NE ABBIAMO VISTE DI TUTTI I COLORI!!! NUOVA LEGGE

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NE ABBIAMO VISTE DI TUTTI I COLORI!!! NUOVA LEGGE
Anno 63 - Numero 8
settembre 2012
Periodico della Federazione
Provinciale Coldiretti Padova
Poste Italiane spa - Sped. in Abb. Post.
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Padova.
Abbonamento annuo € 5,00
(pagamento assolto tramite versamento
della quota associativa)
DEL COLTIVATORE
Contiene I. P.
NUOVA LEGGE AGRITURISTICA:
NE ABBIAMO VISTE
DI TUTTI I COLORI!!!
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M
ai come in questi
giorni l’agricoltura si trova a dover
fare i conti con le spinte
speculative di un mercato
che minaccia il reddito reale
di chi lavora per produrre e
non per ricavare facili guadagni sfruttando le anomalie e le debolezze della filiera.
L’ultimo esempio viene dal
settore dei cereali, in particolare del mais, quest’anno
già minacciato dalla siccità
che, nel padovano come in
buona parte del veneto, ha
ridotto sensibilmente la resa
della produzione. Ebbene,
nei giorni cruciali e frenetici della raccolta abbiamo
assistito a veri e propri “attacchi”, sferrati oltretutto da
più fronti, finalizzati a spingere verso il basso il valore
della produzione e a trarre il
più alto profitto a spese dei
produttori. Dopo un'annata
difficile alcuni soggetti della
rete commerciale accampano scuse per non riconoscere agli agricoltori il giusto
valore della merce posta sul
mercato.
Una strategia di fronte alla
quale non siamo certo rimasti alla finestra, perché non
possiamo tollerare che i soliti noti mettano in discussione la qualità ed il valore del
nostro raccolto con l’unico
scopo di lucrare alle spalle
degli agricoltori e a scapito
dei consumatori, ignari della
“battaglia” che ogni giorno
si consuma sul fronte dei
prezzi e delle quotazioni dei
principali prodotti agroalimentari. Una battaglia senza esclusione di colpi, in cui
chi vorrebbe continuare a
tenere in esclusiva i cordoni della borsa cerca di fare il
tutto e per tutto per tenere i
produttori in una posizione
subordinata allo scopo di
imporre condizioni e prezzi
senza lasciare il benché minimo spazio per una corretta
e doverosa valutazione del
prodotto e della sua qualità. Queste strategie hanno
il solo scopo di realizzare il
DEL COLTIVATORE
Periodico della Federazione Provinciale Coldiretti di Padova
Direzione e redazione
Federazione Provinciale Coldiretti Padova
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Iscrizione al R.O.C. n. 2202
Abbonamento annuo € 5,00
(pagamento assolto tramite versamento della quota associativa)
massimo profitto commerciale andando ad erodere
il margine di redditività del
mondo agricolo. Come?
Semplice: cercando di non
riconoscere la reale qualità
del prodotto conferito e cercando di imporre condizioni
capestro.
Noi, naturalmente, non ci
stiamo. Non possiamo accettare che pochi speculatori decidano al posto di chi la
terra la lavora tutti i giorni ed
è ben cosciente del valore
del proprio prodotto e della
qualità di ciò che mette su
mercato. Non possiamo accettare, d’altro canto, che i
“furbi”, che inevitabilmente
si annidano anche nel nostro mondo, cerchino di realizzare profitti elevati con
prodotti di dubbia qualità
che mettono a repentaglio
la credibilità e l’autorevolezza della nostra migliore
agricoltura. Proprio per prevenire e contrastare tutto ciò
stiamo lavorando da tempo
al nostro Progetto per una
Filiera Firmata dagli stessi
agricoltori, per un nuovo sistema di mercato nel quale
i produttori siano finalmente autorevoli protagonisti e
attori principali nel percorso
che dal campo conduce alla
tavola, passando per il mercato e le sue dinamiche non
sempre così limpide come
sarebbe lecito aspettarsi.
E’ proprio perché non siano i “soliti noti” a decidere
che Coldiretti sta mettendo
a frutto un sistema di relazioni e di accordi nel quale
Editoriale
CHI METTE IN DISCUSSIONE LA QUALITÀ
DELLE NOSTRE PRODUZIONI
FA IL GIOCO DEGLI SPECULATORI
l’agricoltore diventa attore
imprescindibile non solo
nella mera fase produttiva
ma lungo il corso dell’intera
filiera. Non più semplici “fornitori” di materia prima ma
produttori consapevoli del
valore del proprio lavoro e
in grado di determinare un
percorso virtuoso in cui origine e qualità sono i punti
cardine.
Proprio in questo momento di difficoltà il Progetto
di Coldiretti per una Filiera
Agricola Italiana garantisce
un futuro al settore primario e, grazie alla stretta collaborazione con la rete dei
Consorzi Agrari, permette
ai produttori di avere a disposizione un canale distributivo e commerciale in cui
il valore e la qualità del prodotto sono adeguatamente
riconosciuti e correttamente
valutati. Gli accordi di filiera,
le società di scopo, l'ingresso
nella rete della grande distribuzione, lo sviluppo della
vendita diretta e tutte gli altri fronti aperti in questi mesi
da Coldiretti hanno il medesimo obiettivo: garantire il
reddito all’impresa agricola
e tutelare l’autentico “Made
in Italy”. Con buona pace di
chi vorrebbe un’agricoltura
succube del mercato e delle
speculazioni.
Il Presidente
Marco Calaon
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A
ssistiamo come cittadini, come imprenditori, come organizzazioni che rappresentano interessi, ad una turbolenza
politica che non sta per il momento producendo nulla di concreto: riforma elettorale, riduzione dei parlamentari (chi ne parla più?), taglio
della paga dei parlamentari. Chiacchiere, chiacchiere e ancora chiacchiere di un mondo completamente distaccato dalla realtà, che ora usa come paravento l’alibi del Governo “tecnico”. Non va certo meglio se
analizziamo che cosa sta accadendo in casa nostra, anzi!!! Mi soffermerò su due argomenti completamente diversi tra loro ma che confermano la completa insensibilità
ed asetticità in cui ogni giorno di
più si sta incuneando la locale classe politica. Il primo è l’oramai cronica problematica della evoluzione in
senso estremamente negativo della
situazione relativa ai danni, colturali e strutturali, che stanno causando
alle imprese agricole ed all’ambiente le popolazioni di cinghiali, sempre più fuori controllo. E’ da aprile
che chiediamo di intervenire, ben
prima che arrivasse un’estate che
ha messo in ginocchio l’agricoltura padovana, che ha subito sui Colli anche la devastazione di orde di
cinghiali affamati ma sopratutto assetati. Bene, a che cosa abbiamo assistito? Ad un rimpallo di responsabilità e di colpe tra il Parco Colli (abbiamo un progetto ma la Regione
non ci ha dato i soldi) e la Regione
(non abbiamo mai promesso soldi,
utilizzino le risorse del loro bilancio nella gestione dei cinghiali, unica priorità); in mezzo ci stanno proposte poco percorribili della Provincia e le immancabili intimidazioni degli animalisti. Questi ultimi
andrebbero sicuramente d’accordo con il consigliere regionale San-
tino Bozza che pubblicamente (3 maggio scorso, incontro
promosso dal Presidente del Consiglio
della Regione Veneto Ruffato) ha proposto di addormentarli tutti e trasferirli in altro sito. Perciò,
per ora, nulla di concreto, nulla di veramente incisivo per limitare l’invasività di questo fenomeno, nessuna
risposta per le nostre imprese che
non chiedono soldi ma solamente di essere messe nelle condizioni di raccogliere i frutti del loro lavoro. Secondo argomento, la recente approvazione della nuova legge
regionale che disciplina l’agriturismo, di cui ci occupiamo anche in
questo numero dell’Amico. In questo caso è stato raggiunto il paradosso: prima pretendono dalle Organizzazioni Agricole di produrre
un documento unitario, poi addirittura vengono concordati gli emendamenti tra Organizzazioni e Capigruppo del Consiglio Regionale, alla prova dei fatti quanto proposto e
concordato viene solo parzialmente accolto, tra l’altro approvando un
sistema sanzionatorio che sembra
partorito da menti figlie di aguzzini di remota memoria. Tra le proposte non accolte, quella della preesistenza dei fabbricati da destinare
ad attività agrituristica da almeno 5
anni (cioè con la nuova legge è possibile costruire nuovi edifici da destinare subito ad attività agrituristica) e quella veramente incredibile
della bocciatura dell’emendamento
con cui si proponeva l’introduzione
di un monte pasti massimo annuo,
per l’esattezza 12.500, in alternativa al numero massimo di posti (pari
ad 80 per un massimo di160 giorni).
