Disciplinare per la formazione delle risorse umane

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Disciplinare per la formazione delle risorse umane
Comune di Nuoro
Settore AA.GG. e Personale
Ufficio Formazione
DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
Ultimo aggiornamento settembre 2008
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni contenute nel presente disciplinare regolano la programmazione,
l’organizzazione e la gestione degli interventi e delle iniziative di formazione
destinati al personale dell’Amministrazione Comunale di Nuoro.
2. Il presente disciplinare definisce inoltre i criteri per l’eventuale ricorso a soggetti
esterni all’amministrazione in relazione alla realizzazione di iniziative formative o in
ordine alla formazione esterna dei singoli dipendenti, nonché i criteri per
l’attribuzione di incarichi interni di formazione.
3. Il complesso delle norme contenute nel presente disciplinare è finalizzato a
garantire maggiore efficacia agli interventi formativi posti in essere
dall’Amministrazione, sia direttamente sia indirettamente, nonché ad assicurare
adeguati sviluppi e forme alle iniziative di qualificazione professionale e di
valorizzazione delle abilità del personale dipendente.
Art. 2
(Organizzazione e progettazione formativa)
1. L’Ufficio formazione è ufficio di Staff del Dirigente del Settore AA.GG. e
Personale,
2. Compito dell’Ufficio sarà:
•
Redigere il documento di analisi dei bisogni formativi;
•
Redigere il Piano annuale o poliennale della formazione ;
•
Progettare i corsi gestiti direttamente dall’Amministrazione;
•
Organizzare i corsi affidati all’esterno
•
Svolgere azione di tutoraggio nei corsi interni ed esterni;
•
Monitorare gli interventi formativi;
3. La progettazione formativa può essere realizzata dall’ufficio anche con la
collaborazione di soggetti esterni con specifica esperienza.
ART. 3 Referenti della Formazione
1. L’Ufficio formazione si avvale dell’attività dei referenti della formazione nelle
fasi di rilevazione dei bisogni formativi, progettazione e organizzazione dei
corsi.
2. I referenti della formazione vengono individuati, in primis, nei dirigenti
dell’ente in quanto responsabili delle risorse umane loro assegnate e possono
essere affiancati da dei collaboratori, dagli stessi nominati, per supportare la
funzione della formazione previa acquisizione di conoscenze e abilità necessarie
per l’esercizio delle funzioni.
Art. 4
(Rilevazione del fabbisogno formativo)
1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, l’Amministrazione procede alla rilevazione del
fabbisogno formativo delle proprie risorse umane operanti al suo interno.
2. La rilevazione degli elementi base rappresentativi del fabbisogno formativo è
prodotta dal Responsabile della formazione con l’ausilio e la collaborazione dei
referenti della formazione.I referenti della formazione devono sinteticamente,
ciascuno per il proprio settore definire i bisogni formativi, i quali attraverso
un’operazione di sintesi effettuata dall’ufficio formazione costituirà la base per
l’elaborazione del budget specifico nel Peg.
3. La rilevazione deve essere effettuata al fine di acquisire informazioni, anche
dettagliate, sulle esigenze formative generali e particolari, nonché sui soggetti da
coinvolgere nella formazione e sui possibili budget di spesa relativi.
4. Gli elementi desunti dalla rilevazione del fabbisogno formativo sono posti in
correlazione con l’analisi delle competenze delle risorse umane dell’Amministrazione
necessarie in relazione alla realizzazione degli obiettivi del PEG.
Art. 5
(Definizione degli interventi formativi in un quadro organico – Piano annuale di
formazione)
1. L’Amministrazione definisce ogni anno, in corrispondenza con l’approvazione del PEG,
un quadro organico degli interventi formativi, formalizzato con un Piano triennale di
formazione delle risorse umane (PAF), rivolto ai propri dipendenti.
2. Nel PAF sono riportati ed esplicitati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7/bis
della L. 3/2003:
a) gli obiettivi degli interventi formativi, in stretta rispondenza con la rilevazione
del fabbisogno formativo e con le condizioni di contesto;
b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle azioni formative, con
specificazione della composizione del budget di riferimento, includendo nello
stesso le risorse direttamente investite dall’Amministrazione, nonché quelle
reperite nell’ambito di progetti cofinanziati dallo Stato, dalla Regione e
dall’Unione Europea;
c) le metodologie formative che si intendono utilizzare,
3. Gli obiettivi del PAF, riferiti alle azioni ed agli interventi formativi, sono definiti in
correlazione con gli obiettivi gestionali delineati nel PEG.
