DESCRIZIONE VIOLAZIONE

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DESCRIZIONE VIOLAZIONE
SOMMARIO
LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA ____________________________________________________________________ 2
Legge Regionale Toscana n. 39 del 21 Marzo 2000 e successive modificazioni______________________________________ 2
DPGR 08 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana. ___________________________________________ 2
INCENDIO BOSCHIVO _________________________________________________________________________________ 6
Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio_________________________________________________________________________ 6
Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi____________________________________________ 6
Art. 61 - Periodi a rischio di incendio _______________________________________________________________________ 6
Art. 62 - Divieti ________________________________________________________________________________________ 6
Art. 63 - Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi _______________________________________________________ 6
RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO __________________________________________________________ 9
BESTIAME AL PASCOLO, ALBERI DI NATALE, SRADICAMENTO CEPPAIE, ARBORICOLTURA, SUGHERETE E
CASTAGNETI ________________________________________________________________________________________ 10
REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. 48/R DEL 8/8/2003___________________________________________________ 12
Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio ______________________________________________________________________ 12
Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi _________________________________________ 12
Art. 60 - Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi _______________________________ 12
Art. 61 - Periodi a rischio di incendio_____________________________________________________________________ 12
Art. 62 - Divieti______________________________________________________________________________________ 13
Art. 63 – Norme di prevenzione per l’accensione di fuochi ____________________________________________________ 13
NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE ________________________________ 14
CONSERVAZIONE E TUTELA HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, FLORA E FAUNA SELVATICA ________________ 16
ALLEGATO B1 _______________________________________________________________________________________ 19
ALLEGATO C ________________________________________________________________________________________ 19
ALLEGATO C1 _______________________________________________________________________________________ 20
LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394 E S.M. ___________________________________________________________________ 21
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE _______________________________________________________________ 21
LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, n. 49 ________________________________________________________________ 22
NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE ___________ 22
REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DI SIENA _________________________________________ 23
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 114 del 27/09/1999 _____________________________________________________ 23
DISPOSIZIONE SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E REGOLAMENTAZIONE ___________________ 27
DEI PRELIEVI IDRICI ___________________________________________________________________________________ 27
1) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.; 2) Regolamento Provinciale Prelievi Idrici n. 61 del 27.05.2005 s.m.; ______ 27
3) R.D. n. 1775/33_____________________________________________________________________________________ 27
AUTORIZZAZIONE ANNUALE___________________________________________________________________________ 28
CONCESSIONI PER IL PRELIEVO IDRICO ________________________________________________________________ 29
POZZI ______________________________________________________________________________________________ 30
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA
Legge Regionale Toscana n. 39 del 21 Marzo 2000 e successive modificazioni
DPGR 08 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana.
LRT 39/2000 s.m. ART. 3
1 - Ai fini della presente legge costituisce BOSCO qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20
metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di
sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano
orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.
2. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione
forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo
attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento
abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per
incendio.
4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta
per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e
soggette a pratiche agronomiche;
c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a
quindici anni.
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell’allegato A.
Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno,
ancorché non espressamente indicate nell’allegato A.
7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco delle specie forestali di cui all’allegato A.
8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all’ articolo 55 ,
comma 1 e comma 2 e gli impianti per l’arboricoltura da legno di cui all’ articolo 66 , costituiscono l’area d’interesse forestale, di seguito indicata
come area forestale.
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non distribuire sul terreno ramaglie e
residui di lavorazione depezzati, in modo
da facilitare l'adesione al terreno stesso,
o posti in cumuli o andane di ridotto
volume e di altezza non superiore ad 1
metro
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
Art. 39
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 15 c. 1 lett. a
SANZIONI
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 9
NOTE
Ripristino dei
luoghi 1
COMPETENZE
Provincia o
Comunità
Montana
1
Art. 85 c. 1- L’ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o
adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Collocare le ramaglie e gli altri residui
della lavorazione a distanza inferiore a
15 metri da strade rotabili di uso
pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e
fasce parafuoco;
Collocare le ramaglie e gli altri residui
della lavorazione all'interno dell'alveo di
massima piena di fiumi, fossi, torrenti o
canali. 2
Non apporre per tutta la durata delle
operazioni di taglio e di esbosco, per i
tagli soggetti ad autorizzazione o
dichiarazione, in posizione facilmente
visibile e accessibile un cartello di
cantiere, delle dimensioni minime di 40
per 50 centimetri, riportante l'indicazione
del tipo d'intervento, della proprietà, del
titolo di legittimazione al taglio e del
soggetto o ditta che effettua l'intervento.
Effettuare trasformazioni di boschi o
modificarne la destinazione d’uso dei
terreni vincolati o realizzare opere o
movimenti di terreno o estirpare arbusti o
cespugli senza la prescritta
autorizzazione ovvero in difformità dalla
stessa o dalle disposizioni contenute nei
regolamenti forestali
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
Art. 39
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 15 c. 1 lett. b
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
Art. 39
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 15 c. 1 lett.C
art. 15 c. 4
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
Art. 39
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 9
Ripristino dei
1
luoghi
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 9
Ripristino dei
luoghi (1)
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 39 del
€ 60,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 1 lett. E1
Ripristino dei
luoghi (1)
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 39 del
€ 480,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1
lett. b - 1
€ 960,00 3
Per ogni 1000 mq
di terreno o
frazione minore
Provincia o
Comunità
Montana
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 10 c. 12
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 42
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E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, residui di lavorazione o prodotti legnosi all'interno dell'alveo di massima piena di
fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta può essere accatastato per il
tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto
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Art. 82 comma 4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al
comma 1, sono raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da
assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi).
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Realizzare opere connesse al taglio dei
boschi in assenza di autorizzazione o in
difformità dalla stessa
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
Art. 47 4
5
art. 49
SANZIONI
L.R.T. n. 39 del
€ 480,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1
lett. b - 2
€ 960,00 6
NOTE
Per ogni 1000 mq
di terreno o
frazione minore
COMPETENZE
Provincia o
Comunità
Montana
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Art. 47 - Autorizzazione al taglio
1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.
2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana. L'autorizzazione può
contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell' articolo 42
4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione
medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. (150)
5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli,
purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:
a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:
1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;
2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;
3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del
soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;
b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al
punto a);
c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);
d) di diradamento delle fustaie;
e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;
f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di piante arboree del soprassuolo originario. (151)
6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere
eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei
lavori. (152)
6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in
parte finanziati con contributi pubblici. (152)
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di
taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale effettua la
comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori. (152)
6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità
del personale tramite apposito tesserino di identificazione. (152)
7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la Provincia o la Comunità montana possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione
del taglio ed alla tutela del bosco.
8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 ,
nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all' articolo 48 e nei piani di coltura di cui all' articolo 67
9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la
preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori.
10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all' articolo 47 bis sono soggetti alle autorizzazioni di cui all' articolo 151 del d.lgs. 490/1999 .
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Art. 49 - Opere connesse al taglio dei boschi
1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione
delle acque superficiali;
b) la realizzazione di piste temporanee d’esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al
termine dei lavori;
c) la realizzazione, senza l’ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Effettuare una conversione o
sostituzione di specie di cui all’art. 45 in
assenza di autorizzazione o in difformità
dalla stessa.
Realizzare tagli boschivi in assenza di
autorizzazione al taglio o di
approvazione del piano dei tagli ove
prescritta, o in difformità sostanziale, ai
sensi dell’articolo 47 bis, comma 3,
lettera e), dalle disposizioni previste nel
regolamento forestale,
nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o
prescritte a seguito della presentazione
della dichiarazione di taglio.
Realizzare tagli boschivi omettendo la
dichiarazione preventiva, ove prescritta4
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 45
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 47bis c. 3
art. 47
SANZIONI
L.R.T. n. 39 del
€ 480,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1
lett. b - 3
€ 960,005
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1
lett. d - 1
NOTE
COMPETENZE
Per ogni 1000 mq
di terreno o
frazione minore
Provincia o
Comunità
Montana
Per ogni 2.500
metri quadrati o
frazione minore
Provincia o
Comunità
Montana
Per ogni 10.000
metri quadrati o
frazione minore
Provincia o
Comunità
Montana
€ 960,005
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 47 c. 4
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1
lett. d - 2
€ 960,005
soma;
d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d’esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che
non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;
e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.
2. Il regolamento forestale disciplina l’esecuzione delle opere di cui al comma 1.
3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli
boschivi da attuare in conformità all' articolo 47 , previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati.
