Regolamento d`uso dei parchi e degli orti comunali

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Regolamento d`uso dei parchi e degli orti comunali
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CITTA’ DI GHEDI
(Provincia di Brescia)
ASSESSORATO ECOLOGIA E AMBIENTE
REGOLAMENTO
D’USO DEI PARCHI
E DEGLI ORTI COMUNALI
Approvato con delibera Consiglio comunale n° 28 del 27/09/2011
Modificato con delibera di Consiglio comunale n° 42 del 17/12/2013
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ART. 1 PREMESSA
Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione
sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell’ambio cittadino, garantendo a tutti
gli utenti il godimento senza turbative degli spazzi verdi e salvaguardando, nel contempo,
l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso. Per questo
l’Amministrazione Comunale di Ghedi incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma
singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi.
L’Amministrazione Comunale di Ghedi consente l’esposizione della bandiera della
Repubblica Italiana (tricolore), della Regione Lombardia e della città di Ghedi e la
bandiera dell’Unione Europea nei parchi pubblici, nel rispetto delle leggi dello Stato:
Legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica
italiana e di quella dell'Unione europea". Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2000. N.121 "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica
italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici". Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 14 aprile 2006 "Disposizioni
generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi del territorio
Comunale di Ghedi di seguito elencati:
a)
parchi e giardini comunali;
b)
aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio pubblico (edifici pubblici,
impianti sportivi, scuole);
c)
spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel vigente
strumento urbanistico affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il
loro utilizzo sociale;
d)
verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
La fruizione, da parte dei cittadini, dei giardini di proprietà privata, aperti al
pubblico, è regolata da apposite convenzioni.
L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti
specifici per singoli parchi.
ART. 3 COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o
associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi comunali. La
collaborazione dei cittadini si esprime con l’apporto di lavoro diretto, con il conferimento
di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi
manutentivi e con l’offerta di sostegno finanziario.
Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:
− piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati informa
scritta, con il Responsabile dell’area Ambiente;
− gli interventi continuativi nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde
esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra
l’Amministrazione comunale e gli interessati;
− le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono essere
oggetto di specifico progetto approvato dall’Amministrazione comunale.
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ART. 4 CONTROLLO DEI PARCHI
L’Amministrazione Comunale attribuisce rilevanza sociale all’apporto delle associazioni e
gruppi di volontariato che promuovono iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del
territorio, riconosce la collaborazione per il controllo e la sorveglianza dei parchi e delle
aree verdi.
Le forme di collaborazione dovranno essere concordate e attuate solo con gruppi
riconosciuti dall’Amministrazione e solo dopo la sottoscrizione di specifica convenzione e o
autorizzazione.
ART. 5 ACCESSO AI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI
Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute
nel presente regolamento. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi recintate
sono aperte al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi
e previsti dal presente regolamento all’allegato A.
Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili negli orari di
funzionamento delle Istituzioni cui appartengono, nei limiti dettati dalle esigenze
funzionali del servizio erogato.
Il verde pubblico gestito da Enti ed Associazioni, in regime di convenzione con
l'amministrazione comunale, è accessibile in ottemperanza a quanto previsto dalla
convenzione, e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
Il responsabile del servizio, può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale,
delle aree verdi per la manutenzione o per motivi di sicurezza
Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o
limitato l'accesso in aree specifiche, indicate da appositi cartelli.
ART. 6 INVITO AL NON FUMO
Le aree verdi e gli alberi, hanno la funzione di migliorare la qualità dell’aria e di
consentire ai cittadini di respirare un aria migliore; sulla base di questo importante
principio, per valorizzare le aree verdi del Comune di Ghedi in funzione della salute del
respiro si intende rendere i nostri parchi “smoke free” .
Anche il fumo passivo unito agli inquinanti atmosferici, crea gravi problemi alla
respirazione, specialmente ai bambini che sono i maggiori fruitori dei parchi pubblici.
I mozziconi di sigaretta, appena dopo le borsine di plastica, sono i maggiori fattori
inquinanti delle nostre zone, si trovano abbandonati in molti prati e sotto gli alberi dei
nostri parchi.
