478 - Veicoli per esercitazioni ed esame di guida delle autoscuole

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478 - Veicoli per esercitazioni ed esame di guida delle autoscuole
478 - Veicoli per esercitazioni ed esame di guida delle autoscuole
AUTORE
Aggiornato al 11/06/2015
Ferrannini dott.sa Giuseppina - funzionaria amministrativa DTT
Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT
Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 123.
CONTENUTO
(1) V. art. 123, c. 7, come modificato dall'art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120 e poi dal DLG 18.4.2011 n. 59 . Dal 13.8.2010, data di entrata in vigore della legge
29.7.2010 n. 120: tutte le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, fatta
salva la possibilità per le autoscuole consorziate di demandare ad un centro di istruzione automobilistica la formazione per il conseguimento di tutti i tipi di
patenti, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e certificazione professionale. Le autoscuole già in esercizio come
autoscuole a formazione limitata devono adeguarsi alle nuove disposizioni a far data dal primo trasferimento di titolarità dell'autoscuola stessa.
(2) V. art. 6, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 come modificato dal DM 10.1.2014 prot. n. 30. Le caratteristiche minime dei veicoli di cui le autoscuole devono dotarsi
sono mutuate da quelle previste dalla normativa comunitaria con riferimento ai veicoli utili in sede di esame pratico di guida per il conseguimento delle
patenti.
(3) Proprio in considerazione che - al 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti di guida - l'articolo 6 del DM
17.5.1995 n. 317 non era adeguato alle nuove prescrizioni dei veicoli in sede di esame, l'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 3 della legge 24.12.2012,
n. 228 - legge di stabilità 2013, ha stabilito che le autoscuole (ed i centri di istruzione automobilistica) che svolgono la formazione dei conducenti per tutte le
categorie di patenti, non erano tenute - fino alla data del 31.12.2013 - ad ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 123, c. 7, CDS, di formare i conducenti per
le categorie di patenti AM, A1, A2, A, B1, C1, C1E, D1 e D1E. Ciò posto, residuava il problema di assicurare adeguata offerta formativa a chi l'avesse
richiesta, specie con riferimento ai veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E, che dovevano essere presentati in sede di esame muniti di doppi comandi. Con
circolari, il MIT ha disposto che i veicoli di categoria AM, B1, A1, A2, A e B codice 96, esonerati dall'obbligo di istallazione dei doppi comandi in sede di
esame, possono essere messi a disposizione delle predette autoscuole e dei predetti centri da un terzo, a qualunque titolo (così come il DM 17.5.1995 n.
317 già prevedeva per i veicoli di categoria BE). I veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E, potevano essere invece messi a disposizione da altra autoscuola
o altro centro di istruzione automobilistica, sito nella stessa provincia o in comune limitrofo a quello ove aveva sede il centro stesso. Tali disposizioni sono
state prorogate fino a tutto il 31.12.2014 ad opera del DL 30.12.2013 n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2014 n. 15 e, successivamente,
al 30.6.2015 per effetto del DL 31.12.2014 n. 192 convertito nella legge 27.2.2015, n. 11.
(4) V. art. 7 bis, comma 7, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm., art. 10, c. 2, dal DM 10.1.2014 prot. n. 30 (che sopprimendo, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 14,
c. 5, DM 17.5.1995 n. 317, ha precluso che cooperative regolarmente costituite entro la data di entrata in vigore del DM da ultimo citato possano continuare
ad esercitare la loro attività se non si sono, medio tempore, conformate alle diposizioni in materia di consorzi e centri di istruzione automobilistica). Il comma
7 dell'art. 7 bis del citato decreto è stato integrato dall'art. 1 DM 12.3.2015, n. 46 che ha stabilito che i veicoli in dotazione ad un consorzio possono essere
utilizzati presso tutti i centri di istruzione automobilistica costituiti dal medesimo consorzio nell'ambito della stessa provincia.
(5) L'art. 94, c. 4 bis, CDS così recita: "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro
trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.".
