Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per

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Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per
Obbligo di insonorizzazione del vano ascensore per garantire il
giusto confort abitativo a tutti i condòmini
Disturbo acustico ed impianti ascensoristici. Gli ascensori spesso sono la causa di
disturbo acustico per via del loro funzionamento e dei rumori prodotti dai meccanismi di
guida della cabina, dall’apertura-chiusura delle porte, dagli apparecchi di sollevamento,
ecc.. Ricordiamo che l’ascensore rientra nella categoria degli impianti condominiali a
funzionamento discontinuo, così come stabilito dal D.P.C.M. 5.12.97, il cui livello massimo
durante l’evento (costante di tempo slow), non deve eccedere i 35 dB(A), differenziandoli da quelli a
funzionamento continuo (identificati negli impianti di riscaldamento, di condizionamento, gli autoclavi,
ecc.).
Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore per quanto riguarda gli
impianti ascensore, possono considerarsi standard nonostante in commercio vi siano due
differenti tipologie:
 ascensori idraulici o oleodinamici a pistone: sono quelli che creano minore impatto
perché il rumore prodotto è unicamente quello del motore idraulico di sollevamento (che
si propaga per via strutturale); il compressore idraulico viene posizionato in locali isolati,
ma la corsa ridotta di questa tipologia di impianto, ne limita l’impiego in edifici più alti;
 ascensori elettrici a fune: i disturbi generati rinvengono dall’impianto nel suo complesso
e si distribuiscono per via strutturale; questi impianti sono trainati da un motore elettrico
posto sopra il vano ascensore.
È ovvio partire dal presupposto che già in fase di progetto, sia il vano corsa che il vano
tecnico ospitante il motore, andrebbero insonorizzati in maniera tale da ridurre al minimo la
diffusione del rumore dalle pareti laterali.
In tal caso, il vano corsa ascensore viene pensato e realizzato con pareti in muratura ad
elevata massa areica (ad es. in c.l.s. di almeno 20 cm. di spessore) e piuttosto pesante
(250 kg/m2). Lì dove il vano corsa confina con le unità abitative, andrebbe accoppiata alla
parete confinante, una controparete in laterizio (almeno 8 cm.), con intercapedine (6 cm.)
e pannello isolante (5 cm.), in grado di bloccare la trasmissione del suono e la diffusione
del disturbo. Ove ciò non fosse possibile, per spazi limitati che non consentono aumenti di
spessore, il contromuro può comporsi di una parete leggera in gesso rivestito, montata su
telaio metallico da 5 cm. e dotata di intercapedine isolata con lana di vetro e doppio
pannello di cartongesso.
Relativamente al vano tecnico, invece, destinato a contenere le macchine di sollevamento
e situato sul solaio di copertura (per le coperture piane) o nel vano sottotetto (per le
coperture inclinate), dovrà necessariamente essere isolato sulle pareti e sul soffitto,
mentre il pavimento dovrebbe porsi su un massetto galleggiante a doppio strato. Le stesse
macchine motore di azionamento ed esercizio, andrebbero montate su supporti
antivibranti che ne impediscano la trasmissione attraverso il solaio.
Il materiale isolante con cui vengono realizzati gli antivibranti per gli ascensori dissipano
l'energia cinetica degli organi in movimento e dei motori, smorzando una parte
considerevole delle emissioni sonore: si tratta infatti di un materiale elastico che si
deforma sotto tensione e con carichi di compressione, ma che è in grado di ritornare
sempre alla sua forma originale.
Un altro piccolo accorgimento andrebbe valutato e messo in opera per le zone a ridosso
dei pannelli che supportano i relais e teleruttori, applicando sulle superfici elementi elastici
di dissipazione. È inutile dire che, in presenza di impianti ascensoristi rumorosi,
converrebbe evitare di collocare nelle stanze adiacenti al vano, camere da letto o studi che
richiedono maggiore confort acustico delle restanti parti dell’appartamento.
Oggi sono disponibili sul mercato impianti ascensoristici dalla moderna tecnologia privi di
locale macchine, dotati di motori sempre più compatti, posti nello stesso vano di corsa
della cabina, nella fossa o in sommità. Tuttavia questa tecnologia, pur se migliorativa dal
punto di vista della riduzione degli ingombri, non lo è per la propagazione del rumore:
questo si propaga. Infatti, per via strutturale (vibrazioni nelle strutture murarie) per tutto il
vano corsa e in tutto l’edificio, dato che il gruppo motore non è racchiuso nel tradizionale
locale macchine.
