PII_All. D_BOZZA DI CONVENZIONE

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PII_All. D_BOZZA DI CONVENZIONE
FO N TA N ELLA
A rch. A CH ILLE
V i a R i v i e r a n .1 9 / b i s - T e l . 0 3 8 2 .5 8 .6 2 .7 7
2 7 0 1 0 S a n G e n e s io e d U n it i , P a v ia
P .I v a 0 0 8 0 1 9 1 0 1 8 3
S t u d io
p ro fe s s io n a le d i p r o g e t t a z io n e
C .f . F N T C L L 3 8 R 3 0 F 2 0 5 D
I s c r . O r d in e A r c h . P r o v . d i P a v ia a l n . 8 5 9
PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO
“PARCO VECCHIO”
COMPARTO AREA “A.3”
Per la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del
territorio lombardo
LEGGE REGIONALE 11 Marzo 2005 , n. 12 e s.m.i.;
L.R. 10 Marzo 2009 n. 5
All. “D”
BOZZA DI CONVENZIONE
COMUNE DI:
SAN GENESIO ED UNITI , Via Parco Vecchio
PROPRIETA’:
Sigg. SACCHI MARIA e SACCHI LUIGIA
Pag. 1
CONVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 PER LA
DISCIPLINA DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
DENOMINATO “PARCO VECCHIO ”
TRA
Il Comune di SAN GENESIO ED UNITI, con sede in Via Riviera
n.23, P.Iva
00468360185,
a
qui
Rappresentato
dal
…………….
,
nato
……
il
…….domiciliato per la carica in San Genesio ed Uniti presso Municipio, nella
sua qualità di ……………
E
Le
Sig.re MARIA SACCHI
nata
a Mirabello
(PV)
il 03.Aprile.1930,
residente a San Genesio ed Uniti (PV) in Via Indipendenza n. 1, c.f. SCC
MRA 30D43 F237 Q ,
LUIGIA
27.Ottobre.1931, residente
a
SACCHI
nata
Locate Triulzi (MI)
in
a Mirabello
(PV) il
Via
n. 17 ,
Togliatti
c.f. SCC LGU 31R67 F237 E ,
d’ora in poi denominate “ SOGGETTO ATTUATORE” ,
PREMESSO
- Che le Sigg.re Maria Sacchi e Luigia Sacchi sono proprietarie nel comune
di San Genesio ed Uniti (PV) Via Parco Vecchio di terreni contraddistinti al
NCT al fog. 1 mappale 18 (mq. 8.030,00) e mappale 17 (mq. 314,00);
- Che i mappali sopra citati sono attualmente destinati , in base agli strumenti
urbanistici
vigenti nel comune di San Genesio ed Uniti , in
“Zona per
attrezzature residenziali pubbliche e di uso pubblico residenziale” di cui
all’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Che la Regione Lombardia ha fatto una specifica disciplina normativa,
conforme alla Legge Regionale 11.marzo.2005 N. 12 e successiva Legge
Regionale 10.Marzo.2009 n. 5 che con l’art. art. 25 comma 7,aggiunge i
seguenti periodi: “ Fino all’approvazione del P.G.T. , i comuni non possono dar
corso all’approvazione dei Programmi Integrati d’Intervento in variante, non
aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedono
Pag. 2
la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere
strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale” ;
volta
ad introdurre forme di programmazione del territorio finalizzate alla
riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio
lombardo, confermando quanto già contemplato nella L.R. 12.Aprile.1999 N.
9, poi abrogata;
- Che con delibera del Consiglio Comunale n.
