PII_All. D_BOZZA DI CONVENZIONE
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FO N TA N ELLA A rch. A CH ILLE V i a R i v i e r a n .1 9 / b i s - T e l . 0 3 8 2 .5 8 .6 2 .7 7 2 7 0 1 0 S a n G e n e s io e d U n it i , P a v ia P .I v a 0 0 8 0 1 9 1 0 1 8 3 S t u d io p ro fe s s io n a le d i p r o g e t t a z io n e C .f . F N T C L L 3 8 R 3 0 F 2 0 5 D I s c r . O r d in e A r c h . P r o v . d i P a v ia a l n . 8 5 9 PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “PARCO VECCHIO” COMPARTO AREA “A.3” Per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio lombardo LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2005 , n. 12 e s.m.i.; L.R. 10 Marzo 2009 n. 5 All. “D” BOZZA DI CONVENZIONE COMUNE DI: SAN GENESIO ED UNITI , Via Parco Vecchio PROPRIETA’: Sigg. SACCHI MARIA e SACCHI LUIGIA Pag. 1 CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 PER LA DISCIPLINA DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO “PARCO VECCHIO ” TRA Il Comune di SAN GENESIO ED UNITI, con sede in Via Riviera n.23, P.Iva 00468360185, a qui Rappresentato dal ……………. , nato …… il …….domiciliato per la carica in San Genesio ed Uniti presso Municipio, nella sua qualità di …………… E Le Sig.re MARIA SACCHI nata a Mirabello (PV) il 03.Aprile.1930, residente a San Genesio ed Uniti (PV) in Via Indipendenza n. 1, c.f. SCC MRA 30D43 F237 Q , LUIGIA 27.Ottobre.1931, residente a SACCHI nata Locate Triulzi (MI) in a Mirabello (PV) il Via n. 17 , Togliatti c.f. SCC LGU 31R67 F237 E , d’ora in poi denominate “ SOGGETTO ATTUATORE” , PREMESSO - Che le Sigg.re Maria Sacchi e Luigia Sacchi sono proprietarie nel comune di San Genesio ed Uniti (PV) Via Parco Vecchio di terreni contraddistinti al NCT al fog. 1 mappale 18 (mq. 8.030,00) e mappale 17 (mq. 314,00); - Che i mappali sopra citati sono attualmente destinati , in base agli strumenti urbanistici vigenti nel comune di San Genesio ed Uniti , in “Zona per attrezzature residenziali pubbliche e di uso pubblico residenziale” di cui all’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione; - Che la Regione Lombardia ha fatto una specifica disciplina normativa, conforme alla Legge Regionale 11.marzo.2005 N. 12 e successiva Legge Regionale 10.Marzo.2009 n. 5 che con l’art. art. 25 comma 7,aggiunge i seguenti periodi: “ Fino all’approvazione del P.G.T. , i comuni non possono dar corso all’approvazione dei Programmi Integrati d’Intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedono Pag. 2 la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale” ; volta ad introdurre forme di programmazione del territorio finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio lombardo, confermando quanto già contemplato nella L.R. 12.Aprile.1999 N. 9, poi abrogata; - Che con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2007, veniva adottato ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 , n. 12 , il Documento di Inquadramento , con il quale il comune di San Genesio ed Uniti definiva gli obbiettivi generali della propria azione amministrativa nell’ambito della programmazione integrativa di intervento con i privati proprietari di immobili suscettibili di detta modalità di trasformazione del territorio comunale; - Che i terreni suddetti rientrano tra gli ambiti territoriali contemplati dall’art. 88 primo comma della L.R. 12/2005 e possono contribuire al raggiungimento degli obbiettivi di riqualificazione urbana e ambientale dalla stessa promossi, nonché di quelli più specifici indicati dal Consiglio Comunale con atto di cui al precedente; - Che il soggetto attuatore in data 10.02.2009 prot. N. 1216 ha presentato una proposta di Programma Integrato d’Intervento relativa al comparto dell’area così come sopra dichiarata catastalmente, e accolta con atto di G.C. n. 14/2009; - Che l’Amministrazione realizzazione del dalle Sigg.re Programma MARIA Comunale Integrato intende di aderire Intervento