Un precedente giurisprudenziale. Dopo aver dato un rapido sguardo agli aspetti tecnici,
è opportuno rilevare che la giurisprudenza, di recente, si è anche occupata della
questione. Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza 25019, pubblicata il 6
novembre 2013, ha stabilito che il condominio deve insonorizzare l’ascensore rumoroso
nell’edificio tranquillo in zona residenziale in quanto, “il giudice può dichiarare intollerabili
le emissioni acustiche discostandosi dagli standard delle norme ambientali ma motivando
sul caso dell’isolato”. Il caso analizzato dalla Corte si riferiva alla
mancata isonorizzazione di un impianto ascensoristico presente all’interno di palazzo
signorile, sito in una zona residenziale, in cui il motore del medesimo impianto era
collocato in un sottotetto adibito a vano tecnico. Per tali motivi la condomina la condomina
aveva deciso di adire le vie legali al fine di far dichiarare illegittime le immissioni acustiche
provenienti dall’ascensore condominiale e condannarlo alla realizzazione di tutte le opere
di isonorizzazione al fine di diminuire la rumorosità dell’impianto. I giudici di legittimità
stabiliscono che “i criteri per la determinazione di limiti massimi di esposizione al rumore,
ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come
parametro di riferimento per stabilire l’intensità e – di riflesso – la soglia di tollerabilità delle
immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite
minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli
applicabili nei singoli casi ai sensi dell’art. 844 c.c., con la conseguenza che, in difetto di
altri eventuali elementi, il loro superamento è idoneo a determinare la violazione di tale
norma”. Inoltre, continua la Corte, “i parametri fissati dalle norme speciali a tutela
dell’ambiente non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire
la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene,
pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 884 c.c., delle immissioni”. Dai princìpi
esposti si desume che il Giudice considera rumoroso l’ascensore prendendo spunto
come parametro di riferimento il criterio comparativo fra il rumore con e senza la sorgente
dell’immissione disturbante, rafforzando tale decisione dagli accertamenti dell’Asl. Inoltre,
bisogna considerare anche l’ubicazione dello stesso fabbricato, che sorge in una zona
particolarmente tranquilla. Ai fini della valutazione della tollerabilità l’art. 844 c.c.prevede
infatti che si abbia riguardo «alle condizioni dei luoghi». La condizione dei luoghi dovrà
quindi essere presa in considerazione al fine di valutare se l’immissione sia o meno
intollerabile, distinguendo tra aree a destinazione residenziale, agricola o industriale.
(Cass. civ., 18 aprile 2001, n. 5697). Quindi per la valutazione di intollerabilità dei rumori
prodotti dalla movimentazione dell’ascensore possono essere utilizzati i criteri previsti dal
D.P.C.M. 1° marzo 1991 come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e la
tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte dall’ascensore condominiale.
Chiusura delle porte di un ascensore ed immissione intollerabile. La stessa Corte di
Cassazione, alcuni anni prima, con ordinanza 14 dicembre 2011, n.
26898 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad una condomina che aveva
lamentato l’intollerabilità delle immissioni rumorose provenienti dall’impianto
d’ascensore, giudicate particolarmente invasive nelle fasi di apertura e chiusura delle porte
e nelle ore notturne. In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che “il
contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle
normative di tutela ambientale e nell’interesse della collettività, non costituisce circostanza
sufficiente ad escludere in concreto l’intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 844 c.c., mentre, per converso, il superamento i detti livelli, da
assumersi quali criteri minimali di partenza affini del giudizio di tollerabilità o meno, deve
ritenersi senz’altro illecito. I giudici di legittimità, hanno precisato che “la diretta ed
immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove
queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della
collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria»: la
ricorrente, solo perché «particolarmente sensibile, non poteva essere costretta a
continuare a tollerare immissioni che, anche se discontinue, erano da presumersi
dannose (in riferimento alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone
in normali condizioni di salute psico-fisica)”.