L'autorizzazione della Provincia o della Comunità montana non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente. (48)
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la
realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. A tal fine sono definite
norme tecniche per l'esecuzione dei lavori. (48)
5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione
di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie. (48)
6. Abrogato. (49)
6
Art. 82 comma 4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al
comma 1, sono raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da
assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi).
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
INCENDIO BOSCHIVO DPGR 48/R_2003
Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio
1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76 comma 1, lettera
a) della legge forestale:
a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
b) l' abbruciamento di residui vegetali;
c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi
1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1:
a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale;
b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale;
c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia
stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61 ;
d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia
stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61
2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali
di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66.
Art. 61 - Periodi a rischio di incendio
1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76 , comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica
regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.
2. Le province possono, ai sensi dell' articolo 76 , comma 2 della legge forestale, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio
di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi.
Art. 62 - Divieti
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base
alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al
presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.
2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o
favorirne la propagazione.
Art. 63 - Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è consentita :
a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all' articolo 61 , per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura
connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.
2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:
a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della
stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;
c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto
spegnimento di tizzoni e braci.
3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle
aree attrezzate di cui all' articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree
attrezzate stesse.
4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere
o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Porre in atto azioni che possono
determinare, anche solo potenzialmente,
l'innesco di incendio durante il
periodo a rischio dal 1 Luglio al 31
Agosto di ogni anno
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 76 c. 1 lett. A
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 58
L.R.T. n. 39 del
Porre in atto azioni che possono
determinare, anche solo potenzialmente, 21/03/2000 e s.m.
l'innesco di incendio al di fuori del
art. 76 c. 1 lett. A
periodo a rischio
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 58
L.R.T. n. 39 del
Porre in atto azioni che possono
determinare, anche solo potenzialmente, 21/03/2000 e s.m.
l'innesco di incendio durante il periodo art. 76 c. 1 lett. a-b
a rischio dal 1 Luglio al 31 Agosto di
ogni anno nei comuni di Montalcino,
D.P.G.R. 48/R del
Monticiano e Sovicille
08/08/2003
Art. 60 c. 1 lett. J
Art. 61
Immettere capi di bestiame al pascolo
L.R.T. n. 39 del
nei boschi percorsi da fuoco per almeno 21/03/2000 e s.m.
dieci anni salvo (deroghe prescritte dal
art. 76 c. 4
Regolamento Forestale)
Esercitare la caccia sulle superfici
bruciate di estensione superiore ad 1
ettaro prima di cinque anni, in presenza
di tabellazione di cui all’art. 70 bis
comma 2
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 76 c. 4 lett. b
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
L.R.T. n. 39 del
€ 240,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1 lett. c
€ 480,006
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 1 lett. D5
Provincia o
Comunità
Montana
€ 240,00 7
L.R.T. n. 39 del
€ 2.066,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 5
lett. a
L.R.T. n. 39 del
€ 64,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.5 lett. c
L.R.T. n. 39 del
€ 210,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 4
Provincia o
Comunità
Montana
La sanzione è
calcolata per ogni
capo di bestiame.
Qualora si tratti di
ovini l’importo
della sanzione è
ridotto del 50%
Provincia o
Comunità
Montana
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 3 del
Recidiva
12.01.1994 e s.m. € 520,00
art. 58 c. 1 lett. e
7
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono
raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a
particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi).
7
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Chiunque cagiona un incendio.
La disposizione si applica anche nel
caso di incendio della cosa propria, se
dal fatto deriva pericolo per l’incolumità
pubblica:
- su boschi, selve e foreste (art. 425
C.P.)
Chiunque cagioni un incendio su boschi,
selve o foreste ovvero sui vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o
altrui.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Art. 423 C.P.
Reclusione da tre
a sette anni
Arresto in
flagranza
Art. 423 bis C.P.
Reclusione da
quattro a dieci
anni
Arresto in
flagranza
Se l’incendio di cui al 1°comma è
………………….
cagionato per colpa.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi
Art. 424 C.P.
previste nell’articolo 423-bis, al solo
scopo di danneggiare la cosa altrui
appicca il fuoco a una cosa propria o
altrui è punito, se dal fatto sorge pericolo
di un incendio.
Reclusione da
uno a cinque anni
Reclusione da sei
mesi a due anni
Se segue l’incendio
Pena ridotta della
metà
Reclusione da
due a sette anni
Art. 423 C.P.
Chiunque in occasione di un incendio, di Art. 436 C.P.
una inondazione, di una sommersione,
di un naufragio, o di un altro disastro o
pubblico infortunio, sottrae, occulta o
rende inservibili materiali, apparecchi o
altri mezzi destinati all’estinzione
dell’incendio o all’opera di difesa, ovvero
in qualsiasi modo impedisce, od
ostacola, che l’incendio sia estinto, o che
sia prestata opera di difesa o di
assistenza
Chiunque cagiona per colpa un incendio Art. 449 C.P.
o un altro disastro previsto dal Capo I del
titolo “Delitti contro la pubblica
incolumità”
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Notizia
Reato alla
Procura
Repubblica
del Tribunale
Ordinario
Le pene previste dal 1°
e dal 2° comma sono
aumentate se
dall’incendio deriva
pericolo per edifici o
danno su aree protette
e aumentate della
metà, se dall’incendio
deriva un danno grave,
esteso e persistente
Reclusione da
uno a cinque anni
Notizia
Reato alla
Procura
Repubblica
del Tribunale
Ordinario
Notizia
Reato alla
Procura
Repubblica
del Tribunale
Ordinario
Notizia
Reato alla
Procura
Repubblica
del Tribunale
Ordinario
Notizia
Reato alla
Procura
Repubblica
del Tribunale
Ordinario
8
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Chiunque per colpa omette di collocare
ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati
all’estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso contro disastri
o infortuni sul lavoro
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Art. 451 C.P.
Reclusione fino
ad un anno
SANZIONI
NOTE
Multa da€ 103.29 a
€ 516.46
COMPETENZE
Notizia
Reato alla
Procura
Repubblica
del Tribunale
Ordinario
RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Raccogliere prodotti secondari del
bosco: fragole, lamponi, mirtilli, more di
rovo, bacche di ginepro, e muschi,
esclusi i funghi epigei ed ipogei, in
difformità alla prescrizioni che
impediscono l’impiego di strumenti, di
tagliare e sradicare l’intera pianta e l’uso
per la raccolta dei frutti, di rastrelli e
pettini
Raccogliere prodotti secondari del
bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei,
in quantità superiore a: Fragole: Kg 2
Lamponi: Kg. 2; More di rovo: Kg. 3
Mirtilli: Kg. 2 Bacche di ginepro: Gr. 500
Muschi: Gr. 500
Raccogliere ASPARAGI SELVATICI
(Asparagus Tenuifolis) in numero
superiore a 30 steli.
Raccogliere ASPARAGI PUNGENTI
(Asparagus Acutifolius) in numero
superiore a 30 steli dopo il 31 Maggio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 63 c. 4
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 5
lett. b - 1
L. 689/81 art. 13
Provincia o
Sequestro amm.vo Comunità
del prodotto
Montana
eccedente
L.R.T. n. 39 del
21/03/2000 e s.m.
art. 63 c. 3
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.5 lett. B1
L. 689/81 art. 13
Provincia o
Sequestro amm.vo Comunità
del prodotto
Montana
eccedente
Delibera G.R.T.
n. 260 del 19/3/2001
L.R.T. n. 56 del
L.R.T. n. 56 del
6/4/2000
6/4/2000
art. 6 c. 3
art. 17 c. 7
€ 4,00
per ogni esemplare
raccolto in eccedenza il
limite consentito fino al
massimo di € 154,94
Delibera G.R.T.
n. 380 del 13/4/2001
L.R.T. n. 39 del
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
21/03/2000 e s.m.
art. 63 c. 3
art. 82 c.3 lett. B1
L. 689/81 art. 13
Provincia o
Sequestro amm.vo Comunità
del prodotto
Montana
eccedente
L. 689/81 art. 13
Provincia o
Sequestro amm.vo Comunità
del prodotto
Montana
eccedente
Delibera G.R.T.
n. 380 del 13/4/2001
9
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Raccogliere, a fini di commercio: fragole, L.R.T. n. 39 del
lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di 21/03/2000 e s.m.
ginepro, e muschi, esclusi i funghi epigei art. 63 c. 4
ed ipogei senza autorizzazione della
Provincia o della Comunità montana che
deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta
regionale ed alle modalità di cui al
8
comma 4.
