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ARTICOLO 18:
TUTELA DELLE VITTIME
DEL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
E LOTTA ALLA CRIMINALITÀ
(L’ITALIA E GLI SCENARI EUROPEI)
RAPPORTO DI RICERCA
Progetto
"Osservatorio sull’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998 nel contesto delle norme di contrasto della criminalità contro i migranti"
Programma STOP
Direzione Generale Giustizia e Affari Interni della Commissione Europea
Ente titolare
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale
Ente attuatore
Associazione On the Road
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Copyright © On the Road Edizioni, 2002
On the Road Edizioni
Via delle Lancette 27-27A
64014 Martinsicuro (TE)
tel. (+ 39) 0861-79.66.66/76.23.27
fax (+ 39) 0861-76.51.12
e-mail: [email protected]
sito web: www.ontheroadonlus.it
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Commissione
Europea
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Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione
Internazionale
Associazione
On the Road
Il presente volume è stato realizzato nell’ambito del progetto “Osservatorio sull’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/7/1998 nel contesto delle norme di contrasto della criminalità contro i migranti”, di cui è titolare la Regione Emilia-Romagna ed
ente gestore l’Associazione On the Road e che è stato approvato e finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia e Affari Interni attraverso il Programma STOP.
Enti partecipanti al progetto
Università degli Studi di Torino, Bologna, Barcellona e Francoforte, Dipartimento per le
Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNCA - Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza.
Comitato scientifico del progetto
Cinzia Ioppi (Regione Emilia-Romagna - Italia), Maria Virgilio (Università di Bologna Italia), Davide Petrini e Franco Prina (Università di Torino - Italia), Vincenzo Castelli e
Marco Bufo (Associazione On the Road - Italia).
Esperti ricercatori e ricercatrici
Isabella Orfano (Associazione On the Road - Italia), Chiara Bertone e Valeria Ferraris
(Università di Torino - Italia), Francesca Curi (Università di Bologna - Italia), Daniela
Danna e Davide Bertaccini (Università di Trento - Italia), Emanuela Fronza (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia), Giulio De Simone (Università di Teramo - Italia), Dagmar Oberlies (Università di Francoforte - Germania), Mercedes Garcìa Arán e
Maria Cugat Mauri (Università Autonoma di Barcellona - Spagna), Maria del Mar Diaz
Pita (Università di Siviglia - Spagna), Maria José Magaldi (Università Pompeu Fabra Spagna).
Editing: Isabella Orfano
Progetto grafico: Eugenio Mucciconi
Per la realizzazione di questa ricerca si ringraziano, in particolare, tutte le operatrici e gli
operatori delle Associazioni, degli Enti locali, delle Forze dell’ordine e della Magistratura che hanno messo a disposizione del gruppo di ricerca tempo e competenze preziose.
Il contenuto del presente rapporto di ricerca è da attribuirsi ai suoi autori e alle sue autrici e non
riflette perciò in alcun modo le opinioni della Commissione Europea.
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PREFAZIONE,
di Vincenzo Castelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
CAPITOLO I - I riferimenti generali e la collocazione della ricerca nel contesto delle riflessioni sull’art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
1. Analisi dell’art. 18 nel quadro della legislazione sull’immigrazione e
della lotta alla criminalità organizzata. Storia e premialità dell’istituto e
dei suoi antecedenti,
di Davide Petrini e Valeria Ferraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
1.1 L'antecedente dell'art. 18: il decreto legge 477 del 1996 . . . . . . . . .
33
1.1.1 La disciplina normativa del permesso di soggiorno: condizioni e procedura per il rilascio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
1.1.2 La disciplina normativa del permesso di soggiorno: durata,
proroga e revoca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
1.1.3 La sopravvivenza nel tempo della normativa, nonostante la
mancata reiterazione del decreto n. 477/96 . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
1.2 L’art. 18 del d.lgs. 286/98: il soggiorno per motivi di protezione
sociale tra protezione delle vittime e lotta alla criminalità . . . . . . . . . . .
40
1.2.1 L’individuazione e l’importanza del duplice percorso sociale e giudiziario per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
1.2.2 I presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno: la
violenza, lo sfruttamento e i concreti pericoli per l’incolumità . .
48
1.2.3 La proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
1.2.4 Il parere del pubblico ministero e gli altri elementi necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
1.2.5 La durata, la conversione e la revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.3 L’art. 18 come norma premiale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
2. L’art. 18 nel quadro delle politiche sociali sulla prostituzione e sull’immigrazione,
di Franco Prina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
2.1 Alcune precisazioni preliminari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
2.2 La costruzione del problema tra ricerca, conoscenza diretta del fenomeno, semplificazioni retoriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
2.3 Le politiche in materia di prostituzione all’intersezione tra retoriche
e interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
2.4 L’art. 18 nel quadro delle politiche in materia di prostituzione e di
immigrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
2.5 La rilevanza della dimensione locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
3. L’art. 18 nel quadro della legislazione penale di contrasto della criminalità
contro le persone migranti,
di Maria Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3.2 Legge sull’immigrazione del 1998-1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
3.3 Legge contro la pedofilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
3.4 Legge Merlin sulla prostituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
3.5 Il codice penale Rocco del 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
4. I dati nazionali sui permessi di soggiorno, sui progetti e sui percorsi, sulle
attività giudiziarie connesse,
di Valeria Ferraris, Davide Petrini, Franco Prina, Maria Virgilio . . . . . . . . . . . .
87
4.1 I dati sui permessi di soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
4.2 I dati sui progetti e sui percorsi individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
4.3 I dati sulle attività giudiziarie connesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
5. I profili metodologici della ricerca: le scelte, gli strumenti, i problemi,
di Davide Petrini, Franco Prina, Maria Virgilio, Chiara Bertone, Valeria Ferraris,
Isabella Orfano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
5.1 L’impianto della ricerca: aspetti e problemi generali . . . . . . . . . . . .
99
5.2 La ricerca sugli aspetti giuridici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
5.3 La ricerca sui progetti di accoglienza e sostegno . . . . . . . . . . . . . . . .
104
5.4 La ricerca sulle attività giudiziarie connesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPITOLO II - Gli studi di caso
111
1. Torino,
di Chiara Bertone e Valeria Ferraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
1.1 Il fenomeno nel contesto locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
1.2 La rete dei servizi e delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
1.3 Dati generali sul progetto art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
1.4 L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione . . .
120
1.4.1 Il contatto con l’ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
1.4.2 La presa in carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
1.4.3 L’inserimento nel programmi: il ruolo della denuncia . . . .
124
1.5 I percorsi di accoglienza e di sostegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
1.6 I progetti di inserimento socio-professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
1.7 I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131
1.7.1 La richiesta e la concessione del permesso di soggiorno . . .
131
1.7.2 La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno . . . .
141
1.7.3 I rinnovi per protezione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
1.7.4 La conversione del permesso di soggiorno per protezione
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
1.7.5 I rigetti e le revoche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
1.7.6 I dati processuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
1.7.7 Il parere del pubblico ministero e il nodo del gratuito
patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
1.8 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
2. Venezia,
di Chiara Bertone e Valeria Ferraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2.1 Il fenomeno nel contesto locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2.2 La rete dei servizi e delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
2.3 Dati generali sul progetto art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
2.4 L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione . . .
168
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2.4.1 Il contatto con l’ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
2.4.2 La presa in carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
2.5 I percorsi di accoglienza e di sostegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
2.6 I progetti di inserimento socio-professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
2.7 I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione
173
2.7.1 La concessione e il rinnovo del permesso di soggiorno per
protezione sociale: le particolarità della procedura veneziana . . .
175
2.7.2 La conversione del permesso di soggiorno e il nodo della
revoca dei decreti di espulsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
2.8 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
3. Modena,
di Chiara Bertone e Valeria Ferraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
3.1 Il fenomeno nel contesto locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
3.2 La rete dei servizi e delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
3.2.1 La rete locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
3.2.2 La rete regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
3.3 Dati generali sul progetto art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
3.3.1 La collocazione nella rete regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
3.3.2 Le caratteristiche delle utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
3.4 L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione . . .
195
3.4.1 La presa in carico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
3.5 I percorsi di accoglienza e di sostegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
3.6 I progetti di inserimento socio-professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
3.7 I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
3.7.1 La concessione e del permesso di soggiorno per protezione
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
3.7.2 L’iter con denuncia e l’iter senza denuncia . . . . . . . . . . . .
204
3.7.3 Il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno . . . .
206
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3.7.4 La revoca del permesso di soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
3.8 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
4. Area Marche-Abruzzo-Molise,
di Isabella Orfano e Valeria Ferraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
4.1 Il fenomeno nel contesto locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
4.2 La rete dei servizi e delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
4.3 Dati generali sui progetti art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
4.4 L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione . . .
223
4.5 I percorsi di accoglienza e di sostegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
4.6 I progetti di inserimento socio-professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
4.7 I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
4.7.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
4.7.2 I dati relativi ai permessi di soggiorno e l’iter giuridico interno all'Associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241
4.7.3 La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno . . . .
247
4.7.4 I rigetti e le revoche del permesso di soggiorno . . . . . . . . .
251
4.7.5 I dati della Questura di Ascoli Piceno . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
4.8 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
5. Lecce,
di Isabella Orfano e Valeria Ferraris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
5.1 Il fenomeno nel contesto locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
5.2 La rete dei servizi e delle risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
5.2.1 La rete locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
5.2.2 La rete nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
5.2.3 La rete internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
5.3 Dati generali sul progetto art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
5.3.1 Le caratteristiche delle utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
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5.4 L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione . . .
274
5.5 I percorsi di accoglienza e di sostegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
5.6 I progetti di inserimento socio-professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278
5.7 I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
5.7.1 I permessi di soggiorno concessi: la peculiarità del territorio
leccese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
5.7.2 L’iter per il rilascio del permesso di soggiorno e i risvolti processuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
5.7.3 I decreti di espulsione e la conversione del permesso di soggiorno per protezione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
289
5.8 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291
CAPITOLO III - Lo studio delle sentenze,
di Maria Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295
1. L'attività giudiziaria di contrasto della criminalità contro i migranti . . . . .
295
1.1 La selezione delle sentenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295
1.2 Modena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
1.2.1 Criteri di raccolta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
1.2.2 Gli autori di reato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
1.2.3 Le parti lese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
1.2.4 Le ipotesi di reato utilizzate: il prevalere dell’art.3 della legge
n. 75/58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
1.2.5 L’autorità intervenuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
1.2.6 Gli esiti processuali per gli imputati . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
1.2.7 La parte civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
1.2.8 Due casi di riduzione in schiavitù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
1.3 Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
1.4 Ravenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
1.5 Rimini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313
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1.6 Lecce
...............................................
318
1.7 Torino
...............................................
319
1.8 Roma
...............................................
320
1.9 Aspetti comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
1.9.1 Rapporto con le misure di protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321
1.9.2 Elementi conoscitivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
1.9.3 Esiti processuali e ruolo delle denunce . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
1.9.4 Incidente probatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
1.9.5 Costituzione di parte civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324
1.9.6 Gratuito patrocinio a spese dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . .
324
CAPITOLO IV - La dimensione comparativa
1. Introduzione,
di Maria Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
2. Ricognizione delle normative di alcuni paesi europei in materia di traffico
di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
2.1 Italia
...............................................
327
2.2 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
2.3 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
2.4 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
2.5 Belgio
...............................................
393
2.6 Olanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
2.7 Svezia
...............................................
423
2.8 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430
2.9 Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine Organizzato
Transnazionale, Palermo, dicembre 2000 (estratto dei Protocolli) . . . . .
437
3. La comparazione con il sistema giuridico spagnolo, di Mercedes García Aràn
439
3.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
3.2 L’art. 59 della legge sugli stranieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.3 L’ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
3.4 La collaborazione della vittima o testimone con le autorità . . . . . . .
446
3.5 Il premio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
3.6 La diversa prospettiva rispetto al migrante già sanzionato . . . . . . . .
448
3.7 La rilevanza della norma in termini sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449
3.8 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449
3.9 Proposte in merito alla collaborazione delle vittime nella repressione delle reti organizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451
4. La comparazione con il sistema giuridico tedesco, di Dagmar Oberlies . . .
453
4.1 Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
4.2 Prostituzione: una normalità sociale in Germania . . . . . . . . . . . . . .
454
4.2.1 Disciplina giuridica della prostituzione . . . . . . . . . . . . . . . . .
455
4.3 La tratta delle donne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458
4.3.1 Definizione: tratta di donne e tratta di esseri umani . . . . . . .
459
4.3.2 La tratta di esseri umani nel diritto penale tedesco . . . . . . . .
460
4.3.3 Le dimensioni della tratta di esseri umani in Germania . . . .
462
4.3.4 Le pene previste nel caso di tratta di esseri umani . . . . . . . . .
464
4.3.5 La situazione giuridica delle donne in base alla normativa
sugli stranieri (Ausländerrecht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
465
4.3.6 Lista di indicatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467
4.3.7 Il soggiorno durante il procedimento penale . . . . . . . . . . . . .
469
4.3.8 I programmi di protezione per i testimoni . . . . . . . . . . . . . . .
470
4.3.9 Il Gruppo di lavoro interministeriale Frauenhandel (tratta delle
donne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
472
4.3.10 I consultori specialistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474
4.3.11 Il rimpatrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476
4.4 Sguardo d’insieme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476
5. La comparazione e le prospettive sovranazionali,
di Maria Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPITOLO V - Il quadro di insieme
491
1. I risultati e i nodi problematici emersi dalla ricerca sotto il profilo giuridico,
di Davide Petrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
1.1 Percorso sociale e percorso giudiziario: critica all’idea della contrapposizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
1.2 Il permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale nel sistema di regole sull’ingresso e soggiorno degli stranieri extracomunitari in
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494
1.3 Le circolari del Ministero dell’Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494
1.4 Le prassi in alcune Questure: atteggiamenti di apertura verso la concessione del permesso per ragioni di protezione sociale . . . . . . . . . . . . .
495
1.5 La conversione del permesso di soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496
1.6 La revoca del permesso: quando la donna torna a prostituirsi . . . . .
497
1.7 Il permesso di soggiorno concesso allo straniero condannato per
reati commessi da minorenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
498
2. I progetti e le forme di implementazione della norma: modelli organizzativi, sistemi di significato, articolazione delle prassi,
di Franco Prina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499
2.1 Le aree oggetto degli studi di caso e i modelli di organizzazione delle
risorse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.2 La distribuzione dell’utenza e le motivazioni individuali di accesso
alle opportunità dell’art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
501
2.3 La dimensione culturale-ideologica nell’articolazione delle forme di
presenza e impegno nel settore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505
2.4 Le conseguenze degli orientamenti ideologico-culturali sulle prassi
509
2.4.1 L’accesso ai programmi e la denuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511
2.4.2 Le forme dell’accoglienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513
2.4.3 Formazione e lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515
2.4.4 Gli orientamenti rispetto alle relazioni affettive . . . . . . . . . .
517
2.4.5 La dialettica tra sostegno e controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
519
3 I risultati e i nodi problematici di politica legislativa e criminale,
di Maria Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.1 La non contrapposizione dei due percorsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521
3.2 L’uso strumentale dell’art. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
522
3.3 Le politiche giudiziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523
3.4 Linee emergenti di politica legislativa e criminale . . . . . . . . . . . . . .
526
CONCLUSIONI
di Davide Petrini, Franco Prina, Maria Virgilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
529
APPENDICI
Appendice 1
Il progetto art. 18 “Oltre la strada” della Regione Emilia-Romagna . . . . .
537
Appendice 2
L’Associazione On the Road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Prefazione
di Vincenzo Castelli
Il fenomeno della tratta
Nonostante le difficoltà che la raccolta di dati statistici continua a porre,
la maggior parte degli operatori e delle operatrici impegnati nella lotta contro
il traffico di esseri umani concordano sul fatto che si tratta di un fenomeno in
costante aumento. Stando alle stime, a livello mondiale, ogni anno ben
700.000 donne e bambini oltrepassano le frontiere internazionali attraverso i
canali della tratta di esseri umani. Alcune organizzazioni non governative ritengono che il numero sia notevolmente superiore, specie se si include il traffico
finalizzato anche ad altre forme di sfruttamento. Si registra da anni un flusso
costante di persone tra alcuni paesi in via di sviluppo (Africa settentrionale e
centrale, America latina, Asia) ed i paesi occidentali di destinazione. Ma l’aspetto che desta maggiore preoccupazione è l’aumento del numero di donne e
di bambini/e che arrivano nell’Unione Europea dai paesi dell’Europa centrale
ed orientale. Il deterioramento della situazione economica in quell’area geografica ha avuto un impatto diretto sulla tratta delle donne. Si calcola che ogni
anno fino a 120.000 donne e bambini/e vengono illecitamente introdotte in
Europa occidentale. Tale realtà interessa, in maniera più o meno rilevante, tutti
gli Stati membri della UE. In particolare, negli ultimi anni, con lo sviluppo dell’industria del sesso, ha registrato un forte incremento il traffico finalizzato allo
sfruttamento sessuale, di cui – sebbene Autorità pubbliche ed ONG abbiano
raccolto dati significativi – non è facile formulare stime globali attendibili.
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Volendo fare un’analisi di tale fenomeno in Italia, è utile concentrare la
nostra attenzione sull’ultimo decennio in quanto esso ha rappresentato una
sorta di spartiacque tra la prostituzione “nostrana” (esercitata da donne italiane, da professioniste del sesso a pagamento, da tossicodipendenti in cerca di
denaro per acquistare la dose di eroina, etc.) e quella immigrata, arrivando a
creare progressivamente una situazione paradossale: l’occupazione quasi totale
della strada da parte di donne immigrate prostitute (con punte percentuali
dell’85-90% rispetto al totale delle presenze registrate) e determinando, di conseguenza, un progressivo ritiro delle prostitute italiane verso “luoghi altri”
(appartamenti, locali, hotel, etc.). È proprio agli inizi degli anni ’90, infatti, che
il fenomeno della prostituzione – che comincia proprio in questo periodo ad
essere strettamente correlato a quello della tratta – ha iniziato a cambiare volto
grazie all’introduzione sul mercato del sesso a pagamento di donne straniere
che, di fatto, hanno sostituito il mondo variegato della prostituzione italiana.
Fornite queste brevi considerazioni, passiamo ora ad individuare come si è evoluto il fenomeno negli ultimi dieci anni.
Utilizzando i canali dell’immigrazione clandestina (“smuggling”, del
mercato cioè di persone immigrate extracomunitarie da immettere illegalmente in un paese), si è progressivamente insediata nelle strade italiane una prostituzione di colore proveniente dal “Sud” (Africa centrale, in particolare Nigeria)
caratterizzata, forse per la prima volta in Italia in forma così marcata, dal fenomeno del “trafficking” (tratta a fini di sfruttamento sessuale). Quest’ultimo ha
certamente rappresentato una sorta di rottura epistemologica nello stesso
approccio al mondo della prostituzione che, personificata per molto tempo
dalle sex workers, si ritrova ora ad avere anche prostitute “coatte”, vittime cioè di
traffico finalizzato allo sfruttamento sessuale.
La prostituzione nigeriana è rimasta nel tempo molto persistente, sia in
termini quantitativi (circa 5.000-6.000 unità, pari al 30% del totale della popolazione immigrata che si prostituisce in strada in Italia) sia rispetto alla sua diffusione lungo tutta la penisola. Le donne nigeriane, infatti, si possono trovare
nelle grandi città metropolitane, come Torino, Milano, Genova, Firenze,
Bologna, Roma, Palermo, etc., ma anche in luoghi “strategici” collocati nelle
aree periferiche suburbane quali, ad esempio, la Baia Domizia in Campania, le
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campagne dell’Umbria e della Toscana, le zone “classiche” della “Bruciata” a
Modena o della “Bonifica del Tronto” in Abruzzo, le aree periferiche del triangolo Piacenza-Parma-Reggio Emilia, o le classiche strade provinciali del Veneto
e del Friuli-Venezia Giulia.
Del resto, l’esercizio della prostituzione di colore resta particolarmente
originale rispetto al classico mondo della prostituzione di strada in genere.
Innanzitutto, a livello strutturale, pochissimi sono gli esperti di prostituzione
che si sono avventurati nell’analisi del rapporto tra prostituta nigeriana e il proprio contesto vitale, la propria famiglia, la propria comunità; non esistono
grandi riflessioni – al di là dei racconti delle stesse donne – sulle dimensioni
simboliche/rituali che “attraversano” la donna e la vincolano in termini fortemente personali oltre che gruppali; si fa fatica poi a capire perché lo sfruttatore di queste prostitute sia, unico esempio nel panorama dei protettori, una
donna della stessa etnia e, molto spesso, della stessa comunità. In secondo
luogo, a livello strategico, desta una particolare attenzione la modalità dell’esercizio della prostituzione nigeriana a partire da alcuni vettori: la collocazione
abitativa molto distante dal luogo di lavoro, l’abitazione in modalità di tipo
comunitario e gruppale, l’utilizzo unilaterale del treno per raggiungere i luoghi
di lavoro, etc.).
Sull’onda lunga dell’occupazione delle strade da parte delle donne di
colore c’è stata la “calata” delle donne bianche provenienti dall’Est Europa:
ragazze albanesi prima, del Centro Europa (Romania, Bulgaria, Slovacchia,
etc.) poi e, da ultimo, dal mondo dell’ex-Unione Sovietica, in particolare dalle
piccole Repubbliche di Moldavia e Ucraina. Sulle donne dell’Est si potrebbero
dire molte cose. Certamente hanno rappresentato, in primo luogo, un’ulteriore rottura epistemologica rispetto, in particolare, alla “razza”. Non più prostitute “nere” (quindi, diverse, estranee, magari esotiche) ma bianche, cioè come le
donne europee (pertanto meno differenti pur se distanti). In secondo luogo,
esse hanno contribuito decisamente ad espellere dalla strada le prostitute italiane. Hanno infine aumentato, di molto, l’offerta (di prestazioni sessuali)
rispetto alla domanda saturando il mercato di sesso in strada.
La prostituzione albanese ha rappresentato (soprattutto negli anni ‘92‘96) la forma più violenta di “uso” di donne a fini di sfruttamento sessuale. La
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presenza massiccia di donne albanesi, vittime di tratta, in Italia (quale risultato della vicinanza geografica e del relativo facile accesso al territorio italiano
attraverso le coste pugliesi) e la brutalità perpetrata nei loro confronti da protettori albanesi (con la complicità della criminalità locale italiana) hanno creato (più del traffico delle donne nigeriane) un dibattito nella pubblica opinione italiana sui temi della prostituzione “coatta” e sulla chiara demarcazione tra
prostituzione e tratta. Al di là delle molte “spettacolarizzazioni” messe in atto
dai mass media (che hanno “cavalcato” questo problema drammatico a fini,
molte volte, meramente di audience), dei luoghi comuni prodotti (creando e
vedendo sempre e dovunque vittime di tratta), delle semplificazioni attivate
(omologando tout court la prostituzione con la tratta senza possibili differenziazioni), la prostituzione albanese in Italia ha proposto, con un forte impatto
non solo emotivo, alle Pubbliche Istituzioni, alle Autorità locali ed agli organismi del Terzo Settore impegnati nella lotta all’esclusione sociale il dramma
della tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale.
Forse sulle ragazze albanesi arrivate in Italia per lavorare in strada
avremmo potuto sapere di più vista la vicinanza geografica. Non abbiamo fin
dall’inizio colto come il modello patriarcale e maschilista della società albanese, reduce da molti anni di chiusura sociale, politica e culturale, avrebbe “prodotto” una tipologia di donna (vittima di tratta) "in grado", molto spesso, di
subire angherie, ricatti, umiliazioni e violenze di tutti i tipi. Il desueto Kanun (il
codice di origine medioevale che regola il diritto di famiglia), totalmente sbilanciato sul versante maschile, non lascia grandi spazi alla presenza (non diciamo al protagonismo) delle donne albanesi che solo ora stanno cercando di
mettere in atto meccanismi di cambiamento tra i generi. Forse potrebbe essere
letto anche dal versante del genere (oltre che da quello della miseria e della
povertà) il fenomeno della prostituzione albanese. Del resto tale fenomeno ha
avuti tratti, in parte, devastanti. Abbiamo avuto negli anni ‘94-‘98 una sorta di
occupazione della strada da parte di donne albanesi (alcune ricerche effettuate
da movimenti di donne albanesi ci parlano di 6.000-9.000 ragazze albanesi
presenti nella sola Italia), con un “indotto” di protettori, sedicenti parenti e
fidanzati al seguito. Ciò ha prodotto, più che con la prostituzione nigeriana,
l’emersione di una forte intolleranza delle comunità locali “invase”, con l’acce-
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lerazione di processi (molto spesso “rappresentati” più che reali) di insicurezza sociale da parte della cittadinanza, in difficoltà di fronte all’evoluzione di
questa tipologia di prostituzione di strada.
In questi ultimi anni, la presenza di donne albanesi nelle nostre strade
si sta fortemente ridimensionando: ciò è dovuto in parte agli effetti dell’accordo bilaterale firmato tra Italia ed Albania (1997), in base al quale le persone
straniere di nazionalità albanese vengono, una volta intercettate sul territorio,
immediatamente rimpatriate in Albania; ad una maggiore diffusione di informazioni relative ai pericoli di trafficking in Albania; e all’immissione nel mercato del sesso di altri gruppi di donne, provenienti dalle repubbliche dell’exUnione Sovietica. Anch’esse bianche, fisicamente più “vistose” e “piacenti”,
forse più “conviviali” e, soprattutto, allo stesso prezzo delle albanesi (anche
qui, come in altri comparti produttivi, assistiamo ad un processo di tipo concorrenziale). Sarebbe molto interessante tra qualche anno avviare una seria
riflessione su ciò che è stata la prostituzione albanese in Europa ed in Italia in
particolare, provando ad uscire dai sistemi-lettori reciproci che ci siamo dati
(noi – gli operatori – i salvatori, loro – le prostitute albanesi – le vittime; noi –
gli assistenti, loro – le assistite) ed individuando approcci differenti mettendo
in campo, ad esempio, parametri rispetto al genere, al rapporto, nella cultura
albanese, tra adolescenza ed adultità, tra “clan familiare” e individuo, e così via.
Di particolare rilievo è stato l’arrivo (‘96-‘98) delle donne provenienti
da alcune repubbliche della ex-Unione Sovietica. Dopo le prime timide apparizioni di durata limitata (da 20 a 30 giorni), spesso arrivando in Italia attraverso i cosiddetti voli charter “dell’amore” che, partendo da Kiev, atterravano
negli aeroporti di Forlì, Rimini, Ancona, nell’ultimo quinquennio le donne dell'ex-Urss si sono fortemente radicate nel territorio italiano sostituendo, in
parte, le ragazze albanesi, e rappresentando oggi forse il gruppo di prostitute
bianche più presente e consolidato nei diversi contesti territoriali del Paese. Ci
riferiamo soprattutto a donne provenienti dalla Moldavia; è infatti singolare, e
certamente ciò necessita di un forte approfondimento, la loro massiccia presenza che, attraverso mille peripezie e rotte, arrivano in Italia da un paese lontano, molto piccolo e poverissimo che conta circa 4 milioni di abitanti. Il fenomeno delle prostitute moldave, unitamente a quelle, già precedentemente pre-
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senti, delle ucraine chiude il cerchio della cosiddetta “invasione da Est” della
prostituzione immigrata (“volontaria” o, per lo più, “coatta”). Forse questa
tipologia di prostituzione, molto più radicata sui territori di lavoro di quella
nigeriana ed albanese, esprime una nuova rottura epistemologica al classico
modello prostituivo (fatto di regole molto chiare quali la distanza dal cliente,
la censura dell’intimità, etc.). La cristallizzazione di richieste sessuali fatte sempre alle stesse prostitute da parte di molti clienti, la costruzione di nuclei familiari tra clienti e prostitute moldavo-ucraine sono solo possibili indicatori di un
“traghettamento” della prostituzione verso una modalità “altra” (quella “dell’amante”).
Dopo questo ultimo “mono-blocco” moldavo-ucraino, gli arrivi dall’Est
Europa si stanno rapidamente modificando: assistiamo in particolare ad una
frammentazione sempre più vasta che coinvolge quasi tutte le aree dei paesi
Balcanici (Serbia, Montenegro, Macedonia e Bosnia) e del Centro Europa
(Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Bulgaria, oltre che alla già
conosciuta Romania). Ciò, di fatto, ci fa perdere di vista la dimensione etnica
specifica e ci allontana sempre più da una analisi contestuale (rispetto ai paesi
di provenienza) più attenta e puntuale per poter offrire una lettura anche dei
paesi di arrivo (come l’Italia e l’Europa).
Infine, in questo scenario dei flussi va collocato un nuovo fenomeno: gli
arrivi dall’Ovest (in particolare dal Centro e dal Sud America). Se negli anni
passati le prostitute centro e latinoamericane si ritrovavano soprattutto nelle
aree spagnole e portoghesi, oggi cominciano ad essere molto presenti anche in
Italia; in particolare si segnala un massiccio arrivo nel corso dell’ultimo anno
di molte donne colombiane, in territori anche molto distanti tra loro (ad esempio, Trieste e Catania). Ritengo che nel lavoro con il mondo dell’Ovest debbano essere utilizzati parametri diversi rispetto a quelli adottati con il mondo
dell’Est. Va inoltre aggiunto che la Colombia porta con sé oggi anche altri tipi
di vettori (ad esempio, quello legato al mondo della cocaina).
In questa prospettiva quali rotte si stanno modificando?
Fino a poco tempo fa, la costa adriatica, soprattutto l’area pugliese, era
il punto di arrivo, molto spesso unilaterale, delle donne trafficate; oggi tutto
questo continua a persistere, ma la rotta passa anche attraverso la Slovenia che
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comincia a rappresentare uno dei principali luoghi di transito, come sottolineato dalle stesse forze di polizia. Esistono anche altre rotte un po’ meno note
al grande pubblico, più decentrate e trasversali (ad esempio, la Basilicata) attraverso cui viene effettuato il passaggio di clandestini prima di procedere allo
smistamento nelle diverse aree regionali ed europee. Si può parlare, quindi, da
un lato, di nuove rotte planetarie (Ovest-Est), dall’altro, di rotte decentrate in
cui diventa difficile capire come questo movimento si modifichi. Mi piacerebbe definire questo cambiamento come una sorta di tendenza al “surfismo da
traffico”, intendendo con questo che la ragazza/donna non viene più prelevata
e portata a destinazione ma passa attraverso molti luoghi, in una sorta di “surfismo” di tipo quasi nomadico che, ad esempio, dalla Moldavia la porta in
Romania, dove temporaneamente resta, per poi essere rivenduta in Polonia,
dove si ferma un altro po’, prima di ripartire per l’Albania, e così via. Tutto questo movimento, questo vendere e comprare è effettivamente difficile da cogliere ma assolutamente necessario per comprendere il fenomeno ed attivare efficaci strategie, da un lato, di contrasto alla criminalità organizzata e, dall'altro,
di inclusione sociale delle vittime di tratta.
Il Programma STOP
La lotta alla tratta è diventata in modo crescente una priorità politica per
l’Unione Europea. Dal 1996 l’UE si è impegnata attivamente ad elaborare un
approccio globale ed interdisciplinare per prevenire e combattere la tratta a fini
di sfruttamento sessuale. In tale prospettiva nel novembre 1996 è stato varato
il programma di incentivazione e scambi STOP, inteso a sostenere azioni promosse dalle persone responsabili (pubblici ufficiali ed ONG) della prevenzione e della lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei
bambini.
In particolare, il Programma STOP ha lo scopo di incentivare, sostenere
e rafforzare le reti e la cooperazione tra i vari responsabili, negli Stati membri
della UE, della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, e di migliorare ed adeguare la formazione e le competenze
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delle figure professionali impegnate nella lotta contro tale crimine. Il programma è destinato a “giudici, pubblici ministeri, forze di polizia, funzionari pubblici e responsabili in materia di immigrazione e controllo delle frontiere, di
diritto sociale e tributario, di prevenzione o di lotta contro la tratta e lo sfruttamento sessuale, di assistenza alle vittime e del trattamento riservato agli autori dei reati”.
Il Programma, nei cinque anni di attuazione (1996-2000), ha co-finanziato 85 progetti. Oltre ad azioni volte a migliorare la cooperazione tra le forze
dell’ordine e la magistratura in tali campi, è stata attribuita particolare importanza alla ricerca e allo sviluppo della cooperazione e dei metodi di assistenza
alle vittime ed alla prevenzione della tratta e dello sfruttamento sessuale delle
donne e dei bambini.
Il contesto vitale del progetto: l’art.18 del D.Lgs. n. 286/98
A quattro anni dall’approvazione dell’art. 18 del T.U. sull’immigrazione
e a due anni dalla sua effettiva applicazione, si può cominciare a valutare se il
meccanismo previsto dalla norma italiana sia stato efficiente ed efficace rispetto agli scopi prefissati. Gli obiettivi erano due: offrire alle vittime del traffico
una possibilità concreta di sottrarsi all’assoggettamento; e migliorare la qualità
e i risultati della repressione penale del traffico come fenomeno criminale.
L’originalità dell’impostazione dell’art. 18 consiste innanzitutto nell’aver posto
questi due obiettivi sullo stesso piano, non considerando la protezione sociale
delle persone trafficate come mero strumento dell’azione penale ma, anzi,
assumendo l’obiettivo della tutela dei diritti delle persone coinvolte come
essenziale e prioritario, di pari rango rispetto all’interesse dello Stato alla punizione dei responsabili di reati gravissimi come quelli relativi al traffico di esseri umani.
Da questa premessa deriva l’idea di fondo che regge l’intero impianto
dell’art. 18, l’idea cioè di supportare la persona trafficata nella sua scelta di
libertà, dandole la possibilità di ottenere rapidamente un permesso di soggiorno e un’occasione di formazione e di lavoro. Dunque, in prospettiva, l’art. 18
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dà alla persona trafficata anche la possibilità di regolarizzare la sua posizione
in Italia. E’ proprio questo l’elemento più significativo di originalità dell’esperienza italiana rispetto a quella di altri paesi europei come il Belgio e l’Olanda.
Supportare la persona trafficata significa in primo luogo rispettare e rendere agibili i percorsi di vita e di relazione della persona interessata, la quale è
quasi sempre diffidente nei confronti dei soggetti istituzionali, e instaura più
facilmente rapporti di fiducia con gli operatori e le operatrici sociali, spesso
attraverso i mediatori e le mediatrici linguistico-culturali. Per questa ragione è
stato ideato il cd. doppio circuito, che attribuisce alle associazioni iscritte nell’apposito registro la facoltà di presentare per conto della persona interessata la
richiesta di permesso di soggiorno.
La composita articolazione delle disposizioni contenute nell’art. 18 del
D.Lgs n. 286 del 25/7/1998 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) e negli
articoli del Regolamento di attuazione (4/11/1999) che ad esso si riferiscono
(artt. 25, 26, 27, 52, 53, 54) e la particolare complessità delle questioni che tale
previsione normativa intende affrontare rendono necessario effettuare un attento monitoraggio della sua implementazione nei contesti locali, verificando
i risultati ottenuti, nonché registrandone gli esiti e le influenze sul più ampio
contesto di lotta alla criminalità, che vede affiancati oggi nel nostro sistema
penale – ed in altri sistemi europei – nuovi strumenti di “protezione sociale”
da una parte, e i tradizionali mezzi di repressione penale dall’altra.
Sulla base di questo scenario, nel 2000 la Regione Emilia-Romagna, in
collaborazione con l’Associazione On the Road, formulò l’idea di realizzare un
Osservatorio sullo stato d’attuazione dell’art. 18 e dei relativi programmi di
protezione sociale, nonché sui risultati che l'implementazione di tale inedito
strumento legislativo ha prodotto rispetto ai grandi temi dell’inclusione sociale delle vittime della tratta e della lotta alla criminalità. A tale scopo l’indagine
che viene presentata in questa pubblicazione si è rivolta a varie realtà e figure
professionali che, pur con strumenti e metodologie diversificate, quotidianamente sono impegnate nel contrasto al traffico di esseri umani. Sono state raccolte, quindi, le esperienze di operatori e operatrici sociali, funzionari di
Amministrazioni Pubbliche, responsabili e agenti delle forze dell’ordine – in
particolare degli Uffici Immigrazione e delle Squadre Mobili della Questura –
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e i contributi di avvocati e magistrati di varie Procure italiane.
Il progetto, oggetto della presente ricerca, si è perciò sviluppato a partire dagli elementi sopra esposti: il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento
sessuale, la normativa applicativa rispetto a tale fenomeno (l’art. 18 del Decreto
Legislativo n. 286/98), il Programma della Commissione Europea STOP.
Il valore aggiunto del progetto di ricerca
Il lavoro di ricerca ha rappresentato un primo tentativo in Italia (ed in
Europa grazie agli apporti delle Università di Barcellona e di Francoforte) di
verificare lo stato dell’applicazione dell’art. 18, i risultati raggiunti e consolidati e i nodi problematici da sciogliere per una buona riuscita della normativa
stessa. Era necessario avviare questa tipologia di azione investigativa (sia nella
valenza giuridica che sociale) per mettere in campo indicatori di validazione
dell’innovazione “processuale” rappresentata dai programmi di assistenza ed
integrazione sociale.
Scomporre e ricomporre il versante giuridico-normativo e quello sociale, cercando di cogliere la correlazione necessaria tra i due livelli per costruire
programmi di intervento sostenibili; mettere in rete attori (tutti protagonisti e
non comparse) strategici di tale progettualità (quali le vittime stesse di tratta,
gli operatori e le operatrici sociali, le persone referenti degli Organismi “abilitati” a gestire programmi di protezione sociale, i magistrati, i questori e i
responsabili degli Uffici Immigrazione delle Questure, le forze dell’ordine);
comparare territori diversificati (Nord e Sud, area costiera ed area interna, città
metropolitana e piccola area decentrata); cogliere le variabili internazionali (a
partire dal confronto Italia/Germania/Spagna per allargarlo ad altri paesi
dell’Unione Europea) rispetto al fenomeno della tratta hanno rappresentato il
valore aggiunto di un lavoro di ricerca in grado di valutare un grande strumento di innovazione sociale (quale appunto il programma di protezione sociale
in applicazione dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/98) per rielaborarlo
alla luce dello sviluppo odierno del fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale in Italia (ed in Europa), per mettere in evidenza tutti gli elementi di
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un “puzzle” che sono ancora da incastrare definitivamente e che non hanno
trovato ancora un amalgama armonico di tipo processuale. Ci riferiamo, ad
esempio, alla difficile convivenza tra percorso giudiziale e percorso sociale (con
tutto ciò che i due aggettivi rappresentano), alla complessa condivisione di progettualità da parte di protagonisti tanto diversi per formazione e per funzioni
(dalla magistratura alle forze dell’ordine, dagli operatori sociali alle stesse vittime di tratta), alla collocazione di tale “oasi normativa” (art. 18) all’interno
della nuova filosofia legislativa rispetto all’immigrazione (dopo l’approvazione
della legge Bossi-Fini), alla diversificazione applicativa di programmi di protezione sociale tra Nord e Sud Italia, tra Questura e Questura, tra Magistratura e
Magistratura, tra Ente locale ed Ente Locale ed alla residualità di fonti finanziarie messe in campo dallo Stato per garantire programmi di protezione sociale. Ci riferiamo, infine, alle prospettive che tali programmi hanno fatto intravedere (soprattutto alle vittime di tratta): la possibilità di sdoganarsi dalla
dimensione di vittima per acquisire a pieno titolo quella di “cittadina”, di sperimentarsi come abitante di un territorio, con eguali doveri e diritti, di sentirsi
persona (donna) all’interno di una comunità locale.
Tutto ciò è il grande patrimonio che la ricerca offre ai destinatari di tale
prodotto (il Governo della Repubblica Italiana, con i suoi Ministeri competenti; le Autorità Locali; la Magistratura; le Questure e gli Uffici Immigrazione; le
Forze dell’ordine; gli Organismi del Privato sociale impegnati nella lotta al traffico): molte “zone d’ombra”, molte aree “a pelle di leopardo”, alcune grandi
buone pratiche validate, esperienze e strumenti condivisi, orizzonti e linee di
prospettiva individuate.
A partire da tale lavoro di ricerca è oggi possibile (ed auspicabile) ridisegnare gli scenari sviluppatisi con l’applicazione dell’art. 18 evidenziando l’intreccio tra la dimensione normativa e quella sociale, auspicare che la
Commissione Europea possa andare aldilà della Direttiva del 11 febbraio 2002,
con la quale viene proposto il rilascio di un permesso di soggiorno breve a
coloro che offrono collaborazione alle Autorità competenti.
Se è vero infatti che la dimensione normativa può sviluppare politiche
sociali innovative, allora tale Comunicazione non rappresenta certamente lo
sviluppo più auspicabile, perché non tiene conto delle mutazioni che il feno-
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meno “traffico” subisce continuamente e perché, soprattutto, non dà il dovuto
peso alla dimensione sociale.
Dal lavoro di ricerca emerge, infatti, che il vero valore aggiunto dell’art.
18 è dato proprio dalla sua duplice valenza, dalla compresenza cioè di una funzione repressiva e di una funzione, diciamo, inclusiva, che favorisce l’integrazione e l’autodeterminazione delle persone straniere trafficate che si trovano in
condizioni di grave pericolo e i cui diritti umani sono stati seriamente violati.
Se gli apparati normativi non tenteranno di misurarsi con questa dimensione
sociale, sarà molto difficile produrre cambiamento e contrastare davvero un
fenomeno così complesso come quello della tratta.
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La complessa articolazione delle disposizioni contenute nell’art. 18 del
D.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) e negli articoli del Regolamento di attuazione (3.11.1999) che a tale articolo si riferiscono
(artt. 25, 26, 27, 52, 53, 54), insieme alla particolare delicatezza delle questioni che la norma intende affrontare – la possibilità di accoglienza, sostegno e
integrazione sociale delle persone straniere vittime di tratta e di gravi forme di
sfruttamento e di violenza – rende indispensabile accompagnarne la fase attuativa con un attento monitoraggio della sua implementazione nei contesti locali, nonché sugli esiti e risultati ottenuti, anche con riferimento all’azione di
contrasto della criminalità contro i migranti.
D’altra parte, le stesse disposizioni del Regolamento (artt. 25 e 26)
impegnano gli enti locali a far “pervenire alla commissione ogni sei mesi una
relazione” onde “verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia” e impegnano altresì i soggetti privati convenzionati con gli enti locali che
attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale a “presentare all’ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del
programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti”.
Al fianco di questo tipo di monitoraggio, sono di grande utilità indagini indipendenti che, analizzando a fondo i meccanismi di funzionamento e di
implementazione della norma, possano illuminarne i risultati e valutarne l’impatto (in termini di effettività ed efficacia).
Il progetto di ricerca qui presentato, sviluppato nel quadro del Programma STOP della Commissione Europea, si è proposto di svolgere una indagine che avesse le caratteristiche sopra citate e che contribuisse, quindi, alla
conoscenza del fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e alla
valutazione degli interventi legislativi, sociali e politici messi in campo per con-
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trastarla in Italia.
Promossa e coordinata dalla Regione Emilia-Romagna la ricerca “Osservatorio sull’applicazione dell’art.18 del D.lgs 286 del 25/7/1998 nel contesto
delle norme di contrasto della criminalità contro i migranti” è stata condotta
da ricercatori, ricercatrici e studiosi delle seguenti Università: Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza; Università degli Studi di Torino - Dipartimenti di Scienze Sociali e Scienze Giuridiche;
Università Autonoma di Barcellona - Facoltà di Giurisprudenza; Università di
Francoforte - Fachhochshule Frankfurt, University of Applied Sciences. In particolar modo, le due università straniere coinvolte sono state impegnate nell’attività di comparazione delle legislazioni e delle relative problematiche giuridiche.
Diversi sono gli obiettivi che la ricerca si è proposta di raggiungere,
essendo molteplici i livelli di analisi implicati in una attività di monitoraggio
dell’applicazione delle disposizioni citate.
In sintesi, il progetto iniziale si è proposto di raggiungere i seguenti
obiettivi:
1. una ricognizione “di sfondo” sulle caratteristiche, nei diversi contesti
territoriali, delle problematiche su cui le disposizioni normative intendono incidere (gravi forme di sfruttamento – in particolar modo, di tipo
sessuale – e di violenza, contrasto alla criminalità organizzata, etc.);
2. l’analisi delle situazioni oggetto della richiesta dei permessi di soggiorno “per motivi di protezione sociale” e dei “programmi di assistenza e
integrazione sociale”, sotto il profilo delle caratteristiche delle persone
coinvolte, delle condizioni sperimentate dalle stesse, delle problematiche espresse, dei bisogni emergenti;
3. la ricostruzione delle procedure che costituiscono le concrete modalità
di implementazione delle norme in questione nei diversi contesti locali, con particolare riferimento:
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– alle forme in cui si sono andati strutturando i rapporti tra le istituzioni
implicate (Questure, magistratura, enti locali, soggetti privati convenzionati);
– ai criteri di accoglimento/reiezione delle istanze;
– ai tempi delle procedure stesse;
– al trattamento delle comunicazioni sull’andamento dei progetti individuali;
– alla gestione di difficoltà di “percorso” e delle problematiche emergenti;
– ai criteri adottati per le revoche dei permessi di soggiorno accordati;
– all’eventuale contenzioso giudiziario insorto a seguito di domande
respinte o revocate;
4. l’analisi delle caratteristiche delle risorse attivate e impegnate nell’attuazione dei programmi di “assistenza e integrazione sociale”, sotto il profilo:
– della natura istituzionale e dei connotati organizzativi delle stesse;
– delle modalità operative poste in essere in rapporto alle specifiche funzioni;
– delle risorse disponibili ed impegnate;
– dei problemi incontrati per l’attuazione dei programmi (con riferimento, ad esempio, alle problematiche delle persone accolte, alle questioni
legate alla sicurezza degli operatori e delle operatrici, ai rapporti interistituzionali, ai problemi di natura economica; alle relazioni con il territorio, etc.);
5. un bilancio complessivo dell’applicazione su alcuni ambiti territoriali
campione delle disposizioni in oggetto, con riferimento:
– alle difficoltà riscontrate nell’accesso alle opportunità previste dalla
norma;
– alle difficoltà insorgenti per effetto del rapporto tra programmi di sostegno rivolti alle vittime e vicenda giudiziaria delle persone da esse
denunciate;
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– agli esiti dei programmi individuali;
– alle conseguenze prodotte dall’interruzione dei percorsi e dalle scelte
che hanno comportato la revoca del permesso di soggiorno per le persone inserite nel programma;
– al funzionamento dei servizi e delle risorse attivate per l’attuazione dei
progetti;
– ai risultati complessivamente ottenuti in rapporto ai fenomeni oggetto
della normativa;
6. una ricognizione della legislazione penale e delle fattispecie delittuose
che, nel nostro ordinamento, mirano a contrastare il traffico di esseri
umani e, in particolare, quello a fini di sfruttamento sessuale, analizzando le leggi non solo nel loro dettato scritto, ma anche nell’applicazione che concretamente ne viene praticata, e cioè come le leggi vengono interpretate dai giudici e da chi deve utilizzarle (cd. diritto giurisprudenziale);
7. una analisi della attività di repressione penale, originata dalle denunce
delle persone straniere fruitrici dell’art. 18 o comunque ad esse connessa, considerando tutte le fasi processuali, dalle indagini alla sentenza
definitiva, al fine di evidenziare:
– fattispecie delittuose effettivamente utilizzate “sul campo”;
– esiti processuali;
– ruolo delle vittime e delle loro testimonianze, nonché altri aspetti processuali;
– efficacia degli strumenti di protezione delle vittime previsti nel nostro
sistema;
– elementi conoscitivi e descrittivi del fenomeno;
8. uno studio comparato delle legislazioni di altri ordinamenti giuridici
europei (Spagna e Germania, ma anche Belgio, Olanda, Francia, Regno
Unito, Svezia) finalizzato ad individuare:
– istituti giuridici simili o analoghi all’art. 18, e comunque istituti di tute-
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la delle persone denuncianti, trafficanti e sfruttatori;
– fattispecie delittuose che negli altri paesi costituiscono lo strumentario
destinato a contrastare il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento
sessuale;
9. una indicazione conclusiva delle linee di riforma normativa emergenti
sia a livello di legislazione internazionale (eventuale esportabilità dell’art. 18, o comunque di un modello ad esso ispirato, presso altri sistemi, europei e non) sia a livello di legislazione interna (anche tenendo
conto dello stretto intreccio con le politiche legislative in tema di immigrazione e di prostituzione).
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Capitolo I
I riferimenti generali e la collocazione della ricerca
nel contesto delle riflessioni sull’art. 18
1. Analisi dell'art. 18 nel quadro della legislazione
sull'immigrazione e della lotta alla criminalità organizzata. Storia e premialità dell'istituto
e dei suoi antecedenti
di Davide Petrini e Valeria Ferraris*
In questa parte si analizzerà il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, previsto dall’art.18 d.lgs. 286/1998, sottolineandone le profonde differenze non solo di disciplina, ma soprattutto di ratio e finalità rispetto alla
normativa che lo ha preceduto, il d.l. 477/1996. In particolare si metterà in luce
il distinto atteggiarsi dell’idea di premialità nei due diversi provvedimenti normativi, l’uno diretto all’inserimento del migrante nella società, l’altro strettamente legato alle esigenze processuali connesse alle dichiarazioni rilasciate.
1.1
L’antecedente dell’art. 18: il decreto legge 477 del 1996
Uno speciale permesso di soggiorno per lo straniero che risulti esposto
ad un grave pericolo, a seguito della collaborazione e delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o nel giudizio penale, viene previsto per la
*
Valeria Ferraris è l’autrice dei paragrafi 1.1 e 1.2, Davide Petrini è l’autore del paragrafo 1.3.
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prima volta nell’ordinamento italiano con la decretazione di urgenza del biennio 1995-1996 che introduceva numerose modifiche al d.l. 30.12.1989, n. 416,
convertito in l. 28.2.1990 n. 39, meglio nota come legge Martelli.
Il decreto legge in questione è il d.l. 13.9.1996, n. 477 emanato dal
Governo dopo un susseguirsi di 5 decreti leggi – recanti modifiche alla legge
n. 39/1990 – mai convertiti, ma il cui contenuto è stato sempre riproposto nei
testi normativi successivi.
Il decreto legge – oltre a riprodurre con lievi modificazioni il precedente d.l. 376/1996 – introduce, all’art. 5, tre commi nuovi all’art. 3 del d.l.
416/1989 convertito nella l. 39/1990:
comma 8-ter: “Qualora nel corso di un procedimento per uno dei reati
di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, il cittadino di un paese non
appartenente all’Unione europea risulti esposto a grave pericolo per effetto
della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, se sussistono le seguenti condizioni:
a) l’eventuale ritorno nello Stato di appartenenza possa metterne in
grave pericolo l’incolumità personale;
b) il contributo offerto sia di eccezionale rilevanza per l’individuazione e la cattura dei responsabili o per la disarticolazione dell’organizzazione criminale;
c) non ricorrano le circostanze di cui all’articolo 7, comma 51.”
comma 8-quater: “Ai fini dell’applicazione del comma 8-ter, il Procuratore della Repubblica comunica alla competente autorità di pubblica sicurezza gli
1
L’art. 7, comma 5, d.l. 416/1989 conv. in l. 39/1990 così recita: “Il Ministro dell’Interno, con
decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l’espulsione e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri”.
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elementi da cui risulti la rilevanza del contributo offerto e quelli concernenti la
gravità ed attualità del pericolo.”
comma 8-quinquies: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 8-ter è
valido per l’esercizio delle attività consentite e ha la durata di un anno salvo che
permangano le esigenze processuali o di sicurezza. Lo stesso è revocato quando vengano meno le circostanze di cui al comma 8-ter o sono cessate le esigenze processuali e di sicurezza, ovvero quando la persona interessata osserva
una condotta incompatibile con la sua permanenza nel territorio dello Stato.”
Evidente la natura premiale della misura come sottolineato dalla stessa
Relazione ministeriale al decreto legge: “Si tratta di una sorta di ‘misura premiale’, a tutela soprattutto dell’incolumità e della sicurezza dello straniero ‘collaborante’…” come peraltro in più occasioni confermato in dottrina seppure
tra numerose perplessità2; altrettanto evidente – già dalla rubrica dell’articolo
“Repressione di attività dirette a favorire l’illecito ingresso di stranieri” – che il fine
precipuo della norma è la lotta alla criminalità e non la protezione, il riscatto
delle vittime.
Foriera di diversi interrogativi è invece la previsione normativa, lacunosa ed approssimativa.
2
Sul punto vedi M. Morello, “Sesto decreto legge sull’immigrazione”, in DirPenProc 1996, p.
1189, che sottolinea la “tirchieria” del legislatore che offre come premio per la collaborazione un permesso di soggiorno della durata di 1 anno e prorogabile solo per esigenze di sicurezza o processuali; S. Menichelli, “Nell’attesa di una nuova disciplina per l’immigrazione e
la condizione dello straniero”, in DirPenProc 1997, p. 360, che individua nell’inserimento di
questa norma premiale il segnale di una concreta volontà di disarticolare le organizzazioni
criminali che lucrano sul traffico dei migranti; S. D’Amico, “Il ‘soggiorno per motivi di protezione sociale’ un compromesso legislativo tra esigenze investigative ed umanitarie”, in Gli
Stranieri 1998, n.2, p. 1; M.G. Giammarinaro, “Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione”, in DirImmigrCit 1999, n. 4,
p. 37, che sottolinea lo scarso successo di uno strumento strettamente legato al binomio premio-collaborazione quando si ha a che fare con persone trafficate che nutrono scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni e sono soggette ad una tale brutalità e a così pesanti mezzi
di coercizione da essere terrorizzate all’idea di denunciare i propri sfruttatori.
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1.1.1 La disciplina normativa del permesso di soggiorno: condizioni e procedura
per il rilascio
Le condizioni – articolate – per il rilascio del permesso di soggiorno,
desumibili dalla previsione legislativa sono:
– essere reati legati esclusivamente allo sfruttamento dell’immigrazione;
– essere cittadino di un paese non appartenente all’Unione Europea;
– essere esposto ad un grave pericolo a causa della collaborazione prestata o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
o del giudizio: dal comma 8-quater – che disciplina la comunicazione del procuratore della Repubblica al questore – si desume che il
pericolo deve essere attuale, ossia deve prospettarsi nel momento in
cui il magistrato compie la valutazione da trasmettere poi all’autorità di pubblica sicurezza;
– essere in pericolo nel caso di ritorno nel paese di provenienza: non
è chiaro se il pericolo a causa del ritorno sia un ulteriore requisito
che si aggiunge al pericolo per le dichiarazioni e la collaborazione
prestata o se il tipo di pericolo contemplato dalla norma sia esclusivamente localizzato sul territorio del paese di provenienza. Argomenti a sostegno di entrambe le tesi sono presenti nel testo normativo: da un lato, non si capisce come possa il procuratore valutare il
pericolo nel paese di provenienza3 ed essere, inoltre, tale requisito
determinante per la concessione del permesso di soggiorno; dall’altro lato, l’unica misura prevista a favore del collaborante-dichiarante è il permesso di soggiorno da cui si potrebbe desumere che l’unico pericolo che si intende fronteggiare è quello nel paese di provenienza4, non essendo previsti accanto alla concessione di un valido
3
4
Per tale considerazione si veda M. Morello, “Sesto decreto…”, op. cit., p. 1189.
Propendono per questa interpretazione M. Meneghello, S. Riondato, “Commento articoli 2,
3, 4 l.39/1990 - II) Profili penalistici”, in B. Nascimbene (a cura di), La condizione giuridica
dello straniero, 1997, p. 248; F. Oberdan, “Nasce il ‘collaboratore extracomunitario’ incertezza sul ruolo e sulla procedura”, in GD, 1996, n. 38, p. 23.
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titolo di soggiorno programmi di protezione ed assistenza sul territorio italiano o altre misure in grado di fronteggiare il pericolo per
la propria incolumità personale sul territorio italiano;
– aver prestato un contributo di eccezionale rilevanza per l’individuazione, la cattura dei responsabili o per la disarticolazione dell’organizzazione criminale. Dato certo è che la collaborazione deve essere
di “eccezionale rilevanza”, ma nessuna previsione normativa è presente per chiarire in che cosa debba sostanziarsi questo contributo e
come si debba comportare il magistrato o l’autorità di pubblica sicurezza in caso di contributo irrilevante per “ragioni di forza maggiore”: l’unica soluzione è fare rinvio alla disciplina sulla collaborazione prevista in materia di criminalità organizzata;
– insussistenza delle condizioni che legittimano l’espulsione dello
straniero da parte del Ministro dell’Interno per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato.
Qui terminano i presupposti sostanziali per il rilascio.
Un onere di comunicazione è posto poi in capo al procuratore della
Repubblica in relazione agli elementi da cui risulta la rilevanza del contributo
offerto e alla gravità ed attualità del pericolo; tale divulgazione di informazioni – rimessa alla valutazione del pubblico ministero – risulta, quindi, una deroga all’obbligo del segreto nella fase delle indagini preliminari ex art. 329 c.p.p.
e al conseguente divieto di pubblicazione degli atti5.
1.1.2 La disciplina normativa del permesso di soggiorno: durata, proroga e revoca
La durata del permesso di soggiorno è determinata solo nel minimo (1
anno) ed è prevista la possibilità di un prolungamento solo qualora perman5
Sull’obbligo del segreto e sul divieto di pubblicazione si veda, ad esempio, M. Scaparone,
“Indagini preliminari e udienza preliminare”, in G. Conso e V. Grevi (a cura di), Compendio
di procedura penale, Padova, Cedam, 2000, p. 487.
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gano “esigenze processuali o di sicurezza”: nessun altro motivo di proroga è
disciplinato dalla legge, da cui si può dedurre l’impossibilità per lo straniero di
permanere in Italia una volta venute meno le “esigenze processuali o di sicurezza”.
Che cosa sono le “esigenze processuali o di sicurezza”?
Facile pensare che le “esigenze processuali” siano quelle necessità che
emergono dall’andamento del procedimento penale, ma assai più complesso
risulta, invece, capire quali siano le “esigenze di sicurezza”.
Infatti, l’art. 5 d.l. 477/1996 ripete la dicitura “esigenze di sicurezza” tra
le cause di revoca del titolo di soggiorno, come ragione ulteriore e diversa dal
venire meno dei requisiti previsti per il rilascio del permesso di soggiorno; tra
i requisiti per il rilascio del provvedimento amministrativo figurano le esigenze di sicurezza relative al grave pericolo per l’incolumità personale e se le esigenze di sicurezza – indicate come motivo di rinnovo e di revoca del titolo di
soggiorno – non sono quelle legate al grave pericolo per l’incolumità personale, quali sono?
Come in parte già anticipato tre sono le cause di revoca del permesso di
soggiorno:
1) quando vengono a mancare le circostanze per il rilascio previste nel
comma 8-ter;
2) quando sono cessate le esigenze processuali o di sicurezza;
3) quando la persona titolare del permesso di soggiorno osservi una
condotta incompatibile con la sua permanenza nel territorio dello
Stato italiano.
Già espressi i dubbi sul venir meno delle “esigenze processuali o di sicurezza”, ulteriori interrogativi desta l’ultima causa di revoca che, per la sua totale indeterminatezza, lascia il campo assolutamente libero alla discrezionalità
dell’autorità di pubblica sicurezza e della magistratura nel decidere cosa sia una
condotta incompatibile con il permanere sul territorio italiano.
Infine, ancora più lacunosa (se possibile) la normativa nel prevedere
che il permesso di soggiorno “è valido per l’esercizio delle attività consentite”: lo straniero deve forse dedurre in via interpretativa dalle diverse tipologie di permesso di soggiorno quali diritti gli garantisca questo speciale per-
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messo di soggiorno?
1.1.3 La sopravvivenza nel tempo della normativa, nonostante la mancata reiterazione del decreto n. 477/96
Il decreto legge 477/1996 non venne convertito in legge, ma fu l’ultimo
dei decreti legge modificativi della legge Martelli (nessuno dei quali convertiti)
ed il suo contenuto non venne trasfuso in un successivo provvedimento governativo.
La sua mancata reiterazione metteva così in grave difficoltà tutti gli stranieri che avevano avviato procedure di regolarizzazione sulla base delle disposizioni vigenti e poi decadute e, per quanto qui di maggior interesse, lasciava in
un limbo “gli stranieri collaboratori di giustizia che avevano già ottenuto il permesso speciale di soggiorno ex art. 5 del d.l. n. 477 o la cui posizione era, al
momento della decadenza del decreto, al vaglio delle autorità preposte a concederlo”6.
Per evitare conseguenze aberranti il Governo presentò un disegno di
legge volto a disciplinare gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti leggi emanati a partire dal 18 novembre 1995; nelle more dell’approvazione del provvedimento – che diventerà la legge 9 dicembre 1996, n. 617
– una circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre 19967 intervenne al
fine di tenere in sospeso e quindi non pregiudicare le situazioni giuridiche
sorte sulla base dei provvedimenti non convertiti.
Per quanto riguarda il permesso di soggiorno allo straniero collaborante la circolare stabilì che “ricorrendo le circostanze finora definite dall’art. 5
commi 8-ter e successivi, del decreto-legge n. 477/1996, il permesso di soggiorno possa essere comunque rilasciato anche successivamente alla caducazione della specifica disposizione, ricorrendo le esigenze di sicurezza e di giustizia che la normativa vigente pure contampla”. Era evidente che la disposi6
7
Così M. Meneghello, S. Riondato, “Commento…”, op. cit., p. 245.
La circolare si trova pubblicata in DirPenProc, 1996, p. 1439.
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zione della circolare non potesse deludere le legittime aspettative che la decretazione d’urgenza aveva creato in ordine alla concessione del premio-permesso
di soggiorno.
La legge 617/1996, composta da un solo articolo, si limitò a stabilire
che restavano validi “gli atti e i provvedimenti adottati” sulla base dei decreti
legge non convertiti e venivano salvaguardati “gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti”; inoltre venivano “fatte salve le cause di non punibilità e di
estinzione dei reati, quelle che escludono l’applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti”.
Nessuna previsione specifica e chiara venne emanata dal legislatore
sulla sorte dello straniero collaborante: su chi avesse già avviato un’attività di
collaborazione, su chi avesse già inoltrato richiesta di permesso di soggiorno,
su chi era già beneficiario di un titolo di soggiorno che scompariva così dall’ordinamento8.
Come si vedrà dai case studies con l’emanazione dell’art. 18 del d.lgs.
286/1998 in alcuni casi i permessi di soggiorno per motivi di giustizia hanno
potuto avere una soluzione positiva e confluire con gli opportuni adattamenti
nella nuova previsione.
1.2
L’art. 18 del d.lgs. 286/1998: il soggiorno per motivi di protezione
sociale tra protezione delle vittime e lotta alla criminalità
Indubbiamente più preciso e articolato è l’intervento normativo fatto
dal legislatore con l’art. 16 della l. 6/3/1998, n. 40, divenuto poi l’art. 18 del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come integrato dal d.P.R. 31 agosto 1999, n.
394, suo Regolamento di attuazione.
Una precisazione va però immediatamente fatta: il ritardo nell’emissio-
8
Per una valutazione fortemente critica sull’interlocutoria legge del Parlamento e sulla insoddisfacente soluzione rispetto al dettato costituzionale dell’art. 77 si veda: M. Morello, “Dopo
la mancata conversione del decreto-legge sugli immigrati”, in DirPenProc, 1996, p. 1442.
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ne del Regolamento di attuazione9 ha determinato numerosi interrogativi sulla
disciplina del soggiorno per motivi di protezione sociale, che solo se interpretata coordinando legge e regolamento assume una forma definita e permette di
superare i numerosi dubbi che la mera previsione legislativa di per sé suscita.
Infatti, il solo articolo di legge aveva fatto temere10 o concludere11 che si
fosse di nuovo di fronte ad una norma premiale che legasse in modo biunivoco il permesso di soggiorno alla collaborazione processuale; le disposizioni del
regolamento di attuazione, in particolare l’art. 27, e il testo delle circolari governative emanate successivamente12 ci permettono di dire, insieme alla poca dottrina in materia13, che esistono due percorsi per ottenere il titolo di soggiorno:
un percorso giudiziario, dove ha un ruolo importante il pubblico ministero, ed
un percorso sociale dove sono i servizi sociali, le associazioni e l’ente locale i protagonisti; entrambi i percorsi permettono, al loro termine, di ottenere un titolo di soggiorno per motivi di studio o di lavoro e di permanere in Italia in conformità alle norme sulla presenza degli stranieri non comunitari in Italia.
Punto di partenza importante non solo perché si dà massimo rilievo
alla protezione delle vittime ed alla valorizzazione di percorsi di uscita dallo
sfruttamento, sessuale o lavorativo, ma anche perché, dal punto di vista della
lotta alla criminalità – che ha trovato nel traffico di migranti un business reddi-
9
10
11
12
13
In base all’art. 1 della legge 40/1998 il Regolamento di attuazione doveva essere emanato
entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
In tal senso V. Castelli, Commento all’articolo 16: Prime riflessioni…ad alta voce!, in www.regione.emilia-romagna.it/oltrelastrada/materiali_lavoro/legislazione/commentoarticolo16.htm.
Così S. D’Amico, “Il ‘soggiorno per motivi di protezione sociale’ un compromesso legislativo tra esigenze investigative ed umanitarie”, in Gli Stranieri, n. 2/1998, p. 1.
In particolare si vedano: “Circolare Ministero dell’Interno 17/04/2000 n. 300/C/2000/276
/P/12.214.18/ 1^Div”, in DirImmigrCit, 2000, n. 2, p. 207 e “Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio immigrazione e polizia di frontiera 4/08/2000 n.
300/C/2000/526/P112.214.18/1^Div.”, in DirImmigrCit, 2000, n. 3, p. 243.
Per tutti si veda la trattazione più approfondita di M.G. Giammarinaro, “Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione”, in
DirImmigrCit, 1999, n. 4, p. 34 e ss.; considerata la provenienza autorevole e governativa
della fonte si veda anche A. Finocchiaro, “Prefazione”, in F. Carchedi, A. Picciolini, G. Mottura, G. Campani (a cura di), I colori della notte. Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di
intervento sociale, FrancoAngeli, Milano, 2000, pp. 12-13.
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tizio quanto il traffico d’armi e quello di droga ma per molti aspetti molto
meno rischioso14 – ottenere la fiducia della persona sfruttata e garantirle l’opportunità di una vita nuova in Italia è il primo passo per superare la paura, le
minacce di ritorsioni da parte dei trafficanti, la diffidenza verso le istituzioni e
il timore di essere espulsa, che spesso non portano la vittima a denunciare i
suoi sfruttatori15.
Ovviamente obiettivi così ambiziosi richiederebbero una forte collaborazione tra paesi di emigrazione e paesi di immigrazione16 ed anche tra autorità di pubblica sicurezza, enti locali, attori del privato sociale e magistratura nel
contesto italiano, per evitare non solo che gli interventi a favore delle vittime si
riducano ad una pura assistenza17 e non alla promozione di un percorso di fuoriuscita dallo sfruttamento e alla valorizzazione della persona ma anche che le
azioni investigative e repressive si concludano con clamorosi “buchi nell’acqua” per la mancata collaborazione delle vittime18.
Da ultimo, sarebbe inoltre necessaria una migliore comprensione del
14 Cfr. A. Finocchiaro, “Prefazione”, op. cit., p. 14; J. Salt, “Reconceptualising migration space and
migratory phenomena, citato da G. Campani, “Traffico a fine di sfruttamento sessuale e sex
business nel nuovo contesto delle migrazioni internazionali, in F. Carchedi et al. (a cura di),
op. cit., p. 39.
15 In termini analoghi M.G. Giammarinaro, “Il permesso di soggiorno…”, op. cit., p. 36 e della
stessa autrice “La rappresentazione simbolica della tratta come riduzione in schiavitù”, in F.
Carchedi et al. (a cura di), op. cit., p. 92.
16 Diffusa la convinzione che il fenomeno del traffico di persone sia quasi inattaccabile se si
rimane a livello nazionale e sia invece indispensabile la collaborazione tra le diverse polizie
e gli apparati giudiziari e la stipulazione o il rafforzamento degli accordi bilaterali, nell’ambito delle convenzioni internazionali esistenti, con i paesi di provenienza in modo da rendere più agevoli anche le procedure di estradizione. Per il parziale fallimento di un’importante inchiesta per un cambio di nazionalità fatto dagli imputati si veda C. De Stoop, Trafficanti di donne, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997, p. 5. Non a caso la Convenzione delle
Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale (adottata dall’Assemblea dell’O.N.U. il 15 novembre 2000 e firmata a Palermo da diversi Stati nel dicembre 2000) è corredata da due Protocolli aggiuntivi, relativi al traffico di esseri umani (trafficking) e a quello
dei potenziali migranti (smuggling). Per il testo della Convenzione e dei Protocolli si veda
www.odccp.org.
17 Per l’individuazione di questo rischio si vedano gli accenni fatti da: M. Virgilio, “Le ‘nuove
schiavitù’ e le prostituzioni”, in DirImmigrCit, 2000, n. 3, p. 42; M.G. Giammarinaro, “Prime
valutazioni sull’attuazione delle norme sul traffico di persone”, in DirImmigrCit, 2000, n. 3,
p. 53.
18 L’esperienza delle aule di tribunale, non solo italiane, indica che la denuncia da parte delle
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quadro di riferimento su cui si innesta l’art. 18 T.U. immigrazione. Le problematiche che fanno da sfondo all’art. 18 sono, infatti, assai complesse.
In primo luogo, la disciplina sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri extracomunitari. La normativa italiana, in linea con le normative europee,
non permette allo straniero clandestino o irregolare che si trova sul territorio
italiano di regolarizzarsi anche qualora abbia tutti i requisiti richiesti dalla
legge per ottenere un valido permesso di soggiorno: l’unica norma che al
momento consente al cittadino extracomunitario già presente in Italia di ottenere, a determinate condizioni e con precisi presupposti, un titolo di soggiorno che gli permette di vivere e lavorare regolarmente sul territorio italiano è
proprio l’art. 18. Da qui l’evidente delicatezza dello strumento all’interno di un
sistema normativo chiuso che regola gli ingressi degli stranieri mediante il sistema delle cd. quote.
In secondo luogo, il traffico di migranti – su cui le legislazioni dei paesi
europei si sono trovate per lo più impreparate e su cui l’attenzione a livello
internazionale, posta a partire dagli anni ‘90, sembra aver raggiunto il suo apice
negli ultimi due anni – non coincide con il “commercio” di donne per sfruttamento sessuale, sebbene questo ne sia una delle fette più consistenti e più redditizie, ma riguarda innanzitutto anche il traffico internazionale di forza lavoro ed il conseguente sfruttamento lavorativo in contesti produttivi o in lavori
domestici19. Ne consegue che l’art. 18 è uno strumento in grado di intervenire
a tutto tondo nelle situazioni di violenza o di sfruttamento di stranieri e non
soltanto nello sfruttamento sessuale delle donne straniere.
In terzo luogo, il sex business, di cui la prostituzione, nelle sue moltepli-
vittime è indispensabile per il sostegno dell’accusa: l’abilità dei trafficanti, i collegamenti e
le connivenze internazionali rendono spesso assai difficile il reperimento di prove diverse
dalle testimonianze dirette. Sul punto si veda E. Moroli, R. Sibona, Schiave d’occidente. Sulle
rotte dei mercanti di donne, Mursia, Milano, 1999 e C. De Stoop, op. cit.
19 Si osserva che complice di questo traffico è, da un lato, “un capitale senza frontiere e dei
mercati globali del consumo e dei servizi ed una forza lavoro ancora rinchiusa dentro le
frontiere” e, dall’altro, la presenza all’interno delle economie dei paesi sviluppati di “una
fascia grigia di lavoro nero per il quale è necessaria una manodopera docile e flessibile proprio come i lavoratori clandestini.” (G. Campani, “Traffico a fine di sfruttamento sessuale…”, op. cit., p. 46).
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ci forme20, rappresenta solo una delle attività lucrative, si presenta ogni giorno
di più come un’attività di impresa a livello transnazionale, caratterizzata da
ingenti investimenti in denaro e al confine tra legalità ed illegalità, per cui risulta assai complesso accertare gli illeciti commessi.
Infine, la criminalità organizzata dei paesi di provenienza: molto attiva
nel traffico di persone, ormai in grado di beneficiare di legami con il crimine
organizzato locale21, se non anche con le istituzioni (basta ricordare la nota
vicenda dei visti ottenuti dalle donne nigeriane grazie alla complicità di funzionari dell’ambasciata italiana a Lagos che suggerisce l’opportunità di un controllo sul rilascio dei visti, specie quelli turistici o per motivi umanitari) e i
“notabili” economici, politici e professionali22.
1.2.1 L’individuazione e l’importanza del duplice percorso sociale e giudiziario per il
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
Come anticipato, l’esistenza di due percorsi (giudiziario e sociale) per
ottenere il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è stata oggetto di numerosi interrogativi a causa di una previsione legislativa fortemente
ambigua.
L’art. 18 d.lgs. 286/1998 stabilisce che il questore possa rilasciare un
permesso di soggiorno “per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e
20 Bisogna ricordare che la parte di immigrazione femminile condotta alla prostituzione non
esercita esclusivamente la cd. prostituzione di strada: molte straniere sono impiegate, con
maggiore o minore autonomia decisionale ed organizzativa, anche come “squillo”, entraîneuse, ballerine, hostess, accompagnatrici. Sul punto si veda F. Carchedi, “La prostituzione
straniera in Italia: analisi dei risultati della indagine sulle protagoniste e i modelli relazionali”, in F. Carchedi et al. (a cura di), op. cit., p. 133.
21 G. Campani, op. cit., p. 42 e F. Carchedi, op. cit., p. 150 che sottolinea l’importanza della collaborazione prestata dalle mafie autoctone per il reinvestimento dei proventi dell’attività
prostituzionale nel traffico di droga e per il riciclaggio di denaro sporco.
22 Si intende fare riferimento a medici, avvocati e in genere professionisti in grado di “semplificare la vita” ai trafficanti nei paesi di destinazione: sul punto vedi l’inchiesta condotta da
C. Stoop, op. cit., incentrata principalmente sul commercio di donne a scopo di sfruttamento sessuale nel Nord Europa.
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ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”; i presupposti necessari sono
individuati nell’esistenza di situazioni di violenza o grave sfruttamento e di
concreti pericoli per l’incolumità personale dello straniero a causa dei tentativi
di sottrarsi all’organizzazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale. Tali presupposti devono essere accertati nel corso di operazioni di polizia, di indagini, di un procedimento per alcuni delitti specifici23 o nell’ambito degli interventi assistenziali dei servizi sociali.
Fino a questo punto la disciplina potrebbe dirsi chiara: si indica, infatti, che i presupposti sostanziali possono emergere nel corso di interventi dei
servizi sociali ed inoltre che il pericolo per l’incolumità personale non deriva
solamente dalle dichiarazioni rese nel procedimento, ma anche dal semplice
tentativo di sottrarsi all’organizzazione criminale.
I problemi interpretativi sorgono nella seconda parte della norma che
individua il procedimento attraverso cui si arriva alla concessione del permesso di soggiorno e in specifico in relazione alla formula “anche su proposta del
procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa autorità”:
non si capisce, nell’economia della sola previsione legislativa, se il parere del
pubblico ministero sia necessario sempre, anche quando la situazione di violenza, sfruttamento e pericolo che grava sullo straniero sia emersa durante gli
interventi dei servizi sociali.
Se il parere del PM si considerasse sempre necessario (ovviamente in
alternativa alla sua proposta) vorrebbe dire che il coinvolgimento dell’organo
della pubblica accusa – a meno di ammettere che si chiede un parere ad un soggetto che nulla sa – passi attraverso l’apertura di un procedimento penale ed
una eventuale audizione della vittima.
Se per arrivare alla concessione occorre sempre coinvolgere il pubblico
ministero nelle forme di rito, la portata e l’importanza del percorso sociale verrebbe ad essere fortemente limitata: si coinvolgerebbe la vittima in un rappor-
23 Si tratta dei delitti indicati dall’art. 380 c.p.p. che disciplina i casi di arresto obbligatorio in
flagranza e quelli previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”.
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to con l’autorità giudiziaria prima dell’ottenimento del permesso di soggiorno
in modo analogo a quanto accade nel percorso giudiziario e si determinerebbe
l’assurda conseguenza di vanificare del tutto il regime del doppio binario24.
D’altro avviso chi in dottrina ha optato per l’interpretazione che vede il
parere del PM sempre necessario in aderenza alla reale finalizzazione dell’istituto alle esigenze investigative, che rappresentano il bene primario tutelato
dalla norma25; infatti, si argomenta, nessuna previsione individua i poteri di
intervento o gli adempimenti gravanti sul servizio sociale mentre si ha nel
comma 2 dell’art. 18 una disposizione che definisce gli oneri gravanti sul pubblico ministero. A questo punto, si aggiunge, non resta che concludere per un
intervento sempre necessario dell’organo della pubblica accusa26.
Meno ambigua risulta essere, invece, la previsione dell’art. 27 del Regolamento di attuazione del Testo Unico. L’art. 27, co.1, lett. a) d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 indica chiaramente che la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno può essere effettuata anche “dai servizi sociali degli enti locali, dalle
associazioni, enti o altri organismi iscritti nel registro di cui all’articolo 52,
comma 1, lettera c)27” qualora rilevino situazioni di violenza o grave sfruttamento e che il questore in questo caso deve valutare la sussistenza del pericolo
anche sulla base degli elementi contenuti nella proposta senza acquisire alcun
parere del pubblico ministero che risulta necessario solo nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale28.
A complicare il quadro il 25 ottobre del 1999 – già, quindi, in epoca
successiva all’emanazione del Regolamento di attuazione – il Ministero dell’Interno emana una circolare che sembra sostenere l’interpretazione opposta
della indispensabilità del parere: “le SS.LL. avranno cura di verificare prelimi24 Così M. G. Giammarinaro, “Il permesso di soggiorno…”, op. cit., p. 42.
25 Testualmente S. D’Amico, “Il ‘soggiorno per motivi di…”, op. cit., p. 5.
26 Va rilevato che però l’autore cade in contraddizione nel momento in cui afferma che residua
per il questore un potere autonomo, a prescindere dall’intervento del PM, qualora il comportamento dello straniero “se non assume ancora una chiara valenza giudiziaria sia
comunque utile all’attività di contrasto di queste gravi forme criminali”.
27 Si tratta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito dalla legge sull’immigrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28 Si veda il combinato disposto dell’art. 27, co.1 e dell’art. 27, co.2, lett. a).
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narmente la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 18 del T.U. acquisendo la
proposta del procuratore della Repubblica – nel caso in cui sia stato instaurato
un procedimento penale – o dei servizi sociali degli enti locali e, acquisito il
parere del procuratore della Repubblica nell’ipotesi in cui la proposta provenga dai citati servizi sociali, rilasceranno allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (…)”29. Pochi mesi dopo, nella circolare del
17 aprile 2000 avente ad oggetto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, il Ministero dell’Interno ritorna sui suoi passi e afferma: “a seguito di numerose richieste di chiarimento in ordine al rilascio dei permessi di
soggiorno di cui all’oggetto, si precisa (…) che il procuratore della Repubblica
nell’ipotesi prevista dall’art. 27, comma 2, lettera a) va acquisito, giusto il disposto letterale del comma 1, lett. b) dello stesso articolo, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento, nel corso del quale lo straniero ha reso dichiarazioni”30. Infine, nella
circolare 4 agosto 2000: “qualora l’iniziativa pervenga dai soggetti indicati nel
comma 1 lett. a) del medesimo art. 27, ai fini della sua valutazione, non sussiste la necessità che all’origine della richiesta sia intervenuta una denuncia. In
tali casi, il Questore competente valuta la gravità e l’attualità del pericolo,
anche tenendo conto di quanto segnalato nella relazione dell’associazione o
ente proponente, potrà rilasciare, senza peraltro acquisire obbligatoriamente il
parere del procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno per motivi
31
umanitari” .
Si può quindi sostenere che anche le più recenti indicazioni del Ministero dell’Interno vanno nel senso dell’individuazione di un duplice percorso,
sociale e giudiziario, per arrivare alla concessione del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale.
Ancora più chiara, infine, l’indicazione che proviene dall’Ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità. In una nota informativa al
29 “Circolare Ministero dell’Interno 25/10/1999 n. 300/C/1999/13/P/12/214/18/1^Div.”, in
DirImmigrCit, 2000, n. 1, p. 216.
30 Circolare Ministero dell’Interno 17/04/2000, in op. cit., p. 207.
31 Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - Servizio immigrazione e polizia di
frontiera 4/08/2000, in op. cit., p. 244.
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Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute del 21 aprile 2000 si dà notizia dei
risultati di un incontro avvenuto tra il Ministro e il Capo della polizia il 19 aprile: nel documento si afferma che la novità dell’art. 18 del Testo Unico è sganciare la concessione del permesso di soggiorno dalla collaborazione, permetterne il rilascio tempestivamente “indipendentemente dalla comunicazione
della notizia di reato alla Procura che seguirà il suo corso con tempi diversi”.
1.2.2 I presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno: la violenza, lo sfruttamento e i concreti pericoli per l’incolumità
I presupposti sostanziali per la richiesta del permesso di soggiorno per
protezione sociale sono individuati dal comma 1 dell’art. 18 nelle situazioni di
violenza o di grave sfruttamento in contemporanea presenza del pericolo per
l’incolumità personale.
I requisiti della violenza e dello sfruttamento sono posti dal legislatore
come alternativi così da considerare sufficiente la presenza di uno solo dei due
presupposti: si è di fronte ad una previsione ampia in grado di comprendere
non solo i casi di sfruttamento sessuale spesso accompagnati dalla violenza, ma
anche i casi di sfruttamento lavorativo, di servitù domestica, dove più frequentemente sono assenti condotte particolarmente violente32.
La violenza o il grave sfruttamento devono sussistere congiuntamente
con una situazione di “concreti pericoli” per l’incolumità personale: tale situazione di pericolo viene ulteriormente precisata nel seconda comma della
norma che indica, in riferimento al pericolo, i requisiti della gravità e dell’attualità.
Entrambi possono essere indicati come precisazioni del concetto di
concretezza già espresso nel primo comma; un’interpretazione in aderenza con
la realtà impone di riferire il pericolo non solo alla straniera che richiede il permesso di soggiorno ma anche ai suoi familiari che, in patria o sul territorio italiano, versano in una situazione pericolosa.
32 Così M.G. Giammarinaro, “Il permesso di soggiorno…”, op. cit., p. 38.
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1.2.3 La proposta
La proposta per il rilascio del permesso di soggiorno può essere formulata – secondo le indicazioni contenute nell’art. 18 del d.lgs. 286/1998 – qualora vengano rilevate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità; questo tipo
di situazioni possono risultare nel corso di “operazioni di polizia, di indagini o
di un procedimento” per i delitti di cui alla legge n. 75/1958 o all’art. 380 c.p.p.
ovvero “nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali”.
A chiarire il dettato della previsione legislativa interviene il Regolamento di attuazione del Testo Unico che all’art. 27, co. 1 indica espressamente che
la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno è effettuata dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale e dai servizi sociali degli enti locali, dalle associazioni o da altri enti o organismi purché iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito dalla legge sull’immigrazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
In questo modo, si è introdotta la possibilità di avviare un percorso ad
impulso dei servizi sociali garantendo, in modo semplificato e trasparente,
attraverso il registro sopra citato, l’individuazione di soggetti in grado di attuare un percorso di assistenza e di integrazione33.
1.2.4 Il parere del pubblico ministero e gli altri elementi necessari per il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
Nei casi in cui sia avviato un cd. percorso giudiziario (sussista cioè una
denuncia formale avanzata dalla persona straniera) ed il pubblico ministero
non abbia già autonomamente formulato la proposta per il rilascio del per-
33 Per un approfondimento sul funzionamento del registro si veda: O. Forlenza, “Stranieri: a
dieci anni dalla legge Martelli una disciplina adeguata alle mutate esigenze”, in GD, n. 46,
27 novembre 1999, p.106 e ss.
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messo di soggiorno per protezione sociale o questa non dia indicazioni in
merito alla gravità ed attualità del pericolo, accanto alla proposta degli enti
assistenziali, deve essere richiesto dall’autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero un parere favorevole alla concessione del titolo di soggiorno.
Il parere del magistrato deve essere incentrato sulla sussistenza della
situazione di pericolo collegata alle dichiarazioni rese dalla persona straniera:
l’indicazione che tale nulla osta sia necessario nei casi di mancanza di proposta del PM o di omessa motivazione sul pericolo è un chiaro indice di quale sia
l’oggetto principe ed indefettibile del parere del pubblico ministero.
La valutazione fatta dal pubblico ministero in ordine alla sussistenza
del pericolo per l’incolumità personale sarà per l’organo di pubblica sicurezza
vincolante in ordine al rilascio del permesso di soggiorno: un parere negativo
ne impedirà il rilascio, un parere positivo impedirà, invece, al funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Questura una valutazione discrezionale autonoma e difforme.
Oltre al parere del pubblico ministero, quando necessario, l’organo di
pubblica sicurezza deve acquisire per rilasciare il permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale:
– il programma di assistenza ed integrazione sociale (che verrà di
norma allegato dall’ente assistenziale all’atto della proposta di rilascio del titolo di soggiorno);
– l’adesione della straniera al programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal d.lgs. 286/1998 in caso di interruzione del
programma e di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
– l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte della
persona responsabile della struttura presso cui il programma deve
essere realizzato.
1.2.5 La durata, la conversione e la revoca del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale
Il permesso di soggiorno art. 18 ha la durata di 6 mesi e consente l’ac-
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cesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione alle liste di collocamento
e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato; si dà quindi la concreta possibilità di avviare sin dal permesso per motivi di protezione sociale un percorso di reale inserimento socio-professionale.
Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato per motivi di protezione sociale al massimo per 1 anno, salvo sia necessario un tempo maggiore per
esigenze di giustizia, legate all’andamento della vicenda processuale del soggetto dichiarante.
Successivamente il permesso di soggiorno potrà essere convertito per
motivi di studio o di lavoro.
La lettera della norma indica la sola conversione per studio e prevede
che “qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l’interessato risulti avere
in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno”.
La previsione letterale non è molto chiara: anche alla luce della normativa che regola il rilascio dei diversi titoli di soggiorno non si capisce quale
significato diverso dovrebbe avere l’aver utilizzato la dicitura “proroga” o “rinnovo” invece che “conversione”: in particolare nei casi di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato la previsione legislativa sembra rimandare alla disciplina
prevista dallo stesso d.lgs. 286/1998 in merito al rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro.
Stante la finalità di integrazione sociale e la ratio umanitaria della
disposizione non si può che ritenere pienamente legittima la conversione per
lavoro34.
Venendo infine al lato dolente della normativa in esame, si nota immediatamente che il legislatore ha individuato due cause di revoca del titolo di
soggiorno: una molto precisa, l’altra che lascia lo spazio per una notevole discrezionalità interpretativa.
La prima causa di revoca consiste nell’interruzione del programma di
assistenza ed integrazione sociale: saranno gli enti locali o privati accreditati a
34 Sul punto si veda: M.G. Giammarinaro, “Il permesso di soggiorno…”, in op. cit., p. 51.
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dare notizia all’ufficio competente della Questura dell’avvenuta interruzione
del programma e, di conseguenza, il funzionario preposto procederà alla revoca del titolo di soggiorno. Occorrerà verificare quale saranno le cause individuate dagli enti come integranti un’interruzione del programma.
Molto più a maglie larghe si presenta la causa di revoca per condotta
incompatibile; il legislatore non fornisce alcun elemento per interpretare il
significato di tale locuzione: tutto sarà lasciato alla discrezionalità degli enti
attuatori dei programmi di assistenza ed integrazione sociale e delle forze dell’ordine.
Su tale aspetto, come su molti altri indicati in questa breve disamina,
l’analisi dei case studies potrà dare alcune indicazioni sulle tendenze in atto.
1.3
L’art. 18 come norma premiale?
Il primo problema che si pone al giurista, e al penalista in modo particolare, nell’affrontare la previsione di cui all’art. 18 del d.lgs. 286/98 (“Soggiorno per ragioni di protezione sociale”) attiene alla natura stessa dell’istituto.
Il particolare permesso di soggiorno concesso alle vittime di situazioni
di violenza o di grave sfruttamento, infatti, manifesta, a prima vista, tratti
comuni agli strumenti di tutela del testimone nel processo penale: dalle regole
particolari dettate per l’esame incrociato della vittima di fatti di violenza sessuale, alle disposizioni che regolano l’audizione protetta del minore coinvolto
in un procedimento penale.
Soprattutto, vengono in rilievo le norme poste a protezione del “testimone di giustizia”, nuova figura introdotta dalla legge 45 del 13 febbraio
2001 nel capo II-bis del d.l. 8/91 (conv. L. 82/91), agli artt. 16-bis e 16-ter35.
Anche prima della novella le norme poste a protezione dei collaboratori di
giustizia, ed in particolare i programmi di protezione, potevano essere predi-
35 A. Bernasconi, “Riforma della legge sui collaboratori di giustizia l. 13.2.2001: profili generali e intersezioni con le tematiche del ‘giusto processo’”, in Leg. pen. (in corso di pubblicazione).
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sposti anche nei confronti di testi o persone informate sui fatti36. Ma grazie
alle nuove disposizioni, la posizione del teste che necessita di particolare protezione acquista rilevanza autonoma, differenziandosi opportunamente,
anche per le complesse tematiche politico-criminali sottese, dall’imputato
collaborante perché “pentito”.
Ma il permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale si distingue da tali meccanismi per avere come obiettivo non tanto la protezione del
teste, al fine di garantire la genuinità delle sue dichiarazioni, quanto piuttosto
l’emersione alla legalità di uno straniero (in genere una donna) vittima di fatti
di tratta.
Tale assunto merita, ovviamente, un’approfondita dimostrazione attraverso l’analisi dei diversi elementi costituivi dell’istituto. Ma essa trova, in ogni
caso, una implicita conferma nell’analisi dei progetti di legge in materia di tratta (n. 5839 Camera; n. 5350 Camera; n. 5881 Camera), ove è costante il riferimento a misure a tutela delle vittime che collaborano nel corso delle indagini.
Ora, tali misure si affiancherebbero all’art. 18 che ha, inevitabilmente, altra natura e finalità.
Inoltre, non è escluso già oggi che il programma di protezione a favore
dei testimoni di giustizia si applichi anche allo straniero, vittima della tratta,
che debba deporre in un processo penale, quando non vi siano contestuali esigenze di carattere sociale e cioè, detto in termini più espliciti, non si senta il
bisogno di prevedere un percorso di reinserimento, di emersione nella legalità
e di acquisizione dei diritti di cittadinanza, ma si debbano solo impedire ritorsioni o vendette per le dichiarazioni accusatorie rese dal teste37. Si pensi alla vittima di episodi di sfruttamento che già godesse, prima dei fatti, di un regolare
permesso di soggiorno: in tali casi, qualora il soggetto sia esposto a grave e
attuale pericolo a seguito delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria (come
persona offesa, informata sui fatti o testimone) si ricorrerà, ovviamente, non
36 D. Manzione, “Commento artt. 9 e 10 d.l. 15/1/1991, n. 8 (Sequestri estortivi e pentiti)”, in
Leg. pen., 1991, p. 681.
37 In tal senso, M. Virgilio, “Recenti strumenti di contrasto della violenza sulle donne: nei dintorni del diritto penale, in G. del Giudice, G. Barbara, C. Adami (a cura di), I generi della violenza. Tipologie di violenze contro donne e minori e politiche di contrasto, FrancoAngeli Milano,
2001, p. 148.
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all’art. 18 d.lgs. 286/98, ma alle disposizioni in tema di testimoni di giustizia.
Ora, non si può negare che l’art. 18, quanto meno in alcune espressioni letterali, possa richiamare le norme premiali nei confronti dei colpevoli di
fatti di criminalità organizzata38. In questo senso, il rischio di dichiarazioni
menzognere, che possono avere pesanti ricadute sui soggetti falsamente accusati, impone una valutazione seria della credibilità delle dichiarazioni accusatorie e ripropone la centralità della questione della professionalità del giudice
nella loro verifica attraverso ulteriori elementi di fatto. Ma nell’art. 18 il “patto”
prevede che il beneficiario del permesso di soggiorno ottenga qualcosa di positivo non solo dal suo punto di vista individuale e personale ma anche in relazione agli interessi della collettività: l’emersione verso la legalità e l’acquisizione piena dei diritti di cittadinanza. Il patto non è “turpe”, come nei confronti
del mafioso pentito, rispetto al quale prevalgono esigenze pragmatiche di lotta
al crimine.
Si manifesta a questo proposito la vera natura del permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale, in relazione al quale si affiancano (e
sostengono a vicenda) due obiettivi: l’inserimento nel percorso sociale, con la
conseguente possibilità di conversione del permesso per ragioni di lavoro autonomo e subordinato o di studio, nonché l’individuazione, la cattura e la eventuale condanna dei colpevoli di fatti di sfruttamento. Ma i due obiettivi non
sono in contrasto tra loro ed è tempo perso dire quale debba prevalere o quale
fosse prioritario – magari a scapito dell’altro – nella mente del legislatore39.
L’intrecciarsi dei due momenti è particolarmente evidente nel tessuto
della norma, dall’analisi della quale, come si diceva, è possibile rinvenire ele38 Si veda A. Callaioli, “Il testo unico delle disposizioni sull’immigrazione e delle norme sulla
condizione dello straniero: una legge organica per la programmazione dei flussi, il contrasto
alla criminalità e la lotta alla discriminazione”, in Leg. Pen., 1999, p. 281. Si parla invece di
“ingiustificata associazione con la posizione del collaboratore di giustizia”, che deriverebbe
da un’ingiustificata esclusione di un autonomo percorso sociale, in ASGI (a cura di), Dal permesso alla carta di soggiorno. I nodi problematici di un percorso di integrazione, 2001, p. 75. Critica sul linguaggio che evoca i collaboratori di giustizia, M. Virgilio, “Recenti strumenti…”, op.
cit., p. 146. Cfr. anche S. D’Amico, “Il ‘soggiorno per motivi di protezione sociale’: un compromesso legislativo tra esigenze investigative ed umanitarie”, in Gli stranieri, 1982, n. 2, p. 1.
39 M. Virgilio, “Recenti strumenti…”, op. cit., p. 149, parla di progressivo passaggio dal solo
modello parapenalistico ad un modello di pratica sociale.
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menti decisivi per una corretta individuazione della natura e delle finalità del
permesso per protezione sociale:
a) i presupposti per la concessione del permesso di soggiorno (situazione di violenza o di grave sfruttamento) possono essere accertati
in due ambiti diversi e alternativi: operazioni di polizia e indagini
giudiziarie, da un lato; interventi assistenziali dei servizi sociali pubblici o privati accreditati, dall’altro;
b) la situazione di pericolo, che giustifica la concessione del permesso
per ragioni di protezione sociale può, a sua volta, derivare dal tentativo della vittima di sottrarsi al potere di un’associazione criminale (cioè emanciparsi, liberarsi dalla condizione di assoggettamento
ed emergere verso la legalità), oppure dalle dichiarazioni che essa ha
reso in sede di indagini preliminari o di giudizio: abbiamo, cioè, un
pericolo che nasce dall’aver avviato un percorso di reinserimento,
oppure per le dichiarazioni accusatorie rese in sede giudiziaria;
c) infine, la proposta per la concessione del permesso può venire dai
servizi sociali pubblici o privati accreditati (art. 27 del dPR 394/99,
Regolamento di attuazione del d.lgs. 286/98) o (“anche”, recita l’art.
18 del d.lgs. 286/98) dalla Procura;
d) ancora, al secondo comma dell’art. 18 si intrecciano aspetti legati
alla situazione personale della vittima con le esigenze di indagine e
di repressione penale: la Questura deve valutare con particolare
attenzione (attraverso una propria attività di indagine o, più comunemente, sfruttando le risultanze del parere del pubblico ministero)
sia la gravità della situazione di pericolo nella quale si trova la vittima, sia la rilevanza del suo contributo accusatorio nel contrastare
l’organizzazione criminale e favorire l’individuazione e la cattura
dei responsabili;
e) anche il rinnovo e la revoca si muovono su due piani paralleli: il
primo è consentito per la prosecuzione del programma (sino a un
anno) o per motivi di giustizia (e in questo caso il rinnovo può
avere durata superiore); la seconda è disposta quando si interrompa
il programma o la vittima tenga un comportamento incompatibile
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con la sua prosecuzione. L’eventuale verifica dell’inconsistenza della
dichiarazioni della (presunta) vittima può comportare la revoca del
permesso, quando dimostri il venir meno dei presupposti per la sua
concessione (per esempio: se ne deduce che la persona non era effettivamente vittima di violenza e sfruttamento).
È interessante che, al contrario di quanto sinora analizzato, la finalità e
gli esiti possibili siano individuati dalla legge in termini esclusivamente “sociali”: il permesso non viene concesso per rimanere a disposizione dell’autorità
giudiziaria, oppure per consentire alla vittima di deporre, o confermare al
dibattimento le accuse mosse in sede di indagine senza correre troppi rischi,
ma solamente “per sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’associazione criminale” (ove il riferimento alla libertà di deporre contro gli sfruttatori,
oltre che meramente implicito, è molto sfumato), nonché per partecipare ad un
programma di assistenza e integrazione sociale.
Ma l’aspetto veramente fondamentale consiste nella possibilità di conversione del titolo che legittima il soggiorno: indipendentemente dall’esito
della vicenda processuale, instaurata con la denuncia della vittima (nel percorso giudiziario) o a seguito di notitia criminis proveniente dalla Questura (nel
percorso sociale), lo straniero potrà veder convertito il suo permesso per ragioni di protezione sociale in un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro
subordinato o autonomo (o di studio, anche se nella casistica esaminata nel
corso della ricerca tale esito appare assolutamente minoritario). Il vero sbocco,
l’obiettivo ultimo è la piena acquisizione dei diritti di cittadinanza40.
Di tale assunto, come si è visto nel paragrafo 1.1, è possibile offrire una
dimostrazione al contrario, attraverso l’analisi del decreto legge (mai convertito) 477/96, art. 5, strutturato secondo ben diverse cadenze. In quella previsione, infatti, il permesso di soggiorno alla vittima che collabora era rilasciato per
40 Insiste sulla peculiarità dell’esperienza italiana come modello che antepone le finalità di
carattere sociale e reintegrativo alle esigenze giudiziarie F. Pastore, “L’azione internazionale
per la lotta al traffico di persone: tendenze e problemi”, in F. Pastore, P. Romani, G. Sciortino (a cura di), L’Italia nel sistema internazionale del traffico di persone. Risultanze investigative,
ipotesi interpretative, strategie di risposta, Centro Studi di Politica Internazionale, Roma, 1999,
pp. 99-100, con interessanti confronti di carattere sovra e transnazionale.
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ragioni esclusivamente attinenti al significato delle sue dichiarazioni accusatorie e, in particolare, alla rilevanza eccezionale del contributo, nonché con
cadenze temporali mirate esclusivamente ai tempi di indagine41. La stessa Relazione al d.l. 477/96 ne dichiarava esplicitamente la natura di “misura premiale”42.
Ma certamente, al di là delle riflessioni che sono emerse dai risultati
della ricerca e che saranno oggetto di approfondimento nel Capitolo 4, è
importante mettere in luce come la particolarissima natura del permesso di
soggiorno per ragioni di protezione sociale, ed in particolare l’evidente finalità di integrazione sociale e di emersione nella legalità delle vittime di fatti di
sfruttamento, andrebbe preservata da qualsiasi contaminazione (lessicale ma
anche sostanziale) con modelli di lotta alla criminalità organizzata di tipo
premiale. Pericolose confusioni tra vittime e colpevoli, infatti, non giovano
certo alla corretta amministrazione della giustizia, soprattutto in vicende che
vedono messi pesantemente in gioco aspetti legati alla sessualità femminile,
all’esercizio della prostituzione e allo sfruttamento violento di situazioni di
vulnerabilità soggettiva.
41 Cfr. M. Meneghello, S. Riondato, “Commento art. 3”, in B. Nascimbene (a cura di), La condizione giuridica dello straniero, Padova, 1997, p. 245; S. Menichelli, “Nell’attesa di una nuova
disciplina per l’immigrazione e la condizione giuridica dello straniero”, in Dir. pen. proc.,
1997, p. 360; M. Morello, “Sesto decreto legge sull’immigrazione”, in Dir. pen. proc., 1996,
p. 1189; –, “Dopo la mancata conversione del decreto-legge sugli immigrati”, in Dir. pen.
proc., 1996, p. 1442; F. Oberdan, “Nasce il ‘collaboratore extracomunitario’: incertezza sul
ruolo e sulla procedura, in Guida dir., 1996, n. 38, p. 22. Parla di “discontinuità con la disciplina previdente” M. Quiroz, “Comunicazione”, in Dipartimento per le pari opportunità (a
cura di), Vie d’uscita. Atti del seminario nazionale di formazione per operatrici e operatori dei progetti di protezione sociale e del numero verde contro la tratta delle donne, Roma, 2001, p. 85.
42 In Guida dir., 1996, n. 38, p. 20.
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2. L’art. 18 nel quadro delle politiche sociali
sulla prostituzione e sull’immigrazione
di Franco Prina
2.1
Alcune precisazioni preliminari
In quale scenario delle politiche in tema di prostituzione, nel loro articolarsi a livello nazionale e locale, possiamo collocare l’art. 18?
Prima di rispondere a questa domanda può essere utile richiamare alcune distinzioni terminologiche e concettuali riferite al termine che utilizzeremo
per la nostra analisi, ossia il termine “politiche”.
In senso generale, parlare di politiche significa ovviamente fare riferimento agli indirizzi che uno Stato (nelle sue articolazioni di poteri e istituzioni) assume in una determinata materia attraverso la sua funzione di legislazione, di governo e di amministrazione nei diversi contesti territoriali.
È bene tuttavia chiarire subito che non vi è coincidenza tra la produzione di norme (law making) e la produzione di politiche (policy making)43,
anche in un paese come l’Italia che affida alle leggi un ruolo importante nella
definizione delle politiche pubbliche e in cui per la soluzione di qualsiasi problema si invoca una nuova legge. Dobbiamo cioè distinguere tra le politiche
enunciate, spesso definite da norme e leggi, e le politiche praticate.
La distinzione è importante perché in qualsiasi settore – e quello di
cui parliamo è un esempio interessante – si perviene a considerazioni diverse se si valuta l’impatto delle leggi che lo regolano o invece l’impatto delle
43 G. Regonini, Capire le politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 26.
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politiche poste in essere per fronteggiarlo. Basti pensare al fatto che le leggi
possono essere sostanzialmente inapplicate o, all’opposto, che si possono
sviluppare politiche incisive anche in assenza di una specifica legge o in presenza di una legge obsoleta. In generale cioè “l’estensione e la precisione delle
norme non hanno legami con l’estensione e la precisione delle politiche”44. Nel caso
particolare che ci occupa, le politiche sono frutto del riferimento a un ventaglio di disposizioni normative in parte specifiche (per lo più obsolete) e in
parte (anzi, oggi, prevalentemente) “a-specifiche”, ossia finalizzate al raggiungimento di altri obiettivi.
Parlando di politiche si deve dunque far riferimento a:
– gli indirizzi (intesi come vincoli e come risorse ed opportunità45)
contenuti nelle normative penali o amministrative (quali quelle a
carattere socio-sanitario) che regolano la materia o che, anche indirettamente, possono riguardarne alcuni aspetti;
– i processi di applicazione di ogni specifica norma, ossia l’osservanza
formale dei suoi dispositivi, anche senza attenzione agli effetti che
ciò produce e al raggiungimento o meno degli obiettivi dichiarati;
– i processi di implementazione di ogni specifica norma, ossia la messa
in atto da parte degli attori istituzionali (dal decisore locale all’operatore impegnato nei singoli servizi) di strategie d’azione che interpretandone le indicazioni e la ratio, perseguono gli obiettivi definiti
nel dispositivo formalizzato in un testo giuridico;
– la messa in campo, da parte di istituzioni diverse, di un complesso
di risorse, tecniche ed azioni che, in una sorta di bricolage estemporaneo, che attinge a fonti normative diverse, permette di perseguire
determinati obiettivi;
– le prassi innovative che forzano i confini delle norme esistenti (in
forme e gradi diversi, fino a quella che è definita esplicitamente
come “devianza amministrativa”) o anticipano, in assenza di
44 Ivi, p. 27.
45 E’ questo un concetto importante che si trova nel libro di O. De Leonardis, Il terzo escluso. Le
istituzioni come vincoli e come risorse, Feltrinelli, Milano, 1990.
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norme, quelli che potranno essere gli orientamenti istituzionali
futuri.
Qualche altra distinzione discende da queste prime considerazioni.
Si può parlare di “politiche” in un’accezione forte, di “governo di un problema”, a partire da una definizione chiara, univoca e coerente degli obiettivi,
degli strumenti e delle risorse necessarie per raggiungerli, oppure in un’accezione debole (ma non per questo meno significativa e forse in alcuni casi più
consona alla complessità ed alle articolazioni del problema), di somma di
approcci, progetti, prassi che tendono ad incidere su un dato fenomeno.
Una seconda distinzione necessaria è quella tra politiche di carattere
nazionale e politiche di carattere locale. I due livelli possono essere interdipendenti o indipendenti: in genere abbiamo politiche nazionali che vengono
implementate, cioè messe in atto, a livello locale, ma non mancano casi (come
dimostra la nostra storia recente in molti campi del sociale) in cui, al contrario, assistiamo allo sviluppo di politiche locali che semmai – e non sempre –
ottengono in un secondo tempo un riconoscimento a livello nazionale.
Dobbiamo inoltre evitare l’errore di pensare che le politiche siano un
affare solo del sistema istituzionale, delle istituzioni pubbliche: esistono politiche pubbliche, ossia politiche gestite direttamente dagli Enti pubblici, e politiche che potremmo definire semi-pubbliche, sviluppate da soggetti privati (movimenti, associazioni, organizzazioni no-profit) che tuttavia agiscono nella sfera
dell’interesse pubblico.
Nel campo della marginalità e della devianza e più in generale nel
campo dei problemi sociali, ci confrontiamo poi con la questione del rapporto tra politiche emergenziali, spesso episodiche, nate sull’onda di sensazioni e
preoccupazioni che diventano preoccupazioni condivise a livello generale, e
politiche invece organiche, solide, strutturali che partono da analisi meno emotive, da dati più validati e sanno guardare lontano.
Un’ulteriore distinzione è quella tra politiche reali, concretamente
orientate allo scopo dichiarato, e politiche simboliche, finalizzate ad obiettivi
diversi da quelli dichiarati, il principale dei quali è l’aggregazione di consenso:
laddove esiste un problema percepito come preoccupante, forte è la tentazione
da parte del sistema politico, o di singoli attori del sistema politico, di svilup-
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pare politiche finalizzate esclusivamente al consenso, che possono non avere
alcuna incidenza sul problema.
Naturalmente, differenze fondamentali sono riscontrabili in ordine ai
contenuti delle politiche. Per il problema della prostituzione come per altri
problemi sociali, vi sono politiche che privilegiano la repressione, l’esclusione ed
il controllo (repressione ed esclusione per cancellare, controllo per contenere) e
politiche invece tese alla prevenzione, al sostegno, all’inclusione (attraverso, ad
esempio, rimozione dei fattori di rischio, tutela dei diritti, offerta di opportunità di emancipazione dei soggetti destinatari).
2.2
La costruzione del problema tra ricerca, conoscenza diretta del fenomeno, semplificazioni retoriche
Fatte queste distinzioni, che ci guideranno nelle valutazioni che, dello
strumento costituito dall’art. 18 e dalla sua applicazione, potremo fare in sede
di esposizione dei dati e delle conclusioni della ricerca, possiamo ricordare
che i contenuti di una politica sono sempre espressione dell’intreccio tra elementi oggettivi e aspetti di costruzione sociale dello stesso problema. Con questa espressione intendiamo riferirci a come quel problema è interpretato nel
quadro di specifici paradigmi scientifici, viene rappresentato nei media, è
oggetto di discorsi di senso comune, diventa oggetto di attenzione del sistema
politico. Tale costruzione sociale definisce e delinea le posizioni che si confrontano, muove reazioni di segno diverso, influenza le politiche concretamente sviluppate.
In questo senso si può dire che una politica in materia di prostituzione
è sempre frutto del modo in cui si percepiscono e definiscono le caratteristiche
del problema, la sua evoluzione nel tempo, i connotati dei soggetti che ne sono
protagonisti e, insieme, del modo in cui si presentano i bisogni e le domande
di chi ne osserva da vicino le manifestazioni o si ritiene vittima di alcune situazioni che a quel fenomeno sono correlate.
Giocano inoltre un ruolo decisivo:
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– le spiegazioni che vengono fornite a quei comportamenti dai membri della comunità scientifica e la capacità della stessa di trovare
ascolto presso l’opinione pubblica, gli opinion leaders, i rappresentanti del ceto politico;
– le spiegazioni di senso comune che si coagulano intorno agli stessi
fenomeni come risultante delle rappresentazioni mediatiche;
– gli interessi degli attori del sistema politico e dei decisori pubblici a
diversi livelli;
– gli interessi e le prassi espresse nelle istituzioni chiamate ad attuare
le diverse politiche;
– la cultura e gli orientamenti degli operatori che in quelle istituzioni
lavorano.
Nell’evolversi delle forme di controllo e dei contenuti che hanno
sostanziato le reazioni istituzionali alla problematica della prostituzione, è
possibile vedere come il peso di ciascuno dei fattori sopra citati sia, nel tempo
e nella comparazione tra contesti diversi, estremamente mutevole e dipenda da
un insieme di circostanze e vicende che hanno a che vedere con i tratti che connotano specifici sistemi sociali (e il sottostante intreccio di interessi). Certo è
che vi sono stagioni e ambiti in cui è preponderante la cultura degli operatori,
altri in cui le preoccupazioni di consenso del sistema politico prendono il
sopravvento, momenti ed ambiti in cui la pressione dell’opinione pubblica
impone soluzioni emergenziali, altri in cui è decisiva l’influenza delle indicazioni che sono espressione della cultura scientifica.
Se si guarda alla realtà dell’Italia contemporanea, è abbastanza agevole
osservare che siamo in presenza di molteplici e contraddittori orientamenti, in
gran parte riconducibili alla accesa dialettica, soprattutto nei contesti locali, tra
le forme del mercato della prostituzione e i cittadini non clienti, ed alle correlate rappresentazioni mediatiche della questione. Altri orientamenti sono
espressione di analisi più serie ed articolate sulle connotazioni del problema,
così come si evidenziano in alcune ricerche scientifiche e soprattutto nelle
osservazioni condotte da chi opera sul terreno (dalle unità di strada alle molte
iniziative di accoglienza).
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A questo proposito merita tuttavia segnalare che, mentre le ricerche convergono su alcuni punti essenziali di cui diremo subito, al contrario non sempre le letture degli operatori sono omogenee. Il caso più evidente è rappresentato dalla distanza tra alcune posizioni presenti tra chi opera sul campo e le
risultanze delle ricerche sul rapporto tra percorsi migratori e condizioni di esercizio della prostituzione. Tali studi hanno in generale sottolineato l’infondatezza della schematica distinzione tra prostituzione libera (praticata essenzialmente da persone italiane) e prostituzione coatta (che sarebbe caratterizzante
la presenza delle donne straniere), suggerendo la necessità di collocare il discorso dell’approdo ad esperienze di prostituzione in un quadro di comprensione dei contenuti dei progetti migratori, delle aspirazioni e degli interessi che
li hanno sorretti, delle modalità del loro realizzarsi, delle forme di adattamento alle situazioni sperimentate e di modifica delle condizioni di vita, nella processualità delle vicende. Già nella ricerca Parsec46 era stato evidenziato come la
condizione di tratta, oggi così intensamente tematizzata, riguarda una parte
minoritaria delle stesse donne straniere. Tutte le osservazioni empiriche successive non hanno fatto che confermare questa constatazione. Eppure, nel contesto operativo, permangono e si affermano visioni del problema più schematiche che, spesso, fanno trasparire una certa confusione tra il piano fenomenologico e quello dei giudizi di valore sul fenomeno in sé.
Un altro esempio di distanza tra quanto emerge dalle analisi scientifiche e le rappresentazioni mediatiche del problema è costituito dal modo in
cui le ricerche si soffermano sulle reazioni e gli effetti sociali della presenza e
dell’estensione del fenomeno, sia quando specificamente si sono occupate
della percezione del problema in determinati contesti territoriali47, sia quando hanno affrontato il problema nel quadro di più vaste indagini sulla percezione di insicurezza e sulle preoccupazioni sociali dei cittadini e delle cit-
46 Parsec - Università di Firenze, Il traffico di donne immigrate per sfruttamento sessuale: aspetti e
problemi. Ricerca e analisi della situazione italiana, Rapporto di ricerca, Roma, 1996; F. Carchedi
et al. (a cura di), I colori della notte. Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento
sociale, FrancoAngeli, Milano, 2000.
47 Ad esempio si può vedere L. Maluccelli, M. Pavarini, Rimini e la prostituzione, Quaderni di Cittàsicure, n. 13, 1998.
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tadine48.
Esse testimoniano certo un’attribuzione di responsabilità alla prostituzione (e alle organizzazioni che la gestiscono) di un ruolo importante nell’alimentare i sentimenti di insicurezza, a causa della forte concentrazione dell’offerta in alcuni luoghi, della sfacciata esibizione del “prodotto” in vendita, dell’aggressività della “occupazione” del territorio, della pressoché totale indifferenza ai diritti dei cittadini non clienti (residenti nelle vie in cui si svolge la
contrattazione o semplici utenti della strada), che producono sentimenti collettivi di disagio, allarme sociale, domande di misure risolutive.
Ma anche in questo caso le ricerche sottolineano con sufficiente chiarezza che l’orientamento collettivo, diversamente dalle rappresentazioni che di
questo aspetto troviamo nei media, non appare univoco49: negli atteggiamenti
e nelle domande convivono colpevolizzazione dei comportamenti individuali,
domande di rispetto dell’ordine e della legalità, richieste di contrasto della tratta e del commercio internazionale, espressioni di comprensione e “compassione” per le vicende delle ragazze oggetto di sfruttamento e conseguenti domande di intervento umanitario.
In sintesi, dunque, la ricerca sembra cogliere la complessità della questione sotto diversi profili e suggerisce un approccio articolato e attento alle
sfaccettature ed agli effetti boomerang di scelte improvvisate o demagogiche.