Questa concorde richiesta nasceva dall’esigenza di adeguare la nuova legislazione all’effettivo dinamismo aziendale del
settore. Partendo dal
presupposto che per
essere approvato l’emendamento doveva avere una maggioranza di 26 voti, questo è stato l’esito della votazione:
favorevoli 23, contrari 18, astenuti
(che in questo caso è come avessero votato in modo contrario) 9. Come hanno votato i rappresentanti della nostra provincia? Favorevoli: Cortelazzo, Ruffato, Zorzato, Bortoli, Ruzzante, Sinigaglia. Contrari: Bozza, Lazzarini. Astenuti: Pipitone (l’unico che assieme a Bortoli
aveva espresso perplessità su questa proposta nel corso di un incontro da noi promosso con i consiglieri padovani), Peraro. Assenti: Conte,
Padrin. Grazie a tutti! Abbiamo potuto finalmente capire chi prova ad
interpretare ed a tradurre in provvedimenti le richieste che vengono da chi lavora e chi segue linee
di partito che nulla, ma proprio nulla hanno a che vedere con la realtà.
Queste due vicende fanno riflettere, fanno pensare, ma fanno anche
arrabbiare. Non ci sorprenderebbe
se poi, alla fine, più di qualcuno di
lor signori fosse pubblicamente invitato a tornare con i piedi per terra,
a tornare a lavorare, a tornare nel
proprio ambito familiare magari adottando un bel cinghiale per giocare assieme a ping-pong: che non
sia il modo migliore per eliminare
in modo non cruento questo problema?
Il Direttore
Walter Luchetta
Il punto del Direttore
LE IMPRESE PROPONGONO
MA LA POLITICA GIOCA A PING-PONG
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In primo piano
DEL COLTIVATORE
CONTROLLI SULL’OLIO EXTRAVERGINE
ORA LA LOTTA AI FALSI E’ PIU’ FACILE
Finalmente la norma inserita nel Decreto Sviluppo,
una tutela anche per il nostro olio dei Colli Euganei
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inalmente una buona notizia per
l'olio extravergine d'oliva, uno dei
prodotti agroalimentari di qualità maggiormente esposto alle contraffazioni, con grave danno per i produttori
e i consumatori. Finalmente le disposizioni riguardanti i controlli sull'olio extravergine d'oliva sono state inserite nel
testo del decreto sviluppo, approvato
definitivamente dal Senato. Le nuove
norme sono frutto di un emendamento
introdotto alla Camera, e adesso confermato dal Senato, con il quale il relatore in
Commissione ha inteso anticipare alcune disposizioni contenute nel disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Mongiello
e Scarpa Bonazza Buora in materia di
qualità e trasparenza della filiera degli
oli di origine vergini, provvedimento già
sottoscritto da numerosi parlamentari.
Norme che consentono di riconoscere
gli oli extravergini di origine estera spacciati come italiani o gli oli extravergini
venduti come tali ma che hanno subito
illecitamente processi di raffinazione e
deodorazione.
Anche i deputati e i senatori padovani su
preciso invito di Coldiretti Padova avevano firmato a sostegno della proposta di
legge, come abbiamo raccontato nell'Amico del Coltivatore dello scorso giugno.
E' un risultato storico per gli olivicoltori e
per un prodotto di qualità come il vero
olio extravergine. Finalmente il Parlamento ed il Governo non hanno ceduto
alle pressioni di lobby interessate e sono
andati dritti sino alla meta. E' un'ottima
notizia per gli olivicoltori e i trasformatori onesti, una garanzia per i consumatori,
ma soprattutto un bel segnale di trasparenza che il Paese si aspettava. Ora la lotta quotidiana alle frodi e ai falsi sarà più
facile e i nostri prodotti autentici avranno una tutela in più.
A Padova la produzione di olio d'oliva
è concentrata nell'area dei Colli Euga-
nei. Gli ettari coltivati sono più di 400,
le piante quasi 150 mila e la produzione
media annua si attesta sui 2.300 quintali che permettono di ricavare 250 mila
litri d'olio d'oliva. Le imprese agricole
impegnate in questo settore sono almeno 600, tutte fortemente orientate
alla qualità ed alla tutela dell'ambiente
e del territorio. I Comuni a più alta vocazione olivicola sono Arquà Petrarca,
con il 30% delle coltivazioni, Baone
con il 20%, Cinto Euganeo con il 16% e
Galzignano Terme per un altro 10%. In
provincia sono attivi tre frantoi: lo storico Frantoio di Valnogaredo, “Colli del
Poeta” di Arquà Petrarca e “Cornoleda”
di Cinto Euganeo. L'olio prodotto, nonostante i numeri contenuti, è molto
apprezzato e ricercato dai consumatori
per il suo gusto fruttato e delicato.
La produzione lorda vendibile si attesta
sui 3,5 milioni di euro, senza contare
l'indotto (vivaismo, frantoi, aziende di
imbottigliamento, rivenditori, ecc.) che
fa salire il fatturato e garantisce posti di
lavoro. Quanto ai prezzi, la quotazione
media al dettaglio dell'olio extravergine dei Colli Euganei è di 13-14 euro al
litro, a fronte di un costo di produzione
in campo che oscilla fra i 9 e 10 euro al
litro, senza tener conto dei costi della
manodopera. Di fronte a questi numeri viene da chiedersi come sia possibile
trovare in vendita dell'olio “extravergine
d'oliva” ad appena 3 euro al litro.
Le nuove norme prevedono innanzi-
tutto che in fase di controllo, gli oli di
oliva extravergini che sono etichettati
con la dicitura “Italia” o “italiano”, o che
comunque evocano una origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano
“un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi
minore o uguale a 30 mg/Kg” e che il
superamento di tale valore comporta
l'avvio di un piano straordinario di sorveglianza in considerazione che tali parametri costituiscono un fondamentale
indicatore della qualità degli oli di oliva
extravergini.
Nel testo del decreto sviluppo convertito in legge si prevede che la verifica
delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergine sia compiuta da un
comitato di assaggio riconosciuto e che
tale verifica debba essere obbligatoriamente disposta e considerata attendibile in sede processuale.
La normativa inoltre, considerato che, in
base alla legislazione vigente, si considera “fallace indicazione” l'uso del marchio
con modalità da indurre il consumatore
a ritenere che i prodotti siano di origine
italiana senza che siano accompagnati da
indicazioni sulla provenienza estera degli
stessi, introduce nell'uso dei marchi relativi ai prodotti alimentari, la definizione di
origine legata al luogo di coltivazione e di
allevamento della materia agricola utilizzata nella produzione e preparazione dei
prodotti ed il luogo in cui è avvenuta la
trasformazione sostanziale. In tal modo
l'effettiva origine per i prodotti alimentari
risulta essere diversa da quella del codice
doganale comunitario.
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Conclusa l’operazione “salva Parmigiano e Grana Padano”. Oltre 500 tra gruppi d’acquisto e singoli
consumatori hanno ritirato nella sede padovana le forme arrivate dall’Emilia e dalla Lombardia
F
ormaggio “terremotato” per favorire la ripresa del–
l’agricoltura emiliana gravemente colpita dal sisma
cento giorni fa. La risposta dei padovani all’iniziativa “salva Parmigiano e Grana Padano” lanciata da Coldiretti Padova non si è fatta attendere ed è stata generosa e
convinta. In meno di due mesi sono stati venduti quasi 10
mila chilogrammi di formaggio arrivato dalle zone terremotate, tagliato e confezionato sottovuoto per la messa
in commercio ad un prezzo equo, stabilito dagli stessi caseifici di produzione, evitando così speculazioni o, peggio,
atti di sciacallaggio.
