Circolazione stradale
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MESSA ALLA PROVA: LA COMPETENZA A DISPORRE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE Corte di cassazione- Sezione IV, 17 settembre 2015- 5 ottobre 2015 n. 40069 (Pres. Romis; Rel. Pezzella; Pm (conf.) Fodaroni; Ric. Pettorino). Circolazione stradale- Guida sotto l’influenza dell’alcool- Definizione del procedimento con esito positivo della messa alla prova- Estinzione del reato- Competenza ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida- Competenza del prefetto (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186, 223 e 224, comma 3; cp, articolo 168 bis; cpp, articolo 464 bis e segg.) Nel caso di sanzione amministrativa della sospensione della patente, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’articolo 224, comma 3, del codice della strada, in capo al prefetto. La sentenza affronta un tema di notevole rilevanza pratica: quello della competenza a irrogare la sanzione amministrativa della patente di guida in caso di definizione del procedimento per esito positivo della “messa alla prova” [articoli 168 bis c.p. e s. e articoli 464 bis c.p.p. e s.]. La Cassazione ha posto in evidenza la diversa disciplina contemplata negli articoli 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, del codice della strada, relativa all’applicazione del lavoro di pubblica utilità da svolgersi quale sanzione sostitutiva di una pena irrogata conseguente ad un’affermazione di penale responsabilità, laddove compete invece al giudice, in deroga alla previsione generale di cui all’articolo 224, comma 3, del codice della strada, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida [sia pure ridotta della metà]. Tale disciplina, ha osservato la Corte, non è applicabile all’ipotesi della sospensione del procedimento con messa alla prova, che configura un’ipotesi di estinzione del reato e, a tal fine, non prevede un preventivo accertamento della responsabilità penale. Quindi, coerentemente, nell’ipotesi dell’esito positivo della messa alla prova e della conseguente estinzione del reato deve trovare applicazione la disposizione generale dell’articolo 224, comma 3, del codice della strada, secondo cui, appunto, nel caso di estinzione del reato, è il prefetto a dover procedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida. In questa prospettiva, ha concluso il giudice di legittimità, si spiega, proprio per consentire l’applicazione della sanzione amministrativa, il disposto dell’articolo 223, comma 4, del codice della strada, laddove si dispone – strumentalmente a tale finalità- che la sentenza, una volta irrevocabile, venga trasmessa al prefetto entro i successivi quindici giorni a cura del cancelliere competente. Giuseppe Amato