizzazione quando l’azienda si impegna a realizzare la riorganizzazione dei processi produttivi al fine di conseguire il miglioramento dell’efficienza produttiva e/o della qualità della produzione. La riconversione aziendale si ravvisa quando l’impresa intenda introdurre un nuovo tipo di produzione con modifica dei cicli lavorativi e sostituzione degli impianti esistenti. Il programma di investimenti deve essere tale da assicurare un intervento finanziario di investimenti dal valore annuo superiore alla media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente. Le sospensioni dei lavoratori devono essere legate ai succitati processi di riorganizzazione e inoltre il 30% dei lavoratori collocati in CIGS dovranno essere avviati a percorsi formativi. La durata dell’intervento di CIGS per queste causali è di 24 mesi, con la possibilità di 2 proroghe di 12 mesi ciascuna per programmi di particolare complessità per motivi tecnici o rilevanti per l’occupazione. In caso di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, se l’attività lavorativa non continua o sia già cessata, può essere concessa la CIGS per procedura provincialavoroeformazione concorsuale per 12 mesi con eventuale proroga di altri 6 mesi se sono fondate le prospettive di ripresa dell’attività. Per l’amministrazione straordinaria la durata del periodo di CIGS dipende dal commissario governativo. La CIGS per cessazione di attività imprenditoriale è concessa all’azienda solamente a fronte di un piano di ricollocazione dei lavoratori nel mercato del lavoro finalizzato a mitigare gli effetti delle procedure di licenziamento. La durata di questa forma di CIGS è di 12 mesi prorogabili per altri 12 se è stato rispettato e sono stati conseguiti i risultati previsti nel piano della prima concessione di CIGS. La procedura per la concessione della CIGS12 è complessa. Il datore di lavoro avvia l’iter per la sospensione dei lavoratori in CIGS con una comunicazione alla sede istituzionale competente e alle organizzazioni sindacali delle intenzioni di procedere con l’utilizzo della CIGS indicando le cause, la durata e il numero dei lavoratori interessati. La sede istituzionale competente è la Provincia quando la procedura interessa una o più unità produttive site nel territorio provinciale, la Regione quando la CIGS è richiesta per aziende localizzate in più province della medesima Regione, il Ministero del Lavoro quando le unità produttive sono ubicate in più regioni. La procedura deve concludersi con un accordo entro 25 giorni se l’impresa ha più di 50 dipendenti, altrimenti entro 10 giorni. Nel caso si concluda con un mancato accordo la domanda di CIGS non può aver seguito. La domanda poi con allegato l’accordo va presentata, mediante sistema telematico13, al Ministero del Lavoro per l’autorizzazione che avviene con decreto (per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione la domanda va inoltrata anche al settore ispettivo del Ministero del Lavoro). Successivamente entro il 25 del mese successivo al mese di paga la do- 12) DPR 218/2000 13) Circolare n. 39 del 15.12.2009 9 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB manda va presentata anche all’INPS che autorizza l’azienda a porre a conguaglio le integrazioni salariali oppure dispone il pagamento diretto della CIGS ai lavoratori sospesi, a seconda di quanto previsto dall’accordo, dalla domanda e dal modello presentato dalla stessa azienda all’INPS. Nel caso in cui non siano posti in CIGS tutti i lavoratori dell’unità produttiva, la scelta va operata secondo criteri definiti nell’accordo che ha chiuso l’esame congiunto; il datore di lavoro applicando tali criteri deve osservare i limiti della correttezza e della non discriminazione. Inoltre nell’accordo deve essere stabilito se si ricorre alla rotazione tra i dipendenti, cioè se tra i lavoratori in CIGS e quelli che continuano a prestare la propria attività, dopo un certo periodo di tempo, avviene uno scambio. La rotazione non è imposta, ma se il datore di lavoro non ritiene di applicarla deve spiegare l’esclusione nell’accordo a motivo delle mansioni dei lavoratori o ragioni tecnico organizzative. L’importo dell’integrazione è pari a quello della CIGO. L’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e comunque non può essere superiore al massimale o al tetto annualmente aggiornato dall’INPS (per il 2010: 892,96 per le retribuzioni sotto i 1.931,86 ed euro 1.073,25 per quelle superiori). Il pagamento può avvenire o da parte del datore di lavoro che poi provvede a conguagliare gli importi nei successivi versamenti contributivi dovuti all’INPS o su richiesta dell’azienda direttamente da parte dell’INPS, in caso sussistano difficoltà di ordine finanziario dell’impresa. Contratto di solidarietà Si tratta sostanzialmente di una forma particolare di CIGS 14. L’azienda invece di mettere i lavoratori in CIGS applicando la rotazione, 10 14) Legge 863/1984 e legge 236/1993 provincialavoroeformazione può con l’accordo delle organizzazioni sindacali ridurre percentualmente l’orario di lavoro dei dipendenti in relazione al numero di dipendenti dichiarati in temporaneo esubero. Se per esempio i lavoratori in forza nell’azienda sono 30 e ne ritiene in esubero 10, si può stipulare un contratto di solidarietà che prevede la riduzione del 30% dell’orario di lavoro per tutti i 30 lavoratori, i quali, a fine mese riceveranno dall’azienda 2/3 della retribuzione e il 60% (in via sperimentale per il 2010 l’80% per i soli contratti di solidarietà difensivi art. 1 Legge 863/1984 15) delle ore non lavorate (1/3). Possono accedere a questa forma le medesime aziende che possono ricorrere alla CIGS, ad esclusione di quelle per cui è stata presentata istanza di ammissione a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo …). I lavoratori beneficiari sono tutti i dipendenti che possono far valere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, esclusi apprendisti, dirigenti, lavoranti a domicilio e stagionali. I lavoratori part-time possono beneficiare dell’intervento purché sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Il limite di durata minimo è