Maggio - Adusbef Veneto
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Bollettino di Vigilanza Numero 5 - Maggio 2005 Pubbl. mensile - Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 9030 - Direttore responsabile: dr. Giovanni Castaldi INDICE ––––––– PARTE PRIMA PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE I – BANCA D'ITALIA 1. Raccordo matrice dei conti – IAS/IFRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Società di factoring. Concentrazione dei rischi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. OICVM armonizzati: disciplina transitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PARTE SECONDA PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE 1. Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2. Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI 1. Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2. Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4. Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 1. Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2. Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 — III — IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO 1. Iscrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2. Cancellazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3. Altre variazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 V – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI – Banche 1. Proroga della procedura di amministrazione straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Sanzioni – Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 – Banca di Taranto – Banca di Credito Cooperativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 – Cassa Raiffeisen Prato allo Stelvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 – Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 – Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 – Credito Cooperativo Mediocrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – Siemens Finanziaria S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 – Samorì Gianpiero (in qualità di partecipante al capitale della Banca Modenese) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. Opposizione alla Corte d'Appello – Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 – Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 – Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 – Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 VII – VARIE – Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 – Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 — IV — PARTE PRIMA PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE — 1 — — 2 — I – BANCA D'ITALIA 1. Raccordo matrice dei conti – IAS/IFRS Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (c.d. "decreto IAS") impone alle banche l'obbligo di redigere i bilanci consolidati e individuali conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire, rispettivamente, dall'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 e al 31.12.2006. Il medesimo decreto riconosce agli intermediari la facoltà di anticipare all'esercizio 2005 l'applicazione degli IAS/IFRS al bilancio individuale. Nelle more dell'intervento di adeguamento della matrice dei conti agli IAS/IFRS, che decorrerà dal 2006, vi è l'esigenza di definire – per quelle banche che decidessero di esercitare l'anzidetta facoltà e procedessero nel corso del 2005 al coerente adeguamento del loro sistema informativo-contabile – un raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dagli IAS/IFRS e quelle previste dalla vigente matrice dei conti. Analoga esigenza si pone per le segnalazioni statistiche su base consolidata riferite al 30 giugno 2005 e al 30 settembre 2005 (dati patrimoniali intragruppo). In relazione a ciò e ferma restando l'autonoma responsabilità dei competenti organi aziendali in ordine alla tenuta della contabilità interna, nell'acclusa nota tecnica viene definito l'anzidetto raccordo. Questo mira, da un lato, ad agevolare la produzione delle segnalazioni da parte degli intermediari che opteranno per gli IAS/IFRS e, dall'altro, ad assicurare un sufficiente grado di comparabilità fra queste rilevazioni e quelle trasmesse dalle banche che invece decideranno di applicare gli IAS/IFRS a partire dall'esercizio 2006 e che dunque nel 2005 continueranno ad applicare le vigenti regole segnaletiche. Le regole indicate nell'acclusa nota tecnica entrano in vigore: a) per la matrice dei conti, a far tempo dalle segnalazioni riferite al 31 maggio 2005, ad eccezione di quanto previsto per i crediti e le passività finanziarie, per i quali la decorrenza è fissata al 31 gennaio 2005. Pertanto, le banche che nelle segnalazioni riferite ai mesi da gennaio ad aprile 2005 avessero adottato criteri segnaletici difformi da quelli esposti nella citata nota tecnica sono tenute a trasmettere le conseguenti rettifiche; b) per le segnalazioni statistiche su base consolidata, limitatamente alle rilevazioni riferite al 30 giugno 2005 e al 30 settembre 2005. Le banche andranno invitate a comunicare appena possibile alla Banca d'Italia l'eventuale decisione di redigere il bilancio individuale relativo all'esercizio 2005 secondo gli IAS/IFRS. Alle banche e alle società finanziarie capogruppo andrà inoltre reso noto che la Banca d'Italia si riserva di chiedere, ai fini dell'analisi delle segnalazioni riferite al 31.12.2005, specifiche informazioni relative al bilancio IAS 2005. Per quanto riguarda le segnalazioni prudenziali si fa riserva di ulteriori comunicazioni. — 3 — NOTA TECNICA RACCORDO TRA LA MATRICE DEI CONTI E GLI IAS/IFRS 1. PREMESSA Le vigenti segnalazioni della matrice dei conti devono essere compilate in conformità di disposizioni (Circolare n. 49 dell'8 febbraio 1989) che riflettono le logiche di rilevazione stabilite dal decreto legislativo n. 87/92. È tuttavia possibile che alcune banche, esercitando la facoltà prevista dal "decreto IAS", decidano di applicare per la prima volta i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) al bilancio riferito all'esercizio 2005, adeguando nel frattempo il loro sistema informativo-contabile alle nuove regole di bilancio (1). L'obiettivo del presente raccordo è, da un lato, quello di agevolare la produzione delle segnalazioni da parte di tali banche e, dall'altro, quello di assicurare un sufficiente grado di comparabilità fra tali segnalazioni e quelle prodotte dagli intermediari che adotteranno gli IAS/IFRS a partire dall'esercizio 2006. In particolare la presente nota affronta i seguenti problemi: – Classificazione: come raccordare i criteri di classificazione delle attività e delle passività previsti dagli IAS/IFRS con le attuali categorie di matrice. Nel campo degli strumenti finanziari il principale problema è come riconciliare i portafogli previsti dallo IAS 39 (negoziazione, disponibile per la vendita, detenuto fino alla scadenza, crediti e fair value option) con le voci di matrice, oggi fondate sulla bipartizione trading book – banking book (2); – Forme tecniche: come raccordare i criteri di classificazione delle operazioni previsti dagli IAS/IFRS, di natura essenzialmente economica (3), con le voci di matrice, basate sulle forme contrattuali delle operazioni; – Valorizzazione: come raccordare i criteri di valutazione delle attività e delle passività previsti dagli IAS/IFRS (fair value, costo ammortizzato, costo) con i criteri di valorizzazione delle voci di matrice. Il problema riguarda principalmente le operazioni finanziarie rientranti, a fini di matrice, nel banking book; – Iscrizione/cancellazione delle operazioni: come raccordare i criteri di iscrizione/cancellazione (es. data di regolamento) stabiliti dagli IAS/IFRS con quelli di matrice. Ciò premesso, i criteri-guida seguiti nella predisposizione della presente nota sono: a) Classificazione portafogli finanziari: riconduzione di tutte le attività finanziarie diverse dai titoli di negoziazione (attività finanziarie disponibili per la vendita, attività detenute sino a scadenza ecc.) nelle voci appartenenti al banking book, secondo la pertinente forma tecnica (titoli, mutui, anticipazioni ecc.); mantenimento, per finalità di vigilanza, della categoria delle "partecipazioni" come oggi definita dalle vigenti istruzioni segnaletiche; b) Classificazione delle operazioni: in matrice le operazioni devono continuare ad essere segnalate secondo le loro forme contrattuali (titoli, mutui, anticipazioni ecc.); __________________ (1) Le presenti disposizioni si applicano anche alle filiali italiane di banche estere che decidano di adeguare il sistema informativo-contabile alle regole previste dagli IAS/IFRS. (2) Ai fini della presente nota per banking book si intende l'aggregato composto da titoli immobilizzati, crediti, partecipazioni e passività finanziarie (per tali definizioni, cfr. glossario accluso). (3) Ad esempio, nello IAS 39 i titoli non quotati vengono considerati "crediti". — 4 — segue NOTA TECNICA c) Dati patrimoniali (Sezioni I, III, IV, V e VI): 1) 2) valorizzazione al fair value delle operazioni del banking book: – Crediti e passività finanziarie: poiché per varie finalità (ad esempio, per la produzione delle statistiche monetarie per la Banca Centrale Europea – Sezione V) i crediti e le passività finanziarie dovranno continuare a essere rilevati in base ai vigenti criteri (costo sulla base del piano di ammortamento contrattuale), mentre in bilancio le medesime operazioni, ove classificate nei portafogli di negoziazione e "disponibile per la vendita" o sottoposte alla fair value option dovranno essere riportate al fair value, è presumibile che le banche si organizzeranno per gestire contemporaneamente la doppia informazione (costo e fair value). Avendo presente tale situazione, si richiede – per le statistiche del 2005 – di continuare a segnalare le anzidette operazioni secondo i vigenti criteri di matrice, rilevando convenzionalmente le eventuali differenze rispetto ai valori contabili (c.d. "differenze di fair value") nelle sottovoci residuali dei "debitori/creditori diversi"; – Titoli: rilevazione delle contropartite contabili delle differenze