USARCI Belluno

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USARCI Belluno
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. postale 70% DCB Belluno - Tip. Nero su Bianco
Belluno
1° Trimestre I Marzo 2011
Alfa Giulietta 1.4 Turbo Benzina Progression 120cv
tua a partire da € 17.800 (ipt esc.)
Promozione riservata agli agenti di commercio.
Belluno
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1° Trimestre I Marzo 2011
A
ncora una volta, molti colleghi con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi e che rappresentano svariati settori merceologici, mi hanno
manifestato il notevole interesse di poter visitare e partecipare agli
eventi organizzati dai centri fieristici.
Importanti incontri con espositori, tecnici, colleghi, che all’interno degli stand forniscono informazioni utili al proprio lavoro.
Le notizie sono determinanti per aggiornarsi sulle ultime novità, sulle
nuove tecnologie, sulla concorrenza, sui prezzi, insomma su tutto ciò che un ottimo venditore ha il dovere di conoscere.
Nella nostra provincia l’eccellenza viene proposta dal polo fieristico della montagna Longarone Fiere Dolomiti, che con le sue 13 manifestazioni annue copre tutti i settori merceologici importanti.
Invito dunque gli agenti di commercio di tutte le province italiane a visitare le fiere che
indichiamo nel corpo del nostro giornale. Oltre alle manifestazioni, potrete ammirare le
bellezze della provincia di Belluno con le sue Dolomiti “Patrimonio dell’Unesco”. È un’occasione straordinaria da non perdere.
Rammento infine che con la tessera Usarci possono entrare due persone gratuitamente.
Il Presidente Usarci di Belluno
Comm. Mario Nicolai
EDITORIALE
3
Siamo lieti di comunicarvi che il direttore del nostro magazine, Andrea Ferrazzi,
è diventato papà di una bellissima bambina di nome Viola. Auguri da tutti gli
amici dell’USARCI a papà Andrea e mamma Liz.
Il Presidente
lai
comm. Mario Nico
È con grande piacere che vi comunichiamo
il successo dell’usarci bellunese, nella Pedalata ecologica veneta, con il primo posto assoluto del sig. Dal Pont Francesco.
I SERVIZI USARCI
Consulenza legale:
contrattuale:
interpretazione
e verifica mandati; recupero giudiziale
delle provvigioni e delle indennità di fine
rapporto; assistenza e tutela giudiziale e
stragiudiziale, nelle controversie con le
mandanti.
penale: assistenza in procedure penali
per violazioni del Codice della strada
diritto di famiglia: assistenza in
materia di diritto di famiglia con particolare attenzione ai problemi legali alle
separazioni, divorzi, convivenze more
uxorio, adozioni nazionali ed internazionali e materia successoria.
consulenza notarile: in materia
immobiliare e societaria.
Calcoli indennità:
suppletiva di clientela, indennità me-
ritocratica, indennità per patto di non
concorrenza, firr, indennità sostitutiva
per mancato preavviso, conciliazione
sindacale.
ne d’anzianità e vecchiaia, invalidità, superstiti e altre prestazioni previste.
Consulenza Enasarco:
assistenza in materia fiscale, dichiarazioni
dei redditi, calcolo imposte IRPEF, IRES,
IRAP, IVA, gestione contabilità semplificate ed ordinarie, gestione contribuenti
minimi, calcolo ICI, predisposizione di
business plan, predisposizioni e gestione di ricorsi in Commissione Tributaria.
Servizio di contabilità fiscale (CAAF)
- l’unico centro di assistenza fiscale autorizzato per gli agenti di commercio.
controllo dei versamenti calcolo versamenti mancanti per la pensione; estratto
conto contributi; domanda di pensione;
contributi volontari; richiesta FIRR, recupero contributi; richiesta assegni parto, interventi sanitari; mutui immobiliari
Enasarco; borse di studio; assegni spese
funerali; assegni per nascita; assegni per
pensionati ospiti in case di riposo; soggiorni in località termali o climatiche;
Assistenza previdenziale:
INPS calcolo pensione, compilazione e
presentazione delle domande di pensio-
Consulenza fiscale
e amministrativa:
Informazioni:
periodiche agli associati con invii personalizzati di fax ed e-mail relativi alle novità di interesse comune.