di 12 mesi, mentre quello massimo è di 24 mesi prorogabile per ulteriori 24 mesi. Non è prevista una specifica procedura per l’attuazione del contratto di solidarietà. Sono pertanto da seguire le procedure della CIGS, per quanto riguarda l’avvio e la consultazione sindacale. La procedura si conclude con la stipula di un contratto collettivo aziendale che vincola anche i sindacati che non aderiscono ad esso, nel quale deve essere precisato, oltre alla decorrenza e durata, la quantificazione degli esuberi, le forme di riduzione dell’orario di lavoro e la sua articolazione puntuale, la parametrazione sull’orario medio settimanale, la percentuale complessiva di riduzione di orario, le misure che si intendono adottare per il mantenimento dell’occupazione e le modalità attraverso le quali l’azienda può aumentare l’orario o eventuali deroghe all’orario contrattato. L’elenco nominativo dei lavoratori coinvolti a cui si applica la riduzione 15) DM 17 novembre 2009 11 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB dell’orario deve essere allegato al contratto. Qualora il contratto di solidarietà riguardi più unità operative o più imprese del gruppo industriale, il contratto deve specificare puntualmente per ciascuna sede tutti gli elementi sopra descritti. L’azienda poi avrà cura, come per la richiesta di CIGS, di presentare la domanda per la relativa autorizzazione al Ministero del Lavoro e di inviare le conseguenti comunicazioni dovute all’INPS. Il contratto di solidarietà è considerato idoneo quando la percentuale di riduzione di orario, parametrata su base settimanale, è tale che il totale delle ore non lavorate da tutti i lavoratori in solidarietà, corrisponda al numero delle ore che sarebbero state lavorate dai lavoratori in esubero. Per il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell’occupazione è consentita una riduzione massima media settimanale dell’orario di lavoro in azienda del 60%. È ammesso uno scostamento rispetto al suddetto rapporto fino al 30% sia in aumento che in diminuzione. L’integrazione dell’INPS o l’agevolazione è pari per il 2010 all’80% della retribuzione persa per la riduzione di orario e il pagamento è possibile solamente da parte del datore di lavoro, (il pagamento diretto da parte dell’INPS è ammesso solo se siano sopravvenute procedure concorsuali o cessazione di attività). L’integrazione salariale non è soggetta ai massimali previsti per la CIGS. Anche per alcune tipologie di aziende 16 (imprese artigiane, aziende termali, alberghiere e quelle che non possono accedere alla CIGS), è possibile, nel corso di procedure di mobilità che riguardano aziende anche con meno di 15 dipendenti, stipulare contratti di solidarietà al fine di evitare i licenziamenti del personale in esubero. Il contratto può durare solo 2 anni, non è prorogabile e l’agevolazione è del 60% della 12 16) Legge 236/1993 art 5 provincialavoroeformazione retribuzione persa per riduzione di orario 17. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori, interessati alla riduzione di lavoro, percepiscano, dai fondi bilaterali, prestazioni di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori(il 50%). La domanda va presentata alla Direzione provinciale del lavoro con tutte le opportune informazioni che poi provvederà a trasmetterla alla sede centrale del Ministero per l’autorizzazione. Vi è anche la forma di contratto di solidarietà espansivo che è finalizzato ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro con contestuale riduzione della retribuzione a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato. É una forma poco utilizzata che è difficile da ricondurre all’ambito degli ammortizzatori sociali. Gli interventi di CIGS non possono superare i 36 mesi in 5 anni, (vanno conteggiati anche i i periodi di CIGO). Tale limite però è derogabile nei casi di contratti di solidarietà finalizzati ad evitare esuberi di personale, nei casi di ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali particolarmente complessi, in alcuni casi di procedure concorsuali e anche per l’effetto della neutralizzazione di periodi di CIGS precedenti al subentro nella proprietà di un nuovo imprenditore quando vi sia stato un impiego di ingenti capitali e investimenti produttivi. Istituto della sospensione Fino al 2009 era un ammortizzatore classificabile più come sussidio o indennità di disoccupazione che cassa integrazione. Dall’anno scorso l’istituto della sospensione è erogabile solo ai lavoratori sospesi da aziende che non possono beneficiare della CIGO o 17) A questa tipologia di CIGS per solidarietà non è stata estesa l’agevolazione all’80%. 13 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 14 della CIGS 18. I motivi per cui può essere chiesto quest’intervento sono riconducibili ad eventi transitori e di carattere temporaneo dovuti a situazioni di mercato e eventi naturali, per qualsiasi tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti (crisi aziendale o occupazionale) 19. La misura può essere disposta per operai, impiegati, dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio (non è riconosciuta indennità nel caso di sospensione del lavoro tra una commessa e un’altra), soci dipendenti di cooperative, lavoratori sospesi di qualsiasi settore. Non possono invece accedere all’intervento i dipendenti di aziende destinatarie di altri interventi di integrazione salariale, lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate, e con contratto di lavoro a tempo parziale verticale. Ai lavoratori che ne hanno diritto l’INPS eroga il 60% della precedente retribuzione (pari alla indennità di disoccupazione ordinaria), mentre l’ente bilaterale di appartenenza dell’azienda corrisponde al lavoratore il 20% della somma che versa l’INPS (vale a dire il 12% della retribuzione). Per il 2010 l’INPS integra ulteriormente l’indennità fino alla concorrenza dell’80% della retribuzione al fine di garantire ai lavoratori lo stesso trattamento della CIG in deroga 20. Occorre che l’azienda abbia sottoscritto un accordo sindacale e abbia comunicato all’INPS territorialmente competente e all’ente bilaterale di riferimento la comunicazione della sospensione e l’elenco dei nominativi interessati 21 con allegato l’accordo. I requisiti per poter beneficiare degli interventi sono i medesimi della disoccupazione ordinaria: un contributo previdenziale, anche figurati- 18) Legge 2/2009 art. 19 19) I motivi sono precisamente individuati dal DM n. 46441 del 19.05.2009 art. 2 20) I limiti di importo riconoscibile con la presente indennità sono i medesimi della disoccupazione ordinaria: per il 2010 è di euro 892,96 ed euro 1.073,25 per chi percepisce una retribuzione superiore a 1.931,86. 