di fair value in voci "convenzionali". In altri termini, ad eccezione dei titoli di capitale rientranti nella nozione di "partecipazione", nel comparto mobiliare si accettano nell'attivo i "valori contabili IAS", ma le corrispondenti plus/minusvalenze sono rilevate in voci "convenzionali" (debitori/creditori diversi), al fine di evitare ricadute sulle grandezze tipiche del patrimonio netto; Valorizzazione al costo ammortizzato delle operazioni del banking book: – Crediti e passività finanziarie: poiché per varie finalità (ad esempio, per la produzione delle statistiche monetarie per la Banca Centrale Europea – Sezione V) i crediti e le passività finanziarie dovranno continuare a essere rilevati in base ai vigenti criteri (costo sulla base del piano di ammortamento contrattuale), mentre in bilancio tali operazioni, ove classificate nel "portafoglio crediti" o fra le passività non di negoziazione, dovranno essere riportate al "costo ammortizzato", è presumibile che le banche si organizzeranno per gestire contemporaneamente la doppia informazione (costo sulla base del piano di ammortamento contrattuale e costo ammortizzato). Avendo presente tale situazione, si richiede – per le statistiche del 2005 – di continuare a segnalare le anzidette operazioni secondo i vigenti criteri di matrice, rilevando convenzionalmente le eventuali differenze rispetto ai valori contabili nei "risconti attivi/passivi"; – Titoli (detenuti sino alla scadenza): rilevazione in base al valore contabile; è pertanto ammessa la segnalazione di valori corrispondenti al costo ammortizzato; d) Dati di conto economico (Sezione VIII): riconduzione di tutti gli effetti economici (positivi e negativi) derivanti dall'applicazione del fair value alle operazioni diverse dai titoli di negoziazione e dai derivati nelle voci "sopravvenienze attive e passive". Si precisa inoltre che: 1) le riduzioni di fair value imputabili al deterioramento del merito creditizio del debitore vanno rilevate come "rettifiche di valore"; 2) le componenti reddituali relative agli strumenti di copertura e alle operazioni coperte vanno rilevate convenzionalmente nelle specifiche voci riferite ai derivati di copertura; e) Iscrizione/cancellazione: conferma delle vigenti regole di compilazione della matrice dei conti; f) Effetti della prima applicazione degli IAS/IFRS: le differenze di valore derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali sono trattate in modo identico alle differenze rilevate nel corso del 2005, salvo che per la Sezione VI (dati di fine esercizio) nella quale vanno indicate nelle voci del patrimonio netto (cfr. successivo paragrafo 8). — 5 — segue NOTA TECNICA 2. ATTIVO 2.1 Attività finanziarie di negoziazione I titoli di debito (non subordinati), i titoli di capitale – escluse le partecipazioni (cfr. glossario) – e le quote di OICR allocati nel portafoglio di negoziazione vanno ricondotti nella sottovoce 1063.04 "titoli di proprietà – non immobilizzati" e nella corrispondente voce 3419 – sottovoci da 40 a 60 dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e trattati secondo le regole segnaletiche previste da tali voci (valore contabile). I titoli di debito subordinati devono continuare ad essere segnalati nella voce 1079 "prestiti subordinati" e nella corrispondente voce 3415 delle unità operanti all'estero. Gli anzidetti valori mobiliari, se strutturati, possono essere rilevati come un'unica attività, cioè senza procedere allo scorporo dei derivati incorporati negli strumenti finanziari "ospite". I contratti derivati incorporati, se soddisfano le vigenti condizioni per essere enucleati dal contratto ospite, devono continuare a formare oggetto di autonoma rilevazione negli "Impegni e rischi" e nelle "Altre informazioni" (Sezioni I.2, III, IV.2 e IV.4) (4) nonché ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. I crediti eventualmente classificati nel portafoglio di negoziazione devono continuare a essere segnalati – per varie ragioni (ad esempio, per la produzione delle statistiche monetarie per la Banca Centrale Europea –Sezione V) – in base alla pertinente forma tecnica, nelle vigenti voci di matrice, sterilizzando gli eventuali effetti derivanti dalla loro valutazione al fair value (5). A tal fine, le banche rilevano convenzionalmente le rivalutazioni e le svalutazioni derivanti dalla valutazione dei crediti al fair value (diverse da quelle connesse con il deterioramento delle attività) nel modo seguente: – – nello stato patrimoniale (basi informative A1, A2 e W): 1) plus/minusvalenze: nelle sottovoci 1229.04 "debitori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" (rivalutazioni) e 1923.04 "creditori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero"(Sezione IV); 2) contropartite contabili: nelle sottovoci 1281.02 "spese e perdite del corrente esercizio"(svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 1981.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia"(Sezione I) e nelle sottovoci 3469.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e 3549.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Queste contropartite contabili valgono ovviamente anche per i titoli di negoziazione; nel conto economico (base informativa W), nelle voci 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" e 4075 "sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia"(Sezione VIII) e nelle corrispondenti voci 4457 e 4388 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). __________________ (4) Cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Avvertenze Generali, paragrafo "Strumenti finanziari strutturati". (5) Gli eventuali derivati incorporati nei crediti, se soddisfano le vigenti condizioni per il loro scorporo dallo strumento finanziario "ospite", devono continuare ad essere rilevati negli "Impegni e rischi" e nelle "Altre informazioni" (Sezioni I.2, III, IV.2 e IV.4) (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Avvertenze Generali, paragrafo "Strumenti finanziari strutturati"). — 6 — segue NOTA TECNICA Restano confermati i vigenti criteri segnaletici per i titoli e i crediti allocati nel portafoglio di negoziazione emessi da soggetti classificati a sofferenza o fra gli incagli. In particolare, quelli in sofferenza vanno rilevati nella voce 1171 – sottovoci 40, 60, 80 e 84(nonché nelle relative informative di dettaglio), mentre quelli incagliati nella sottovoce 1171.36 e nella voce 2367 (nonché nelle relative informative di dettaglio). Le svalutazioni dei crediti connesse con il deterioramento del merito creditizio dei debitori vanno segnalate (6): – nello stato patrimoniale nella voce 1941 – sottovoci da 02 a 06 "fondi svalutazione – fondi svalutazione crediti" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia"(Sezione I) e nella corrispondente voce 3523 dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) (7); – nel conto economico, nella voce 4069 "rettifiche di valore su crediti" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nella voce 4381 "rettifiche di valore su crediti" dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 2.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita Si precisa innanzitutto che a fini prudenziali le attività finanziarie disponibili per la vendita rientrano nel calcolo del coefficiente di solvibilità (8). Ciò premesso, i titoli di debito (non subordinati) e le quote di OICR allocati nel portafoglio in esame vanno convenzionalmente ricondotti nella sottovoce 1063.08 "titoli di proprietà – immobilizzati" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nella corrispondente voce 3419 – sottovoci da 64 a 72 dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) (9). Con riferimento ai titoli di capitale si veda il paragrafo 2.6 "partecipazioni". I crediti eventualmente classificati nel portafoglio disponibile per la vendita devono continuare ad essere segnalati – per varie ragioni (ad esempio, produzione delle statistiche monetarie per la BCE – Sezione V) – in base alla pertinente forma tecnica nelle vigenti voci di matrice, sterilizzando gli eventuali effetti derivanti dalla loro valutazione al fair value (10). A tal fine, si applicano i criteri di rilevazione stabiliti per i crediti di negoziazione, ad eccezione di quanto previsto per le voci "sopravvenienze attive/passive". Ai crediti e ai titoli emessi da soggetti classificati a sofferenza o fra gli incagli si applicano le medesime regole indicate nel precedente paragrafo 2.1. Nel conto economico (Sezioni VII e VIII) gli interessi attivi vanno rilevati in base al metodo del tasso di interesse effettivo. __________________ (6) Nel caso risulti impossibile enucleare dalla complessiva variazione di fair value l'effetto dovuto al deterioramento del merito creditizio del debitore, nelle voci indicate nel testo può essere ricondotto l'intero importo della variazione di valore. (7) Nel caso di crediti in sofferenza, tali voci vanno rilevate sempreché la banca non adotti il criterio della svalutazione in conto. (8) Salvo, ovviamente, che non vengano dedotte dal patrimonio di vigilanza. (9) Analogamente a quanto visto per il portafoglio di negoziazione, i titoli di debito subordinati eventualmente classificati nel portafoglio disponibile per la vendita devono continuare ad essere segnalati nella voce 1079 "prestiti subordinati" e nella corrispondente voce 3415 delle unità operanti all'estero. (10) Gli eventuali derivati incorporati nelle attività finanziarie classificate nel portafoglio disponibile per la vendita, se soddisfano le vigenti condizioni per il loro scorporo dallo strumento finanziario "ospite", devono continuare ad essere rilevati negli "Impegni e rischi" e nelle "Altre informazioni" (Sezioni I.2, III, IV.2 e IV.4) (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Avvertenze Generali, paragrafo "Strumenti finanziari strutturati"). — 7 — segue NOTA TECNICA La riserva costituita a fronte della valutazione al fair value delle attività finanziarie disponibili per la vendita va convenzionalmente segnalata: – se positiva, nelle sottovoci 1923.04 "creditori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV); – se negativa, nelle sottovoci 1229.04 "debitori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3461.04 "altre attività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 2.