1° Trimestre I Marzo 2011
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DOPO LA CRISI, UN PO’ DI LUCE
L’OPINIONE
Direttore Responsa
bile
Dr. Andrea Ferrazz
i
Un po’ di luce in fondo al tunnel della crisi. Nel quarto trimestre del 2010 gli indicatori economici
confermano una inversione di tendenza per il sistema produttivo del Veneto rispetto alla fase
recessiva degli ultimi due anni. La dinamica degli indicatori economici che emerge dall’indagine
condotta dalla Fondazione Nord Est per Confindustria Veneto, su un campione di circa 1.072
aziende, conferma una progressiva risalita dell’economia veneta verso i valori pre-crisi, rispetto
allo stesso trimestre dell’anno precedente. Nel dettaglio per quanto riguarda la Produzione industriale si evidenzia un miglioramento del trend per il settore del Metalmeccanico con un +10,6%
e dell’Occhialeria +17,6% si indica invece un lieve rallentamento per i comparti dell’Alimentare
+4,1%, del Tessile, Abbigliamento e Concia +4,8%, del Legno/Arredo +1,9%. In relazione alle
Vendite emerge un leggero rallentamento sul mercato interno in particolare nel settore dell’Alimentare +3,3% e dell’arredamento, fatta eccezione per il comparto dell’Occhialeria che registra un +11,4%.
Si riscontra invece un consolidamento sui mercati esteri soprattutto a livello extra europeo, segno di vitalità delle
aziende venete che stanno tentando di cogliere nuove opportunità e conquistare nuovi mercati. Si evidenzia
in particolare una buona performance nei settori Metalmeccanico +13,7% e Tessile, abbigliamento e concia
+8,4%. Le previsioni delle imprese venete per il primp trimestre 2011 segnalano una progressiva stabilizzazione.
Il miglioramento del clima di fiducia non si traduce però in un deciso rilancio dell’attività produttiva. Sul fronte
della Produzione si prevede un +4,4%. Per quanto riguarda gli Ordini le attese appaiono abbastanza positive
sia a livello nazionale +3,3%, che quello estero +4,6%. Per quanto riguarda l’Occupazione il dato che emerge
evidenzia un dato che si avvicina allo zero fisiologico. Si prospetta inoltre un incremento del +3,5% sul fronte
degli investimenti. ‘’Il clima di fiducia degli imprenditori veneti è sensibilmente condizionato da fattori globali di
incertezza legati all’evolversi del quadro nazionale ed internazionale e agli ormai cronici ritardi strutturali che
riguardano il nostro sistema Paese”, ha detto Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto. Solo un po’ di
luce, dunque. Ma dopo una crisi economica senza precedenti ci si può accontentare. Almeno per ora.
SOMMARIO
Dr. Andrea Ferrazzi
L’EDITORIALE
03
IL DIRETTORE “L’OPINIONE”
05
LA PAROLA AL LEGALE
06
la parola al commercialista
08
ENASARCO e CONVENZIONE USARCI / GRUPPO FIAT 2011
10
XIX CAMPIONATO NAZIONALE USARCI SCI NORDICO - SAPPADA
11
RICERCA AGENTI e VARIE
13
CONVENZIONI SOCI
15
Direttore Responsabile Andrea Ferrazzi
Progetto grafico Mario Nicolai
Autorizzazione Tribunale di Belluno n° 482/07 NC n° 5/07 R.S.
Editore e Redazione USARCI BELLUNO • Piazza S. Giacomo, 12 • BRIBANO DI SEDICO (BL)
Impaginazione e stampa Tip. Nero su bianco sas • Z.I. Paludi di Pieve d’Alpago (BL) • Via dell’Industria n. 10 • Tel. e Fax 0437.99445
UNIONE SINDACATI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITALIANI
P.zza S. Giacomo, 12 - 32036 Sedico (BL)
Tel. e Fax 0437.852427 - E-mail: [email protected] - www.usarcibelluno.it
In copertina: la Prefettura, la Provincia e il Comune di Belluno nelle foto di Luca Zanfron;
Piazza Maggiore a Feltre, foto Comune di Feltre.