59 del 20.12.2007, veniva
adottato ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 , n. 12 , il
Documento di
Inquadramento , con il quale il comune di San Genesio ed Uniti definiva gli
obbiettivi generali della propria azione amministrativa nell’ambito della
programmazione integrativa di intervento con i privati proprietari di immobili
suscettibili di detta modalità di trasformazione del territorio comunale;
- Che i terreni suddetti rientrano tra gli ambiti territoriali contemplati dall’art. 88
primo comma della L.R. 12/2005 e possono contribuire al raggiungimento
degli obbiettivi di riqualificazione urbana e ambientale dalla stessa promossi,
nonché di quelli più specifici indicati dal Consiglio Comunale con atto di cui
al precedente;
-
Che il soggetto attuatore in data 10.02.2009 prot. N. 1216 ha presentato
una proposta di Programma Integrato d’Intervento relativa al comparto
dell’area così come sopra dichiarata catastalmente, e accolta con atto di
G.C. n. 14/2009;
- Che
l’Amministrazione
realizzazione del
dalle Sigg.re
Programma
MARIA
Comunale
Integrato
intende
di
aderire
Intervento
alla
presentato
SACCHI e LUIGIA SACCHI come da deliberazione
del Consiglio Comunale N. ___________ del ______________;
-
Che la Proposta di Programma e relativa adozione di variante ai sensi
dell’art. 92 comma 1 della L.R. 12 dell’11.03.2005 e successiva L.R. 5 del
10.03.2009 è stata pubblicata in data ________________ e sono/non sono
pervenute osservazioni in merito;
- Che il Consiglio Comunale con delibera N. _________ del _________________
ha approvato definitivamente l’accordo e la variante è diventata esecutiva
in quanto pubblicata sul BURL _________________ in data ___________________ ;
Pag. 3
VISTI
-
la Legge N. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;
-
la Legge N. 847 del 29.09.1964;
-
la Legge N. 10 del 28.01.1977;
-
l’art. 16 della Legge N. 179 del 17.02.1992;
-
Dlg. N. 285 del 30.04.1992, titolo II capo I;
-
la L.R. N. 12 del 11.03.2005 e successiva variante L.R. N. 5 del 10.03.2009;
-
il D.P.R. Legge N. 495 del 16.12.1992, titolo II capo I;
-
il D.M. N. 1444 del 02.04.1968;
-
la circolare esplicativa della L. R. 12aprile1999 N. 9, approvata dalla
Giunta Regionale con deliberazione VI/44161 del 9luglio1999;
-
il D.P.R. N. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;
-
la deliberazione del C.C. n. 8 del
30.03.2009 con la quale sono stati
determinati gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento
rifiuti;
-
la deliberazione del C.C. n. ….. del ………… con la quale è stata
rideterminata la quota del contributo di costo di costruzione;
RILEVATO CHE
- Il Programma Integrato di Intervento è stato approvato con gli elaborati
previsti dalla Circolare esplicativa della Provincia di Pavia con data del
04.10.2007 delibera N. 507
Prot. N. 27286 della Giunta Provinciale, qui
indicata, e che fa parte integrante della presente convenzione ;
- La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del Programma
Integrato di Intervento denominato “ PARCO VECCHIO ”
relativo ai terreni
individuati nelle tavole grafiche e nella documentazione di seguito elencate.
Il presente Programma Integrato di Intervento è composto dalle seguenti
tavole grafiche ed allegati:
-
Tavola n. 1 : Rilievo celeri metrico e documentazione grafica;
-
Tavola n. 2 : Planivolumetrico;
Pag. 4
-
Tavola n. 3 : Urbanizzazioni fognatura ;
-
Tavola n. 4 : Urbanizzazioni acquedotto e metanodotto;
-
Tavola n. 5 : Urbanizzazioni Enel e Telecom;
-
Tavola n. 6 : Particolari costruttivi;
-
allegato A :
Relazione di variante;
-
allegato B :
Relazione tecnica di progetto;
-
allegato C :
Relazione economica;
-
allegato D :
Bozza di convenzione ;
-
allegato E :
Computo metrico estimativo opere in cessione ;
-
allegato F :
Relazione sullo stato dei servizi;
-
allegato G :
Norme tecniche ;
-
allegato H :
Estratto di NCT del fog. 1 mapp. 18 e 17;
-
allegato I :
Estratto di P.R.G.;
-
allegato L :
Planimetria Documento di Piano d’inquadramento territoriale;
-
allegato M :
Valutazione previsionale di clima acustico;
-
allegato N :
Relazione preliminare sulla fattibilità geologica;
-
allegato O :
Studio di incidenza;
-
allegato P :
Agro-parco (progetto preliminare)
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e stipula quanto segue
Il Programma Integrato d’Intervento che propone il comparto è caratterizzato dai
seguenti elementi:
► la pluralità delle destinazioni,
nello specifico quella privata residenziale, dei
servizi terziari/commerciale per il 5% su richiesta, e quella
pubblica quali servizi
infrastrutturali e per la nuova viabilità (prolungamento delle opere stradali e
urbanizzazioni sulla Via Parco Vecchio, parcheggi, ecc….)