All’interno di tutti i parchi pubblici del Comune di Ghedi si invitano i cittadini a non
fumare.
ART. 7 LIMITAZIONI D' USO ED ATTIVITA' CONSENTITE
Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisicomotorie, sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o
da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.
La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini
che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde
ed alla vigilanza.
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Nelle aree verdi, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni
indicate nei vigenti regolamenti approvati dal Comune di Ghedi, è vietato:
raccogliere fiori, frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
asportare la terra;
rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
catturare molestare gli animali selvatici;
esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli
segnaletici, salvo autorizzazione dell’amministrazione Comunale;
affiggere agli alberi o agli arbusti chiodi, legacci o altro che possa creare danno o
sofferenza all’alberatura stessa;
versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
introdurre nuovi animali selvatici senza l’assenso dell’Amministrazione Comunale;
sostare per pic-nic ove non specificatamente indicato;
utilizzo dei fuochi pirotecnici, salvo autorizzazioni dell’amministrazione;
campeggiare e pernottare o accendere fuochi;
soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
sostare con veicoli a motore;
effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di esso;
posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.
E’ inoltre vietato l’accesso e la circolazione con veicoli a motore ad eccezione delle
categorie di seguito elencate:
a) motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
b) mezzi di soccorso;
c) mezzi di vigilanza in servizio;
d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria o
straordinaria del verde e delle strutture annesse o altrimenti autorizzati dagli uffici
comunali.
E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all’ambiente.
Le attività consentite nel verde pubblico, purché non disturbino altri frequentatori
e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle
specifiche funzioni di ciascuna area verde sono:
a)
sosta e riposo;
b)
mobilità pedonale;
c)
mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti all’uopo destinati, purché svolta a “passo
d’uomo”, salvo diversa indicazione della segnaletica o delle tabelle d’ingresso ai
parchi. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, monopattini etc.), usati dai
bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e
vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni.
d)
gioco libero di tipo leggero. Si intende quello praticato da bambini di età inferiore
ai 10 (dieci) anni.
e)
gioco libero di tipo pesante. Si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i
bambini di cui al punto d).
f)
pratica sportiva in forma singola. Ricomprende tutte le attività libere praticate da
singole persone.
g)
pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo. Ricomprende tutte le attività
aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di cinque praticanti.
h)
raccolta a fini didattico naturalistici di parti di vegetali (foglie, fiori, frutti, semi).
Tale attività risulta subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del
competente servizio dell'amministrazione comunale;
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i)
j)
attività ambulanti e di animazione;
spazi per cani.
Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il
verde pubblico viene classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità. Le
attività quindi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, precitati, risultano ammesse
secondo la seguente classificazione d'uso del verde pubblico:
a)
Verde pubblico a tipologia "1":
Sono comprese nella presente tipologia d' uso le aree verdi a prati non calpestabili alle
quali appartengono genericamente:
- il verde di arredo stradale (spartitraffico, aiuole);
- il verde di giardini e giardinetti storico/monumentali;
- il verde di interesse botanico naturalistico;
- il verde di arredo cimiteriale.
In tali aree:
- la sosta è consentita nelle zone appositamente attrezzate;
- la mobilità è consentita unicamente lungo i percorsi e i vialetti;
- il gioco libero di tipo leggero è ammesso;
- il gioco pesante è vietato.
b)
Verde pubblico a tipologia "2":
Sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente calpestabili
alle quali appartengono genericamente:
- il verde costituito da parchi e giardini di quartiere;
- il verde agricolo naturale (escluse le aree con coltivazioni in atto).
Tali aree possono essere liberamente utilizzate per:
- la sosta e il riposo;
- la mobilità pedonale;
- mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli,
monopattini etc.), usati dai bambini di età inferiore ai sei anni possono circolare, oltre
che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- la pratica sportiva in forma singola.
c)
Verde pubblico a tipologia "3":
Sono comprese nella presente tipologia d' uso il verde estensivo, centri sportivi e i parchi
urbani e attrezzati.
Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee alla pratica sportiva nelle zone
appositamente attrezzate, al gioco organizzato di tipo pesante e alle feste campestri che
prevedano installazioni mobili e strutture funzionalizzate ad un uso pubblico concentrato
(quest’ultima attività deve essere preventivamente autorizzata).
Sinteticamente si riportano le attività ammesse secondo le tre tipologie di aree
verdi definite in base al differente grado di fruibilità:
TIPO DI ZONA VERDE
Arredo stradale
Giardini storico
monumentali
Giardini/parchi
Botanico naturalistici
TIPOLOGIA
ATTIVITÀ AMMESSE
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ATTIVITÀ NON
AMMESSE
sosta riposo nelle zone Calpestio prati
Gioco pesante
attrezzate;
Pratica sportiva
gioco leggero nelle
Feste campestri
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Verde cimiteriale
zone attrezzate;
Parchi e giardini
intensivi di quartiere
mobilità limitata a
percorsi specifici;
Sosta riposo
Gioco leggero
Pratica sportiva non
organizzata
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Verde agricolo
naturale
Verde estensivo
Parchi urbani
3
Pratica sportiva
organizzata (di gruppo)
Feste campestri Gioco
pesante
Sosta riposo
Gioco leggero
Gioco pesante
Pratica sportiva singoli
utenti
Pratica sportiva
organizzata di gruppo
Feste campestri
ART. 8 GIOCO LIBERO E ATTREZZATURE SPECIFICHE
Gli esercizi e i giochi - come pattini e tavole a rotelle, bocce, calcio, cricket ecc. che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia o causare incidenti
a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli immobili inseriti nel verde
pubblico - sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.
E' ammesso l'esercizio dell'aeromodellismo e degli aquiloni, con esclusione di ogni
forma di volo tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna.
E' ammesso l'esercizio dell'automobilismo, con esclusione di ogni forma di mobilità
dei modelli tramite l'uso di motori a scoppio e/o a combustione interna ed esterna.
Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in modo
appropriato e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.
Le attrezzature di gioco, installate per i bambini di età inferiore ai 10 anni, non
possono essere utilizzate da adulti, o da ragazzi di età superiore ai 10 anni.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la
sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
ART. 9 USO DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DI ANIMALI
I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire,
salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali con deiezioni o
spandimenti di liquami sporchino gli spazi dei pubblici giardini e più in generale gli spazi
pubblici in uso ai cittadini. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla
pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
Inoltre chi conduce animali nelle aree verdi come in tutti gli spazzi pubblici è
tenuto ad avere con sé apposita ed idonea attrezzatura (paletta, sacchetto ecc.) adatta a
rimuovere gli eventuali escremento prodotti dal proprio animale.
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare sia oasi feline, sia
aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone
verdi ampie, ove la zona riservata agli animali stessi sarà limitata a percorsi preferenziali.
I cani e altri animali domestici devono essere custoditi e tenuti al guinzaglio con la
museruola ed è vietato il loro accesso alle aree attrezzate a gioco.
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Quando trattasi di specie di cui all’allegato dell’ordinanza del Ministero della Sanità, sono
valide ulteriori restrizioni ai predetti obblighi, derivanti dalle normative vigenti.
Elenco attualmente in vigore, delle razze canine e di incroci di razze a rischio di
aggressività:
American Bulldog;
Cane da pastore Charplanina;
Cane pastore dell’Asia centrale;
Cane pastore del Caucaso;
Cane da serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila Brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pitt bull;
Pitt bull mastiff;
Pitt bull terrier;
Rafeirodo aleantejo;
Rottweiler;
Tosa inu.
ART. 10 ORTI PUBBLICI
Il presente articolo disciplina l’assegnazione e la gestione delle aree individuate
dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.
La concessione in uso gratuito dei lotti di terreno da adibirsi ad uso ortivo ha lo scopo di
permettere al cittadino di impegnare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo
di lucro e di favorire le possibilità di socializzazione.
L’orto viene dato in concessione per una durata di 5 anni e non sarà rinnovabile alla
scadenza salvo il caso che non esistano nuove richieste di assegnazione, è revocabile in
qualsiasi momento in caso di pubblica utilità con preavviso di 3 mesi senza che nessun
diritto o risarcimento spetti all’assegnatario.