1° Trimestre I Marzo 2011
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A CURA DI
AVV. GIANLUCA NICOLAI
Legale Fiduciario
Usarci Belluno
LA PAROLA AL LEGALE
PATTO DI NON CONCORRENZA.
N
ei contratti di agenzia capita di leggere, a volte, clausole relative al “Patto di
Non Concorrenza”.
Tale pattuizione è l’accordo con cui le parti del contratto prevedono l’obbligo
per l’agente, successivamente allo scioglimento del rapporto, di astenersi dal
porre in essere comportamenti concorrenziali a svantaggio della preponente.
Il Patto di Non Concorrenza è disciplinato, nell’ordinamento italiano, dall’art.
1751-bis del Codice Civile (introdotto in Italia, in attuazione della Direttiva CEE
n. 86/653, dal D. Lgs. n. 303/1991) il quale testualmente prevede che:
“Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per
iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato
concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del
contratto.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata
alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in
base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti
tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro
incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Vi sono, quindi, tre requisiti di validità del Patto di Non Concorrenza:
1) Forma: il patto deve essere stipulato per iscritto, altrimenti è nullo; la sua natura vesAvv. Gianluca Nico
satoria
ex art. 1341 comma 2 codice civile, pertanto, ne impone la specifica approvazione
lai
del Centro Giuridic
o Nazionale Usarci
per iscritto;
2) Oggetto: il patto deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi
per i quali è stato concluso il contratto di agenzia; vi sarà, quindi, nullità del Patto che limiti
l’attività dell’agente in relazione ad una zona più estesa di quella dove egli aveva esercitato
la propria attività; peraltro, in difetto di indicazione della zona, il patto dovrà intendersi circoscritto all’area
territoriale di competenza dell’agente in costanza di rapporto e ciò alla luce della lettera e della ratio della
direttiva CE.
3) Durata: la durata del patto non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
Il Codice, come detto, stabilisce, altresì, che il Patto di Non Concorrenza sia oneroso.
Prima dell’introduzione del citato art. 1751-bis c.c., usualmente le mandanti non riconoscevano in favore
dell’agente alcun riconoscimento monetario a fronte dell’impegno dell’agente ad astenersi dall’agire in concorrenza.
In alcuni casi, peraltro, le ditte prevedevano che una quota parte della provvigione riconosciuta all’agente
venisse erogata quale corrispettivo per il rispetto di tale Patto.
L’art. 1751-bis c.c. ha, invece, previsto che, in favore dell’agente, venga riconosciuta una indennità di natura
non provvigionale in occasione della cessazione del rapporto, indennità che dovrà tener conto della durata
del divieto, della natura del contratto e dell’indennità di fine rapporto, il tutto nel rispetto dei criteri di calcolo indicati nei vigenti Accordi Economici Collettivi, valevoli per gli iscritti alle associazioni di categoria o per le
parti che abbiano fatto espresso rinvio alla normativa contrattuale collettiva nei singoli contratti di agenzia.
La base di calcolo stabilita dagli AEC è data dalla media delle provvigioni spettanti negli ultimi 5 anni di attività, ovvero dalla media delle provvigioni spettanti nel corso del rapporto, nel caso lo stesso abbia avuto
durata inferiore ai 5 anni.
L’AEC Industria 2002 stabilisce che l’indennità varia da un minimo di 6 mensilità, spettante all’agente plurimandatario il cui rapporto abbia avuto una durata inferiore a 5 anni, ad un massimo di 12 mensilità per
l’agente monomandatario con un rapporto ultradecennale.
L’AEC Commercio 2009 prevede che l’indennità degli agenti sia calcolata dividendo la base di calcolo di
cui sopra per 24 e moltiplicando i ventiquattresimi per tanti mesi quanti sono quelli di durata dell’obbligo di non concorrenza. L’importo massimo, quindi, sarà pari ad un anno di provvigioni in caso di durata
biennale del patto. Per gli agenti monomandatari l’importo così risultante verrà corrisposto per intero
nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore ai 5 anni; per i rapporti di durata inferiore l’indennità sarà dovuta nella misura dell’85%; per gli agenti plurimandatari la base di calcolo è ridotta del 20%
rispetto ai monomandatari.
Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo sulla quantificazione dell’Indennità, quest’ultima
verrà determinata, ex art. 1751-bis comma 2 c.c., dal Giudice in via equitativa tenuto conto di vari parametri quali (i) la causa di cessazione del rapporto di agenzia, (ii) l’ampiezza della zona assegnata all’agente,
(iii) l’esistenza del vincolo di esclusiva e (iv) la media dei corrispettivi riscossi dall’agente raffrontata alla
loro incidenza sul volume d’affari complessivo dello stesso periodo.
Quanto al momento in cui possa essere introdotto nel rapporto di agenzia il Patto di Non Concorrenza,
va detto che l’AEC Commercio 2009 ha previsto che esso “potrà essere pattuito solo
al momento dell’inizio del rapporto di agenzia”, mentre non vi è una analoga previsione negli altri AAEECC, né, tanto meno, nel Codice Civile.
Nel silenzio della legge e delle pattuizioni collettive, va precisato poi che l’Indennità per il Patto di Non
Concorrenza spetterà all’agente indipendentemente dalle ragioni della cessazione del rapporto e, pertanto, non potrà essere esclusa (malgrado qualche contratto di parte datoriale tenti di inserire una simile
clausola) dal fatto che il recesso sia formalizzato dalla mandante.
Venendo, ora, al momento in cui la preponente sarà tenuta a versare l’Indennità, va chiarito come il Codice stabilisca laconicamente che essa dovrà avvenire “in occasione della cessazione del rapporto”.
Nella prassi contrattuale, pertanto, alcune mandanti hanno tentato di subordinare il pagamento all’effettivo rispetto del Patto, dichiarandosi disponibili a versare il quantum solo al termine del periodo di durata
dello stesso. Altre, invece, hanno in alcuni casi provveduto a versamenti mensili dell’Indennità, successivi
allo scioglimento del rapporto, in tante parti quanti erano i mesi di durata del Patto. In altri casi ancora il
Patto viene versato, in maniera “anticipata”, all’interno delle provvigioni.
Anche alla luce di tale prassi giudiziaria, il nuovo AEC Commercio 2009 ha stabilito che “In attuazione di
quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà
essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia”.
I Tribunali hanno quindi chiarito che eventuali versamenti in pendenza del contratto di agenzia debbano
essere considerati mere anticipazioni su quanto spettante all’agente in virtù del Patto di Non Concorrenza.
Quanto alla violazione del Patto di Non Concorrenza, il Codice Civile e l’AEC Commercio non prevedono espressamente alcuna conseguenza economica, mentre l’AEC Industria pone a carico dell’agente
l’obbligo di restituire le somme percepite, oltre a una penale non superiore al 50% dell’indennità.
È possibile, tuttavia, per la preponente, che ritenga la sussistenza di una violazione al Patto da parte
dell’agente, adire il Presidio di Giustizia in via d’urgenza al fine di far cessare l’attività concorrenziale
dell’agente stesso, oltre a richiedere, ove sussistenti, il ristoro di eventuali danni.
Va specificato, infine, come non sia possibile, per una delle parti (usualmente tale tentativo viene posto in
essere dalle mandanti), rinunciare al Patto ovvero liberare l’altra parte dal rispetto dello stesso.
La rinuncia unilaterale, infatti, non produce effetti liberatori nei confronti dell’altra parte dal momento
che ciò potrà avvenire soltanto per mutuo consenso tra i contraenti (non valendo, neppure, la possibilità
che, nel contratto, una delle due parti si fosse riservata tale potestà).
Per domande, chiarimenti, perplessità, Vi invitiamo a prendere contatto con la sede Usarci di Bribano
per un appuntamento.
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LA PAROLA AL LEGALE
1° Trimestre I Marzo 2011
1° Trimestre I Marzo 2011
LA PAROLA AL COMMERCIALISTA
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A CURA DI
DOTT. ANTONIO DA PIAN
Commercialista Fiduciario
Usarci Belluno
C
ontinuo le riflessioni cui avevamo brevemente accennato nel precedente articolo, affrontando un classico problema che si ripropone periodicamente per gli agenti di commercio, nostri associati USARCI, ossia a quale forma di finanziamento ricorrere per
acquistare una nuova auto. Tre sono le principali scelte:
1. acquisto dell’ auto con finanziamento bancario;
2. leasing dell’ auto con riscatto;
3. noleggio auto.