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza I titoli di debito (non subordinati) allocati tra quelli "detenuti sino alla scadenza" vanno rilevati nella sottovoce 1063.08 "titoli di proprietà – immobilizzati" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nella corrispondente voce 3419 – sottovoci da 64 a 72 dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Tali titoli vanno rilevati secondo le regole previste da tali voci (valore contabile). I titoli di debito subordinati devono continuare ad essere segnalati nella voce 1079 "prestiti subordinati" e nella corrispondente voce 3415 delle unità operanti all'estero. I crediti eventualmente classificati nel presente portafoglio devono continuare a essere segnalati – per varie ragioni (ad esempio, produzione delle statistiche monetarie per la BCE – Sezione V) – in base alla pertinente forma tecnica, secondo le vigenti regole di rilevazione (costo secondo il piano di ammortamento contrattuale). L'eventuale differenza (positiva o negativa) fra tale valore e il costo ammortizzato andrà convenzionalmente rilevata, a seconda del segno algebrico, nelle sottovoci 1965.10 "ratei e risconti passivi – risconti passivi: altre partite" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia"(Sezione I) e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e nelle sottovoci 1265.12 "ratei e risconti attivi – risconti attivi: altri" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3461.04 "altre attività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Nel conto economico (Sezioni VII e VIII) tale differenza confluisce, con il pertinente segno algebrico, negli interessi attivi. Ai crediti e ai titoli emessi da soggetti classificati a sofferenza o fra gli incagli si applicano le medesime regole indicate nel precedente paragrafo 2.1 (ad eccezione della nota 7). Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 2.4 Attività finanziarie classificate nel portafoglio crediti I titoli di debito (non subordinati) allocati, in conformità degli IAS/IFRS, nel portafoglio crediti vanno convenzionalmente rilevati nella sottovoce 1063.08 "titoli di proprietà – immobilizzati" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nella corrispondente voce 3419 – sottovoci da 64 a 72 dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Tali titoli vanno rilevati secondo le regole previste da tali voci (valore contabile). I titoli di debito subordinati devono continuare ad essere segnalati nella voce 1079 "prestiti subordinati" e nella corrispondente voce 3415 delle unità operanti all'estero. Per le medesime ragioni sopra menzionate, i crediti devono essere rilevati al costo secondo il piano di ammortamento contrattuale. L'eventuale differenza (positiva o negativa) fra tale valore e il costo ammortizzato andrà convenzionalmente rilevata, a seconda del segno algebrico, nelle sottovoci 1965.10 — 8 — segue NOTA TECNICA "ratei e risconti passivi – risconti passivi: altre partite" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e nelle sottovoci 1265.12 "ratei e risconti attivi – risconti attivi: altri" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3461.04 "altre attività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Nel conto economico (Sezioni VII e VIII) tale differenza confluisce, con il pertinente segno algebrico, negli interessi attivi. Ai titoli emessi da soggetti classificati a sofferenza o fra gli incagli si applicano le medesime regole indicate nel precedente paragrafo 2.1 (ad eccezione della nota 6). Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 2.5 Attività finanziarie oggetto di "fair value option" Premesso che in base allo IAS 39 le attività finanziarie potenzialmente oggetto di "fair value option" sono quelle che non rientrano nel portafoglio di negoziazione e che a fini prudenziali esse sono soggette al coefficiente di solvibilità (11), si precisa quanto segue. Le attività allocate nel portafoglio in esame vanno convenzionalmente segnalate in base alla loro forma tecnica. In particolare, i titoli di debito vanno segnalati fra i titoli "immobilizzati"; i titoli di capitale vanno segnalati fra le "partecipazioni"; le operazioni di credito nelle specifiche voci previste (mutui, anticipazioni ecc.). I titoli di debito, se strutturati, possono essere rilevati come un'unica attività, cioè senza procedere allo scorporo dei derivati incorporati negli strumenti finanziari "ospite". Tuttavia, i contratti derivati incorporati, se soddisfano le vigenti condizioni per essere enucleati dal contratto ospite, devono continuare a formare oggetto di autonoma rilevazione negli "Impegni e rischi" e nelle "Altre informazioni" (Sezioni I.2, III, IV.2 e IV.4). Nel conto economico le rivalutazioni e le svalutazioni dei titoli dipendenti dalla valutazione al fair value (diverse da quelle connesse con il deterioramento delle attività) vanno ricondotte convenzionalmente nelle voci 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" e 4075 "sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nelle corrispondenti voci 4457 e 4388 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). Per le medesime ragioni indicate nei precedenti paragrafi, i crediti vanno rilevati nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, sterilizzando gli effetti derivanti dalla valutazione al fair value (12). A tal fine si applicano le regole indicate per i crediti classificati nel portafoglio di negoziazione (par. 2.1). Ai crediti e ai titoli emessi da soggetti classificati a sofferenza o fra gli incagli si applicano le medesime regole indicate nel precedente paragrafo 2.1. Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. __________________ (11) Salvo, ovviamente, che non vengano dedotte dal patrimonio di vigilanza. (12) Gli eventuali derivati incorporati nelle attività finanziarie valutate al fair value, se soddisfano le vigenti condizioni per il loro scorporo dallo strumento finanziario "ospite", devono continuare ad essere rilevati negli "Impegni e rischi" e nelle "Altre informazioni" (Sezioni I.2, III, IV.2 e IV.4) (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Avvertenze Generali, paragrafo "Strumenti finanziari strutturati"). — 9 — segue NOTA TECNICA 2.6 Partecipazioni Nella voce 1071 "partecipazioni" dei "Dati patrimoniali" (Sezione I) vanno segnalate: 1) le azioni classificate nel portafoglio disponibile per la vendita; 2) le azioni oggetto di fair value option; 3) le azioni allocate nel portafoglio di negoziazione, quando i relativi diritti di voto sono pari o superiori al 10 per cento del totale (13); 4) le partecipazioni di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole. Le differenze derivanti dalla eventuale valutazione al fair value delle partecipazioni vanno sterilizzate (14), applicando in via analogica le regole previste per i crediti allocati nel portafoglio di negoziazione (vedi paragrafo 2.1). 2.7 Attività materiali Gli immobili di proprietà, indipendentemente dalla loro classificazione (ad uso funzionale, per investimento; IFRS 5), devono continuare ad essere rilevati nelle pertinenti voci di matrice. In caso di valutazione al fair value delle attività materiali, i relativi effetti valutativi vanno sterilizzati, rilevando le differenze di valore rispetto al costo: – – nello stato patrimoniale (basi informative A1, A2 e W): 1) plus/minusvalenze: nelle sottovoci 1229.04 "debitori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" (rivalutazioni) e 1923.04 "creditori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV); 2) contropartite contabili: nelle sottovoci 1281.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 1981.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3469.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e 3549.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV). nel conto economico (base informativa W), nelle voci 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" e 4075 "sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nelle corrispondenti voci 4457 e 4388 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). Le immobilizzazioni in leasing finanziario (voce 1189), anche quando siano contabilizzate secondo il metodo finanziario, devono essere valorizzate secondo le vigenti regole di matrice. Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. __________________ (13) Le partecipazioni inferiori al 10 per cento riclassificate ai fini IAS nel portafoglio di negoziazione devono essere coerentemente segnalate nei titoli di proprietà non immobilizzati (sottovoce 1063.64). (14) Si rammenta che, in base agli IAS/IFRS nel bilancio individuale le partecipazioni di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole possono essere valutate al costo ovvero secondo le regole dello IAS 39 (fair value). — 10 — segue NOTA TECNICA 2.8 Attività immateriali Le attività immateriali, indipendentemente dalla loro classificazione (es. IFRS 5), vanno rilevate nella voce 1223 "immobilizzazioni immateriali" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nella voce 3461.04 "Altre attività – partite diverse" dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Le attività immateriali eventualmente valutate al fair value vanno trattate secondo i medesimi criteri segnaletici indicati per le attività materiali. Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 3. PASSIVO 3.1 Passività finanziarie Tutte le passività finanziarie (di negoziazione e non) devono continuare a essere segnalate – per varie ragioni (ad esempio, per la produzione delle statistiche monetarie per la Banca Centrale Europea – Sezione V) – nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, sterilizzando gli effetti derivanti dallo loro eventuale valutazione al fair value, secondo modalità analoghe e a quelle indicate nel paragrafo 2.1 (15). Pertanto, le rivalutazioni e le svalutazioni connesse con la valutazione al fair value delle passività vanno, convenzionalmente, ricondotte: – – nello stato patrimoniale (basi informative A1, A2 e W): 1) plus/minusvalenze: nelle sottovoci 1229.04 "debitori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" (riduzioni di valore delle passività) e 1923.04 "creditori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" (aumenti di valore delle passività) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV); 2) contropartite contabili: nelle sottovoci 1281.