Tuttavia, nella definizione delle politiche, il discorso “scientifico” si confronta,
uscendone spesso perdente, con il potere delle schematizzazioni e delle semplificazioni operate dai media (che definiamo in termini di retoriche del discorso pubblico), con alcune visioni di attori sociali (soprattutto del mondo del
volontariato e del terzo settore) dotati di particolare capacità di auto-rappresentazione e, infine, con gli interessi del sistema politico.
Le schematizzazioni e le semplificazioni operate dai media quasi sempre si distinguono per l’accentuazione retorica che li caratterizza. Intorno al
48 M. Barbagli, Reati, vittime, insicurezza dei cittadini, rapporto di commento a indagine ISTAT,
Roma, 1998; T. Pitch, C. Ventriglia, Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città, FrancoAngeli, Milano, 2001.
49 Tra le differenze di atteggiamento più significative, Roberta Tatafiore segnalò, alcuni anni fa,
quella tra gli uomini e le donne: R. Tatafiore, Sesso al lavoro, Il Saggiatore, Milano, 1994.
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tema della prostituzione si sono infatti andati coagulando differenti retoriche,
le quali, a loro volta, alimentano e permeano il senso comune e le domande di
soluzione che vengono avanzate nei confronti del sistema politico (nelle sue
articolazioni). Nei media e nei discorsi si scontrano, si confrontano, più spesso si sovrappongono, tanto da confondersi, almeno quattro immagini e letture
del problema:
– la prostituzione come comportamento colpevole e provocatorio di
singoli individui e di gruppi organizzati che costituisce minaccia per
l’ordine, la salute e la morale pubblica, da reprimere e/o “contenere” in spazi e ambiti controllabili. La retorica della minaccia, caposaldo delle politiche prima proibizioniste, poi – e sempre più –
regolamentazioniste, vede affiancare a quelli tradizionali il nuovo
riferimento all’immigrazione illegale e clandestina, con il corredo di
paura di “invasione” e di “contagio”, e l’apprensione per la violenza
delle bande che gestiscono il traffico e lo sfruttamento;
– la prostituzione come condizione di disagio e di bisogno, da affrontare con politiche sociali di prevenzione e di trattamento. La retorica
della prostituzione come disagio e bisogno ripropone l’idea della condizione di inferiorità dei protagonisti, in genere considerati soggetti
deboli, vittime di sfruttamento e comunque desiderosi di affrancarsi
da una situazione esistenzialmente e socialmente difficile. In questa
retorica si esprimono le mai sopite tendenze a considerare la prostituzione un male in sé, da estirpare con (non ben precisate) iniziative di prevenzione, e a trattare chi si prostituisce come una persona
disadattata e in difficoltà, bisognosa di aiuto, cui destinare interventi e servizi specifici, con finalità “terapeutiche” o assistenziali;
– la prostituzione come luogo paradigmatico della violenza e dello
sfruttamento, tanto da assumere i connotati di moderna forma di
schiavitù, da combattere radicalmente, punendo i malvagi e “liberando” le vittime. La retorica della schiavitù può sia essere correlata alla
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prospettiva precedente, sia esprimere, accanto alla giusta indignazione per condizioni non tollerabili, il bisogno di individuazione di
un confine, che funzioni da “nuovo criterio ordinatore”50, tra una prostituzione accettabile (libera) e una prostituzione non accettabile
(coatta). In ogni caso essa impedisce di riconoscere che molte persone si trovano in una condizione dai contorni incerti, che molti dei
progetti migratori non escludono, per la radicalità dei bisogni materiali o per la percezione di una situazione di deprivazione relativa51,
il ricorso alla prostituzione, che i legami tra vittime e sfruttatori
sono spesso più complessi di quanto possa apparire a prima vista52,
che l’affrancamento dalle più dure condizioni di violenza non significa necessariamente desiderio di abbandono di un’attività ritenuta
vantaggiosa e di legami comunque significativi;
– la prostituzione come ambito di espressione di legittimi diritti di
libertà, da tutelare al pari di altre modalità di presenza degli individui sul mercato, salvo regolarne alcuni aspetti per garantirne la fruibilità. Al pari della precedente, anche la retorica della libertà, della
scelta della prostituzione da intendersi come “sex work”, occupazione come un’altra, sembra ignorare molte delle condizioni di fatto in
cui si trovano i soggetti reali, per esaltare unicamente i diritti astratti del mercato e degli individui che in esso entrano ed escono a piacimento.
50 M. Pavarini, “Il ‘controllo’ della prostituzione e le illusioni regolamentiste”, in V. Ferrari, P.
Ronfani, S. Stabile, Conflitti e diritti nella società transnazionale, FrancoAngeli, Milano, 2001,
p. 535.
51 A questo concetto si può fare riferimento, nella scia di Barbagli, per individuare una spiegazione del collocarsi in contesti di illegalità e devianza di molte persone immigrate, con riferimento alle aspettative che alimentano il loro progetto migratorio. Si veda M. Barbagli,
Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998.
52 Nel citato rapporto del Parsec - ora in F. Carchedi et al. (a cura di), op. cit., pp. 132 e ss. - si
individuano schematicamente cinque dimensioni del rapporto tra sfruttatore o protettore e
“vittima”, collocabili in un continuum di gradi possibili di autonomia e coercizione, rispettivamente di natura compromissoria, contrattualistica, compatibile, strumentale, condivisa.
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Le politiche in materia di prostituzione all’intersezione tra retoriche
e interessi
Sulle retoriche sopra citate, si innestano gli interessi del sistema politico che, ovviamente, nella sua articolazione fa riferimento a culture diverse (e
quindi diversamente sensibili a questo o quell’approccio), ma che tuttavia sempre più si esprime in relazione ai margini di consenso che ognuno di essi garantisce nel breve periodo.
Il tema non sfugge cioè ad una situazione più generale delle politiche
nella fase contemporanea che vede il ridimensionamento del ruolo dello Stato
nella sua funzione regolatrice delle dinamiche sociali, una ampia crisi di
governabilità, la concentrazione dell’attenzione e delle decisioni sulle contingenze di volta in volta emergenti, l’importanza dei temi moralistici, la ricerca
del consenso a tutti i costi, l’annullamento delle differenze tra parti del sistema politico.
Ne consegue che non esiste in questo momento una riflessione organica e una collocazione sistematica della questione in un quadro normativo unitario, che consenta di parlare di politiche italiane nel campo della prostituzione nell’accezione “forte” del termine. Il sistema pare paralizzato nel confronto
tra posizioni di principio che discendono dalle diverse retoriche che si confrontano e che possono essere schematicamente rappresentate nella tabella che
segue:
Rapporto tra retoriche e opzioni normative e politiche
Retoriche
Norme - Politiche
Disagio e bisogno
Preventivo-assistenziali
Schiavitù
Neo-proibizioniste
Libertà
Compiutamente abolizioniste
Minaccia
Neo-regolamentazioniste
A partire da queste visioni così lontane, le componenti del sistema politico centrale (meglio sarebbe dire del sistema dei partiti) hanno continuato
ciclicamente a riproporre posizioni e progetti di sistemazione normativa della
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materia senza riuscire a trovare una sintesi.
Ciò non significa che non vi siano politiche, nel senso “debole” del termine, sollecitate dal mutamento profondo del fenomeno, dalla sua presenza
visibile su specifici territori, dal contrapporsi di diritti e interessi spesso reciprocamente incompatibili, dalla conseguente esplosione di conflittualità a
livello locale e dall’esprimersi di domande sociali di controllo e contenimento.
Bloccato il confronto sulla possibile trasformazione del quadro normativo, i
diversi protagonisti della scena sono stati comunque sollecitati a definire le
proprie posizioni, a compiere scelte, ad attuare interventi.
Su un piano più generale, il ruolo delle tradizionali agenzie di controllo dello Stato si è così esercitato in diverse direzioni:
– la repressione dello sfruttamento;
– il controllo di chi esercita la prostituzione in forme incompatibili
con i dettami della legge Merlin (nelle sue parti più ambivalenti e
lasciate alla discrezionalità delle istituzioni di controllo);
– l’impegno sul fronte del nesso prostituzione - immigrazione.
Circa la prima direzione, il generale accordo sull’esigenza di lotta allo
sfruttamento, in particolare se perpetrato nei confronti di minorenni, ha trovato sbocco normativo nella legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale53, ma
soprattutto nell’unica normativa specifica approvata negli ultimi anni, la legge
n. 269 del 3/8/1998, intitolata significativamente Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù. L’esigenza di onorare impegni richiesti da
diversi organismi internazionali (ONU, Parlamento Europeo, Consiglio d’Europa), ha fatto sì che il Parlamento italiano giungesse a produrre una decisione
legislativa.
All’obiettivo del controllo, oltre all’applicazione spesso saltuaria e del
tutto discrezionale delle norme sulla tolleranza, il favoreggiamento o l’adescamento, contenute nella legge Merlin, concorre il ricorso a un insieme molto eterogeneo di norme a-specifiche, che vengono ad essere applicate nei confronti di
53 In particolare gli artt. 3, 4, 8 e 9 che riguardano la costrizione a compiere o subire atti sessuali con violenza o mediante limitazione della libertà personale.
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chi esercita la prostituzione, colpendo alcuni suoi comportamenti (la mancanza
di documenti di identificazione, l’intralcio al traffico, il mascheramento) o prendendo a pretesto, ad esempio, la sua condizione di straniero irregolare.
Tale insieme molto esteso di norme a-specifiche colpisce chi si prostituisce, facendone un soggetto in balia delle mutevoli valutazioni delle agenzie
di controllo, le quali, adottando criteri di discrezionalità, possono dare soddisfazione alle periodiche domande d’ordine.
2.4
L’art. 18 nel quadro delle politiche in materia di prostituzione e di
immigrazione
È invece con riferimento alla terza direzione, quella che più direttamente pone attenzione all’intreccio immigrazione/sfruttamento/prostituzione e
che ha come obiettivo il contrasto della tratta (con l’enfasi sulla condizione di
coercizione espressa esplicitamente nei termini estremi di “riduzione in schiavitù”), che possiamo inquadrare il significato dell’art. 18 della legge sull’immigrazione (d.lgs. 286/98).
La messa in opera di un sistema di incentivi e di risorse finalizzate a
consentire opportunità di uscita da condizioni di sfruttamento a persone
oggetto di forti e violenti condizionamenti è certamente inquadrabile in prospettive di orientamenti delle politiche non univoci, cosa che non manca di
condizionare le prassi e le effettive interpretazioni degli snodi centrali delle
procedure previste.
Vi si riscontra infatti un nucleo di pensiero che considera irrinunciabile
la definizione e la messa in atto di politiche sociali specifiche, finalizzate alla
prevenzione e alla presa in carico dei soggetti che si prostituiscono, considerati portatori di uno specifico disagio e di una pluralità di bisogni. Su questo terreno si articolano poi differenti possibilità e opzioni strategiche, da quelle che
si muovono in una ottica “salvifica”, alimentate dalla retorica della schiavitù
come elemento sempre e comunque presente nelle storie delle persone che si
prostituiscono, a quelle che si muovono nella prospettiva della “riduzione del
danno”, ovvero della messa in atto di forme di sostegno alle persone nel loro
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contesto di vita e di lavoro, mirate a rispondere almeno in parte alle loro esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di accesso ai servizi e di soluzione di
problemi diversi. Per queste ultime l’opportunità dell’art. 18 si colloca più realisticamente in un quadro di opportunità che possono essere messe a disposizione, nel rispetto tuttavia dell’autodeterminazione delle persone interessate.
Al fianco di questi orientamenti non manca evidentemente la visione
dell’art. 18 come strumento di lotta alla prostituzione nel contesto della lotta
al traffico di persone a livello internazionale e sovranazionale, visto nella sua
accezione di fenomeno criminale che va debellato con gli strumenti più diversi, non ultimo la collaborazione di coloro che ne sono gli elementi più deboli
e ricattati.
Si deve ricordare che nelle politiche dell’Unione europea e dei singoli
Stati membri sempre più estesamente il fenomeno della “tratta” (come corrispondente all’espressione “trafficking of human beings”) finalizzata allo sfruttamento successivo delle persone – distinto dal semplice favoreggiamento di
immigrazione clandestina – viene considerato fenomeno da contrastare con un
approccio integrato e multidisciplinare, agendo sia sul versante dell’offerta sia
su quello della domanda.
L’integrazione riguarda le modalità di intervento (prevenzione, repressione, assistenza alle vittime), i destinatari (che comprendono sia il versante
dell’offerta che della domanda), i soggetti responsabili delle politiche (con il
coinvolgimento non solo delle autorità incaricate di applicazione della legge e
giudiziarie, ma anche della società civile), e la dimensione della cooperazione
internazionale.
Il permesso di soggiorno previsto dall’art. 18 in quanto intervento sul
versante dell’offerta, finalizzato alla protezione delle vittime, rappresenta, in
questo quadro, una componente fondamentale di una strategia integrata di
lotta al traffico a fini di sfruttamento su scala globale.
2.5
La rilevanza della dimensione locale
Certo è che i progetti che sostanziano l’applicazione dell’art. 18 hanno
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dato impulso e incentivazione al ruolo che, nelle politiche in materia di prostituzione, sono andati assumendo, negli ultimi anni, da un lato le amministrazioni locali, dall’altro i movimenti e le realtà del terzo settore.
È noto che il ruolo delle amministrazioni locali nel campo della prostituzione è andato crescendo di importanza negli ultimi anni, da quando la prostituzione di strada ha ripreso ad alimentare conflitti di territorio, spesso a base
etnica54, alla cui soluzione non possono quindi ritenersi estranei i governi locali. Sempre più infatti sono i poteri locali ad essere interpellati come diretti
responsabili della condizione di insicurezza percepita e vissuta dai cittadini e
come potenziali risolutori dei conflitti di territorio55, nonostante il fatto che in
genere le questioni di ordine pubblico siano di competenza delle autorità e
degli organi operativi decentrati dello Stato.
A questo si deve aggiungere che i sistemi politici locali tendono ad individuare facilmente questo come il più propizio terreno di lotta per l’acquisizione del consenso, sviluppando strategie di attenzione e ponendo in essere
azioni puntuali (ancorché spesso simboliche).
Tra accettazione di deleghe, svolgimento di funzioni di supplenza, sollecitudine per i diritti dei cittadini, voglia interessata di protagonismo, ricerca
di vie pragmatiche di riduzione del danno, i sistemi politici e le amministrazioni locali esprimono una significativa articolazione di orientamenti delle
politiche in materia di prostituzione, riconducibili a tre posizioni ideal-tipiche
che altrove ho definito, metaforicamente, del “gendarme”, del “buon samaritano”, del “mediatore”.
La posizione delle amministrazioni comunali che si pongono come
“gendarme” rappresenta almeno in parte una novità nel panorama delle politiche di controllo e repressione del fenomeno prostituzione. Come abbiamo già
detto, da sempre i protagonisti di tali politiche sono gli organi dello Stato cen-
54 Molti sono gli scritti sul tema dei conflitti a base etnica, tra cui merita citare: V. Cotesta, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Laterza, Bari, 1999; A.
Dal Lago, Lo straniero e il nemico. Materiali per l’etnografia contemporanea, Costa & Nolan, Milano, 1998; D. Della Porta, “Immigrazione e protesta”, in Quaderni di sociologia, vol. XLIII,
1999, n. 21, pp. 14-44.
55 M. Pavarini, op. cit., p. 538.
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trale (la polizia dei costumi, in particolare, la magistratura, in misura più limitata).
Il ruolo di “gendarme” che il Comune intende assumere è ben esemplificato dai contenuti di ordinanze municipali emesse in momenti in cui si realizza l’incontro tra domande e proteste sociali, rappresentazione enfatica della
pericolosità del problema sui media, bisogni di legittimazione e di consenso
del potere locale.
È opportuno osservare che la politica di riduzione della domanda attraverso gli strumenti delle sanzioni per violazioni del codice della strada e delle
ordinanze sindacali apposite si caratterizza spesso per il suo mero effetto di
annuncio, di politica simbolica, dal momento che perplessità costituzionali e
difficoltà applicative ne hanno sempre evidenziato, a distanza di poco tempo
dall’emissione, la loro inefficacia. Tuttavia la reiterazione delle iniziative e il
dibattito che esse suscitano, ne fanno uno dei più consistenti orientamenti presenti nel panorama delle politiche locali.
La posizione del “buon samaritano” appare al momento quella più diffusa. Vi concorrono le sollecitazioni che alle amministrazioni locali giungono
da movimenti di impegno sociale, organizzazioni religiose, associazioni di
donne, gruppi di autotutela di prostitute e di transessuali.
Linee di azione sperimentate sono quelle ispirate alle politiche di riduzione del danno (unità di strada, drop-in center, spazi di incontro autogestiti,
etc.) e orientate alla protezione sociale per le vittime della tratta (con attivazione di percorsi di protezione sociale per donne vittime, attuazione di programmi specifici di accoglienza, creazione di una rete di spazi di presa in carico e di accompagnamento, formazione per operatori delle forze dell’ordine,
degli enti pubblici e privati, etc.).
In pochi casi, fortunatamente sempre più numerosi, le amministrazioni
locali si sono poste di fronte al problema con un orientamento progettuale, tentando di prendere in considerazione i diversi aspetti implicati nella questione,
sviluppando una politica pubblica, che non è identificabile solo con la politica dell’Ente Pubblico, ma coinvolge, valorizza, impegna, intorno ad obiettivi
condivisi, strutture e servizi pubblici al fianco della rete di risorse del privato
sociale presente nel territorio. Sviluppare una seria politica a livello locale ha,
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d’altra parte, significato anche mettere in condizione i servizi che le amministrazioni locali assicurano alla totalità dei cittadini di bene affrontare alcuni
aspetti del problema, far cioè in modo che i servizi esistenti, in genere istituiti
per scopi diversi e che non hanno forse mai lavorato intorno a questo tema,
siano posti in grado di farlo.
Quanto alla terza posizione, quella del “mediatore”, si può dire che in
genere integra, senza contrapporvisi, la seconda, e può essere definita nei termini di una posizione di principio e di considerazioni pragmatiche (ancorché
non sempre realistiche).
La posizione di principio richiama i diritti di libera determinazione
delle persone (di chi si prostituisce, dei clienti, dei non clienti) e, insieme, il
dovere delle amministrazioni locali di governare, mediandoli e negoziando con
i diversi attori56, i conflitti derivanti dalla prevaricazione di un interesse su quello degli altri.
Le considerazioni pragmatiche discendono dalla constatazione del fallimento evidente delle politiche esclusivamente basate sul registro della repressione e dell’insufficienza di quelle assistenziali. Ad esse si contrappone la ricerca di un investimento su progetti di mediazione sociale, in grado di permettere una negoziazione con chi si prostituisce (per modificare le modalità di stare
su strada), e su progetti di comunità (con lavoro significativo sulle rappresentazioni sociali del fenomeno, con confronto serrato con i cittadini sul problema, con interventi intelligenti indirizzati ai clienti).
Per questo, al fianco dell’impegno volto a porre in grado i servizi a-specifici esistenti di confrontarsi in maniera adeguata con il fenomeno nelle sue
diverse espressioni, alcune amministrazioni locali, nell’ottica progettuale sopra
richiamata, si sono proposte di elaborare e sviluppare interventi specifici, tentando – attraverso il lavoro degli operatori sociali nei luoghi dove emerge la
conflittualità – di conciliare impegno di ascolto delle esigenze e del disagio di
parti del territorio e dei cittadini che vi abitano e attenzione, tutela, sostegno
alle persone che si prostituiscono.
56 M. Pavarini, “La filosofia del progetto”, in L. Maluccelli, M. Pavarini, op. cit.
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L’articolo 18, come vedremo, rende possibile – a seconda di come lo si
interpreta e delle modalità e dei soggetti che dei progetti sono concreti gestori
– lo sviluppo sia di politiche del tipo “buon samaritano”, sia di politiche del tipo
“mediatore”, mentre solo in una interpretazione restrittiva può essere compreso
in un contesto di politiche del tipo “gendarme”.
Anche a livello dei movimenti e delle realtà del privato sociale possiamo
constatare una rilevante diversificazione di orientamenti e di azioni, che non
mancano di incidere sul modo in cui l’art. 18 viene considerato e gestito. Tale
diversificazione discende, tra l’altro, da:
– la caratterizzazione ideologica dei movimenti o gruppi: pensiamo
alle presenze laiche e a quelle cattoliche e alla difficoltà (ma anche
al crescente sforzo) di capirsi tra persone, gruppi e realtà che pur
lavorando sullo stesso tema, agiscono a partire da presupposti culturali e riferimenti di valore diversi;
– la definizione degli obiettivi e degli impegni: si confrontano azioni
specifiche e impegni su piani più generali, con una interessante
volontà di attivarsi su fronti diversi (la tutela dei diritti, il sostegno
finalizzato all’emancipazione, la sensibilizzazione del contesto, le
azioni sul piano educativo, etc.;
– la volontà e la capacità di rappresentarsi come soggetti politici di chi
conduce alcune esperienze: anche in questo campo convivono orientamenti diversi sulle più opportune collocazioni nel contesto della
dialettica politico-culturale e sulla stessa opportunità di essere protagonisti di una riflessione “politica” sul tema, piuttosto che semplicemente offrire risposte e servizi a chi ne ha necessità.
Vedremo, commentando i risultati delle ricerche condotte nei diversi
contesti territoriali, come questi differenti orientamenti sia delle istituzioni
pubbliche locali, sia dei movimenti e delle presenze di impegno sociale riconducibili al settore no-profit, influenzano il modo di concepire e di gestire le
opportunità offerte dall’art. 18.
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3. L’art. 18 nel quadro della legislazione penale di
contrasto della criminalità contro le persone migranti
di Maria Virgilio
3.1 Premessa
È il testo letterale stesso dell’art. 18 ad esplicitare la connessione dell’istituto con la attività giudiziaria di repressione della criminalità. Il riferimento
è duplice.
Uno è diretto ed espresso; lo troviamo nella dimensione “giudiziaria”
dell’istituto: l’operazione di polizia giudiziaria, l’indagine o il procedimento
deve concernere “taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20.2.1958, n. 75
o di quelli previsti dall’art. 380 del Codice di procedura penale”.
Qui, dapprima, dobbiamo considerare i delitti di cui all’art. 3 della
legge 20.2.1958, n. 75 cioè – attraverso la tecnica del rinvio normativo – tutte
le fattispecie delittuose predisposte dalla L. Merlin per “la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” (reclutamento, sfruttamento, favoreggiamento, tratta ai fini di prostituzione, etc.). Restano escluse le più lievi ipotesi
dell’art. 5, (libertinaggio e adescamento), tanto più che oggi dall’art. 81 d.lgs.
30 dicembre 1999, n. 507 sono state depenalizzate e costituiscono illecito
amministrativo.
Poi, il rinvio all’art. 380 c.p.p. vale a indicare i delitti ritenuti più gravi
dal nostro ordinamento e tali da comportare l’arresto obbligatorio in flagranza
di reato: delitti per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni e tutta
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la serie di delitti analiticamente elencati nella norma (criminalità organizzata,
riduzione in schiavitù, delitti per finalità di terrorismo o di eversione, etc.).
L’arco dei delitti sottesi all’art. 18 è dunque assai ampio e del resto la
prassi interpretativa ha ricompreso tra i reati presupposti anche quelli che a
stretto rigore non erano richiamati dall’art. 380 c.p.p. Valga l’esempio dell’art. 12 contro le immigrazioni clandestine.
Il secondo riferimento operato dall’art. 18 è alquanto più indiretto; lo
troviamo nella dimensione “sociale” dell’istituto, per la cui applicazione è sufficiente che sia accertata una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero. Qui il ventaglio dei reati, anche se richiamato solo genericamente, si allarga ulteriormente.
Possiamo quindi concludere sul punto che la connessione e il legame
dell’art. 18 con la commissione di un reato è presupposta e sottintesa dalla
norma. E che questa, nella sua duplice dimensione, finisce per riferirsi ad un
arco ampio e indefinito di reati.
Dunque, nel procedere a una ricognizione delle norme destinate dall’ordinamento giuridico italiano a combattere la criminalità contro i migranti,
l’indicazione proveniente dal testo dell’art. 18 è solo di massima e la ricognizione può espandersi a tutto campo, e cioè oltre i confini dell’art. 380 c.p.p.,
perché lo legittima l’art. 18 stesso nella sua duplice dimensione e le prassi
applicative istauratesi.
Tuttavia, non ripercorreremo le norme penali nella astrattezza delle loro
previsioni, bensì terremo sin d’ora conto anche del livello giurisprudenziale. In
Italia, infatti, al fervore innovativo che ha percorso le legislazioni di altri paesi
e gli spazi sovranazionali fa riscontro una staticità della innovazione legislativa, cui ha supplito il momento giurisdizionale. Infatti la giurisprudenza, in
mancanza e in attesa dell’intervento modificativo del legislatore, ha utilizzato
in senso innovativo le vecchie norme, ritenute superate e inadeguate, tendendo
ad anticipare il momento legislativo ed a svolgere un ruolo di creazione della
legge. È il cd. diritto giurisprudenziale, secondo il quale occorre considerare che
le leggi vanno esaminate non solo per quello che è il loro dettato scritto, ma
anche per l’applicazione che concretamente ne viene praticata, e cioè per come
le leggi vengono interpretate dai giudici e da chi deve utilizzarle.
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3.2
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Legge sull’immigrazione del 1998-1999
Iniziamo dal testo normativo più recente, risalente alla precedente legislatura. Il d.lgs. 25.7.1998, n. 286, Testo Unico delle “disposizioni concernenti
la disciplina immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”, integrato
dal Regolamento di attuazione, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che ha creato
nuovi gravi delitti. Ora l’art. 12 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”) punisce chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato. Inoltre, la disposizione del terzo comma prevede una
pena più pesante – la reclusione da cinque a quindici anni, equivalente a quella del delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p. – se il fatto è
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento.
3.3
Legge contro la pedofilia
La L. 3 agosto 1998, n. 269, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù”, oltre a introdurre nel nostro sistema
penale alcune fattispecie nuove, ha modificato la legge Merlin, aggravando le
pene per “chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli
anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione” (art. 600-bis). Ha
innovato anche la precedente legge contro la violenza sessuale n. 66 del 1996.
Infatti, ha ridefinito la soglia della disponibilità sessuale nel nostro sistema,
che viene ora collocata all’età di sedici anni, e ha introdotto una disposizione
sicuramente innovativa nel nostro ordinamento, laddove per la prima volta
punisce il cliente di sesso commerciale: viene infatti “punito chiunque compie
atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e sedici anni, in
cambio di denaro o di altra utilità economica”.
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3.4
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Legge Merlin sulla prostituzione
La cd. legge Merlin del 20 febbraio 1958, n. 75, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui” è il testo cui tuttora dobbiamo fare riferimento in questa materia. La legge si ispira al modello abolizionista e cioè, secondo l’accezione storica del termine, afferma il principio di non discriminazione e di uguaglianza
dei cittadini e delle cittadine e, dunque, tende ad eliminare la criminalizzazione e/o regolazione di un fatto da ritenersi privato, quale è la prostituzione.
La finalità primaria della legge del 1958 era quella di garantire la libertà e l’uguaglianza alle donne eliminando ogni forma di controllo sanitario e poliziesco. A tal fine si sancì il divieto di imporre qualsiasi schedatura e trattamento
sanitario (art. 7). Pertanto la legge Merlin abolisce le case di prostituzione,
disponendo la chiusura di quelle esistenti. A garanzia di questa abolizione
impone che nessuno possa avere la proprietà di una casa di prostituzione (art.
3, n. 1). Inoltre determina le condotte sanzionabili penalmente:
– locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione (art. 3,
n. 2);
– tolleranza abituale (art. 3, n. 3);
– reclutamento o agevolazione (art. 3, n. 4);
– induzione o lenocinio (art. 3, n. 5);
– tratta ai fini della prostituzione (art. 3, n. 6).
Effettivamente la legge Merlin contiene due norme di contrasto
della “tratta nella prostituzione”. Le troviamo all’art. 3 che punisce
al n. 6), “chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un
altro stato, o comunque, in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza” e, al n. 7), “chiunque esplichi
un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere
dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni ed organizzazioni”;
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– favoreggiamento o sfruttamento (art. 3, n. 8).
Tutte le ipotesi delittuose sono punite con la stessa pena, la reclusione
da 2 a 6 anni, e questo contraddice l’enfasi posta sulla lotta specifica allo sfruttamento che viene differenziato dal favoreggiamento e, cioè, dalla condotta di
chi in qualche modo agevoli e faciliti la prostituzione, ma poi viene livellato
sotto il profilo sanzionatorio.
La legge prevedeva anche le più lievi ipotesi contravvenzionali dell’invito al libertinaggio e dell’adescamento (reati previsti dall’art. 5, n. 1-2, e oggi
dall’art. 81 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 depenalizzati a illecito amministrativo e che risulterebbero tuttora utilizzati dalle Questure secondo l’Osservatorio del Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute). Queste previsioni punitive
già rappresentavano una contraddizione rispetto alla filosofia di non intervenire nei confronti dell’esercizio della prostituzione. Invero la legge non ha mai
sciolto la sua ambiguità di fondo: abolizione della regolamentazione o abolizione della prostituzione? Lo dimostra il fatto che, accanto alle norme di contrasto della tratta e dello sfruttamento, la legge contiene alcune previsioni legislative che costituiscono fonte di discriminazione e che direttamente o indirettamente sanzionano l’offerta di sesso a pagamento, come il reato di adescamento che palesemente offriva uno strumento di criminalizzazione dei soggetti che si prostituiscono, tradendo l'impostazione abolizionista proprio nell’aspetto della tutela della persona prostituta.
Ancor più ambivalente il reato di favoreggiamento, che è valso a legittimare applicazioni – di Questura e magistratura – volte a colpire la persona prostituta attraverso la criminalizzazione dei soggetti che con lei vengono in relazione per rapporti affettivi. I primi a essere colpiti sono i mariti, i conviventi, o
i compagni che, ricevendo denaro o doni, vengono ritenuti ingiusti profittatori di guadagni illeciti. Oppure viene incriminata la condotta di accompagnare
alle cene con i clienti la compagna che riceve in albergo, di accompagnarla e
riportarla in auto al luogo di esercizio o di fare opera di sorveglianza o di mettere a disposizione l’autovettura come sorta di spogliatoio, rendendo così più
agevoli e celeri gli spostamenti e, quindi, l’attività svolta (Cass., Sez. III, 26
marzo 1983, n. 2704 e 29 maggio 1982, n. 5318).
A supportare questa linea di tendenza interpretativa, alcune recenti sen-
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tenze hanno stabilito che per configurare il reato non è necessaria la finalità
lucrativa, ma è sufficiente una qualunque partecipazione parassitaria ai guadagni o alle utilità ricavate dall’esercizio della prostituzione. Per questa via, tramite il delitto di favoreggiamento, si è arrivati a perseguire anche chi offre caffè
e bibite alle donne in strada o, fornendo legna, le aiuta ad accendere i fuochi
sui marciapiedi.
Il percorso interpretativo si è spinto sino a punire le persone che esercitano in coabitazione (il favoreggiamento cd. reciproco). Sempre per favoreggiamento possono essere incriminate le prostitute stesse nel caso in cui si assistano o si agevolino reciprocamente, accompagnandosi in auto al lavoro o
dividendo le spese dell’appartamento di esercizio, o subaffittandoselo (Cass.
Sez. III, 9 luglio 1998, n. 2525). È evidente che proprio questa giurisprudenza
rappresenta un forte ostacolo a potenziali iniziative autogestite di organizzazione e di miglioramento delle condizioni di esercizio della prostituzione, che
favorirebbero uno spostamento dalla strada, luogo di massima visibilità, al
chiuso dell’appartamento.
Qui registriamo peraltro un fenomeno di distorsione del diritto: norme
nate per tutelare chi esercita la prostituzione vengono interpretate e utilizzate
contro le stesse persone tutelate.
In tal senso è clamorosa quella recentissima interpretazione (GIP Perugia, 18.8.2000) che ha ravvisato il delitto di favoreggiamento nella condotta del
cliente di strada che riaccompagna la prostituta dopo la prestazione al posto di
esercizio. In tal modo si favorirebbe lo svolgimento della prestazione al cliente successivo. Peraltro, alla contestazione del delitto si accompagnava la misura cautelare del sequestro penale dell’autovettura del cliente come mezzo che
ha consentito la commissione del reato. Per la verità la via interpretativa è stata
prontamente bocciata dal Tribunale del riesame, che ha rilevato come il delitto
presupponga strutturalmente un rapporto di terzietà del favoreggiatore rispetto
ai protagonisti del contratto sessuale. Ma è significativamente scoperto, in questa applicazione, il tentativo di piegare la legge Merlin alla politica di criminalizzazione del cliente, che pur le era sicuramente estranea. È evidente che il
modello ispiratore è quello svedese di incriminare il cliente, di colpire cioè il
versante della domanda di sesso commerciale.
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A questa stessa filosofia di politica criminale deve essere ricondotta la
iniziativa dei sindaci di varie città che hanno emanato apposite ordinanze per
sanzionare in via amministrativa la sosta o l’intralcio alla circolazione stradale
da parte delle autovetture dei clienti che contrattano prestazioni di sesso commerciale. L’obiettivo dell’operazione, peraltro lucrosa per le finanze comunali
(la sanzione non viene mai contestata ed è pagata sempre e immediatamente!),
è quello di combattere la visibilità della prostituzione, con la pretesa di trasformare un problema sociale in un problema di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.
3.5
Il codice penale Rocco del 1930
Del codice penale dobbiamo ovviamente considerare la pluralità di
norme che tutelano la persona dalla violenza (nelle varie specificità con cui
questa si presenta, violenza fisica, morale, sessuale, economica, etc.): violenza
privata, minaccia, lesioni, percosse, interruzione di gravidanza senza consenso,
sequestro di persona, violenza sessuale, etc.
A queste vanno aggiunte alcune norme specifiche di contrasto della criminalità organizzata.
Ci riferiamo innanzitutto al delitto di associazione a delinquere, di cui
all’art. 416 c.p. – punito con la reclusione da tre a sette anni – per contrastare
le manifestazioni criminali in forma associata, cui peraltro l’art. 18 fa espresso
riferimento sia quando descrive la condizione di pericolo (“per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una associazione dedita ad uno dei predetti delitti”) sia quando indica la finalità del permesso (“consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale”).
Ma oggi occorre tenere presente anche la fattispecie dell’art. 416-bis,
delitto di associazione di tipo mafioso. È interessante notare che i requisiti di
tale delitto sono stati ravvisati in organizzazioni albanesi particolarmente efferate (comma 3: “L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno
parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
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condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti”). Si noti, sotto il profilo processuale, che l’art. 416-bis, in forza dell’art. 51,
3-bis c.p.p., rientra nella competenza della Direzione Nazionale Antimafia e,
dunque, le indagini in caso di contestazione di tale delitto sono svolte dalla
Direzione Distrettuale Antimafia. Inoltre, in tale ipotesi, è possibile applicare le
speciali misure di protezione previste per reprimere la criminalità mafiosa, che
forniscono ben più garanzie dell’art. 18 T.U. Imm.
Discorso più ampio meritano le disposizioni del codice penale in materia di schiavitù che, pensate e scritte nel 1930, registrano un forte scarto tra
legge ed interpretazione giurisprudenziale.
I delitti contro la schiavitù, previsti agli articoli dal 600 al 604, e di competenza della Corte d’Assise, sono inseriti nell’ambito della tutela della personalità individuale, intesa come espressione della libertà individuale. Prevedono
varie ipotesi di delitto, tutte incentrate sul concetto di schiavitù o di condizione analoga alla schiavitù: “riduzione in schiavitù o condizione analoga”, “tratta e commercio di schiavi”, “alienazione e acquisto di schiavi”. Comprendevano anche il delitto di “plagio”, finché nel 1981 la nota sentenza Braibanti della
Corte Costituzionale non lo ha rimosso dal nostro ordinamento per mancanza di chiarezza e precisione della norma.
All’origine, le disposizioni del c.p. erano volte a reprimere le ipotesi di
schiavitù giuridicamente fondata ed era quindi punita solo se commessa all’estero nei confronti di un cittadino italiano, in paesi in cui fosse riconosciuto lo
status giuridico di schiavo. Si sostiene che queste norme fossero state previste
per adempiere all’impegno internazionale assunto dall’Italia con la Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926, che definiva lo stato di schiavitù
come “la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del
diritto di proprietà o alcuni di essi”. Da questo ristretto ambito il concetto si
allargò a considerare anche le pratiche analoghe alla schiavitù, così venendo a
comprendere anche altre condizioni e pratiche che riducano un individuo in
stato di assoggettamento (“di servitù per debiti, servitù della gleba, cessione di
minori, promessa, cessione in matrimonio, cessione della donna senza o contro il suo consenso in forza di disposizioni giuridiche che lo autorizzino”,
secondo la definizione integrata e ampliata della Convenzione supplementare
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di Ginevra del 7 novembre 1956).
L’art. 601 (“chiunque commette tratta o comunque fa commercio di
schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a vent’anni”) si riferiva alla tratta e al commercio di schiavi così
come erano organizzati agli inizi del secolo, secondo un fenomeno ben diverso e addirittura inverso a quello attuale: si trattava della deportazione delle
donne bianche verso i paesi coloniali, al fine di fare loro esercitare la prostituzione.
Questi delitti sono rimasti inapplicati per più di un cinquantennio, e
solo dalla fine degli anni ‘80 sono stati riutilizzati dalla giurisprudenza che li
ha riattualizzati nell’ambito della tematica delle cd. “nuove” schiavitù. Oggi,
visto che la schiavitù, intesa quale istituto giuridico non è riconosciuta, ed anzi
è espressamente vietata dall’ordinamento, il concetto di “schiavitù o condizione analoga” è stato attagliato a situazioni di mero fatto, cioè a quelle in cui una
persona venga a trovarsi in uno stato di assoggettamento al potere di disposizione altrui, tale da comportare l’annientamento della personalità e la riduzione della persona a cosa.
Il passaggio decisivo rispetto alle vecchie impostazioni è stato segnato
da una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (20 novembre 1996 – 16 gennaio 1997, n. 261 Ceric e altro) che ha ricompreso nella norma la condizione
di “un individuo che – per via dell’attività esplicata da altri sulla sua persona –
venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto dell’ordinamento giuridico) ridotto nell’esclusiva signoria dell’agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto e ne disponga, similmente al modo
in cui – secondo le conoscenze storiche, confluite nell’attuale patrimonio
socio-culturale dei membri della collettività – il ‘padrone’, un tempo, esercitava la propria signoria sullo schiavo”.
Dopo tale svolta interpretativa la giurisprudenza non ha esitato ad
applicare i delitti, ma limitandosi a ravvisare la condizione di schiavitù in casi
di vittime minorenni e assoggettate ad attività di sfruttamento di tipo lavorativo, non sessuale. Si registra anche un caso di adulti, tossicodipendenti costretti al lavoro nero calzaturiero (Cass. Sez. III, c.c. 7-24 settembre 1999, Catalini,
Gazz. Giur. Giuffrè ItaliaOggi, n. 39/99).
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E dunque la giurisprudenza – in un primo tempo – ha esitato ad utilizzare questi delitti per contrastare il fenomeno nella sua preponderante e attuale dimensione di prostituzione femminile adulta. Pertanto nei confronti della
tratta (e comunque dello sfruttamento della prostituzione) le Procure della
Repubblica hanno preferito usare nelle loro indagini altri strumenti giuridici: i
delitti della legge Merlin, l’associazione a delinquere e le singole fattispecie di
reato, quali sequestro di persona e violenza sessuale, nonché le nuove ipotesi,
pesantemente sanzionate, della legge sull’immigrazione.
Tuttavia, in una seconda fase, le norme contro la schiavitù sono state
applicate anche a qualche caso di donna adulta. Così la sfera di operatività
dell’art. 600 c.p. è stata allargata anche ad abbracciare ipotesi compatibili con
il mantenimento in capo alla persona di una esigua sfera di autonomia, purché questa fosse esercitata nell’ambito di controllo del dominus e da questi
revocabile ad arbitrio. In particolare, la sentenza n. 1115 della Corte d’Assise di
Roma del 23 febbraio 2001, Bilbilushi (Cass. Pen. 2001, p. 1212, poi confermata dalla Corte di Assise d’Appello il 25.10.2001) ha individuato l’oggetto
della tutela penale nello status libertatis della persona, con l’obiettivo di prevenire e punire rapporti di dominio e padronanza per effetto dei quali un individuo sia privato della capacità di determinarsi, con assoggettamento psichico
e annientamento integrale della libertà morale. Ciò non esclude la concessione da parte del padrone di una ridotta sfera di libertà e del mantenimento in
capo al soggetto di un limitatissimo ambito di autonomia che sia frutto di una
concessione da parte di chi pratichi il dominio e in ogni caso esercitata nell’ambito della sfera di controllo di costui. A volte meglio di violenze o minacce continue e reiterate il riconoscimento di una libertà minima – ma fruibile
entro la sfera di vigilanza dell’agente – può meglio conculcare l’intimo volere
della vittima, inducendola a sopportare meglio la propria condizione di asservimento. Ne risulta che la condizione di afflittività e di costringimento eccedono sia la violenza usata per indurre o costringere alla prostituzione sia lo
sfruttamento dei proventi dell’attività. Tale prospettazione nasce anche dalla
consapevole constatazione che la coartazione e l’assoggettamento di una persona maggiore d’età difficilmente e solo in casi limite possono essere totali e
che, normalmente, oltre alla compressione della capacità di autodetermina-
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zione della vittima con violenze fisiche e psicologiche, possono essere esercitate altre modalità, “al contempo carpendo una qualche forma di consenso
e/o rassegnazione da parte della persona offesa, anche con varie forme di blandizie o di promesse”.
Abbiamo così completato la rassegna della normativa interna che
mostra un panorama composito ed eterogeneo.
Diversi sono i delitti utilizzati come mezzo di contrasto della criminalità in questo campo. Sono diversi innanzitutto per competenza processuale:
talora giudice monocratico; talora giudice collegiale; quanto ai delitti contro la
personalità individuale, sono di competenza della Corte d’Assise e non dei Tribunali; altresì le indagini per l’art. 416-bis sono di competenza della Direzione
Antimafia e non delle Procure ordinarie. Sono diversi per beni tutelati e per
obiettivi di politica criminale: ai fini delle norme del codice penale finisce per
essere indifferente se l’ingresso nello Stato sia legale o illegale; anche la legge
Merlin prescinde dalla legalità o meno dell’ingresso, mentre questo aspetto
diventa centrale nella legge sull'immigrazione.
D’altronde è necessario tener conto della complessità del tema, che si
pone all’incrocio tra varie normative diverse per materia e per collocazione:
norme interne si affiancano a norme internazionali, leggi penali si incrociano con leggi amministrative, norme del codice penale vanno lette insieme a
disposizioni di legge extracodicistiche che regolano settori specifici, come la
legge Merlin in materia di prostituzione o il Testo Unico in materia di immigrazione.
Resta comunque un dato inconfutabile che in Italia le fonti normative
che attualmente disciplinano le materie della prostituzione e del traffico di
esseri umani risalgono alquanto indietro nel tempo: è del 1958 la cd. legge
Merlin in tema di prostituzione ed è del 1930 il codice penale che tuttora disciplina la riduzione in schiavitù e la tratta.
Il legislatore – al momento in cui scriviamo – è intervenuto su questa
materia solo marginalmente nel 1998 nell’ambito della legge sull‘immigrazione e della legge cd. contro la pedofilia. Ma non ha modificato significativamente la struttura della legislazione penale, se non introducendo lo strumento
di cui trattiamo, questo sì innovativo, del permesso di protezione sociale.
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Già nella precedente legislatura era stato elaborato un testo di riforma
con riferimento ai delitti di riduzione in schiavitù, che nella presente legislatura parrebbe ormai in dirittura d’arrivo nella versione approvata il 21.12.2001
dalla Camera e ora in corso di esame in Commissione Senato, con il n. 885,
“Misure contro la tratta di persone”. Quanto alla prostituzione sono stati
depositati progetti di riforma da parte di esponenti di tutti i partiti, nonché un
progetto di legge di iniziativa popolare promosso dal Partito Radicale.
Viva è dunque l’esigenza di esaminare le possibili opzioni di politica criminale e legislativa in queste materie anche – ove possibile – attraverso la comparazione con altri sistemi, posto che sia le legislazioni di altri paesi sia gli strumenti internazionali hanno già registrato l’esigenza di impostare nuove politiche prostituzionali e di contrastare con strumenti giuridici nuovi – tra i quali
l’art. 18 viene a collocarsi – il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, e non. Ci riferiamo in particolare alla proposta da parte della Commissione delle Comunità Europee di una direttiva del Consiglio “riguardante il
titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali
cooperino con le autorità competenti” (Direttiva del Consiglio “on the shortterm residence permit issued to the victims of action to facilitate illegal immigration
or trafficking in human beings who cooperate with the competent autorities”).
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4. I dati nazionali sui permessi di soggiorno, sui progetti e sui percorsi, sulle attività giudiziarie connesse
di Valeria Ferraris, Davide Petrini, Franco Prina, Maria Virgilio
4.1
I dati sui permessi di soggiorno
Relativamente ai permessi di soggiorno art. 18 d.lgs. 286/1998 esiste
unicamente la rilevazione statistica fatta dal Dipartimento per le pari opportunità57.
Infatti, l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) nell’occuparsi della presenza straniera in Italia disaggrega i dati dei permessi di soggiorno soltanto in
base ad alcuni titoli di soggiorno (lavoro, famiglia, religione, studio, turismo,
asilo) mentre i permessi di soggiorno per protezione sociale sono ricompresi
nella voce “altro” dove confluiscono titoli di soggiorno tra loro eterogenei ed
anche di rilevante peso statistico: basti pensare che nella voce “altro” confluiscono tutti i permessi per minore età. Inoltre, i dati oggi pubblicati sono aggiornati al 1999, che corrisponde al primissimo periodo di vigenza dell’art. 18
d.lgs. 286/1998.
La rilevazione del Dipartimento per le pari opportunità ci indica che su
57 La carenza di informazioni quantitative è stata sottolineata nel Rapporto supplementare alla
Nazioni Unite del gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti del fanciullo in merito alle
violazioni che riguardano i diritti dei bambini, sottolineando in particolare i temi della
prostituzione minorile, dello sfruttamento del lavoro minorile, del disagio e della discriminazione dei minori stranieri presenti in Italia.
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5.577 utenti prese in carico nel corso del primo anno di implementazione dei
programmi di protezione sociale non tutte hanno presentato formale richiesta
per fruire del permesso di soggiorno per protezione sociale.
Le richieste inoltrate sono state soltanto 1.755, pari al 31,5% del totale
dei casi presi in carico dai servizi58.
Tabella 1 – Inserimenti nel Programma di assistenza ed integrazione sociale
effettuati (marzo 2000 - febbraio 2001, valori assoluti)
Inserimenti nel programma di protezione sociale
Utenza
Richiesta di inserimento nel programma
1.755
Permessi di soggiorno richiesti
1.148
Permessi di soggiorno ottenuti
833
Abbandoni
95
Fonte: Dipartimento per le pari opportunità, 2001
Secondo quanto emerge dalle informazioni acquisite durante il monitoraggio effettuato dalla Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 si tratta in prevalenza di richieste suffragate da denuncia inoltrata alle
autorità di pubblica sicurezza. Ne consegue che le procedure art. 18 di carattere giudiziario ammonterebbero a circa il 70-80% del totale. Sul totale delle
richieste di permesso di soggiorno effettuate, quelle ottenute ammontano a 833
unità, cifra assoluta che corrisponde a circa il 72,6%.
Secondo la rilevazione della Commissione interministeriale i tempi
medi di ottenimento del titolo di soggiorno variano dagli 8 ai 12 mesi; ne deriva, di conseguenza, che alcune delle richieste inoltrate nel corso del periodo
relativo al primo Avviso (marzo 2000-febbraio 2001) non sono ricomprese nei
dati sopra indicati.
58 Per l’analisi delle ragioni sottostanti alla mancata richiesta di titolo di soggiorno di quasi il
70% si veda Analisi conclusiva dei dati relativi al monitoraggio dei progetti di protezione sociale art.
18 (T.U. n. 286/1998) a cura della Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art.18.
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4.2
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I dati sui progetti e sui percorsi individuali
I dati di cui si dispone sono anche in questo caso quelli dell’analisi conclusiva relativa al monitoraggio dei progetti effettuata a cura della Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 e sono relativi al periodo marzo
2000 - febbraio 2001.
Si tratta dell’analisi dei dati emersi dal monitoraggio dei 47 progetti di
assistenza ed integrazione sociale a favore di vittime della tratta a scopo di
sfruttamento sessuale, finanziati con l’Avviso n.1/1999. Tali progetti prevedono
il finanziamento del 70% dei costi previsti da parte del Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il restante 30% da
parte di uno o più enti locali.
I progetti si distribuiscono su tutto il territorio nazionale, con una concentrazione maggiore al Nord: 24 nelle regioni settentrionali, 13 nelle regioni
centrali e 13 nelle regioni meridionali (isole comprese).
Dalla relazione elaborata dalla Commissione emergono essenzialmente i seguenti elementi:
1) Le modalità attraverso le quali le persone che costituiscono il target
dei progetti entrano in contatto con i servizi sono diversificate, nel
senso che il rapporto iniziale avviene in differenti e molteplici
forme ed è a volte frutto di iniziativa autonoma delle donne sfruttate, altre volte veicolato da organizzazioni sociali, forze dell’ordine,
singoli cittadini/e e, in modo maggioritario, clienti. Nel corso dell’anno preso in considerazione, sono state 5.577 le prese in carico di
donne costrette alla prostituzione coatta, intendendo come presa in
carico la creazione di un rapporto caratterizzato da una certa continuità. Naturalmente non sempre tale presa in carico ha avuto come
sbocco l’attivazione di percorsi di protezione e di autonomia.
Sommando la voce “clienti” e quella “cittadini” (dove si pensa spesso convergano – in maniera mascherata – altri clienti) si ottiene una
percentuale del 22% circa, ossia poco più di un quinto del totale.
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Tabella 2 - Modalità di contatto ed enti invianti per corrispettive utenze rilevate (marzo 2000 - febbraio 2001, valori assoluti e percentuali)
Modalità di contatto ed enti invianti
Totale
v.a.
%
777
13,9
Istituzioni locali/enti territoriali
285
5,2
Altre organizzazioni no profit
538
9,6
Clienti
906
16,2
Cittadini
333
6,1
Postazione del Numero Verde
590
10,6
Unità di strada
762
13,6
Autonomamente
654
11,7
Pubblicità Numero Verde
215
3,8
Non specificato
322
5,8
Altro
195
3,5
5.577
100,0
Forze dell’ordine
Totale
Fonte: Dipartimento per le pari opportunità, 2001
2) L’analisi delle nazionalità di provenienza fa emergere la netta prevalenza della componente nigeriana (più del 50% del totale). L’interpretazione fornita dalla Commissione propone di considerare sia il
fatto che si tratta del gruppo nazionale più estesamente presente, sia
il fatto che affluirebbe ai servizi la prima generazione di donne
assoggettate alla prostituzione (arrivate in Italia da anni), le quali,
esaurito il ciclo di sfruttamento basato sulla restituzione del debito
contratto per arrivare nel nostro Paese, starebbe cercando alternative di vita mediante la regolarizzazione.
Gli altri gruppi etnici che hanno maggiormente fruito del Programma di assistenza ed integrazione sociale sono stati quelli albanese,
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moldavo e rumeno che, in genere, hanno espresso la richiesta di
supporto nel percorso di fuoriuscita dalle forme di assoggettamento
coercitivo più violento e di allontanamento dai circuiti della prostituzione coatta.
Quanto all’età delle persone prese in carico – considerando solamente la distinzione maggiorenni/minorenni – la relazione sottolinea che le minori, pur essendo solo il 4,3% del totale, rappresentano comunque un dato preoccupante, trattandosi di ben 240 giovani
e giovanissime vittime (in prevalenza albanesi o rumene).
Tabella 3 - Paese di origine delle donne trafficate e la maggiore o minore età
delle stesse rilevate (marzo 2000 - febbraio 2001, valori assoluti e percentuali)
Paese di origine
v.a.
%
di cui minori
%
Albania
864
15,4
89
37,1
Bulgaria
82
1,5
3
1,2
Colombia
124
2,1
1
0,4
Marocco
97
1,7
-
-
Moldavia
408
7,3
40
16,7
2.896
51,8
40
16,7
Romania
293
5,3
45
18,8
Russia
122
2,1
1
0,4
Ucraina
308
5,5
3
1,2
41
0,6
2
0,8
378
6,7
16
6,7
5.577
100,0
240
100,0
Nigeria
Italia
Altri Paesi
Totale
Fonte: Dipartimento per le pari opportunità, 2001
3) Gli interventi effettuati si articolano in una duplice direzione: da un
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lato, quella rappresentata dal lavoro di strada, il lavoro di segretariato sociale, l’accompagnamento ai servizi; dall’altro, quella costituita dalla presa in carico vera e propria.
Il lavoro sociale di strada si articola a sua volta in attività di contatto diretto con camper o auto appositamente attrezzati, di distribuzione di materiali e di pubblicizzazione delle opportunità offerte
dai servizi territoriali. L’utenza coinvolta nel lavoro di strada con le
unità mobili ammonta a 18.880 persone, ma soltanto un terzo delle
donne contattate (6.700) hanno poi avuto un colloquio successivo
nella sede fissa che supporta le attività delle unità di strada e soltanto 3.573 persone hanno accettato l’invito a fruire delle prestazioni dei servizi territoriali.
Attraverso le attività di segretariato sociale, ovvero interventi di
orientamento/informazione sulle risorse utilizzabili nei contesti territoriali di riferimento, sono stati realizzati 9.000 incontri e colloqui. Circa la metà delle donne che hanno fruito dello sportello
informativo hanno poi avuto colloqui più approfonditi mirati all’analisi dei bisogni e delle esigenze di breve o di medio-lungo periodo, o alla presentazione delle possibilità di aiuto rispetto a percorsi
di integrazione. Nell’arco temporale considerato, sono 1.180 le persone che hanno scelto e accettato di proseguire il percorso di aiuto
da parte di servizi specialistici.
La relazione sottolinea dunque che “sul totale delle donne prese in
carico (cioè 5.577 casi) il 38,7% (pari a 2.196 casi) riceve aiuto
quasi immediato mentre il restante 61,3% (pari a 3.381 casi) viene
accompagnato ai servizi territoriali” 59. Un accompagnamento ai servizi che, tuttavia, non è semplice da effettuarsi, poiché entra in gioco
la professionalità degli operatori, la loro capacità di comunicare con
questo tipo di utenza e di promuovere un rapporto di fiducia. La
relazione sottolinea a questo proposito la centralità delle figure di
59 Idem, p. 11.
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mediazione culturale nell’ambito degli interventi attivati.
Gli inserimenti nel programma di protezione sociale e di accoglienza protetta riguardano solamente una parte del totale delle persone
contattate. Qui merita segnalare che solo poco più del 30% del totale dei casi presi in carico dai servizi ha maturato una richiesta di
inserimento in programmi di accoglienza, per motivi diversi che la
relazione della Commissione elenca: paura di rappresaglie dirette o
sui familiari da parte dei “protettori”; speranza che i rapporti di
sfruttamento si sviluppino in rapporti negoziabili, con vantaggi
anche per le dirette interessate; assenza dei requisiti minimali per
beneficiare dell’art. 18; scarsa comprensione delle opportunità offerte dalla normativa; assenza di intenzione di interrompere l’esercizio
della prostituzione.
4) Le persone che hanno maturato la decisione di entrare in un programma di assistenza ed integrazione sociale hanno potuto fruire di
varie tipologie di accoglienza residenziale diversificate nelle azioni e
negli obiettivi: casa di fuga, di pronta accoglienza, di accoglienza
intermedia, di autonomia, famiglie affidatarie, presa in carico territoriale.
L’accoglienza residenziale in strutture ad hoc ha riguardato 1.185
casi, mentre gli inserimenti guidati in famiglie di volontari/e sono
stati 287. I dati relativi al numero delle accoglienze residenziali
effettuate sono sostanzialmente simili a quelli delle richiedenti il
permesso di soggiorno (cioè 1.148), vicinanza spiegabile col fatto
che le donne che entrano in accoglienza protetta sono quelle che
hanno accettato di perseguire fino in fondo l’obiettivo dello sganciamento dai circuiti prostituzionali. In parte delle residenze in cui
si realizza l’accoglienza sono previsti spazi gestiti direttamente dalle
donne coinvolte (in numero di 406 casi), mentre quasi ovunque
vengono effettuate attività di supervisione delle dinamiche di comunità. Anche in questo caso molto importante appare l’attività di
mediazione culturale, dal momento che la comunicazione è spesso
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difficile.
L’accoglienza, nel suo insieme, rappresenta la fase principale dell’avvio della “ri-composizione” dell’identità socio-culturale e professionale delle donne coinvolte ed implica un lavoro su tre piani:
la verifica delle motivazioni, la “ri-costruzione” e “ri-composizione”
dell’identità e il rafforzamento delle capacità di reazione alla condizione vissuta, il rafforzamento della consapevolezza e dell’autostima soggettiva.
5) Gli interventi finalizzati all’orientamento professionale sono spesso
caratterizzati da attività di analisi/bilancio delle competenze individuali, di counselling psico-sociale, di alfabetizzazione alla lingua italiana, di corsi di formazione professionale. Gli interventi di inserimento lavorativo si caratterizzano per la ricerca attiva del lavoro,
l’uso dello strumento delle borse lavoro e della formazione pratica
in impresa, con il coinvolgimento di imprese private, imprese sociali (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, cooperative di
produzione e lavoro, eccetera) e famiglie facenti parte delle reti di
supporto nel territorio. La relazione sottolinea che si tratta tuttavia,
nella maggioranza dei casi, di inserimenti ancora deboli, dal
momento che pochi sono, sul totale, gli inserimenti in aziende private con rapporti di lavoro strutturati (circa il 15% del totale).
L’orientamento sociale, formativo e lavorativo è in alcuni casi un servizio permanente all’interno dell’organizzazione attuatrice del programma, in altri un servizio che guarda all’esterno dell’organizzazione medesima, si confronta con il mercato del lavoro (anche se
prevalentemente utilizzando il segmento “protetto” di tale mercato
come le cooperative sociali e solo in misura minore quello ordinario delle aziende private).
Dal punto di vista metodologico, questo insieme di attività si articola in quattro fasi: analisi delle esigenze dell’utenza; valutazione
delle risorse delle persone interessate (analisi/bilancio delle competenze) e delle risorse mobilitabili territorialmente (legami, con-
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tatti familiari/parentali ed amicali, opportunità offerte dai Centri
provinciali per l’impiego, etc.); consulenza personalizzata sul progetto più adeguato e sul modo di rapportarsi al mondo del lavoro;
attuazione del progetto attraverso i canali e le reti territoriali individuate (contatti con i potenziali datori di lavoro, inserimenti in
prova, inserimento vero e proprio con la supervisione degli operatori sociali, etc.).
4.3
I dati sulle attività giudiziarie connesse
Non esistono dati nazionali completi sull'attività di repressione della
criminalità contro i migranti, e tantomeno su quella connessa all’art. 18.
Alcuni dati sono stati raccolti dalla Commissione interministeriale per
l’attuazione dell’art. 18, tuttavia sono dati assai parziali e riferiti solo al primo
periodo di implementazione dei progetti di assistenza ed integrazione sociale.
Nella Analisi conclusiva dei dati relativi al monitoraggio dei progetti di protezione sociale art. 18 (periodo marzo 2000-febbraio 2001) viene citata la “Risposta
della Procura della Repubblica alla circolare PNA n. 1147/g/99 dell’8 luglio
1999, a cura della Direzione Nazionale Antimafia. Da questa risulta che per i
delitti di:
– associazione di tipo mafioso;
– associazione per delinquere;
– prostituzione;
– sequestro di persona;
– sequestro di persona a scopo di estorsione;
– riduzione in schiavitù-tratta;
si procede complessivamente contro n. 890 persone di nazionalità diverse
come la tabella seguente evidenzia:
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Tabella 4 - Nazionalità principali delle persone contro cui è stato avviato un
procedimento penale (al giugno 1999, valori assoluti)
Nazionalità
v.a.
Italiana
349
Albanese
293
Nigeriana
37
Marocchina
33
Yugoslava
19
Cinese
17
Pakistana
17
Omissis
-
Fonte: Direzione Nazionale Antimafia
Il numero dei procedimenti ammonta a n. 407, tra le Procure maggiormente impegnate in questo ambito vengono segnalate quelle di Lecce (135
casi), Modena (39), Ancona (31), Busto Arsizio (22), Arezzo (21), Bolzano
(17), Trani (16).
In risposta ad analoga circolare n. 8516/G/98 del 5.6.1998 risultavano
n. 170 procedimenti nei quali si procede per delitto di:
– associazione a tipo mafioso: 1
– associazione per delinquere: 12
– sequestro di persona: 27
– riduzione in schiavitù-tratta: 5
– sequestro di persona a scopo di estorsione: 6
– in materia di prostituzione: 158
Le risposte pervenute dalle Procure segnalavano altresì che in tali procedimenti risultavano offese n. 240 donne, principalmente di nazionalità
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albanese.
Nello stesso anno, che precede l’intervento dell’art. 18, i procedimenti
pendenti erano (limitandoci alle realtà numericamente più significative e
notando che allora solo 1 procedimento era pendente a Lecce): 22 a Venezia,
15 a Prato, 13 a Lucca, 12 a Treviso.
La Procura Nazionale Antimafia ha potuto diffondere dati riferiti alle
indagini pendenti dinanzi alle Procure. Così alla data del febbraio 2001 è documentata la pendenza di 17 casi in fase di indagini, che hanno coinvolto n. 159
indagati, tutti albanesi, per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416bis). Ma non esiste una organizzazione della raccolta dei dati.
Esiste anche il C.E.D. del Ministero dell’Interno che tuttavia registra le
iniziative di indagini di polizia giudiziaria.
Entrambe queste rilevazioni non esplicitano il collegamento con l’art.
18, ma rilevano l’attività giudiziaria in determinati settori.
Lo stesso valga per le statistiche giudiziarie Istat, le cui rilevazioni oltrepassano il livello delle indagini e attingono anche quello delle condanne
inflitte. Dalle statistiche giudiziarie Istat riferite all’anno 2000 possiamo rilevare che i delitti di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione
denunciati all’autorità giudiziaria ammontano nel corso dell’anno 2000 a n.
3.511, con un aumento del 39% rispetto all’anno precedente. Quanto ai soggetti condannati nell’anno 2000 (esaminati per delitto e per sesso) per tali
delitti sono n. 758, di cui 212 femmine. Risultano anche n. 13 condannati,
sempre nell’anno 2000, per il delitto di riduzione in schiavitù (o per tratta e
commercio di schiavi, o per alienazioni e acquisto di schiavi). I dati statistici
Istat sono stati elaborati anche dal Ministero dell’Interno che li ha pubblicati
nel suo Rapporto del Ministro dell’Interno sullo stato della sicurezza in Italia, 2001.
In questo documento vengono presentati vari dati, tra cui quelli sui “reati di
istigazione e sfruttamento della prostituzione, per i quali l’autorità giudiziaria
ha iniziato l’azione penale, anni 1970-1999”; e quelli relativi ad “arrestati e
denunciati in stato di libertà per il reato di favoreggiamento della immigrazione illegale” (art. 12, comma 1,3 e 5, d.lgs. n. 286/1998) che evidenziano
che nel corso del 1999 sono state arrestate 925 persone, numero salito a 1.061
nel 2000; mentre nel 1999 i denunciati in stato di libertà sono stati 960,
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diventati 993 nel 2000.
In conclusione, è possibile affermare che allo stato attuale non esistono
dati nazionali in grado di mettere in luce il rapporto esistente tra l’art. 18 e l’azione di contrasto della criminalità contro i migranti.
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5. I profili metodologici della ricerca:
le scelte, gli strumenti, i problemi
di Davide Petrini, Franco Prina, Maria Virgilio, Chiara Bertone,
Valeria Ferraris, Isabella Orfano
5.1
L’impianto della ricerca: aspetti e problemi generali
Le modalità previste e realizzate di attuazione della ricerca sono state le
seguenti:
a) raccolta ed analisi dei dati sui permessi accordati, non accordati,
revocati, da parte delle Questure;
b) raccolta e analisi degli eventuali dati riferiti al contenzioso giudiziario;
c) raccolta e analisi dei procedimenti penali collegati e dei loro esiti;
d) raccolta ed analisi dei progetti di accompagnamento sociale predisposti dagli enti interessati a partecipare al programma di assistenza e di integrazione sociale;
e) raccolta ed analisi delle relazioni e dei rapporti di cui agli artt. 25 e
26 del Regolamento di attuazione;
f) analisi dei sistemi penali di altri Stati membri, nonché della legislazione internazionale, e raccolta delle fonti normative che ivi sono
destinate a contrastare la criminalità contro i migranti, con atten-
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zione specifica alla ricerca di strumenti giuridici analoghi all’art. 18;
g) effettuazione di approfondimenti mirati sui diversi livelli di analisi
sopra citati in alcune aree campione, con la raccolta dei dati sopra
citati, integrati attraverso:
– raccolta di dati sul fenomeno ed analisi delle specificità territoriali;
– somministrazione di questionari ai diversi “attori” istituzionali
coinvolti;
– interviste a testimoni privilegiati;
– raccolta dei testi integrali delle sentenze penali e loro schedatura.
La programmazione del lavoro ha previsto le seguenti fasi:
– costituzione del gruppo di ricerca;
– analisi della letteratura esistente e raccolta dei dati elaborati per l’intero territorio nazionale;
– realizzazione delle rilevazioni nelle aree campione (studi di caso e
ricerca delle sentenze);
– realizzazione di una raccolta di testi normativi di altri Stati membri
e internazionali, necessari a sviluppare uno studio giuridico comparato;
– convegno di confronto internazionale sui risultati provvisori ottenuti;
– elaborazione del rapporto di ricerca finale.
I cinque studi di caso sono stati realizzati in contesti distinti quali: Torino, Venezia, Modena, l’area Marche-Abruzzo-Molise, Lecce. La scelta delle aree
in cui realizzare gli studi di caso si è fondata su due criteri. Innanzitutto, sono
state scelte situazioni molto differenziate, sotto il profilo della collocazione
geografica e delle caratteristiche della problematica nel contesto locale, allo
scopo di fornire un quadro quanto più possibile ampio delle modalità di applicazione e dell’impatto dell’art. 18. In secondo luogo, si è fatto riferimento ad
ambiti territoriali in cui si fosse in presenza di realtà impegnate nella gestione
dei progetti di applicazione dell’art. 18 caratterizzate da consolidata esperienza, seria strutturazione e buona solidità.
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Nei paragrafi che seguono verranno presentati gli strumenti utilizzati
per la ricerca in base ai tre ambiti di indagine considerati. Prima di passare a
ciò, riteniamo importante soffermarci sui problemi e sui limiti incontrati, non
essendo state poche le difficoltà che si sono dovute fronteggiare nello svolgimento dell’indagine.
In tutte le aree analizzate si sono dovuti affrontare problemi riferibili sia
alla disponibilità degli enti e delle istituzioni (spesso più semplicemente delle
persone che negli enti e nelle istituzioni occupano determinati ruoli) che alla
natura dei dati in loro possesso e resi accessibili alle ricercatrici.
Alcune difficoltà si sono evidenziate sul piano organizzativo e relativamente alla disponibilità materiale e “culturale” degli enti ad essere oggetto di
ricerca e di studio. Sebbene le motivazioni alla base della difficoltà a garantire
una piena disponibilità da parte di enti e persone – che sono tradizionalmente restie a pensarsi oggetti di “sguardi” dall’esterno (si pensi agli organi di polizia) o che sono molto frequentemente sollecitate a collaborare a ricerche o a
fornire dati (si pensi alle associazioni che si occupano di problemi oggetto di
attenzione pubblica) – siano in genere comprensibili, resta il fatto che la ricerca ha risentito delle diverse possibilità di accedere alle schede dati, di effettuare riscontri, di ottenere dai responsabili risposte esaurienti ai quesiti posti e agli
approfondimenti richiesti.
Posto che si tratta di un limite che incontrano spesso le ricerche sulle
attività degli organi di polizia, ma anche quelle che intendono comparare dati
sulle politiche pubbliche provenienti da fonti diverse, nonché, con ulteriori
specificità, quelle che si propongono di esplorare e valutare l’attività degli enti
del terzo settore, due considerazioni ne discendono.
La prima, di carattere generale, riguarda l’esigenza di incrementare la
cultura della trasparenza e di promuovere uno sforzo comune finalizzato alla
omogeneità e alla standardizzazione della raccolta di dati da parte di tutti i soggetti che si trovano impegnati nella sperimentazione di una politica innovativa
come quella di cui trattiamo, per ovvi problemi di comparabilità degli stessi e
di valutabilità delle azioni, dei progetti, dell’efficacia della stessa norma.
La seconda considerazione, più limitata, consiste nel sottolineare che la
nostra équipe di ricerca ha dovuto compiere uno sforzo rilevante per raccoglie-
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re i dati che presentiamo e che la loro natura appare tale da consentire di evidenziare solamente una serie di tendenze, tracciando alcune tipologie di orientamento rispetto ai significati attribuiti alle azioni stesse.
Ancora una avvertenza: in questo paragrafo facciamo riferimento a
quanto è emerso in generale in tutte le aree considerate. All’interno dell’analisi
dei singoli studi di caso, poi, si darà rilievo agli adattamenti resisi necessari ed
ai problemi incontrati, sotto il profilo metodologico, in ogni specifico contesto, in modo da favorire la migliore comprensione delle analisi effettuate.
5.2
La ricerca sugli aspetti giuridici
Relativamente agli aspetti giuridici ci si è concentrati sulla ricerca dei
dati in possesso delle Questure sul permesso di soggiorno art. 18 d.lgs.
286/1998, su quelli in possesso delle associazioni in merito agli aspetti giuridici del percorso di integrazione sociale ed infine sui dati riferibili ai risvolti
processuali.
Accanto ai dati quantitativi, ed anche per meglio interpretare gli stessi,
si sono effettuate diverse interviste di carattere prevalentemente qualitativo a
diversi operatori ed operatrici del diritto: avvocati, magistrati, personale delle
forze dell’ordine (squadra mobile ed Ufficio Immigrazione delle Questure,
sezioni di polizia giudiziaria).
Non è stato possibile ottenere dati omogenei in tutti i territori oggetto
di indagine.
Relativamente alle Questure interessate dalla rilevazione sono stati
richiesti i seguenti dati:
– numero di richieste di permessi di soggiorno art. 18 suddivise per
nazionalità e sesso del richiedente, per anni e per esito;
– numero di richieste di rinnovo di permesso di soggiorno art. 18 suddivise per nazionalità e sesso del richiedente, per anni e per esito;
– numero di richieste di conversione di permesso di soggiorno art.
18 suddivise per nazionalità e sesso del richiedente, per anni e per
esito;
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– numero di denunce raccolte direttamente dalla Questura suddivise
per anni.
Gli elementi raccolti sono disomogenei. Alcuni di essi sono stati forniti
solo da alcune Questure (ad esempio, il numero di richieste di permessi di soggiorno per protezione sociale sono stati comunicati solo dalla Questura di Torino e da quella di Venezia) e il periodo di rilevazione cambia da luogo a luogo.
Questo è in gran parte dovuto all’assenza di dati già sistematizzati ed
elaborati e conseguentemente alla necessità di chiedere a chi all’interno della
Questura segue i casi di permesso di soggiorno per protezione sociale di effettuare le rilevazioni secondo determinate modalità; inoltre, in molti casi è risultato impossibile risalire ai primi anni di vigenza della norma (1998 e 1999).
Dall’altro canto, la difficoltà non poteva essere superata attraverso l’utilizzo
della ricercatrice impegnata in questo ambito in quanto i fascicoli art. 18 contengono dati delicati e riservati, in alcuni casi attinenti – seppur indirettamente – ad indagini di polizia in corso di svolgimento e, di conseguenza, non possono essere visionati da persone estranee. Si deve comunque rilevare una generale disponibilità, salvo alcuni casi specifici, da parte delle Questure che, pur
non potendo garantire dati completi, si sono sempre dimostrate collaborative.
In merito ai dati relativi agli aspetti giuridici del programma di assistenza e integrazione sociale in possesso degli enti, si deve sottolineare che l’assenza di personale esperto in materia giuridica all’interno di molte delle realtà
analizzate ha reso la rilevazione poco significativa, stante l’assenza di affidabilità e di completezza dei dati esistenti nella documentazione raccolta. Per la
rilevazione delle informazioni giuridiche presso gli enti accreditati si era predisposta una scheda che però ha potuto essere proficuamente utilizzata solo presso l’Associazione On the Road e, seppur in misura minore, presso il Servizio
Città e Prostituzione del Comune di Venezia.
La ricerca di dati quantitativi sui procedimenti penali aperti in relazione all’art. 18 si è scontrata con l’assenza di indicazioni relative all’esistenza del
permesso di soggiorno per protezione sociale all’interno delle banche dati degli
uffici della Procura della Repubblica: la concessione del permesso di soggiorno
per protezione sociale a favore della eventuale denunciante e, quindi, il necessario nulla osta del magistrato sono infatti fasi di un sub procedimento all’in-
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terno del processo penale che non è oggetto di alcun rilievo statistico. A tale difficoltà si è cercato di porre rimedio analizzando, dove è stato possibile, il
numero di procedimenti penali aperti in relazione ad alcune fattispecie caratterizzanti.
Infine, rinviamo alla trattazione dell’apposito paragrafo per quanto concerne le specifiche problematiche inerenti la ricerca quali-quantitativa sui procedimenti penali connessi al rilascio del permesso di soggiorno per protezione
sociale.
5.3
La ricerca sui progetti di accoglienza e sostegno
Lo studio delle caratteristiche e delle modalità di intervento implementate dai progetti finanziati nell’ambito del programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall’art. 18 è stato realizzato attraverso l’utilizzo di strumenti di diverso tipo.
In primo luogo, sono stati consultati una serie di materiali quali: ricerche esistenti sulle caratteristiche del fenomeno della prostituzione e della tratta a scopo di sfruttamento sessuale di migranti relativi alle aree oggetto di studio; studi sui progetti considerati; materiale prodotto dagli enti attuatori dei
progetti: dalle relazioni periodiche sull’andamento del progetto ai documenti
contenenti le regole scritte per le strutture di accoglienza, dai depliant informativi ai report realizzati dalle varie équipe di lavoro coinvolte. La lettura di
tale materiale ha reso possibile definire un quadro di sfondo in cui collocare i
progetti; l’analisi di ogni singolo progetto considerato è stata poi ulteriormente approfondita attraverso l’utilizzo di due principali strumenti: interviste ai
testimoni privilegiati e schede di rilevazione dei singoli percorsi delle persone
inserite nei programmi di assistenza ed integrazione sociale.
Le interviste, realizzate con responsabili, operatori e operatrici degli enti
titolari e/o attuatori dei progetti art. 18, sono state infatti finalizzate, da un lato,
a raccogliere informazioni sul funzionamento dei progetti e a ricostruire la rete
attivata per realizzare le attività previste, comprese le relazioni informali con
Questure e Procure; dall’altro, a rilevare la definizione dei vari aspetti del feno-
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meno analizzato da parte degli stessi responsabili ed operatori dei progetti: la
prostituzione migrante, la percezione dei bisogni delle persone inserite nei programmi e il ruolo assegnato alle attività legate all’art. 18 quali risposte ai bisogni individuati o quali forme di intervento sul fenomeno.
Le schede sui singoli percorsi individuali sono state compilate dalle
ricercatrici sulla base dei fascicoli, delle schede o dei database messi a disposizione dagli enti. Nelle cinque aree considerate sono state raccolte complessivamente 361 schede individuali. Obiettivo di questa rilevazione è stata la
ricostruzione dei singoli percorsi, sia quelli migratori e prostitutivi sia, soprattutto, quelli successivi alla presa in carico da parte dell’ente. Nella scheda sono
quindi stati rilevati i principali eventi che hanno scandito i percorsi abitativi,
le attività di formazione e di inserimento socio-professionale, le relazioni
affettive, le procedure relative al permesso di soggiorno (rilascio, rinnovi, conversione). Rilevando inoltre timing e durata, è stato possibile anche mettere in
luce intersezioni ed interdipendenze tra i diversi percorsi. In particolare, uno
dei principali obiettivi è stato quello di rilevare le interdipendenze tra il procedimento per l’ottenimento del permesso di soggiorno e il processo di acquisizione di un’autonomia abitativa e lavorativa.
L’utilizzo della scheda individuale ha rivelato tuttavia importanti limiti,
in parte intrinseci allo strumento stesso, in parte dovuti alle modalità di registrazione dei dati relativi ai percorsi considerati rilevanti da parte degli enti. I
dati resi disponibili dai responsabili dei progetti presentano infatti:
– forte disomogeneità quanto al tipo: ogni ente, nelle schede personali
o nei database elaborati, raccoglie dati e informazioni diverse, per
cui elementi come, ad esempio, il titolo di studio, la data di arrivo
in Italia, la data di contatto, a volte sono disponibili, a volte no;
– scarsa precisione, in gran parte per non univocità di definizione dello
stesso dato, per cui ad esempio, “data di contatto” può significare
contatto con unità di strada o presa in carico effettiva da parte dell’ente;
– non corrispondenza con dati comparabili raccolti nelle Questure competenti per l’area considerata.
Nonostante questi limiti, il confronto tra le percezioni rilevate nelle
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interviste e i dati raccolti con le schede individuali ha comunque consentito di
fornire un quadro articolato degli interventi. È stato possibile, ad esempio,
individuare le differenze tra i modelli di percorso descritti nelle interviste e
quelli rilevati in base alle schede.
5.4
La ricerca sulle attività giudiziarie connesse
L’obiettivo del settore di ricerca sulle attività giudiziarie connesse alla
procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale è quello di collocare il particolare istituto giuridico previsto dall’art. 18 nel contesto
delle norme di contrasto alla criminalità contro i migranti.
Lo scopo è verificare quale contributo alle esigenze investigative e di
repressione di questo settore di criminalità sia riconducibile alle iniziative di
emersione alla legalità concretizzatesi in percorsi di adesione al programma di
protezione sociale. E comunque di ricostruire le dinamiche collegate al legame
tra la procedura amministrativa e quella penale.
Si sarebbero dovute monitorare tutte le varie fasi processuali: si doveva
oltrepassare la fase delle indagini giudiziarie, promosse dalle procure e dalla
polizia giudiziaria in forza e in relazione alle dichiarazioni rese da chi ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione sociale, nonché giungere alla
decisione dell’organo giudicante (sia a dibattimento sia giudice dell’udienza
preliminare), e altresì rintracciare gli esiti dei successivi gradi di giudizio, alla
ricerca di decisioni definitive.
Anticipiamo subito che tale obiettivo è stato possibile conseguirlo solo
parzialmente o, comunque, non con la completezza che pure sarebbe stata
astrattamente possibile. L’idea era di assumere come base le singole procedure
di richiesta e rilascio del permesso art. 18 e da lì risalire al livello giudiziario.
Occorreva individuare ogni caso di accoglienza da parte delle associazioni nell’ambito dei progetti finanziati e accompagnarlo nel suo sviluppo cronologico,
lungo l’indagine giudiziaria fino agli ultimi esiti processuali. Purtroppo non è
stato possibile procedere in tal modo e non è stato possibile reperire dati su
base nazionale. Eppure era importante distinguere quale realtà di repressione
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della criminalità nasca dall’art. 18 e, dunque, dalla collaborazione di persone
straniere clandestine, e quale realtà invece resti esterna e la affianchi in maniera complementare.
Da una parte, le Questure hanno fornito solo dati quantitativi e non
nominativi; dall’altra, le associazioni impegnate non erano obbligate a tenere
una scheda unitaria e nominativa di rilevazione su base nazionale, che consentisse di risalire fino al processo penale e ai suoi sviluppi. E dunque non
risultano rilevazioni da parte delle associazioni che abbiano registrato i percorsi giudiziari.
Si è dovuto supplire a questa carenza di rilevazione sul piano nazionale sia con alcune indagini sistematiche presso taluni uffici giudiziari sia con una
raccolta mirata di alcune decisioni. La raccolta, la schedatura e l’analisi delle
motivazioni delle decisioni (per un totale di 450 sentenze) è stata integrata con
interviste a testimoni privilegiati (operatori delle enti e associazioni gestori dei
progetti, funzionari della Questura, magistrati – procuratori e giudici delle
indagini preliminari –, avvocati degli imputati e delle parti lese). Il percorso
della ricerca delle decisioni è stato duplice e incrociato: dall’art. 18 ai processi
e dai processi all’art. 18. Si è proceduto con rilevanti difficoltà.
Partendo dall’art. 18, presso Questure e associazioni, si è constatato che
ad una stessa procedura per l’art. 18 corrisponde, sotto il profilo soggettivo, a
più imputati, e a più procedimenti penali, con relative decisioni. Può accadere
infatti che ad una procedura di rilascio del permesso di soggiorno – e dunque
a un soggetto passivo – corrispondano non solo, ovviamente, più imputati che
hanno agito in concorso o in associazione tra di loro, ma soprattutto, più procedimenti penali e più decisioni. Infatti, le vicende processuali possono dar
luogo alla separazione di un medesimo processo in più tronconi processuali,
come per esempio nei casi in cui tra gli imputati vi siano minorenni oppure
alcuni degli imputati chiedano di fruire di riti alternativi (patteggiamento o rito
abbreviato).
Lo stesso valga per le ricadute dei problemi di competenza territoriale:
può accadere che una procedura amministrativa per l’art. 18 di competenza del
Questore di una provincia (es. Bologna) sia connessa ad uno o più procedimenti penali radicati per competenza territoriale dinnanzi ad uffici giudiziari
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diversi (es. Trieste).
Anche partendo dagli uffici giudiziari si incontrano difficoltà oggettive.
Procedendo a ritroso dalle sentenze non si riesce a risalire all’art. 18. In effetti,
nonostante gli evidenti legami tra la procedura di rilascio del permesso di soggiorno e il procedimento penale, di tale legame non vi è traccia nelle carte processuali. Nelle sentenze non si rinvengono riferimenti all’art. 18. E spesso neppure la consultazione dell’intero fascicolo processuale consente di trovare riferimenti alla procedura amministrativa, i cui atti (per esempio la proposta o il
parere del procuratore della Repubblica) non vengono conservati dall’autorità
giudiziaria o – in alcune sedi – vengono conservati in fascicoli diversi da quello del processo penale.
L’immagine è quella di compartimenti stagni tra processo penale e procedura di rilascio del permesso. Conseguentemente, nella raccolta che muova
dal settore giudiziario non si riescono a selezionare i casi riconducibili alla procedura amministrativa.
Il percorso della ricerca si è dunque avvalso di un criterio sostanziale,
secondo le fattispecie di reato: raccogliere e selezionare tutti i processi penali
sul tema prostituzione e/o traffico, così raccogliendo indifferentemente i processi penali con e senza connessioni con la procedura art. 18.
Un altro limite della ricerca giudiziaria è legato al fattore temporale che
ha contribuito a relativizzare i risultati e le valutazioni. Vista la lunghezza dei
tempi processuali, sono rare le decisione definitive intervenute negli anni dal
1999 ad oggi. E questo vale anche per i casi di processi con detenuti, che normalmente sono più rapidi a causa del pressare delle scadenze dei termini per i
provvedimenti cautelari coercitivi. Ciò rende gli indirizzi giurisprudenziali – ad
oggi – non consolidati e, anzi, in evoluzione. Del resto, il fattore temporale ha
reso tutt’altro che statica anche l’applicazione dell’art. 18. Nel periodo che va
dal 1999 ad oggi, essa è andata implementandosi nel tempo ed è tuttora in
dinamica evoluzione, posta come è all’incrocio di nodi socialmente e politicamente cruciali, quali sono quelli della immigrazione e della prostituzione.
Infine, anche sotto il profilo tecnico, il tema intreccia varie normative,
diverse per materia e per collocazione: leggi penali si incrociano con leggi
amministrative; norme del codice penale vanno lette insieme a disposizioni di
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legge extracodicistiche che regolano settori specifici, come la legge Merlin in
materia di prostituzione o il Testo Unico in materia di immigrazione; norme
interne si affiancano a norme internazionali.
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Capitolo II
Gli studi di caso
1. Torino
di Chiara Bertone e Valeria Ferraris*
Lo studio di caso sull’area torinese offre la possibilità di indagare un
contesto di interazione sullo stesso territorio tra diversi enti titolari finanziati
per realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dall’art. 18. Sono stati oggetto di studio i tre progetti implementati nel primo anno
di attuazione dell’art. 18 (i progetti “Freedom”, “Liberiamoci dalle moderne
schiavitù” e “Antares”), nonché l’ente che, su incarico della Provincia di Torino,
nel corso dello stesso periodo, ha gestito la postazione locale del Numero Verde
contro la Tratta (800.290.290), ossia il Gruppo Abele.
Per quanto riguarda gli aspetti giuridici e giudiziari dei percorsi di integrazione sociale sono stati analizzati i dati forniti dalla Questura e dalla Procura di Torino: la prima competente per i permessi di soggiorno richiesti da chi
risiede nel territorio provinciale, la seconda per i fatti di reato verificatisi nel territorio di competenza dell’organo giudicante (il circondario del Tribunale per le
fattispecie di competenza di questo organo, corrispondente all’incirca al territorio comunale e della prima cintura; e il distretto di Corte d’Assise per i fatti di
reato di competenza di questo organo, corrispondente al territorio regionale)1.
*
1
Chiara Bertone è l’autrice dei paragrafi 1.1-1.6, Valeria Ferraris del paragrafo 1.7, il paragrafo 1.8 è frutto del lavoro comune.
Il presente studio di caso è basato su interviste a testimoni privilegiati e su fonti scritte comprendenti, oltre alle relazioni dei progetti art. 18 dei soggetti proponenti, il materiale pro-
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Il fenomeno nel contesto locale
Secondo le stime dell’Associazione Parsec, nel 1998, nel territorio torinese si trovavano tra le 700 e le 900 donne straniere che lavoravano come prostitute2. Stime più recenti, quali quelle proposte dall’Associazione Tampep nel
2001 – formulate principalmente in base alle osservazioni dell’unità di strada
– indicano una presenza di circa 1.600 prostitute straniere3.
Torino si caratterizza per una forte prevalenza di donne nigeriane nella
prostituzione di strada, dovuta ad una particolare organizzazione della rete di
sfruttamento della prostituzione e di organizzazione dell’immigrazione illegale concentrata sull’asse Benin City/Lagos - Torino, avviata dalla fine degli
anni ‘80 e ancora attiva. Stando all’osservazione realizzata dall’unità di strada
di Tampep, negli ultimi anni, dopo un rilevante flusso di donne albanesi, si
registra una presenza sempre più massiccia di donne moldave e rumene; questa tendenza viene rilevata più specificamente per le minori. Sembra inoltre
essersi estesa anche alle minori una maggiore consapevolezza rispetto all’attività prostitutiva che le aspetta in Italia, in alcuni casi, poi, le ragazze hanno già
maturato una certa esperienza in tale ambito in altri paesi o in patria. Un’altra recente tendenza indicata – sempre rispetto alle minori – riguarda la frequente presenza di un rapporto di coercizione inferiore rispetto al passato e
maggiormente improntato ad una divisione dei proventi tra sfruttatore e
2
3
dotto dai vari enti, le relazioni e gli studi riguardanti in generale le attività art. 18 realizzate
a Torino. Le interviste alle/ai responsabili dei diversi progetti (Flavia Mulé, Ufficio Stranieri,
Comune di Torino; Manuela Momicchioli, Ufficio Minori Stranieri, Comune di Torino;
Rosanna Paradiso, Tampep; Fredo Olivero, Servizio Migranti; Laura Emanuel, Gruppo Abele)
sono state integrate da una serie di interviste e colloqui informali con altre responsabili ed
operatrici di questi enti. I testimoni privilegiati intervistati in merito agli aspetti giuridici
sono stati: Paolo Borgna, sostituto procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Torino, Divisione Criminalità Organizzata; Maurizio Brutti, ispettore squadra mobile,
Questura di Torino; Rosaria Sforza, ispettore Ufficio Immigrazione, Questura di Torino; Stefano Tacchino, vice sovrintendente, polizia giudiziaria; Lorenzo Trucco, avvocato, foro di
Torino.
F. Carchedi et al. (a cura di), I colori della notte. Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di
intervento sociale, FrancoAngeli, Milano, 2000.
CLES (a cura di), Barcellona, Parigi, Torino. Interventi sulla prostituzione extracomunitaria, Torino, Otto Editore, 2002.
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ragazza che si prostituisce4.
1.2
La rete dei servizi e delle risorse
Nel primo anno di lavoro dei progetti di assistenza e integrazione sociale, previsti nell’ambito dell’Avviso n. 1/99, a Torino sono stati finanziati tre progetti, di cui sono stati promotori ed attuatori diversi enti (vedi Tabella 1). Inoltre, al'interno delle azioni di sistema promosse dalla Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18, la gestione della postazione locale del
Numero Verde è stata assegnata alla Provincia di Torino che, a sua volta, ha
incaricato un altro ente della conduzione, ossia il Gruppo Abele. Infine, sul territorio piemontese agiscono altri due progetti, promossi dal Comune di Cuneo
e dal Comune di Novara, questi tuttavia non saranno inclusi nella nostra analisi che si concentra specificatamente sull’area metropolitana torinese.
Qui di seguito prenderemo in considerazione i tre enti che rappresentano il punto di riferimento principale dei tre progetti, al di là della divisione
amministrativa tra enti promotori ed enti attuatori: il Comune di Torino per il
progetto “Freedom”, il Servizio Migranti per il progetto “Liberiamoci dalle
moderne schiavitù” e Tampep, espressione locale del Comitato per i Diritti
Civili delle Prostitute, per il progetto “Antares”.
4
Gruppo di lavoro permanente in materia statistica della Prefettura di Torino (a cura di),
Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino. Rapporto 2001, Torino, 2002.
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Tabella 1 - Progetti art. 18 attivati a Torino (Avviso n. 1/99)
Progetto
Ente promotore
Soggetti attuatori
“Freedom”
Comune di Torino
Gruppi di Volontariato Vicenziano;
Congregazione Suore Vincenziane di M. I.
(Suore Albertine) del Beato Albert;
Centro “Come Noi” Sandro Pertini
Sermig di Volontariato;
Piccola Casa della Divina Provvidenza
“Casa Miriam”;
Vides Laurita (ritiratasi nel corso del progetto);
Associazione “Utopia 2000” Onlus;
Cooperativa Sociale “Progetto Tenda”
Cooperativa Sociale “Senza Frontiere”;
Associazione “Nova Familia”;
Associazione “Frantz Fanon”.
“Liberiamoci dalle Servizio Migranti
moderne schiavitù”
Servizio Migranti
“Antares”
Comitato per i Diritti Civili
delle Prostitute-Tampep
Provincia di Torino
Questa pluralità di enti rispecchia, da un lato, la forte presenza nel contesto torinese di precedenti esperienze di intervento nel campo della prostituzione, dell’immigrazione e del disagio sociale; dall’altro, essa sembra essere un
segno di difficoltà da parte dei diversi soggetti a coordinare le proprie attività
all’interno di un unico progetto. Tali difficoltà sono dovute, almeno in parte,
alle rilevanti differenze negli obiettivi e nelle metodologie di intervento che
saranno qui discusse, differenze consolidate nelle esperienze passate.
In primo luogo, si è quindi voluta indagare la collocazione dei progetti
finanziati nel primo anno di applicazione dell’art. 18 rispetto alle altre attività
– passate e presenti – degli enti responsabili, in particolare quelle relative alla
prostituzione delle donne migranti. Infatti, per tutti gli enti promotori dei progetti l’attività relativa all’attuazione dell’art. 18 ha rappresentato un prosegui-
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mento di azioni precedenti che ha implicato, comunque, importanti mutamenti nelle loro finalità e nella loro organizzazione. Queste esperienze pregresse riguardavano anche il sostegno a percorsi di uscita dalla prostituzione
coatta e di regolarizzazione attraverso l’ottenimento del permesso di soggiorno
per motivi di giustizia.
L’Ufficio Stranieri5 del Comune di Torino, creato nel 1982, “rappresenta un organismo di collegamento delle iniziative e degli interventi dell’Amministrazione Comunale in materia di immigrazione”. Tra le sue attività, “svolge
un ruolo di informazione, consulenza, orientamento all’utilizzo dei servizi
della Città e prima assistenza in settori quali lavoro, casa, salute […]. Offre consulenza specifica circa la normativa in materia di immigrazione e le procedure
relative”6. Quindi, le attività art. 18 rappresentano una specializzazione, all’interno di queste finalità generali, rispetto ad un gruppo particolare di immigrati, ossia le persone vittime di tratta e di sfruttamento, in particolare le donne
che lavorano come prostitute. Questo comporta che il lavoro con tale target
possa fruire di reti di rapporti già istituzionalizzati, quale quello con la Questura, e con le strutture per l’accoglienza, la formazione e l’inserimento lavorativo. Anche il personale che si occupa di art. 18 utilizza competenze precedentemente maturate in materia di immigrazione. Infine, occorre sottolineare
come vi sia in questo caso una suddivisione istituzionale delle competenze
rispetto a persone adulte e minori; delle prime si occupa l’Ufficio Stranieri,
delle seconde l’Ufficio Minori Stranieri. Il progetto del Comune si occupa di
prendere in carico complessivamente, per tutti gli aspetti, le vittime di tratta che
arrivano al servizio: dall’accoglienza all’inserimento sociale e professionale,
dalle relazioni con la Questura per le procedure relative ai permessi di soggiorno a quelle con le ambasciate per il rilascio dei certificati di nazionalità e dei
passaporti.
5
6
Attualmente tale Ufficio ha assunto una nuova denominazione (“Settore Stranieri, Nomadi
e Adulti in Difficoltà”) ed è stato inserito nella Divisione Servizi Socio-Assistenziali del
Comune di Torino.
L. Marzin, “L’attività dell’Ufficio Minori Stranieri nel 2000”, in Gruppo di lavoro permanente in materia statistica della Prefettura di Torino (a cura di), op. cit., p. 21.
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Anche per il Servizio Migranti il lavoro con le vittime di tratta, ed in particolare con le donne che lavorano come prostitute, si inserisce negli interventi
che gestisce da tempo nell’ambito dell’immigrazione ma anche, più in generale, nel lavoro con alcune fasce sociali individuate come particolarmente disagiate. Il Servizio Migranti, originariamente parte della Caritas, è infatti un
ente pastorale che ha come finalità la realizzazione di attività di sostegno e di
inserimento sociale per fasce deboli: donne in difficoltà, persone adulte e
anziane che hanno problemi a trovare lavoro, minori soli/e, rifugiati/e. Il Servizio Migranti ha utilizzato il progetto di assistenza ed integrazione sociale
avviato grazie all’art. 18 per consolidare e dare una maggiore sistematicità e
messa in rete agli interventi di accoglienza e di sostegno all’inserimento sociale di donne vittime della tratta avviati già dal 1993, anche grazie alle possibilità aperte in quel periodo di fruire di sanatorie. Il Servizio Migranti gestisce
direttamente parte delle attività dei programmi di protezione sociale, facendo
riferimento per l’accoglienza ad una rete di centri primariamente religiosi presenti a Torino e nel resto del Piemonte, e per il lavoro in gran parte a cooperative strettamente connesse al progetto.
Il progetto “Antares”, promosso dal Comitato per i Diritti Civili delle
Prostitute, si inserisce all’interno dell’esperienza nazionale ed internazionale
acquisita con Tampep (Transnational Aids & STD Prevention among Migrant Prostitutes in Europe Project), il progetto europeo di ricerca ed intervento sulla prostituzione di strada – caratterizzato dall’approccio di riduzione del danno, in
particolare riguardo alla prevenzione sanitaria – maturato nel corso degli anni
’90 e gestito nella sua parte italiana proprio dal Comitato per i Diritti Civili
delle Prostitute. A Torino, il progetto Tampep è stato avviato nel 1993, con
interventi di formazione di educatrici pari, produzione di materiale informativo e attivazione di un’unità di strada. Dal 1998, anno in cui la Provincia ha
cominciato a sostenere il progetto, è stata aperta una sede operativa.
Il progetto “Antares” è soltanto una delle azioni gestite da Tampep rivolte alle donne che si prostituiscono, insieme all’unità di strada ed all’attività di
counselling e di accompagnamento ai servizi socio-sanitari. Già prima dell’avvio
di questo progetto, Tampep aveva seguito – come risposta alle richieste di sostegno da parte di donne che volevano sottrarsi allo sfruttamento sessuale – alcu-
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ni percorsi di uscita dalla prostituzione ed integrazione sociale, impegnandosi
per l’ottenimento del permesso di soggiorno (per motivi di giustizia o altro) e
ricorrendo ad una rete di collaborazioni con altri enti sul territorio torinese per
l’accoglienza e l’inserimento lavorativo. Il progetto “Antares” ha consentito di
mettere in atto interventi più articolati in risposta a queste richieste, grazie alle
possibilità aperte dall’art. 18 rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno e al consolidamento organizzativo consentito dal finanziamento ottenuto7.
Le principali competenze di Tampep hanno comunque continuato a riguardare il contatto con le donne che si prostituiscono attraverso l’unità di strada, la
prevenzione sanitaria e l’individuazione delle risorse e competenze delle donne
che volevano intraprendere i percorsi di protezione sociale, mentre per le attività di accoglienza, formazione ed inserimento lavorativo si è ricorso soprattutto ad altre organizzazioni presenti sul territorio.
Infine, il Gruppo Abele, quale gestore della postazione locale del Numero Verde contro la Tratta per conto della Provincia di Torino, ha svolto non soltanto attività di coordinamento dei progetti rispetto alle richieste che arrivavano tramite le telefonate al Numero Verde, ma si è anche impegnato organizzativamente per la prima accoglienza, in attesa di una presa in carico delle utenti da parte di altri enti, in primo luogo del Comune di Torino. Per questo, ha
fatto ricorso in un primo tempo (fino al marzo 2001), alla consolidata rete di
comunità protette, gestite dall’ente stesso e rivolte ad altri settori del disagio
sociale; successivamente, è stata predisposta una casa di fuga specializzata per
persone inserite, o che si prevede lo siano, in un programma di protezione
sociale art. 18.
La compresenza di più progetti che agiscono su uno stesso territorio si
caratterizza a Torino, da un lato, per alcuni elementi di collaborazione che,
però, non arrivano alla realizzazione di un vero e proprio coordinamento in
rete e, dall’altro, per aspetti di conflitto e competizione. Esiste un coordinamento informale prostituzione-tratta delle persone per il territorio del Pie-
7
A. D’Alessandro, F. Carchedi, “Progetto Tampep Anako, Tampep e Provincia di Torino”, in
AA.VV., Da vittime a cittadine. Percorsi di uscita dalla prostituzione e buone pratiche di inserimento sociale e lavorativo, Ediesse, Roma, 2001.
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monte e della Valle d’Aosta ma, secondo i responsabili e gli operatori dei diversi progetti intervistati, esso non risponde adeguatamente alle esigenze di coordinamento da loro stessi indicate. Le forme di collaborazione tra i progetti
riguardano soprattutto le necessità legate alla risposta a specifici bisogni relativi all’accoglienza o all’inserimento lavorativo. Anche in questi casi, sono tuttavia sottolineati gli effetti negativi del limitato coordinamento tra gli enti quale,
ad esempio, l’esistenza di posti nelle strutture di accoglienza che restano inaccessibili o vacanti perché “prenotati” soltanto da un ente.
1.3
Dati generali sul progetto art. 18
I dati generali relativi ai soggetti inseriti nel programma di protezione
sociale durante il primo anno di attivazione dei progetti art. 18 riguardano: 34
persone per il progetto “Antares”, 36 per il progetto “Liberiamoci dalle nuove
schiavitù” e 73 per il primo semestre del progetto “Freedom”. Nei risultati che
saranno qui proposti, pertinenti alla rilevazione ad hoc realizzata sui singoli
percorsi in questi enti, il numero di casi non corrisponde a questi dati per differenze relative al periodo considerato e per altri problemi di accuratezza dei
dati discussi nella premessa metodologica del rapporto di ricerca.
Per quanto riguarda la distribuzione per paesi di origine, si nota come
nel caso torinese sia più rilevante la presenza di donne nigeriane, che rappresentano quasi la metà delle utenti. Questa distribuzione varia tuttavia molto
fortemente per i diversi progetti. In particolare, si può distinguere tra un progetto ad alta specializzazione, ossia il Servizio Migranti che si caratterizza per la
quasi esclusiva presenza di nigeriane, e gli altri progetti in cui l’utenza è più
diversificata, in cui c’è una forte presenza di donne dell’Europa dell’Est, anche
se le donne nigeriane rappresentano comunque una quota importante.
La specializzazione del Servizio Migranti è il prodotto, da un lato, di
un’esplicita strategia di selezione orientata a dare sostegno alle categorie più
marginali anche all’interno delle fasce deboli con le quali opera, dall’altro,
della tendenza a concentrarsi sul target rispetto al quale si è maturata negli anni
la maggiore esperienza e rispetto al quale gode di una particolare reputazione.
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Figura 1 - Paesi di provenienza
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dai progetti, 2001
Una forma di redistribuzione delle donne prese in carico è determinata
dalle disponibilità delle strutture di accoglienza a cui i diversi progetti fanno
ricorso. Questo tipo di redistribuzione non riguarda soltanto la composizione
delle utenti per paese di origine, ma anche loro altre caratteristiche, tra cui le
modalità di arrivo (ad es., disponibilità di strutture nelle ore notturne o nei
giorni festivi).
Rispetto all’età, quella media più bassa è stata registrata tra le utenti
prese in carico, almeno in un primo tempo, dal Numero Verde; è stata invece
riscontrata un’età media maggiore tra le utenti dei progetti gestiti da Tampep e
dal Servizio Migranti.
Tabella 2 - Età media delle utenti per ente
Ente
Età media
Servizio Migranti
26,5
Comune di Torino
25,0
Tampep
26,4
Numero Verde Torino
23,7
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dai progetti, 2001
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Un’altra dimensione indagata di differenziazione tra utenti riguarda il
tempo trascorso dall’ingresso in Italia al momento del contatto con l’ente (il
dato non è disponibile per l’Ufficio Stranieri).
In primo luogo, è il contatto con il Numero Verde quello in cui si rileva una distanza media di tempo più bassa (9 mesi). Questo è forse dovuto al
fatto che sono più frequenti i contatti di persone che hanno cominciato da
pochi mesi, o anche pochi giorni, il lavoro di prostituzione in strada.
Le utenti del Servizio Migranti sono invece quelle il cui tempo medio di
permanenza in Italia prima del contatto con l’ente è più lungo (23 mesi). Questo non sembra riconducibile alle differenze nella composizione delle utenti
per paesi di origine, dato che questo tempo per le donne nigeriane non è
mediamente molto diverso, ad esempio, da quello delle donne albanesi. La più
lunga permanenza in Italia delle utenti del Servizio Migranti sembra piuttosto
essere legata alle modalità di arrivo all’ente, tra le quali, come vedremo, sono
frequenti l’accompagnamento da parte di clienti o il passaparola. Si può supporre quindi che si tratti di persone con a disposizione un maggiore capitale
sociale, costituito da reti di relazione soprattutto all’interno della comunità
nigeriana ma anche con persone italiane, e con una buona conoscenza dei servizi disponibili sul territorio.
1.4
L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione
Si possono individuare due processi di selezione che determinano le
caratteristiche dell’inserimento in un percorso di protezione sociale. Un primo
processo riguarda l’opportunità – o la scelta – di entrare in contatto con un ente
titolare del progetto. Il secondo processo, successivo al primo contatto, riguarda la valutazione, da parte dell’utente da un lato e dall’ente dall’altro, della possibilità di intraprendere effettivamente un percorso di protezione sociale.
1.4.1 Il contatto con l’ente
Per quanto riguarda il primo processo, quello del contatto con l’ente, è
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opportuno distinguere in primo luogo le modalità di contatto per minori e
adulte.
Per quanto riguarda le donne adulte, dai dati messi a disposizione dai
progetti, si rileva che le modalità più frequenti sono state il contatto attraverso
le forze dell’ordine, l'invio da altri enti o progetti ed il contatto attraverso una
persona, solitamente un uomo che si presenta come cliente, conoscente o partner. Per le minori, l’arrivo attraverso le forze dell’ordine è invece, comprensibilmente, la modalità più frequente.
Tabella 3 - Il contatto con l’ente (v. a. e %) 8
Utenti
Minori
Adulte
N.
%
Forze dell’ordine
18
81,8
Altri enti/progetti
3
13,6
Altro
4
4,5
Totale
22
100,0
Forze dell’ordine
36
34,0
Altri enti/progetti
21
19,8
Cliente o partner
17
16,0
Sola
12
11,3
Passaparola
6
35,7
Unità di strada
6
5,7
Altro
Totale
8
7,5
106
100,0
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dai progetti, 2001
Le modalità di accesso si distribuiscono diversamente rispetto ai vari
8
Questa tabella è basata sui casi in cui l’informazione riguardo alle modalità di contatto con
l’ente era disponibile.
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progetti, mostrando alcune specificità. In particolare, l’accesso attraverso le
forze dell’ordine rappresenta il canale più frequente per l’Ufficio Stranieri del
Comune, che prende anche spesso in carico utenti provenienti da altri progetti
o dal Numero Verde (eventualmente dopo un periodo di prima accoglienza fornita dal Gruppo Abele). Caratteristica del Servizio Migranti è l’invio attraverso
il passaparola, ossia l’utente contatta l’ente grazie ad indicazioni di
amiche/amici o conoscenti; è da sottolineare però che la parte maggiore dei
contatti avviene attraverso i clienti. Tampep si caratterizza invece per i contatti
attraverso l’unità di strada e per il fatto di costituire un punto di riferimento per
necessità di ordine sanitario. Queste differenze sono anche connesse alla distribuzione per nazionalità delle utenti nei diversi progetti. In particolare, si
nota una minore frequenza di contatti attraverso le forze dell’ordine per le
donne nigeriane.
1.4.2 La presa in carico
Il processo attraverso cui si passa dal primo contatto all’inserimento nel
programma di protezione può variare fortemente per modalità, tempi e criteri
di selezione. Questo processo viene qui descritto principalmente sulla base di
quanto dichiarato nelle interviste dai responsabili, dalle operatrici e dagli operatori dei progetti.
Una modalità è quella della selezione all’accesso, non integrata da particolari forme di sostegno, descritta per l’Ufficio Stranieri del Comune: l’inserimento è subordinato all’accettazione da parte dell’utente delle condizioni del
percorso. Tali condizioni sono presentate in occasione del primo colloquio,
dopo il quale si lascia alla donna la decisione se accettarle ed intraprendere il
percorso. In questo caso, la disponibilità alla denuncia rappresenta un criterio
di selezione fondamentale, anche per le difficoltà incontrate, secondo i responsabili, nel proporre percorsi senza denuncia alla Questura.
Per quanto riguarda la prima accoglienza gestita dal Gruppo Abele, collegata alla postazione territoriale del Numero Verde, non sembrano esserci particolari selezioni in un primo momento, ma esse possono avere luogo nel corso
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dei colloqui successivi attraverso la verifica della possibilità di intraprendere un
percorso (per la disponibilità alla denuncia o per la presenza di condizioni
eccezionali che rendono possibile un percorso senza denuncia).
Un processo più graduale di selezione avviene invece nel progetto del
Servizio Migranti: prima della decisione rispetto all’inserimento in un percorso
di protezione sociale e della verifica della disponibilità alla denuncia, viene
avviata una strategia di inclusione graduale nelle attività dell’ente, con azioni
di sostegno e di controllo, non soltanto per valutare ma anche, nelle intenzioni degli operatori, per creare le motivazioni ad intraprendere il percorso di protezione sociale.
La selezione attraverso una costruzione graduale della relazione tra
utente ed ente sembra caratterizzare anche l’attività di Tampep, in questo caso
con elementi tipici degli interventi di riduzione del danno a bassa soglia; la
relazione, ad esempio, è spesso costruita attraverso l’accompagnamento ed il
sostegno alla fruizione di servizi sanitari.
Diverso è il discorso per le minori, per le quali ovviamente la selezione
non riguarda la presa in carico, che è automatica, ma la scelta rispetto alla
richiesta di permesso di soggiorno per minore età o l’inserimento in programmi di protezione sociale e, quindi, la richiesta di permesso di soggiorno in base
all’art. 18.
Quanto sembra avvenire a Torino è che a questa ampia diversificazione
dei processi di selezione nell’accesso ai programmi di protezione sociale corrispondono differenze nelle caratteristiche delle utenti, su cui si possono fare qui
alcune considerazioni. Sono le donne nigeriane con un’età mediamente più
alta, con un tempo di permanenza in Italia più lungo e con reti di relazione che
rappresentano la risorsa principale per l’accesso, ad intraprendere programmi
di protezione sociale nel progetto del Servizio Migranti; mentre nel progetto
dell’Ufficio Stranieri del Comune accedono più frequentemente donne dell’Europa dell’Est, mediamente più giovani, accompagnate dalle forze di polizia
e disponibili a sporgere denuncia contro i loro sfruttatori. Si può ipotizzare,
quindi, che si tratti di donne con meno risorse proprie e oggetto di un maggiore
controllo da parte degli sfruttatori, per le quali è più difficile l’accesso autonomo ad un servizio. Un’età media bassa e una breve presenza in Italia sono gli
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elementi che caratterizzano in maniera particolare le persone che entrano in
contatto con il Numero Verde e che, successivamente, accettano di aderire ad
un programma di protezione sociale. Una possibilità di accesso da parte di chi
sembra avere meno risorse autonome (ma un’età media più alta) è offerta
attraverso gli interventi a bassa soglia con le unità di strada e gli accompagnamenti sanitari, che sono parte fondamentale dell’attività del progetto Tampep.
Comune ai diversi progetti è poi l’accesso attraverso i clienti, che appare anche
una modalità trasversale alle diverse tipologie di utenti. Chi accede attraverso i
clienti ha comunque un’età media più bassa rispetto alle utenti arrivate in altro
modo ai progetti.
1.4.3 L’inserimento nei programmi: il ruolo della denuncia
Prima di analizzare le differenze nei percorsi di accoglienza, di formazione e di lavoro, ci soffermiamo sul passo fondamentale per l’inserimento nei
programmi di protezione sociale, ossia la richiesta di permesso di soggiorno in
base all’art. 18 e la denuncia che, nella grande maggioranza dei casi, ne è stata
il presupposto nel primo anno di attuazione.
Alla denuncia viene assegnato un ruolo diverso nei vari progetti. In alcuni casi, come in quello dell’Ufficio Stranieri del Comune, essa rappresenta un
criterio di selezione fondamentale e segna l’inizio della presa in carico. A questo non necessariamente corrisponde, tuttavia, una particolare attenzione ai
suoi contenuti, ossia a preparare le persone rispetto a quello che andranno a
denunciare. In altri casi, come per il Servizio Migranti, la denuncia non rappresenta un criterio di selezione per l’accesso a forme di sostegno da parte dell’organizzazione. Pur restando un passaggio fondamentale per l’accesso ai programmi di protezione, l’attenzione è sull’importanza delle risorse necessarie
per arrivare alla denuncia, che sono risorse personali ma anche di fiducia
rispetto all’ente. Viene inoltre messa in luce l’importanza di ricostruire nei particolari la vicenda della donna attraverso colloqui preliminari alla denuncia,
anche per far emergere atti criminali che possono non essere ricordati spontaneamente, quali la violenza sessuale o la tortura. Oltre che come requisito
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richiesto, tranne che per situazioni eccezionali per il rilascio del permesso di
soggiorno, alla denuncia come gesto sembra essere associato in tutti questi casi
un significato simbolico fondamentale di presa di distanza non soltanto dallo
sfruttamento ma anche dall’esperienza della prostituzione e dalle reti di relazione intorno ad essa. Nel caso di Tampep, invece, la denuncia viene piuttosto
descritta come necessaria (o fortemente opportuna) per motivi strumentali,
cioè come condizione per ottenere il permesso di soggiorno. Infine, per le
minori in carico all’Ufficio Minori Stranieri, i colloqui di ricostruzione della
loro vicenda e di preparazione alla denuncia appaiono approfonditi per la consapevolezza delle loro limitate risorse conoscitive ed emotive rispetto all’esperienza della denuncia.
1.5
I percorsi di accoglienza e di sostegno
Nel contesto torinese, appaiono fortemente diversificati i modelli e le
strategie messe in atto rispetto alle forme di accoglienza. Si possono individuare qui i due modelli collocabili agli estremi.
Da un lato, vi è un modello fortemente centrato sulle comunità che prevede come norma il passaggio attraverso diverse forme distinte di comunità
(almeno di prima e seconda accoglienza) prima dell’acquisizione di un’autonomia abitativa. L’inizio del percorso richiede l’inserimento in una comunità
di prima accoglienza ed il forte controllo sociale qui esercitato è percepito
come un passaggio indispensabile, giustificato anche con la necessità di protezione. Questo appare l’orientamento prevalente per il progetto dell’Ufficio Stranieri del Comune.
Dall’altro lato, si possono collocare modelli di accoglienza che individuano nelle comunità di accoglienza soltanto una delle alternative possibili.
Ciò viene anche giustificato con l’opportunità di valorizzare le risorse a disposizione delle utenti, garantendo il massimo grado di autonomia possibile, la
sicurezza della situazione ed il livello di fiducia accordato alla persona. Le soluzioni alternative alla comunità possono essere la permanenza in appartamenti
da sole o con amiche o la convivenza con il partner. Sembra essere questo l’o-
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rientamento generale dei progetti del Servizio Migranti e di Tampep.
Orientamenti intermedi sono quelli che indicano come necessaria la
struttura di prima accoglienza e anche una permanenza breve in comunità
(vedi Gruppo Abele). Tuttavia, la scelta tra abitazione autonoma ed inserimento in comunità, e il tipo di comunità, è anche fortemente dipendente dalle disponibilità di posto nelle strutture a cui gli enti sono collegati. In effetti, la presenza di enti diversi sullo stesso territorio, se non è compensata da un certo
grado di cooperazione, non consente il coordinamento necessario per un adeguato utilizzo dei posti disponibili. Inoltre, è significativo sottolineare che
viene unanimemente segnalata una maggiore difficoltà per la collocazione
delle donne nigeriane in comunità: questa è in parte descritta come un fatto
dovuto ai comportamenti delle donne che si “adattano” meno facilmente alla
vita nelle comunità, in parte è imputata alle percezioni ed agli stereotipi degli
operatori, oppure alla loro non adeguata preparazione linguistica e culturale.
