COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO Deliberazione della

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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO Deliberazione della
9 Pubblicata all'Albo pretorio
in data 23/01/2015
prot. gen. n. 889
COMUNE DI SAVIGNANO
SUL PANARO
9 Trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari
con nota del 23/01/2015
prot. gen. n. 890
PROVINCIA DI MODENA
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 7 del 16/01/2015
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI
LOCAZIONE CON LA SOCIETA’ H3G S.P.A. PER
IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI
TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA
ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA.
PROVVEDIMENTI.
Seduta n. 2
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 14:00
nella Residenza Municipale.
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Si
Caroli
Germano
Sindaco
Presente
X
Tabilio
Ana Maria
Vice Sindaco
Presente
X
Montaguti Carmen
Assessore
Presente
X
Corsini
Assessore
Presente
X
Assessore
Presente
X
Totali
5
Alessandro
Marchioni Giuseppe
No
Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio.
Assume la presidenza, per la sua qualità di sindaco, il sig. Caroli Germano, il quale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
N. 7
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 16/01/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA’
H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA
MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA.
PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che in data 12 Gennaio 2009 venne stipulato con la società Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. il contratto di locazione per l’installazione di una stazione radio base
di telefonia mobile sulla porzione di terreno di proprietà comunale in Via Genova destinato a
parcheggio, censito al N.C.E.U. di Savignano sul Panaro al Foglio 24 Mappale 4 ;
RICHIAMATA la successiva nota pervenuta in data 31 marzo 2011 con cui la società
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., comunicava il subentro nei contratti citati della società H3G
S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n.1;
VISTA la richiesta presentata della società H3G S.p.A con sede legale in Trezzano sul
Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1 di rinnovo del contratto di locazione, ora in scadenza;
TENUTO CONTO che;
- l’impianto istallato permette di mantenere sul territorio comunale l’attuale standard di
copertura di telefonia mobile;
- ai fini patrimoniali risulta conveniente stipulare contratti di locazione con gestori di
telefonia mobile in luoghi ove è consentita l’installazione di impianti di radiocomunicazione,
poiché le aree richieste sono di contenute dimensioni e non pregiudicano la consistenza
patrimoniale dei beni oggetto di locazione;
- detta area pubblica in particolare già utilizzata anche da altro gestore telefonico;
ESAMINATO lo schema di contratto che prevede fra l’altro:
- durata di sei anni con facoltà di rinnovo:
- facoltà di recesso anticipato del Comune per eventuali motivi di pubblico interesse
- canone annuo di locazione di euro 12.000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare l’art.48;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato, geom.
Marco Boschetti, in ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile del servizio ragioneria,
Drusiani dott. Damiano, in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di contratto di locazione tra il Comune e la Società H3G S.p.A con sede
legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1 per il mantenimento di una
stazione radio base di telefonia mobile all’interno dell’area adibita a parcheggio ubicata in via
Genova, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
(Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015)
2) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici geom. Marco Boschetti alla stipula
del contratto in rappresentanza del Comune;
3) Di evidenziare che le somme da incamerare a titolo di canone saranno introitate al cap.1690
(cod.3.02.1690) del Bilancio di previsione dell’attuale e dei futuri esercizi finanziari;
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di sottoscrivere il nuovo contratto con l’operatore telefonico,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge;
DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 4 dell’art.134, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.
Allegato alla deliberazione di Giunta C.le n. 7 del 16/01/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dallolio dott. Paolo)
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
FRA
IL
COMUNE
DI
SAVIGNANO SUL PANARO E LA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER
LA LOCAZIONE RELATIVA ALLA PORZIONE DI TERRENO
DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI
IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE
L’anno
Duemilaquindici
il
giorno_____________del
mese
di______________, in Savignano Sul Panaro, nella Residenza
Municipale;-Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, da
registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R.