La corrispondente disposizione regolamentare è l'art. 247 bis DPR n. 495/1992 che così recita: "247-bis. 1. In caso di variazione della denominazione
dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che
non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di
annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della
persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati
hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel
caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni;
nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui
all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta
giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo
contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei
dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto
diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico,
comunque determinino tale disponibilità.".
Tuttavia, con circolare prot. n. 33691 del 6 dicembre 2012, la DGMOT ha comunicato che "...(omissis)...le procedure informatiche necessarie al fine della
concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei
dati di archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità a soggetti diversi dai relativi intestatari ...(omissis)...".
(6) Il tardivo adeguamento della disciplina in materia di dotazione veicolare, rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina relativa alle patenti in vigore dal
19.1.2013, ha determinato una fase transitoria, in materia di esercizio dell'attività di autoscuola che così si riassume.
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In via provvisoria, e comunque non oltre la data del 30.6.2015:
• tutte le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica potevano disporre di veicoli di categoria AM, A1, A2, A e B1, B codice 96 e BE messi a
disposizione da terzi a qualunque titolo;
• le sole autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgevano corsi per la formazione dei conducenti per conseguimento di tutte le
categorie di patenti potevano disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre
autoscuole, anche se non compresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o, fuori provincia, nel comune limitrofo a quello della sede del centro
di istruzione automobilistica.
(7) V. circolare 7.12.1977 prot. n. 2903/4624 "Adeguamento dei massimali di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli in dotazione alle autoscuole".
(8) V. allegato II, lettera B, del DLG 18.4.2011 n. 59 , come modificato dall'allegato B del DM 25.2.2013, che ha recepito la direttiva 2012/36/UE. Fino al 30
giugno 2013 la prova d'esame può essere sostenuta su veicolo avente le caratteristiche già prescritte: autoarticolato o insieme composto di un veicolo
adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000
kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché di tachigrafo; lo spazio di carico del
rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un
minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva (v. circolare MIT 11.4.2013 prot. n. 9412).
(9) V. art. 123, c.7, CDS.
(10) L'art. 1, c. 388 e tabella 2, punto 4 della legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha stabilito che le prescrizioni relative al carico dei veicoli per le
patenti di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE sono cogenti a far data dal 31 dicembre 2013.
(11) V. art. 14, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(12) V. art. 7 bis, c. 8, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(13) V. art. 7 bis, c. 6, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(14) V. allegato II, lettera B, del DLG n. 59/2011 , e ss.mm. dove è tra l'altro: per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale è presente
un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il
veicolo e cambia le marce.
(15) V. art. 7 bis, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(16) V. allegato II, lettera B, del DLG 18.4.2011 n. 59 , come modificato dall'allegato B del DM 25.2.2013, che ha recepito la direttiva 2012/36/UE. Fino al 30
giugno 2013 la prova d'esame può essere sostenuta su veicolo avente le caratteristiche già prescritte: veicolo di categoria C con massa limite pari o
superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il
veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché di tachigrafo; lo spazio di carico deve consistere in un
cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa totale
effettiva (v. circolare MIT 11.4.2013 prot. n. 9412).
(17) Specifiche tecniche in ordine all'installazione dei doppi comandi sull'autobus sono state dettate con lettera circolare 11.3.1998 prot. n. 0500/4360[2] "Visita e
prova autobus uso scuola guida con doppi comandi a mano".
(18) V. art. 7 bis, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm. V. anche art. 6, c. 10, DM 17.5.1995 n. 317 antecedente alla modifica apportata dal DM 10.1.2014 prot. n. 30
- che ha ampliato l'originaria previsione dell'art. 335, c. 13, regolamento CDS. Nel citato DM si prevedeva, ad esempio, che in deroga al principio generale
per il quale i veicoli inseriti nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica dovessero essere in proprietà o in leasing, i
veicoli multiadattati per il conseguimento di patenti speciali potessero essere messi a disposizione dall'allievo o da un terzo che ne avesse autorizzato l'uso.