21) Circolare INPS 73 del 26.05.2009 provincialavoroeformazione vo, di almeno 24 mesi prima dell’inizio della sospensione e almeno 52 settimane di contributi INPS accreditati nell’ultimo biennio. Ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi sono utili anche i precedenti periodi di lavoro con contratto di lavoro di apprendistato nel caso vi sia stata la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato. La durata massima dell’intervento è di 90 giorni per dipendente per tutto il 2010. All’interno dell’azienda l’inizio della sospensione può essere differenziato tra i lavoratori, mentre per la scadenza, il termine dovrà essere uguale per tutti i lavoratori anche se alcuni non hanno percepito tutti i 90 giorni. L’intervento della sospensione, essendo possibile solo con il cofinanziamento dell’ente bilaterale del 20% della sola parte retributiva, potrà esaurirsi quando saranno terminati i fondi della bilateralità, l’INPS infatti non potrà procedere a riconoscere tale ammortizzatore se non vi è la presenza del cofinanziamento dell’ente bilaterale. Per il 2010 i lavoratori delle aziende artigiane associate all’EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) 22 riceveranno 8 euro di contributo giornaliero a operai e impiegati 23. Tale misura non è più accessibile per i settori ceramica, orafi, occhialeria che, come si era previsto nell’accordo interconfederale del 4 dicembre 2009 hanno terminato i fondi il 14 febbraio, mentre per il settore moda sono finiti il 28 febbraio ed il meccanico, legno, chimica, vetro, concia, pulitintolavanderie sono cessati il 31 marzo. La sospensione perciò per il 2010 è accessibile alle aziende di tutti gli 22) Non è l’unico ente bilaterale presente in Veneto. Si riporta quanto definito da questo ente bilaterale che è il più significativo in Veneto, nell’accordo siglato tra le associazioni datoriali dell’artigianato e dalle organizzazioni sindacali del 4 dicembre 2009. 23) L’EBAV ha individuato in tale importo la somma corrispondente al 20% dell’importo che è versato dall’INPS al lavoratore. L’EBAV eroga anche un contributo per i lavoratori artigiani licenziati per una durata di 16 settimane di 9,5 euro al giorno a operai e impiegati e di 5,60 a apprendisti. I requisiti per ricevere tale ammortizzatore sociale privato non sono gli stessi previsti per accedere alla Disoccupazione ordinaria erogata dall’INPS, sono un po’ più ampi, specifici dell’ente bilaterale. 15 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB altri settori (edilizia esclusa) fino al 31 dicembre; con il nuovo anno si riaprirà nuovamente la possibilità di accesso alle aziende dell’artigianato con la ricostituzione del fondo. Il datore di lavoro, attivato l’intervento, dovrà consegnare un apposito modulo al lavoratore che, dovrà per ricevere l’indennità, recarsi presso le sedi INPS e presso gli sportelli del sindacato e presentare il modulo consegnato, rilasciando anche all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità. Nel caso siano terminati i fondi a disposizione dell’ente bilaterale e non siano stati goduti i 90 giorni, l’azienda dovrà procedere a riconvertire il periodo non fruito di sospensione in Cassa integrazione in deroga. Analogamente, l’istituto della sospensione viene applicato anche per altre aziende associate ad altri Enti Bilaterali come quello del Commercio e Turismo, purchè vi siano disponibilità di risorse negli appositi fondi per il cofinanziamento alla’indennità erogata dall’INPS. In ogni caso, terminate le disponibilità dei relativi fondi costituiti presso gli Enti Bilaterali, sarà sempre possibile il successivo ricorso alla CIG in deroga per le previste 180 giornate lavorative nel corso del 2010. Istituto della sospensione per gli apprendisti La disciplina, i requisiti aziendali e gli adempimenti sono i medesimi del punto precedente. L’apprendista per essere inserito nell’intervento deve essere stato assunto in qualità di apprendista alla data del 29.11.2008 e avere almeno 3 mesi di servizio (90 giorni) presso l’azienda interessata da crisi aziendale o occupazionale. L’apprendista deve avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità a un percorso formativo e di riqualificazione professionale all’INPS. 16 provincialavoroeformazione La durata dell’intervento è di 90 giorni 24 ed è attivabile solamente con il cofinanziamento dell’ente bilaterale, senza il quale l’INPS non eroga la propria parte. L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha fissato per il 2010 i periodi entro i quali sarà in grado di riconoscere il cofinanziamento (e sono stati riportati nel punto precedente). L’importo giornaliero che l’EBAV verserà all’apprendista è di euro 5,60 per giornata di sospensione. L’intervento può essere riconvertito in CIG in deroga. Cig in deroga Nata con un semplice articolo contenuto nella legge finanziaria 2004 25, secondo alcuni esperti, la CIG in deroga rappresenta la tanto attesa e annunciata riforma degli ammortizzatori sociali. Sorta per intervenire in circostanze di emergenza e per rispondere a particolari pressioni sociali e sindacali, è divenuta nel 2009 il principale strumento utilizzato dalle Regioni, in accordo con il Governo, per far fronte all’impatto della crisi occupazionale derivante dalla crisi economica e produttiva europea e del nord America. La CIG in deroga ha una valenza annuale di calendario (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Il 12 febbraio 2009 tra Stato e Regioni è stato stipulato un accordo di valenza biennale per la gestione regionale degli ammortizzatori sociali in deroga all’interno di un quadro definito a livello nazionale. Da questo accordo sono discesi i singoli accordi che il Ministro del Lavoro ha siglato con ciascuna Regione; nell’accordo veneto, l’Assessore regionale al Lavoro rappresentava l’avvenuta concertazione con le parti sociali sia sull’ammontare delle risorse richieste che sulle motivazioni sottostanti e modalità di utilizzo delle stesse. 