4. Il PAF deve contenere le modalità, le metodologie e il costo presunto dei ogni
attività prevista.
Art. 6
(Sviluppo delle iniziative di formazione)
1. Le iniziative di formazione, traduttive per singoli temi degli interventi
formalizzati nel PAF, sono realizzate, preferibilmente e quando possibile, in
strutture proprie dell’Amministrazione, con modalità incidenti in misura non
rilevante sul buon funzionamento degli uffici.
2. Lo sviluppo delle iniziative di formazione deve comunque ispirarsi a criteri di
flessibilità, al fine di garantire la massima partecipazione dei dipendenti alle
stesse.
3. Qualora sia ritenuto utile, in relazione alle finalizzazioni dell’attività formativa,
alle iniziative previste possono essere ammessi in qualità di uditori soggetti che
collaborano con l’Amministrazione a diverso titolo.
Art. 7
(Valutazione della formazione)
1. L’Amministrazione predispone strumenti e percorsi volti ad acquisire riscontri utili
per valutare l’efficacia degli interventi formativi e delle singole iniziative.
2. I risultati della valutazione della formazione concorrono con l’analisi del fabbisogno
formativo all’elaborazione del PAF.
3. I sistemi di valutazione della formazione tenderanno ad essere coordinati
strumenti ed ai metodi di valutazione adottati dall’Amministrazione.
agli
Art. 8
(Selezione dei docenti coinvolti nelle iniziative formative dell’Amministrazione)
1. Le iniziative di formazione possono essere affidate a docenti individuati tra i
dipendenti dell’Amministrazione con elevata professionalità e con riconosciute
abilità formative.
2. L’Amministrazione istituisce un Albo dei docenti interni al quale possono
iscriversi i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
a. formazione professionale specifica;
b. esperienze formative documentate in qualità di docente ;
c. formazione effettuata in corsi per formatori / competenze relative alla
didattica dell’adulto
3. Nell’ allegato A sono definiti i criteri per la gestione degli incarichi al personale
interno.
4. Lo svolgimento della didattica nelle iniziative formative organizzate
dall’Amministrazione può essere affidato, con incarichi professionali, anche a
docenti esterni, individuati secondo i criteri definiti nel seguente art. 11
Art. 9
(Compensi ai docenti interni)
1.
Al personale che svolgerà attività di docenza, nell’ambito dei programmi di
formazione organizzati dall’ente, verrà corrisposto un compenso orario lordo, come
previsto nell’ allegato B. Il compenso sarà diminuito del 50% se la prestazione verrà
effettuata in orario di servizio.
2.
Il personale a cui verrà attribuito l’incarico di docente per attività formative
svolte in orario di servizio, potrà richiedere il compenso orario lordo dovuto per
docenza fuori orario di servizio, recuperando le ore di lavoro ordinario utilizzato per
lo svolgimento dell’incarico attribuito.
Il recupero delle ore utilizzate per attività di docenza dovrà essere effettuato
3.
tenuto conto delle esigenze organizzative e con modalità da concordarsi con il
responsabile della struttura di appartenenza.
Art. 10
(Commissioni esaminatrici)
1. Le Commissioni esaminatrici preposte alla valutazione finale delle attività di
formazione, saranno composte, salvo impedimenti, dai docenti degli stessi corsi e
nominate dal dirigente del Settore AA.GG. e Personale.
Art. 11
(Attività di tutorato e assistenza d’aula)
1. Nell’ambito delle attività formative organizzate dall’ente, i docenti dei corsi di
formazione possono essere coadiuvati da tutor e/o da assistenti d’aula, interni o
esterni all’amministrazione, purché in possesso delle competenze e dell’esperienza
professionale idonee alla mansione da svolgere.
Il tutor ha, principalmente, il compito di monitorare l’andamento del corso anche
mediante la compilazione di apposita modulistica, di affiancare e agevolare l’attività
dell’ufficio curando la compilazione del registro presenze, la consegna dei materiali e
svolgendo l’assistenza necessaria al docente e ai partecipanti.