alla presentato SACCHI e LUIGIA SACCHI come da deliberazione del Consiglio Comunale N. ___________ del ______________; - Che la Proposta di Programma e relativa adozione di variante ai sensi dell’art. 92 comma 1 della L.R. 12 dell’11.03.2005 e successiva L.R. 5 del 10.03.2009 è stata pubblicata in data ________________ e sono/non sono pervenute osservazioni in merito; - Che il Consiglio Comunale con delibera N. _________ del _________________ ha approvato definitivamente l’accordo e la variante è diventata esecutiva in quanto pubblicata sul BURL _________________ in data ___________________ ; Pag. 3 VISTI - la Legge N. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.; - la Legge N. 847 del 29.09.1964; - la Legge N. 10 del 28.01.1977; - l’art. 16 della Legge N. 179 del 17.02.1992; - Dlg. N. 285 del 30.04.1992, titolo II capo I; - la L.R. N. 12 del 11.03.2005 e successiva variante L.R. N. 5 del 10.03.2009; - il D.P.R. Legge N. 495 del 16.12.1992, titolo II capo I; - il D.M. N. 1444 del 02.04.1968; - la circolare esplicativa della L. R. 12aprile1999 N. 9, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione VI/44161 del 9luglio1999; - il D.P.R. N. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.; - la deliberazione del C.C. n. 8 del 30.03.2009 con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti; - la deliberazione del C.C. n. ….. del ………… con la quale è stata rideterminata la quota del contributo di costo di costruzione; RILEVATO CHE - Il Programma Integrato di Intervento è stato approvato con gli elaborati previsti dalla Circolare esplicativa della Provincia di Pavia con data del 04.10.2007 delibera N. 507 Prot. N. 27286 della Giunta Provinciale, qui indicata, e che fa parte integrante della presente convenzione ; - La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del Programma Integrato di Intervento denominato “ PARCO VECCHIO ” relativo ai terreni individuati nelle tavole grafiche e nella documentazione di seguito elencate. Il presente Programma Integrato di Intervento è composto dalle seguenti tavole grafiche ed allegati: - Tavola n. 1 : Rilievo celeri metrico e documentazione grafica; - Tavola n. 2 : Planivolumetrico; Pag. 4 - Tavola n. 3 : Urbanizzazioni fognatura ; - Tavola n. 4 : Urbanizzazioni acquedotto e metanodotto; - Tavola n. 5 : Urbanizzazioni Enel e Telecom; - Tavola n. 6 : Particolari costruttivi; - allegato A : Relazione di variante; - allegato B : Relazione tecnica di progetto; - allegato C : Relazione economica; - allegato D : Bozza di convenzione ; - allegato E : Computo metrico estimativo opere in cessione ; - allegato F : Relazione sullo stato dei servizi; - allegato G : Norme tecniche ; - allegato H : Estratto di NCT del fog. 1 mapp. 18 e 17; - allegato I : Estratto di P.R.G.; - allegato L : Planimetria Documento di Piano d’inquadramento territoriale; - allegato M : Valutazione previsionale di clima acustico; - allegato N : Relazione preliminare sulla fattibilità geologica; - allegato O : Studio di incidenza; - allegato P : Agro-parco (progetto preliminare) TUTTO CIO’ PREMESSO Si conviene e stipula quanto segue Il Programma Integrato d’Intervento che propone il comparto è caratterizzato dai seguenti elementi: ► la pluralità delle destinazioni, nello specifico quella privata residenziale, dei servizi terziari/commerciale per il 5% su richiesta, e quella pubblica quali servizi infrastrutturali e per la nuova viabilità (prolungamento delle opere stradali e urbanizzazioni sulla Via Parco Vecchio, parcheggi, ecc….) ► le tipologie e le modalità d’intervento proposte in questa zona periferica del paese, rispondono ad una richiesta di residenza (villette unifamiliari e bifamiliari) ed eventuale 5% di terziario/commerciale (se richiesto). Nel caso in cui questa quota pari al 5% da destinare a terziario/commerciale, non fosse richiesta, si trasformerà in residenza senza alcuna presentazione di variante. Pag. 5 ► rilevanza territoriale del nuovo assetto urbanistico della zona, costituendo un’opportunità all’attuazione degli obbiettivi indicati sul Documento di Inquadramento, preposti dell’Amministrazione e e sicuramente occasione per la riorganizzazione della viabilità di Via Parco Vecchio e la nuova formazione di AgroParco; Art. 1 – Premesse Tutto ciò in premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 – Descrizione dell’intervento 1.Il comparto n. 3 d’intervento in premessa è da attuarsi in forza a quanto precisato e disciplinato dalla convenzione presente. 