IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
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IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO: alla luce delle modifiche introdotte con la legge 2 aprile 2015 n. 44 in pillole (Avv. Laila Perciballi) 1. La legge 2 aprile 2015 n. 44. La sua storia e la sua approvazione La disciplina sul PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO entra in vigore domani 6 Maggio 2015 per effetto della legge n. 44 del 2015 recante "Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario". Il PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO venne introdotto dall'allora Ministro Tremonti nel 2006, ma venne poi abbandonata. Probabilmente, questa legge non ha avuto fortuna perché diretta ad un popolo di anziani (i 65enni di 10 anni fa) che avevano ed hanno una pensione, ed avevano ed hanno una casa (sono immobili con destinazione residenziale), non avevano e non hanno alcuna necessità di chiedere finanziamenti alle banche e tantomeno di iscrivere ipoteche sulle loro case. La legge n. 44 del 2015, INVECE potrebbe avere maggiore fortuna perché la generazione dei nati tra gli anni '60 - '70 e che ora vanno incontro ai 60 anni: HANNO una casa perché l’HANNO ereditata o gli è stata acquistata dai propri genitori; Non HANNO la certezza del lavoro fisso e della busta paga; HANNO ancor meno certezze per il futuro e sanno bene che non avranno la pensione o per i pochi fortunati che riusciranno ad averla la stessa sarà talmente bassa da non consentire di pagare neppure le utenze – invece sempre più care-. Dunque, se questa legge avrà fortuna, la stessa è da imputare alla sfortuna dei futuri 60enni! 2. Il prestito vitalizio ipotecario. Nozione e disciplina. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti.1 1 << Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in Ovviamente la banca garantisce i finanziamenti erogati iscrivendo ipoteca di primo grado su immobili residenziali. Il prestito vitalizio potrebbe essere una alternativa alla cessione della nuda proprietà: alla morte del proprietario, gli eredi decidono se estinguere il debito con la banca o vendere l’immobile al prezzo di mercato. Al fine di vedersi rimborsare il prestito, è possibile che: a. La banca che ha concesso il prestito può chiedere il rimborso integrale del finanziamento (con interessi e spese) in unica soluzione agli eredi al momento della morte del soggetto finanziato; b. La banca che ha concesso il prestito può chiedere il rimborso integrale del finanziamento anche nel caso in cui vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. Ma, ad esempio, il soggetto finanziato può ritrovarsi l’ipoteca di Equitalia e ciò darebbe diritto alle banche di richiedere il rientro in un momento di ancor maggior difficoltà del cittadino. In ogni caso, il soggetto che ha richiesto il finanziamento può concordare, al momento della stipulazione del contratto, una modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi della morte. Quanto all'oggetto dell'iscrizione ipotecaria, la banca garantisce i finanziamenti erogati iscrivendo ipoteca di primo grado su immobili residenziali. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Si deve inoltre ricordare che, dal momento che la proprietà non viene trasferita, il proprietario dell'abitazione ipotecata per ricevere il prestito vitalizio ipotecario deve continuare a pagare le tasse: Imu ed eventualmente Tasi: imposte patrimoniali sul possesso; la tassa rifiuti (Tari ), Irpef sulle abitazioni non locate. Le imposte patrimoniali e quelle sul reddito fondiario - se previste - vengono pagate dall'usufruttuario, che conserva il possesso. Le imposte sulla compravendita, invece, le paga parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.>> (art. 1 legge n. 44 del 2015). l'acquirente (eventualmente anche con i benefici prima casa) e sono commisurate alla quota parte del valore catastale riferibile al diritto di nuda proprietà. 3. Che cosa succede se il finanziamento non viene integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di morte o riduzione del valore dell’immobile per altre iscrizioni ipotecarie, o ulteriori limitazioni del diritto di a proprietà piena. In questi casi, può accadere che: a. La banca vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato; b. il valore viene determinato da un perito indipendente incaricato dalla banca; c. le somme ricavate dalla vendita dell’immobile servono per estinguere il credito vantato dalla banca a seguito della erogazione del prestito vitalizio ipotecario; d. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 % per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con la banca, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. Tuttavia, se l'immobile viene venduto ad un prezzo più basso del debito nel frattempo maturato (finanziamento + interessi e spese), cioè se il debito del beneficiario del prestito vitalizio viene estinto alla sua morte con la vendita della casa e il prezzo risulta superiore all'importo dovuto all'istituto che ha erogato il finanziamento, la differenza è incassata dagli eredi. In caso di differenza negativa gli eredi non devono alcuna somma alla banca. Anche se dalla vendita si ricava meno del debito nel mentre maturato nei confronti della banca (capitale + interessi e spese), l'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. 4. I tassi di interesse ed i profili di usura. L'attuale art. 12- quinquies dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) prevede che: "Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta." e l'art. 12sexies dispone che "I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data". Ebbene, l'art. 1 della legge n. 44 del 2015 stabilisce che il prestito vitalizio ipotecario "ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari di (...) finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato" mentre l’art. 120, comma 2, lettera b) del Testo Unico Bancario dispone: << b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”. Il Movimento Consumatori sta portando avanti la campagna “STOP ANATOCISMO” ed appena lo scorso 14 Aprile 2015, il Tribunale di Milano, con due provvedimenti cautelari, ha accolto le domande inibitorie proposte dall'Associazione "Movimento Consumatori" per inibire l’anatocismo nei conti correnti bancari dal 1° gennaio 2014. Nel provvedimento del Tribunale di Milano si legge: << Alla lettera b) il legislatore ha, invece, voluto chiarire che gli interessi non possano produrre interessi ulteriori, che viceversa, vanno conteggiati solo sul capitale originario. In sostanza la norma circoscrive la portata della capitalizzazione degli interessi periodicamente conteggiati, escludendo che tale operazione contabile possa consentire alcun prodotto anatocistico. >> Ing Bank, Banca Popolare di Milano e Deutsche Bank devono cessare ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi e ogni pratica anatocistica in tutti i contratti di conto corrente con i consumatori. Le banche sono state condannate a pubblicare il dispositivo del provvedimento sulle home page dei propri siti internet e a comunicarlo a tutti i consumatori con le stesse modalità con le quali vengono inviati gli estratti di conto corrente. Le decisioni del tribunale di Milano chiariscono che dal 1° gennaio 2014 per le banche è vietata ogni forma di anatocismo, gli interessi scaduti non possono più produrre nuovi interessi che devono essere conteggiati solo sul capitale. Questo divieto, enunciato dal nuovo articolo 120 t.u.b., è chiarissimo e non necessità di alcun intervento del CICR al quale può spettare solo l’individuazione delle modalità di applicazione e conteggio degli interessi, tutte le banche, nonostante il divieto operi ormai da ben 16 mesi, hanno continuato ad applicare gli interessi anatocistici che per il 2014 hanno comportato l’addebito di interessi illegittimi stimati per tutte le banche italiane in oltre 2 miliardi di euro. *** Si auspica dunque che il regolamento che deve essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 44 del 2015 sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, interpreti la norma sul Prestito Vitalizio Bancario adottando la previsione dell’art. 120, comma 2, lettera b) del Testo Unico Bancario disponendo che, in ogni caso : << b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”, così da evitare contrasti normativi e dare certezza al diritto e trasparenza agli utenti. 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