► le tipologie e le modalità d’intervento proposte in questa zona periferica del
paese, rispondono ad una richiesta di residenza (villette unifamiliari e bifamiliari) ed
eventuale 5% di terziario/commerciale (se richiesto).
Nel caso in cui questa quota pari al 5% da destinare a terziario/commerciale, non
fosse richiesta, si trasformerà in residenza senza alcuna presentazione di variante.
Pag. 5
► rilevanza territoriale del nuovo assetto urbanistico della zona, costituendo
un’opportunità all’attuazione degli obbiettivi
indicati sul Documento di Inquadramento,
preposti dell’Amministrazione e
e sicuramente occasione per la
riorganizzazione della viabilità di Via Parco Vecchio e la nuova formazione di AgroParco;
Art. 1 – Premesse
Tutto ciò in premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Descrizione dell’intervento
1.Il comparto n. 3 d’intervento in premessa è da attuarsi in forza a quanto
precisato e disciplinato dalla convenzione presente.
2.Il comparto che viene indicato sul Documento di Inquadramento del
Comune è interessato dal Programma, ed ha una superficie cartografica
di circa mq. 8.865,00 ed è individuato al NCT come segue:
Fog. 1 mapp. 18 (di mq 8.030,00) e 17 ( di mq. 314,00).
Da rilievo celerimetrico effettuato sul posto, si è rilevata una reale superficie
di mq. 8.553,00 ( sul mapp. 18) .
3. Il nuovo programma raggiunge una volumetria massima di residenza, con
una quota pari a 5% di
terziario/commerciale su
richiesta,
pari
mc. 6.842,40 corrispondente ad un rapporto di mq/mc 0,80.
Prevede l’esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:
-rete fognaria, con fognatura separata acque bianche e nere,
-rete idrica
-rete gas
-rete elettrica privata
-rete elettrica pubblica
-rete telefonica
-strade di viabilità carrabile
-marciapiedi
Pag. 6
a
-verde pubblico
-parcheggi pubblici
-piazzuola ecologica
4.Il programma di progetto individua tutte le destinazioni private:
- residenziale mq 2.534,20 – mq 126,70 (5% terziario/comm.) = mq 2.166,76
- eventuale terziario/commerciale 5% = mq. 126,70
- volume complessivo mc. 6.842,40
- volume terziario mc. 342,12
- volume residenziale mc. 6.842,40 – mc. 342,12 (5% terz./comm.)= mc. 6.500,28
Art. 3 – Elementi urbanistici particolari immodificabili all’interno dell’intervento
1.Per quanto si fa riferimento al programma si fa presente che gli elementi di
carattere urbanistico edilizio rimangono immodificabili:
- volume e superficie lorda di pavimento nel complesso edificabile, pur
con eventuali varianti distributive (è consentito solo lo spostamento del
volume all’interno del comparto);
- tipologie edilizie previste, con le prescrizioni specificate al punto 2,
2.possono essere consentite anche le seguenti flessibilità realizzative:
a-
gli elementi descrittivi urbanistici ed edilizi di cui al punto 1.a)
possono eventualmente essere diversi e variati in fase attuativa su tutto il
comparto:
- nella distribuzione quantitativa rappresentata sulla tav. 2 e assegnata
agli ambiti edificabili in riferimento alle specifiche destinazioni ospitabili,
purchè non eccedente il 5% in più o in meno di terziario/commerciale ( e
spostamenti costruttivi dei fabbricati purchè si mantenga all’interno del
comparto il volume quantitativo);
- nella realizzazione dei relativi standards in ambito edificatorio, di
conseguenza, nella quantificazione delle monetizzazioni ad eventuale
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conguaglio, purchè complessivamente non vi sia una riduzione delle
cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
b-
i particolari elementi di carattere urbanistico/edilizio di cui al punto
1. b) potrebbero essere
variamente definiti nella fase attuativa
all’interno del comparto:
- nell’articolazione planivolumetrica del complesso edilizio, anche
in
ragione dell’eventuale frazionamento in lotti e della tipologia, purchè
entro i limiti di distanza indicati sulla Tav. 2 dai confini verso gli spazi
pubblici di 5 mt. , e di mt. 8,00 tra fabbricati interni al lotto,
- nella descrizione sulla Tav. 2 del numero di piani
consentito per la
massima altezza possibile di mt. 7,80, altezza inferiore a quella
prospettata dal PRG di mt. 11,00,
- rimangono sempre applicabili gli art. 14 comma 12 della L.R. 12/2005.