Per la precisione la nostra Organizzazione ha consegnato
9.757 chilogrammi di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano a 577 contatti, di cui oltre la metà in rappresentanza
di piccoli e medi gruppi di acquisto organizzati da associazioni, parrocchie, enti pubblici, aziende private, con una
stima di persone interessate superiore alle 3.000 unità.
Fondamentale la collaborazione del Consorzio Lattiero
Caseario “Mungi & Bevi” di San Giorgio in Bosco, che ha
fornito l’indispensabile supporto logistico per il trasporto,
il taglio ed il confezionamento del formaggio.
La risposta dei padovani non si è fatta attendere fin dai
giorni immediatamente successivi al sisma a centinaia
hanno contattato i nostri uffici per aderire all’operazione
a sostegno delle imprese agricole danneggiate dal terremoto. Ovviamente l’intero ricavato è andato alle aziende
produttrici dell’Emilia e della Lombardia, alle prese con le
difficoltà e le incertezze che stanno accompagnando la
lunga e difficile fase della ricostruzione.
Con ben 13 magazzini lesionati e quasi un milione di
forme crollate a terra, l’acquisto di Grana Padano e Parmigiano Reggiano ha permesso di liberare spazio per la
nuova produzione ottenuta dal latte raccolto nelle stalle
dove la mungitura non poteva essere fermata. Il prodotto “salvato” dai magazzini lesionati è stato estratto dalle
“scalere” accartocciate, verificato qualitativamente e poi
trasferito in opportuni locali prima di poter essere posto
in vendita. Un lavoro, complesso, che andava svolto in
sicurezza e che ha richiesto tempo per soddisfare tutte le
offerte di aiuto. Le iniziative a sostegno dell’agricoltura
ferita dal terremoto sono destinate a continuare anche
in altre forme, perché la ricostruzione richiederà notevoli
risorse.
A causa del terremoto si stimano danni complessivi per
705 milioni di euro all’agroalimentare in Emilia e Lombardia. Ai circa 400 milioni di euro di danni provocati alle
strutture agricole (fienili, stalle, magazzini) si aggiungono
70 milioni necessari per garantire la sicurezza al territorio
riportando alla normalità gli impianti idrovori, irrigui, di
scolo e di irrigazione fortemente lesionati. Con una stima
di 150 milioni di euro di danni il sistema del Parmigiano
Reggiano è in cima alla triste classifica dei prodotti più
danneggiati dal sisma seguito da vicino dal Grana Padano che accusa un colpo da 70 milioni di euro e dall’aceto
balsamico che conta perdite per 15 milioni di euro, secondo la Coldiretti. Le imprese che operano in questi settori
hanno solo la possibilità di scegliere se chiudere o ripartire poiché le uniche attività che certamente non saranno
delocalizzate sono proprio quelle legate all’agricoltura e
ai suoi prodotti tipici, dal parmigiano al grana, dall’aceto
balsamico tradizionale alle pere tipiche, la cui produzione
non può avvenire per legge al di fuori del territorio delimitato dai disciplinari di produzione approvati dall’Unione
Europea.
In primo piano
FORMAGGIO TERREMOTATO:
DISTRIBUITI DA COLDIRETTI PADOVA 10.000 KG
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Energie rinnovabili
DEL COLTIVATORE
FOTOVOLTAICO, OPPORTUNITÀ E DETTAGLI DEL QUINT
I nuovi incentivi premiano l’autoconsumo e gli agricoltori che smaltiscono le
È
entrato in vigore il 27 agosto il
Quinto Conto Energia fotovoltaico, approvato con Decreto
ministeriale del 5 luglio 2012 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla
“Gazzetta Ufficiale” n. 159 del 10 luglio
2012.
Al trentesimo giorno dopo il raggiungimento della soglia dei 6,7 miliardi di
euro di spesa cumulativa annua, il V
Conto Energia decadrà e con esso il sistema incentivante del fotovoltaico italiano, a meno di ripensamenti del prossimo governo.
Nel momento in cui stiamo andando
in stampa, la prima settimana di settembre, mancano circa 500 milioni al
raggiungimento di tale tetto. Chiunque
abbia intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico ha quindi davanti a
sé un tempo molto probabilmente inferiore ai cinque semestri previsti dal V
Conto Energia.
Vediamo le principali novità ed opportunità legate alla nuova normativa:
1. SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
L’ incentivo per tutta l’ energia prodotta
viene sostituito da una tariffa onnicomprensiva, riconosciuta solamente per la
quota di produzione di energia immessa in rete e variabile sulla base della potenza e tipologia dell’ impianto. Per la
quantità di energia consumata in loco
viene riconosciuto un premio. La tariffa
onnicomprensiva ed il premio autoconsumo sono alternativi allo scambio sul
posto ed al ritiro dedicato (vendita).
Il nuovo sistema premia maggiormente i soggetti che hanno una rilevante quota di corrente elettrica
consumata in sito.
2. OBBLIGO ISCRIZIONE
AL REGISTRO ED ESCLUSIONI
Tutti i nuovi impianti ed i potenziamenti superiori ai 12 kWp (ad eccezione di
quelli realizzati da amministrazioni
pubbliche) sono tenuti ad effettuare
una pre-registrazione ad un apposito
registro, ad esclusione di:
a. impianti fotovoltaici di potenza fino
a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture
su cui è operata la completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto;
b. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
c. impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo
indicativo cumulato degli incentivi di 50
ML€;
d. gli impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 12 kW e non superiore a 20
kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento
della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa
ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Il primo registro è stato pubblicato, con
un bando del GSE, in data 20 Agosto
e resterà aperto per 30 giorni. I registri
successivi saranno pubblicati con cadenza semestrale e resteranno aperti
per 60 giorni.
Entro 20 giorni dalla chiusura del registro, il GSE formerà la graduatoria degli
impianti iscritti al medesimo registro, applicando criteri di priorità fra i quali spiccano, in ordine di importanza, miglior
classe energetica, smaltimento eternit,
utilizzo di materiale europeo ecc.
3. LE TARIFFE
INCENTIVANTI
Relativamente agli incentivi, un impianto tra
1 e 3 kW su edificio, che
entra in esercizio nel primo semestre di applicazione, riceve 208 €/MWh
(0,208 €/KWh) di tariffa
omnicomprensiva e 126
€/MWh di tariffa premio
sull’energia consumata in sito. Un impianto di pari potenza, non su edificio,
che entra in esercizio nel primo semestre, riceve 201 €/MWh di tariffa omnicomprensiva e 119 €/MWh di tariffa
premio sull’energia consumata in sito. Il
medesimo impianto su edificio, realizzato con moduli integrati con caratteristiche innovative, riceve 288 €/MWh di
tariffa onnicomprensiva e 186 €/MWh
di tariffa premio sull’energia consumata
in sito.
Le tariffe si riducono nei semestri successivi ed al crescere della potenza.Limitatamente agli impianti fotovoltaici
e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate dei seguenti premi:
a) Per gli impianti che utilizzano
componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti
parte dell’UE/SEE, il premio è pari:
- 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
- 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) Per gli impianti realizzati su edifici
con moduli installati in sostituzione
di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
- 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza
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Energie rinnovabili
O CONTO ENERGIA
coperture in amianto
è superiore a 20 kW, qualora entrino in
esercizio entro il 31 dicembre 2013
- 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza
è superiore a 20 kW, qualora entrino in
esercizio entro il 31 dicembre 2014;
- 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza
è superiore a 20 kW, qualora entrino in
esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
Per gli impianti di potenza nominale
superiore a 1 MW, il GSE eroga la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario,
sempre riferita alla quota di produzione
netta immessa in rete; tale differenza
non può essere superiore alle tariffe
omnicomprensive. L’energia prodotta
dagli impianti oltre 1 MW resta al produttore.