1) L’ acquisto diretto con finanziamento bancario
L’ auto viene acquistata direttamente dall’ agente.
Il suo costo fino ad un massimo del 80% di €.25822,84 cioè €.20658.27 è deducibile in 5 anni: 12,5% il
primo anno, 25% il secondo, 25% il terzo, 25% il quarto, 12,5% il quinto.
Un ragionamento particolare va fatto sugli interessi passivi relativi ad un finanziamento contratto esclusivamente per l’ acquisto di un automezzo:
La circolare 47/E/2008 vorrebbe che l’ interesse venisse spesato con gli stessi limiti previsti per l’ ammortamento dell’ auto.
Altre fonti, non escludono la deducibilità totale degli stessi purchè non siano direttamente imputabili all’
acquisto dell’ auto ma alle normali esigenze finanziarie dell’ aziende.
Quindi chiedendo un finanziamento generico per l’ azienda gli interessi vengono dedotti integralmente.
In caso di cessione dell’ auto, prima o dopo i 5 anni di ammortamento, potrà realizzarsi una
plusvalenza(1) e questa potrà essere ripartita e tassata in 5 anni purchè l’ auto sia stata acquistata almeno 36 mesi prima, altrimenti verrebbe tassata tutta nell’ anno.
2) Il leasing
Il leasing, formula per anni ritenuta fiscalmente non conveniente… è diventata dal 2007 (risoluzione 379/E/2007 e circolare del 24/05/08) nuovamente interessante pur con qualche
distinguo.
L’ interesse è dato dalla possibilità di ripartire la plusvalenza(1) realizzata in caso di cessione
dell’ auto riscattata dal leasing, in cinque anni, possibilità condizionata al possesso del bene per
almeno 36 mesi, ora calcolati dalla stipula del contratto di leasing mentre prima, si calcolavano
solo dal momento del riscatto… cosicchè era necessario, una volta riscattata l’ auto, cioè dopo
4 anni di leasing, possederla per altri 36 mesi, prima di poterla vendere con rateizzazione della
plusvalenza in 5 anni. Quindi il beneficio si aveva dopo 7 anni(!!) dall’ acquisto dell’ auto. Oggi
sono sufficienti 36 mesi dalla data di stipula del contratto di leasing.
Le “complicazioni” invece sono:
• obbligo di stipulare un contratto con durata minima di quattro anni;
• Gli interessi compresi nelle rate di leasing sono comunque ricompresi nella quota massima deducibile
pari al 80% del costo auto, con un max di €.20.658,27 per gli agenti di commercio, quindi non vengono
dedotti per intero una volta raggiunto quel limite.
• Il calcolo della deducibilità è assai complicato! Per conoscere esattamente l’ importo deducibile del
leasing bisogna innanzi tutto procedere a determinare il coefficiente di deducibilità dato dal rapporto tra
l’ importo deducibile cioè 80% con un max di €20.658,27 e il costo di acquisto dell’ auto da parte della
società di leasing.
Si procede a spalmare il costo totale del leasing sui mesi di competenza, quindi, applicando la seguente
formula: ( maxicanone iniziale+ totale canoni escluso il valore del riscatto)/mesi di durata del contratto X
mesi di competenza=costodi competenza. Il costo di competenza deve essere moltiplicato per il citato
coefficiente di deducibilità.
• Un’altra complicazione sorge nel caso della cessione del contratto di leasing prima del riscatto: operazione di per sé poco conveniente per due ragioni:
-la cessione se determina una sopravvenienza attiva (2) non beneficia della rateizzazione in cinqueanni della
stessa sopravvenienza col risultato che tutto il “guadagno” viene immediatamente tassato nell’anno.
-inoltre la sopravvenienza non incide sul reddito tassabile solo per la stessa proporzione di quanto fiscalmente dedotto (al massimo 80% di €.25822,84 = €20.658,27) con il rischio dunque di aver dedotto
fiscalmente costi inferiori ai sostenuti ma pagato le tasse intere sulla sopravvenienza attiva.