2.Il comparto che viene indicato sul Documento di Inquadramento del Comune è interessato dal Programma, ed ha una superficie cartografica di circa mq. 8.865,00 ed è individuato al NCT come segue: Fog. 1 mapp. 18 (di mq 8.030,00) e 17 ( di mq. 314,00). Da rilievo celerimetrico effettuato sul posto, si è rilevata una reale superficie di mq. 8.553,00 ( sul mapp. 18) . 3. Il nuovo programma raggiunge una volumetria massima di residenza, con una quota pari a 5% di terziario/commerciale su richiesta, pari mc. 6.842,40 corrispondente ad un rapporto di mq/mc 0,80. Prevede l’esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria: -rete fognaria, con fognatura separata acque bianche e nere, -rete idrica -rete gas -rete elettrica privata -rete elettrica pubblica -rete telefonica -strade di viabilità carrabile -marciapiedi Pag. 6 a -verde pubblico -parcheggi pubblici -piazzuola ecologica 4.Il programma di progetto individua tutte le destinazioni private: - residenziale mq 2.534,20 – mq 126,70 (5% terziario/comm.) = mq 2.166,76 - eventuale terziario/commerciale 5% = mq. 126,70 - volume complessivo mc. 6.842,40 - volume terziario mc. 342,12 - volume residenziale mc. 6.842,40 – mc. 342,12 (5% terz./comm.)= mc. 6.500,28 Art. 3 – Elementi urbanistici particolari immodificabili all’interno dell’intervento 1.Per quanto si fa riferimento al programma si fa presente che gli elementi di carattere urbanistico edilizio rimangono immodificabili: - volume e superficie lorda di pavimento nel complesso edificabile, pur con eventuali varianti distributive (è consentito solo lo spostamento del volume all’interno del comparto); - tipologie edilizie previste, con le prescrizioni specificate al punto 2, 2.possono essere consentite anche le seguenti flessibilità realizzative: a- gli elementi descrittivi urbanistici ed edilizi di cui al punto 1.a) possono eventualmente essere diversi e variati in fase attuativa su tutto il comparto: - nella distribuzione quantitativa rappresentata sulla tav. 2 e assegnata agli ambiti edificabili in riferimento alle specifiche destinazioni ospitabili, purchè non eccedente il 5% in più o in meno di terziario/commerciale ( e spostamenti costruttivi dei fabbricati purchè si mantenga all’interno del comparto il volume quantitativo); - nella realizzazione dei relativi standards in ambito edificatorio, di conseguenza, nella quantificazione delle monetizzazioni ad eventuale Pag. 7 conguaglio, purchè complessivamente non vi sia una riduzione delle cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, b- i particolari elementi di carattere urbanistico/edilizio di cui al punto 1. b) potrebbero essere variamente definiti nella fase attuativa all’interno del comparto: - nell’articolazione planivolumetrica del complesso edilizio, anche in ragione dell’eventuale frazionamento in lotti e della tipologia, purchè entro i limiti di distanza indicati sulla Tav. 2 dai confini verso gli spazi pubblici di 5 mt. , e di mt. 8,00 tra fabbricati interni al lotto, - nella descrizione sulla Tav. 2 del numero di piani consentito per la massima altezza possibile di mt. 7,80, altezza inferiore a quella prospettata dal PRG di mt. 11,00, - rimangono sempre applicabili gli art. 14 comma 12 della L.R. 12/2005. c- all’interno del comparto edificabile si possono spostare o riformare nuove tipologie, purchè sempre all’interno del comparto si mantenga il complessivo volume e le distanze prescritte; Art. 4 – Aree per le opere di urbanizzazione e standards urbanistici 1_Il soggetto Attuatore, o chi per esso, cede gratuitamente al Comune la superficie delle aree che sono destinate alle urbanizzazioni primarie, alla stipula del presente atto notarile, complessivamente quantificate in mq. 2.763,55 circa. 