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (aumenti di valore delle passività) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 1981.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (riduzioni di valore delle passività) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3469.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (aumenti di valore delle passività) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e 3549.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (riduzioni di valore delle passività) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV); nel conto economico (base informative W), nelle voci 4185 "sopravvenienze attive e insussistenze del passivo" e 4075 "sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nelle corrispondenti voci 4457 e 4388 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). Si fa altresì presente che le passività finanziarie devono essere rilevate secondo le vigenti regole di matrice. L'eventuale differenza (positiva o negativa) fra il valore di matrice e il "costo ammortizzato" andrà convenzionalmente rilevata, a seconda del segno algebrico, nelle sottovoci 1965.10 "ratei e risconti __________________ (15) Gli eventuali derivati incorporati nelle passività finanziarie, se soddisfano le vigenti condizioni per il loro scorporo dallo strumento finanziario "ospite", devono continuare ad essere rilevati negli "Impegni e rischi" e nelle "Altre informazioni" (Sezioni I.2, III, IV.2 e IV.4) (cfr. "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Avvertenze Generali, paragrafo "Strumenti finanziari strutturati"). — 11 — segue NOTA TECNICA passivi – risconti passivi: altre partite" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e nelle sottovoci 1265.12 "ratei e risconti attivi – risconti attivi: altri" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 3461.04 "altre attività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Nel conto economico (Sezioni VII e VIII) tale differenza confluisce, con il pertinente segno algebrico, negli interessi passivi. Coerenti criteri si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 4. CONTRATTI DERIVATI Le rivalutazioni e le svalutazioni derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati finanziari, diversi da quelli di copertura, vanno rilevate (16): – – nello stato patrimoniale (basi informative A1, A2 e W): 1) nel caso di derivati diversi dalle opzioni, nelle sottovoci 1225.12/14 "debitori diversi – rivalutazioni di operazioni fuori bilancio – con clientela/con banche" e 1921.24/27 "creditori diversi – svalutazioni di operazioni fuori bilancio – con clientela/con banche" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV); 2) nel caso delle opzioni finanziarie, convenzionalmente nelle sottovoci 1227.49 "debitori diversi – premi pagati per contratti derivati di natura opzionale – contratti derivati finanziari" e 1921.69 "creditori diversi – premi ricevuti per contratti derivati di natura opzionale – contratti derivati finanziari" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV) (17); 3) le contropartite contabili delle plus/minusvalenze indicate nei precedenti punti 1) e 2) sono le sottovoci 1281.02 "spese e perdite del corrente esercizio" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 1981.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e le sottovoci 3469.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e 3549.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV); nel conto economico (base informativa W), nelle sottovoci 4145.42/52/62 "proventi di contratti derivati finanziari – altri proventi" e 4021.18/22/26 "oneri di contratti derivati finanziari – altri oneri" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nelle corrispondenti sottovoci 4425.42/52/62 e 4319.18/22/26 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). Ai derivati su crediti, diversi da quelli assimilabili alle garanzie secondo lo IAS 39, si applicano le medesime regole sopra indicate per i derivati finanziari con l'avvertenza che nello stato patrimoniale le rivalutazioni e le svalutazioni dei contratti aventi natura opzionale vanno rilevati nelle sottovoci 1227.51 "debitori diversi – premi pagati per contratti derivati di natura opzionale – contratti derivati su crediti" e 1921.71 "creditori diversi – premi ricevuti per contratti derivati di natura opzionale – contratti derivati su crediti" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – __________________ (16) Queste differenze di fair value dovrebbero riguardare essenzialmente i derivati finanziari oggi valutati al minore fra il costo e il mercato nonché i derivati incorporati che prima venivano valutati al costo. (17) Pertanto nelle suddette sottovoci "premi pagati/incassati" confluiscono anche i risultati delle valutazioni delle opzioni. — 12 — segue NOTA TECNICA partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV). Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. 4.1 Operazioni di copertura I derivati negoziati a copertura di attività e passività finanziarie appartenenti al banking book (cfr. nota 2) sono assoggettati alle regole prudenziali del coefficiente di solvibilità. Le rivalutazioni e le svalutazioni dei derivati finanziari di copertura (specifica e generica) vanno rilevate nello stato patrimoniale e nel conto economico nelle medesime voci indicate per i derivati finanziari non di copertura. I differenziali o i margini maturati sino alla data di riferimento della rilevazione relativi a contratti derivati finanziari di copertura di attività o di passività finanziarie che generano interessi, sempreché si tratti di contratti (o di loro singole rate) scaduti o chiusi entro l'anzidetta data, vanno rilevati in conto economico nelle sottovoci 4145.02/12/22/32 "proventi di contratti derivati finanziari – proventi di contratti di copertura" e 4021.02/06/10/14 "oneri di contratti derivati finanziari – oneri di contratti di copertura" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nelle corrispondenti sottovoci 4425.02/12/22/32 e 4319.02/06/10/14 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII). L'attribuzione dei differenziali alle singole sottovoci va operata in base alla classificazione operata in matrice dello strumento oggetto di copertura (18). 4.2 Operazioni coperte Le variazioni di valore delle attività e delle passività finanziarie del banking book oggetto di copertura vanno, convenzionalmente, segnalate: a) nello stato patrimoniale (basi informative A1, A2 e W), nelle sottovoci 1229.04 "debitori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" e 1923.04 "creditori diversi – partite definitive ma non imputabili ad altre voci" dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3461.04 "altre attività – partite diverse" e 3545.04 "altre passività – partite diverse" dei "Dati informativi – unità operanti all'estero" (Sezione IV); b) contropartite contabili: nelle sottovoci 1281.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e 1981.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti in Italia" (Sezione I) e nelle sottovoci 3469.02 "spese e perdite del corrente esercizio" (svalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV) e 3549.02 "rendite e profitti del corrente esercizio" (rivalutazioni) dei "Dati patrimoniali – unità operanti all'estero" (Sezione IV); c) nel conto economico (base informativa W), nelle sottovoci 4145.52 e 62 "proventi di contratti derivati finanziari – altri proventi – valute e altri valori" e 4021.22 e 26 "oneri di contratti derivati finanziari – altri oneri – valute e altri valori" dei "Dati di conto economico – unità operanti in Italia" (Sezione VIII) e nelle corrispondenti sottovoci 4425.62 e 4319.26 dei "Dati di conto economico – unità operanti all'estero" (Sezione VIII), a seconda che oggetto di copertura sia il tasso d'interesse oppure le valute o altri valori. Coerenti criteri segnaletici si applicano ai dati della Sezione V e della Sezione VI. __________________ (18) Ad esempio, i differenziali positivi relativi a un contratto derivato di copertura di un titolo disponibile per la vendita vanno convenzionalmente ricondotti nella sottovoce 4145.12 (sottovoce "titoli immobilizzati"). — 13 — segue NOTA TECNICA 5. ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ Si applicano le vigenti regole di compilazione della matrice dei conti. Pertanto, ad esempio, le cessioni di attività "pro solvendo" comportano la cancellazione delle attività cedute dall'attivo dei "Dati patrimoniali" e il mantenimento del rischio nei confronti del debitore ceduto va rilevato nella voce 1509 "altri crediti ceduti pro solvendo" degli "Impegni e rischi". Non formano, quindi, oggetto di segnalazione né le attività cedute né il corrispondente debito iscritto nel passivo. Le eventuali riclassificazioni contabili indotte dall'IFRS 5 ("Non current assets held for sale and discontinued operations") non rilevano ai fini della matrice. 6. DATA DI REGOLAMENTO/DATA DI CONTRATTAZIONE Si applicano le vigenti regole di compilazione della matrice dei conti. Pertanto, i titoli acquistati/ceduti a pronti o a termine eventualmente rilevati in contabilità per data di contrattazione nella matrice dei conti vanno rilevati nei titoli da ricevere/consegnare sino alla data di regolamento. 7. FISCALITÀ DIFFERITA Si applicano i criteri di rilevazione previsti dai principi contabili internazionali. 8. PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IAS/IFRS ("FIRST TIME APPLICATION") Le regole convenzionali di rilevazione stabilite nei precedenti paragrafi con riferimento alle diverse categorie di attività e passività si applicano, nelle basi informative A1 e A2, anche alle differenze di valore emerse in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS. In particolare: – le differenze di valore derivanti dallo storno di precedenti svalutazioni, ammortamenti e accantonamenti non più ammessi dagli IAS/IFRS (es. ammortamento dei terreni) vanno rilevate nelle voci delle attività o passività cui si riferiscono e, in contropartita, nei "creditori diversi" (sottovoci 1923.04 e 3545.04); – le differenze positive derivanti dalla rivalutazione delle attività materiali effettuate sulla base del costo presunto (c.d. deemed cost) vanno rilevate nelle voci delle attività cui si riferiscono e, in contropartita, nei "creditori diversi" (1923.04 e 3545.04). Con riferimento alla base informativa W (Sezioni VI e VIII) si precisa tuttavia che le differenze di valore emerse in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS non devono confluire nelle "sopravvenienze attive/passive" dei "Dati di conto economico", ma, con il pertinente segno algebrico, nelle riserve del patrimonio netto dei "Dati di fine esercizio". — 14 — segue NOTA TECNICA RACCORDO TRA LE SEGNALAZIONI CONSOLIDATE E GLI IAS/IFRS Ai fini della compilazione delle segnalazioni statistiche su base consolidata riferite al 30 giugno 2005 e al 30 settembre 2005 (rapporti intragruppo) si applicano i medesimi criteri segnaletici stabiliti per la matrice dei conti, con le seguenti precisazioni: a) le operazioni di leasing finanziario vanno segnalate secondo le regole previste dallo IAS 17; b) nell'attivo dello stato patrimoniale i crediti vanno rilevati al netto delle svalutazioni connesse con la loro valutazione al presumibile valore di realizzo; c) le sottovoci corrispondenti a quelle di matrice 1227.49, 1227.51, 1229.04, 1921.69, 1921.71 e 1923.04 sono le sottovoci, rispettivamente, 32145.18 "altre attività – altre" e 32230.10 "altre passività – altre"; d) gli importi che ai fini di matrice concorrono alla formazione delle sottovoci 1281.02 e 1981.02 nelle segnalazioni consolidate concorrono alla formazione dell'utile/perdita di esercizio (voci 32240 e 32170); e) le voci corrispondenti a quelle di matrice 4075 e 4185 sono le sottovoci, rispettivamente, 32465.18 "oneri straordinari – altri oneri straordinari " e 32550.18 "proventi straordinari – altri proventi straordinari". — 15 — segue NOTA TECNICA MATRICE DEI CONTI – GLOSSARIO 1) 2) Crediti: con il termine "crediti" si indica l'insieme delle seguenti voci (19): a) Rapporti attivi con il Tesoro ecc. (voce 1011) b) Depositi presso BI ecc. (voce 1017) c) Certificati di deposito interbancari (voce 1025.02) d) Conti correnti attivi per servizi resi (voce 1041) e) Conti attivi con l'UIC (voce 1049) f) Prestiti subordinati (voce 1079, per la componente costituita da operazioni di credito) g) Altri investimenti finanziari (voce 1083) h) Riporti attivi (voce 1101) i) Pronti contro termine attivi (voce 1103) j) Pronti contro termine attivi per prestito titoli (voce 1104) k) Mutui attivi per prestito titoli (voce 1105) l) anticipazioni attive non regolate in conto corrente(voce 1107) m) conti correnti attivi (voce 1115) n) finanziamenti a clientela ordinaria per anticipi (voce 1119) o) mutui (voce 1123) p) altre sovvenzioni attive non regola in conto corrente (voce 1131) q) prestiti su pegno (voce 1139) r) prestiti contro cessione di stipendio (voce 1143) s) operazioni di factoring (voce 1151) t) cessioni di credito (voce 1161) u) partite da sistemare (voce 1171) v) operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione (voce 1179). Partecipazioni: continua a valere l'attuale definizione(voce 1071). Pertanto, per "partecipazioni" si intendono quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 87/92. Ciò comporta che nella voce 1071 vanno segnalate: 1) le azioni classificate nel portafoglio disponibile per la vendita; 2) le azioni eventualmente assoggettate alla fair value option; 3) le azioni eventualmente classificate nel portafoglio di negoziazione quando i relativi diritti di voto sono pari o superiori al 10 per cento del totale; 4) le partecipazioni di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole. __________________ (19) Per comodità si fa riferimento alle voci della Sezione I (dati patrimoniali delle unità operanti in Italia). — 16 — segue NOTA TECNICA 3) Passività finanziarie: con il termine "passività finanziarie" si indica l'insieme delle seguenti voci (20): a) Depositi a risparmio di clientela ordinaria b) Buoni fruttiferi e certificati di deposito c) Conti correnti passivi con clientela ordinaria d) Altri fondi raccolti da clientela ordinaria e) Titoli ex art. 117 del TUB f) Finanziamenti da Organismi Internazionali g) Conti correnti con enti ammassatori h) Depositi cauzionali costituiti da terzi i) Depositi di istituzioni creditizie j) Certificati di deposito interbancari k) Conti correnti di corrispondenza per servizi resi l) Conti passivi con l'UIC m) Obbligazioni convertibili in azioni e obbligazioni cum warrant n) Altre obbligazioni o) Altri titoli di debito p) Assegni propri in circolazione q) Riporti passivi con istituzioni creditizie r) Pronti contro termine passivi s) Finanziamenti ricevuti da istituzioni creditizie mediante negoziazione (voce 1791) t) Pct per prestito titoli u) Mutui passivi per prestito titoli v) Anticipazioni passive non regolate in conto corrente da BI e istituzioni creditizie w) Finanziamenti in c/c concessi da BI e istituzioni creditizie x) Mutui passivi da istituzioni creditizie y) Altre sovvenzioni passive non regolate in c/c da istituzioni creditizie z) Prestiti subordinati __________________ (20) Per comodità si fa riferimento alle voci della Sezione I (dati patrimoniali delle unità operanti in Italia). — 17 — 2. Società di factoring. Concentrazione dei rischi 1. Le vigenti Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale prevedono limiti all'esposizione nei confronti di singoli clienti o gruppi di clienti connessi (cfr. Circ. n. 216/1996, cap. V, sez. IV). Detti limiti (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 7 del mese di luglio 1998) non si applicano alle società di factoring cc.dd. pluricaptive per i crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti di società partecipanti al capitale dell'intermediario, a condizione che esso svolga la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci. L'esperienza maturata nell'attività di vigilanza sul comparto e l'opportunità di pervenire ad un quadro disciplinare omogeneo con riferimento alla concentrazione dei rischi, inducono a ritenere superate le motivazioni che, a suo tempo, avevano portato alla richiamata deroga, che viene pertanto revocata. Le società di factoring pluricaptive che presentano posizioni di credito nei confronti di propri soci eccedenti i limiti ordinari in materia di concentrazione dei rischi (60 per cento del patrimonio di vigilanza) concordano con la Banca d'Italia un piano per ricondurre tali esposizioni entro il limite consentito, con la gradualità necessaria in relazione alla situazione dell'intermediario e ai rapporti con i clienti interessati. 2. Sempre con riferimento alla disciplina sulla concentrazione dei rischi per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB che svolgono attività di factoring, sono pervenuti alcuni quesiti circa il soggetto (creditore cedente o debitore ceduto) rilevante per calcolare le esposizioni sottoposte al limite di concentrazione. In particolare, è stato chiesto se la facoltà riconosciuta agli intermediari, nel factoring "pro solvendo", di scegliere se imputare l'esposizione al debitore ceduto ovvero al cliente cedente (cfr. Circ. n. 216/1996, capitolo V, Sez. IV, par. 2, secondo alinea) possa essere esercitata anche nel caso di cessioni di crediti che non sono state notificate al debitore ceduto (c.d. factoring not notification). Al riguardo, si osserva che il presupposto della richiamata facoltà risiede nella esistenza di due soggetti (cedente e debitore ceduto) obbligati all'adempimento nei confronti del cessionario, circostanza che si verifica solo se la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto. Ne consegue che, nel caso in cui una società di factoring abbia acquistato un credito "pro solvendo" e non abbia notificato la cessione al debitore ceduto, essa dovrà, ai fini del rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi, imputare l'esposizione al cedente. — 18 — 3. OICVM armonizzati: disciplina transitoria Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/107/CE (c.d. direttiva "Gestore") e 2001/108/CE (c.d. direttiva "Prodotto") hanno apportato rilevanti modifiche alla direttiva 85/611/CEE in materia di OICVM (di seguito "direttiva"). Le modifiche introdotte dalla direttiva "Gestore" attengono principalmente alle caratteristiche della società di gestione e all'operatività transfrontaliera di tali intermediari, mentre quelle previste dalla direttiva "Prodotto" riguardano essenzialmente le regole di investimento degli OICVM. Con Provvedimento del Governatore del 14 aprile 2005 (1), pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12.5.2005, sono state recepite nel nostro ordinamento le modifiche alla direttiva 85/611/CEE in materia di OICVM, anche per la parte riguardante la commercializzazione di tali prodotti in ambito comunitario (c.d. "passaporto europeo"). Con riferimento alle nuove disposizioni riguardanti il "passaporto europeo", il gruppo di lavoro sull'asset management – al quale partecipa la Banca d'Italia – costituito presso il Committee of European Securities Regulators (CESR) ha esaminato alcune problematiche applicative connesse con la transizione alle nuove norme. In proposito, il CESR ha pubblicato – sulla base delle proposte formulate dal richiamato gruppo di lavoro – un documento (disponibile sul sito Internet www.cesr-eu. org), contenente le linee guida volte ad assicurare un comportamento omogeneo da parte di tutti i paesi dell'UE nel passaggio al nuovo regime introdotto dalle predette direttive, con lo scopo di evitare soluzioni di continuità nella libera circolazione in ambito comunitario di quote di OICVM. In