Dott. Antonio Da
Pian
Centro Tributario Us
arci
1° Trimestre I Marzo 2011
3) Il noleggio auto.
La convenienza del noleggio dipende molto dalla proposta della società di noleggio. Poiché il legislatore
fiscale pone come limite di deduzione, un totale di €. 3615,20 all’ anno, ridotto all’ 80% quindi €. 2892,16,
oltre ai costi di esercizio che sono tutti spesabili all’ 80%, è evidente che il vantaggio fiscale è davvero minimo, (si veda la tabella qui sotto) mentre per contro spesso il noleggio non risulta nemmeno conveniente
rispetto per es. al leasing, considerato che l’ auto non diventa mai di proprietà del contraente.
Conclusioni
Come si evince dalla allegata tabella, il risparmio (fiscale) è dopo 5 anni:
- €. 8.263,00 nell’ acquisto
- €. 6.094,00 nel leasing (riscatto 30%)
- €. 5.784,00 nel noleggio.
Fatte altre considerazioni, come per es.:
• difficoltà di avere un finanziamento
• possibilità di sequestro estesa anche al leasing e al noleggio (sentenza Cass 10688 del 2010);
• garanzia dell’ auto totale nel noleggio;
• non si dà alcun rilievo in tutti e tre i casi, alla plusvalenza da cessione dell’ auto, stante il fatto che il valore
di realizzo prima dei 5 anni, nelle ipotesi considerate (vedi Tabella), probabilmente, non dà luogo a plusvalenza e forse nemmeno dopo, dato che l’ auto avrebbe un chilometraggio talmente alto da azzerarne il
valore:
• se consideriamo infine che non esistono allo stato attuale grandi differenze a livello di tasso d’ interesse tra
acquisto e leasing;
si può concludere che l’ acquisto dell’ auto con mutuo sembra il criterio più conveniente, seguita dal leasing e
per ultimo dal noleggio.
Tabella risparmi comparati: per semplicità evito di considerare interessi
Auto acquistata del valore di €. 25822,00
Deduzione max:
€ 20657,6
Quota deducibile
Risparmio fiscale
(aliquota Media 40%)
totale
1 anno
2 anno
3 anno
4 anno
5 anno
20657,6
2582,2
5164.4
5164.4
5164.4
2582.2
8263.04
1032.88
2065.76
2065.76
2065.76
1032.88
Auto in lesasing del valore di €. 25822,00
Deduzione max:
€ 20657,6
Canoni:
18075,40
Riscatto 30%
7746,60
Risparmio
fiscale (aliquota
Media 40%)
Totale
1anno
deducibile
2anno
3anno
4anno
5anno
6anno
7anno
8anno
9 anno
774.66
1549.32 1549.32 1549.32 774.66
14460,32 3615.08 3615.08 3615.08 3615.08
6197.28
8263.04
1446.03 1446.03 1446.03 1446.03 309.8
619.72
619.72
619.72
309.86
Auto a noleggio del valore di €. 25822,00
Deduzione max:
€ 2892,16 all’ anno
totale
1 anno
2 anno
3 anno
4 anno
5 anno
Canoni:
qualunque
qualunque
qualunque
qualunque
qualunque
qualunque
14460,80
2892,16
2892,16
2892,16
2892,12
2892,16
5.784,3
1156.86
1156.86
1156.86
1156.86
1156.86
Quota deducibile
dopo 5 anni
Risparmio fiscale dopo 5
anni (aliquota Media 40%)
dizionario
1) (plusvalenza: ricavo-(costo di acquisto – ammortamenti): differenza tra il valore di cessione dell’ auto e il
valore non dedotto fiscalmente)
2) (sopravvenienza attiva: differenza tra il valore di cessione dell’ auto e il debito residuo attualizzato verso il
leasing+valore di riscatto)
LA PAROLA AL COMMERCIALISTA
9
ENASARCO
10
1° Trimestre I Marzo 2011
L
a Fondazione Enasarco ha rinnovato la polizza assicurativa in favore di
tutti i suoi iscritti. La polizza, come per i precedenti anni, tutela gli agenti
e rappresentanti di commercio in caso di infortunio o malattia. La novità
che segnaliamo è l’aumento della diaria giornaliera che può arrivare sino
ad un massimo di € 87 (rispetto ai € 50 della precedente polizza). Sono
stati finalmente pubblicati sul sito istituzionale le condizioni della polizza
e la relativa modulistica.