SANZIONI
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 5
lett. b - 1
NOTE
COMPETENZE
L. 689/81 art. 13
Provincia o
Sequestro amm.vo Comunità
del prodotto
Montana
eccedente
BESTIAME AL PASCOLO, ALBERI DI NATALE, SRADICAMENTO CEPPAIE, ARBORICOLTURA, SUGHERETE E
CASTAGNETI
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Immettere capi di bestiame al pascolo
L.R.T. n. 39 del
all’interno di aree boscate (ad esclusione 21/03/2000 e s.m.
dei casi già sanzionati ai sensi del
art. 39 c. 4 lett. B/5
comma 5, lettera c);
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 86
Trasportare o commercializzare piante o L.R.T. n. 39 del
cimali destinati ad albero di Natale
21/03/2000 e s.m.
senza il permesso o il contrassegno
art. 64 c. 2-3
regolamentare
Sradicare piante o ceppaie in assenza di L.R.T. n. 39 del
autorizzazione o in difformità della
21/03/2000 e s.m.
stessa, fatti salvi i casi previsti alle
art. 39 c. 4 B/2
lettere a) e b) dell’art. 82 c. 1
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 84
Realizzare un impianto di arboricoltura
L.R.T. n. 39 del
da legno o il suo espianto senza darne
21/03/2000 e s.m.
prescritta comunicazione alla Provincia o art. 66 c. 3
Comunità Montana
D.P.G.R. 48/R del
8/8/2003
art. 54 c. 1
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
L.R.T. n. 39 del
€ 12,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 1 lett. F5
La sanzione è
calcolata per ogni
capo di bestiame.
Qualora si tratti di
ovini l’importo della
sanzione è ridotto del
50%
L.R.T. n. 39 del
€ 12,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.5 lett. D2
La sanzione è
calcolata per ogni
pianta o cimale
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 39 del
€ 12,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c.1 lett. F3
€ 24,00 9
La sanzione è
calcolata per ogni
pianta o ceppaia
Provincia o
Comunità
Montana
L.R.T. n. 39 del
€ 120,00
21/03/2000 e s.m.
art. 82 c. 9
Provincia o
Comunità
Montana
8
L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti
autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di
proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della
Regione, è soggetta a concessione.
9
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52,comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono
raddoppiate (art. 52 _ i boschi in situazione speciale, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a
particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi).
10
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
Aconitum variegatum L.
Acorus calamus L.
Agrostemma githago L.
Anemone pavonina Lam.
Aquilegia sp. pl.
Atropa belladonna L
Centaurea cyanus L.
Chamaerops humilis L.
Daphne alpina L.
Daphne cneorum L.
Daphne oleoides Schreb.
Daphne sericea Vahl
Delphinium staphysagria L.
Dictamus albus L.
Drosera sp. pl.
Erythronium dens-canis L.
Fritillaria tenella Bielb.
Galanthus nivalis L.
Gentiana lutea L.
Gentiana pneumonanthe L.
Gentiana purpurea L.
Gentiana utriculosa L.
Genitana verna L.
Ilex aquifolium L.
Juniperus phoenicea L.
Leucojum aestivum L.
Lilium sp. pl.
Loranthus europaeus Jacq.
Narcissus sp. pl.
Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm.
Nymphaea alba L.
Osmunda regalis L.
Paeonia sp. pl.
Pancratium maritimum L.
Paradisea liliastratum (L.) Bertol. Paradisia,
Primula apennina Widmer
Pteris cretica L.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Aconito screziato
Calamo aromatico
Gittaione comune
Anemone occhio di pavone
Aquilegia
Belladonna
Fiordaliso
Palma nana
Dafne alpina
Dafne odorosa
Dafne spatolata
Dafne olivella
Speronella stafisagria
Dittamo, Frassinella
Drosera, Rosolida
Dente di cane
Meleagride minore
Bucaneve
Genziana maggiore
Genziana mettimborsa
Genziana porporina
Genziana alata
Genziana primaticcia
Agrifoglio
Sabina m.ma, cedro licio
Campanelle maggiori
Giglio
Vischio quercino
Narciso
Ninfea gialla
Ninfea comune
Felce florida
Peonia selvatica
Giglio marino comune
Giglio di monte
Primula appenninica
Pteride di Creta
Pulsatilla alpina
11
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
Pulsatilla vulgaris Miller
Rhododendron ferrugineum L.
Sphagnum sp. pl.
Taxux baccata L.
Tilia cordata Miller
Trollius europaeus L.
Tulipa australis Link
Tulipa sylvestris L.
Viscum album L.
Pulsatilla comune
Rododendro rosso
Sfagno
Tasso
Tiglio selvatico
Botton d’oro
Tulipano montano
Tulipano dei campi
Vischio comune
Regolamento forestale D.P.G.R. 48/R del 8/8/2003
Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio
1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell' articolo 76, comma 1,
lettera a) della legge forestale:
a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
b) l' abbruciamento di residui vegetali;
c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.
2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate
in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.
Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi
1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all' articolo 58 , comma 1:
a) i boschi e le aree assimilate, di cui all' articolo 3 della legge forestale;
b) gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' articolo 66 della legge forestale;
c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia
stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61 ;
d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia
stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell' articolo 61
2. Nei territori non compresi nelle aree di cui al comma 1 sono consentite le azioni di cui all' articolo 58 ad eccezione dell'abbruciamento di vegetali
di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo per le quali si applica quanto stabilito dall' articolo 66
Art. 60 - Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi
1. Le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c) della legge forestale sono i
boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3 della legge forestale dei comuni di:
… omissis ...
j) Montalcino, Monticiano, Sovicille (Provincia di Siena).
2. A seguito della violazione dei divieti di cui al presente capo nelle aree di cui al comma 1 e nei periodi a rischio di cui all'articolo 61 si applicano le
sanzioni previste all'articolo 82, comma 3, lettera a) della legge forestale.
Art. 61 - Periodi a rischio di incendio
12
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all' articolo 76 , comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica
regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.
2. Le province possono, ai sensi dell' articolo 76 , comma 2 della legge forestale, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio
di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi.
Art. 62 - Divieti
1.Nelle aree di cui all'articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base
alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al
presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.
2. E' vietato abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possano dare innesco al fuoco o
favorirne la propagazione.
Art. 63 – Norme di prevenzione per l’accensione di fuochi
1. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è consentita :
a) fatta esclusione dei periodi a rischio di cui all' articolo 61 , per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura
connesse alla permanenza nei boschi, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o cottura di vivande;
b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.
2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:
a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della
stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità; c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al
momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.
3. Nelle aree di cui all' articolo 59 , comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle
aree attrezzate di cui all' articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree
attrezzate stesse.
4. E' sempre consentita l'accensione del fuoco che sia disposta dal direttore delle operazioni di spegnimento di incendi boschivi al fine di spegnere
o contenere l'incendio mediante la tecnica del controfuoco.
13
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Divieto a chiunque, salve le deroghe
di cui all’art. 3, di circolare con mezzi
motorizzati al di fuori delle strade di
cui all’art.1 (indicate dagli artt. 2 e 3
del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n.
285, nonché delle strade private) 10
Mancata ottemperanza del
conducente alla formale intimazione
di fermarsi.
Divieto di costruire impianti fissi per
sport da esercitarsi con mezzi
motorizzati idonei alla circolazione
fuori strada e di allestire a qualsiasi
titolo tracciati o percorsi per gare da
disputare con i mezzi motorizzati
nelle aree di cui alle lettere a, b, c, d,
e, f, g., h (limitatamente alla
costruzione di impianti fissi e
all’allestimento di tracciati o percorsi
per gare 11
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
L.R.T. 48
L.R.T. 48
Da € 155,00 a
del 27/6/1994 e s.m. del 27/6/1994 e s.m. € 516,00
art. 2 comma 1
art. 10 comma 1
€ 172,00
Provincia
L.R.T. 48
del 27/6/1994 e
s.m.art. 2 comma 1
L.R.T. 48
del 27/6/1994 e s.m.
art. 2 comma 1
Da € 52,00 a
€ 155,00
€ 52,00
Provincia
Da € 155,00 a
€ 516,00
€ 172,00
Provincia
L.R.T. 48
del 27/6/1994 e s.m.
art. 10 comma 2
L.R.T. 48
del 27/6/1994 e s.m.
art. 10 comma 1
10
Art. 03 - Deroghe
1. In deroga ai divieti di cui all’ articolo 2 , la circolazione fuoristrada nelle aree ivi previste è consentita ai seguenti mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio d’istituto in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali, nonché alle Comunità
montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
b) delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi;
d) adibiti all’effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse, faunistiche, faunistico-venatorie, forestali e di trasporto merci. Nel caso di attività faunistiche,
faunistico venatorie,forestali e di trasporto merci è necessario il consenso scritto del titolare del fondo;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari;
f) in uso di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.