26.04.1986, n.131;-------TRA
il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, con sede in
Savignano sul Panaro (MO), via Doccia n.64, Codice Fiscale e Partita
IVA 00242970366, rappresentata in questo atto dal Geom. Marco
Boschetti, nato a Castelfranco Emilia (MO), il 29 marzo 1976, in
qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, domiciliato per la
carica presso il Palazzo Municipale di Savignano sul Panaro ed in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del
________, in seguito indicato come “Locatrice” -----------------------------------------------------------------------------E
H3G Spa a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI)
Via Leonardo Da Vinci n. 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale
1
di Milano e Codice Fiscale 02517580920, partita IVA 13378520152,
capitale Sociale € 474.303.795,00 interamente versato, rappresentata ai
fini del presente atto dai Sig. Rocco Sacco nato a Piove di Sacco (PD) il
16.06.1965 e Andrew John Ovens nato a Chippenham(GB) il 10.02.1968,
nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito
Dott. Lorenzo Stucchi, Notaio in Lodi, Piazza Castello n. 32,
Repertorio n. 188444/69171 del 11.03.2013 e registrata all'Agenzia delle
Entrate di Lodi il 02.04.2013 numero 2027 serie 1T in seguito indicata
come “Conduttrice” ----------------------------PREMESSO CHE
1) In data 12/01/2009 la società Ericsson Telecomunicazioni SpA, con
sede legale in Roma, Via Anagnina n.203 ha stipulato con il Comune di
Savignano sul Panaro (MO), un contratto registrato all’agenzia delle
entrate di Frascati in data 21/06/2010 al numero 2082 serie 3, avente ad
oggetto porzione di terreno, ivi compreso l’accesso alla porzione
concessa, il tutto posto nell’area sita nel Comune di Savignano sul
Panaro (MO) in via Genova c/o parcheggio comunale, composta da
una superficie di circa mq. 21, riportato al NCEU di Modena al
comune di Savignano sul Panaro, Foglio N. 24 Particella n. 4, per
l’installazione
di una stazione radio base
per la rete di telefonia
mobile;---------------------------------------------------------2) in data 11/03/2011 la suddetta Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha
ceduto il contratto alla società H3G S.p.A., precedentemente indicata
come “Concessionaria”, subentrando pertanto nel sopra menzionato
contratto;---2
3) le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto con il
presente atto -----------------------------------------------------------------------------CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:-----------------------------------------------------------------------------ART. 1
OGGETTO
La Locatrice cede in locazione alla Conduttrice, che accetta, la porzione
di terreno di proprietà comunale (nel seguito “l’immobile”), di
pertinenza di magazzino, sito nel Comune di Savignano Sul Panaro
(MO) Via Genova snc, catastalmente censito al NCEU di Modena, fg
24, mapp. 24, per complessivi mq. 21 (ventuno) circa, il tutto meglio
individuato nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla
convenzione come sub- allegato A. ---------------------------------------------------------------------------La Locatrice dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi
modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo
godimento dell’immobile da parte della Conduttrice, la quale resta
pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa di terzi.---------------------------------------------------L’immobile
locato
sarà
utilizzato
per
l’installazione
ed
il
mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo
quanto meglio specificato al successivo art. 6. ------------------------------------------------------La Locatrice garantisce sulla restante proprietà l’uso del passaggio
pedonale e carrabile, al fine di consentire l’accesso all’impianto di cui al
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successivo art. 6, nonché autorizza la posa e il mantenimento di
canalizzazioni interrate/linee aeree atte a consentire il passaggio dei cavi
elettrici e telefonici.---------------------------------------------------------------------------------ART. 2
DURATA
La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal
12/01/2015. Le parti convengono fin d’ora che, alla scadenza del
periodo suindicato, il contratto potrà essere rinnovato, previa
deliberazione del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo.---------------------------------------------------------------La
Locatrice
consente
che
la
Conduttrice
possa
recedere
anticipatamente dalla locazione, in qualsiasi momento, con preavviso
di 90 (novanta) giorni dato con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.-----------------------L’Amministrazione Comunale, a sua volta potrà recedere dalla presente
locazione in qualsiasi momento, per sopravvenuti gravi e giustificati
motivi di pubblico interesse, nel qual caso le parti concorderanno una
nuova area che consenta la continuità e la qualità del pubblico servizio,
area che dovrà essere compatibile con le necessità della Conduttrice, sia
per copertura, sia per tipologia, dandone preavviso di 12 (dodici) mesi
all’interessato, nei modi di cui al precedente capoverso.-----------------------------------------------ART. 3
CANONI
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Il canone annuo è concordato e stabilito in € 12.000,00 (Euro
dodicimila/00); il relativo importo sarà corrisposto con rata annuale
anticipata entro il mese di dicembre.---------------------------------------------------------------------------------Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e,