Confrontiamo ora gli orientamenti con le tendenze indicative suggerite
dai dati raccolti relativi ai percorsi individuali. Si sono distinti, in primo luogo,
i percorsi in cui non vi è mai stato un inserimento in comunità da quelli svoltisi almeno in parte in comunità. Di questi ultimi se ne sono individuati di due
tipi: i percorsi iniziati in comunità e quelli in cui l’inserimento in comunità è
avvenuto in un secondo tempo. Rispetto a questo, si può rilevare come la quasi
totalità dei percorsi seguiti dall’Ufficio Stranieri del Comune, con l’eccezione di
alcuni percorsi totalmente autonomi, inizia con l’inserimento in comunità:
l’ingresso nel programma prevede quindi l’istituzionalizzazione, salvo alcune
eccezioni. Questo non avviene solo per la prevalenza di donne provenienti dai
paesi dell’Europa dell’Est; infatti, la tendenza per le donne nigeriane a cominciare con la comunità è ancora più alta che per le donne albanesi e poco più
bassa rispetto alle donne dei paesi dell’Europa dell’Est. In altri casi, invece, il
ricorso alla comunità è quasi altrettanto frequente, ma non necessariamente
come prima soluzione. Questo avviene soprattutto per il Servizio Migranti, in
cui la parte maggiore dei percorsi non ha mai avuto passaggi in comunità
(quasi la metà) ma una parte importante, quasi un quinto, vede l’utilizzo della
comunità in un secondo momento, in seguito a rotture di convivenze di coppia, o come passaggio dalla condivisione di un alloggio con amiche alla comu-
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nità. Si ritrova in questo caso, anche per l’accoglienza, il modello di ingresso
graduale nel programma già rilevato rispetto ai processi di selezione iniziale.
L’inizio di un percorso in comunità o in altre soluzioni abitative appare inoltre connesso alle modalità di arrivo: sono gli arrivi da sola, con un cliente e attraverso il passaparola quelli in cui meno frequentemente il percorso inizia in comunità, mentre questo avviene quasi sempre quando l’arrivo è attraverso le forze dell’ordine. Questo confermerebbe la connessione tra le diverse
modalità di arrivo e le risorse, tra cui quelle abitative, a disposizione delle
donne. Inoltre, sempre considerando le donne adulte, chi è inserita in comunità dall’inizio ha mediamente un’età più bassa rispetto a chi viene inserita successivamente. Infine, le prime sono arrivate in Italia da un tempo molto più
breve prima del contatto con l’ente. Ad esempio, secondo in nostri dati indicativi (nei quali per questa variabile non sono compresi quelli relativi all’Ufficio
Stranieri del Comune), era in Italia da meno di quattro mesi quasi la metà delle
utenti che hanno iniziato il percorso in comunità e poco più di un quinto di
chi non è mai stata inserita in comunità durante il programma. Se si guarda
invece a chi, durante il proprio percorso, ha avuto un’esperienza di convivenza
di coppia, solitamente con un partner italiano, si nota come la grande maggioranza sia di origine nigeriana, mentre la convivenza sembra meno frequente tra
le donne che provengono dai paesi dell’Europa dell’Est.
Si è inoltre voluta indagare l’ultima tappa del percorso rilevabile dai
dati in nostro possesso. Si tratta di un dato da valutare con molta cautela, ma
si possono comunque trovare alcune indicazioni interessanti. In particolare,
rispetto ai diversi enti, le convivenze con un partner rappresentano la tappa
finale rilevata per quasi la metà dei percorsi del Servizio Migranti, mentre sembrano rappresentare una quota minore per gli altri enti. Si notano anche differenze di età, che è più alta tra chi è arrivata a soluzioni abitative autonome
o vive presso il datore di lavoro o in famiglia, mentre è più bassa per chi ha
una comunità come ultima tappa rilevata. Appare nuovamente interessante la
relazione con le modalità di contatto con l’ente: la metà delle utenti giunte da
sole arriva alla convivenza con un partner, mentre chi arriva attraverso le forze
dell’ordine resta per la gran parte nel circuito delle comunità. Nei casi in cui il
contatto è avvenuto tramite un cliente, sembra che venga più frequentemente
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raggiunta in tempi più brevi una soluzione autonoma (convivenza ma anche
abitazione da sola).
1.6
I progetti di inserimento socio-professionale
Rispetto all’inserimento socio-professionale, si possono individuare due
conseguenze della presenza di diversi progetti sul territorio torinese. La prima
riguarda lo scarso coordinamento delle iniziative: vi è frequente collaborazione rispetto ai singoli casi, ma sono stati indicati anche casi di non collaborazione, e manca un sistematico coordinamento. La seconda riguarda la diversità di metodologie e strategie per la formazione e l’inserimento lavorativo.
Elementi di diversità si possono già rilevare rispetto alla valutazione
delle competenze, delle risorse mobilitabili e delle aspirazioni delle utenti. Tale
valutazione è stata realizzata attraverso l'utilizzo di workshop o di altre attività
finalizzate specificamente a realizzare bilanci di competenze (Tampep), oppure è avvenuta attraverso la partecipazione ad attività di formazione nel processo di inserimento graduale nel programma (Servizio Migranti), o attraverso dei
colloqui di orientamento (Ufficio Stranieri).
Questa valutazione dà risultati in parte diversi nella percezione della
disponibilità per lavori di cura quali l’assistenza di anziani o di pulizie. Comune sembra essere tuttavia la valutazione su una minore propensione delle
donne nigeriane verso questo tipo di lavori. Essi, tuttavia, rappresentano uno
sbocco importante, non soltanto, o non tanto, come esito finale ma come lavoro informale temporaneo in attesa dell’ottenimento del permesso di soggiorno
e come possibile soluzione abitativa alternativa alla comunità.
La formazione offerta comprende corsi di lingue, corsi di lavori domestici, quali quelli proposti da Progetto al Femminile e fruiti soprattutto dalle
utenti del Servizio Migranti; corsi di argomenti vari quali quelli presso Alma
Mater, un centro interculturale per donne migranti; corsi professionali offerti,
ad esempio, dalla Regione. Questi ultimi, in un primo tempo, non prevedevano l’erogazione del contributo giornaliero alle persone senza il permesso di
soggiorno ma, ora, grazie ad un accordo stipulato nel secondo anno di imple-
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mentazione dei progetti, la Regione ha acconsentito a concedere tale contributo anche in presenza della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno.
Passare dalla formazione al lavoro sembra essere un processo lungo a
Torino: dai dati disponibili risulta che, al marzo del 2001, erano soltanto due i
casi di persone prese in carico prima del 1999 già inserite al lavoro. La ricerca
di lavoro sul territorio torinese richiede un processo graduale di introduzione
nel mondo del lavoro che solitamente passa attraverso l’utilizzo delle borse
lavoro e che spesso risulta in inserimenti “protetti”, cioè in cooperative create
ad hoc (come nel caso della “Cooperativa Oltre” nel progetto del Servizio
Migranti) o in cooperative sociali, oppure in enti no profit che operano nell’ambito della tratta o dell’immigrazione (dove le donne vengono impiegate,
ad esempio, come mediatrici culturali), oppure in diversi rami della stessa
organizzazione che le ha prese in carico (come nel caso del Gruppo Abele). Le
borse lavoro sembrano essere una condizione necessaria, ma non sufficiente,
per inserirsi nel mercato del lavoro: è indicata come cruciale la scelta di borse
lavoro che garantiscano sbocchi lavorativi e la presenza di tutor che seguano le
persone nel corso dell’inserimento. Oltre ai lavori di cura e di pulizie, gli sbocchi principali risultano essere nell’industria come operaie, soprattutto per le
donne nigeriane, e nei servizi, ad esempio come cameriere o bariste, soprattutto per le donne dell’Europa dell’Est.
La questione delle conversioni del permesso di soggiorno in permesso
per lavoro è collegata a quella delle soluzioni abitative e dell’inserimento nel
mercato del lavoro. Rispetto alle conversioni esiste un orientamento chiaro
della Questura che rinnova due volte per 6 mesi il permesso per protezione
sociale prima che sia possibile la conversione. I numeri delle conversioni sono
in effetti molto bassi. Il percorso standard prevede quindi due anni, ma può
essere anticipato, anche se non avviene di frequente, come si è visto, che in due
anni vengano realizzate le premesse di autonomia abitativa e di stabilità lavorativa per ottenere una conversione.
Anche per la valutazione rispetto a quali elementi definiscono il successo di un programma di protezione sociale, e quali ne causano il fallimento, si può notare nei progetti torinesi una grande diversità di prospettive. I
confini per decidere l’interruzione del programma sono variabili, legati ad
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alcuni principali elementi, considerati secondo gradi diversi di gravità. Da un
lato, si può collocare un progetto quale quello dell’Ufficio Migranti che, anche
a causa dell’ingresso fortemente graduale nel programma, registra rari casi di
interruzioni: sembra che prevalga, in questo caso, un intento salvifico fortemente inclusivo. Le poche interruzioni sono quindi dovute ad abbandono del
programma e sono descritte come riguardanti casi speciali di donne con problemi psichici. Dall’altro lato, l’interruzione può essere decisa anche per la
non conformità dei comportamenti per i diversi aspetti del programma: il
comportamento tenuto in comunità, o durante l’inserimento lavorativo. Motivi validi per l’interruzione sono comunemente identificati nella grave violazione della relazione di fiducia con l’ente, in particolare quando le scorrettezze sono legate al mantenimento di rapporti con la rete prostituzionale e/o
delinquenziale. Sono questi i criteri indicati da Tampep. In questi casi, comunque, avviene solitamente un abbandono del programma attraverso la fuga.
Soprattutto la continuazione dell’attività prostituzionale è considerata motivo
sufficiente per l’interruzione del programma. Il sospetto che la donna possa
“tornare in strada” può giustificare anche alti gradi di controllo sociale. Non
sono tuttavia sempre chiari i confini rispetto a come debba essere considerata
la prostituzione: “Ci sono state ragazze che con molta disinvoltura, nonostante gli avvertimenti, hanno continuato ad andare e venire a qualsiasi ora. Ci
sono state delle signorine che, pur non lavorando più per strada, pensavano di
poter continuare ad avere quattro o cinque fidanzati o sedicenti tali che le
riempivano di regali, soldi e quant’altro. Ci sono state delle ragazze che sono
state viste adescare dei clienti per strada. In quei casi si arriva all’interruzione.
In questi casi […] facciamo una relazione negativa alla Questura”9. Secondo i
dati disponibili, le interruzioni avvengono in massima parte prima dell’ottenimento del permesso di soggiorno. Spesso si tratta di abbandoni volontari
del progetto. In ogni caso, il fatto che, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, avvenga un’interruzione del programma appare un evento raro, sia
sottoforma di comunicazione delle associazioni, sia di rigetto della domanda
9
Intervista a Flavia Mulé, Ufficio Stranieri del Comune di Torino.
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di rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura. Tra le poche (6
dai nostri dati) interruzioni dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, di
una sola è indicata come causa il ritorno sulla strada.
1.7
I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione sociale
L’analisi degli aspetti giuridici dei progetti di assistenza ed integrazione
sociale ha potuto effettuarsi a partire dalle richieste dei permessi di soggiorno
art. 18 fatte nei diversi anni fino ai titoli di soggiorno convertiti. Si è quindi
potuto analizzare con molta completezza l’iter giuridico grazie alla disponibilità dell’Ufficio di Gabinetto del Questore e della responsabile per l’art. 18
d.lgs. 286/1998 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino che ha
effettuato la rilevazione dei dati.
1.7.1 La richiesta e la concessione del permesso di soggiorno
I dati relativi alle richieste di permesso di soggiorno art. 18 d.lgs.
286/1998, suddivise per paese di origine e per anno, – al 31 dicembre 2001 –
sono i seguenti:
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Tabella 4 - Domande di permesso di soggiorno ex art. 18 inoltrate da femmine, disaggregate per paese di origine (1998-2001, v.a.)
Paese di origine
Albania
Bulgaria
Cina
Costa d’Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Moldavia
Nigeria
Perù
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Ucraina
Totale (F)
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
Anno
1998
7
0
0
0
0
1
0
0
3
0
1
0
0
0
1
13
1999
3
3
0
0
0
0
1
0
7
0
7
0
0
1
0
22
2000
19
0
2
0
0
0
0
9
42
1
17
3
0
0
6
99
2001
21
2
1
1
0
0
1
17
48
0
22
1
1
0
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Utilizzando una rappresentazione grafica ad istogrammi degli stessi dati:
Tabella 5 - Domande di permesso di soggiorno ex art. 18 inoltrate da maschi,
disaggregate per paese di origine (1998-2001, v.a.)
Paese di origine
Albania
Bulgaria
Cina
Costa d’Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Moldavia
Nigeria
Perù
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Ucraina
Totale (M)
TOTALE (F+M)
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
Anno
1998
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
4
17
1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
2000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
103
2001
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
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Utilizzando una rappresentazione grafica ad istogrammi:
Le richieste di permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/1998 presentate da soggetti di sesso maschile attengono a casi di immigrazione clandestina; si tratta di soggetti testimoni di reati di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, per lo più a loro danno, e anche di altri reati quali, ad esempio,
gravi reati contro la persona come l’omicidio o casi di traffico di sostanze stupefacenti. La Questura ha ritenuto che si trattasse di casi che potevano essere
ricompresi a pieno titolo nell’art. 18 T.U. immigrazione; pur non rientrando
tutte le ipotesi di reato nelle fattispecie per cui è previsto l’arresto obbligatorio
in flagranza ex art. 380 c.p.p. (ad esempio le fattispecie di reato ex art. 12 d.lgs.
286/1998 non sono comprese nell’elenco), la Questura di Torino ritiene vi sia
l’eadem ratio e quindi reputa applicabile la procedura diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale anche a questi casi. Due
casi, uno relativo ad un minore ed uno relativo ad una minorenne, si riferiscono all’ipotesi dell’art. 18, comma 6, che ha comunque un’applicazione assolutamente residuale e non risulta essere di uso frequente tanto dalla Questura di
Torino quanto dalle altre Questure.
Per quanto riguarda, invece, le istanze di permesso di soggiorno presentate dalle persone di sesso femminile si tratta di vittime di reati legati alla prostituzione. Le domande presentate tendenzialmente rispecchiano la tipologia
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di presenze nel mondo della prostituzione a Torino: il gruppo nigeriano è storicamente quello più numeroso; il gruppo albanese, arrivato successivamente,
è ormai una costante sul territorio cittadino; e le donne dell’Est – specie rumene e moldave – sono quelle di arrivo più recente ma sono ormai presenti in
modo massiccio sulle strade torinesi.
Va detto che la situazione delle nigeriane a Torino è peculiare, in quanto esistono in città comunità abbastanza strutturate già da diversi anni, e le
ragazze che si prostituiscono spesso risiedono nella città di Torino anche se si
prostituiscono al di fuori del territorio cittadino; a questo va aggiunto che qualche anno fa l’ambasciata italiana a Lagos è stata coinvolta in un procedimento
penale per vendita di visti con destinazione Torino. Questi due elementi forniscono due chiavi di lettura, non contrastanti ma complementari, della massiccia presenza di nigeriane residenti a Torino. Ne consegue che la Questura di
Torino, poiché la competenza è legata al luogo di residenza, raccoglie le
domande di permesso di soggiorno anche di donne che si prostituiscono non
solo al di fuori del territorio cittadino ma anche di quello provinciale e regionale.
Per quanto riguarda, invece, le donne moldave e rumene si può dire che,
come già rilevato in questo studio di caso, si tratta di una presenza in forte crescita sulle strade della città.
Il totale delle domande presentate dal 1998 al 2001 indica un progressivo aumento delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale; è difficile stabilire il trend di crescita delle richieste di permesso di soggiorno, bisognerà attendere ancora almeno un paio di anni di funzionamento
del sistema a regime per poter avere dei dati statisticamente significativi. L’unico dato ormai certo è che la temuta “alluvione di domande” di permesso di
soggiorno ex art.18 in quanto unico titolo di soggiorno ottenibile da uno straniero già presente sul territorio italiano non vi è stata, a dimostrazione che la
procedura attivata si è ben modellata sui casi su cui voleva intervenire e non ha
aperto le porte ad abusi.
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Negli schemi qui sotto riportati viene evidenziato il numero di permessi di soggiorno concessi dalla Questura di Torino nel periodo compreso dal
1998 al 2001:
Tabella 6 - Permessi di soggiorno concessi (dicembre 2001, v.a.)
1998
1999
2000
2001
Totale domande
17
22
103
127
Permessi concessi
11
22
59
44
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
Tabella 7 - Permessi di soggiorno concessi (settembre 2001, v.a.)
1998
1999
2000
2001
Totale domande
17
22
103
100
Permessi concessi
11
22
59
14
Fonte: Questura di Torino, settembre 2001
Bisogna precisare che la Questura di Torino protocolla le risposte date
alle domande di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale effettuate in un determinato anno nello stesso anno della richiesta, anche se esse
sono state fornite in un anno successivo: le risposte alle richieste formulate nel
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2000 vengono quindi inserite sempre all’interno dei dati del 2000, anche se la
concessione o il rigetto sono stati dati nell’anno 2001 e così via. Ne consegue
che mentre i dati relativi al periodo 1998-1999 sono completi, non lo sono
quelli relativi al 2000 e specialmente al 2001: infatti la Questura di Torino non
ha ancora fornito una risposta a diverse domande di permesso di soggiorno ex
art. 18 d.lgs. 286/1998 effettuate nel 2001 e ad alcune del 200010.
Come si può vedere dalle due tabelle, i dati dei permessi di soggiorno
per protezione sociale concessi in riferimento alle domande effettuate nel 2001
indicano – dal mese di settembre al mese di dicembre 2001 – un incremento di
30 unità che, rapportato al dato definitivo delle domande (127 unità), significa un incremento da poco meno del 10% a più del 30%. Nessuna modifica si
registra, nello stesso periodo, per i dati del 2000, peraltro essendo le domande
103, i permessi concessi 59 e le istanze rigettate e i permessi revocati 12, necessariamente manca una risposta a 32 richieste di permesso di soggiorno ex art.18
T.U. immigrazione. La rappresentazione grafica della curva delle domande di
permesso di soggiorno e delle concessioni risulta quindi essere la seguente:
A tale rappresentazione grafica relativa ai dati del 31 dicembre 2001 corrispondono le seguenti percentuali:
10 I dati sono stati rilevati nell’ottobre del 2001 e poi aggiornati all'inizio del gennaio 2002: tutte
le considerazioni si riferiscono ai dati cristallizzati in quel periodo; è ovviamente immaginabile che nei mesi successivi alcune richieste ancora inevase abbiano avuto una risposta.
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Tabella 8 - Permessi di soggiorno concessi (dicembre 2001, %)
Concessioni su domande
1998
1999
2000
2001
65%
100%
57%
35%
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
La rappresentazione grafica e le percentuali dei permessi di soggiorno
concessi su quelli richiesti suggeriscono alcune riflessioni. Da un lato, si può
notare che il 1998 – che rappresenta un anno di transizione durante il quale
vengono concessi i primi permessi ex art.18 T.U. immigrazione ma vengono
ancora presentate delle richieste ex art. 16 d.d.l. 447/1996 (cd. permesso per
motivi di giustizia) – vede una percentuale di concessioni del 65% rispetto alle
domande, quindi, un numero di permessi rilasciati pari a ben oltre la metà di
quelli richiesti.
Il 1999 indica, invece, una situazione in cui tutte le richieste di permesso di soggiorno sono state accolte dall’organo di pubblica sicurezza: su questa
situazione – che può dirsi ideale – si possono fare alcune osservazioni. Il 1999
è un anno che possiamo definire difficile per questo tipo di permesso di soggiorno; da un lato, è il primo anno di vero e proprio avvio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, dall’altro, è uno degli anni (insieme al
2000) che vede a livello ministeriale una grossa confusione in merito alle procedure da seguire relativamente al rilascio del titolo di soggiorno ex art. 18
d.lgs. 286/1998.
A Torino è anche l’anno in cui molte denunce sono state, in prima battuta, raccolte direttamente dalla polizia giudiziaria presso la Procura della
Repubblica di Torino. Nel 1999, i responsabili di un’associazione che gestisce
uno dei progetti di assistenza ed integrazione sociale hanno chiesto un incontro al procuratore capo perché avevano notato una scarsa conoscenza della procedura prevista dall’art. 18 T.U. immigrazione e dal rispettivo regolamento
(d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) da parte di alcuni pubblici ministeri e di alcuni operatori di pubblica sicurezza che aveva creato problemi in riferimento, ad
esempio, al modo in cui venivano raccolte le denunce o al rilascio del parere.
L’incontro ha prodotto quale principale risultato l’individuazione di un grup-
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po di pubblici ministeri, appartenenti al team incaricato di svolgere indagini in
materia di criminalità organizzata11, a cui sarebbero stato assegnati i fascicoli
relativi ai casi di denuncia da parte di una straniera richiedente il permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale e, parallelamente, ha promosso la
costituzione di un gruppo di 3 agenti della polizia giudiziaria a cui sarebbero
state rese le denunce. Questo sistema ha permesso di avere dei referenti fissi tra
la polizia giudiziaria, delle denunce raccolte in base a modalità comuni e una
certa rapidità nell’individuazione del PM; allo stesso tempo, però, la squadra
mobile, ricevuta la denuncia trasmessa dalla polizia giudiziaria presso la Procura, doveva richiamare la donna per effettuare i fotosegnalamenti, risentirla,
almeno in parte, su quanto già dichiarato ed espletare alcune attività di indagine, come ad esempio i sopralluoghi. Inoltre, il tempo che decorreva dalla raccolta della denuncia da parte della polizia giudiziaria (inviata al pubblico ministero competente per le indagini) alla sua trasmissione e alla successiva conoscenza della stessa da parte della Questura, solo per i normali passaggi burocratici, poteva essere di 10-15 giorni; durante questo lasso di tempo le forze dell’ordine, in particolar modo la squadra mobile, non erano informate sulla
denuncia in corso e, per assurdo, ignare del procedimento penale attivato e
degli addebiti mossi, avrebbero potuto fermare le persone denunciate. Peraltro,
questo sistema aveva dato prova di ottimo funzionamento perché le denunce
venivano raccolte in modo molto oculato sempre da parte degli stessi soggetti
e riscontrate in modo altrettanto preciso dalla Questura e dal pubblico ministero.
L’utilizzo di questo sistema può spiegare l’assenza di scarto tra richieste
di permesso di soggiorno e numero di permessi concessi: si trattava, infatti, di
un meccanismo forse lento ma di certo molto accurato nella verifica dei presupposti di rilascio del permesso di soggiorno; allo stesso tempo, è forse una
delle ragioni – insieme alla generale confusione di quel periodo, al naturale
rodaggio che uno strumento di questo tipo ha dovuto avere, e alla cautela delle
11 Si era discusso all’interno della Procura se era più opportuno considerare competenti i pubblici ministeri del gruppo “fasce deboli” che seguivano i reati come, ad esempio, le violenze
sessuali ma si è optato per chi si occupava di criminalità organizzata considerando le implicazioni internazionali del fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
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stesse associazioni12 – di un numero non elevato di richieste di permesso di
soggiorno inoltrate in quell’anno. In ogni caso, i lati positivi dell’esperienza
non sono stati persi e di certo hanno influito sull’attività del gruppo specialistico di agenti che, all’interno della squadra mobile, si occupa di questi casi13 e
nella sensibilizzazione, anche dei dirigenti, in merito alla delicatezza di questo
tipo di denunce. La precisione e la celerità nella raccolta delle denunce sono
due elementi riconosciuti sia dalla polizia giudiziaria che dalla squadra mobile come determinanti per le indagini in questa materia. Parimenti, il coinvolgimento dei pubblici ministeri ha prodotto per un certo tempo un interesse elevato da parte di alcuni PM che si sono fatti anche motori in prima persona di
proposte di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. A questo
proposito va detto che i casi di permessi di soggiorno proposti direttamente dal
pubblico ministero sono abbastanza esigui ed in netta diminuzione. Da un
lato, un pubblico ministero che si era particolarmente interessato a questa procedura ed aveva promosso diverse richieste di titolo di soggiorno per protezione sociale ha cambiato momentaneamente tipologia di lavoro e, dall’altro, a
parere della Questura, i pubblici ministeri preferiscono evitare di richiedere in
prima persona di istanze ex art. 18 T.U. immigrazione per togliere alla difesa
degli imputati una argomentazione che, in molti casi, è la principale fatta dai
legali dell’imputato: l’aver “mercanteggiato” con la straniera una dichiarazione
accusatoria in cambio di un valido titolo di soggiorno.
Rispetto al 2000 la percentuale di permessi di soggiorno concessi è, al
momento, pari al 57% delle domande, dato abbastanza elevato ma ancora
provvisorio per permettere considerazioni ulteriori.
Difficile risulta dire qualcosa sul rapporto tra richieste di permesso di
12 E si potrebbe aggiungere anche all’assenza di fondi ministeriali: il primo anno di finanziamento dei progetti art. 18, infatti, decorrerà dal marzo 2000 e indubbiamente le possibilità
di accoglienza e di formazione sono strettamente legate alle disponibilità finanziarie; non a
caso la maggior parte dei permessi di soggiorno rilasciati nel 1999 sono di donne che hanno
fatto riferimento al Servizio Migranti Caritas che, pur non beneficiando di fondi specifici,
poteva contare su risorse finanziarie proprie.
13 All’interno della squadra mobile di Torino esiste la sezione che si occupa di criminalità extracomunitaria, al cui interno vi sono diverse squadre di lavoro che si occupano di criminalità
albanese, nigeriana, cinese e dell’Europa dell’Est.
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soggiorno (dato definitivo) e numero di permessi di soggiorno concessi (dato
ancora provvisorio) per il 2001; possiamo solo notare che dal mese di settembre 2001 al mese di dicembre 2001 la percentuale di permessi di soggiorno concessi è cresciuta di più del 20% e, quindi, possiamo immaginare che il dato
definitivo registrerà ancora una crescita.
I permessi di soggiorno concessi sono, in misura assolutamente preponderante, permessi con denuncia. È difficile dire per quali motivi questo
avvenga: se sia dovuto ad una scelta autonoma fatta dalle donne, alla sensazione che sia più agevole ottenere così il titolo di soggiorno o ad altri elementi14.
Da parte della Questura, ma anche degli avvocati che seguono gli aspetti giuridici e giudiziari dei percorsi di assistenza e integrazione sociale, c’è la percezione che il cd. percorso sociale sia un percorso meno facile, più complesso perché, da un lato, l’associazione deve essere in grado di fornire degli elementi di
attendibilità del racconto della donna, per cui saranno ancora più attente nel
processo di selezione, dall’altro, la Questura ha maggiori difficoltà nell’accertare se la straniera si “merita” il beneficio.
1.7.2 La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno
La procedura per i permessi di soggiorno rilasciati con denuncia e quelli rilasciati senza è parzialmente diversa. Si possono individuare i seguenti iter
tipologici:
Percorso con denuncia
La donna si presenta spontaneamente presso la polizia o viene
in contatto con la Questura attraverso le associazioni che a vario titolo
si occupano di prostituzione, o viene portata da un cliente, o viene trovata dalle forze dell’ordine nel corso di operazioni di controllo del territorio o nell’ambito di un’indagine in corso. Successivamente viene
14 Cfr. paragrafo 1.4.
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fatta una prima verbalizzazione delle dichiarazioni della donna davanti al personale della squadra mobile (o della polizia giudiziaria, ma tale
modalità è oramai rara); infine, la ragazza verrà risentita e verranno
eventualmente fatte le integrazioni alla sua prima verbalizzazione. A
questo punto la squadra mobile inizia la ricerca dei riscontri che hanno
come obiettivo principe la verifica della veridicità di quanto detto dalla
dichiarante: si cercano, innanzitutto, i riscontri sul territorio (gli alberghi frequentati, i luoghi di esercizio della prostituzione, etc.) mentre per
accertare le generalità della donna vengono svolte le indagini che, grazie all’informatizzazione e alla schedatura delle impronte digitali, sono
diventate oggi più agevoli. Al termine delle verifiche, la Questura formula la richiesta di parere15 al pubblico ministero titolare dell’indagine.
Parallelamente la donna viene sentita dal pubblico ministero che, al
termine delle audizioni e delle indagini svolte dalla squadra mobile,
generalmente emette l’ordinanza di custodia cautelare. Da questo
momento inizia la fase processuale vera e propria.
Il parere16 relativo al rilascio del permesso di soggiorno viene
emesso di solito in concomitanza all’ordinanza di custodia cautelare o
al momento dell’incidente probatorio; alcuni pubblici ministeri ritengono che l’esito dei riscontri e la conseguente ordinanza di custodia
cautelare siano sufficienti per l’emissione di un parere, altri ritengono
invece opportuno attendere l’esito della deposizione della denunciante
che sempre più di frequente avviene nel corso dell’incidente probatorio.
La Questura attende il rilascio del parere da parte del pubblico ministero e, una volta avuto il nulla osta, rilascia il permesso di soggiorno nel
giro di pochi giorni. In nessun modo la Questura si discosta dalla valu-
15 La richiesta di parere formulata dalla Questura di Torino è di questo tenore: “Come previsto
dall’art. 18, comma 2, del T.U. delle leggi sugli stranieri, si prega di esprimere parere motivato al rilascio del permesso di soggiorno in favore della cittadina X indicata in oggetto, in
particolare con riferimento al pericolo per l’incolumità personale, specificando che ha sporto denuncia presso gli uffici (…) in data (…)”.
16 Il parere viene rilasciato dal pubblico ministero titolare delle indagini mediante un atto scritto e motivato. In merito si veda il paragrafo 1.7.7.
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tazione effettuata dal PM, il cui parere positivo determina necessariamente il rilascio del titolo di soggiorno.
Percorso senza denuncia
In questo caso il ruolo principe viene ricoperto dall’associazione.
L’ente che ha preso in carico la donna deve raccogliere con grande precisione la sua storia e presentare alla Questura una relazione molto dettagliata su quanto avvenuto e sulle ragioni che ostano ad una denuncia
formale. A questo punto, la squadra mobile effettua una breve indagine
alla ricerca di riscontri su quanto dichiarato dalla donna, quindi, l’Ufficio Immigrazione decide per la concessione o il rigetto del permesso di
soggiorno.
Per entrambi i percorsi va detto che la valutazione della situazione di
pericolo in cui si trova la donna è piuttosto ampia e considera la situazione da
cui è sfuggita ed anche quella in cui si trovano i familiari sia in patria che all’estero. Per quanto riguarda i familiari, numerosi problemi emergono quando
essi vivono una situazione di pericolo in patria perché l’unico modo per farli
entrare in Italia è seguire i normali canali di ingresso degli stranieri, specie quelli del ricongiungimento familiare che ha regole abbastanza rigide. Quando,
invece, i familiari si trovano in Italia è stata prospettata la possibilità di concedere loro il permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. immigrazione qualora essi
siano in una documentata situazione di pericolo; al momento però non risultano esserci stati permessi di soggiorno per protezione sociale concessi in queste situazioni.
I tempi di rilascio del permesso di soggiorno sono condizionati, nel percorso con denuncia, dal parere del pubblico ministero; la ricerca dei riscontri
fatta dalla squadra mobile avviene, infatti, abbastanza rapidamente soprattutto
perché più si attende, più la verifica diventa difficile. Indagini particolarmente
complesse possono richiedere tempi più lunghi per la ricerca dei riscontri ma,
comunque, l’elemento che fa allungare i tempi di concessione è il parere del
pubblico ministero. Secondo le associazioni, tuttavia, rispetto all’inizio del
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periodo di applicazione dell’art. 18 i tempi si sono mediamente accorciati e la
Questura risponde in modo tempestivo; il nodo che rimane in parte scoperto è
il rilascio del parere del pubblico ministero. Quando i tempi si allungano, le
associazioni o, se presente, tramite il loro legale, provano a contattare direttamente il magistrato e ad interessarlo maggiormente del problema. Per quanto
attiene, invece, al percorso senza denuncia è molto difficile parlare di tempi
medi e di elementi che influenzano il rilascio; ogni caso infatti si presenta come
un caso a sé.
Qualora la donna sia stata oggetto di provvedimenti di espulsione, la
Questura di Torino in linea di massima rilascia il permesso di soggiorno per
protezione sociale non valido per la mobilità nell’area Schengen e sospende
momentaneamente il o i decreti di espulsione; in questo modo la persona non
rischia segnalazioni in quanto non può fare ingresso nell’area Schengen ma,
allo stesso tempo, può tornare nel paese di origine per rifare il passaporto qualora ne sia priva. Nel frattempo la Questura fa la richiesta di revoca del decreto di espulsione alla Prefettura emittente in modo da poterne ottenere la revoca in prossimità della richiesta di conversione del permesso: in questo modo
è possibile procedere alla conversione del titolo di soggiorno senza ritardi.
Fino ad oggi tale sistema ha dato prova di buon funzionamento e non ha mai
ottenuto risposte negative o assenza di risposte dalle Prefetture emittenti.
Qualora poi per la donna non sia stato in alcun modo possibile avere il passaporto dalle autorità del suo paese di origine, in prossimità della conversione, la Questura di Torino le fornisce i documenti necessari per avere il nuovo
titolo di soggiorno.
1.7.3 I rinnovi per protezione sociale
Passando alla disamina dei permessi di soggiorno rinnovati abbiamo al
settembre 2001 i seguenti dati disaggregati per paese di origine e genere:
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Tabella 9 - Permessi di soggiorno ex art. 18 rinnovati a femmine, disaggregati
per paese di origine (1998-2001, v.a.)
Paese di origine
Anno
1998
1999
2000
2001
Albania
4
2
12
1
Bulgaria
0
2
0
0
Cina
0
0
2
0
Costa d’Avorio
0
0
0
0
Egitto
0
0
0
0
Ghana
0
0
0
0
Marocco
0
1
0
0
Moldavia
0
0
9
3
Nigeria
1
7
19
1
Perù
0
0
1
0
Romania
1
5
9
1
Russia
0
0
2
0
Serbia
0
0
0
1
Slovacchia
0
0
0
0
Ucraina
0
0
5
2
Totale (F)
6
17
59
9
Fonte: Questura di Torino, settembre 2001
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Tabella 10 - Permessi di soggiorno ex art. 18 rinnovati a maschi, disaggregati per paese di origine (1998-2001, v.a.)
Paese di origine
Anno
1998
1999
2000
2001
Albania
0
0
1
0
Bulgaria
0
0
0
0
Cina
0
0
0
0
Costa d’Avorio
0
0
0
0
Egitto
0
0
0
0
Ghana
0
0
0
0
Marocco
0
0
0
0
Moldavia
0
0
0
0
Nigeria
0
0
0
0
Perù
0
0
0
0
Romania
0
0
3
2
Russia
0
0
0
0
Serbia
1
0
0
0
Slovacchia
0
0
0
0
Ucraina
0
0
0
0
Totale (M)
1
0
4
2
Fonte: Questura di Torino, settembre 2001
Il numero totale di permessi rinnovati al settembre 2001 e al dicembre
2001 è il seguente:
Tabella 11 - Numero complessivo permessi di soggiorno rinnovati al settembre 2001 e al dicembre 2001 (v.a.)
1998
1999
2000
2001
Permessi rinnovati (settembre 2001)
7
17
63
11
Permessi rinnovati (dicembre 2001)
7
17
63
20
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
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Rappresentando graficamente il numero di permessi rinnovati e confrontandolo con il numero totale di permessi concessi al dicembre 2001 otteniamo questo grafico:
Possiamo osservare che le due linee hanno un andamento simile; non
si registrano quindi cadute significative al momento del rinnovo del permesso
di soggiorno. Bisogna osservare che il dato relativo ai rinnovi comprende sia il
primo rinnovo, sia l’eventuale secondo rinnovo sempre per protezione sociale:
una straniera potrebbe aver ottenuto il permesso nel 1999, aver chiesto un
primo rinnovo nel 1999 e un secondo rinnovo nel 2000 o, ad esempio, se il suo
primo permesso per protezione sociale è stato rilasciato nella seconda metà del
1999 potrebbe anche aver chiesto ed ottenuto due rinnovi nel 2000. Ne consegue che non necessariamente ogni rinnovo corrisponde ad una persona diversa; allo stesso tempo, però, se la persona straniera che ha ottenuto il primo permesso di soggiorno ex art. 18 cambia residenza e si sposta al di fuori della provincia di Torino chiederà il rinnovo ad una Questura diversa. Non si registra
probabilmente un numero particolarmente elevato di casi di questo tipo, ma
occorre considerare l’ipotesi (così come possono esserci delle richieste di rinnovo di persone che hanno chiesto il primo permesso in un’altra provincia).
Non si può, quindi, stabilire una relazione statistica precisa ma possiamo dire
che i dati indicano l’assenza di significative divergenze tra permessi di soggior-
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no concessi e permessi di soggiorno rinnovati, indice del fatto che i percorsi
proseguono abbastanza linearmente. Su tale punto si può avere un riscontro
dai dati delle associazioni rispetto all’andamento e all’esito dei programmi di
assistenza e integrazione sociale (cfr. paragrafo 1.6).
In riferimento al numero di rinnovi effettuati nel mese di settembre
2001 risulta interessante analizzare i dati relativi al genere femminile, suddividendoli per nazionalità otteniamo la seguente rappresentazione grafica:
Bisogna innanzitutto premettere che il dato del 2001 è assolutamente
incompleto: il dato aggregato ci indica che dal settembre al dicembre i rinnovi
sono quasi raddoppiati e quindi esso risulta quasi inutilizzabile. Parimenti,
poco significativo è il dato del 1998 in quanto i rinnovi si possono riferire ai
primi permessi di soggiorno ex art. 18 concessi dalla Questura ma anche ai vecchi permessi di soggiorno ex art. 16 d.l. 447/1996 che hanno potuto in qualche
caso essere rinnovati. Prendendo, quindi, in esame i due anni intermedi (il
1999 e il 2000) si nota immediatamente che i picchi di permessi rinnovati si
hanno per alcune nazionalità ben precise: nigeriana, albanese, moldava e
rumena. Se rappresentiamo graficamente le domande di permesso di soggior-
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no suddivise per paesi di origine e i rinnovi effettuati negli anni 1999-2000
possiamo notare un andamento similare:
I picchi di rinnovi e i picchi relativi alle concessioni corrispondono alle
nazionalità più presenti a livello di prostituzione di strada, e l’andamento similare è un ulteriore indice dell’assenza di cadute significative durante il percorso. Sui rinnovi va osservato che la Questura nel concederli non fa nessun tipo
di indagine sulla donna, ma si limita a registrare quanto le viene riferito dal-
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l’associazione e rinnova il titolo de plano, salvo che sia l’associazione stessa a
portare elementi contrari e ad opporsi di fatto al rinnovo.
1.7.4 La conversione del permesso di soggiorno per protezione sociale
I dati forniti dalla Questura di Torino sui permessi di soggiorno convertiti sono dati aggregati e suddivisi per anni:
Tabella 12 - Numero di permessi di soggiorno ex art. 18 convertiti, disaggregati per anno (v.a.)
1998
Conversioni
5
1999
7
2000
2001
4
1
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
La Questura di Torino prima di convertire il permesso di soggiorno ritiene necessario rilasciare almeno un rinnovo di 6 mesi per protezione sociale
(ma di solito ne vengono concessi almeno due) e mediamente dispone la conversione del titolo di soggiorno dopo 18/24 mesi dall’inizio del percorso.
Decorso questo lasso di tempo converte automaticamente dal momento in cui
gli uffici preposti alla verifica del percorso di inserimento sociale comunicano
che il programma si è concluso con successo; la Questura non svolge alcuna
indagine specifica ma si limita a registrare l’avvenuta conclusione del percorso
e la sussistenza dei requisiti per il titolo di soggiorno per lavoro o per studio.
Stante la lunghezza del percorso i dati sono troppo recenti per permettere qualche considerazione sul numero di conversioni. Si può al momento
osservare che la conversione è sempre per lavoro e quella per studio è un’opzione che non è mai stata utilizzata: verosimilmente ciò è legato, in primo
luogo, al programma di integrazione sociale che prevede la formazione al lavoro e l’inserimento lavorativo; quindi, a fatto che le straniere hanno general-
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mente la necessità di rendersi autonome economicamente e non possono di
conseguenza sostenere i costi dello studio. Infine, va detto che sebbene la legge
menzioni solo la conversione per lavoro subordinato, la Questura di Torino,
come altre Questure, ritiene ammissibile anche quella per lavoro autonomo
osservando che il titolo di soggiorno per lavoro subordinato consente di svolgere anche un lavoro autonomo e, quindi, non avrebbe senso non convertirlo
per una tipologia di lavoro che comunque si può svolgere. Va detto che tutte le
ipotesi di conversione per lavoro autonomo finora effettuate riguardano casi di
persone socie di cooperative.
1.7.5 I rigetti e le revoche
Passando ad esaminare la fase ”dolente” della procedura art. 18, vale a
dire i rigetti e le revoche dei permessi di soggiorno, i dati forniti dalla Questura sono i seguenti (che indichiamo accanto al numero di istanze e al numero
di concessioni in modo da poter effettuare più agevolmente dei confronti):
Tabella 13 - Permessi di soggiorno art. 18 rigettati e revocati a confronto con
le istanze presentate e i permessi di soggiorno concessi (1998-2001, v.a.)
1998
1999
2000
2001
Totale domande
17
22
103
127
Permessi concessi
11
22
59
44
6
4
12
8
Permessi revocati/istanze rigettate
Fonte: Questura di Torino, dicembre 2001
Il dato è unico sia per i permessi revocati che per le istanze rigettate, non
esiste quindi un dato separato che ci permetta di sapere quante domande sono
state rigettate e quanti permessi concessi sono stati poi revocati. Osservando
però congiuntamente i dati dei permessi concessi e di quelli relativi alle
domande possiamo notare che, relativamente al 1998, si tratta esclusivamente
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di permessi rigettati mentre, nel 1999, si tratta di permessi revocati; nulla possiamo dire sulla proporzione tra revoche e rigetti nel 2000 e nel 2001. Rappresentando graficamente le tre curve delle domande, delle concessioni e delle
revoche/rigetti otteniamo:
Non è possibile, non conoscendo la proporzione tra permessi revocati e
istanze rigettate e non sapendo a quale anno di concessione riferire la revoca,
calcolare in percentuale il numero di revoche e di rigetti. Ciò che possiamo
osservare è che, nonostante l’aumento di richieste di permesso di soggiorno e
di concessioni, il numero di revoche e di rigetti non aumenta proporzionalmente ma si mantiene sempre a livelli bassi, inferiori alle 15 unità; ne consegue che l’aumento di permessi di soggiorno ex art. 18 non sta determinando un
parallelo aumento di rigetti o di revoche. Rispetto a tale punto, i dati delle associazioni non indicano in modo univoco quando si tratta di revoca di permesso di soggiorno e quando, invece, si hanno degli abbandoni prima e dopo la
richiesta di permesso di soggiorno. Elaborando i dati tra il marzo 2000 e il
marzo 2001 si può ricavare:
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– 1 caso di fuga dopo aver reso dichiarazioni ma prima di richiedere
il permesso di soggiorno;
– successivamente alle dichiarazioni ma non è chiaro se prima o dopo
aver fatto richiesta di permesso di soggiorno si hanno: 5 casi di fuga;
8 casi di interruzione per motivo non specificato; 3 rimpatri; 2 casi
di comportamento giudicato non collaborativo da parte delle associazioni;
– 3 casi di interruzione per motivo non specificato dopo aver reso
dichiarazioni e richiesto il permesso di soggiorno;
– dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno: 2 casi di interruzione
per motivo non specificato; 1 caso di ritorno alla prostituzione; 1
caso di abbandono del progetto; 1 caso di fuga; 1 caso di rigetto.
È molto interessante osservare che la decisione della Questura di revocare il permesso di soggiorno ha unicamente due cause: da un lato, la relazione negativa dell’associazione, dall’altro, l’attività di prostituzione della donna.
La Questura non compie alcuna attività di indagine ma si limita a registrare
quanto l’ente che l’ha presa in carico afferma sull’andamento del suo percorso
e solo se la squadra mobile, ad esempio nel corso della quotidiana attività di
controllo del territorio, scopre la donna titolare di un permesso di soggiorno
per protezione sociale impegnata in attività prostitutive immediatamente la
segnala all’Ufficio Immigrazione, che revoca immediatamente il titolo di soggiorno. Questo dato è comune a tutti i case studies: tutte le Questure oggetto di
indagine ritengono che il ritorno all’attività di prostituzione sia automaticamente causa di revoca del permesso di soggiorno, in quanto manifestazione di
una condotta incompatibile con le finalità del programma di assistenza e integrazione sociale. In tutti gli altri casi è la segnalazione negativa dell’associazione a portare al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. Possiamo
quindi affermare che l’associazione ha nelle sue mani la decisione sulla revoca
del permesso di soggiorno; infatti, al di là del caso della ripresa dell’attività prostitutiva della donna, la Questura non avvia mai la procedura di revoca del titolo di soggiorno se non de plano in seguito ad una relazione negativa dell’associazione.
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1.7.6 I dati processuali
Passando alla disamina dei risvolti processuali dell’applicazione di
questa norma, bisogna premettere che non è stato possibile verificare quanti
procedimenti penali sono sorti sulla base di dichiarazioni fatte da richiedenti
il permesso di soggiorno ex art. 18, in quanto la procedura amministrativa si
inserisce nel procedimento penale come un sub procedimento e non viene,
quindi, in alcun modo classificata nel registro informatico del Tribunale di
Torino. L’unica via per controllare quali processi hanno coinvolto persone
richiedenti il permesso di soggiorno per protezione sociale è controllare i singoli fascicoli, azione non compatibile con i tempi della ricerca e per cui è
necessaria un’autorizzazione specifica. Il lavoro effettuato è stato, quindi,
quello di verificare la quantità di procedimenti penali iscritti, dal marzo del
1998 al gennaio 2002, presso il registro generale delle notizie di reato del Tribunale di Torino con persona offesa straniera in relazione alle fattispecie che
più frequentemente vengono contestate nei processi che coinvolgono una persona straniera denunciante e richiedente il titolo di soggiorno ex art. 18. I dati
raccolti sono i seguenti:
Tabella 14 - Procedimenti penali iscritti presso il registro generale delle notizie di reato del Tribunale di Torino con persona offesa straniera (marzo 1998 gennaio 2002)
Legge
1998
1999
2000
2001
2002
Art. 600 c.p.
3
1
4
6
0
Art. 600-bis c.p.
4
2
9
4
1
art. 10, co. 3, Legge 40/98
10
22
41
46
2
Art. 609-bis e 609-octies c.p.
36
37
44
52
4
Art. 3 e 4 Legge n. 75/1958
72
83
114
89
11
Art. 12, co. 1 e 3 d.lgs. 268/98,
Fonte: Ufficio monitoraggio del Tribunale di Torino, febbraio 2002
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In quasi tutti i procedimenti penali vengono contestate più fattispecie;
sono stati rilevati:
– 72 procedimenti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
– 16 procedimenti per violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo
e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
– 9 procedimenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
– 4 procedimenti penali per:
• favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione
minorile e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
• prostituzione minorile, favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo e
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
• favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo;
– 3 procedimenti penali per prostituzione minorile e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
– 2 procedimenti penali per:
• riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
• prostituzione minorile, favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
• riduzione in schiavitù, violenza sessuale e violenza sessuale di
gruppo;
• riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
• prostituzione minorile, favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina.
Il dato è abbastanza interessante in quanto indica che la Procura di Tori-
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no non si limita alla pigra contestazione delle fattispecie della legge Merlin, ma
sembra utilizzare l’ampio panorama normativo offerto dal nostro ordinamento. Va osservato che il ventaglio di reati sopra indicati non copre tutti i reati che
vengono contestati nei procedimenti penali che vedono come persone offese
stranieri richiedenti il titolo di soggiorno ex art. 18, ma si è deciso di scegliere
quelli tipici e caratterizzanti, gli unici in grado di fornire un dato minimamente significativo. Si assiste a procedimenti dove, ad esempio, sono contestati
anche il reato di lesioni personali, quello di sequestro di persona o di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma si è preferito non considerarli nell’indagine in quanto si tratta di fattispecie che emergono anche in moltissimi altri
procedimenti e non sono così ricorrenti nei casi considerati.
Passando ad esaminare l’iter dei procedimenti penali aperti osserviamo
che in 31 casi si è optato per il giudizio abbreviato, in 25 per il patteggiamento, in 26 per il giudizio ordinario e soltanto in 3 casi ci sono state le condizioni per il giudizio immediato. Molti procedimenti sono ancora nella fase delle
indagini (26) e per quasi altrettanti (24) vi è stato il rinvio a giudizio ma il processo non è ancora entrato nel vivo; 10 procedimenti sono stati archiviati e 12
trasferiti per competenza. La lettura di tali dati deve essere fatta considerando
che, all’interno del singolo procedimento, possono essere coinvolte più persone (e quindi ad un patteggiamento possono corrispondere diversi imputati che
hanno fatto questa scelta processuale) e che, allo stesso tempo, all’interno di un
unico procedimento, uno o più imputati possono aver optato per il giudizio
ordinario e altrettanti per il giudizio abbreviato: quindi, all’interno del medesimo procedimento penale, possono esserci più posizioni differenziate.
1.7.7 Il parere del pubblico ministero e il nodo del gratuito patrocinio
Il parere del pubblico ministero viene rilasciato con un atto scritto e
motivato dove, con modalità specifiche per ogni pubblico ministero, si specifica il pericolo per l’incolumità personale della straniera, spesso sottolineando il
contributo dato alle indagini (rilevanza dello stesso, data della denuncia, autorità davanti alla quale è stato reso) e riassumendo molto brevemente la vicen-
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da processuale della denunciante. Specifica attenzione viene prestata qualora vi
siano alcuni elementi particolarmente delicati: ad esempio, qualora il procedimento penale si sia concluso con un’archiviazione. In questo caso viene a volte
allegato il decreto di archiviazione e meglio si sottolineano le ragioni che
comunque fanno ritenere la persona offesa attendibile e che non rendono
privo di fondamento il pericolo per la sua incolumità personale. Tale atto, di
solito molto breve, viene poi inviato alla Questura di Torino.
Quando, invece, il pubblico ministero formula direttamente proposte di
rilascio del titolo di soggiorno le sue indicazioni sono molto più precise ed
articolate. Vengono infatti indicati:
– gli imputati verso cui si sta procedendo se individuati;
– i reati per cui si sta procedendo;
– il ruolo che le dichiarazioni della persona offesa hanno avuto nell’avvio o nello sviluppo delle indagini;
– i riscontri raccolti in relazione alle dichiarazioni della denunciante,
ad esempio, in ordine ai tempi, al luogo del meretricio, alla attività
di sfruttamento e favoreggiamento, ai luoghi di residenza e di frequentazione degli imputati, alle minacce e alle intimidazioni di cui
la persona offesa è stata vittima;
– la veridicità del racconto;
– le eventuali richieste di misura cautelare emanate;
– la sussistente situazione di pericolo in cui si trova la persona offesa.
Delineato così il quadro completo dell’indagine in corso e del ruolo
della persona offesa denunciante, si segnala al questore l’opportunità di concedere il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale formulandone
formale richiesta.
La questione del gratuito patrocinio è uno dei nodi problematici di questi processi. Infatti, per accedere al patrocinio a spese dello Stato, oltre ai normali requisiti richiesti, è necessaria una documentazione dell’ambasciata che
attesti – per quanto di sua conoscenza – che la straniera non possiede all’estero beni e altre fonti di reddito. Spesso manca la sensibilità e l’attenzione rispet-
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to a tale richiesta: probabilmente molto utile sarebbe un lavoro di sensibilizzazione delle ambasciate su questo tema. Va poi rilevato che – sebbene, per
quanto è dato conoscere, solo in un caso – si è negato l’accesso al gratuito
patrocinio sul rilievo che la donna nelle dichiarazioni rese in sede processuale
aveva affermato di avere percepito e trattenuto per sé somme di denaro provento dell’attività di prostituzione che, pur non costituendo un reddito imponibile, rendevano non possibile l’ammissione al gratuito patrocinio in quanto
venivano superati i limiti di reddito previsti e nulla valeva il fatto che il reddito non fosse in alcun modo certificabile.
1.8
Conclusioni
Ciò che caratterizza il caso torinese è la compresenza nello stesso territorio di diversi progetti finanziati in base all’articolo 18, con aspetti di collaborazione e di divisione del lavoro e, al tempo stesso, con dinamiche conflittuali e competitive che possono essere collegate non solo ad una competizione
per le risorse disponibili ma anche ad importanti differenze negli orientamenti caratterizzanti i progetti. Dalla definizione del problema prostituzione alla
percezione dei bisogni delle utenti, ai criteri di successo di un programma di
protezione sociale, esistono infatti tra gli enti considerati rilevanti differenze
che ne determinano l’intero operato.
In alcuni progetti, si può individuare il prevalere di un intento salvifico,
che ha come obiettivo non soltanto l’uscita da una situazione di sfruttamento
ma anche un percorso di ricostruzione della personalità che sembra essere simbolicamente associato ad una purificazione. Rispetto a questo intento cambia,
tuttavia, il grado di istituzionalizzazione e di controllo; come si è visto, questo
grado appare con particolare evidenza nell’operato dell’Ufficio Stranieri del
Comune, ma se ne ritrovano diversi aspetti anche nelle attività del Servizio
Migranti. Diversamente si colloca soprattutto un progetto come Tampep, i cui
obiettivi primari sono la riduzione del danno e la tutela dei diritti delle utenti,
senza formulare un giudizio negativo rispetto all’attività della prostituzione in
sé, o promuovere intenti di risocializzazione. Anche in questo caso, tuttavia,
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resta un importante vincolo: tornare sulla strada sembra essere considerata
causa di interruzione. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, come rilevato riguardo ai risvolti giuridici, la possibilità di garantire che le donne che
ottengono il permesso di soggiorno ex art. 18 non “tornino sulla strada” rappresenta un capitale di reputazione indispensabile per gli enti nei rapporti con
la Questura.
In generale, comunque, le relazioni tra enti accreditati e Questura sono
buone, in particolare con chi all’interno delle forze dell’ordine si occupa delle
indagini con cui il personale dell’ente viene a contatto in molti dei momenti
cruciali del percorso: la stesura della denuncia, le successive dichiarazioni di
fronte al pubblico ministero ed alle stesse forze dell’ordine, il procedimento
penale. Con l’Ufficio Immigrazione i rapporti sono descritti come corretti,
anche se va sottolineata la rigida interpretazione della Questura di Torino
rispetto alla quasi necessità di rinnovare due volte il permesso di soggiorno per
protezione sociale prima di concedere la conversione dello stesso. Questo
rende molto lungo il percorso, protrae il controllo che, seppur in maniera
molto diversa, gli enti esercitano sulle utenti e allontana il momento in cui la
persona straniera diventa una qualunque persona extracomunitaria presente
sul territorio nazionale in possesso di un valido titolo di soggiorno. Questo
rende anche prematura qualsiasi valutazione sull’efficacia dell’art. 18 come
norma umanitaria: il numero delle conversioni per lavoro è troppo esiguo per
formulare qualsiasi considerazione.
Diversamente, una certa efficacia investigativa e ad anche processuale si
può già sostenere: il numero dei procedimenti penali in materia è indubbiamente cresciuto e la capacità di analisi degli intrecci criminali che si celano dietro lo sfruttamento della prostituzione straniera e la tratta e le potenzialità investigative hanno avuto indubbiamente un notevole beneficio da questo strumento, permettendo di superare gli ostacoli a denunciare che fino a pochi anni
fa rendevano molto difficile l’azione investigativa in questo campo.
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2. Venezia
di Valeria Ferraris e Chiara Bertone*
2.1
Il fenomeno nel contesto locale
Nelle attività svolte dal Servizio Città e Prostituzione del Comune di
Venezia, compreso il progetto art. 18, fondamentale importanza è attribuita
alla conoscenza approfondita del fenomeno che, essendo caratterizzato da
un’alta rapidità dei mutamenti, richiede un impegno costante di monitoraggio,
azione realizzata principalmente dall’unità di strada. Viene considerata condizione necessaria per un efficace intervento la conoscenza approfondita non soltanto dei mutamenti rispetto alle caratteristiche delle donne che si prostituiscono (paese di provenienza, presenza di minori, etc.), ma anche al funzionamento delle reti di sfruttamento e della posizione rispetto ad esse delle donne
che lavorano come prostitute.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la presenza di prostituzione straniera nella zona direttamente interessata dalle attività del Servizio (i territori di
Mestre terraferma, Mogliano Veneto e Preganziol) è stimata intorno alle 120140 unità. Secondo i dati del Servizio, le donne che si prostituiscono in strada
provengono principalmente dalla Nigeria (65%) e dai paesi dell’Europa dell’Est: in particolare dalla Romania (19%), ma anche da Moldavia, Ucraina, Rus*
Chiara Bertone è l’autrice dei paragrafi 2.1-2.6, Valeria Ferraris del paragrafo 2.7, il paragrafo 2.8 è frutto del lavoro comune.
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sia, Serbia e Croazia; la presenza albanese è sempre rilevante (13%) ma in calo
all’inizio del 2001. Le donne arrivate negli ultimi tempi, a conferma di una tendenza già in atto, hanno minori risorse sociali e culturali. Una recente tendenza è inoltre quella di una maggiore mobilità. Infine, viene indicato anche sul
territorio interessato dal progetto un aumento della prostituzione al chiuso.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle reti di sfruttamento, viene
segnalato il coinvolgimento in procedimenti giudiziari di persone italiane,
accusate di aver fornito servizi e supporto logistico.
Inoltre, un delicato problema rilevato è il coinvolgimento in procedimenti giudiziari per sfruttamento di donne nigeriane precedentemente aiutate
dai servizi ad uscire dal mondo della prostituzione. Un’approfondita valutazione sulle reti di sfruttamento, infine, è alla base dell’indicazione di motivazioni strumentali, finalizzate a regolarizzare la propria presenza in Italia mantenendo una collocazione nella rete di sfruttamento, in alcune richieste di inserimento in programmi di protezione sociale avanzate soprattutto da donne
nigeriane. La conoscenza di tali reti e delle posizioni delle donne che chiedono
l’accesso ai programmi di protezione sociale è considerato quindi un elemento
indispensabile per evitare utilizzi strumentali delle possibilità di regolarizzazione che l’art. 18 offre. Si ritiene, infatti, che la sottovalutazione di questa
conoscenza, ad esempio nel caso di attività che privilegino comunque la presa
in carico in un’ottica salvifica, rappresenti un forte limite in un progetto che
debba attuare l’art. 1817.
2.2
La rete dei servizi e delle risorse
Il progetto finanziato per l’attuazione dell’articolo 18 si colloca, nel
caso di Venezia, all’interno di un intervento pubblico consolidato ed articolato
17 Il presente studio di caso è stato realizzato sulla base di interviste a testimoni privilegiati, di
dati forniti dal Servizio Città e Prostituzione del Comune di Venezia e di materiale scritto prodotto da tale Servizio, nonché di relazioni e di studi su di esso e, in generale, sulle attività in
merito all’art. 18 realizzate nei territori del comune e della provincia di Venezia. Sono stati
intervistati Claudio Donadel, responsabile del Servizio Città e Prostituzione; Vittorio Rizzi,
dirigente squadra mobile, Questura di Venezia; Marco Paggi, avvocato, foro di Venezia.
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sulla prostituzione di strada, realizzato dal Servizio Città e Prostituzione del
Comune di Venezia.
Nato nel 1995 come progetto sperimentale, collegato con il progetto
Tampep e con il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, è stato trasformato in Servizio comunale nel 1997, primo ed unico caso in Italia. La presenza di una struttura permanente e legittimata in quanto servizio pubblico ha
consentito, da un lato, di realizzare strategie di lungo periodo di gestione del
fenomeno prostituzionale evitando interventi estemporanei segnati da una
logica emergenziale e, dall’altro, di porsi come autorevole centro di una rete
di attori, sia privati che pubblici, per coordinare le attività sulla prostituzione
nel territorio interessato18. Compito del Servizio è quello di monitorare il
fenomeno della prostituzione di strada nei territori di Mestre terraferma,
Mogliano Veneto, Preganziol e di intervenire sui problemi sociali connessi a
tale fenomeno. L’obiettivo è stato quello di inserirsi nelle politiche ritenute
più innovative nel campo della prostituzione a livello europeo, caratterizzate
da “azione su più campi, processo di normalizzazione ed integrazione per
moderarne gli eccessi, sviluppo di condizioni in grado di favorire una convivenza tra prostitute e cittadini e, nello stesso tempo, di permettere alle persone che si prostituiscono di effettuare delle strategie di autoprotezione, sia
rispetto alla loro salute psicofisica, sia rispetto alla protezione dei loro diritti
fondamentali”19. Il Servizio si pone quindi in una posizione di “mediatore”
rispetto agli attori coinvolti nel fenomeno della prostituzione di strada20, con
l’obiettivo di “conciliare impegno di ascolto delle esigenze e dei disagi di parti
del territorio e dei cittadini che vi abitano e attenzione, tutela, sostegno alle
persone che si prostituiscono” 21.
18 M. Treppete, “Città e Prostituzione: il servizio di Mestre”, in A. Signorelli, M. Treppete, Servizi in vetrina. Manuale per gli interventi nel mondo della prostituzione migrante, Trieste, Asterios
Editore, 2001.
19 L. Brussa (a cura di), “Città e prostituzione”. Servizio del Comune di Venezia, Relazione e analisi
del servizio, 1998, p. 11.
20 F. Prina, “Le politiche a livello nazionale e locale. Scenari e prospettive”, in Associazione On
the Road (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale, FrancoAngeli, Milano,
(in corso di pubblicazione).
21 Idem.
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Questo generale orientamento è stato articolato in alcune finalità specifiche:
– “Prevenire, in ambito sanitario, la diffusione delle malattie infettive
e delle I.v.g. come sistema contraccettivo;
– Sostenere, in ambito sociale, l’autodeterminazione delle scelte e
portare aiuto a chi cerca di uscire dallo sfruttamento;
– Favorire, in ambito civico, la rielaborazione collettiva delle tensioni
in vista di una possibile convivenza”22.
Queste finalità sono realizzate attraverso una gamma diversificata di
interventi che comprendono, tra gli altri, il lavoro dell’unità di strada, orientato soprattutto al monitoraggio del fenomeno ed alla prevenzione sanitaria; colloqui e attività di counselling e formazione con donne che lavorano in strada,
finalizzati ad aumentare consapevolezza, prevenzione e autotutela, ma anche a
costruire relazioni; interventi assistenziali e di sostegno legale; azioni per il
consolidamento di una rete istituzionale; ed interventi di comunità. Anche dal
punto di vista organizzativo, le diverse attività sono realizzate da équipe indipendenti formate da educatrici/educatori e da mediatrici/mediatori culturali: la
divisione del lavoro riguarda, da un lato, l’attività di prevenzione sanitaria, dall’altro, l’area della protezione sociale23.
Le attività relative al sostegno ai percorsi di uscita dalla tratta e dalla
prostituzione coatta, e più in particolare i programmi di assistenza ed integrazione sociale attivati in base all’art. 18, rappresentano quindi soltanto una delle
diverse forme di intervento realizzate dal Servizio. Azioni di sostegno alle
donne migranti che volevano sottrarsi allo sfruttamento erano in effetti già presenti tra le attività del Servizio. Rispetto agli interventi precedenti, il progetto
avviato in base all’art. 18 ha reso possibile una progettualità di lungo periodo
rispetto all’inserimento sociale e lavorativo, data dalla possibilità di permanenza in Italia prevista da questa norma.
Una diversificazione delle modalità di intervento si può anche ritrovare
all’interno dello stesso progetto finanziato in base all’art. 18. Infatti, non sol22 http://www.comune.venezia.it/prostituzione
23 M. Treppete, op. cit.
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tanto sono stati attivati programmi di protezione sociale, ma sono anche state
promosse diverse azioni di sistema, soprattutto nell’ambito della formazione,
oltre alla gestione della postazione locale del Numero Verde contro la tratta
attivata nel luglio del 2000. Questo non significa tuttavia che vi sia frammentazione degli interventi, perché, al contrario, si rileva un forte ruolo di coordinamento e di indirizzo da parte del Servizio: le diverse attività sono collocate
all’interno di strategie ben definite di gestione della prostituzione di strada, in
base ad obiettivi stabiliti, e regolate secondo precise procedure.
Per quanto riguarda l’estensione dell’intervento, il territorio di riferimento del progetto non è limitato al comune di Venezia ma comprende l’intera provincia di Venezia, ad eccezione della zona di Jesolo e del litorale limitrofo in cui opera un altro progetto art. 18.
Il progetto veneziano fa parte del Coordinamento del Triveneto dei progetti art. 18, attraverso il quale non soltanto vengono coordinate le prese in
carico ma vengono anche condivise delle azioni di sistema secondo una divisione del lavoro più o meno pianificata. Al Servizio Città e Prostituzione, ad
esempio, è stata affidata la formazione degli operatori. Sono stati così realizzati corsi di formazione non soltanto diretti agli operatori degli enti titolari dei
programmi di assistenza ed integrazione sociale ma anche ad altri operatori
sociali e sanitari, alle forze dell’ordine ed al personale della Prefettura. Il Servizio ha condiviso con gli altri enti del Triveneto altre attività da esso promosse,
quali i corsi di formazione per le utenti attivati attraverso finanziamenti del
Fondo Sociale Europeo.
Infine, rispetto agli altri soggetti che operano nel settore sul territorio
veneziano, il Servizio – anche per il suo status di servizio pubblico comunale –
si pone al centro di una fitta rete locale in cui altri attori fondamentali sono le
strutture sanitarie e socio-assistenziali e le forze dell’ordine.
2.3
Dati generali sul progetto art. 18
Passiamo ora alla descrizione del funzionamento del progetto art. 18
per quanto riguarda i programmi di protezione sociale.
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Tabella 1 - Dati quantitativi del progetto (v.a.)24
N. contatti effettuati
1495
N. soggetti accompagnati ai servizi
309 (1187 accompagnamenti effettuati)
N. soggetti inseriti nel programma
di protezione sociale
51
N. permessi di soggiorno ottenuti
per protezione sociale
51
N. soggetti in accoglienza
54
N. soggetti avviati alla
formazione professionale
15
N. soggetti avviati al lavoro
44
Fonte: Servizio Città e Prostituzione, 2001
Secondo la percezione degli operatori, le caratteristiche delle donne
inserite in programmi di protezione sociale sono legate ai mutamenti nella prostituzione di strada avvenuti nella zona monitorata. Negli ultimi anni, in particolare tra la collettività albanese, si è notato l’afflusso di donne con minori
risorse, una bassa istruzione, soggetti sempre più deboli nel definire un proprio
progetto migratorio. Questo rende più problematico offrire loro possibilità di
cambiamento e costruire percorsi di inserimento sociale.
Riguardo ai paesi di origine, prevale fortemente la provenienza da paesi
dell’Europa dell’Est, in particolare, dalla Romania dalla quale arrivano più della
metà delle utenti. Circa un quinto delle utenti sono albanesi ed un altro quinto nigeriane. La prevalenza delle donne dell’Europa dell’Est è particolarmente
forte tra le persone prese in carico nell’ultimo anno (quasi il 65%).
24 Dati tratti dalla relazione finale per la prima annualità (2000-2001) del Progetto “Prostituzione straniera e tratta: interventi integrati nei programmi di protezione e integrazione sociale a favore di donne e minori vittime di tratta e sfruttamento sessuale” del Servizio Città e
Prostituzione.
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Tabella 2 - Paesi di origine (v.a., %)25
Paese di origine
N.
%
Romania
20
33,9
Albania
12
20,3
Nigeria
11
18,6
Moldavia
5
8,5
Bulgaria
4
6,8
Ucraina
4
6,8
Russia
2
3,4
Colombia
Totale
1
59
1,7
100
Fonte: Servizio Città e Prostituzione, 2001
Secondo le valutazioni del Servizio, la composizione per nazionalità
delle donne inserite nei progetti art. 18 non corrisponde a quella della prostituzione di strada, dove si stima una prevalenza di donne nigeriane. Questa differenza è interpretata non come un problema di soglia rispetto all’accesso al
Servizio, ma come esito di un intenzionale processo di selezione da parte del
Servizio stesso, dovuto ad una diversa situazione e a diversi obiettivi da parte
delle donne nigeriane rispetto a quello di uscita dalla tratta e dalla rete di sfruttamento, obiettivo che sembra prevalere più chiaramente tra le donne albanesi e dell’Europa dell’Est. Anche per episodi di donne nigeriane che si sono regolarizzate precedentemente e che sono coinvolte in procedimenti penali per
sfruttamento della prostituzione, vi è in effetti il sospetto che dietro a parte
delle richieste di essere inserite nei programmi di protezione sociale si celi l’in25 Come si può notare confrontando il totale dei casi in questa tabella - tratti dalle schede di
rilevazione compilate in base alle informazioni messe a disposizione dal Servizio Città e
Prostituzione - con la tabella precedente emerge una discrepanza che è da ricondurre al
diverso periodo considerato. Per le questioni relative alla raccolta e al confronto dei dati,
cfr. Capitolo 1, sezione 5 I profili metodologici della ricerca: le scelte, gli strumenti, i problemi.
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tento di ottenere una regolarizzazione mantenendo i legami con la rete di sfruttamento, ed eventualmente utilizzando la regolarizzazione per svolgere un
ruolo attivo nella rete stessa. In questo caso il Servizio si pone con una funzione di filtro, che anticipa in qualche modo l’azione della Questura e che si avvale di strumenti di conoscenza delle caratteristiche delle reti di sfruttamento,
quale il monitoraggio realizzato attraverso l’unità di strada.
Le donne inserite nei programmi di protezione sociale sono quasi esclusivamente donne adulte. L’età media è di 25 anni, con limitate variazioni rispetto alle diverse nazionalità, le donne nigeriane, ad esempio, hanno un’età media
leggermente più alta26.
Grafico 1 - Classi di età
Fonte: Servizio Città e Prostituzione, 2001
26 Non sono disponibili per Venezia dati che consentano di individuare differenze nel tempo
di permanenza in Italia prima della presa in carico da parte del Servizio.
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2.4
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L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione
2.4.1 Il contatto con l’ente
La modalità prevalente di contatto con l’ente registrata nei dati forniti
dal Servizio comprende un passaggio attraverso le forze dell’ordine, anche se
sono presenti diversi casi in cui è stato il Numero Verde lo strumento di contatto. L’unità di strada, se non per pochi casi, non sembra invece avere qui un
ruolo diretto per l’accesso ai programmi di protezione sociale. Questo pare
essere il prodotto di una deliberata definizione dei compiti dell’unità di strada
come unità di monitoraggio del fenomeno e come servizio di riduzione del
danno e non come diretto strumento di “reclutamento” a programmi di protezione sociale. Questo orientamento viene spiegato dagli operatori come parte
del carattere specifico del progetto art. l8. Esso, in effetti, è concepito come uno
degli strumenti di “gestione” della prostituzione di strada, strumento che appare adeguato per persone che hanno maturato l’intenzione non soltanto di intraprendere il percorso di protezione sociale e di regolarizzazione, ma anche di
abbandonare qualsiasi relazione con la rete di sfruttamento.
2.4.2 La presa in carico
Come si è accennato, gli operatori e le operatrici del Servizio attribuiscono molta importanza al processo di selezione, che deve avvenire collocando
il caso singolo all’interno di una conoscenza più ampia delle reti di relazione
della donna e delle caratteristiche della rete di sfruttamento in cui era (è) inserita. Appare quindi fondamentale una precisa conoscenza delle caratteristiche
della tratta e dello sfruttamento della prostituzione sul territorio monitorato:
“A noi interessa moltissimo chi sono le persone che inseriamo nei percorsi. Noi
non abbiamo l’atteggiamento salvifico di chi, come primo obiettivo, si propone di toglierle dalla strada. Noi valutiamo la sofferenza che la ragazza riporta,
poi si fa una situazione della sua rete di sfruttamento. Dobbiamo capire anche
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contro chi si sta ribellando, quale denuncia sta proponendo”27.
Dato che il ricorso al percorso previsto dall’art. 18 è concepito come una
delle risposte possibili ad una richiesta di aiuto, per i casi per cui si ritiene non
sia uno strumento adeguato, sono attivate altre forme di sostegno, tra cui un’attività di orientamento rispetto ad altre possibilità di regolarizzazione. La selezione è quindi fondata più sulla valutazione delle relazioni con le reti di sfruttamento che sulla disponibilità alla denuncia. Sono stati in effetti attivati alcuni percorsi senza denuncia, anche se non sono frequenti. Per l’accesso a questi
percorsi sono indicate dal Servizio tre condizioni. La prima è che sia evidente
che non si tratti di una semplice richiesta di regolarizzazione ma di un’effettiva determinazione ad uscire dalla rete di sfruttamento, avendo quindi una rete
sociale “alternativa e antagonista alla rete di sfruttamento”28. La seconda condizione è che vi sia la possibilità di dimostrare l’impossibilità di denunciare da
parte della donna, o perché non ha elementi conoscitivi tali da consentire
riscontri (soprattutto se è appena arrivata) o perché la sua rete di sfruttamento
può mettere in pericolo la sua famiglia. Infine, il numero di richieste di permesso di soggiorno senza denuncia non deve diventare proporzionalmente
troppo alto rispetto ai percorsi con denuncia, in modo che la Questura li possa
considerare come parte di un’attività che, nel suo complesso, trova fondamento nei contributi dati alle indagini e alla repressione della tratta. Non sempre,
tuttavia, il Servizio può realizzare una selezione in base ai propri criteri: i buoni
rapporti con la Questura richiedono che siano prese in carico persone che
hanno dato un contributo importante alle indagini, indipendentemente dalla
loro motivazione ad intraprendere un percorso di uscita. Secondo il Servizio,
queste sono le persone più a rischio di fallimento o di interruzione del programma, anche attraverso il rimpatrio finalizzato a sostenere nuovamente un
percorso di immigrazione in Italia.
Il criterio dei legami con la rete di sfruttamento appare d’altra parte fondamentale non soltanto nella selezione ma anche per le interruzioni dei programmi, che sono decise in gran parte in base al fatto che sono stati mantenu27 Intervista a Claudio Donadel, responsabile del Servizio Città e Prostituzione.
28 Idem.
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ti o ripresi in qualche modo questi legami. L’interruzione vera e propria viene
ultimamente preceduta da una sospensione del programma per 10-15 giorni,
per lasciare la possibilità alle donne di ricontrattare la propria posizione nella
rete di sfruttamento, per capire se le condizioni in cui potrebbe continuare l’attività di prostituzione sono per lei preferibili ad un percorso di uscita. Questa
strategia viene valutata positivamente, perché sembra favorire un impegno più
definito nel percorso di uscita.
2.5
I percorsi di accoglienza e di sostegno
Rispetto al processo di uscita dalla prostituzione e di inserimento sociale, il punto qualificante del progetto è indicato nel fatto che le decisioni sono
prese da un gruppo di lavoro di cui l’utente è parte, insieme ad un’educatrice e
ad una mediatrice culturale. Anche le forme di accoglienza sono decise in questo modo, con una valutazione complessiva rispetto al grado di autonomia,
alla capacità di assumersi responsabilità e alle esigenze affettive del soggetto.
Quindi, le forme di accoglienza offerte dalle strutture a cui si fa riferimento
sono subordinate agli obiettivi del Servizio e alle strategie definite dal gruppo
di lavoro.
Le possibilità di accoglienza sono tre: la comunità, l’inserimento in
famiglia e il gruppo di mutuo-aiuto. L’accesso a queste strutture è solitamente
preceduto da una breve permanenza in albergo o in pensione, che assolvono
alla funzione di “case di fuga”. L’inserimento in comunità riguarda soltanto una
parte minoritaria delle utenti e sembra essere lievemente più diffuso per le
donne nigeriane, che tendono a rimanervi anche più a lungo rispetto alle
donne dell’Europa dell’Est. Le modalità di accoglienza rilevabili dai dati relativi ai singoli percorsi mostrano comunque passaggi, in tempi relativamente
brevi, a sistemazioni autonome, esito questo di una preoccupazione di ridurre
quanto più possibile le esperienze di istituzionalizzazione, anche se appaiono
abbastanza diffusi i percorsi che si concludono con una convivenza con partner italiani, frequenti soprattutto tra le donne albanesi. Un altro elemento che
appare specifico del caso di Venezia è la grande attenzione data agli inserimen-
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ti familiari, concepiti non soltanto come forma di integrazione delle donne in
una rete sociale italiana ma anche come strumento per stabilire relazioni con
la comunità locale, per costruire attraverso l’accoglienza legami sociali ed
influenzare la percezione della comunità locale rispetto al fenomeno della prostituzione e delle donne che hanno lavorato come prostitute.
2.6
I progetti di inserimento socio-professionale
All’obiettivo di favorire il raggiungimento di un’indipendenza abitativa
in tempi relativamente brevi corrisponde quello di favorire quanto prima l’autonomia lavorativa ed economica, perché sia compiuto il processo che consente la piena regolarizzazione ed il proseguimento autonomo del proprio progetto migratorio. Con questo generale orientamento, il gruppo di lavoro
descritto nel precedente paragrafo, preposto alla realizzazione del programma
di assistenza ed integrazione sociale, ha anche la funzione di definire, sulla
base delle esigenze e delle aspirazioni dell’utente, un progetto educativo e di
inserimento lavorativo individualizzato.
Riguardo all’orientamento rispetto alla formazione o alla creazione di
opportunità di formazione da parte dello stesso Servizio, l’aspetto ritenuto primario è che essa sia strettamente collegata con l’inserimento lavorativo e che
questo inserimento avvenga nel più breve tempo possibile. Le opportunità in
questo campo sono costituite principalmente dai corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo, promossi dal Servizio stesso. Questi corsi sono
stati adattati alle esigenze di un inserimento lavorativo rapido, riducendo i
tempi dell’attività teorica e del tirocinio, che sono stati concentrati in due mesi
e mezzo. Inoltre, per garantire il collegamento tra formazione ed inserimento
lavorativo, le agenzie formative sono state collegate ai comparti produttivi locali, attraverso protocolli d'intesa. Questo è stato realizzato, ad esempio, per il
settore alberghiero, in cui è previsto l’impegno all’assunzione nella struttura in
cui si svolge il tirocinio.
Importanti difficoltà rilevate rispetto alla formazione riguardano, da un
lato, le inadeguate competenze linguistiche particolarmente presenti tra chi
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arriva da paesi slavi e ha un basso livello di istruzione e, dall’altro, le competenze relazionali rispetto al lavoro di gruppo, indicate come un problema rilevante soprattutto per le donne nigeriane.
I principali sbocchi lavorativi sono finora stati trovati nel terziario,
soprattutto per le donne albanesi ed est-europee, e nell’industria, soprattutto per
le donne nigeriane. Per spiegare questi diversi orientamenti, gli operatori fanno
riferimento non soltanto ai vincoli del mercato del lavoro, ma anche alla maggiore difficoltà mostrata dalle donne nigeriane nei tipi di lavoro in cui sono più
importanti le relazioni con colleghi e superiori e dove si richiede la capacità di
lavorare all’interno di un gruppo. Si nota inoltre che, per le donne nigeriane,
appare più diffuso il ricorso alla borsa lavoro, quindi, ad un percorso “protetto”
di inserimento nel mercato del lavoro. Un altro elemento indicato come qualificante nelle strategie di inserimento lavorativo da parte del Servizio riguarda gli
inserimenti come collaboratrici familiari o assistenti agli anziani, che sono evitati se non come professione liberamente scelta e con una formazione e posizione professionale specifica quale quella di assistente domiciliare.
Infine, conformemente alle finalità generali del Servizio di “gestione”
del fenomeno prostituzione sul territorio, viene rilevata l’importanza del collegamento tra inserimento lavorativo ed inserimento socio-relazionale nella
comunità locale. I dati forniti dal Servizio mostrano che l’obiettivo di un inserimento lavorativo in tempi relativamente brevi è stato realizzato per la grande
maggioranza delle donne accolte nei programmi di protezione sociale. A ciò
corrisponde un’alta proporzione di permessi di soggiorno emessi in base all’art.
18 già convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Questa proporzione appare particolarmente alta per le donne albanesi, avendo quasi tutte
ottenuto la conversione, ed è di circa la metà dei casi per le donne nigeriane e
dell’Europa dell’Est. Questa proporzione non sembra tanto dipendere dalla
durata dei programmi, perlomeno per quanto riguarda la differenza tra donne
albanesi e dell’Est, ma piuttosto dalla maggiore frequenza, tra queste ultime, di
interruzioni o rimpatri.
Infine, un altro aspetto in cui emergono differenze tra le utenti è quello
del numero dei rinnovi del titolo di soggiorno prima della conversione: nonostante sia necessaria molta cautela nell’interpretare i dati disponibili, data la
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bassa numerosità, si può notare come sia più frequente tra le nigeriane avere
due rinnovi prima della conversione, mentre prevale un solo rinnovo per
donne dell’Europa dell’Est e dell’Albania. In sintesi, riguardo alle donne dell’Est Europa, si può rilevare che non tutte restano nel programma, ma quelle
che vi rimangono hanno una maggiore facilità di conversione del permesso di
soggiorno. Tra le donne nigeriane, tutte decidono di restare nel programma,
anche perché sembra avvenire, come si è detto, un attento processo di selezione all’ingresso, ma per loro esiste una maggiore difficoltà nella conversione del
permesso di soggiorno.
2.7
I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione sociale
Il territorio veneziano si caratterizza, come in parte già affermato precedentemente, per la presenza di due soggetti istituzionali forti che cooperano
per l’attuazione dell’art. 18 d.lgs. 286/1998. Troviamo infatti, da un lato, il Servizio Città e Prostituzione del Comune di Venezia (e quindi un’articolazione
dell’ente locale) e, dall’altro, la squadra mobile della Questura di Venezia che
tende ad assumere – e in buona parte ha assunto – un ruolo centrale nella
gestione dello strumento del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale.
Si comprende immediatamente la centralità della squadra mobile della
Questura di Venezia osservando i dati del Servizio Città e Prostituzione relativamente alle modalità di arrivo della straniera poi inserita nel programma di
assistenza e integrazione sociale. La squadra mobile ha un ruolo assolutamente preponderante: non solo copre oltre la metà dei casi di soggetti inseriti nel
programma ex art.18 ma, se si considerano anche il commissariato di pubblica
sicurezza di Mestre, i casi inviati dalla Questura di Venezia, dove non viene specificato ulteriormente il tipo di soggetto inviante e le altre articolazioni della
Questura, raggiungiamo una percentuale superiore al 65%.
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Fonte: Servizio Città e Prostituzione, 2001
Tale ruolo primario viene svolto all’interno di un territorio che non
vede una presenza così massiccia di prostituzione (la popolazione che si prostituisce è stimata attorno alle 120-140 unità circa): non siamo cioè di fronte
ad un territorio, come potrebbe essere quello di una grande città del Nord
come Torino, dove la prostituzione è un fenomeno molto presente sulle strade
cittadine. Infatti, nella città lagunare il fenomeno prostituzione di strada è del
tutto assente, mentre è presente sulla terraferma ed in gran parte si tratta di una
“terra di transito o di ospitalità delle ragazze che vanno poi a prostituirsi nelle
zone a cavallo tra Padova e Treviso”29. Parimenti, come già affermato prece-
29 Intervista a Vittorio Rizzi, dirigente squadra mobile della Questura di Venezia.
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dentemente, il Servizio Città e Prostituzione viene ad essere non solo un servizio del Comune di Venezia, ma un servizio che opera su gran parte del territorio provinciale.
Il ruolo primario della pubblica sicurezza nel contatto e nella persuasione della donna a denunciare è inoltre in linea con le scelte metodologiche
del Servizio Città e Prostituzione che continua a preferire un approccio globale al fenomeno della prostituzione e non la focalizzazione degli interventi
esclusivamente sull’attuazione dei programmi di assistenza ed integrazione
sociale30. Secondo il dirigente della squadra mobile il Servizio Città e Prostituzione e l’impegno della squadra mobile per la lotta alla tratta sono ormai conosciuti sul territorio per cui, in una certa misura, le modalità di arrivo sono
“spontanee”: si ritiene cioè che la notorietà del progetto permetta alla donna
che vuole uscire dalla rete di sfruttamento di contattare la pattuglia in strada
sapendo che non sarà comunque lasciata a se stessa o al cliente per raggiungere direttamente il Servizio.
2.7.1 La concessione e il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sociale:
le particolarità della procedura veneziana
La presenza di due soggetti istituzionali forti che collaborano – pur
nella diversità di ruolo e di valutazioni sul fenomeno della prostituzione – è
resa evidente dai dati della Questura di Venezia in merito alle richieste e al rilascio del primo permesso per protezione sociale e dei successivi rinnovi. Riportiamo di seguito i dati forniti dalla Questura di Venezia, suddivisi per anni.
30 Sul punto si veda paragrafo 2.4.
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Tabella 3 - Richieste di permessi di soggiorno per protezione sociale, concessioni, rinnovi e
conversioni (1999, v.a.)
ANNO
1999
N. richieste
permessi
di soggiorno
N. permessi
concessi
N. rinnovi
richiesti
N. rinnovi
concessi
N. conversioni
richieste
N. conversioni
concesse
Albania
6
6
2
2
-
-
Bulgaria
3
3
3
3
-
-
Colombia
1
1
1
1
-
-
Nigeria
3
3
-
-
-
-
Romania
5
5
1
1
-
-
Ucraina
2
2
2
2
-
-
Totale
20
20
9
9
0
0
Fonte: Questura di Venezia, 1999
Tabella 4 - Richieste di permessi di soggiorno per protezione sociale, concessioni, rinnovi e
conversioni (2000, v.a.)
ANNO
2000
N. richieste
permessi
di soggiorno
N. permessi
concessi
N. rinnovi
richiesti
N. rinnovi
concessi
N. conversioni
richieste
N. conversioni
concesse
Albania
7
7
8
8
4
4
Bulgaria
-
-
-
-
3
3
Colombia
-
-
-
-
1
1
Moldavia
3
3
-
-
-
-
Nigeria
4
4
6
6
1
1
Romania
6
5
6
6
3
3
Russia
2
2
2
2
-
-
Ucraina
-
-
-
-
2
2
Totale
22
21
22
22
14
14
Fonte: Questura di Venezia, 2000
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Tabella 5 - Richieste di permessi di soggiorno per protezione sociale, concessioni, rinnovi e
conversioni (2001, v.a.)
ANNO
2001
N. richieste
permessi
di soggiorno
N. permessi
concessi
N. rinnovi
richiesti
N. rinnovi
concessi
N. conversioni
richieste
N. conversioni
concesse
Albania
2
2
3
3
7
7
Brasile
1
1
-
-
-
-
Bulgaria
1
1
1
1
-
-
Colombia
1
1
-
-
-
-
Jugoslavia
2
2
-
-
-
-
Moldavia
4
4
5
5
2
2
Nigeria
7
7
7
7
4
4
Romania
10
10
9
9
7
7
Ucraina
2
2
1
1
-
-
Totale
30
30
26
26
20
20
Fonte: Questura di Venezia, 2001
Tabella 6 - Richieste di permessi di soggiorno per protezione sociale, concessioni, rinnovi e
conversioni (2002, v.a.)
ANNO
2002
N. richieste N. permessi
permessi
concessi
di soggiorno
N. rinnovi
richiesti
N. rinnovi N. conversioni N. conversioni
concessi
richieste
concesse
Albania
-
-
2
2
-
-
Brasile
1
1
-
-
-
-
Colombia
-
-
2
2
-
Jugoslavia
-
-
2
2
-
-
Moldavia
1
1
2
2
1
1
Nigeria
3
3
4
4
2
2
Romania
6
6
5
5
2
2
Ucraina
3
3
2
2
2
2
Totale
14
14
19
19
7
7
Fonte: Questura di Venezia, 2002
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Emerge immediatamente la pressoché totale coincidenza tra le richieste
di rilascio del primo permesso per protezione sociale e il numero di permessi
concessi (soltanto nel 2000 si registra 1 permesso ex art. 18 richiesto da una cittadina rumena e non rilasciato) e la totale coincidenza tra richieste di rinnovo
del titolo di soggiorno e rinnovi concessi. Ci sembra quindi implicitamente evidenziata, da un lato, la funzione di filtro effettuata dal Servizio Città e Prostituzione31 e, dall’altro, il ruolo della squadra mobile che se ritiene utile la collaborazione di un soggetto si impegna affinché il percorso di regolarizzazione
non abbia ostacoli.
Soltanto un’attenta riflessione prima di richiedere il titolo di soggiorno
oppure una richiesta “blindata” per l’importanza della collaborazione possono
spiegare questa pressoché totale assenza di scarto tra richieste e concessioni dei
permessi di soggiorno per protezione sociale. Come si è visto e si vedrà nei case
studies successivi, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha una funzione
sostanzialmente burocratica, non svolge indagini, non cerca riscontri alle
dichiarazioni delle donne ma si limita a registrare quanto gli enti e la squadra
mobile le comunicano. A Venezia potremmo dire che tale ruolo burocratico è
ancora più accentuato. Infatti, volendo fare una simmetria si potrebbe dire che
accanto ai due soggetti istituzionali “forti” (il Comune di Venezia e la squadra
mobile) sussistono – ovviamente esclusivamente in riferimento alla procedura
di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – due
soggetti “deboli”: l’Ufficio Immigrazione e la Procura.
Interessante come controprova è la particolare procedura legata al rilascio del parere del magistrato. Infatti, quando si tratta di procedimenti penali
instaurati presso la Procura di Venezia e per cui la squadra mobile della Questura di Venezia svolge le indagini, si prescinde di fatto dal parere del magistrato: la squadra mobile si assume la responsabilità di chiedere all’Ufficio
Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 senza chiedere il
nulla osta al magistrato procedente sull’assunto che, date le risultanze investigative, si tratta di un passaggio superfluo che avrebbe come unico effetto l’allungamento dei tempi di rilascio, in quanto certamente si avrebbe una risposta
31 Cfr. paragrafo 2.4.
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positiva del pubblico ministero. Tale procedura non è stata implementata a discapito dei magistrati che seguono i procedimenti, poiché esiste una notevole
sintonia tra i due attori (Procura e squadra mobile) e una concorde valutazione sull’utilità di risparmiare tempo e passaggi burocratici. In effetti, se si pensa
che in tutti i casi sono le forze dell’ordine a svolgere le indagini, ad effettuare i
riscontri, a raccogliere le dichiarazioni della donna (almeno le prime verbalizzazioni), è evidente che il magistrato procedente, ancor più se non ha ritenuto
opportuno sentire in prima persona la dichiarante, molte volte chiederà in
parte una valutazione alle stesse forze dell’ordine prima di rilasciare il nulla
osta. In un territorio come quello veneziano, dove la squadra mobile presso la
Questura ha posto particolare attenzione alle indagini in materia di tratta e
prostituzione, dove le segnalazioni sono in molti casi canalizzate verso la stessa squadra mobile, la Procura ha indubbiamente in tale soggetto un referente
affidabile a cui può demandare la valutazione sul rilascio del titolo di soggiorno. Diversamente accade quando titolari delle indagini sono altre forze dell’ordine o quando il procedimento penale è instaurato al di fuori del territorio
veneziano: in questi casi si segue in maniera ortodossa la procedura individuata dalla legge sull’immigrazione e dal Regolamento di attuazione.
Vista la coincidenza numerica, superfluo risulta ogni ulteriore raffronto
tra le richieste e le concessioni del permesso di soggiorno. Interessante ci pare
invece osservare l’andamento delle richieste di permesso di soggiorno negli
anni, escludendo i dati relativi al 200232 in quanto parziali (si riferiscono solamente al periodo gennaio-maggio); di ausilio per alcune considerazioni è la
rappresentazione grafica di tale andamento:
32 Vale la pena però porre l’attenzione su alcuni dati: alla fine del mese di maggio 2002 le
richieste di permesso ex art. 18 sono nulle per le cittadine albanesi, pari già a 6 unità per
quelle rumene e a 3 per quelle ucraine.
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Si osserva immediatamente che il numero delle richieste delle donne di
nazionalità albanese è in diminuzione: tale dato che si ritrova in diversi case
studies viene – da pressoché tutti gli attori coinvolti nella procedura ex art. 18 –
interpretato come un chiaro indice di come tale presenza, un tempo molto
numerosa, sia in calo; così il dirigente della squadra mobile: “Attualmente la
presenza delle albanesi in strada sta diminuendo al punto che diventa difficile
trovarne una in strada. Le cosche albanesi stanno sfruttando ragazze di altre
etnie perché non vi è il rischio di ritorsioni in madrepatria e perché in Albania
sta operando con successo una missione interforze. Ci sono conflitti con cosche
ucraine e moldave perché quelle albanesi stanno cercando di appropriarsi delle
ragazze ucraine e moldave”33.
L’altro dato interessante è il costante aumento delle donne di nazionalità nigeriana, rumena e moldava; tale crescita è da imputare sia ad un incremento della presenza (specialmente di donne provenienti dalla Romania e
dalla Moldavia), sia ad un aumento degli inserimenti nei programmi di protezione sociale, dovuti alla collaborazione prestata alle indagini e al rafforzamento della volontà di fuoriuscita.
33 Intervista a Vittorio Rizzi.
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2.7.2 La conversione del permesso di soggiorno e il nodo della revoca dei decreti di
espulsione
Il percorso delineato dal Servizio Città e Prostituzione diretto all’acquisizione di un'autonomia personale e lavorativa incontra nella Questura un soggetto che risponde con una certa tempestività e senza preclusioni alle richieste
di conversione del titolo di soggiorno ex art.18 in permesso di soggiorno per
lavoro. Infatti la Questura non ha posto particolari impedimenti o rigidità alla
durata del percorso ex art. 18 T.U. immigrazione: non richiede un tempo minimo prima di convertire il permesso di soggiorno e concede tanto conversioni
per lavoro autonomo, quanto conversioni per lavoro subordinato. In base ai
dati forniti dal Servizio Città e Prostituzione, nel corso del primo anno di
attuazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale (marzo 2000marzo 2001), si sono avuti i seguenti esiti:
Tabella 7 - Esiti dei permessi di soggiorno richiesti a conclusione di programma di assistenza e integrazione sociale (v.a.)
Permessi di soggiorno
N.
Conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
28
Conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
8
Permesso per famiglia
1
Rientro assistito
1
Rimpatrio volontario
1
Interruzione del programma
8
Fonte: Servizio Città e prostituzione, 2001
Ciò indica che delle 59 ragazze che hanno intrapreso un percorso di protezione, ben il 61% ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale in permesso per lavoro. Se sommiamo a questo
dato quello di chi ha optato per una procedura di rimpatrio o è rientrata o ha
comunque terminato il percorso con un altro titolo di soggiorno, abbiamo circa
il 66% di conclusioni con successo del programma, il 13% di interruzioni e il
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20% di programmi ex art. 18 ancora in corso.
Confrontando tali dati con l’elaborazione di quelli forniti dalla Questura possiamo fare alcune osservazioni e qualche confronto. In primo luogo,
l’elevato numero di esiti positivi dei programmi trova sostegno e conferma nei
dati relativi alle conversioni del permesso di soggiorno per protezione sociale
effettuate dalla Questura di Venezia. A questo fine si è sommato il numero di
permessi ex art. 18 rilasciati dal 1999 al 2001 e lo si è confrontato con il numero di permessi convertiti dal 1999 al 200234, ottenendo i dati indicati nella
tabella seguente:
Tabella 8 - Permessi di soggiorno per protezione sociale concessi e permessi
di soggiorno convertiti (1999-maggio 2002, v.a. e %)
Paese di origine
Albania
N. permessi
concessi
(1999-2001)
N. conversioni
concesse
(2000-maggio 2002)
%
15
11
73,33%
Brasile
1
-
0,00%
Bulgaria
4
3
75,00%
Colombia
2
1
50,00%
Jugoslavia
2
Moldavia
0,00%
7
3
42,86%
Nigeria
14
7
50,00%
Romania
20
12
60,00%
2
0
0,00%
Russia
Ucraina
4
4
100,00%
Totale
71
41
57,75%
Fonte: Ns. elaborazione su dati della Questura di Venezia, 2002
34 La diversa periodizzazione ha una ragione evidente: non si sono considerati i permessi per
protezione sociale concessi nel 2002 in quanto in nessun modo essi potevano avere già un
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Pur nella parzialità del dato (per effettuare un confronto statisticamente preciso sarebbe necessario avere i dati sia del Servizio Città e Prostituzione,
sia della Questura suddivisi per mese) osserviamo che la percentuale (57,75%)
è del tutto analoga a quella del Servizio Città e Prostituzione riferita al periodo
marzo 2000-marzo 2001. Possiamo quindi affermare che il numero di percorsi conclusi con successo con la conversione del titolo di soggiorno è e si mantiene nel tempo elevato.
Il tempo che in media è stato necessario per ottenere la conversione del
titolo di soggiorno è di 413 giorni; va però detto che questo dato comprende
anche due casi di permesso di soggiorno per motivi di giustizia ex d.l. 477/1996
che hanno avuto un iter di quasi 3 anni. Se si escludono dal computo questi
due casi, il tempo medio per ottenere la conversione del titolo di soggiorno
scende di più di un mese e si aggira intorno a poco più di un anno. Possiamo
quindi affermare che su questo territorio i programmi ex art.18 hanno già rappresentato e rappresentano una effettiva possibilità di fuoriuscita da un circuito di sfruttamento, ma soprattutto testimoniano il reale inserimento nel tessuto sociale e lavorativo. Secondo i dati a nostra disposizione, infatti, gli obiettivi dell’integrazione sociale e dell’autonomia personale ed economica sembrano venire sostanzialmente raggiunti, ed in tempi relativamente brevi.
Vale la pena soffermarsi ulteriormente sui tempi di conversione del permesso di soggiorno perché ci sono ben 5 casi sui 36 considerati nei dati forniti dal Servizio Città e Prostituzione in cui la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha avuto considerevoli ritardi per difficoltà incontrate nella procedura di revoca dei decreti di espulsione di cui la donna era stata
destinataria nel periodo di esercizio dell’attività prostitutiva. Gli ostacoli registrati sono stati essenzialmente di due ordini:
– Prefetture che tardano nel fornire la risposta alla richiesta di revoca
esito entro il maggio del 2002. Si sono invece inclusi i permessi di soggiorno convertiti nel
periodo gennaio-maggio 2002 in quanto essi si riferiscono ai titoli di soggiorno rilasciati
negli anni precedenti (anche se evidentemente i permessi di soggiorno rilasciati alla fine del
2001 non hanno ancora avuto, dato il poco tempo trascorso dal primo rilascio, esiti positivi o negativi. Un raffronto più preciso sarebbe possibile solo con i dati complessivi del
2002).
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e la forniscono solo a seguito di continue e numerose sollecitazioni;
– Prefetture che hanno a volte negato in un primo tempo la revoca dei
decreti di espulsione.
A questo proposito va certamente ribadito che la revoca del decreto di
espulsione in capo ad un soggetto beneficiario del permesso di soggiorno ex
art. 18 T.U. immigrazione è certamente un atto dovuto, su cui non esistono
margini di discrezionalità: è e deve essere una mera formalità burocratica. In
secondo luogo, si deve sottolineare come la tempestività della revoca sia fondamentale, in quanto senza tale procedura non è possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sociale ed inoltre la straniera si scontra con
l’impossibilità di recarsi all’estero. All’atto di un controllo di frontiera infatti la
donna dovrebbe riuscire a spiegare perché possiede un permesso di soggiorno
a fronte di un decreto di espulsione precedente e, conseguentemente, dovrebbe
convincere il funzionario che sta operando il controllo che tale discrepanza è
dovuta esclusivamente ad un’inefficienza del sistema italiano. Va sottolineato
che i problemi all’atto della revoca del decreto di espulsione si sono avuti non
con la Prefettura di Venezia, ma con le Prefetture di altri luoghi lontani dal territorio veneziano.
2.8
Conclusioni
La particolarità di Venezia, ossia l’esistenza di un Servizio comunale che
si occupa di prostituzione, ha importanti implicazioni per le caratteristiche del
progetto art. 18. Infatti, le attività inerenti a tale progetto si collocano in un
contesto più ampio di interventi sulla prostituzione, basati su una struttura
organizzativa consolidata e ad elevata specializzazione nel campo e con una
legittimità derivata dall’essere ente pubblico. Da un lato, la pluralità di strumenti di intervento a disposizione consente sia di evitare un uso improprio o
a rischio di strumentalizzazione dell’art. 18, sia di concentrare gli interventi di
aiuto soltanto sulle donne che possono o vogliono rientrare nei requisiti previsti dall’art. 18; dall’altro lato, le attività realizzate all’interno del progetto art.
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18 sono inserite in un progetto strategico più ampio e di lungo periodo per la
gestione del fenomeno prostituzione di strada. Così, come si è visto ad esempio rispetto alla frequenza degli inserimenti in famiglia, lo stesso processo di
integrazione sociale di una donna inserita in un programma di protezione
sociale diventa occasione di coinvolgimento della comunità locale e di mutamento della percezione diffusa del fenomeno della prostituzione di strada.
Inoltre, il Servizio rappresenta un interlocutore istituzionale forte e stabile per
le forze dell’ordine, con cui si rileva una buona collaborazione. A questo proposito va sottolineata la seconda particolarità di Venezia, cioè la presenza di un
ufficio della Questura, la squadra mobile, che ha fatto della lotta alla tratta uno
dei nodi fondamentali della sua attività di contrasto alla criminalità.
La squadra mobile non solo svolge gran parte delle indagini, ma si è
posta in posizione centrale anche rispetto ai rapporti con l’Ufficio Immigrazione e la Procura: la peculiare procedura in merito al rilascio del parere del pubblico ministero ne è la controprova. Il confronto e la collaborazione si presentano proficui, a nostro avviso, proprio per la forza e l’indipendenza dei due
soggetti: il Servizio Città e Prostituzione ha una storia, un’esperienza ed un’autonomia tale da mantenere un approccio ampio ed integrato al fenomeno della
prostituzione di strada senza trasformarsi in un “procacciatore di collaborazioni”; la squadra mobile ha la struttura e gli strumenti per svolgere il suo compito istituzionale di lotta alla criminalità. L’alto profilo che ci sembra di leggere
in questa collaborazione sta, a nostro avviso, proprio nel mantenimento di
entrambi i soggetti del loro ruolo distinto.
Infine, merita un’osservazione l’elevato numero di permessi di soggiorno convertiti: la dinamicità del mercato del lavoro, l’atteggiamento “laico” del
Servizio Città e Prostituzione, l’assenza di preclusioni da parte della Questura
di Venezia permettono l’arrivo in tempi accettabili ad un’effettiva partecipazione delle donne alla vita sociale e lavorativa del territorio.
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3. Modena
di Chiara Bertone e Valeria Ferraris*
3.1
Il fenomeno nel contesto locale
Per il territorio modenese, si possono trovare indicazioni sulle caratteristiche della tratta a fini di sfruttamento sessuale e della prostituzione di donne
straniere in generale nei risultati del monitoraggio effettuato dagli enti responsabili del progetto art. 18, in primo luogo dall’unità di strada del Centro Stranieri del Comune di Modena.
Riguardo alla prostituzione in strada, le caratteristiche rilevate e le direzioni dei mutamenti sembrano rispecchiare quelle complessive individuate
dall’intera rete della Regione Emilia-Romagna, pur in un contesto di grande
variabilità. Prevalgono le donne che provengono dall’Europa dell’Est; in particolare, la nazionalità moldava è quella preminente. Sembra essere costante,
invece, il flusso di donne nigeriane. Modena si caratterizza, insieme ad altre
città della regione, per una maggiore mobilità e una minore presenza di donne
albanesi, quale risultato anche del comportamento delle forze dell’ordine che
tendono a rimpatriarle velocemente. Elemento di novità nel territorio regionale, segnalato dagli operatori, è la presenza di donne fornite di permesso di soggiorno.
*
Chiara Bertone è l’autrice dei paragrafi 3.1-3.6, Valeria Ferraris del paragrafo 3.7, il paragrafo 3.8 è frutto del lavoro comune.
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Rispetto all’età, viene indicato un abbassamento dell’età media ed una
maggiore presenza di minorenni soprattutto tra le donne africane.
Sembra inoltre che sia aumentata la consapevolezza, al momento della
partenza dai paesi di origine, rispetto all’attività che si dovrà svolgere in Italia.
Questo, tuttavia, pare non venga considerato dalle forze dell’ordine come un
impedimento all’ottenimento del permesso di soggiorno in base all’art. 18
d.lgs. 286/1998.
Infine, anche nel caso di Modena e, in generale, della regione EmiliaRomagna, viene segnalata dagli operatori una tendenza verso la maggiore diffusione di forme di prostituzione al chiuso, le cui dimensioni sono tuttavia difficili da stimare, date le difficoltà di monitoraggio35.
3.2
La rete dei servizi e delle risorse
I diversi enti che si occupano dei programmi di protezione sociale previsti dall’art. 18 sono inseriti in rete su due livelli: la rete locale, in cui l’ente
coordinatore è il Centro Stranieri del Comune di Modena, e la rete regionale
del progetto “Oltre la strada”.
3.2.1 La rete locale
Il caso di Modena può essere considerato quello di un territorio su cui
agisce una rete governata da un ente coordinatore. Infatti, il Centro Stranieri del
Comune di Modena ha un ruolo di forte selezione rispetto all’accesso ai programmi di protezione sociale e di coordinamento ma restano, al tempo stesso,
35 Testimoni privilegiati intervistati per la stesura del presente studio di caso: Franco Boldini,
Centro Stranieri, Comune di Modena; Daniela Giuliani, Centro Stranieri, Comune di Modena; Grazia Demurtas, Casa delle donne contro la violenza; Alessandra Vaccai, Associazione
Marta e Maria; Angelo Bolognesi, assistente sociale, Comune di Modena; Chiara Peroni,
Cooperativa Uscita di Sicurezza; Eugenio di Prinzio, ispettore squadra mobile, Questura di
Modena; Laura Bruni, ispettore Ufficio Immigrazione, Questura di Modena; Valeria De Biase,
avvocata, foro di Modena.
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ampi margini di autonomia nelle metodologie di intervento agli enti che si
occupano di accoglienza e di altri aspetti della presa in carico, comprese le procedure per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Si descriveranno quindi
qui separatamente attività ed orientamenti dei diversi attori partecipanti al progetto.
La partecipazione del Centro Stranieri del Comune di Modena al progetto art. 18 regionale si inserisce nel contesto di precedenti esperienze di intervento rispetto alla prostituzione di strada di donne migranti. In particolare, dal
1995 era stato avviato, con finanziamenti comunali, un intervento di riduzione del danno con la creazione di un’unità di strada. Attraverso il lavoro dell’unità di strada, gli operatori hanno così cominciato a ricevere anche richieste di
sostegno a percorsi di uscita dallo sfruttamento e dalla prostituzione. Per
rispondere a queste richieste, il Comune ha stipulato una prima convenzione
con la Casa delle donne contro la violenza per fornire accoglienza a chi desiderava intraprendere tali percorsi di uscita. La rete degli attori coinvolti si è lentamente ampliata, includendo l’Associazione Marta e Maria, nata nel 1996. Nel
1999, a fronte di un aumento delle richieste di percorsi di uscita che coinvolgevano minori, è stata stipulata una convenzione con la Cooperativa Uscita di
Sicurezza.
All’interno di questa rete, il Centro Stranieri del Comune ha un ruolo di
coordinamento, di monitoraggio delle attività degli enti coinvolti e di mediazione rispetto alla loro diversa gestione dei percorsi. Infatti, questi enti appaiono molto diversi per orientamento ideologico e modalità di intervento36. Il
ruolo di coordinamento si manifesta anche nell’essere stato uno dei soggetti
che ha più attivamente promosso e partecipato al Tavolo di coordinamento in
36 La stessa responsabile per l’art. 18 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena sottolinea l’esistenza di una diversità di atteggiamento tra le associazioni, che viene ad incidere in particolare nei passaggi del rinnovo e della conversione del titolo di soggiorno e, a
volte, anche in sede di primo rilascio. L’ispettrice racconta di un caso in cui, pur essendo già
pervenuto alla Questura il parere positivo del magistrato al rilascio del permesso di soggiorno per 5 straniere che avevano denunciato i propri sfruttatori, l’associazione aveva preferito
presentarsi all’Ufficio Immigrazione solo per completare la procedura per il rilascio del titolo di soggiorno di 2 donne, in quanto aveva ritenuto opportuno aspettare ancora un po’ di
tempo per le altre.
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Prefettura, sede dove si confrontano l’ente locale, le associazioni, la Questura
sia come Ufficio Immigrazione che come squadra mobile. Il Tavolo di coordinamento presso la Prefettura è la sede dove vengono affrontati i problemi
emersi nell’applicazione non solo dell’art. 18 d.lgs. 286/1998 ma anche di altri
aspetti della normativa sull’immigrazione (ad esempio, la carta di soggiorno, i
requisiti abitativi per il ricongiungimento familiare, etc.). In base al tema
affrontato sono presenti attori in parte diversi, sempre nell’intento di dialogare e trovare la soluzione più adatta in tutti i casi in cui l’applicazione di una
procedura comporta l’intervento di soggetti pubblici (uffici dell’ente locale,
organi di pubblica sicurezza, soggetti del privato sociale).
Inoltre, con il progetto è finanziata l’attività di mediatori culturali che
vengono utilizzati anche dalle forze dell’ordine. È interessante notare come tra
gli interpreti che lavorano con la squadra mobile ci siano anche alcune donne
che hanno beneficiato nel passato del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs.
286/1998 e che adesso fruiscono di un titolo di soggiorno per lavoro.
Un’altra importante funzione del Centro Stranieri è la sua attività di collettore e filtro delle richieste di accesso ai programmi di protezione sociale. Il
Centro Stranieri si pone come punto di riferimento per l’accesso ai percorsi,
soprattutto in caso di situazioni in cui non è chiara la motivazione ad intraprendere un percorso di uscita dalla rete di sfruttamento. Il Centro Stranieri
richiede infatti un colloquio preliminare, con l’obiettivo di valutare bisogni,
risorse e preferenze delle donne che chiedono l’accesso ai programmi e di effettuare un invio mirato delle utenti tra le associazioni. Non sempre, tuttavia, questa funzione di filtro è esercitata secondo tali modalità: parte dei primi colloqui sono lasciati agli enti che prendono direttamente in carico le donne ed il
passaggio attraverso il Centro Stranieri avviene successivamente.
Gli enti che prendono in carico le donne e gestiscono i programmi di
protezione sociale sono tre: l’Associazione Marta e Maria e la Casa delle donne
contro la violenza, che si occupano principalmente di adulte, e la Cooperativa
Uscita di Sicurezza, a cui è affidato l’intervento specializzato sulle minori.
L’Associazione Marta e Maria, di ispirazione cattolica, ha cominciato le
proprie attività nel periodo 1996-1997, con il fine di sostenere i percorsi di
uscita dalla prostituzione di strada di donne migranti, offrendo loro possibili-
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tà alternative. L’Associazione è nata per iniziativa di un sacerdote e di un gruppo di volontari. I campi di attività dell’Associazione comprendono: l’intervento di strada e la gestione di un centro di ascolto per il contatto con le donne che
si prostituiscono; la gestione di due comunità alloggio, una per minori e una
per adulte; l’attività di formazione (corsi di lingua italiana) e di sostegno alla
ricerca di lavoro; l’assistenza legale.
La Casa delle donne contro la violenza, eredità e parte del movimento
femminista, ha cominciato dalla fine del 1996 a collaborare con il Comune per
la realizzazione di programmi di accoglienza di donne in difficoltà. Attualmente, all’interno del progetto art. 18, gestisce programmi di protezione sociale, sia offrendo percorsi largamente autonomi, sia fornendo la possibilità di un
periodo di permanenza in una comunità alloggio autogestita.
La Cooperativa Uscita di Sicurezza, che si occupa specificatamente di
accoglienza di minori, ha iniziato a partecipare al progetto regionale “Oltre la
strada” nel novembre del 1999, con un’attività di pronto intervento per minorenni in uscita dalla prostituzione e la disponibilità ad ospitare in una comunità cinque persone. La presa in carico e le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno sono realizzate in collaborazione con un’assistente sociale
del Servizio Minori del Comune. Dopo la fase di pronto intervento è previsto
il passaggio presso altre strutture della rete di accoglienza, anche se questo non
è sempre avvenuto.
3.2.2 La rete regionale
La rete locale a sua volta si inserisce nella rete più ampia di enti del progetto “Oltre la Strada”, che si articola nelle 9 principali città emiliano-romagnole e di cui ente promotore è la Regione Emilia-Romagna.
Il progetto ha rappresentato il consolidamento di un’esperienza di rete
già esistente, costituitasi per il progetto Prostituzione avviato nel 1996 e che
prevedeva interventi di unità di strada e percorsi di accoglienza ed inclusione
sociale. La struttura del progetto “Oltre la strada” ha quindi ripreso quella precedente, in cui è coinvolta la quasi totalità degli enti locali della regione, ad
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eccezione dei Comuni di Rimini, Cesena e Forlì, aree comunque rappresentate
dalle Aziende sanitarie locali. Questi enti locali, tra i quali vi è il Comune di
Modena, fungono da enti attuatori a livello locale e svolgono un ruolo di coordinamento rispetto alle agenzie territoriali del pubblico e del privato sociale
coinvolte nel progetto37.
Il coordinamento a livello regionale è realizzato attraverso un Comitato
di pilotaggio, ossia un gruppo di lavoro che raccoglie i referenti istituzionali di
tutti gli enti pubblici locali attuatori del progetto.
Un aspetto importante della rete regionale, oltre alle funzioni di coordinamento e di sostegno allo sviluppo di competenze territoriali, è rappresentato dalle attività di formazione, compresa l’organizzazione di focus group e di
seminari di consulenza specialistica.
La rete regionale si è anche posta come soggetto di riferimento per le
ambasciate, promuovendo accordi e contatti per il rilascio, in tempi congrui, di
certificati di nazionalità e di passaporti. Il rapporto con le ambasciate è una
delle principali difficoltà che gli enti si trovano ad affrontare, dato che il permesso di soggiorno viene rilasciato soltanto quando la persona – che nella
quasi totalità dei casi è sprovvista del passaporto – è in possesso di un certificato di nazionalità fornito dall’ambasciata. È quindi fondamentale il sostegno
di una rete che possa esercitare pressione e costruire relazioni di fiducia con la
ambasciate.
Per quanto riguarda la collocazione delle attività collegate all’art. 18
rispetto al complesso degli interventi su tratta e prostituzione delle donne
migranti, nel progetto regionale si ritrovano gli elementi che caratterizzano
anche l’esperienza di Modena. In particolare, vi si ritrova la compresenza di
attività di unità di strada con fini di riduzione del danno; di azioni di contatto
per eventuali richieste di percorsi di uscita e di monitoraggio del fenomeno; di
percorsi di accoglienza ed inclusione sociale; di programmi di rimpatrio assistito; di cooperazione internazionale; di iniziative di formazione; di gestione
del Numero Verde territoriale; di interventi di comunità, di supervisione e di
37 Oltre la strada, Report sull’attività del progetto, anno 2001, Regione Emilia-Romagna, Bologna,
2002.
