CONTO ANTICIPO FATTURE CON CESSIONE DEL

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CONTO ANTICIPO FATTURE CON CESSIONE DEL
FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs 385/01.09.93 e successive modifiche - Deliberazione CICR del 04.03.03 )
CONTO ANTICIPO FATTURE CON CESSIONE DEL CREDITO E NOTIFICA AL DEBITORE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: VENETO BANCA S.p.A.
Sede legale e sociale: Piazza G.B. Dall’Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Sito Internet: www.venetobanca.it
E-mail: [email protected]
Tel: 0423 2831 Fax: 0423 283700
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita IVA: 00208740266
Numero di iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 4700 - Codice ABI n. 5035.1 - C.C.I.A.A. di Treviso n. 88163
Gruppo bancario di appartenenza e relativo codice di iscrizione all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia: Gruppo Bancario Veneto
Banca, cod. gruppo 5035.1
Capogruppo del Gruppo Bancario VENETO BANCA - Iscritto all’Albo dei gruppi bancari in data 08.06.1992 cod. n. 5035.1
RISERVATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto che entra in contatto con il cliente
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
Caratteristiche del servizio di Anticipo Fatture / Altri documenti
Il conto corrente anticipo fatture è il rapporto sul quale vengono appoggiate le operazioni di anticipo fatture – Per l’operatività completa del
servizio, fare riferimento anche al Foglio Informativo specifico denominato “Servizio di Incasso - Anticipi Fatture / Altri Documenti”.
Si tratta di un servizio tramite il quale la banca anticipa, nei limiti di un fido concesso, delle somme a fronte della presentazione di documenti
attestanti crediti verso terzi, presenti o futuri (ad esempio, fatture, contratti o altri documenti di credito)
Principali rischi (generici o specifici):
Esiste la possibilità che le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole (ove contrattualmente previsto);
Esiste la possibilità che si verifichi il mancato pagamento alla scadenza anche solo di parte dei documenti anticipati, o il venire meno, anche
parziale, delle garanzie generiche o specifiche che assistono il credito oppure l’esistenza di protesti cambiari o di azioni esecutive o l'avvenuta
pronunzia di provvedimenti ingiuntivi o di sequestro a carico del presentatore o di uno qualsiasi degli obbligati - In questo caso, senza
necessità di pronunzia giudiziaria, la Banca potrebbe chiedere l'immediato pagamento di tutti gli importi anticipati.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il foglio informativo relativo all'affidamento in conto corrente.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.venetobanca.it
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un
consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al
singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”.
Gestione
Liquidità
SPE
SE
VARI
ABILI
Gesti
one
Liqui
dità
SPESE FISSE
VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto
€ 0,00
Canone annuo
Non previsto
Numero operazioni incluse nel canone annuo
n. 0
operazioni di Gruppo 01
Spese annue per conteggio interessi e competenze:
-
Commissioni di liquidazione
€ 0,00
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si
aggiunge al costo dell’operazione)
C/C Ant. Fatt./Doc. con Cessione e Notifica – prod. 0612
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€ 2,50
€ 0,00
operazioni di Gruppo 01
operazioni di Gruppo 09
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€ 2,50 per invio cartaceo
€ 0,00 per invio on-line
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
9,2500 %
Tasso debitore annuo “Particolare”
9,2500 %
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
9,2500 %
Fidi
Invio estratto conto
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti
correnti aperti a Consumatori
Sconfinamenti extra-fido
-
- il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500,00 €;
- la durata dello sconfinamento non è superiore a 7 giorni
consecutivi.
-
FIDI E SCONFINAMENTI
40,00 €
Commissione di Istruttoria Veloce
Franchigia di applicazione
100,00 €
(per sconfinamenti fino a)
Importo minimo di incremento dello
sconfinamento per applicare una nuova 200,00 €
C.I.V.
