mercoled 15 marzo 2006

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mercoled 15 marzo 2006
FRANCIA
Legge n° 2006-396 del 31 marzo 2006
“Per l’uguaglianza delle opportunità”
- nota: il CPE (contrat première embauche – contratto di prima assunzione - è descritto agli art. 8 e
9)
Sezione 2
“lavoro e formazione”
Articolo 8
1. – I datori di lavoro che rientrano nel campo del primo capoverso dell’articolo L. 131-2 del codice
del lavoro possono stipulare, per qualsiasi nuova assunzione di un giovane di meno di ventisei anni,
un contratto di lavoro denominato “contratto di prima assunzione”.
L’impresa deve avere un organico superiore a venti dipendenti con le caratteristiche di cui
all’articolo L. 620-10 dello stesso codice.
Un contratto di questo tipo non può essere stipulato per i rapporti di lavoro di cui al comma 3°
dell’art. L. 122-1-1 dello stesso codice.
2. – Il contratto di lavoro come definito al punto 1 è stipulato senza determinarne la durata ed è
redatto in forma scritta.
Questo contratto è regolato dalle disposizioni del codice del lavoro, salvo, per i primi due anni dalla
stipula, di quelle previste agli articoli da L. 122-4 a L. 122-11, da L. 122-13 a L. 122-14-14 e da L.
321-1 a L. 321-17 dello stesso codice.
La durata dei contratti di lavoro, precedentemente conclusi dal lavoratore dipendente con l’azienda,
così come la durata di missioni di lavoro temporaneo o gli stages effettuati dal lavoratore all’interno
dell’impresa nei due anni precedenti la firma del contratto di prima assunzione, sono utili ai fini del
calcolo del periodo previsto al capoverso precedente.
Il contratto può essere risolto sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore nel corso dei primi due anni
successivi alla stipula, alle seguenti condizioni:
1° - La risoluzione è notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
2° - Qualora sia il datore di lavoro a procedere alla risoluzione del contratto, ad eccezione dei
casi di colpa grave o di forza maggiore, la consegna della lettera di licenziamento fa decorrere
un periodo di preavviso, purchè il dipendente sia in forza da almeno un mese. La durata del
preavviso è stabilita in due settimane per contratti stipulati da meno di 6 mesi e in un mese per
contratti stipulati da più di 6 mesi;
3° - Qualora sia il datore di lavoro a procedere alla risoluzione del contratto, ad eccezione dei
casi di colpa grave, egli versa al lavoratore, non oltre la scadenza del preavviso, in aggiunta alle
competenze dovute a titolo di salario e di indennità di liquidazione, un’indennità pari all’8%
della retribuzione lorda dovuta al lavoratore dipendente alla conclusione del contratto. Il regime
fiscale e sociale applicato a questa indennità è lo stesso applicabile all’indennità di cui
all’articolo L. 122-9 del codice del lavoro. A questa indennità versata al lavoratore, si aggiunge
una contribuzione del datore di lavoro, pari al 2% della retribuzione lorda dovuta al lavoratore
per la di durata del contratto di lavoro. Questa contribuzione è destinata agli organismi indicati
al primo capoverso dell’art. L. 351-21 del codice del lavoro conformemente alle disposizioni di
cui agli artt. L. 351-6 e L. 351-6-1 dello stesso codice. Tale somma è destinata a finanziare le
azioni di “rinforzo” e di accompagnamento al lavoro del lavoratore, per un suo reinserimento,
effettuate dal servizio pubblico per l’impiego. Ai sensi dell’art. L. 242-1 del codice della
sicurezza sociale, questo versamento non è considerato come un elemento della retribuzione.
Qualsiasi contestazione relativa alla risoluzione del contratto si prescrive entro 12 mesi dall’invio
della lettera raccomandata prevista al punto 1°. Questo termine può essere fatto valere solo se ne è
stata fatta esplicita menzione nella lettera di licenziamento.