Ne consegue che rimane un’ottima
opportunità per tutti coloro che
hanno coperture in eternit da smaltire o che sono in possesso di strutture (compresi i fabbricati rurali) aventi
un volume chiuso energeticamente
certificabile, sui quali è possibile installare moduli integrati con caratteristiche innovative, in sostituzione
della copertura esistente.
Si ricorda che, il D.L. 1/2012, come convertito dalla legge 27/2012, ha modificato le condizioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti agli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
In particolare l’ art. 65 comma 1 recita:
“Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non
e’ consentito l’ accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28“.
Ne consegue che gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in
aree agricole, per accedere all’ incentivo, devono aver conseguito il titolo abi-
litativo entro il 25 marzo 2012 ed entrare in esercizio entro 21 settembre 2012.
4. SERRE FOTOVOLTAICHE
E FABBRICATI RURALI
Il V Conto Energia, enuncia la definizione di Serra fotovoltaica: “struttura,
di altezza minima dal suolo pari a 2
metri, nella quale i moduli fotovoltaici
costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un
manufatto adibito, per tutta la durata
dell’erogazione della tariffa incentivante, alle coltivazioni agricole o alla
floricoltura. La struttura della serra, in
metallo, legno o muratura, deve essere
fissa, ancorata al terreno e con chiusure
fisse o stagionalmente rimovibili.”
Gli impianti i cui moduli costituiscono
elementi costruttivi di pergole, serre,
barriere acustiche, tettoie e pensiline
hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa
sono ammessi gli impianti realizzati
su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. L’ art. 5
comma 3 recita inoltre : “Per l’accesso
alla tariffa di cui al presente comma, a
seguito dell’intervento le serre devono
presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei
moduli fotovoltaici installati sulla serra
e della superficie totale della copertura
della serra stessa non superiore al 30%.
Il predetto limite è incrementato al 50%
limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Qualora la serra non
rispetti i predetti requisiti, l’impianto è
considerato ricadente nella categoria
altri impianti fotovoltaici.”
Rispetto al IV Conto Energia, il decreto interministeriale del V Conto
Energia contiene delle modifiche
per quanto riguarda la tariffa riconosciuta agli impianti realizzati su
fabbricati rurali e su serre. I punti più
significativi sono:
a) Passa dal 50% al 30% il rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura
della serra stessa.
b) Gli impianti realizzati su fabbricati
rurali sono equiparati alle serre.
Coldiretti Padova ed Ecoenergie srl, rimangono a disposizione per chiarimenti ed eventuali consulenze in merito alla
gestione di impianti già realizzati o da
installarsi nell’ambito della normativa
regolata dal presente V Conto Energia.
A cura di Coldiretti Padova in collaborazione con Marco Visonà, presidente di
ecoenergie srl – Monselice ( Pd ).
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Assemblea Nazionale
DEL COLTIVATORE
n. 8 - settembre 2012
C
ome ricorderete la condizionalità è stata introdotta nella
regolamentazione comunitaria nel 2003 allorquando, il disaccoppiamento, ha reso necessario
condizionare l’erogazione di contributi comunitari alle imprese al rispetto di alcuni standard obbligatori. Non sono quindi state introdotte
nuove regole ma solo dei controlli
sul rispetto delle leggi esistenti in
materia.
Siamo perciò all’ottavo anno di applicazione. L’esperienza acquisita
nel corso degli anni ha messo in
evidenza che la maggior parte delle
sanzioni riguardano il mancato rispetto delle norme sulla gestione
dei combustibili (gasolio, oli, batterie) e sulla gestione dei fitofarmaci (armadietto e/o locali di stoccaggio e tenuta e aggiornamento del
quaderno di campagna).
Ogni anno Agea ed Avepa estraggono un campione di domande
a controllo, mediamente l’1% più
altre aziende estratte per indice di
rischio. Sappiamo già che la maggior parte del campione 2012 riguarda la provincia di Padova ed è
concentrato soprattutto nei comuni
della cosiddetta “Bassa Padovana”. A
partire dai primi giorni di settembre
Avepa avvierà i controlli in azienda
comunicandoci a mezzo FAX con
5 giorni di anticipo l’elenco delle
aziende nelle quasi si svolgerà il sopraluogo. Sarà quindi nostra cura,
appena riceveremo il fax, avvisare le
aziende direttamente coinvolte.
Ricordiamo al riguardo che i nostri
uffici sono a Vostra disposizione per
la predisposizione e l’aggiornamento del quaderno di campagna per
il quale ci avvarremo di un software
aggiornato e completo che ci consentirà di verificare il rispetto delle
quantità e delle epoche fissate in
etichetta.
Segnaliamo inoltre che sono aperti i termini per la presentazione in
CCIAA di domande di contributo
sull’acquisto di armadietti per lo
stoccaggio dei prodotti fitosanitari.
Per i dettagli si rinvia alla specifica
notizia riportata su questo numero
del giornale.
Abbiamo più volte parlato, nell’ambito della condizionalità, dello standard 2.2 “Avvicendamento delle
colture”. Dalla sua introduzione nel
2008, come organizzazione, siamo
anche riusciti a semplificarne l’applicazione, almeno per gli allevatori,
ricomprendendo anche eventuali
terreni in assenso.
Con il 2012 le aziende che praticano monosuccessione di cereali
hanno completato il quinquennio
massimo a disposizione e debbono
quindi interromperla, con la deroga
per riso e aziende zootecniche con
comunicazione nitrati presentata in
Provincia.
E’ possibile comunque proseguire
la monosuccesione qualora si dimostri, con una analisi “ante e post”,
che il proseguimento per il 6° anno
della coltura di cereali non provoca
depauperamento del livello di sostanza organica contenuto nei suoli.
Nella consapevolezza che la tradizione maidicola veneta porterà
molte aziende agricole a proseguire
nella monosuccesione, soprattutto
del mais, Coldiretti ha stipulato a
livello regionale una convenzione con un importante laboratorio di analisi per ottenere, a prezzi
vantaggiosi, ogni tipo di analisi, dal
semplice contenuto di sostanza organica (circa 15 €/campione) all’analisi completa di macro e microelementi, conducibilità e capacità di
scambio cationico con consigli di
concimazione (90 €/campione).
I nostri uffici sono a vostra disposizione per fornire il dettaglio dei
costi, indicazioni sulle modalità di
campionamento, la raccolta settimanale dei campioni e la restituzione degli esiti.
Ovviamente il servizio non è finalizzato solo alla condizionalità. Hanno
l’obbligo di svolgere l’analisi del terreno anche molte misure agro ambientali, aziende che effettuano impianti di frutteto e comunque tutte
le aziende che vogliono impostare
correttamente un piano di concimazione.
Speciale Condizionalità
RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ:
SERVIZI E CONVENZIONI
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
11
12
n. 8 - settembre 2012
Speciale Condizionalità
DEL COLTIVATORE
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA CONDIZIONALI
lezionati tra numerosi provvedimenti. Vengono raggruppati in 4 CAMPI DI CONDIZIONALITA’:
CAMPO CONDIZIONALITA’
C
ome più volte richiamato, ogni agricoltore
beneficiario di pagamenti diretti è tenuto
a rispettare le norme di anno in anno aggiornate nell’ambito della CONDIZIONALITA’ che,
schematicamente potremmo definire come un insieme di impegni che si orientano verso due scopi
principali:
1. fornire una serie di requisiti fondamentali o Criteri di
Gestione Obbligatori in materia di ambiente, sicurezza alimentare, benessere e salute degli animali secondo
la normativa nazionale e regionale vigente in materia
2. garantire con delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali un uso sostenibile dei terreni agricoli
conservandone la fertilità, per evitare il rischio di degrado ambientale.
Sono pertanto interessati al rispetto degli impegni della
Condizionalità tutte le aziende che presentano le seguenti domande:
- Domanda Unica di Pagamento
- Domanda di Piano di Sviluppo Rurale (soprattutto di superficie, agro ambientali)
- Domanda di Ristrutturazione e Riconversione de vigneti
- Domanda di Premio di Estirpazione vigneti.