Importo massimo trimestrale addebitabile
200,00 €
Esenzione per legge (una sola volta nel trimestre solare),
quando concorrono le seguenti condizioni:
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti
correnti aperti a non Consumatori
Commissione di Istruttoria Veloce
(scaglioni di sconfinamento):
- fino a 5.000,00 €:
- da 5.000,01 € a 25.000,00 €
- oltre 25.000,00 €
Franchigia di applicazione
(per sconfinamenti fino a)
Importo minimo di incremento dello
sconfinamento per applicare una nuova
C.I.V.*
Importo massimo trimestrale addebitabile
50,00 €
80,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
Non è previsto
un massimo
* Nel caso di addebiti che comportano un passaggio di scaglione di
sconfinamento, la CIV viene applicata anche se l’incremento dello
sconfinamento è inferiore al valore previsto
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Sconfinamenti in assenza di fido
-
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti
correnti aperti a Consumatori
9,2500 %
40,00 €
Commissione di Istruttoria Veloce
Franchigia di applicazione
100,00 €
(per sconfinamenti fino a)
Importo minimo di incremento dello
sconfinamento per applicare una nuova 200,00 €
C.I.V.
Importo massimo trimestrale addebitabile
200,00 €
Esenzione per legge (una sola volta nel trimestre solare),
quando concorrono le seguenti condizioni:
- il saldo passivo complessivo è inferiore o pari a 500,00 €;
- la durata dello sconfinamento non è superiore a 7 giorni
consecutivi.
-
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) solo per conti
correnti aperti a non Consumatori
Commissione di Istruttoria Veloce
(scaglioni di sconfinamento):
- fino a 5.000,00 €:
- da 5.000,01 € a 25.000,00 €
- oltre 25.000,00 €
Franchigia di applicazione
(per sconfinamenti fino a)
Im orto minimo di incremento dello
sconfinamento per applicare una nuova
C.I.V.*
Importo massimo trimestrale addebitabile
50,00 €
80,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
Non è previsto
un massimo
* Nel caso di addebiti che comportano un passaggio di scaglione di
sconfinamento, la CIV viene applicata anche se l’incremento dello
sconfinamento è inferiore al valore previsto
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Parametro di indicizzazione.
Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla base di un parametro (per esempio: Euribor, Libor ecc.) e il valore del
parametro rilevato alla data di perfezionamento dell’operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero. Di
conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread, se questo è da aggiungere al parametro (parametro + spread); mentre il tasso applicato si considererà pari a
zero, se lo spread è da sottrarre dal parametro (parametro - spread). Analogamente il tasso applicato si intenderà pari a zero nel caso in cui, pur essendo il parametro di
riferimento positivo, il valore risultante dalla sottrazione dello spread al parametro risulti negativo.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in
conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.venetobanca.it .
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA’ CONTO CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Spese tenuta conto
Spese forfettarie fisse trimestrali
€ 0,00
Spese forfettarie annue
€ 0,00
Importo minimo addebitabile per le operazioni di gruppo 1
€ 0,00
Altro
Interessi di mora: tasso debitore pro-tempore vigente maggiorato di un tasso fisso non superiore al
2,1000%
Periodicità invio estratto conto
Mensile
Tipo di assoggettamento dell’imposta di bollo (*)
Soggetto (a carico del cliente)
(*)
L’imposta di bollo ammonta a 34,20 euro annui per le Persone Fisiche o 100,00 euro annui (per i soggetti diversi dalle persone fisiche), obbligatoria per legge; non è dovuta per i rapporti
intestati a Persone Fisiche, incluse le ditte individuali, aventi nel periodo rendicontato una giacenza media complessiva inferiore ad euro 5.000,00.
Recupero spese di produzione prospetto e scalare
€ 2,50
Frequenza di invio dei documenti periodici di trasparenza
Annuale
Modalità di calcolo degli interessi
Anno civile
RECESSO E RECLAMI
Recesso dai rapporti
La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato.
Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con
effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di
rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.
Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate
periodicamente per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo
precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura
proporzionale.
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di
recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone
comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui
il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.
Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza
consegnato per l’utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati; carte di debito; ecc.) e a costituire i fondi necessari per il
pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione
posticipata per richiesta del cliente; assegni emessi e non ancora presentati per l’incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta
di credito; ecc.).
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi successivamente al
recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo
divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo l’iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancaria).
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l’ordinato regolamento e conclusione
dei rapporti eventualmente pendenti.
Reclami
1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall’intermediario, il Cliente può presentare un reclamo
alla Banca. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche
omissivo.
2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti
ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall’art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari
ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento
IVASS del 3.5.2016, n. 46).
L’appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all’oggetto dei reclami, con termini di risposta
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differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall’Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l’indicazione
dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a
Ufficio Reclami Gruppo Veneto Banca – via Feltrina Sud 250 – 31044 Montebelluna (TV)”;
- posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo e-mail [email protected] .