In deroga alle norme di cui al secondo capoverso del presente punto 3°, le risoluzioni del contratto
di lavoro effettuate dal datore di lavoro comportano l'avvio delle procedure d'informazione e di
consultazione che disciplinano le procedure di licenziamento economico collettivo previste al
capitolo I del titolo II del libro III del codice del lavoro.
Le risoluzioni del contratto devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari che
assicurano una tutela particolare ai lavoratori rappresentanti sindacali.
In caso di licenziamento da parte del datore, nei primi due anni del contratto, lo stesso non potrà
stipulare un nuovo contratto di primo impiego con lo stesso lavoratore prima che sia trascorso un
periodo di tre mesi dalla data di risoluzione del precedente contratto.
Il lavoratore assunto con contratto di primo impiego può beneficiare dei congedi di formazione
secondo le condizioni fissate dagli artt. da L. 931-13 a 931-20-1 del codice del lavoro.
Il lavoratore assunto con contratto di primo impiego può beneficiare del diritto individuale alla
formazione previsto all’art. L. 933-1 del codice del lavoro “pro rata temporis”, se ha maturato
un’anzianità di almeno un mese. Il diritto individuale alla formazione è garantito secondo le
condizioni degli artt. da L. 933-2 a L. 933-6 dello stesso codice.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore, al momento della firma del contratto, delle
norme interprofessionali che gli concedono una garanzia ed una “cauzione d'affitto” per potersi
eventualmente cercare un alloggio.
3. – I lavoratori disoccupati, in disoccupazione involontaria, idonei al lavoro e che siano alla ricerca
di un’occupazione ai sensi dell’art. L. 351-1 del codice del lavoro, che precedentemente abbiano
avuto un contratto di cui al punto I con durata minima di attività pari a 4 mesi hanno diritto, qualora
non siano in possesso dei requisiti minimi necessari per ottenere un sussidio di disoccupazione in
applicazione dell’art. L. 351-3 dello stesso codice, ad una assegno forfetario per due mesi.
L'importo dell'assegno forfettario e il termine dopo il quale l’iscrizione come disoccupato è
considerata tardiva, per aver diritto all’assegno, così come i termini per la richiesta e il pagamento,
il periodo dopo il quale i diritti precedentemente acquisiti non possono essere rivendicati così come
l’importo al di sotto del quale l'assegno indebitamente versato non dà luogo a ripetizione sono quelli
applicabili ai “contratti di nuovo impiego”.
All’assegno forfetario si applicano le disposizioni di cui agli artt. L. 131-2, del 2° paragrafo del I
comma dell’art. L. 242-13 e dagli artt. L. 311-5 e L. 351-3 del codice della sicurezza sociale nonché
gli articoli 79 e 82 del codice generale delle imposte.
Questo assegno è a carico del fondo di solidarietà istituito dalla legge n. 82-939 del 4 novembre
1982 relativa alla contribuzione eccezionale di solidarietà in favore dei lavoratori privi di impiego.
Lo Stato può, mediante convenzione, affidare agli organismi indicati all’art. 351-21 del codice del
lavoro o a organismi di diritto privato la gestione dell’assegno forfetario.
Un accordo concluso secondo le condizioni previste all’art. L. 351-8 del codice del lavoro stabilisce
le condizioni e le modalità secondo cui i lavoratori assunti con contratto di prima assunzione
secondo quanto stabilito al punto I possono beneficiare della convenzione di “riqualificazione
personalizzata” prevista al punto I dell’art. L. 321-4-2 dello stesso codice. In mancanza d'accordo o
di approvazione di questo accordo, le condizioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.
4. – Le condizioni attuative del “contratto di prima assunzione” e gli effetti sui lavoratori saranno
oggetto, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, di una valutazione da parte di una commissione
composta dalle associazioni rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori a livello nazionale e
interprofessionale.