La ragione di tale deroga era nel fatto che, salvo poche autoscuole specializzate in tale settore, la stragrande maggioranza non presentava nel proprio
parco veicolare mezzi con adattamenti tecnici multipli in relazione ai vari tipi di minorazione dei disabili. Venivano così contemperate sia le esigenze di
risparmio delle scuole guida, sia l'esigenza di determinati allievi, alle prime armi, di avvalersi dei servizi offerti dalle autoscuole, mediante l'utilizzo di veicoli
privati non adibiti ad uso di autoscuola. Analoghe esigenze vengono in considerazione in relazione al conseguimento della patente BE, atteso il numero
estremamente ridotto di richieste di patente di tale categoria. Tale principio è stato esteso da:
• DM 10.1.2014 prot. n. 30 anche ai veicoli di categoria B1 e B con codice 96.,
• DM 12.3.2015, prot. n. 46 ai veicoli di categoria C1, C1E, D1, D1E.
Sempre in ragione della presunta esiguità della domanda,:
• il DM prevedeva che i veicoli delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E potevano essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o
altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2, dello stesso decreto;
• il DM 12.3.2015, prot. n. 46 ha abrogato tale possibilità (è stata soppressa la lettera b) del comma 3 dell'art. 7 bis DM 17.5.1995 n. 317).
In linea più generale, poi, tutti i veicoli potranno essere in proprietà, in leasing, o in noleggio senza conducente per un periodo superiore a 30 giorni, tale
che ne derivi l'annotazione sulla carta di circolazione, ai sensi dell'art. 94, c. 4 bis, CDS.
Con circolare 14.5.2015, prot. n. 11502/8.7.6 la DGM, a seguito della modifiche apportate al DM n. 317/1995 con DM 12.3.2015, n. 46, ha chiarito che:
• i veicoli i veicoli delle categorie C1, C1E, D1 e D1E utilizzati dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per le esercitazioni e per gli
esami devono, in ogni caso, essere muniti di doppi comandi,
• gli unici veicoli sui quali svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i candidati privatisti, in sede d'esame) sono
quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle categorie speciali;
• la disponibilità dei veicoli delle categorie C1, C1E, D1, D1E è estesa anche per le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica autorizzati a
svolgere i corsi di qualificazione iniziale per conducenti professionali (CQC);
• dall'1.7.2015, le autoscuole devono dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE e
possono, nel caso in cui iscrivano allievi che intendono conseguire le categorie B1, B96, BE, C1, C1E, D1 e D1E, e le patenti speciali, utilizzare, per le
esercitazioni e gli esami veicoli dati in disponibilità; pertanto, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare
esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi;
• l'allievo deve utilizzare per le esercitazioni e gli esami veicoli dotati di cambio manuale se intende conseguire una patente senza la limitazione di cui al
codice UE 78 e di cambio automatico se intende conseguire una patente con tale limitazione; quando il candidato è già titolare di una patente di guida
ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, ha eseguito le manovre descritte
al punto 8.4 dell'allegato II del DLG n. 59/2011 e intende conseguire una patente C, CE, D, DE non sono previste restrizioni per veicoli con cambio
automatico.
La circolare ha:
• fornito un fac simile dell'atto di conferimento in disponibilità del veicolo in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica;
• soppresso la circolare 2.6.1995, n. 106 relativa all'esenzione dei doppi comandi su veicoli della categoria BE.