2. Il Comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui alle lettere e) ed f) del primo comma, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
3. Il contrassegno di cui al secondo comma è rilasciato gratuitamente, per il transito all’interno di parchi e riserve naturali nazionali e regionali, dall’Autorità preposta
alla relativa gestione.
11
a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell’articolo 1 della legge 8 agosto
1985, n. 431 ;
b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d’acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della Regione ai sensi della R. 64/76
f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all’art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all’allestimento di tracciati
o percorsi per gare.
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all’art. 3,
comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.( (2) )
14
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Divieto di circolazione fuori strada
con mezzi motorizzati ovunque sia
stabilito espressamente dal Comune
per ragioni di polizia locale, urbana e
rurale o per la tutela della stabilità
del suolo
Divieto di circolazione di motoslitte
nelle aree di cui all’art. 2 fatte salve
le deroghe di cui all’art. 3
Divieto, salvo quanto previsto dagli
artt. 6, 7 e 8, di predisporre impianti
fissi, anche su terreni privati , per la
circolazione fuori strada di veicoli
a motore nonché di allestire a
qualsiasi titolo tracciati o percorsi per
gare e manifestazioni anche a
carattere occasionale o
estemporaneo da
disputare con i mezzi predetti anche
su sentieri e mulattiere
Svolgere attività di circolazione
motorizzata fuoristrada nella Zone di
Protezione Speciale ad esclusione
dei mezzi agricoli, di soccorso,
controllo e sorveglianza nonché degli
aventi diritto
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
VEDI ORDINANZE
SPECIFICHE
L.R.T. 48
del 27/6/1994 s.m.
Art. 4
L.R.T. 48
del 27/6/1994 s.m.
Art. 5
NOTE
COMPETENZE
Comune
L.R.T. 48
del 27/6/1994 e s.m.
art. 10 comma 3
L.R.T. 48
del 27/6/1994 e s.m.
art. 10 comma 3
Da € 1.032,00 a
€ 10.329,00
€ 2.064,00
Provincia
Da € 1.032,00 a
€ 10.329,00
€ 2.064,00
Provincia
D.C.M. 4.08.2006
Art. 4 c. 1 lett. c
3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale,
urbana, rurale o per la tutela della stabilita’ del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.( (3)
)
15
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
CONSERVAZIONE E TUTELA HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, FLORA E FAUNA SELVATICA
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Chiunque cattura o uccide una delle
specie di animali individuati
dall’Allegato B- Esempio:
PESCI:
Nono, Scazzone, Spinarello,
Cagnetta, Ghiozzo di ruscello;
ANFIBI:
Ululone dal ventre giallo
appenninico, Rospo comune,
Raganella comune, Rana
temporaria, Salamandra pezzata,
Salamandrina dagli occhiali,
Geotritone italiano, Tritone alpestre
delle Apuane, Tritone comune;
RETTILI:
Tartaruga liuto, Geco verrucoso,
Ramarro, Biscia dal collare,
Tarantola muraiola;
MAMMIFERI (insettivori):
Toporagno d’acqua di Miller,
Toporagno d’acqua, Mustiolo, Talpa
cieca;
MAMMIFERI (roditori):
Arvicola terrestre, Topolino delle
risaie, Arvicola di Fatio, Arvicola
delle Nevi.
Chiunque deteriora e/o distrugge i
siti di riposo o di riproduzione delle
specie animali inscritte nell’Allegato
B della presente legge
L.R.T. 56/2000
Art.5 c. 1° lettera A
Chiunque detiene e/o commercia
animali, vivi o morti, anche
imbalsamati, nonché loro parti o
prodotti identificabili ottenuti dagli
animali inscritti nell’Allegato B della
presente legge
L.R.T. 56/2000
Art.5 c. 1° lettera e
12
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 1°
SANZIONI
Da € 258,23 a
€ 1.549,37
€ 516,00
Per ogni
esemplare
fino ad un
massimo
di € 1.721,33
L.R.T. 56/2000
Art.5 c. 1° lettera B
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 1°
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 1°
Da € 258,23 a
€ 1.549,37
Da € 258,23 a
€ 1.549,37
SEQUESTRO
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 12
€ 516,00
Per ogni sito
fino ad un
massimo
di € 1.721,33
€ 516,00
Per ogni
esemplare
detenuto o
commercializzato
fino ad un
massimo
di € 1.721,33
COMPETENZE
Provincia o
Ente Parco
Provincia o
Ente Parco
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 11
Provincia o
Ente Parco
Confisca amministrativa di animali e vegetali oggetto della violazione (art.17 c.8°)
16
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
Chiunque molesta, specie nel
periodo della riproduzione e
dell’ibernazione o del letargo inscritte
nell’Allegato B della presente legge.
Chiunque raccoglie e/o distrugge
uova e nidi appartenenti alle specie
inscritte nell’Allegato B della
presente legge
L.R.T. 56/2000
Art.5 c. 1° lettera C
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 2°
Da € 25,82 a
€ 154,94
€ 50,00
L.R.T. 56/2000
Art.5 c. 1° lettera D
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 3°
Da € 51,65 a
€ 309,87
€ 50,00
Chiunque non ottempera a
presentare la denuncia alla Provincia
entro 6 mesi dall’entrata in vigore
della presente legge o
successivamente all’inserimento
della specie nell’Allegato B per
coloro che detengono a qualsiasi
titolo animali vivi o morti, anche
imbalsamati, nonché loro parti o
prodotti identificabili ottenuti
dall’animale, presenti nel suddetto
allegato
Vietato raccogliere nel periodo
intercorrente dal 15 Agosto al 15
Ottobre:
-Chiocciola (Helix Sp.pl.),
-Chiocciola Marinella (Eobania
Vermiculata);
ovvero nel periodo dal 1° Aprile al
30 Giugno:
-Rana Esculenta, Rana verde
(Rana esculenta complex) che non
dovrà essere di lunghezza inferiore
a 6 cm. Dalla punta del muso
all’estremità posteriore del tronco,
zampe escluse, in quantità di 1 Kg.
pro-capite al giorno.
L.R.T. 56/2000
Art.5 comma 3°
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 4°
Da € 25,82 a
€ 154,94
L.R.T. 56/2000
Art.5 comma 5°
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 5°
Da € 25,82 a
€ 154,94
13
Per ogni
esemplare
fino ad un
massimo
13
di € 1.721,33
€ 50,00
€ 50,00
per ogni
esemplare
eccedente i limiti
consentiti fino ad
un massimo di
€ 516,00
SEQUESTRO
COMPETENZE
Provincia o
Ente Parco
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 12
Provincia o
Ente Parco
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 12
Provincia o
Ente Parco
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 12
Provincia o
Ente Parco
Confisca amministrativa di animali e vegetali oggetto della violazione (art.17 c.8°)
17
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Vietato il rilascio in natura di specie
estranee alla fauna locale, salvo
quanto disposto dalla normativa
vigente
Chiunque negli interventi di
ingegneria naturalistica, in quelli di
rinverdimento e di consolidamento,
nonché in generale, negli interventi
di recupero ambientale di siti
degradati non utilizzi Prioritariamente
ecotipi locali
Vietato il danneggiamento,
l’estirpazione, la distruzione e la
raccolta di tutte le specie vegetali
individuate nell’Allegato C
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SEQUESTRO
COMPETENZE
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 6°
Da € 258,23 a
€ 1.549,37
€ 516,00
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 14
Provincia o
Ente Parco
L.R.T. 56/2000
Art.6 c. 5°
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 6°
Da € 258,23 a
€ 1.549,37
€ 516,00
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 13
Provincia o
Ente Parco
L.R.T. 56/2000
Art.6 c. 1°
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 7°
Da € 2,58 a
€ 15,49
€ 4,00
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 13
Provincia o
Ente Parco
L. 689/81 Art. 13
Sequestro
esemplari 13
Provincia o
Ente Parco
Vietato raccogliere un numero di steli L.R.T. 56/2000
Art.6 c. 3°
superiore a/al giorno:
a) Asparago pungente (Asparagus
Acutifolis) – 30 steli (dal 31 Maggio
all’inizio del periodo di vegetazione);
b) Asparago Selvatico( Asparagus
Tenuifolis) – 30 steli;
c) Garofano (Dianthus Sp.pl.) –
10 steli (escluse specie all.C)
d) Bucaneve (Galanthus Nivalis) -10
Steli;
e) Primula (Primula Sp.pl.) 10 steli ( escluse specie all.C);
f) Agrifoglio (Ilex Aquifolium) - 10
steli;
g) Narciso, Giunchiglia (Narcissus
Sp.pl.) 10 steli;
h) Ruscolo pungitopo (Ruscus
Aculeatus) 10 fronde;
i) Ruscolo maggiore (Ruscus
Hyppoglossum) - 10 fronde.
