ACCORDO DI FORNITURA DI COMPONENTI Con la presente
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ACCORDO DI FORNITURA DI COMPONENTI Con la presente
ACCORDO DI FORNITURA DI COMPONENTI Con la presente scrittura privata, valevole a ogni effetto di legge tra Phoenix Mecano S.r.l., corrente in Prolungamento Via G. di Vittorio 11 - 20065 Inzago (MI), partita IVA 09789200152, nella persona del suo legale rappresentante indicato in calce, nel prosieguo indicata come il “Venditore” e ...................................(ragione sociale dell'Acquirente) corrente in via......................... n..... - ..................................., partita IVA ..................... nella persona del suo legale rappresentante indicato in calce, nel prosieguo indicata come il “Acquirente” PREMESSO CHE • l'Acquirente è impresa operante nel settore ...................................; • il Venditore è impresa operante nel settore nel campo della componentistica meccanica ed elettronica; • l’ Acquirente intende acquistare dal Venditore taluni prodotti destinati ad essere inglobati in quelli dell’Acquirente o comunque utilizzati dall’Acquirente nell’ambito della propria attività di impresa; • il Venditore opera utilizzando proprie conoscenze tecniche e tecnologiche nonché propri modelli e prototipi di cui detiene e riterrà la proprietà intellettuale: il presente contratto non accorda al compratore alcuna privativa sui prodotti che saranno ceduti dal Venditore all’Acquirente; SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. Premesse e allegati 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 2. Comunicazioni 2.1. Salva diversa ed espressa disposizione, tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti il presente contratto e i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate in lingua italiana ed in forma scritta nella sede della parte destinataria. Rientrano nella forma scritta anche le comunicazioni a mezzo email o EDI. 2.2. Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o di indirizzi elettronici. 3. Obbligazioni del Venditore 3.1. Il Venditore si obbliga a consegnare, nell’interesse dell'Acquirente e a seguito della ricezione degli ordinativi di cui al successivo articolo 4, i Prodotti meglio descritti nel documento “Prodotti e prezzi”, allegato al presente contratto con il n. 1 e controfirmato da entrambe le parti. 3.2. I Prodotti avranno le caratteristiche precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti. 3.3. L'Acquirente può richiedere Prodotti aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle descritte negli allegati con le modalità previste all'art. 22, salvo l’adeguamento del prezzo ai sensi dell'art. 12. 4. Ordinativi e accettazioni 4.1. Gli ordinativi dell'Acquirente e le relative accettazioni del Venditore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate all'art. 2, comma 1, del presente contratto. 4.2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Venditore perviene alla sede dell'Acquirente. 4.3. Il Venditore potrà iniziare la produzione dei Prodotti al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. 4.4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante specifico rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto: - i requisiti del prodotto; - le quantità richieste; - i termini e le modalità di consegna; - il prezzo; - i termini e le modalità di pagamento. 5. Programmazione. Quantitativi minimi e massimi 5.1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato al presente contratto con il n. 3 e firmato da entrambe le parti. 5.2. Il Venditore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati. 5.3. l'Acquirente si obbliga ad acquistare dal Venditore una quantità di Prodotti non inferiore ai limiti minimi fissati nell’allegato 3 “Programmazione”. 5.4. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi programmati nell’allegato 3 “Programmazione” legittima il Venditore di risolvere il presente contratto a norma dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione all’ Acquirente, con impegno per l'Acquirente, se richiesto, di procedere all’acquisto dell’intero stock di magazzino dei Prodotti realizzati dal Venditore sino a concorrenza della quantità minima di acquisto annuo per Prodotti standard (ovvero Prodotti riportati nel listino generale del Venditore) e dell’intero stock di magazzino per Prodotti custom (ovvero prodotti non riportati a listino generale del Venditore, personalizzati o realizzati su specifiche dell’Acquirente). 6. Termini di consegna 6.1. I termini di consegna saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni 30 dal ricevimento dell’ordinativo stesso da parte del Venditore. 6.2. Il Venditore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Venditore si serva per l’esecuzione della fornitura. 7. Modalità di consegna 7.1. In difetto di diverso accordo la consegna dei Prodotti sarà eseguita dal Venditore franco fabbrica / EXW Incoterms presso la propria sede. 7.2. La consegna determina il passaggio al Acquirente del rischio per il perimento e per i danni che i Prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al Venditore. 8. Termini di verifica 8.1. La verifica dei Prodotti dovrà avvenire entro gli 8 giorni successiva alla loro consegna. 9. Modalità di verifica e contestazioni 9.1. La verifica consiste nel controllo della corretta esecuzione della fornitura e della conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Acquirente. 9.2. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte dell'Acquirente o non viene dallo stesso Acquirente effettuata, la prestazione del Venditore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi. 9.3. Qualora la verifica abbia esito negativo, l'Acquirente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante comunicazione scritta che indichi: • la fornitura oggetto di contestazione; • i vizi, i difetti o le difformità riscontrate; • le unità interessate. 10. Contestazioni successive alla verifica 10.1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulte e non siano emerse nel corso della verifica, le contestazioni devono essere effettuate dall’Acquirente entro otto giorni dalla loro scoperta. 