CONVENZIONE USARCI/GRUPPO FIAT
RISERVATA AGLI AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - 2011
Di seguito gli sconti in vigore nell’anno 2011, riservati agli Agenti Rappresentanti di Commercio, per le vetture
dei Marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Fiat Professional - Veicoli commerciali
VETTURE FIAT
500Sc. 7%
Panda
Sc. 19%
G. PuntoSc. 27%
Punto Evo (Esclusa MyLife)
Sc. 24%
IdeaSc. 17%
SediciSc. 20%
Bravo
Sc. 19%
QuboSc. 17%
DoblòSc. 16%
MultiplaSc. 17%
CromaSc. 15%
Ulysse
Sc. 15%
Documentazione Probatoria
• Visura Camerale del Registro Imprese che certifichi l’attività svolta di Agente o Rappresentante di Commercio.
• Copia fattura Cliente riportante il minimo garantito
• In caso di Leasing va aggiunta copia del documento di circolazione (comprovante la contestazione con la Soc. di Leasing)
Condizioni di fornitura
• Veicolo intestato esclusivamente all’Agente o alla Società di Rappresentanza o Contestazione alla Soc. di Leasing/Agente/Società di Rapp.
Limiti di fornitura
• Max 3 unità FIAT (vetture + VC) nell’arco dell’anno.
Sono esclusi dal target gli Agenti o Rappresentanti di Commercio o le
Società di rappresentanza che esercitano attività di commercio/noleggio
di autoveicoli
VETTURE LANCIA
YpsilonSc. 20%
MusaSc. 18%
DeltaSc. 18%
PhedraSc. 18%
Documentazione Probatoria
• Visura Camerale del Registro Imprese che certifichi l’attività svolta di Agente o Rappresentante di Commercio.
• Copia fattura Cliente riportante lo sconto minimo garantito.
• In caso di Leasing va aggiunta copia del documento di circolazione (comprovante la contestazione con la Soc. di Leasing) Condizioni di fornitura
• Veicolo intestato esclusivamente all’Agente o alla Società di Rappresentanza o alla Soc. di Leasing/Agente/Società di Rapp.
Limiti di fornitura
• Max 3 unità Lancia nell’arco dell’anno.
Sono esclusi dal target gli Agenti o Rappresentanti di Commercio o le Società di
rappresentanza che esercitino attività di commercio/noleggio di autoveicoli
VETTURE ALFA ROMEO
MiToSc. 16%
147 / GTSc. 20%
GiuliettaSc. 14%
159
Sc. 18%
Brera / SpiderSc. 18%
Documentazione Probatoria
• Visura Camerale del Registro Imprese che certifichi l’attività svolta di Agente o Rappresentante di Commercio.
• Copia fattura Cliente riportante lo sconto minimo garantito.
• In caso di Leasing va aggiunta copia del documento di circolazione (comprovante la contestazione con la Soc. di Leasing)
Condizioni di fornitura
• Veicolo intestato esclusivamente all’Agente o alla Società di Rappresentanza o alla Soc. di Leasing/Agente/Società di Rapp.
Limiti di fornitura
• Max 2 unità Alfa Romeo nell’arco dell’anno.
Sono esclusi dal target gli Agenti o Rappresentanti di Commercio o le
Società di rappresentanza che esercitano attività di commercio/noleggio
di autoveicoli
VEICOLI COMMERCIALI
PANDA VanSc. 11%
Punto VanSc. 17%
G. Punto Van / Punto Evo VanSc. 17%
StradaSc. 15%
Bravo VanSc. 15%
FiorinoSc. 18%
Doblò CargoSc. 17%
Scudo
Sc. 19%
DucatoSc. 18%
Documentazione Probatoria
• Visura Camerale del Registro Imprese che certifichi l’attività svolta di Agente o Rappresentante di Commercio.