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valutazione.
3.3
Dati generali sul progetto art. 18
3.3.1 La collocazione nella rete regionale
Modena si configura come un importante polo del progetto regionale:
vi si trova circa un sesto dei soggetti inseriti nei programmi di protezione sociale dell’intero progetto (vedi Tabella 1).
Tabella 1 - Indicatori quantitativi del progetto “Oltre la strada” a livello regionale e a Modena
(1.4.2000 - 31.5.2001)
Indicatori
N. soggetti contattati in strada
Oltre la strada
Modena
9713
246
N. soggetti accompagnati ai servizi
603+2 minori
55
N. soggetti inseriti nel programma di protezione sociale
419+11 minori
72
N. permessi di soggiorno ottenuti per protezione sociale
318
62
N. soggetti in accoglienza
373+4 minori
79
N. soggetti avviati alla formazione professionale
92
19
N. soggetti avviati al lavoro
282
36
Fonte: Regione Emilia-Romagna, 2001
Si possono individuare alcune specificità di Modena rispetto ai dati
complessivi del progetto regionale, anche se esse possono essere dovute a
forme diverse di rilevazione delle attività da parte degli enti attuatori a livello
locale. In particolare, si nota un rapporto più basso tra numero dei soggetti
contattati e numero dei soggetti inseriti nei programmi rispetto ai dati complessivi dei progetti della Regione. Si può notare anche un rapporto leggermente più favorevole, a Modena, tra soggetti inseriti nei programmi e permessi di soggiorno ottenuti. Difficile è individuarne alcune ragioni specifiche. Un
dato può essere legato al fatto che la prostituzione è presente in modo signifi-
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cativo e la squadra mobile di Modena ha maturato un’esperienza in materia sin
dal 1994, affinando sistematicamente dal 1998 gli strumenti investigativi e le
metodologie di intervento. Tale esperienza, ad esempio, ha fatto maturare la
consapevolezza che lasciare la donna, nel corso della fase investigativa, nell’incertezza se avrà o meno il permesso di soggiorno sia controproducente per le
indagini stesse: “se la ragazza non si sente coperta da nessuno durante le indagini dopo alcuni mesi può rientrare nel circuito da cui è uscita”, così afferma
l’ispettore della squadra mobile che segue le indagini in questa materia. Questo non implica una leggerezza nella concessione del titolo di soggiorno ma
una certa attenzione ad un primo rilascio tempestivo all’atto della denuncia e
dei primissimi riscontri, che continueranno e che, se daranno indicazioni contrastanti, potranno anche portare alla revoca del titolo di soggiorno. Il rapporto più favorevole tra persone inserite nei programmi e permessi di soggiorno
concessi potrebbe anche essere dovuto, come si vedrà, alla forte presenza di
minori. È più sfavorevole, invece, rispetto ai dati regionali, il rapporto tra soggetti inseriti nei programmi di protezione sociale ed il numero di inserimenti
lavorativi.
3.3.2 Le caratteristiche delle utenti
A Modena è prevalente la presenza di donne che provengono dai paesi
dell’Est europeo; quasi la metà di esse è di origine moldava. Le donne dell’Europa dell’Est hanno un’età media più bassa (24 anni) rispetto alle donne nigeriane (27 anni) e hanno anche un minore tempo medio di permanenza in Italia prima del percorso di uscita (8 mesi) rispetto sia alle donne nigeriane che a
quelle albanesi.
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Tabella 2 - Paese di origine dei casi oggetto di rilevazione (v.a. e %)
Paese di origine
Minori
%
Adulte
%
Albania
3
27,3
7
16,3
Nigeria
3
27,3
8
18,6
Moldavia
1
9,1
21
48,8
Romania
1
9,1
2
4,7
Serbia
3
27,3
Bulgaria
1
2,3
1
2,3
Polonia
1
2,3
1
2,3
Russia
1
2,3
1
2,3
Ucraina
1
2,3
1
2,3
Malawi
1
2,3
1
2,3
Totale
11
100,0
43
100,0
Fonte: Centro Stranieri del Comune di Modena, 2001
Al di là di queste caratteristiche generali, si possono individuare significative differenze nelle tipologie di utenti dei due enti che si occupano principalmente di donne adulte.
Tra le utenti prese in carico dalla Casa delle donne prevalgono più fortemente le donne dell’Europa dell’Est. Mediamente, tuttavia, le utenti hanno
un’età più alta (28 anni) e hanno trascorso molto più tempo in Italia prima di
intraprendere un percorso di uscita: questo tempo, di 22 mesi, è circa doppio
rispetto a quello rilevato tra le utenti dell’Associazione Marta e Maria. Le donne
prese in carico da quest’ultimo ente, inoltre, sono più spesso nigeriane e sono
in media più giovani. In questa Associazione, poi, sono più frequenti i programmi di protezione sociale senza denuncia. Per quanto riguarda invece le
minori, tra quelle accolte dalla Cooperativa Uscita di Sicurezza, si rileva una
maggiore presenza di nigeriane. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che le
minori che vengono in qualche modo a contatto con i servizi o con le forze dell’ordine sono sempre prese in carico, mentre per le donne adulte nigeriane –
come vedremo – si opera un rilevante processo di selezione.
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L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione
Per quanto riguarda l’accesso ai programmi di protezione sociale, interessanti elementi emergono dal confronto tra le donne adulte inserite nei programmi gestiti dalle due associazioni coinvolte, Marta e Maria e la Casa delle
donne.
Il contatto con i due enti avviene, come si è detto, in parte attraverso il
filtro del Centro Stranieri del Comune, in parte il passaggio attraverso il Comune si colloca in un momento successivo. In particolare, sembra che la funzione
di filtro del Comune sia svolta soprattutto per le donne inviate dalle forze dell’ordine. Le modalità di arrivo, complessivamente, vedono la prevalenza delle
forze dell’ordine, ma anche una presenza importante di contatti attraverso passaparola, clienti e unità di strada. Vi sono tuttavia forti differenze tra i due enti:
la Casa delle donne prende in carico principalmente persone inviate dalle forze
dell’ordine, mentre per l’Associazione Marta e Maria le modalità prevalenti di
accesso ai programmi sono il contatto attraverso l’unità di strada, il centro di
ascolto e il passaparola. Si possono quindi individuare differenze complessive
nelle modalità di accesso tra i due enti. Per l’Associazione Marta e Maria prevalgono forme di accesso più autonome, attraverso unità di strada e punto di
ascolto e la costruzione di una rete di conoscenza delle attività dell’associazione. La Casa delle donne sembra invece essere più orientata a rispondere alle
richieste di avviare programmi di protezione sociale o da parte delle forze dell’ordine o da parte del Comune. Vi sono, rispetto a questo, differenze relative
al paese di provenienza: in particolare, l’invio da parte delle forze dell’ordine
riguarda principalmente donne dell’Europa dell’Est e donne albanesi, mentre
tra le donne nigeriane prevalgono altre modalità di accesso.
3.4.1 La presa in carico
Nel passaggio dal primo contatto all’inserimento in un programma di
protezione sociale, avviene il processo di prima selezione di cui è generalmente responsabile il Centro Stranieri del Comune attraverso un colloquio o una
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serie di colloqui. Il Centro Stranieri è inoltre responsabile della distribuzione
nelle strutture di accoglienza. Di fatto, tuttavia, sembra spesso accadere –
soprattutto nei casi di forme di accesso all’Associazione Marta e Maria – che
questa selezione venga realizzata direttamente dall’ente stesso. Questi processi
di selezione non sembrano applicarsi allo stesso modo alle donne inviate dalle
forze dell’ordine: in questo caso, la loro presa in carico pare essere anche finalizzata a mantenere buoni rapporti di fiducia e di collaborazione con la Questura, che ha bisogno della disponibilità della donna a fornire informazioni ed
a testimoniare. La disponibilità alla denuncia non è un requisito indispensabile; i percorsi senza denuncia, infatti, nel primo anno di attività, arrivano a circa
un terzo del totale.
Come si è detto, l’invio da parte delle forze dell’ordine è la forma di
accesso più frequente tra le utenti della Casa delle donne. Qui viene esplicitamente rifiutata l’idea di operare una selezione, ma si preferisce descrivere l’accesso ai programmi in termini di “contratto”: l’orientamento in questo caso è
che non sia tanto l’ente a giudicare l’idoneità della persona a compiere il percorso di uscita dallo sfruttamento, quanto la persona ad accettare il tipo di percorso proposto.
D’altro canto, gli operatori di tutti gli enti coinvolti indicano anche
importanti differenze relative alla provenienza delle donne che avanzano richieste di inserimento nei programmi di protezione sociale. Viene segnalata, in particolare, la necessità di un processo di selezione più attento per le donne nigeriane. Questo processo riguarda non tanto una verifica della situazione di sfruttamento in cui queste donne si trovano, ma le motivazioni per l’accesso ai programmi: è infatti descritto come più diffuso tra le donne nigeriane l’obiettivo di
utilizzare l’opportunità offerta dal permesso di soggiorno per protezione sociale a fini di semplice regolarizzazione, senza che vi sia intenzione di fare denuncia o di fornire informazioni all’autorità giudiziaria né, di fatto, di rompere le
relazioni con la rete di sfruttamento. Altre situazioni in cui viene indicata la
necessità di particolari attenzioni, e per le quali si fa riferimento all’intervento
del Centro Stranieri, riguardano casi in cui non vi è chiarezza sulla motivazione,
sulla rottura dei rapporti con la rete di sfruttamento o sulla relazione della
donna con la persona che la accompagna che si dichiara cliente o fidanzato.
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Per le minori straniere che si prostituiscono e che vengono a contatto
con i servizi sociali, con gli enti coinvolti nel progetto o con le forze dell’ordine, il processo di selezione non riguarda la presa in carico – che avviene in ogni
caso per legge – ma la valutazione del tipo di permesso di soggiorno che si può
richiedere: per minore età oppure in base all’art. 18. Nel caso di Modena, vi è
stata una progressione verso la forte prevalenza di questa seconda possibilità,
dovuta in primo luogo alla valutazione dei limiti del permesso di soggiorno per
minore età che non può essere convertito, al compimento del 18° anno di età,
in permesso di lavoro o di studio38. Per le ragazze accolte attraverso il suo pronto intervento, alla Cooperativa Uscita di Sicurezza è affidata la funzione di
osservazione iniziale e di valutazione sulla presenza delle condizioni per fare
una richiesta di permesso di soggiorno in base all’art. 18, in collaborazione con
un’assistente sociale del Comune. Anche in questo caso, la denuncia non è considerata una condizione necessaria. Tra queste utenti vengono rilevate forti differenze in base alle modalità di accesso: le ragazze che arrivano attraverso le
forze dell’ordine sono più restie ad accettare di entrare in un programma di
protezione sociale e a fornire informazioni sulla propria rete di sfruttamento.
3.5
I percorsi di accoglienza e di sostegno
Si rilevano, nuovamente, importanti differenze nelle forme di accoglienza realizzate nel contesto modenese dai diversi enti. In primo luogo, è diversa la
frequenza del ricorso a forme di istituzionalizzazione quali le comunità di accoglienza. La quasi totalità dei percorsi seguiti da Marta e Maria comincia nelle
comunità alloggio gestite direttamente dall’Associazione. I percorsi seguiti dalla
Casa delle donne sono invece più spesso autonomi, dal punto di vista dell’abitazione, legati solitamente ad una convivenza con amiche o con un partner. È
necessario tuttavia tenere conto dell’interrelazione tra modalità di accoglienza e
38 Si fa riferimento alle due circolari del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 e del 9.4.2001
che stabiliscono che il permesso di soggiorno per minore età non permette di lavorare e
non può essere convertito in permesso per lavoro o per studio al compimento del 18° anno
di età.
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caratteristiche delle utenti, che potrebbe delineare anche una sorta di divisione
del lavoro tra gli enti in cui, ad esempio, forme di maggiore istituzionalizzazione sono offerte a donne più giovani e con meno esperienza in Italia.
Sono inoltre diverse le modalità di gestione e di controllo delle comunità alloggio da parte dei due enti. Le comunità di prima accoglienza gestite
dall’Associazione Marta e Maria prevedono la presenza costante delle operatrici e richiedono alle utenti di conformarsi ad una serie di regole. Queste regole
sono finalizzate a proteggere chi è presente nella comunità rispetto a possibili
ritorsioni da parte della rete di sfruttamento, ma hanno anche un’esplicita finalità di “ristrutturazione”39 della visione di sé e del proprio progetto di vita. Così,
tra le regole fondamentali della comunità vi sono il “rispetto per la propria persona: non continuare a vendere il proprio corpo per ottenere soldi, oggetti o
favori personali” e l’“essere responsabile della scelta di cambiare vita: non continuare ad avere rapporti con persone o gruppi conosciuti sulla strada o legati
al mondo della malavita”. Alla rete precedente si cerca di sostituire un’altra rete,
con la presenza di volontari e con attività di tipo comunitario, ad esempio con
gli Scouts. Il grado di autonomia è maggiore nell’appartamento di seconda
accoglienza, che può accogliere fino a 4 persone.
La comunità alloggio gestita dalla Casa delle donne non prevede la presenza continua di operatrici e le forme di controllo e di regolazione della convivenza sono intese come strettamente finalizzate a proteggere l’incolumità
delle utenti e a consentire la convivenza nel rispetto reciproco. Limitare il livello di controllo è inteso come un elemento mirato a favorire l’acquisizione di
maggiore autonomia. Una regola considerata come particolarmente importante, giustificata per ragioni di incolumità delle utenti, è il divieto di portare
uomini, inclusi i propri fidanzati, nell’alloggio. L’infrazione di questa regola è
considerata grave e comporta l’espulsione dalla comunità alloggio (ma non
l’interruzione del programma).
39 Il concetto di “ristrutturazione”, come descritto da Berger e Luckmann, ha l’obiettivo di “ridistribuire radicalmente i valori di realtà”, il che richiede di “demolire e disintegrare la precedente struttura convenzionale della realtà soggettiva”, di reinterpretare completamente la
vita passata alla luce di un nuovo apparato legittimante (P.L. Berger, T. Luckmann, La realtà
come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969, pp. 214-215).
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Nonostante queste differenze, sembra che tra le due associazioni vi sia
un comune orientamento a favorire in tempi non troppo lunghi l’avvio di un
percorso abitativo autonomo. Non si riscontrano, infatti, rilevanti casi di percorsi di riproduzione della dipendenza, con lunghe permanenze in comunità,
magari segnate dal passaggio attraverso comunità diverse.
Un ruolo importante nel passaggio verso l’autonomia paiono avere gli
inserimenti in famiglia, ma anche soluzioni abitative legate al posto di lavoro.
Percorsi che, nel breve periodo, si concludono con una completa autonomia
abitativa, con la donna che vive da sola in un appartamento, sembrano
comunque più frequenti tra le utenti della Casa delle donne.
Si confermano, complessivamente, i tempi medi dell’accoglienza indicati dalla relazione generale del progetto regionale “Oltre la strada”: dai 30
giorni agli 8 mesi, con una media di 4-5 mesi per donna. Quanto detto in riferimento alle donne adulte si applica soltanto parzialmente alle minori, perché
per questo specifico target la presa in carico e la permanenza in comunità sono
previste, in ogni caso, fino al compimento della maggiore età.
3.6
I progetti di inserimento socio-professionale
Riguardo all’inserimento professionale, la situazione di Modena si
caratterizza, secondo gli operatori, per la presenza di condizioni del mercato
del lavoro particolarmente favorevoli. Questa valutazione determina la percezione del proprio ruolo di sostegno per la ricerca di lavoro, che consiste da un
lato nell’orientare verso opportunità di formazione o nel crearle, dall’altro nell’incentivare ad una ricerca in gran parte autonoma di un posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, si ricorre all’offerta formativa disponibile sul territorio, che è accessibile soltanto se in possesso di permesso di soggiorno. È stato tuttavia anche realizzato, nell’ambito del progetto regionale, un
corso per educatici pari, di cui parte delle frequentanti sono state poi inserite
per diverse mansioni all’interno del progetto modenese.
La ricerca di lavoro si prevede avvenga anche prima della regolarizzazione, con l’avvio di prime esperienze di lavoro nel mercato informale. La capa-
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cità di cercare ed accettare opportunità di lavoro in nero negli ambiti dell’assistenza agli anziani, delle pulizie o di altri servizi (ad esempio, la ristorazione)
viene infatti concepita come un mezzo per promuovere l’autonomia ed evitare
la riproduzione di forme di dipendenza dal sostegno degli enti, ma anche come
strumento per favorire la rottura con le esperienze di vita precedenti ed il rafforzamento dell’autostima attraverso l’impegno in nuove attività.
Le operatrici rilevano alcune differenze, sia rispetto alle opportunità nel
mercato del lavoro, sia rispetto alle preferenze delle utenti, in relazione ai loro
paesi di origine. In particolare, le donne nigeriane si orientano più frequentemente verso il lavoro in fabbrica, e vi trovano maggiori opportunità, mentre le
donne che provengono dai paesi dell’Est preferiscono lavori quali la parrucchiera o la commessa, non soltanto per la tipologia di lavoro in sé ma anche
per l’ambiente “più familiare” che li caratterizza. Questi lavori, tuttavia, non
sono sempre disponibili, mentre è più facile l’accesso a lavori quali la cameriera, l’addetta alle pulizie o l’assistente agli anziani. Gli sbocchi lavorativi sono
comunque molto vari.
Se questi elementi sembrano caratterizzare un orientamento generale, si
rilevano anche nell'ambito dell'inserimento socio-professionale importanti differenze tra gli enti coinvolti. Presso la Casa delle donne, le operatrici concepiscono il proprio compito rispetto all’inserimento lavorativo come un compito
primariamente di orientamento e sostegno al progetto migratorio, ma non di
inserimento in percorsi “protetti”, né in percorsi di formazione che vengono
percepiti come non conformi alle esigenze delle donne di avere subito un reddito. Viene data, infatti, molta rilevanza alla ricerca autonoma di lavoro come
parte del processo di acquisizione di autonomia. Percorsi più “protetti” di inserimento sono stati realizzati per situazioni in cui si riscontrava una maggiore difficoltà, attraverso l’attivazione di borse lavoro in collaborazione con il Comune,
nell’ambito della cooperazione sociale. L’Associazione Marta e Maria fornisce
una preparazione di base, con corsi di alfabetizzazione e di italiano. Inoltre,
sembra che vi sia una maggiore partecipazione dell’ente alla ricerca di lavoro da
parte delle utenti. D'altro canto, anche questa Associazione valuta come non
sempre utili all’inserimento lavorativo gli stage di formazione. Infine, riguardo
alle minori prese in carico dalla Cooperativa Uscita di Sicurezza, nei casi in cui
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abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico, esse sono primariamente orientate alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo attraverso l’ausilio
di borse lavoro.
L’inserimento socio-professionale e la conversione del permesso di soggiorno ex art. 18 in permesso di soggiorno per lavoro rappresentano la conclusione tipica dei percorsi. Da un lato, infatti, il numero di interruzioni del programma rilevato è relativamente basso, limitato a circa il 10% dei casi tra le
donne adulte, e i rimpatri sono ristretti a rari casi; dall’altro lato, emerge l’alto
numero di conversioni, proporzionalmente ai programmi avviati. Infatti, circa
un quinto dei permessi di soggiorno concessi sono stati convertiti nel periodo
considerato nella rilevazione (marzo 2000-marzo 2001)40. Il numero di conversioni è particolarmente alto tra le donne prese in carico dall’Associazione
Marta e Maria. Non si rilevano invece forti differenze rispetto ai paesi di origine delle donne.
3.7
I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione sociale
La Questura di Modena è il soggetto competente per il rilascio dei titoli di soggiorno dei soggetti residenti all’interno del territorio provinciale ed è la
Questura con cui le associazioni che gestiscono i programmi di assistenza ed
integrazione sociale, coordinate dall’Ufficio Stranieri del Comune di Modena,
si relazionano quotidianamente.
3.7.1 La concessione del permesso di soggiorno per protezione sociale
I permessi rilasciati dalla Questura di Modena alla fine di ottobre 2001,
suddivisi per paese di origine, sono stati:
40 Per i dati ufficiali si rimanda al quadro fornito dalla Questura di Modena, descritto nel prossimo paragrafo.
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Tabella 3 - Permessi di soggiorno rilasciati disaggregati per paese di origine
(2001, v.a.)
Paese di origine
Permessi concessi
Albania
8
Cuba
1
Jugoslavia
2
Kazakistan
2
Malawi
1
Moldavia
19
Nigeria
11
Romania
4
Russia
5
Ucraina
3
Totale
56
Fonte: Questura di Modena, ottobre 2001
A questa tabella corrisponde la seguente rappresentazione grafica:
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Si tratta interamente di permessi di soggiorno rilasciati ad ex prostitute41
e si nota immediatamente una netta prevalenza delle donne provenienti dalla
Moldavia e, a seguire, dalla Nigeria e dall’Albania. Questi dati trovano una conferma nei contatti registrati dalle unità di strada. Nel 2000, infatti, si sono avuti
493 contatti con persone provenienti dalla Nigeria, 215 dall’Albania, 218 dalla
Moldavia: le tre nazionalità più contattate sono anche quelle con il maggior
numero di permessi di soggiorno rilasciati. Si nota, però, che le persone maggiormente contattate in strada sono di nazionalità nigeriana, mentre tale nazionalità è la seconda nell’ordine di quelle che hanno ottenuto più permessi di
soggiorno. Una spiegazione viene fornita dal monitoraggio compiuto sia dalle
associazioni che dalle forze dell’ordine e dai vigili urbani che registra nell’ultimo anno un progressivo decremento della presenza delle donne dell’Est sulla
strada a favore di una prostituzione al chiuso, in appartamenti, molto più difficile da individuare.
Nel 2001, la squadra mobile di Modena, con l’ausilio di una prima
denuncia di una donna dell’Est, ha iniziato un’attività investigativa che ha portato a successive denunce di diverse donne e all’arresto di un gruppo di persone di nazionalità rumena che gestiva una serie di case a Modena e anche in altre
città settentrionali. Si tratta di un fenomeno diverso rispetto alla classica prostituzione di strada, su cui è difficile intervenire perché è meno visibile e su cui
bisogna evitare di cadere nell’errore di confonderlo con fenomeni di tutt’altro
tipo, ad esempio, con chi si prostituisce autonomamente in casa senza subire
alcun tipo di sfruttamento.
Sembrano, invece, rimanere in strada le ragazze nigeriane, che cambiano solamente zona a seguito di interventi delle forze dell’ordine o di situazioni di disagio di altro tipo. Allo stesso tempo sembra aumentare la mobilità delle prostitute albanesi e diminuisce il loro numero anche a causa di un
numero sempre maggiore di rimpatri, fatti al momento dello sbarco sulle
coste italiane.
41 Va detto che nel periodo successivo a quello della rilevazione dei dati, cioè nei primi mesi
del 2002, la Questura di Modena ha rilasciato alcuni permessi di soggiorno a uomini stranieri che hanno collaborato nel corso di indagini di polizia riguardanti alcuni gravi delitti
contro la persona.
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3.7.2 L’iter con denuncia e l’iter senza denuncia
Due sono gli iter tipo del percorso che porta al rilascio del titolo: uno è
quello in cui la donna denuncia i suoi sfruttatori, l’altro è quello in cui, invece,
non sporge formale denuncia.
Il percorso con denuncia inizia formalmente con la presentazione della
denuncia alle forze dell’ordine: principalmente alla Polizia di Stato, in misura
minore ai Carabinieri. Se la donna è stata contattata in primis dalle forze dell’ordine (è stata fermata sulla strada per un controllo o si è rivolta ad una volante chiedendo aiuto) viene messa in contatto con gli enti che sono in grado di
seguirla; diversamente, se invece è stata contattata dalle associazioni tramite l’unità di strada, oppure si è rivolta direttamente alle associazioni, saranno queste
ultime a condurre la donna dalle forze dell’ordine per sporgere formale denuncia. Successivamente alla denuncia, le forze dell’ordine svolgono tutte le attività di indagine.
La sezione della squadra mobile (che è il soggetto che gestisce la maggior parte delle indagini in materia) che si occupa di questi reati svolge immediatamente la primissima attività di riscontro su quanto dichiarato dalla donna
e parallelamente contatta l’associazione per la sistemazione abitativa e logistica, qualora la persona non sia già stata condotta in Questura dall’associazione
stessa. All’esito positivo degli immediati riscontri segue la richiesta, formulata
dalla stessa squadra mobile, di nulla osta al pubblico ministero. Una volta pervenuto il parere positivo42 del magistrato, la pratica si sposta all’Ufficio Immigrazione della Questura. Presso tale Ufficio, la straniera viene accompagnata da
una operatrice dell’ente presso cui è presa in carico e, essendo la pratica già
completa del parere del magistrato, il rilascio avviene in tempi anche molto
brevi. Rispetto al primo periodo di applicazione della normativa si registra,
secondo l’unanime opinione di tutti gli attori (enti, avvocati, forze dell’ordine),
una maggiore rapidità nel rilascio del titolo di soggiorno: non si attendono gli
42 Il parere viene rilasciato in due forme: o mediante un semplice “si autorizza” posto in calce
alla richiesta formulata dalla squadra mobile o mediante un vero e proprio provvedimento
motivato in risposta alla richiesta.
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esiti processuali o la fine delle indagini ma, eseguiti i primi riscontri, si chiede
il parere al pubblico ministero titolare delle indagini e si rilascia il permesso di
soggiorno per protezione sociale.
La squadra mobile sembra considerare utile un tempestivo rilascio del
permesso di soggiorno: la tranquillità della denunciante nel corso delle indagini permette infatti una più proficua collaborazione con le forze dell’ordine e un
più agevole inserimento nel programma di protezione sociale. Si ritiene, infatti, che il momento più delicato sia proprio quello delle investigazioni, in cui la
donna dopo aver sporto denuncia deve a volte essere risentita se sono emerse
nuove risultanze investigative, deve procedere ad individuazioni fotografiche, a
ricognizioni di persona: la straniera è indubbiamente sottoposta ad una forte
pressione per cui il sentirsi in qualche misura protetta le permette di procedere più serenamente e di assumere la piena responsabilità del suo ruolo. Ovviamente anche i rapporti con le associazioni sono più agevoli se la donna si sente
effettivamente protetta.
Alcune difficoltà si registrano quando il pubblico ministero competente per il rilascio del parere è fuori dal territorio modenese: la procedura rischia
di subire qualche ritardo a causa delle lungaggini per il rilascio del nulla osta.
Parimenti, se la straniera ha sporto denuncia presso la Questura di Modena ma
gli atti vanno trasferiti per competenza in altri territori che seguono procedure
diverse, il permesso di soggiorno può venire rilasciato con maggiore ritardo.
Una particolarità del territorio modenese è il ruolo attivo che nella fase
investigativa hanno assunto i vigili urbani che, non essendo autonomi investigativamente, si appoggiano alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. Il sindaco e la
Questura di Modena hanno stipulato un protocollo di intesa a seguito del
quale i vigili urbani, con il Nucleo tutela del territorio, collaborano nelle attività di indagine in materia di immigrazione clandestina e prostituzione. La presenza capillare sul territorio permette ai vigili urbani di essere un’importante
fonte di informazioni – tempestivamente comunicate alle altre forze dell’ordine – e un rilevante ausilio rispetto al numero di risorse umane attivabili (ad
esempio, per fenomeni come la prostituzione in luoghi chiusi, il contributo dei
vigili urbani si è rivelato di notevole utilità).
Inoltre, a differenza della maggior parte degli studi di caso analizzati,
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Modena è inserita all’interno di un progetto regionale e questo permette alle
associazioni modenesi di mettersi facilmente in rete con gli altri soggetti facenti parte della rete chiedendo loro di seguire da vicino e attivamente le procedure
che non riguardano il territorio di Modena ma altri territori della regione. Grazie alla stretta rete di collaborazione a livello regionale ed extraregionale, è possibile avere un referente che segue quelle parti della procedura per il rilascio del
titolo di soggiorno che si svolgono fuori dal territorio di Modena.
Nel percorso senza denuncia, l’associazione presenta alla Questura una
relazione molto dettagliata in cui si racconta il vissuto della donna e si indicano in modo chiaro le ragioni per cui la straniera non può sporgere denuncia.
L’associazione presenta il caso direttamente all’Ufficio Immigrazione che valuta se ci sono gli estremi per concedere il permesso di soggiorno.
Essenziale in entrambi i percorsi è la la relazione di fiducia esistente tra
gli attori che permette di lavorare insieme, ognuno all’interno del proprio ruolo
e delle proprie competenze.
I permessi rilasciati all’inizio del periodo di vigenza dell’art. 18 erano
principalmente titoli di soggiorno emessi a seguito di formale denuncia; successivamente, con il chiarirsi dell’iter per il rilascio del permesso di soggiorno
per protezione sociale il numero di permessi rilasciati con il percorso sociale è
aumentato.
3.7.3 Il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno
Il primo permesso di soggiorno per protezione sociale viene rilasciato
sempre per 6 mesi e, alla scadenza, viene rinnovato e poi convertito. Non esiste nella Questura di Modena una prassi per cui si rinnova un determinato
numero di volte il permesso di soggiorno prima di convertirlo per altri motivi.
La responsabile per l’art. 18 dell’Ufficio Immigrazione afferma che la scelta, in
particolare nei percorsi sociali, è in gran parte lasciata alle associazioni: alcuni
enti si comportano con le donne come “chiocce” e rinnovano il permesso di
soggiorno per protezione sociale più di una volta prima di chiudere il programma di integrazione e chiedere la conversione per lavoro; altri, invece, ten-
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dono a spingere la straniera a rendersi autonoma più rapidamente. Il rinnovo
per protezione sociale viene sempre fatto di 6 mesi in 6 mesi.
Nei percorsi giudiziari l’associazione svolge sempre un ruolo preponderante ma, accanto alle sue decisioni, esiste il vincolo dell’andamento del processo: infatti, tendenzialmente non si converte il titolo di soggiorno fino a
quando la persona non ha reso la sua testimonianza in sede di incidente probatorio o nel corso del dibattimento.
Il modenese è un territorio dove è abbastanza agevole la ricerca del lavoro, per cui fino ad ora non è mai accaduto che non fosse possibile convertire il
titolo di soggiorno per la mancanza di un’occasione lavorativa.
Nella tabella successiva sono indicati i permessi convertiti per lavoro
subordinato accanto ai permessi concessi:
Tabella 4 - Permessi di soggiorno concessi e permessi di soggiorno convertiti per lavoro subordinato disaggregati per paese di origine (v.a.)
Paesi di origine
Permessi concessi
Permessi convertiti
Albania
8
1
Cuba
1
0
Jugoslavia
2
0
Kazakistan
2
0
Malawi
1
0
Moldavia
19
4
Nigeria
11
2
Romania
4
5
Russia
5
0
Ucraina
3
0
Totale
56
12
Fonte: Questura di Modena, ottobre 2001
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Sul totale dei permessi di soggiorno rilasciati quindi il 21,43% è stato
convertito. La percentuale piuttosto alta ci indica che, nonostante i dati si riferiscano alle fasi iniziali di applicazione dello strumento, l’effettiva integrazione
sociale – obiettivo primario del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – è un risultato conseguito. La conversione è avvenuta sempre per
lavoro subordinato e, in alcuni casi, come consente la legge, è stato utilizzato
anche per svolgere attività di lavoro autonomo. Non si sono mai avute conversioni per ragioni di studio dato che, anche in questo territorio, le utenti sembrano preferire acquisire un reddito per garantirsi l’autonomia e, in alcuni casi,
anche per muovere i primi passi per un futuro ricongiungimento familiare con
chi è rimasto in patria.
3.7.4 La revoca del permesso di soggiorno
Un altro degli elementi attraverso cui si può misurare l’efficacia del permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. immigrazione, accanto al dato quantitativo
delle conversioni e ai dati qualitativi legati al tipo di percorso seguito, è certamente il numero di titoli di soggiorno revocati. Il ritiro del permesso di soggiorno, infatti, indica che qualcosa nel sistema non ha funzionato, per cui biso-
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gna privare la persona del beneficio precedentemente accordatole. Nella tabella successiva sono indicati i permessi di soggiorno revocati dalla Questura di
Modena accanto a quelli concessi:
Tabella 5 - Permessi di soggiorni concessi e permessi di soggiorno revocati
(v.a.)
Paesi di origine
Albania
Cuba
Jugoslavia
Kazakistan
Malawi
Moldavia
Nigeria
Romania
Russia
Ucraina
Totale
Permessi concessi
8
1
2
2
1
19
11
4
5
3
56
Fonte: Questura di Modena, ottobre 2001
Permessi revocati
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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Soltanto nel 3,5% dei casi si è dovuto revocare il titolo di soggiorno,
chiara indicazione che lo strumento funziona correttamente. Alla decisione di
revocare il permesso di soggiorno l’Ufficio Immigrazione giunge non per sue
autonome indagini, ma sempre su segnalazione dell’ente o della squadra mobile. Se l’associazione predispone una relazione negativa sull’andamento del programma di integrazione e protezione sociale, l’Ufficio Immigrazione, senza
effettuare alcuna autonoma valutazione, revoca il permesso di soggiorno. L’altro motivo di revoca de plano del permesso di soggiorno è trovare la persona
beneficiaria dell’art. 18 d.lgs. 286/1998 che si prostituisce, seppur autonomamente. Va detto che il caso non si è – fino ad oggi – mai verificato ma è considerato dalla Questura di Modena motivo di revoca del titolo di soggiorno. Un
interessante caso, non di revoca, ma di mancato rilascio ha riguardato una
richiesta di permesso di soggiorno formulata da parte di una donna obbligata
ad effettuare la domanda da una persona di nazionalità straniera che intendeva sfruttare questo titolo di soggiorno per continuare ed ampliare la sua attività di favoreggiamento e di sfruttamento dell’immigrazione clandestina: in tal
caso il permesso ex art. 18 non è stato rilasciato e la persona è stata arrestata.
3.8
Conclusioni
L’art. 18 è uno strumento che viene complessivamente valutato positivamente dagli attori coinvolti. Secondo la squadra mobile è uno strumento che
ha permesso di avere un forte ausilio investigativo: precedentemente le forze
dell’ordine si trovavano in grossa difficoltà per proteggere e collocare la persona che aveva reso dichiarazioni nel corso di una indagine mentre oggi, grazie
alla fattiva collaborazione con le associazioni, è stato possibile risolvere adeguatamente questo problema.
Interessante è anche la collaborazione instaurata tra Polizia di
Stato/Carabinieri e vigili urbani che sembra dare utili risultati sul piano investigativo e, soprattutto, su quello del monitoraggio e della conoscenza del fenomeno prostituzione e criminalità straniera.
Vengono, però, considerate ancora insufficienti le opportunità di prote-
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zione offerte dalla legge: non sono infatti previste norme analoghe a quelle presenti nei programmi di protezione per i collaboratori di giustizia, in alcuni casi
particolarmente delicati, infatti, sarebbe utile avere, ad esempio, la possibilità
di procedere ad un cambio di generalità o di mettere sotto protezione in un
luogo segreto la denunciante e anche i suoi familiari.
Da parte dei professionisti vengono rilevate a volte difficoltà nel far
capire al personale delle associazioni le dinamiche dei meccanismi processuali
e le conseguenti difficoltà che possono sorgere negli stessi.
Per quanto riguarda le attività degli enti responsabili dei programmi di
protezione sociale, Modena rappresenta un esempio di rete con un forte ruolo
di coordinamento da parte di un ente pubblico, ma anche con rilevanti margini di autonomia degli attori coinvolti, margini che mettono in evidenza modi
diversi di intendere le finalità dei programmi di protezione sociale.
Vogliamo quindi indicare in conclusione alcune delle principali specificità nell’intervento degli enti coinvolti nel progetto art. 18.
Una prima differenza riguarda il ruolo stesso dell’ente rispetto alla rete.
In particolare, l’Associazione Marta e Maria sembra riconoscere a sé un ruolo
più autonomo nei programmi di protezione sociale, agendo di conseguenza in
primo luogo nel contatto con le utenti e nella loro selezione.
Le differenze fondamentali si possono però individuare nelle definizioni della situazione delle donne che intraprendono i percorsi di uscita e del proprio compito quale ente rispetto a questi percorsi. Per l’Associazione Marta e
Maria sembra prevalere un intento salvifico: le donne migranti prostitute sono
percepite come vittime non soltanto perché vittime di tratta, ma anche perché
la prostituzione rappresenta in sé una violazione della dignità femminile. Le
opportunità di uscita fornite dall’art. 18 sono quindi concepite anche come
opportunità di “cambiare vita” radicalmente, e ai programmi di protezione
sociale viene attribuita una funzione di risocializzazione che prevede un certo
grado di istituzionalizzazione attraverso l’inserimento in comunità. Nell’orientamento della Casa delle donne, le donne prese in carico sono percepite in
primo luogo come donne migranti, con un proprio progetto migratorio che,
spesso, coincide con un progetto di emancipazione. Il loro coinvolgimento
nella tratta e nella prostituzione rappresenta in questa prospettiva un “inciden-
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te di percorso”. Le opportunità fornite dall’art. 18 rappresentano un’opportunità di superare questo incidente e di realizzare il progetto migratorio emancipatorio. La funzione dell’associazione è quella di “riuscire ad inserirsi dentro un
progetto di vita facendo solo una piccola parte, cercare di essere una risorsa”43.
Viene quindi posta una forte enfasi sulla propria funzione di sostegno ad un
processo di acquisizione di maggiore autonomia, mentre molto più difficilmente si accetta di assumere la funzione di controllo richiesta dai programmi
e rispondente alle aspettative della Questura. Come conseguenza di tale definizione del problema, si ha una ricaduta delle attività realizzate a partire dal progetto sui programmi di assistenza e integrazione sociale su un target più ampio
rispetto alle vittime di tratta, ossia sulle donne migranti in generale. Infatti, la
partecipazione al progetto art. 18 è stata un’occasione per avviare interventi a
favore di questo target, quali, ad esempio, l’apertura di una casa per donne
migranti.
Si può infine rilevare che le differenze qui illustrate tra gli enti attuatori
dei programmi di protezione sociale appaiono rilevanti nell’esperienza delle
donne inserite non soltanto per le caratteristiche del loro percorso di integrazione sociale ma anche per il ruolo fondamentale svolto da tali enti nel processo di regolarizzazione, sia rispetto ad eventuali revoche, sia rispetto alle possibilità di rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno. Possiamo comunque già affermare che, seppur attraverso percorsi diversi ed influenzati dalle
specificità dei singoli enti coinvolti, il risultato di permettere l’inserimento
sociale e professionale è stato raggiunto: ce lo conferma il numero di permessi
di soggiorno che sono già stati convertiti in permessi di soggiorno per motivi
di lavoro.
43 Intervista a Grazia Demurtas, Casa delle donne.
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4. Area Marche-Abruzzo-Molise
di Isabella Orfano e Valeria Ferraris*
Lo studio di caso qui di seguito presentato prende in esame i progetti
di assistenza e protezione sociale promossi e gestiti dall’Associazione On the
Road nel corso della prima annualità del programma a favore di vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, attivato dalla Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 e finanziato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si è scelto di analizzare tale agenzia del privato sociale per una serie di fattori: innanzitutto, perché essa agisce su un’area territoriale significativa dal punto di vista dell’estensione geografica (Marche, Abruzzo e Molise) e della diffusione del fenomeno della prostituzione straniera; perché ha attivato un numero considerevole (57)44 di percorsi di protezione sociale nel lasso di tempo considerato;
perché è una realtà consolidata con una lunga esperienza nel settore dell’intervento sociale a favore di persone che si prostituiscono/prostituivano; e, infine, perché è anche l’ente attuatore della postazione locale del Numero Verde
Nazionale contro la Tratta.
*
Isabella Orfano è l’autrice dei paragrafi 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, Valeria Ferraris del paragrafo
4.7, i paragrafi 4.2 e 4.8 sono frutto del lavoro comune.
44 Si specifica che nel corso del periodo preso in esame, il numero complessivo dei programmi
di assistenza e integrazione sociale attivati dai due progetti gestiti dall’Associazione On the
Road sono stati 57 mentre 55 sono state le donne prese in carico. Tale scarto numerico è
dovuto al fatto che 2 utenti hanno partecipato ad entrambi i progetti in fasi distinte del loro
percorso di inserimento socio-professionale.
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Questo case-study intende quindi esaminare il funzionamento dei progetti art. 18 gestiti da una associazione di volontariato sociale rappresentativa
al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dei percorsi di protezione sociale realizzati e di valutare l’impatto che la gestione di tali progetti ha avuto sull’organizzazione e sul livello di sperimentazione progettuale promosso.
Parte dello studio è dedicata agli aspetti giuridici dei progetti di assistenza e protezione sociale, in particolare alle procedure relative al titolo di
soggiorno (rilascio, rinnovo, revoca, conversione) utilizzate dalle Questure.
L’Associazione On the Road risulta essere uno studio di caso peculiare in quanto, per l’estensione del territorio su cui interviene, ha molteplici soggetti istituzionali di riferimento; infatti, come si vedrà nel corso della trattazione del caso,
diverse sono le Questure e le Procure competenti su tale territorio, varietà che
offre spunti interessanti di analisi e di riflessione45.
4.1
Il fenomeno nel contesto locale
L’Associazione On the Road nasce a Martinsicuro (Teramo) nel 1990,
anno in cui un gruppo di volontari e volontarie iniziarono a stabilire i primi
contatti con le persone che si prostituivano in strada per individuare i loro
bisogni e promuovere comportamenti finalizzati alla prevenzione sanitaria e
offrire opportunità di uscita dalla prostituzione e dallo sfruttamento e percorsi
di inserimento sociale. L’Associazione è quindi da annoverarsi tra quelle realtà
45 Il presente studio di caso è stato redatto sulla base delle seguenti fonti: interviste a rappresentanti dell’Associazione On the Road: Marco Bufo, coordinatore generale; Stefania Scodanibbio, responsabile dell’area accoglienza; Annalia Savini, responsabile dell’area inserimenti lavorativi; Lara Carosi, tutor di intermediazione; Patrizia Di Berardino, orientatrice e coordinatrice dell’accoglienza; Giada Di Gaspare, consulente legale; materiali: Associazione On
the Road (a cura di), Relazione finale progetto art. 18 del D.Lgs. 286/98: On the Road, new roads,
2001; Relazione finale progetto art. 18 del D.Lgs. 286/98: Women Empowerment: dalla strada
all’autonomia, 2001; Progetto Numero Verde Nazionale. Assistenza telefonica in favore delle vittime
della tratta. Rapporto attività, 2001; AA.VV., Da vittime a cittadine. Percorsi di uscita dalla prostituzione e buone pratiche di inserimento sociale e lavorativo, Ediesse, Roma, 2001; F. Carchedi (a
cura di), La ricerca. Progetti oltre frontiera. L’immigrazione straniera nelle regioni adriatiche, Progetto Inte.Mi.Gra, Mosciano S. Angelo, 2001; e On the Road (a cura di), Manuale di intervento sociale nella prostituzione di strada, Comunità Edizioni, Capodarco di Fermo, 1998.
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del privato sociale che per prime in Italia hanno cercato di indagare le caratteristiche dell’allora nuovo fenomeno della prostituzione straniera e, conseguentemente, di identificare le più opportune strategie di intervento per rispondere
alle esigenze di un target all’epoca poco conosciuto da chi operava nel sociale.
L’obiettivo principale perseguito dall’Associazione è l’abbassamento dei
rischi e la riduzione dei fenomeni di disagio connessi all’esercizio della prostituzione e l’attivazione di un processo di empowerment mirato all’autotutela e
all’autodeterminazione di persone spesso non consapevoli dei propri diritti
sociali e civili e, in molti casi, soggette a forme di violenza e sfruttamento.
Il target principale a cui si rivolge On the Road è rappresentato soprattutto da donne immigrate provenienti dall’Albania, dalla Nigeria, dai Paesi dell’ex-Unione Sovietica, da quelli dell’Est Europa e dell’America Latina, ma anche
da travestiti, transessuali e, in misura minore, prostitute locali (sex workers di
una certa età o tossicodipendenti).
Il territorio in cui l’Associazione opera è particolarmente vasto. Dall’iniziale area della Strada Provinciale Bonifica, il bacino geografico di intervento si
è esteso fino ad interessare zone di tre differenti regioni (Marche, Abruzzo e
Molise). Il contatto con il target, infatti, viene ora effettuato nei principali luoghi di prostituzione dei comuni della Vallata del Tronto (Spinetoli, Castel di
Lama, Colli del Tronto, Castorano, Monteprandone, Offida, Folignano, Monsampolo, Appianano, Castignano), della costa adriatica (San Benedetto del
Tronto, Grottammare, Porto San Giorgio, Fermo, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare), della provincia di Macerata (soprattutto Civitanova Marche), delle
province di Teramo (Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Ancarano, Alba
Adriatica, Corropoli, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano
Nuovo, Tortoreto, Silvi Marina), Chieti (Francavilla al Mare), Pescara (Montesilvano, Pescara), dell’area di Termoli e zone limitrofe.
Da una prima fase caratterizzata esclusivamente dal lavoro di strada di
poche persone volontarie, On the Road è ora diventata una struttura qualificata
di riferimento in grado di progettare e fornire una gamma articolata di interventi gestiti da operatrici ed operatori professionali specializzati coadiuvati da
personale volontario. Nel corso degli anni, infatti, l’Associazione ha creato servizi e metodologie di lavoro specifiche per l’accoglienza, l’accompagnamento,
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l’orientamento, la formazione e l’inserimento socio-lavorativo delle persone
prese in carico.
Ha inoltre costruito importanti reti di lavoro a livello locale, nazionale
ed internazionale finalizzate alla realizzazione di attività di sensibilizzazione,
formazione, ricerca e di orientamento di politiche e strategie locali e nazionali
nel settore della prostituzione e della lotta al traffico di persone a scopo di
sfruttamento sessuale.
Dal 1994, On the Road si è formalmente costituita in Associazione di
volontariato iscrivendosi all’Albo Regionale del Volontariato dell’Abruzzo e,
dallo stesso anno, aderisce al Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.); dal 1998, è membro del Comitato di coordinamento delle
azioni di governo contro la tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento per la Solidarietà
Sociale, con la partecipazione del Ministero dell’Interno, del Ministero della
Giustizia, del Ministero della Sanità e del Ministero degli Affari Esteri; nello
stesso anno, l’Associazione si è fatta promotrice del Tavolo di Coordinamento
Nazionale sulla Prostituzione e la Tratta e della costituzione del Gruppo ad hoc
sulla Prostituzione e la Tratta del C.N.C.A.
4.2
La rete dei servizi e delle risorse
Elemento fondamentale per la realizzazione di progetti di intervento
sociale in generale e di protezione ed assistenza sociale in particolare è la
costruzione di una rete articolata di attori che a vario titolo contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Nell’attuazione dei progetti “Women
Empowerment: dalla strada all’autonomia” e “On the Road, new roads”, l’Associazione On the Road ha potuto utilizzare una rete di lavoro costruita negli anni
ma opportunamente allargata a nuovi soggetti-chiave. La rete costruita ha coinvolto istituzioni, servizi territoriali, organizzazioni no-profit, enti di formazione ed istruzione, associazioni datoriali di categoria e sindacati, soggetti privati
e cittadinanza. Il livello di articolazione della rete creata testimonia “la reale
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possibilità di attivare sensibilità e sinergie in una integrazione estremamente
significativa tra pubblico e privato, tra locale, nazionale e transnazionale”46.
Attraverso i progetti art. 18, On the Road ha intensificato la collaborazione con gli enti locali, nello specifico con: la Provincia di Ascoli Piceno ed
alcuni suoi Comuni (Porto S. Elpidio, S. Elpidio a Mare, Porto S. Giorgio,
Fermo, Grottammare, S. Benedetto del Tronto, Spinetoli, il Consorzio dei
Comuni della Vallata del Tronto), la Provincia di Macerata e il Comune di Civitanova Marche, la Provincia di Teramo ed alcuni suoi Comuni (Martinsicuro,
Colonnella, Controguerra, Ancorano, Alba Adriatica, Corrosoli, Nereto, S. Egidio ala Vibrata, S. Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Silvi Marini), la Provincia
di Pescara e i Comuni di Pescara e Montesilvano, il Comune di Francavilla al
Mare (Chieti) e, infine, le Regioni Marche, Abruzzo e Molise.
Punti nodali della rete sono state le Questure. L’Associazione ha stabilito rapporti proficui di collaborazione con l’Ufficio Immigrazione delle Questure di Ascoli Piceno e di Macerata, più problematica, invece, è risultata essere
inizialmente la cooperazione con quella di Teramo, probabilmente anche a
causa dell’assenza di una persona referente dell'art. 18 all’interno dell’Ufficio.
La mancanza di un referente specifico ha determinato nel primo periodo di
applicazione della norma gravi ritardi nell’espletamento delle pratiche necessarie; la situazione è però migliorata nel corso dei mesi soprattutto grazie all’assegnazione di un nuovo dirigente dell’Ufficio Immigrazione che in prima persona si occupa della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale.
Molto positivo risulta essere il rapporto di collaborazione e fiducia con
la squadra mobile delle diverse Questure e con la polizia giudiziaria della Procura di Macerata: nell’attività di indagine i poliziotti vengono maggiormente a
contatto direttamente con le donne, rispetto al personale dell’Ufficio Immigrazione, e ciò ha favorito l’attivazione di un processo di reciproca conoscenza e,
conseguentemente, l’instaurarsi di una fattiva collaborazione, pur nel rispetto
delle singole competenze e dei distinti obiettivi.
Come sottolineato dalla consulente legale dell’Associazione, inizial46 Associazione On the Road, Scheda sintetica, p. 6.
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mente, un certo livello di diffidenza da parte di alcuni operatori di polizia nei
confronti del target, il grado di conoscenza non uniforme della normativa e le
incertezze iniziali rispetto alla sua applicazione hanno determinato, in alcuni
casi, il rallentamento delle procedure del rilascio del permesso di soggiorno.
Oggi, alcuni di questi problemi sono stati superati, sebbene i tempi per il rilascio del permesso di soggiorno subiscano in alcuni casi ancora dei ritardi. Le
forze dell’ordine (Polizia e Carabinieri) hanno svolto un ruolo importante nell’ambito della rete attivata sia in quanto interlocutori principali in base alla
legislazione vigente ma soprattutto in qualità di figure sociali di invio dell’utenza (cfr. Tabella 1). Il livello di collaborazione con le forze dell’ordine e il
ruolo di riferimento riconosciuto dalle stesse all’Associazione è testimoniato
dall’invito rivoltole dalle Prefetture di Ascoli Piceno e di Macerata per presentare le attività svolte nel campo della lotta alla tratta in seno ai Comitati per
l’ordine pubblico (novembre 2000) e da quelle di Teramo e di Ascoli Piceno
per partecipare alla presentazione dei Rapporti sullo stato di sicurezza nelle
rispettive province.
La Procura è invece un nodo di minor importanza all’interno della rete
dei progetti: è infatti la squadra mobile o la polizia giudiziaria a relazionarsi
con la Procura per il rilascio del nulla osta e nel corso dell’attività di indagine,
l’Associazione ha quindi con essa rapporti sporadici. A giudizio dei pubblici
ministeri intervistati e del dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di
Ascoli Piceno il livello di collaborazione tra forze dell’ordine e Procura è buono
e consolidato quale risultato di anni di collaborazione per ragioni d’ufficio che
vanno oltre questa specifica procedura.
Altro elemento costitutivo della rete sono i servizi sanitari territoriali
coinvolti direttamente dall’Associazione sia attraverso gli accompagnamenti
sanitari del target generale (donne che si prostituiscono) effettuati dalle équipe
dell’unità di strada e dei drop-in center, sia attraverso gli accompagnamenti del
target specifico dei progetti art. 18 (donne fuoriuscite dai percorsi prostitutivi).
Dai dati raccolti è emersa una certa difficoltà sperimentata dalle operatrici a
rapportarsi e a stabilire collaborazioni proficue con servizi spesso poco efficaci
e ricettivi della normativa che regola l’accesso di persone straniere alle strutture sanitarie pubbliche. Si sono verificati alcuni problemi soprattutto nell’attiva-
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zione del codice Stp (Straniero Temporaneamente Presente) a causa della mancata conoscenza del personale sanitario delle circolari, ignoranza determinata
anche dal forte ritardo delle Regioni nella definizione dei criteri di applicazione del codice Stp e della loro diffusione47. Tale situazione ha reso necessario un
costante lavoro di contatto con i servizi e di mediazione tra operatori e operatrici sanitarie e donne prese in carico, lavoro che ha prodotto risultati positivi
rispetto alle prestazioni sanitarie erogate (381) e agli accompagnamenti effettuati (256), meno significativo, invece, il numero dei codici Stp assegnati
(29)48.
Per favorire l’inserimento sociale e professionale delle utenti prese in
carico, l’Associazione On the Road ha rafforzato il rapporto con enti di formazione ed istruzione, associazioni datoriali di categoria, sindacati e imprese.
L’Associazione ha avviato una collaborazione significativa con le strutture scolastiche locali per l’inserimento di alcune donne ai corsi serali per l’ottenimento della licenza media inferiore. Molto significativo risulta essere stato il rafforzamento della rete delle aziende locali disposte ad attivare percorsi di Formazione Pratica in Impresa e ad assumere direttamente l’utenza, grazie soprattutto all’esistenza di precedenti rapporti di collaborazione tra l’Associazione e le
imprese del territorio. Ciò risulta essere particolarmente indicativo della
influenza positiva sulla cultura imprenditoriale locale prodotta dalle precedenti attività dell’Associazione. Nei primi periodi di sperimentazione dei modelli
di inserimento professionali ideati da On the Road (1998-1999), infatti, non era
stato facile trovare aziende disponibili a collaborare a causa delle diffidenze di
ordine culturale, alle caratteristiche e allo stato dell’economia locale.
Nodo fondamentale della rete dell’Associazione On the Road è stato il
network di associazioni ed enti che gestivano o partecipavano alla gestione di
altri progetti art. 18. Il costante rapporto con le agenzie del pubblico e del privato sociale che stavano attuando altri programmi di assistenza ed integrazio47 Tale disposizione è contenuta nel Titolo V, Capitolo I (artt. 32, 33 e 34) del d.lgs. 286/98,
aggiornata successivamente con la Circolare n. 5 del Ministero della Sanità del 24 marzo
2000.
48 I dati qui riportati si riferiscono all’utenza rivoltasi alle unità di strada e ai drop-in center dell’Associazione nel periodo considerato dalla presente ricerca (marzo 2000-marzo 2001).
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ne sociale ha permesso di facilitare lo scambio di informazioni, di metodologie di lavoro ma, soprattutto, di trovare soluzioni alloggiative, formative e lavorative per quelle donne che non potevano rimanere nel territorio di prima accoglienza per ragioni di sicurezza personale o di scarsa ricettività delle risorse
locali. In questo contesto si deve collocare anche il lavoro della postazione
locale del Numero Verde Nazionale contro la Tratta gestita da On the Road.
Bisogna però qui sottolineare che il merito del funzionamento di questo specifico punto della rete è soprattutto dell’intenso lavoro di relazioni informali
costruito dalle figure referenti e da quelle operative dei progetti. Un maggiore
coordinamento da parte della Commissione interministeriale per l’attuazione
dell’art. 18 avrebbe contribuito a facilitare la condivisione delle risorse messe
in campo su tutto il territorio nazionale. È stato però evidenziato il prezioso
ruolo di mediazione svolto dalla stessa Commissione tra i progetti e le istituzioni dello Stato a vario titolo coinvolte in specifiche fasi del programma di
protezione ed assistenza sociale, in particolare rispetto all’emanazione di circolari esplicative da parte di alcuni Ministeri (cfr. Ministero della Sanità, Ministero dell’Interno).
Dalle interviste effettuate e dai dati esaminati, altri soggetti partecipanti alla rete sono state le famiglie affidatarie e gli ex-clienti e/o partner delle
donne prese in carico. Le prime per aver accolto al proprio interno donne, in
particolare minori o donne con bambini/e, a cui è stato permesso di far parte
di un ambiente familiare che rispondesse ai loro bisogni specifici; i secondi per
essere stati tra le figure principali che hanno contribuito alla fuoriuscita delle
utenti da forme prostituzionali coattive e al loro inserimento socio-professionale. Il ruolo svolto dai ex-clienti e/o partner risulta essere stato molto rilevante dall’analisi delle schede individuali. Sono stati loro, in diversi casi, ad avere
accompagnato la donna alla sede dell’Associazione, ad essersi rivolti alle forze
dell’ordine o ad aver contattato il Numero Verde e, conseguentemente, ad avere
accompagnato la donna nel processo di allontanamento dalla condizione di
sfruttamento e di inserimento nel programma di protezione, garantendole a
volte anche l’autonomia abitativa. È un dato questo che, secondo le operatrici
intervistate, deve essere preso maggiormente in considerazione ed analizzato
attentamente nella definizione delle pratiche di intervento future.
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Tra le attività svolte nell’ambito del lavoro di networking, l’Associazione
ha inoltre rafforzato la collaborazione con altre reti di cui da tempo fa parte,
coltivato importanti contatti con organizzazioni ed istituzioni europee, e allacciato rapporti con i paesi di origine delle utenti al fine di richiedere documenti, contattare le famiglie ed organizzare percorsi di rimpatrio. Non sempre facili sono stati i rapporti con le ambasciate in Italia dei paesi originari delle donne
prese in carico, particolarmente lento è stato, in alcuni casi, il rilascio dei documenti di identità.
4.3
Dati generali sui progetti art. 18
Nell’ambito dell’Avviso n.1/99, la Commissione interministeriale per
l’attuazione dell’art. 18 ha finanziato all’Associazione On the Road due progetti di assistenza ed integrazione sociale rivolti a persone, in particolare donne e
minori, vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, uno da svolgersi sul
territorio delle Marche (“Women Empowerment: dalla strada all’autonomia”) e
l’altro in quello dell’Abruzzo e del Molise (“On the Road, new roads”), le aree
geografiche in cui l’Associazione opera da tempo. Nell’ambito delle azioni di
sistema finanziate dalla Commissione, l’Associazione è stata (ed è ancora) l’ente attuatore che gestisce la postazione locale del Numero Verde Nazionale contro la Tratta 800.290.290, di cui enti titolari sono: la Provincia di Ascoli Piceno
e la Provincia di Teramo. Così come per i progetti, anche per il Numero Verde
On the Road interviene in una area piuttosto vasta che comprende le regioni
Marche, Abruzzo e Molise.
Se l’obiettivo finale – fornire aiuto ed assistenza al target sopraindicato
facilitandone l’inserimento sociale e lavorativo attraverso l’adozione di un
approccio integrato – ha accomunato i due progetti durante il loro svolgimento, a distinguerli è stato l’obiettivo principale specifico, individuato per ciascuno di essi in base alle caratteristiche peculiari del contesto territoriale di intervento. Infatti, mentre “Women Empowerment: dalla strada all’autonomia” ha
inteso ampliare e rafforzare la rete – in gran parte già esistente grazie all’esperienza decennale dell’Associazione – per attivare percorsi di informazione e
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prevenzione, orientamento, accoglienza, inserimento sociale, formativo e lavorativo nell’area marchigiana, “On the Road, new roads” si è concentrato soprattutto sulla creazione di nuovi servizi (sul territorio abruzzese) e su un’azione
esplorativa (in quello molisano) di supporto al target “lavorando, da una parte,
sulla riduzione del danno e sull’innalzamento delle possibilità di autotutela e
di accesso alle opportunità offerte dal territorio e, dall’altra, offrendo percorsi
indifferenziati e individualizzati di assistenza e integrazione sociale come
opportunità di affrancamento e di inserimento sociale”49.
Le azioni messe in campo per il raggiungimento di tali obiettivi sono
state sia per “Women Empowerment: dalla strada all’autonomia” che per “On the
Road, new roads” le seguenti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
lavoro di strada e segretariato sociale;
informazione su strutture e servizi territoriali e modalità di accesso;
prevenzione sanitaria, facilitazione dell’accesso ai servizi;
counselling, relazione di aiuto, sostegno psicologico;
orientamento all’uscita dalla prostituzione e verso i programmi;
offerta e/o risposta alla domanda di percorsi di uscita dalla prostituzione;
avvio dei programmi di protezione, assistenza e integrazione
sociale;
presa in carico, accoglienze diversificate e protette;
orientamento, informazione, percorsi formativi;
percorsi individualizzati di Formazione Pratica in Impresa (solo nel
progetto “Women Empowerment”);
inserimento lavorativo e sociale;
sensibilizzazione della comunità locale e negoziazione dei conflitti;
lavoro di rete50.
49 Associazione On the Road (a cura di), Relazione finale progetto art. 18 del D.Lgs. 286/98: On the
Road, new roads, 2001, p. 5.
50 Associazione On the Road (a cura di), Relazione finale progetto art. 18 del D.Lgs. 286/98: Women
Empowerment: dalla strada all’autonomia, 2001, p. 5.
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Entrambi i progetti hanno avuto durata annuale e sono stati realizzati
nel periodo compreso tra il 28 marzo 2000 e il 27 marzo 2001. La postazione
locale del Numero Verde è stata invece attivata il 26 luglio 2000 e la prima fase
di sperimentazione si è conclusa nell’aprile 2001. Va detto però che dal luglio
2001 ad oggi il Numero Verde 800-290.290 è sempre stato funzionante anche
se burocraticamente i periodi di gestione del servizio sono stati caratterizzati da
3 distinti rinnovi di contratto.
4.4
L’accesso alle risorse di aiuto: soglie e forme di specializzazione
Sebbene questa ricerca abbia come scopo principale la valutazione dei
percorsi di protezione sociale effettuati, è qui importante ricordare che beneficiarie degli interventi attivati con i progetti art. 18 sono state anche quelle persone che, seppur non inserite in programmi di protezione sociale, sono state
comunque contattate dalle équipe di lavoro che hanno fornito loro counselling
ed assistenza di vario tipo (sociale, sanitaria, legale, etc.). Ci riferiamo, in particolare, ai 950 contatti realizzati dall’unità di strada nel corso delle 64 uscite
effettuate e ai 115 accompagnamenti sanitari eseguiti nell’ambito del progetto
“Women Empowerment: dalla strada all’autonomia” e ai 1.405 contatti stabiliti
in 140 uscite e ai 114 accompagnamenti sanitari realizzati nell’ambito del progetto “On the Road, new roads”.
I dati su cui ci soffermeremo nelle pagine seguenti riguarderanno però
solamente le persone straniere vittime di tratta inserite nei programmi di protezione sociale dell’Associazione On the Road nel periodo preso in esame
(marzo 2000-marzo 2001). Nello specifico, le donne vittime di tratta che
hanno beneficiato dei programmi di protezione sociale gestiti dall’Associazione On the Road sono state 55 rispetto alle 45 previste.
Le modalità principali di arrivo all’Associazione da parte delle utenti
sono state di vario tipo, anche se è da sottolineare che sono stati i/le rappresentanti della Polizia e dei Carabinieri a costituire la figura sociale che ha maggiormente contribuito alla fuoriuscita dal circuito prostituzionale e all’inserimento nei progetti art. 18 delle donne prese in carico da On the Road.
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Tabella 1 - Figura sociale che ha contribuito alla fuoriuscita dal circuito prostituzionale disaggregate per paese di origine (v.a.)
Modalità
Paese di origine
di arrivo
Albania
v.a.
Kosovo
v.a.
Nigeria Moldavia Russia
v.a.
v.a.
v.a.
Ucraina Lituania Slovacchia
v.a.
v.a.
v.a.
Romania
v.a.
Totale
v.a.
Unità
di strada
1
-
-
-
-
1
-
-
1
3
Forze
dell’Ordine
9
1
-
1
-
5
-
4
2
22
Servizi
Sociali
2
-
-
-
-
-
-
-
1
3
Rete
progetti
8
-
2
-
-
1
-
-
2
13
Numero
Verde
1
-
-
-
1
-
-
-
1
3
Cliente o
partner
-
-
-
4
1
1
-
-
-
6
Amica
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
Cittadinanza
-
-
-
-
-
2
-
1
-
3
Da sola
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
Totale
21
1
2
5
2
11
1
5
7
55
Fonte: Ns. Elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, 2001
Come illustrato nella Tabella 1, fermo restando il contributo principale
apportato dalle forze dell’ordine, molto importante è stato il ruolo svolto dalla
rete dei progetti art. 18 attivi in Italia, a dimostrazione del buon livello di collaborazione effettiva con enti operativi in altri contesti geografici. Risultano
essere risorse importanti le relazioni sociali attivate dalle donne sul territorio,
siano esse rappresentate da servizi sociali (3), da cittadini/e (3), da clienti e/o
partner (6). Anche se in misura minore, sono stati registrati invii ai progetti da
parte delle unità di strada (3) e, infine, anche 1’“auto-invio”. È qui necessario
sottolineare che l’apporto del Numero Verde si è dimostrato essere uno strumento importante ma in maniera direttamente proporzionale al livello di pubblicizzazione ricevuta attraverso i media (spot televisivi e radiofonici, articoli
su quotidiani e periodici cartelloni pubblicitari) e la diffusione del materiale
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informativo (adesivi, volantini, etc.) da parte delle le unità di strada, dei dropin centre, degli sportelli territoriali. È doveroso ricordare che questi dati fotografano solamente la tipologia di invio registrato in una fase specifica del percorso delle donne inserite nei progetti che, in molti casi, non corrisponde a
quella del primo invio effettuato. Molte delle utenti accolte, infatti, sono state
segnalate dalle forze dell’ordine e da altri progetti art. 18 che, a loro volta,
erano stati contattati da altre figure sociali (assistenti sociali, Numero Verde,
poliziotti, carabinieri, clienti, partner, amiche).
Rispetto alle nazionalità di origine delle utenti prese in carico, come
evidenziato dal Grafico 1, sono le donne albanesi a costituire il gruppo più
numeroso (21), seguite da ucraine (11), rumene (7), moldave (5), slovacche
(5), nigeriane (2), russe (2) e da una lituana. Delle 55 donne inserite nei progetti, solo 4 erano minorenni di cui 3 albanesi e 1 rumena.
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, 2001
L’alta presenza di donne provenienti dall’Albania, dai paesi dell’exUnione Sovietica e dell’Est europeo potrebbe essere collegata al ruolo prioritario svolto dalle regioni adriatiche quali aree di prima destinazione e di eventuale insediamento di persone immigrate originarie dell’area balcanica e sovie-
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tica. In Abruzzo, le persone albanesi costituiscono ben il 24% dell’intera popolazione immigrata presente nella regione, la cui concentrazione massima viene
registrata proprio nella principale area di intervento dell’Associazione On the
Road: la fascia costiera teramana e la Val Vibrata51. Anche se le donne albanesi
e i loro sfruttatori costituiscono un settore molto specifico della collettività
immigrata albanese, è possibile associare le loro motivazioni rispetto alla scelta di questo specifico territorio a quelle del gruppo generale a cui appartengono – persone albanesi immigrate in Italia. Innanzitutto, stabilirsi nelle aree
abruzzesi, marchigiane o molisane permette di mantenere più facilmente contatti frequenti e diretti con il proprio paese di origine52; la presenza di una “storica” comunità albanese a cui eventualmente fare riferimento facilita l’insediamento nel nuovo paese di residenza; la peculiarità dell’economia locale, fondata su piccole e medie aziende artigianali – spesso a conduzione familiare –
attrae molti lavoratori tra cui diversi albanesi con regolare permesso di soggiorno che fanno il “doppio lavoro” di operaio e sfruttatore. Infine, essendo
state le albanesi tra le prime donne ad apparire sul mercato del sesso a pagamento, è possibile spiegare la loro numerosa presenza sul territorio anche con
l’alto livello di stanzialità che caratterizza chi esercita l’attività prostitutiva da
più lungo tempo.
Anche le donne nigeriane sono una presenza consolidata piuttosto
significativa sul territorio qui considerato, solo in tempi recenti tuttavia è stato
registrato un incremento nell’accesso ai programmi di protezione sociale da
parte di questo gruppo etnico. Questa sembra essere una tendenza nazionale
dovuta probabilmente, tra gli altri fattori, all’inasprimento delle forme di sfruttamento e di controllo agite da ex-prostitute sfruttate che, saldato il proprio
debt bondage, sono divenute esse stesse sfruttatrici e, essendosi indebitate nuovamente per divenire imprenditrici, esercitano uno sfruttamento brutale, atipico per il mondo nigeriano. Negli ultimi mesi53, il numero delle nigeriane inse51 Idem, p. 63.
52 Cfr. F. Carchedi, G. Gesano, “Sintesi dei risultati delle indagini locali”, in F. Carchedi (a cura
di), La ricerca. Progetti oltre frontiera. L’immigrazione straniera nelle regioni adriatiche, Progetto
Inte.Mi.Gra, Mosciano S. Angelo, 2001.
53 Ci si riferisce qui ai primi mesi del 2002.
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rite in accoglienza è infatti notevolmente aumentato quale risultato delle maggiori condizioni coercitive di sfruttamento sperimentate, della crescita considerevole del numero di retate effettuate sul territorio da parte delle forze dell’ordine e di una probabile modifica dei flussi che interessa il mondo della prostituzione e che porta un maggiore numero di nigeriane in luoghi in passato da
loro poco frequentati. Le nigeriane tendono a vivere in altre regioni d’Italia e a
fare le pendolari tra il luogo di domicilio e quello di esercizio della prostituzione. Generalmente, infatti, si prostituiscono lungo la Strada della Bonifica e
vivono in Emilia-Romagna e quando chiedono aiuto tendono a rivolgersi ai
progetti locali presenti nelle città emiliano-romagnole. Non è un caso, quindi,
che le due donne nigeriane accolte nel periodo preso in considerazione siano
state entrambe inviate da progetti operanti in territori diversi da quelli in cui
lavora On the Road.
La maggioranza delle donne accolte è nubile (56,1%) anche se il numero di quelle separate (26,8%) è significativo, molto più basso invece quello
relativo alle donne coniugate (14,6%) e vedove (2,4%), quest’ultime in maggioranza originarie dai paesi dell’ex-Unione Sovietica. Ciò può essere spiegato
anche dalla maggiore età media che le contraddistingue (27,5 anni) rispetto
alle albanesi (22,6), alle rumene (24,4) e alle nigeriane (24,5) e, quindi, dalla
più alta probabilità di avere già contratto un matrimonio. Dai dati raccolti non
è stato invece possibile determinare con precisione quante delle donne avessero dei figli o delle figlie in patria. È stata rilevata, però, la presenza di bambini/e di pochi mesi in accoglienza, nello specifico si è trattato di 2 minori albanesi e di 1 ucraino.
Rispetto al “capitale sociale” di cui disponevano le donne al momento
dell’inserimento nel programma, le informazioni a cui abbiamo avuto accesso
ci hanno permesso di individuare il livello generale di scolarizzazione dichiarata e le tipologie delle esperienze lavorative pregresse.
Rispetto al titolo di studio ottenuto in patria, delle donne accolte il
7,1% risulta essere in possesso di un diploma di laurea, il 50% di un diploma
di scuola superiore, il 35,7% di un diploma di scuola media inferiore mentre il
3% ha dichiarato di non avere alcuna qualificazione scolastica. Sono soprattutto le donne provenienti da paesi quali Russia, Ucraina e Lituania ad avere il
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titolo di studio più elevato, dato che conferma quanto già evidenziato in precedenti studi54.
Anche rispetto alle esperienze professionali, le informazioni a nostra
disposizione confermano quelle già acquisite in altri lavori di ricerca. Dalle
schede individuali risulta infatti che alcune donne avevano avuto pregresse
esperienze professionali in patria in qualità di cameriera, aiuto-cuoca, barista,
fornaia, commessa, impiegata, parrucchiera, infermiera, operaia. Sono stati
registrati anche dei casi di ragazze che non avevano ancora concluso il ciclo scolastico al momento della partenza per l’Italia e, infine, dei casi di donne ad alta
scolarizzazione con un impiego di alto profilo: una ufficiale giudiziaria, un
medico, un’interprete universitaria e una funzionaria di ambasciata addetta al
rilascio dei passaporti. Tale diversificazione dei background personali delle
ragazze/donne inserite nei programmi di protezione sociale sottolinea con
forza il comune denominatore principale che ha contribuito a segnare la rotta
che le ha portate sui marciapiedi o nei night club italiani ed europei: la femminilizzazione della povertà e le diffuse violazioni dei diritti sociali ed economici perpetrate in molti paesi a danno di minori e donne.
Nonostante essa sia contemplata all’art. 39 del d.lgs. 286/98, la riconversione dei titoli di studio acquisiti nel paese d’origine continua ad essere una
delle questioni più controverse nell’applicazione della normativa in questione
a causa dei mancati riconoscimenti dell’equipollenza dei titoli da parte dei
diversi paesi, la difficoltà di ottenere i diplomi dalle istituzioni straniere preposte a farlo. Il riconoscimento dei titoli scolastici continua così ad essere uno
dei principali ostacoli da superare, soprattutto per le donne con una formazione scolastica e professionale più elevata. Anche in considerazione di queste difficoltà e nell’attesa della risoluzione di tale impasse burocratica-legislativa, l’Associazione On the Road ha proposto alle utenti interessate la frequentazione
della scuola serale per il conseguimento della licenza media inferiore italiana.
Nel giugno 2001, sono state ben 6 quelle che hanno superato con successo gli
esami finali di terza media. Di queste, 1 donna è ancora in attesa del ricono-
54 Cfr. AA.VV., Da vittime a cittadine. Percorsi di uscita dalla prostituzione e buone pratiche di inserimento sociale e lavorativo, Ediesse, Roma, 2001.
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scimento del titolo conseguito in quanto, al momento della rilevazione dei
dati, non le era ancora stato rilasciato il permesso di soggiorno. L’assenza di
tale documento, infatti, non permette di riconoscere legalmente il diploma
conseguito o di frequentare corsi scolastici e formativi (la ragazza ha potuto
seguire le lezioni in quanto ufficialmente in attesa del permesso di soggiorno).
Dall’analisi delle schede emerge che le forme di reclutamento, i percorsi di arrivo, le modalità di esercizio e di sfruttamento della prostituzione variano in base al paese di origine ma anche al periodo temporale considerato. Le
caratteristiche del fenomeno in oggetto, infatti, dipendono da una serie di
variabili che vanno dai luoghi di provenienza delle donne (villaggio, città) al
loro livello di consapevolezza della reale finalità del viaggio in Italia o in altri
paesi, dalla tipologia dell’organizzazione criminale che gestisce il traffico alla
rivalità tra bande per la spartizione del mercato del sesso a pagamento, dai luoghi di esercizio della prostituzione alle relazioni instaurate dalla donna con
una serie di attori co-protagonisti della nuova realtà che si ritrova a vivere/subire (sfruttatore, fidanzato-sfruttatore, cliente, partner, colleghe, conoscenti,
operatori o operatrici sociali, etc.).
La maggioranza delle donne prese in carico dall’Associazione ha dichiarato di essere entrata illegalmente in Italia utilizzando il gommone come
mezzo di trasporto principale dalle coste albanesi a quelle pugliesi. Sono stati
registrati anche casi di accesso clandestino attraverso il confine sloveno (a piedi
o in autobus) e di ingresso legale per via aerea attraverso l’uso di un visto turistico e, in un caso, di un visto “per partecipazione al Giubileo”.
La modalità e i canali di reclutamento identificati dall’analisi delle schede individuali sottolineano l’esistenza di una forte variabile discriminante in
base alla nazionalità di appartenenza. Nella quasi totalità dei casi esaminati, le
donne albanesi sono state avviate alla prostituzione da persone con cui avevano una relazione di fiducia e/o un legame affettivo: fidanzato/promesso sposo,
marito, cognato, amico o conoscente, in soli due casi le donne risultano essere
state rapite e costrette a prostituirsi da sconosciuti. Per quanto riguarda le collettività originarie dell’ex-Unione Sovietica e dei paesi dell’Est, il modello di
reclutamento maggiormente registrato è quello effettuato tramite agenzie o
conoscenti che offrono lavoro all’estero come bariste, cameriere, ballerine,
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baby-sitter, assistenti a persone anziane. Per quanto riguarda le donne nigeriane, l’ingresso in Italia e l’avviamento alla prostituzione sono stati organizzati
da maman con il “richiamo” di un lavoro ben retribuito.
L’uso della violenza fisica e psicologica sembra essere lo strumento principale di gestione e di controllo utilizzato dagli sfruttatori e/o trafficanti per
assoggettare alla propria volontà le donne in loro “possesso”. Dalle storie raccolte dalle operatrici dell’Associazione emerge che quasi la totalità delle donne
inserite nei progetti di protezione ha subito forme medie e gravi di violenza sia
lungo il percorso di arrivo che durante il periodo di sfruttamento in Italia. Sono
stati registrati anche episodi di stupri individuali e di gruppo, interruzioni di
gravidanze obbligate o procurate da percosse subite.
Rispetto ai luoghi di esercizio della prostituzione, i dati raccolti evidenziano l’emergere del nuovo trend che si sta sempre più diffondendo: il trasferimento del fenomeno in luoghi indoor, in particolar modo nei night club e negli
appartamenti. Diverse donne, infatti, hanno dichiarato di aver lavorato come
prostitute non solo in strada ma anche in luoghi chiusi, sia in Italia che, in
qualche caso, anche nei paesi di transito e in altri paesi di destinazione (Grecia, Albania, Bosnia e Francia). Dall’analisi delle schede individuali risulta che
in alcuni casi è stata utilizzata una forma “mista” di prostituzione: nello stesso
periodo, le donne venivano costrette a prostituirsi sia sulla strada che in luoghi
al chiuso. La tendenza a spostare le donne in tali spazi sembra essere, da un
lato, la risposta delle organizzazioni criminali alle politiche di repressione attivate dalle forze dell’ordine attraverso l’aumento del numero di retate e di controlli sulle strade dove si esercita la prostituzione e, dall’altro, la risposta alla
richiesta dei clienti di avere maggiore privacy e minore pressione sociale all’atto dell’acquisto di prestazioni sessuali.
È importante qui sottolineare che le più recenti trasformazioni nella
gestione del mercato della tratta e dello sfruttamento sessuale stanno riducendo sempre più le differenze tra paese e paese rispetto alle caratteristiche dell’esercizio della prostituzione e al margine relativo di “contrattualità” da parte
delle donne con figure quali il trafficante e/o lo sfruttatore. Si registra, infatti,
un processo di “globalizzazione” dei metodi di reclutamento e sfruttamento
che lasciano sempre meno spazio alla possibilità di emancipazione delle
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donne che esercitano o sono costrette ad esercitare attività prostitutive. Infine,
dalle storie personali analizzate emerge la nascita di nuove figure che si inseriscono nelle maglie delle organizzazioni che gestiscono il traffico. Ci si riferisce
a quelle persone intermediarie, spesso ex-prostitute, che hanno il compito di
reclutare nuove ragazze/donne in patria o di controllare piccoli gruppi di prostitute nel paese di destinazione. L’emergere di queste nuove figure determina
una maggiore sofisticazione della rete di sfruttamento e la conseguente necessità di identificare adeguati strumenti di contrasto alla tratta nelle sue varie fasi
di strutturazione e gestione.
4.5
I percorsi di accoglienza e di sostegno
Nel corso degli anni di lavoro e di sperimentazione, l’Associazione On
the Road ha messo a punto dei modelli di accoglienza differenziati di cui le
donne inserite nei programmi di protezione sociale hanno potuto beneficiare.
Partendo dal presupposto che è necessario fornire risposte diversificate
di accoglienza a persone che presentano caratteristiche e bisogni specifici anche
in base alle fasi del percorso di fuoriuscita dalla prostituzione e all’inclusione
socio-lavorativa in cui si trovano, l’Associazione ha attivato tipologie di accoglienza distinte:
–
–
–
–
–
case di fuga;
case di accoglienza intermedia;
case di autonomia;
accoglienza presso famiglie;
presa in carico territoriale.
Le case di fuga sono state pensate per accogliere temporaneamente un
numero massimo di 3 persone nella loro prima fase di inserimento nel programma di protezione sociale. Si tratta di un momento particolarmente delicato ed importante durante il quale la donna può riflettere in un ambiente protetto se riprendere l’attività prostitutiva, iniziare un progetto individualizzato di
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fuoriuscita dal percorso prostitutivo o rientrare nel paese di origine. La permanenza in una casa di fuga può durare massimo un mese durante il quale è presente 24 ore al giorno un’operatrice. Separare la primissima fase dell’accoglienza con quella intermedia permette di tutelare la sicurezza delle utenti già inserite, nel caso una persona decida di abbandonare il percorso appena iniziato.
Alle case di accoglienza intermedia accedono le donne che hanno preso
la decisione di aderire al programma di protezione sociale provenienti dalla
casa di fuga o da altre associazioni o enti collegati a On the Road. In questa fase
di accoglienza vengono proposte una serie di attività didattiche, formative e
sociali finalizzate a promuovere l’autostima e ad effettuare la verifica del bilancio di competenze personali per identificare congiuntamente alla donna un
progetto individualizzato di inserimento socio-professionale. Lo strumento
principale utilizzato per l’attivazione di tale processo è l’orientamento. Esso
mira a favorire l’empowerment delle donne attraverso la valorizzazione delle
loro esperienze e risorse tramite l’identificazione delle loro aspirazioni e dei
bisogni e la promozione di nuove modalità di essere e di agire che favoriscono
la costruzione di una nuova pensabilità positiva rispetto a se stesse e all’ambiente sociale e lavorativo con cui interagiscono55. È sempre in questa fase –
durante la quale vengono attivate le pratiche legali per l’ottenimento del permesso di soggiorno – che le donne partecipano a percorsi di alfabetizzazione
della lingua italiana, di orientamento socio-culturale, di formazione professionale e intraprendono percorsi di Formazione Pratica in Impresa, attività propedeutica all’inserimento lavorativo. La permanenza nella casa di accoglienza
intermedia varia in base al progetto individualizzato concordato ma mediamente è di circa 5 mesi. In tale strutture si alternano operatrici professionali,
presenti 24 ore su 24, che accompagnano il processo di inserimento sociale e
lavorativo delle donne svolgendo il fondamentale ruolo di facilitatrici e di
mediatrici tra il gruppo di utenti conviventi.
55 Cfr. Patrizia Di Berardino, “Orientare e accompagnare verso l’adultità”, in Associazione On
the Road (a cura di), Prostituzione e tratta. Manuale di intervento sociale, FrancoAngeli, Milano,
(in corso di pubblicazione).
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Le case di autonomia ospitano coloro che hanno concluso il progetto
individualizzato previsto e sono già inserite in un’azienda o sono in attesa di
firmare il contratto di lavoro ma non sono ancora indipendenti dal punto di
vista alloggiativo. L’Associazione offre loro la possibilità di rimanere in queste
strutture per un periodo non superiore ai 4 mesi chiedendo una compartecipazione alle spese di gestione.
L’accoglienza presso famiglie è di solito attivata per un target molto specifico: minori o giovani donne per cui si ritiene sia più opportuno garantire un
ambiente familiare per una periodo che varia in base alle esigenze specifiche
della persona accolta. Per questa modalità di presa in carico, On the Road si
avvale della collaborazione di famiglie volontarie che, nella fase di accoglienza, vengono costantemente supportate da operatrici che svolgono un’importante ruolo di mediazione e di sostegno tra famiglia, utente e Associazione.
La presa in carico territoriale è una modalità di accoglienza sperimentata per la prima volta proprio durante la realizzazione dei progetti art. 18. È stata
progettata per rispondere alle esigenze delle donne che godono già di una certa
autonomia – anche abitativa – e che hanno legami sociali e/o sentimentali
significativi sul territorio. Si è ritenuto importante, infatti, non obbligare l’utente ad accedere ad una struttura di accoglienza ma valorizzare le sue relazioni strutturate quale punto di forza per il processo di fuoriuscita dal percorso
prostitutivo e l’attivazione di un progetto di protezione sociale. Le donne vengono seguite da operatrici che le incontrano periodicamente presso il loro
domicilio o nei drop-in center dell’Associazione.
Lungo tutto il periodo di presa in carico, indipendentemente dalla
modalità di accoglienza offerta, alle donne vengono erogati una serie di servizi e proposte attività quali:
– co-elaborazione di progetti individualizzati di autonomia;
– protezione e tutela;
– vitto e alloggio;
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mediazione linguistico-culturale;
assistenza sanitaria;
assistenza psicologica;
sostegno relazionale;
supporto all’eventuale denuncia;
consulenza e assistenza legale e regolarizzazione;
socializzazione;
attività educative e formative;
alfabetizzazione della lingua italiana;
laboratori di creazione/produzione;
orientamento;
avvio di percorsi di inserimento socio-occupazionale56.
Dall’analisi dei dati relativi alle tipologie di accoglienze utilizzate nella
prima fase dell’inserimento delle donne, emerge con chiarezza che le donne
che hanno usufruito della case di fuga, di accoglienza intermedia, di autonomia e dell’accoglienza presso famiglie sono state donne con un’età media più
bassa provenienti, soprattutto ma non solo, dall’Albania e dalla Nigeria. L’alto
numero delle donne albanesi che hanno usufruito di strutture di accoglienza
dell’Associazione, secondo le operatrici, è dovuto alla loro scarsa capacità ad
organizzarsi autonomamente e alla conseguente esigenza ad appoggiarsi direttamente alla struttura per attivare il progetto di inserimento sociale e professionale.
La presa in carico territoriale risulta invece essere la modalità preferita
dalle donne dei paesi dell’Est. Si tratta generalmente di utenti con un’età media
più elevata (27,5) e con precedenti esperienze di matrimonio o di convivenza
in patria. Tale tipologia di presa in carico è particolarmente richiesta dalle
donne che hanno già iniziato in maniera autonoma un percorso di sganciamento dall’attività prostitutiva anche grazie all’appoggio di un partner, solitamente di nazionalità italiana.
56 Associazione On the Road (a cura di), Relazione finale progetto art. 18 del D.Lgs. 286/98: Women
Empowerment: dalla strada all’autonomia, 2001, pp. 35-36.
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Il periodo della prima e seconda accoglienza è stato indicato come la
fase più critica e complessa dell’iter di inclusione sociale. La nuova dimensione
individuale e di gruppo sembra mettere inizialmente in difficoltà la persona
inserita nel progetto. La mutata percezione del proprio ruolo (femminile), le
“regole” di convivenza stabilite e comunque “imposte”, l’acquisizione di nuove
scansioni temporali (fatte anche di tempi “vuoti”), la scarsa “alfabetizzazione
sociale” rispetto all’organizzazione socio-culturale del paese ospitante, la burocrazia e la complessità dei servizi (sociali, sanitari e dell’Ufficio Immigrazione
della Questura) hanno messo a dura prova il processo di empowerment individuale e sociale delle utenti. Sono stati soprattutto i diversi tempi personali
rispetto a quelli burocratici nell’ottenimento del permesso di soggiorno a
minare la fiducia delle donne nei confronti di se stesse, dell’Associazione e
delle istituzioni italiane.
Come sottolineato dalla responsabile dell’area accoglienza dell’Associazione, nei progetti di protezione sociale lo spazio di accoglienza assume “una
doppia valenza: quella della presa di coscienza della donna immigrata e prostituta, che si trova realmente in una condizione di debolezza sociale, e quella
della promozione e valorizzazione delle potenzialità che le donne hanno
anche sul piano soggettivo e professionale. L’ottenimento del permesso di soggiorno mediante l’art. 18 diventa l’obiettivo pratico che l’organizzazione promuove per l’acquisizione del riconoscimento giuridico delle interessate e quindi anche dell’opportunità di inserirsi sul piano lavorativo. Aspetto che assume
anche una forza simbolica estremamente significativa ed una inequivocabile
funzione identitaria, basilare per la riuscita del processo di inserimento socioeconomico delle donne che fuoriescono dalla prostituzione57.”
Facendo un confronto tra le esperienze di accoglienza attivate da On the
Road precedentemente al 2000 e quelle sperimentate con l’implementazione
dei progetti art. 18, emerge che la struttura ha dovuto adeguarsi alle nuove esigenze prodotte dall’aumento delle domande di aiuto e dall’esigenza di rispettare le scadenze progettuali. Avere un numero più elevato di richieste di acco-
57 S. Scodanibbio, “Alla ricerca di nuove prassi”, in AA.VV., Da vittime a cittadine, op. cit., pp.
218-219.
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glienza ha significato innanzitutto ridurre i tempi di permanenza nelle strutture e rispondere con più frequenza ai casi di emergenza. Di conseguenza, anche
lo spazio dedicato alla realizzazione di un percorso psicologico individuale è
stato ridotto, si è però cercato di supplire a tale ridimensionamento con attività di orientamento di gruppo. Nonostante il numero delle operatrici di accoglienza sia aumentato per rispondere ai cambiamenti derivati dall’implementazione dei progetti, il tempo medio dedicato a ciascuna utente si è necessariamente abbassato per poter rispondere ai bisogni dell’alto numero di donne
accolte. Le operatrici hanno perciò deciso di puntare maggiormente fin dall’inizio sulla valorizzazione delle risorse personali delle utenti per poter attivare
quanto prima il loro processo di autonomia e avere, conseguentemente, più
tempo a disposizione da dedicare a più persone. I lunghi tempi di attesa per
l’ottenimento del permesso di soggiorno – che hanno caratterizzato il primo
anno di sperimentazione del programma di protezione sociale – risultano
avere messo a dura prova non solamente le donne accolte ma anche le stesse
operatrici che hanno dovuto contenere sono solo le frustrazioni delle utenti ma
anche le proprie.
4.6
I progetti di inserimento socio-professionale
L’obiettivo finale del progetto individualizzato di protezione sociale è
l’acquisizione da parte delle donne di un alto grado di autonomia che permetta loro di inserirsi in maniera adeguata nel tessuto sociale e lavorativo italiano.
Per facilitare tale processo, oltre alle attività precedentemente citate, l’Associazione On the Road ha implementato una modalità di inserimento lavorativo
sperimentata nel corso degli ultimi anni nei progetti di inclusione socio-professionale di fasce svantaggiate da essa stessa gestiti: la Formazione Pratica in
Impresa (FPI)58.
58 L’attività di Formazione Pratica in Impresa, realizzata per la prima volta nel 1997-1998
all’interno del progetto “Ionique-Occupazione: femminile plurale”nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione NOW, è diventata una buona pratica non solo per l’Associazione ma anche per altre realtà operanti nel settore che l’hanno successivamente adottata.
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La prima azione prevista da tale modello è l’attività di orientamento al
lavoro che mira a trasferire alle utenti il know-how necessario relativo al funzionamento e alle regole del mondo del lavoro italiano e locale (sapere); ad acquisire le competenze comportamentali e tecniche professionali (saper fare); e a
favorire l’autonomia indispensabile ad implementare le strategie necessarie per
costruire il proprio progetto personale e professionale (saper essere). Le utenti
sono state accompagnate in questa specifica fase da una orientatrice specializzata, con cui si sono periodicamente incontrate sia a livello individuale che di
gruppo. Tali incontri hanno permesso di delineare i profili personali e professionali in base alle capacità, alle attitudini, alle aspirazioni e alle potenzialità
espresse dalle singole donne prese in carico.
Conclusa la fase di orientamento al lavoro, la responsabile e la tutor di
intermediazione di FPI – le figure professionali responsabili della FPI – incrociano i dati raccolti rispetto alle competenze personali e lavorative individuali
di ciascuna utente con le opportunità offerte dal mondo del lavoro locale al
fine di definire un’ipotesi di percorso occupazionale in grado di soddisfare i
bisogni delle donne e le richieste del mercato. Tale abbinamento mirato è reso
possibile grazie ad un precedente lavoro di individuazione e di contatto con le
associazioni di categoria, i sindacati e le reti territoriali per identificare le aziende disposte a collaborare al progetto.
La priorità viene data alle imprese in cui maggiore è la possibilità di
inserimento lavorativo a conclusione del periodo di formazione. Con tali
imprese l’Associazione stipula una convenzione in cui vengono stabilite le
regole del rapporto tra le parti: l’inserimento deve essere considerato come una
esperienza formativa di affiancamento e di partecipazione all’attività produttiva dell’impresa coinvolta. Il periodo di formazione ha una durata variabile dai
2 ai 4 mesi, durante i quali ciascuna persona inserita in un percorso di FPI viene
costantemente seguita da due tutor: il/la tutor aziendale e la tutor di intermediazione dell’Associazione. Quest’ultima figura professionale svolge un ruolo
chiave in quanto accompagna e facilita la fase di accesso e di adattamento delle
utenti alla nuova dimensione socio-occupazionale che richiede l’acquisizione
di nuovi tempi, ritmi e modalità relazionali. Durante tutto questo periodo di
formazione, le spese assicurative e l’indennità mensile vengono coperte dal-
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l’Associazione. Va sottolineato che l’indennità mensile, in particolare, si è rivelata essere uno strumento importante in quanto contribuisce ad avviare il percorso di autonomia psicologica e materiale dell’utente.
Le donne inserite nei progetti “Women Empowerment: dalla strada all’autonomia” e “On the Road, new roads” che hanno usufruito della metodologia FPI
sono state 13 ovvero 3 in più del numero previsto da progetto (10).
A fine progetto, i risultati ottenuti rispetto all’inserimento professionale delle donne che hanno svolto la Formazione Pratica in Impresa sono stati
alquanto positivi: 7 sono state regolarmente assunte dalle stesse aziende in cui
hanno svolto la FPI, 4 sono state assunte da ditte diverse, 1 era in attesa di occupazione e per 1 era ancora in corso la formazione.
Alle donne assunte è stato solitamente proposto un contratto di apprendistato della durata di tre anni, una forma di assunzione che comporta una
serie di sgravi fiscali alla ditta coinvolta. L’alta percentuale delle assunzioni
avvenute a conclusione del periodo di Formazione Pratica in Impresa è l’indicatore principale del successo ottenuto dalla sperimentazione di questo modello la cui metodologia sembra rispondere alle esigenze delle varie parti coinvolte. La FPI offre l’opportunità sia alla ditta che alla donna di incontrarsi, conoscersi e modificare, fino al punto di eliminare, una serie di stereotipi prodotti
da una scarsa conoscenza di culture altre. In questo contesto, il lavoro assume
una valenza fortemente positiva e propositiva che va al di là del conseguimento dell’indipendenza economica da parte di un soggetto precedentemente
escluso dal mercato del lavoro diventando: “uno strumento di promozione
delle competenze e di identificazione delle capacità, di reale avvio individuale
e collettivo di autonomia prima sociale e poi anche economica. Quindi il lavoro visto come strumento e volano per la promozione delle risorse individuali,
il target visto come 'risorsa' e non solo come 'problema sociale'"59.
Un numero significativo di donne è stato inserito direttamente nel mercato del lavoro senza intraprendere il percorso di FPI; sono state infatti 14 le
donne che hanno ottenuto un’assunzione diretta in aziende locali.
59 Annalia Savini, “L’inserimento al lavoro: una sperimentazione formativa nell’ambito del
progetto NOW”, relazione presentata al Convegno Prostituzione di strada. Diversi approcci per
un tema, Ravenna, 29 ottobre 1998, p. 1.
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I progetti art. 18 hanno inoltre permesso di introdurre una novità
importante soprattutto per le minori: la “borsa di studio”. Invece di inserire le
donne più giovani direttamente in fabbrica, è stata offerta loro la possibilità di
imparare un mestiere sul medio-lungo periodo attraverso l’erogazione di una
borsa di studio (di un anno) ed un’attività di affiancamento costante da parte
di una tutor. Sono stati selezionati contesti professionali (parrucchieria, salone
estetico) che tenessero conto sia delle preferenze espresse dalle utenti che delle
reali possibilità di attivazione di percorsi auto-imprenditoriali futuri. Infatti,
l’Associazione ritiene che tali tipologie formative possano permettere alle
ragazze di acquisire il know-how tecnico-esperienziale necessario per poter eventualmente aprire un’attività in proprio.
I settori produttivi in cui le donne hanno trovato una collocazione formativa e/o professionale in qualità di operaie sono rappresentativi delle proposte lavorative offerte dall’economia locale: calzaturiero, alimentare, ristorazione, oggettistica, lavanderia industriale, cartaria, assistenza domiciliare, tessile. Alcune donne hanno trovato un impiego presso settori meno “tipici” quali:
ente pubblico (interprete), associazione di volontariato (mediatrice linguisticoculturale).
In alcuni casi, i ritardi delle Questure hanno reso difficoltoso l’inserimento professionale poiché, malgrado la disponibilità offerta da alcune ditte,
esso si è dovuto rimandare o è fallito perché senza il permesso di soggiorno
non è possibile richiedere il codice fiscale e il libretto di lavoro, strumenti fondamentali per avviare la pratica di inserimento.
Complessivamente, delle 55 donne che hanno intrapreso un programma di assistenza ed integrazione sociale in base all’art. 18 del d.lgs. 286/98, alla
conclusione della prima annualità dei progetti gestiti dall’Associazione On the
Road, 30 sono quelle che hanno raggiunto un pieno inserimento professionale,
25 quelle inserite nel progetto successivo per permettere loro di raggiungere
tale obiettivo.
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I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione sociale
4.7.1 Premessa
Com’è noto parte integrante dei progetti di assistenza e integrazione
sociale è il percorso da effettuare per il rilascio del permesso di soggiorno. Il territorio dove opera l’Associazione On the Road è un’area, come già accennato in
precedenza, piuttosto ampia e che coinvolge stabilmente 3 differenti Questure
(Ascoli Piceno, Macerata, Teramo) e diverse Procure (Macerata, Fermo, Ascoli
Piceno). L’ampiezza del territorio e la diversità dei soggetti coinvolti ha prodotto una rilevazione di dati a macchia di leopardo.
Oltre che ai dati dell’Associazione (precisi e dettagliati anche sugli aspetti giuridici), è stato possibile accedere a quelli della Questura di Ascoli Piceno,
grazie al personale impegno della dirigente dell’Ufficio Immigrazione, mentre
non è stato possibile avere i dati della Questura di Macerata e di quella di Teramo, la prima perché ha ritenuto sufficienti ed esaustivi i dati forniti dall’Associazione, la seconda per l’opposizione del questore.
Per quanto riguarda le Procure, va sottolineato che quella di Ascoli Piceno non ha un ruolo particolarmente rilevante in quanto il territorio dove è presente massicciamente il fenomeno della prostituzione di strada è quello del fermano, di cui è competente la Procura di Fermo (si tratta sempre di un territorio in provincia di Ascoli Piceno e, quindi, di competenza della Questura di
Ascoli Piceno).
Un altro dato che vale la pena di osservare è che le zone di prostituzione sono zone di confine, spesso molto vicine geograficamente ad uffici di polizia che non sono territorialmente competenti su quell'area e, quindi, tali zone
risultano essere distanti dagli uffici che burocraticamente le sovraintendono: ad
esempio, l’area della Strada Provinciale Bonifica è di competenza della Questura di Teramo ma è geograficamente vicina a San Benedetto del Tronto, così
come la zona fermana, assai prossima a Macerata, è situata in provincia di
Ascoli Piceno (che dista 80 km) e, quindi, la Questura di riferimento è quella
di Ascoli Piceno. Difficile dire se ci sia una correlazione tra la scelta di tali luo-
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ghi di esercizio della prostituzione e la collocazione geografica (distante) degli
uffici di polizia di competenza territoriale – di certo tale aspetto non favorisce
un intervento rapido delle forze dell’ordine – o se si tratta di una curiosa casualità e le ragioni siano più da ricercarsi altrove.
4.7.2 I dati relativi ai permessi di soggiorno e l’iter giuridico interno all’Associazione
Rielaborando i dati forniti dalle due relazioni finali relative ai due progetti dell’Associazione On the Road (“Women Empowerment: dalla strada all’autonomia” e “On the Road, new roads”) finanziati nell’ambito dell’avviso n.1/99,
abbiamo in sintesi il seguente quadro rispetto ai permessi di soggiorno:
Tabella 2 - Quadro riassunto relativo ai permessi di soggiorno richiesti, rilasciati e rinnovati (marzo 2000 - marzo 2001, v.a.)
N.
Tipologia di permesso di soggiorno
5
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
22
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
10
Nuove istanze permesso di soggiorno
ex art. 27, c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
2
Nuova istanza permesso di soggiorno
ex art. 27, c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
23
Rinnovi
6
In preparazione
2
Altri motivi
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
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Va osservato che i dati non possono coincidere con il numero di donne
prese in carico: infatti essi, da un lato, comprendono anche i permessi di soggiorno rilasciati fino al marzo 2000 e, quindi al di fuori del periodo di operatività dei progetti presentati nell’avviso n.1/1999; dall’altro, non necessariamente una persona presa in carico nel periodo marzo 2000-marzo 2001 aveva
già fatto richiesta ed ottenuto il titolo di soggiorno ex art. 18 oppure era arrivata all’Associazione già in possesso di un valido titolo di soggiorno per motivi di
protezione sociale o per altre ragioni. Allo stesso tempo, il numero di rinnovi
non obbligatoriamente corrisponde ad un pari numero di donne prese in carico, in quanto è possibile che allo stesso soggetto sia rinnovato il permesso di
soggiorno più di una volta e, inoltre, sotto la dicitura “rinnovi” sono ricomprese anche quelle che più tecnicamente dovrebbero chiamarsi “conversioni” per
lavoro o per studio.
Scomponendo i dati dei permessi di soggiorno rilasciati, richiesti o in
preparazione tra le diverse Questure competenti otteniamo i seguenti prospetti:
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Questura di Ascoli Piceno:
Tabella 3 - Permessi di soggiorno richiesti, rilasciati e in preparazione (marzo 2000-marzo 2001,
v.a.)
N. permessi
Nazionalità
Tipologia
Risultato
3
Slovacca
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
4
Albanese
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
2
Rumena
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
2
Ucraina
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
1
Kosovara
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
gennaio-marzo 2000
1
Slovacca
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
gennaio-marzo 2000
3
Albanese
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
gennaio-marzo 2000
1
Moldava
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
1
Ucraina
Permesso di soggiorno ex art.27,
c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
concessione
1
Russa
Permesso di soggiorno ex art.27,
c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
concessione
1
Moldava
Richiesta permesso di soggiorno
ex art. 27, c. 1, lett b),
d.P.R. 394/1999
attesa revoca decreti
espulsione per il
rilascio del permesso
2
Albanese
In preparazione
1
Ucraina
In preparazione
1
Lettone
In preparazione
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
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Questura di Teramo:
Tabella 4 - Permessi di soggiorno richiesti, rilasciati e in preparazione (marzo 2000-marzo
2001, v.a.)
N. permessi
Nazionalità
Tipologia
Risultato
19
Moldava
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
3
Russa
Permesso di soggiorno ex art. 27,
c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
concessione
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
Questura di Macerata:
Tabella 5 - Permessi di soggiorno richiesti, rilasciati e in preparazione (marzo 2000-marzo
2001, v.a.)
N. permessi
Nazionalità
Tipologia
Risultato
3
Albanese
Permesso di soggiorno ex art. 27,
concessione
2
Albanese
Permesso di soggiorno ex art. 27,
4
Ucraina
Richiesta permesso di soggiorno
c. 1, lett. b), d.P.R. 394/1999
concessione
c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
ex art. 27, c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
attesa revoca decreti
di espulsione per il
rilascio del permesso
1
Albanese
Richiesta permesso di soggiorno
attesa revoca decreti
ex art. 27, c. 1, lett. a), d.P.R. 394/1999
di espulsione per il
rilascio del permesso
2
Albanese
In preparazione
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
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Altre Questure:
Tabella 6 - Permessi di soggiorno richiesti, rilasciati e in preparazione (marzo 2000-marzo
2001, v.a.)
N. permessi
Nazionalità
Questura
Tipologia
Risultato
1
Rumena
Isernia
Permesso di soggiorno ex
concessione
art. 27, c. 1, lett. b),
d.P.R. 394/1999
1
Rumena
1
Rumena
Campobasso
Permesso di soggiorno
concessione
temporaneo
Trasferimento documenti
per competenza al Tribunale
per i minorenni di Bari
1
Albanese
Ancona
Trasferimento documenti
abbandono programma
1
Greco-albanese
Matera
Famiglia
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
I casi di competenza di altre Questure diverse da quelle del territorio qui
preso in esame sono legati a trasferimenti della donna in altre aree geografiche,
a ragioni di competenza dell’organo giudiziario o alla richiesta di un permesso
di soggiorno diverso da quello ex art. 18. Appare importante notare che se la
persona si trovava in una situazione giuridica che le permetteva di beneficiare
di altro titolo di soggiorno, l’Associazione ha correttamente preferito tale via.
Infatti, al di fuori dei dati relativi all’Avviso n. 1/99, anche per un altro caso si
è scelto, nel corso del 2001, di richiedere il permesso di soggiorno per maternità, in considerazione della situazione specifica della donna.
Il caso di cui è competente la Questura di Isernia non riveste alcuna particolarità, si tratta semplicemente di una prima collaborazione con questa Questura, legata alla residenza della ragazza in quella provincia, che ha dato esiti
positivi, permettendo in tempi piuttosto rapidi la concessione del permesso di
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soggiorno a seguito di una denuncia.
Interessante il caso invece che ha coinvolto la Questura di Campobasso:
il responsabile dell’Ufficio Immigrazione non ha ritenuto sussistenti gli estremi per il rilascio del permesso di soggiorno e, nonostante il parere favorevole
del pubblico ministero, sono stati rilasciati alla donna solo permessi di soggiorno temporanei legati alla necessità della sua presenza sul territorio italiano
per l’espletamento degli atti processuali in cui è coinvolta. Si tratta di un caso
pressoché quasi unico in cui la Questura si è discostata dall’opinione espressa
dal pubblico ministero: numerosi sono i dubbi sulla legittimità di questo
atteggiamento in quanto la norma non prevede in capo alla Questura un potere discrezionale di valutazione che possa contrastare con la valutazione che il
pubblico ministero ha fatto dei requisiti necessari per il rilascio del titolo di
soggiorno ex art. 18 T.U. immigrazione.
Le tre Questure con cui l’Associazione lavora stabilmente meritano,
invece, una trattazione autonoma60.
L’Associazione per arrivare alla richiesta di permesso di soggiorno ha
strutturato un “breve percorso di accoglienza giuridico”: dopo i colloqui a cura
dell’équipe dell’accoglienza – diretti a verificare le motivazioni della donna e
a delineare i contenuti del programma di assistenza e integrazione sociale –
vengono effettuati due o più colloqui con la consulente legale dell’Associazione al fine di delineare un quadro dettagliato delle vicissitudini della persona,
del percorso migratorio effettuato, dei contatti avuti, dell’iter che l’ha portata
alla prostituzione, degli eventuali provvedimenti amministrativi di cui è stata
oggetto da parte delle autorità italiane.
Numerose sono le associazioni che realizzano questo secondo tipo di
colloquio, la particolarità dell’Associazione On the Road sta nell’aver scelto di
inserire nel proprio organico una persona laureata in giurisprudenza in procinto di diventare avvocata che si occupa esclusivamente degli aspetti legali dei progetti. Tale scelta ha almeno due aspetti positivi: innanzitutto, la persona che raccoglie i racconti delle donne, che le accompagna in Questura e in Procura e che
si confronta con le forze dell’ordine e i magistrati è un’esperta di questi temi
60 Si veda paragrafo successivo.
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(come esiste l’operatrice specializzata nell’accoglienza esiste quella per le questioni legali) ed è quindi in grado di cogliere aspetti procedurali che spesso sfuggono a chi non si occupa professionalmente di tali questioni; inoltre, agli occhi
delle donne c’è una referente specifica che si occupa del loro titolo di soggiorno
e delle varie pratiche burocratiche amministrative e che non può essere confusa
con le operatrici – aventi un ruolo educativo o formativo – che le supportano
invece in altri ambiti del percorso di fuoriuscita dalla prostituzione coatta.
4.7.3 La procedura per il rilascio del permesso di soggiorno
La procedura seguita dalle Questure si caratterizza in modo lievemente
diverso a seconda delle modalità di arrivo della donna: se arriva in Questura61
accompagnata dall’Associazione ha già una sistemazione alloggiativa e verrà
sentita dalla squadra mobile su appuntamento; se invece arriva autonomamente in Questura o attraverso la volante a cui si è rivolta o da cui è stata
"intercettata", la donna viene nell’immediatezza sentita dalle forze dell’ordine
e altrettanto celermente viene contattata l’Associazione per provvedere alle
necessità di ordine pratico-alloggiativo. Dopo aver sentito la donna, la squadra
mobile procede alla ricerca dei riscontri, avvia il procedimento penale e formula la richiesta di parere all’autorità giudiziaria competente62. È la squadra
mobile che si preoccupa di richiedere alla Procura il nulla osta o, se la donna
ha fatto denuncia in un altro territorio, si mette in contatto con le forze dell’ordine e/o con la Procura del luogo per richiedere notizie sull’andamento dell’indagine e, conseguentemente, per il rilascio del nulla osta. A questo modello
fa eccezione il caso di Macerata dove è la polizia giudiziaria che si occupa sia
delle indagini che degli adempimenti necessari per l’espletamento della procedura amministrativa. La durata di questa fase è variabile ed è dipendente dalle
61 L’Associazione generalmente quando le donne devono ancora sporgere denuncia tende a
rivolgersi alla Polizia di Stato per ragioni di comodità legate alla vicinanza geografica con
l’Ufficio Immigrazione.
62 Va osservato che almeno per quanto riguarda la Procura di Fermo il rilascio del parere non
avviene tramite l’emanazione di un atto scritto da parte del PM ma nella forma sintetica di
un nulla osta in calce alla richiesta formulata dalla Questura stessa.
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circostanze del caso concreto.
Innanzitutto, va premesso che prima di fare una richiesta esplicita di
rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 alla Questura, l’Associazione
approfondisce la conoscenza della donna e fa una prima valutazione in ordine
alla sussistenza dei presupposti giuridici, alla motivazione psicologica all’uscita e all’opportunità o meno della richiesta. Questa fase ha una durata molto
variabile. A volte, infatti, possono trascorrere pochi giorni, altre volte, invece,
tempi più lunghi, soprattutto nei casi in cui la donna, dopo il primo contatto
con l’Associazione, si allontana, o non se la sente ancora di raccontare la sua
storia alle forze dell’ordine, oppure l’Associazione ritiene opportuno attendere.
Il motivo principale per cui si ritarda la presentazione della donna in Questura è legato alla maturazione della decisione individuale relativa alla denuncia;
in alcuni casi, la valutazione della motivazione psicologica all’uscita da parte
dell’Associazione si protrae più a lungo.
Una volta presentata l’istanza per il titolo di soggiorno il tempo che trascorre prima del rilascio è influenzato da molteplici fattori:
– fattori eccezionali di pericolo o particolarità della situazione concreta possono produrre il rilascio del permesso di soggiorno in 1 o
2 settimane;
– durata della ricerca dei riscontri da parte delle forze dell’ordine: se i
riscontri vengono trovati rapidamente e sono convincenti la procedura si accelera, altrimenti può essere necessario più tempo;
– presenza o meno di decreti di espulsione pregressi: celerità o meno
della procedura di revoca63;
– luogo della denuncia: se la donna ha denunciato in loco sono com63 A questo proposito va rilevato che la Questura di Teramo e quella di Ascoli Piceno hanno
scelto recentemente di rilasciare, in attesa della revoca dei decreti di espulsione, specie quando la procedura si protrae per lungo tempo, un permesso di soggiorno temporaneo non
valido per l’espatrio in modo da permettere alla straniera di accedere a tutti i diritti e alle
facoltà che la legge garantisce per il soggiorno sul territorio italiano.
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petenti la Questura e il PM locali e la procedura è di norma più rapida; se ha denunciato in un’altra città occorre a volte acquisire il parere del pubblico ministero che si trova al di fuori del territorio di
competenza della Questura deputata al rilascio e, a volte, sono
necessarie anche alcune informazioni sull’andamento delle indagini che devono essere richieste alle forze dell’ordine che stanno indagando su quel procedimento, in questo secondo caso la procedura
si allunga, a volte può durare anche diversi mesi;
– denuncia sporta ad altre forze dell’ordine presenti sul territorio: in
questo caso, per la ragione tecnica ovvia che non è la Questura che
rilascia il titolo di soggiorno ad avere le informazioni sulle indagini
in corso ma che deve acquisirle dal soggetto competente causando
un allungamento della procedura (a volte breve, a volte più consistente).
In media il tempo necessario per ottenere il permesso di soggiorno è di
3 mesi ma, in alcuni casi, si è arrivati a dover attendere anche 1 anno.
Parzialmente diversa è la procedura qualora sia il pubblico ministero a
formulare una proposta di rilascio del permesso di soggiorno. In questo territorio soltanto la Procura di Macerata ha fatto alcune proposte di rilascio di permesso di soggiorno: si tratta di proposte fatte su esplicito invito della polizia giudiziaria di Macerata che, occupandosi delle indagini, ha ritenuto sussistere i presupposti per una proposta ex art. 18 d.lgs. 286/1998. In questo caso, ovviamente, si eliminano i rischi di ritardo legati alla necessità di acquisire il parere del
pubblico ministero; comunque va rilevato che, anche quando la proposta di permesso di soggiorno è fatta dall’Associazione, la polizia giudiziaria di Macerata si
interessa affinché il pubblico ministero rilasci celermente il nulla osta. La squadra mobile della Questura di Macerata non si occupa di questo tipo di indagini
che sono demandate alla polizia giudiziaria, la quale si coordina direttamente
con l’Ufficio Immigrazione deputato al rilascio del titolo di soggiorno.
Su un binario in parte autonomo si muove la procedura per il rilascio
del permesso di soggiorno in assenza di una formale denuncia. In questo caso,
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l’Associazione è tenuta a presentare alla Questura una relazione dettagliata in
cui si presenta la storia della donna comprendente: progetto e percorso migratorio effettuato, ragioni dell’arrivo in Italia e sul territorio, esperienza prostitutiva, modalità di fuoriuscita, ragioni di impossibilità alla denuncia. Una volta
presentata la relazione, alcune Questure ascoltano la donna, altre – ad esempio
quella di Macerata – non lo ritengono invece necessario e cercano i riscontri a
partire dalla relazione fatta dall’Associazione.
Dei 55 soggetti presi in carico dall’Associazione nel corso della prima
annualità poco più del 20% non ha presentato una formale denuncia all’autorità competente: si nota quindi che non sono molte le donne che hanno scelto
con l’Associazione la via del cd. percorso sociale. Questa scelta è da imputare a
molteplici fattori: da un lato, On the Road non ha mai avuto casi di ritorsioni
gravi a seguito di denuncia e con il consolidarsi dell’applicazione della normativa le donne hanno progressivamente acquisito maggiore sicurezza, dall’altro,
nei primi mesi di applicazione della normativa, la Questura di Teramo non si
era dimostrata disponibile ad un rilascio del titolo di soggiorno senza denuncia e ciò ha comportato difficoltà e ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno con cd. percorso sociale. Va sottolineato, tuttavia, che tale situazione di criticità è stata positivamente superata.
