COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO Deliberazione della
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO Deliberazione della
9 Pubblicata all'Albo pretorio in data 23/01/2015 prot. gen. n. 889 COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 9 Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota del 23/01/2015 prot. gen. n. 890 PROVINCIA DI MODENA Deliberazione della Giunta Comunale N. 7 del 16/01/2015 COPIA OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA’ H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA. PROVVEDIMENTI. Seduta n. 2 L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 14:00 nella Residenza Municipale. Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: Si Caroli Germano Sindaco Presente X Tabilio Ana Maria Vice Sindaco Presente X Montaguti Carmen Assessore Presente X Corsini Assessore Presente X Assessore Presente X Totali 5 Alessandro Marchioni Giuseppe No Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. Assume la presidenza, per la sua qualità di sindaco, il sig. Caroli Germano, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. (X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. N. 7 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE del 16/01/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA’ H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA. PROVVEDIMENTI. LA GIUNTA COMUNALE RICORDATO che in data 12 Gennaio 2009 venne stipulato con la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. il contratto di locazione per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile sulla porzione di terreno di proprietà comunale in Via Genova destinato a parcheggio, censito al N.C.E.U. di Savignano sul Panaro al Foglio 24 Mappale 4 ; RICHIAMATA la successiva nota pervenuta in data 31 marzo 2011 con cui la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., comunicava il subentro nei contratti citati della società H3G S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n.1; VISTA la richiesta presentata della società H3G S.p.A con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1 di rinnovo del contratto di locazione, ora in scadenza; TENUTO CONTO che; - l’impianto istallato permette di mantenere sul territorio comunale l’attuale standard di copertura di telefonia mobile; - ai fini patrimoniali risulta conveniente stipulare contratti di locazione con gestori di telefonia mobile in luoghi ove è consentita l’installazione di impianti di radiocomunicazione, poiché le aree richieste sono di contenute dimensioni e non pregiudicano la consistenza patrimoniale dei beni oggetto di locazione; - detta area pubblica in particolare già utilizzata anche da altro gestore telefonico; ESAMINATO lo schema di contratto che prevede fra l’altro: - durata di sei anni con facoltà di rinnovo: - facoltà di recesso anticipato del Comune per eventuali motivi di pubblico interesse - canone annuo di locazione di euro 12.000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art.48; DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato, geom. Marco Boschetti, in ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile del servizio ragioneria, Drusiani dott. Damiano, in ordine alla regolarità contabile; Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge, DELIBERA 1) Di approvare lo schema di contratto di locazione tra il Comune e la Società H3G S.p.A con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo da Vinci n. 1 per il mantenimento di una stazione radio base di telefonia mobile all’interno dell’area adibita a parcheggio ubicata in via Genova, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, (Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015) 2) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici geom. Marco Boschetti alla stipula del contratto in rappresentanza del Comune; 3) Di evidenziare che le somme da incamerare a titolo di canone saranno introitate al cap.1690 (cod.3.02.1690) del Bilancio di previsione dell’attuale e dei futuri esercizi finanziari; SUCCESSIVAMENTE Stante l’urgenza di sottoscrivere il nuovo contratto con l’operatore telefonico, LA GIUNTA COMUNALE Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge; DELIBERA altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art.134, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000. Allegato alla deliberazione di Giunta C.le n. 7 del 16/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to Dallolio dott. Paolo) CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO E LA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER LA LOCAZIONE RELATIVA ALLA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE L’anno Duemilaquindici il giorno_____________del mese di______________, in Savignano Sul Panaro, nella Residenza Municipale;-Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.04.1986, n.131;-------TRA il COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO, con sede in Savignano sul Panaro (MO), via Doccia n.64, Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366, rappresentata in questo atto dal Geom. Marco Boschetti, nato a Castelfranco Emilia (MO), il 29 marzo 1976, in qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Savignano sul Panaro ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ________, in seguito indicato come “Locatrice” -----------------------------------------------------------------------------E H3G Spa a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) Via Leonardo Da Vinci n. 1, iscrizione al Registro Imprese del Tribunale 1 di Milano e Codice Fiscale 02517580920, partita IVA 13378520152, capitale Sociale € 474.303.795,00 interamente versato, rappresentata ai fini del presente atto dai Sig. Rocco Sacco nato a Piove di Sacco (PD) il 16.06.1965 e Andrew John Ovens nato a Chippenham(GB) il 10.02.1968, nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito Dott. Lorenzo Stucchi, Notaio in Lodi, Piazza Castello n. 32, Repertorio n. 188444/69171 del 11.03.2013 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Lodi il 02.04.2013 numero 2027 serie 1T in seguito indicata come “Conduttrice” ----------------------------PREMESSO CHE 1) In data 12/01/2009 la società Ericsson Telecomunicazioni SpA, con sede legale in Roma, Via Anagnina