• Copia fattura Cliente riportante il minimo garantito.
• In caso di Leasing va aggiunta copia del documento di circolazione (comprovante la contestazione con la Soc. di Leasing)
Condizioni di fornitura
• Veicolo intestato esclusivamente all’Agente o alla Società di Rappresentanza o contestazione alla Soc. di Leasing/Agente/Società di Rapp.
Limiti di fornitura
• Max 3 unità FIAT (vetture + VC) nell’arco dell’anno.
Sono esclusi dal target gli Agenti o Rappresentanti di Commercio o le Società di rappresentanza che esercitano attività di commercio/noleggio
di autoveicoli.
1° Trimestre I Marzo 2011
I
n una splendida giornata di sole, con oltre 60 centimetri di neve fresca, Sappada ha accolto anche quest’anno il XIX Campionato Nazionale di sci nordico per agenti di commercio e simpatizzanti organizzato dall’USARCI di
Belluno.
Una pista meravigliosa preparata dai Camosci di Sappada presieduto dall’instancabile Eliseo Sartor.
Gli atleti hanno lottato sino all’ultimo metro di pista e pur con molte difficoltà hanno terminato tutti la gara senza alcun incidente. Molti sportivi sono giunti,
oltre che da varie province venete, anche dal Piemonte, dall’Emilia Romagna e dal Friuli,
portando anche amici che in qualità di turisti hanno contribuito a riempire alcuni alberghi
della zona.
Al termine della gara si sono svolte le premiazioni ed il pranzo al Villaggio Turistico Getur
Verde Sport ai Piani di Luzza.
Il Presidente provinciale dell’Usarci Mario Nicolai ha consegnato ai primi classificati la
targa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del Presidente della Provincia Gianpaolo Bottacin, del Presidente Nazionale Usarci Mirizzi, del Presidente dell’ACI Paolo
Stragà, del Presidente della Banca Prealpi Carlo Antiga, del Presidente Regionale FISI
Roberto Bortoluzzi.
Il trofeo USARCI è stato offerto dal Presidente Nicolai a Francesco Dal Pont, agente di
commercio 1° classificato.
Al termine il Presidente Nicolai ha ringraziato l’A.S.D. Camosci per l’amicizia e il lavoro
svolto, nonché il Consiglio Provinciale Usarci ed il Dott. Zilli del Villaggio Turistico per la
preziosa collaborazione, dando appuntamento a tutti per il 2012.
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1° Trimestre I Marzo 2011
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Salone dell’edilizia e dell’abitare.
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sede di Treviso. Tutti i dati in segreteria
32a AGRIMONT
25 - 27 marzo / 1 - 3 aprile
Mostra dell’agricoltura di montagna.
3a IL TRENO NELLE DOLOMITI
17 aprile
Mostra di documenti, reperti e modellismo ferroviario.
11a CACCIA, PESCA E NATURA 29 - 30 aprile - 1 maggio
Mostra nazionale di prodotti, attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva.
1a PROFESSIONE LEGNO ENERGIA 13 - 15 maggio
Mostra di caldaie e tecnologie per la produzione di energia da legna cippato e pellet.
in collaborazione con AIEL
11a REPTILES DAY 28 - 29 maggio
Mostra scambio di rettili, anfibi, insetti e piante tropicali. Organizza www.serpenti.it
6a FIERA DELL’ELETTRONICA 11 - 12 giugno
Mostra mercato di elettronica, informatica, telefonia, accessori. Organizza Compendio Fiere
1 EXPO delle DOLOMITI Patrimonio dell’umanità
23 - 25 settembre Promozione e sviluppo sostenibile del sito UNESCO
a
11a SAPORI ITALIANI 15 - 17 ottobre
Salone dei prodotti agroalimentari tipici
e della gastronomia.
7a ARTE IN FIERA 15 - 17 ottobre
Rassegna d’arte contemporanea. Organizza Web Art Treviso
34a ARREDAMONT
29 ottobre - 6 novembre
Mostra dell’arredare in montagna.
52a M.I.G. 27 - 30 novembre
Mostra Internazionale del
Gelato Artigianale.
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1° Trimestre I Marzo 2011
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