L’esperienza dell’Associazione On the Road non ha ancora registrato casi
in cui la persona non denunciante é stata sentita come testimone all’interno del
procedimento penale eventualmente aperto; le donne invece sono state in
numerosi casi sentite nel corso delle indagini preliminari come persone informate sui fatti (ex art. 351, 362 c.p.p.).
Il permesso di soggiorno, salvo casi specifici ed eccezionali64, viene rilasciato per 6 mesi e, nella maggioranza dei casi, successivamente rinnovato per
ulteriori 6 mesi per motivi di protezione sociale e, solo dopo questo lasso di
tempo, convertito per motivi di lavoro. In alcuni casi, i tempi per la conversio64 Ad esempio, in un caso, la Questura di Ascoli Piceno, in attesa della revoca dei decreti di
espulsione, ha rilasciato un permesso temporaneo non valido per l’espatrio della durata di
1 mese per permettere alla straniera di sostenere l’esame di licenza media e, in un altro, la
Questura di Teramo, data la particolare situazione della donna, ha concesso un permesso
valido per 12 mesi.
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ne del titolo di soggiorno sono posticipati o perché viene rinnovato una seconda volta per motivi di protezione sociale, o su richiesta della stessa Associazione
perché la donna non ha ancora concluso il percorso di formazione professionale o non è ancora in grado di gestirsi autonomamente, o su decisione della Questura legata al procedimento penale o a sue valutazioni discrezionali65.
4.7.4 I rigetti e le revoche del permesso di soggiorno
Passando ad esaminare i dati66 relativi ai permessi di soggiorno rigettati o revocati, si osserva che 2 sono i casi di revoca del titolo di soggiorno. Il
primo riguarda una donna che aveva sporto formale denuncia e che è stata trovata dalla polizia in strada mentre esercitava la prostituzione, in maniera apparentemente autonoma; il caso, di competenza della Questura di Ascoli Piceno,
verrà esaminato più diffusamente nel paragrafo successivo. Il secondo, invece,
coinvolge una ragazza albanese-kosovara che ha volontariamente interrotto il
programma e ha deciso di ritornare in patria. A questi 2 casi, se ne deve aggiungere un terzo di una donna albanese che, dopo essere venuta in contatto con
l’Associazione e aver sporto formale denuncia, è scappata con alcuni connazionali ancora prima che la richiesta di permesso di soggiorno fosse inoltrata; si
tratta di una straniera che era già stata presa in carico (o, più esattamente, su
cui erano già stati fatti tentativi di presa in carico) da parte di altre associazioni, sempre con esito negativo. Complessivamente, i permessi di soggiorno rigettati e revocati risultano essere il 5% del totale delle prese in carico.
Di un caso l’Associazione non ha più alcuna notizia: si tratta di una
ragazza minorenne della cui vicenda si sta occupando il Tribunale dei Minori
65 Si ricorda che la Questura non è in alcun modo vincolata a rilasciare il tipo di permesso di
soggiorno richiesto: nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa può ritenere più
opportuno un titolo di soggiorno diverso da quello richiestole.
66 Si ricorda che i dati qui presentati fanno riferimento ai soggetti presi in carico nel primo
anno di applicazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti dal T.U.
immigrazione e sono stati raccolti nel mese di ottobre 2001; trattandosi di situazioni in divenire alcune oggi presentano una fisionomia diversa da quella presente al momento della rilevazione ma, per quanto possibile, verrà anche dato conto dell’evoluzione della situazione.
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di Bari e che si è trasferita in un altro territorio dopo un breve periodo di due
mesi di permanenza presso le strutture di On the Road.
Tre casi, invece, al momento della rilevazione erano in attesa di
soluzione:
– il primo riguardava una donna in attesa del parere sul permesso di
soggiorno da parte del procuratore aggiunto di Lecce in quanto i
fatti di reato l’hanno vista coinvolta come persona offesa al momento dello sbarco sulle coste leccesi;
– il secondo caso stava subendo un consistente ritardo nel rilascio del
titolo di soggiorno in quanto le persone che la donna ha denunciato hanno sporto nei suoi confronti una contro-denuncia: la Questura di Macerata sta aspettando la revoca del decreto di espulsione per
decidere sul rilascio del permesso di soggiorno, ma la Prefettura
attende l’esito del procedimento penale per revocare il provvedimento amministrativo a carico della straniera;
– il terzo caso era al vaglio delle forze dell’ordine67.
4.7.4 I dati della Questura di Ascoli Piceno
La Questura di Ascoli Piceno è l’organo competente per tutta la provincia e collabora nella sua attività con la polizia di Fermo – che si è fatta parte
attiva nelle attività di polizia legate alle indagini in materia di prostituzione e
sfruttamento68– con la Procura di Fermo e, marginalmente, con quella di Asco67 Al momento della stesura definitiva del case study, va rilevato che nel primo caso il PM competente ha rilasciato il parere e si è in attesa del rilascio del titolo di soggiorno e della revoca dei decreti di espulsione che pendevano in capo alla donna, nel terzo caso invece si è
avuto il rilascio del permesso di soggiorno.
68 È interessante sottolineare questo efficace decentramento delle competenze attivato dalla
squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno a Fermo (il commissariato di Fermo è l’organo di polizia più vicino al territorio dove è maggiormente concentrato il fenomeno della
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li Piceno69.
La procedura diretta al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs.
286/1998 è seguita personalmente dalla dirigente dell’ufficio; il numero non
elevato di casi e la delicatezza degli stessi hanno, da un lato, reso possibile e, dall’altro, ritenuto preferibile che se ne occupasse la dirigente direttamente.
I permessi di soggiorno concessi dalla Questura di Ascoli Piceno suddivisi per nazionalità sono i seguenti:
Tabella 7 - Permessi di soggiorno concessi dalla Questura di AP disaggregati
per nazionalità (marzo 2000-marzo 2001, v.a.)
Anno(*)
Nazionalità
2000
2001
Albanese
1
3
Moldava
1
1
Rumena
0
2
Russa
1
0
Slovacca
3
1
Ucraina
1
5
Totale
7
12
(*) per il 2000 i dati decorrono da giugno a dicembre; per il 2001 i dati decorrono da gennaio a settembre
Fonte: Ns. elaborazione su dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
prostituzione). Molte altre Questure, anche di notevoli dimensioni, hanno preferito non
decentrare l’attività come invece ha fatto la Questura di Ascoli Piceno che ha potuto contare su una notevole sensibilità ed attenzione dimostrata dal personale del commissariato di
Fermo.
69 Ovviamente è la squadra mobile ad avere rapporti con le Procure, sia per le indagini che per
la richiesta di rilascio di nulla osta al permesso di soggiorno. L’Ufficio Immigrazione, nella
maggior parte dei casi, non entra in relazione con la Procura.
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I dati confermano la netta prevalenza di donne provenienti dall’Est e
dall’Albania e la loro maggiore predisposizione ad intraprendere percorsi di
protezione sociale; assenti invece le nigeriane. Quest’ultime, infatti, si prostituiscono prevalentemente lungo la Strada Provinciale Bonifica – su cui è competente la Questura di Teramo – e risiedono in altre aree geografiche, in particolare nella zona di Rimini70.
Hanno sporto formale denuncia 17 donne (89%), mentre solo 2, una
di nazionalità russa e l’altra ucraina, hanno ottenuto il permesso di soggiorno
attraverso il cd. percorso sociale ma il loro racconto è stato oggetto di numerosi riscontri legati anche ad indagini di altre Procure.
Un unico caso ha visto la revoca del titolo di soggiorno: si tratta di una
donna slovacca che ha ottenuto il titolo di soggiorno a seguito di formale
denuncia e parere positivo del pubblico ministero con anche successivo rinvio
a giudizio degli imputati ma che è stata sorpresa due volte a prostituirsi in strada dalle forze dell’ordine. Esercitare la prostituzione, anche se autonomamente, è infatti considerata dimostrazione di condotta incompatibile e, quindi,
causa di revoca del titolo di soggiorno.
A parere della dirigente dell’Ufficio Immigrazione, il rischio dell’utilizzo dello strumento ex art. 18 per regolarizzarsi al di fuori del sistema delle
quote è un rischio controllabile ed accettabile per due ragioni fondamentali: da
un lato, l’Associazione già opera una prima valutazione e, comunque, quando
la Questura solleva dei dubbi in merito alla veridicità delle dichiarazioni si confronta con l’Associazione; dall’altro, il percorso che si deve fare all’interno della
procedura per il rilascio del permesso di soggiorno è abbastanza faticoso, per
cui è alquanto improbabile che uno straniero scelga questa strada preferendo
di percorrere delle altre (ad esempio, falsificazione di documenti, etc.).
Da quando si applica lo strumento dell’art. 18 in due occasioni la Questura di Ascoli Piceno ha dubitato della veridicità delle dichiarazioni in quanto si trattava di racconti molto vaghi, privi di qualche particolare caratterizzante; i dubbi sono stati esposti all’Associazione che, dopo un po’ di tempo, ha
scelto di ritirare i due casi presentati.
70 Per un approfondimento rispetto alla presenza della collettività nigeriana in questo territorio, cfr. il paragrafo 4.5.
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Il permesso di soggiorno viene rilasciato di norma per 6 mesi71 e la Questura generalmente lo rinnova per motivi straordinari per altri 6 mesi. Tale
periodo serve per verificare il comportamento tenuto dalla donna e, allo stesso
tempo, fa sì che il procedimento penale arrivi a conclusione o, comunque, già
in fase dibattimentale o dopo l’assunzione della testimonianza della donna.
Si tende a fare in modo che la conversione del titolo di soggiorno venga
data una volta che la donna non deve più rendere dichiarazioni in sede processuale, in modo tale che possa chiudere effettivamente con un capitolo della
sua vita ed iniziarne un altro. Successivamente, il permesso viene convertito:
fino ad oggi si sono sempre avute conversioni per lavoro, sbocco naturale della
formazione professionale svolta durante il progetto di assistenza e integrazione sociale. La conversione del permesso di soggiorno è anche il momento in cui
necessariamente devono essere stati revocati gli eventuali decreti di espulsione
che la donna aveva acquisito durante il periodo in cui si trovava in condizioni
di violenza o sfruttamento.
Nei primi tempi di operatività della norma anche il rilascio del primo
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale era subordinato alla
sospensione o alla revoca delle precedenti esplusioni; successivamente, data la
lentezza di alcune Questure nel procedere alla revoca, si è scelto di rilasciare –
in caso di ritardo nella cancellazione dei precedenti provvedimenti di espulsione – un permesso di soggiorno valido solo per il territorio nazionale, auspicando che già in sede di rinnovo l’iter per la revoca si sia concluso.
Il giudizio complessivo sul nuovo strumento offerto dal permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale è da parte della Questura di Ascoli
Piceno, nella persona della sua dirigente, positivo: è un efficace strumento per
le indagini in quanto le donne hanno una spinta in più per superare la paura
sapendo che si può, sebbene con sacrificio e con l’assunzione di responsabilità, uscire dalla clandestinità e cominciare una nuova vita.
71 Vi sono situazioni particolari in cui sono stati dati permessi di durata inferiore: ad esempio,
ad una donna è stato concesso un permesso non valido per l’espatrio di 1 mese per permetterle di sostenere l’esame di licenza media inferiore in quanto tardava ad arrivare la revoca
dei decreti di espulsione da parte di un’altra Questura e senza titolo di soggiorno avrebbe
perso la possibilità di sostenere l’esame.
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Conclusioni
Nel corso del primo anno di implementazione del Programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dal d.lgs. 286/98, i progetti “Women
Empowerment: dalla strada all’autonomia” e “On the Road, new roads”, gestiti
dall’Associazione On the Road, hanno prodotto una serie di esiti positivi e
hanno evidenziato l’esistenza di nodi critici che devono essere tenuti in debita
considerazione dalle istituzioni preposte al coordinamento del Programma (in
primis, la Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 e i relativi
Ministeri coinvolti) e dalle stesse agenzie pubbliche e del privato sociale impegnate nel campo dell’inclusione socio-professionale di persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
Esaminando i dati finali è possibile affermare che i due progetti hanno
ottenuto risultati molto positivi rispetto a quelli preventivati:
Tabella 8 - Quadro complessivo dei risultati ottenuti dai due progetti art. 18 gestiti dall’Associazione On the Road (marzo 2000-marzo 2001, v.a.)
Contatti effettuati:
2.400 sugli 800 preventivati
Percorsi di assistenza e integrazione sociale avviati:
55 sui 45 preventivati
Percorsi di Formazione Pratica in Impresa realizzati:
18 sui 10 previsti
Numero di permessi di soggiorno ex art. 18 concessi:
27
Numero di permessi di soggiorno ex art. 18 rinnovati:
23
72
Numero di permessi di soggiorno revocati :
Agenti di cambiamento coinvolti/e:
0
oltre 1.300 sui 200 previsti.
A conclusione dei progetti 30 donne hanno raggiunto il pieno inserimento sociale e
lavorativo.
Fonte: Ns. elaborazione sui dati forniti dall’Associazione On the Road, marzo 2001
72 I due casi di revoca di cui si è parlato precedentemente si riferiscono entrambi all’anno 2001
ma successivamente al mese di marzo per cui sono fuori dal periodo relativo al primo anno
del Programma di assistenza e integrazione sociale considerato in questo studio.
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Lo schema evidenzia con molta chiarezza che, rispetto all’obiettivo finale del Programma di assistenza e integrazione sociale – l’inserimento socio-professionale di vittime di tratta –, i progetti realizzati hanno pienamente superato gli obiettivi previsti. Dall’analisi dei processi e delle risorse attivate nel corso
del periodo temporale preso in esame, è possibile affermare che gli elementi di
forza principali individuati per la buona realizzazione dei progetti sono stati:
– esperienza pluriennale nel settore dell’inclusione sociale di target ad
alto rischio di esclusione;
– capacità di adattamento dell’organizzazione;
– figure professionali specializzate e competenti;
– presenza della figura della consulente legale all’interno dell’Associazione;
– diversificazione delle offerte alloggiative, formative e professionali;
– sperimentazione di modelli innovativi (orientamento, presa in carico territoriale e Formazione Pratica in Impresa);
– costante utilizzo della mediazione linguistico-culturale;
– supervisione periodica delle équipe di lavoro;
– costruzione ed implementazione di un sistema interrelato e diversificato di verifica, valutazione e monitoraggio (ex ante, in itinere, ex
post);
– sinergia tra i due progetti art. 18 gestiti;
– ampliamento e articolazione della rete locale e nazionale;
– approccio globale e integrato.
L’indagine condotta sul campo ha messo inoltre in luce i nodi di criticità evidenziatesi nel corso della realizzazione dei progetti e che, a volte, hanno
rallentato il raggiungimento degli obiettivi fissati. Dalle testimonianze raccolte
è emerso che il successo o l’insuccesso degli interventi dipende da una serie di
variabili che devono sempre essere tenute in considerazione quali:
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– il tempo necessario per guadagnarsi la fiducia delle vittime;
– la paura delle donne a sporgere denuncia formale o “informale”
contro gli sfruttatori;
– i problemi psicologici, linguistici e sanitari delle vittime;
– la disponibilità alloggiativa;
– il ritardo nella concessione dei permessi di soggiorno;
– la scarsa formazione specialistica e conoscenza della legislazione
vigente da parte di operatrici o operatori sociali, sanitari e legali;
– il rischio di burn out per gli operatori e le operatrici dei progetti;
– il pregiudizio delle comunità locali;
– lo stato dell’economia locale.
È importante ricordare che le principali questioni emerse dall’analisi dei
dati raccolti e dalle interviste effettuate sono relative al primo anno di implementazione del Programma di assistenza ed integrazione sociale in Italia. A
distanza di due anni, alcune delle difficoltà sotto elencate sono state superate
o parzialmente affrontate. Si tratta di elementi di criticità che hanno rallentato
il funzionamento del Programma e, a volte, hanno rischiato di minare il buon
esito del percorso di protezione sociale attivato; va evidenziato tuttavia che si
tratta di difficoltà comuni alla maggior parte dei progetti art. 18 attivati in Italia in conformità al d.lgs.286/98.
Innanzitutto, la disomogenea conoscenza ed applicazione dell’art. 18 e
i (spesso lunghi) tempi di concessione del permesso di soggiorno – non tanto
in sede di primo rilascio ma soprattutto in sede di conversione per lavoro –
sono incompatibili o quanto meno spesso non coordinati con i tempi del percorso di autonomia e di emancipazione delle donne prese in carico. Organizzare corsi di aggiornamento per favorire una conoscenza uniforme della legislazione e della realtà del mondo della prostituzione migrante, non solo tra le
forze dell’ordine ma anche tra i pubblici ministeri, e verificare l’effettiva nomina e operatività dei referenti art. 18 in tutti gli Uffici Immigrazione delle Questure presenti in Italia – in conformità con la Circolare del 24 luglio 2000 – è
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la istanza principale di cui il Ministero dell’Interno dovrebbe farsi carico73.
Un’adeguata formazione dovrebbe essere prevista anche per il personale sanitario e dei servizi sociali territoriali che spesso sono impreparati a rapportarsi con il target in oggetto e poco informati rispetto alla legislazione in
vigore in materia di assistenza sanitaria da fornire a persone straniere, anche
clandestine, presenti sul nostro territorio.
La riconversione dei titoli di studio acquisiti nel paese d’origine, sebbene prevista dalla legge, continua ad essere non applicata inficiando così il ruolo
che la valorizzazione della formazione scolastica e professionale maturata dalle
donne in patria potrebbe assumere nel percorso di inserimento sociale e professionale in Italia. Alcune donne prese in carico dai progetti erano in possesso
di diplomi conseguiti nel paese d’origine ma per il mancato riconoscimento
dell’equipollenza dei titoli o la difficoltà di recuperare e riconoscere i diplomi,
non è stato possibile trovare una collocazione professionale adeguata alle loro
competenze specifiche. Ciò ha avuto in qualche caso ripercussioni sull’approccio delle donne al lavoro, in particolare rispetto al livello di motivazione e di
adeguamento alle regole e alle mansioni proposte.
Le continue e rapide trasformazioni che caratterizzano il mondo della
prostituzione richiedono una costante osservazione del fenomeno e una capacità progettuale ed operativa che rispondano prontamente ai cambiamenti in atto.
La diminuzione della presenza in strada di prostitute straniere in alcune aree di
intervento di On the Road (soprattutto in Molise), le continue inaugurazioni di
night-club (in particolar modo nel territorio marchigiano-abruzzese), l’aumento degli annunci personali di vendita mascherata di prestazioni sessuali su quotidiani e riviste, il boom di siti specializzati in sex work sono elementi che devono essere adeguatamente considerati ed analizzati per poter verificare se tali realtà possano coinvolgere anche donne immigrate trafficate e costrette a prostituirsi. L’assenza di ricerche, sperimentazioni ed interventi in tali ambiti del sommerso – che rappresentano probabilmente le nuove frontiere della tratta e dello
73 La situazione si è oggi risolta nelle Questure con cui lavora l’Associazione On the Road in
quanto in tutte è stato individuato ed è operativo un referente formale o informale per le
procedure ex art. 18 ma certamente una verifica da parte del Ministero dell’Interno avrebbe
permesso di ottenere questo risultato più celermente.
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sfruttamento – costituiscono certamente un limite per gli interventi nel settore74.
Un ulteriore elemento che ha condizionato lo svolgimento delle attività dei progetti è stata la modalità e la tempistica di erogazione dei fondi stanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità che ha costretto l’Associazione a
ricorrere ad istituti di credito e a pagare in ritardo il personale. Questo è un problema che ricorre con una certa frequenza nei progetti finanziati da istituzioni
pubbliche nazionali ed europee, un problema che necessita di una pronta soluzione. Non è possibile infatti pensare che le figure professionali che operano
nel settore del sociale – soprattutto quelle appartenenti ad agenzie private
senza scopo di lucro – possano rimanere per interi mesi senza il dovuto compenso equiparando la loro prestazione d’opera ad attività di volontariato e non
considerando che si tratta, invece, di lavoratori e lavoratrici specializzate con
personali progetti professionali e di vita che possono essere compromessi a
causa di ritardi amministrativi nell’erogazione dei fondi. Va segnalato che On
the Road, consapevole di questo problema finanziario, ha deciso di ricorrere a
prestiti bancari per garantire almeno l’erogazione delle borse lavoro alle donne
prese in carico, considerando il compenso economico un elemento imprescindibile per il successo del percorso di autonomia avviato.
L’analisi della struttura organizzativa e dell’attuazione dei progetti art.
18 gestiti dall’Associazione On the Road, nel corso della prima annualità del
Programma di assistenza e integrazione sociale, ha messo in luce l’esistenza di
un modello basato su un network territoriale governato da un ente coordinatore (On the Road) e costituito da una tipologia piuttosto variegata di attori partecipanti che riconoscono all’Associazione un ruolo prioritario nella gestione
dei processi di inclusione di un target ad alto rischio di esclusione socio-professionale. Tale strutturazione ha permesso di elaborare una metodologia innovativa di intervento integrato che ha coinvolto le reti istituzionali ed informali
dei territori nonché le collettività locali influenzando l’orientamento delle poli-
74 Ad oggi, l’unica indagine esplorativa italiana in merito a tali tematiche di cui siamo a conoscenza è il Rapporto sui locali notturni. Intrattenitrici - clienti, un’indagine conoscitiva realizzata nel 2000 a Torino e provincia dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute e Tampep Torino nell’ambito della VI Campagna di Prevenzione contro l’Aids finanziata dal Ministero
della Sanità.
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tiche e delle strategie di intervento nel settore delle politiche dell’inclusione
sociale. Con i referenti istituzionali (in particolar modo con l’Ufficio Immigrazione e la squadra mobile della Polizia di Stato) va rimarcato che si è operato
un processo di progressivo riconoscimento e di valorizzazione dei rispettivi
ruoli promuovendo un clima di generale fiducia e di collaborazione che non
solo favorisce l’inserimento sociale del target ma anche un’efficace sinergia nell’azione di contrasto alla criminalità.
Tale scenario permette di affermare che progetti e metodologie di questo genere possono contribuire (e stanno contribuendo) a produrre una cultura sociale ed imprenditoriale nuova, in cui lo svantaggio sociale può essere considerato come risorsa e non come handicap.
L’implementazione e la gestione dei progetti art. 18 ha richiesto uno
sforzo organizzativo e strutturale all’Associazione che ha reso indispensabile
l’ampliamento dell’organigramma. L’elevato numero di domande di attivazione di percorsi di protezione sociale ha comportato infatti un notevole aumento della mole di lavoro e il necessario inserimento di nuovo personale nelle
varie équipe di lavoro. Nei primi mesi di sperimentazione dei progetti, la necessità di rispondere alle continue emergenze e di adeguarsi alle trasformazioni
organizzative in corso ha reso difficile mantenere costante la comunicazione
tra le varie équipe di lavoro. Gestire direttamente le case di accoglienza ha innescato un meccanismo di “accettazione ad libitum” delle richieste e, quindi, un
sovraccarico di lavoro. Tale approccio può creare delle difficoltà sia rispetto alle
risorse finanziarie disponibili (limitate) che al rischio di burn-out (veloce) degli
operatori e delle operatrici. Ciò appare rischioso soprattutto se di fronte alla
domanda di riformulazione del budget, a causa di una riduzione del finanziamento richiesto, si tende a far rimanere invariato il numero delle utenti da
prendere in carico – nonostante le inferiori risorse finanziarie e l’invariato
numero di personale a disposizione – e a richiedere di conseguenza un ulteriore impegno alle équipe di lavoro già attive.
Rispetto ai primi 12 mesi di lavoro, la valutazione delle operatrici e
degli operatori risulta essere positiva. Gestire i due progetti art. 18, secondo la
responsabile del settore degli inserimenti lavorativi, ha favorito una maggiore
stabilità per l’organizzazione e, conseguentemente, ha favorito una migliore
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strutturazione delle attività rispetto ad esperienze progettuali precedenti. In
particolare, i minori vincoli amministrativi richiesti sono stati valutati positivamente in quanto hanno contributo ad abbassare il livello di burocratizzazione e a favorire una migliore gestione procedurale dei progetti.
L’art. 18 viene considerato uno strumento da allargare anche ad altri
paesi europei in quanto risponde a finalità umanitarie che permettono ad una
persona straniera in difficoltà di realizzare un progetto di vita dignitoso in un
nuovo paese e “favorisce un processo di acquisizione di piena cittadinanza
attraverso anche la consapevolezza che ciascuna persona ha il diritto di difendersi e che diventare cittadina comporta anche l’assunzione di responsabilità”75. La promozione della legalità viene ritenuto uno dei risultati principali
che si possono ottenere dall’implementazione del cosiddetto “modello italiano”, senza pretendere una denuncia formale immediata in cambio del permesso di soggiorno e senza dover rinunciare al rispetto dei diritti umani di una persona che chiede aiuto. A questo proposito ci permettiamo di sottolineare che
se la possibilità di attivare la procedura ex art. 18 senza una formale denuncia
(che però come è ormai noto produce ugualmente l’apertura di un procedimento penale se vi sono gli estremi di una notitia criminis) è certamente un elemento importante, assai più rilevante e qualificante del modello italiano ci
sembra essere il garantire la possibilità di conversione del titolo di soggiorno e
quindi un processo di reale e stabile inserimento76. Tale modello è stato valutato positivamente dalle persone intervistate anche per l’alto grado di collaborazione sperimentato tra le varie figure coinvolte, a cui viene riconosciuto un
ruolo di intermediazione tra le utenti e la società italiana. Secondo un’operatrice, sarebbe però necessario rivedere in parte l’art. 18 in quanto esso risulta
riduttivo e giudicante nei confronti di quelle donne che decidono di venire in
Italia, sottostando alle regole dettate dai trafficanti, in quanto hanno a disposi75 Intervista a Stefania Scodanibbio, responsabile dell'area accoglienza dell'Associazione On
the Road.
76 Vale la pena ricordare che, ad esempio, il permesso di soggiorno per minore età da sempre
considerato come una delle dimostrazioni di rispetto dei diritti fondamentali e delle Convenzioni internazionali a tutela dei bambini – prima fra tutte la Convenzione di New York
– è stato di fatto svuotato di gran parte della sua sostanza ostacolando e riducendo le possibilità di conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
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zione solo lo strumento della prostituzione per attivare il proprio progetto
migratorio per migliorare le proprie condizioni di vita o di quelle della propria
famiglia. Anche queste donne, sottolinea l’operatrice, hanno il diritto di ripensare alla loro “scelta” e di poter costruire una nuova vita e, quindi, la legislazione deve tenerne conto. L’auspicio avanzato dall’operatrice viene però ad
essere legato ad una modifica più generale delle politiche in materia di immigrazione e di prostituzione77 che – nonostante i ciclici periodi di attenzione
mediatica e politica rivolta a tali tematiche – al momento non sembra all’ordine del giorno delle politiche del Governo italiano78.
In conclusione, visti i risultati della sperimentazione del primo anno dei
progetti di assistenza e integrazione sociale rivolti a vittime di tratta, sarebbe
auspicabile che le istituzioni competenti iniziassero a considerare gli enti attuatori dei progetti non più come soggetti sperimentatori di politiche sociali innovative ma come erogatori di servizi fondamentali. I progetti art. 18, come è
stato riconosciuto da più parti, hanno infatti supplito in maniera professionale a carenze istituzionali sul piano delle politiche e dell’intervento sociale. Considerati i risultati diventa necessario che, in un’ottica di welfare mix, le istituzioni pubbliche – in primis, il Governo rappresentato dalla Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 – riconosca alle agenzie del pubblico e del
privato sociale il ruolo di primo piano che hanno svolto nella lotta al traffico
di persone a scopo di sfruttamento sessuale – attraverso l’implementazione di
progetti di inclusione socio-professionale – e le competenze economiche necessarie per poter continuare a svolgere adeguatamente tale mission.
77 In materia di politiche di prostituzione una interessante sentenza dell’Alta Corte Europea di
Giustizia ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro autonomo in Olanda, riconoscendo la prostituzione come una attività economica svolta in qualità di
lavoratore/lavoratrice autonomo/a.. Ovviamente la legislazione italiana è diversa da quella
olandese, ma è indubbio che tale pronuncia della Corte sottolinea l’importanza di aprire una
riflessione sulla differenza tra prostituzione coatta e volontaria e sul diritto a prostituirsi.
78 L’iniziativa politica più recente è quella promossa dal leader della Lega Umberto Bossi che
propone l’apertura di “Eros Center” in città con un numero di abitanti superiore a 50.000; i
ministri dell’Interno (B. Pisanu), per le pari opportunità (S. Prestigiacomo) e il vicepresidente del Consiglio dei Ministri (G. Fini) sono stati incaricati dal Governo di costituire e
coordinare un gruppo di lavoro finalizzato alla presentazione di proposte “risolutive rispetto al problema della prostituzione di strada”.
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5. Lecce
di Isabella Orfano e Valeria Ferraris *
5.1
Il fenomeno nel contesto locale
La Fondazione Regina Pacis di S. Foca di Melendugno (Lecce), nata
come Centro di accoglienza nel 1997 dopo il grande secondo esodo albanese
sulle coste del Salento, è oggi uno dei principali Centri di Permanenza e Temporanea Assistenza per immigrati presenti in Italia, attrezzato per l’accoglienza
di un alto numero di persone. Gestito dall’Arcidiocesi di Lecce e finanziato dal
Ministero dell’Interno, il Centro ha ospitato 2.500 persone nel 1997, 9.000 nel
1998, 12.000 nel 1999. A questo aumento esponenziale di accoglienze è corrisposto un continuo sviluppo logistico ed organizzativo della struttura fino ad
allargare il proprio spettro di intervento e gestire così uno dei principali progetti di assistenza e integrazione sociale finanziati dalla Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18. Dal marzo 2000, infatti, la Fondazione
Regina Pacis ha avviato il progetto “Ali nuove” rivolto a donne e minori vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Data la specificità della Fondazione Regina Pacis nel panorama nazionale, sia rispetto alla sua collocazione
geografica che alla sua forma organizzativa e alla numerosità di programmi di
protezione sociale avviati nel periodo considerato dalla ricerca, si è ritenuto
*
Isabella Orfano è l’autrice dei paragrafi 5.1-5.6, Valeria Ferraris del paragrafo 5.7, il paragrafo 5.8 è frutto del lavoro comune.
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importante concentrare la nostra attenzione su di essa79.
Tale progetto opera in un contesto territoriale particolarmente significativo in relazione al fenomeno oggetto della presente ricerca: il Salento. L’estremità meridionale della Puglia è infatti diventata negli ultimi quindici anni terra
di sbarco e di passaggio per migliaia di persone che, emigrando clandestinamente verso i paesi ricchi dell’Europa occidentale, vanno alla ricerca di un lavoro che consenta loro di migliorare le proprie condizioni di vita e quelle della
famiglia di origine.
La prima massiccia ondata migratoria è del 1989, anno in cui molti profughi croati e bosniaci, in fuga dai propri paesi in guerra, cercano rifugio in Italia. L’anno dopo, le nuove rotte del traffico internazionale conducono verso la
Puglia un considerevole contingente di persone immigrate clandestinamente
principalmente dal Marocco, Tunisia, Senegal, Madagascar, Ghana e Nigeria. È
da collocarsi infatti in questo periodo l’arrivo delle prime donne nigeriane trafficate in Italia a scopo di sfruttamento sessuale. Nel 1990-1991, la caduta del
regime di Enver Hoxha in Albania e le precarie condizioni socio-economiche
del paese determinano i presupposti per il primo flusso massiccio di profughi
verso l’Italia (circa 80.000 nel Salento). Si tratta di un fenomeno che a tratti
assume le caratteristiche di un vero e proprio esodo, soprattutto nel biennio
1994-1995 e tra il 1995 e il 1999.
In questo periodo, si registra inoltre un aumento esponenziale delle
79 Il presente studio di caso è stato redatto sulla base delle seguenti fonti: interviste a rappresentanti e collaboratori/trici della Fondazione Regina Pacis: Don Cesare Lodeserto, direttore; Natasha, mediatrice linguistico-culturale; Antonio Antonaci, medico, Asl Lecce 1; Grazia
Fracasso, infermiera, Asl Lecce 1; Cataldo Motta, procuratore della Repubblica aggiunto,
Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce; Emilio Pellerano, dirigente Ufficio Immigrazione,
Questura di Lecce; Giuseppe Corleto, avvocato, foro di Lecce; e i seguenti materiali: Centro
Donna Giustizia (a cura di), Atti Convegno Lungo la strada della tratta, 23-24 febbraio 2001, Editrice Cartografica, Ferrara, 2002; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
pari opportunità, Tratta delle donne. Vie d’uscita, percorsi e progetti, Roma, 2001; Don Cesare
Lodeserto, “Ragazze in schiavitù: immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e bambini”, in Minori e Giustizia, n. 2/2000, pp. 129-137; Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, Roma, 2001; Commissione parlamentare d’inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, Relazione sul traffico degli
esseri umani, Atti parlamentari, XIII Legislatura, Doc. n. 49, relatrice Sen. T. De Zulueta,
Roma, 2000.
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attività illecite legate al traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione. La criminalità organizzata albanese comincia proprio in quegli anni ad ottenere il monopolio totale della prostituzione non solo nell’area pugliese ma in
molte altre regioni della penisola. La rotta del traffico di esseri umani a scopo
di sfruttamento sessuale che dall’area dell’Est Europa e dell’ex-Unione Sovietica arriva fino alle coste italiane comincia ad essere strutturalmente attiva a partire dal 1995, anno in cui migliaia di donne moldave, ucraine, rumene, russe,
bulgare entrano nel territorio italiano attraverso l’Albania, ed è proprio da organizzazioni criminali albanesi che esse vengono controllate e sfruttate una volta
giunte nelle varie città italiane.
Il progetto “Ali nuove” si inserisce perciò in una area particolarmente
investita dal fenomeno dell’immigrazione clandestina e a quello spesso collegato delle attività illegali. Tali caratteristiche del contesto territoriale hanno
richiesto un intervento – spesso d’emergenza – delle autorità locali e nazionali competenti per cercare di rispondere, attraverso l’implementazione di strumenti legislativi e di politiche sociali, alle esigenze e ai problemi derivanti dai
periodici flussi di persone clandestine. Non è un caso perciò se nel leccese sono
presenti ben tre centri di accoglienza che dall’apertura ad oggi hanno ospitato
centinaia di migliaia di persone immigrate. Si tratta dei due centri di permanenza temporanea e assistenza, la “Fondazione Regina Pacis” e “Lorizzonte” di
Casalabate gestito da CTM/Movimondo, e del centro di prima accoglienza
“Don Tonino Bello” amministrato dal Comune di Otranto.
Il fenomeno delle donne trafficate e costrette a prostituirsi interessa
quindi da anni il territorio leccese anche se in maniera molto distinta rispetto
al resto dell’Italia. L’area salentina è infatti soprattutto un luogo di transito e di
smistamento, solamente una percentuale molto bassa di donne, prima di essere condotte in altre città italiane o straniere, si prostituisce per brevi periodi a
Lecce nella zona del centro storico “Le giravolte” presso le cosiddette “case di
Mara”, oppure, nel territorio compreso tra Gallipoli e Lecce, ai bordi della
superstrada.
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La rete dei servizi e delle risorse
Durante il primo anno di sperimentazione di “Ali nuove” hanno partecipato all’attuazione del progetto una serie di agenzie pubbliche e private che,
in alcuni casi, avevano già in atto forme di collaborazione con la Fondazione.
La rete dei servizi e delle risorse attivate ha coinvolto tipologie distinte
di attori – a livello locale, nazionale ed internazionale – in base alle attività
progettuali implementate. Istituzioni e strutture pubbliche, da un lato, ed enti
privati – spesso di ispirazione religiosa – dall’altro, sembrano aver costituito i
nodi centrali del network operativo.
5.2.1 La rete locale
Le forze dell’ordine e la Procura di Lecce rappresentano i punti di riferimento principali del Centro e, conseguentemente, anche del progetto “Ali
nuove”. Ciò è dovuto alla peculiarità della collocazione del progetto (all’interno di un Centro di permanenza temporanea ed assistenza dello Stato italiano)
e alla specificità del territorio (terra di sbarco di immigrati clandestini). Non è
un caso, infatti, che la quasi totalità delle donne inserite nel progetto siano
state inviate dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri o dalla Guardia di Finanza.
Il contatto con le forze dell’ordine è quotidiano e diretto sia perché la Fondazione è da esse sorvegliata 24 ore al giorno, in quanto Centro di Permanenza
temporanea afferente al Ministero dell’Interno, sia perché il direttore è considerato un interlocutore fondamentale dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce e dai magistrati della Procura cittadina. Tale collaborazione ha contribuito a costruire modelli di gestione dei casi di protezione sociale e del relativo ottenimento del permesso di soggiorno che verranno esaminati nelle pagine seguenti nella sezione dedicata ai risvolti giuridici e giudiziari del progetto.
Da questa esperienza è nato il Tavolo di lavoro di cui fanno parte: il coordinatore del progetto, un magistrato incaricato dalla Procura e rappresentanti delle
forze dell’ordine.
Altro punto centrale della rete è costituito dai servizi sociali e sanitari
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locali, in particolare da quelli gestiti dall’Azienda Sanitaria Locale Lecce 1 e
dal Consultorio “La Famiglia”. Con l’Azienda è stata stipulata una convenzione che ha permesso l’insediamento di un presidio sanitario – attivo giorno e notte – all’interno del Centro. Personale medico e infermieristico si
avvicenda settimanalmente per rispondere alle esigenze degli/delle ospiti del
Centro di Permanenza temporanea e anche delle ragazze e delle donne inserite nel programma di protezione sociale. Per ciascuna utente viene redatta
una scheda sanitaria contenente l’indagine anamnestica e i risultati dei test di
screening a cui viene sottoposta una volta inserita nel progetto. La Fondazione si avvale anche della collaborazione del “Consultorio La Famiglia Onlus”
per attività di consulenza, assistenza, formazione e sostegno terapeutico alla
donna, alla famiglia e ai minori. In particolare, il consultorio si occupa di
prevenzione e trattamento delle varie forme di disagio. Gestita da équipe
multidisciplinari specializzate costituite da psicologi, medici, assistenti sociali, pedagogisti e consulenti familiari, “La Famiglia” è stato per lungo tempo
l’unico servizio presente sul territorio leccese specificatamente rivolto alla
popolazione immigrata.
Significativo risulta essere l’apporto dell’Arcidiocesi di Lecce sia attraverso l’offerta di spazi e risorse sia con il coinvolgimento della comunità locale. Diverse, infatti, sono le persone del luogo che, a vario titolo, hanno partecipato alla realizzazione del progetto. Ci si riferisce soprattutto a chi volontariamente ha prestato servizio all’interno della struttura (dentista, autisti, cuoche,
etc.) o dall’esterno ha fornito generi alimentari, materiali di consumo, competenze professionali. Arcidiocesi e comunità locale appaiono essere gli attori
principali per l’attivazione sul territorio della rete informale per l’individuazione di posti di lavoro e di alloggi di autonomia per le donne accolte nel progetto. Altri due istituzioni pubbliche sono state partner locali del progetto: il
Comune di Melendugno quale ente co-finanziatore del progetto e, in qualità di
supervisori, le cattedre di Pedagogia interculturale e di Pedagogia sperimentale
dell’Università degli Studi di Lecce.
A livello regionale, la rete costruita dalla Fondazione non sembra aver
incluso in maniera strutturale – perlomeno nel periodo qui considerato – gli
altri progetti art. 18 implementati a livello locale. Nella regione Puglia, infatti,
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oltre al progetto qui in oggetto, nel corso della prima annualità 2000-2001,
sono stati finanziati altri 6 progetti di assistenza e integrazione sociale: “Libera” della Provincia di Lecce, “Roxana” della Provincia di Foggia, “Volere volare”
del Comune di Trani (Bari), “Cenerentole” della Cooperativa Compagni di
strada (Bari), “Solidarietà partecipata” del Comune di Mesagne (Brindisi),
“Case rifugio”, un progetto multiregionale dell’Arci coordinato nella sua parte
pugliese dall’Associazione La G.i.r.a.f.f.a.h. Onlus (Bari), che svolge anche il
ruolo di ente gestore della postazione territoriale del Numero Verde Nazionale
contro la Tratta. Nel corso del 2000, sono stati organizzati degli incontri finalizzati alla costruzione di una rete regionale organica ma, dalle interviste effettuate, tale rete non risulta essere stata un nodo centrale di collegamento per il
progetto “Ali nuove”.
5.2.2 La rete nazionale
Più che a livello regionale, la Fondazione Regina Pacis sembra aver attivato in maniera più decisiva una serie di collaborazioni sul territorio nazionale. Da un lato, rafforzando i legami con la rete di soggetti di ispirazione cattolica con cui coopera da tempo, dall’altro, collaborando con progetti art. 18 operativi in altre regioni italiane.
La rete nazionale è stata utilizzata principalmente per tre ordini di ragioni: per individuare soluzioni abitative, per ricercare opportunità lavorative e per
garantire condizioni di sicurezza in caso di necessità di ricollocazione geografica delle utenti. In particolare, sono stati coinvolti il Centro Regina Pacis di
Quinstello (Mantova), espressione diretta della Fondazione; il Consultorio cattolico di Vercelli e i Salesiani di Vercelli, le Acli tedesche di Bolzano e le Caritas
di varie città, quali La Spezia, Bolzano, Vercelli, Torino, Padova, Vicenza, Terni.
Roma sembra inoltre rappresentare un punto della rete nazionale utilizzata per
l’implementazione di percorsi lavorativi ed abitativi delle donne inserite nel
progetto leccese. Le partnership attivate nella capitale non sono state specificate,
si potrebbe però supporre che si tratti di soggetti afferenti al mondo cattolico
che, dal quadro delineato, risulta essere la risorsa principale del progetto.
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5.2.3 La rete internazionale
Particolarmente importante è considerato l’investimento posto nella
costruzione della rete internazionale intesa sia come rafforzamento di legami
con agenzie pubbliche e private dei paesi di origine sia come realizzazione di
strutture gestite direttamente in loco dalla Fondazione. Quest’ultima, infatti, ha
aperto dei centri nei due principali paesi di origine delle donne prese in carico:
Moldavia e Ucraina. Nella capitale moldava, sono stati acquistati 2 appartamenti: uno per l’accoglienza (15 posti letto disponibili) e uno per l’attività di
segretariato sociale. Questi centri fungono sia da punto di riferimento per le
famiglie delle donne accolte nel progetto “Ali nuove”, per le donne rimpatriate e le loro famiglie, sia da punto di orientamento per coloro che intendono
partire per l’Europa occidentale. Quattro le aree di intervento tipologico offerte dai progetti moldavo e ucraino, realizzate grazie alla stretta collaborazione
instaurata con la rete ecclesiastica locale:
– Area informazione: fornisce notizie sul fenomeno della tratta e le
relative modalità di reclutamento, offre consulenza e mediazione
per la ricerca e l’attivazione di percorsi lavorativi regolari in Italia;
– Area sostegno alle famiglie: offre aiuto e supporto alle famiglie, in
particolare ai figli e alle figlie, delle donne prese in carico dal progetto in Italia;
– Area rimpatrio volontario: supporta le donne che intendono fare
ritorno nel proprio paese di origine sostenendole anche nelle fase
particolarmente delicata del rientro in famiglia;
– Area inserimento socio-lavorativo in patria: sostiene progetti individuali di inclusione sociale e professionale sia delle donne rimpatriate che delle donne che chiedono un aiuto in loco.
In Moldavia, nel corso del 2001, la Fondazione ha inoltre attivato una
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agenzia di sviluppo locale – in collaborazione con il Governo moldavo e il
Monte dei Paschi di Siena – denominata “Drumul Speranzei” (La strada della
speranza).
5.3
Dati generali sul progetto art. 18
Gli obiettivi esplicitati del progetto “Ali nuove” per realizzare l’inclusione sociale e lavorativa delle persone prese in carico sono stati:
– superamento del trauma;
– recupero degli equilibri psicodinamici;
– recupero delle capacità di instaurare significative relazioni interpersonali;
– recupero di un adeguato livello di realtà delle aspettative;
– recupero di motivazioni all’inserimento lavorativo;
– recupero della capacità di applicazione in attività produttive;
– dimensionamento dell’idea di guadagno facile;
– ricostruzione realistica delle proprie aspettative esistenziali.
5.3.1 Le caratteristiche delle utenti
Il target principale del progetto “Ali nuove” è costituito da donne che,
appena sbarcate illegalmente lungo le coste pugliesi, vengono intercettate dalle
forze dell’ordine e, in attesa dell’accertamento della loro posizione e dell’eventuale espulsione dal territorio italiano, inviate al Centro di permanenza temporanea e assistenza per immigrati di Melendugno ovvero alla Fondazione
Regina Pacis. Si tratta quindi principalmente di clandestine ospitate nel Centro
a cui, appurata la condizione di persona trafficata a scopo di sfruttamento sessuale, viene proposto di partecipare al programma di assistenza e integrazione
sociale gestito dalla Fondazione. Coloro che accettano l’inserimento nel pro-
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getto vengono trasferite in un’area separata del Centro, creata esclusivamente
per ospitare le vittime di tratta.
Nel periodo compreso tra il 1° marzo 2000 e il 28 febbraio 2001, le
donne prese in carico dal progetto sono state 124, appartenenti a 11 paesi diversi ma con una netta prevalenza di utenti provenienti dall’area dell’ex-blocco
sovietico, come il grafico sottostante mette in evidenza:
Grafico 1 - Numerosità utenza complessiva presa in carico disaggregata per
paese di origine (marzo 2000-marzo 2001, v.a.)
La maggioranza delle utenti è rappresentata da donne moldave (51.6%),
ucraine (19.3%) e rumene (14.5%), nella maggior parte dei casi giunte in Italia dopo aver attraversato la Romania, l’Ungheria, la Yugoslavia, il Montenegro
e l’Albania. Significativamente più bassa la presenza di utenti di altre nazionalità quali: albanesi (3.2%), bielorusse (1.6%), russe (3.2%), bulgare (2.4%),
kazake (0.8%), marocchine (1.6%), nigeriane (0.8%) e colombiane (0.8%).
Tale distribuzione geografica rispetto ai paesi di origine rispecchia la mappa
delle rotte principali disegnate dal traffico internazionale di esseri umani che
considera il Salento una delle maggiori aree di sbarco clandestino. La bassa percentuale di donne albanesi accolte nel Centro viene invece interpretata dai
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testimoni privilegiati intervistati come il risultato dell’esecuzione puntuale, da
parte delle forze dell’ordine locali, dello strumento del rimpatrio coatto immediato previsto dall’accordo bilaterale di riammissione tra Italia e Albania firmato a Tirana il 18 novembre 1997 ed entrato in vigore dal 1° agosto 1998.
Dall’analisi delle schede individuali raccolte risulta che il viaggio per
arrivare in Italia è durato mediamente due mesi e che, in alcuni casi, ha previsto l’obbligo a prostituirsi nei paesi transitati. Tappa fondamentale del tragitto
è stata l’Albania. In alberghi di questo paese risultano essersi svolte le “aste” in
cui molte delle utenti accolte sono state acquistate dal protettore o da un rappresentante di un gruppo criminale che intendeva successivamente sfruttarle
una volta giunte in Italia. Il modello di coercizione e violenza subita dalle
donne – sia lungo il viaggio che nei luoghi di destinazione – è stato quello
“albanese”, basato sull’uso della violenza fisica e psicologica quale mezzo di
gestione e controllo delle vittime.
Il mezzo di trasporto principale utilizzato per raggiungere le coste
pugliesi è stato il motoscafo. Sono stati registrati anche dei casi in cui le donne
sono arrivate via terra raggiungendo a Roma o a Napoli con la corriera.
Lo strumento principale di “aggancio” utilizzato dalle organizzazioni
criminali per portare le donne in Italia è stata la pubblicazione di annunci di
offerte di lavoro nelle sezioni apposite dei giornali locali, in particolare
“Makler”, la rivista bisettimanale più conosciuta in Moldavia. Nella maggior
parte dei casi, l’annuncio offriva impieghi ben retribuiti in qualità di cameriere, bariste, assistenti agli anziani, baby sitter e, qualche volta, come ballerine. Il
contatto tra le donne e i trafficanti e/o sfruttatori solitamente è avvenuto tramite agenzie specializzate nella ricerca di lavoro o per mezzo di conoscenti che
offrivano una buona occasione lavorativa in Italia o in un altro paese europeo.
A causa del mancato accesso alle informazioni relative alle condizioni
di vita precedenti l’ingresso in Italia (livello di scolarizzazione, esperienze professionali, composizione famiglia, etc.), non è stato possibile ricostruire il quadro del capitale sociale a disposizione delle donne prese in carico dal progetto
leccese.
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L’accesso alle risorse di aiuto: forme e soglie di specializzazione
Come più volte sottolineato, l’accesso alle risorse di aiuto da parte delle
donne straniere vittime di tratta avviene tramite le forze dell’ordine secondo le
modalità già menzionate. Non è possibile parlare di soglie di specializzazione
nel caso del progetto qui considerato perché “Ali nuove” è una struttura autonoma all’interno della quale le utenti prese in carico hanno a disposizione le
varie tipologie di servizi necessarie per avviare il processo di regolarizzazione.
Generalmente, infatti, la Fondazione si rivolge a soggetti esterni in casi particolari o nella fase finale del percorso individuale di inserimento per la ricerca
del lavoro e della soluzione abitativa.
Le attività e i servizi di intervento implementati per il raggiungimento
degli obiettivi individuati dal progetto sono stati:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
protezione e tutela;
vitto e alloggio;
segretariato sociale;
assistenza sanitaria;
consulenza legale e regolarizzazione;
consulenza psicologica;
attività formative;
inserimento lavorativo;
rimpatrio assistito.
Erogati durante il periodo di accoglienza e di sostegno al percorso di
inserimento socio-professionale, tali servizi ed attività mirano a sostenere e
facilitare la transizione socio-culturale delle donne accolte fornendo loro strumenti e possibilità di raggiungimento di un livello di autonomia sufficiente per
inserirsi nella società italiana o per far ritorno nel proprio paese di origine.
Le figure professionali direttamente impegnate nel progetto “Ali nuove”
sono il direttore della Fondazione Regina Pacis in qualità di coordinatore e una
mediatrice moldava che si occupa principalmente del servizio di segretariato
sociale, in particolare rispetto alle pratiche di rilascio dei permessi di soggior-
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no, dei codici fiscali e dei tesserini Stp. La mediatrice, oltre a parlare la propria
lingua madre, conosce l’italiano, il russo, il serbo, il rumeno e il turco; ciò le
permette di poter comunicare e fungere da elemento di mediazione fondamentale con la maggioranza delle utenti accolte. In realtà, il numero delle figure professionali coinvolte nel progetto è molto più elevato in quanto molte persone che lavorano per il Centro di permanenza temporanea sono trasversalmente impegnate anche nelle attività di “Ali nuove” in qualità di autisti (le
donne sono accompagnate in tutti i loro spostamenti), cuoche, personale
amministrativo, medico e infermieristico, legale.
5.5
I percorsi di accoglienza e di sostegno
Come già accennato, la struttura di accoglienza principale del progetto
“Ali nuove” è ubicata all’interno dello stesso Centro di Permanenza temporanea e assistenza per immigrati. Si tratta di un’ala del Centro in cui le donne
vivono suddivise in gruppi di 5-6. Ciascun gruppo vive in una casa singola
facente parte di un piccolo comprensorio di abitazioni indipendenti che si sviluppano attorno ad un cortile. Questo insieme di case è separato dal Centro tramite un cancello chiuso che può essere aperto su richiesta dall’agente delle
forze dell’ordine in servizio. Questa tipologia specifica di accoglienza abitativa
è presente solo in questo territorio, quale risultato della collocazione fisica del
progetto all’interno di una struttura adibita a centro di permanenza temporanea per persone entrate clandestinamente in Italia. Conseguenza principale di
tale strutturazione è il costante contatto delle donne con le forze dell’ordine
che, 24 ore su 24, sorvegliano il Centro.
Dalle interviste effettuate e dall’analisi dei materiali raccolti emerge con
molta forza il ruolo centrale rivestito dalla prima fase di accoglienza. L’obiettivo finale esplicitato, infatti, è offrire un servizio di accoglienza che rappresenti
un primo sostanziale affrancamento dalle precedenti condizioni di dipendenza psicologica ed economica, considerati come ostacoli principali per il processo di emancipazione della donna. Per raggiungere tale scopo viene ritenuto
fondamentale attivare un percorso individuale che conduca ad una presa di
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coscienza di sé, delle proprie capacità e dei valori su cui costruire un progetto
di vita alternativo. Per permettere tale processo di “coscientizzazione”, alle
donne viene richiesto di non uscire dal Centro nei primi due mesi di presa in
carico, tale periodo viene considerato infatti una fase imprescindibile di “necessaria riflessione”.
La convivenza con le altre donne e il rispetto delle regole della comunità vengono ritenuti gli strumenti principali attraverso i quali le donne possono
acquisire il know-how socio-comportamentale necessario per inserirsi positivamente nella società di accoglienza. Vivere con altre persone richiede la capacità di mediare gli inevitabili conflitti, di acquisire attitudini collaborative e
rispettose nei confronti delle esigenze di ciascuna persona. Secondo gli operatori del progetto, l’esperienza della convivenza permette alle donne di destrutturare modelli comportamentali socio-culturali spesso basati su gerarchie arbitrarie, evitando così che essi vengano riprodotti all’interno del Centro. Si ritiene che proporre un contesto abitativo e relazionale costruttivo possa permettere alle donne di ricostruire la propria identità personale e sociale, basandola su
valori veicolati dal progetto stesso, in primis quello della famiglia.
La centralità del concetto di famiglia è molto presente nei discorsi
dei/delle testimoni privilegiati/e intervistati/e. Si tratta di un valore che sembra
doversi acquisire a prescindere dalla volontà della persona: la famiglia di origine va aiutata sempre e comunque. A volte, come ha evidenziato il direttore del
Centro, viene utilizzato anche lo strumento del rimpatrio o del ricongiungimento familiare con i figli o le figlie o con qualche parente quale “tecnica” per
dare alla donna accolta un equilibrio familiare e fornire al progetto maggiori
sicurezze: “[…] e se ci sono dei figli facciamo di tutto per ottenere i ricongiungimenti familiari, perché la presenza di un figlio riequilibra psicologicamente
anche la donna e la motiva maggiormente in un cammino di recupero e soprattutto di recupero del proprio essere donna, della propria dignità umana”80. Il
mantenimento di collegamenti con le famiglie di origine viene favorito e consolidato anche con l’invio obbligatorio di denaro da parte delle donne, dal
80 Don Cesare Lodeserto in Centro Donna Giustizia, Atti Convegno Lungo la strada della tratta,
23-24 febbraio 2001, Editrice Cartografica, Ferrara, 2002, p. 72.
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momento in cui iniziano a svolgere un lavoro retribuito.
In quest’ottica, viene valutata positivamente anche l’instaurazione di
una relazione sentimentale “seria” sul territorio italiano. Si ritiene infatti che
essa possa costituire un ulteriore fattore di stabilizzazione e di regolarizzazione nel percorso di inserimento nella società di accoglienza. Un altro elemento
che sottolinea l’importanza attribuita dal progetto ai legami familiari – e alla
conseguente costruzione delle donne in primo luogo come madri in contrapposizione alla loro precedente caratterizzazione come prostitute –, è la rilevante presenza di bambini/e ed il valore attribuito ad essi/e. Significativo è il
numero di donne incinte intenzionate a portare a termine la gravidanza inserite nel programma di protezione sociale. In questo contesto, l’esperienza della
maternità diventa un valore centrale nel percorso individuale di una donna,
l’occasione per ricominciare una nuova vita.
L’interruzione di gravidanza volontaria sembra essere una pratica non
auspicata ma non viene comunque ostacolata secondo quanto dichiarato dal
responsabile del progetto: “Se la chiedono se ne assumono la propria responsabilità, è noto quello che io penso ma non posso intaccare la coscienza delle
persone; nel momento in cui decidono di farlo, l’importante è che il tutto
avvenga secondo legge…tutto ciò che rischia di avvenire al di fuori dalla legge,
io lo blocco immediatamente…abbiamo anche l’onore di aver buttato a terra
un gruppo di persone che facevano gli aborti clandestini per ragazze, per prostitute, ragazze della tratta…vantiamo anche questo successo”81.
Da segnalare la particolare attenzione posta dal programma nei confronti dell’approccio al denaro da parte delle utenti prese in carico; tra gli obiettivi esplicitati dal progetto si registra infatti quello del “dimensionamento dell’idea di guadagno facile”. Per raggiungere tale fine, gli stipendi delle donne
vengono parzialmente “gestiti” dal progetto per “educare” le utenti ad un uso
“più corretto” del denaro rimettendo in discussione “i bisogni” da soddisfare e
i valori da assumere, in primis, che “il denaro è fatica” e che la famiglia di origine va aiutata economicamente, così come sottolineato dal coordinatore di
“Ali nuove”: “una ragazza quando è stipendiata non prende tutto il denaro, una
81 Intervista a Don Cesare Lodeserto, coordinatore del progetto “Ali nuove” e direttore della
Fondazione Regina Pacis.
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parte viene messo su un deposito…c’è un mio collaboratore che gestisce tutto
il loro denaro per cui da lì noi sappiamo se loro mandano soldi a casa….se non
li mandano interveniamo a chiedere il perché non lo fanno.82”
Le donne generalmente lasciano il Centro quando diventano economicamente indipendenti o se la sede del lavoro si trova in un luogo geograficamente distante. In questi casi, la donna viene inserita in appartamenti o in centri di accoglienza collegati alla Fondazione presenti in altre città, il contatto con
la donna, anche se a distanza, continua ad essere costante.
5.6
I progetti di inserimento socio-professionale
Trascorso il periodo di riflessione, le utenti vengono supportate nel processo di formazione ed inserimento professionale. Il lavoro, infatti, viene considerato una sorta di “terapia occupazionale” che contribuisce al processo di
autonomia e di empowerment della persona presa in carico.
In base ai bisogni personali individuati, alle donne è stato offerto un
percorso formativo professionale o un inserimento lavorativo diretto, sia all’interno della struttura della Fondazione sia all’esterno.
All’interno del Centro la Fondazione Regina Pacis ha costituito la “Nuova
Europa”, una cooperativa mista a beneficio delle persone immigrate che hanno
il permesso di soggiorno per protezione sociale o che hanno chiesto asilo politico e sono in attesa del responso della Commissione interministeriale. La
cooperativa ha attualmente un centinaio di iscritti ed è impegnata nel settore
edile, agricolo, della ristorazione e della mediazione culturale. Tale struttura è
espressione dell’impostazione del Centro che è gestito quasi totalmente da persone immigrate. A parte per le figure professionali specializzate, come il personale medico, giudiziario e direttivo, la stragrande maggioranza delle persone
impiegate all’interno della Fondazione è composta da stranieri. Si tratta di
immigrati/e che sono temporaneamente “ospiti” del Centro o di coloro che,
risolta la loro posizione in Italia, hanno deciso di rimanere a lavorare a San
82 Idem.
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Foca. Tale organizzazione gestionale viene ritenuta funzionale anche all’attivazione del processo di “acquisizione di potere” della persona immigrata.
Alcune donne invece sono coadiuvate nella ricerca di un lavoro, o lo trovano autonomamente, all’esterno, in qualità di bariste, assistenti agli anziani,
operaie, commesse. Il territorio tuttavia non offre grandi sbocchi professionali
e per tale motivo, infatti, molte donne si trasferiscono in altre regioni italiane.
Neanche in questo caso però, a causa della mancata disponibilità di dati, non
è stato possibile rilevare la numerosità delle donne che hanno trovato un
impiego, la tipologia del lavoro svolto e, quindi, i settori di inserimento professionale maggiormente coinvolti.
5.7
I risvolti giuridici e giudiziari dei progetti di assistenza e integrazione sociale
Come già sottolineato, la situazione del contesto leccese è eccentrica, a
causa dell’assoluta specificità sia del territorio sia del progetto di assistenza e
integrazione sociale qui esaminato.
Le coste leccesi sono infatti uno dei principali approdi dei migranti che
entrano illegalmente sul territorio italiano: le stime del Ministero dell’Interno
individuano la Puglia come il luogo dove sono stati rintracciati l’80% di
immigrati clandestini complessivamente intercettati dalle forze dell’ordine e
la metà di questi proprio in provincia di Lecce (si ricordi che Otranto dista da
Valona appena 70 km e che la brevità del tratto rende lo sbarco in Puglia tra i
più agevoli).
Le donne migranti destinate al mercato della prostituzione si possono
confondere facilmente tra gli stranieri che quotidianamente sbarcano sulle
coste pugliesi; ed è proprio questa una delle ragioni principali delle difficoltà
incontrate nel quantificare il numero di donne trafficate che sbarcano nella
provincia di Lecce.
Come già rilevato in premessa, un’altra particolarità del territorio è
quella di essere un territorio di sbarco, di transito ma non un territorio dove è
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presente un fenomeno massiccio di prostituzione (così come peraltro non è
luogo di insediamento massiccio di stranieri in genere).
Infine Lecce è l’unico caso in Italia dove esiste un centro di permanenza temporanea ed assistenza all’interno del quale è presente una struttura
diretta ad ospitare le straniere richiedenti un permesso per motivi di protezione sociale.
Bisogna immediatamente osservare che tale particolarità determina una
peculiare modalità di arrivo all’ente gestore del programma di assistenza e integrazione sociale, modalità che con la ormai quasi approvata nuova legge in
materia di immigrazione (cd. legge Bossi-Fini)83 potrebbe assumere un’importanza particolare. Infatti, la situazione tipo è quella della donna rintracciata al
momento dello sbarco che, dopo essere stata accompagnata al Centro Regina
Pacis in attesa del riconoscimento dell’identità e della successiva espulsione,
viene sentita dalle forze dell’ordine e decide di sporgere una denuncia nei confronti dei suoi trafficanti. Non solo la struttura finisce ad essere un forte fattore di spinta alla collaborazione con gli inquirenti e le forze dell’ordine ma, qualora il testo in discussione in Senato della nuova legge sull’immigrazione venisse approvato nella formulazione attuale, la generalizzazione dell’espulsione
con accompagnamento immediato alla frontiera non può che attribuire ai centri di permanenza un ruolo principe che, nel caso del Centro di S. Foca di
Melendugno, non può che diventare anche un ruolo di primo piano per i programmi di assistenza ed integrazione sociale.
Infatti, una delle preoccupazioni principali di giuristi ed operatori del
settore in merito al futuro dei programmi ex art. 18 è proprio che, con la generalizzazione dell’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera
potrebbe diventare più difficile l’aggancio con i soggetti vittime di traffico e ciò
farebbe diminuire le collaborazioni, le possibilità di fuoriuscita dalla situazione di violenza e di sfruttamento e garantendo, di conseguenza, l’impunità dei
83 Tutte le considerazioni qui formulate si basano sul testo licenziato dalla Camera dei Deputati (all’esame della Camera con il n. 2454); tale testo è stato trasmesso nuovamente al Senato, dove riprende l’esame con il n. 795-B. Se il testo verrà approvato senza modificazioni,
sarà trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione e la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. In caso di nuove modifiche apportate dal Senato, il d.d.l. dovrà tornare
alla Camera per una nuova votazione.
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trafficanti (su tale ultimo aspetto anche la generalizzazione dell’espulsione
come sanzione sostitutiva alla detenzione, così come prevista nell’attuale testo
del cd. disegno di legge Bossi-Fini, desta alcune preoccupazioni). L’espulsione
con accompagnamento immediato alla frontiera rischia di portare nella migliore delle ipotesi ad una drastica diminuzione del numero dei soggetti inseriti nei
programmi di assistenza e protezione sociale, nella peggiore, ad un aumento di
dichiarazioni strumentali per evitare l’espulsione. In particolare, la stretta vicinanza tra un centro di permanenza temporanea e un progetto art. 18, come nel
caso in esame, – in assenza di una precisa conoscenza del fenomeno su cui si
interviene, specie in un territorio di frontiera e di emergenza come quello
salentino – porta con sé il rischio di produrre un forte fattore di attrazione di
collaborazioni strumentali onde evitare l’espulsione.
5.7.1 I permessi di soggiorno concessi: la peculiarità del territorio leccese
I permessi di soggiorno concessi dalla Questura di Lecce, suddivisi per
anni e aggiornati al maggio 2002, sono stati i seguenti:
Tabella 1 - Permessi di soggiorno concessi disaggregati per anno (1999-maggio 2002, v.a.)
1999
2000
2001
2002
Totale
(al 25.05.2002)
(al 25/05/2002)
16
150
N. permessi
di soggiorno
3
70
61
Fonte: Questura di Lecce
Come si nota immediatamente si tratta di un numero di permessi di
soggiorno molto elevato, anche se il dato dei primi 5 mesi del 2002 sembrerebbe suggerire, qualora l’andamento rimanga tale, una flessione. In realtà,
invece di indicare una flessione dei permessi di soggiorno concessi, è verosimile che tale dato suggerisca che, nella seconda parte dell’anno, il numero di per-
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messi di soggiorno rilasciati sarà maggiore: con l’aumentare degli sbarchi di
clandestini all’arrivo del periodo primaverile ed estivo – se il legame tra sbarco
sulle coste e persone inserite nel programma di protezione sociale è forte come
sembra – dovrebbe aumentare anche il numero degli inserimenti nei programmi di protezione sociale e, conseguentemente, si dovrebbe avere un maggior
numero di permessi di soggiorno ex art. 18. Tale riflessione intende sottolineare come il permesso di soggiorno ex art. 18 in un territorio di frontiera, come
quello leccese, può essere uno degli indicatori significativi in merito alle modifiche delle rotte del traffico dei clandestini, ai tempi ed alle tipologie di arrivo.
Osservando i dati disaggregati per nazionalità dei permessi di soggiorno
concessi dalla Questura di Lecce (dato disponibile fino al settembre 2001)
notiamo una netta prevalenza delle donne di origine moldava e a seguire
rumene ed ucraine, come chiaramente illustrato dal grafico sottostante.
Fonte: Questura di Lecce, settembre 2001
Come si può notare confrontando tale grafico con quello relativo ai dati
dei soggetti inseriti nei programmi di assistenza ed integrazione sociale l’andamento è del tutto analogo. I dati non coincidono in quanto qui vengono rap-
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presentati i permessi di soggiorno rilasciati mentre nel grafico precedente sono
indicate le utenti del progetto “Ali nuove” nel periodo di riferimento a prescindere che abbiano già ottenuto il titolo di soggiorno.
Interessante è riflettere sulla distribuzione dei permessi di soggiorno per
nazionalità. In merito alla nettissima prevalenza di donne provenienti in particolare dalla Moldavia, Ucraina e Romania, si può osservare che il traffico di
donne dell’Est – anche in base a quanto indicato dall’ultimo Rapporto sullo
stato della sicurezza in Italia del Ministero dell’Interno – è gestito da organizzazioni criminali costituite per lo più da loro connazionali, con all’interno
alcuni elementi di origine albanese; due le vie principali di ingresso in Italia
individuate: il confine italo-sloveno e il Canale di Otranto; in particolare, poi,
quando è coinvolta la criminalità albanese, l’Albania sembra essere la tappa di
prima destinazione. Da qui le donne partono avendo come destinazione non
solo l’Italia ma anche i paesi del nord Europa: in entrambi i casi il transito
avviene attraverso le coste pugliesi e poi in generale sul territorio italiano. Si
potrebbe anche ipotizzare che la gestione di due centri di accoglienza (uno in
Moldavia e uno in Ucraina)84 da parte della Fondazione Regina Pacis potrebbe
determinare delle sinergie.
Si vedrà oltre come la presenza di ragazze inviate da altre parti d’Italia
sia comprovata dai dati numerici relativi ai pareri rilasciati dalla Procura della
Repubblica di Lecce.
Accanto alla massiccia presenza di donne dell’Est si nota immediatamente la pressoché totale assenza di donne di nazionalità albanese. Rispetto a
tale specificità, è importante ricordare che a seguito dell’accordo di riammissione tra Italia e Albania (1998) gli stranieri di nazionalità albanese vengono,
una volta intercettati sul territorio, immediatamente rimpatriati coattivamente.
La particolarità del territorio si riscontra anche rispetto ai canali attraverso i quali le donne vengono contattate. Uno dei canali principali è strettamente legato allo sbarco: la donna viene rintracciata nel momento in cui
approda sulle coste leccesi insieme ad altri clandestini e viene fermata dalle
84 A tal proposito, si veda il paragrafo 5.3.
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forze dell’ordine85. Queste ultime effettuano alcune indagini preliminari
seguendo un protocollo investigativo concordato con la Procura di Lecce, diretto a raccogliere il più possibile informazioni su quanto avvenuto prima e
durante il viaggio che ha portate le donne in Italia. Questa intervista preliminare – che viene fatta, per quanto possibile, operando una scelta tra tutti i
migranti clandestini intercettati – ha lo scopo di acquisire un bagaglio di conoscenze il più possibile ampio sulle attività delle organizzazioni specializzate in
traffico di migranti. In tale occasione, può accadere che la donna racconti di
essere stata condotta in Italia al fine di essere sfruttata sessualmente; la denuncia viene quindi verbalizzata e la Procura può pressoché regolarmente contestare agli imputati la fattispecie del favoreggiamento dell’ingresso clandestino a
scopo di prostituzione (art. 12, c. 3, d.lgs. 286/1998).
L’altro canale di contatto, invece, è quello che caratterizza anche diverse
altre realtà territoriali: la donna viene rintracciata sul territorio dalle forze dell’ordine o entra in contatto con gli enti che si occupano dei programmi di assistenza e integrazione sociale. A questo proposito va detto che diverse donne
inserite nel progetto “Ali nuove” provengono da altre agenzie attive nel campo
dell’esclusione sociale in generale e di interventi art. 18 in particolare; si tratta
di donne che si sono prostituite in altri contesti geografici ma che giungono al
Centro grazie all’ampia rete nazionale di collaborazione che il direttore della
Fondazione Regina Pacis ha implementato86. A questo proposito possiamo
notare che la Procura di Lecce ha formulato, nel corso dell’anno 2000, 37 proposte di permesso di soggiorno ex art. 18 e, nell’anno 2001, 18 proposte e 4
pareri positivi al rilascio del permesso di soggiorno a fronte di 131 permessi di
soggiorno rilasciati dalla Questura di Lecce. Di questi 131 permessi di soggiorno solamente 3 si riferiscono a casi del cd. percorso sociale87 (casi in cui l’ente
85 È importante qui sottolineare il ruolo peculiare assunto dalla Guardia di Finanza in questo
territorio rispetto ad altre aree italiane; essendo spesso il soggetto che intercetta i clandestini per mare, la Guardia di Finanza è diventata uno dei principali attori nell’ambito delle
azioni di contrasto al traffico di persone.
86 Cfr. paragrafo 5.2.
87 A tal proposito si può dire che ci sia una scelta preferenziale per la collaborazione con la giustizia affermata dallo stesso responsabile della Fondazione Regina Pacis come “chiaro atto di
responsabilità e di rifiuto della prostituzione”.
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redige una relazione da cui traspaiano elementi sufficienti al rilascio del permesso di soggiorno), per cui circa la metà dei permessi di soggiorno rilasciati
dalla Questura – che è competente per tutte le donne che risiedono sul suo territorio – fanno riferimento a procedimenti penali incardinati al di fuori dell'area di Lecce e a nulla osta di magistrati esterni alla Procura di Lecce.
In conclusione, possiamo quindi affermare che l’alto numero di permessi di soggiorno rilasciati è legato, alle particolarità del territorio leccese, da
un lato, come territorio di sbarco di clandestini e, dall’altro, come territorio collettore di richieste di permessi di soggiorno per fatti di sfruttamento della prostituzione avvenuti anche in altri contesti geografici.
5.7.2 L’iter per il rilascio del permesso di soggiorno e i risvolti processuali
Qualunque sia il canale di contatto con la donna, in concomitanza con
le sue dichiarazioni, viene attivata un’attività di polizia giudiziaria, finalizzata
alla ricerca di elementi di prova nonché di riscontri al racconto della straniera,
in modo da verificarne l’attendibilità. Le dichiarazioni delle donne rappresentano molto spesso un elemento essenziale dell’indagine e del corredo probatorio, costituiscono il più delle volte un utile ed indispensabile elemento di partenza per l’investigazione. L’iter prevede, poi, in caso di denuncia, la richiesta
del parere del pubblico ministero.
Quando si tratta di procedimenti penali incardinati al di fuori del territorio di Lecce, i tempi di rilascio del permesso di soggiorno generalmente si
allungano a causa dell’individuazione del magistrato competente al rilascio del
parere e per l’emissione dello stesso.
Qualora invece si tratti di indagini di cui è competente la Procura di
Lecce, è stato individuato nel procuratore aggiunto presso la Procura della
Repubblica il soggetto deputato al rilascio del nulla osta. Tale scelta è stata dettata dalla considerazione che fosse più opportuno individuare un unico referente e, considerate le implicazioni in materia di criminalità organizzata che
spesso caratterizzano il traffico di migranti a scopo di sfruttamento sessuale, si
è scelto il procuratore aggiunto in quanto è anche il responsabile della Dire-
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zione Distrettuale Antimafia. L’individuazione di un unico responsabile permette alle forze dell’ordine ed alle associazioni di rivolgersi sempre ad uno stesso soggetto in Procura per avere notizie sul rilascio del nulla osta necessario per
la concessione del permesso di soggiorno.
Rispetto al rilascio del permesso di soggiorno all’avvenuto arresto delle
persone indicate dalla donna: l’esperienza dimostra che in molti casi le indagini arrivano all’individuazione di un responsabile ma quando ciò non succede,
se le dichiarazioni della straniera sono ritenute attendibili, questo è sufficiente
per ottenere il parere positivo del magistrato e il conseguente rilascio del titolo
di soggiorno.
I procedimenti penali legati a questa materia sono gestiti all’interno
della Procura di Lecce da un pool di tre persone composto dal procuratore
aggiunto e da due sostituti procuratori. Anche quando – come accade nella
maggior parte dei casi – il procedimento penale è seguito da uno dei sostituti
procuratori, il procuratore aggiunto rimane il soggetto che formalmente
emana il parere in merito alla richiesta di permesso di soggiorno ex art. 18
d.lgs. 286/1998 o formula la proposta di rilascio del titolo di soggiorno, questa attività però viene svolta su indicazione del pubblico ministero titolare dell’indagine.
Le proposte di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. immigrazione formulate dalla Procura di Lecce sono state 37 nel 2000 e 18 nel 2001.
I pareri ex art. 18 d.lgs. n. 268/1998 sono stati invece 2 nel 2000 e 7 nel 2001.
Entrambi i pareri rilasciati nel 2000 sono stati negativi mentre, nel 2001, 4 sono
stati favorevoli e 3 negativi.
Oltre ad aver individuato un referente per questo tema, un’altra particolarità che si riscontra, di cui si è già accennato, è la contestazione – nella totalità dei casi – del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino a scopo
di prostituzione (art. 12, co. 3, d.lgs. 286/1998) accanto ad altre fattispecie; ciò
è spiegato dalla particolarità del territorio come luogo di sbarco. Questo determina – date le pene edittali molto elevate previste per questo reato – esiti processuali con condanne piuttosto elevate e l’assoluta assenza di casi di patteggiamento: non si rimane mai entro i limiti di pena che permettono l’accesso
all’applicazione della pena su richiesta delle parti.
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Trattandosi poi di una Procura di piccole dimensioni non esiste la molteplicità di indirizzi che si possono registrare in una Procura di una grande città.
Ad esempio, l’ufficio per le indagini preliminari valuta che nei procedimenti
penali in esame, legati all’immigrazione clandestina e allo sfruttamento della
prostituzione, non possano mai concedersi le circostanze attenuanti generiche.
È evidente che un’interpretazione di questo tipo porta a comminare sanzioni
elevate, in quanto vengono meno tutti gli spazi di attenuazione sanzionatoria
legati al bilanciamento delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti.
Il ruolo principe della fattispecie del favoreggiamento dell’ingresso clandestino trova conferma nei dati forniti dalla Procura di Lecce. I procedimenti
penali complessivamente iscritti per i delitti di cui agli artt. 3 e 4, l. n. 75/1958
(cd. l. Merlin), all’art. 12, co. 3, d.lgs. 268/1998 (T.U. immigrazione), agli artt.
609-bis e octies c.p., agli artt. 600, 600-bis e ter c.p. e all’art. 416-bis legati al fenomeno dell’immigrazione clandestina sono stati 226 nel 2000 e 231 nel 2001.
Come mostra il grafico sottostante, la distribuzione dei procedimenti penali tra
le diverse fattispecie è verosimilmente unica nel territorio nazionale.
Tabella 2 - Procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce (2000-2001, v.a.)
2000
Reati
2001
pendenti
conclusi
pendenti
conclusi
113
113
161
70
Artt. 3 e 4,
l. n. 75/1958
9
11
8
3
Artt. 600, 601 e 602, c.p.
0
2
3
3
Artt. 416-bis, 600-bis,
600-ter, 609-bis e
609-octies, c.p.
0
0
0
0
Art. 12, comma 3,
d.lgs. n. 268/98
Fonte: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 2001
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Tutti i procedimenti per i reati relativi alla cd. legge Merlin e per riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi sono solo quelli nei quali è contestata anche l’ipotesi delittuosa del favoreggiamento dell’ingresso clandestino.
Le persone offese, costituitesi o meno parte civile all’interno del processo, sono tutte straniere; nel 2000 sono state 69 e nel 2001, invece, 43. La provenienza degli imputati è, invece, varia come mostra la tabella sottostante.
Tabella 3 - Nazionalità degli imputati e procedimenti contro ignoti (2000-2001, v.a.)
Imputati di nazionalità
italiana
Imputati di nazionalità
straniera
Procedimenti
contro ignoti
2000
89
200
76
2001
118
115
68
Fonte: Elaborazione sui dati forniti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 2001
È interessante osservare come non si possa affermare una costante preponderanza di imputati stranieri, anzi, il maggior coinvolgimento di imputati
di nazionalità italiana nell’ultimo anno potrebbe suggerire un aumento del
livello di collaborazione tra la criminalità italiana e straniera.
Di frequente le donne si sono costituite parte civile nei procedimenti
penali: la costituzione in giudizio ha quasi esclusivamente un significato simbolico (e non pratico); infatti, anche se il procedimento penale termina con il
riconoscimento a favore della donna di una somma a titolo di risarcimento, gli
imputati sono davanti allo Stato italiano per lo più impossidenti. La costituzione in parte civile assume quindi un significato “personale” come ultima
definitiva manifestazione di ribellione allo sfruttamento subito. Non si vede in
essa – da parte degli attori coinvolti – uno stimolo per l’agire dei magistrati;
l’attenzione che la Procura dimostra nella lotta a questa forma di criminalità è
reputata elevata senza che sia necessario l’occhio vigile della parte civile.
Assai frequente è, come in quasi tutti i case studies analizzati, il ricorso
all’incidente probatorio sia su domanda del pubblico ministero che dei difen-
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sori degli imputati; in tutti i casi trattati fino ad oggi dallo studio legale che
segue i procedimenti penali che coinvolgono le donne presenti alla Fondazione Regina Pacis non vi sono mai stati casi di ritrattazione in sede di incidente
probatorio o successivamente, le straniere hanno sempre confermato quanto
precedentemente dichiarato.
5.7.3 I decreti di espulsione e la conversione del permesso per protezione sociale
La presenza di decreti di espulsione a carico delle donne non costituisce
un particolare motivo di ritardo nella concessione del titolo di soggiorno per
motivi di protezione sociale. La Questura di Lecce, qualora l’espulsione sia stata
emessa al di fuori del territorio leccese, chiede la sospensione e la successiva
revoca del provvedimento di espulsione alla Prefettura competente. Nei casi in
cui tale provvedimento non pervenga tempestivamente, la Questura di Lecce
opta comunque per il rilascio del titolo di soggiorno in quanto, anche qualora
la donna sia controllata sul territorio italiano, pur avendo un decreto di espulsione a suo carico, se questo è precedente al permesso di soggiorno rilasciato,
il provvedimento più favorevole (cioè il valido permesso di soggiorno successivo al decreto di espulsione) prevale su quello più sfavorevole.
Non si ravvisa alcun tipo di problema con la Questura nel caso di mancanza di revoca dei decreti di espulsione qualora la donna abbia necessità di
tornare in patria per richiedere il rilascio dei documenti di identità di cui è
sprovvista.
Allo stesso modo, non viene registrato nessun problema in sede di conversione del titolo di soggiorno. Come già esaminato negli altri studi di caso, il
momento della conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in un ordinario titolo di soggiorno per lavoro è quello che può subire i maggiori ritardi a causa della mancata revoca dei precedenti decreti di
espulsione; in questa fase cruciale è, infatti, indispensabile l’avvenuta cancellazione del provvedimento di revoca altrimenti non è possibile rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I casi di conversione del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale sono stati però fino ad oggi molto
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pochi, come mostra chiaramente il grafico seguente.
Fonte: Questura di Lecce, maggio 2002
Considerata l’esiguità del numero di permessi di soggiorno convertiti,
risulta difficile fare qualsiasi osservazione. Non essendo stato possibile ricostruire i percorsi individuali, non è possibile verificare se, stante la carenza di
occasioni lavorative nell'area leccese, le donne si spostano a cercare lavoro altrove e, quindi, convertono il titolo di soggiorno in altri territori. Escludendo la percentuale di donne che hanno convertito il loro permesso di soggiorno in un
altro luogo, possiamo però formulare altre ipotesi. Da un lato, è verosimile che
il percorso proposto dal progetto “Ali Nuove” sia piuttosto lungo e che, stante i
contatti che il progetto stabilisce con le famiglie di origine delle donne, alcune
delle beneficiarie del permesso di protezione sociale facciano rientro in patria.
Allo stesso tempo, alcune donne, invece di convertire il proprio permesso di soggiorno ex art. 18, potrebbero aver ottenuto un nuovo titolo di soggiorno per
motivi diversi (ad esempio per motivi familiari).
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Conclusioni
Il progetto “Ali nuove” risulta essere un’esperienza unica nel panorama
dei progetti di assistenza e integrazione sociale art. 18. Gestito da un unico soggetto del privato sociale di espressione cattolica (Arcidiocesi di Lecce), il progetto qui analizzato rappresenta un modello “monopolista” peculiare sia per la
sua collocazione geografica che per la sua strutturazione gestionale.
Il suo inserimento organico in uno dei più importanti Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza per immigrati presenti in Italia sembra
influenzare fortemente le sue caratteristiche di accesso e di gestione dei progetti. Le ragazze e le donne prese in carico, infatti, sono in molti casi clandestine intercettate dalla forze dell’ordine al momento dello sbarco sulle coste
pugliesi o nei territori limitrofi. Il rapporto tra Centro e forze dell’ordine è
strutturale ed è un aspetto caratterizzante la permanenza delle donne nel progetto. L’“esposizione” continuativa alla “legge” è probabilmente un elemento
che connota fortemente il percorso individuale delle utenti, una particolarità
che le differenzia da quelle di altri progetti per cui la relazione con le forze dell’ordine avviene solamente in fasi specifiche e limitate del programma di protezione. Inoltre, tra il progetto art. 18 e il Centro di permanenza temporanea
esiste una stretta interazione nella realizzazione delle attività: le donne inserite in “Ali nuove”, infatti, sono impiegate in varie mansioni necessarie alla conduzione del Centro, e ciò rende a volte difficile definire i confini progettuali
tra Centro e progetto stesso.
Sebbene sia stata esplicitata la volontà di utilizzare un approccio di tipo
laico, i valori cattolici sembrano permeare l’impostazione progettuale delle
attività al fine di “ristrutturare” la vita delle donne prese in carico. Il concetto
di “ristrutturazione” – così come descritto da Berger e Luckmann88 – ha l’obiettivo di “ridistribuire radicalmente i valori di realtà”, il che richiede di
“demolire e disintegrare la precedente struttura convenzionale della realtà soggettiva”, di reinterpretare completamente la vita passata alla luce di un nuovo
apparato legittimante. Per fare ciò è previsto un periodo di riflessione in un
88 P.L. Berger, T. Luckmann, op. cit., pp. 214-215.
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contesto di estrema rigidità, ritenuto indispensabile per fornire alle utenti
modelli e valori di riferimento considerati fondamentali, tra cui, quello del
proprio ruolo “femminile”, della famiglia, della solidarietà, del ridimensionamento del valore del denaro.
Non è stato purtroppo possibile delineare in maniera più approfondita i
percorsi individuali delle donne prese in carico a causa della scarsità delle informazioni ottenute rispetto ai loro specifici background personali e professionali
acquisiti nei paesi di origine e a quelli costruiti in Italia tramite il progetto art.
18. Ciò non ha permesso di ricostruire dettagliatamente il quadro generale e di
fare un’analisi completa dei percorsi individuali di inclusione socio-lavorativa
attivati grazie al programma di assistenza e integrazione sociale.
L’articolazione della rete sul territorio locale sembra rispondere alla
visione esplicitata dal direttore secondo cui il Centro deve essere espressione di
una intera comunità che si pone in atteggiamento di servizio verso chi ha bisogno di accoglienza e di aiuto. Si tratta di una rete poco formalizzata che si sviluppa oltre i confini territoriali e che trova la sua massima espressione in altre
regionali, nazionali ed internazionali (Moldavia e Ucraina in particolare).
Si sottolinea quale dato interessante rilevato nel corso dell’indagine l’introduzione di tematiche trasversali a quelle del traffico di persone a scopo di
sfruttamento sessuale. Le persone intervistate infatti hanno sottolineato l’esistenza di altri tipologie di traffico che non vengono adeguatamente valutate nel
discorso generale su tale fenomeno, che tende a concentrarsi solamente sulla
tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Sembrano esistere altri traffici più
nascosti e meno considerati che interessano le donne straniere di paesi poveri:
quello per sfruttamento lavorativo che coinvolge soprattutto donne impiegate
come colf e/o assistenti a persone anziane (costrette a lavorare fino a 16 ore al
giorno), si tratta di un settore di sfruttamento relativamente nuovo per le organizzazioni criminali che possono così trafficare e “usare” anche donne di età
superiore a quelle costrette alla prostituzione (fino ai 65 anni); quello della
vendita di neonati a coppie che non possono avere figli; quello della vendita di
organi; e infine quello che gestisce gli aborti clandestini. È doveroso sottolineare che rispetto a tali tipologie di traffico non esistono tuttavia dati ufficiali.
La valutazione sull’efficacia dell’art. 18 come strumento di contrasto
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alla criminalità è positiva da parte di tutti gli attori; l’area di Lecce è un territorio di confine e di emergenza dove il contrasto all’immigrazione clandestina e
ai traffici ad essa collegati focalizza l’attenzione di tutte le forze in campo. Si
osserva però che la favorevole valutazione degli inquirenti non è legata esclusivamente al risultato processuale in termini di arrestati e condannati ma anche
all’utilità che l’art. 18 svolge nel permettere di approfondire il bagaglio di conoscenze sul fenomeno del traffico di persone, sulle organizzazioni criminali dei
paesi di origine e di transito. Si ritiene che, anche nei casi in cui la risposta giudiziaria italiana risulta difficile perché le dichiarazioni delle donne riguardano
principalmente fatti avvenuti all’estero, essa sia ugualmente importante in
quanto rappresenta uno dei veicoli attraverso cui conoscere un fenomeno criminale.
Risulta, invece, molto difficile formulare qualsiasi conclusione – stante
il numero esiguo di permessi di soggiorno di cui è nota la conversione – rispetto all’avvenuto reinserimento sociale e professionale delle donne che hanno
beneficiato del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. È ipotizzabile che molte donne si siano spostate dal territorio leccese per motivi di
lavoro, o si siano sposate, o siano tornate nel paese di origine; purtroppo, l’assenza di dati relativi ai percorsi individuali non ci permettere di produrre alcuna conclusione certa.
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Capitolo III
Lo studio delle sentenze
1. L'attività giudiziaria di contrasto della criminalità
contro i migranti
di Maria Virgilio*
1.1
La selezione delle sentenze
Come già indicato al Cap. I, 5.4, i problemi metodologici della ricerca
sulle attività giudiziarie connesse alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale hanno indotto ad impostare la indagine sullo
studio delle sentenze selezionandole secondo il criterio sostanziale delle fattispecie contestate dal Pubblico Ministero.
Si è dovuto tener conto delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, per la consultazione di rubriche, registri e raccolta sentenze, e relativa
fotocopiatura del testo integrale della motivazione. E dunque la raccolta –
nonostante la piena disponibilità di magistrati e funzionari – non risulta completa in molti degli uffici giudiziari considerati.
La raccolta più completa è risultata essere quella di Modena, oggetto
*
La ricerca delle sentenze e l’elaborazione dei dati sono state svolte da Teresa Degenhardt e
Nadia Del Frate; la parte relativa alla prostituzione minorile è stata realizzata da Teresa
Degenhardt.
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anche di uno degli studi di caso sui progetti di assistenza e integrazione sociale art. 18 (Cap. II, 3). Qui si sono potuti incrociare i dati giudiziari con le rilevazioni sull’art. 18 fornite dagli operatori dei progetti, nonché le interviste ai
testimoni privilegiati (avvocati, magistrati, funzionari della Questura).
Raccolte sistematiche, anche se condotte secondo criteri assai più ridotti e mirati, sono state svolte presso altre realtà coincidenti con gli studi di caso:
Lecce e Torino.
Gli altri uffici giudiziari oggetto di ricerca sono stati scelti nell’ambito
del progetto "Oltre la strada", gestito dalla Regione Emilia-Romagna: oltre la
già citata Modena, sono state esaminate anche Bologna, Ravenna e Rimini.
Sono state raccolte, senza alcuna sistematicità, anche decisioni presso
altri uffici giudiziari, perché se ne era avuta comunque notizia ed erano state
ritenute significative: Roma, per il delitto di riduzione in schiavitù; Trieste, per
l’art. 416-bis c.p., associazione di tipo mafioso; Perugia, per l’applicazione del
delitto di favoreggiamento al cliente della prostituzione, e altre ancora che
hanno insieme fornito un interessante osservatorio giurisprudenziale (oltre che
sulla realtà dei “fatti” portati all’attenzione del giudice).
Nel prospetto che segue figurano le città e gli uffici giudiziari interessati alla ricerca. Per ogni singolo ufficio è indicato il numero di decisioni raccolte e l’anno di riferimento (anno in cui la motivazione della sentenza è stata
depositata). Nell’ultima colonna si legge quante delle decisioni raccolte contengono casi di prostituzione minorile, con la avvertenza che – oltre ai casi in
cui la persona di età minore di anni diciotto è parte lesa o soggetto passivo del
reato imputato – si sono dovuti ricomprendere anche alcuni casi riferiti a soggetti infraventunenni, alla stregua del dato normativo dell’aggravante di cui
all’art. 4, 2) della Legge Merlin, poi modificata dall’art. 18 della L. n. 269/1998
che ha soppresso le parole “se il fatto è commesso ai danni di minore degli
anni ventuno”.
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Maria Virgilio
Prospetto riassuntivo delle fonti utilizzate per la ricerca delle sentenze
Località
Tribunale
Anno di deposito
Numero
Sentenze Minori
Bologna
Tribunale Penale
1997-2000
72
17
Corte d’Assise
1997-2000
3
1
Ufficio GIP
1998-2000
36
10
Ufficio GIP
Modena
Ravenna
2001
22
Non rilevato
Tribunale Penale
1997-2000
39
9
Corte d’Assise
1997-2000
2
2
Ufficio GIP
1997-2000
55
5
Tribunale Penale
1997-2000
58
17
0
0
Corte d’Assise
Rimini
Ufficio GIP
1998-2001
34
3
Tribunale Penale
1998-2000
41
7
Corte d’Assise
Ufficio GIP
Torino
Lecce
1996
1
1
1998-2000
24
3
Corte d’Assise
1998-2001
3
Corte d’Assise di Appello
1998-2001
2
Ufficio GIP
2000-2001
5
Ufficio GIP
2000-2001
3
Corte d’Appello
2000-2001
3
Corte d’Assise di Appello
2000-2001
1
Catanzaro
Tribunale
1999
1
Brindisi
Corte d’Assise
1998
1
Como
Corte d’Assise
2000
1
Cagliari
Corte d’Assise
2000
1
Perugia
Sezione penale
2000
2
Roma
Corte d’Assise
2002
1
Corte d’Assise di Appello
2001
1
GIP
2001
1
TOTALE
413
75
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298
1.2
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Modena
1.2.1 Criteri di raccolta
La raccolta modenese è stata condotta presso i seguenti uffici giudiziari:
– G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari);
– Tribunale penale – dibattimento;
– Corte d’Assise.
La prima fase è consistita nella consultazione presso ciascun ufficio del
registro generale delle sentenze pronunciate negli anni 1997/2000. Le sentenze sono state selezionate facendo riferimento alle indicazioni annotate nel suddetto registro, e in particolare alla annotazione del titolo di reato imputato (che
potrebbe essere diverso dal titolo di reato poi ritenuto in sentenza).
I titoli di reato considerati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
art. 3, L.75/58 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
art. 416, c.p. (Associazione a delinquere);
art. 519, c.p. (Della violenza carnale);
art. 521, c.p. (Atti di libidine violenti);
art. 581, c.p. (Percosse);
art. 582, c.p. (Lesione personale);
art. 600, c.p. (Riduzione in schiavitù);
art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile);
art. 600-ter, c.p. (Pornografia minorile);
art. 600-quater, c.p. (Detenzione di materiale pornografico);
art. 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
art. 601, c.p. (Tratta e commercio di schiavi);
art. 602, c.p. (Alienazione e acquisto di schiavi);
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•
•
•
•
•
•
299
art. 605, c.p. (Sequestro di persona);
art. 609-bis, c.p. (Violenza sessuale);
art. 609-quater, c.p. (Atti sessuali con minorenne);
art. 610, c.p. (Violenza privata);
art. 612, c.p. (Minaccia);
art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero – Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10).
Sono state così selezionate innumerevoli decisioni, ristrette a n. 96,
quelle risultate in qualche modo pertinenti alla materia della prostituzione:
– n. 55 sentenze pronunciate dall’Ufficio G.I.P.;
– n. 39 sentenze pronunciate dal Tribunale;
– n. 2 sentenze pronunciate dalla Corte d’Assise.
Per ciascuna sentenza, estratta la copia integrale del testo, è stata redatta una scheda riepilogativa.
Anticipiamo subito che dalla lettura delle decisioni così raccolte emerge
un’estrema varietà ed eterogeneità delle situazioni prostituzionali, che vanno da
casi di cd. pedofilia a casi di sfruttamento della prostituzione della moglie, a
ipotesi di prostituzione di italiane in appartamenti, e ancora a casi di nomadi
che sfruttano la prostituzione di donne minorenni parenti.
Su 96 sentenze, n. 63 si riferiscono a casi di prostituzione di strada (33
G.I.P., 28 Trib., 2 Ass.).
1.2.2 Gli autori di reato
Imputati: n. 203 in n. 96 sentenze, suddivisi per nazionalità ed età così
come specificato:
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Nazionalità
autore di reato
Uomini
Donne
Totale
Italiana
72
14
86
Albanese
55
3
58
Nigeriana
6
11
17
Slava
10
1
11
Altra
19
12
31
Totale
162
41
203
Età
autore di reato
Uomini
Donne
fra i 18/25 anni:
44
12
56, di cui:
40 stranieri, 16 italiani
fra i 26/30 anni
41
6
47, di cui:
38 stranieri, 9 italiani
fra i 31/35 anni
28
9
37, di cui:
31 stranieri, 6 italiani
fra i 36/40 anni
17
7
24, di cui:
6 stranieri, 18 italiani
fra i 41/50 anni
14
3
17, di cui:
2 stranieri, 15 italiani
fra i 51/60 anni
13
2
15, di cui:
0 stranieri, 15 italiani
fra i 61/70 anni
4
2
6, di cui:
0 stranieri, 6 italiani
oltre i 70 anni
1
0
1, di cui:
0 stranieri, 1 italiano
Relazione qualificata con soggetto passivo: n. 34
Totale
Estraneità: n. 169
Come si evince dai dati sopraindicati, gli autori di reato sono in prevalenza di sesso maschile, con un’età compresa fra i 18 ed i 40 anni, di nazionalità extracomunitaria ed italiana, estranei ad una relazione parentale con il soggetto passivo.
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Quanto alle 63 sentenze per prostituzione di strada, gli imputati sono
complessivamente n. 130, suddivisi per nazionalità e relazione qualificata con
soggetto passivo come di seguito specificato:
Nazionalità autore di reato
prost. strada
Uomini
Donne
Italiana
29
1
30
Albanese
52
3
55
Nigeriana
6
10
16
Slava
10
1
11
Altra
12
6
18
Totale
109
21
130
Relazione qualificata con soggetto passivo
Marito
Totale
Totale
4
Fidanzato
3
Cugina
1
Persona estranea
122
Totale
130
1.2.3 Le parti lese
Le persone offese rilevate sono state n. 209 in n. 96 sentenze, suddivise
per nazionalità ed età così come specificato:
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Nazionalità parte lesa
Totale
Italiana
22
Albanese
17
Ucraina
8
Nigeriana
10
Moldava
6
Altra
19
Non rilevabile
127 (di cui 74 straniere)
Totale
Età parte lesa
209 di cui: 204 donne e 5 uomini
Uomini
Donne
Totale
< anni 10
5
7
12
< anni 14
0
3
4
< anni 18
0
6
6
< anni 21
0
10
10
Giovani
0
98
98
Età non rilevabile
0
79
79
Totale
5
204
209
Delle parti lese, la cui nazionalità non è precisata, può esserne verosimilmente affermata la provenienza extracomunitaria, quale risulta dalla narrativa della sentenza: il reato viene descritto come commesso, genericamente, in
danno di persone provenienti dall’Albania o dai paesi dell’ex-Urss (Russia,
Ucraina, Moldavia) e dell’Est Europa, o ancora dell'Africa centrale.
Nelle sentenze in cui l’età non è stata rilevata, le donne vengono
comunque identificate con i termini “giovani donne, anche minorenni”,
“ragazze”.
Il profilo del soggetto passivo che i dati a disposizione suggeriscono è
quello di una donna di giovane età d’origine extracomunitaria. Nelle 63 sentenze esaminate per prostituzione di strada, le donne coinvolte in qualità di
soggetto passivo sono risultate essere n. 154, suddivise nelle seguenti nazionalità:
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Nazionalità parte lesa prost. strada
Albanese
Ucraina
Nigeriana
Moldava
Altra
Non rilevabile
Totale
Totale
17
8
8
6
21
94 (di cui 67 straniere)
154
1.2.4 Le ipotesi di reato utilizzate: il prevalere dell’art.3 della legge n.75/58
Titolo di reato secondo il capo d’imputazione:
• art. 3, L. 75/58 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui): n. 381, così suddivisi:
1
Art. 3, n. 2, L. 75/58
Locazione d’abitazione a scopo
di esercizio di prostituzione
n.
7
Art. 3, n. 3, L. 75/58
Tolleranza dell’esercizio della
prostituzione all’interno di un
locale aperto al pubblico
n.
2
Art. 3, n. 4, L. 75/58
Reclutamento di persona al fine
di esercizio della prostituzione
n. 68
Art. 3, n. 5, L. 75/58
Induzione alla prostituzione
in luoghi pubblici o aperti al pubblico
n. 37
Art. 3, n. 6, L. 75/58
Induzione a recarsi nel territorio di
altro Stato o comunque in luogo diverso
da quello della sua abituale residenza
al fine di esercitarvi la prostituzione
n. 58
Art. 3, n. 7, L. 75/58
Attività in associazioni o organizzazioni
nazionali ed estere dedite al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione
n. 32
Art. 3, n. 8, L. 75/581
Favoreggiamento n. 154 e
sfruttamento della prostituzione n. 149
n. 177
Sono stati differenziati i casi in cui la condotta specificatamente contestata è quella di favoreggiamento o di sfruttamento.
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Ipotesi aggravate ex art. 4, L. 75/58:
Art. 4, n. 1, L. 75/58
Art. 4, n. 2, L. 75/58
Art. 4, n. 3, L. 75/58
Art. 4, n. 4, L. 75/58
Art. 4, n. 5, L. 75/58
Art. 4, n. 7, L. 75/58
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Violenza, minaccia, inganno
Ai danni di persona minore di anni 21
Da prossimo congiunto
Da affidatario
Ai danni di persona in rapp. d’impiego
Ai danni di più persone
n.
n.
n.
n.
n.
n.
147
48
14
1
1
175
art. 3, d.l. 416/1989 conv. in L. 39/1990 recante norme in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato:
n. 36
art. 10, L. 40/98
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine):
n. 5
art. 12, d.lgs. 286/1998
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine):
n. 12
art. 13, d.lg. 286/1998
(Espulsione amministrativa):
n. 1
art. 378, c.p. (Favoreggiamento personale):
n. 2
art. 416, c.p. (Associazione a delinquere):
n. 60
– art. 416, comma 1, c.p.
n. 42
– art. 416, comma 2, c.p.,
n. 18
art. 482, c.p. (Falsità materiale commessa dal privato):
n. 4
art. 489, c.p. (Uso di atto falso):
n. 3
art. 424, c.p. (Danneggiamento seguito da incendio):
n. 4
art. 519, c.p., comma 2° (Violenza carnale):
n. 1
(prossimo congiunto in danno di minore anni sedici)
art. 527, c.p. (Atti osceni):
n. 2
art. 567, c.p. (Alterazione di stato):
n. 2
art. 572, c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli):
n. 4
art. 582, c.p. (Lesioni personali):
n. 4
art. 600, c.p. (Riduzione in schiavitù):
n. 10
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagina 305
305
art. 600-bis, c.p. (Prostituzione minorile):
n. 8
art. 600-quater, c.p. (Detenzione di materiale pornografico):
n. 1
art. 605, c.p. (Sequestro di persona):
n. 16
art. 609-bis, c.p. (Violenza sessuale):
n. 2
art. 609-quater, c.p. (Atti sessuali con minorenne):
n. 30
art. 610, c.p. (Violenza privata):
n. 5
art. 612, c.p. (Minaccia):
n. 4
art. 628, c.p. (Rapina):
n. 4
art. 629, c.p. (Estorsione):
n. 3
art. 648, c.p. (Ricettazione):
n. 6
art. 697, c.p. (Detenzione abusiva di armi):
n. 1
art. 3, L. 110/1975 (Alterazione di armi):
n. 1
art. 4, L. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere): n. 2
art. 23, L. 110/1975 (Armi clandestine):
n. 4
art. 4, L. 895/1967 (Disposizioni per il controllo delle armi):
n. 2
art. 18, co. 1, L. 194/1978 (Norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza): n. 1
art. 73, d.P.R. 309/1990
(Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope): n. 3
Totale capi d’imputazione:
n. 624
Prostituzione di strada:
•
art. 3, L. 75/58 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui):
n. 281
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Art. 3, n. 2, L. 75/58
Locazione d’abitazione a scopo
di esercizio di prostituzione
Art.3, n. 3, L. 75/58
Tolleranza dell’esercizio della prostituzione
all’interno di un locale aperto al pubblico
Art. 3, n. 4, L. 75/58
Reclutamento di persona al fine di
esercizio della prostituzione
n. 56
Induzione alla prostituzione in luoghi
pubblici o aperti al pubblico
n. 32
Induzione a recarsi nel territorio di altro
Stato o comunque in luogo diverso da
quello della sua abituale residenza
al fine di esercitarvi la prostituzione
n. 56
Art. 3, n. 7, L. 75/58
Attività in associazioni o organizzazioni
nazionali ed estere dedite al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione
n. 12
Art. 3, n. 8, L. 75/582
Favoreggiamento n. 105 e sfruttamento
della prostituzione n. 99
n. 124
Art. 3, n. 5, L. 75/58
Art. 3, n. 6, L. 75/58
n.
1
/
Ipotesi aggravate ex art. 4, L. 75/58
Art. 4, n. 1, L. 75/58
Violenza, minaccia, inganno
n. 111
Art. 4, n. 2, L. 75/58
Ai danni di persona minore di anni 21
n.
Art. 4, n. 7, L. 75/58
Ai danni di più persone
n. 109
•
•
2
Idem.
38
art. 3 d.l.416/1989 conv. in L. 39/1990 recante norme in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato:
n. 18
art. 10, L. 40/98
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine):
n. 5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
art. 12, d.lgs. 286/98
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine):
art. 416, c.p. (Associazione a delinquere):
art. 416, comma 1, c.p. (Condotta di associazione):
art. 416, comma 2, c.p.
(Condotta di partecipazione all’associazione):
art. 600, c.p. (Riduzione in schiavitù):
art. 600-bis, c.p. (Prostituzione minorile):
art. 605, c.p. (Sequestro di persona):
art. 609-bis, c.p. (Violenza sessuale):
altri:
n. 12
n. 41
n. 23
n. 18
n. 10
n. 8
n. 8
n. 2
n. 49
Totale capi d’imputazione
n. 434
Reclutamento, induzione e tratta (le ipotesi dei nn. 4, 5 e 6 dell’art. 3,
L. Merlin) sono quasi totalmente riconducibili all’attività connessa allo sfruttamento della prostituzione di strada. Al contrario, la attività organizzativa criminale – di cui all’art. 4, n. 7, L. Merlin, associazione – opera anche in settori
di prostituzione diversi da quello di strada.
1.2.5 L’autorità intervenuta
Autorità
intervenuta
N. procedimenti
penali
N. complessivo
imputati coinvolti
Polizia di Stato
21
104
Carabinieri
13
34
Polizia Municipale
2
6
Polizia Municipale e Carabinieri
1
4
Polizia stradale
1
1
Non rilevato
31
61
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1.2.6 Gli esiti processuali per gli imputati
Patteggiamenti: complessivamente n. 71 (di cui 20 italiani e 51 stranieri)
di cui:
GIP patteggiamenti: n. 53 (14 italiani e 39 stranieri)
– con pena fino ad un anno
n. 8
– con pena fino ad un anno e sei mesi
n. 26
– con pena fino a due anni
n. 20
– con multa fino a L. 1.000.000
n. 18
– con multa fino a L. 2.000.000
n. 5
– con multa fino a L. 3.000.000
n. 1
– con sospensione condizionale della pena
n. 38
– pena detentiva complessiva inflitta:
76 anni e 6 mesi
– pena media detentiva inflitta:
1 anno e 5 mesi
Trib. patteggiamenti: n. 18 (di cui 6 italiani e 12 stranieri)
– con pena fino ad un anno
n. 5
– con pena fino ad un anno e sei mesi
n. 1
– con pena fino a due anni
n. 9
– con aumento pena in continuazione
n. 2
– con multa fino a L. 1.000.000
n. 10
– con multa fino a L. 2.000.000
n. 3
– con sospensione condizionale della pena
n. 15
– pena detentiva complessiva inflitta:
23 anni e 8 mesi
– pena media detentiva inflitta:
1 anno e 3 mesi
G.I.P. condanne con rito abbreviato: n. 12 (di cui 4 italiani e 8 stranieri)
– a pena fino a due anni
n. 4
– a pena fino a cinque anni
n. 7
– con aumento pena in continuazione
n. 1
– con multa fino a L. 10.000.000
n. 9
– con multa di L. 30.000.000
n. 1
– con sospensione condizionale della pena
n. 1
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– pena detentiva complessivamente inflitta:
– pena media detentiva inflitta:
26 anni e 8 mesi
2 anni e 2 mesi
Condanne complessivamente inflitte: n. 72 (di cui 31 italiani e 41 stranieri)
Trib. condanne: n. 64 (di cui 29 italiani e 35 stranieri)
– a pena fino a due anni
n. 9
– a pena fino a cinque anni
n. 39
– a pena fino a dieci anni
n. 15
– a pena fino a venti anni
n. 10
– con aumento pena in continuazione
n. 1
– con multa fino a L. 10.000.000
n. 39
– con multa di L. 38.000.000
n. 1
– con multa di L. 46.700.000
n. 1
– con multa di L. 60.000.000
n. 1
– con multa di L. 70.000.000
n. 2
– con sospensione condizionale della pena
/
– pena detentiva complessivamente inflitta:
390 anni e 4 mesi
– pena media detentiva inflitta:
5 anni e 8 mesi
Corte d’Assise condanne: n. 8 (di cui 2 italiani e 6 stranieri)
– a pena fino a due anni
n. 4
– a pena fino a dieci anni
n. 3
– a pena di dodici anni
n. 1
– a pena di 28 anni
n. 1
– con multa fino a L. 20.000.000
n. 5
– con multa di L. 22.000.000
n. 1
– con multa di L. 350.000.000
n. 1
– sospensione condizionale della pena
n. 3
– pena detentiva complessivamente inflitta:
33 anni e 2 mesi
– pena media detentiva inflitta:
4 anni e 1 mese
G.I.P. assoluzioni con rito abbreviato: n. 3 (italiani)
– perché il fatto non sussiste
n.
3
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Trib. assoluzioni: n. 38 (di cui 26 italiani e 12 stranieri)
– perché il fatto non sussiste
– per non aver commesso il fatto
n. 35
n. 4
G.I.P. non luogo a procedere: n.9 (di cui 5 italiani e 4 stranieri3)
– perché il fatto non sussiste
– perché il fatto non costituisce reato
– per non aver commesso il fatto
– per morte del reo
n.
n.
n.
n.
2
3
2
2
n.
n.
3
1
Trib. non doversi procedere: n. 4 (italiani)
– per morte del reo
– per prescrizione del reato
Trib. trasmissione degli atti al pm ex art. 521 c.p.p.
per essere il fatto diverso da quello contestato
1.2.7
n. 1(italiano)
La parte civile
La costituzione di parte civile figura svolta in n. 15 sentenze:
entità risarcimento:
– di L. 100.000.000 (provvisionale) a favore di n. 14 parti civili ciascuna;
– di L. 65.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parte civile;
– di L. 20.000.000 (provvisionale) a favore di n. 5 parti civili ciascuna;
– di L. 10.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parti civili ciascuna;
– di L. 5.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parte civile;
– di L. 50.000.000 (liquidazione equitativa) a favore di n. 1 parte
civile;
– da liquidare in separato giudizio a favore di n. 2 parti civili.
3
Fra questi figura un imputato che ha riportato anche la condanna.
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1.2.8 Due casi di riduzione in schiavitù
In chiusura è opportuno soffermarsi sulle due decisioni di Corte d’Assise. In entrambe è stato contestato il delitto di riduzione in schiavitù, con diverso esito.
La prima decisione vede imputati due slavi e due italiani per fatti commessi nei confronti di due moldave. La Corte esclude la riduzione in schiavitù
perché ritiene che per configurare tale delitto occorrano elementi ulteriori
rispetto a quelli del reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione. Nella specie è stato ritenuto significativo che la parte offesa si fosse allontanata dal suo paese con il dichiarato intento di esercitare la prostituzione in
Italia e che il corrispettivo versato non fosse per il suo acquisto, ma per il servizio prestato all'agenzia dedita al reperimento di giovani disposte a prostituirsi. In appello gli imputati hanno patteggiato la pena.
L’altra sentenza – successiva in ordine cronologico – riguarda imputati
e parti lese albanesi. In più passaggi la motivazione sottolinea la condizione di
totale passività e inferiorità delle donne “abituate per cultura e tradizione familiare a seguire la persona che in quel momento decide la loro vita e provvede ai
loro bisogni primari di assistenza”: si tratta di analfabete, neppure in grado di
telefonare.
Gli elementi sintomatici della riduzione in schiavitù vengono così individuati:
– acquisto del potere sulla donna mediante una compravendita o
mediante modalità prevaricatrici;
– privazione della libertà di movimento;
– minacce o violenze esercitate dal protettore a fini di intimidazione;
– unilaterale potere di decisione del protettore sul regime di vita della
donna;
– lavoro forzato;
– privazione di ogni autonomia patrimoniale.
La sentenza assume particolare interesse anche per il ruolo di una coimputata, ritenuta “carnefice/vittima” che viene condannata per concorso in
schiavitù con l’attenuante della minima importanza, di cui all’art. 114 c.p.
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1.3
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Bologna
La dettagliata esposizione della ricerca su Modena ci consente maggiore
snellezza nel proporre i risultati delle altre realtà locali. Di queste riportiamo
solo i dati più significativi, intendendo per tali quelli specifici e che si discostano da quanto sinora prospettato:
131 sentenze raccolte, di cui:
– 72 presso il Tribunale penale (1997-2000);
– 3 presso la Corte d’Assise (1997-2000);
– 58 presso il G.I.P. (1998-2000), di cui ben 22 nel solo anno 2001.
Quest’ultimo dato è di per sé significativo del progressivo incrementarsi delle iniziative giudiziarie, corrispondente all’entrata a regime dell’applicazione dell’art. 18.
I dati non si discostano significativamente da quelli modenesi.
Presso la Corte d’Assise non figura nessun procedimento per i reati
cosiddetti di schiavitù di cui agli artt. 600 c.p. e ss.
In generale le ipotesi contestate sono tutte quelle della legge Merlin,
nonché quella dell’art. 12 T.U. Imm. Risultano anche i delitti di sequestro di
persona ed estorsione.
Nei casi di condanna degli imputati al risarcimento del danno sono stati
conteggiati:
– L. 50.000.000 (provvisionale) a favore di n. 2 parti civili ciascuna;
– L. 25.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parte civile;
– L. 5.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parte civile.
1.4
Ravenna
Presso gli uffici ravennati sono state raccolte n. 92 sentenze, 58 al Tribunale penale (1997-2000) e 34 all’Ufficio G.I.P. (1998-2001).
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I dati sono conformi a quelli già esposti per Bologna, con una particolarità che segnaliamo: il sesso delle parti offese. Infatti su 136 parti lese ben 16
sono transessuali. Evidentemente questo dato di fonte processuale mette in evidenza una caratteristica del mercato ravennate del sesso commerciale. Anche a
Ravenna l’uso delle fattispecie, che ormai abbiamo accertato tradizionali, si
accompagna alla contestazione dei reati a tutela delle persone, tra cui anche
minaccia e lesioni.
Nei casi di condanna degli imputati al risarcimento del danno sono stati
conteggiati:
– L. 25.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parte civile;
– L. 1.000.000 (provvisionale) a favore di n. 1 parte civile.
1.5
Rimini
Presso gli uffici giudiziari di Rimini sono state raccolte n. 66 sentenze di
cui 10 riferite a casi di prostituzione minorile. È importante sottolineare che a
Rimini è stato peraltro costituito recentemente un Osservatorio sulla prostituzione minorile gestito dalla Unità Sanitaria Locale di Rimini "Progetto Help"
nell’ambito del progetto art. 18 “Progetto Oltre la Strada” coordinato dalla
Regione Emilia-Romagna.
I dati generali si uniformano agli altri della media emiliano-romagnola.
In questa realtà abbiamo in particolare analizzato i 10 casi di prostituzione
minorile:
– 7 Tribunale penale (1998-2000);
– 1 Corte d’Assise (1996);
– 3 Ufficio G.I.P. (1998-2000).