2_Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, a sue spese provvederà al frazionamento catastale, al relativo atto notarile entro la validità della presente convenzione. 3_Il soggetto Attuatore, o chi per esso, si impegna e garantisce che le aree che vengono cedute sono di loro proprietà e sono liberi da pesi, vincoli, o affitti agricoli. Esiste solo una servitù di passaggio di fognatura consorziale e comunale della Via Parco Vecchio, che attraversa, in larghezza, tutto il lotto. Pag. 8 4_La minima superficie delle aree per la realizzazione dei servizi ai nuovi insediamenti, ai sensi di quanto disposto dal vigente P.R.G. per quelle zone di espansione (zone C del D.M. 1444/68) sono state quantificate secondo il seguente conteggio: - superficie reale derivante da rilievo effettuato: mq. 8.553,00 - destinazione urbanistica richiesta: “residenziale con 5% terziario/commerciale” - Indici applicabili: It 0,80 mc/mq Sc 0,40 mq/mq - Volume residenziale: mq. 8.553,00x0,80 = mc. 6.842,40 - Superficie SLP mq. 6.842,40:H2,70= mq. 2.534,20 - Volume a terziario/comm.: mq. 6.842,40 x 5% = mc. 342,12 - Superficie a terziario: mc. 2.534,20 x 5% = mq. 126,70 - Abitanti teorici : residenziale mc. 6.500,28 : 150 mc/abit - = N. 43 - Standards urbanistici: N. 43 x mq. 26,50 = mq. 1.139,50 - Monetizzazione possibile: N. 43 x mq. 13,50 = mq. - Terziario: mq. 342,12 : 100 = mq. 3,42 580,50 aree in cessione al Comune: • prolungamento di Via Parco Vecchio mq. 408,90 • verde pubblico mq. 603,02 • parcheggio pubblico + parch. terziario mq. 220,82 • cessione mapp. 17 (strada Via Castelazzo) mq. 314,00 • strada interna al comparto di P.I.I. mq. 1.216,81 TOTALI mq. 2.763,55 5_Il Comune di San Genesio ed Uniti autorizza il Soggetto Attuatore, o chi per esso, ad usare l’area sopra ceduta per realizzare le opere di urbanizzazione e di standards, questo fino alla consegna delle stesse opere a seguito collaudate. Pag. 9 6_A favore del Comune il Soggetto Attuatore, o chi per esso, non verserà nessuna somma come monetizzazione del valore delle superfici che occorrono al raggiungimento della quantità di standards richiesta dal vigente P.R.G.; in quanto garantisce pienamente la superficie a standards necessaria, ovvero: - area a standards da reperire: N. 43 x mq. 26,50= mq. 1.139,50 - aree in cessione: • prolungamento di Via Parco Vecchio mq. 408,90 • verde pubblico mq. 603,02 • parcheggio pubblico mq. 220,82 • cessione mapp. 17 (strada Via Castelazzo) mq. 314,00 • strada interna al comparto di PII mq. 1.216,81 TOTALI mq. 2.763,55 - verifica: mq. 2.763,55 in cessione > mq. 1.139,50 standards Art. 5 – Realizzazione di opere di urbanizzazione e standard 1.Considerando che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stati quantificati con la tariffa definita da delibera C.C. N. 8 del 30.03.2009 e C.C. N. …. del ………, alla data dell’istanza del P.I.I. si quantifica quanto segue: a. volume residenziale da progetto mc 6.842,40 – 5% = mc. 6.500,28 - oneri primarie mc. 6.500,28 x€ - oneri secondarie mc. 6500,28 x€ b. superficie eventuale a terziario/commercio 2,58 =€ 16.770,72 12,39 =€ 80.538,46 mq 126,70 - oneri primarie mq. 126,70 x€ 42,46 =€ 5.379,68 - oneri secondarie mq. 126.70 x€ 32,11 =€ 4.068,33 Pag. 10 Si fa presente che a confronto di € 16.770,72 + 5.379,68 = € 22.150,40 dovuti per le opere di urbanizzazione primaria, il Soggetto Attuatore, o chi per esso, realizzeranno opere che ammontano, come dimostrato sul computo metrico estimativo allegato, a € 227.035,75 che si identificano nelle seguenti opere: - strade, marciapiedi, rete fognaria separata per acque bianche e nere, acquedotto, gas , illuminazione privata e pubblica, telefono; - parcheggi pubblici e annesso verde di arredo con piazzuola; Il dover realizzare opere di urbanizzazione per un totale di € 227.035,75 a confronto di oneri dovuti pari ad € Attuatore ha un maggiore 27.530,08, dimostra che il Soggetto spesa, e il Comune un maggior vantaggio economico. 