c-
all’interno del comparto edificabile si possono spostare o riformare
nuove tipologie, purchè sempre all’interno del comparto si mantenga il
complessivo volume e le distanze prescritte;
Art. 4 – Aree per le opere di urbanizzazione e standards urbanistici
1_Il soggetto Attuatore, o chi per esso, cede gratuitamente al Comune la
superficie delle aree che sono destinate alle urbanizzazioni primarie, alla
stipula
del
presente atto
notarile,
complessivamente
quantificate in
mq. 2.763,55 circa.
2_Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, a sue spese provvederà al
frazionamento catastale, al relativo atto notarile entro la validità della
presente convenzione.
3_Il soggetto Attuatore, o chi per esso, si impegna e garantisce che le aree
che vengono cedute sono di loro proprietà e sono liberi da pesi, vincoli, o
affitti agricoli.
Esiste solo una servitù di passaggio di fognatura consorziale e comunale della
Via Parco Vecchio, che attraversa, in larghezza, tutto il lotto.
Pag. 8
4_La minima superficie delle aree per la realizzazione dei servizi ai nuovi
insediamenti, ai sensi di quanto disposto dal vigente P.R.G. per quelle zone di
espansione (zone C del D.M. 1444/68) sono state quantificate secondo il
seguente conteggio:
- superficie reale derivante da rilievo effettuato: mq. 8.553,00
- destinazione urbanistica richiesta:
“residenziale con 5% terziario/commerciale”
- Indici applicabili:
It 0,80 mc/mq
Sc 0,40 mq/mq
- Volume residenziale:
mq. 8.553,00x0,80 = mc. 6.842,40
- Superficie SLP
mq. 6.842,40:H2,70= mq. 2.534,20
- Volume a terziario/comm.:
mq. 6.842,40 x 5% = mc.
342,12
- Superficie a terziario:
mc. 2.534,20 x 5% = mq.
126,70
- Abitanti teorici :
residenziale mc. 6.500,28 : 150 mc/abit
-
= N. 43
- Standards urbanistici:
N. 43 x mq. 26,50 = mq. 1.139,50
- Monetizzazione possibile:
N. 43 x mq. 13,50 = mq.
- Terziario:
mq. 342,12 : 100 = mq. 3,42
580,50
aree in cessione al Comune:
• prolungamento di Via Parco Vecchio
mq.
408,90
• verde pubblico
mq.
603,02
• parcheggio pubblico + parch. terziario
mq.
220,82
• cessione mapp. 17 (strada Via Castelazzo)
mq.
314,00
• strada interna al comparto di P.I.I.
mq. 1.216,81
TOTALI
mq. 2.763,55
5_Il Comune di San Genesio ed Uniti autorizza il Soggetto Attuatore, o chi per
esso, ad usare l’area sopra ceduta per realizzare le opere di urbanizzazione e
di standards, questo fino alla consegna delle stesse opere a seguito
collaudate.
Pag. 9
6_A favore del Comune il Soggetto Attuatore, o chi per esso, non verserà
nessuna somma come monetizzazione del valore delle superfici che
occorrono al raggiungimento della quantità di standards richiesta dal vigente
P.R.G.; in quanto garantisce pienamente la superficie a standards necessaria,
ovvero:
- area a standards da reperire:
N. 43 x mq. 26,50= mq. 1.139,50
- aree in cessione:
• prolungamento di Via Parco Vecchio
mq.
408,90
• verde pubblico
mq.
603,02
• parcheggio pubblico
mq.
220,82
• cessione mapp. 17 (strada Via Castelazzo)
mq.
314,00
• strada interna al comparto di PII
mq. 1.216,81
TOTALI
mq. 2.763,55
- verifica: mq. 2.763,55 in cessione > mq. 1.139,50 standards
Art. 5 – Realizzazione di opere di urbanizzazione e standard
1.Considerando che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono
stati quantificati con la tariffa definita da delibera C.C. N. 8 del 30.03.2009 e
C.C. N. …. del ………, alla data dell’istanza del P.I.I. si quantifica quanto
segue:
a. volume residenziale da progetto mc 6.842,40 – 5% = mc. 6.500,28
- oneri primarie
mc. 6.500,28 x€
- oneri secondarie
mc. 6500,28 x€
b. superficie eventuale a terziario/commercio
2,58
=€ 16.770,72
12,39 =€ 80.538,46
mq 126,70
- oneri primarie
mq. 126,70 x€
42,46 =€ 5.379,68
- oneri secondarie
mq. 126.70 x€
32,11 =€ 4.068,33
Pag. 10
Si fa presente che a confronto di €
16.770,72 + 5.379,68 = € 22.150,40
dovuti per le opere di urbanizzazione primaria, il Soggetto Attuatore, o chi per
esso, realizzeranno opere che ammontano, come dimostrato sul computo
metrico estimativo allegato, a € 227.035,75 che si identificano nelle seguenti
opere:
-
strade, marciapiedi, rete fognaria separata per acque bianche e
nere,
acquedotto, gas , illuminazione privata e pubblica,
telefono;
-
parcheggi pubblici e annesso verde di arredo con piazzuola;
Il dover realizzare opere di urbanizzazione per un totale di € 227.035,75 a
confronto di oneri dovuti pari ad €
Attuatore ha un maggiore
27.530,08, dimostra che il Soggetto
spesa, e il Comune un maggior vantaggio
economico.
2.In relazione alla necessità di favorire la
progettazione integrata e
particolarmente caratterizzata anche nelle soluzioni planivolumetriche ed
architettoniche degli insediamenti terziari/commerciali e residenziali previsti
dal presente P.I.I. all’interno dell’area, il Soggetto Attuatore, o chi per esso e
aventi causa a qualsiasi titolo, si assume l’impegno a realizzare la quota di
standard urbanistici richiesti e precisamente:
-
Parcheggio pubblico
mq. 220,82
-
Verde pubblico
mq. 603,02
Detti
parcheggi
dovranno essere autorizzati contestualmente alla
costruzione dei nuovi insediamenti residenziali/terziari/commerciali.
3.Il Soggetto Attuatore, ed eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, si assume
l’onere di sostenere i maggiori costi a superamento della cifra determinata
dal computo metrico estimativo.
4.Le opere che richiedono necessariamente l’intervento di erogatori di
Servizio, saranno a carico del Soggetto Attuatore, o chi per esso e avente
causa a qualsiasi titolo, con vincolo di solidarietà.
5.Le opere di urbanizzazione, a completo carico del Soggetto Attuatore,
saranno realizzate come prima cosa e prima di ogni altra costruzione.
Pag. 11
Tali opere sono graficamente rappresentate sulle tavole n. 3,4,5 del progetto
allegato.
6.Le opere di urbanizzazione primaria hanno la caratteristica delle planimetrie
sopra citate, della relazione tecnica, e del computo metrico allegato al
progetto. Comunque saranno conformi alle prescrizioni tecniche in materia di
Opere Pubbliche.
7.A fronte di € 80.538,46 + € 4.068,33 = € 84.606,79 dovuti per le opere di
urbanizzazione secondaria, il Soggetto Attuatore, o chi per esso, provvederà
al pagamento versando gli importi degli oneri di urbanizzazione secondaria
computati in funzione delle costruzioni e quindi all’atto dei Permessi a
Costruire o D.I.A. presentati.
Se nel contempo verranno approvati nuovi aggiornamenti tariffari, i conteggi
saranno di conseguenza adeguati.
8.Il Soggetto Attuatore per il cambiamento della destinazione urbanistica in
zona residenziale stanzia € 20,00 al mq., ovvero mq. 8.553,00 x € 20,00 = €
171.060,00 (centosettantunmilasessanta/00).
Art. 6 – Contributo per il Costo di Costruzione
Il contributo di costruzione in ordine al rilascio dei Permessi a Costruire, sarà
quantificato a seguito di aggiornamenti Regionali e adeguamenti deliberati
dalla Giunta Municipale vigenti al momento dei rilasci dei Permessi medesimi.
L’importo definitivo verrà corrisposto al Comune di San Genesio ed Uniti in
base alle modalità previste , in sede di rilascio dei Permessi a Costruire.
Il Soggetto Attuatore riconoscerà espressamente che tale importo sarà
adeguato al costo base vigente nel Comune di San Genesio ed Uniti al
momento del rilascio dei Permessi .