Tribunale di Rimini: Gli autori di reato imputati sono n. 35 di cui uomini n. 28 e donne n. 7. Le n. 10 sentenze si riferiscono tutte a casi di prostituzio-
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ne di strada, i cui autori di reato hanno le seguenti caratteristiche:
Nazionalità
autore di reato
Uomini
Donne
Totale
Albanese
20
3
23
Ex-yugoslava
7
2
9
Italiana
1
1
2
Spagnola
0
1
1
Totale
28
7
35
Età autore di reato
Totale
Fra i 20/25 anni:
16
Fra i 26/30 anni
8
Fra i 31/40 anni
9
Fra i 41/50 anni
0
oltre i 50 anni
2
Totale
Nazionalità parte lesa
35
Uomini
Donne
Albanese
0
3
Totale
3
Ex-yugoslava
0
1
1
Ucraina
0
2
2
Rumena
0
1
1
Non rilevato
0
6
6
Totale
0
13
13
Età parte lesa
< 18 anni
Tra i 18 e i 21 anni
Totale
Totale
5
8
13
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Relazione qualificata con soggetto passivo: n. 6, non rilevato: n. 4
Misura cautelare: n. 24 su 35 imputati
Titolo di reato secondo il capo d’imputazione:
– art. 3 L. 75/58 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui): n. 28
Art. 3, n. 8, L. 75/58
Favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione
n. 21
Art. 3, n. 4, L. 75/58
Reclutamento di persona al fine
di esercizio della prostituzione
n. 4
Art. 3, n. 6, L. 75/58
Induzione a recarsi nel territorio di altro
Stato o comunque in luogo diverso da
quello della sua abituale residenza al
fine di esercitarvi la prostituzione
n. 2
Art. 3, n. 3, L. 75/58
Tolleranza dell’esercizio della prostituzione
all’interno di un locale aperto al pubblico
n. 1
Induzione alla prostituzione in luoghi
pubblici o aperti al pubblico
n. 0
Art. 3, n. 2, L. 75/58
Locazione d’abitazione a scopo di
esercizio di prostituzione
n. 0
Art. 3, n. 7, L. 75/58
Attività in associazioni o organizzazioni
nazionali ed estere dedite al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione
n. 0
Art. 3, n. 5, L. 75/58
– Ipotesi aggravate ex art. 4, L. 75/58:
Art. 4, n.2, L. 75/58
Ai danni di persona minore di anni 21
n. 12
Art. 4, n. 7, L. 75/58
Ai danni di più persone
n.
8
Art. 4, n. 1, L. 75/58
Violenza, minaccia, inganno
n.
5
Art. 4, n. 3, L.75/58
A prossimo congiunto
n.
0
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Altri capi d’imputazione contestati:
– Art. 648 c.p.
– Artt. 482-477 c.p.
– Art. 378 c.p.
– Art. 582 c.p.
– Art. 19, co. 3 e 5, L. 194/78
– Art. 12, co. 1 e 3, d.P.R. 286/98
– Art. 3, co.1, L. 40/98
– Art. 604 c.p.
Totale capi di imputazione
n. 3
n. 3
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 41
Gli esiti processuali per gli imputati:
Assoluzioni per capi d’imputazione:
– Art. 3, n. 6, L. 75/58
– Art. 3, n. 8, L. 75/58
– Art. 378, c.p.
– Art. 604, c.p.
– Art. 648, c.p.
– Art. 477, c.p.
– Art. 482 c.p.
– Art. 10, L. 40/98
Totale n. 18 capi di imputazione non ritenuti su n. 41
Patteggiamenti complessivamente: n. 5 (tutti stranieri), di cui:
GIP patteggiamenti n. 3:
– pena anni 1 e 400.000 di multa;
n. 1
n. 5
n. 5
n. 2
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1
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– pena anni 1 e 6 mesi e 600.000 di multa;
– pena anni 2 e 4.000.000 di multa.
Tribunale patteggiamenti n. 2:
– pena anni 2 e 2.000.000 di multa.
GIP condanne con rito abbreviato n. 0
Tribunale condanne complessivamente inflitte n. 21:
– mesi 10 di reclusione e 800.000 di multa
n. 2
– anni 2 di reclusione
n. 1
– anni 2 e mesi 1 di reclusione e 800.000 di multa
n. 1
– anni 2 e mesi 3 di reclusione e 3.000.000 di multa
n. 6
– anni 2 e mesi 6 di reclusione e 4.000.000 di multa
n. 2
– anni 3 di reclusione
n. 1
– anni 3 e 700.000 di multa
n. 1
– anni 3 di reclusione e 3.000.000 di multa
n. 1
– anni 3 e mesi 6 di reclusione e 5.000.000 di multa
n. 1
– anni 4 di reclusione e 6.000.000 di multa
n. 2
– anni 4 e mesi 2 di reclusione e 1.200.000 di multa
n. 2
– anni 4 e mesi 6 di reclusione e 2.000.000 di multa
n. 1
– Totale pene:
34 anni e 10 mesi
– Pena media per 21 condanne:
anno 1 e mesi 8
– Sospensione condizionale della pena: n. 1
La sentenza di Corte d’Assise, del 1996, concerne un caso di riduzione in
schiavitù e commercio di schiavi contro una associazione di 17 nigeriani (donne
n. 12, uomini n. 5) che sfruttavano la prostituzione in strada di 14 giovani donne
di cui alcune minorenni, quasi tutte nigeriane (13 provenienti dalla Nigeria, 1
dalla Liberia, 1 dalla Giamaica e 1 dalla Costa d'Avorio), alcune legate con relazione qualificata agli imputati per matrimonio o relazione di fatto. L’imputato
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principale che rispondeva anche di partecipazione ad associazione a delinquere
e dell’art. 3, n. 7 Legge Merlin, è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 6.
1.6
Lecce
Negli uffici giudiziari di Lecce si sono ricercate le sole decisioni intervenute fino al dicembre 2001 in tema di riduzione in schiavitù. Le sette sentenze
raccolte si riferiscono a cinque casi. Tutte contengono anche la contestazione di
favoreggiamento dell’immigrazione illegale di cui all’art. 12 T.U. Imm.
Il primo caso è del GIP con rito abbreviato e si riferisce ad un albanese
con parte lesa moldava.
Oltre alla riduzione in schiavitù, sono contestati anche l’art. 601 – commercio di schiavi – e il favoreggiamento di immigrazione clandestina. La parte
lesa era stata assoggettata a varie compravendite, nonché sottoposta a violenza
sessuale, la condanna è ad anni 7 di reclusione con risarcimento alla parte civile costituita di L. 80.000.000. In appello, con il patteggiamento la pena è stata
ridotta ad anni 5 e mesi 8.
Il secondo caso coinvolge un imputato albanese per fatti compiuti ai
danni di tre donne, due rumene – di cui una minore – e una moldava. Anche
qui è attribuita rilevanza agli innumerevoli passaggi di compravendita. Anzi, le
donne era già state costrette a prostituirsi in Albania e a subire violenza sessuale
dai protettori. Il Gip con rito abbreviato infligge la pena di anni 4 e mesi 6 di
reclusione. In appello, con il patteggiamento la pena è stata ridotta ad anni 4 e
mesi 2.
Il terzo caso vede due albanesi e un italiano imputati dei medesimi reati
degli altri casi, oltre che di partecipazione ad associazione a delinquere, di
sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. Il GIP con rito abbreviato condanna il principale imputato ad anni 6 di reclusione, ritenendo insussistente l’associazione a delinquere.
La Corte d’Appello di Lecce affronta un caso di un albanese condannato in primo grado ad anni 8 e mesi 6 di reclusione per favoreggiamento di
immigrazione clandestina e reclutamento di straniere a fine di prostituzione.
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Conferma la condanna. È la pena più elevata, nonostante non sia stato contestato nessuno dei delitti relativi alla schiavitù.
In tutti questi casi non è stata contestata la violenza sessuale, sebbene
sia sottolineata in motivazione e costituisca un elemento ritenuto sintomatico
della riduzione in schiavitù.
La violenza sessuale è invece contestata nell’ultimo caso, assieme a tutti
gli altri reati già comuni ai casi precedenti, nonché il falso per un passaporto.
Imputato e parte lesa sono albanesi. La Corte d’Assise di Brindisi aveva condannato l’imputato principale per tutti i reati contestati alla pena di anni 12 di
reclusione. La Corte d’Appello di Lecce in forza del patteggiamento riduce la
condanna ad anni 9 e mesi 6.
1.7
Torino
Presso gli Uffici Giudiziari di Torino sono state raccolte 10 sentenze riferite a otto casi.
In Corte d’Assise (e d’Assise d’Appello) sono stati ricercati i casi di applicazione delle fattispecie penali relative alla riduzione in schiavitù.
Il primo caso ha visto 10 albanesi imputati di riduzione in schiavitù in
danno di due minorenni albanesi, oltre che di induzione e sfruttamento della
prostituzione, partecipazione ad associazione a delinquere e favoreggiamento
ai danni di altre numerose donne albanesi.
L’imputato principale viene condannato anche per riduzione in schiavitù alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione. La sentenza del 1998 è stata, in
appello, confermata sul punto. Rilevanti sono state ritenute non solo la condizione di totale asservimento, con controllo stringente e uso della violenza, in
cui venivano tenute le due minorenni – alle quali veniva totalmente prelevato
l’incasso – , ma soprattutto la percezione da parte delle donne della condizione di assoluta sudditanza.
Il secondo caso (la sentenza è dell’anno 2000) ha ravvisato la riduzione
in schiavitù a carico di una coppia di fratelli albanesi (latitante lui e detenuta
lei) ai danni di una minorenne albanese di 13 anni, venduta da suo padre. Il
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caso è interessante per il ruolo attivo femminile, perché la sentenza di condanna a 13 anni di reclusione non è stata appellata dall’imputato, mentre è stata
vittoriosamente appellata dalla donna, poi assolta – dalla sola riduzione in
schiavitù – per aver commesso il fatto, con conferma della condanna per sfruttamento. Esponeva tra l’altro a scopo difensivo di avere lei stessa, alla stessa età
della parte offesa, consapevolmente intrapreso la strada della prostituzione in
Italia per motivi economici. Confermata anche la condanna al risarcimento dei
danni per la parte civile costituita, con provvisionale di lire 200 milioni.
Il terzo caso riguarda un’ipotesi di riduzione di schiavitù in danno di un
fanciullo serbo, venduto da suo padre e utilizzato per l’accattonaggio. Il caso
rientra nella giurisprudenza più tradizionale in tema di schiavitù.
Presso l’Ufficio del GIP sono stati reperiti cinque casi riferiti a prostituzione coatta di donne di varia nazionalità: rumene, nigeriane (le imputate sono
donne o sole o in concorso), albanesi (in uno di questi è coinvolto il fidanzato). Sono tutti giudizi o con rito abbreviato o con patteggiamento. Interessante è rilevare la varietà delle contestazioni che oltre ai reati specifici, di consueto utilizzo, non tralascia il ricorso anche al tentativo di omicidio, sequestro di
persona, estorsione, e cioè ai tradizionali reati a tutela della persona.
1.8
Roma
Già nel Capitolo I, 3, ove collocavamo l’art. 18 nel quadro della legislazione penale di contrasto della criminalità contro i migranti, nell’esaminare l’evoluzione giurisprudenziale in tema di applicazione delle norme del codice
penale relative alla condizione di schiavitù, ci eravamo soffermati ad esaminare con particolare attenzione un precedente romano, edito (C. Ass. Roma, n.
115 del 23 febbraio 2001), riferito alla condizione di donna adulta. Doverosa è
dunque la ricerca presso la Corte d’Assise di Roma, al fine di verificare la tenuta di quella innovativa impostazione.
La decisione è stata confermata dalla Corte d'Assise d'Appello sul punto
in diritto, benché il Procuratore Generale avesse concluso per l’assoluzione dall’art. 600 c.p. Dei due imputati albanesi, al primo è stata confermata la con-
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danna a 9 anni di reclusione, mentre la seconda – a sua volta con un passato di
prostituzione – è stata assolta dal delitto di riduzione in schiavitù, per carenza
dell’elemento soggettivo, potendo non aver percepito la condizione mentale di
sudditanza della parte lesa. Per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione è stata condannata ad anni 2 e mesi 4 di reclusione.
L’indirizzo giurisprudenziale è stato confermato in un altro caso di associazione a delinquere, processualmente separato in due processi per la scelta
del rito abbreviato solo da parte di alcuni tra i 25 albanesi imputati. Dapprima
l’Ufficio G.I.P.– 14.6.2001 – ha condannato ad anni 10 di reclusione con provvisionale per danni di L. 1.000.000.000. Poi la Corte d’assise – 25.1. 2002 – per
i restanti 14 albanesi, ha inflitto la condanna principale a 14 anni di reclusione e al risarcimento danni per Euro 206.000 a ciascuna donna. Nel processo è
stata ammessa la costituzione di parte civile dell’Associazione Differenza
Donna e le parti offese sono state ammesse al gratuito patrocinio.
1.9
Aspetti comuni
1.9.1 Rapporto con le misure di protezione
Un dato si impone con immediatezza: nessuna delle decisioni giudiziali raccolte ed esaminate fa in alcun modo riferimento al fatto che la parte lesa
o denunciante abbia fruito del permesso di soggiorno per protezione sociale.
Avevamo del resto già parlato di compartimenti stagni tra procedura amministrativa di rilascio del permesso e processo penale, quando al Cap. I, 5.4 avevamo esposto i problemi relativi alla ricerca sulle attività giudiziarie connesse.
Neppure dalla lettura delle decisioni risultano casi di applicazione delle
speciali misure di protezione previste dalla legislazione antimafia, e tantomeno delle misure di cui alla Legge 13.2.2001 n. 45, che all’art. 12 detta “Norme
per la protezione dei testimoni di giustizia”.
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1.9.2 Elementi conoscitivi
Dalle sentenze e dai dati che abbiamo sopra esplicitati possiamo ricavare importanti elementi descrittivi della realtà effettuale, che devono essere
conosciuti per trarne le implicazioni operative, senza pregiudizi e preconcetti.
Il non irrilevante numero di italiani tra gli imputati e condannati mette
in luce il ruolo e l’apporto fattivo degli italiani, segno di una collaborazione
degli stranieri con la criminalità locale. E il numero di donne coimputate indica un coinvolgimento femminile nella gestione che giustamente una decisione
definisce con il ruolo di vittima/carnefice, posto che di molte donne imputate
emerge un passato di prostituzione.
Le parti lese sono quasi totalmente di sesso femminile e di giovane età.
Ma non sono mancate particolarità locali, come quella ravennate per il rilevante numero di parti lese transessuali.
Le modalità di reclutamento risultano sovente basate sull’inganno e
sulla falsa prospettazione di attività lavorativa all’estero, quando non sulla violenza di una compravendita dal padre. Ma in molti casi risulta – anche indirettamente – la consapevolezza da parte delle parti offese che il progetto migratorio comprenda consapevolmente anche l’esercizio della prostituzione, tenendo
per di più conto che questa consapevolezza tende a non essere ammessa dalle
donne, non tanto di per sé, quanto per non screditarsi agli occhi dell’eventuale “cliente salvatore”.
1.9.3 Esiti processuali e ruolo delle denunce
Si evidenzia il ruolo centrale e decisivo delle parti lese. Dalla generalità
delle sentenze risulta che l’impianto accusatorio si fonda fortemente, a volte in
modo esclusivo, sulle dichiarazioni delle parti lese, l’analisi della cui credibilità costituisce parte importante dello sviluppo argomentativo delle motivazioni.
Nella stringatezza della motivazione delle sentenze di patteggiamento,
almeno in quelle del giudizio di primo grado, non compaiono riferimenti alla
vicenda processuale, e dunque non è possibile valutare il contributo alle inda-
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gini (e poi agli esiti processuali) delle dichiarazioni accusatorie delle parti lese.
Anche se la scelta del patteggiamento finisce per assumere, di fatto, il significato di una ammissione di responsabilità.
Tale elemento risulta invece esplicitamente nelle decisioni assunte dal
Giudice all’udienza preliminare secondo il rito abbreviato, la cui adozione
viene giustificata proprio sulla base degli elementi probatori acquisiti tramite
la parte lesa.
Indirettamente, tale rilevanza risulta anche dalle pronunce di assoluzione, motivate appunto dal mancato apporto probatorio delle donne, causato
vuoi dalla irreperibilità della denunciante al momento della fase dibattimentale, vuoi dalla mancata identificazione delle donne trafficate.
1.9.4 Incidente probatorio
In alcune decisioni si dà atto dell’avvenuto svolgimento dell’incidente
probatorio, previsto dall’art. 392 c.p.p.
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero (potrebbe
chiederlo anche la persona sottoposta alle indagini, ma – nei fatti e col tempo
– si è dimostrato controproducente, perché le cd. vittime non ritrattano mai)
può chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio alla assunzione della testimonianza della persona esposta a violenza o minaccia perché non
deponga o deponga il falso. La testimonianza è assunta con le forme stabilite
per il dibattimento. La prova così assunta è utilizzabile al dibattimento, e dunque la persona può esaurire all’incidente probatorio la sua attività di partecipazione al processo, evitando di restare a tempo indeterminato ad aspettare di
rendere testimonianza in un pubblico processo, in situazione di pericolo, ricattabilità e insicurezza; l’aver già reso testimonianza varrà a contenere minacce,
ricatti e intimidazioni, che hanno come obiettivo appunto quello di tacitare la
principale voce dell’accusa.
Le politiche giudiziarie sul punto sono state differenti e si sono modificate nel tempo. In una prima fase, Modena ha costituito esempio di incidente
probatorio generalizzato e Bologna del caso opposto. L’aspetto negativo è costi-
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tuito dall’impegno di energia che l’incidente probatorio può comportare per
notifiche, traduzioni di atti in lingua straniera e altro, che portano via tempo
prezioso mentre corrono i tempi della custodia cautelare.
Hanno indotto a un ripensamento generale alcuni casi clamorosi che
hanno visto scadere i termini della custodia cautelare, con conseguente cessazione della custodia cautelare e remissione in libertà dei detenuti. Si aggiungano alcune modifiche processuali sopraggiunte che possono comportare – per
esempio in presenza di deposito di attività investigativa del difensore – la
necessità di dover riconvocare all’udienza dibattimentale il soggetto passivo
che aveva già reso testimonianza all’incidente probatorio. Oggi, le politiche
giudiziarie appaiono dunque più articolate.
1.9.5 Costituzione di parte civile
In tutte le realtà esaminate si riscontrano processi penali in cui risulta
presentata la costituzione di parte civile. In uno, romano, abbiamo visto è stata
tentata vittoriosamente la costituzione dell’Associazione che gestisce il progetto e segue la donna nel programma di assistenza e integrazione sociale previsto dall'art. 18 del d.lgs. 286/98. Sono, in genere, i processi per i reati più gravi.
1.9.6 Gratuito patrocinio a spese dello Stato
Pochissime sono le decisioni in cui si legge che la parte offesa è stata
ammessa al patrocinio dello Stato. Ma l’indicazione in sentenza non è obbligatoria. Solo la lettura del verbale d’udienza o del fascicolo potrebbe fornire
dati certi. Potrebbe infatti esservi stata la richiesta da parte del difensore e
l’ammissione da parte dell’ufficio giudiziario, senza che il fatto sia annotato
in sentenza.
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Capitolo IV
La dimensione comparativa
1. Introduzione
di Maria Virgilio
L’indagine si è mossa anche sul piano comparativo. E anche in questo
ambito si è voluto considerare un duplice piano, sia l’istituto specifico del permesso di soggiorno per protezione sociale sia il contesto di norme penali di
contrasto della criminalità contro i migranti. Si è cioè scelto non solo di ricercare in altri paesi europei gli istituti in qualche modo analoghi all’art. 18, ma
anche di allargare l’orizzonte giuridico ad una ricognizione delle norme penali sostanziali rilevanti nella materia che qui ci interessa.
Per Spagna e Germania, ove si è fruito della collaborazione di partner
particolarmente qualificati (Mercedes Garcìa Arán dell’Università Autonoma di
Barcellona e Dagmar Oberlies dell’Università di Francoforte), l’indagine è stata
più approfondita e si è concretizzata in due relazioni (paragrafi 3 e 4), che –
pur nella necessaria sintesi – hanno considerato espressamente l’effettività
delle norme, calate dall’astratto dei testi normativi nella concretezza della realtà applicativa.
Quanto agli altri paesi (Olanda, Belgio, Svezia, Francia, Regno Unito),
essi sono stati scelti in modo da ricomprendervi quegli ordinamenti giuridici
che più recentemente hanno operato opzioni di riforma legislativa particolar-
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Maria Virgilio
mente significative e innovative. Per tali paesi i limiti oggettivi delle risorse del
presente Progetto Stop non hanno consentito di superare il livello della ricognizione normativa; e tuttavia questa è stata affidata ad esperti dei singoli
ordinamenti considerati, nonché conoscitori delle problematiche specifiche
del settore.
Pertanto per ognuno dei paesi qui presi in esame è stato possibile raccogliere la normativa rilevante, secondo il criterio di considerare le specificità
ordinamentali.
In particolare, si è tenuto conto delle normative in tema di prostituzione e di quelle in tema di immigrazione, e si è allargata l’ottica oltre le forme di
repressione dello sfruttamento sessuale dei migranti, per comprendere anche lo
sfruttamento lavorativo, o comunque lo sfruttamento ad altri scopi previsti nel
singolo ordinamento.
Per completezza di comparazione abbiamo inserito anche la normativa
italiana, comprensiva del progetto di legge che pare di imminente approvazione (vedi cap. I, 3, in chiusura e il prossimo paragrafo di questo cap. IV, 2).
In apertura della nostra compilazione abbiamo riportato il testo dell’art. 18, tradotto in inglese e tedesco, mentre in chiusura abbiamo inserito un
estratto dei testi internazionali che costituiscono il riferimento ormai obbligato in materia: i due Protocolli, rispettivamente "per prevenire, sopprimere
e punire il traffico di persone, specialmente di donne e bambini" e "contro il
traffico di migranti via terra, mare e aria", inseriti nella Convenzione delle
Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale (Palermo,
2000).
Ci riserviamo qualche valutazione conclusiva di comparazione, soprattutto alla luce della recente proposta – 11 febbraio 2002 – da parte della Commissione delle Comunità Europee di una direttiva del Consiglio “riguardante il
titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dell’immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali
cooperino con le autorità competenti” (Council directive “on the short-term residence permit issued to victims of action to facilitate illegal immigration or trafficking
in human beings who cooperate with the competent autorities”).
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2. Ricognizione delle normative di alcuni paesi
europei in materia di traffico di esseri umani a
scopo di sfruttamento sessuale*
2.1
Italia**
Art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25.07.1998, n. 286)
D.LGS. 25.07.1998, N. 286. TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO
STRANIERO
CAPO III. Disposizioni di carattere
umanitario. Art. 18 - Soggiorno
per motivi di protezione sociale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art.
16)
1. Quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso
di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di
uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi
ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su
*
LEGISLATIVE DECREE 25.07.1998,
NO. 286. CONSOLIDATION ON
PROVISIONS CONCERNING IMMIGRATION DISCIPLINE AND RULE
ON THE FOREIGNER'S CONDITION
D.LGS. 25.07.1998, N. 286. EINWANDERUNGS - UND AUSLÄNDERSGESETZ
SECTION
III.
Humanitarian
Nature's Provisions. Art. 18 Staying for Reasons of Social
Protection
SEKTION III. Humanitäre Vorschriften. Art. 18 - Aufenthalt aufgrund von sozialem Schutz
1. When, during police's operations
or inquiries or proceedings, for a
criminal offence of the article 3 of
Law 20 February 1958, n. 75 or one
of those described at the article 380
of Criminal Procedure Code, or
during aid interventions of social
services of local bodies, situations
of violence or serious exploitations
of a foreigner are found, and concrete dangers emerge for his or her
life, as effects of trying to escape
from the influence of an association dedicated to one of the above
mentioned crimes, or because of
the declarations made during preliminary inquiries or during the proceeding, the chief of the local Police headquarter, also on Public Pro-
1. Wenn im Laufe von Eingriffen
oder
Untersuchungstätigkeiten
vonseiten der Sicherheits - und
Polizeibehörden, sowie Verfahren
bezüglich der Straftaten gemäß Art.
3 Gesetz 20. Februar 1958, n. 75
oder jener gemäß Art. 380 der
Strafprozessordnung, sowie im
Laufe von unterstützenden Eingriffen vonseiten der lokalen Sozialdienste Gewaltsituationen gegenüber einem/er Ausländer/in oder
dessen/deren
schwerwiegende
Ausbeutung erkannt wird, und konkrete Gefahr für dessen/deren
Unversehrheit besteht, infolge der
Versuche sich aus diesen Situationen zu befreien, bzw. aus den
Beeinflussungsversuchen vonsei-
A cura di Davide Bertaccini, Miriam Cugat Mauri, Francesca Curi, Daniela Danna, Giulio De
Simone, Maria del Mar Diaz Pita, Emanuela Fronza, Mercedes García Aràn, Maria José
Magaldi, Gaetana Morgante, Dagmar Oberlies, Maria Virgilio.
** A cura di Maria Virgilio.
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proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
secutor’s proposal, or with the
favourable opinion of the same
authority, releases a special permit
of staying to give the opportunities
to the foreigner to escape from the
violence and from the influence of
the criminal organization and to
participate in an assistance and
social integration program.
2. Con la proposta o il parere di cui
al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti
la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione
criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
delitti indicati nello stesso comma.
Le modalità di partecipazione al
programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate
al Sindaco.
2. The elements from which is proved the existence of the conditions
mentioned, with particular reference to the seriousness and the
actuality of the danger, and to the
materiality of the contribute offered
by the foreigner to the effective
opposition to the criminal organisation to characterise or to arrest
people responsible of the crimes
mentioned in the same section, this
elements are transmit to the chief
of the local headquarter with the
proposal or with the opinion referred to section 1. The ways determined for the participation to the aid
and social integration program are
transmit to the Mayor of the City.
3. Con il regolamento di attuazione
sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l’affidamento della
realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali
dell’ente locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i
requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire
l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3. The carrying out Regulation fixes
provisions useful to attribute the
realisation of the program to subjects different, from that placed
before by the institutions for social
services of the local authority, and
to carry out the related controls.
The same regulation determines
what requirements are qualified to
secure competence and capability
for aiming aid and social integration, and also determines the availability for adequate organised
structures of the mentioned subjects.
ten der Vereinigungen, die obige
Straftaten begehen oder auch aus
den Beeinflussungsversuche bezüglich der Aussagen, die im Laufe
von Ermittlungen oder Gerichtsverfahren gemacht wurden, erläßt der
Quästor, auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft, oder mit positivem
Gutachten derselben Behörde, eine
besondere Aufenthaltsgenehmigung, die dem/der Ausländer/in
ermöglichen soll, sich von der
Gewaltsituation und von den Beeinflussungsversuchen der kriminellen Organisation zu befreien und an
einem Betreuungs - wie Resozialisierungsprojekt teilzuhaben.
2. Im Antrag bzw. Gutachten laut
Abs.1 werden dem Quästor all jene
Elemente aufgezeigt, die das Vorhandensein der Bedingungen laut
demselben Absatz bestätigen,
insbesondere der Schwerwiegigkeit
und der aktuellen Gefahr sowie der
Wichtigkeit des Beitrages vonseiten
des/der Ausländer/in in der
Bekämpfung der Kriminalität oder
in der Fahndung bzw. Festnahme
der Verantwortlichen von den im
selben Abs. aufgelisteten Straftaten. Die Bedingungen der Teilnahme an das soziale Projekt werden
dem Bürgermeister mitgeteilt.
3. Mit der Durchführungsverordnung werden die Verfügungen
erlassen, die für den Fall einer
Anvertrauung des Sozialprojekts an
andersartige Dienste, die nicht
lokale öffentliche Sozialdienste
sind, notwendig sind und für die
entsprechenden Kontrollen. Dieselbe Durchführungsverordnung setzt
die geeigneten Parameter fest, zur
Wertung der Kompetenz und Fähigkeit dieser anderen Dienste zur
Betreuung und sozialen Wiedereingliederung, sowie der Disponibilität
von geeigneten Strukturen.
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4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può
essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l’accesso ai servizi assistenziali e
allo studio, nonché l’iscrizione
nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato,
fatti salvi i requisiti minimi di età.
Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite
per tale motivo di soggiorno. Il
permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo può essere
altresì convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle
dimissioni dall’istituto di pena,
anche su proposta del procuratore
della Repubblica o del giudice di
sorveglianza presso il Tribunale
per i minorenni, allo straniero che
ha terminato l’espiazione di una
4. The permit of staying released,
as determined in this provision,
lasts six months and can be renewed for 1 year, or for the bigger
period needed for justice reasons.
This is withdrawn in the case of
break of the program or conduct
incompatible with the aim of this
program, found out by the Public
Prosecutor or, for what is in his/her
competency, by the social service
of the local body, or in any way
checked by the chief of the police
headquarter, or when the other
conditions, that have determined
the release of the permit of staying,
do not exist anymore.
4. Die Aufenthaltsgenehmigung,
die gemäß diesem Artikel erlassen
wird, hat eine Dauer von 6 Monaten
und kann bis auf ein Jahr verlängert
werden, oder bis zu einem Zeitraum, der aus Justizgründen notwendig ist. Auf Hinweis der Staatsanwaltschaft oder des zuständigen lokalen Sozialdienstes oder in
jedem Fall, wo der Quästor die
Unterbrechung des Sozialprojekts
oder ein Verhalten, das mit den Zielen des Projektes unvereinbar ist,
sowie das Abhandenkommen der
Voraussetzungen, die zum Erlaß
der
Aufenthaltsgenehmigung
gebracht hatten, feststellt, wird die
Aufenthaltsgenehmigung widerrufen.
5. The permit of staying mentioned
in this article permits the access to
assistance services or to the studying, the enrollment in employment
agency and the possibility of working as an employee, with the
exception of the required minimum
age. In the case that at the expiration of the permit of staying the
person concerned has a job, the
permit will be extended or renewed
for the time necessary to the working relationship, or, if the time is
undetermined, for the time determined for reasons of this staying.
The permit of staying mentioned in
this article will be converted in permit of staying for studying reasons
if the person qualified is enrolled in
a regular course of studying.
5. Die hier angeführte Aufenthaltsgenehmigung ermöglicht den
Zugang zu den Betreuungsdiensten
und zum Studium, sowie die Eintragung in die Arbeitnehmer/innenlisten und die Ausführung eines
abhängigen Arbeitsverhältnisses,
im Respekt der jeweiligen Altersgrenzen. Wenn bei Verfall der
Genehmigung der/die Betroffene in
einem Arbeitsverhältnis beschäftigt
ist, kann diese Genehmigung für
die Dauer des Arbeitsverhältnisses
oder – im Falle eines unbefristeten
Arbeitsvertrages – mit den dafür
geltenden Bestimmungen verlängert werden. Die Aufenthaltsgenehmigung kann ebenfalls in eine
Aufenthaltsgenehmigung aus Studiengründen umgewandelt werden,
falls der/die Inhaber/in in einem
regulären Studiengang eingeschrieben ist.
6. The permit of staying mentioned
in this article will also be released,
as soon as the person is dismissed
from jail, also based on a Public
Prosecutor’s proposal or on the
proposal of the penitentiary judge
in the minor tribunal, for the foreigner that has finished the expiation
of the custodial sentence, inflicted
for crimes committed during the
6. Die hier vorgesehenen Aufenthaltsgenehmigung kann ebenfalls
– auch auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder der Aufsichtsbehörde - zugunsten des/der Ausländer/in erlassen werden, wenn
diese/r eine Haftstrafe, infolge von
Straftaten die er/sie als Minderjährige/r begangen hatte, abgesessen
hat und konkret an einem
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pena detentiva, inflitta per reati
commessi durante la minore età, e
ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L’onere derivante dal presente
articolo è valutato in lire 5 miliardi
per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall’anno
1998.
minor age, and has proved his/her
concrete participation to the assistance and integration program.
7. The charge for this provision is
evaluated in five thousand million
of lira for the year 1997 and in 10
thousand billions for every year
from the year 1998.
Betreuungs- wie Resozialisierungsprogramm eilgenommen hat.
7. Die Finanzaufwendung für die
Umsetzung dieses Artikels wird in
Lit. 5 Miliar
den für das Jahr 1997 und in Lit. 10
Miliarden für das Jahr 1998
berechnet.
Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione
(D.Lgs. 25.07.1998, n. 286)
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E
NORME SULLA CONDIZIONE
DELLO STRANIERO
REGULATION TO CARRY OUT THE
CONSOLIDATION ON PROVISIONS
CONCERNING
IMMIGRATION
DISCIPLINE AND RULE ON THE
FOREIGNER'S CONDITION
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG.
EINWANDERUNGS - UND AUSLÄNDERSGESETZ
CAPO IV. Disposizioni di carattere
umanitario (...)
SECTION IV. Humanitarian nature's provisions (…)
KAPITEL IV. Humanitäre Vorschriften (...)
Art. 27. (Rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione
sociale)
Art. 27. (Release of Permit of Staying for Reasons of Social Protection)
Art. 27. (Erlaß der Aufenthaltsgenehmigung aufgrund von sozialem Schutz)
1. Quando ricorrono le circostanze
di cui all’articolo 18 del testo unico,
la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale è effettuata:
1. When the events mentioned in
the article 18 of the Law exist, the
proposal to the release of the permit of staying for reasons of social
protection is carried out:
1. Wenn die Voraussetzungen
gemäß Art. 18 des Einheitsgesetzes
eintreten, wird der Vorschlag für
den Erlaß der Aufenthaltsgenehmigung aufgrund von sozialem
Schutz eingebracht von:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui
all’articolo 52, comma 1, lettera c),
convenzionati con l’ente locale, che
abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti dello straniero;
a) from social services of the local
authorities, or from association, or
from bodies or other organisations
enrolled in a special register mentioned in the article 52, 1 section, c
letter, linked to the local authority
by convention, that have found situations of violence or of serious
exploitation towards the foreigner;
a) den lokalen Sozialdiensten, oder
jener Vereinigungen oder Körperschaften, die im Register gemäß
Art. 52, Abs. 1, Buchstabe c) eingetragen sind und mit der lokalen
Behörde konventioniert sind, die
eine Gewaltsituation gegenüber
einem/er Ausländer/in oder dessen/deren
schwerwiegende
Ausbeutung festgestellt haben;
b) dal procuratore della Repubblica
nei casi in cui sia iniziato un proce-
b) from the Public Prosecutor in
cases in which a criminal procee-
b) der Staatsanwaltschaft in den
Fällen wo ein Strafverfahren
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dimento penale relativamente a fatti
di violenza o di grave sfruttamento
di cui alla lettera a), nel corso del
quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
ding has already started for facts of
violence or serious exploitation
referred in section a), when during
this proceeding the foreigner states
declarations.
behängt bezüglich Gewaltsituationen
oder
schwerwiegender
Ausbeutung wie oben unter a)
angeführt, bei der der/die Ausländer/in Aussagen gemacht hat;
2. Ricevuta la proposta di cui al
comma 1 e verificata la sussistenza
delle condizioni previste dal testo
unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari, valido per le attività di cui all’articolo 18, comma 5,
del testo unico, acquisiti:
2. When the chief of the local police headquarter receives the proposal mentioned at the section 1 and
he has checked the existence of
conditions referred in Consolidation, he or she releases the permit
of staying for humanitarian reasons, valid for the activities of the
above said article 18, section 5, of
the Consolidation, after gaining:
2. Der Quästor erläßt die Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen, die für die Tätigkeiten
laut Art. 18, Abs. 5 gültig ist, wenn
er den Vorschlag gemäß Abs. 1
bekommt und das Vorhandensein
der Voraussetzungen, die vom Einheitsgesetz vorgesehen sind, feststellt und folgende Dokumente herbeigezogen hat:
a) il parere del procuratore della
Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera
b), ed il procuratore abbia omesso
di formulare la proposta o questa
non dia indicazioni circa la gravità
ed attualità del pericolo;
a) the opinion of Public Prosecutor
when circumstances referred in section 1, letter b), recur and if the prosecutor omits to formulate the proposal or if this one does not give
any information about the seriousness and actuality of the danger;
a) das Gutachten der Staatsanwaltschaft im Falle von Abs. 1, Buchstabe b) wenn der Staatsanwalt den
Vorschlag nicht formuliert hat oder
derselbe keine Aussagen zur
Schwerwiegigkeit und Aktualität
der Gefahr formuliert hat;
b) il programma di assistenza ed
integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all’articolo 25;
b) the assistance and social integration program concerning the
foreigner, as the prescription of
Ministerial Commission states, as
referred in article 25;
b) das Betreuungs - und Resozialisierungsprogramm des/der Ausländer/in, gemäß den Vorschriften
der interministeriellen Kommission
laut Art. 25;
c) l’adesione dello straniero al
medesimo programma, previa
avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di
interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
c) the agreement of the foreigner
on this program, after advising
about consequences determined by
the Consolidation in the case that
the program would be interrupted
or in the case that the foreigner
would behave in a way that is not
acceptable in relation to the aims of
the program itself;
c) die Zustimmung des/der Ausländer/in zum Programm, vorausgesetzt daß diese/r über die Konsequenzen laut Einheitsgetzes im
Falle der Nichteinhaltung des Programmes oder eines Verhaltens,
das mit den Zielen des Projektes
unvereinbar ist;
d) l’accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso
cui il programma deve essere realizzato.
d) the acceptance of the obligations
connected to the program by the
person responsible of the structure
where the program has to be realized.
d) die Annahme aller Auflagen des
Programmes vonseiten des/der
Verantwortlichen der Struktur, die
fürdas Programm verantwortlich
ist;
3. Quando la proposta è effettuata a
norma del comma 1, lettera a), il
questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base
degli elementi in essa contenuti.
3. When the proposal is carried out
as stated in section 1, letter a), the
chief of the local headquarter evaluates the seriousness and the
actuality of the danger even considering the elements mentioned in
this proposal.
3. Wenn der Vorschlag gemäß Abs.
1, Buchstabe a) formuliert wird,
wertet der Quästor die Schwerwiegigkeit und Aktualität der Gefahr
auch aufgrund der dort enthaltenen
Elemente.
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Codice penale
Codice penale, come modificato dalla legge cd. contro la pedofilia (L. 3/8/1998 n.
269)
416. Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti per ciò
solo, con la reclusione da tre a sette anni (…).
416-bis. Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone
è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo o della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche (…).
(…) CAPO III: Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE I: Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600. Riduzione in schiavitù
Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
600-bis. Prostituzione minorile
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto
ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un
minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di
altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la
multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che
commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.
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600-ter. Pornografia minorile
600-quater. Detenzione di materiale pornografico
600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile
600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti
600-septies. Pene accessorie
601. Tratta e commercio di schiavi
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in
condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.
Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto
al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni.
602. Alienazione e acquisto di schiavi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, aliena o cede una persona
che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne
impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.
604. Fatto commesso all’estero
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero
da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il
cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia.
Norme per la protezione dei testimoni di giustizia
Legge 13 febbraio 2001 n. 45. Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza
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Art. 12, che modifica il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: “Nuove misure in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia”.
Dopo l’art. 16 è inserito il seguente capo.
“CAPO II-bis. – Norme per la protezione dei testimoni di giustizia
Art. 16-bis. – (Applicazione delle speciali misure di protezione ai testimoni di giustizia)
1. «Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, comma 5, se ne ricorrono i presupposti, si applicano a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti
delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di
persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non
sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575. Tali 2. Le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia possono anche non avere le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 3, salvo avere
carattere di attendibilità, e riferirsi a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2
dello stesso articolo.
3. Le speciali misure di protezione si applicano, se ritenute necessarie, a coloro che
coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché,
ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone.
Art. 16-ter. – (Contenuto delle speciali misure di protezione)
1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno
diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i
familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell’avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di
un reddito proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell’assistenza, in alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l’amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa
della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;
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e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con
la commissione, derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa propria e dei
familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) a mutui
agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.
3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra
località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l’acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato
da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza».
Prostituzione
L. 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (cd. Legge Merlin)
Art. 3. Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:
«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire
20.000.000, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio,
sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o
amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li
conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o
loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal
pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno
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del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di
lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la
prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli
o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi
previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la
perdita della licenza d’esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva
dell’esercizio. I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».
Art. 4. La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in
stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il
fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico
o d’impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
Art. 5. Sono punite con l’arresto fino a giorni otto e con l’ammenda di lire 10.000 le
persone dell’uno e dell’altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo
scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio. Le
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persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano
in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza. Le persone accompagnate all’Ufficio di
pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.
Art. 6. I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l’interdizione dai pubblici uffici, prevista dall’art. 28 del Codice penale e dall’esercizio della
tutela e della curatela.
Art. 7. Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità
amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o
siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Immigrazione
D.LGS. 25.07.1998, N. 286. TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (L. 6 marzo 1998, n. 40 art.
10).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone
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in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi
in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni
e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione della presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l’arresto in flagranza ed è
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che
si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle
norme della presente legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta
la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (7).
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati
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motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in
appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4, del Codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di
operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego
immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l’autorità giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con
le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base
di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
Progetto di legge
Senato – DISEGNO DI LEGGE n. 885 approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 2001, in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge d’iniziativa dei
deputati Finocchiaro + altri e del disegno di legge presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro per le Pari Opportunità (Prestigiacomo) e dal Ministro della Giustizia (Castelli), di concerto col Ministro dell’Interno
(Scajola) e col Ministro dell’Economia e delle Finanze (Tremonti)
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Misure contro la tratta di persone
Art. 1. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
1. L’articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600. – (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). – Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti
anni.
Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona
sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.
Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da
cinque a quindici anni.
Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione continuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione
alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.
Salvo i casi previsti dal primo comma, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni chi continuativamente costringe minori degli anni diciotto all’accattonaggio o alla mendicità.
La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno
di minore degli anni diciotto.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare
tenuità».
Art. 2. (Alienazione e acquisto di schiavi)
1. L’articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 602. – (Alienazione e acquisto di schiavi). – Chiunque, fuori dei casi indicati
nell’articolo 602-bis, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di
schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto.
La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità».
Art. 3. (Tratta di persone)
1. Dopo l’articolo 602 del codice penale, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. – (Tratta di persone). – Chiunque, mediante violenza, minaccia,
inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso
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o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all’interno dello
stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o a
sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al
primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni
nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per
il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite se i fatti sono di particolare
tenuità».
Art. 4. (Destinazione dei beni confiscati)
1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziate
ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all’articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con le modalità previste dall’articolo 58, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonchè delle altre finalità di protezione sociale previste dall’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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Art. 5. (Misure per la prevenzione)
1. I Ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali e per le
Pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
Art. 6. (Norme di coordinamento)
1. All’articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600quinquies» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 602 e 602-bis,».
2. All’articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:
«600-ter» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 602 e 602-bis,».
3. All’articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600ter» sono inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 602 e 602-bis,».
4. All’articolo 600-septies del codice penale, dopo le parole: «600-quinquies», sono
inserite le seguenti: «, nonchè dagli articoli 600, 602 e 602-bis,».
5. L’articolo 601 del codice penale è abrogato.
2.2
Spagna*
Prostituzione
DECRETO-LEY DE 3 DE MARZO DE 1956 DE
ABOLICIÓN DE CENTROS DE TOLERANCIA Y
OTRAS MEDIDAS RELATIVAS A LA PROSTITUCIÓN
DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1956 (ABOLIZIONE DEI CENTRI DI TOLLERANZA E ALTRE
MISURE RELATIVE ALLA PROSTITUZIONE)
Declaracion de ilicitud (no penal) del ejercicio de la prostitución
Dichiarazione di illiceità (non penale) dell’esercizio della prostituzione
Art. 1. Velando por la dignidad de la mujer, y en
interés de la moral social, se declara tráfico ilícito la prostitución.
Art. 1. A tutela della dignità della donna, e nell’interesse della morale sociale, si dichiara traffico illecito la prostituzione.
*
A cura di Mercedes García Arán, Miriam Cugat Mauri (Universidad Autónoma de Barcelona),
Maria del Mar Diaz Pita (Universidad de Sevilla), Maria José Magaldi (Universidad Pompeu
Fabra); la traduzione delle normative è di Giulio De Simone (Università di Teramo).
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Art. 2. Quedan prohibidas en todo el territorio
nacional las mancebías y casas de tolerancia,
cualesquiera que fuesen su denominación y los
fines aparentemente lícitos a que declaren
dedicarse para encubrir su verdadero objeto.
Art. 2. Sono proibiti in tutto il territorio dello
Stato postriboli e case di tolleranza, qualunque
sia la loro denominazione ed i fini apparentemente leciti ai quali essi dichiarino di dedicarsi
per occultare il loro vero oggetto.
NORMAS DEL CÓDIGO PENAL SOBRE DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCION Y CORRUPCIÓN DE MENORES
NORME DEL CODICE PENALE SUI DELITTI
RELATIVI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA
CORRUZIONE DI MINORI
Art. 187.
1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de
edad o incapaz, será castigado con las penas
de prisión de uno a cuatro años y multa de
doce a veinticuatro meses.
Art. 187.
1. Colui che induca, promuova, favorisca o
agevoli la prostituzione di una persona minore
di età o incapace sarà punito con le pene della
reclusione da uno a quattro anni e della multa
da dodici a ventiquattro mesi.
2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en
su mitad superior, y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años, los que
realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario
público.
2. Incorreranno nella pena della reclusione
indicata, nella sua metà superiore, e altresì
nella inabilitazione assoluta da sei a dodici anni
coloro che realizzino i fatti abusando della propria condizione di autorità, di agente di questa
o di pubblico funzionario.
3. Se impondrán las penas superiores en
grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se
dedicare a la realización de tales actividades.
3. Si applicheranno le pene di grado superiore
rispetto a quelle previste nei commi precedenti, nei rispettivi casi, quando il colpevole faccia
parte di un’organizzazione o associazione,
anche se di carattere transitorio, dedite alla
realizzazione di tali attività.
Artículo 188.
1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad
a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella,
será castigado con las penas de prisión de dos
a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
meses.
Art. 188.
1. Colui che, mediante l’uso di violenza, minaccia o inganno oppure abusando di una situazione di superiorità o di necessità o vulnerabilità
della vittima, determini una persona maggiore
di età a esercitare la prostituzione o a persistere nell’esercizio di essa, sarà punito con le pene
della reclusione da due a quattro anni e della
multa da dodici a ventiquattro mesi.
2. Será castigado con las mismas penas el que
directa o indirectamente favorezca la entrada,
estancia o salida del territorio nacional de personas, con el propósito de su explotación
2. Con le stesse pene sarà punito colui che
direttamente o indirettamente favorisca l’ingresso, la permanenza o l’uscita dal territorio
nazionale di persone a scopo di sfruttamento
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sexual empleando violencia, intimidación o
engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la
víctima.
sessuale delle stesse mediante l’uso di violenza, minaccia o inganno oppure abusando di
una situazione di superiorità o di necessità o
vulnerabilità della vittima.
3. Se impondrán las penas correspondientes
en su mitad superior, y además la pena de
inhabilitación absoluta de seis a doce años, a
los que realicen las conductas descritas en los
apartados anteriores, en sus respectivos
casos, prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
3. Si applicheranno le pene corrispondenti
nella loro metà superiore, e altresì la pena dell’inabilitazione assoluta da sei a dodici anni, a
coloro che pongano in essere le condotte
descritte nei commi precedenti, nei rispettivi
casi, abusando della propria condizione di
autorità, di agente di questa o di pubblico funzionario.
4. Si las mencionadas conductas se realizaren
sobre persona menor de edad o incapaz, para
iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena
superior en grado a la que corresponda según
los apartados anteriores.
4. Qualora le condotte menzionate siano poste
in essere nei confronti di persona minore di età
o incapace, per avviarla alla prostituzione o
farla persistere nell’esercizio di essa, si applicherà al responsabile la pena di grado superiore rispetto a quella applicabile ai sensi dei
commi precedenti.
5. Las penas señaladas se impondrán en sus
respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.
5. Le pene indicate si applicheranno, nei
rispettivi casi, senza pregiudizio di quelle previste per le aggressioni o abusi sessuali commessi nei confronti della persona prostituita.
Artículo 189.
1. Será castigado con la pena de prisión de
uno a tres años:
a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de
material pornográfico o financiare cualquiera
de estas actividades.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere,
exhiboere o facilitare la producción, venta,
difusión o exhibición por cualquier medio de
material pornográfico en cuya elaboración
hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en
el extranjero o fuere desconocido. A quien
poseyera dicho material para la realización de
cualquiera de estas conductas se le impondrá
la pena en su mitad inferior.
Art. 189.
1. Sarà punito con la pena della reclusione da
uno a tre anni:
a) colui che utilizzi minori di età o incapaci a
fini o in spettacoli esibizionistici o pornografici, tanto pubblici come privati o per produrre qualunque genere di materiale pornografico ovvero chi finanzi una qualunque di tali
attività.
b) colui che produca, venda, distribuisca, esibisca o agevoli la produzione, la vendita, la diffusione o esibizione con qualunque mezzo di
materiale pornografico nella cui produzione
siano stati utilizzati minori di età o incapaci,
quantunque il materiale provenga dall’estero o
sia sconosciuto. A chi possieda detto materiale per la realizzazione di una qualunque di tali
condotte, si applicherà la pena nella sua metà
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inferiore.
2. Se impondrá la pena superior en grado
cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de
dichas actividades.
3. El que haga participar a un menor o incapaz
en un comportamiento de naturaleza sexual
que perjudique la evolución o desarrollo de la
personalidad de éste, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a un año o
multa de seis a doce meses.
4. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento, a un menor de edad o incapaz y que, con conocimiento de su estado de
prostitución o corrupción, no haga lo posible
para impedir su continuación en tal estado o
no acuda a la autoridad competente para el
mismo fin si carece de medios para la custodia
del menor o incapaz, será castigado con la
pena de multa de seis a doce meses.
5. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones
pertinentes con objeto de privar de la patria
potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar,
en su caso, a la persona que incurra en alguna
de las conductas del apartado anterior.
2. Si applicherà la pena di grado superiore
quando il colpevole faccia parte di un’organizzazione o associazione, anche se di carattere
transitorio, che sia dedita alla realizzazione di
tali attività.
3. Colui che faccia partecipare un minore o
incapace ad una condotta di natura sessuale
che pregiudichi l’evoluzione o sviluppo della
personalità di questo, sarà punito con la pena
della reclusione da sei mesi a un anno o con la
multa da sei a dodici mesi.
4. Colui che abbia sotto la propria potestà,
tutela, custodia o in affidamento un minore di
età o un incapace e che, nella consapevolezza
del suo stato di persona prostituita o corrotta,
non faccia il possibile per impedire la prosecuzione di un tale stato ovvero, in mancanza di
mezzi per la custodia del minore o incapace,
non si rivolga, al medesimo fine, all’autorità
competente, sarà punito con la pena della
multa da sei a dodici mesi.
5. Il pubblico ministero promuoverà le azioni
opportune allo scopo di privare, a seconda dei
casi, della patria potestà, della tutela, della
custodia o dell’affido familiare, la persona che
ponga in essere taluna delle condotte di cui al
comma precedente.
Sfruttamento sessuale
TÍTULO VIII DEL LIBRO II DEL CODIGO
PENAL. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E
INDEMNIDAD SEXUAL
TITOLO VIII DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE. DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ E L’INTEGRITÀ SESSUALE
CAPÍTULO I. De las agresiones sexuales
CAPO I. Delle aggressioni sessuali
Artículo 178. El que atentare contra la libertad
sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de
Art. 178. Colui che attenti alla libertà sessuale
di altra persona, con violenza o minaccia, sarà
punito, come responsabile di aggressione ses-
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agresión sexual con la pena de prisión de uno
a cuatro años.
suale, con la pena della reclusione da uno a
quattro anni.
Artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o
bucal, o introducción de objetos por alguna de
las dos primeras vías, el responsable será
castigado, como reo de violación, con la pena
de prisión de seis a doce años.
Art. 179. Quando l’aggressione sessuale consista nel coito vaginale, anale od orale o nell’introduzione di oggetti attraverso una delle
prime due vie, il responsabile sarà punito,
come reo di violenza carnale, con la pena della
reclusione da sei a dodici anni.
Artículo 180.
1. Las anteriores conductas serán castigadas
con las penas de prisión de cuatro a diez años
para las agresiones del artículo 178, y de doce
a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Art. 180.
1. Le condotte precedenti saranno punite con
la pena della reclusione da quattro a dieci anni
per le aggressioni di cui all’art. 178 e da dodici a quindici anni per quelle di cui all’art. 179,
allorché concorra taluna delle seguenti circostanze:
1ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas
revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
1ª quando la violenza o la minaccia esercitate
rivestano un carattere particolarmente degradante o vessatorio;
2ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
2ª quando i fatti siano commessi congiuntamente da due o più persone;
3ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o
situación, y, en todo caso, cuando sea menor
de trece años.
3ª quando la vittima sia particolarmente vulnerabile, a causa della sua età, infermità o situazione e, in ogni caso, quando sia minore di tredici anni;
4ª Cuando, para la ejecución del delito, el
responsable se haya prevalido de una relación
de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
4ª quando, per l’esecuzione del delitto, il
responsabile abbia abusato di una relazione di
superiorità o di parentela, per essere ascendente, discendente o fratello, naturale o adottivo, oppure affine della vittima;
5ª Cuando el autor haga uso de armas u otros
medios igualmente peligrosos, susceptibles
de producir la muerte o algunas de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de
este Código, sin perjuicio de la pena que
pudiera corresponder por la muerte o lesiones
causadas.
5ª quando l’autore faccia uso di armi o di altri
strumenti ugualmente pericolosi, suscettibili di
produrre la morte o taluna delle lesioni previste
negli artt. 149 e 150 di questo codice, ferma
restando la pena che possa trovare applicazione per la morte o le lesioni cagionate.
2. Si concurrieren dos o más de las anteriores
circunstancias, las penas previstas en este
artículo se impondrán en su mitad superior.
2. Qualora concorrano due o più delle circostanze precedenti, le pene previste in questo
articolo si applicheranno nella loro metà
superiore.
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CAPÍTULO II. De los abusos sexuales
CAPO II. Degli abusi sessuali
Artículo 181.
1. El que, sin violencia o intimidación y sin que
medie consentimiento, realizare actos que
atenten contra la libertad o indemnidad sexual
de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión
de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
Art. 181.
1. Colui che, senza violenza o minaccia e in
mancanza di consenso, compia atti che attentino alla libertà o integrità sessuale di altra persona, sarà punito, come responsabile di abuso
sessuale, con la pena della reclusione da uno a
tre anni o della multa da diciotto a ventiquattro
mesi.
2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los
que se ejecuten sobre menores de trece años,
sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo transtorno mental se abusare.
2. Agli effetti del paragrafo precedente, si considerano abusi sessuali non consentiti quelli
che si compiono su minori di tredici anni, su
persone che si trovino in stato di incoscienza o
del cui disturbo mentale si abusi.
3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el
responsable de una situación de superioridad
manifiesta que coarte la libertad de la víctima.
3. La stessa pena si applicherà quando il consenso si ottenga abusando di una situazione di
manifesta superiorità tale da coartare la libertà
della vittima.
4. Las penas señaladas en este artículo se
impondrán en su mitad superior si concurriere
la circunstancia 3ª o la 4ª, de las previstas en
el apartado 1 del artículo 180 de este Código.
4. Le pene indicate in questo articolo si applicheranno nella loro metà superiore se ricorra
la 3ª o la 4ª delle circostanze previste nel
comma 1 dell’art. 180 di questo Codice.
Artículo 182.
1. En todos los casos del artículo anterior,
cuando el abuso sexual consista en acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías el responsable será castigado con
la pena de prisión de cuatro a diez años.
Art. 182.
1. In tutti i casi dell’articolo precedente, quando l’abuso sessuale consista nel coito vaginale, anale od orale o nell’introduzione di oggetti
attraverso una delle prime due vie, il responsabile sarà punito con la pena della reclusione da
quattro a dieci anni.
2. La pena señalada en el apartado anterior se
impondrá en su mitad superior cuando concurra la circunstancia 3ª o la 4ª, de las previstas en el artículo 180.1 de este Código.
2. La pena indicata nel comma precedente si
applicherà nella sua metà superiore quando
ricorra la 3ª o la 4ª delle circostanze previste
nell’articolo 180.1 di questo Codice.
Artículo 183.
1. El que, interviniendo engaño, cometiere
abuso sexual con persona mayor de trece años
y menor de dieciséis, será castigado con la
pena de prisión de uno a dos años, o multa de
doce a veinticuatro meses.
Art. 183.
1. Colui che, approfittando di un inganno, commetta abuso sessuale su persona maggiore di
tredici anni e minore di sedici, sarà punito con
la pena della reclusione da uno a due anni o
della multa da dodici a ventiquattro mesi.
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2. Cuando el abuso consista en acceso carnal
por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de
objetos por alguna de las dos primeras vías, la
pena será de prisión de dos a seis años. La
pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3ª o la 4ª de las previstas en el artículo 180.1 de este Código.
2. Quando l’abuso consista nel coito vaginale,
anale od orale o nell’introduzione di oggetti
attraverso una delle prime due vie, la pena sarà
della reclusione da due a sei anni. La pena si
applicherà nella sua metà superiore se ricorra
la 3ª o la 4ª delle circostanze previste nell’articolo 180.1 di questo Codice.
Sfruttamento lavorativo
ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN
ARTICOLO 35 DELLA COSTITUZIONE
1. Todos los españoles tienen en deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección
de profesión u oficio, a la promoción a través
del trabajo y a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningun caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.
1. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare
e il diritto al lavoro, alla libera scelta della professione o mestiere, alla promozione attraverso
il lavoro e a una retribuzione sufficiente a soddisfare le necessità proprie e della propria famiglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di sesso.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
2. La legge disciplinerà uno statuto dei lavoratori.
NORMAS DEL CÓDIGO PENAL: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
NORME DEL CODICE PENALE: DELITTI CONTRO I DIRITTI DEI LAVORATORI
TÍTULO XV DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL.
De los delitos contra los derechos de los trabajadores
TITOLO XV DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE.
Dei delitti contro i diritti dei lavoratori
Artículo 311. Serán castigados con las penas
de prisión de seis meses a tres años y multa de
seis a doce meses:
Art. 311. Saranno puniti con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da sei
a dodici mesi:
1º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores
a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o
restrinjan los derechos que tengan reconocidos
por disposiciones legales, convenios colectivos
o contrato individual.
1° coloro che, mediante inganno o abuso di
una situazione di necessità, impongano ai lavoratori al proprio servizio condizioni di lavoro o
di sicurezza sociale che pregiudichino, sopprimano o limitino i diritti che siano loro riconosciuti da disposizioni legali, contratti collettivi
di lavoro o contratto individuale.
2º Los que en el supuesto de transmisión de
2° Coloro che, nel caso di trasferimento di
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empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan
las referidas condiciones impuestas por otro.
azienda, essendo a conoscenza dei fatti descritti nel comma precedente, mantengano le riferite condizioni imposte da altri.
3º Si las conductas reseñadas en los apartados
anteriores se llevaren a cabo con violencia o
intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
3° Qualora le condotte descritte nei commi precedenti siano poste in essere con violenza o
minaccia, si applicheranno le pene di grado
superiore.
Artículo 312.
1. Serán castigados con las penas de prisión de
dos a cinco años y multa de seis a doce meses,
los que trafiquen de manera ilegal con mano de
obra.
Art. 312.
1. Saranno puniti con le pene della reclusione
da due a cinque anni e della multa da sei a dodici mesi coloro che esercitino il traffico illegale
di manodopera.
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten
personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones
de trabajo engañosas o falsas, y quienes
empleen a súbditos extranjeros sin permiso de
trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen
reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
2. Nella stessa pena incorreranno coloro che
reclutino persone o le determinino ad abbandonare il proprio posto di lavoro offrendo occupazione o condizioni di lavoro ingannevoli o false,
e coloro che impieghino soggetti stranieri senza
permesso di lavoro in condizioni che pregiudichino, sopprimano o limitino i diritti che siano
loro riconosciuti da disposizioni di legge, contratti collettivi di lavoro o contratto individuale.
Artículo 313.
1. El que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores a España, será castigado con la pena
prevista en el artículo anterior.
Art. 313.
1. Colui che promuova o favorisca con qualsiasi mezzo l’immigrazione clandestina di lavoratori in Spagna sarà punito con la pena prevista
nell’articolo precedente.
2. Con la misma pena será castigado el que,
simulando contrato o colocación, o usando de
otro engaño semejante, determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país.
2. Con la stessa pena sarà punito colui che,
simulando un contratto o un impiego oppure
usando altro simile inganno, determini o agevoli l’emigrazione di una persona in altro paese.
Artículo 314. Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado,
contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una
etnia, raza o nación, su sexo, orientación
sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o
sindical de los trabajadores, por el parentesco
con otros trabajadores de la empresa o por el
uso de alguna de las lenguas oficiales dentro
del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento
Art. 314. Coloro che operino una grave discriminazione nell’impiego, pubblico o privato, contro
una persona a causa della sua ideologia, religione o credenze, della sua appartenenza ad un’etnia, razza o nazione, del suo sesso, orientamento
sessuale, situazione familiare, infermità o invalidità, per il fatto di esercitare la rappresentanza
legale o sindacale dei lavoratori, a causa della
parentela con altri lavoratori dell’impresa o dell’uso di una delle lingue ufficiali nello Stato spagnolo, e non ristabiliscano la situazione di uguaglianza davanti alla legge a seguito di ingiunzione
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o sanción administrativa, reparando los daños
económicos que se hayan derivado, serán
castigados con la pena de prisión de seis
meses a dos años o multa de seis a doce
meses.
Artículo 315.
1. Serán castigados con las penas de prisión de
seis meses a tres años y multa de seis a doce
meses los que mediante engaño o abuso de
situación de necesidad, impidieren o limitaren
el ejercicio de la libertad sindical o el derecho
de huelga.
2. Si las conductas reseñadas en el apartado
anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia
o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
3. Las mismas penas del apartado segundo se
impondrán a los que, actuando en grupo, o
individualmente pero de acuerdo con otros,
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Artículo 316. Los que con infracción de las
normas de prevención de riesgos laborales y
estando legalmente obligados, no faciliten los
medios necesarios para que los trabajadores
desempeñen su actividad con las medidas de
seguridad e higiene adecuadas, de forma que
pongan así en peligro grave su vida, salud o
integridad física, serán castigados con las
penas de prisión de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses.
Artículo 317. Cuando el delito a que se refiere
el artículo anterior se cometa por imprudencia
grave, será castigado con la pena inferior en
grado.
Artículo 318. Cuando los hechos previstos en
los artículos anteriores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a
los administradores o encargados del servicio
que hayan sido responsables de los mismos y
a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello.
o di sanzione amministrativa, riparando i danni
economici che ne siano derivati, saranno puniti
con la pena della reclusione da sei mesi a due
anni o della multa da sei a dodici mesi.
Art. 315.
1. Saranno puniti con le pene della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da sei a
dodici mesi coloro che, mediante inganno o
abuso di una situazione di necessità, impediscano o limitino l’esercizio della libertà sindacale o il diritto di sciopero.
2. Se le condotte descritte nel comma precedente siano compiute con forza, violenza o
minaccia, si applicheranno le pene di grado
superiore.
3. Le stesse pene di cui al secondo comma si
applicheranno a coloro che, agendo in gruppo
o individualmente ma in accordo con altri,
costringano altre persone ad iniziare o a continuare uno sciopero.
Art. 316. Coloro che, con violazione delle
norme di prevenzione dei rischi sul lavoro ed
essendovi obbligati per legge, non forniscano i
mezzi necessari perché i lavoratori svolgano la
propria attività con adeguate misure di sicurezza e di igiene, così da porre in tal modo in grave
pericolo la vita, la salute o l’integrità fisica di
questi, saranno puniti con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da sei
a dodici mesi.
Art. 317. Quando il delitto a cui si riferisce l’articolo precedente sia commesso per grave
imprudenza, sarà punito con la pena di grado
inferiore.
Art. 318. Quando i fatti previsti negli articoli
precedenti si attribuiscano a persone giuridiche, la pena indicata si applicherà agli amministratori o incaricati del servizio responsabili dei
medesimi e a coloro che, essendone a conoscenza e potendo evitarli, non abbiano adottato
misure a tal fine.
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NORMAS ADMINISTRATIVO-LABORALES
NORME IN MATERIA DI LAVORO
1. Derechos básicos
1. Diritti fondamentali
Estatuto de los trabajadores (Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores)
Statuto dei lavoratori (Regio decreto legislativo 1/1995 del 24 marzo, con il quale è stato
approvato il testo unificato della Legge dello
Statuto dei lavoratori)
Art. 1. Ambito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro
del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. La presente legge troverà applicazione nei
confronti dei lavoratori che volontariamente
prestino la propria attività retribuita per conto
altrui e nell’ambito dell’organizzazione e della
direzione di altra persona, fisica o giuridica,
denominata datore di lavoro o imprenditore.
Art. 4. Derechos laborales.
1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada
uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:
Art. 4. Diritti dei lavoratori.
1. Come diritti fondamentali, con il contenuto e
la portata che per ciascuno dei medesimi stabilisca la sua specifica normativa, i lavoratori
hanno quelli di:
a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
a) lavoro e libera scelta della professione o
mestiere;
b) Libre sindicación
b) libera iscrizione a un sindacato;
c) Negociación colectiva
c) contrattazione collettiva;
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo
d) adozione di misure di conflitto collettivo;
e) Huelga
e) sciopero;
f) Reunión
f) riunione;
g) Participación en la empresa
g) partecipazione alla gestione dell’impresa.
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
2. Nel rapporto di lavoro i lavoratori hanno
diritto:
a) A la ocupación efectiva
a) All’effettiva occupazione;
b) A la promoción y formación profesional en el
trabajo
b) Alla promozione e alla formazione professionale nel lavoro;
c) A no ser discriminados para el empleo, o una
la vez empleados, por razones de sexo, estado
c) A non essere discriminati ai fini dell’impiego
e, una volta impiegati, per ragioni di sesso, di
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civil, por la edad dentro de los límites marcados
por sta Ley, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del
Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psiquicas y sensoriales, siempre que se hallasen
en condiciones de aptitud para desempeñar el
trabajo o empleo de que se trate.
stato civile, per età nei limiti definiti dalla presente legge, razza, condizione sociale, idee religiose o politiche, adesione o meno a un sindacato, così come per ragioni di lingua, nello
Stato spagnolo. E neppure potranno essere discriminati a causa di deficienze fisiche, psichiche e sensoriali, sempre che si trovino in condizioni idonee allo svolgimento del lavoro o dell’occupazione di cui si tratta.
d) A su integridad física y a una adecuada politica de seguridad e higiene.
d) Alla propria integrità fisica e a un’adeguata
politica di sicurezza e di igiene.
e) Al respeto a su intimidad y a la consideración
debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
e) Al rispetto della propria intimità e alla dovuta considerazione della propria dignità, compresa la tutela nei confronti di offese verbali o
fisiche di natura sessuale.
f) A la percepción puntual de la remuneración
pactada o legalmente establecida.
f) Alla puntuale percezione della retribuzione
pattuita o legalmente stabilita.
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.
g) All’esercizio individuale delle azioni derivanti
dal proprio contratto di lavoro.
h) A cuantos otros se deriven específicamente
del contrato de trabajo.
h) A quant’altro specificamente derivi dal contratto di lavoro.
2. Cesión de trabajadores
2. Cessione di lavoratori
Artículo 2 de la Ley 10/1994 de 19 de mayo.
La contratación de trabajadores para cederlos
temporalmente sólo podrá efectuarse a través
de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas.
Art. 2 della legge 10/1994 del 19 maggio.
L’assunzione di lavoratori per cederli temporaneamente potrà effettuarsi soltanto attraverso
imprese di lavoro temporaneo debitamente
autorizzate.
3. Consecuencias legales del establecimiento
de una relación laboral ilícita
3. Conseguenze legali dell’instaurazione di un
rapporto di lavoro illecito
Estatuto de los trabajadores (Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los trabajadores)
Statuto dei lavoratori (Regio decreto legislativo 1/1995 del 24 marzo, con il quale è stato
approvato il testo unificato della legge dello
Statuto dei lavoratori)
Artículo 9. Validez del contrato – 1. Si resultase nula sólo una parte del contrato de trabajo,
éste permanecerá válido en lo restante, y se
entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el
Art. 9. Validità del contratto. Qualora risulti
nulla soltanto una parte del contratto di lavoro,
questo resterà valido nella restante parte e si
intenderà integrato con gli adeguati precetti
giuridici, conformemente al disposto di cui al
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número 1 del artículo 3 de esta Ley.
(...)
numero 1 dell’articolo 3 di questa legge.
[...]
2. En caso de que el contrato resultase nulo, el
trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya
hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido.
2. Nel caso in cui il contratto risulti nullo, il
lavoratore potrà pretendere, per il lavoro che
abbia già prestato, la retribuzione conseguente
a un contratto valido.
LA SITUACIÓN EN RELACIÓN A LOS EXTRANJEROS
LA SITUAZIONE RISPETTO AGLI STRANIERI
1. Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre
derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, reformada por
Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre
(Conocida como “Ley de extranjería”)
1. Legge Organica 4/2000 dell’11 gennaio su
diritti e libertà degli stranieri in Spagna e
sulla loro integrazione sociale, riformata
dalla Legge Organica 8/2000 del 22 dicembre
(nota come “Ley de extranjería”)
Artículo 54. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
Art. 54. Infrazioni molto gravi.
1. Sono infrazioni molto gravi:
(...)
[...]
b) La contratación de trabajadores extranjeros
sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente permiso de trabajo, incurriéndose
en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.
b) L’assunzione di lavoratori stranieri senza
aver previamente ottenuto il relativo permesso
di lavoro, incorrendosi in una infrazione per
ciascuno dei lavoratori stranieri occupati.
2. Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social (BOE de 8 de agosto de 2000) – en vigor
desde el 1 de enero de 2001.
2. Regio Decreto 5/2000 del 4 agosto con il
quale è stato approvato il testo unificato della
Legge sulle Infrazioni all’Ordine Sociale e relative Sanzioni (BOE dell’8 agosto 2000) – in
vigore dal 1° gennaio 2001.
Artículo 37. Infracciones. Serán consideradas
conductas constitutivas de infracción muy
grave las de:
Art. 37. Infrazioni. Saranno considerate condotte costitutive di un’infrazione molto grave quelle:
1. Los empresarios que utilicen trabajadores
extranjeros sin haber obtenido con carácter
previo el preceptivo permiso de trabajo, o su
renovación, incurriendo en una infracción por
cada uno de los trabajadores extranjeros que
hayan ocupado.
1. Degli imprenditori che utilizzino lavoratori
stranieri senza aver previamente ottenuto il
permesso di lavoro richiesto, o la sua rinnovazione, i quali incorreranno in una infrazione per
ciascuno dei lavoratori stranieri che abbiano
occupato.
2. Los extranjeros que ejerzan en España cual-
2. Degli stranieri che esercitino in Spagna per
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quier actividad lucrativa, laboral o profesional,
por cuenta propia, sin haber obtenido el preceptivo permiso de trabajo, o no haberlo renovado.
conto proprio qualunque attività lucrativa, lavorativa o professionale, senza aver ottenuto il
permesso di lavoro richiesto o senza averlo rinnovato.
3. Las de las personas físicas o jurídicas que
promuevan, medien o amparen el trabajo de los
extranjeros en España sin el preceptivo permiso de trabajo.
3. Delle persone fisiche o giuridiche che promuovano il lavoro degli stranieri in Spagna
senza il permesso di lavoro richiesto, ne facciano oggetto di mediazione o lo tutelino.
Traffico di cittadini/e stranieri/e
NORMAS DEL CÓDIGO PENAL
NORME DEL CODICE PENALE
TITULO XV-bis. Delitos contra los derechos
de los ciudadanos extranjeros
TITOLO XV-bis. Delitti contro i diritti dei cittadini stranieri
Artículo 318-bis
Art. 318-bis
1. Los que promuevan, favorezcan o faciliten el
tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o
con destino a España serán castigados con las
penas de prisión de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses.
1. Coloro che promuovano, favoriscano o agevolino il traffico illegale di persone dalla, in
transito attraverso o con destinazione la Spagna saranno puniti con le pene della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da sei a
dodici mesi.
2. Los que realicen las conductas descritas en
el apartado anterior con ánimo de lucro, o
empleando violencia, intimidación o engaño o
abusando de una situación de necesidad de la
víctima, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses.
2. Coloro che pongano in essere le condotte
descritte nel precedente comma a scopo di
lucro o usando violenza, minaccia o inganno,
ovvero abusando di una situazione di necessità
della vittima, saranno puniti con le pene della
reclusione da due a quattro anni e della multa
da dodici a ventiquattro mesi.
3. Se impondrán las penas correspondientes en
su mitad superior a las previstas en los apartados anteriores, cuando en la comisión de los
hechos se hubiere puesto en peligro la vida, la
salud o la integridad de las personas o la víctima sea menor de edad.
3. Si applicheranno nella loro metà superiore le
pene corrispondenti a quelle previste nei
commi precedenti quando, nel commettere i
fatti, si sia posta in pericolo la vita, la salute o
l’integrità delle persone oppure la vittima sia
minore di età.
4. En las mismas penas del apartado anterior y
además en la inhabilitación absoluta de seis a
doce años incurrirán los que realicen los
4. Nelle medesime pene di cui al comma precedente e altresì nell’inabilitazione assoluta da sei
a dodici anni incorreranno coloro che compia-
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hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
no i fatti abusando della propria condizione di
autorità, di agente di questa o di pubblico funzionario.
5. Se impondrán las penas superiores en grado
a las previstas en los apartados anteriores, en
sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación,
incluso de carácter transitorio que se dedicare
a la realización de tales actividades.
5. Si applicheranno le pene di grado superiore
rispetto a quelle previste nei commi precedenti, nei loro rispettivi casi, quando il colpevole
appartenga a un’organizzazione o associazione,
anche se di carattere transitorio, che sia dedita
alla realizzazione di tali attività.
NORMAS ADMINISTRATIVAS
NORME AMMINISTRATIVE
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero de
extranjería sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social
reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre (Conocida como “Ley de extranjería”)
Legge Organica 4/2000 dell’11 gennaio su
diritti e libertà degli stranieri in Spagna e
sulla loro integrazione sociale, riformata
dalla Legge Organica 8/2000 del 22 dicembre
(nota come “Ley de extranjería”)
Artículo 54. Infracciones muy graves.
Art. 54. Infrazioni molto gravi.
1. Son infracciones muy graves:
1. Sono infrazioni molto gravi:
(...)
[...]
c) Inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización con ánimo de
lucro, la inmigración clandestina de personas
en tránsito o con destino al territorio español.
Siempre que el hecho no constituya delito.
c) Indurre, promuovere, favorire o agevolare,
facendo parte di un’organizzazione con finalità
di lucro, l’immigrazione clandestina di persone
in transito attraverso o con destinazione il territorio spagnolo. Sempre che il fatto non costituisca delitto.
Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas.
Art. 59. Collaborazione contro reti organizzate.
1. El extranjero que haya cruzado la frontera
española fuera de los pasos establecidos al
efecto o no haya cumplido con su obligación de
declarar la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin permiso, sin
documentación o documentación irregular, por
haber sido víctima, perjudicado o testigo de un
acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de
1. Lo straniero che abbia attraversato la frontiera spagnola fuori dai passaggi stabiliti a tal
fine o non abbia rispettato l’obbligo di dichiarare il proprio ingresso e si trovi in Spagna irregolarmente o lavorando senza permesso, senza
documenti o con documenti non in regola, per
essere stato vittima, persona danneggiata o
testimone di un atto di traffico illecito di esseri
umani, immigrazione illegale, o di traffico illeci-
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obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y
no será expulsado si denuncia a las autoridades competentes a los autores o cooperadores
de dicho tráfico, o coopera y colabora con los
funcionarios policiales competentes en materia
de extranjería, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso
correspondiente contra aquellos autores.
to di manodopera o di sfruttamento della prostituzione con abuso di una situazione di
necessità, potrà restare esente da responsabilità amministrativa e non sarà espulso se denuncia alle autorità competenti gli autori di detto
traffico o coloro che vi cooperano, o coopera e
collabora con i funzionari di polizia competenti
in materia di stranieri, fornendo elementi
essenziali o testimoniando, se del caso, nel
relativo processo contro quegli autori.
2. Los órganos administrativos competentes
encargados de la instrucción del expediente
sancionador harán la propuesta oportuna a la
autoridad que deba resolver.
2. Gli organi amministrativi competenti incaricati dell’istruzione del procedimento sanzionatorio inoltreranno debita proposta all’autorità
investita della decisione.
3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les
podrá facilitar a su elección, el retorno a su país
de procedencia o la estancia y residencia en
España, así como permiso de trabajo y facilidades para su integración social, de acuerdo con
lo establecido en la presente Ley.
3. Agli stranieri che siano restati esenti da
responsabilità amministrativa si potrà agevolare, a loro scelta, il ritorno nel proprio Paese di
origine o il soggiorno e la residenza in Spagna,
così come il permesso di lavoro ed agevolazioni per la loro integrazione sociale, secondo
quanto stabilito nella presente legge.
4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se
ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima,
perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias
judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa competente a los efectos de
que se valore la inejecución de su expulsión y,
en el supuesto de que se hubiese ejecutado
esta última, se procederá de igual forma a los
efectos de que autorice su regreso a España
durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que
se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de
Diciembre, de protección a testigos y peritos en
causas criminales.
4. Quando il pubblico ministero sia a conoscenza del fatto che uno straniero, contro il
quale sia stato emesso un provvedimento di
espulsione, sia coinvolta in un procedimento
penale in qualità di vittima, persona danneggiata o testimone e consideri indispensabile la sua
presenza per il compimento di attività processuali, lo farà presente all’autorità governativa
competente perché si valuti il fatto di non dare
esecuzione alla sua espulsione e, nel caso che
ne sia stata data esecuzione, si procederà allo
stesso modo perché si autorizzi il suo ritorno in
Spagna per il tempo occorrente per il compimento delle attività processuali necessarie,
ferma restando la possibilità di adottare talune
delle misure previste nella Legge Organica
19/1994 del 23 dicembre, di protezione di testimoni e periti nei processi penali.
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I delitti contro l’integrità morale come fattispecie sussidiarie
TITULO VII DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL.
De las torturas y otros delitos contra la integridad moral
TITOLO VII DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE.
Delle torture ed altri delitti contro l’integrità
morale
Artículo 173. El que infligiere a otra persona un
trato degradante, menoscabando gravemente
su integridad moral, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a dos años.
Art. 173. Colui che infligga ad altra persona un
trattamento degradante, ledendo gravemente la
sua integrità morale, sarà punito con la pena
della reclusione da sei mesi a due anni.
Artículo 177. Si en los delitos descritos en los
artículos precedentes, además del atentado a la
integridad moral, se produjere lesión o daño a
la vida, integridad física, salud, libertad sexual
o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena
que les corresponda por los delitos o faltas
cometidos, excepto cuando aquél ya se halle
especialmente castigado por la ley.
Art. 177. Se nei delitti descritti negli articoli precedenti, oltre all’offesa all’integrità morale, si
cagioni una lesione o un pregiudizio alla vita,
all’integrità fisica, alla salute, alla libertà sessuale o a beni della vittima o di un terzo, i fatti
saranno puniti separatamente con la pena prevista per i delitti o le contravvenzioni commessi, eccetto quando ciò sia già punito in forza di
una speciale disposizione di legge.
Il principio di universalità
LEY ORGÁNICA 6/1985 DE 1 DE JULIO DE
1985 DEL PODER JUDICIAL
LEGGE ORGANICA 6/1985 DEL 1° LUGLIO DEL
1985 SUL POTERE GIUDIZIARIO
Artículo 23.
1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por
delitos y faltas cometidos en territorio español o
cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados
internacionales en los que España sea parte.
Art. 23.
1. In materia penale rientrerà nella giurisdizione
spagnola la cognizione dei processi per delitti e
contravvenzioni commessi nel territorio spagnolo o commessi a bordo di navi o aeromobili spagnoli, fermo restando quanto previsto nei trattati internazionali nei quali la Spagna sia parte.
2. Asimismo, conocerá de los hechos previstos
en las leyes penales españolas como delitos,
aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente
responsables fueren españoles o extranjeros
que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y
concurrieren los siguientes requisitos:
2. Allo stesso modo conoscerà dei fatti previsti
come delitti nelle leggi penali spagnole, benché
siano stati commessi fuori dal territorio dello
Stato, sempre che i soggetti penalmente
responsabili siano spagnoli o stranieri che
abbiano acquisito la cittadinanza spagnola successivamente alla commissione del fatto e concorrano i seguenti requisiti:
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a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea
parte, no resulte necesario dicho requisito.
a) Che il fatto sia punibile nel luogo di esecuzione, salvo che, in virtù di un trattato internazionale o di un atto normativo di una Organizzazione internazionale di cui faccia parte la Spagna, non risulti necessario detto requisito;
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal
denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles.
b) Che l’offeso o il pubblico ministero denuncino o propongano querela innanzi ai Tribunali
spagnoli;
c) Que el delincuente no haya sido absuelto,
indultado o penado en el extranjero, o, en este
último caso, no haya cumplido la condena. Si
sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá
en cuenta para rebajarle proporcionalmente la
que le corresponda.
c) Che il reo non sia stato assolto, non abbia
beneficiato dell’indulto o non sia stato condannato all’estero, o, in quest’ultimo caso, non sia
stata eseguita la condanna. Qualora essa sia
stata eseguita solo in parte, se ne terrà conto
per ridurre proporzionalmente quella da pronunciare nei suoi confronti.
(...)
[...]
4. Igualmente será competente la jurisdicción
española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según
la ley penal española, como alguno de los
siguientes delitos:
4. Allo stesso modo la giurisdizione spagnola
sarà competente a conoscere dei fatti commessi da spagnoli o stranieri fuori dal territorio
dello Stato che, secondo la legge spagnola,
integrino gli estremi di uno dei seguenti delitti:
(...)
[...]
e) Los delitos relativos a la prostitución y los de
corrupción de menores o incapaces.
e) Delitti relativi alla prostituzione e quelli di
corruzione di minori o incapaci.
(...)
[...]
g) Y cualquier otro que, según los tratados o
convenios internacionales, deba ser perseguido en España.
g) E qualunque altro che, secondo i trattati o gli
accordi internazionali, debba essere perseguito
in Spagna.
5. En los supuestos de los apartados 3 y 4 será
de aplicación lo dispuesto en la letra c) del
apartado 2 de este artículo.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 troverà applicazione quanto disposto nella lettera c) del
comma 2 di questo articolo.
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2.3
Germania*
Legge fondamentale
GRUNDGESETZ (GG) GG
Art. 12 (Fassung: 1968-06-24, Gültig ab 196806-28)
Art. 12 GG (Testo del 24.06.1968, in vigore dal
28.06.1968)
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit
gezwungen werden, außer im Rahmen einer
herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen
öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(2) Nessuno può essere obbligato a [svolgere]
un determinato lavoro, salvo che in relazione a
un obbligo di prestazione di un servizio consuetudinario, generale, uguale per tutti e pubblico.
Codice civile
BÜRGERLICHES GESETZBUCH (BGB)
BGB § 134 (Fassung: 1964-01-01, Gültig ab
1964-01-01)
§ 134 BGB (Testo del 1.01.1964, in vigore dal
1.01.1964)
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches
Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus
dem Gesetz ein anderes ergibt.
È nullo un negozio giuridico che trasgredisce
un divieto legale, se dalla legge non risulta altrimenti [lett.: altra cosa].
BGB § 138 (Fassung: 1976-07-29, Gültig ab
1976-09-01)
§ 138 BGB (Testo del 29.07.1976, in vigore dal
1.09.1976)
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten
Sitten verstößt, ist nichtig.
(1) È nullo un negozio giuridico che contrasta
con i buoni costumi.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der
Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels
an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem
(2) È nullo in particolare un negozio giuridico
mediante il quale taluno, approfittando dello
stato di costrizione, dell’inesperienza, della
carente capacità di giudizio o della rilevante
abulimia di un altro, fa promettere o dare, a sé
*
A cura di Dagmar Oberlies (Fachhochschule Frankfurt am Main, University of Applied Sciences);
la traduzione delle normative è di Giulio De Simone (Università di Teramo), salvo la Legge
sulla prostituzione del 20 dicembre 2001 e le relative norme modificate tradotte da Gaetana
Morgante (Scuola di Studi Superiori S. Anna di Pisa).
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Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile
versprechen oder gewähren läßt, die in einem
auffälligen Mißverhältnis zu der Leistung stehen.
o ad un terzo, per una prestazione, vantaggi
patrimoniali manifestamente sproporzionati
rispetto ad essa.
BGB § 611 (Fassung: 1964-01-01, Gültig ab
1964-01-01)
§ 611 BGB (Testo del 1.01.1964, in vigore dal
1.01.1964)
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige,
welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur
Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(1) Per effetto del contratto di servizio, colui
che ne assume l’impegno è obbligato alla prestazione del servizio promesso, la controparte
è obbligata alla dazione del corrispettivo convenuto.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können
Dienste jeder Art sein.
(2) Possono essere oggetto del contratto di
servizio servizi di qualunque specie.
Codice penale
STRAFGESETZBUCH (StGB)
StGB § 6 Auslandstaten gegen international
geschützte Rechtsgüter (Fassung: 1998-1113, Gültig ab 1999-01-01)
§ 6 StGB. Fatti commessi all’estero contro
beni giuridici tutelati a livello internazionale
(Testo del 13.11.1998, in vigore dal 1.01.1999)
Das deutsche Strafrecht gilt weiter, unabhängig
vom Recht des Tatorts, für folgende Taten, die
im Ausland begangen werden:
Il diritto penale tedesco vale anche, indipendentemente dal diritto applicabile nel luogo del
fatto, per i seguenti fatti commessi all’estero:
(...)
[…]
4. Menschenhandel (§ 180 b) und schwerer
Menschenhandel (§ 181).
4. tratta di esseri umani (§ 180b) e tratta di
esseri umani aggravata (§ 181).
StGB § 138 Nichtanzeige geplanter Straftaten
(Fassung: 1998-11-13, Gültig ab 1999-01-01)
§ 138 StGB. Omessa denuncia di reati pianificati (Testo del 13.11.1998, in vigore dal
1.01.1999)
(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung
Chi viene a conoscenza in modo attendibile dell’ideazione o dell’esecuzione
(…)
[…]
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5. eines schweren Menschenhandels in den
Fällen des § 181 Abs. 1 Nr. 2 oder 3,
5. di una tratta di esseri umani aggravata nei
casi di cui al § 181 comma 1 n. 2 o 3,
(…)
[…]
7. einer Straftat gegen die persönliche Freiheit
in den Fällen der §§ 234, 234a, 239a oder
239b,
7. di un reato contro la libertà personale nei
casi di cui ai §§ 234, 234a, 239a o 239b,
8. eines Raubes oder einer räuberischen
Erpressung (§§ 249 bis 251 oder 255),
8. di una rapina o di una estorsione mediante
violenza contro una persona o con l’uso di
minacce (§§ da 249 a 251 o 255),
(…)
[…]
oder zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder
der Erfolg noch abgewendet werden kann,
glaubhaft erfährt und es unterläßt, der Behörde
oder dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu
machen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
o quando ancora se ne poteva evitare l’esecuzione o il verificarsi dell’evento, ed omette di
farne tempestiva denuncia all’autorità o alla
persona posta in pericolo, è punito con pena
detentiva fino a cinque anni o con pena pecuniaria.
(3) Wer die Anzeige leichtfertig unterläßt,
obwohl er von dem Vorhaben oder der Ausführung der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren
hat, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Chi omette la denuncia in modo gravemente
colposo, benché sia venuto a conoscenza in
modo attendibile dell’ideazione o dell’esecuzione
di un fatto antigiuridico, è punito con pena
detentiva fino ad un anno o con pena pecuniaria.
StGB § 171 Verletzung der Fürsorge- oder
Erziehungspflicht (Fassung: 1998-11-13, Gültig ab 1999-01-01)
§ 171 StGB. Violazione dell’obbligo di assistenza o di educazione (Testo del 13.11.1998,
in vigore dal 1.01.1999)
Wer seine Fürsorge - oder Erziehungspflicht
gegenüber einer Person unter sechzehn Jahren
gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich
geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Chi viola gravemente il proprio obbligo di assistenza o di educazione nei confronti di un
minore di sedici anni e lo espone in tal modo al
pericolo di subire un danno rilevante al proprio
sviluppo fisico o psichico, di intraprendere una
condotta di vita criminale o di dedicarsi alla
prostituzione, è punito con pena detentiva fino
a tre anni o con pena pecuniaria.
StGB § 180a Ausbeutung von Prostituierten
(Fassung: 2001-12-20, Gültig ab 2002-01-01)
§ 180a StGB. Sfruttamento di persone dedite
alla prostituzione (Testo del 20.12.2001, in
vigore dal 1.01.2002)
(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält
oder leitet, in dem Personen der Prostitution
(1) Chiunque mantiene o dirige professionalmente un’attività nella quale persone si dedicano
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nachgehen und in dem diese in persönlicher
oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten
werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
alla prostituzione e nella quale queste stesse
vengono tenute in uno stato di dipendenza personale od economica, è punito con la pena
detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.
(2) Ebenso wird bestraft, wer
(2) Allo stesso modo è punito chi
1. einer Person unter achtzehn Jahren zur
Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder
1. offre abitazione ovvero, professionalmente,
alloggio o soggiorno ad una persona minore
degli anni diciotto per l’esercizio della prostituzione, oppure
2. eine andere Person, der er zur Ausübung der
Prostitution Wohnung gewährt, zur Prostitution
anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet.
2. istiga alla prostituzione o sfrutta in relazione
ad essa un’altra persona alla quale offre abitazione per l’esercizio della prostituzione.
StGB § 181a Zuhälterei (Fassung: 2001-12-20,
Gültig ab 2002-01-01)
§ 181a StGB. Lenocinio (Testo del 20.12.2001,
in vigore dal 1.01.2002)
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren wird bestraft, wer
(1) È punito con pena detentiva da sei mesi a
cinque anni chi
1. eine andere Person, die der Prostitution
nachgeht, ausbeutet oder
1. sfrutta un’altra persona dedita alla prostituzione, oppure
2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution
überwacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder andere
Umstände
der
Prostitutionsausübung
bestimmt oder Maßnahmen trifft, die sie davon
abhalten sollen, die Prostitution aufzugeben,
und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr
unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen.
2. per suo profitto patrimoniale, sorveglia
un’altra persona nell’esercizio della prostituzione, determina luogo, tempo e misura o altre circostanze relative all’esercizio della prostituzione o adotta misure volte a trattenerla dall’abbandonare la prostituzione, e, in relazione a ciò,
mantiene con essa rapporti che vanno oltre il
singolo episodio.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer die persönliche oder wirt-schaftliche Bewegungsfreiheit
einer anderen Person dadurch beeinträchtigt,
dass er gewerbsmäßig die Prostitutionsausübung der anderen Person durch Vermittlung
sexuellen Verkehrs fördert und im Hinblick
darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über
den Ein-zelfall hinausgehen.
(2) Con la pena detentiva fino a tre anni o con
la pena pecuniaria è punito chi limita la libertà
di movimento, sia essa personale od economica, di un altro individuo per il fatto che ne favorisce professionalmente l’esercizio della prostituzione facendo da mediatore nella prestazione di servizi di tipo sessuale e, con riguardo
a ciò, mantiene rapporti che vanno oltre il caso
singolo.
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch
bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2
genannten Handlungen oder die in Absatz 2
bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehe-
(3) Ai sensi dei commi 1 e 2 è punito anche chi
compie le azioni indicate al comma 1 n. 1 e 2 o
il favoreggiamento descritto al comma 2 nei
confronti del proprio coniuge.
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gatten vornimmt.
StGB § 184a Ausübung der verbotenen Prostitution (Fassung: 1998-11-13, Gültig ab 199901-01)
§ 184a StGB. Esercizio della prostituzione
vietata (Testo del 13.11.1998, in vigore dal
1.01.1999)
Wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an bestimmten
Orten überhaupt oder zu bestimmten Tageszeiten nachzugehen, beharrlich zuwiderhandelt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig
Tagessätzen bestraft.
Chi viola reiteratamente un divieto, emanato
con un regolamento, di dedicarsi alla prostituzione in determinati luoghi, del tutto o in determinate ore del giorno, è punito con pena detentiva fino a sei mesi o con pena pecuniaria fino a
centottanta tassi giornalieri.
StGB § 184b Jugendgefährdende Prostitution
(Fassung: 1998-11-13, Gültig ab 1999-01-01)
§ 184b StGB. Prostituzione pericolosa per la
gioventù (Testo del 13.11.1998, in vigore dal
1.01.1999)
Wer der Prostitution:
Chi si dedica alla prostituzione:
1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter
achtzehn Jahren bestimmt ist, oder
1. nelle vicinanze di una scuola o di altro luogo
destinato alla frequentazione di persone di età
inferiore agli anni diciotto, oppure
2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen,
2. in una casa nella quale abitano persone di età
inferiore agli anni diciotto,
in einer Weise nachgeht, die diese Personen
sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
in modo tale da porre in pericolo l’integrità
morale di tali persone, è punito con pena detentiva fino a un anno o con pena pecuniaria.
StGB § 180b Menschenhandel (Fassung:
1998-11-13, Gültig ab 1999-01-01)
§ 180b StGB. Tratta di esseri umani (Testo del
13.11.1998, in vigore dal 1.01.1999)
(1) Wer auf eine andere Person seines Vermögensvorteils wegen einwirkt, um sie in Kenntnis
einer Zwangslage zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer auf
eine andere Person seines Vermögensvorteils
wegen einwirkt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zu sexuellen Handlungen zu bringen, die sie an oder vor einer dritten
Person vornehmen oder von einer dritten Person an sich vornehmen lassen soll.
(1) Chi, conoscendo lo stato di costrizione in
cui si trova, per proprio profitto patrimoniale
influisce su un’altra persona al fine di determinarla a intraprendere o a proseguire l’attività
della prostituzione, è punito con pena detentiva
fino a cinque anni o con pena pecuniaria. Allo
stesso modo è punito chi, conoscendo lo stato
di abbandono di un’altra persona, connesso lla
sua permanenza in un paese straniero, per suo
profitto patrimoniale influisce su di essa per
indurla ad atti sessuali da compiere nei confronti o in presenza di una terza persona o da
lasciar compiere da questa su di sé.
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(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren wird bestraft, wer
(2) Con pena detentiva da sei mesi a dieci anni
è punito chi influisce
1. auf eine andere Person in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem
fremden Land verbunden ist, oder
1. su un’altra persona, conoscendone il suo
stato di abbandono connesso alla sua permanenza in un paese straniero, oppure
2. auf eine Person unter einundzwanzig Jahren
einwirkt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu bestimmen, oder sie
dazu bringt, diese aufzunehmen oder fortzusetzen.
2. su una persona di età inferiore agli anni ventuno al fine di determinarla a intraprendere o a
proseguire l’attività della prostituzione ovvero
la induce a intraprendere o a proseguire la
medesima.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Versuch
strafbar.
(3) Nei casi di cui al comma 2, il tentativo è
punibile.
StGB § 181 Schwerer Menschenhandel (Fassung: 1998-11-13, Gültig ab 1999-01-01)
§ 181 StGB. Tratta di esseri umani aggravata
(Testo del 13.11.1998, in vigore dal 1.01.1999)
(1) Wer eine andere Person
(1) Chi
1. mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List zur Aufnahme
oder Fortsetzung der Prostitution bestimmt,
1. con violenza, mediante minaccia di un male
grave o mediante inganno, determina un’altra
persona a intraprendere o a proseguire l’attività della prostituzione,
2. durch List anwirbt oder gegen ihren Willen
mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch List entführt, um sie in
Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zu
sexuellen Handlungen zu bringen, die sie an
oder vor einer dritten Person vornehmen oder
von einer dritten Person an sich vornehmen
lassen soll, oder
2. recluta con inganno un’altra persona oppure
con violenza, mediante minaccia di un male
grave o mediante inganno la sequestra contro
la sua volontà, conoscendone lo stato di abbandono connesso alla sua permanenza in un
paese straniero, per indurla ad atti sessuali da
compiere nei confronti o in presenza di una
terza persona o da lasciar compiere da questa
su di sé, oppure
3. gewerbsmäßig anwirbt, um sie in Kenntnis
der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in
einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution zu
bestimmen,
3. svolge professionalmente attività di reclutamento di altre persone, essendo a conoscendone lo stato di abbandono connesso alla loro
permanenza in un paese straniero, per determinarle a intraprendere o a proseguire l’attività
della prostituzione,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren bestraft.
è punito con pena detentiva da uno a dieci anni.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
(2) Nei casi di minore gravità si applica la pena
detentiva da sei mesi a cinque anni.
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Jahren.
StGB § 261 Geldwäsche, Verschleierung
unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
(Fassung: 1998-11-13, Gültig ab 1999-01-01)
§ 261 StGB. Riciclaggio, occultamento di
valori patrimoniali illecitamente acquisiti
(Testo del 13.11.1998, in vigore dal 1.01.1999)
(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz
2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die
Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, den
Verfall, die Einziehung oder die Sicherstellung
eines solchen Gegenstandes vereitelt oder
gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrige Taten im Sinne des Satzes 1 sind Verbrechen, Vergehen
(1) Chi occulta un oggetto proveniente da uno
dei fatti antigiuridici indicati nella 2ª parte, ne
dissimula la provenienza ovvero impedisce o
mette in pericolo l’accertamento della provenienza, il ritrovamento, l’acquisizione pubblica,
la confisca o il sequestro di un tale oggetto, è
punito con pena detentiva da tre mesi a cinque
anni. Fatti antigiuridici ai sensi della 1ª parte
sono i crimini, i delitti
a) nach den §§ 180b, 181a, (...).
a) ai sensi dei §§ 180b, 181°, […].
Direttive per il procedimento penale e penale-amministrativo (testo del 4
luglio 2000)
RICHTLINIEN FÜR DAS STRAF - UND BUSSGELDVERFAHREN (RiStBV) (Fassung: 4.Juli
2000)
Nr. 248 RiStBV
N. 248 RiStBV
(3) Ist in einem Strafverfahren die Ladung einer
von der Tat betroffenen ausländischen Person
als Zeuge zur Hauptverhandlung erforderlich
und liegt deren Einverständnis für einen weiteren befristeten Aufenthalt vor, informiert die
Staatsanwaltschaft die zuständige Ausländerbehörde mit dem Ziel, aufenthaltsbeendigende
Maßnahmen für die Dauer des Strafverfahrens
zurückzustellen, insbesondere die Erteilung
einer Duldung gemäß § 55 Abs.3 AuslG zu prüfen. Wird die ausländische Person für das
Strafverfahren nicht mehr als Zeuge bentigt,
setzt die Staatsanwaltschaft die Ausländerbehörde hiervon umgehend in Kenntnis.
(3) Se in un processo penale è indispensabile la
citazione come teste di una persona straniera
coinvolta nel fatto e vi è il suo consenso per la
prosecuzione del soggiorno temporaneo, l’ufficio del pubblico ministero informa il competente ufficio stranieri aaffinchè siano revocate, per
la durata del processo, le misure preclusive del
soggiorno, e sia in particolare esaminata la
[possibilità di] concessione di una Duldung ai
sensi del § 55 comma 3 della legge sugli stranieri (AuslG). Se non vi è più bisogno della persona straniera come testimone, immediatamente l’ufficio del pubblico ministero mette al
corrente di ciò l’ufficio stranieri.
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Codice di procedura penale
STRAFPROZESSORDNUNG (StPO)
StPO § 100a (Fassung: 2000-08-02, Gültig ab
2000-11-01)
§ 100a StPO (Testo del 2.08.2000, in vigore dal
1.11.2000)
Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation darf angeordnet werden, wenn
bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen,
daß jemand als Täter oder Teilnehmer
L’intercettazione e la registrazione delle telecomunicazioni può essere disposta se determinati fatti fondano il sospetto che taluno, in qualità
di autore o di partecipe, ha commesso
(...)
[...]
2. einen schweren Menschenhandel nach § 181
Abs. 1 Nr. 2, 3 des Strafgesetzbuches, eine
Straftat gegen die persönliche Freiheit (§§ 234,
234a, 239a, 239b des Strafgesetzbuches), eine
Erpressung (§ 253 des Strafgesetzbuches),
eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261
Abs. 1, 2 oder 4 des Strafgesetzbuches,
2. una tratta di esseri umani aggravata ai sensi
dell’art. 181 comma 1 nn. 2 e 3 StGB, un reato
contro la libertà personale (§§ 234, 234a, 239a,
239b StGB), un’estorsione (§ 253 StGB), un
riciclaggio, un occultamento di valori patrimoniali illecitamente conseguiti ai sensi del § 261
commi 1, 2 o 4 StGB,
(...)
[...]
5. eine Straftat nach § 92a Abs. 2 oder § 92b
des Ausländergesetzes begangen,
5. un reato previsto nel §92a comma 2 o del §
92b della legge sugli stranieri,
oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar
ist, zu begehen versucht oder durch eine Straftat vorbereitet hat,
ovvero, nei casi in cui è punibile il tentativo, ha
tentato di commettere o ha compiuto tali atti
preparatori, in sé penalmente illeciti,
und wenn die Erforschung des Sachverhalts
oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des
Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos
oder wesentlich erschwert wäre.
e se altrimenti le indagini sul fatto o l’individuazione del luogo di dimora dell’indagato resterebbero senza esito o sarebbero notevolmente
più difficoltose.
Die Anordnung darf sich nur gegen den
Beschuldigten oder gegen Personen richten,
von denen auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, daß sie für den Beschuldigten
bestimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben
oder daß der Beschuldigte ihren Anschluß
benutzt.
Il provvedimento può essere disposto soltanto
nei confronti dell’indagato o di persone relativamente alle quali è da presumere, sulla base di
fatti determinati, che ricevano o trasmettano
per l’indagato informazioni determinate ovvero
dallo stesso provenienti, o che l’indagato faccia
uso della loro linea di comunicazione.
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StPO § 100c (Fassung: 1998-05-04, Gültig ab
1998-05-09)
§ 100c StPO (Testo del 4.05.1998, in vigore dal
9.05.1998)
(1) Ohne Wissen des Betroffenen
(1) All’insaputa dell’interessato
1. dürfen
1. possono
a) Lichtbilder und Bildaufzeichnungen hergestellt werden,
a) essere prodotti diapositive e schizzi di immagini,
b) sonstige besondere für Observationszwecke
bestimmte technische Mittel zur Erforschung
des Sachverhalts oder zur Ermittlung des
Aufenthaltsortes des Täters verwendet werden,
b) essere impiegati per le indagini sul fatto o
per l’individuazione del luogo di dimora dell’autore altri particolari strumenti tecnici destinati a
scopo di osservazione,
wenn Gegenstand der Untersuchung eine Straftat von erheblicher Bedeutung ist, und wenn die
Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise weniger erfolgversprechend oder
erschwert wäre.
se oggetto dell’investigazione è un reato di rilevante significato e se altrimenti le indagini sul
fatto o l’individuazione del luogo di dimora dell’autore avrebbero minori probabilità di successo o sarebbero più difficoltose.
2. Darf das nichtöffentlich gesprochene Wort
mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn bestimmte Tatsachen
den Verdacht begründen, daß jemand eine in §
100a bezeichnete Straftat begangen hat, und
die Erforschung des Sachverhalts oder die
Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf
andere Weise aussichtslos oder wesentlich
erschwert wäre.
2. Le parole pronunciate in privato possono
essere intercettate con mezzi tecnici e registrate se determinati fatti fondano il sospetto che
taluno ha commesso uno dei reati indicati nel §
100a e se altrimenti le indagini sul fatto o l’individuazione del luogo di dimora dell’autore
resterebbero senza esito o sarebbero notevolmente più difficoltose.
3. Darf das in einer Wohnung nichtöffentlich
gesprochene Wort des Beschuldigten mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet
werden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, daß jemand
3. Le parole dell’indagato pronunciate non pubblicamente in un’abitazione possono essere
intercettate con mezzi tecnici e registrate, se
determinati fatti fondano il sospetto che taluno
a) einen schweren Menschenhandel nach § 181
Abs. 1 Nr. 2, 3 des Strafgesetzbuches, eine
Straftat gegen die persönliche Freiheit (§§ 234,
234a, 239a, 239b des Strafgesetzbuches), eine
Erpressung (§ 253 des Strafgesetzbuches)
unter den in § 253 Abs. 4 Satz 2 des Strafgesetzbuches genannten Voraussetzungen, eine
Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig
a) abbia commesso una tratta di esseri umani
aggravata ai sensi dell’art. 181 comma 1 nn. 2
e 3 StGB, un reato contro la libertà personale
(§§ 234, 234a, 239a, 239b StGB), un’estorsione (§ 253 StGB) nei casi di cui al § 253 comma
4 2ª parte StGB, un riciclaggio, un occultamento di valori patrimoniali illecitamente conseguiti ai sensi del § 261 commi da 1 a 4 StGB, una
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erlangter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1
bis 4 des Strafgesetzbuches, eine Bestechlichkeit (§ 332 des Strafgesetzbuches) oder eine
Bestechung (§ 334 des Strafgesetzbuches),
begangen hat und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre.
corruzione propria passiva (§ 332 StGB) o attiva (§ 334 StGB) e le indagini sul fatto o l’individuazione del luogo di dimora dell’autore sarebbero altrimenti di gran lunga più difficoltose
oppure resterebbero senza esito.
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen sich nur
gegen den Beschuldigten richten. Gegen andere Personen sind Maßnahmen nach Absatz 1
Nr. 1 Buchstabe a zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung
des Aufenthaltsortes des Täters auf andere
Weise erheblich weniger erfolgversprechend
oder wesentlich erschwert wäre. Maßnahmen
nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b, Nr. 2 dürfen
gegen andere Personen nur angeordnet werden, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, daß sie mit dem Täter in Verbindung stehen oder eine solche Verbindung
hergestellt wird, daß die Maßnahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung
des Aufenthaltsortes des Täters führen wird
und dies auf andere Weise aussichtlos oder
wesentlich erschwert wäre. Maßnahmen nach
Absatz 1 Nr. 3 dürfen nur in Wohnungen des
Beschuldigten durchgeführt werden. In Wohnungen anderer Personen sind Maßnahmen
nach Absatz 1 Nr. 3 nur zulässig, wenn auf
Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist,
daß der Beschuldigte sich in diesen aufhält, die
Maßnahme in Wohnungen des Beschuldigten
allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts
oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des
Täters führen wird und dies auf andere Weise
unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos
wäre.
(2) Le misure di cui al comma 1 possono essere adottate soltanto nei confronti dell’indagato.
Le misure di cui al comma 1 n. 1 lett. a sono
ammesse nei confronti di altre persone se altrimenti le indagini sul fatto o l’individuazione del
luogo di dimora dell’autore avrebbero prospettive di successo notevolmente minori o sarebbero di gran lunga più difficoltose. Le misure di
cui al comma 1 n. 1 lett. b, n. 2 possono essere disposte nei confronti di altre persone soltanto se, sulla base di fatti determinati, è da
presumere che esse siano in contatto con l’autore o che un tale contatto verrà stabilito e che
la misura porterà all’accertamento del fatto o
all’individuazione del luogo di dimora dell’autore, le quali altrimenti resterebbero senza esito o
sarebbero notevolmente più difficoltose. Le
misure di cui al comma 1 n. 3 possono essere
eseguite soltanto nei luoghi di abitazione dell’indagato. Le misure di cui al comma 1 n. 3
sono ammesse nei luoghi di abitazione di altre
persone soltanto se è da presumere, sulla base
di fatti determinati, che l’indagato si trattiene in
esse e l’esecuzione della misura soltanto nei
luoghi di abitazione dell’indagato non porterà
all’accertamento del fatto o all’individuazione
della dimora dell’autore, le quali altrimenti
sarebbero di gran lunga più difficoltose o resterebbero senza esito.
(3) Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt
werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen
werden.
(3) Le misure possono essere eseguite anche
in caso di inevitabile pregiudizio di terzi.
StPO § 104 (Fassung: 1987-04-07, Gültig ab
1987-04-01)
§ 104 StPO (Testo del 7.04.1987, in vigore dal
1.04.1987)
(1) Zur Nachtzeit dürfen die Wohnung, die
(1) L’abitazione, i locali commerciali e i luoghi
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Geschäftsräume und das befriedete Besitztum
nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei
Gefahr im Verzug oder dann durchsucht werden, wenn es sich um die Wiederergreifung
eines entwichenen Gefangenen handelt.
oggetto di pacifico possesso possono essere
perquisiti in tempo di notte soltanto in caso di
inseguimento in flagranza di reato o di pericolo
nel ritardo o allorché si tratti della cattura di un
evaso.
(2) Diese Beschränkung gilt nicht für Räume,
die zur Nachtzeit jedermann zugänglich oder
die der Polizei als Herbergen oder Versammlungsorte bestrafter Personen, als Niederlagen
von Sachen, die mittels Straftaten erlangt sind,
oder als Schlupfwinkel des Glücksspiels, des
unerlaubten Betäubungsmittel - und Waffenhandels oder der Prostitution bekannt sind.
(2) Tale limitazione non vale per i luoghi che in
tempo di notte sono accessibili da chiunque o
per quelli che sono noti alla polizia come alloggi o luoghi di riunione di pregiudicati, come
depositi di cose conseguite per mezzo di reati o
come luoghi clandestini in cui si esercita il
gioco d’azzardo, il commercio illecito di sostanze stupefacenti o di armi o la prostituzione.
(3) Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraum vom
ersten April bis dreißigsten September die
Stunden von neun Uhr abends bis vier Uhr
morgens und in dem Zeitraum vom ersten
Oktober bis einunddreißigsten März die Stunden von neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens.
(3) Il tempo di notte comprende, nel periodo
dal 1° aprile al 30 settembre, le ore dalle nove
di sera alle quattro del mattino e nel periodo dal
1° ottobre al 31 marzo le ore dalle nove di sera
alle sei del mattino.
STPO § 251 (Fassung: 1987-04-07, Gültig ab
1987-04-01)
(1) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten darf durch
Verlesung der Niederschrift über seine frühere
richterliche Vernehmung ersetzt werden, wenn
§ 251 StPO (Testo del 7.04.1987, in vigore dal
1.04.1987)
(1) L’esame di un testimone, di un perito o di
un indagato dei medesimi fatti può essere
sostituito dalla lettura della trascrizione relativa
al suo precedente esame da parte del giudice
quando
[...]
(...)
3. dem Zeugen oder Sachverständigen das
Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen
großer Entfernung unter Berücksichtigung der
Bedeutung seiner Aussage nicht zugemutet
werden kann;
(3) considerata l’importanza della sua deposizione, non si può pretendere la comparizione in
udienza del testimone o del perito a causa della
notevole distanza;
[...]
(...)
(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 beschließt
das Gericht, ob die Verlesung angeordnet wird.
Der Grund der Verlesung wird bekanntgegeben.
Wird die Niederschrift über eine richterliche
Vernehmung verlesen, so wird festgestellt, ob
der Vernommene vereidigt worden ist. Die
(4) Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale
decide se debba essere disposta la lettura. Il
motivo della lettura viene reso noto. Se si dà
lettura di una trascrizione relativa a un esame
da parte del giudice, si accerta se il soggetto
sottoposto ad esame ha prestato giuramento. Il
giuramento viene ripetuto se ciò appare neces-
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Vereidigung wird nachgeholt, wenn sie dem
Gericht notwendig erscheint und noch ausführbar ist.
STPO § 395 (Fassung: 1998-04-30, Gültig ab
1998-12-01)
(1) Der erhobenen öffentlichen Klage kann sich
als Nebenkläger anschließen, wer
sario al tribunale ed esso può ancora essere
prestato.
§ 395 StPO (Testo del 30.04.1998, in vigore dal
1.12.1998)
(1) All’azione pubblica esercitata può aderire
come parte civile chi
1. da un fatto antigiuridico
1. durch eine rechtswidrige Tat
a) nach den §§ 174 bis 174c, 176 bis 180,
180b, 181 und 182 des Strafgesetzbuches, verletzt ist oder (...).
a) è persona offesa ai sensi dei §§ da 174 a
174c, da 176 a 180, 180b, 181 e 182 StGB,
oppure […].
Legge sull’ordinamento giudiziario
GERICHTSVERFASSUNGSGESETZ (GVG)
GVG § 185 (Fassung: 1975-05-09, Gültig ab
1975-01-01)
§ 185 GVG (Testo del 9.05.1975, in vigore dal
1.1.1975)
(1) Wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen Sprache nicht
mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Ein Nebenprotokoll in der fremden Sprache wird nicht geführt; jedoch sollen Aussagen
und Erklärungen in fremder Sprache, wenn und
soweit der Richter dies mit Rücksicht auf die
Wichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet,
auch in der fremden Sprache in das Protokoll
oder in eine Anlage niedergeschrieben werden.
In den dazu geeigneten Fällen soll dem Protokoll eine durch den Dolmetscher zu beglaubigende Übersetzung beigefügt werden.
(1) Se si svolge un’udienza con la partecipazione di persone che non hanno la padronanza
della lingua tedesca, si deve fare ricorso a un
interprete. Non si procede alla redazione di un
verbale supplementare in lingua straniera; tuttavia, se e per quanto il giudice lo ritenga indispensabile considerata l’importanza dei fatti del
processo, le dichiarazioni e i chiarimenti in lingua straniera devono essere trascritte nel verbale o in un allegato anche in tale lingua. Nei
casi opportuni, al verbale deve essere acclusa
una traduzione asseverata da parte dell’interprete.
Legge di introduzione al codice penale
EINFÜHRUNGSGESETZ ZUM STRAFGESETZBUCH (StGBEG)
StGBEG Art 297 Verbot der Prostitution (Fassung: 2000-05-03, Gültig ab 2000-05-11)
Art. 297 StGBEG. Divieto della prostituzione
(Testo del 3.05.2000, in vigore dall’11.05.2000)
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(1) Die Landesregierung kann zum Schutz der
Jugend oder des öffentlichen Anstandes
(1) A tutela della gioventù o del pubblico decoro, il governo del Land può vietare, per mezzo di
un regolamento, di esercitare la prostituzione
1. für das ganze Gebiet einer Gemeinde bis zu
fünfzigtausend Einwohnern,
1. per l’intero territorio di un comune con un
numero di abitanti fino a cinquantamila,
2. für Teile des Gebiets einer Gemeinde über
zwanzigtausend Einwohner oder eines gemeindefreien Gebiets,
2. per parti del territorio di un comune con un
numero di abitanti superiore a ventimila o di un
territorio appartenente al comune,
3. unabhängig von der Zahl der Einwohner für
öffentliche Straßen, Wege, Plätze, Anlagen und
für sonstige Orte, die von dort aus eingesehen
werden können, im ganzen Gebiet oder in Teilen des Gebiets einer Gemeinde oder eines
gemeindefreien Gebiets durch Rechtsverordnung verbieten, der Prostitution nachzugehen.