24) Può essere riconosciuto un periodo di giornate inferiore qualora il contratto di apprendistato scada prima della durata massima dell’indennità. 25) Art. 1 comma 155 legge 311/2004 17 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 18 Successivamente, in sede locale sono state predisposte dalle Regioni, in accordo con le parti sociali, le linee guida regionali che disciplinano l’impiego degli ammortizzatori sociali in deroga. Per il 2010 in Veneto l’accordo con le parti sociali è stato sottoscritto il 28 dicembre 2009 ed è finalizzato a estendere l’utilizzo degli strumenti esistenti della cassa integrazione guadagni a aziende e dipendenti che altrimenti ne sarebbero sprovvisti. Si può far ricorso alla CIG in deroga solo quando non è attivabile altro ammortizzatore sociale. I datori di lavoro che ne possono fare richiesta sono le imprese industriali e artigiane di qualunque settore, le imprese del terziario, le cooperative e gli studi professionali. I lavoratori che ne possono beneficiare sono i dipendenti operai, impiegati, apprendisti, assunti con contratto di inserimento, soci di cooperative, somministrati, lavoranti a domicilio purché monocommessa con aziende in CIGO o CIGS. È richiesta un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni. La CIG in deroga è concessa a favore dell’azienda ed ha una durata di 180 giornate lavorative per le aziende artigiane, quelle fino a 15 dipendenti e se commerciali fino a 50 dipendenti e 12 mesi per quelle industriali con più di 15 dipendenti o commerciali con più di 50 dipendenti. L’integrazione del reddito è dell’80% come per la CIGO. Per quanto riguarda la procedura vi deve essere un accordo sindacale che sancisce il rispetto delle disposizioni contenute nell’accordo quadro firmato in Regione tra le istituzioni e tutte le parti sociali. La domanda deve essere presentata mediante CO Veneto sistema informativo regionale gestito dal portale di Veneto Lavoro. La Regione Veneto istruisce le pratiche e autorizza i trattamenti che l’INPS provvede ad erogare una volta ricevuti dai datori di lavoro la comunicazione mensile della effettiva sospensione al lavoro dei dipendenti. Infatti le sospensioni sono molte volte interrotte da periodi di lavoro. Il pagamento della CIG in deroga avviene esclusivamente mediante provincialavoroeformazione pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS. La somma che l’istituto eroga comprende oltre all’80% del reddito, con gli stessi massimali previsti per la CIGO, anche i contributi figurativi, gli assegni familiari e gli altri elementi retributivi. Del predetto 80% di CIG in deroga, il 30% riferito alla sola retribuzione deve essere cofinanziato dalla Regione con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) o risorse proprie regionali. Per consentire l’utilizzo delle risorse FSE, l’erogazione della CIG in deroga è strettamente collegata ad interventi formativi e di orientamento che consentono il predetto cofinanziamento del 30% mediante l’indennità di presenza ai predetti corsi. Per questo motivo i lavoratori che sono posti in CIG in deroga, come nel 2009, saranno stati chiamati anche nel 2010 da enti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Veneto a svolgere percorsi formativi. A tali percorsi il lavoratore deve necessariamente partecipare pena la decadenza dai trattamenti previdenziali. CIG e trattamento previdenziale: i periodi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria che in deroga sono validi ai fini della maturazione dei diritti pensionistici, in questi periodi pur non lavorando vi è una contribuzione figurativa a carico dell’INPS. CIG e possibilità di altro lavoro: durante i periodi di sospensione il lavoratore sospeso si può occupare presso altro datore di lavoro o iniziare un lavoro autonomo senza la necessità di dimettersi dal rapporto di lavoro che resta sospeso, purché ne richieda preventivamente l’autorizzazione al datore di lavoro che lo ha collocato in CIG e ne dia comunicazione, sempre preventivamente all’INPS, pena la decadenza. Per rapporti di lavoro subordinato, il rapporto di lavoro deve essere a tempo determinato, mentre il lavoro autonomo deve avere caratteristiche di occasionalità. Durante questo periodo di lavoro il trattamento di CIG è sospeso. In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata dal successivo rapporto di lavoro. 19 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB Infatti se l’integrazione salariale deriva da un rapporto di lavoro parttime e il nuovo rapporto anch’esso part-time o di attività occasionale si svolge in orari diversi da quelli del lavoro sospeso, la retribuzione e l’integrazione sono interamente cumulabili. La cumulabilità invece è parziale se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavoro dipendente o il reddito derivante da attività autonoma è inferiore all’integrazione salariale. È interamente cumulabile nel limite dei 3.000 euro il reddito derivante prestazioni occasionali di tipo accessorio con i buoni lavoro (voucher). CIG e tassazione: dal trattamento lordo occorre detrarre la quota previdenziale del 5,84% e successivamente le normali ritenute fiscali (IRPEF). CIG e assegni familiari: durante il periodo di CIG gli assegni familiari sono interamente dovuti. CIG e TFR: durante il periodo di CIGO o CIGS i lavoratori maturano pienamente i ratei di TFR, che sono a carico del datore di lavoro. Se al termine del periodo di sospensione vi è una ripresa di attività lavorativa, sono invece a carico dell’INPS se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene mentre il lavoratore è sospeso. CIG e infortunio: è dovuta l’indennità temporanea INAIL. CIG e malattia: è dovuta l’indennità di malattia se questa ha avuto inizio prima del periodo di sospensione. Se invece la malattia interviene dopo l’inizio della sospensione prevale l’integrazione salariale di CIGS se la sospensione è a zero ore, altrimenti prevale l’indennità di malattia. 