L’Assistente d’aula ha compiti di segretariato durante la tenuta del corso (consegna
materiali, compilazione registro, assistenza al docente)
2. Al personale dell’ente che svolgerà attività di Tutor nei corsi di formazione verrà
corrisposto il compenso orario lordo di € 15,00 se la prestazione è svolta fuori
dall’orario di servizio. Il compenso sarà diminuito del 50% se la prestazione sarà
effettuata in orario di servizio.
3. Per le prestazioni in qualità di Assistente d’aula verrà corrisposto il seguente
compenso orario lordo di € 8,00 se la prestazione è svolta fuori orario di servizio.
Il compenso sarà diminuito del 50% se la prestazione sarà effettuata in orario di
servizio.
Potranno essere previste forme di forfetizzazione per l’attività di tutorato e
assistenza d’aula svolta in master e corsi della durata superiore a 50 ore.
Agli esterni si applicano le tariffe riferite alle prestazioni effettuate dal personale
interno fuori orario di servizio.
4. Il personale dell’ente cui verrà attribuito l'incarico di tutor o assistente d’aula per
attività formative svolte in orario di servizio, potrà richiedere il compenso orario
lordo dovuto per il tutorato o l’assistenza d’aula fuori orario di servizio, recuperando
le ore di lavoro ordinario utilizzato per lo svolgimento dell'incarico attribuito.
5. Il recupero delle ore utilizzate per attività di tutorato e assistenza d’aula dovrà
essere effettuato tenuto conto delle esigenze organizzative e con modalità da
concordarsi con il responsabile della struttura di appartenenza.
Art.12
(Acquisizione di servizi formativi da soggetti esterni e partecipazione di propri
dipendenti ad iniziative formative esterne)
1. L’Amministrazione può, per la realizzazione degli interventi formativi, acquisire
servizi da soggetti fornitori di servizi formativi esterni, pubblici e privati.
2. La selezione dei soggetti fornitori di servizi formativi, da realizzarsi nel
rispetto delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa
vigente, deve essere ispirata ai seguenti criteri:
a. qualità della formazione proposta;
b. esperienza e qualificazione professionale acquisite nel settore;
c. qualificazione professionale dei docenti.
3. Sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2, l’Amministrazione può
disporre che propri dipendenti partecipino a corsi e seminari tenuti da soggetti
formatori esterni. Tali corsi devono essere – di norma - previsti nel Piano.
4. Qualora, promulgazione di nuove norme o esigenze sopravvenute, rendano
necessario partecipare a corsi di formazione non previsti nel Piano, dovrà
darsene motivazione nella determinazione di autorizzazione alla partecipazione.
5. I capitoli di spesa destinati alla formazione dei dipendenti sono affidati al
Dirigente del Settore AA:GG: e Personale. Ogni determinazione di
partecipazione ai corsi esterni deve essere pertanto siglata dal Responsabile
dell’Ufficio Formazione per attestare la congruità rispetto al Piano e dal
Dirigente del Settore cui la somma è affidata per autorizzarne la spendita.
Art. 13
(Iniziative sperimentali e innovazione)
1. L’Amministrazione può sviluppare iniziative formative sperimentali, anche mediante
partnership con soggetti specializzati, pubblici e privati.
2. L’Amministrazione può, in relazione alle sperimentazioni di cui al comma 1 del
presente articolo, utilizzare per lo sviluppo degli interventi formativi ogni soluzione
innovativa utile alla migliore efficacia degli stessi.
3. L’utilizzo delle innovazioni formative deve essere tenuta in considerazione anche in
relazione all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche destinate alla
formazione.
Art. 14
(Amministrazione produttrice di servizi formativi)
1. L’Amministrazione può produrre servizi formativi per soggetti pubblici e privati.
2. I servizi formativi realizzati dall’Amministrazione a beneficio dei propri dipendenti
possono essere fruiti, previa definizione di intese e convenzioni, da dipendenti di
altre Pubbliche Amministrazioni.
3. L’Amministrazione come produttrice di servizi formativi può prendere parte anche
ad iniziative concorsuali o di confronto progettuale.
Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della
deliberazione di approvazione
2. Le disposizioni del presente disciplinare si raccordano alle previsioni definite dall’
art. 7 bis del D.Lgs n. 165/2001 e dai contratti collettivi decentrati integrativi.