Pag. 12
Art. 7 – Spese e obblighi a carico del soggetto attuatore
1.Il Soggetto Attuatore riconosce espressamente che sono a proprio carico,
per quanto attiene la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 5, i
seguenti oneri:
a) tutte le spese di studio, progettazione, direzione lavori, sondaggi
geologici, piano acustico, frazionamento e collaudo;
b) tutte
le
spese
relative
al
rispetto
delle
prescrizioni
D.L.
14.agosto.1996 N. 494 e s.m.i.;
c) tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle
condutture dei servizi pubblici siti nel suolo che nel sottosuolo;
d) tutte le opere relative alla demolizione e ripristino dei suoli
preesistenti o delle pavimentazioni stradali;
e) tutto quanto necessario alla realizzazione delle opere, anche e
non
espressamente
richiamato
nei
progetti
e
nella presente
convenzione.
2.Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, assume
a suo carico l’eventuale
rischio economico conseguente a difficoltà note o ignote relative ai lavori nel
sottosuolo.
3. Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, assicura, durante l’esecuzione dei
lavori, il mantenimento della viabilità pubblica e privata esistenti, nonché il
mantenimento di tutti i servizi e utenze pubbliche e private, anche attraverso
opere provvisorie (anche se non qui indicate) ritenute idonee dal Comune.
Art. 8 – Rapporti con Aziende, Enti e Società erogatori di servizi.
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1. Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, provvede direttamente a richiedere
alle Aziende, Enti e Società proposte le autorizzazioni necessarie delle
opere relative ad impianti utilizzati per l’erogazione di servizi.
2. I lavori inerenti alle suddette opere saranno svolti a cura e spese del
soggetto attuatore nel rispetto delle prescrizioni disposte da Aziende ed
Enti.
Art. 9 – Responsabilità delle opere
1. Il Soggetto Attuatore, o chi per esso, si assume, nei confronti sia del
Comune di San Genesio ed Uniti che di terzi, ogni responsabilità diretta e
indiretta per una corretta esecuzione delle opere.
Pertanto il Comune di San Genesio ed Uniti, rimarrà estraneo all’attività ed ai
rapporti giuridici posti in essere a qualunque titolo dal Soggetto Attuatore,
che in questa sede dichiara di sollevare il medesimo Comune di San Genesio
ed Uniti, da ogni responsabilità per danni e cose.
Art. 10 – Garanzie
1. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il Soggetto
Attuatore, o chi per esso, presta adeguata fidejussione pari al 100% del
valore delle opere come valutato dal Computo Metrico Estimativo
approvato di € 227.035,75 , con scadenza incondizionata fino alla
restituzione dell’originale e di un equipollente lettera liberatoria da parte
del Comune.
2. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale , e non trova applicazione
l’art. 1944, secondo comma, del C.C.
Pag. 14
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo
tecnico, redatto da Tecnico incaricato dal Comune, di tutte le opere di
urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso;
tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del
Soggetto Attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere
sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche
parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
Art. 11 – Poteri del Comune
Il Comune di San Genesio ed Uniti, per mezzo dell’Ufficio Tecnico, ha facoltà e
potere di visitare ed ispezionare i lavori in qualsiasi momento al fine di verificare
il rispetto delle clausole scritte nella convenzione.
Tale facoltà può essere esercitata dopo il termine dei lavori, e per tutta la
durata
del Programma ; e comunque non costituisce assunzione di alcuna
responsabilità.
Art. 12 – Collaudo delle opere di urbanizzazione primarie e standards
Le opere di urbanizzazione devono essere collaudate entro 2 (due) mesi dalla
comunicazione di fine lavori presentata dal Soggetto Attuatore.
Il Comune di San Genesio ed Uniti provvederà alla nomina di un Tecnico di
fiducia per collaudare le opere di urbanizzazione realizzate.
Tutte le spese ed onorari spettanti al collaudatore nominato dal Comune,
saranno a totale carico del Soggetto Attuatore, che liquiderà le fatture del
professionista, previo visto del Comune.
Eventuali modifiche richieste dal collaudatore, saranno a carico del Soggetto
Attuatore, e dovranno essere eseguite entro il termine fissato dal Comune di San
Genesio ed Uniti.