20 provincialavoroeformazione Le indennità e sussidi connessi allo stato di disoccupazione Al lavoratore rimasto senza occupazione, l’INPS eroga un sussidio che gli consente di percepire un reddito in modo tale da assicurargli un sostentamento e la possibilità di ricercare un altro lavoro. Esistono vari tipi di indennità, ognuna con propri requisiti e specificità, ognuna anche con un diverso livello di tutela, sia per quanto riguarda gli importi che la durata, e questo dipende soprattutto dal tipo di contribuzione a cui era soggetta l’azienda presso cui precedentemente era occupato il lavoratore. Il requisito principale per ricevere l’indennità è che la perdita del lavoro sia stata subita dal lavoratore, non sia dipesa dalla volontà del lavoratore (giustificato motivo e non giusta causa). Le principali forme di ammortizzatori per disoccupati sono la mobilità, la disoccupazione ordinaria e l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Vi è poi la mobilità in deroga e altre forme di sostegno introdotte lo scorso anno che sono date ai lavoratori che hanno cessato un contratto di apprendistato, di collaborazione coordinata a progetto o di somministrazione. Iniziamo a vedere quali sono partendo dalla più generosa, fino alle ultime forme recentemente introdotte. Indennità di mobilità Le aziende che hanno beneficiato o che potevano beneficiare della CIGS, quando provvedono a licenziare i propri dipendenti, li pongono in mobilità26. A questa regola fanno eccezione le imprese edili, le imprese di pulizia del terziario e radiotelevisive che pur potendo accedere alla CIGS non collocano i dipendenti in esubero in mobilità, ma i lavoratori di queste tipologie di aziende possono beneficiare di altri ammortizzatori sociali. 26) Legge 223/1991 articoli 4, 5, 6, 7, 16, 24 21 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 22 Vi sono anche esempi di tipologie di aziende che pur non potendo avvalersi della CIGS, possono ugualmente collocare i lavoratori licenziati in mobilità purché occupino più di 15 dipendenti, (calcolando apprendisti, tempi determinati e proporzionalmente i lavoratori in part time) e intendano procedere con una riduzione del personale di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni. I lavoratori che possono beneficiare dell’indennità di mobilità sono i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Non possono accedere, pertanto, a quest’ammortizzatore gli apprendisti, i dirigenti, gli assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento o formazione lavoro. Le procedure prevedono una fase sindacale che si avvia con una comunicazione dell’azienda o dell’associazione a cui aderisce e dà mandato alle RSU o RSA (rappresentanze dei lavoratori), alle organizzazioni sindacali nonché all’istituzione competente e alla locale Direzione provinciale del lavoro. Le Istituzioni competenti sono la Provincia se gli esuberi riguardano solo unità produttive ubicate all’interno della Provincia stessa, oppure la Regione se il personale da licenziare è occupato in sedi site in più Province della medesima regione, oppure il Ministero del Lavoro se le unità produttive interessate sono site in più regioni. Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedura di mobilità, le organizzazioni sindacali possono richiedere l’esame congiunto per verificare le motivazioni dei licenziamenti e iniziare una serie di trattative con l’azienda che può portare ad un accordo; in ogni caso questa fase termina decorsi 45 giorni. Successivamente si apre la fase amministrativa in sede di Provincia, Regione o Ministero del Lavoro a seconda degli ambiti territoriali interessati (vedi sopra) che si deve chiudere in 30 giorni. I termini sono ridotti di metà se la procedura riguarda meno di 10 lavoratori. Questa procedura deve essere seguita anche se i lavoratori in esubero non abbiano diritto all’indennità di mobilità, ma si tratti semplicemente di un licenziamento collettivo. Questa procedura ha il fine di verificare tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori l’esistenza di forme alternative al ricorso ai licenziamenti e comunque a limitare l’impatto sociale degli stessi. provincialavoroeformazione La conclusione della procedura avviene con un verbale di accordo; se la procedura si conclude senza un accordo la contribuzione dell’azienda all’INPS è più elevata. L’azienda al momento della comunicazione deve aver versato all’INPS un contributo d’ingresso a titolo di anticipazione pari a una mensilità di massimale lordo CIGS (cioè senza riduzione al 5,84%) per ogni lavoratore che intende licenziare e che abbia diritto all’indennità di mobilità27. L’azienda, al termine della procedura, è tenuta a versare, per ciascun lavoratore effettivamente licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, una somma pari a 9 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore al netto del contributo apprendisti, se precedentemente non si è ricorso alla CIGS, mentre è di 6 mensilità nel caso vi sia stata precedentemente la CIGS e di 3 mensilità nel caso la procedura si sia chiusa con un accordo28. L’azienda perciò è fortemente incentivata a raggiungere un accordo con i sindacati per la gestione degli esuberi. La scelta del personale da licenziare avviene secondo criteri che vengono definiti nell’accordo o in mancanza in base ai carichi familiari, all’anzianità di servizio e ad esigenze tecnico produttive o organizzative dell’azienda. Una volta individuati i lavoratori, il datore di lavoro deve darne comunicazione per iscritto ai lavoratori rispettando il periodo di preavviso. I lavoratori licenziati sono inseriti nella lista di mobilità a cura dei servizi provinciali per l’impiego su comunicazione dell’azienda. Solamente nel caso in cui vi sia stata cessazione dell’attività aziendale e il datore di lavoro non abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo, dovrà essere il lavoratore ad attivarsi mediante le organizzazioni sindacali e chiedere l’iscrizione nella lista di mobilità. L’indennità spetta ai lavoratori iscritti nella suddetta lista, licenziati da un contratto a tempo indeterminato, che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato. 27) L’azienda è esonerata da tale contributo d’ingresso se è attiva una procedura concorsuale. 