Di seguito offriamo una sintesi degli obblighi fondamentali soffermandoci poi, anche in vista delle prossime semine, sul divieto di monosuccesione ovvero obbligo di avvicendamento dei cereali.
I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
Le norme comunitarie riguardanti la salvaguardia
ambientale, la sanità pubblica e il benessere degli
animali costituiscono l’insieme dei criteri di gestione
obbligatori. Sono 18 atti legislativi comunitari se-
ATTI
AMBIENTE
A1-A2- A3- A4- A5
SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI
ANIMALI, IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
A6- A7- A8
SANITA’ PUBBLICA, SALUTE DEGLI
ANIMALI E DELLE PIANTE
B9 – B10 – B11 – B12B13- B14- B15
BENESSERE DEGLI ANIMALI
C16- C17- C18
Atti A1 - A5: conservazione uccelli selvatici – habitat
naturali, seminaturali, flora e fauna selvatiche
Le aziende con terreni ricadenti nelle aree protette
“Rete Natura 2000”, aree S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) debbono
verificare con gli enti competenti se un intervento edilizio è subordinato alla richiesta di una autorizzazione
specifica e ad una valutazione di incidenza.
Atto A2: protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
Le aziende agricole debbono stoccare in un locale o in
un contenitore chiuso e protetto posto su pavimento
impermeabilizzato a perfetta tenuta i seguenti materiali:
- combustibili
- oli di origine petrolifera e minerali
- lubrificanti usati
- filtri e batterie esauste
Il contenitore-distributore del combustibile - se fuori
terra – deve essere provvisto di bacino di contenimento, tettoia di protezione e idonea messa a terra.
Atto A3: utilizzazione dei fanghi di depurazione
in agricoltura
Per esigenze di sintesi invitiamo le pochissime Venete
che utilizzano fanghi di depurazione ad approfondire
l’argomento con i nostri tecnici.
Atto A4: protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
n. 8 - settembre 2012
Tutte le aziende i cui terreni ricadono in tutto o in parte in Zone Vulnerabili da Nitrati (Z.V.N., come individuate dagli enti preposti) che utilizzano letami, liquami, fanghi, concimi azotati e ammendanti organici o
fertilizzanti chimici, acque reflue devono rispettare gli
adempimenti contenuti nell’Atto A4 come aggiornato
nel rispetto del nuovo piano di azione. In particolare
evidenziamo che tutte le aziende, anche non zootecniche, che coltivino più di 14,8 ha di superficie in ZVN
hanno l’obbligo di detenere ed aggiornare IL REGISTRO
DEI FERTILIZZANTI. Il modello di registro non è ancora
stato approvato dalla Regione. Appena lo sarà le aziende dovranno provvedere ad aggiornarlo. Altri obblighi
specifici riguardano invece le aziende zootecniche (una
ventina in Veneto) che si sono avvalse della DEROGA
prevista che consente lo spargimento di 250 kg/N/ha
anziché i 170 kg previsti normalmente.
◊ OBBLIGHI AMMINISTRATIVI: in relazione alla consistenza di allevamento e alla quantità di effluente zootecnico prodotto o utilizzato, l’azienda agricola deve
presentare alla Provincia una Comunicazione, semplificata o completa e, dove, previsto, un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ora sostituito dalle nuove
tabelle MAS.
◊ OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI: lo stoccaggio delle deiezioni animali deve avvenire in
modo corretto, in impianti dimensionati in relazione alla
produzione degli effluenti, e garantire un periodo di autonomia di stoccaggio, ed essere impermeabilizzati.
◊ RISPETTO DI LIMITI PER L’APPORTO DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO: rispetto dei massimali previsti di 170 Kg/
Ha/anno di azoto distribuito (media aziendale)
Rispetto dei nuovi divieti temporali di utilizzazione:
TIPOLOGIA DI MATERIALE
PERIODO DI DIVIETO
DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati
*Liquami e assimilati
Letami e assimilati
Pollina disidratata
1° novembre – 28 febbraio
1° novembre – 31 gennaio
1° novembre – 31 gennaio
1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs.
n. 75/2010
1° novembre – 31 gennaio
**Letami bovino ovicaprino e
equidi con sostanza secca >= 20%
15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, da D. Lgs.
n. 75/2010 con N totale > 2,5% s.s.
15 dicembre – 15 gennaio
* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunnovernini.
** solo su prati permanenti e avvicendati in assenza di percolati.
ATTO A6: Identificazione e registrazione dei suini
ATTO A7: Identificazione e registrazione bovini
Le aziende che allevano bovini e/o bufalini, debbono
registrarsi presso ASL e BDN, provvedere ad identificare gli animali e a registrarli nelle movimentazioni di
entrata, uscita, nascita o morte. Il registro aziendale detenuto da ogni azienda deve essere correttamente aggiornato entro tre giorni dall’evento di nascita, morte o
movimentazione.
ATTO A8: Identificazione e registrazione ovini e caprini
ATTO B9: Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti, con presenza dei dispositivi di
protezione individuale previsti. In azienda deve essere
presente un sito per il corretto immagazzinamento dei
prodotti fitosanitari chiuso a chiave e munito di apposita segnalazione di pericolo.
L’azienda deve essere in possesso della documentazione d’acquisto (fatture o equivalenti). L’acquisto di
prodotti molto tossici o nocivi richiede il patentino.
Il registro dei trattamenti deve essere aggiornato
entro 30 giorni dall’esecuzione di ogni trattamento
ATTO B10: Divieto di utilizzazione di talune sostanza ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste
E’ vietata la somministrazione delle suddette sostanze. In azienda deve essere tenuto un registro dei
trattamenti somministrati e registrati dal veterinario
che ha cura degli animali. Al registro vidimato vanno
allegate copia delle ricette rilasciate dal veterinario,
per almeno cinque anni. Gli animali assoggettati a
trattamenti non possono essere macellati prima di
un tempo di sospensione previsto per il medicinale
utilizzato.
ATTO B11: Principi e requisiti generali
della legislazione alimentare
Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera alimentare
che producono alimenti e/o mangimi devono garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, devono garantire la
tracciabilità di un alimento o un mangime mediante la
predisposizione di sistemi e procedure (almeno fatture
acquisto/vendita).
ATTO B12: Prevenzione, controllo ed eradicazione
di alcume encefalopatie spongiformi (BSE)
ATTO B13: Misure di lotta contro l’afta epizootica
ATTO B14: Misure generali di lotta contro alcune
malattie e misure specifiche contro la malattia vescicolare dei suini
ATTO B15: Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini
Speciale Condizionalità
TÀ - ATTENZIONE A FASCE TAMPONE E AVVICENDAMENTI
13
14
n. 8 - settembre 2012
Speciale Condizionalità
DEL COLTIVATORE
ATTO C16: Protezione di vitelli
ATTO C17: Protezione dei suini
ATTO C18: Protezione degli animali negli allevamenti
Gli allevamenti debbono attenersi alle norme previste
per il benessere degli animali, per quanto riguarda alcuni punti fondamentali, che concernono il personale
addetto e la sua competenza, il controllo degli animali,
la libertà di movimento, la alimentazione, le mutilazioni
ed altre pratiche, i procedimenti di allevamento. Per approfondimenti preghiamo di rivolgersi ai nostri tecnici.
LE BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI
Le Norme che rappresentano le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono state ridotte, passando dalle originarie sette a CINQUE OBBIETTIVI che possono
essere riassunti in modo schematico nei seguenti punti:
1. OBIETTIVO 1 protezione del suolo contro l’erosione
2. OBIETTIVO 2 mantenimento livello di sostanza organica del suolo
3. OBIETTIVO 3 mantenimento della struttura del suolo
4. OBIETTIVO 4 evitare il deterioramento degli habitat
5. OBIETTIVO 5 protezione e gestione delle risorse
idriche
Come anticipato in premessa, focalizziamo l’attenzione
sugli obiettivi 2 e 5 che presentano aspetti di novità che
le aziende debbono ben considerare in vista delle prossime semine 2013.
OBIETTIVO 2: Sostanza organica del suolo.
Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante opportune pratiche
• STANDARD 2.1 divieto di bruciatura delle stoppie,
delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta (ammessa solo per le superfici a riso ed emergenze di carattere fitosanitario).
• STANDARD 2.2 Non potranno avere durata superiore
a cinque anni le monosuccessioni di cereali; Il computo
APERTO IL BANDO 2012 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
PER L’ACQUISTO DISPOSITIVI DI STOCCAGGIO
FITOFARMARCI E DI DISPOSITIVI DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI
Dal 10 settembre scorso sino ad
esaurimento dei fondi, e comunque
entro il 30 novembre 2012, è possibile presentare domanda in CCIAA
di Padova per la concessione di un
contributo a fondo perduto per l’acquisto dei dispositivi di stoccaggio
dei fitofarmaci (armadietto) e di lavaggio dei contenitori.
Il bando prevede uno stanziamento totale di € 70.000.
Possono partecipare al bando le
imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:
– avere sede legale e/o operativa in
provincia di Padova;
– essere regolarmente iscritte, alla
data di presentazione della domanda, al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Padova;
– essere in regola con i pagamenti
del diritto annuale camerale.
Il bando prevede l’erogazione di
un contributo in conto capitale a
favore delle imprese padovane pari
al 40% delle spese sostenute per
gli acquisti dei dispositivi, con un
minimo di € 150,00 (corrisponden-
te ad una spesa di € 375,00) ed un
massimo di € 400,00 per impresa
(corrispondente ad una spesa di €
1000,00).Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
l’acquisto di un armadietto per lo
stoccaggio dei prodotti fitosanitari
a norma con le leggi vigenti;
l’acquisto e l’installazione di un dispositivo per la premiscelazione e
per il lavaggio dei contenitori dei
prodotti fitosanitari, avente le caratteristiche tecniche riportate nell’allegato n. 1 del bando.
Le domande dovranno essere compilate,
firmate digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa ed
inviate alla Camera
di Commercio di Padova esclusivamente tramite il sistema
telematico CERC dal
10 settembre al 30
novembre 2012 allegando i seguenti
documenti:
– modello di domanda;
– copia fotostatica della documentazione di spesa sostenuta dal
24.07.2012 al 30.11.2012.
I pagamenti dei titoli di spesa dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ovvero strumenti di pagamento elettronico
(bancomat, carte di credito), da
cui sia debitamente riscontrabile
la quietanza, pena l’esclusione
dell’importo dall’agevolazione.
n. 8 - settembre 2012
OBIETTIVO 5: Protezione e gestione delle risorse
idriche.
• STANDARD 5.1: rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è
soggetto ad autorizzazione (pozzo autorizzato dal genio civile o pagamento del canone irriguo al consorzio
di bonifica);
• STANDARD 5.2: introduzione di fasce tampone lungo
i corsi d’acqua.
degli anni di monosuccessione decorre a partire dal 1°
gennaio 2008.
Per monosuccessione di cerali si intende la coltivazione dello stesso cereale, sul medesimo appezzamento,
per 2 o più anni consecutivi. I cereali interessati a questa
norma sono frumento tenero e duro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
La successione dei cereali da paglia (frumento tenero e duro, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio,
scagliola, farro) è considerata come monosuccessione
dello stesso cereale. Quindi il semplice cambio di un cereale autunno vernino da paglia con un altro, non interrompe la monosuccessione.
Le colture intercalari in secondo raccolto non interrompono la monosuccessione. Per valutare quindi il rispetto o meno dell’obbligo aziendale si guarda solo la coltura principale, non eventuali secondi raccolti.
Il legislatore ha poi previsto delle deroghe, soprattutto per il riso. Per gli altri cereali l’azienda deve dare dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza
organica mediante analisi del terreno da eseguirsi, in
conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni
del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del
cereale coltivato nel periodo di deroga*. In alternativa
è possibile derogare dall’obbligo di interruzione della
monosuccessione mediante l’adozione di tecniche
agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati
organici. Nel caso specifico della Regione del Veneto, la
tracciabilità è assicurata qualora i dati siano inseriti nel
sistema applicativo “Software nitrati”. In pratica, sono
automaticamente in deroga tutti quei terreni che
sono indicati nelle comunicazioni nitrati come oggetto di fertilizzazione organica, o perché in condu-
Per proteggere le acque superficiali e sotterranee
dall’inquinamento dal 1° gennaio 2012 tutte le aziende
agricole che percepiscono contributi comunitari (domanda unica, PSR e/o ristrutturazione vigneti) hanno
l’obbligo di introdurre, su entrambe le sponde di
fiumi, torrenti e canali, una fascia tampone inerbita, spontanea o seminata, ev. arborea, di una larghezza
minima di 3 metri dal ciglio di sponda al netto di ev.
strade se non inerbite. Su detta fascia sono vietate lavorazioni e concimazioni minerali od organiche.
Sono esclusi dall’obbligo:
- Scoline e fossi collettori;
- Adduttori d’acqua per l’irrigazione;
- Pensili;
- Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al piano
campagna;
In base allo “stato complessivo attuale” dei corpi idrici
superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di
appartenenza la larghezza della fascia tampone è stata
fissata a tre metri dal ciglio di sponda.
Sono escluse dall’obbligo le superfici ricadenti in aree
montane, i terreni stabilmente inerbiti (prati), le legnose
agrarie esistenti (vigneti/frutteti) e le risaie e, solamente per il 2012, le superfici investite a cereali autunno
vernini.
Speciale Condizionalità
zione all’azienda o perché concessi in assenso allo
spandimento.
15
16
n. 8 - settembre 2012
Ambiente
DEL COLTIVATORE
BIOGAS: OK ALL’IMPIEGO AGRONOMICO DEL DIGESTATO
I
l digestato, cioè il materiale di risulta di un impianto di biogas, può essere
utilizzato a fini agronomici e,
in tal caso, essere qualificato
come sottoprodotto.
La disposizione approvata di recente dalla Camera
dei Deputati, prevede che
è considerato sottoprodotto, ricorrendo i presupposti
previsti dal codice ambientale (quale, ad esempio, la
legalità dell’utilizzo e l’assenza di trattamenti preliminari diversi dalla normale
pratica industriale), il digestato ottenuto in impianti
aziendali o interaziendali
dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti
di tipo fisico e meccanico,
di effluenti di allevamento,
o residui di origine vegetale, o residui delle trasformazioni, o delle produzioni
vegetali effettuate dall’agroindustria, conferiti come
sottoprodotti, anche se miscelati tra loro ed utilizzato
a fini agrononomici.
La norma, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, interviene a risolvere alcuni
problemi interpretativi sorti sulle disposizioni in materia di utilizzazione agronomica, a causa della non
perfetta coerenza dei testi
legislativi.
TRASPORTO RIFIUTI SEMPLIFICATO
PER I CONSORZI AGRARI
A
nche i Consorzi Agrari, così come le
cooperative agricole, rientrano nella
disciplina semplificata per i trasporto dei
rifiuti. La decisione è venuta nel corso dei
lavori alla Camera di conversione del decreto sulle Misure urgenti per la crescita
del Paese.
Il provvedimento, richiesto con forza da
Coldiretti, risolve definitivamente un problema interpretativo sorto sulla applicabilità anche ai Consorzi Agrari, delle semplificazioni in materia di deposito tempo-
raneo e trasporto dei rifiuti, previste per
le cooperative agricole.
Con riferimento alla movimentazione di
propri rifiuti, non è considerato trasporto,
ai sensi del codice ambientale, la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo dai propri fondi al
sito che sia nella disponibilità giuridica
della cooperativa agricola, compresi i
Consorzi Agrari, di cui è socio, qualora sia
finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
n. 8 - settembre 2012
Dopo anni di confronto il Consiglio Regionale approva il nuovo testo
A
l termine di una gestazione travagliata e dopo
ben cinque anni di confronto su diversi progetti di legge il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il testo della
nuova legge agrituristica regionale. La nuova norma è frutto
di una lunga concertazione con
la IV Commissione Agricoltura,
condotta autonomamente per
un lungo periodo da Coldiretti
e Terranostra vista la diversità di
vedute rispetto alle altre associazioni di categoria.