All’utilizzo gratuito dell’area ogni assegnatario corrisponde con l’impegno di 1 ora a
settimana (cumulabili) da dedicare alla cura del parco o dell’area verde che ospita gli orti.
Il responsabile incaricato dall’amministrazione comunale deciderà in merito ai lavori da
affidare sulla scorta di una proposta annuale di manutenzione approvata dal responsabile
dell’ufficio ambiente.
Per avere diritto all’assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo,
sono richiesti i seguenti requisiti:
essere residente nel comune di Ghedi;
essere pensionato e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non
avere a disposizione un altro terreno da coltivare che non sia superiore a mq. 120,00 né
pubblico né privato;
e la sottoscrizione dei seguenti impegni:
a) coltivare l’orto personalmente o con l’aiuto dei componenti il proprio nucleo
familiare per un periodo limitato. E’ vietato sostituire in maniera definitiva, anche
da parte di familiari, l’assegnatario che non fosse più in grado di seguire l’orto per
motivi di salute;
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b) destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la
vendita;
c) sistemare all’interno del lotto un solo contenitore di capacità massima di litri 200
per la raccolta e il deposito dell’acqua per l’irrigazione, di colore verde, ed un
piccolo mobiletto per il ricovero dei piccoli attrezzi;
d) non installare tettoie, capanni, o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo
periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 marzo) con un’altezza dal
suolo non superiore a m. 1, per ragioni di arredo urbano;
e) contenere l’altezza delle culture, e dei relativi sostegni, entro m. 2.00;
f) non allevare o detenere nel lotto animali di qualsiasi genere;
g) non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (esempio piante
ad alto fusto che possono ombreggiare il vicino o radici ramificate che possono
allargarsi oltre la propria area ecc.);
h) nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i
viottoli di passaggio e puliti ed ordinati i capannoni per gli attrezzi;
i) mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
j) non usare anticrittogamici e diserbanti che non siano a basso impatto ambientale,
né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni che andranno invece utilizzati per la
preparazione del composter in apposita zona all’interno dell’area ortiva, da
destinare a tale scopo;
k) conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
l) di disporre, i sostegni non utilizzati, in orizzontale ad un massimo di 60 cm da
terra.
In caso di decesso dell’assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge che
ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
In ogni caso l’orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei trenta
giorni successivi alla data del decesso dell’assegnatario.
La mancata coltivazione del lotto di terreno, l’inosservanza delle norme per la conduzione
di cui all’art. 5 o la perdita dei requisiti per l’assegnazione, possono dar luogo alla revoca
dell’assegnazione da parte del Comune.
In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di
chiarimenti o di immotivata risposta, l’assegnazione viene revocata con comunicazione
scritta all’assegnatario.
ART. 11 SANZIONI
Le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni
amministrative a norma dell’art. 7 – bis del D. Lgs 267/2000 e con l’osservanza delle
disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/1981.
ART. 12 CONCLUSIONI
I frequentatori rispondono dei danni arrecati agli spazi verdi col loro
comportamento o provocati da altri soggetti posti sotto la loro responsabilità e custodia.
Chi con il proprio comportamento scorretto reca danno è soggetto al pagamento delle
sanzioni previste dal presente regolamento ed all’obbligo dell’immediato ripristino, in caso
contrario l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente, con il recupero delle
spese a carico del soggetto che ha effettuato il danno.
Il presente regolamento integra e sostituisce le norme di altri regolamenti comunali
con esso incompatibili.
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La vigilanza relativa alla applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo
di Polizia Locale del Comune di Ghedi, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria - di cui
all' art. 57 del codice di procedura penale .
Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute
anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal sindaco secondo le
modalità previste dal vigente ordinamento.
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ALLEGATO A
DALLE 08.00
DALLE 07.30
ORARIO DI APERTURA PARCHI
ORARIO INVERNALE
ALLE 17.00
ORARIO ESTIVO
Con il cambio dell’ora legale
ALLE 23.00
I PARCHI SENZA ILLUMINAZIONE DURANTE L’ORARIO ESTIVO CHIUDONO ALLE ORE 21.00