MODALITA` DI ESTINZIONE - Comune di Buonconvento

Transcript

MODALITA` DI ESTINZIONE - Comune di Buonconvento
 MODALITA’ DI ESTINZIONE (pagamento della sanzione) entro 60 gg. dalla notifica.
Entro 5 giorni consecutivi (se il 5° giorno cade di giorno festivo la scadenza è posticipata al giorno
feriale successivo) dalla data di notifica o contestazione immediata, è possibile pagare l’importo
della sanzione con una riduzione del 30%. Si evidenzia che tale riduzione è applicata all’importo
della violazione escluso le spese di notifica (pari a € 11,20) che devono essere pagate per intero.
Scaduto il termine dei 5 giorni sopra citato entro e non oltre 60 giorni dalla data di contestazione
immediata o notifica la sanzione deve essere pagata per intero. Lo sconto del 30% non si applica
alle violazioni del Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca
del veicolo, ai sensi dell’art. 210/3° CDS, o la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.
La sanzione può essere pagata con le seguenti modalità:
 versamento con bollettino postale precompilato (allegato al verbale di contestazione) oppure in
bianco sul c/cp n. 11176534 intestato a Comune di Buonconvento, Ufficio Polizia Municipale,
indicando nella causale “verbale n.______ del _________, Targa veicolo _________”.
 Alla Tesoreria Comunale del comune di Buonconvento c/o la
“BANCA CRAS Credito
Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca – Sovicille”, filiale di Buonconvento, Piazza
Matteotti n. 5\7. Nella causale dovrà essere specificato “verbale n.___ del ___, Targa veicolo
________”.
 Pagamento
on-line
attraverso
i
servizi
di
home
banking
-
coordinate
IBAN
IT79Z0760114200000011176534 (BancoPosta). Nella causale dovrà essere specificato
“verbale n.___ del ___, Targa veicolo ___”. Dovrà essere obbligatoriamente trasmessa a questo
Ufficio per fax (0577/807212) o e.mail ([email protected]) la quietanza
dell’avvenuto pagamento.
Avvertenze:
 Per i pagamenti oltre il 60° giorno l'importo della sanzione è pari alla metà del massimo edittale
previsto.
 Il pagamento non esime dall’obbligo di presentare la comunicazione dei dati del conducente,
pertanto occorre sempre presentarla per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 126 bis €
284,00 oltre spese di procedimento e notifica.
 In caso di pagamento di un importo inferiore al dovuto l’ufficio richiederà la cifra mancante.