Pur riconoscendo la lungimiranza della nuova legge regionale che riunisce in un’unica norma tutto il potenziale turistico
del settore primario, affiancando
all’agriturismo l’attività della pesca, il provvedimento non convince fino in fondo. La legge, che
dà una risposta complessiva alla multifunzionalità della cam-
pagna veneta, affermando l’autenticità del mestiere di agriturista non soddisfa completamente
Coldiretti che ha seguito con attenzione il lungo iter per la definizione finale durato anni. Alcune incongruenze avvenute in aula faranno la differenza per un agriturismo di qualità che poteva
giocarsi la carta vincente di un
settore moderno concedendo
più possibilità ai giovani e riconoscendo alcune flessibilità sul
numero dei pasti.
Peraltro, viste le pressioni “pilatesche” della politica regionale, Coldiretti, insieme alle altre organizzazioni professionali, lo scorso
mese di maggio aveva inviato alla Commissione un documento unitario di osservazioni, rispetto ai
contenuti del quale abbiamo fatto
valere la nostra rappresentatività.
Tra le modifiche ottenute e giudicate più significative per la tu-
tela del comparto segnaliamo
l’eliminazione della dimostrazione della prevalenza attraverso la PLV anziché le ore lavorative, la reintroduzione del biennio di preesistenza dell’attività agricola con relative deroghe per
i familiari, il mantenimento della
prevalenza di prodotto aziendale (50%) nella somministrazione
in pianura e collina, la possibilità
di incrementare i posti del 20%
per 10 giornate l’anno preventivamente comunicate, la reintroduzione della somministrazione
di spuntini tra le attività agrituristiche, la deroga all’introduzione
delle norme sull’abolizione delle
barriere architettoniche fino a 6
posti letto.
In merito alle richieste sostenute e non accolte ricordiamo la
richiesta di introdurre un monte pasti annuo nella ristorazione, svincolato dal numero mas-
simo di giornate di apertura, la
reintroduzione della preesistenza dei fabbricati da almeno 5 anni, oltre alla deroga al biennio di
preesistenza dell’attività agricola
per i neo insediati. Coldiretti aveva chiesto anche l’eliminazione delle deroghe alla dimostrazione della prevalenza per tutte
le aziende che ospitano fino a 6
persone, oltre a quelle che ospitano e somministrano alimenti
in montagna fino a 10 persone,
la possibilità di utilizzare la dicitura B&B, la richiesta di introdurre un orientamento per i comuni
nell’adottare la tassa di soggiorno e la tariffa rifiuti in misura ridotta per l’agriturismo.
Attenzione, infine, alle nuove
sanzioni, dallo scorso 2 settembre significativamente più alte
di quelle previgenti. Provvederemo a richiedere in tempi brevi
ai competenti uffici della Regione un confronto in merito all’adozione della normativa di attuazione, ricordando che gli operatori già iscritti all’elenco provinciale avranno 3 anni di tempo
per adeguare la propria attività e
le relative strutture.
GIORNATA PROVINCIALE DEL PENSIONATO COLDIRETTI
Praglia, 10 ottobre 2012
Dalla Regione
LA NUOVA LEGGE AGRITURISTICA
NON CI CONVINCE NÉ CI SODDISFA
17
PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI ZONA
n. 8 - settembre 2012
19
(che valorizza la destinazione rurale
del fabbricato oggetto della domanda di variazione presentata ai fini
dell’inquadramento nelle ex categorie A6 e D/1O);
– per il riconoscimento della ruralità è necessario presentare, in ogni
caso, l’apposita domanda e le relative autocertificazioni redatte in conformità ai modelli A, B e C allegati al
decreto in commento (ad eccezione
dei fabbricati già censiti nella categoria speciale D/1O);
◊ l’autocertificazione deve contenere la dichiarazione che l’immobile
possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente
a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità;
– la documentazione deve essere presentata all’ufficio provinciale
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
M acchine
A gricole
C ognolatto

È
stato pubblicato il decreto
del Ministro dell’economia
e delle finanze con il quale
sono definite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità degli
immobili oggetto di domanda di variazione di categoria.
In particolare è previsto che:
– ai fabbricati rurali, sia di abitazione
che strumentali, è attribuito il classamento in base alle regole ordinarie,
in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione (in particolare, le categorie dei
gruppi A, C, D);
– ai fini dell’iscrizione negli atti del
catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati, diversi da quelli della categoria D/1O,
è apposta una specifica annotazione
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di settembre
dell’Agenzia del Territorio, entro il
1° ottobre 2012 (termine originariamente previsto al 30 settembre);
– i fabbricati rurali di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio
sono dichiarati in catasto mediante
la procedura DOCFA con allegata una
o più autocertificazioni (utilizzando i
nuovi modelli approvati);
◊ per i fabbricati che acquisiscono o
perdono la ruralità, ai soli fini della
iscrizione o cancellazione di ogni
annotazione riferita alla stessa ruralità, deve essere presentata apposita
richiesta all’ufficio dell’Agenzia del
Territorio entro 30 giorni da quello
in cui i citati requisiti sono venuti
meno;
♦ la verifica dei requisiti è fatta
dall’Ufficio provinciale dell’Agen-
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segue a pagina 20
Fiscale
FABBRICATI RURALI,
DOMANDE RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ
20
n. 8 - settembre 2012
Fiscale
DEL COLTIVATORE
FABBRICATI RURALI,
DOMANDE RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ
continua da pagina 19
zia, a campione, ivi compresi gli immobili dichiarati con la procedura
DOCFA;
♦ negli atti del catasto è fatta menzione, mediante specifica annotazione, dell’avvenuta presentazione
delle domande ai fini del riconoscimento della ruralità;
♦ il mancato riconoscimento della
ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del Comune o
dell’Agenzia delle Entrate, è accertato con provvedimento motivato
del Direttore dell’ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio, e registrato negli atti catastali con apposita
annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile
davanti alle Commissioni tributarie
provinciali.
Aspetto molto importante, anche
ai fini del contenzioso in essere (o
potenziale) è l’esplicita previsione
della retro attività delle domande in
parola.
La presentazione delle domande
e l’inserimento negli atti catastali
dell’annotazione producono, infatti, gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della domanda.
Si ricorda che la scadenza del 30 settembre 2012 (posticipata al 1° ottobre 2012 in quanto il 30 settembre
cade di domenica) riguarda sostanzialmente i fabbricati già iscritti al
Catasto edilizio urbano, in quanto
per quelli iscritti ancora al catasto
terreni l’articolo 13, comma 14 -ter,
del DL n. 201 del 2011 prevede il
loro trasferimento al Catasto Edilizio
Urbano entro il 30 novembre 2012
accompagnato dalla richiesta di ruralità.
Come più volte anticipato, l’aspetto
rilevante del provvedimento è costituito dal fatto che le domande, da
presentarsi agli uffici dell’Agenzia del
Territorio entro il 30 settembre 2012,
non sono più finalizzate all’attribuzione delle categorie catastali A6 e
D10 (la norma di riferimento è stata
abrogata), bensì al riconoscimento
della ruralità mediante apposita annotazione negli atti del catasto. Tale
annotazione ha lo stesso effetto, ai
fini fiscali, dell’assegnazione delle
categorie catastali Al6 e D/1 O.
E’ ribadito che la ruralità è preclusa
nei confronti dei fabbricati censiti
nelle categorie A1 e A8 e di quelli
che presentano le caratteristiche di
“lusso”.
n. 8 - settembre 2012
21
Nell’iter di conversione in legge del “Decreto Crescita”, oltre alla conferma di quanto previsto
nel testo originario, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, che illustriamo di seguito
REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI FABBRICATI
Sono confermate le modifiche al regime IVA applicabile
alle locazioni / cessioni di fabbricati abitativi e strumentali pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa l’opzione per l’imponibilità IVA.
NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI
PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, è confermato che per le spese sostenute dal 26.6.2012 (data di
entrata in vigore del Decreto in esame) al 30.6.2013 per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione
IRPEF è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta
per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché
€ 48.000) per ciascuna unità immobiliare.