(19) Le prescrizioni impartite con circolare MCTC 24.7.1996 prot. n. 5188/4622 - DC. IV n. 3/28 "Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida per il
conseguimento delle patenti delle categorie C, C1, C+E e C1+E" prevedono per l'immatricolazione degli autocarri, autotreni ed autoarticolati (con
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conseguimento delle patenti delle categorie C, C1, C+E e C1+E" prevedono per l'immatricolazione degli autocarri, autotreni ed autoarticolati (con
esclusione quindi degli autobus) quali veicoli ad uso speciale, ai sensi dell'art. 54, c. 1, lettera g), CDS, i seguenti requisiti:
• le motrici devono essere dotate di doppi comandi fissi per il freno di servizio e per la frizione, di idoneo posto in cabina per l'esaminatore, di dimensioni
minime corrispondenti a quelle definite dalla tabella CUNA 581-20 per i sedili degli autobus interurbani, e di scritta SCUOLA GUIDA ripetuta sulle fiancate
laterali;
• la carta di circolazione dei rimorchi ad uso speciale, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d), CDS "Rimorchi" e dell'art. 204, comma 2, lettera a),
regolamento di esecuzione CDS "Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale" deve contenere l'annotazione "può essere agganciato solo
alla motrice targa...";
• la massa complessiva dell'autoveicolo deve essere pari alla tara del medesimo aumentata di 140 kg e privo di portata utile in quanto non atto al carico.
Nelle righe descrittive andrà annotata la massa massima originariamente autorizzata per l'autotelaio dalla casa costruttrice del veicolo, che per
l'autoveicolo della categoria C deve comunque essere di almeno 10.000 kg, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 8.8.1994 "Recepimento della
direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29.7.1991 concernente le patenti di guida";
• non è più previsto l'obbligo della zavorra, essendo sufficiente l'installazione dei doppi comandi sulle motrici. Pertanto, per gli autocarri, autotreni ed
autoarticolati, già immatricolati quali autocarro o rimorchio attrezzato per scuola guida, rispondenti alle caratteristiche sopra indicate, potrà essere
richiesta la rimozione della zavorra al competente UMC, procedendo alla visita e prova ed all'emissione di nuova carta di circolazione.
(20) V. allegato II, lettera B, punto 5.1.3, DLG n. 59/2011 e ss.mm.
(21) V. art. 7 bis, comma 2, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(22) V. art. 20, c. 6, legge 29.7.2010 n. 120.
(23) V. art. 7 bis, c. 9, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(24) V. art. 122, c. 4, CDS "Esercitazioni di guida". L'art. 334, c. 1, regolamento CDS "Contrassegno per le esercitazioni di guida", fissa le caratteristiche e le
modalità di applicazione del contrassegno e della scritta, le cui dimensioni sono riportate nelle figure IV.4 e IV.5.
(25) V. art. 7 bis, c. 4, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm. V., in particolare, l'art. 1 DM 12.3.2015, n. 46.
(26) V. art. 14, c. 1 bis, DM 17.5.1995 n. 317 e ss. mm.
(27) V. art.7 bis, c. 10, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(28) V. art. 7 bis, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm. V., in particolare, l'art. 1 DM 12.3.2015, n. 46.
(29) La precisazione circa l'utilizzo del mezzo anche per le attività connesse all'attività di autoscuola trova fondamento nel fatto che il titolare o i suoi collaboratori
devono spesso recarsi presso gli UMC per la presentazione delle pratiche ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa"), alla
prenotazione degli esami ecc., e sarebbe estremamente oneroso, per tali incombenze, utilizzare un'altra autovettura. L'introduzione di una disposizione
specifica in materia ha recepito quella che era una prassi costante che, peraltro, dava luogo ad un continuo contenzioso.
V. art. 335, c. 16, regolamento CDS nel testo sostituito dall'art. 192 DPR 16.9.1996, n. 610.
(30) Si rammenta che le caratteristiche veicolari in sede di esame, poste dall'allegato II della direttiva 2006/126/CE, sono state modificate dalla direttiva
2012/36/UE e dalla direttiva 2013/47/UE, tutte recepite: queste, tra l'altro, hanno modificato le caratteristiche dei veicoli da utilizzare in sede d'esame per il
conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A (v. inPratica 425.3.1) e di categoria C e CE (v. inPratica 425.7.1).