automaticamente e senza necessità che la Locatrice ne faccia richiesta, in
misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle
variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato
dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78. Quale
base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del
secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone. Il canone di
locazione decorrerà e sarà versato a partire dal 12/01/2015. ---------------------------------------------------------------I pagamenti saranno accreditati su conto corrente bancario presso
l’Istituto Unicredit Banca S.p.A. filiale di Savignano sul Panaro (MO),
intestato a Comune di Savignano sul Panaro – Tesoreria Comunale
contraddistinto dal codice IBAN di seguito indicato: IT 51 K 02008
67020 000100564103;------In caso di ritardato pagamento del canone , trascorsi 40 (quaranta)
giorni di tolleranza, la Locatrice avrà diritto agli interessi legali di mora,
calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.----------------------In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di 2(due) rate del
canone, decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di lettera
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raccomandata con avviso di ricevimento di diffida ad adempiere,
determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile; il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni è convenuto
come essenziale.------------------La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle
telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile
oggetto della presente locazione, previo benestare della Conduttrice,
dopo presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la
compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice.-------------------------------------In caso di incompatibilità degli impianti è salva la facoltà della
Conduttrice di risolvere immediatamente la presente scrittura privata
dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.---------ART. 4
CESSIONE DEL CREDITO
E’ espressamente vietata la cessione dei crediti di qualsivoglia genere
derivanti dal presente contratto.------------------------------------------------------ART. 5
USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che l’immobile è già utilizzato dalla
Conduttrice per una stazione radio-base per telecomunicazioni,
comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la
diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito l’impianto), per il
perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire
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il pubblico servizio di telecomunicazioni.---------------------------------------------------------------------La Locatrice prende atto che la Conduttrice ha la necessità di collegare
e mantenere l’impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne,
eventualmente
mediante
l’installazione
di
impianti
di
telecomunicazione in ponte radio, nel pieno rispetto di tutte le
normative di legge.-------------------La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese,
per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta
installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione,
per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro
sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli
aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione
del segnale ( c.d. swap tecnologico) , cui la Locatrice ora per allora
acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli
Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.-----------------------------------------------------------------------Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione e
mantenimento dell’impianto, di adeguamento dello stesso alle
innovazioni tecnologiche ed alle eventuali modifiche della convenzione
ministeriale di autorizzazione per il servizio di telecomunicazioni, è
condizione essenziale per tutta la durata del contratto.----------------------------------------------------------------------------La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e
domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le
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autorizzazioni
eventualmente
necessarie
alla
realizzazione
dell’impianto.-----Al termine della locazione dell’immobile, la Conduttrice provvederà a
richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, e
comunque non oltre il termine di 6 (sei) mesi a rimuovere quanto da
essa installato e alla rimessione dell’immobile in pristino stato.------------------------------------ART. 6
IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari
ed opportuni per non recare danno all’immobile.------------------------------------La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi
contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o
cose della Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di
fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività
aziendale svolta.-------------------------------------------------------------------------La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a
copertura di quei danni materiali che involontariamente possa
cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino
nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice
civile e dalla normativa tutta vigente. A tal riguardo la Conduttrice
dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice
idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia
dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto della presente locazione.
