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TRIBUNALE DI COSENZA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Nr. 0070/16
R.G.N.R.
Nr. 1008/16
R.G.G.I.P.
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
-arti. 409-411 c.p.p. -
li Giudice, doti. Salvatore Carpino,
letti gli atti relativi al procedimento sopra specificato nei confronti di:
> Nesci Dalila, in atti generalizzata,
indagati per il reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p.
all'esito della Camera di Consiglio del 14.4.2016 ed udite le conclusioni espresse dalle parti
(riportate nel relativo verbale);
esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 1.3.2016;
letta l'opposizione depositata nell'interesse di Giuseppe Ennio Morrone, nella sua qualità di
persona offesa;
Osserva
La richiesta di archiviazione merita di essere accolta, conformemente a quanto sostenuto dal
Pubblico Ministero, le cui argomentazioni vanno considerate come integralmente trasposte
nel presente provvedimento.
Invero, nel caso di specie, appare pienamente configurabile la scriminante della "critica
politica" - nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti - stante la ricorrenza delle
condizioni "codificate" dalla Suprema Corte:
1) l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati (la nomina della
persona offesa come Presidente della Commissione di Vigilanza de! Consiglio regionale
costituisce certamente notizia di rilevanza pubblica);
2) il rispetto del limite della "continenza", ossia l'assenza di attacchi personali e gratuiti al
soggetto criticato.
Ed invero, l'indagata, con l'articolo pubblicato sul sito internet "Dalida Nesci.it", si è limitata
ad esprimere un giudizio di riprovazione nei confronti dell'atto regionale riguardante la
nomina della persona offesa come Presidente della Commissione di Vigilan/a del Consiglio
regionale.
Anche l'affermazione incriminata ("Mandare Ennio Morrone alla presidenza della vigilanza
significa, in una parola sola, dare a Dracula la gestione delle trasfusioni"} deve essere letta
nell'ambito di una polemica politica, pur aspra ma di indubbia rilevanza sociale, non
finalizzata all'unico scopo di aggredire la sfera morale del denunciarne.
Deve osservarsi, infine, che lo svolgimento dell'attività investigativa suggerita dalla persona
offesa nell'atto di opposizione, oltre che generica, appare, alla luce delle considerazioni fin
qui esposte, superflua ed irrilevante, in quanto inidonea ad incidere sulla vicenda e sulle
circostanza sopra indicate.
Ritenuto, dunque, che appare opportuno disporre l'archiviazione del presente procedimento.
P.Q.M.
visti gli arti. 409-411 c.p.p.
dispone l'archiviazione del presente procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.
in sede.
Cosenza. 14 aprile 2016
II Giudice