(31) V. punto 5.2, ultimo capoverso, dell'allegato II al DLG 18.4.2011 n. 59 . L'obbligo del rispetto delle prescrizioni relative al carico, previsto a decorrere dal
19.1.2013, è stato prorogato al 30.6.2013 dall'art. 1, c. 388, legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente ulteriormente prorogato al 31.12.2013 dal DPCM
26.6.2013. Pertanto, dette prescrizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2014.
(32) Sull'argomento:
• con circolare 9.5.2013 prot. n. 11676 (che ha modificato la precedente circolare 29.2.2013 prot. n. 2613) è stato rimosso il limite dell'ambito provinciale;
• l'art. 7 bis DM 17.5.1995 n. 317, come modificato dal DM 10.1.2014 prot. n. 30, ha previsto nuovamente un limite territoriale pari all'ambito della
provincia per la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica cedente e del cessionario;
• l'art. 7 bis DM 17.5.1995 n. 317, come modificato dal dal DM 10.1.2014 prot. n. 30 e dal DM 12.3.2015, prot. n. 46, prevede ora che possono essere
messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento delle
patenti oltreché di categoria B codice 96, speciali e delle categorie B1 BE anche delle categorie C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a
disposizione dall'allievo o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
(33) La prova di guida per il conseguimento della categoria AM, anche speciale, su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi sarà disciplinata con
provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(34) V. circolare 12.12.2013, n. 30488.
(35) Prima della riforma operata dal DLG n. 59/2011, le caratteristiche del motociclo da utilizzare per sostenere l'esame di guida variavano a seconda che fosse
richiesto il rilascio della patente di categoria A, per accesso graduale o per accesso diretto, oppure della patente di sottocategoria A1 (v. DM 30.9.2003 n.
40T, art. 6 e punto 5.2 dell'allegato II e circolare DTT 13.9.1999 n. 45/99).
• Categoria A:
- conseguimento per accesso graduale: motociclo senza sidecar di cilindrata non inferiore a 120 cm³ e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h,
avente potenza non superiore a 25 kW o rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg;
- conseguimento per accesso diretto: motociclo senza sidecar avente potenza uguale o superiore a 35 kW.
• Sottocategoria A1:
- motociclo senza sidecar di cilindrata non inferiore a 75 cm³, non superiore a 125 cc, avente potenza massima di 11 kW.
(36) Sebbene l'allegato II, lettera B, DLG 18.4.2011, n. 59 definisca tali prescrizioni tecniche come criteri minimi, i competenti uffici della UE hanno chiarito che, in
ogni caso, i veicoli da utilizzare nelle prove devono essere rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida: pertanto i suddetti
requisiti minimi non possono essere superiori a quelli propri del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire. V. circolare MIT
29.1.2013 prot. n. 2613/08.03.
(37) V. allegato II, lettera B, del DLG 18.4.2011 n. 59 , come modificato dall'allegato B del DM 25.2.2013, che ha recepito la direttiva 2012/36/UE. Fino al 30
giugno 2013 la prova d'esame può essere sostenuta su veicolo avente le caratteristiche già prescritte: motociclo di categoria A1, senza sidecar, con
cilindrata di almeno 120 cm³ e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h (v. circolare MIT 11.4.2013 prot. n. 9412).
(38) L'espressione "almeno", conforme all'allegato II della direttiva 2006/126/CE, poneva un problema interpretativo. Se infatti le caratteristiche tecniche di un
motociclo utile per sostenere la prova di guida per conseguire la patente di categoria A2 fossero state definite solo come minime (in assenza di un limite
massimo), si sarebbe potuto ritenere che, agli stessi fini (esame di guida per patente A2) potesse essere utile anche un motociclo con le caratteristiche
tecniche, superiori, prescritte per sostenere l'esame di guida per la patente di categoria A. Peraltro - posto che, esercitando un'opzione prevista dall'allegato
VI della direttiva 2006/126/CE, lo Stato italiano ha scelto di effettuare la prova di accesso graduale dalla patente A2 alla A attraverso un esame pratico di
guida - tale soluzione interpretativa avrebbe potuto produrre la conseguenza che il candidato potesse essere testato, nelle capacità e comportamenti, due
volte sullo stesso veicolo. Alla questione ha posto rimedio la direttiva 2012/36/UE del 19.11.2012 , recante modifiche delle direttiva 2006/126/CE, fissando il
principio che le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove siano adeguate per assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli
rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida: sulla scorta di tale principio è stato previsto che il motociclo da utilizzare per il
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conseguimento della patente di categoria A2 debba avere potenza non superiore a 35 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. La suddetta
direttiva è stata recepita con DM 25.2.2013.