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La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata della
presente locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga
portata.--------------------------------------------------------------ART. 7
CONSEGNA E ACCESSO ALL’IMMOBILE
La Conduttrice ha il pieno e libero godimento dell’immobile nei limiti
dell’uso convenuto.----------------------------------------------------------------------La Conduttrice, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato,
avrà facoltà di accedere all’immobile senza restrizioni, in ogni
momento, ventiquattro ore su ventiquattro, festività comprese, per
effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla
installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto
impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile alla
Locatrice ed a Terzi.----------------------ART. 8
MANUTENZIONE IMMOBILE
La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, esclusivamente alla
manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto,
nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l’attività
descritta all’articolo 6.-----------------------------------------------------------------------------ART. 9
CESSIONE CONTRATTO
La Locatrice consente alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente
contratto o sublocare parzialmente l’immobile oggetto della presente
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locazione. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno
comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno trenta giorni prima. --------------------------------------------ART. 10
MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da
atto debitamente sottoscritto tra le Parti.------------------------------------------------ART. 11
ALLEGATI
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto di locazione.------------------------------------------------------------------ART. 12
REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione e i relativi adempimenti inerenti il presente
contratto, in quanto dovuti, saranno sostenuti interamente dalla
Conduttrice. ------------------------------------------------------------------------------ART. 13
DOMICILI CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: ------La Locatrice: Comune di Savignano sul Panaro via Doccia n. 64, 40156
Savignano sul Panaro (MO). ----------------------------------------------------------La Conduttrice: H3G S.p.A via Leonardo daVinci n. 1, 20090,
Trezzano sul Naviglio (MI) ------------------------------------------------------------------10
------Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente
contratto ai sensi dell’art. 9, verrà eletto contestualmente alla
comunicazione della nomina o della cessione. -------------------------------------------------------Per
ogni
controversia
derivante
dal
presente
accordo
sarà
esclusivamente competente il Foro di Modena. -----------------------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Savignano Sul Panaro (Locatrice)
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
(Geom.Marco Boschetti)
Per la società H3G SpA. (Conduttrice)
I procuratori
(Andrew John Ovens)
(Rocco Sacco)
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile la Locatrice e la
Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in
particolare, le seguenti:
art. 2 (Durata), art. 3 (Canoni), art. 5 (Uso dell’immobile), art. 6 (Impegni
della Conduttrice), art. 7 (Consegna e accesso dell’immobile) art. 9
(Cessione del contratto), art. 13 (Domicili Contrattuali e Foro
competente).-------------Letto, confermato e sottoscritto.
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Savignano sul Panaro, li ..........................
Per il Comune di Savignano Sul Panaro (Locatrice)
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
(Geom.Marco Boschetti)
Per la società H3G SpA. (Conduttrice)
I procuratori
(Andrew John Ovens)
(Rocco Sacco)
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Allegato A
Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena)
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015
Area proponente
Servizio interessato
LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Oggetto della proposta da deliberare
APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA’ H3G S.P.A.
PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE
ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA.
PROVVEDIMENTI.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere:
favorevole.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data 14/01/2015
Il responsabile _________________________
(Geom. Boschetti Marco)
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere:
favorevole.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data 15/01/2015
Il responsabile _________________________
(Dott. Drusiani Damiano)
Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena)
Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
f.to dott. Paolo Dallolio
Il Presidente
f.to Germano Caroli
Certificato di pubblicazione
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
f.to dott. Paolo Dallolio
Savignano sul Panaro, li 23/01/2015
Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/02/2015 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267).
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Savignano sul Panaro, li
Il Segretario Comunale
dott. Paolo Dallolio
Certificato di avvenuta pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 23/01/2015 al 07/02/2015 e contro
di essa non sono state prodotte opposizioni.
Savignano sul Panaro, li
Il Segretario Comunale
dott. Paolo Dallolio
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali