SE LA MALATTIA INTERROMPE IL PREAVVISO QUESITO del 20
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SE LA MALATTIA INTERROMPE IL PREAVVISO QUESITO del 20
SE LA MALATTIA INTERROMPE IL PREAVVISO QUESITO del 20/09/2012 (CdL di Pordenone) - CCNL Turismo: - art. 165 - 1° comma (conservazione del posto: in caso di malattia accertata il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre) Premesso che: - in data 08/08/2012 abbiamo manualmente consegnato ad una lavoratrice la lettera di preavviso di licenziamento che si sarebbe attuato il 31/08/2012 , assicurando il pagamento per la parte mancante dello stesso; - in data 31/08/2012 viene prodotto un certificato medico attestante l'insorgenza di una malattia dal 30/08/2012 con prognosi fino al 19/09/2012 e un successivo con prognosi fino al 30/09/2012 Si chiede: 1- Visto quanto previsto dal 1° comma dell'art. 165 del CCNL del Turismo, il licenziamento del 08/08/2012 preavvisato per il 31/08/2012, può trovare compimento o l'insorto evento morboso sospende comunque il provvedimento? - Se l'insorta malattia sospende il provvedimento, il comporto può durare al massimo fino al 29/06/2013 o 25/02/2013? Nel dubbio del modus operandi abbiamo scritto alla lavoratrice che il provvedimento veniva rinviato alla conclusione dell'evento di malattia, riservandoci comunque di verificare la valenza del 1° comma dell'art. 165 su richiamato. RISPOSTA dell‘Avv. Francesco Stolfa Preliminarmente è il caso di sottolineare che il licenziamento de quo è intervenuto in vigenza della L. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) quindi deve tenere conto anche delle sue disposizioni. Orbene, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali precedenti, in effetti, qualsiasi licenziamento intervenuto durante il periodo di preavviso ne sospendeva l'efficacia fino alla conclusione della malattia. Negli ultimi anni si era anche consolidato un orientamento giurisprudenziale che propendeva per la resi della cd. efficiacia obbligatoria del preavviso secondo cui il licenziamento operato in tronco, con liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, determinava comunque la cessazine del rapporto di lavoro con conseguente irrilevanza dell'evento morboso insorto successivamente (in passato era stata, invece, in auge la tesi opposta della cd. efficiacia reale del preavviso, secondo cui il periodo di lavoro si sarebbe interrotto solo alla concluione del periodo di preavviso previsto dal contratto con conseguente rilevanza della mattia intervenuta anche dopo il recesso in tronco). Nel caso di specie, comunque, l'azienda ha dato al lavoratore un certo preavviso (sia pure incompleto) e la malattia è intervenuta (guarda caso) poco prima del suo spirare. Secondo gli orientamenti giurispudenziali e dottrinali pregressi, dunque, non vi sarebbe dubbio che tale licenziamento sia stato sospeso dall'insorgere dell'evento morboso. Nessuna rilevanza hanno, al riguardo, le disposizioni della contrattazione collettiva che concernono il diverso problema dei limiti posti al diritto del lavoratore in malattia alla conservazione del posto di lavoro (che fissano cioè il periodo massimo in cui la malattia può essere posta a carico del datore di lavoro, trascorso il quale il lavoratore in malattia può essere licenziato). E tuttavia il licenziamento de quo, come si diceva, è intervenuto in data successiva a quella in cui è entrata in vigore la riforma (18 luglio 2012). Le conseguenze - particolarmente rilevanti - che se devono trarre sono le seguenti: 1) il licenziamento de quo, se intuiscono bene, dovrebbe essere stato comminato per giustificato motivo oggettivo, quindi doveva seguire la procedura fissata dal nuovo testo dell'art. 7, L. 604/1966m così come modificato dal comma 40, art. 1, L. 92/2012 che prevede, come è noto, la preventiva comunicazione alla DTL dell'intenzione aziendale di procedere al licenziamento cui segue una procedura conciliativa, alla conclusione (e in caso di esito negativo) della quale si può procedere al licenziamento. 2) Il successivo comma 41 prevede che, in tal caso, quel licenziamento decorre dal momento in cui è stata effettuata la prima comunicazione alla DTL che ha avviato l'intera procedura. La medesima norma individua poi espressamente alcuni eventi che eccezionalmente determinano l'effetto sospensivo del licenziamento, fra i quali non è però indicata la malattia. Se ne deve dedurre che la malattia intervenuta dopo la prima comunicazione alla DTL, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia lavorato o meno nelle more, non impedisce il licenziamento nè ne sospende l'efficacia. In altre parole, pare proprio che il legislatore abbia voluto porre termine alla discutibile (e molto diffusa) prassi di alcuni lavoratori di fare ostruzionismo contro il licenziamento, appunto "mettendosi" in malattia. Si tratta, naturalmente, di una prima lettura della norma che tuttavia ha trovato già le prime conferme in dottrina: v. RICCIO Gianvito, Gli oneri procedimentali, in Magnani-Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè Ed., 2012, p. 291. Quanto esposto costituisce una prima risposta al quesito posto. Qualora residuino ulteriori dubbi non avrò difficoltà a fornire ulteriori chiarimenti.