3. indipendentemente dal numero degli abitanti, per strade, vie, piazze, giardini pubblici o per
altri luoghi visibili da lì, in tutto il territorio di un
comune o in parti di esso o di un territorio
appartenente al comune.
Sie kann das Verbot nach Satz 1 Nr. 3 auch auf
bestimmte Tageszeiten beschränken.
Esso può anche limitare il divieto di cui al
comma 1 n. 3 a determinate ore del giorno.
(2) Die Landesregierung kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf eine oberste Landesbehörde oder andere Behörden
übertragen.
(2) Il governo del Land può con regolamento
conferire questo potere a un’autorità suprema
del Land o ad altra autorità.
(3) Wohnungsbeschränkungen auf bestimmte
Straßen oder Häuserblocks zum Zwecke der
Ausübung der Prostitution (Kasernierungen)
sind verboten.
(3) Sono vietate limitazioni dell’alloggio a
determinate vie o blocchi di case a scopo di
esercizio della prostituzione (Kasernierungen).
ORDNUNGSWIDRIGKEITENGESETZ (OWiG)
LEGGE SULLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
OWiG § 120 Verbotene Ausübung der Prostitution, Werbung für Prostitution (Fassung:
1997-07-22, Gültig ab 1997-08-01)
§ 120 OWiG. Esercizio vietato della prostituzione. Pubblicità per la prostituzione (Testo
del 22.07.1997, in vigore dal 1.08.1997)
(1) Ordnungswidrig handelt, wer
(1) Agisce illecitamente chi
1. einem durch Rechtsverordnung erlassenen
Verbot, der Prostitution an bestimmten Orten
überhaupt oder zu bestimmten Tageszeiten
nachzugehen, zuwiderhandelt oder
1. contravviene al divieto, previsto da un regolamento, di dedicarsi alla prostituzione in determinati luoghi, del tutto o in determinate ore del
giorno, oppure
2. durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder
Bildträgern, Datenspeichern, Abbildungen oder
Darstellungen Gelegenheit zu entgeltlichen
2. mediante la diffusione di scritti, supporti
audio o visivi, dati memorizzati in supporti
informatici, illustrazioni o rappresentazioni,
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sexuellen Handlungen anbietet, ankündigt,
anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts
bekanntgibt; dem Verbreiten steht das öffentliche Ausstellen, Anschlagen, Vorführen oder
das sonstige öffentliche Zugänglichmachen
gleich.
offre l’opportunità di attività sessuali a pagamento, le annuncia mediante inserzione, le
decanta ovvero rende note dichiarazioni di un
tale contenuto. Alla diffusione sono equiparate l’esposizione, l’affissione, e la proiezione
pubbliche o il rendere altrimenti accessibile al
pubblico.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße geahndet werden.
(2) L’illecito amministrativo può essere punito
con una sanzione pecuniaria.
Legge sugli stranieri e disposizioni amministrative di carattere generale
AUSLÄNDERGESETZ MIT ALLGEMEINEN VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN (VwV-AuslG)
AuslG § 19 Eigenständiges Aufenthaltsrecht
der Ehegatten (Fassung: 2000-05-25, Gültig ab
2000-06-01)
§ 19 AuslG. Autonomo diritto di soggiorno del
coniuge (Testo del 25.05.2000, in vigore dal
1.06.2000)
(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten
wird im Falle der Aufhebung der ehelichen
Lebensgemeinschaft als eigenständiges, von
dem in § 17 Abs. 1 bezeichneten Aufenthaltszweck unabhängiges Aufenthaltsrecht verlängert, wenn
(1) In caso di cessazione della convivenza
coniugale, il permesso di soggiorno del coniuge viene prorogato come diritto di soggiorno
che prescinde dalla finalità di soggiorno indicata nel § 17 comma 1, se
1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet
bestanden hat,
1. vi è stata, da almeno due anni, una legittima
convivenza coniugale nel territorio dello Stato,
2. die eheliche Lebensgemeinschaft rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat und es
zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, (...).
2. vi è stata una legittima convivenza coniugale
nel territorio dello Stato e l’ulteriore prosecuzione del soggiorno del coniuge è indispensabile per evitare una particolare difficoltà, […].
Eine besondere Härte im Sinne von Satz 1 Nr. 2
liegt insbesondere vor, wenn dem Ehegatten
wegen der aus der Auflösung der ehelichen
Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung
(2) Una particolare difficoltà ai sensi del
comma 1 n. 2 ricorre in special modo quando,
per effetto dell’obbligo di rimpatrio derivante
dalla cessazione della convivenza coniugale,
incombe sul coniuge il pericolo di un rilevante
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seiner schutzwürdigen Belange droht, oder
wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den schutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit
dem Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. (...)
pregiudizio a interessi meritevoli di tutela,
ovvero quando dal coniuge non è esigibile, a
causa del pregiudizio a interessi meritevoli di
tutela, l’ulteriore prosecuzione della convivenza
coniugale. Tra gli interessi meritevoli di tutela
va annoverato anche il benessere del figlio convivente con il coniuge. […]
VwV-AuslG 19.1 Verlängerungsvoraussetzungen
§ 19.1 VwV-AulsG. Presupposti della proroga
19.1.2.1 (...) Der außergewöhnlichen Härte
können besondere Umstände im In- oder Ausland zugrunde liegen. Fälle einer außergewöhnlichen Härte liegen vor, wenn das drohende
Schicksal einer Person im Zusammenhang mit
der bestehenden Rückkehrverpflichtung eine
andere Entscheidung als nicht vertretbar
erscheinen lässt. Sie können insbesondere
dann gegeben sein, wenn der nachgezogene
Ehegatte wegen physischer oder psychischer
Misshandlung durch den Ausländer die eheliche Lebensgemeinschaft aufgehoben hat (z.B.
wegen erheblicher oder fortgesetzter Körperverletzung, strafbarer Handlungen gegen die
sexuelle Selbstbestimmung oder die persönliche Freiheit, Zwangsprostitution, Zwangsabtreibung), wenn der andere Ehegatte das in der
Ehe lebende Kind sexuell missbraucht oder
misshandelt hat und bei Verpflichtung zur
Rückkehr das Kindeswohl gefährdet wäre,
wenn die Betreuung eines behinderten Kindes,
das auf Beibehaltung des spezifischen sozialen
Umfeldes existentiell angewiesen ist, ansonsten nicht sichergestellt werden kann, wenn
davon auszugehen ist, dass dem nachgezogenen Ehegatten im Heimatland jeglicher Kontakt
zu dem/den eigenen Kind/Kindern willkürlich
und zwangsweise auf Dauer untersagt wird und
dadurch das Kindeswohl gefährdet wäre, wenn
eine Schwangerschaft besteht und davon auszugehen ist, dass im Ausland eine Zwangsabtreibung droht.
[…] La straordinaria difficoltà può fondarsi su
particolari circostanze all’interno dello Stato o
all’estero. Casi di straordinaria difficoltà ricorrono quando il destino imminente di una persona, in rapporto all’obbligo di rimpatrio, fa
apparire come non sostenibile una diversa
decisione. Essi possono darsi in particolare
quando il coniuge trasferitosi [per seguire l’altro coniuge] ha interrotto la convivenza coniugale a causa dei maltrattamenti psichici o fisici
da parte dello straniero (per es. a motivo di
lesioni personali gravi o continuate, di azioni
penalmente rilevanti contro l’autodeterminazione sessuale o la libertà personale, di prostituzione o aborto coatti), quando l’altro coniuge
ha abusato sessualmente del minore convivente e, ove fosse adempiuto l’obbligo di rimpatrio, il benessere del minore sarebbe posto in
pericolo, quando l’assistenza di un minore handicappato, per il quale è indispensabile, sotto il
profilo esistenziale, il mantenimento di uno
specifico ambiente sociale, non può essere
altrimenti assicurata, quando è da supporre che
al coniuge trasferitosi [per seguire l’altro coniuge] verrà interdetto, nel paese di origine, per
lungo tempo, arbitrariamente e coattivamente,
qualsiasi contatto con il proprio (con i propri)
figlio (figli) e con ciò sarebbe posto in pericolo
il benessere di questo (di questi), quando sussiste uno stato di gravidanza e si deve supporre che all’estero incomba minaccia di una sua
interruzione.
AuslG § 30 Aufenthaltsbefugnis (Fassung:
1992-06-26, Gültig ab 1992-07-01)
§ 30 AuslG. Autorizzazione al soggiorno
(Testo del 26.06.1992, in vigore dal 1.07.1992)
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(...) (3) Einem Ausländer, der unanfechtbar
ausreisepflichtig ist, kann eine Aufenthaltsbefugnis abweichend von § 8 Abs. 1 erteilt werden,
wenn die Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 für
eine Duldung vorliegen, weil seiner freiwilligen
Ausreise und seiner Abschiebung Hindernisse
entgegenstehen, die er nicht zu vertreten hat.
(4) Im übrigen kann einem Ausländer, der seit
mindestens zwei Jahren unanfechtbar ausreisepflichtig ist und eine Duldung besitzt, abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 eine Aufenthaltsbefugnis erteilt werden, es sei denn, der Ausländer weigert sich, zumutbare Anforderungen
zur Beseitigung des Abschiebungshindernisses
zu erfüllen.
AuslG § 42 Ausreisepflicht (Fassung: 199710-29, Gültig ab 1997-11-01)
(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet,
wenn er eine erforderliche Aufenthaltsgenehmigung nicht oder nicht mehr besitzt.
[…] (3) In deroga al § 8 comma 1, allo straniero obbligato all’espatrio in via definitiva può
essere accordato un’autorizzazione al soggiorno, se ricorrono i presupposti di cui al § 55
comma 2 per una sospensione temporanea del
provvedimento di espulsione (Duldung) in
quanto al suo espatrio volontario e alla sua
espulsione si oppongono impedimenti di cui
egli non è responsabile.
(4) In deroga al § 8 commi 1 e 2, può inoltre
essere accordato un permesso di soggiorno a
uno straniero che è obbligato all’espatrio in via
definitiva ed è in possesso di una Duldung, a
meno che lo straniero si rifiuti di soddisfare
ragionevoli richieste, che possono essergli
rivolte per la rimozione dell’impedimento all’espulsione.
§ 42 AuslG. Obbligo di espatrio (Testo del
29.10.1997, in vigore dal 1.11.1997)
(1) Uno straniero è tenuto all’espatrio se non è,
o non è più, in possesso del necessario permesso di soggiorno.
(...)
[…]
(3) Ist die Ausreisepflicht vollziehbar, hat der
Ausländer das Bundesgebiet unverzüglich oder,
wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum
Ablauf der Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist
endet spätestens sechs Monate nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ausreisepflicht.
Sie kann in besonderen Härtefällen befristet
verlängert werden.
(3) Se l’obbligo di espatrio è esecutivo, lo straniero deve lasciare il territorio tedesco immediatamente oppure, se gli è fissato un termine,
fino alla scadenza di questo. Il termine per l’espatrio va fissato nei sei mesi successivi al
momento in cui l’obbligo di espatrio è divenuto
irrevocabile. In casi particolari di palese ingiustizia, esso può essere prorogato a tempo
determinato.
VwV-AuslG 42.3 Ausreisefrist
42.3 VwV-AuslG. Termine per l’espatrio
(...) 42.3.2 In der Regel wird die Ausreisefrist
im Rahmen der Abschiebungsandrohung festgelegt. Wird ausnahmsweise keine Abschiebungsandrohung erlassen, kann die Ausländerbehörde nach § 42 Abs. 3 eine Ausreisefrist
bestimmen. Bei der Einräumung und Bemessung einer Ausreisefrist sind auch öffentliche
Interessen zu berücksichtigen (z.B. Beweiserhebung in einem strafrechtlichen Ermittlung-
[…] 42.3.2 Il termine per l’espatrio è fissato, di
regola, con il provvedimento di espulsione. Se
eccezionalmente non viene emesso alcun provvedimento di espulsione, l’ufficio stranieri può
fissare un termine ai sensi del § 42 comma 3.
Ai fini della concessione e della determinazione
di un termine per l’espatrio, si deve tener conto
anche di interessi pubblici (ad es., assunzione
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sverfahren). Sprechen konkrete Tatsachen oder
andere Anhaltspunkte dafür, dass eine ausreisepflichtige Person von Menschenhandel
betroffen ist, so ist grundsätzlich eine Frist zur
freiwilligen Ausreise von mindestens vier
Wochen vorzusehen. Die Betroffenen werden
über die Möglichkeit informiert, sich durch spezielle Beratungsstellen betreuen und helfen zu
lassen. Die Ausreisefrist soll darüber hinaus
dem Ausländer die Möglichkeit geben, seine
persönlichen Angelegenheiten zu regeln.
AuslG § 45 Ausweisung (Fassung: 1993-0630, Gültig ab 1993-07-01)
(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden,
wenn sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit
und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt. (...)
AuslG§ 46 Einzelne Ausweisungsgründe (Fassung: 1990-07-09, Gültig ab 1991-01-01)
Nach § 45 Abs. 1 kann insbesondere ausgewiesen werden, wer
(...) 2. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder
gerichtliche oder behördliche Entscheidungen
oder Verfügungen begangen oder außerhalb
des Bundesgebiets eine Straftat begangen hat,
die im Bundesgebiet als vorsätzliche Straftat
anzusehen ist,
3. gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht geltende Rechtsvorschrift oder
behördliche Verfügung verstößt,
di prove nelle indagini preliminari). Qualora fatti
concreti o altri indizi facciano ritenere che una
persona tenuta ad espatriare sia coinvolta in
una tratta di esseri umani, si deve prevedere, in
linea di principio, un termine per l’espatrio
volontario di almeno quattro settimane. Gli
interessati sono informati della possibilità di
ricorrere all’assistenza e all’aiuto di speciali
consultori. Il termine per l’espatrio deve inoltre
essere tale da consentire allo straniero di sistemare i propri affari personali.
§ 45 AuslG. Espulsione (Testo del 30.06.1993,
in vigore dal 1.07.1993)
(1) Uno straniero può essere espulso se il suo
soggiorno pregiudica la sicurezza e l’ordine
pubblico o altri rilevanti interessi della Repubblica federale tedesca […].
§ 46 AuslG. Singoli motivi di espulsione
(Testo del 9.07.1990, in vigore dal 1.01.1991).
Ai sensi del § 45 comma 1 può, in particolare,
essere espulso chi
[…] 2. abbia commesso una violazione non
occasionale o irrilevante di prescrizioni giuridiche oppure di decisioni o provvedimenti giurisdizionali o amministrativi, ovvero abbia
commesso al di fuori del territorio federale un
reato che in esso è da considerare quale reato
doloso,
3. abbia violato una norma giuridica o un provvedimento dell’autorità disciplinanti l’esercizio
della prostituzione,
(...)
[…]
VwV-AuslG 46.3 Gewerbsunzucht
46.3 VwV-AuslG. Esercizio della prostituzione
46.3 Der Verstoß gegen eine für die Ausübung
der Gewerbsunzucht geltende Rechtsvorschrift
(Gesetz, Verordnung, Satzung) oder behördliche Verfügung (Verwaltungsakt) stellt einen
Ausweisungsgrund nach § 46 Nr. 3 dar. Im Ver-
La violazione di una norma giuridica (legge,
regolamento, statuto) o di un provvedimento
dell’autorità (atto amministrativo) disciplinanti
l’esercizio della prostituzione costituisce moti-
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gleich zu § 46 Nr. 2 kommt es bei Nummer 3
nicht darauf an, ob es sich um einen geringfügigen oder vereinzelten Verstoß handelt. Dennoch ist der Verstoß in die Ermessensausübung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit einzubeziehen (vgl. § 45 Abs.
2). Im Anwendungsbereich des § 46 Nr. 3 kann
es sich um Verstöße gegen spezielle Vorschriften und Anordnungen zur Ausübung der Prostitution handeln (Nichteinhaltung der Gesundheitsuntersuchung, Nichterfüllung von Meldepflichten, Verstoß gegen die Sperrbezirksverordnung). In Fällen der Zwangsprostitution kommt
eine Ausweisung nach § 46 Nr. 3 regelmäßig
nicht in Betracht.
AuslG § 48 Besonderer Ausweisungsschutz
(Fassung: 1997-10-29, Gültig ab 1997-11-01)
vo di espulsione ai sensi del § 46 comma 3. A
differenza che nel § 46 n. 2, nel n. 3 non rileva
il fatto che si tratti di una violazione irrilevante
od occasionale. Tuttavia la violazione deve formare oggetto di una valutazione discrezionale
ai sensi del principio di proporzione (cfr. § 45
comma 2). Nell’ambito di applicazione del § 46
n. 3 può trattarsi anche di una violazione a speciali prescrizioni e ordini per l’esercizio della
prostituzione (mancata sottoposizione a controlli sanitari, mancato adempimento di obblighi di denuncia, violazione alla prescrizione di
zone vietate). Nei casi di prostituzione coatta
non può disporsi, di regola, un’espulsione a
norma del § 46 n. 3.
§ 48 AuslG. Particolare tutela nei confronti
dell’espulsione (Testo del 29.10.1997, in vigore dal 1.11.1997)
(1) Ein Ausländer, der
(1) Uno straniero, che
1. eine Aufenthaltsberechtigung besitzt,
1. è in possesso di un’autorizzazione al soggiorno;
2. eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt
und im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger in das Bundesgebiet eingereist ist,
3. eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besitzt
und mit einem der in Nummern 1 und 2
bezeichneten Ausländer in ehelicher Lebensgemeinschaft lebt,
4. mit einem deutschen Familienangehörigen in
familiärer Lebensgemeinschaft lebt,
5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die Rechtsstellung eines ausländischen
Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen über
die Rechtsstellung für Flüchtlinge vom 28. Juli
1951 (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,
6. eine nach § 32a erteilte Aufenthaltsbefugnis
besitzt,
2. è in possesso di un permesso di soggiorno a
tempo indeterminato ed è nato nel territorio tedesco o vi è entrato quando era ancora minore;
3. è in possesso di un permesso di soggiorno a
tempo indeterminato e vive in stato di convivenza coniugale con uno degli stranieri indicati
nei nn. 1 e 2;
4. vive in stato di convivenza familiare con persona appartenente ad una famiglia tedesca;
5. è riconosciuto come avente diritto di asilo,
gode, nel territorio tedesco, dello stato di rifugiato straniero oppure possiede un documento
di identità rilasciato da un’autorità della Repubblica federale tedesca in base alla Convenzione
sullo stato giuridico dei rifugiati del 28 luglio
1951 (BGBl. 1953 II, S. 559);
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kann nur aus schwerwiegenden Gründen der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden. (...)
6. è in possesso di un’autorizzazione al soggiorno concessa a norma del § 32°,
può essere espulso soltanto per gravi motivi di
pubblica sicurezza e di ordine pubblico […].
VwV-AuslG 48.1 Ausweisungsschutz
(...) 48.1.0.2.3 Die von § 48 Abs. 1 geforderte
Qualifizierung des Grundes der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung als schwerwiegend
kann sich ergeben aus dem gleichzeitigen
Zusammentreffen mehrerer Ausweisungsgründe und sonstigen besonderen Begleitumständen, aber auch aus der wiederholten Verwirklichung von Ausweisungsgründen, insbesondere wegen wiederholter Verstöße gegen Strafvorschriften. Bei gefährlichen oder nur schwer
zu bekämpfenden Taten wie etwa Betäubungsmittel- und Waffendelikten, Menschenhandel
oder Beteiligung an der organisierten Kriminalität sind die Anforderungen an die Feststellungen einer Wiederholungsgefahr nicht zu hoch
anzusetzen.
48.1 VwV-AuslG. Tutela dall’espulsione
[…] 48.1.0.2.3 La gravità dei motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, richiesta dal
§ 48 comma 1, può derivare dalla concorrenza
di più motivi di espulsione ed altre particolari
circostanze, ma anche dalla verificazione reiterata di motivi di espulsione, in particolare a
causa della reiterata violazione di norme penali. In relazione a fatti pericolosi o difficilmente
contrastabili, come per esempio delitti in materia di stupefacenti o di armi, tratta di esseri
umani o fatti di criminalità organizzata, i requisiti per l’accertamento di un pericolo di reiterazione sono da intendere in senso non troppo
rigoroso.
AuslG § 49 Abschiebung (Fassung: 1990-0709, Gültig ab 1991-01-01)
(1) Ein ausreisepflichtiger Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar
ist und wenn ihre freiwillige Erfüllung nach § 42
Abs. 3 und 4 nicht gesichert oder aus Gründen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine
Überwachung der Ausreise erforderlich
erscheint.
(2) Befindet sich der Ausländer auf richterliche
Anordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen Gewahrsam, bedarf seine Ausreise einer
Überwachung. Das gleiche gilt, wenn der Ausländer
1. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist
nicht ausgereist ist,
2. nach § 47 ausgewiesen worden ist,
§ 49 AuslG. Allontanamento (Testo del
9.07.1990, in vigore dal 1.01.1991)
(1) Uno straniero obbligato all’espatrio dev’essere allontanato quando l’obbligo di espatrio è
esecutivo e quando il suo adempimento spontaneo a norma del § 42 commi 3 e 4 non appare assicurato oppure, per motivi di pubblica
sicurezza e di ordine pubblico, appare necessario un controllo dell’espatrio.
(2) Se lo straniero si trova in stato di arresto a
seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria ovvero è sottoposto ad altra forma di
custodia da parte della pubblica autorità, il suo
espatrio richiede la sottoposizione a un controllo. Lo stesso vale quando lo straniero
1. non è espatriato entro il termine stabilito per
l’espatrio,
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3. mittellos ist,
2. è stato espulso a norma del § 47,
4. keinen Paß besitzt,
3. è privo di mezzi,
5. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zwecke der Täuschung unrichtige Angaben gemacht
oder die Angaben verweigert hat oder
4. non è in possesso di passaporto,
6. zu erkennen gegeben hat, daß er seiner
Ausreisepflicht nicht nachkommen wird.
AuslG § 53 Abschiebungshindernisse (Fassung: 1990-07-09, Gültig ab 1991-01-01)
(...) (6) Von der Abschiebung eines Ausländers
in einen anderen Staat kann abgesehen werden,
wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
besteht. Gefahren in diesem Staat, denen die
Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der
der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt
ist, werden bei Entscheidungen nach § 54
berücksichtigt.
VwV-AuslG 53.6 Humanitäre Abschiebungshindernisse
53.6.1 Die Vorschrift setzt eine individuell-konkrete Gefahr in einem anderen Staat voraus, die
nicht auf einer möglichen Bestrafung oder
Strafverfolgung beruht. Begünstigt sind nur
Ausländer, die von einem Einzelschicksal
betroffen sind (z.B. Zeugenschutz vor, während
und nach einem Strafverfahren, Witwenverbrennung, Ritualmorde, Blutrache, Genitalverstümmelung, schwerwiegende Formen sexueller Gewalt). Dabei ist der besonderen Gefährdung von Zeuginnen und Zeugen aufgrund
ihrer Mitwirkung in einem deutschen Strafverfahren wegen organisierter Kriminalität (z.B.
Menschenhandel) Rechnung zu tragen. Eine
individuell-konkrete Gefahr in einem anderen
Staat besteht nicht, wenn sie sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit auch im Bundesgebiet
verwirklichen kann
AuslG § 55 Duldungsgründe (Fassung: 1993-
5. a scopo di inganno, ha dato all’ufficio stranieri informazioni inesatte o ha taciuto informazioni, oppure
6. ha dato ad intendere che non adempirà
all’obbligo di espatrio.
§ 53 AuslG. Impedimenti all’accompagnamento (Testo del 9.07.1990, in vigore dal
1.01.1991)
[…] (6) Si può rinunciare all’allontanamento in
altro Stato di uno straniero se ivi, per questo
straniero, sussiste un rilevante pericolo concreto per l’integrità fisica, per la vita o per la libertà. I pericoli che sussistono in questo Stato, ai
quali in genere sono esposti la popolazione o il
gruppo cui lo straniero appartiene sono presi in
considerazione all’atto delle decisioni ai sensi
del § 54.
53.6 VwV-AuslG. Impedimenti umanitari
all’allontanamento
53.6.1 La disposizione presuppone un pericolo
concreto e individuale in un altro Stato, che non
si basa su di una possibile punizione o sottoposizione a procedimento penale. L’agevolazione riguarda soltanto stranieri colpiti da un singolare destino (per es., tutela di testimoni
prima, durante e dopo un procedimento penale, cremazione di vedove, omicidi rituali, vendetta di sangue, mutilazione di genitali, forme
gravi di violenza sessuale. Si deve inoltre tener
conto della particolare situazione di pericolo di
testimoni a causa della loro collaborazione in
un procedimento penale tedesco per fatti di criminalità organizzata (per es., tratta di esseri
umani). Un pericolo concreto e individuale in
un altro Stato non ricorre quando esso può realizzarsi con rilevante probabilità anche in territorio tedesco.
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06-30, Gültig ab 1993-07-01)
(1) Die Abschiebung eines Ausländers kann nur
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zeitweise
ausgesetzt werden (Duldung).
(2) Einem Ausländer wird eine Duldung erteilt,
solange seine Abschiebung aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist oder
nach § 53 Abs. 6 oder § 54 ausgesetzt werden
soll.
(3) Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt
werden, solange er nicht unanfechtbar ausreisepflichtig ist oder wenn dringende humanitäre
oder persönliche Gründe oder erhebliche
öffentliche Interessen seine vorübergehende
weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern.
§ 55 AuslG. Motivi di sospensione temporanea del provvedimento di espulsione (Testo
del 30.06.1993, in vigore dal 1.07.1993)
(1) L’espulsione di uno straniero può essere
temporaneamente sospesa (Duldung) soltanto
alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4.
(2) Ad uno straniero viene concessa una
sospensione temporanea fino a quando non sia
possibile la sua espulsione per motivi di diritto
o di fatto ovvero questa debba essere sospesa
ai sensi del § 53 comma 6 o del § 54.
(...)
(3) Ad uno straniero può essere concessa una
sospensione temporanea fintantoché egli non
sia obbligato a espatriare in base a un provvedimento irrevocabile oppure quando urgenti
motivi umanitari o personali o rilevanti interessi pubblici richiedano la sua ulteriore temporanea permanenza nel territorio federale.
VwV-AuslG 55.3 Ermessensduldung
[…]
55.3.0 Eine Duldung kann unter dem Vorbehalt
des § 55 Abs. 4 im Ermessenswege erteilt und
erneuert werden,
55.3 VwV-AuslG. Sospensione discrezionale
55.3.0.2 – wenn dringende humanitäre oder
persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche
Interessen (siehe Nummer 30.0.1.1) die vorübergehende weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern (§ 55 Abs. 3
zweite Alternative). (...) 55.3.1 In strafrechtlichen Ermittlungsverfahren ist die Sachleitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft zu beachten.
Die Erteilung einer Duldung ist in den Fällen des
§ 55 Abs. 3 erste Alternative möglich, wenn die
Ausreisepflicht vollziehbar, aber noch nicht
unanfechtbar ist, z.B. im Falle von Rechtsbehelfen gegen die Versagung der Aufenthaltsgenehmigung (§ 72 Abs. 1 in Verbindung mit § 42
Abs. 2 Satz 2), im Falle der Anordnung der
sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
VwGO) eines Verwaltungsakts, der die Ausrei-
55.3.0 Salvo quanto dispone il § 55 comma 4,
una sospensione temporanea può essere concessa o rinnovata in base a una valutazione discrezionale,
55.3.0.2 - quando urgenti motivi umanitari o
personali o rilevanti interessi pubblici (vd. n.
30.0.1.1) richiedano l’ulteriore temporanea
permanenza dello straniero nel territorio federale (§ 55 comma 3 2ª alternativa) […]. 55.3.1
Nella fase delle indagini preliminari, si deve
osservare la competenza del pubblico ministero alla direzione delle indagini. Nei casi di cui al
§ 55 comma 3 1ª alternativa, la concessione di
una sospensione temporanea è possibile quando l’obbligo di espatrio è esecutivo ma non
ancora irrevocabile, per es. nei casi di impugnazione contro il diniego dell’autorizzazione al
soggiorno (§ 72 comma 1, in collegamento con
il § 42 comma 2 2ª parte), nei casi in cui sia
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sepflicht begründet, oder in den Fällen des §
80b Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz VwGO. § 55
Abs. 3 findet unter der Voraussetzung des § 55
Abs. 4 keine Anwendung mehr.
55.3.3 Erhebliche öffentliche Interessen können vorliegen, wenn
disposta l’immediata esecuzione (§ 80 comma
2 1ª parte n. 4 VwGO) di un atto amministrastivo, sul quale l’obbligo di espatrio si fonda, o nei
casi di cui al § 80b comma 1 1ª parte, 2ª proposizione VwGO. Il § 55 comma 3, ricorrendo i
presupposti di cui al § 55 comma 4, non trova
più alcuna applicazione.
55.3.3.1 – der Ausländer als Zeuge in einem
Strafverfahren (...) oder
55.3.3 Rilevanti interessi pubblici possono
ricorrere quando
55.3.3.2 – der Ausländer mit deutschen Behörden bei der Ermittlung von Straftaten vorübergehend zusammenarbeitet.
55.3.3.1 – lo straniero come testimone in un
processo penale […] oppure
RiStBV Nr. 248 (Fassung: 4.Juli 2000)
(...) (3) Ist in einem Strafverfahren die Ladung
einer von der Tat betroffenen ausländischen
Person als Zeuge zur Hauptverhandlung erforderlich und liegt deren Einverständnis für einen
weiteren befristeten Aufenthalt vor, informiert
die Staatsanwaltschaft die zuständige Ausländerbehörde mit dem Ziel, aufenthaltsbeendigende Maßnahmen für die Dauer des Strafverfahrens zurückzustellen, insbesondere die
Erteilung einer Duldung gemäß § 55 Abs.3
AuslG zu prüfen. Wird die ausländische Person
für das Strafverfahren nicht mehr als Zeuge
bentigt, setzt die Staatsanwaltschaft die Ausländerbehörde hiervon umgehend in Kenntnis.
55.3.3.2 – lo straniero collabora temporaneamente con l’autorità tedesca nelle indagini relative a reati.
RiStBV n. 248 (Testo del 4 luglio 2000)
AuslG § 92 Strafvorschriften (Fassung: 199710-29, Gültig ab 1997-11-01)
[…] (3) Se in un processo penale è necessaria
la citazione come teste per l’udienza dibattimentale di persona straniera coinvolta nel fatto
e vi è il consenso di questa per un ulteriore
soggiorno limitato nel tempo, il pubblico ministero informa il competente ufficio stranieri allo
scopo di rinviare, per la durata del processo,
l’adozione di misure tendenti a porre fine al
soggiorno, e di verificare, in particolare, la concessione di una sospensione temporanea ai
sensi del § 55 comma 3 AuslG. Se la persona
straniera non è più necessaria come testimone
al processo penale, il pubblico ministero pone
immediatamente a conoscenza di ciò l’ufficio
stranieri.
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer
§ 92 AuslG. Disposizioni processuali (Testo
del 29.10.1997, in vigore dal 1.11.1997)
1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 sich ohne Aufenthaltsgenehmigung im Bundesgebiet aufhält
und keine Duldung nach § 55 Abs. 1 besitzt,
(1) È punito con pena detentiva fino a un anno
o con pena pecuniaria chi
2. entgegen § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 39
Abs. 1 sich ohne Paß und ohne Ausweisersatz
im Bundesgebiet aufhält,
1. in violazione del § 3 comma 1, 1ª parte, si
trattiene in territorio tedesco senza permesso
di soggiorno e non è in possesso di una
sospensione temporanea ai sensi del § 55
comma 1,
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(...)
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer
2. in violazione del § 4 comma 1, in collegamento con il § 39 comma 1, si trattiene in territorio tedesco senza passaporto e senza un
documento d’identità equipollente,
[…]
1. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 unerlaubt
(2) È punito con pena detentiva fino a tre anni
o con pena pecuniaria chi
a) in das Bundesgebiet einreist oder
1. in violazione del § 8 comma 2 prima parte
abusivamente
b) sich darin aufhält oder
a) entra in territorio tedesco o
2. unrichtige oder unvollständige Angaben
macht oder benutzt, um für sich oder einen
anderen eine Aufenthaltsgenehmigung oder
Duldung zu beschaffen, oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im
Rechtsverkehr gebraucht.
b) ivi si trattiene oppure
2. fornisce informazioni inesatte o incomplete
o le utilizza al fine di procurare, per sé o per
altri, un permesso di soggiorno o una sospensione temporanea del provvedimento di espulsione oppure, a scopo di inganno, fa uso nel
traffico giuridico di un documento in tal modo
procurato.
Codice delle attività lucrative indipendenti
GEWERBEORDNUNG (GewO)
GewO § 38 Überwachungsbedürftige Gewerbe (Fassung: 1999-02-22, Gültig ab 1999-0101)
§ 38 GewO. Attività sottoposte a controllo
(Testo del 22.02.1999, in vigore dal 1.01.1999)
(1) Bei den Gewerbezweigen
(1) In relazione ai rami di attività
3. Vermittlung von Eheschließungen, Partnerschaften und Bekanntschaften,
3. mediazione di matrimoni, di relazioni di coppia e di conoscenza,
(...)
[…]
hat die zuständige Behörde unverzüglich nach
Erstattung der Gewerbeanmeldung oder der
l’autorità competente, a seguito della comunicazione di inizio o di cambio attività, è tenuta a
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Gewerbeummeldung nach § 14 die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden zu überprüfen.
verificare senza ritardo a norma del § 14 l’affidabilità dell’esercente.
(...)
[…]
Legge sulla prostituzione (testo del 20.12.2001, in vigore dal 1.01.2002)
PROSTITUTIONSGESETZ (ProstG) (Fassung:
2001-12-20, Gültig ab 2002-01-01)
Artikel 1 Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten
Articolo 1. Legge sulla regolamentazione dei
rapporti giuridici di coloro che si prostituiscono
§ 1 Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher
vereinbartes Entgelt vorgenommen worden, so
begründet diese Vereinbarung eine rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich
eine Person, insbesondere im Rahmen eines
Beschäftigungsverhältnisses, für die Erbringung derartiger Handlungen gegen ein vorher
vereinbartes Entgelt für eine bestimmte Zeitdauer bereithält.
§ 1 Se sono state prefissate prestazioni sessuali dietro compenso precedentemente concordato, quest’accordo fonda una pretesa giuridicamente rilevante. Lo stesso vale se una
persona, specialmente nell’ambito di una relazione lavorativa, si mette a disposizione per un
determinato periodo di tempo allo scopo di fornire prestazioni di questo genere dietro compenso precedentemente concordato.
§ 2 Die Forderung kann nicht abgetreten und
nur im eigenen Namen geltend gemacht werden. Gegen eine Forderung gemäß § 1 Satz 1
kann nur die vollständige, gegen eine Forderung nach § 1 Satz 2 auch die teilweise Nichterfüllung, soweit sie die vereinbarte Zeitdauer
betrifft, ein-gewendet werden. Mit Ausnahme
des Erfüllungseinwan-des gemäß des § 362
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Einrede
der Verjährung sind weitere Einwendungen und
Einreden ausgeschlossen.
§ 2 La pretesa non può essere ceduta e può
essere avanzata soltanto in nome proprio. Nella
misura in cui riguardi il periodo di tempo prestabilito, sulla base di una pretesa ai sensi del
primo capoverso del paragrafo 1 può essere
eccepito soltanto il totale inadempimento, sulla
base di una pretesa ai sensi del secondo capoverso anche il parziale. Ad eccezione della pretesa d’adempimento di cui al § 362 del codice
civile e dell’eccezione di prescrizione, sono
escluse altre forme di pretese nonché di eccezioni.
§ 3 Bei Prostituierten steht das eingeschränkte
Weisungsrecht im Rahmen einer abhängigen
Tätigkeit der Annahme einer Beschäftigung im
Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht entgegen.
§ 3 Nei confronti dei soggetti che esercitano la
prostituzione il limitato potere di impartire ordini nell’ambito di un’attività dipendente non si
pone in contrasto con l’accettazione di un
impiego nel senso del diritto della sicurezza
sociale.
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Artikel 2 Änderung des Strafgesetzbuches
Articolo 2. Modificazione del codice penale
(...) Artikel 3 Inkrafttreten
[…] Articolo 3. Entrata in vigore
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
Questa legge entra in vigore il 1 Gennaio 2002.
2.4
Francia*
Le forme di sfruttamento sessuale: il prossenetismo
Art. 225-5
Art. 225-5
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de
quelque manière que ce soit:
Il prossenetismo è il fatto commesso da chiunque con qualsiasi mezzo:
1o D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui;
1. di aiutare, di assistere o di proteggere la prostituzione altrui;
2o De tirer profit de la prostitution d’autrui,
d’en partager les produits ou de recevoir des
subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution;
2. di trarre profitto dalla prostituzione altrui, di
condividerne i prodotti o di ricevere dei sussidi
da una persona dedita abitualmente alla prostituzione;
3o D’embaucher, d’entraîner ou de détourner
une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme
est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
1.000.000 F d’amende.
3. di assumere, di portare o distogliere una persona per la prostituzione o di esercitare su quest’ultima una pressione al fine che essa si prostituisca o continui a farlo. Il prossenetismo è
punito con cinque anni di reclusione e con
1.000.000 F di ammenda.
Note
L’art. 225-5 viene utilizzato per punire la tratta
di donne, ridotta, come vedremo, allo sfruttamento della prostituzione e al prossenetismo
aggravato.
Il prossenetismo è aggravato se commesso nei
*
A cura di Emanuela Fronza (Università di Modena e Reggio Emilia). Si desidera ringraziare
Georgina Vaz Cabral per l’aiuto fornito nel reperimento di documenti e informazioni.
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confronti di un minore.
Art. 225-7
Art. 225-7
Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 10.000.000 F d’amende lorsqu’il est commis:
Il prossenetismo è punito con una pena di dieci
anni di reclusione e di 10.000.000 F di ammenda quando è commesso:
1o À l’égard d’un mineur;
1. nei confronti di un minore;
2o À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
2. nei confronti di una persona la cui particolare vulnerabilità, a causa dell’età, di una malattia, di una infermità o di una deficienza fisica o
psichica o a causa dello stato di gravidanza, è
visibile o è conosciuta dall’autore;
3o À l’égard de plusieurs personnes;
3. nei confronti di più persone;
4o À l’égard d’une personne qui a été incitée à
se livrer à la prostitution soit hors du territoire
de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
4. nei confronti di una persona che è stata incitata a prostituirsi sia fuori dal territorio della
Repubblica, sia al suo al suo arrivo sul territorio della Repubblica;
5o Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de
l’autorité que lui confèrent ses fonctions;
5. nei confronti di un ascendente naturale o
adottivo della persona che si prostituisce o
attraverso una persona che ha autorità su di lei
o che abusa dell’autorità che possiede a causa
delle sue funzioni;
6o Par une personne appelée à participer, de
par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien
de l’ordre public;
6. attraverso una persona chiamata a partecipare per le sue funzioni a lottare contro la prostituzione, a proteggere la salute o al mantenimento dell’ordine pubblico;
7o Par une personne porteuse d’une arme; Pén. 132-75.
7. attraverso una persona che possiede un’arma - Pen. 132-75;
8o Avec l’emploi de la contrainte, de violences
ou de manoeuvres dolosives;
8. con l’impiego della coazione, delle violenze o
delle manovre;
9o Par plusieurs personnes agissant en qualité
d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée. - Pén.
9. attraverso più persone che agiscono in qualità d’autore o di complice senza che esse costituiscano un gruppo organizzato - Pen.
132-71. (L. no 98-468 du 17 juin 1998)
132-71 (L. n. 98-648 del 17 giugno 1998)
132-72. «10o Grâce à l’utilisation, pour la diffu-
132-72 “10° Grazie all’utilizzazione per la diffu-
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sion de messages à destination d’un public non
déterminé, d’un réseau de télécommunications.»
sione dei messaggi destinati ad un pubblico
non determinato di una rete di telcomunicazioni”.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.
I due primi commi dell’art. 132-23 relativi al
periodo di sicurezza sono applicabili alle infrazioni previste in questo articolo.
Le due disposizioni che seguono sono state
introdotte dal legislatore nel 1994 e puniscono
il prossenetismo commesso in banda organizzata o facendo ricorso a torture o atti di barbarie (per le pene accessorie previste per tale
tipologia delittuosa v. l’art. 225-21 del c.p.).
Art. 225-8
Art. 225-8
Le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est puni
de vingt ans de réclusion criminelle et de
20.000.000 F d’amende lorsqu’il est commis en
bande organisée. - Pén. 132-71.
Il prossenetismo previsto all’art. 225-7 è punito con venti anni di reclusione e con
20.000.000 F di ammenda se è commesso in
banda organizzata. - Pen. 132-71.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables à
l’infraction prévue par le présent article.
I due primi commi dell’art. 132-23 relativi al
periodo di sicurezza sono applicabili alla infrazione prevista in questo articolo.
Art. 225-9
Art. 225-9
Le proxénétisme commis en recourant à des
tortures ou des actes de barbarie est puni de la
réclusion criminelle à perpetuité et de
30.000.000.000 F de amende.
Il prossenetismo commesso ricorrendo a
delle torture o a degli atti di barbarie è punito
con l’ergastolo e con 30.000 000.000 F di
ammenda.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23
relatif à la periode de sûreté sont applicables à
l’infraction prévue au présent article.
I due primi commi dell’art. 132-23 sono applicabili all’infrazione prevista in questo articolo.
Le forme di sfruttamento economico
Art. 225-13
Art. 225-13
Le fait d’obtenir d’une personne, en abusant de
sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués
Il fatto di ottenere da una persona, abusando
della sua vulnerabilità o della sua situazione di
dipendenza, dei servizi non retribuiti o in cam-
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ou en échange d’une rétribution manifestement
sans rapport avec l’importance du travail
accompli est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende
bio di una retribuzione manifestamente sproporzionata rispetto al lavoro compiuto, è punito con due anni di reclusione e con 500.000 F
di ammenda.
Art. 225-14
Art. 225-14
Le fait de soumettre une personne, en abusant
de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
est puni de deux ans d’emprisonnement et de
500.000 F d’amende.
Il fatto di sottoporre una persona, abusando
della sua vulnerabilità o della sua situazione di
dipendenza, a delle condizioni di lavoro o di
alloggio incompatibili con il rispetto della dignità umana, è punito con due anni di reclusione e
con 500.000 F di ammenda.
Tali disposizioni, introdotte col nuovo codice,
rispondono all’esigenza del legislatore del 1994
di rinforzare la protezione delle persone particolarmente vulnerabili e di garantire una tutela
per gli immigrati da condizioni lavorative o abitative disumane.
La situazione di dipendenza o la vulnerabilità
della vittima e l’abuso di questa situazione sono
condizioni necessarie e comuni alle due fattispecie. Queste tre nozioni, tuttavia, sono poco
tassative (cfr. F. Massias, "L'esclavage contemporain". Si veda tale contributo anche per la
giurisprudenza citata, che mette bene in evidenza l’inadeguatezza delle disposizioni vigenti
per reprimere nuove fenomenologie di schiavitù e di lavoro forzato).
Art. 227-22
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la
corruption d’un mineur est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende.
Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 700 000 F d’amende lorsque le
mineur est âgé de moins de quinze ans (L. no
98-468 du 17 juin 1998) «ou lorsque le mineur
a été mis en contact avec l’auteur des faits
grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé,
d’un réseau de télécommunications ou que les
faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des
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entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d’un tel établissement».
Les mêmes peines sont notamment applicables
au fait, commis par un majeur, d’organiser des
réunions comportant des exhibitions ou des
relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Le contravvenzioni
Art. R. 623-1
Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image
ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Art. R. 624-1
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné
aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes:
1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation;
3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la
libre disposition;
4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus;
5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
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Art. R. 625-1
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une
incapacité totale du travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes:
1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle;
2o L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à
autorisation;
3o La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la
libre disposition;
4o Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant trois ans au plus;
5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit;
6o Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 13211.
Art. 131-12
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont:
1o L’amende;
2o Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-14.
Ces peines ne sont pas exclusives d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux
articles 131-16 et 131-17.
Art. 131-13
Le montant de l’amende est le suivant:
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1o 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe;
2o 1.000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe;
3o 3.000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe;
4o 5.000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe;
5o 10.000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20.000
F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.
LEGGE N. 2001-434 DEL 21 MAGGIO 2001
«TENDANT A LA RECONNAISSANCE DE LA
TRAITE ET DE L’ESCLAVAGE EN TANT QUE
CRIME CONTRE L’HUMANITE » (In Journal
Officiel n. 119, 23 Mai 2001, p. 8175)
LEGGE N. 2001-434 DEL 21 MAGGIO 2001
“TENDENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA
TRATTA E DELLA SCHIAVITÙ COME CRIMINI
CONTRO L’UMANITÀ” (in Journal Officiel n.
119 del 23 maggio 2001, p. 8175).
Article 1
Art. 1
La République française reconnaît que la traite
négrière transatlantique ainsi que la traite dans
l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre
part, perpétrés à partir du xve siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et
en Europe contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité.
La Repubblica francese riconosce che la tratta
dei neri translantica, nonché la tratta nell’Oceano Indiano da una parte, e la schiavitù dall’altra,
commesse contro le popolazioni africane,
indio-americane, malgache e indiane a partire
dal XV sec. nelle Americhe e nei Caraibi, nell’Oceano Indiano e in Europa, costituiscono un
crimine contro la umanità.
Article 2
Les programmes scolaires et les programmes
de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. La
coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances
archéologiques accumulées en Afrique, dans
les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les
autres territoires ayant connu l’esclavage sera
encouragée et favorisée.
Article 3
Une requête en reconnaissance de la traite
négrière transatlantique ainsi que de la traite
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dans l’océan Indien et de l’esclavage comme
crime contre l’humanité sera introduite auprès
du Conseil de l’Europe, des organisations internationales et de l’Organisation des Nations
unies. Cette requête visera également la recherche d’une date commune au plan international
pour commémorer l’abolition de la traite
négrière et de l’esclavage, sans préjudice des
dates commémoratives propres à chacun des
départements d’outre-mer.
Article 4
Le dernier alinéa de l’article unique de la loi no
83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: « Un
décret fixe la date de la commémoration pour
chacune des collectivités territoriales visées cidessus; « En France métropolitaine, la date de
la commémoration annuelle de l’abolition de
l’esclavage est fixée par le Gouvernement après
la consultation la plus large; « Il est instauré un
comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d’associations défendant la mémoire des esclaves, chargé de proposer, sur l’ensemble du territoire national, des
lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations. La composition, les compétences et les
missions de ce comité sont définies par un
décret en Conseil d’Etat pris dans un délai de
six mois après la publication de la loi no 2001434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que
crime contre l’humanité. »
Article 5
A l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, après les mots: « par ses
statuts, de », sont insérés les mots: « défendre
la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs
descendants,». La présente loi sera exécutée
comme loi de l’Etat.
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Norme processuali
Art. 138 (L. no 70-643 du 17 juill. 1970)
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction (L. no 2000-516 du 15 juin 2000,
art. 132-V, applicable à compter du 1er janv. 2001) «ou par le juge des libertés et de la détention»
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «si la personne mise en examen» encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «astreint la personne concernée» à se soumettre, selon la
décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:
1o Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;
2o Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;
3o Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction;
4o Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;
5o Se présenter périodiquement aux services (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 50-I, applicable à compter du 1er janv. 2001) «associations habilitées» ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à (L. no 93-2
du 4 janv. 1993) «la personne mise en examen»;
6o Répondre aux convocations de toute autorité (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 50-I, applicable à compter du 1er janv. 2001) «, de toute association» ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur
ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement (L. no 2000-516 du 15 juin
2000, art. 50-I, applicable à compter du 1er janv. 2001) «ainsi qu’aux mesures socio-éducatives
destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive»;
7o Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;
8o S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au
greffe son permis de conduire contre récépissé; (L. no 85-1407 du 30 déc. 1985) «toutefois, le juge
d’instruction peut décider que (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «la personne mise en examen» pourra
faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle»;
9o S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge
d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;
10o Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;
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11o Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois,
sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources (L. no 2000-516 du 15
juin 2000, art. 51-I, applicable à compter du 1er janv. 2001) «et des charges» de (L. no 93-2 du 4
janv. 1993) «la personne mise en examen»;
12o (L. no 75-701 du 6 août 1975) «Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «Lorsque
l’activité concernée est celle d’un avocat,» (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 45) «le conseil de
l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; le conseil de l’ordre statue dans
les quinze jours»; - V. infra, Circ. 31 mai 2000.
«13o Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé.» (L. no 83-608 du 8 juill. 1983) «14o Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «elle» est détenteur;
«15o Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles (Abrogé par L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art.
51-II, applicable à compter du 1er janv. 2001) «destinées à garantir les droits de la victime»;
«16o Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu’
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «elle a été condamnée» à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.» (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «Les
modalités d’application du présent article, en ce qui concerne notamment l’habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret
en Conseil d’État.».
Art. 144 (L. no 2000-516 du 15 juin 2000, art. 57, applicable à compter du 1er janv. 2001) La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen:
1o De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les
témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et
complices;
2o De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement;
3o De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de
l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d’emprisonnement.
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2.5
Belgio*
Legge contenente delle disposizioni per la repressione della tratta degli
esseri umani e della pornografia infantile del 13 aprile 1995 e relativa circolare del 13 gennaio 1997
LOI DU 13 AVRIL 1995 CONTENANT DES DISPOSITIONS EN VUE DE LA REPRESSION DE
LA TRAITE DES ETRES HUMAINS ET DE LA
PORNOGRAPHIE ENFANTINE.
LEGGE 13 APRILE 1995 CONTENENTE DELLE
DISPOSIZIONI PER LA REPRESSIONE DELLA
TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DELLA PORNOGRAFIA INFANTILE.
CHAPITRE I. - Traite des êtres humains.
CAPITOLO 1. Tratta di esseri umani.
Article 1. Un article 77-bis, libellé comme suit,
est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers:
Articolo 1. Un articolo 77-bis, redatto come
segue, è inserito nella legge del 15 dicembre
1980 sull’accesso al territorio, il soggiorno, lo
stabilimento e l’allontanamento di stranieri:
"Art. 77bis. § 1. Quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit
par un intermédiaire, à permettre l’entrée (,
transit1) ou le séjour d’un étranger dans le
Royaume et, ce faisant:
“art. 77 bis. Par. 1 Chiunque contribuisce in
qualsiasi modo sia direttamente sia con un
intermediario a permettere l’ingresso (, transito2) o il soggiorno di uno straniero nel Regno
e in questo modo:
1° fait usage à l’égard de l’étranger, de facon
directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme
quelconque de contrainte;
1. fa uso nei confronti dello straniero di manovre dolose, di violenza, di minacce o di qualsiasi forma di coazione;
2° ou abuse de la situation particulièrement
vulnérable dans laquelle se trouve l’étranger en
raison de sa situation administrative illégale ou
précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie,
d’une infirmité ou d’une déficience physique ou
mentale;
2. o abusa della situazione vulnerabile in cui si
trova lo straniero a causa della sua situazione
amministrativa illegale o precaria, di uno stato
di gravidanza, di una malattia, di una infermità,
di una deficienza fisica o mentale;
sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq
ans et d’une amende de cinq cents francs à
vingt-cinq mille francs.
sarà punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con una ammenda da cinquecento a venticinquemila franchi.
*
A cura di Emanuela Fronza (Università di Modena e Reggio Emilia). Si desidera ringraziare
Georgina Vaz Cabral e Bruno Moens per l’aiuto fornito nel reperimento di documenti e
informazioni.
1 Inciso aggiunto con legge successiva.
2 Incisive added by a subsequent law.
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(§ 1-bis Quiconque abuse, soit directement soit
par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa
situation administrative illégale ou précaire, en
vendant, louant ou en mettant à disposition des
chambres ou tout autre local dans l'intention de
réaliser un profit anormal. Sera puni d'un
emprisonnemet d'un an à cinq ans et d'une
amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille
francs)3
(§ 1-bis Chiunque abusa, o direttamente o
attraverso un intermediario, della posizione
particolarmente vulnerabile di un straniero a
causa della sua situazione amministrativa illegale o precaria, vendendo, locando o mettendo
a disposizione delle abitazioni o altri locali al
fine di realizzare un profitto anormale, sarà
punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con una ammenda da cinquecento a venticinquemila franchi )4
§ 2. L’infraction visée au § 1er sera punie de
réclusion et d’une amende de cinq cents francs
à vingt-cinq mille francs, si elle constitue une
activité habituelle.
Par. 2 L’infrazione di cui al par. 1 sarà punita
con la reclusione e una ammenda da cinquecento a venticinquemila franchi se essa costituisce attività abituale.
§ 3. L’infraction visée au § 2 sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans et d’une
amende de mille francs à cent mille francs, si
elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association,
et ce, que le coupable ait ou non la qualité de
dirigeant.
Par. 3 L’infrazione di cui al par. 2 sarà punita coi
lavori forzati da dieci a quindici anni e con una
ammenda da mille a centomila franchi se essa
costituisce un atto di partecipazione all’attività
principale o accessoria di una associazione e
questo a prescindere che il colpevole abbia o
no la qualità di dirigente.
§ 4. Les coupables des infractions visées aux §
2 et § 3 seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés aux n° 1er, 3, 4 et 5
de l’article 31 du Code pénal.
Par. 4 I colpevoli delle infrazioni di cui al par. 2
e 3 saranno inoltre condannati all’interdizione
dei diritti specificati ai numeri 1-3-4-5 dell’art.
31 del codice penale.
§ 5. La confiscation spéciale prévue à l’article
42, 1°, du Code pénal peut être appliquée, même
lorsque la propriété des choses sur lesquelles
elle porte n’appartient pas au condamné.
Par. 5 La confisca speciale prevista all’art. 42,
c. 1 del codice penale può essere applicata
anche quando le cose su cui essa ricade non
appartengono al condannato.
Art. 2. L’article 379 du Code pénal est remplacé
par la disposition suivante:
"Art. 379. Quiconque aura attenté aux moeurs
en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur de l’un
ou de l’autre sexe, sera puni de réclusion et
d’une amende de cinq cents francs à vingt-cinq
mille francs.
3 Comma aggiunto con legge successiva.
4 Comma added by a subsequent law.
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Il sera puni des travaux forcés de dix ans à
quinze ans et d’une amende de cinq cents
francs à cinquante mille francs si le mineur n’a
pas atteint l’âge de seize ans accomplis.
La peine sera des travaux forcés de quinze ans
à vingt ans et d’une amende de mille francs à
cent mille francs, si le mineur n’a pas atteint
l’âge de dix ans accomplis."
Art. 3. L’article 380-bis du même Code est remplacé par la disposition suivante:
Articolo 3 L’art. 380-bis dello stesso codice è
sostituito dalla seguente disposizione:
"Art. 380-bis. § 1. Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
cinq cents francs à vingt-cinq mille francs:
“art. 380-bis par. 1. Sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una ammenda da cinquecento a venticinquemila franchi:
1° quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou
retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure (...);
1. chiunque, per soddisfare le passioni altrui
avrà assunto, condotto, deviato, in vista della
corruzione o della prostituzione, anche con il
suo consenso una persona maggiore (…);
2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution;
2. chiunque avrà tenuto una casa di corruzione
o di prostituzione;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres
ou tout autre local dans le but de réaliser un
profit anormal;
3. chiunque avrà venduto, affittato o messo a
disposizione, a fini di prostituzione, camere o
ogni altro locale per realizzare un profitto anormale;
4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit,
exploité la débauche ou la prostitution d’autrui.
4. chiunque avrà in qualunque modo sfruttato
la corruzione o la prostituzione altrui.
§ 2. La tentative de commettre les infractions
visées au § 1er sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende
de cent francs à cinq mille francs.
Par. 2. Il tentativo di commettere le infrazioni di
cui al par. 1 sarà punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con una ammenda da cento a
cinquemila franchi.
§ 3. Seront punies des travaux forcés de dix
ans à quinze ans et d’une amende de cinq cents
francs à cinquante mille francs, les infractions
visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur:
Par. 3. Saranno puniti con i lavori forzati da
dieci a quindici anni e con una ammenda da
cinquecento a cinquantamila franchi le infrazioni di cui al par. 1 se il loro autore:
1° fait usage, de facon directe ou indirecte, de
manoeuvres frauduleuses, de violence, de
menaces ou d’une forme quelconque de contrainte;
1. fa uso direttamente o indirettamente di
manovre dolose, di violenza, di minacce o di
qualsiasi forma di coazione;
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2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable d’une personne en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, d’un état de
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou
d’une déficience physique ou mentale.
2. o abusa della situazione vulnerabile in cui si
trova lo straniero a causa della sua situazione
amministrativa illegale o precaria, di uno stato
di gravidanza, di una malattia, di una infermità,
di una deficienza fisica o mentale.
[…]
[…]
§ 4. Sera puni des travaux forcés de dix ans à
quinze ans et d’une amende de mille francs à
cent mille francs:
Par. 4. Sarà punito con i lavori forzati da dieci a
quindici anni e con una ammenda da mille a
centomila franchi:
1° quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou
retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur âgé de moins de seize ans,
même de son consentement, en vue de la
débauche ou de la prostitution;
1. chiunque, per soddisfare le passioni altrui
avrà assunto, condotto, deviato, sia direttamente sia attraverso un intermediario in vista
della corruzione o della prostituzione, anche
con il suo consenso una minore di sedici anni;
2° quiconque aura tenu, soit directement soit
par un intermédiaire, une maison de débauche
ou de prostitution où des mineurs se livrent à la
prostitution ou à la débauche;
2. chiunque, direttamente o indirettamente,
avrà tenuto una casa di corruzione o di prostituzione, dove minori si prostituiscono o sono
corrotti;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d’un mineur, aux fins de la débauche ou
de la prostitution, des chambres ou tout autre
local dans le but de réaliser un profit anormal;
3. chiunque avrà venduto, affittato o messo a
disposizione di un minore a fini della corruzione o di prostituzione, camere o ogni altro locale per realizzare un profitto anormale;
4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution
d’un mineur âgé de moins de seize ans.
4. chiunque avrà in qualunque modo sfruttato
la corruzione o la prostituzione di un minore di
sedici anni.
§ 5. Les infractions visées au § 4 seront punies
des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et
d’une amende de mille francs à cent mille
francs si elles sont commises à l’égard d’un
mineur de moins de dix ans."
Par. 5. Le infrazioni di cui al par. 4 saranno
puniti con lavori forzati da quindici a venti anni
e con una ammenda da mille franchi se esse
sono commesse nei confronti di un minore di
dieci anni”.
Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 381bis, libellé comme suit:
"Art. 381bis. Les infractions visées aux articles
379 et 380bis, §§ 3 et 4, seront punies des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d’une
amende de mille francs à cent mille francs si
elles constituent des actes de participation à
l’activité principale ou accessoire d’une asso-
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ciation, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant."
Art. 5. A l’article 382 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, la référence aux articles 380,
380ter et 381 est supprimée;
2° l’alinéa 2 est complété par ce qui suit:
"Sans avoir égard à la qualité de la personne
physique ou morale de l’exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement dans lequel
les infractions ont été commises, pour une
durée d’un mois à trois ans à compter du jour
où la condamnation contradictoire ou par
défaut sera devenue irrévocable.
Toute infraction à la disposition du jugement ou
de l’arrêt ordonnant la fermeture de l’établissement sera punie d’un emprisonnement de six
mois à trois ans et d’une amende de mille
francs à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement."
Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article 382bis, libellé comme suit:
"Art. 382bis. La confiscation spéciale visée à
l’article 42, 1°, peut être appliquée, même si la
propriété des choses sur lesquelles elle porte
n’appartient pas au condamné."
CHAPITRE II. - Pornographie enfantine.
Art. 7. Un article 383bis, libellé comme suit, est
inséré dans le même Code:
"Art. 383bis. § 1. Sans préjudice de l’application des articles 379 et 380bis, quiconque aura
exposé, vendu, loué, distribué ou remis des
emblèmes, objets, films, photos, diapositives
ou autres supports visuels qui représentent des
positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des
mineurs âgés de moins de seize ans ou les
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aura, en vue du commerce ou de la distribution,
fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de réclusion et d’une amende
de cinq cents francs à dix mille francs.
§ 2. Quiconque aura sciemment possédé les
emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou
autres supports visuels visés sous le § 1er, sera
puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de cent francs à mille francs.
§ 3. L’infraction visée sous le § 1er, sera punie
des travaux forcés de dix ans à quinze ans et
d’une amende de cinq cents francs à cinquante
mille francs, si elle constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire
d’une association, et ce, que le coupable ait ou
non la qualité de dirigeant.
§ 4. La confiscation spéciale prévue à l’article
42, 1°, peut être appliquée à l’égard des infractions visées aux §§ 1er et 2, même lorsque la
propriété des choses sur lesquelles elle porte
n’appartient pas au condamné.
§ 5. L’article 382 est applicable aux infractions
visées aux §§ 1er et 3.
CHAPITRE III. - Extra-territorialité.
Art. 8. Un article 10ter, rédigé comme suit, est
inséré au Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle:
"Art. 10ter. Le Belge ou l’étranger trouvé en Belgique, qui aura commis hors du territoire du
Royaume une des infractions prévues par les
articles 372, 373, 375, 376 et 377 du Code
pénal si le fait a été commis sur la personne
d’un mineur de moins de 16 ans accomplis, par
les articles 379, 380bis, 381bis et 383bis, § 1er
et § 3, du même Code, par l’article 77bis, § 2 et
§ 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et par les articles 10,
11, 12 et 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à
réglementer et à contrôler les activités des
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entreprises de courtage matrimonial pourra
être poursuivi en Belgique même si l’autorité
belge n’a recu aucune plainte ou avis officiel de
l’autorité étrangère."
CHAPITRE IV. - Action en cessation.
Art. 9. Une action en cessation peut être introduite auprès du président du tribunal de première instance par les ministres compétents s’il y a
constatation d’infractions à la législation sociale
dans les lieux où il y a un motif raisonnable de
supposer que sont commises les infractions
visées soit aux articles 379 et 380bis du Code
pénal soit à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Art. 10. L’action est formée et instruite selon les
formes du référé.
Elle peut être formée par requête. Celle-ci est
déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de première instance ou envoyée à ce
greffe par lettre recommandée par la poste. Le
greffier de ce tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l’invite à comparaître au plus tôt trois jours et au plus tard huit
jours après l’envoi du pli judiciaire, auquel est
joint un exemplaire de la requête introductive.
Sous peine de nullité, la requête contient:
1° l’indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénoms, profession et domicile du
requérant;
3° les nom et adresse de la personne morale ou
physique contre laquelle la demande est formée;
4° l’objet et l’exposé des moyens de la demande;
5° la signature de l’avocat.
Il est statué sur l’action après avoir entendu le
ministère public, nonobstant toute poursuite
exercée en raison des mêmes faits devant toute
juridiction pénale.
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Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Le greffier est tenu d’informer sans délai le
ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application de l’article 9.
CHAPITRE V. - Exécution et suivi de la loi.
CAPITOLO V. Esecuzione e seguito della
legge.
Art. 11. § 1er. Pour l’application du présent
chapitre, il y a lieu d’entendre par traite des
êtres humains:
Art. 11. Par. 1 Per l’applicazione del presente
capitolo, per tratta di esseri umani si intende:
1° les infractions visées à l’article 77bis de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers;
1. le infrazioni di cui all’art. 77 bis della legge
del 15 dicembre 1980 sull’accesso al territorio,
sul soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento di stranieri;
2° les infractions visées aux articles 379 et
380bis, § 1er, 1°, §§ 2 et 3, du Code pénal.
2. le infrazioni di cui agli artt. 379 e 380 bis,
par. 1 n. 1, par. 2 e par. 3, codice penale.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, le Roi
détermine les règles et mesures concrètes qu’Il
estime opportun de fixer et de prendre en
faveur des victimes de la traite des êtres
humains afin de (...) les aider, notamment,
dans leurs éventuelles démarches en justice.
Par. 2. Nel quadro delle sue competenze il Re
determina le regole e le misure concrete che
ritiene opportuno di fissare e di prendere a
favore delle vittime della tratta di esseri umani
al fine di (…) aiutarle e in particolare negli
eventuali procedimenti giudiziari a cui saranno
sottoposte.
§ 3. L’article 2 de la loi du 15 février 1993
créant un Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme, est complété comme
suit:
Par. 3. L’art. 2 della legge del 15 febbraio 1993
che crea un Centro per le pari opportunità e per
la lotta contro il razzismo è cosi completato:
“Il centro deve altresì contribuire alla lotta contro la tratta di esseri umani”.
" Le Centre est en outre chargé de stimuler la
lutte contre la traite des êtres humains."
§ 4. A l’article 3, 5°, de la même loi, les mots
"auxquels l’application de la loi du 30 juillet 1981
tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme ou la xénophobie pourrait donner lieu;"
sont remplacés par les mots " auxquels pourrait
donner lieu l’application de la loi du 30 juillet
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés
par le racisme ou la xénophobie ou l’application
de la loi du ... contenant des dispositions en vue
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de la répression de la traite des êtres humains et
de la pornographie enfantine"
§ 5. Les associations agréées à cet effet par le
Roi et les organismes d’intérêt public peuvent
ester en justice dans tous les litiges auxquels
l’application de la présente loi pourrait donner
lieu.
Art. 12. Le Gouvernement fait annuellement
rapport au Parlement sur l’application de la
présente loi et sur la lutte contre la traite des
êtres humains en général. Ce rapport contient
notamment un exposé de la situation en ce qui
concerne les poursuites judiciaires.
CHAPITRE VI. - Disposition modificative.
Art. 13. Un 17°, libellé comme suit, est inséré
dans l’article 90ter, § 2, du Code d’instruction
criminelle:
"17° l’article 77bis, § 2 et § 3 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers."
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.
Art. 14. Sont abrogés:
1° les articles 380, 380ter et 381 du Code
pénal;
2° la mention des articles 380 et 380ter du
Code pénal dans l’article 90ter, § 2, 5°, du Code
d’instruction criminelle inséré par la loi du 30
juin 1994 relative à la protection de la vie privée
contre les écoutes, la prise de connaissance et
l’enregistrement de communications et de télécommunications privées;
3° la loi du 26 mai 1914 sur la répression de la
traite des blanches.
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Circolare del 13 gennaio 1997
CIRCULAIRE DU 13/01/1997
Circulaire contenant des directives a l’office
des etrangers, aux parquets, aux services de
police, aux services de l’inspection des lois
sociales et de l’inspection sociale relatives ai
assistance aux victimes de la traite des etres
humains
1. LE CONCEPT DE TRAITE DES ÊTRES
HUMAINS
La traite des êtres humains couvre une multitude de situations d’exploitation, notamment de
personnes étrangères, dans des secteurs
divers. La traite des êtres humains consiste
principalement en l’exploitation de la personne
ou du travail d’une personne dans divers secteurs économiques. Le secteur de «l’industrie
du sexe» constitue, dans ce cadre, spécifiquement un secteur particulièrement à risque.
La traite des êtres humains est rendue punissable à l’article I er, § 1, de la nouvelle loi du 13
avril 1995 dans les termes suivants:
«quiconque contribue, de quelque manière que
ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée ou le séjour d’un
étranger dans le Royaume et, ce faisant, 1’ fait
usage àl’égard de l’étranger, de façon directe
ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de
violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte 2° ou abuse de la situation
particulièrement vulnérable dans laquelle se
trouve l’étranger en raison de sa situation
administrative illégale ou précaire, d’un état de
grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou
d’une déficience physique ou mentale; sera
puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de cinq cents francs à vingtcinq mille francs.»
Circolare contenente direttive per l’ufficio
degli stranieri, per l’accusa, per i servizi di
polizia, per i servizi di ispezione delle leggi
sociali e dell’ispezione sociale relative
all’assistenza alle vittime della tratta degli
esseri umani
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Des peines plus importantes sont prévues lorsque l’infi’action constitue une activité habituelle ou lorsque celle-ci constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire
d’une association (article 1er, §2 et §3).
Une disposition analogue relative à la traite des
êtres humains a également été insérée à l’article 38Obis, §3, du Code Pénal pour l’exploitation de la débauche et de la prostitution d’autrui.
2. LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES
HUMAINS
2. LA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI
UMANI
Le Parlement et le Gouvernement fédéral, en
collaboration avec les Communautés et
Régions, ont développé une politique visant,
d’une part, à venir en aide aux victimes de la
traite des êtres humains et, d’autre part, à renforcer les possibilités de lutter contre les trafiquants et les filières. La politique d’aide aux
victimes vise aussi bien l’aide et l’accompagnement en Belgique, que l’accompagnement au
retour dans le pays d’origine.
Il Parlamento e il Governo federale, in collaborazione con le Comunità e le Regioni, hanno
sviluppato una politica mirante, da un lato ad
aiutare le vittime della tratta di esseri umani e
dall'altro,, a rinforzare le possibilità di lottare
contro i trafficanti e le prostitute. La politica di
assistenza alle vittime mira anche ad aiutare e
ad accompagnare sia in Belgio, sia nel paese di
origine.
Les dispositions permettant aux victimes de
séjourner légalement dans le pays dans le
cadre des procédures judiciaires contre les
exploitants renforcent les possibilités de mener
une enquête judiciaire approfondie et donnent
l’occasion aux victimes de venir témoigner au
cours d’un éventuel procès.
Le disposizioni che permettono alle vittime di
soggiornare legalmente nel paese nell’ambito
delle procedure giudiziarie contro gli sfruttatori
rinforzano le possibilità di condurre una indagine giudiziaria approfondita e forniscono l’occasione alle vittime di venire a testimoniare nel
corso di un eventuale processo.
3. CENTRES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS
3. CENTRI DI ACCOGLIENZA SPECIALIZZATI
Pour pouvoir assurer un accueil et un accompagnement adéquat des victimes de la traite
des êtres humains, les autorités ont agréé et
financent un centre d’accueil spécialisé dans
chaque Région: l’Asbl «Payoke» pour la Flandre
(Anvers), l’Asbl «Pagasa» pour la Région de
Bruxelles-Capitale et l’Asbl «Sürya» pour la
Région Wallonne (Liège).
Per potere assicurare una accoglienza e un
accompagnamento adeguato alle vittime della
tratta degli esseri umani, le autorità hanno dato
il loro accordo e finanziato un centro di accoglienza specializzato in ogni Regione: l’Absl
“Payoke” per la Fiandra (Anversa), l’Asbl
“Pagasa” per la Regione di Bruxelles Capitale e
l’Asbl “ Surya” per la Regione Vallonia (Liegi).
Ces centres assurent un accompagnement
psycho-social d’es victimes et offrent une aide
Tali centri assicurano un accompagnamento
psicosociale delle vittime e offrono assistenza
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juridique aux victimes qui souhaitent défendre
leurs intérêts dans le cadre de la procédure
judiciaire.
legale alle vittime che desiderano difendere i
loro interessi nel quadro della procedura giudiziaria.
A l’instar des organisations sociales déjà mentionnées dans la circulaire du 7 juillet 1994, ces
trois centres sont habilités à introduire une
demande de permis de séjour en faveur des
victimes de la traite des êtres humains.
In luogo delle organizzazioni sociali già menzionate nella circolare del 7 luglio 1994, questi
tre centri sono abilitati a presentare una
domanda di permesso di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani.
Par centre d’accueil spécialisé, on peut également entendre un service social qui, en tant
que point d’appui local, a conclu un accord de
collaboration – qui a été approuvé par le Ministre communautaire ou régional compétent –
avec un des trois centres d’accueil spécialisés
mentionnés ci-dessus.
Per centro di accoglienza specializzato possiamo ugualmente intendere quello che, come
punto di appoggio locale, ha concluso un
accordo di collaborazione – che è stato approvato dal Ministro comunitario o regionale competente – con uno dei tre centri di accoglienza
specializzati menzionati sopra.
4. COLLABORATION DYNAMIQUE ENTRE LES
CENTRES D’ACCUEIL, LES SERVICES DE
POLICE, LES SERVICES D’INSPECTION, L’OFFICE DES ETRANGERS ET LA JUSTICE
4. COLLABORAZIONE DINAMICA TRA I CENTRI DI ACCOGLIENZA, I SERVIZI DI POLIZIA, I
SERVIZI DI ISPEZIONE, L’UFFICIO DEGLI
STRANIERI E LA GIUSTIZIA
L’efficacité des actions dans le cadre de la lutte
contre la traite des êtres humains est étroitement liée au développement d’une dynamique
de collaboration entre, d’une part, les services
de police, les services d’inspection et les parquets et, d’autre part, les centres d’accueil spécialisés.
L’efficacia delle azioni nel quadro della lotta
contro la tratta di esseri umani è strettamente
legata allo sviluppo di una dinamica di collaborazione da un lato, tra i servizi di polizia, tra i
servizi di ispezione e l’accusa e, dall’altro, i centri di accoglienza specializzati.
La complémentarité des interventions de toutes
les parties concernées ne peut être réalisée que
si les victimes ou victimes présumées de la
traite des êtres humains sont effectivement
mises en contact avec les centres d’accueil
spécialisés.
La complementarietà degli interventi di tutte le
parti coinvolte può essere realizzata solo se le
vittime o le presunte tali della tratta di esseri
umani sono effettivamente messe in contatto
con i centri di accoglienza specializzati.
Le service de police ou d’inspection doit prendre immédiatement contact avec l’Office des
Etrangers pour toute personne qui séjourne
illégalement sur le territoire ou dont la situation
en matière de séjour suscite des doutes.
Il servizio di polizia o di ispezione deve prendere immediatamente contatto con l’ufficio degli
Stranieri per ogni persona che soggiorna illegalmente sul territorio o la cui situazione in
materia di soggiorno suscita dei dubbi.
Tant les victimes (présumées) séjournant légalement sur le territoire, que celles qui y séjournent illégalement doivent êtres mises en contact avec un centre d’accueil spécialisé.
Tanto le vittime (presunte) che soggiornano legalmente sul territorio che quelle che vi soggiornano
illegalmente devono essere messe in contatto con
un centro di accoglienza specializzato.
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Lorsqu’un centre d’accueil spécialisé prend en
charge l’accompagnement de la victime (présumée), il se charge également du suivi administratif avec l’Office des Etrangers. Le service de
police ou d’inspection concerné doit informer
l’Office des Etrangers de l’intervention du centre d’accueil spécialisé. Lorsque le centre d’accueil spécialisé ne peut pas prendre en charge
cet accompagnement, le service de police ou
d’inspection concerné suivra les instructions
de l’Office des Etrangers, selon les dispositions
habituelles.
Nel momento in cui un centro di accoglienza
specializzato si assume l’incarico di accompagnare la vittima (presunta), si incarica ugualmente del seguito amministrativo con l’ufficio
degli Stranieri. Il servizio di polizia o di ispezione
coinvolto deve informare l’Ufficio degli Stranieri
dell’intervento del centro di accoglienza specializzato. Se il centro di accoglienza specializzato
non può assumersi l’incarico di questo accompagnamento, il servizio di polizia o di ispezione
coinvolto seguirà le istruzioni dell’ufficio degli
Stranieri secondo le disposizioni abituali.
5. ORGANISATION PRATIQUE DU CONTACT
AVEC LES CENTRES D’ACCUEIL SPÉCIALISÉS
5. ORGANIZZAZIONE PRATICA DEL CONTATTO
CON I CENTRI DI ACCOGLIENZA SPECIALIZZATI
1° Si le service de police ou d’inspection est
convaincu qu’il est en présence d’une victime
de la traite des êtres humains, il prend les initiatives nécessaires pour que cette personne
puisse effectivement être accueillie par un centre d’accueil spécialisé et avise l’Office des
Etrangers de cette initiative s’il s’agit d’un
étranger qui se trouve dans une situation de
séjour illégale ou précaire.
1. Se il servizio di polizia o di ispezione è convinto che si è in presenza di una vittima della
tratta di esseri umani, adotta le misure necessarie al fine che questa persona possa essere
accolta da un centro di accoglienza specializzato e avvisa l’Ufficio degli Stranieri di questa iniziativa se si tratta di uno straniero che si trova
in un situazione di soggiorno illegale o precaria.
2° Si le service de police ou d’inspection ne sait
pas avec certitude si une personne est ou non
victime de la traite des êtres humains, le centre
d’accueil spécialisé doit se voir offrir la possibilité effective d’être mis en contact avec la personne concernée. Cela peut se faire, par exemple en invitant un collaborateur du centre d’accueil au bureau du service de police, moyennant l’accord de la personne concernée.
2. Se il servizio di polizia o di ispezione non sa
con certezza se una persona è o no vittima della
tratta di esseri umani al centro di accoglienza
specializzato deve essere data la possibilità di
mettersi in contatto con questa persona. Questo può realizzarsi per esempio invitando un
membro del centro di accoglienza nell’ufficio
del servizio di polizia, con l’assenso di questa
persona.
3° Enfin, s’il existe des indications selon lesquelles une ou plusieurs des personnes interceptées sont impliquées dans l’organisation ou
l’exploitation de la traite des êtres humains (et
ne sont dès lors pas des victimes), elles ne
seront pas mises en contact avec ur d’accueil
spécialisé.
3. Infine, se esistono delle indicazioni in base
alle quali una o più persone di quelle intercettate sono implicate nell’organizzazione o nello
sfruttamento della tratta degli esseri umani (e
non sono delle vittime), queste ultime non
saranno messe in contatto con centro di accoglienza specializzato.
Chaque fois que le service de police ou d’inspection rencontrera une personne pouvant
Ogni volta che il servizio di polizia o di ispezione incontrerà una persona che può essere vitti-
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être victime de la traite des êtres humains, il y
a lieu de lui remettre le feuillet d’information
relatif aux centres d’accueil spécialisés pour
victimes de la traite de êtres humains. Ce feuillet d’information rédigé en plusieurs langues
est rnis à disposition par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et
peut être obtenu auprès des services mentionnés dans la présente circulaire.
ma della tratta di esseri umani, può essergli
consegnato il foglio contenente le informazioni
relative ai centri di centro di accoglienza specializzati per le vittime della tratta di esseri
umani. Questo foglio di informazioni redatto in
più lingue è disponibile al Centro per le pari
opportunità e per la lotta contro il razzismo e
può essere ottenuto presso i servizi menzionati nella presente circolare.
6. ACTIONS COMMUNES DE CONTRÔLES
6. AZIONI COMUNI DI CONTROLLI
Sans mettre en danger le bon déroulement de
l’action programmée, il y a lieu, dans le cadre
des actions spécifiques de contrôles de la
main-d’oeuvre étrangère et en particulier dans
le cadre des actions communes de contrôle des
cellules d’inspection de la main-d’oeuvre étrangère par arrondissement (Protocole de collaboration des services d’inspection sociale du 30
juillet 1993 et Accord de collaboration entre le
Gouvernement Fédéral et les Gouvernements
Régionaux du 31 mars 1995), de demander à
temps aux centres d’accueil spécialisés de
rester en «stand by» en vue de l’accueil ou de
l’établissement d’un contact avec d’éventuelles
victimes de la traite des êtres humains.
Senza mettere in pericolo il buon svolgimento
dell’azione programmata, è possibile, nell’ambito delle azioni specifiche di controllo della
manodopera straniera e in particolare nel quadro delle azioni comuni di controllo delle cellule di ispezione della manodopera straniera per
quartiere (Protocollo di collaborazione dei servizi di ispezione sociale del 30 luglio 1993 e
accordo di collaborazione tra il Governo Federale e i Governi regionali del 31 marzo 1995),
domandare in tempo ai centri di accoglienza
specializzati di restare in standby in vista dell’accoglienza o dello stabilimento di un contatto con vittime eventuali della tratta di esseri
umani.
7. ASSISTANCE AUX VICTIMES PAR LES SERVICES DE POLICE ET LES PARQUETS
7. ASSISTENZA ALLE VITTIME DA PARTE DEI
SERVIZI DI POLIZIA E DELL’ACCUSA
Comme prévu à l’article 46, aI. 1er, de la loi du
5 août 1992 relative à la fonction de police et
dans la circulaire 00P15 bis, les services de
police ont pour responsabilité d’orienter les
victimes vers le service d’aide le plus approprié.
Come previsto dall’art. 46, c. 1, della legge del
5 agosto 1992 relativa alla funzione di polizia e
nella circolare OOP 15bis, i servizi di polizia
sono responsabili dell’orientamento delle vittime verso il servizio di assistenza più adeguato.
Il y a lieu, également, d’informer les victimes de
l’existence de services d’accueil des victimes
au sein des parquets.
Ugualmente è possibile informare le vittime
dell’esistenza dei servizi di assistenza delle vittime nel quadro dell’accusa.
Les parquets peuvent faire directement appel à
la collaboration des centres d’accueil spécialisés et ce, tant au cours de l’enquête, durant
laquelle la victime est alors accueillie dans le
centre d’accueil spécialisé, que dans le cadre
de la préparation d’une action judiciaire.
Gli organi dell’accusa possono chiedere direttamente la collaborazione dei centri di accoglienza specializzati e questo, sia durante l’indagine,
in cui allora la vittima viene accolta in un centro
di accoglienza specializzato, sia nel quadro
della preparazione di una azione giudiziaria.
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8. MODALITÉS D’APPLICATION PRATIQUE DE
LA CIRCULAIRE DU 7 JUILLET 1994
8. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PRATICA
DELLA CIRCOLARE DEL 7 LUGLIO 1994
La délivrance des titres de séjour et des autorisations d’occupation (permis de travail) aux
étrangers(ères), victimes de la traite des êtres
humains, se déroule en phases successives
liées au déroulement de la procédure judiciaire.
La consegna dei titoli di soggiorno e dei permessi di lavoro agli stranieri (alle straniere),
vittime della tratta di esseri umani, si svolge in
fasi successive legate allo svolgimento della
procedura giudiziaria.
8.1. Première phase: délivrance d’un ordre de
quitter le territoire dans les 45 jours.
8.1. Prima fase: rilascio di un ordine di
lasciare il territorio in 45 giorni.
Cette période de 45 jours doit permettre à la
victime qui quitte le milieu de la traite des êtres
humains et qui est accompagnée par un centre
d’accueil spécialisé de retrouver un état serein.
Durant cette période, les victimes concernées
peuvent décider si elles souhaitent ou non
déposer des déclarations concernant les personnes ou les réseaux de traite des êtres
humains qui les auraient exploitées ou si elles
souhaitent se préparer à un retour dans leur
pays d’origine.
Questo lasso di tempo deve permettere alla vittima, che esce dalla situazione di sfruttamento
legato alla tratta di esseri umani e che si rivolge a un servizio di accoglienza specializzato, di
ritrovare una serenità. Durante questo periodo,
le vittime in questione possono decidere se
desiderano o meno depositare delle dichiarazioni concernenti le persone o le reti della tratta di esseri umani che le avrebbero sfruttate o
se esse desiderano prepararsi per il ritorno nel
paese di origine.
Il importe, donc, que le service de police ou
d’inspection dès qu’il est mis en présence
d’une personne présumée être victime de traite
des êtres humains, prenne contact avec un
centre d’accueil spécialisé selon les modalités
prévue en 5.
È dunque importante che il servizio di polizia o
di ispezione dal momento in cui ha di fronte
una persona che si presume vittima della tratta
degli esseri umani, prende contatto con un centro specializzato secondo le modalità previste al
punto 5.
Le service de police concerné prend également
contact avec l’Office des Etrangers et fait, lé cas
échéant, mention de l’orientation de la victime
(présumée) vers un centre d’accueil spécialisé
.
Il servizio di polizia in questione prende anche
contatto con l’ufficio stranieri e fa, se necessario, menzione dell’orientamento della vittima
(presunta) ad un centro di accoglienza specializzato.
Si la victime a immédiatement introduit une
plainte ou fait des déclarations, le centre d’accueil spécialisé qui assure l’accompagnement
de la victime peut immédiatement demander à
l’Office des Etrangers l’application de la deuxième phase.
Se la vittima ha immediatamente presentato
una denuncia o fatto delle dichiarazioni il centro
di accoglienza specializzato che assicura l’accompagnamento della vittima può domandare
immediatamente all’ufficio degli Stranieri di
passare alla seconda fase.
8.2. Deuxième phase: délivrance d’une déclaration d’arrivée de 3 mois.
8.2. Seconda Fase: rilascio di una dichiarazione d’ingresso di tre mesi.
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La victime qui a déposé une plainte ou fait des
déclarations au cours du délaj de 45 jours,
recevra un permis de séjour provisoire de trois
mois libellé sous la forme d’une déclaration
d’arrivée.
La vittima che ha fatto denuncia o che ha reso
dichiarazioni nel corso dei 45 giorni, riceverà
un permesso di soggiorno provvisorio di tre
mesi rilasciato sotto la forma di una dichiarazione di arrivo.
Durant cette période, l’accompagnement de la
victime par un centre d’accueil spécialisé est
également obligatoire. Dans cette phase, la victime peut bénéficier d’un permis de travail provisoire.
Durante questa fase, le vittime devono continuare ad essere seguite obbligatoriamente da
un centro di accoglienza specializzato. In questo periodo le vittime possono ottenere un permesso di lavoro provvisorio.
L’Office des Etrangers s’informe immédiatement, et au plus tard un mois avant la fin de ce
délai de trois mois, auprès du procureur du Roi
des suites réservées à la plainte ou aux déclarations de la victime en indiquant la date à
laquelle une réponse est attendue.
L’Ufficio degli Stranieri si informa immediatamente, e al più tardi con un mese di anticipo
prima della fine del periodo di tre mesi, presso
il procuratore del Re del seguito riservato alla
denuncia o alle dichiarazioni della vittima, indicando la data rispetto a cui si è attesa una
risposta.
L’information du parquet doit comporter deux
éléments:
L’informazione dell’accusa deve contenere due
elementi:
1° s’il s’agit d’un dossier de traite des êtres
humains;
1. se si tratta di un dossier sulla tratta di esseri umani;
2° si le dossier est toujours en cours de traitement ou non.
2. se il dossier è ancora aperto o no.
Le procureur du Roi adresse, simultanément,
une information semblable à la victime.
Il procuratore del Re manda una informazione
simile, contestualmente, alla vittima.
En cas d’absence de réponse du parquet, la
demande d’information sera adressée au procureur général.
Nel caso in cui l'accusa non risponda la
domanda di informazione sarà indirizzata al
Procuratore Generale.
8.3. Troisième phase: délivrance d’un certificat d’inscription au registre des étrangers.
8.3. Terza fase: rilascio di un certificato di
iscrizione al registro degli stranieri.
Si la réponse du procureur du Roi aux deux
questions est positive, la victime reçoit un permis de séjour de plus de trois mois (habituellement six mois) qui peut être renouvelé jusqu’à
la fin de la procédure judiciaire.
Se la risposta del Procuratore del Re alle due
questioni è positiva la vittima riceve un permesso di soggiorno di più di tre mesi (normalmente sei mesi), che può essere rinnovato fino
alla fine del procedimento giudiziario.
Durant toute cette période, l’accompagnement
de la victime par un centre d’accueil spécialisé
reste obligatoire. Celle-ci pourra, à partir de
Durante questo periodo, l’accompagnamento
della vittima da parte di un Centro di accoglienza specializzato rimane obbligatorio. A partire
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cette phase, obtenir un permis de travail B.
Enfin, conformément au rapport de la Commission Parlementaire d’Enquête et dans l’intention d’assurer la sécurité des victimes, une procédure peut être entamée auprès de l’Office des
Etrangers en vue d’obtenir un permis de séjour
pour une durée indéterminée. Cette demande
de permis de séjour pour une durée indéterminée pourra être introduite par la victime dont la
plainte ou la déclaration aura débouché sur une
citation à comparaître devant le tribunal et pour
autant que sa plainte ou sa déclaration soit
considérée comme significative pour la procédure.
da questa fase, la vittima potrà ottenere un permesso di lavoro B. Infine in conformità al rapporto della Commissione Parlamentare di
inchiesta e con l’intenzione di assicurare la
sicurezza delle vittime può essere presentata la
richiesta presso l’Ufficio degli stranieri di un
permesso di soggiorno di durata indeterminata.
Tale domanda potrà essere presentata dalla vittima la cui denuncia o dichiarazione potrà sfociare in un avviso a presentarsi davanti al tribunale e se la sua denuncia o la sua dichiarazione
sono considerate come significative per la procedura.
9. AIDE SOCIALE AUX VICTIMES
9. AIUTO SOCIALE ALLE VITTIME
A partir du moment où une victime de la traite
des êtres humains obtient un permis de séjour
provisoire, donc dès la première phase, elle
peut bénéficier d’une aide sociale de la part du
C.P.A.S. ou via un centre d’accueil spécialisé
(A.R. du 13 mai 1994).
A partire dal momento in cui una vittima della
tratta degli esseri umani ottiene un permesso di
soggiorno provvisorio, dalla prima fase, può
beneficiare di un aiuto sociale da parte del
C.P.A.S. o attraverso un centro di accoglienza
specializzato. (A. R. del 13 maggio 1994).
2.6
Olanda*
Prostituzione
Wetboek van Strafrecht
Penal Code
Codice penale
Titel XIV: Misdrijven tegen de
zeden
Title XIV: Felonies against the
morals
Titolo XIV: Reati contro il buon
costume
Artikel 250a
Article 250a
Art. 250a
1. Met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van
de vijfde categorie wordt gestraft:
1. With a prison sentence at the
most 6 years or a fine of the V category will be punished:
1) Con la reclusione fino a 6 anni o
una multa della V categoria sarà
punito:
1o. degene die een ander door
geweld of een andere feitelijkheid of
door bedreiging met geweld of een
i) A person who, by physical compulsion or another act of violence
or by threat of physical compulsion
i) chiunque, con la coercizione fisica o un altro atto di violenza o con
la minaccia di coercizione fisica o di
*
A cura di Daniela Danna (Università di Trento).
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andere feitelijkheid dwingt dan wel
door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
of door misleiding beweegt zich
beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen
met een derde tegen betaling, dan
wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat
die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen
beschikbaar stelt;
2o. degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met
het oogmerk die persoon in een
ander land ertoe te brengen zich
beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen
met een derde tegen betaling;
3o. degene die een ander ertoe
brengt zich beschikbaar te stellen
tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van een
ander enige handeling onderneemt
waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander
zich daardoor tot het verrichten van
die handelingen beschikbaar stelt,
terwijl die ander minderjarig is;
4o. degene die opzettelijk voordeel
trekt uit seksuele handelingen van
een ander met een derde tegen
betaling, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die
ander zich onder de onder 1o
genoemde
omstandigheden
beschikbaar stelt tot het plegen van
die handelingen;
5o. degene die opzettelijk voordeel
trekt uit seksuele handelingen van
een ander met een derde tegen
betaling, indien die ander minderjarig is;
6o. degene die een ander door
or of another act of violence, compels another person to make him or
herself available to engage in
sexual acts with a third person for
payment, or who otherwise, by
means of overpowering by abuse
of a factual bond with the person or
of his/her deception, induces another person to make him or herself
available to engage in sexual acts
with a third person for payment or
who otherwise, in the foregoing circumstances, does any action that a
person knows or can reasonably
suspect will induce the other person to engage in these activities;
un altro atto di violenza, costringa
un’altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali
con un terzo per compenso o
comunque abusando della superiorità che gli deriva da un legame di
fatto o dall’inganno, induca un’altra
persona a rendersi disponibile a
intraprendere atti sessuali con un
terzo per compenso, o che comunque, nelle circostanze di cui sopra,
intraprenda qualunque azione che
sa o deve ragionevolmente supporre che indurrà l’altra persona a
impegnarsi in tali attività;
ii) A person who recruits, brings
with him or her or abducts another
person for the purpose of enticing
this person to engage in sexual acts
in another land with a third person
for payment;
ii) chiunque recluti, trasporti o rapisca un’altra persona al fine di
indurla a rendersi disponibile a
intraprendere in un altro paese atti
sessuali con un terzo dietro compenso;
iii) A person who induces another
person to be available to engage in
sexual acts with a third person for
payment, or who otherwise engages in any act which he or she
knows or can reasonably suspect
will induce the other person to
engage in these activities, if this
person is under age;
iii) chiunque induca un’altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con un terzo
per compenso, o che altrimenti
intraprenda qualunque azione che
sa o deve ragionevolmente supporre che indurrà l’altra persona a
impegnarsi in tali attività se l’altra
persona è minorenne;
iv) A person who consciously
takes advantage of the sexual activities for payment of another person with a third person, if he or
she knows or can reasonably suppose that the other person makes
him or herself available to these
activities under the conditions
referred to in point i);
iv) chiunque deliberatamente tragga vantaggio dalle attività sessuali
per compenso di un’altra persona
con un terzo, se sa o può ragionevolmente supporre che l’altra persona si rende disponibile a intraprendere queste attività nelle condizioni menzionate al punto i);
v) A person who consciously takes
advantage of the sexual activities
for payment to another person with
a third person, if the other person
is an under age;
v) chiunque deliberatamente tragga
vantaggio dalle attività sessuali per
compenso di un’altra persona con
un terzo, se l’altra persona è un
minore;
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geweld of een andere feitelijkheid of
door bedreiging van geweld of een
andere feitelijkheid dwingt dan wel
door misbruik uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of
door misleiding beweegt hem of
haar uit de opbrengst van zijn of
haar seksuele handelingen met een
derde te bevorderen.
2. De schuldige wordt gestraft met
een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een geldboete van
de vijfde categorie, indien:
1o. de feiten, omschreven in het
eerste lid, worden gepleegd door
twee of meer verenigde personen;
2o. de minderjarige de leeftijd van
zestien jaren nog niet heeft bereikt;
3o. geweld of andere feitelijkheid
als bedoeld in het eerste lid zwaar
lichamelijk letsel ten gevolge heeft.
3. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door een, twee of
meer verenigde personen onder
omstandigheden, bedoeld in het
tweede lid, onder 2o en 3o, worden
gestraft met een gevangenis van
ten hoogste tien jaren of een geldboete van de vijfde categorie.
2. The culprit will be punished with
a prison sentence at the most 8
years or a fine of the V category, if:
2) Il colpevole sarà punito con la
reclusione fino a 8 anni o con una
multa della V categoria se:
i) the felony, defined in section 1, is
perpetrated by two or more joined
parties;
i) il reato definito nel primo comma
è perpetrato da due o più persone
in concorso;
ii) the under age person has not yet
reached the age of 16;
ii) il minore non ha compiuto i 16
anni;
iii) gross bodily harm is caused by
physical compulsion or any another act of violence as referred in
section 1.
iii) gravi lesioni corporali sono causate dalla coercizione fisica o da un
altro atto di violenza definito al
comma 1.
3. The felony, defined in section 1,
which is perpetrated by two or
more joined parties under the conditions referred to in section 2
under ii) and iii), will be punished
with a prison sentence at the most
10 years or with a fine of the V
category.
3) Il reato definito al comma 1, se
sia stato commesso da due o più
persone in concorso nelle condizioni di cui al comma 2, ii) e iii), sarà
punito con la reclusione fino a 10
anni o con una multa della V categoria.
ARTICOLI ABROGATI O MODIFICATI
Art. 250 bis
Chiunque con premeditazione
cagioni o agevoli l’impudicizia
[ontucht] altrui e ne faccia mestiere
o abitudine, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa
di III categoria.
Art. 250 ter
1) É punito sia con la reclusione
fino a 6 anni sia con una multa di V
categoria, oppure con una sola di
queste pene, in quanto colpevole di
traffico di persone:
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i) chiunque con la coercizione fisica
o un altro atto di violenza o con la
minaccia della coercizione fisica o
di un altro atto di violenza o anche
abusando della predominanza che
deriva dalla coercizione fisica o dall’inganno induca alla prostituzione
oppure, sotto le predette circostanze, intraprenda determinate azioni
di cui lui o lei sa o deve ragionevolmente supporre che faranno finire
l’altro nella prostituzione;
ii) chiunque recluti, conduca con sé
o rapisca una persona con l’intento
di indurla alla prostituzione in un
altro paese;
iii) chiunque induca un altro alla
prostituzione o anche intraprenda
nei confronti di un altro determinate
azioni di cui lui o lei sa o deve ragionevolmente supporre che faranno
finire l’altro nella prostituzione, qualora l’altro sia minorenne.
2) É punito sia con la reclusione
fino a 8 anni sia con una multa di V
categoria, oppure con una sola di
queste pene:
i) il traffico di persone da parte di
due o più persone organizzate;
ii) il traffico di persone ai danni di
una persona non ancora sedicenne;
iii) il traffico di persone, qualora la
coercizione fisica o un altro atto di
violenza come intese nel primo
comma abbiano come conseguenza lesioni corporali pesanti.
3) Il traffico di persone da parte di
due o più persone organizzate nelle
circostanze, nominate nel secondo
comma, sotto ii) e iii), è punito sia
con la reclusione fino a 10 anni sia
con una multa della V categoria,
oppure con una sola di queste
pene.
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Codice penale del 1911 (emendato nel 1993)
Art. 250
1) […]
2) Chiunque faccia una professione o
un'abitudine del causare o incoraggiare atti indecenti da parte di altri
sarà punito con la prigione fino a un
anno o una multa della III categoria.
3) Il traffico di donne e il traffico di
minori di sesso maschile è punito
con la prigione fino a 5 anni o una
multa della IV categoria.
IN DISUSO
Art. 432 (Titolo II: Contravvenzioni
all’ordine pubblico)
Con l’arresto fino a 12 giorni o con
la multa di prima categoria sarà
punito:
1) […]
2) […]
3) colui che come lenone [souteneur] trae vantaggio dall’impudicizia [ontucht] di una donna.
Art. 245
Art. 245
1. A person who outside the marriage commits indecent actions
consisting in or including the
sexual penetration of the body, with
someone who someone who is 12
years old but not yet sixteen, will be
punished with a prison sentence at
the most 8 years or with a fine of
the V category.
1. Chiunque al di fuori del matrimonio commetta azioni impudiche che
consistono nella penetrazione sessuale del corpo o la comprendono,
con persona che abbia compiuto
12 anni ma non ancora i 16, sarà
punito con la prigione con un massimo di 8 anni o con una multa
della V categoria.
2. The process, except for the
cases referred to in the articles 248
and 249, and the cases in which the
person against whom the deeds
have been committed makes him
or herself available to perform
sexual activities for payment, doe-
2. Il processo, al di fuori dei casi
previsti dagli articoli 248 e 249 e
dei casi in cui colui rispetto al quale
è commesso il fatto si renda disponibile a effettuare relazioni sessuali
dietro compenso, non avviene se
non su querela. […]
Art. 245
1. Hij die met iemand, die de leeftijd
van twaalf jaren maar nog niet die
van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen
pleegt die bestaan uit of mede
bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt
gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste acht jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
2. Vervolging heeft, buiten de
gevallen van de artikelen 248 en
249, en de gevallen waarin degene
ten aanzien van wie het feit is
gepleegd zich beschikbaar stelt tot
het verrichten van seksuele hande-
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lingen tegen betaling, niet plaats
dan op klacht.
sn’t happen if charges have not
been pressed. […]
Art. 247
Art. 247
1. A person who commits indecent
actions with someone about whom
he or she knows that is in a condition of unconsciousness or of
physical inability, or suffers of arrested development or of a morbid
disturbance of his mental faculties
so that he or she is not or is inadequately in a position to determinate
or to express his or her will on what
happens or to oppose resistance,
or commits those actions outside
of the marriage with someone
under 16 years, or induces the latter to commit or to endure these
actions out of the marriage with a
third person, will be punished with
a prison sentence at the most 10
years or with a fine of the IV category.
1. Chiunque commetta azioni impudiche con qualcuno di cui sa che si
trova in stato di incoscienza o di
impotenza fisica, o anche che soffre di uno sviluppo bloccato o di un
disturbo insano delle sue facoltà
mentali tanto da non essere o essere insufficientemente in grado di
determinare o manifestare la sua
volontà sull’accaduto o di opporvi
resistenza o le commetta al di fuori
del matrimonio con qualcuno al di
sotto di 16 anni di età o induce quest’ultimo a commettere o tollerare
tali azioni fuori dal matrimono con
un terzo, sarà punito con la prigione fino a un massimo di 10 anni o
con una multa della IV categoria.
2. In the case in which the person
indicated in the first clause is minor
of 16 years and major of 12 years,
the process, except for the cases
referred to in the articles 248 and
249, and the cases in which the person against whom the deeds have
been committed makes him or herself available to perform sexual activities for payment, does not happen
if charges have not been pressed.
2. Nel caso in cui la persona indicata nel primo comma sia minore di
16 anni e maggiore di 12, il processo, al di fuori dei casi previsti dagli
articoli 248 e 249, e dei casi in cui
colui rispetto al quale è commesso
il fatto si rende disponibile a effettuare relazioni sessuali dietro compenso, non avviene se non su querela.
Art. 248a
Art. 248a
1. A person who, through gifts or
promises of money or goods, or
misusing the influence that he or
she has on another person, originating from a factual bond or from
deception, consciously induces an
under age person of correct conduct, knowing or having reasonably
to suspect that he is under age, to
commit with him the indecent
deeds or to endure these deeds
from him, will be punished with a
prison sentence at the most 4 years
or with a fine of the IV category.
1. Chiunque per mezzo di regali o
promesse di denaro o di beni, o
dell’abuso dell’ascendente che possiede sulla persona, derivante da
un legame di fatto, o dell’inganno,
deliberatamente induce un minorenne di comportamento impeccabile, sapendo che è minorenne o
dovendolo ragionevolmente sospettare, a commettere con lui
azioni impudiche o a sopportare tali
azioni da parte sua, sarà punito con
la prigione fino a un massimo di 4
anni o con una multa della IV categoria.
Art. 247
1. Hij die met iemand van wie hij
weet dat hij in staat van bewusteloosheid of lichamelijk onmacht
verkeert, dan wel aan een zodanige
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen
in staat is zijn wil daaromtrent te
bepalen of kenbaar te maken of
daartegen weerstand te bieden of
met iemand beneden de leeftijd van
zestien jaren buiten echt ontuchtige
handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van
zodanige handelingen buiten echt
met een derde verleidt, wordt
gestraft met een gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon beneden de leeftijd van
zestien jaren, twaalf jaren of ouder
is, heeft vervolging, buiten de
gevallen van de artikelen 248 en
249 , en de gevallen waarin degene
ten aanzien van wie het feit is
gepleegd zich beschikbaar stelt tot
het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling, niet plaats
dan op klacht.
Art. 248a
1. Hij die door giften of beloften van
geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend
overwicht of misleiding een minderjarige van onbesproken gedrag,
wiens minderjarigheid hij kent of
redelijkerwijs moet vermoeden,
opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen met hem te plegen of
zodanige handelingen van hem te
dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vierde
categorie.
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2. Het tweede , derde en vierde lid
van artikel 245 zijn van overeenkomstige toepassing.
2. The second, third and fourth
cause of the article 245 apply.
2. Si applicano il secondo, terzo e
quarto comma dell’articolo 245.
Art. 248b
Art. 248b
A person who commits immodest
acts with someone who is available
to perform sexual activities with a
third person for payment and that
is 16 years old but not yet eighteen,
will be punished with a prison sentence at the most 4 years or with a
fine of the IV category.
Chiunque commette impudicizia
con qualcuno che si rende disponibile a effettuare relazioni sessuali
con un terzo dietro compenso e
che ha compiuto 16 anni ma non
ancora 18 anni, sarà punito con la
prigione con un massimo di 4 anni
o con una multa della IV categoria.
Art. 251
Art. 251
1. With a sentence for the felonies
of the articles 242-247 and 248a250 it can be determined the interruption of the rights listed in the
points 1, 2 and 4 of the first cause
of the article 28.
1. Per condanna a causa di reati
previsti dagli articoli 242-247 e
248a-250a può essere stabilita la
sospensione dei diritti previsti ai
punti 1, 2 e 4 del primo comma dell’art. 28.
2. If the culprit of one of the felonies of the articles 248a-250a has
committed the felony during the
practice of his profession, he or
she can be removed from his profession.
2. Se il colpevole di uno dei reati di
cui agli articoli 248a-250a ha commesso il reato nell’esercizio della
sua professione, può essere destituito dall’esercizio della sua professione.
Art. 28
Art. 28
1. The rights which the culprit can
be deprived with a sentence in the
cases listed by the law are:
1. I diritti di cui può essere spogliato con una sentenza il colpevole nei
casi previsti dalla legge sono:
1) to hold a public office or certain
public offices;
1) rivestire cariche pubbliche o
determinate cariche pubbliche;
2) to serve the army;
2) servire le forze armate;
[…]
[…]
4) to act as legal representative or
administrator;
4) essere avvocato o amministratore legale;
Art. 248b
Hij die ontucht pleegt met iemand
die zich beschikbaar stelt tot het
verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling
en die de leeftijd van zestien jaren
maar nog niet de leeftijd van 18
jaren heeft bereikt, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van
de vierde categorie.
Art. 251
1. Bij veroordeling wegens een der
in de artikelen 242-247 en 248a250a omschreven misdrijven, kan
ontzetting van de in artikel 28, eerste lid , onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.
2. Indien de schuldige aan een der
misdrijven in de artikelen 248a250a omschreven, het misdrijf in
zijn beroep begaat, kan hij van de
uitoefening van dat beroep worden
ontzet.
Art. 28
1. De rechten waarvan de schuldige, in de bij de wet bepaalde gevallen, bij rechterlijke uitspraak kan
worden ontzet, zijn:
1° het bekleden van ambten of van
bepaalde ambten;
2° het dienen bij de gewapende
macht;
3° het recht de leden van algemeen
vertegenwoordigende organen te
verkiezen en tot lid van deze organen te worden verkozen;
4° het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder;
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[…]
[…]
NOT IN USE:
IN DISUSO:
Title II: Breech of the public order
Titolo II: Contravvenzioni all’ordine pubblico
Article 432
Art. 432
With the prison sentence at the
most 12 days or with a fine of the I
category will be punished:
Con l’arresto fino a 12 giorni o con
la multa di prima categoria sarà
punito:
1) […]
1) […]
2) […]
2) […]
3) a person who as a pimp takes
advantage of the immodesty of a
woman.
3) colui che come lenone [souteneur] trae vantaggio dall’impudicizia [ontucht] di una donna.
Law of modify the penal code,
other codes and laws (Abrogation
of the general proscription of putting up brothels), 1999
Legge di modifica al codice penale, ad alcuni altri codici e ad alcune leggi (abrogazione del divieto
generale di costituire postriboli),
1999
Article 7
Art. 7
In the municipality law after art.
151 the following article is inserted:
Nella Legge sui comuni dopo
l’art.151 viene inserito il seguente
articolo:
Article 151a
Art. 151a
5° de uitoefening van bepaalde
beroepen.
2. Ontzetting van leden van de
rechterlijke macht die, hetzij voor
hun leven, hetzij voor een bepaalde
tijd, zijn aangesteld, of van andere
voor hun leven aangestelde ambtenaren, geschiedt, ten opzichte van
het ambt waartoe zij aldus zijn aangesteld, alleen in de gevallen en op
de wijze bij de wet bepaald.
3. Ontzetting van het recht bedoeld
in het eerste lid, onder 3°, kan
alleen worden uitgesproken bij
veroordeling tot gevangenisstraf
van ten minste een jaar.
Titel II: Overtredingen betreffende
de openbare orde
Artikel 432
Met hechtenis van ten hoogste
twaalf dagen of geldboete van de
eerste categorie wordt gestraft:
1º. als schuldig aan bedelarij, hij die
in het openbaar bedelt;
2º. als schuldig aan landloperij, hij
die zonder middelen van bestaan
rondzwerft;
3º. hij die als souteneur uit de
ontucht van een vrouw voordeel
trekt.
Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing
algemeen bordeelberbod)
Art. 7
In de Gemeentewet wordt na artikel
151 een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 151a
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De raad kan een verordening vaststellen waarin voorschriften worden gesteld met betrekking tot het
bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele
handelingen met een derde tegen
betaling.
Vreeemdelingencirculaire
1.8.1988
The council can issue rules for
establishing the norms for giving
professionally the possibility to
perform sexual activities with a
third person for payment.
Il consiglio può emettere un regolamento con il quale si stabiliscono le
norme per fornire imprenditorialmente la possibilità di eseguire atti
sessuali con un terzo dietro pagamento.
Circular letter on foreigners
1.8.1988
Circolare sugli stranieri 1.8.1988
Object: Victims of the traffic in
women
Oggetto: Vittime del traffico di persone
Base: art. 4 of the Law on foreigners
Fondamento: art. 4 Legge sugli
stranieri
Date of coming into force: 1.8.1988
Data di entrata in vigore: 1 agosto
1988
The struggle against the felony of
trafficking in women requires a coordination of the policy about foreigners with the approach of the
penal law. The victims of the traffic
in women can be indeed involved
both in a lawsuit on the basis of the
penal law and on the basis of the
law on foreigners. So the foregoing
expulsion of these foreigners can
hinder the lawsuits of the Public
Prosecutor.
La lotta contro il reato di traffico di
donne richiede un coordinamento
della politica sugli stranieri con
l’approccio del diritto penale. Le
vittime di traffico di donne possono
in effetti essere coinvolte sia in procedure di diritto penale che di diritto degli stranieri. La precedente
espulsione di queste straniere può
pertanto ostacolare i processi del
Pubblico Ministero.
To prevent such undesirable situations the policy on foreigners is
corrected in accordance with the
recent promises of the Second
House. In the interim report around
the Circular on the foreigners of
1982 the policy on foreigners established for what is concerning the
victims of traffic in women (see
Enclosed)
Per prevenire tali situazioni indesiderate si corregge la politica sugli
stranieri in accordo con le recenti
promesse della Seconda Camera.
Nel rapporto interinale intorno alla
Circolare sugli stranieri del 1982 si
stabilisce la politica sugli stranieri
per quanto concerne le vittime di
traffico di donne (vedi Allegato).
‘s Gravenhage, 22nd august 1988
The Secretary of State for the Justice,
in name of the Secretary of State,
The general manager of the Police
and of the foreigners’ matters
‘s Gravenhage, 22 agosto 1988
Il Segretario di Stato per la Giustizia,
in nome del Segretario di Stato,
Il direttore generale della Polizia e
delle questioni degli stranieri
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Enclosed: Victims of the traffic in
women
Allegato: Vittime del traffico di
donne
1. General
1. Generale
The part of the policy on foreigners
that will be described in this chapter is strictly joined with the policy
that the Dutch Government conduces with reference to the struggle
against the traffic in women. The
descriptions of the relevant felonies
are contained in the articles 250-bis
and ter1 of the penal code. The discussion of the proposal of a new
article 250-bis hasn’t yet occurred
up to now in the First House, but
the new version of this article will
be published here for thoroughness’s sake, since this new description
and interpretation have an essential
influence on the judicial policy, as it
is effectually conduced now.
La parte della politica sugli stranieri che sarà descritta nel capitolo è
strettamente collegata con la politica che conduce il Governo olandese in rapporto alla lotta contro il
traffico di donne. Pertanto le
descrizioni dei reati rilevanti sono
comprese negli articoli 250-bis e
ter 2 del Codice penale. La discussione della proposta di nuovo articolo 250bis fino ad oggi non si è
ancora svolta nella Prima Camera,
ma la nuova versione di questo
articolo sarà qui già pubblicata per
completezza, dal momento che
questa nuova descrizione e interpretazione ha un’influenza essenziale sulla politica giudiziaria, come
già ora di fatto viene condotta.
The new suggestion of the article
250-bis of the penal code is the following:
“A person who, by physical compulsion or another act of violence or by
threat of physical compulsion or
another act of violence, compels
another person to make him or herself available to engage in sexual
acts with a third person for payment
or who otherwise, misusing of the
influence that comes by physical
compulsion or by deception, induces another person to indulge in
engaging in sexual acts for payment, will be punished with a prison
sentence at the most 6 years or with
a fine of the V category”.
The article 250ter has the following
expression:
“The traffic in women and in male
minors is punishable with a prison
sentence at the most 5 years or
with a fine of the V category.”
1
2
Now replaced by 250a (note of the author).
Ora sostituiti da 250a (nota dell’autrice).
La nuova proposta di articolo 250bis del Codice penale è la seguente:
“Chiunque, con la coercizione fisica
o un altro atto di violenza o con la
minaccia della coercizione fisica o
di un altro atto di violenza, costringa un’altra persona a rendersi disponibile a intraprendere atti sessuali con un terzo per compenso o
che altrimenti, abusando dell’influenza che gli deriva dalla coercizione fisica o dall’inganno, induca
un’altra persona ad accondiscendere a intraprendere atti sessuali per
compenso, sarà punito con la
reclusione fino a 6 anni o una multa
della V categoria”.
L’articolo 250-ter ha la seguente
formulazione:
“Il traffico di donne e il traffico di
minori di sesso maschile è punito
con la prigione con un massimo di
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5 anni o una multa della V categoria.”
As guide lines for the inquiries and
the lawsuits for this felony the following considerations must be
used: the culprit of traffic in women
can be considered also a person
who leads to prostitution with the
physical compulsion or another act
of violence or with a threat of the
physical compulsion or of another
act of violence or with the misuse
of his influence derived by a factual
bond or with deception, and in the
summentioned circumstances initiates actions in order to carry another person in the prostitution too.
The misuse of the influence derived
by a factual bond is supposed when
the prostitute finds herself in a
situation that is not the same in
which a prostitute of age practice
the trade in the Netherlands.
So the Dutch policy is directed as
much as possible to the encouragement of the arrest and of the
punishment of the culprits of the
offence mentioned in the articles
250 bis and ter of the penal code.
In this regard a great importance is
attached to the fact that the victims
of the traffic in women should
press charges.
Moreover it can be necessary to the
inquiry for the arrest and the lawsuit that the victims of the traffic in
women should be at the disposal of
the authorities for a longer period,
to complete the collection of the
evidence.
The policy on foreigners must be
joined to these points. More particularly it must be aware that the
victims of the traffic in women do
not press charges lest they be force
to go away from the Netherlands.
So the rule in question foresees the
implementation of a special action.
Come linea-guida per le indagini e i
processi per questo reato valgono
le seguenti considerazioni: in quanto colpevole di traffico di donne
può essere considerato colui che
avvia alla prostituzione con la coercizione fisica o un altro atto di violenza o con la minaccia della coercizione fisica o di un altro atto di
violenza o con l’abuso della sua
influenza derivante da un legame
effettivo o con l’inganno, e anche
nelle sunnominate circostanze
intraprende alcune azioni al fine di
portare un’altra persona alla prostituzione.