proposito, si ricorda che tali linee guida – a cui la Banca d'Italia si attiene nell'esame delle comunicazioni previste ai fini dell'operatività transfrontaliera delle società di gestione e degli OICVM – si collocano nel c.d. "terzo livello" (coordinamento tra le autorità dei paesi membri) del nuovo processo di formazione dei provvedimenti comunitari (c.d. procedura Lamfalussy). Nell'acclusa nota si riportano in sintesi gli aspetti di maggiore rilievo delle citate linee guida. Si segnala che la presente comunicazione è inserita nel sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it). __________________ (1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2005 p. 7 (ndr). — 19 — ALLEGATO I) Definizioni Ai fini del presente allegato, si intendono per: direttiva: la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); direttiva "Gestore": la direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva; direttiva "Prodotto": la direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva; OICVM armonizzati: i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della disciplina comunitaria; OICVM multicomparto: OICVM armonizzati composti da una pluralità di patrimoni (comparti), ciascuno dei quali può formare oggetto di offerta; UCITS I: il regime della direttiva, prima delle modifiche apportate dalle direttive "Gestore" e "Prodotto"; UCITS III: il regime della direttiva, dopo le modifiche apportate dalle direttive "Gestore" e "Prodotto", in vigore dal 13 febbraio 2004. II) 1. Linee guida per il regime transitorio relativo alla commercializzazione transfrontaliera di OICVM armonizzati Società di gestione UCITS I Le società di gestione UCITS I possono commercializzare in ambito comunitario OICVM armonizzati di tipo UCITS III fino al 30 aprile 2006 purchè: – tali società adottino adeguate procedure di gestione del rischio, secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della direttiva, e – tale circostanza sia attestata dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine. Entro il 30 aprile 2006 le predette società di gestione che commercializzano in ambito UE OICVM armonizzati di tipo UCITS III devono conformarsi integralmente al regime UCITS III. Viceversa, le società di gestione UCITS I che gestiscono solo fondi di tipo UCITS I hanno tempo fino al 13 febbraio 2007 per adeguarsi al regime UCITS III. 2. OICVM armonizzati di tipo UCITS I e UCITS III Gli OICVM armonizzati di tipo UCITS I, istituiti nel periodo 13 febbraio 2002 – 13 febbraio 2004 e commercializzati su base transfrontaliera, devono uniformarsi al regime UCITS III entro il 31 dicembre 2005. Gli OICVM armonizzati istituiti dopo il 13 febbraio 2004, al fine di poter godere del "passaporto europeo", devono essere conformi al regime UCITS III. — 20 — segue ALLEGATO 3. OICVM multicomparto Gli OICVM multicomparto UCITS I: a) possono istituire e commercializzare in ambito UE nuovi comparti di tipo UCITS I fino al 31 dicembre 2005; tuttavia, entro tale data, l'intero OICVM multicomparto si deve uniformare al regime UCITS III; b) non possono istituire nuovi comparti di tipo UCITS III, in quanto la combinazione all'interno di un medesimo organismo di prodotti appartenenti a regimi diversi (UCITS I e UCITS III) è ritenuto non ammissibile ai fini del "passaporto europeo"; c) qualora non abbiano comparti di tipo UCITS I istituiti dopo il 13 febbraio 2002, godono del "passaporto europeo" e devono allinearsi al regime UCITS III entro e non oltre il 13 febbraio 2007; entro tale termine possono introdurre nuove classi di quote a valere sui comparti istituiti. III) Operatività transfrontaliera: taluni aspetti procedurali 1. Le società di gestione Le società di gestione che intendono procedere alla sola commercializzazione in ambito comunitario delle parti di OICVM dalle stesse gestiti sono tenute ad esperire, per ciascun organismo, la procedura prevista dall'art. 46 della direttiva. Viceversa, le società di gestione che intendono distribuire in altri Stati dell'UE, diversi dallo Stato di origine, parti di OICVM attraverso proprie succursali sono tenute ad esperire, in aggiunta alla richiamata procedura ex art. 46 della direttiva, la procedura di notifica prevista dall'art. 6-bis della direttiva medesima. Le società di gestione che intendono prestare in altri Stati dell'UE, diversi dallo Stato di origine, i servizi di investimento per i quali sono autorizzate (es. gestione su base individuale, consulenza agli investimenti, custodia e amministrazione), con o senza insediamento di succursali, sono tenute ad esperire le procedure di notifica previste dagli artt. 6-bis e 6-ter della direttiva. L'attivazione della procedura di notifica prevista dall'art. 6-bis ovvero quella di cui all'6-ter della direttiva non è richiesta nel caso in cui una società di gestione assuma deleghe per gestire in outsourcing il patrimonio di un OICVM avente sede in un altro Stato membro. Il rilascio del "passaporto europeo" a una società di gestione presuppone che la medesima (anche in qualità di società designata da parte di una SICAV) gestisca almeno un OICVM. Nel caso in cui la società cessi la gestione dell'OICVM, essa decade dal passaporto europeo se nei sei mesi successivi non abbia avviato la gestione di almeno un OICVM armonizzato. 2. I prodotti Gli OICVM di tipo UCITS I già abilitati alla commercializzazione in ambito comunitario che si adeguano al regime UCITS III mantengono i benefici del "passaporto europeo". Tuttavia, se per effetto dell'adeguamento sono apportate modifiche al regolamento di gestione (o allo statuto) e al prospetto informativo, i nuovi documenti devono essere trasmessi, secondo la procedura prevista dall'art. 46 della direttiva, all'autorità competente dello Stato membro ospitante. In ogni caso, andrà prodotta un'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro di origine dalla quale risulta che l'OICVM è divenuto conforme al regime UCITS III. — 21 — — 22 — PARTE SECONDA PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE — 23 — — 24 — I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1) 1. Iscrizioni (nessuna) 2. Cancellazioni (nessuna) 3. Altre variazioni – "Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari – Italease S.p.A." (in forma abbreviata "Banca per il Leasing – Italease S.p.A."), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5272 e numero di codice meccanografico 3026.2, a seguito della delibera assembleare dell'11 aprile 2005, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 20 aprile 2005, varia la propria denominazione in: "Banca Italease S.p.A." mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. – "Credit Suisse First Boston", succursale italiana di banca estera extracomunitaria (Confederazione Elvetica), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5043 e numero di codice meccanografico 3040.3, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2005, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 16 maggio 2005, varia la propria denominazione in: "Credit Suisse" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. – "Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Spello e di Bettona – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Spello, provincia di Perugia, numero di matricola Albo 749 e numero di codice meccanografico 8871.6, a seguito della delibera assembleare del 24 aprile 2005, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia in data 31 maggio 2005, varia la propria denominazione in: "Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona – Società cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico. __________________ (1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di maggio 2005. — 25 — II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1) 1. Iscrizioni – "Gruppo Bancario PROMOS", così composto: CAPOGRUPPO – "Promos Holding S.p.A.", con sede in Napoli SOCIETÀ COMPONENTI – "Banca Promos S.p.A.", con sede in Napoli con decorrenza 30 maggio 2005 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari. 2. Cancellazioni (nessuna) 3. Variazioni nella composizione – "Compagnie Monegasque de Gestion SAM (CMG)", con sede in Monaco (Principato di Monaco), con decorrenza 18 luglio 2003 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Mediobanca; – "Societé Monegasque des Etudes Financiere SAM (SMEF)", con sede in Monaco (Principato di Monaco), con decorrenza 18 luglio 2003 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Mediobanca; – "Compagnie Monegasque Immobiliere – Soc. Civile Immobiliere (CMI)", con sede in Monaco (Principato di Monaco), con decorrenza 18 luglio 2003 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Mediobanca; – "MONOECI – Soc. Civile Immobiliere", con sede in Monaco (Principato di Monaco), con decorrenza 18 luglio 2003 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Mediobanca; – "Data Centro S.p.A.", con sede in Pistoia, con decorrenza 1° maggio 2005 è stata cancellata dal Gruppo Banca CR Firenze; – "Sviluppo Finanziaria S.p.A.", con sede in Milano, con decorrenza 1° maggio 2005 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano; – "FIDA – Finanziaria d'Affari – Società d'Intermediazione Mobiliare SpA", con sede in Torino, con decorrenza 1° maggio 2005 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano; – "International Capital Bourse S.A.", con sede in Parigi (Francia), con decorrenza 31 maggio 2005 è stata cancellata dal Gruppo Banca Sella. __________________ (1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di maggio 2005. — 26 — 4. Altre variazioni – "Apulia Prontoprestito S.r.l.", con sede in San Severo (Foggia), inclusa nel Gruppo Bancario BancApulia, con decorrenza 21 dicembre 2004 ha variato la propria forma giuridica in società per azioni nonché la propria denominazione in "Apulia Prontoprestito – S.p.A."; – "Figeroma Fiduciaria e di Gestione Roma – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A." (in breve "Figeroma SIM S.p.A."), con sede in Roma, inclusa nel Gruppo Bancario CAPITALIA, con delibera del 6 aprile 2005, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 19 aprile 2005, è stata posta in liquidazione variando la propria denominazione, a decorrere da tale ultima data, in "Figeroma Fiduciaria e di Gestione Roma – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., in liquidazione" (in breve "Figeroma SIM S.p.A., in liquidazione"); – "Gruppo Bancario Banca per il Leasing Italease", con decorrenza 20 aprile 2005 ha variato la propria denominazione in "Gruppo Bancario Banca Italease"; – "Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari – Italease S.p.A." (in forma abbreviata "Banca per il Leasing – Italease S.p.A."), con sede in Milano, capogruppo del Gruppo Bancario Banca per il Leasing Italease, con decorrenza 20 aprile 2005 ha variato la propria denominazione in "Banca Italease S.p.A.". — 27 — III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 1. Iscrizioni DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PROVVEDIMENTO WINDERMERE V CMBS SRL MILANO 440330 04.05.2005 FINAOSTA SPA AOSTA 458004 10.05.2005 LOMBARDA LEASE FINANCE 4 SRL BRESCIA 495516 19.05.2005 COMPAGNIA FINANZIARIA 1 SRL BRESCIA 500884 20.05.2005 LIBECCIO SRL MILANO 522198 26.05.2005 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE PROVVEDIMENTO TIBER SRL ROMA 432078 2. 