14
SANZIONI
L.R.T. 56/2000
Art.5 c. 6°
L.R.T. 56/2000
Art.17 c. 7°
Da € 2,58 a
€ 15,49
per ogni
esemplare
eccedente i limiti
consentiti fino ad
un massimo di
€ 77,00
€ 4,00
per ogni
esemplare
eccedente i limiti
consentiti fino ad
un massimo di
€ 77,00
Confisca amministrativa di animali e vegetali oggetto della violazione (art.17 c.8°)
18
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
ALLEGATO B1
ALLEGATO C
SPECIE VEGETALI PROTETTE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE :
Aconitum variegatum (Aconito screziato)Agrostemma githago (Gittaione comune)Anagallis tenella (Centocchio di palude)Anemone pavonina
(Anemone occhio di pavone) Aquilegia sp.pl. (Aquilegia)Aster alpinus (Astro alpino)Campanula medium (Campanula media)Campanula
spicata (Campanula Spigata)Centaurea sp.pl. (Fiordaliso)Chamaerops humilis (Palma nana)Cistus laurifolius (Cisto maggiore) Consolida
regalis (Speronella consolida)
Convallaria majalis (Mughetto)Crocus etruscus (Zafferano di Toscana)Daphne cneorum (Dafne odorosa)Delphinium sp.pl. (Speronella)Dianthus
siculus
(Garofano siculo)Dianthus tripunctatus (Garofano tripuntato)Dracunculus vulgaris (Erba serpona)Drosera sp.pl. (Drosera, Rosolida)
Eriophorum sp.pl.
(Pennacchi)Erytronium dens-canis (Dente di cane)Gentiana nivalis (Genziana nivale)Gentiana pneumonanthe (Genziana
mettimborsa)Gentiana utriculosa
(Genziana alata)Geranium argenteum (Geranio argenteo)Geum rivale Gladiolus palustris (Gladiolo reticolato)Globularia incanescens
(Globularia delle
Apuane)Hibiscus palustris (Ibisco rosa)Hibiscus trionum (Ibisco vescicoso)Leucojum sp.pl. (Campanella)Lilium bulbiferum ssp. croceum (Giglio
di
S.Giovanni)Lilium martagon (Giglio martagone)Loranthus europaeus (Vischio quercino)Nuphar luteum (Ninfea gialla)Nymphaea alba (Ninfea
comune)
Osmunda regalis (Felce florida)Paeonia sp.pl. (Peonia selvatica)Pancratium maritimum (Giglio marino comune)Paradisea liliastrum (Giglio di
monte,
Paradisia)Pinguicula sp.pl. (Pinguicola)Pteris cretica (Pteride di Creta) Pulsatilla sp.pl. (Pulsatilla)Rhododendron ferrugineum (Rododendro
rosso)
Saxifraga sp.pl. (Sassifraga)Soldanella sp.pl. (Soldanella)Solidago virgaurea ssp. litoralis)Sphagnum sp.pl. (Sfagno)Swertia perennis
(Genzianella stellata)Tozzia alpina (Tozzia)Trollius europaeus (Botton d’oro)Tulipa sp.pl. (Tulipano)Viola corsica ssp. ilvensis (Viola
dell’Elba)Viola etrusca (Viola
etrusca)Viola eugeniae (Viola di Eugenia)Viscum album (Vischio comune)
19
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
ALLEGATO C1
20
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394 E S.M.
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
SEQUESTRO
COMPETENZE
Sono vietati fuori dei centri edificati di
cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 , e, per gravi motivi di
salvaguardia ambientale, con
provvedimento motivato, anche nei
centri edificati, l'esecuzione di nuove
costruzioni e la trasformazione di quelle
esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con
destinazione diversa da quella agricola
e quant'altro possa incidere sulla
morfologia del territorio, sugli equilibri
ecologici, idraulici ed idrogeotermici e
sulle finalità istitutive dell'area protetta. 15
Vietato eseguire opere, interventi ed
impianti all’interno del parco senza il
preventivo nulla-osta dell’Ente Parco
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 6 c. 3°
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Arresto fino a 12
mesi e ammenda
da € 103,29 a
€ 25.822,84 16
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 13
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Vietato catturare, uccidere,
danneggiare, disturbare le specie
animali, raccogliere e danneggiare
specie vegetali, salvo nei territori
destinati ad attività agro-silvo-pastorali,
nonché introdurre specie estranee,
vegetali o animali che possono alterare
l’equilibrio naturale
Vietata l’apertura e l’esercizio di cave, di
miniere e di discariche nonché
l’asportazione di minerali.
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. A
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Arresto fino a 12
mesi e ammenda
da € 103,29 a
€ 25.822,84 15
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. B
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Vietato modificare il regime delle acque
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. C
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Vietato lo svolgimento di attività
pubblicitarie al di fuori dei centri urbani,
non autorizzate dall’Ente Parco
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. D
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
15
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457 , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
16
Sanzioni raddoppiate in caso di recidiva
21
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Vietata l’introduzione e l’impiego di
qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. E
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Vietata l’introduzione, da parte di privati,
di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, se non
autorizzati
Vietato usare fuochi all’aperto
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. F
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. G
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
Vietato il sorvolo di velivoli non
autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
art. 11 c. 3 lett. H
Legge n. 394 del
06/12/1991 s.m.
Art. 30 c. 1
SANZIONI
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
Arresto fino a 6
mesi o ammenda
da € 103,29 a
€ 12.911,42
SEQUESTRO
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
Art. 354 CPP
Sequestro e
ripristino dei luoghi
(art. 6 c. 6)
COMPETENZE
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, n. 49
NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Fatte salve le sanzioni penali previste
dalla normativa vigente:
Violare norme ai piani e ai regolamenti
dei parchi provinciali e ai regolamenti
delle Riserve Naturali.
-Vietato cacciare nelle Riserve Naturali;
-Aprire cave;
-Aprire miniere e discariche;
-Realizzare nuove opere edilizie;
-Ampliare costruzioni esistenti;
-Eseguire opere di trasformazione del
territorio e cambiare destinazione d’uso
in contrasto con le qualità della Riserva
Violare disposizioni di cui ai piani e ai
regolamenti dei parchi per le aree
contigue,
ai piani e regolamenti comunali relativi
alle
aree protette di interesse locale
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
SEQUESTRO
COMPETENZE
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 15 c. 3°
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 19
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 2
Da € 206,58 a
€ 2.065,82
€ 412,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
22
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Violare disposizioni relative ai parchi,
L.R.T. n. 49 del
alle Riserve Naturali ed alle aree
11/04/1995 s.m.
protette di interesse locale, contenute in Art. 6
ordinanze emanate dai soggetti
responsabili della gestione
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 3
SANZIONI
Da € 25,82 a
€ 258,23
€ 50,00
SEQUESTRO
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
COMPETENZE
Provincia
REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI DI SIENA
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 114 del 27/09/1999
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Nelle Riserve Naturali del Sistema
sono vietati la realizzazione di
nuove opere edilizie, l’ampliamento
di quelle esistenti e l’esecuzione di
opere di trasformazione del territorio
in contrasto con le finalità del
Sistema.
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 15 c. 3
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 10 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
Nelle aree interne alle Riserve del
Sistema specificatamente individuate
nelle planimetrie allegate ai Piani di
Gestione come zone a “conservazione
vegetazionale” sono vietati tutti gli
interventi di tipo vegetazionale e
forestale salvo quelli espressamente
autorizzati dall’Ente Gestore per il
conseguimento delle finalità delle
Riserve.
Vietato il taglio della vegetazione di ripa
e di golena, ad eccezione degli
interventi espressamente autorizzati
dall’Ente Gestore per finalità di difesa
idraulica o comunque previsti dai Piani
di Gestione.