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In caso di inadempienza, scaduto il suddetto termine, il Comune, dopo propria
diffida ad adempiere i lavori entro 60 giorni
da comunicare con lettera
raccomandata, vi provvederà a spese del Soggetto Attuatore, anche tramite
escussione di fidejussione.
Le opere di urbanizzazione primaria e gli standards, una volta collaudati,
saranno consegnati al Comune di San Genesio ed Uniti, unitamente ai
documenti ricognitivi dello stato finale delle opere medesime.
Art. 13 – Tempi di Attuazione
1.L’attuazione del presente Programma Integrato d’Intervento riguardo l’entità
delle opere pubbliche e private da realizzare, dovrà essere conclusa entro il
termine massimo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di stipulazione del la
presente convenzione, fatta salva la possibilità per il Comune di San Genesio ed
Uniti, di prorogare, una sola volta, e per particolari esigenze,
il
suddetto
termine.
2.Il primo permesso a costruire o D.I.A., per la realizzazione delle opere private
dovrà essere richiesto al Comune entro 1(uno) anno dalla stipulazione della
presente convenzione.
3.Le opere di urbanizzazione primaria e gli standards, dovranno essere iniziate
anch’esse entro un 1 (uno) anno dalla stipulazione della convenzione ed
ultimate entro 10 (dieci) anni dalla stessa data, e comunque contestualmente
all’ultimazione dei lavori relativi alle destinazioni private se antecedente a tale
termine.
Dopo l’approvazione definitiva del P.I.I. , il Soggetto Attuatore, o chi per esso,
ha 6 (sei) mesi di tempo per stipulare la convenzione con il Comune di San
Genesio ed Uniti.
Se dopo tale termine la suddetta convenzione non verrà
sottoscritta tra le parti, il tutto verrà a decadere.
Art. 14 – Varianti essenziali
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Si fa presente che costituiscono varianti essenziali, salvo che non si operi in
regime di deroga prevista dalla legge, le seguenti modifiche:
a.
il cambio di destinazione d’uso verso destinazioni non previste od
oltre i limiti fissati dal P.I.I. ;
Non è consentito l’aumento della
superficie
lorda
di
pavimento o
del
volume complessivi.
In caso di variante essenziale, il procedimento di variante al Programma segue
la medesima procedura utilizzata per l’approvazione del Programma stesso
mentre negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all’art.14 comma 12 della
L.R. 13 marzo 2005 n. 12 e L.R. 10 Marzo 2009 n. 5.
Art. 15 – Conclusione dell’attuazione del programma
Il Programma Integrato d’Intervento è da considerarsi concluso, anche
anticipatamente rispetto il termine massimo stabilito all’art. 13 della presente
convenzione, quando le opere di urbanizzazione primaria sono state collaudate
con esito positivo, e gli edifici privati hanno ottenuto, in via diretta o implicita,
l’autorizzazione all’agibilità.
Tale autorizzazione verrà rilasciata solo se risultanti ultimate e collaudate le
opere di urbanizzazione primaria afferenti agli edifici
ospitanti le unità
immobiliari interessate all’ottenimento dell’autorizzazione.
Altro vincolo importante, al fine della conclusione del P.I.I. sarà che,
relativamente agli edifici ed alle opere oggetto del Programma stesso, non vi
siano
pendenti
controversie
di
natura
finanziaria
ovvero
procedimenti
sanzionatori.
Qualsiasi intervento edilizio da realizzare sulle aree e sugli edifici oggetto del
Programma, successivamente alla conclusione del Programma medesimo,
asserviscono alla disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio del
relativo provvedimento abilitativo.
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Art. 16 – Clausola penale in relazione all’esecuzione dei lavori
Qualora, entro il termine di cui all’art. 13 della medesima, non siano terminate
le opere di urbanizzazione di spettanza del Soggetto Attuatore, o chi per esso,
sarà dovuta una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 1% del valore delle
opere non ultimate e stimato dal Comune di San Genesio ed Uniti sulla base del
Computo Metrico Estimativo allegato alla medesima, e aggiornato con indice
ISTAT sui materiali di costruzione.
Tutto questo fatto salva la possibilità, previa diffida, di escussione della
fidejussione e di esecuzione in danno.
La penale non è dovuta se il ritardo nell’ultimazione delle opere è dovuto ad
impossibilità dimostrata e documentata non imputabile al soggetto attuatore.