(39) V. allegato II, lettera B, del DLG 18.4.2011 n. 59 , come modificato dall'allegato B del DM 25.2.2013, che ha recepito la direttiva 2012/36/UE. Fino al 30
giugno 2013 la prova d'esame può essere sostenuta su veicolo avente le caratteristiche già prescritte: motociclo senza sidecar, con cilindrata di almeno 400
cm³ e potenza di almeno 25 kW (v. circolare MIT 11.4.2013 prot. n. 9412).
(40) V. allegato II, lettera B, del DLG 18.4.2011 n. 59 , come modificato dall'allegato B del DM 25.2.2013 (recepimento della direttiva 2012/36/UE) che,
relativamente alla categoria A, doveva essere applicato dal 1.7.2013 ed entro e non oltre il 31.12.2013 (art. 3, c. 2 lettera b), DM 25.2.2013); la parte di testo
relativa alla patente di categoria A recita:
"Categoria A:
Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg
sotto la massa minima prescritta.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm³.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.".
Successivamente, la direttiva 2013/47/UE, che doveva essere recepita entro il 31.12.2013, ha previsto, relativamente ai veicoli di categoria A, quanto segue:
"Gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo di motocicli di categoria A con massa a vuoto inferiore a 180 kg, e potenza nominale compresa tra 40 e 50
kW, fino al 31 dicembre 2018".
La predetta direttiva è stata recepita con DM 12.12.2013 che ha modificato l'art. 3, c. 2 lettera b) del DM 25.2.2013 sostituendo la data del "31.12.2013" con
quella del "31.12.2018". La lettera b), c. 2 del citato articolo fa riferimento alle caratteristiche dei veicoli da utilizzare per la prova della patente A anche se la
deroga al "31.12.2018" (prevista dalla direttiva 2013/47/UE) riguarda soltanto la massa a vuoto (che può essere inferiore a 180 kg) e la potenza nominale
del motore (che può essere compresa tra 40 e 50 KW) dei veicoli della categoria A.
Infine, con circolare 15.1.2014 prot. n. 828/08.07.06 (come rettificata dalla circolare 21.1.2014 prot. n. 1221/8.7.6) la DGM ha stabilito che, fino alla data del
31.12.2018, l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A può svolgersi su un motociclo a combustione interna, di almeno 600 cm³ di
potenza compresa tra 40 e 50 kW (fermi restanti gli altri requisiti previsti dal paragrafo b.2) dell'allegato B al DM 25.2.2013 e a decorrere dal 1.1.2019, i
motocicli a combustione interna per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della categoria A dovranno avere potenza non inferiore a 50 kW.
Tuttavia si ritiene che la deroga introdotta con il recepimento della direttiva 2013/47/UE sia applicabile alla potenza e alla massa a vuoto e non solamente
alla potenza.
(41) V. DM 8.1.2013 e circolare MIT 29.1.2013 prot. n. 2459RU/08.03, che così dispone in assenza di precisazioni in merito nell'allegato II, lettera B, punti 6.2.1 e
6.2.2, DLG 18.4.2011, n. 59.
(42) V. circolare DTT 12.10.2006 prot. n. 41776/23.03.01. La DGM ha chiarito che non è consentito sostenere la prova d'esame con un motociclo a due ruote
anteriori.
(43) V. punto 5.2, penultimo capoverso, dell'allegato II al DLG 18.4.2011 n. 59, che richiama la direttiva 2008/65/CE del 27.6.2008, recepita con DM 29.9.2008.
La norma stabilisce che i veicoli utilizzati per le prove di guida per le categorie BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, non conformi ai requisiti minimi indicati ma
in uso al 17.7.2008, potevano continuare a essere utilizzati fino al 30.9.2013.
CONTINUA
Parte 2 di 2. Per le restanti parti di testo vedasi: Parte 1.
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