2.In relazione alla necessità di favorire la progettazione integrata e particolarmente caratterizzata anche nelle soluzioni planivolumetriche ed architettoniche degli insediamenti terziari/commerciali e residenziali previsti dal presente P.I.I. all’interno dell’area, il Soggetto Attuatore, o chi per esso e aventi causa a qualsiasi titolo, si assume l’impegno a realizzare la quota di standard urbanistici richiesti e precisamente: - Parcheggio pubblico mq. 220,82 - Verde pubblico mq. 603,02 Detti parcheggi dovranno essere autorizzati contestualmente alla costruzione dei nuovi insediamenti residenziali/terziari/commerciali. 3.Il Soggetto Attuatore, ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, si assume l’onere di sostenere i maggiori costi a superamento della cifra determinata dal computo metrico estimativo. 4.Le opere che richiedono necessariamente l’intervento di erogatori di Servizio, saranno a carico del Soggetto Attuatore, o chi per esso e avente causa a qualsiasi titolo, con vincolo di solidarietà. 5.Le opere di urbanizzazione, a completo carico del Soggetto Attuatore, saranno realizzate come prima cosa e prima di ogni altra costruzione. Pag. 11 Tali opere sono graficamente rappresentate sulle tavole n. 3,4,5 del progetto allegato. 6.Le opere di urbanizzazione primaria hanno la caratteristica delle planimetrie sopra citate, della relazione tecnica, e del computo metrico allegato al progetto. Comunque saranno conformi alle prescrizioni tecniche in materia di Opere Pubbliche. 7.A fronte di € 80.538,46 + € 4.068,33 = € 84.606,79 dovuti per le opere di urbanizzazione secondaria, il Soggetto Attuatore, o chi per esso, provvederà al pagamento versando gli importi degli oneri di urbanizzazione secondaria computati in funzione delle costruzioni e quindi all’atto dei Permessi a Costruire o D.I.A. presentati. Se nel contempo verranno approvati nuovi aggiornamenti tariffari, i conteggi saranno di conseguenza adeguati. 8.Il Soggetto Attuatore per il cambiamento della destinazione urbanistica in zona residenziale stanzia € 20,00 al mq., ovvero mq. 8.553,00 x € 20,00 = € 171.060,00 (centosettantunmilasessanta/00). Art. 6 – Contributo per il Costo di Costruzione Il contributo di costruzione in ordine al rilascio dei Permessi a Costruire, sarà quantificato a seguito di aggiornamenti Regionali e adeguamenti deliberati dalla Giunta Municipale vigenti al momento dei rilasci dei Permessi medesimi. L’importo definitivo verrà corrisposto al Comune di San Genesio ed Uniti in base alle modalità previste , in sede di rilascio dei Permessi a Costruire. Il Soggetto Attuatore riconoscerà espressamente che tale importo sarà adeguato al costo base vigente nel Comune di San Genesio ed Uniti al momento del rilascio dei Permessi . Pag. 12 Art. 7 – Spese e obblighi a carico del soggetto attuatore 1.Il Soggetto Attuatore riconosce espressamente che sono a proprio carico, per quanto attiene la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 5, i seguenti oneri: a) tutte le spese di studio, progettazione, direzione lavori, sondaggi geologici, piano acustico, frazionamento e collaudo; b) tutte le spese relative al rispetto delle prescrizioni D.L. 14.agosto.1996 N. 494 e s.m.i.; c) tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle condutture dei servizi pubblici siti nel suolo che nel sottosuolo; d) tutte le opere relative alla demolizione e ripristino dei suoli preesistenti o delle pavimentazioni stradali; e) tutto quanto necessario alla realizzazione delle opere, anche e non espressamente richiamato nei progetti e nella presente convenzione. 