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 11 c. 3
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 11 c. 5
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
SANZIONI
SEQUESTRO
COMPETENZE
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
23
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Vietato accedere liberamente nelle
Riserve del Sistema, purchè aventi le
seguenti caratteristiche:
1- residenti dei comuni il cui confine
amministrativo comprende, anche
parzialmente, la Riserva;
2-per tutti coloro che vi svolgono le
proprie attività lavorative,
compatibilmente con quanto previsto
dal presente regolamento e dai piani di
gestione delle singole riserve;
3- per i proprietari di immobili ricadenti
all’interno della riserva;
4- per motivi connessi alla gestione
della Riserva o per studi e ricerche
espressamente autorizzate dall'Ente
17
Gestore
Vietata la circolazione fuoristrada ad
esclusione dei casi di necessità o di
vigilanza e soccorso, nonché per motivi
connessi alla gestione della Riserva,
per le attività previste dall’art. 11 del
presente regolamento, per studi e
ricerche espressamente autorizzate
dall'Ente Gestore;
Vietato l'atterraggio di elicotteri se non
per attività di soccorso o di protezione
civile.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 12 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 12 c. 6
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 12 c. 6
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
SANZIONI
SEQUESTRO
COMPETENZE
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
17
Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’accesso nelle aree definite "zona 2" è consentito e libero per tutti all'interno dei percorsi e degli spazi
espressamente destinati alla fruizione pubblica; al di fuori di tali percorsi e spazi e nelle aree definite “zone 1” l'accesso è consentito solo se accompagnati da
personale espressamente autorizzato dall'Ente Gestore;
L’accesso è comunque consentito e libero per tutti all’interno della sentieristica esistente fino a quando non saranno definitivamente delimitate ed approvate le “zone
1” e le “zone 2” e predisposti i percorsi e gli spazi espressamente destinati alla fruizione pubblica.
Sulle strade statali provinciali e comunali la circolazione motorizzata è consentita salvo che per specifici provvedimenti adottati dall’Ente Gestore.
Sulla restante viabilità la circolazione motorizzata è consentita se indicata e segnalata dall’Ente Gestore.
24
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Vietato effettuare attività di campeggio, L.R.T. n. 49 del
anche temporaneo, con tende, camper 11/04/1995 s.m.
e/o con altri mezzi di soggiorno. 18
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 13 c. 2
Vietato l’uso di fonti di rumore o L.R.T. n. 49 del
luminose, tali da recare disturbo alla 11/04/1995 s.m.
quiete ed agli habitat naturali presenti 17 Art. 16 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 14 c. 1
Vietato l'uso all'aperto di apparecchi L.R.T. n. 49 del
radio, televisivi e simili, salvo le 11/04/1995 s.m.
apparecchiature ed i mezzi impiegati in Art. 16 c. 1
servizio di vigilanza e soccorso oppure
quelli ubicati presso edifici privati, pur DCP 114 del
sempre nel rispetto dell’art. 14 c. 117
27/09/1999
Art. 14 c. 2
Vietato introdurre, da parte dei privati,
L.R.T. n. 49 del
armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
11/04/1995 s.m.
distruttivo o di cattura se non
Art. 16 c. 1
autorizzato, fatto salvo quanto previsto
dall’art.18. 17
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 14 c. 3
Vietato abbandonare, rifiuti derivanti dal L.R.T. n. 49 del
consumo dei pasti o bevande e di rifiuti 11/04/1995 s.m.
e residui di qualsiasi altro genere
Art. 16 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 15 c. 1
Vietato il lavaggio di materiali di L.R.T. n. 49 del
qualunque genere e natura nei corpi 11/04/1995 s.m.
idrici liberi (sorgenti, torrenti, fiumi, Art. 16 c. 1
stagni, ecc.) e negli impianti aperti al
pubblico
(fontanili,
vasche
di DCP 114 del
abbeverata,
ecc.)
salvo
quelli 27/09/1999
appositamente destinati a tale funzione Art. 15 c. 2
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
SANZIONI
SEQUESTRO
COMPETENZE
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
18
I divieti di cui ai commi precedenti, non vigono per quanto concerne il solo transito sulle strade statali, provinciali, comunali, nonché per iniziative culturali, di ricerca
od altre espressamente autorizzate dall’Ente Gestore.
25
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Vietata l'accensione di fuochi all’aperto
è in ogni periodo dell'anno, salvo che
per motivi connessi alla gestione della
Riserva e nelle aree appositamente
indicate ed attrezzate.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 17 c. 1
Vietato ogni atto che possa costituire L.R.T. n. 49 del
pericolo di provocazione di incendi.
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 17 c. 4
Non provvedere da parte di proprietari o L.R.T. n. 49 del
gestori di strade classificate pubbliche
11/04/1995 s.m.
all’obbligo di tenere libere da
Art. 16 c. 1
vegetazione infestante, erbe secche o
altri residui forestali o comunque
DCP 114 del
infiammabili, le scarpate e le pertinenze 27/09/1999
stradali
Art. 17 c. 2
Vietata l’introduzione e la reintroduzione L.R.T. n. 49 del
di specie appartenenti alla fauna
11/04/1995 s.m.
selvatica, salvo che per iniziativa o
Art. 16 c. 1
controllo dell’Ente Gestore e con piani
concordati con l’INFS
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 18 c. 4
Vietato effettuare attività di pesca nelle
L.R.T. n. 49 del
zone indicate dai piani di gestione; è
11/04/1995 s.m.
consentita nelle restanti aree secondo
Art. 16 c. 1
tempi e modalità indicate negli stessi
Piani di Gestione delle singole Riserve
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 18 c. 8
Vietata l’introduzione di specie vegetali L.R.T. n. 49 del
che possano alterare l’equilibrio
11/04/1995 s.m.
naturale ed ecologico nonché di specie Art. 16 c. 1
alloctone.
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 19 c. 5
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
SANZIONI
SEQUESTRO
COMPETENZE
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
26
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Vietato riprendere le fasi di riproduzione
della fauna e di dipendenza dei piccoli,
nonché la pubblicazione di indicazioni
precise circa la dislocazione di: nidi,
grotte, stazioni di insetti, farfalle e
fossili.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 16 c. 1
L.R.T. n. 49 del
11/04/1995 s.m.
Art. 22 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 20 c. 1
DCP 114 del
27/09/1999
Art. 22 c. 1
SANZIONI
Da € 309,87 a
€ 3.098,74
€ 618,00
SEQUESTRO
COMPETENZE
LRT 49/95 Art. 23
Immediata
sospensione
dell’attività
Provincia
DISPOSIZIONE SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E REGOLAMENTAZIONE
DEI PRELIEVI IDRICI
1) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 s.m.; 2) Regolamento Provinciale Prelievi Idrici n. 61 del 27.05.2005
s.m.;
3) R.D. n. 1775/33
NOTA BENE: Alle SANZIONI AMMINISTRATIVE di cui all’art. 96 c. 4 del D.Lgs 152/06 NON SI APPLICA LA LEGGE n. 689/81
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
E' vietato derivare o utilizzare acqua
pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio dell’Autorita'
competente. Per effettuare prelievi
indiretti (subalveo) occorre
obbligatoriamente la concessione o
l’autorizzazione al prelievo.
N.B. L’autorizzazione annuale scade
sempre il 31 Dicembre dell’anno di
riferimento
Inosservanza delle prescrizioni previste
dal D.Lgs. 152/06 inerenti il prelievo
delle acque.
Non installare, non manutenzionare
ovvero non comunicare a fine anno al
Servizio competente, la lettura del
contatore collocato presso la presa
d’acqua.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
D.Lgs.vo 03/04/06
n. 152 s.m.
art. 96 c. 4
D.Lgs.vo 03/04/06
n. 152 s.m.
art. 96 c. 4
R.D 1775/33
Art.17 c. 1
R.D. 1775/33
Art. 17 c. 3
D.Lgs.vo 03/04/06
n. 152 s.m.
art. 96 c. 4
D.Lgs.vo 03/04/06
n. 152 s.m.
art. 96 c. 4
R.D 1775/33
Art.17 c. 1
R.D. 1775/33
Art. 17 c. 3
D.Lgs.vo 03.04.06
n. 152
art. 95 c. 3°
D.Lgs.vo
03.04.06 n. 152
art. 133 c. 8
SANZIONI
Da € 3.000,00 a
€ 30.000,00
in casi di
particolare
tenuità da
€ 300,00 a
€ 1.500,00
Da € 3.000,00 a
€ 30.000,00
in casi di
particolare
tenuità da
€ 300,00 a
€ 1.500,00
€ 2.000,00
in casi di
particolare
tenuità da
€ 1.600,00
NOTE
COMPETENZE
L’entità della
sanzione è
definita dal
Settore Difesa
del Suolo
Cessazione utenza Provincia
abusiva
L’entità della
sanzione è
definita dal
Settore Difesa
del Suolo
Cessazione utenza Provincia
abusiva
€ 2.000,00
Particolare tenuità:
terreni inferiori a
500 mq
Particolare tenuità:
terreni inferiori a
500 mq
Comune
(art. 135 c. 1)
27
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
AUTORIZZAZIONE ANNUALE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Inosservanza delle prescrizioni
contenute nel Regolamento per le
autorizzazioni e concessioni dei
prelievi di acque superficiali e
sotterranee (DCP n. 61 del
27.05.2005) e delle opere idrauliche
interferenti con il reticolo idrografico
redatto dalla Provincia
Inosservanza dell’indicazione del
luogo di localizzazione dell’opera
mobile di prelievo (stazione di
pompaggio), per i prelievi delle acque
ai fini di irrigazione, sotto forma di
autorizzazione annuale (valutare la
situazione ed eventualmente
applicare la sanzione al primo paragrafo
al D.Lgs. 152/99 art. 23 c. 4° - Assenza
di autorizzazione)
Inosservanza dell’interruzione oraria
tassativa dalle ore 12.00 alle ore
17.00, per i prelievi delle acque ai fini di
irrigazione, sotto forma di
autorizzazione annuale, salvo casi in
deroga che saranno valutati dal Servizio
Inosservanza dei volumi di prelievo
idrici espressi in metri cubi annui,
mensili e giornalieri ovvero impiego di
pompe diverse da quelle descritte
nell’ istanza di richiesta di
autorizzazione ovvero prelevare
acqua per colture diverse da quelle
effettuate previsti nell’autorizzazione.