- fax da inviare al numero 0423/283755;
- consegna diretta del reclamo alla filiale della banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.
Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari
1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6
gennaio di ogni anno.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di
ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso
all’Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo
alternativamente: all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento)
oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di
cui al comma precedente presso l’ABF.
Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi
dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all’Ombudsman-Giurì Bancario. Per
sapere come rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it,
oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010
di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza
di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario
Finanziario” - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è
consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e
finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti
contrattuali, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare
la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it).
5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di
procedibilità di cui al precedente comma 4.
Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’intermediario nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa:
1.La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2.Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando
la documentazione relativa al reclamo presentato all’intermediario) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21
00187 Roma – Italia
Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili
sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".
3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
LEGENDA
Canone annuo
Spese fisse per la gestione del conto.
Spese forfettarie fisse trimestrali
Spese fisse per la gestione del conto addebitate alla fine di ogni trimestre o alla data di chiusura del
rapporto, se in corso di trimestre.
C/C Ant. Fatt./Doc. con Cessione e Notifica – prod. 0612
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Spese forfettarie annue
Commissione onnicomprensiva
Spese fisse per la gestione del conto addebitate annualmente al 31/12 o alla data di chiusura del
rapporto, se in corso d’anno.
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre,
della somma messa a disposizione del cliente.
(CSA: Commissione per il Servizio di La Commissione per il Servizio di Affidamento (CSA) viene rendicontata nel prospetto di
Affidamento)
liquidazione delle competenze allegate all’estratto conto scalare periodico.
Disponibilità somme versate
Fido o affidamento
Saldo contabile
Saldo liquido
Saldo disponibile
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme
versate. I versamenti possono essere eseguiti allo sportello di filiale (canale SPO) oppure
direttamente dal cliente presso un bancomat abilitato (canale ATM).
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture, compresi gli importi non ancora
maturati.
Saldo di un conto corrente che prende in esame le sole operazioni maturate, cioè escludendo
quelle la cui valuta è successiva.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento
(assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha
sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Sconfinamento in assenza di fido e L’eventuale scoperto consentito oltre la disponibilità non comporta concessione tacita di
affidamento o, qualora il Cliente sia già affidato, aumento del limite di fido accordato.
sconfinamento extra-fido
Di conseguenza, l’eventuale scoperto consentito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di
fido non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro, essendo facoltà della banca
decidere volta per volta in base a proprie valutazioni se onorare o meno le disposizioni del Cliente
impartite in assenza di disponibilità.
Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, applicata qualora la Banca
intenda onorare disposizioni allo scoperto (oltre fido o in assenza di fido) impartite dal cliente. La
C.I.V. è commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessità di una istruttoria rapida
C.I.V.: Commissione di Istruttoria Veloce della posizione del cliente in conseguenza dell’utilizzo di fondi non disponibili e viene applicata in
caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o che accrescono l’ammontare di uno
sconfinamento esistente, avuto riguardo al saldo disponibile della giornata precedente. La C.I.V.
viene addebitata in occasione della liquidazione periodica delle competenze.
Spesa singola operazione non
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel
canone annuo.
compresa nel canone
Spese per il conteggio periodico degli interessi debitori.
Commissioni di liquidazione: vengono addebitate in occasione delle chiusure
Spese annue per conteggio
contabili/liquidazioni periodiche del 31 dicembre di ogni anno ed all’atto della risoluzione del
interessi e competenze
rapporto; vengono addebitate anche in occasione delle chiusure contabili infra-annuali ma solo se
nel periodo maturano interessi debitori per il cliente; non sono spese di estinzione del rapporto.
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il
Spese per invio estratto conto
canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Spese che la banca applica quando invia il Documento di Sintesi (DDS) periodico e di estinzione e
Recupero spese di produzione e invio
la comunicazione di sconfinamento. Viene addebitata in conto corrente la spesa dei DDS generati
documenti di Trasparenza
per tutti i prodotti/servizi collegati al conto corrente.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme
utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica.
I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10; quelli
semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07.
Tasso debitore annuo
Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano “Il sole 24
Ore” dell’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo
nominale
tasso.
In caso di mancata uscita del quotidiano “Il Sole 24 Ore” o di non pubblicazione del parametro
Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall’ “Euribor Panel
Steering Committee” il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in
questione.