2.Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, assume a suo carico l’eventuale rischio economico conseguente a difficoltà note o ignote relative ai lavori nel sottosuolo. 3. Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, assicura, durante l’esecuzione dei lavori, il mantenimento della viabilità pubblica e privata esistenti, nonché il mantenimento di tutti i servizi e utenze pubbliche e private, anche attraverso opere provvisorie (anche se non qui indicate) ritenute idonee dal Comune. Art. 8 – Rapporti con Aziende, Enti e Società erogatori di servizi. Pag. 13 1. Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, provvede direttamente a richiedere alle Aziende, Enti e Società proposte le autorizzazioni necessarie delle opere relative ad impianti utilizzati per l’erogazione di servizi. 2. I lavori inerenti alle suddette opere saranno svolti a cura e spese del soggetto attuatore nel rispetto delle prescrizioni disposte da Aziende ed Enti. Art. 9 – Responsabilità delle opere 1. Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, si assume, nei confronti sia del Comune di San Genesio ed Uniti che di terzi, ogni responsabilità diretta e indiretta per una corretta esecuzione delle opere. Pertanto il Comune di San Genesio ed Uniti, rimarrà estraneo all’attività ed ai rapporti giuridici posti in essere a qualunque titolo dal Soggetto Attuatore, che in questa sede dichiara di sollevare il medesimo Comune di San Genesio ed Uniti, da ogni responsabilità per danni e cose. Art. 10 – Garanzie 1. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il Soggetto Attuatore, o chi per esso, presta adeguata fidejussione pari al 100% del valore delle opere come valutato dal Computo Metrico Estimativo approvato di € 227.035,75 , con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale e di un equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. 2. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale , e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del C.C. Pag. 14 3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico, redatto da Tecnico incaricato dal Comune, di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del Soggetto Attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. Art. 11 – Poteri del Comune Il Comune di San Genesio ed Uniti, per mezzo dell’Ufficio Tecnico, ha facoltà e potere di visitare ed ispezionare i lavori in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto delle clausole scritte nella convenzione. Tale facoltà può essere esercitata dopo il termine dei lavori, e per tutta la durata del Programma ; e comunque non costituisce assunzione di alcuna responsabilità. Art. 12 – Collaudo delle opere di urbanizzazione primarie e standards Le opere di urbanizzazione devono essere collaudate entro 2 (due) mesi dalla comunicazione di fine lavori presentata dal Soggetto Attuatore. Il Comune di San Genesio ed Uniti provvederà alla nomina di un Tecnico di fiducia per collaudare le opere di urbanizzazione realizzate. Tutte le spese ed onorari spettanti al collaudatore nominato dal Comune, saranno a totale carico del Soggetto Attuatore, che liquiderà le fatture del professionista, previo visto del Comune. Eventuali modifiche richieste dal collaudatore, saranno a carico del Soggetto Attuatore, e dovranno essere eseguite entro il termine fissato dal Comune di San Genesio ed Uniti. Pag. 15 In caso di inadempienza, scaduto il suddetto termine, il Comune, dopo propria diffida ad adempiere i lavori entro 60 giorni da comunicare con lettera raccomandata, vi provvederà a spese del Soggetto Attuatore, anche tramite escussione di fidejussione. Le opere di urbanizzazione primaria e gli standards, una volta collaudati, saranno consegnati al Comune di San Genesio ed Uniti, unitamente ai documenti ricognitivi dello stato finale delle opere medesime. Art. 13 – Tempi di Attuazione 1.L’attuazione del presente Programma Integrato d’Intervento riguardo l’entità delle opere pubbliche e private da realizzare, dovrà essere conclusa entro il termine massimo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di stipulazione del la presente convenzione, fatta salva la possibilità per il Comune di San Genesio ed Uniti, di prorogare, una sola volta, e per particolari esigenze, il suddetto termine. 