28) L’azienda non è tenuta a versare oltre al contributo d’ingresso se procura ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (art. 9 comma 1 legge 223/1991) secondo le procedure approvate dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali con deliberazione 07/09 38 23 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB La durata dell’indennità è legata all’età del lavoratore: per chi ha meno di 40 anni è di 12 mesi, per chi ha un’età tra i 40 e i 50 anni 24 mesi, e per chi ha più di 50 anni 36 mesi. Non può però essere corrisposta dopo la data in cui matura il diritto alla pensione e non può superare il periodo di anzianità maturata presso il datore di lavoro che lo ha collocato in mobilità. Questi termini sono stati derogati in passato per consentire, nell’ambito di particolari processi di riorganizzazione e ristrutturazione, ai lavoratori di raggiungere l’età pensionabile (c.d. mobilità lunga). La misura dell’indennità, l’importo che gli è erogato è pari a quello percepito con il trattamento di CIGS: l’80% della retribuzione per i primi 12 mesi, dal 13° mese in poi l’80% di quanto riceve nei primi 12 mesi. Gli importi massimi erogabili per i primi 12 mesi sono gli stessi della CIGS e cioè per il 2010 euro 892,96 per le retribuzioni sotto i 1.931,86 e euro 1.073,25 per quelle superiori sui quali però opera l’aliquota contributiva degli apprendisti (5,84%). Il lavoratore per ricevere il pagamento deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni (a pena di decadenza). Il pagamento decorre dopo 8 giorni dal recesso se la domanda è presentata entro 7 giorni dal licenziamento, invece decorre dopo 5 giorni dalla presentazione della domanda se la stessa è presentata successivamente a 7 giorni dal recesso. I periodi di indennità di mobilità sono utili ai fini della maturazione dei diritti alla pensione. Indennità di disoccupazione Questo tipo di ammortizzatore sociale è un sussidio che correttamente per esteso è denominato indennità ordinaria di disoccupazione non agricola a requisiti normali 29. Questo sussidio è riconosciuto al lavoratore quando la perdita del lavoro è dovuta a licenziamento, dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, mobbing, ecc) con idonea documentazione che attesti la volontà 24 29) RDL 636/1939; Legge 160/1988 provincialavoroeformazione del lavoratore di difendersi in giudizio, dimissioni della madre nel primo anno di vita del figlio, risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro quando si ravvisi una notevole variazione delle condizioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda o al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda (se dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o il luogo di lavoro è mediamente raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici). L’indennità spetta ai lavoratori che hanno versato almeno un contributo due anni prima del licenziamento e 52 settimane (1 anno) di effettiva contribuzione nel biennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro. Dal 2010 sono computabili anche i precedenti rapporti con contratto di collaborazione a progetto per un massimo di 13 settimane. Possono pertanto ricevere tale indennità i lavoratori che avevano anche rapporti a termine, anche in aziende pubbliche. Non ne hanno invece diritto i lavoratori parasubordinati, gli autonomi, gli apprendisti, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale. Per ricevere l’indennità il lavoratore deve recarsi presso il Centro per l’Impiego e la sede INPS presentando la relativa domanda entro 68 giorni dal licenziamento o 98 giorni se il licenziamento è avvenuto per giusta causa (recentissimamente è uscita una circolare dell’INPS per cui la domanda può essere presentata anche per via telematica). La durata dell’indennità è di 8 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni, se ne ha di più è di 12 mesi ed è pari al 60% della retribuzione media lorda percepita nei 3 mesi prima della disoccupazione per i primi 6 mesi, il 50% per i successivi 3 mesi e il 40% per i restanti. L’importo massimo fissato per il 2010 è di euro 892,96 ed euro 1.073,25 per chi percepiva una retribuzione superiore a 1.931,86. L’indennità viene posta in pagamento dall’INPS decorsi 8 giorni, se la domanda è presentata entro 8 giorni dal recesso del rapporto di lavoro, mentre avviene dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda se la stessa è presentata tra il 9° giorno e il 68°. Nel caso che il recesso sia dovuto a licenziamento per giusta causa, l’indennità decorre dal 38° giorno. Se invece il datore di lavoro abbia riconosciuto al lavoratore l’indennità sostitutiva del periodo di preavviso, il primo giorno da cui decorre l’indennità di disoccupazione è l’8° successivo alla fine del periodo di preavviso. Tale am- 25 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 26 mortizzatore sociale è soggetto alla trattenuta IRPEF alla fonte e il lavoratore riceve dall’INPS la dovuta certificazione reddituale (modello CUD). I periodi coperti di indennità sono validi per la maturazione dei diritti pensionistici. Il lavoratore termina di ricevere l’indennità oltre che per scadenza del periodo, quando si rioccupa (il lavoratore è tenuto a comunicarlo immediatamente all’INPS, quando inizia un’attività di lavoro autonomo) e quando perde lo stato di disoccupazione per qualsiasi motivo. Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti È un’indennità meno generosa della precedente ed è destinata a chi non avendo i requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria, ha comunque svolto nell’anno brevi e saltuari lavori. Questa indennità30, infatti, spetta a chi nell’anno solare di riferimento è stato occupato in attività di lavoro dipendente per almeno 78 giornate di calendario (si calcolano non quelle strettamente lavorate, ma quelle soggette a contribuzione) ed avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria a partire a ritroso dal 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’indennità spetta a chi non si è dimesso e nell’anno ha avuto uno o più rapporti di lavoro con periodi di interruzione, ed è riconosciuta per i periodi di non occupazione dell’anno solare precedente. L’indennità viene erogata in un’unica soluzione ed è pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino ad un massimo di 180 giornate. L’importo massimo che è erogato nel 2010, concernendo il lavoro svolto nel 2009, sarà pari al massimo fissato lo scorso anno e perciò euro 886, 31 e 1.065,26 per le retribuzioni oltre i 1.917,48. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 marzo. I periodi di indennità sono validi ai fini della pensione. Il lavoratore che ha presentato domanda di indennità di disoccupazione ordi30) Art. 7 legge 160/1988 e art. 1 legge 169/1991 provincialavoroeformazione naria avendo diritto solo a quella a requisiti ridotti, può ottenere quest’ultima purché presenti la domanda entro il 31 marzo. Indennità di disoccupazione in edilizia Ai dipendenti licenziati da imprese edili, anche artigiane e da cooperative di costruzione edilizia viene erogata l’indennità di disoccupazione in edilizia che ha le seguenti caratteristiche: • Se la causa è cessazione dell’attività, fine lavoro, fine fase lavorativa, riduzione del personale, fallimento, rifiuto di trasferirsi in altro cantiere, eventi meteorologici con versamenti contributivi nel biennio di almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia, il trattamento è dell’80% della retribuzione assoggettata a contribuzione di 4 settimane nell’ultimo mese pieno di lavoro, non superiore a 583,84 lordi e netti 549,74 e la durata è di 90 giorni. • Se la causa è stata lo stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto completamento di impianti industriali e di opere pubbliche di grandi dimensioni, è necessario che il lavoratore abbia prestato 18 mesi di lavoro effettivo e il licenziamento sia intervenuto dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%. In questo caso la misura del trattamento è del 100% dell’importo della CIGS per i primi 12 mesi e l’80% per i restanti 6 mesi con il massimale di 886, 31 e 1.065,26 per le retribuzioni oltre i 1.917,48 per il 2010 per un periodo non superiore a 18 mesi. • Se la causa è stata per non ripresa dell’attività per i lavoratori edili collocati in CIGS, l’anzianità aziendale deve essere di almeno 36 mesi di cui 24 effettivamente prestati. Il trattamento e la durata sono gli stessi del caso precedente. L’indennità è soggetta agli stesi massimali della mobilità e alla medesima contribuzione (5,84%). La prestazione decorre dal giorno di disoccupazione se la domanda è 27 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 28 presentata all’INPS per l’iscrizione nei primi 7 giorni successivi alla cessazione o dal giorno della presentazione se avviene dopo il 7° giorno. Per il lavoratore in possesso sia dei requisiti per accedere alla disoccupazione ordinaria che alla disoccupazione edile è concessa la facoltà di scegliere al momento della presentazione della domanda tra una delle due opzioni a cui accedere31. Indennità di disoccupazione in agricoltura Per i lavoratori in agricoltura dal 1 gennaio 2009 l’indennità ordinaria di disoccupazione agricola e i trattamenti di disoccupazione speciale in agricoltura sono unificati in un’unica prestazione di disoccupazione agricola32. La prestazione spetta agli operai agricoli a tempo determinato (c.d. OTD), ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate di attività agricola come lavoro dipendente con giornate di lavoro autonomo e agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato e licenziati (OTI). L’indennità è riconosciuta anche nel caso di dimissioni volontarie se è per giusta causa (mancata retribuzione, mobbing, ecc) o presentate durante il periodo di maternità o con il figlio di età inferiore ad un anno. La prestazione invece non è riconosciuta per periodi conseguenti a dimissioni volontarie, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ai lavoratori iscritti alla gestione separata solo per le giornate lavorate come lavoro autonomo o parasubordinato e ai lavoratori titolari di pensione diretta. Per ricevere il trattamento, il lavoratore deve essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene richiesta l’indennità (sia operaio OTD che OTI), deve avere almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e deve avere almeno 31) Messaggio INPS 5.11.2008 n. 24694 32) Legge 247/2007 art. 1 comma 55 provincialavoroeformazione 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la richiesta. Nel caso in cui il lavoratore non possegga il requisito dei 102 contributi giornalieri, ma abbia svolto nell’anno in cui si riferisce la domanda, almeno 78 giornate di lavoro dipendente, spetta un’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. È possibile cumulare ai fini del conseguimento dei suddetti requisiti periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo e lavoro dipendente non agricolo, purché in tal caso l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. La durata del trattamento è pari al numero di giornate effettivamente lavorate nell’anno di riferimento. Tale numero non può, comunque, essere superiore alla differenza tra il numero 365 ed il numero di giornate di effettiva occupazione (attività agricola e non agricola) nell’anno di riferimento. La misura dell’indennità è del 40% della retribuzione nel limite di euro 886,31 e 1.065,26 per le retribuzioni oltre i 1.917. La domanda va presentata all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità. I periodi di disoccupazione involontaria sono utili ai fini della maturazione dei diritti pensionistici. Indennità di disoccupazione per apprendisti licenziati Dal 2009 è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2009201133 la particolare indennità riservata agli apprendisti che sono stati assunti con questo contratto prima del 29 novembre 2008 e che abbiano prestato servizio per almeno 3 mesi. L’indennità è pari al 60% della retribuzione percepita durante l’attività lavorativa per una durata massima di 90 giornate senza superare la scadenza naturale del contratto. 