Art. 17 – Clausola risolutiva
Il Comune di San Genesio ed Uniti ha la facoltà di avvalersi della clausola
risolutiva ex art. 1456 del codice civile, previa diffida ed assegnazione di un
termine per adempiere, al verificarsi di una delle seguenti cause:
1_mancato avvio delle opere di urbanizzazione nei termini di cui all’art. 13;
2_esecuzione di opere in variante essenziale al programma in assenza di
approvazione della variante stessa;
Qualora il Soggetto Attuatore esercita l’attività di impresa in forma societaria, la
convenzione si risolve di diritto anche prima dell’inizio dei lavori nei seguenti
casi:
-
fallimento della società
-
scioglimento della società
Art. 18 – Clausola compromissoria
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Le
controversie
inerenti
a
diritti
soggettivi
che
dovessero
insorgere
nell’applicazione della presente convenzione saranno decise mediante
arbitrato rituale di diritto ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice civile.
Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti di cui uno scelto da
ciascuna parte e un terzo di comune accordo tra le parti.
In mancanza di nomina e/o accordo, il terzo arbitro sarà scelto dal Presidente
del Tribunale di Pavia.
Art. 19 – Alienazioni, registrazione, trascrizione, volturazione e spese.
Il Soggetto Attuatore negli atti di vendita degli immobili oggetto del P.I.I., si
obbliga a trasferire agli aventi causa, a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà,
tutti i patti contenuti nella presente convenzione, comunicandone i nominativi
al Comune di San Genesio ed Uniti.
Le spese di registrazione, trascrizione e volturazione sia della presente
convenzione sia dei contratti integrativi della stessa sono a carico del Soggetto
Attuatore.
Tutte le spese relative all’esecuzione del presente contratto sono a carico del
Soggetto Attuatore.
Art. 20 – Agro-parco
L’area oggetto di realizzazione di Agro_parco si localizza all’ingresso del Parco
della Vernavola verso il comune di San Genesio ed Uniti.
La realizzazione di tale parco avverrà previo acquisto da parte del Soggetto
Attuatore del lotto di terreno identificato al NCT al fog. 1 Mapp. 634,333,862
da cedere direttamente, con unico atto di cessione, al comune di San Genesio
ed Uniti.
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Rimarrà in carico al Soggetto Attuatore, nonostante la cessione dell’area al
Comune, la realizzazione dell’AGRO-PARCO così come da
progetto e
computo metrico allegato.
Solo ad avvenuto collaudo, effettuato da Tecnico incaricato dal Comune, le
aree verranno prese in carico dal comune di San Genesio ed Uniti.
Sia l’acquisto dell’area
che la realizzazione del suddetto Agro-parco
incideranno sul Soggetto Attuatore nella seguente misura:
1)
costo acquisizione area
€ 105.000,00
2)
Iva all’1% sul costo del terreno
€
1.050,00
3)
tasse fisse catastali
€
336,00
4)
atto notarile + Iva, spese, visure e bolli…
€
3.100,00
5)
Computo metrico estimativo
€ 128.210,63
€ 236.646,63
A fronte di un costo di € 171.060,00 dovuti per il cambiamento di destinazione
dell’area oggetto di P.I.I. , il Soggetto Attuatore avrà una spesa di € 236.646,63
per la realizzazione dell’agro-parco da cedere al comune.
In seguito a tale differenza, in accordo con l’Amministrazione Comunale, il
Soggetto Attuatore potrà avere eventuali scomputi dagli oneri di urbanizzazioni
secondari.
Il tempo stabilito per la realizzazione dell’agro-parco è di anni 2 (due) dall’inizio
dei lavori di urbanizzazione del P.I.I. e comunque a decorrere dall’atto notarile
di compravendita dell’area.
A fine lavori, il comune provvederà, nella persona del Responsabile del
Procedimento, a far collaudare le opere stesse.
Qualora, entro il termine sopra stabilito, non saranno finiti i lavori , il Soggetto
Attuatore verserà una penale giornaliera di €……….… al Comune, stabilita sulla
base del computo metrico estimativo.
Tutte le spese relative all’esecuzione del presente contratto sono a carico del
Soggetto Attuatore.
San Genesio ed Uniti, lì ___________
Il Soggetto Attuatore
Il Responsabile Amministrativo
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