2.Il primo permesso a costruire o D.I.A., per la realizzazione delle opere private dovrà essere richiesto al Comune entro 1(uno) anno dalla stipulazione della presente convenzione. 3.Le opere di urbanizzazione primaria e gli standards, dovranno essere iniziate anch’esse entro un 1 (uno) anno dalla stipulazione della convenzione ed ultimate entro 10 (dieci) anni dalla stessa data, e comunque contestualmente all’ultimazione dei lavori relativi alle destinazioni private se antecedente a tale termine. Dopo l’approvazione definitiva del P.I.I. , il Soggetto Attuatore, o chi per esso, ha 6 (sei) mesi di tempo per stipulare la convenzione con il Comune di San Genesio ed Uniti. Se dopo tale termine la suddetta convenzione non verrà sottoscritta tra le parti, il tutto verrà a decadere. Art. 14 – Varianti essenziali Pag. 16 Si fa presente che costituiscono varianti essenziali, salvo che non si operi in regime di deroga prevista dalla legge, le seguenti modifiche: a. il cambio di destinazione d’uso verso destinazioni non previste od oltre i limiti fissati dal P.I.I. ; Non è consentito l’aumento della superficie lorda di pavimento o del volume complessivi. In caso di variante essenziale, il procedimento di variante al Programma segue la medesima procedura utilizzata per l’approvazione del Programma stesso mentre negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all’art.14 comma 12 della L.R. 13 marzo 2005 n. 12 e L.R. 10 Marzo 2009 n. 5. Art. 15 – Conclusione dell’attuazione del programma Il Programma Integrato d’Intervento è da considerarsi concluso, anche anticipatamente rispetto il termine massimo stabilito all’art. 13 della presente convenzione, quando le opere di urbanizzazione primaria sono state collaudate con esito positivo, e gli edifici privati hanno ottenuto, in via diretta o implicita, l’autorizzazione all’agibilità. Tale autorizzazione verrà rilasciata solo se risultanti ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria afferenti agli edifici ospitanti le unità immobiliari interessate all’ottenimento dell’autorizzazione. Altro vincolo importante, al fine della conclusione del P.I.I. sarà che, relativamente agli edifici ed alle opere oggetto del Programma stesso, non vi siano pendenti controversie di natura finanziaria ovvero procedimenti sanzionatori. Qualsiasi intervento edilizio da realizzare sulle aree e sugli edifici oggetto del Programma, successivamente alla conclusione del Programma medesimo, asserviscono alla disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio del relativo provvedimento abilitativo. Pag. 17 Art. 16 – Clausola penale in relazione all’esecuzione dei lavori Qualora, entro il termine di cui all’art. 13 della medesima, non siano terminate le opere di urbanizzazione di spettanza del Soggetto Attuatore, o chi per esso, sarà dovuta una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1% del valore delle opere non ultimate e stimato dal Comune di San Genesio ed Uniti sulla base del Computo Metrico Estimativo allegato alla medesima, e aggiornato con indice ISTAT sui materiali di costruzione. Tutto questo fatto salva la possibilità, previa diffida, di escussione della fidejussione e di esecuzione in danno. La penale non è dovuta se il ritardo nell’ultimazione delle opere è dovuto ad impossibilità dimostrata e documentata non imputabile al soggetto attuatore. Art. 17 – Clausola