3. Cancellazioni Altre variazioni DENOMINAZIONE SEDE LEGALE da a AGOS ITAFINCO SPA AGOS SPA MILANO MILANO da a MECENATE LEASING SRL MECENATE LEASING SPV SRL AREZZO AREZZO da a TIEPOLO FINANCE 2 SRL TIEPOLO FINANCE 2 SRL MILANO LODI — 28 — 03.05.2005 IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO 1. Iscrizioni – la "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR", con sede in Milano, autorizzata con provvedimento del Governatore del 6 maggio 2005 all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del d.lgs. 58/98, realizzata attraverso l'istituzione e la gestione di fondi speculativi, è stata iscritta al n. 195 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto. 2. Cancellazioni – la "PIXEL INVESTMENT MANAGEMENT SGR", con sede in Milano, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto a seguito dell'incorporazione nella "PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR" con decorrenza 1° aprile 2005; – la "UNICREDIT PRIVATE ASSET MANAGEMENT SGR", con sede in Milano, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto a seguito dell'incorporazione nella "PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR" con decorrenza 1° aprile 2005. 3. Altre variazioni – la "PROFILO SGR", con sede in Milano, ha modificato la propria denominazione sociale in "PROFILO REAL ESTATE SGR", con decorrenza 14 aprile 2005; – la "J.P. MORGAN FLEMING SGR", con sede in Milano, ha modificato la propria denominazione sociale in " J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT SGR", con decorrenza 3 maggio 2005. — 29 — V – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI – BANCHE 1. Proroga della procedura di amministrazione straordinaria Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 3 maggio 2005, ha prorogato, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia l'amministrazione straordinaria del "Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 maggio 2004. 2. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria In data 22 maggio 2005, a seguito della nomina da parte dell'Assemblea dei soci dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della "Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo del Sannio-Calvi, Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede legale nel Comune di Calvi (Benevento), disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 marzo 2004. 3. Nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa Con provvedimento della Banca d'Italia del 10 maggio 2005, il dott. Gaetano De Gregorio, nato a Napoli il 16 luglio 1961, e l'avv. Alessandro Pasca, nato a Salerno il 21 luglio 1954, sono stati nominati, rispettivamente, Commissaio Liquidatore, in sostituzione del dott. Mario Gulì, e componente il Comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Gaetano De Gregorio, del Credito Commerciale Tirreno – Società per Azioni, con sede nel Comune di Cava de' Tirreni (SA), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione III del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono rimaste ferme le altre nomine disposte con il provvedimento della Banca d'Italia in data 6 marzo 1997. — 30 — VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Sanzioni – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 427720 del 2.5.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, con sede in Carmiano (Lecce), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 6.5.2004 al 13.8.2004: 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 3) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 4) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 51 TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di amministrazione CAIONE Pasquale, POTÌ Italo, DENTONI Luigi, POTÌ Enrico, VEDRUCCIO Maria Assunta, SPEDICATO Salvatore Alberico, CONTE Francesco, ZECCA Antonio, FERRIERI CAPUTI Giulio Per l'irregolarità sub 1): € 3.000,00 ciascuno. Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00 ciascuno. Complessivamente: € 6.000,00 ciascuno. COZZOLINO Cesare Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00. — 31 — DE RICCARDIS Pietro Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00. Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00. Complessivamente: € 4.500,00. Ex componente il Consiglio di amministrazione VILLANI MIGLIETTA Camillo Per l'irregolarità sub 1): € 3.000,00. Componenti il Collegio sindacale SALESI Mario Cosimo, CETRA Pantaleo, EPIFANI Massimo Per l'irregolarità sub 2): € 3.000,00 ciascuno. Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00 ciascuno. Complessivamente: € 6.000,00 ciascuno. Direttore ARCIULI Vincenzo Per l'irregolarità sub 3): € 3.000,00. Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00. – omissis – Complessivamente: – omissis – – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO – BANCA DI TARANTO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 340486 del 7.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca di Taranto – Banca di Credito Cooperativo, con sede — 32 — in Taranto, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dall'11.5.2004 al 25.6.2004: 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione e del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di amministrazione Miro Catello, Montanino Franco, Tolino Laura, Basile Angelo, Marangella Salvatore, Manzo Margiotta Mauro, Mirabile Roberto, Moschettini Paolo (in carica fino all'1.3.2004) Direttore Carlucci Luigi Per l'irregolarità sub 1): € 2.000,00 ciascuno. Componenti il Collegio sindacale De Florio Nicola, Fortunato Nicola, Turco Mario Per l'irregolarità sub 2): € 2.000,00 ciascuno. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO – CASSA RAIFFEISEN PRATO ALLO STELVIO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 375244 del 15.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione rilevata presso la Cassa Raiffeisen Prato allo Stelvio, con sede in Prato — 33 — allo Stelvio (Bolzano), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dall'1.6.2004 al 16.7.2004: – posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 51 TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Consiglio di amministrazione ZODERER Franz, KUNTNER Karl Heinrich, PLATTER Guenther, STECHER Heinrich, KOFLER Franz, SAGMEISTER Oskar, REINSTADLER Alois Collegio sindacale OBWEGESER Christian, PRUGGER Paul, RUNGG Josef Direttore PLATZER Werner Per l'irregolarità sopra descritta: € 1.500,00 ciascuno. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO – CREDITO COOPERATIVO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 362634 del 13.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo, con sede in Binasco (Milano), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 21.4.2004 al 9.7.2004: — 34 — 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 2) carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 3) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di amministrazione OLIVERI Giuseppe, ROGNONI Enrico, DE ROSI Antonio, GELMINI Carlo, AGLIARDI Paolo, GIANI Marina, NEGRI Giacomo Luigi, ROSSI Giovanni, VIGO Luigi Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00 ciascuno. Componenti il Collegio sindacale CORRADI Ignazio, DEMARCHI Francesco, GUELI Giovanni Aurelio Per l'irregolarità sub 2): € 1.500,00 ciascuno. Direttore DE FILIPPI Giuseppe Per l'irregolarità sub 3): € 1.500,00. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO – CREDITO COOPERATIVO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SAN GIOVANNI ROTONDO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); — 35 — VISTA la lettera n. 377163 del 18.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso il Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo, con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 29.3.2004 al 2.7.2004: 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 2) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo delle pratiche di fido (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di amministrazione FRANCAVILLA Carmine, CASSANO Michele, BIANCOFIORE Giovanni Nicola, SIENA Giovanni, BIANCOFIORE Matteo, ERCOLINO Giovanni, LATIANO Gianfranco, MASSA Donato, NETTI Domenico, SIENA Giuseppe Per l'irregolarità sub 1): € 3.000,00 ciascuno. Per l'irregolarità sub 2): € 3.000,00 ciascuno. Complessivamente: € 6.000,00 ciascuno. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO – CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 330129 del 5.