Non custodire e/o non esporre la
licenza di attingimento annuale, da
parte del titolare della licenza, presso la
stazione di pompaggio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
D.C.P. n. 61 del
27.05.2005
Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
(vedi regolamento)
D.Lgs. n. 267 del
16.01.2000
art. 7 bis c. 1 bis
SANZIONI
Da € 25,00 a
€ 500,00
D.C.P. n. 61/2005
Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
Art.41
D.C.P. n. 61 del
Da € 25,00 a
D.Lgs. n. 267 del
27.05.2005
€ 500,00
16.01.2000
Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis
Autor. Prel. Acque
art. 36
D.C.P. n. 61/2005
Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
Art.41
D.C.P. n. 61 del
27.05.2005
art. 7 bis c. 1 bis
D.Lgs. n. 267 del
16.01.2000
art. 7 bis c. 1 bis
Da € 25,00 a
€ 500,00
Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005
Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
art. 36 c. 8
Art.41
D.Lgs. n. 267 del
D.C.P. n. 61 del
Da € 25,00 a
16.01.2000
27.05.2005
€ 500,00
art. 7 bis c. 1 bis
art. 7 bis c. 1 bis
Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005
Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
art. 36
Art.41
D.C.P. n. 61 del
Da € 25,00 a
D.Lgs. n. 267 del
27.05.2005
€ 500,00
16.01.2000
art. 7 bis c. 1 bis
art. 7 bis c. 1 bis
Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005
Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e
art. 36
Autor. Prel. Acque
Art.41
NOTE
COMPETENZE
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
28
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Effettuare con impianti fissi il prelievo di
acqua con autorizzazione annuale
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
D.C.P. n. 61 del
27.05.2005
art. 7 bis c. 1 bis
D.Lgs. n. 267 del
16.01.2000
art. 7 bis c. 1 bis
SANZIONI
Da € 25,00 a
€ 500,00
€ 50,00
Reg. Prov. Conc. e D.C.P. n. 61/2005
Autor. Prel. Acque Reg. Prov. Conc. e
art. 36
Autor. Prel. Acque
Art.41
NOTE
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
COMPETENZE
Provincia
CONCESSIONI PER IL PRELIEVO IDRICO
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Inosservanza dell’interruzione oraria
tassativa dalle ore 12.00 alle ore
17.00, per i prelievi delle acque ai fini di
irrigazione, sotto forma di
concessione,salvo casi in deroga che
saranno valutati dal Servizio
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
D.C.P. n. 61 del
27.05.2005
Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
art. 52 c. 2
D.Lgs. n. 267 del
16.01.2000
art. 7 bis c. 1 bis
SANZIONI
Da € 25,00 a
€ 500,00
D.C.P. n. 61/2005
Reg. Prov. Conc. e
Autor. Prel. Acque
Art. 41
Inosservanza dei volumi di prelievo
D.Lgs. n. 267 del
D.C.P. n. 61 del
Da € 25,00 a
espressi in litri/secondo ovvero dell’uso 27.05.2005
16.01.2000
€ 500,00
o degli usi cui la risorsa idrica è
Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis
destinata ovvero delle modalità e
Autor. Prel. Acque
condizioni di raccolta ed eventuale
D.C.P. n. 61/2005
art. 19
restituzione ovvero delle prescrizioni
Reg. Prov. Conc. e
da osservarsi per rispetto del minimo
Autor. Prel. Acque
deflusso vitale del corso d’acqua
Art. 41
previsti nel disciplinare di concessione.
Comunicare a fine anno al Servizio
D.C.P. n. 61 del
D.Lgs. n. 267 del
Da € 25,00 a
competente la lettura del contatore
27.05.2005
16.01.2000
€ 500,00
senza indicare il nominativo e gli
Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis
estremi della licenza di concessione.
Autor. Prel. Acque
art. 37
Contatore, installato presso punto di
attingimento, privo di piombatura
D.C.P. n. 61 del
D.Lgs. n. 267 del
27.05.2005
16.01.2000
Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis
Autor. Prel. Acque
art. 37
Da € 25,00 a
€ 500,00
NOTE
COMPETENZE
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
Provincia
€ 50,00
Provincia
29
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Non collocare il cartello identificativo
della concessione in prossimità
dell’opera di presa con le modalità
indicate dal Servizio.
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
D.C.P. n. 61 del
D.Lgs. n. 267 del
27.05.2005
16.01.2000
Reg. Prov. Conc. e art. 7 bis c. 1 bis
Autor. Prel. Acque
art. 19 lett. O
SANZIONI
Da € 25,00 a
€ 500,00
€ 50,00
NOTE
In caso di recidiva
o in caso di gravi
infrazioni
decadenza
autorizzazione o
concessione
COMPETENZE
Provincia
POZZI 19
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Ricerca di acqua sotterranea o scavo di
pozzi per usi extra domestici nei
comprensori soggetti alla tutela della
P.A., senza o in difformità
dell’autorizzazione della stessa
Non denunciare da parte dei proprietari,
possessori o utilizzatori, tutti i pozzi
esistenti, a qualunque uso adibiti,
ancorché non utilizzati, alla provincia
competente per territorio, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo (termine
differito al 31.12.2005 dalla L. 306/04)
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 95
R.D. n.1775/33
art.219
D.Lgs. 275/93
Art. 10 c. 1
D.Lgs. 275/93
Art. 10 c. 1
Mancato avviso all’Ufficio del
Genio Civile della scoperta di acque
sotterranee anche in comprensori non
soggetti a tutela
R.D.11.12.1933
n. 1775
art. 103
R.D. n.1775/33
art.219
SANZIONI
Da € 20,00 a €
516,0019
€ 206,00
Da € 20,00 a €
516,00 20
NOTE
€ 40,00
€ 40,00
COMPETENZE
Provincia
Il pozzo può
essere sottoposto
a sequestro ed è
comunque
soggetto a
chiusura a spese
del trasgressore
allorché divenga
definitivo il
procedimento che
applica la
sanzione.
Provincia
Provincia
19
R.D. 1775/33 Art. 93 Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli
usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte
dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
20
Art. 114 L. 689/81 - Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20,00 o nel massimo a euro 50,00 sono elevate, rispettivamente, a euro
20,00 e a euro 50,00.(articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009)
30
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
OPERE A SERVIZIO DI DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Divieto di eseguire opere ed atti senza
speciale
autorizzazione
dell’Ente
concessionario e sotto l’osservanza
delle condizioni dal medesimo imposte:
A) conversione delle chiuse temporanee
di derivazioni di acque pubbliche in
chiuse permanenti, quantunque instabili
e l’alterazione del modo di loro primitiva
costruzione;
B) Variazioni della posizione, struttura e
dimensioni solite a praticarsi nelle
chiuse instabili;
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
R.D. n. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. a
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,00 21
€ 40,00
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
Provincia
R.D. n. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. b)
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,0020
€ 40,00
Provincia
C) Scavamenti nei ghiaieti dei fiumi e
torrenti, per canali d’invito alle
derivazioni, eccettuati quelli che per
invalsa consuetudine si praticano
senza permesso dell’Autorità
Amministrativa
D) Conversione delle chiuse
temporanee e delle chiuse instabili di
derivazioni, in chiuse stabili
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. c)
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,0020
€ 40,00
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. d)
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,0020
€ 40,00
Provincia
E) Variazioni nella forma e nella
posizione, così delle bocche di
derivazione come delle chiuse stabili,
ed ogni innovazione tendente ad
aumentare l’altezza di queste e le
innovazioni intorno alle altre opere di
stabile struttura che servono alle
derivazioni di acque pubbliche od
all’esercizio di molini od altri opifici su
di esse stabiliti
F) La ricostruzione ancorché senza
variazioni e forma, delle chiuse stabili
ed incili delle derivazioni, di botti
sotterranee od altre opere attinenti alle
derivazioni esistenti nelle acque
pubbliche;
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. e )
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,0020
€ 40,00
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. f )
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,0020
€ 40,00
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
Provincia
Provincia
Provincia
21
Art. 114 L. 689/81 - Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20,00 o nel massimo a euro 50,00 sono elevate, rispettivamente, a euro
20,00 e a euro 50,00.(articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009)
31
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
G) Nuove costruzioni nell’alveo dei
pubblici bacini d’acqua, di chiuse ed
altre opere stabili per le derivazioni, di
botti sotterranee, nonché le
innovazioni intorno alle opere di questo
genere già esistenti;
H) Opere alle sponde dei pubblici corsi
d’acqua che possono alterare o
modificare le condizioni delle
derivazioni o delle restituzioni delle
acque derivate
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. g )
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
22
516,00
€ 40,00
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
Provincia
R.D. 11.12.33
n. 1775
art. 217 lett. h )
R.D. n.1775/33
art. 219
Da € 20,00 a €
516,0021
€ 40,00
Trasmissione p.v.