risolutiva Il Comune di San Genesio ed Uniti ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art. 1456 del codice civile, previa diffida ed assegnazione di un termine per adempiere, al verificarsi di una delle seguenti cause: 1_mancato avvio delle opere di urbanizzazione nei termini di cui all’art. 13; 2_esecuzione di opere in variante essenziale al programma in assenza di approvazione della variante stessa; Qualora il Soggetto Attuatore esercita l’attività di impresa in forma societaria, la convenzione si risolve di diritto anche prima dell’inizio dei lavori nei seguenti casi: - fallimento della società - scioglimento della società Art. 18 – Clausola compromissoria Pag. 18 Le controversie inerenti a diritti soggettivi che dovessero insorgere nell’applicazione della presente convenzione saranno decise mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice civile. Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte e un terzo di comune accordo tra le parti. In mancanza di nomina e/o accordo, il terzo arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Pavia. Art. 19 – Alienazioni, registrazione, trascrizione, volturazione e spese. Il Soggetto Attuatore negli atti di vendita degli immobili oggetto del P.I.I., si obbliga a trasferire agli aventi causa, a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà, tutti i patti contenuti nella presente convenzione, comunicandone i nominativi al Comune di San Genesio ed Uniti. Le spese di registrazione, trascrizione e volturazione sia della presente convenzione sia dei contratti integrativi della stessa sono a carico del Soggetto Attuatore. Tutte le spese relative all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Soggetto Attuatore. Art. 20 – Agro-parco L’area oggetto di realizzazione di Agro_parco si localizza all’ingresso del Parco della Vernavola verso il comune di San Genesio ed Uniti. La realizzazione di tale parco avverrà previo acquisto da parte del Soggetto Attuatore del lotto di terreno identificato al NCT al fog. 1 Mapp. 634,333,862 da cedere direttamente, con unico atto di cessione, al comune di San Genesio ed Uniti. Pag. 19 Rimarrà in carico al Soggetto Attuatore, nonostante la cessione dell’area al Comune, la realizzazione dell’AGRO-PARCO così come da progetto e computo metrico allegato. Solo ad avvenuto collaudo, effettuato da Tecnico incaricato dal Comune, le aree verranno prese in carico dal comune di San Genesio ed Uniti. Sia l’acquisto dell’area che la realizzazione del suddetto Agro-parco incideranno sul Soggetto Attuatore nella seguente misura: 1) costo acquisizione area € 105.000,00 2) Iva all’1% sul costo del terreno € 1.050,00 3) tasse fisse catastali € 336,00 4) atto notarile + Iva, spese, visure e bolli… € 3.100,00 5) Computo metrico estimativo € 128.210,63 € 236.646,63 A fronte di un costo di € 171.060,00 dovuti per il cambiamento di destinazione dell’area oggetto di P.I.I. , il Soggetto Attuatore avrà una spesa di € 236.646,63 per la realizzazione dell’agro-parco da cedere al comune. In seguito a tale differenza, in accordo con l’Amministrazione Comunale, il Soggetto Attuatore potrà avere eventuali scomputi dagli oneri di urbanizzazioni secondari. Il tempo stabilito per la realizzazione dell’agro-parco è di anni 2 (due) dall’inizio dei lavori di urbanizzazione del P.I.I. e comunque a decorrere dall’atto notarile di compravendita dell’area. A fine lavori, il comune provvederà, nella persona del Responsabile del Procedimento, a far collaudare le opere stesse. Qualora, entro il termine sopra stabilito, non saranno finiti i lavori , il Soggetto Attuatore verserà una penale giornaliera di €……….… al Comune, stabilita sulla base del computo metrico estimativo. Tutte le spese relative all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Soggetto Attuatore. San Genesio ed Uniti, lì ___________ Il Soggetto Attuatore Il Responsabile Amministrativo Pag. 20