allegato 6 - linee guida sul rapporto tra antitrust e
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allegato 6 - linee guida sul rapporto tra antitrust e
ALLEGATO 6 - LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA ANTITRUST E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 1.1 La legge sulla proprietà intellettuale conferisce ai detentori della proprietà intellettuale determinati diritti escludendone altri. Per questo, le licenze esclusive sono state riconosciute da tempo nei tribunali. Eppure, certi tipi di condotta in materia di proprietà intellettuale possono avere effetti negativi sulla concorrenza, cosa che è contemplata e tutelata dalle leggi antitrust. 1.2 Nella maggior parte delle situazioni, un semplice rifiuto unilaterale di concedere una licenza non viola le leggi antitrust. Tuttavia, se un rifiuto unilaterale di concedere una licenza si integra nel tentativo di raggiungere o mantenere il potere nel mercato in questione o in un altro mercato, possono derivare problemi di antitrust. 1.3 Contrariamente a un rifiuto unilaterale di concedere una licenza, un rifiuto concertato può essere considerato presumibilmente illegale. In altre parole, qualsiasi decisione riguardante la concessione di licenze deve essere presa indipendentemente e non in collaborazione o in accordo con i concorrenti. 1.4 Le limitazioni alla concessione di licenze, quali limitazioni quantitative, restrizioni territoriali, restrizioni sulla clientela e i settori di utilizzo sono state considerate ammissibili in passato, ma possono sollevare problemi di antitrust quando sono usate per prevenire o eliminare la concorrenza che sarebbe esistita in assenza della licenza. Ove le parti interessate sono concorrenti, o quando le restrizioni si accompagnano a un elevato livello di potere di mercato, le restrizioni alla concessione di licenze dovrebbero essere esaminate attentamente per assicurare l'osservanza alle norme antitrust. 1.5 Le disposizioni vincolanti, proprio nei contesti esterni alla proprietà intellettuale, possono essere illegali in certe circostanze. In particolare, ci possono essere problemi di antitrust quando il venditore ha un potere di mercato nel mercato del prodotto vincolante. Tuttavia, l'esistenza di una licenza di brevetto (o di un prodotto brevettato) non significa necessariamente che il concedente (o venditore) abbia il potere di mercato nel mercato del prodotto vincolante. 1.6 Le licenze di brevetto "aggregate" sono tipicamente riconosciute se sono consensuali, ma sollevano problemi di antitrust quando il licenziatario è costretto ad accettare l'"aggregazione". 1.7 I pool di brevetti, cioè l'accordo tra due o più detentori di brevetto di creare una licenza congiunta per i rispettivi brevetti, sono spesso considerati come uno stimolo alla concorrenza. Ad esempio, i pool di brevetti possono essere usati per ridurre i costi di transazione associati al rilascio di licenze, eliminare posizioni di blocco per evitare contenziosi per violazione e integrare tecnologie complementari. Tuttavia, se un pool di brevetti include brevetti di tecnologie sostitutive l'una dell'altra, possono derivare dei problemi di antitrust. In tal caso, il pool potrebbe essere un modo per eliminare la concorrenza tra i detentori di brevetti. 1.8 Si dovrebbe notificare il Legal Department di tutte le discussioni relative a qualsiasi accordo sulla proprietà intellettuale e tali discussioni dovrebbero svolgersi soltanto in stretta consultazione con il Legal Department. 1.9 Queste Linee guida supportano la Politica antitrust (la "Politica"). Come nel caso delle altre parti della Politica, nessun Dipendente della Società ha l'autorità, conferita dalla Società o altrimenti, di agire in modo difforme dalle presenti Linee guida e dalle leggi antitrust. 1 Flint Group: Annex 6