e rapporto ad
Ufficio Difesa del
Suolo
Provincia
TESTO UNICO SULLE OPERE IDRAULICHE: R.D. 25 Luglio 1904 n. 523
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Nessuno può fare opere nell'alveo dei
fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e
canali di proprietà demaniale, cioè nello
spazio compreso fra le sponde fisse dei
medesimi, senza il permesso
dell'autorità amministrativa. Formano
parte degli alvei i rami o canali, o
diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi
pubblici, ancorché in alcuni tempi
dell'anno rimangono asciutti.
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
A) La formazione di pescaie, chiuse,
petraie ed altre opere per l'esercizio
della pesca, con le quali si alterasse il
corso naturale delle acque. Sono
eccettuate da questa disposizione le
consuetudini per l’esercizio di legittime
ed innocue concessioni della pesca,
quando in esse si osservino le cautele
od imposte negli atti delle dette
concessioni, o già prescritte dall'autorità
competente, o che questa potesse
trovare conveniente di prescrivere;
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 93
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera A
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
22
Art. 114 L. 689/81 - Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20,00 o nel massimo a euro 50,00 sono elevate, rispettivamente, a euro
20,00 e a euro 50,00.(articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009)
32
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
B) Le piantagioni che s'inoltrino dentro
gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a
costringerne la sezione normale e
necessaria al libero deflusso delle
acque;
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera B
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
C) Lo sradicamento o l'abbruciamento
dei ceppi degli alberi che sostengono le
ripe dei fiumi e dei torrenti per una
distanza orizzontale non minore di 9
metri dalla linea a cui arrivano le acque
ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori
pubblici la stessa proibizione è limitata
ai piantamenti aderenti alle sponde
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
D) La piantagione sulle alluvioni delle
sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a
distanza dalla opposta sponda minore
di quella nelle rispettive località stabilita,
o determinata dal prefetto, sentite le
amministrazioni dei comuni interessati e
l'ufficio del Genio civile
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
E) Le piantagioni di qualunque sorta di
alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe
degli argini, loro banche e sotto banche
lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera C
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera D
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera E
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
33
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
F) Le piantagioni di alberi e siepi, le
fabbriche, gli scavi e lo smovimento del
terreno a distanza dal piede degli argini
e loro accessori come sopra, minore di
quella stabilita dalle discipline vigenti
nelle diverse località, ed in mancanza di
tali discipline a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento
del terreno e di metri dieci per le
fabbriche e per gli scavi
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
G) Qualunque opera o fatto che possa
alterare lo stato, la forma, le dimensioni,
la resistenza e la convenienza all'uso, a
cui sono destinati gli argini e loro
accessori come sopra, e manufatti
attinenti
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera F
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera G
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
H) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di
difesa delle sponde dei fiumi, torrenti,
rivi, canali e scolatori pubblici tanto
arginati come non arginati, e ad ogni
altra sorta di manufatti attinenti;
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera H
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
I) Il pascolo e la permanenza dei
bestiami sui ripari, sugli argini e loro
dipendenze, nonché sulle sponde,
scarpe e banchine dei pubblici
canali e loro accessori;
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera I
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
34
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
K) L'apertura di cavi, fontanili e simili a
distanza dai fiumi, torrenti e canali
pubblici minore di quella voluta dai
regolamenti e consuetudini locali, o di
quella che dall'autorità amministrativa
provinciale sia riconosciuta necessaria
per evitare il pericolo di diversioni e
indebite sottrazioni di acque;
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
L) Qualunque opera nell'alveo o contro
le sponde dei fiumi o canali navigabili, o
sulle vie alzaie, che possa nuocere alla
libertà ed alla sicurezza della
navigazione ed all'esercizio dei porti
natanti e ponti di barche;
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera K
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
M) I lavori od atti non autorizzati con cui
si venissero a ritardare od impedire le
operazioni del trasporto dei legnami a
galla ai legittimi concessionari.
Sono lavori e atti vietati, in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro
alvei, sponde e difese:
N) Lo stabilimento di molini natanti
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera L
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera M
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 96
lettera N
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
35
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, la formazione di
pennelli, chiuse ed altre simili opere
nell'alveo dei fiumi e torrenti per
facilitare l'accesso e l'esercizio
dei porti natanti e ponti di barche;
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera A
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, la formazione di
ripari a difesa delle sponde che si
avanzano entro gli alvei oltre le linee
che fissano la loro larghezza normale.
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera B
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, i dissodamenti dei
terreni boscati e cespugliati laterali ai
fiumi e torrenti a distanza minore di
metri cento dalla linea a cui giungono le
acque ordinarie, ferme le dispozioni di
cui all'art. 95, lettera c);
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera C
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Eseguire con opere ed atti, se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, le piantagioni delle
alluvioni a qualsivoglia distanza dalla
opposta sponda, quando si trovino di
fronte di un abitato minacciato da
corrosione, ovvero di un territorio
esposto al pericolo di disalveamenti
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera D
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
36
Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, la formazione di
rilevati di salita o discesa dal corpo degli
argini per lo stabilimento di
comunicazione ai beni, agli abbeveratoi,
ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera E
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, la ricostruzione,
tuttoché senza variazioni di posizione e
forma, delle chiuse stabili ed incili delle
derivazioni, di ponti, ponti canali, botti
sotterranee e simili esistenti negli alvei
dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e
canali demaniali
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, il trasporto in altra
posizione dei molini natanti stabiliti sia
con chiuse, sia senza chiuse, fermo
l'obbligo dell'intera estirpazione delle
chiuse abbandonate
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera K
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera L
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, l'estrazione di
ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie
dal letto dei fiumi, torrenti e canali
pubblici, eccettuate quelle località ove,
per invalsa consuetudine si suole
praticare senza speciale autorizzazione
per usi pubblici e privati. Anche per
queste località però l'autorità
amministrativa limita o proibisce tali
estrazioni ogniqualvolta riconosca
poterne il regime delle acque e
gl'interessi pubblici o privati esserne lesi
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera M
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
SANZIONI
NOTE
COMPETENZE
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013
DESCRIZIONE VIOLAZIONE
Eseguire con opere ed atti , se non con
speciale permesso del prefetto e sotto
l'osservanza delle condizioni dal
medesimo imposte, l'occupazione delle
spiagge dei laghi con opere stabili, gli
scavamenti lungo esse che possano
promuovere il deperimento o recare
pregiudizio alle vie alzaie ove esistono,
e finalmente l’estrazione di ciottoli,
ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto
a detta estrazione, per quelle località
ove per consuetudine invalsa suolsi
praticare senza speciale autorizzazione
LEGGE E ARTICOLI VIOLATI
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m. art. 97
lettera N
R.D. 25.07.1904
n. 523 s.m
art. 100
D.Lgs. 42/2004
Art. 142
D.Lgs. 42/2004
Art.181 comma 1
SANZIONI
Arresto fino a
due anni e
ammenda da
€ 15.493,00 a
€ 51.645,00
NOTE
Con la sentenza di
condanna viene
ordinata la
rimessione in
pristino dello stato
dei luoghi a spese
del condannato
COMPETENZE
Procura
Repubblica del
Tribunale
Ordinario
DPR 380/01
Art. 44 c. 1°
Lettera C
Per l’aggiornamento del presente prontuario nel settore riguardante le violazioni in materia forestale si ringrazia il
personale del Corpo Forestale dello Stato.
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Polizia Provinciale di Siena – OTTOBRE 2013