Si rammenta che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il
limite di € 48.000.
In relazione alla detrazione in esame sono confermate le
disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:
♦ per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi
categoria catastale) e relative pertinenze;
♦ in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
♦ per i “consueti” interventi di recupero del patrimonio
edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli
immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione
che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In sede di conversione è stata riportata la detrazione al 55%
per le spese sostenute (cosiddette di risparmio energetico)
fino al 30.6.2013 (in precedenza fino al 31.12.2012).
CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI
A BASSE EMISSIONI
In sede di conversione sono state aggiunte disposizioni per
incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni con la funzione di favorire:
◗ la realizzazione di reti per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica;
◗ la diffusione di “flotte” di veicoli pubblici e privati a bassa
emissione;
◗ l’acquisto di veicoli “a basse emissioni complessive” ( trazio-
ne elettrica, trazione ibrida, GPL, metano; biometano, biocombustibile, idrogeno).
NUOVA “IVA PER CASSA”
Con queste nuove disposizioni l’IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque
esigibile a meno che l’acquirente / committente, prima di tale
termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Per beneficiare dell’esigibilità differita oltre a dover esercitare un’opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in
fattura un’apposita annotazione, in mancanza della quale
l’imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell’operazione (esigibilità immediata).
L’operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all’emanazione di un apposito DM, da emanare entro
l’11.10.2012.
SRL “A CAPITALE RIDOTTO”
È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a €
10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche
che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data
della costituzione”.
PARTITE IVA “FITTIZIE”
Con la Legge c.d. “Riforma del lavoro” sono state introdotto
norme al fine di contrastare il fenomeno delle partite IVA
c.d. “fittizie”, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro
rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di
partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato.
Ora il testo normativo è il seguente:
“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione
fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per
due anni consecutivi.
b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche
se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.
Fiscale
CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO CRESCITA”
CONFERME E NOVITÀ PER IL MONDO AGRICOLO
22
n. 8 - settembre 2012
Campagna Amica
DEL COLTIVATORE
DOPPIA INAUGURAZIONE ALLA CONSELVE VIGNETI E CANTINE
NUOVO PUNTO VENDITA E MERCATO SETTIMANALE DI CAMPAGNA AMICA
I
l taglio del nastro del nuovo punto vendita della Conselve Vigneti e
Cantine ha segnato il culmine degli
interventi realizzati negli ultimi anni per
migliorare la funzionalità e l'operatività della storica cantina conselvana. In
occasione della Fiera di Sant’Agostino
i soci e i clienti hanno potuto visitare in
anteprima il nuovo e ampio negozio da
circa 170 metri quadrati ricavato a fianco
del corpo centrale nell’ambito dei lavori
di ristrutturazione dell’edificio. “Questa
inaugurazione – ha detto il presidente
della Cantina di Conselve Nicola Zaggia
– conclude un percorso avviato quasi
una decina d’anni fa. Abbiamo realizzato una serie di interventi per ammodernare gli impianti, dall’installazione di
nuovi serbatoi d’acciaio all’impianto di refrigerazione, dagli strumenti per l’affinamento dei vini alle botti in
legno nella nuova barricaia, fino all’impianto
fotovoltaico installato
sul tetto. Investimenti
importanti per la nostra cooperativa, finanziati attingendo anche
alle risorse del Piano di Sviluppo Rurale
veneto. Ora il nuovo punto vendita ci
permetterà di offrire un ulteriore servizio ai nostri clienti, che potranno trovare
vini sfusi e in bottiglia in un ambiente
ampio e accogliente. Abbiamo voluto
FRUTTA E VERDURA A “KM ZERO”
AI CAMPISCUOLA DELLA PARROCCHIA
Gli agricoltori di Coldiretti – Campagna Amica Padova
riforniscono di tipicità del territorio la comunità di Saccolongo
F
rutta e verdura fresca e di stagione,
tipicità padovane a “km zero”, consegnate e garantite dagli agricoltori di
Coldiretti - Campagna Amica Padova
sulle tavola dei campiscuola parrocchiali. I ragazzi che hanno partecipato ai campiscuola della parrocchia di
Santa Maria Assunta di Saccolongo si
sono trovati a pranzo, cena e merenda
gli ortaggi e la frutta padovana, fresca
e dalla qualità garantita dai produttori.
Ogni settimana gli agricoltori dell’Agrimercato delle Terre del Santo hanno
consegnato in parrocchia la merce da
destinare ai campiscuola. Così la frutta
e la verdura “made in Padova” sono partite alla volta del Passo del Tonale, dove
la parrocchia ha tenuto i campiscuola
per oltre 150 ragazzi. E’ il risultato della
collaborazione fra la parrocchia di Saccolongo e Coldiretti Padova che, tramite le aziende di Campagna Amica, ha
messo a disposizione prodotti del territorio, freschi e sani, ad un prezzo par-
ticolarmente conveniente, ancora più
basso di quello scontato del 30 per cento sulla media giornaliera, già applicato
a tutti i mercati agricoli di Coldiretti. Il
parroco di Saccolongo Don Paolo ha
raggiunto l’accordo direttamente con
i produttori per garantire ai ragazzi dei
campiscuola, oltre alla formazione e al
divertimento in montagna, anche dei
pasti sani ed equilibrati, con la migliore
ortofrutta padovana, firmata dagli stessi agricoltori.
Ringraziamo la Parrocchia di Saccolongo per la sensibilità nei confronti dei
produttori. Queste iniziative rappresentano anche un’utile integrazione al reddito dei nostri agricoltori che possono
contare su un’adeguata remunerazione per il frutto del loro lavoro. Inoltre i
ragazzi possono trovare a tavola frutta
e verdura di qualità e dall’origine garantita, tutta un’altra cosa rispetto ai prodotti anonimi e di dubbia provenienza
che invadono il nostro mercato.
creare anche una piccola esposizione
con una raccolta di bottiglie storiche
accanto alle etichette con le quali commercializziamo i nostri vini all'estero. E'
una testimonianza che guarda al futuro
senza dimenticare il passato e le nostre
origini. Ringrazio tutti coloro che hanno
contribuito a realizzare questi interventi,
fondamentali per l'attività della nostra
cooperativa”.
Con l'occasione le autorità presenti a
Conselve hanno inaugurato anche il
farmer's market che si terrà ogni sabato
sul piazzale della Cantina. Le aziende di
Campagna Amica proporranno le tipicità di stagione e del territorio a prezzi convenienti, come è tradizione per i
mercati agricoli che portano i colori di
Coldiretti. La presenza di un mercato di
vendita diretta all'interno della Cantina
è un segnale forte che gli imprenditori agricoli vogliono dare ai consumatori, offrendo un'ulteriore occasione
per conoscere ed acquistare i prodotti
di qualità del territorio, la cui origine
è garantita dagli agricoltori, pronti a
metterci la faccia. Il debutto è stato più
che positivo, ora ogni sabato mattina il
nuovo farmer's market di Conselve sarà
un appuntamento fisso. A conclusione
della Fiera di Sant'Agostino, lo scorso 2
settembre, Coldiretti Padova ha proposto un ulteriore appuntamento con la
vendita diretta in piazza XX Settembre,
offrendo ai tanti ospiti prodotti freschi
e di stagione, all'insegna del mangiar
sano e del consumo responsabile e
consapevole.
CONSORZIO AGRARIO PADOVA E VENEZIA
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Possibilità di fissare il prezzo con 3 diverse opzioni temporali
Ai coltivatori di Grano Tenero che non rientrano nelle tipologie
sopradescritte il Consorzio Agrario propone un Nuovo Contratto di
Coltivazione e Commercializzazione legato al listino della Borsa merci
di Padova con la possibilità di fissare il prezzo secondo 3 opzioni che
coprono l’intero periodo dalla raccolta fino alla fine di marzo dell’anno
successivo alla raccolta stessa
Informazioni Dettagliate Presso Tutte Le Agenzie del
CONSORZIO AGRARIO di PADOVA e VENEZIA