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso il Credito Cooperativo Mediocrati, con sede in Montalto Uffugo Scalo (Cosenza), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 6.5.2004 al 16.7.2004: — 36 — 1) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nell'erogazione e gestione del credito da parte del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 2) carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.); 3) operatività fuori della zona di competenza con ATM utilizzato come sportello ordinario (art. 35, comma 2, e 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. III, cap. 2 e tit. VII, cap. 1, Istr. di Vig.); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di amministrazione PALDINO Nicola, MANCUSO Baldasarre, MALIZIA Mario, AIELLO Luigi, BARCI Antonio Gianfranco, CAMPISE Francesco, DATTILO Eugenio, DE BONIS Armando, PUTERIO Carmelo, SPOSATO Luciano, D'ACRI Mauro Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00 ciascuno. Per l'irregolarità sub 3): € 3.000,00 ciascuno. Complessivamente: € 4.500,00 ciascuno. Componenti il Collegio sindacale MUSAIO Alessandro, ALTOMARE Pierluigi, CICONTE Gerardo Per l'irregolarità sub 2): € 1.500,00 ciascuno. Direttore Generale ARAGONA Biagio Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00. Per l'irregolarità sub 3): € 3.000,00. Complessivamente: € 4.500,00. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO — 37 — – SIEMENS FINANZIARIA S.P.A. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 344046 del 7.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione rilevata presso la Siemens Finanziaria S.p.A., con sede in Milano, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 107 TUB, dal 19.4.2004 al 2.7.2004: – posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 107, comma 3, TUB; parte prima, cap. VIII, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale); – omissis – DECRETA A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, è inflitta, ai sensi dell'art. 144 TUB, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria: Consiglio di amministrazione Tani Renzo, Ascioti Domenico, Kupila Kari Juhani, Rek Peter Florian, Wulff Dirk (in carica fino al 26.3.2004) Collegio sindacale Cavalluzzo Nicolino, Civili Piero (in carica fino al 26.3.2004), Ferretti Leandro Ferruccio (in carica fino al 26.3.2004) Direttore Cavallari Renato Per l'irregolarità sopra descritta € 4.000,00 ciascuno. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO — 38 — – SAMORÌ GIANPIERO (IN QUALITÀ DI PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA MODENESE) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB); VISTA la lettera n. 375247 del 15.4.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione rilevata nell'ambito dell'attività di vigilanza: – omissioni e ritardi nell'invio delle segnalazioni relative alla partecipazione nella Banca Modenese s.p.a. (art. 20, commi 1 e 4, TUB; tit. II, cap. 1, Sez. III, Istr. di Vig); – omissis – DECRETA Ai sensi dell'art. 140 TUB è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00 nei confronti di Samorì Gianpiero, nella qualità di partecipante al capitale della Banca Modenese. – omissis – Roma, addì 19 maggio 2005 IL MINISTRO: D. SINISCALCO — 39 — 2. Opposizione alla Corte d'Appello – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGNANO ROMANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Volontaria Giurisdizione Affari Camera di Consiglio – omissis – ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 51776 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio dell'anno 2004, posto in deliberazione all'udienza camerale del 17.2.2005 e vertente tra – AVINCOLA Loris, – omissis – Reclamante e – BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata e – MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato nonché – PROCURATORE GENERALE della Repubblica Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con ricorso, ritualmente notificato in data 1.9.2004, Avincola Loris, già componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. n. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.549,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate: a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; b) mancato rispetto delle norme in tema di adeguatezza patrimoniale; c) carenze nella gestione del credito. – omissis – — 40 — RIGETTA il reclamo proposto da Avincola Loris avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, – omissis – Così deciso in Roma il 25 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005 IL PRESIDENTE Evangelista Popolizio – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGNANO ROMANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Volontaria Giurisdizione Affari Camera di Consiglio – omissis – ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 51782 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio dell'anno 2004, posto in deliberazione all'udienza camerale del 17.2.2005 e vertente tra – DI CARLO Giuliana, – omissis – Reclamante e – BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata e – MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato nonché – PROCURATORE GENERALE della Repubblica Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con ricorso, ritualmente notificato in data 1.9.2004, Di Carlo Giuliana, già componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. n. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, con il quale le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.549,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate: a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; — 41 — b) mancato rispetto delle norme in tema di adeguatezza patrimoniale; c) carenze nella gestione del credito. – omissis – RIGETTA il reclamo proposto da Di Carlo Giuliana avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, – omissis – Così deciso in Roma il 25 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005 IL PRESIDENTE Evangelista Popolizio – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGNANO ROMANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Volontaria Giurisdizione Affari Camera di Consiglio – omissis – ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 51774 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio dell'anno 2004, posto in deliberazione all'udienza camerale del 17.2.2005 e vertente tra – MARACCHIONI Pietro, – omissis – Reclamante e – BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata e – MINISTERO DEL TESORO, – omissis – Reclamato nonché – PROCURATORE GENERALE della Repubblica Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con ricorso, ritualmente notificato in data 1.9.2004, Maracchioni Pietro, già componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, proponeva reclamo ai sensi — 42 — dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. n. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.549,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate: a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; b) mancato rispetto delle norme in tema di adeguatezza patrimoniale; c) carenze nella gestione del credito. – omissis – RIGETTA il reclamo proposto da Maracchioni Pietro avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, – omissis – Così deciso in Roma il 25 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005 IL PRESIDENTE Evangelista Popolizio – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGNANO ROMANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Volontaria Giurisdizione Affari Camera di Consiglio – omissis – ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 51777 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio dell'anno 2004, posto in deliberazione all'udienza camerale del 17.2.2005 e vertente tra – MINOZZI Aldimira, – omissis – Reclamante e – BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata e – MINISTERO DEL TESORO, – omissis – nonché – PROCURATORE GENERALE della Repubblica — 43 — Reclamato Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con ricorso, ritualmente notificato in data 1.9.2004, Minozzi Aldimira, già componente del Collegio sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. n. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, con il quale le era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.549,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate: a) mancato rispetto delle norme in tema di adeguatezza patrimoniale; b) carenze nei controlli interni; – omissis – RIGETTA il reclamo proposto da Minozzi Aldimira avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, – omissis – Così deciso in Roma il 25 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005 IL PRESIDENTE Evangelista Popolizio – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGNANO ROMANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Volontaria Giurisdizione Affari Camera di Consiglio – omissis – ha emesso il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 51775 di Ruolo Generale degli Affari Camera di consiglio dell'anno 2004, posto in deliberazione all'udienza camerale del 17.2.2005 e vertente tra – SFORZINI Marcello, – omissis – Reclamante e – BANCA D'ITALIA, – omissis – Reclamata e – MINISTERO DEL TESORO, – omissis – — 44 — Reclamato nonché – PROCURATORE GENERALE della Repubblica Oggetto: impugnazione decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con ricorso, ritualmente notificato in data 1.9.2004, Sforzini Marcello, già componente del C.d.A. della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 145, 4° comma D.Lgs. n. 385/1993 (già art. 34 D.Lgs. 481/92) avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.549,00 per ciascuna delle infrazioni così specificate: a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; b) mancato rispetto delle norme in tema di adeguatezza patrimoniale; c) carenze nella gestione del credito. – omissis – RIGETTA il reclamo proposto da Sforzini Marcello avverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 467, in data 15 marzo 2004, – omissis – Così deciso in Roma il 25 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2005 IL PRESIDENTE Evangelista Popolizio — 45 — VII – VARIE – Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi Il coefficiente di solvibilità particolare del 12,5% è stato ridotto al 10%, con decorrenza dalla prima segnalazione utile. – Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora Il coefficiente di solvibilità particolare del 18% è stato ridotto al 12,5%, con decorrenza dalla prima segnalazione utile. — 46 —