Al termine “Particolare“ non deve essere attribuita l’accezione di “migliore“. Si tratta infatti di un
tasso debitore denominato “Particolare” in quanto specifico ed esclusivo di determinate linee di
credito o linee di credito garantite da pegno titoli e su assicurazioni. Allo stato attuale il tasso debitore
Particolare viene calcolato a fronte di utilizzi in relazione ai fidi concessi sulle seguenti linee di
Tasso debitore particolare
credito:
- L029 SCOP. C/C DIP. GRUPPO AZIENDALE
- L635 SCOP. C/C GRUPPO DIPEND. BANCA
- L730 SCOP. DI C/CORRENTE TASSO PARTICOLARE
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- L849 PROMISCUA GENERICA M.T.
Top Rate
Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)
Tasso di mora
e su linee di credito garantite da pegni su titoli e su assicurazioni.
È il tasso massimo d’interesse praticato dalla banca sugli utilizzi di conto da parte del cliente. Per il
nostro Istituto, coincide con il valore standard.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna determinare il tasso soglia, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si
aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio
non può essere superiore a otto punti percentuali.
Penale dovuta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme
spettanti alla banca. Viene calcolata in forma percentuale, mediante l’aumento del tasso debitore.
Requisiti minimi per l’apertura del conto Sono i requisiti minimi necessari per accedere al servizio (riportiamo a titolo di esempio: accredito
(quando indicati)
dello stipendio, età del titolare, versamento iniziale, nuovo cliente dell’istituto).
Elenco delle Causali assoggettate a spese (le causali di seguito riportate, oltre a descrivere
sinteticamente il motivo dell’operazione di addebito o accredito nel conto, provocano una scritturazione per la
quale viene addebitato un importo unitario specificato nelle Condizioni economiche. Il totale delle spese e del
relativo quantitativo di operazioni conteggiate è indicato nel “Prospetto di liquidazione” allegato all’Estratto Conto):
Tipologia di operazioni di conto corrente
ELENCO CAUSALI
Operazioni di gruppo 1: tutte le operazioni non dettagliate nei Gruppi (assoggettati a spesa e non) di
seguito elencati.
Elenco delle Causali non assoggettate a spese:
Operazioni di gruppo 9: spese gestione e/c, spese invio prospetto scalare, recupero spese
comunicazione trasparenza.
Il numero di operazioni gratuite, per ciascun periodo di liquidazione, è pari al numero annuo diviso
per il numero delle liquidazioni, riferito alle spese fisse e variabili di gestione del conto.
Alcuni conti correnti possono prevedere delle operazioni in franchigia cioè un certo numero di
operazioni gratuite. Solitamente sono differenziate per tipologia di operazione.
Il numero di operazioni gratuite, per ciascun periodo di liquidazione, è pari al numero annuo diviso
per il numero delle liquidazioni, riferito alle spese fisse e variabili di gestione del conto.
Si intendono, secondo la definizione dell’allegato alla Direttiva 2007/64/CE:
1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte
le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le
operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di
pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro
prestatore di servizi di pagamento:
a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o
dispositivi analoghi;
c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito
accordata ad un utente di servizi di pagamento:
a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
Servizi di Pagamento nel Mercato Unico
b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o
Europeo
dispositivi analoghi;
c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
6. rimessa di denaro;
7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire
l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione,
digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete
di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come
intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
8. emissione di moneta elettronica.
Sono escluse dall’applicazione della direttiva, tra le altre:
a. il cambio di valuta contante contro contante;
b. le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto
cartaceo, con traveller’s cheque su supporto cartaceo;
c. le operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari.
Numero di operazioni gratuite
Cessione del Credito
E’ il negozio col quale il creditore trasferisce ad altro soggetto il proprio diritto al credito. La cessione
del credito si realizza tramite accordo tra il cliente (creditore cedente) e la Banca (nuovo creditore
cessionario). Per la validità della cessione del credito non è necessaria l’accettazione od il consenso
del debitore ceduto, al quale è indifferente adempiere all’uno o all’altro creditore.
Mandato irrevocabile all’incasso
Il mandato irrevocabile all’incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità
del credito, che resta in capo al cliente (mandante), ma solo la legittimazione a riscuoterlo. La
garanzia si realizza con la prevista possibilità che, al momento dell`incasso, la Banca (mandatario)
trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito.
C/C Ant. Fatt./Doc. con Cessione e Notifica – prod. 0612
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Aggiornato al 30/12/2016