L’abuso dell’influenza derivante da
legami effettivi è supposta nel
momento in cui la prostituta si
trova in una situazione che non
equivale alle circostanze in cui una
prostituta maggiorenne esercita in
Olanda.
La politica olandese è pertanto
volta per quanto possibile all’incoraggiamento della cattura e punizione di coloro che si rendono colpevoli di infrazione agli articoli
250bis e ter del codice penale. A
questo riguardo è di grande importanza che le vittime di traffico di
donne sporgano denuncia.
Inoltre può sembrare necessario
alle indagini per la cattura e il processo che le vittime di traffico di
donne siano a disposizione per un
periodo più lungo per completare la
raccolta delle prove.
La politica sugli stranieri deve collegarsi a questi punti. Più in particolare deve essere consapevole
che le vittime di traffico di donne si
ritraggono dallo sporgere denuncia
per paura di essere allontanate dall’Olanda.
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It consists in the first place in a
series of rules of the behaviour in
relation to the suspect of potential
victims of the traffic in women
within the general surveillance that
the chief of the local police practises on the foreigners. Then the
possibility to permit in certain
cases a residence permit is foreseen.
Il regolamento in questione prevede pertanto di attuare un provvedimento speciale. Consiste innanzitutto in una serie di regole di comportamento in relazione al sospetto
di vittime potenziali di traffico di
donne nel quadro della sorveglianza generale che il capo della polizia
locale esercita sugli stranieri. Quindi è prevista la possibilità di concedere in determinati casi un permesso di soggiorno.
2. Surveillance
2. Vigilanza
The foreigners who are active in
prostitution in our land have not
generally received entrance to the
Netherlands with a visa. The general duty to present oneself to the
police is an important instrument
to have contacts with the person in
question. With these and with other
contacts within the surveillance on
the foreigners it can appear or it is
possible to hear about foreigners
who are victims of the traffic in
women. It is necessary that the
controls within this surveillance are
made methodically and intensely
by the foreign service. With some
information that somebody can be
a victim of the traffic, we must wait
before expelling. The periods in
which the expulsion is suspended
must be used to give attention to
the following aspects:
1) in the interest of the struggle
against the results of the traffic in
women it is necessary that the
women in question are put in condition to be visited by a doctor to
establish if they have possible
venereal diseases or other physical
and/or psychological problems;
2) if the Vice squad hasn’t had contact with the victim yet, it can be
important that the contact however
begins, so that no information is
lost that can be relevant for the task
of the Vice squad: therefore the victim can be put in a position to press
a charge;
Gli stranieri che sono attivi nella
prostituzione nel nostro paese non
hanno generalmente ottenuto l’accesso all’Olanda sulla base di un
visto. Il generale dovere di presentarsi alla polizia è un importante
strumento per avere contatti con le
persone in questione. Con questi e
con altri contatti nel quadro della
vigilanza sugli stranieri possono
apparire o è possibile che si parli di
straniere che sono vittime di traffico di donne. É necessario che i
controlli nell’ambito di questa vigilanza siano fatti sistematicamente e
intensamente dal servizio stranieri.
Già con pochi indizi che potrebbe
trattarsi di una vittima di traffico
bisogna aspettare prima di espellere. In periodi in cui l’espulsione è
sospesa devono essere usati per
dare attenzione ai seguenti aspetti:
1) nell’interesse della lotta contro i
risultati del traffico di donne è
necessario che le donne in questione siano messe in condizione di
farsi visitare da un medico per stabilire se hanno eventuali malattie
veneree o altri problemi fisici e/o
psichici;
2) se la buoncostume non ha ancora avuto nessun contatto con la vittima, può essere importante che il
contatto sia tuttavia messo in piedi,
cosicché nessuna informazione
vada perduta che possa essere rilevante per il compito della buoncostume: la vittima può pertanto
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essere messa in condizione di
sporgere denuncia;
3) the victim, if she wishes, can be
put in a position to inform a lawyer
of her will to begin the civil actions
against the culprits.
If another sojourn of the victim the
Netherlands, considered the
aspects above-mentioned, is not
necessary, and the victim is not
taken into consideration for a residence permit in accordance with
point 3, the policy is, as explained
in A 6, applied immediately [expulsion]
3) la vittima, se lo desidera, può
essere messa in condizione di
informare un avvocato della sua
volontà di intraprendere azioni civili contro i colpevoli.
Se un ulteriore soggiorno in Olanda
della vittima, considerati gli aspetti
di cui sopra, non è più necessario,
e la vittima non è presa in considerazione per un permesso di soggiorno secondo il punto 3, la politica è, così come spiegata in A 6,
immediatamente applicata [espulsione].
3. Residence permit
3. Permesso di soggiorno
If the victim of the traffic in women
presses a charge for offence to the
articles 250 bis and/or 250 ter of
the penal code, is taken into consideration for the concession of a
residence permit. The residence
permit is conceded in order to provide the person in question with a
title to remain during the investigations for the arrest, the process and
the sentence of the suspect or
suspects to have committed the
felony of which she is victim. So
the residence permit will be conferred only for the duration of the
inquiries for the arrest, for the lawsuit and for the sentence. This
restriction is expressed in the written ordinance for the concession of
the residence permit (under mention of the number of the minutes
or the number of the penal process
in question). In the identity papers,
in which the sojourn title appears,
the following text is written, in consideration of the protection of the
privacy of the victim upon her
return in her land of origin: “under
condition nominated in the Circular
of the foreigners of 1982, chapter B
22”.
Se una vittima di traffico di donne
sporge denuncia per violazione
degli artt. 250 bis e/o 250ter del
Codice Penale, è presa in considerazione per la concessione di un
permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è concesso al fine
di provvedere la persona in questione di un titolo per rimanere
durante le indagini per la cattura, il
processo e la condanna del o dei
sospetti di aver commesso il reato
di cui essa è vittima. Il permesso di
soggiorno sarà dunque conferito
solamente per la durata delle indagini per la cattura e il processo e la
condanna. Questa restrizione è
stata espressa nella disposizione
scritta per la concessione del permesso di soggiorno (sotto menzione del numero del verbale o del
numero del procedimento penale in
questione). Nel documento di identità, in cui appare il titolo di soggiorno, viene scritto il seguente
testo, per riguardo alla privacy della
vittima al suo ritorno nella sua terra
di origine: “sotto condizione nominata nella Circolare sugli stranieri
del 1982, capitolo B 22).
The residence permit is delivered
except unless the sojourn of the
foreign person is motive of lamen-
Il permesso di soggiorno è rilasciato a meno che a causa della permanenza della straniera vi siano
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tation under the point of view of the
danger for the public peacefulness,
for the public order or the national
safety. As exception to the general
policy to release permits (see A 4)
the absence of adequate means for
living isn’t an obstacle.
lamentele dal punto di vista del un
pericolo per la pubblica tranquillità,
l’ordine pubblico o la sicurezza
nazionale. Come eccezione alla
politica generale di rilascio (vedi A
4) il mancare di mezzi sufficienti
per vivere non è un ostacolo.
The above-mentioned points leave
intact the possibility offered by the
general policy on foreigners to
grant a residence permit on the
basis of compelling reasons of
humanitarian nature in the cases
that call for attention for that reason.
Ciò di cui sopra lascia intatta la
possibilità che offre la politica
generale sugli stranieri di dare un
permesso di soggiorno sulla base
di stringenti ragioni di natura umanitaria in casi che vengono portati
all’attenzione per questa ragione.
4. Procedural aspects
4. Aspetti procedurali
It is necessary for struggling
against the traffic in women to have
the information on the national
situation. Also for this reason what
follows is relevant to evaluate the
competence in delivering or refusing a residence permit to the victims of the traffic in women.
Per la lotta contro il traffico di
donne è necessario ottenere informazioni sulla situazione nazionale.
Anche per questa ragione vale ciò
che segue per valutare la competenza nel rilasciare o rifiutare un
permesso di soggiorno alle vittime
di traffico di donne.
The Ministry of Justice is qualified
for the concession of the residence
permit.
Il Ministero della Giustizia è competente per la concessione di un permesso di soggiorno.
If the chief of the local police lacks
the necessary authorisation to give
a temporary permit, he is not
authorised to grant a residence permit with exoneration of the requisites. The chief of the local police is
authorised to refuse a residence
permit but first has to ask for a specific indication of the Ministry of
Justice. Making a proposal or
demanding a specific indication in
relation to the permission or to the
refusal of a residence permit must
– as usual – happen with sending a
module D-16. For matters of competence in relation to the residence
permit, we moreover refer to A 4,
portion 5.6.
Se manca dell’autorizzazione
necessaria per il permesso provvisorio il capo della polizia locale non
è autorizzato a concedere un permesso di soggiorno con l’esonero
dei requisiti. Il capo della polizia
locale è autorizzato a rifiutare un
permesso di soggiorno ma deve
prima chiedere una specifica indicazione al Ministero della Giustizia.
Il fare una proposta o domandare
una specifica indicazione in relazione alla concessione o al rifiuto di un
permesso di soggiorno deve – così
come di solito – accadere con l’invio di un modulo D-16. Per questioni di competenza in relazione al
permesso di soggiorno si rinvia
inoltre ad A 4, parte 5.6.
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Svezia*
2.7
Prostituzione
Brottsbalk
Penal Code Chapter
Codice penale
6 kap. Om sexualbrott
6: Sexual offences
Cap. 6: Dei reati sessuali
8§
§ 8 Procuring
§ 8 - Lenocinio
Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att
annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för
koppleri till fängelse i högst fyra år.
A person who encourages or
unjustly takes economical advantage from the fact that another person has casual sexual activities for
payment will be punished for procuring with a prison sentence at the
most 4 years.
Chiunque favorisca o in un modo
ingiusto sfrutti economicamente il
fatto che un’altra persona abbia
relazioni sessuali occasionali dietro
compenso, è condannato per lenocinio alla reclusione per un massimo di 4 anni.
Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta
att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och
inte gör vad som skäligen kan
begäras för att få upplåtelsen att
upphöra, skall han eller hon, om
verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha
främjat verksamheten och dömas
till ansvar enligt första stycket. Lag
(1998:393).
If a person who has rented a flat for
gain becomes aware that the flat is
used entirely or in a substantial part
for casual sexual activities in
exchange for payments and omits
to do what can reasonably be
expected to terminate the letting of
the flat, if the activity in the flat continues or is resumed, will be considered having favoured the activity
and will be punished for responsibility as referred in the 1 section.
Se una persona che per guadagno
ha reso disponibile un appartamento viene a sapere che l’appartamento è adoperato interamente o in
parte sostanziale per relazioni sessuali occasionali dietro compenso
e non fa ciò che si può ragionevolmente desiderare per farne cessare
la disponibilità, se l’attività continua
o riprende nell’appartamento, sarà
considerata aver favoreggiato l’attività e condannata per la responsabilità secondo il primo comma.
9§
§ 9 Gross procuring
§ 9 - Lenocinio aggravato
Är brott som avses i 8 § grovt, skall
dömas för grovt koppleri till fängelse, lägst två och högst sex år.
If the offence provided under section 8 is gross, the sentence for
gross procuring will be a prison
sentence at the least 2 or at the
most 6 years.
Se il reato previsto nel § 8 è aggravato, la condanna per lenocinio
aggravato è alla reclusione per un
minimo di 2 e un massimo di 6
anni.
Vid bedömande av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas, om den
som har begått gärningen främjat
tillfälliga sexuella förbindelser mot
ersättning i större omfattning eller
hänsynslöst utnyttjat annan. Lag
(1984:399).
In assessing whether the offence is
gross, special consideration will be
given to whether the person that
committed the fact has procured
casual sexual activities in exchange
for payment on a large scale or ha
ruthlessly taken advantage of another person.
Per giudicare se il reato è aggravato bisogna considerare soprattutto
se colui che ha commesso il fatto
ha procurato relazioni sessuali
occasionali dietro compenso in
grande misura o ha brutalmente
sfruttato un’altra persona.
*
A cura di Daniela Danna (Università di Trento).
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Lag (1998:408) om förbud mot köp
av sexuella tjänster
Law forbidding the purchase of
sexual services, 1998 (law
1998:408)
Legge sulla proibizione dell’acquisto di servizi sessuali, 1998
(legge 1998:408)
Den som mot ersättning skaffar sig
en tillfällig sexuell förbindelse,
döms – om inte gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till
böter eller fängelse i högst sex
månader.
A person who provides himself
with casual sexual activities in
exchange for payment will be
punished – if the act is not otherwise punishable in the penal code –
for buying sexual services with a
fine or with a prison sentence at the
most 6 months.
Chiunque si procuri una relazione
sessuale occasionale dietro compenso, è condannato – se il fatto
non è già sancito da una pena
secondo il codice penale – per
acquisto di servizi sessuali a una
multa o alla prigione fino a 6 mesi.
För försök döms till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken.
The attempt to purchase sexual
services is punishable under chapter 23 of the penal code.
Il tentativo è punito con la contravvenzione secondo il cap. 23 del
codice penale.
Brottsbalk 23 kap.
Chapter 23 (penal code)
Cap. 23 (codice penale)
6 § Underlåter någon att i tid anmäla eller eljest avslöja brott som är å
färde, när det kan ske utan fara för
honom själv eller någon av hans
närmaste, skall han i de fall särskilt
stadgande givits därom dömas för
underlåtenhet att avslöja brottet
enligt vad som är stadgat för den
som allenast i mindre mån medverkat till sådant brott; dock må ej i
något fall dömas till svårare straff
än fängelse i två år. […]
§ 6 If someone neglects to denounce in time or in other way to reveal
a felony who is about to be accomplishes, whenever this can befall
without danger for himself or
someone close to him, […] he or
she will be punished for having
neglected to reveal a felony in
accordance with what is foreseen
for someone who only makes a
contribution in a minor way to
complete such felony, and can not
in any case be punishable with a
prison sentence for more than 2
years […].
§ 6 Se qualcuno trascura di denunciare per tempo o altrimenti di rivelare un reato che si sta per compiere, quando ciò può accadere senza
pericolo per lui stesso o per qualcuno delle persone a lui vicine, […]
è condannato per aver trascurato di
rivelare un reato secondo ciò che è
stabilito per colui che ha contribuito solamente in un modo minore al
compiersi di tale reato, e non può
in nessun caso essere condannato
a una pena più pesante della prigione fino a due anni. […]
Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga
(LVU)
Law on additional measures for
the custody of the young persons
(1990:52)
Legge sulle misure straordinarie
per la custodia dei giovani
(1990:52)
Inledande bestämmelse
Initial ordonances
Disposizioni iniziali
1 § Insatser inom socialtjänsten för
barn och ungdom skall göras i
samförstånd med den unge och
hans
vårdnadshavare
enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen
(1980:620).
§ 1 The intervention of the social
service for children and young persons must be carried out in accordance with the young person and
with those who retain the paternal
authority on him according to the
law on social service (Law
1980:620).
§ 1 Gli interventi del servizio sociale per i bambini e i giovani devono
essere effettuati in accordo con il
giovane e con coloro che detengono la potestà su di lui secondo le
disposizioni della legge sul servizio
sociale (1980:620).
Den som är under 18 år skall dock
beredas vård enligt denna lag, om
någon av de situationer som anges
i 2 eller 3 § föreligger och det kan
For a person who is under 18 years
of age however custody must be
prepared in accordance with this
law, if one of the situations of §2
Per colui che è al di sotto dei 18
anni tuttavia si deve approntare la
cura secondo questa legge, se si
verifica qualcuna delle situazioni
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antas att behövlig vård inte kan ges
den unge med samtycke av den
eller dem som har vårdnaden om
honom och, när den unge har fyllt
15 år, av honom själv.
and § 3 happen and it can be supposed that the necessary care cannot be given to the young person
with the permission of his or her
tutors or with his or her permission
if he is 15 years old.
del § 2 e § 3 e si può supporre che
la cura necessaria non si può dare
al giovane con il consenso di coloro che sono suoi tutori o con il suo
stesso consenso se ha compiuto
15 anni.
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte
20 år, om sådan vård med hänsyn
till den unges behov och personliga
förhållanden i övrigt är lämpligare
än någon annan vård och det kan
antas att behövlig vård inte kan ges
med den unges samtycke.
The care in virtue of § 3 is prepared
also for a person who is 18 years
old but not yet 20 years old, if such
custody, in compliance with the
need of the young person and his
or her personal relations in general,
is more apt of whichever other
custody and it can be supposed
that the necessary care can not be
given with the consent of the young
person.
La cura in forza del § 3 si appronta
anche per colui che ha compiuto 18
anni ma non 20, se una tale cura,
considerando il bisogno del giovane e le relazioni personali in generale, è più adatta di qualunque altra
tutela e si può supporre che la cura
necessaria non si può dare con il
consenso del giovane.
Vissa andra åtgärder får vidtas utan
samtycke enligt 22 och 24 §§.
[…]
[…]
Beredande av vård
Preparation of the custody
Preparazione della cura
2 § Vård skall beslutas om det på
grund av misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen
eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att
den unges hälsa eller utveckling
skadas.
§ 2 The custody must be sentenced
if, because of ill-treatment, unreasonable exploitation, breaking of
care relation or or some other
domestic circumstance, an appreciable risk of damages to the health
or to the growth of the young person is happening.
§ 2 La cura deve essere decisa se a
causa di maltrattamenti, sfruttamento irragionevole, rottura della
relazione di cura o qualche altra circostanza domestica si verifica un
rischio considerevole che sia danneggiata la salute del giovane o il
suo sviluppo.
3 § Vård skall också beslutas om
den unge utsätter sin hälsa eller
utveckling för en påtaglig risk att
skadas genom missbruk av
beroendeframkallande
medel,
brottslig verksamhet eller något
annat socialt nedbrytande beteende. […]
§ 3 The custody must be sentenced
if the young person exposes his or
her health or growth to the risk of
appreciable damage with the misuse of substances who create
dependence, with criminal activities
or with any other socially dangerous conduct. […]
§ 3 La cura deve essere decisa se il
giovane espone la sua salute o il
suo sviluppo a un rischio di danno
considerevole con l’abuso di
sostanze che danno dipendenza,
attività criminosa o qualche altro
comportamento socialmente pericoloso. […]
Utlänningslagen (1989:529) 4
kap. Avvisning och utvisning
Foreigners law (1989:529) Chapter 4: Failed concession of the
entrance and expulsion
Legge sugli stranieri (1989:529)
Cap. 4: Mancata concessione dell’ingresso ed espulsione
2 § En utlänning får vidare avvisas
§ 2 The admittance is also refused
to a foreigner:
§ 2 A uno straniero inoltre viene
rifiutato l’ingresso:
1. om det kan antas att han kommer att sakna tillräckliga medel för
sin vistelse i Sverige eller i något
annat nordiskt land, som han tän-
1 if it can be supposed that he will
lack enough livelihoods for his
sojourn in Sweden or in another
Northern country that he wants to
visit, and for his return as well
1. se si può supporre che gli verranno a mancare mezzi sufficienti
per il suo soggiorno in Svezia o in
un altro paese nordico che vuole
visitare, così come del suo viaggio
di ritorno,
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ker besöka, samt för sin hemresa,
2. if it can be supposed that during
his sojourn in Sweden or in any
other Northern country he will not
support himself in an honest manner or that he will engage in work
for which a work permit is necessary, without having it,
2. se si può supporre che che
durante il suo soggiorno in Svezia o
in qualunque altro paese nordico
non si manterrà in un modo onesto
o che svolgerà un lavoro per il
quale è necessario il permesso di
lavoro senza avere tale permesso,
3. if because of the previous sentence or for other special circumstances it can be supposed that he
comes to Sweden or to another
Northern country to commit a
felony,
3. se a causa di una pena precedentemente inflitta o per altre speciali circostanze si può supporre
che venga per commettere un
reato in Svezia o in un altro paese
nordico,
4. if because of his previous activities or for other reasons it can be
supposed that he comes for sabotaging, spying or for another activity of illegal information in Sweden or in another Northern country,
or
4. se a causa della sua attività precedente o per altre ragioni si possa
supporre che venga per commettere sabotaggi, spionaggio o un’attività di informazione illegale in Svezia o in un altro paese nordico,
oppure
5. om det med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella
sanktioner har föreskrivits att avvisning kan ske.
5. if in force of the law on some
international sanctions (1996:95) it
is prescribed that the non-issuing
of the admittance can occur.
5. se in forza della legge (1996:95)
su determinate sanzioni internazionali si è prescritto che la mancata
concessione dell’ingresso possa
avvenire.
En utlänning får avvisas även i
andra fall när det har begärts av
den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det
kan antas att han annars beger sig
till det landet.
A foreigner is also refused entrance
in other cases in which he is wanted by the central authorities on
foreigners in another Northern
country and it can suppose that he
will go in that country.
Avvisning enligt denna paragraf får
inte ske senare än tre månader efter
utlänningens ankomst till Sverige
och inte om utlänningen har visering eller uppehållstillstånd. Lag
(1996:96).
The refuse to the admittance under
this paragraph cannot happen 3
months after the foreigner’s entrance in Sweden and if the foreigners
has a visa or a residence permit
(Law 1996:96).
2. om det kan antas att han under
sin vistelse i Sverige eller i något
annat nordiskt land inte kommer att
försörja sig på ett ärligt sätt eller att
han kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd utan
att ha sådant tillstånd,
3. om han på grund av tidigare
ådömt frihetsstraff eller någon
annan särskild omständighet kan
antas komma att begå brott i Sverige eller i något annat nordiskt land,
4. om det med hänsyn till hans tidigare verksamhet eller i övrigt kan
antas att han kommer att bedriva
sabotage, spioneri eller olovlig
underrättelseverksamhet i Sverige
eller i något annat nordiskt land,
eller
Uno straniero viene rifiutato anche
in altri casi in cui le autorità centrali sugli stranieri in un altro paese
nordico lo ricercano e si può supporre che altrimenti si rechi in quel
paese.
Il rifiuto all’ingresso secondo questo paragrafo non può avvenire tre
mesi dopo l’arrivo dello straniero in
Svezia, e nemmeno se lo straniero
ha un visto o un permesso di soggiorno (Legge 1996:96).
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Sfruttamento sessuale
Brottsbalk
Penal Code
Codice penale
6 kap. Om sexualbrott
Chapter 6: Sexual offences
Cap. 6: Dei reati sessuali
3 § Den som förmår någon annan
till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka hans eller hennes
beroende ställning döms för
sexuellt utnyttjande till fängelse i
högst två år. Detsamma gäller den
som har sexuellt umgänge med
någon annan genom att otillbörligt
utnyttja att denna person befinner
sig i vanmakt eller annat hjälplöst
tillstånd eller lider av en psykisk
störning.
§ 3 A person who induces another
person to have sexual relations
grossly abusing of the dependent
position of this person is punishable for sexual exploitation with the
prison sentence at most 2 years.
The same is valid for someone who
has sexual relations with someone
else unjustly exploiting the fact that
this person finds him or herself in
condition of powerlessness or in
another defenceless condition or is
suffering of a mental disturbance.
§ 3 Chiunque induca un altro a relazioni sessuali abusando gravemente della posizione di dipendenza di
costui è condannato per sfruttamento sessuale alla prigione con
un massimo di due anni. Lo stesso
vale per chiunque abbia relazioni
sessuali con qualcun altro sfruttando ingiustamente il fatto che questa
persona si trovi in condizione di
impotenza o in un’altra condizione
indifesa o soffra di un disturbo psichico.
Om den som har begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet eller
om brottet annars är att anse som
grovt, döms för grovt sexuellt
utnyttjande till fängelse, lägst sex
månader och högst sex år. Lag
(1998:393).
If the person who committed the
felony showed a particular brutality
or if the felony, instead, is gross, he
or she is punishable for gross
sexual exploitation with a prison
sentence at least 6 months and at
the most 6 years (Law 19998:383).
Se colui che ha commesso il fatto
ha mostrato una particolare brutalità o se invece il reato è da considerarsi aggravato, viene condannato
per sfruttamento sessuale aggravato alla prigione per un minimo di
sei mesi e un massimo di sei anni
(legge 1998:383).
4 § Har någon sexuellt umgänge
med den som är under arton år och
som är avkomling till eller står
under fostran av honom eller henne
eller för vars vård eller tillsyn han
eller hon har att svara på grund av
en myndighets beslut, döms för
sexuellt utnyttjande av underårig till
fängelse i högst fyra år. Detsamma
skall gälla om någon, i annat fall än
som avses förut i detta kapitel, har
sexuellt umgänge med barn under
femton år.
§ 4 If a person has sexual activities
with an under age person who is
his descendant or whom is instructed by him or by her, or for the
custody or surveillance of whom he
or she has to answer upon decision
of the authorities, he or she is
punishable for sexual exploitation
of an under age person with a prison sentence at the most 4 years.
The same applies for anyone who,
in instances different from those
foreseen in this chapter, has sexual
relations with a kid under 15 years
of age.
§ 4 Se qualcuno ha relazioni sessuali con un minorenne suo
discendente o che viene da lui o da
lei educato oppure della cui cura o
sorveglianza deve rispondere per
decisione delle autorità, è condannato per sfruttamento sessuale di
minorenne alla prigione per un
massimo di quattro anni. Lo stesso
si applica a chiunque, in casi diversi da quelli previsti in questo capitolo, ha relazioni sessuali con una
persona minore di 15 anni.
Om den som har begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet mot
den underårige eller om brottet på
grund av dennes låga ålder eller
annars är att anse som grovt, skall
dömas för grovt sexuellt utnyttjan-
If the person that committed the
felony deed showed a particular
brutality against the underage person or if the felony must be considered gross due to his or her young
age or to other factors, he or she
Se colui che ha commesso il fatto
ha mostrato una particolare brutalità contro il/la minorenne o se il
reato a causa della sua giovane età
o di altro deve considerarsi aggravato, è condannato per sfruttamen-
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de av underårig till fängelse, lägst
två och högst åtta år. Lag
(1998:393).
will be punished for gross sexual
exploitation of an underage person
with a prison sentence, at the least
2 years and at the most 8 years
(Law 1998:383).
to sessuale aggravato di minorenne
alla prigione, per un minimo di due
e un massimo di otto anni (legge
1998:383).
12 § För försök till våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, grovt
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande,
grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt
utnyttjande av underårig, grovt
sexuellt utnyttjande av underårig,
koppleri och grovt koppleri döms
till ansvar enligt vad som föreskrivs
i 23 kap. Detsamma gäller i fråga
om förberedelse och stämpling till
våldtäkt, grov våldtäkt, grovt
sexuellt utnyttjande av underårig
och grovt koppleri samt underlåtenhet att avslöja sådant brott. Lag
(1998:393).
§ 12 For an attempt to the felonies
of rape, gross rape, sexual compulsion, gross sexual compulsion,
sexual exploitation, gross sexual
exploitation, sexual exploitation of
an underage person, gross sexual
exploitation of an underage person,
procuring and gross procuring, the
culprit is condemned to the payment of a fine in accordance to the
chapter 233. The same is valid for
preparation of rape, gross rape,
sexual exploitation of an underage
person, gross sexual exploitation of
an underage person and gross procuring, and also for the omission to
make these felonies public (Law
1998:383).
§ 12 Per il tentativo di stupro, stupro aggravato, costrizione sessuale, costrizione sessuale aggravata,
sfruttamento sessuale, sfruttamento sessuale aggravato, sfruttamento sessuale di minorenne, sfruttamento sessuale di minorenne
aggravato, lenocinio e lenocinio
aggravato si condanna alla contravvenzione secondo quanto stabilito
al capitolo 23.4 Lo stesso vale in
tema di preparazione di uno stupro,
stupro aggravato, sfruttamento
sessuale di minorenne, sfruttamento sessuale di minorenne aggravato
e lenocinio aggravato insieme all’omissione di rivelare tale reato
(legge 1998:383).
13 § Är vid sexuellt utnyttjande av
underårig enligt 4 § första stycket
andra meningen eller försök till
sådant brott eller vid sexuellt ofredande enligt 7 § första stycket skillnaden i ålder och utveckling mellan
den som har begått gärningen och
barnet ringa, får åtal väckas av
åklagaren endast om åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Lag
(1994:1499).
§ 13 If there is only a short difference in age and development between the person who commits the
act and the kid in the sexual exploitation of an underage person in
accordance with the second phrase
of the first clause of § 4 or in the
attempt of this felony or in the
sexual harassment in accordance
with the first clause of § 7, the legal
action is carried out by the Public
Prosecutor only if it appears necessary from a common point of view
(Law 1994:1499).
§ 13 Se sussiste una piccola differenza di età e sviluppo nello sfruttamento sessuale di minorenne
secondo la seconda frase del primo
comma del § 4 o nel tentativo di
tale reato o nella molestia sessuale
secondo il primo comma del § 7 tra
colui che ha commesso il fatto e la
persone minorenne, l’azione legale
è sporta dal Pubblico Ministero
solamente se la querela è necessaria secondo un punto di vista generale (legge 1994:1499).
3
4
The punishment for this omission is a prison sentence at most 2 years, and in no case it can
be superior to what determine for the felony itself.
La pena prevista per questa omissione è un massimo di due anni di prigione, e in nessun
caso può essere superiore a quella stabilita per il reato stesso.
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Privazione della libertà
Brottsbalk
Penal Code
Codice penale
4 kap. Om brott mot frihet och frid
Chapter 4: Offences against the
freedom and the integrity
(This article is the only one in the
chapter with an explicit reference to
sexuality)
Cap. 4: Dei reati contro la libertà e
l’integrità
(Il seguente è l’unico articolo del
capitolo con un esplicito riferimento alla sessualità)
3 § Den som, i annat fall än som
avses i 1 eller 2 §, genom olaga
tvång eller vilseledande, föranleder
att någon kommer i krigs- eller
arbetstjänst eller annat sådant
tvångstillstånd eller förmår någon
att bege sig till eller stanna kvar på
utrikes ort, där han eller hon kan
befaras bli utsatt för förföljelse eller
utnyttjad för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt råka i
nödläge, döms för försättande i
nödläge till fängelse, lägst ett och
högst tio år.
§ 3 A person who, in cases different from those foreseen under the
§§ 1 and 2, and with a unlawful
compulsion or with deceit [….],
induces another person to go or to
remain in a foreign land, where he
or she is risking to become an
object of persecution or exploitation for occasional sexual relations,
or in other ways to find him or herself in a condition of need, will be
punished for putting other persons
in a situation of need with a prison
sentence, at the least 1 year and at
the most 10 years.
§ 3 Chiunque, in altri casi che non
quelli previsti dai §§ 1 e 2, con una
costrizione illecita o con l’inganno
[…] induca un altro a recarsi o a
rimanere in un paese straniero,
dove può rischiare di essere oggetto di persecuzione o di sfruttamento per relazioni sessuali occasionali o di finire in stato di bisogno in
altro modo, è condannato per il
reato di aver messo altri in una
situazione di bisogno alla prigione,
per un minimo di un anno e un
massimo di dieci anni.
Är brottet mindre grovt, döms till
böter eller fängelse i högst två år.
Lag (1998:393).
If the felony is of minor seriousness, he or she is punished with a
fine or with a prison sentence at the
most 2 years (Law 1998:393).
Se il reato è di minor gravità, è condannato alla multa o alla prigione
per un massimo di due anni (legge
1998:393).
Brottsbalk
Penal Code
Codice penale
4 kap. Om brott mot frihet och frid
Chapter 4: Offences against the
freedom and integrity
Cap. 4: Dei reati contro la libertà e
l’integrità
4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot
en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och
en av gärningarna utgjort led i en
upprepad kränkning av personens
integritet och gärningarna varit
ägnade att allvarligt skada perso-
§ 4a: A person who commits felonious acts under the chapters 3, 4,
or 6 against a person close to him
or her or a person he or she was
intimate with, if even just one of the
deeds committed has brought to a
repeated violation of the integrity of
the person and the deeds are apt to
§ 4a: Chiunque commetta azioni
delittuose secondo il capitolo 3, 4,
o 6 nei confronti di un suo intimo o
di una persona che è stata sua intima, se anche uno solo dei fatti perpetrati ha portato ad una ripetuta
violazione dell’integrità della persona e i fatti sono stati atti a danneg-
Violazione dell’integrità
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nens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex
månader och högst sex år.
seriously damage the sense of self
of the person, will be punished for
gross violation of the integrity with
a prison sentence at the least 6
month and at the most 6 years.
giare seriamente il senso di sé della
persona, è condannato per grave
violazione dell’integrità alla prigione per un minimo di 6 mesi e un
massimo di 6 anni.
Har gärningar som anges i första
stycket begåtts av en man mot en
kvinna som han är eller har varit
gift med eller som han bor eller har
bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i
stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Lag
(1999:845).
If the deeds indicated in the first
clause are committed by a man
against a woman with whom he is
or used to be married or with
whom he lives or used to live together in a state similar to marriage,
the man will be instead punished
for gross violation of the integrity
of the woman to the same sentence
(Law 1999:845).
Se i fatti che si indicano nel primo
comma sono perpetrati da un
uomo nei confronti di una donna
con la quale è o è stato sposato o
con la quale vive o ha vissuto insieme in una relazione simile al matrimonio, deve essere invece condannato per grave violazione dell’integrità della donna alla stessa pena.
(Legge 1999:845)
2.8
Regno Unito*
Sexual Offences Act 1956
Legge sui reati sessuali (1956)
Part I. Offences, and the prosecution and
punishment of offences
Parte I. Reati, e il perseguimento e la punizione dei reati
S.22. Causing prostitution of a woman
Art. 22. Causare la prostituzione di una donna
It is an offence for a person
Costituisce reato per una persona
(a) to procure a woman to become, in any part
of the world, a common prostitute; or
(a) adescare una donna per farla diventare, in
una qualunque parte del mondo, una prostituta
comune; o
(b) to procure a woman to leave the United
Kingdom, intending her to become an inmate of
or frequent a brothel elsewhere; or
(b) fare sì che una donna lasci il Regno Unito,
con l’intenzione di farla diventare un’interna di
un bordello o che lo frequenti altrove; o
(c) to procure a woman to leave her usual place
of abode in the United Kingdom, intending her
to become an inmate of or frequent a brothel in
any part of the world for the purposes of prostitution.
(c) far sì che una donna lasci il suo luogo di
residenza abituale nel Regno Unito con l’intenzione di farla diventare un’interna di un bordello o che lo frequenti in una qualunque parte del
mondo con lo scopo di prostituzione.
*
A cura di Francesca Curi (Università di Bologna).
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A person guilty of any such offences or an
attempt to commit such an offence is liable on
conviction on indictment to imprisonment for a
term not exceeding two years.
Una persona colpevole di un tale reato, o di un
tentativo di commissione di un tale reato, è
soggetta ad una condanna, pronunciata da una
giuria, alla reclusione per un tempo non eccedente due anni.
A person may not be convicted of any such
offence, however, on the evidence of one witness only, unless the witness is corroborated in
same material particular by evidence implicating the accused.
Una persona non può essere condannata per
tali reati sulla base della sola deposizione di un
testimone, a meno che la testimonianza non sia
comprovata da un fatto concreto, che coinvolge l’accusato.
S.24. Detention of a woman for unlawful
sexual intercourse in a brothel or other premises
Art. 24. Detenzione di un donna in un bordello o altro edificio
(1) It is an offence for a person to detain a
woman against her will on any premises with
the intention that she shall have unlawful
sexual intercourse with men or with a particular man, or to detain a woman against her will
in a brothel.
(2) Where a woman is on any premises for the
purpose of having unlawful sexual intercourse
or is in a brothel, a person shall be deemed for
the purpose of the foregoing subsection to
detain her there if, with the intention of compelling or inducing her to remain there, he
either withholds from her clothes or any other
property belonging to her or threatens her with
legal proceedings in the event of her taking
away clothes provided for her by him or on his
directions
(3) A woman shall not be liable to any legal proceedings, whether civil or criminal, for taking
away or being found in possession of any clothes she needed to enable her to leave premises on which she was for the purpose of having
unlawful sexual intercourse or to leave a brothel.
(4) A person guilty of such an offence is liable
on conviction on indictment to imprisonment
for a term not exceeding two years.
(1) Costituisce reato per una persona trattenere una donna contro la sua volontà in un qualunque edificio con l’intenzione di farle avere
rapporti sessuali illegali con gli uomini, o con
un uomo in particolare, o detenere una donna
contro la sua volontà in un bordello.
(2) Una persona è giudicata trattenere una
donna all’interno di un edificio, allo scopo di
avere rapporti sessuali illegali, o all’interno di
un bordello, se, con l’intenzione di costringerla
o indurla a rimanere in quei luoghi, le nasconde i suoi vestiti, od ogni altra sua proprietà, o la
minaccia con procedure legali, nel caso in cui
lei porti via gli abiti presi per lei da questa persona, o secondo le sue istruzioni.
(3) Una donna non è assoggettabile ad un qualunque procedimento, civile o penale, per sottrazione di vestiti o per essere trovata in possesso di un qualunque abito, di cui abbia avuto
bisogno per lasciare l’edificio, nel quale si trovava allo scopo di avere rapporti sessuali illegali, o per lasciare un bordello.
(4) Una persona colpevole di tale reato è punibile con la detenzione per un termine non eccedente 2 anni.
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S.30 Man living on earnings of prostitution
(1) It is an offence for a man knowingly to live
wholly or in part on the earnings of prostitution.
(2) For the purposes of this section a man who
lives with or is habitually in the company of a
prostitute, or who exercises control, direction
or influence over a prostitutés movements in a
way which shows he is aiding, abetting or compelling her prostitution with others, shall be
presumed to be knowingly living on the earnings of prostitution, unless he proves the contrary.
(3) A person guilty of such an offence is liable
on conviction on indictment to imprisonment
for a term not exceeding seven years, or on
summary conviction to imprisonment for a
term not exceeding six months.
Art. 30. Un uomo che vive dei guadagni della
prostituzione
(1) Per un uomo costituisce reato se in modo
consapevole vive interamente, o in parte, dei
guadagni derivanti dalla prostituzione.
(2) Ai fini di questa sezione si ritiene che un
uomo viva intenzionalmente dei guadagni derivanti dalla prostituzione, a meno che egli non
fornisca prova contraria, se vive con, o è abitualmente in compagnia di una prostituta,
oppure se esercita il controllo, impartisce ordini o influenza i movimenti di una prostituta in
modo che appaia che egli favorisce, istiga, o
costringe la prostituzione della donna con altri
uomini.
(3) Una persona colpevole di tale reato è punibile con la detenzione per un termine non eccedente i 7 anni, oppure sulla base di una condanna sommaria alla detenzione per un termine
non eccedente 6 mesi.
Art. 33. Tenere un bordello
S.33 Keeping a brothel
It is an offence for a person to keep a brothel,
or to manage, or act or assist in the management of a brothel. The offence is triable summarily; and a person guilty of such an offence
is liable on a first conviction to imprisonment
for a term not exceeding three months or a fine
not exceeding level 3 on the standard scale, or
to both; or after a previous conviction to imprisonment for a term not exceeding six months
or a fine not exceeding level 4 on the standard
scale, or both.
Costituisce reato per una persona tenere un
bordello, gestirlo, condurlo o partecipare nell’amministrazione di un bordello. Il reato è giudicabile sommariamente e una persona colpevole di tale reato è soggetta per la prima condanna ad una reclusione per un termine non
eccedente 3 mesi, o ad una multa non eccedente il terzo livello nella scala standard, o ad
entrambe; o, se a seguito di una precedente
condanna, ad una reclusione per un tempo non
eccedente 6 mesi o ad una multa non eccedente il quarto livello nella scala standard, o ad
entrambe.
Reati contro il Governo e i beni pubblici
Offences against the Government and the
Public
Par.383 Allowing a person under sixteen to be
in a brothel
If any person having the custody, charge or
Par. 383. Permettere ad una persona minore
di 16 anni di stare in un bordello
Se una qualunque persona avente la custodia,
la responsabilità o la cura, di un bambino o di
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care of child or young person who has attained
the age of four years and is under the age of 16
years allows that child or young person to reside in or to frequent a brothel, he is guilty of an
offence and liable on summary conviction to
imprisonment for a term not exceeding six
months or fine not exceeding level 2 on standard scale, or both.
Par.389 Woman exercising control over a prostitute
It is an offence for a woman for purposes of
gain to exercise control, direction or influence
over a prostitutés movements in a way which
shows she is aiding, abetting or compelling her
prostitution. A woman guilty of such an offence is liable on conviction on indictment to
imprisonment for a term not exceeding seven
years or on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six month.
un minore che ha compiuto 4 anni, ma non
ancora i 16, permette al bambino o al minore di
risiedere o frequentare un bordello, è colpevole
di un reato e giudicato sommariamente ad una
reclusione per un termine non eccedente i sei
mesi o ad una multa non eccedente il secondo
livello della scala standard, o ad entrambi.
Par. 389. Donna che esercita il controllo su
una prostituta
Costituisce reato per una donna esercitare a
scopo di guadagno il controllo, impartire ordini
o influenzare i movimenti di una prostituta in
modo che si dimostri che lei favorisce, istiga, o
impone la sua prostituzione. Una donna colpevole di tale reato è passibile di una condanna da
parte di una giuria alla reclusione per un termine non superiore a 7 anni o di una condanna
sommaria alla reclusione non eccedente 6
mesi.
Par. 393. Prostituta che passeggia o adesca
Par.393 Prostitute loitering or soliciting
It is an offence for a common prostitute to loiter or solicit in a street or public place for purpose of prostitution. A person guilty of such an
offence is liable on summary conviction to a
fine not exceeding level 2 on the standard scale
or, for an offence committed after a previous
conviction, to a fine not exceeding level 3 on
the standard scale.
A constable may arrest without warrant anyone
he finds in a street or public place and
suspects, with reasonable cause, to be committing such an offence.
Costituisce reato per una prostituta comune
passeggiare o adescare in una strada o luogo
pubblico allo scopo di prostituirsi. Una persona
colpevole di tale reato è passibile di condanna
sommaria ad una multa non superiore al livello
2 della scala standard, o a causa di un reato
commesso dopo una condanna precedente ad
una multa non superiore al livello 3 sulla scala
standard.
Un agente di polizia può arrestare senza mandato chiunque venga trovato in una strada o
luogo pubblico e sia sospettato, in modo ragionevole, di stare commettendo un tale reato.
Legge sui reati sessuali (1985)
Sexual Offences Act 1985
Art. 1. Passeggiare sul marciapiede
S.1 Kerb-crowling
(1) A man commits an offence if he solicits a
woman (or different women) for the purposes
of prostitution
(1) Un uomo commette reato se adesca una
donna (o diverse donne) allo scopo di prostituzione
(a) da una macchina mentre si trova su una
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(a) from a motor vehicle while it is in a street or
public place; or
(b) in a street or public place while in the immediate vicinity of a motor vehicle that he has just
got out of or off;
persistently or in such manner or in such circumstances as to be likely to cause annoyance
to the woman (or any of the women) solicited,
or nuisance to other persons in the neighbourhood.
(2) A person guilty of an offence under this section shall be liable on summary conviction to a
fine not exceeding level 3 on the standard
scale.
Race Relation Act 1976
Part I: Discrimination to which act applies
S. 1 - (1) A person discriminates against another in any circumstances relevant for the purposes of any provision of this Act if
(a) on racial grounds he treats that other less
favourably than he treats or would treat other
persons; or
(b) he applies to that other a requirement or
condition which he applies or would apply
equally to persons not of the same racial group
as that other but
(i) which is such that the proportion of persons
of the same racial group as that other who can
comply with it is considerably smaller than the
proportion of persons not of that racial group
who can comply with it; and
(ii) which he cannot show to be justifiable irrespective of the colour, race, nationality or ethnic or national origins of the person to whom it
is applied; and
(iii) which is to the detriment of that other
strada o in un luogo pubblico; o
(b) in una strada o luogo pubblico mentre si
trova nelle immediate vicinanze di una macchina dalla quale egli è appena uscito o sceso,
persistentemente o in una tale maniera o in tali
circostanze da essere verosimile che egli provochi fastidio alla donna (o a qualunque delle
donne) adescate, o una seccatura alle altre persone nei dintorni.
(2) una persona colpevole di un reato previsto
in questa sezione è passibile di una condanna
sommaria ad una contravvenzione non eccedente il terzo livello della scala standard.
Legge sui rapporti razziali 1976
Parte I: discriminazione rispetto alla quale si
applica la legge
Sez. 1 - (1) Una persona ne discrimina un’altra
in ogni circostanza rilevante ai fini di ciascuna
previsione di questa legge se:
(a) sul piano razziale egli tratta quella persona
meno favorevolmente di quanto egli non tratti o
tratterebbe le altre; o
(b) egli applica a quella persona un requisito o
una condizione che applica o applicherebbe
ugualmente alle persone non appartenenti allo
stesso gruppo razziale di quella persona, ma –
(i) è tale che la parte delle persone dello stesso
gruppo razziale di quella persona, che può conformarsi ad esso, è considerabilmente più piccola della parte delle persone non appartenenti
a quel gruppo razziale, che può conformarsi ad
esso; ed
(ii) egli non può dimostrare di essere giustificatamente irrispettoso del colore, razza, cittadinanza o etnia o origini nazionali della persona
alla quale è applicato; ed
(iii) è a detrimento di quella persona, perché
non può conformarsi ad esso.
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because he cannot comply with it.
(2) It is hereby declared that, for the purposes
of this Act, segregating a person from other
persons on racial grounds is treating him less
favourably than they are treated.
(2) Si dichiara con la presente che, ai fini di
questa legge, isolare una persona rispetto alle
altre sul piano razziale vuol dire trattarla meno
favorevolmente di quanto non siano state trattate le altre.
S. 2 – (1) A person (“the discriminator”) discriminates against another person (“the person
victimised”) in any circumstances relevant for
the purposes of any provision of this Act if he
treats or would treat other persons, and does
so by reason that the person victimised has
Sez. 2 – (1) Una persona (“il discriminatore”)
discrimina un’altra persona (“la vittima”) in
ogni circostanza rilevante ai fini di ciascuna
previsione di questa legge se egli tratta la vittima meno favorevolmente di quanto in quelle
circostanze egli tratta o tratterebbe altre persone, e fa ciò perché la vittima ha
(a) brought proceedings against the discriminator or any other person under this act; or
(a) avviato un procedimento contro il discriminatore o una qualunque altra persona in conformità a questa legge; o
(b) given evidence or information in connection
with proceedings brought by any person
against the discriminator or any other person
under this Act; or
(b) ha fornito prove o informazioni in connessione ad un procedimento avviato da una qualunque persona contro il discriminatore, o una
qualunque altra persona, in conformità a questa legge; o
(c) otherwise done anything under or by reference to this Act in relation to the discriminator
or any other person; or
(d) alleged that the discriminator or any other
person has committed an act which (whether
or not the allegation so states) would amount
to a contravention of this Act, or by reason that
the discriminator knows that the person victimised intends to do any of those things, or
suspects that the person victimised has done,
or intends to do, any of them.
Part II: Discrimination in the employment
field
S.4 – (1) It is unlawful for a person, in relation
to employment by him at an establishment in
Great Britain, to discriminate against another
(a) in the arrangements he makes for the pur-
(c) altrimenti ha fatto qualcosa in conformità o
con riferimento a questa legge in rapporto al
discriminatore o ogni altra persona; o
(d) ha asserito che il discriminatore, o una qualunque altra persona, ha commesso un atto che
(sia che l’asserzione sia così, o meno) dovrebbe costituire una violazione di questa legge, o a
causa del fatto che il discriminatore sa che la
persona resa vittima intende fare qualcuna di
queste cose, o sospetta che la persona resa vittima abbia fatto o intende fare una qualsiasi di
queste cose.
Parte II: Discriminazione nel settore del lavoro dipendente
Sez. 4 – (1) È illegale per una persona, in relazione ad un impiego in uno stabilimento in Gran
Bretagna, discriminare un’altra persona
(a) per i progetti che egli fa al fine di determinare a chi potrebbe essere offerto quell’impie-
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pose of determining who should be offered that
employment; or
(b) in the terms on which he offers him that
employment; or
(c) by refusing or deliberately omitting to offer
him that employment.
(2) It is unlawful for a person, in the case of a
person employed by him at an establishment in
Great Britain, to discriminate against that
employee
(a) in the term of employment which he affords
him; or
(b) in the way he affords him access to opportunities for promotion, transfer or training, or
to any other benefits, facilities or services, or
by refusing or deliberately omitting to afford
him access to them; or
(c) by dismissing him, or subjecting him to any
other detriment.
(3) Except in relation to discrimination falling
within section 2, subsection (1) and (2) do not
apply to employment for the purposes of a private household.
go; o
(b) nei termini con cui egli offre a questa persona quell’impiego; o
(c) rifiutando o deliberatamente omettendo di
offrire a questa persona l’impiego.
(2) È illegale per una persona, nel caso di una
persona impiegata in uno stabilimento in Gran
Bretagna, discriminare il lavoratore dipendente
(a) nei termini dell’impiego che egli gli ha fornito; o
(b) nella maniera in cui egli gli ha fornito l’accesso alle opportunità di promozione, trasferimento o di formazione, o di qualunque altro
vantaggio, facilitazione o servizio, o rifiutando o
deliberatamente omettendo di fornirgli l’accesso ad essi; o
(c) licenziandolo, o assoggettandolo ad ogni
altro detrimento.
(3) Eccetto in relazione alla discriminazione
descritta nella sezione 2, le sotto sezioni (1) e
(2) non si applicano all’impiego per scopo di
lavoro domestico.
Legge (emendata) sui rapporti razziali 2000
Race Relations (Amendment) Act 2000
S.1 – After section 19 A of the Race Relations
Act 1976 there is inserted 1
9 B. – (1) It is unlawful for a public authority in
carrying out any functions of the authority to
do any act which constitutes discrimination.
Sez. 1 – Dopo la sezione 19 A della Legge sui
rapporti razziali del 1976 è stata inserita:
19 B. – (1) È illegale per una pubblica autorità
svolgendo una qualunque funzione dell’autorità
compiere un qualsiasi atto che costituisce discriminazione.
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2.9
Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine Organizzato Transnazionale, Palermo, dicembre 2000 (estratto dei Protocolli)
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
Convenzione delle Nazioni Unite sul Crimine
Transnazionale Organizzato
1. Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, especially Women and
Children
1. Protocollo per prevenire, sopprimere e
punire il traffico di persone, specialmente di
donne e bambini
Article 3. Use of terms
Art. 3. Terminologia
For the purposes of this Protocol:
Ai fini del presente Protocollo:
(a) “Trafficking in persons” shall mean the
recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the
threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the
abuse of power or of a position of vulnerability
or of the giving or receiving of payments or
benefits to achieve the consent of a person
having control over another person, for the
purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual
exploitation, forced labour or services, slavery
or practices similar to slavery, servitude or the
removal of organs;
(a) “Traffico di persone” indica il reclutamento,
trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere
persone, tramite l’impiego o la minaccia di
impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di
potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme, di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona
che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come
minimo, lo sfruttamento della prostituzione
altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il
lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o
pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo
di organi;
(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in
subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;
(b) Il consenso di una vittima del traffico di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del
presente articolo è irrilevante nei casi in cui
qualsivoglia dei mezzi di cui alla lettera (a) è
stato utilizzato;
(c) The recruitment, transportation, transfer,
harbouring or receipt of a child for the purpose
of exploitation shall be considered “trafficking
in persons” even if this does not involve any of
the means set forth in subparagraph (a) of this
article;
(c) Il reclutamento, trasporto, trasferimento,
l’ospitare o accogliere un bambino ai fini dello
sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo;
(d)“Child” shall mean any person under eighteen years of age.
(d) “Bambino” indica qualsiasi persona al di
sotto di anni 18.
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2. Protocol against the Smuggling of Migrants
by Land, Sea and Air
2. Protocollo contro il traffico dei migranti via
terra, mare e aria
Article 3. Use of terms
Art. 3: Terminologia
For the purposes of this Protocol:
Ai fini del presente Protocollo:
(a) “Smuggling of migrants” shall mean the
procurement, in order to obtain, directly or
indirectly, a financial or other material benefit,
of the illegal entry of a person into a State Party
of which the person is not a national or a permanent resident;
(a) “Traffico di migranti” indica il procurare, al
fine di ricavare, direttamente o indirettamente,
un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso
illegale di una persona in uno Stato Parte di cui
la persona non è cittadina o residente permanente;
(b) “Illegal entry” shall mean crossing borders
without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State;
(b) “Ingresso illegale” indica il varcare i confini
senza soddisfare i requisiti necessari per l’ingresso legale nello Stato d’accoglienza;
(c) “Fraudulent travel or identity document”
shall mean any travel or identity document;
(c) “Documento di viaggio o di identità. Fraudolento” indica qualsiasi documento di viaggio
o di identità:
(I) That has been falsely made or altered in
some material way by anyone other than a person or agency lawfully authorized to make or
issue the travel or identity document on behalf
of a State; or
(I) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla
persona o autorità, legalmente autorizzata a
produrre o rilasciare il documento di viaggio o
di identità, per conto dello Stato; o
(II) That has been improperly issued or obtained through misrepresentation, corruption or
duress or in any other unlawful manner; or
(II) che è stato rilasciato o ottenuto in modo
irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale; o
(III) That is being used by a person other than
the rightful holder;
(d) “Vessel” shall mean any type of water craft,
including non-displacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means
of transportation on water, except a warship,
naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time
being, only on government non-commercial
service.
(III) che è utilizzato da una persona diversa dal
legittimo titolare;
(d) “Nave” indica qualsiasi tipo di veicolo
acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e
gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere
utilizzati come mezzi di trasporto sull’acqua,
eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie
o altre navi appartenenti a o gestite da un
Governo fintanto che utilizzate per un servizio
pubblico non commerciale.
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3. La comparazione
con il sistema giuridico spagnolo
di Mercedes García Aràn*
3.1
Premessa
La vittima del traffico e di sfruttamento di persone: strumento di indagine o soggetto di integrazione sociale?
Esistono due prospettive per affrontare il fenomeno della forte immigrazione che connota i paesi di economia dipendente o in via di sviluppo.
Entrambe partono dalla constatazione che esiste un “problema” e si differenziano non solo per il modo di affrontarlo ma anche per l’identificazione dei
responsabili.
La prima prospettiva è quella del migrante trasgressore. È quella che
affronta l’immigrazione come un problema per l’ordine interno del paese di
destinazione: ciò che deve essere protetto è la politica immigratoria dello Stato
di fronte all’arrivo massiccio di cittadini stranieri che possono giungere a disequilibrare le condizioni del mercato interno del lavoro e, inoltre, generare
insicurezza se si collocano e permangono nell’area della marginalità sociale. Da
questo punto di vista, il soggetto che genera il problema è l’immigrato, poten-
*
Con la collaborazione di Miriam Cugat Mauri (Universidad Autónoma de Barcelona), Maria
del Mar Diaz Pita (Universidad de Sevilla) e Maria José Magaldi (Universidad Pompeu
Fabra).
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Mercedes García Aràn
ziale trasgressore di norme, e l’ambito della soluzione è, fondamentalmente, di
tipo poliziesco. La seconda prospettiva considera invece lo straniero come una
vittima, collocando il problema nella sfera della degradazione dei diritti umani
che vengono violati o posti in pericolo nell’area delle grandi migrazioni.
Il migrante diventa formalmente o materialmente una “merce” che si
trasporta da un luogo all’altro in funzione delle necessità produttive e, quindi,
a dover essere protetti sono i suoi diritti in qualità di essere umano. Da questo
punto di vista, il soggetto che genera il problema è quello che ottiene i benefici economici della situazione, sia come sfruttatore sia direttamente come trafficante di esseri umani o sia come l’uno e l’altro contemporaneamente, come
capita soprattutto nel traffico di persone destinate alla prostituzione. La risposta in questo caso si colloca nella repressione penale del trafficante-sfruttatore
e nell’assistenza sociale alla vittima.
In generale, gli ordinamenti europei interni e le normative emanate dall’Unione Europea sovrappongono le due prospettive. Adottano norme amministrative rigorose del controllo di frontiera per proteggere la politica dell’immigrazione e sanzionano penalmente gli atti di traffico e sfruttamento lavorativo o sessuale delle persone che ledono o pongono in pericolo gli altrui diritti fondamentali. La legislazione spagnola segue questa tendenza con una normativa che regola l’entrata e la permanenza degli stranieri in Spagna, e per la
quale l’immigrato è considerato come trasgressore, mentre il codice penale
definisce come delitto varie condotte differenziate, tanto di sfruttamento lavorativo e sessuale, come di traffico di lavoratori immigrati, persone destinate alla
prostituzione o cittadini stranieri in generale.
In questa sovrapposizione di impostazioni si collocano le norme che
regolano la collaborazione delle vittime nella repressione delle organizzazioni
finalizzate al traffico e allo sfruttamento di persone, quali ad esempio l’art. 18
del T.U. Imm. italiano o l’art. 59 della legge spagnola sugli stranieri (L.O.
4/2000 dell’11 gennaio) nella quale si incrociano la condizione di trasgressore
e la condizione di vittima proprie dell’immigrato. Il migrante in situazione irregolare è trasgressore ma, in quanto vittima del traffico e sfruttamento di persone, può collaborare con le autorità nella persecuzione dei delitti: in sintesi, gli
si offre integrazione in cambio di collaborazione.
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A questo punto possiamo formulare una riflessione preliminare su questo tipo di norme. Si tratta in realtà di strumenti improntati all’idea di scambio
fra la parte che offre legalizzazione o integrazione e quella che offre collaborazione; sono norme quindi che contengono un certo grado di negoziazione fra
parti diseguali. Questo punto di partenza deve essere riconosciuto e assunto
come possibile fonte di problemi derivanti dalla possibilità della Questura di
abusare della sua posizione di dominio rispetto l’immigrato, quando sollecita
la sua collaborazione nella persecuzione delle reti rivolte al traffico e allo sfruttamento di persone.
Dobbiamo riconoscere, onestamente, l’esistenza di questi problemi. In
via di principio tutte le vittime dello sfruttamento e del traffico dovrebbero
essere ricompensate con la loro integrazione sociale. Qui stiamo parlando soltanto di uno strumento che può anche essere utilizzato per il perseguimento di
quanti sfruttano tali vittime. Il fine di ottenere la loro collaborazione è un fine
lecito, ma esistono determinati rischi a convertirlo nell’unico fine.
Per questa ragione occorre differenziare le due possibili utilizzazioni di
uno strumento come questo. Si tratta di due prospettive distinte che si differenziano tra di loro a seconda del punto su cui si pone l’accento: la considerazione del migrante come vittima che si vorrebbe integrare o come trasgressore
di cui si sollecita la collaborazione.
Nella prima impostazione predomina l’assistenza al migrante come vittima, e l’offerta di collaborazione in cambio della legalizzazione della sua permanenza è intesa come una via per l’integrazione sociale con la quale si compensa la situazione di privazione dei diritti umani. Nella seconda impostazione, invece, l’immigrato, ritenuto principalmente come trasgressore delle norme
sull’immigrazione, è utilizzato come strumento di indagine di polizia. Una
volta considerato innanzitutto un trasgressore, l’autorizzazione del suo soggiorno viene presentata come un premio alla sua collaborazione, che comprende il “perdono” per l’infrazione commessa. Entrambe le opzioni possono
risultare funzionali alla persecuzione del traffico, però gli effetti che producono rispetto al collaboratore migrante sono alquanto diversi. La norma italiana
in confronto a quella corrispondente spagnola si differenzia essenzialmente in
questa opzione di base, che si riflette già nella titolazione: l’art. 18 del Testo
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Unico italiano enuncia il suo contenuto con l’espressione “permesso per motivi di protezione sociale”, mentre l’art. 59 della legge sugli stranieri spagnola
inizia con le parole “collaborazione contro le reti organizzate”.
Questa dichiarazione iniziale della norma spagnola costituisce già un
chiaro riconoscimento della sua finalizzazione principale all’investigazione di
polizia e pertanto si colloca nella seconda delle prospettive sopraindicate.
Come vedremo, ciò è confermato dal contenuto con significativi problemi.
Passiamo ora, nei prossimi paragrafi, ad analizzare più in dettaglio la
situazione spagnola attraverso l’analisi della normativa vigente, arrivando
anche a formulare alcune proposte in merito alla collaborazione delle vittime
nella repressione delle reti organizzate.
3.2
L’art. 59 della legge sugli stranieri
Qui di seguito riportiamo il contenuto dell’art. 59 della legge sugli stranieri spagnola per facilitare la comprensione dei rilievi che seguiranno. Nel
testo di legge evidenzieremo in carattere corsivo quegli aspetti che saranno
oggetto di specifico commento. Come si vedrà, i quattro numeri dell’art. 59
corrispondono, rispettivamente (n. 1) all’ambito di applicazione, presupposto
e conseguenze giuridiche, (n. 2) alla proposta e risoluzione del procedimento,
(n. 3) alle conseguenze della esenzione di responsabilità amministrativa e, da
ultimo, (n. 4) all’ipotesi particolare del migrante già sanzionato.
“Collaborazione contro le reti organizzate.
1. Lo straniero che abbia attraversato la frontiera spagnola fuori dai
passaggi stabiliti a tal fine o non abbia rispettato l’obbligo di dichiarare il proprio ingresso e si trova in Spagna irregolarmente o lavorando senza permesso, senza documenti, o con documenti non in regola, per essere stato vittima, persona danneggiata o testimone di un atto di
traffico illecito di esseri umani, immigrazione illegale o di traffico illecito
di mano d’opera o di sfruttamento della prostituzione con abuso di una
situazione di necessità, potrà restare esente da responsabilità amministra-
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tiva e non sarà espulso se denuncia alle autorità competenti gli autori di
detto traffico o coloro che vi cooperano, o coopera e collabora con
i funzionari di polizia competenti in materia di stranieri, fornendo elementi essenziali o testimoniando, se del caso, nel relativo processo
contro quegli autori.
2. Gli organi amministrativi competenti incaricati dell’istruzione del procedimento sanzionatorio inoltreranno debita proposta all’autorità
investita della decisione.
3. Agli stranieri che siano restati esenti da responsabilità amministrativa si
potrà agevolare, a loro scelta, il ritorno nel proprio paese d’origine o
il soggiorno e la residenza in Spagna, così come il permesso di lavoro ed agevolazioni per la loro integrazione sociale, secondo quanto
stabilito nella presente legge.
4. Quando il pubblico ministero sia a conoscenza del fatto che uno
straniero, contro il quale sia stato emesso un provvedimento di espulsione, sia coinvolto in un procedimento penale in qualità di vittima,
persona danneggiata o testimone e consideri indispensabile la sua
presenza per il compimento di attività processuali, lo farà presente
all’autorità governativa competente perché si valuti il fatto di non
dare esecuzione alla sua espulsione e, nel caso che ne sia stata data esecuzione, si procederà allo stesso modo perché si autorizzi il suo
ritorno in Spagna per il tempo occorrente per il compimento delle attività processuali necessarie, ferma restando la possibilità di adottare
talune delle misure previste nella Legge Organica 19/1994 del 23
dicembre, di protezione di testimoni e periti nei processi penali”.
A partire da questo testo vediamo ora quali sono gli aspetti più rilevanti del suo contenuto.
3.3
L’ambito di applicazione
La lettura della legge riportata nel paragrafo precedente conferma che
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questa norma è stata concepita fondamentalmente come uno strumento di
polizia. Il destinatario di questa norma è l’immigrato entrato clandestinamente o che si trova in situazione di irregolarità e, per queste ragioni, è sottoposto
a un procedimento sanzionatorio, cioè si trova in mano alla Polizia col rischio
di essere espulso o in una situazione che può portare ad esserlo. Questo è il
requisito che dà significato a tutta la disciplina: la collaborazione che eventualmente fornisce il migrante si produce in una situazione in cui questi si trova
sotto minaccia formale o materiale di essere espulso.
Diciamo che la minaccia può essere formale o materiale perché in pratica non sempre è pendente un procedimento sanzionatorio. In più, la vittima
in situazione di clandestinità che si avvicina alla polizia per denunciare lo sfruttamento, frequentemente, non ha a suo carico un procedimento aperto di
espulsione proprio perché le autorità non sono a conoscenza attraverso altri
strumenti della sua presenza irregolare in Spagna. Questo capita specialmente
nel caso delle donne vittime di sfruttamento sessuale che si trovano sotto il
potere dei loro sfruttatori (e in situazione di clandestinità) le quali scelgono di
avvicinare la polizia per denunciare i fatti.
In questa situazione la autorità che decide la pratica è la Brigada Provincial De Extranjeria Y Documentacion della Direzione Generale della Polizia. In
base alla situazione specifica, questo organo di polizia adotta una delle seguenti decisioni: non iniziare il procedimento di espulsione; chiudere il procedimento di espulsione se stava iniziando; oppure sollecitare il Subdelegado Del
Gobierno a revocare il procedimento già definito. Cioè, se non pende il procedimento di espulsione, la polizia decide se aprirlo o no e, se pende, può decidere di chiuderlo. Ma si tratta di decisioni che la polizia adotta discrezionalmente secondo le circostanze del caso e secondo criteri di tolleranza o di
opportunità che ovviamente possono generare arbitrarietà. In ogni caso, anche
se il procedimento non viene aperto, esiste la minaccia che esso possa aprirsi.
Per parte sua la norma italiana, orientata all’integrazione sociale, principia dall’ipotesi in cui si abbia notizia della situazione di sfruttamento attraverso qualche indagine giudiziaria o un intervento assistenziale. Ovviamente, se la vittima si trova in situazione irregolare corre comunque il rischio di essere espulsa,
tuttavia la norma italiana non stabilisce testualmente una correlazione forma-
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le tra il procedimento sanzionatorio contro l’immigrato trasgressore e le conseguenze della collaborazione, come capita nel caso spagnolo. In altre parole,
benché entrambe le norme possano giungere a situazioni simili nella loro
applicazione pratica, la filosofia dalle quali partono e le loro caratteristiche formali sono notevolmente diverse. Ma, in più, la legge spagnola introduce un
altro curioso elemento. La persona straniera deve essere in situazione irregolare come conseguenza di essere vittima, imputato o testimone di atti di traffico di
illecito di persone, immigrazione clandestina, traffico di manodopera o sfruttamento illegale della prostituzione. Deve cioè sussistere una relazione di causalità fra la condizione di vittima/testimone e la situazione di irregolarità. Questa è una esigenza incomprensibile perché riduce l’ambito di applicazione della
norma e lascia fuori quei migranti che sono entrati irregolarmente nel paese e
successivamente sono divenuti vittime di un delitto di sfruttamento o traffico, ad
esempio le donne che arrivano liberamente in Spagna alla ricerca di un lavoro
e in seguito cadono nelle mani degli sfruttatori della prostituzione che abusano della loro situazione di necessità.
Tuttavia, risulta ancor più curioso che la norma possa applicarsi a quanti stanno in situazione irregolare come conseguenza dell'essere stati testimoni di
uno degli atti suddetti. Difficilmente il fatto di essere testimone sarà la causa del
soggiorno irregolare. Ma questa ipotesi ha senso se si considera l’impostazione
generale della norma. In effetti, ogni vittima è perciò solo testimone di fatti, e
pertanto non sarebbe necessario menzionare anche il testimone insieme alla
vittima, ma quello che si cerca è uno strumento di investigazione di polizia e
pertanto sono utili anche i testimoni, anche se non sono stati vittime. Quello
che si cerca è un testimone in situazione di presenza irregolare per cui questa
situazione possa essere utilizzata come mezzo di pressione per ottenere la collaborazione. Insomma, i destinatari di queste norme non sono solo le vittime,
bensì ogni potenziale collaboratore che si trovi minacciato di espulsione, perché da questi risulta più facile ottenere la sua testimonianza. Una testimonianza che, frequentemente, esporrà a rischi chi la presta.
Più preoccupante è la lista dei fatti rispetto ai quali l’immigrato irregolare deve essere “vittima o testimone”. In effetti, la norma non si riferisce a
“delitti” ma ad “atti” e, pertanto, include anche le infrazioni amministrative. Il
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problema è che fra gli atti si menziona la “immigrazione illegale”, oltre al traffico di esseri umani, di manodopera e lo sfruttamento della prostituzione con
abuso della situazione di necessità. In Spagna, l’immigrazione clandestina è
un’infrazione amministrativa (non un reato) che commette chi entra o rimane
nel paese senza rispettare la normativa vigente in questa materia. Pertanto, in
via di principio, la collaborazione con la Polizia per ottenere la regolarizzazione può aversi come “testimone di un atto di immigrazione illegale”; cioè, se un
immigrato clandestino denuncia gli altri che si trovano nella sua medesima
situazione, mentre si trova minacciato della sua propria espulsione, può evitare di
essere espulso.
Non abbiamo notizie di come questa norma sia stata utilizzata finora
per perseguire gli immigrati illegali e speriamo che non arrivi ad essere utilizzata in tal modo. Però questa pericolosa interpretazione è possibile e può essere evitata solo ricordando che la norma esordisce con il titolo “collaborazione
contro le reti organizzate”. In ogni caso, la proposta di direttiva della Commissione delle Comunità europee dell’11 febbraio 2002, relativa al rilascio di un
permesso di soggiorno di breve durata alle vittime dell’immigrazione clandestina o della tratta di esseri umani che cooperino con le autorità competenti, ha
criticato questa particolarità della norma spagnola indicando che è l’unico
paese fra quelli che regolano la materia che include il riferimento all’immigrazione clandestina come atto che può essere investigato nell’ambito di questo
tipo di collaborazione.
3.4
La collaborazione della vittima o testimone con le autorità
La collaborazione può realizzarsi denunciando i fatti all’autorità competente o fornendo dati essenziali o testimoniando nel procedimento giurisdizionale contro gli autori dei fatti. Se si legge letteralmente il testo dell’art. 59
(cfr. par. 3.2) può evidenziarsi il lapsus del legislatore che ancora una volta rivela la filosofia fondamentalmente di polizia di questa norma. In effetti, il n. 1
dell’articolo si riferisce testualmente a chi “coopera e collabora con i funzionari
di polizia competenti” quando è ovvio che la collaborazione può aversi anche
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con l’autorità giudiziaria, qualora già esista un procedimento penale aperto
contro gli sfruttatori.
La collaborazione che l’art. 59 sollecita al migrante è importante perché,
insieme alla denuncia, si menziona anche il contributo di dati essenziali e la
testimonianza in giudizio. In pratica, questo requisito si realizza relativamente.
Così, per concedere il permesso di soggiorno speciale per la vittima, la Direzione Generale di Polizia esige una “copia delle attività processuali nelle quali
è incorporata la dichiarazione dello straniero e accreditata la sua rilevanza nello
scardinamento di una rete di immigrazione illegale o prostituzione coatta”.
Cioè le norme interne della polizia giungono a una situazione simile alla
norma italiana che si riferisce alla “rilevanza del contributo offerto dallo straniero”. In ogni caso la casistica dimostra che le vittime del delitto di traffico di
persone in assai pochi casi si trovano in condizione di fornire dati essenziali o
identificare i responsabili, specialmente quelli che si trovano nei loro paesi di
origine.
3.5
Il premio
Nella norma spagnola la conseguenza giuridica della collaborazione si
configura principalmente come un “premio” perché il suo contenuto essenziale è il perdono della responsabilità amministrativa e la non espulsione. A partire da qui, si offre la possibilità di ritornare al paese di provenienza oppure
acquisire il soggiorno o residenza legale in Spagna, così come un permesso di
lavoro e “facilitazioni per la integrazione sociale”. Nell’art. 59 della legge sugli
stranieri non c’è un limite temporale per l’autorizzazione della residenza. Ma
per via regolamentare si stabilisce un limite affinché questi permessi si considerino come permessi di residenza temporale per circostanze eccezionali. L’art.
41 del Regolamento (R.D. 864/2001 del 20 luglio) di esecuzione della legge
sugli stranieri concede permessi da 90 giorni a 5 anni “alle persone che collaborano con le autorità amministrative o giudiziarie spagnole o nei casi in cui
concorrano ragioni di interesse nazionale o sicurezza nazionale che giustifichino la necessità di autorizzare la residenza in Spagna”. D’altra parte, il vago rife-
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rimento alle facilitazioni per l’integrazione sociale risulta insufficiente. La
norma italiana precisa maggiormente questo aspetto nel riferirsi a programmi
di integrazione sociale le cui modalità devono essere comunicate al Questore,
il che suppone un coinvolgimento delle autorità locali.
In ogni caso, la norma spagnola dice molto chiaramente che l’immigrato collaboratore “può” solamente evitare l’espulsione, ma non obbliga la Questura a regolarizzare l’immigrato che ha collaborato, le dà soltanto la facoltà di
farlo.
3.6
La diversa prospettiva rispetto al migrante già sanzionato
Supponiamo ora che il migrante irregolare sia già stato sanzionato con
l’espulsione e che il Pubblico Ministero ne abbia necessità per esigenze investigative in qualità di vittima, imputato o testimone. La posizione del migrante,
in base al ruolo attribuitogli, sarà diversa.
Il Pubblico Ministero solleciterà l’autorità amministrativa a sospendere
il decreto di espulsione, se ancora non ha avuto esecuzione, o ad autorizzare il
reingresso in Spagna del migrante espulso perché collabori con l’Amministrazione della Giustizia. Ma qui non gli si offre nulla in cambio. In questo caso, si
terrà la sua espulsione o rientrerà in Spagna solo “per il tempo occorrente per
il compimento delle attività processuali necessarie”, come dice l’art. 59.4 della
legge. La differente visione dell’ambito di polizia e dell’ambito di giustizia è
evidente. Il migrante irregolare, a disposizione della polizia e minacciato con
l’espulsione, affronta una negoziazione impari: la delazione in cambio di evitare la sanzione. Quando invece si tratta di collaborare in un processo giudiziario non c’è la minaccia di espulsione perché essa è stata già decisa, si pretende perciò la collaborazione dello straniero senza ricompensa. Si noti che la
capacità di manovra della Questura è molto più ampia di quella del Pubblico
Ministero: probabilmente perché la Polizia persegue gli organizzatori del traffico, ma anche gli immigrati clandestini; mentre il Pubblico Ministero persegue
“soltanto” gli organizzatori del traffico e gli sfruttatori.
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La rilevanza della norma in termini sociali
La legge sugli stranieri spagnola è una legge recente e pertanto non esistono dati chiari né statistiche sull’effettività dell’applicazione dell’art. 59. Per
l’elaborazione di questa relazione abbiamo richiesto i dati alla polizia e al
Pubblico Ministero di Siviglia e di Barcellona. Benché non esistano dati quantitativamente significativi, l’art. 59 della legge sugli stranieri è applicato dalla
polizia nell’investigazione delle reti criminali, invece nell’ambito degli uffici
del Pubblico Ministero che abbiamo consultato non esistono esperienze concrete di collaborazione delle vittime nei procedimenti penali.
D’altra parte l’art. 59 non ha dato luogo in Spagna a esperienze nel
campo dell’integrazione sociale. Con questo vogliamo dire che non esistano
significative iniziative assistenziali né organizzazioni sociali che utilizzino questa via di collaborazione giudiziale come via per l’uscita dallo sfruttamento, sia
sessuale sia di altra natura.
3.8
Conclusioni
In sintesi, si possono elaborare le seguenti considerazioni.
In primo luogo, la norma spagnola antepone la collaborazione della
persona migrante alla sua integrazione sociale, benché si menzionino entrambi i concetti.
Tuttavia questa ricerca di collaborazione è dominata dalla concezione
del migrante come strumento di investigazione di polizia. Per assicurare l’efficacia dello strumento, la norma si indirizza solo a quei migranti che siano
minacciati di espulsione, il che, in ogni caso, riduce la efficacia della norma
perché riduce il suo ambito di applicazione.
Ma soprattutto questo approccio di polizia rispetto alla collaborazione
con le autorità si basa su un do ut des fra due parti assolutamente squilibrate. La
parte debole (l’immigrato clandestino) si trova minacciato di espulsione e può
evitarla se collabora con la parte forte (la Polizia). Se lo fa, forse evita l’espulsione, ma questo non è sicuro. Dipenderà probabilmente da quanto la parte
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forte consideri importante la collaborazione.
L’insistenza nell’applicare la norma ai migranti che, a loro volta, sono
trasgressori della legge sull’immigrazione, produce come principale effetto
della collaborazione il perdono di questa responsabilità. Le norme che stabiliscono il perdono dei trasgressori che collaborano con l’autorità solitamente
sono basate sulla filosofia del “pentimento” e sono norme che storicamente si
sono dimostrate inefficaci.
Da ultimo, vorremmo chiarire i numerosi rilievi di questa relazione nei
confronti dell’eccessivo protagonismo di polizia nell’applicazione dell’art. 59.
L'essere prevenuti verso tale protagonismo non è dovuto a cause basate su una
sfiducia storica verso la polizia ma a ragioni strutturali di diversificazione delle
funzioni pubbliche che possono influire sulla concezione di queste forme di
collaborazione della vittima e della sua integrazione sociale.
Allo stato attuale la polizia tiene nelle sue mani tanto l’iniziativa in
materia di espulsione e regolarizzazione di immigrati, quanto la maggior parte
delle iniziative di investigazione delle reti del traffico e di sfruttamento di persona. Pertanto è artefice delle principali conseguenze che possono ricadere sul
migrante in situazione di irregolarità ed è anche il principale soggetto interessato nell’indagine dei delitti. In questo modo la polizia può utilizzare la espulsione e/o la regolarizzazione come strumenti per i suoi fini investigativi. Questa concentrazione di iniziativa favorisce che la collaborazione della vittima sia
concepita principalmente come strumento di investigazione invece che come
via di integrazione sociale. In altre parole, se la polizia è interessata nell’investigazione dei delitti e può utilizzare la minaccia di espulsione per conseguire
la collaborazione delle vittime, esiste il rischio che la utilizzi.
D’altra parte, la polizia è un soggetto coinvolto legalmente nella difesa
della politica migratoria dello Stato e nel controllo delle frontiere. Questo coinvolgimento non consente la sufficiente indipendenza per amministrare in via
esclusiva uno strumento che può arrivare all’espulsione del migrante o, al contrario, alla sua integrazione sociale.
Le ragioni per concedere un maggiore coinvolgimento al pubblico ministero e all’autorità giudiziaria derivano da quanto detto. Il pubblico ministero
ha competenze investigatrici quando già esiste una pendenza giudiziale. Però
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non ha particolari interessi nella persecuzione dell’immigrazione illegale che
non è costitutiva di reato, né esercita competenze dirette nel controllo amministrativo delle frontiere spagnole. Tanto il pubblico ministero quanto il potere giudiziario si collocano in posizione di indipendenza rispetto agli interessi
amministrativi in materia migratoria e pertanto non esiste un rischio rilevante
che questi interessi interferiscano con le decisioni rispetto all’immigrato.
Da ultimo, la funzione costituzionale di difesa della legalità e di garanzia dei diritti e libertà che investe il pubblico ministero e il potere giudiziario è
ragione sufficiente per concedergli maggior coinvolgimento in questo tipo di
procedimento.
3.9
Proposte in merito alla collaborazione delle vittime nella repressione delle reti organizzate
La collaborazione delle vittime del traffico o dello sfruttamento di esseri umani, compensata con l’integrazione sociale, è utile nella persecuzione
delle organizzazioni finalizzate a questi delitti. Deve però essere concepita
come uno tra i possibili strumenti di integrazione sociale e non deve convertirsi in un semplice strumento di polizia di negoziazione nel contesto di una
minaccia di espulsione per la vittima. Con questa premessa generale, possono
essere utili le seguenti indicazioni:
1. Per evitare l’eccessivo coinvolgimento di polizia è consigliabile
diversificare l’iniziativa per il procedimento di integrazione e collaborazione della vittima. La proposta di integrazione della vittima
collaboratrice deve esser riconosciuta alla vittima stessa ma anche a
chiunque altro abbia notizia di una situazione di sfruttamento. E
qui si includono tanto gli organismi e le associazioni di assistenza
sociale quanto il Pubblico Ministero.
2. La collaborazione è destinata alla persecuzione dei delitti e nella
maggioranza delle ipotesi finirà per sfociare in un procedimento
giudiziario. Pertanto il Pubblico Ministero o l’autorità giudiziaria
debbono essere a conoscenza del coinvolgimento della vittima nel-
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l’indagine. Se l’indagine si trova già sotto la competenza dell’autorità giudiziaria, deve essere quest’ultima ad assumere l’iniziativa. Con
ciò si cerca di evitare che queste norme si traducano in un mero strumento di negoziazione da parte della polizia.
La regolarizzazione di questa istanza della vittima non deve essere
condizionata dall’importanza della sua collaborazione né essere utilizzata come mezzo di pressione. Per questo la regolarizzazione non
deve essere affidata all’assoluta discrezionalità dell’autorità amministrativa. Una volta scoperta la situazione di sfruttamento, deve procedersi alla immediata autorizzazione provvisoria del soggiorno e
all’offerta dei mezzi di assistenza e di integrazione sociale. L’autorizzazione si convertirà in definitiva ad un prezzo ragionevole, se la
vittima collabora nella misura delle sue possibilità e se partecipa
nella offerta di assistenza e integrazione sociale. Pertanto si autorizzerà definitivamente il soggiorno su proposta del Pubblico Ministero o dell’autorità giudiziaria.
La norma deve stabilire chiaramente che è destinata alla persecuzione dei responsabili dello sfruttamento e dei delitti di traffico di persona di cui è vittima il migrante. In nessun caso essa può essere utilizzata per la delazione del migrante illegale.
La norma deve essere svincolata totalmente dall’esistenza di un procedimento di espulsione o sanzionatorio contro l’immigrato. Deve
avere effetti anche quando non esiste il procedimento di espulsione
o quando sia già stato concluso.
La norma deve fare riferimento esplicito alle istituzioni incaricate
della integrazione sociale delle vittime (assistenza sociale, enti locali, etc.). Iniziato il procedimento di integrazione-collaborazione, la
vittima deve contare sulla assistenza concessa se la chiede e con la
protezione che si riserva ai testimoni che assumono dei rischi con la
loro collaborazione.
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4. La comparazione con il sistema giuridico tedesco
di Dagmar Oberlies*
4.1
Premessa
È, per così dire, nella natura delle cose il fatto che noi oggi parliamo di
un fenomeno del quale, in realtà, non sappiamo molto. Come per la violenza
in genere, anche per la tratta delle donne vale una sorta di Eisberg Theorie (teoria dell’iceberg): siamo in grado di vedere soltanto il 20% del problema, mentre l’80% rimane sotto la superficie!
Guarderò innanzi tutto brevemente – per proseguire nella metafora –
sotto lo strato di superficie e dirò qualche parola a proposito della probabile
dimensione della prostituzione e della tratta delle donne in Germania. Quindi, cercherò di abbozzare un quadro sintetico della situazione normativa in
Germania, per poi confrontarla con la situazione normativa creatasi in Italia
per effetto dell’art. 18 ed avanzare, infine, proposte concrete in vista di reciproci adattamenti.
Ma, prima di ciò, ancora una notazione preliminare: ho già collaborato
con la Professoressa Virgilio in un altro progetto europeo1, sempre sul tema
della violenza contro le donne. Uno degli insegnamenti tratti da questo pro-
*
1
La traduzione del testo dal tedesco all’italiano è a cura di Giulio De Simone.
Progetto comparativo nell’ambito della violenza contro le donne, STREIT 2001, pp. 69-71.
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Dagmar Oberlies
getto è stato, senza dubbio, che la comparazione deve avere ad oggetto non
tanto le previsioni legali quanto piuttosto le prassi effettive. Ogni paese ha i
suoi piani e le sue strategie di intervento; e per questo è importante intendersi
sugli obiettivi (cosa, in verità, di per sé alquanto problematica). Dopo si
potranno anche “rubare” reciprocamente le idee, ma è comunque difficile
riprendere testi scritti.
4.2
Prostituzione: una normalità sociale in Germania
Stime ufficiali partono dalla premessa che in Germania, 200.000
donne lavorano nel campo della prostituzione. Il movimento delle prostitute
ritiene invece che siano il doppio – tra queste vi sarebbero non poche casalinghe, animate soltanto dalla volontà di ottenere un qualche guadagno. Per fare
un confronto: nell’industria automobilistica tedesca lavorano all’incirca
415.000 persone3.
A Francoforte – la mia città – vi sarebbero circa 600 posti letto in case
di appuntamento, nelle quali lavorano approssimativamente 1.500 prostitute4. Di queste – secondo le stime dei consultori – fino al 95% sarebbero straniere5. L’Ausländerbehörde (autorità competente per gli stranieri) stima che il
numero delle prostitute straniere sia di poco superiore a 1.000. Ad Amburgo,
una città nota per la sua industria del sesso, lavorerebbero circa 2.000 prostitute straniere6.
2
2
3
4
5
6
Geisenhanslüke, Ralph: Unterm Strich in: Zeit/Leben 03/2002; siehe auch Bundestagsdrucksache 14/5958, p. 1.
http://www.vda.de/de/service/jahresbericht/auto2001/fakten/
Le valutazioni oscillano dal 75% (Kießl, Anne-Margret: Projekt Jiskra: die Situation mittel und osteuropäischer Frauen in Frankfurt am Main und Umland: eine Bestandsaufnahme, in:
agisra [u.a.], Frankfurt am Main 1996, p. 44) fino al 95% – perlomeno in relazione alla criminalità esercitata nelle case di appuntamento (Rosner, Judith: Frauen im Schatten der
Gesellschaft in: agisra-Rundbrief 15/1999, p. 13; ähnlich Howe, Christiane: Migrantinnen in
der Prostitution in: agisra-Rundbrief 28/29/2000, p. 15).
Dichiarazione del vicedirettore della Frankfurter Ausländerbehörde, Heiko Kleinsteuber,
citata in: Frankfurter Rundschau vom 21.3.2002.
Comunicato stampa del Senatsamt für die Gleichstellung dell’8 marzo 1999.
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Molte di queste vivono illegalmente in Germania, perlomeno nel senso
che è a loro vietata un’attività lavorativa e possono essere espulse in ogni
momento: così, a seguito di una retata della polizia, a Francoforte sono state
scoperte quasi 800 prostitute straniere, delle quali solo meno di un quinto
poteva esibire un permesso di soggiorno7.
In Germania, quotidianamente, circa un milione di uomini8 frequenta
prostitute, con prezzi oscillanti tra i 15 e i 150 euro e un fatturato annuo superiore ai sei miliardi di euro9. Per fare un confronto: le ferrovie tedesche, l’anno
scorso, hanno avuto un fatturato di sedici miliardi di euro10.
4.2.1 Disciplina giuridica della prostituzione
La prostituzione, in Germania, in linea di principio non è vietata; può
essere comunque limitata nello spazio (art. 297 EGStGB) e ciò può comprendere anche l’imposizione di determinate regole di condotta nelle cosiddette
“zone chiuse” (Sperrgebieten)11.
Nel corso dell’anno passato, inoltre, è intervenuto un chiarimento
riguardante l’efficacia per il diritto civile dei contratti aventi ad oggetto prestazioni sessuali12. Già prima della modifica legislativa, diversi tribunali tedeschi
si erano discostati dall’opinione secondo la quale la prostituzione, di per sé,
sarebbe contraria ai buoni costumi13. Dopo l’obbligo di pagamento delle impo-
7
8
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13
vgl. Biedermann in: Frankfurter Rundschau del 15.2.2001.
Bundestagsdrucksache 14/5958, p. 1; cfr. già Bundeskriminalamt: Lagebild Menschenhandel
1999, p. 18 (con indicazioni della fonte) [citato: BKA: Lagebild (Jahr)].
http://www.pds-im-bundestag.de/index.php?main=/themen/fepo/prostitution/index.php
http://de.news.yahoo.com/020313/3/2okxw.html
Cfr. Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg NVwZ 2001, 1299 s., concernente una
disposizione di polizia che vietava di prendere contatti con prostitute.
Legge per la disciplina dei rapporti giuridici delle prostitute del 20.12.2001, BGBl I, 3983;
cfr., sul punto, anche la decisione del Verwaltungsgericht di Berlino, STEIT 2001, pp. 11-18
(con nota di Bear).
Cfr. i riferimenti in STREIT 2001, pp. 11-22.
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ste14, al quale sono già da tempo sottoposte le “lavoratrici del sesso”, queste
possono ora anche accedere al sistema di previdenza sociale15: assicurazione
contro infortuni16, invalidità e vecchiaia e disoccupazione17, così come la possibilità di concludere contratti di lavoro coi gestori di case chiuse18 o di unirsi
in cooperative e associazioni19.
Questo mutato atteggiamento nell’approccio sociale e giuridico alla
prostituzione può avere riflessi di grande portata anche in altri ambiti giuridici: ad esempio, una donna colombiana ha richiesto ufficialmente il rilascio di
un permesso di soggiorno per lavorare come prostituta in una casa di tolleranza di Francoforte20. Già prima, la giunta municipale della città di Francoforte
aveva evidenziato la possibilità di concedere un permesso di entrata per consentire l’esercizio di un’attività autonoma di prostituzione, qualora sia accertata una “esigenza locale”21: vale a dire non una qualunque esigenza, ma una “esigenza locale” per sudamericane, asiatiche o europee dell’est. Per i cittadini dell’Unione europea22, ma anche per quelli degli Stati associati quali la Polonia e
14 Così il Bundesfinanzhof già nel 1987 ha deciso che "le entrate provenienti dall’esercizio
della prostituzione sono soggette all’imposta generale sulle entrate con aliquota d’imposta
generale" (NJW 1988, 935 ss. e BStBl II 1987, 653). La base imponibile va, determinata (da
ultimo, per es., Finanzgericht di Amburgo, decisione del 12.12.2000; At: VI 154, 157 e
182/99 - inedita -). La “contrarietà ai buoni costumi“ sarebbe a tal proposito irrilevante (da
ultimo Bundesfinanzhof NJW 2000, p. 2919 e ss.).
15 Cfr., sul punto, l’esposizione dei motivi in Bundestagsdrucksache 14/5958, p. 4 e ss.
16 Così già il Bundessozialgericht, STREIT 2001, 20 e ss.
17 Per favorire la “uscita“, in qualsiasi momento, dalla prostituzione, già nel 1991 il Sozialgericht di Berlino aveva ammesso che anche il lavoro come prostituta è una “attività professionale ai sensi dell’Arbeitsförderungsgesetzes sei (STREIT 1992, 84 s.).
18 Laddove il potere di direzione del datore di lavoro deve valere soltanto entro limiti circoscritti (§ 3 Prostitutionsgesetz).
19 Su questo problema cfr., ad es., Verwaltungsgerichtshof del Baden-Würrtemberg; BauR 2000,
p. 1238 o Verwaltungsgericht Berlino, GewArch 1998, p. 200 s.
20 Cfr. il resoconto in: FOCUS 14/2002, Seite 44. Ciò, in realtà, veniva considerato finora escluso, in quanto “attività contrarie ai buoni costumi“, tra le quali – fino alla modifica legislativa – era annoverata anche la prostituzione, erano considerate come non suscettibili di autorizzazione. Da sempre ne erano esclusi "Künstler und Artisten" (§ 5 Nr 9 AAV), categoria alla
quale possono ricondursi anche le ballerine che si esibiscono in un bar (Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg, NVwZ-RR 2001, p. 478 s.).
21 Rapporto del Magistrato dell’8.1.2002, B 31.
22 Cfr. la decisione (non ancora passata in giudicato) del Verwaltungsgerichtshofs del BadenWürttemberg (NVwZ 2000, 1070 ss.), che considera la libertà di stabilimento prevista dal
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la Repubblica Ceca23, già da tempo era chiaro che le donne che esercitavano
autonomamente la prostituzione potevano stabilirsi in altri paesi europei, sempre che quivi la prostituzione non fosse vietata.
A seguito del chiarimento intervenuto sul versante della disciplina civilistica, sono state modificate anche norme incriminatrici, che esponevano al
rischio di una condanna penale anche il semplice fatto di creare condizioni di
lavoro più favorevoli e di auto-organizzarsi24.
Sono, tuttavia, ancora previste norme incriminatrici:
– per l’agevolazione del compimento di atti sessuali da parte di minori (§ 180 StGB);
– per lo sfruttamento della prostituzione (§§ 180a e 181a StGB);
– per la tratta di esseri umani finalizzata alla prostituzione (§§ 180b
e 181 StGB).
diritto comunitario riferibile anche all’esercizio, quale prostituta, di un’attività autonoma
rimunerata. Vd., a questo proposito, anche l’ordinanza di rimessione del Bundesverwaltungsgerichts alla Corte europea den Europäischen Gerichtshof (InfAuslR 2002, 63 ff).
23 Vd. La decisione della Corte europea del 20.11.2001; Rs C-268/99, nella quale si stabilisce
che "l’art. 44 della Convenzione di associazione con la Polonia e l’art. 45 della Convenzione di associazione con la Repubblica Ceca sono da interpretare nel senso che la prostituzione rientra nelle attività rimunerate esercitate autonomamente ai sensi di queste previsioni se
è dimostrato che essa viene esercitata come segue: in assenza di un rapporto di subordinazione, in relazione alla scelta di questa attività, alle condizioni di lavoro e al corrispettivo,
sotto la propria responsabilità e dietro un corrispettivo, pagato interamente e direttamente
a chi presta il servizio".
24 Così il Bundesgerichtshof ha ravvisato finora un “comprensibile scopo” delle disposizioni
penali nell’ “impedire da principio un ulteriore coinvolgimento in questo mestiere” (BGH
StV 1986, 204, 205) e anche secondo l’opinione di commentatori esse dovrebbero contrastare una “consolidamento dello stile di vita da prostituta” (Tröndle/Fischer, StGB, 50. ediz.,
2001, § 180 an. marg. 1). Nell’audizione presso il Bundestag ho già sostenuto l’opinione che
ciò non può più rappresentare – dopo il mutamento verificatosi nel diritto civile – un valido criterio per l’interpretazione del diritto penale (Bundestagsprotokoll 14/69, p. 15). Dopo
la stessa audizione, il legislatore ha fornito ulteriori chiarimenti in questa direzione (vd. art.
2 della legge sulla prostituzione del 20.12.2001, BGBl I, 3983 e Ausschuss-Drucksache
14/728).
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La tratta delle donne
Partiamo dal presupposto che in Germania vi sono all’incirca – come
minimo – duecentomila prostitute e che circa la metà sono straniere. In Germania, allora, devono esserci centomila prostitute straniere. A diverse conclusioni si giunge tuttavia se si fa una stima approssimativa dei dati provenienti
dalle grandi città tedesche. Supponiamo che in città delle dimensioni di Francoforte lavorino all’incirca dalle mille alle millecinquecento prostitute straniere (in città più grandi, come Amburgo, saranno proporzionalmente di più), e
allora – con riferimento alle città con oltre mezzo milione di abitanti – si giungerebbe a un numero di circa ventimila prostitute straniere. La “verità” dovrebbe stare da qualche parte tra ventimila e centomila.
Ora, sarebbe senza dubbio del tutto sbagliato equiparare il numero
delle prostitute straniere al numero delle donne oggetto di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale: molte donne, che già in patria hanno lavorato come prostitute, e che al loro ritorno lo faranno di nuovo, vengono in Germania per
esercitare la prostituzione25. Faremmo loro un torto se le considerassimo (o
volessimo considerarle) solo ed esclusivamente come vittime: al contrario,
molte di loro sono donne molte energiche e intraprendenti, che in patria con
il proprio lavoro mantengono i figli e l’intera famiglia. Molte di loro, forse,
eserciterebbero un mestiere diverso ma poche, probabilmente, sarebbero disposte a guadagnare di meno: in Ucraina una prostituta guadagna in una notte
quanto un’insegnante in un mese intero e ciò benché essa debba cedere i due
terzi dell’introito al protettore o alla protettrice26.
Ritengo pertanto che ogni politica che consideri le prostitute straniere
soltanto come vittime sia destinata fatalmente all’insuccesso e, più ancora, che
25 Nel BKA-Lagebild Menschenhandel viene riferito che un quarto delle donne oggetto potenziale di tratta di esseri umani penalmente rilevante esercitavano la prostituzione già prima
del loro ingresso in Germania e quasi altrettante, vale a dire il 18%, in occasione del loro
ingresso avevano acconsentito di lavorare nella prostituzione (BKA: Lagebild 2000, p. 11) anche se forse a condizioni diverse. A tal proposito vd. anche Najafi, Behshid e Rosner,
Judith: Ausgangslage und Problemdarstellung in: Frauen handeln in Deutschland, herausgegeben von KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt gegen
Frauen im Migrationsprozess e.V., Oktoberdruck Berlin, senza data, p. 14.
26 Cfr. Eva Weikert: Natascha ist ein schlimmes Wort in: Frankfurter Rundschau del 16.4.2002.
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sia condannata al fallimento ogni politica che non intenda globalizzare la questione. Tornerò in seguito su questo punto.
4.3.1 Definizione: tratta di donne e tratta di esseri umani
La tratta di donne è perciò qualcosa di sostanzialmente diverso dall’ingresso di prostitute straniere con l’ausilio e la complicità di un’organizzazione.
Nel progetto Stop della Commissione Europea, la tratta di donne è definita come “trasport of women from third countries into the European Union for the
purpose of sexual exploitation”, laddove lo sfruttamento sessuale comprenderebbe anche casi in cui le donne sono consapevoli del fatto che lavoreranno come
prostitute, “but who are then deprived of their basic human rights, in conditions
which are akin to slavery"27. In un Protocollo addizionale alla Convenzione contro il Crimine Organizzato Transnazionale, l’ONU definisce in modo analogo
la tratta di esseri umani; va tuttavia più in là di questa definizione in quanto
considera sfruttamento non soltanto ogni forma di sfruttamento sessuale ma
anche i lavori forzati o, ad esempio, il prelievo di organi. Il consenso dell’interessato sarebbe in questi casi irrilevante quando sia impiegato taluno dei mezzi
di coazione menzionati nell’art. 3 (a) del Protocollo addizionale28.
La definizione della tratta di donne si fonda dunque sull’esistenza di
una coartazione sia al momento dell’ingaggio nel paese di origine sia con
riguardo alle condizioni esistenziali nel paese di arrivo.
Se adesso ricordo ancora una volta che circa l’80% delle prostitute straniere trovate nelle case di appuntamento francofortesi non avevano un permesso di soggiorno29 e che le altre ne avevano uno falso, cioè un visto turistico
che non autorizza all’esercizio di un’attività lavorativa – come ricaviamo dal
27 European-Kommission Stop Project: “Building up a network for monitoring, analysing and
combating trafficking in women and children”, pubblicato dal Ministero dell’Interno filandese, 1999, p. 1.
28 Protocollo Addizionale “to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, especially
Women and Children”, della Convenzione Onu contro il Crimine Transnazionale Organizzato, articolo 3.
29 Cfr. Biedermann in: Frankfurter Rundschau del 15.2.2001.
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rapporto ombra delle Ong30 e dai rapporti annuali sul traffico di persone del
Bundeskriminalamt31 –, certamente non conosciamo il numero delle donne vittime di tratta, ma possiamo avere un’idea del “potenziale di ricatto” a disposizione di chi sfrutta e gestisce il mondo della prostituzione.
Stando alle definizioni internazionali, sono da annoverare tra le vittime
della tratta di donne e, rispettivamente, di esseri umani, molte donne che – per
il fatto di soggiornare illegalmente – sono tenute in una condizione di dipendenza sociale e finanziaria32.
4.3.2 La tratta di esseri umani nel diritto penale tedesco
A fronte di ciò, il diritto tedesco prende le mosse da una visione più
limitata di tratta di esseri umani: la tratta di esseri umani è classificata come
reato contro l’autodeterminazione sessuale. Sono puniti essenzialmente due
diversi comportamenti:
– il consapevole sfruttamento di uno stato di costrizione, per determinare una persona a intraprendere la prostituzione o a proseguire
nel suo esercizio (§ 180b comma 1, prima parte, StGB);
– il consapevole sfruttamento dell’altrui stato di minorata difesa, in
vista del compimento di atti sessuali (§ 180b, comma 1, seconda
parte) o dell’induzione all’esercizio della prostituzione (§ 180b,
comma 2).
Entrambe le condotte sono poste in essere per un proprio vantaggio
30 KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im
Migrationsprozess: Schattenbericht unter Art. 6 CEDAW (Frauenhandel) zum Staatenbericht
der deutschen Bundesregierung, Januar 2000 (http://www.kok-potsdam.de/artikel/acrobat/schattenber.pdf [citato: Schattenbericht]).
31 BKA: Lagebild 1999, 11 e 2000, 11 s.
32 Ampiamente, sulle diverse definizioni della tratta di donne, Mentz, Ulrike: Frauenhandel als
migrationsrechtliches Problem, Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 2001,
pp. 87-151.
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patrimoniale. In questi casi è prevista una pena fino ad un massimo di dieci
anni di reclusione.
Il limite minimo è aumentato nel caso in cui vengano impiegati determinati mezzi quali la violenza, la minaccia o l’inganno (§ 181, comma 1, nn.
1 e 2 StGB); e allo stesso modo è aumentato il limite minimo di pena quando
l’autore o gli autori agiscano professionalmente (§ 181, comma 1, n. 3 StGB).
Il che vale a qualificare il fatto come delitto grave (Verbrechen), punito con pena
detentiva non inferiore ad un anno.
Poiché presuppongono la dimostrazione di atteggiamenti interiori, i
delitti di tratta di esseri umani sono considerati nella prassi molto difficili da
provare. Solo a titolo di esempio: mancherebbe lo sfruttamento di una “minorata difesa legata alla condizione di straniero”33, “se la vittima è disposta a prostituirsi senza riguardo alla sua situazione in un paese straniero”34. Al contrario, sarebbe possibile una punizione nel caso in cui la vittima, se fosse stata a
conoscenza delle circostanze concrete di esercizio della prostituzione, non avrebbe prestato il suo assenso35. Assume pertanto un rilievo decisivo la valutazione
della motivazione e delle conoscenze della donna ingaggiata. La donna può, al
contrario, non aver avuto alcuna possibilità di sottrarsi alla situazione di minorata difesa36: ciò che è ammesso, in linea di principio, in caso di scarse conoscenze linguistiche, di mancata disponibilità di danaro contante e di forte
dipendenza dallo sfruttatore37, ma che ha anche a che fare con le personali
capacità della donna38.
Polizia e pubblici ministeri hanno bisogno per questo – a loro stesso
33 Così la definizione in BT-Drs. 7/514, p. 10.
34 Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht 1983, p. 262.
35 Ampiamente, Dencker, Friedrich: Prostituierte als Opfer von Menschenhandel (§ 181 StGB),
Neue Zeitschrift für Strafrecht 1989, p. 249 - 254, 253; cfr. anche Bundesgerichtshof, Amtliche Entscheidungssammlung (BGHSt) 33, 353 und Schreoder, Friedrich-Christian: Irrwege
aktionistischer Gesetzgebung - das 26. StÄG (Menschenhandel); Juristen Zeitung 1999, p.
231 - 238 e da ultimo Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht 2000, pp. 86-87.
36 Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht-Rechtsprechungsreport 1997, p. 293.
37 Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht 1999, p. 349 s.
38 Cfr. Tröndle/Fischer: Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Beck'scher Kurzkommentar 2001, §
180 b n. marg. 9; così come BGH nota 38, p. 350.
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giudizio – “di una testimone davvero risoluta”39, che essi in realtà, nei processi
per tratta di esseri umani, non sempre hanno a disposizione. È noto peraltro
che le Procure40 (e anche oramai la polizia41) ripiegano sulle trasgressioni – senz’altro più agevoli da dimostrare – alla normativa sugli stranieri quali sono, ad
esempio, quelle previste dalle norme penali contro i trafficanti che agevolano
l’immigrazione clandestina (§§ 92, 92 e 92b AuslG)42.
4.3.3 Le dimensioni della tratta di esseri umani in Germania
Dal 1994 il Bundeskriminalamt (l’ufficio federale per la repressione della
criminalità) redige un rapporto sulla situazione della tratta di esseri umani,
basato su tutte le indagini condotte dalla polizia in relazione a sospette ipotesi di tratta (di esseri umani) in pregiudizio di cittadini stranieri43.
Questo rapporto è di fatto un rapporto sulla tratta (organizzata) di
donne, perché le vittime sono essenzialmente donne.
Tuttavia, la tratta di donne non è certo un crimine solo “maschile”: negli
anni che vanno dal 1997 al 2000 i sospettati di tale crimine sono state tra il
15% e il 18% donne44.
A metà degli anni ’90 la tratta di donne è entrata nel mirino degli inquirenti come parte della criminalità organizzata: “I gruppi (di autori) sono organizzati molto bene, agiscono scavalcando i confini e dividendosi il lavoro, e
sono spesso attivi anche nel traffico degli stupefacenti, delle armi e in altri
39 Cfr. Tröndle/Fischer: Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Beck'scher Kurzkommentar 2001, §
180 b n. marg. 9; così come BGH nota 38, p. 350.
40 Ibidem.
41 Cfr. anche il BKA: Lagebild 2000, p. 4, laddove la diminuzione del numero dei processi per
tratta di esseri umani viene spiegato con il fatto che "da parte della polizia si ripiega su altre
fattispecie più semplici da adoperare”.
42 Sul punto Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht 2000, pp. 657-661, con nota di
Lauer. Ed ivi anche a proposito della questione del se e del quando anche le donne coinvolte possano rendersi penalmente responsabili.
43 BKA: Lagebild 2000, p. 5: per 10 persone mancava l’indicazione del genere, le altre erano
donne.
44 BKA: Lagebild 2000, p. 10.
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campi del crimine”45.
Per la tratta di donne, la Germania è un paese di approdo, ma anche un
paese di transito. I paesi di provenienza sono – come già negli anni precedenti46 – per oltre l’80% gli Stati del Centro e dell’Est Europa, primi fra tutti Lituania, Russia, Ucraina e Polonia, dai quali proviene più della metà delle donne
implicate. Per contro, dai paesi asiatici proviene solo circa il 5% delle vittime –
quasi tutte dalla Thailandia47.
Un terzo dei sospettati sono tedeschi nati in Germania; un altro terzo
viene dai paesi del Centro Europa e dell’Europa dell’Est, se si contano anche i
tedeschi nati lì, e uno su sette è cittadino turco48.
Nel 2000, il Bundeskriminalamt ha registrato 321 processi per tratta di
esseri umani con un totale di 926 vittime – prevalentemente donne – e 837
indagati – prevalentemente uomini49.
Rispetto al 1999, il numero delle donne implicate è cresciuto di 125
(unità) ovvero del 16%; mentre il numero dei processi è diminuito del 25%50.
Ben oltre il 90% delle donne implicate sono di età compresa tra i 18 e i
25 anni.
Il rapporto contiene anche dati relativi alla situazione di aggancio e allo
status delle donne implicate in base alla normativa sugli stranieri (Ausländerrecht)51:
– più della metà delle donne vengono ingannate sulla ragione fondamentale del viaggio di ingresso. Gli uffici di consulenza ritengono
che moltissime donne siano attirate verso la Germania con promesse di lavoro, per esempio, nel settore della ristorazione o delle collaborazioni domestiche52;
45
46
47
48
49
50
51
52
Tolweth, nota 32.
BKA: Lagebild 1999, p. 7 s.
BKA: Lagebild 2000, p. 5.
BKA: Lagebild 2000, p. 9.
BKA: Lagebild 2000, p. 3 e 5.
BKA: Lagebild 2000, p. 3 e 5 nonché Lagebild 1999, p. 6.
BKA: Lagebild 2000, p. 11 s.
Frauen handeln, p. 15 e cfr. anche la voce: 'Frauenhandel, der zu Zwangsprostitution führen
kann' unter: http://www.frauennews.de/themen/weltweit/frhandel.htm.
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– al momento del viaggio, solo una donna su 5 sapeva di essere destinata alla prostituzione;
– in un caso su 10, nell’aggancio è utilizzata violenza.
Quasi la metà delle donne arriva legalmente in Germania, l’altra metà
illegalmente53; dove come viaggio “legale” conta anche quando le donne provengono da Stati che sono esenti da obbligo di visto per soggiorni brevi a scopo
turistico – fino a che non si esercita alcuna attività lavorativa (§ 3, Abs. 1, Satz
1 AuslG i.V.m. § 1 DV-AuslG) […]54.
4.3.4 Le pene previste nel caso di tratta di esseri umani
A fronte degli 837 indagati che nel 2000 il Bundeskriminalamt ha annotato nel suo rapporto55, – secondo quanto risulta dalla statistiche processuali
dell’ufficio tedesco di statistica – vi sono soltanto 148 persone condannate per
casi di tratta di esseri umani, anche aggravati (schweren Menschenhandels); altre
23 persone sono state accusate, ma non giudicate56. Inoltre, 144 dei 148 condannati hanno riportato una sentenza di condanna a pena detentiva, la cui
entità, tuttavia, non è purtroppo conosciuta.
Per un solo Land (il Baden-Württenberg) si hanno dati più precisi: nel
2000 sono state attivate le indagini per 27 casi; nello stesso anno vi sono state
14 condanne, delle quali 13 sono state ammesse alla sospensione condizionale della pena (Bewährung); ciò che presuppone una pena detentiva inferiore ai
due anni57.
Nel corso degli ultimi 5 anni, nel Baden-Württenberg, quasi la metà di
53 Nel 2000 il rapporto era 47,3 a 52,7% contro quello di 41,8 a 58,2% del 1999 (BKA: Lagebild 2000, p. 11).
54 Cfr. Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht 2000, p. 657 ss., con ulteriori indicazioni.
55 Cfr. BKA: Lagebild 1999, p. 9.
56 Fonte: Statistisches Bundesamt, Strafverfolgungsstatitik.
57 Landtag del Baden Württemberg, Drucksache 13/748, p. 3.
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tutte le pene detentive non sono state eseguite.
Anche SOLWODI, un’organizzazione particolarmente impegnata nella
tratta delle donne, ha osservato che nei 40 processi penali da essa “monitorati”
solo in due casi è stata comminata una pena superiore ai 5 anni58.
4.3.5 La situazione giuridica delle donne in base alla normativa sugli stranieri (Ausländerrecht)
La situazione giuridica delle donne che lavorano (forzatamente) nella
prostituzione, secondo la normativa sugli stranieri (Ausländerrecht), è particolarmente complessa:
– se viaggiano senza documenti o con documenti falsi, già l’ingresso
non è permesso (§ 58 AuslG); è possibile una espulsione entro 6
mesi (§ 61 AuslG);
– se vengono da paesi per i quali non sussiste alcun obbligo di visto
per l’ingresso in Germania, come Colombia, Croazia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca o Repubblica Slovacca (Allegato
I §§ 1 e 9 DVAuslG), il soggiorno è in ogni caso illegale se supera i
tre mesi59, o la donna viene impiegata in un’attività lavorativa
(3.1.2.1.2 AuslG-VwV)60, nella quale rientra anche una attività (retribuita) nella prostituzione (§12 DV-AuslG61);
58 Verbale della 16ª seduta dell’Arbeitsgruppe Frauenhandel del 12. Februar 2001, tenutasi a
Berlino, TOP 1.
59 Così Bundesverwaltungsgericht, Informationsbrief Ausländerrecht 1997, p. 21 ss.
60 Le disposizioni amministrative relative alla legge sugli stranieri stabiliscono che "l’esenzione in forza di legge viene meno non appena (…) lo straniero intraprende un’attività rimunerata" (3.1.2.1.2 AuslG-VwV). Correlativamente, il Ministero dell’Interno sostiene che un
ingresso illegale ricorre solo allorquando manchi una qualunque visto di entrata (circolare
del 20.5.1996, riportata in: Informationsbrief Ausländerrecht 1996, 317), (cfr. Bundesgerichtshof, Neue Zeitschrift für Strafrecht 2000, p. 657 ss., con ulteriori riferimenti, Informationsbrief Ausländerrecht 1997, p. 21 ss.).
61 Sul punto Oberlandsgericht Karlsruhe, Ausländer- und asylrechtlicher Rechtsprechungsdienst 1998, p. 52 ss.
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– alcune donne ottengono l’ingresso legale come “artiste” (§ 5 n. 9
AAV), per esempio per lavorare come entraineuses in un night club62.
Se poi al posto dell’arte esercitano il “mestiere più antico del
mondo”, di regola violano norme secondarie (§14 AuslG), che sono
vincolate ad una autorizzazione amministrativa, e diventano punibili (§92 Abs. 1 n. 3 AuslG). Se le donne violano sistematicamente
un divieto di occupazione, possono essere espulse (§46 n. 2 e 3
AuslG) – ma non, tuttavia, se si tratta di un caso di prostituzione
coatta (46.3 VwV-AuslG);
– anche le donne che entrano in Germania come donne coniugate
sono sottoposte a restrizioni in relazione all’attività lavorativa, in
particolare nella prostituzione63. Tuttavia, la loro situazione è privilegiata ove esse, in presenza di particolari difficoltà – di maltrattamenti (körperliche Misshandlungen), ad esempio, o di costrizione alla
prostituzione – possono in ogni momento interrompere la convivenza coniugale senza perdere il diritto di soggiorno (VvV-AuslG
19.1.2.1).
Tutte le altre possono opporsi al rimpatrio nel paese di provenienza
solo se possono provare “un pericolo serio e concreto per l’integrità fisica, la
vita o la libertà” (§53 Abs. 6 AuslG). Qui si fa espresso riferimento a vittimetestimoni nel processo per tratta di esseri umani (53.6 VwV-AuslG). In ogni
caso “non può essere considerato (sussistente) un pericolo individualmente
concreto, se lo stesso può avverarsi con rilevante probabilità anche nel territorio tedesco”. In altre parole, quando le testimoni sono minacciate anche in Germania, non sussiste nessun diritto di permanenza (Bleiberecht)64.
Un caso particolare vale solo se e fin quando taluno (o taluna) viene utilizzato come testimone in un processo penale, per esempio nel caso di tratta di
62 Cfr. Verwaltungsgerichtshof Mannheim, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht-Rechtsprechungsreport 2001, 478-479; ampiamente Mentz: Frauenhandel [nota 32], pp. 174-191.
63 Cfr., sul punto, Mentz: Frauenhandel, p. 204 ss.
64 Cfr., sul punto, anche il verbale della 14ª seduta del gruppo di lavoro Frauenhandel (Bonn,
25 settembre 2000, Top 1).
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esseri umani (sul punto, infra).
Nei restanti casi, “quando circostanze concrete o altri indizi (rivelino)
che una persona obbligata all’espatrio è vittima di tratta di esseri umani, deve
essere concesso fondamentalmente un termine per l’espatrio volontario di
almeno 4 settimane”. Contemporaneamente “le vittime vengono informate
della possibilità di consultarsi con speciali uffici di consulenza e di farsi aiutare” (42.3.2 VwV-AuslG).
4.3.6 Lista di indicatori
I problemi relativi a questa normativa emergono nella prassi; frequentemente, così anche a Francoforte, le donne trovate in situazione di illegalità
vengono espulse senza che si accerti se esse siano vittime di tratta di esseri
umani65.
A Berlino è stata perciò formulata una lista di indicatori per la polizia,
per riconoscere le vittime di tratta di donne e, soprattutto, per poter conseguentemente agire sul piano giuridico.
I criteri sono, ad esempio:
Informazioni fornite dalla donna:
– sulla situazione