33) Art. 19 legge 2/2009 29 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB 30 L’erogazione dell’indennità è subordinata all’intervento integrativo dell’ente bilaterale per il 20%. La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS o per il tramite dei patronati o del datore di lavoro e al Centro per l’Impiego con allegata la dichiarazione di immeditata disponibilità ad un percorso formativo e ad un’offerta di lavoro. L’interessato deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni e la prestazione decorre dal giorno di presentazione della domanda. Indennità a favore di lavoratori somministrati A favore di lavoratori con contratto di somministrazione34, cioè assunti dalle agenzie per il lavoro (ex interinali) e inviati in missione presso altri datori di lavoro, dal 2009 è stata prevista la possibilità di accedere alla CIG in deroga, purché i lavoratori abbiano 90 giornate lavorative, anche non continuative, presso la società fornitrice di lavoro. In questo caso la domanda di CIG viene avanzata dall’agenzia di lavoro stessa. Dallo scorso anno si è introdotta anche uno speciale tipo di indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che hanno avuto a partire dal 1 gennaio almeno 78 giornate lavorative e almeno 45 giorni di disoccupazione, oltre all’assenza di percezione di altre forme pubbliche di sostegno al reddito. I lavoratori, per ricevere l’indennità, devono presentare la domanda all’agenzia per il lavoro dichiarando di non percepire altro sussidio e di possedere i requisiti specifici. L’indennità consiste in un’unica erogazione di 1.300,00 euro, al lordo delle ritenute di legge, erogata dall’INPS. Le indennità sono per metà a carico dello Stato e per metà degli enti bilaterali delle agenzie di somministrazione. 34) Accordo 13 maggio 2009, Circolare INPS 100 del 7.08.2009 provincialavoroeformazione Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto A protezione del reddito dei lavoratori co.co.pro, dallo scorso anno (2009) in via sperimentale si è previsto che a detti lavoratori sia erogata un’indennità una tantum (in un’unica soluzione) straordinaria, che quest’anno è stata quasi raddoppiata35. I collaboratori a progetto per accedere all’intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, che abbiano operato in via di monocommittenza, che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20 mila euro, che nell’anno di riferimento abbiano accreditato presso la gestione separata dell’INPS almeno un contributo, che siano senza contratto da almeno 2 mesi e che nell’anno precedente 2009 abbiano effettuati almeno 3 contributi all’INPS. I soggetti, per i quali sussistono i presupposti sopra indicati, possono richiedere l’indennità presentando apposita domanda entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento di fine lavoro. La domanda, compilata in ogni sua parte, va presentata alla sede INPS territorialmente competente tramite raccomandata A/R o tramite un ente di patronato che per legge offre assistenza gratuita. La domanda può essere compilata on line accedendo al sito dell’Istituto www.inps.it - sezione modulistica (Prestazione di indennità una tantum 2010 SR Mod CoCoPro 2010), alternativamente la domanda può essere stampata e compilata manualmente con la dichiarazione di immediata disponibilità. L’indennità consiste in un versamento una tantum pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente fino ad un massimo di 4.000 euro. 35) Art. 2 comma 130, Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) 31 Ammortizzatori sociali e incentivi ai datori di lavoro per il reimpiego 1SPWJODJBEJ1BEPWB Indennità di mobilità in deroga Come per la CIG in deroga, la mobilità in deroga ha una valenza annuale di calendario. In base a accordi avvenuti in sede ministeriale le regioni stipulano accordi con le parti sociali per l’impiego degli ammortizzatori sociali in deroga. In Veneto è stato sottoscritto l’accordo per l’utilizzo della CIG in deroga nel 2010, ma non ancora quello relativo alla mobilità in deroga, che comunque sarà stipulato a breve. L’accordo 2009 prevedeva che ai lavoratori che hanno cessato il proprio lavoro nell’anno, senza diritto di ricevere qualsiasi ammortizzatore sociale, con una anzianità contributiva di almeno 12 mesi con 6 mesi di lavoro prestato, ricevono un’indennità di 4 mesi pari all’indennità di disoccupazione ordinaria. Se le risorse residuano si prevedeva di assegnare un’indennità di 4 mesi anche ai lavoratori che nel 2009 hanno terminato di percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria, elevato a 10 mesi per i lavoratori ultracinquantenni che maturano il diritto effettivo alla pensione. L’indennità è collegata ad un intervento di politica attiva del lavoro realizzato da enti accreditati ai servizi per il lavoro. La procedura per l’accesso all’intervento della mobilità in deroga del 2009 prevedeva che il lavoratore dovesse presentare domanda al Centro per l’Impiego e successivamente all’INPS. I lavoratori in possesso dei requisiti venivano inseriti in un elenco che approvato dalla Regione Veneto, perfezionava il diritto per il lavoratore di ricevere l’indennità e l’intervento di politica attiva del lavoro. Per il 2010 dovrà essere stipulato uno specifico accordo con le parti sociali che stabilirà la platea dei beneficiari, requisiti, durata, procedure e termini. Molto probabilmente l’intervento 2010 non si discosterà da quello utilizzato nello scorso anno. I vademecum hanno una valenza unicamente informativa. 32 1SPWJODJBEJ1BEPWB provincialavoroeformazione 1SPWJODJBEJ1BEPWB 4FUUPSF-BWPSPF'PSNB[JPOF - ) . ) 3 4 % 2 / $ % , , !6 / 2 / %$%,,%0/,)4)#(% 3 /#)!,) h).6%34)!-/0%2),6/342/&5452/v )NIZIATIVACOFINANZIATACONIL&3%n!SSE))/CCUPABILITÌ2AFFORZAMENTODEI SERVIZIPERILLAVORO$'2NDELn$$2.DEL 1BEPWB1JB[[B#BSEFMMB$FOUSP%JSF[JPOBMFi-B$JUUBEFMMBw;POB4UBOHB 5'XXXQSPWJODJBQBEPWBJU