11. Eliminazione di vizi, difetti e difformità 11.1. Il Venditore dovrà procedere alla verifica delle contestazioni sui Prodotti e, qualora accettate, provvedere a proprie spese per quanto attiene ai Prodotti coinvolti alla eliminazione dei difetti o delle difformità riscontrate oppure alla loro sostituzione con nuovi Prodotti, nel più breve tempo possibile e comunque entro i 60 giorni dal ricevimento della contestazione dell’Acquirente ovvero, in alternativa a quanto sopra, a riaccreditare il prezzo di acquisto dei Prodotti riconosciuti come difettosi entro i 90 giorni dal ricevimento della contestazione dell’Acquirente. L’Acquirente accetta le qui proposte attività correttive, purché poste in essere nei termini convenuti, come adempimento in luogo di ogni sua altra azione. Le Parti concordano che, rispettando il Venditore i termini qui pattuiti per quanto attiene alle proposte attività correttive, la fornitura si intenderà correttamente eseguita sin dall’origine. 12. Prezzi 12.1. I prezzi unitari dei Prodotti sono stabiliti nell’allegato denominato “Prodotti e prezzi”. 12.2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate varianti o modifiche nei Prodotti, il Venditore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. 12.3. Il Venditore potrà chiedere altresì l’adeguamento dei prezzi di uno o più Prodotti quando intervengano variazioni nei costi delle materie prime e/o della mano d’opera che eccedano il 10% rispetto ai costi in essere al momento dell’ultima quotazione dei prezzi dei Prodotti in considerazione. 13. Termini di pagamento 13.1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna. 14. Modalità di pagamento 14.1. Il prezzo delle singole vendite dovrà essere dall’Acquirente pagato mediante bonifico bancario sul c/c che sarà di volta in volta comunicato dal Venditore. 15. Fatturazione 15.1. La consegna dei Prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura. 15.2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente ed in via differita. 15.3. L’Acquirente ha l’onere di verificare la validità delle indicazioni fiscali indicate in fattura e denunciare le eventuali discrepanze quantitative e/o di prezzo entro i giorni 30 successivi al ricevimento della fattura. 16. Agevolazioni IVA 16.1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 8 della legge 192/1998, il Venditore potrà effettuare il versamento IVA con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi. 17. Diritti di privativa e proprietà industriale 17.1. I Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know- how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della fornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. 17.2. L’Acquirente non può utilizzare i Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know- how che gli siano forniti dal venditore per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli ovvero utilizzarli per far produrre da terzi beni similari ai Prodotti, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 17.3. Il Venditore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni sviluppate in occasione della fornitura dei Prodotti che non siano oggetto di pregressa privativa dell'Acquirente. 18. Responsabilità del Venditore. 18.1. Il Venditore risponde della qualità dei Prodotti nei limiti della loro normale usura e del loro ciclo di vita atteso. 18.2. l'Acquirente può far valere la responsabilità del Venditore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del prodotto nei termini e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del presente contratto. 18.3. Il Venditore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità dei Prodotti che derivino dalle specifiche tecniche fornite dall’Acquirente o che risultino da un’inadeguata installazione sul prodotto finito dell’Acquirente. 18.4. Il Venditore non risponde dei danni che i Prodotti rechino a terzi per vizi o difetti che non derivino direttamente dall’inesattezza del suo adempimento. 18.5. L’Acquirente o il Venditore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte. 19. Forza maggiore 19.1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla effettiva consegna dei Prodotti decorre il termine di pagamento del prezzo previsto all'art. 13. 19.2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ritardi nella riconsegna di materiali o semilavorati da parte di terzi fornitori, ecc.). 19.3. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra entro i tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa. 19.4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 60 giorni, il presente contratto può essere risolto da ciascuna delle parti a norma dell’art. 1463 c.c. 20. Eccessiva onerosità sopravvenuta 20.1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei 30 giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, ciascuna parte può dichiarare risolto il presente contratto. 21. Forniture di secondo grado 21.1. Anche senza il consenso dell'Acquirente, il Venditore può affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art.3, purché in misura non superiore al 75% del valore complessivo della fornitura. 21.3. Qualora il Venditore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del 75 % dovrà preventivamente chiedere e ottenere l’autorizzazione dell'Acquirente. 21.4. Il Venditore che affidi a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti dell'Acquirente con il presente contratto. 22. Modifiche 22.1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso scritto delle parti. 22.3. Le eventuali proposte di modifica dei Prodotti devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati al presente contratto. 22.4. Il Venditore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Venditore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo dei Prodotti. Le disposizioni contenute nel presente articolo troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dall’Acquirente riguardi le specifiche tecniche. 23. Durata e rinnovo 23.1. Il presente contratto avrà la durata di mesi _________, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione ed è regolato dalla Legge 192/1998. 23.2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno _______ mesi prima della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni. Il rinnovo tacito si determinerà a ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima. Letto, confermato e sottoscritto. Inzago, lì............................................ l'Acquirente Il Venditore Il legale rappresentante Il legale rappresentante Sottoscritto da: Sottoscritto da: A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: n. 10 (Contestazioni successive al collaudo), n. 12 (Prezzo), n. 17 (Diritti di privativa e proprietà industriale), n. 18 (Responsabilità del Venditore), n. 19 (Forza maggiore), n. 20 (Eccessiva onerosità sopravvenuta), n. 21 (Forniture di secondo grado), n. 22 (Modifiche), n. 23 (Durata e rinnovo). l'Acquirente Il Venditore Il legale rappresentante Il legale rappresentante ALLEGATI 1. Prodotti e prezzi 2. Specifiche tecniche 3. Programmazione