n.203 ha stipulato con il Comune di Savignano sul Panaro (MO), un contratto registrato all’agenzia delle entrate di Frascati in data 21/06/2010 al numero 2082 serie 3, avente ad oggetto porzione di terreno, ivi compreso l’accesso alla porzione concessa, il tutto posto nell’area sita nel Comune di Savignano sul Panaro (MO) in via Genova c/o parcheggio comunale, composta da una superficie di circa mq. 21, riportato al NCEU di Modena al comune di Savignano sul Panaro, Foglio N. 24 Particella n. 4, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;---------------------------------------------------------2) in data 11/03/2011 la suddetta Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto il contratto alla società H3G S.p.A., precedentemente indicata come “Concessionaria”, subentrando pertanto nel sopra menzionato contratto;---2 3) le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto con il presente atto -----------------------------------------------------------------------------CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:-----------------------------------------------------------------------------ART. 1 OGGETTO La Locatrice cede in locazione alla Conduttrice, che accetta, la porzione di terreno di proprietà comunale (nel seguito “l’immobile”), di pertinenza di magazzino, sito nel Comune di Savignano Sul Panaro (MO) Via Genova snc, catastalmente censito al NCEU di Modena, fg 24, mapp. 24, per complessivi mq. 21 (ventuno) circa, il tutto meglio individuato nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla convenzione come sub- allegato A. ---------------------------------------------------------------------------La Locatrice dichiara che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa di terzi.---------------------------------------------------L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione ed il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 6. ------------------------------------------------------La Locatrice garantisce sulla restante proprietà l’uso del passaggio pedonale e carrabile, al fine di consentire l’accesso all’impianto di cui al 3 successivo art. 6, nonché autorizza la posa e il mantenimento di canalizzazioni interrate/linee aeree atte a consentire il passaggio dei cavi elettrici e telefonici.---------------------------------------------------------------------------------ART. 2 DURATA La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 12/01/2015. Le parti convengono fin d’ora che, alla scadenza del periodo suindicato, il contratto potrà essere rinnovato, previa deliberazione del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo.---------------------------------------------------------------La Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dalla locazione, in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.-----------------------L’Amministrazione Comunale, a sua volta potrà recedere dalla presente locazione in qualsiasi momento, per sopravvenuti gravi e giustificati motivi di pubblico interesse, nel qual caso le parti concorderanno una nuova area che consenta la continuità e la qualità del pubblico servizio, area che dovrà essere compatibile con le necessità della Conduttrice, sia per copertura, sia per tipologia, dandone preavviso di 12 (dodici) mesi all’interessato, nei modi di cui al precedente capoverso.-----------------------------------------------ART. 3 CANONI 4 Il canone annuo è concordato e stabilito in € 12.000,00 (Euro dodicimila/00); il relativo importo sarà corrisposto con rata annuale anticipata entro il mese di dicembre.---------------------------------------------------------------------------------Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, automaticamente e senza necessità che la Locatrice ne faccia richiesta, in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dal 12/01/2015. ---------------------------------------------------------------I pagamenti saranno accreditati su conto corrente bancario presso l’Istituto Unicredit Banca S.p.A. filiale di Savignano sul Panaro (MO), intestato a Comune di Savignano sul Panaro – Tesoreria Comunale contraddistinto dal codice IBAN di seguito indicato: IT 51 K 02008 67020 000100564103;------In caso di ritardato pagamento del canone , trascorsi 40 (quaranta) giorni di tolleranza, la Locatrice avrà diritto agli interessi legali di mora, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.----------------------In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di 2(due) rate del canone, decorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di lettera 5 raccomandata con avviso di ricevimento di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni è convenuto come essenziale.------------------La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile oggetto della presente locazione, previo benestare della Conduttrice, dopo presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice.-------------------------------------In caso di incompatibilità degli impianti è salva la facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente la presente scrittura privata dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.---------ART. 4 CESSIONE DEL CREDITO E’ espressamente vietata la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.------------------------------------------------------ART. 5 USO DELL’IMMOBILE La Locatrice prende atto che l’immobile è già utilizzato dalla Conduttrice per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito l’impianto), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire 6 il pubblico servizio di telecomunicazioni.---------------------------------------------------------------------La Locatrice prende atto che la Conduttrice ha la necessità di collegare e mantenere l’impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne, eventualmente mediante l’installazione di impianti di telecomunicazione in ponte radio, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge.-------------------La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale ( c.d. swap tecnologico) , cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.-----------------------------------------------------------------------Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione e mantenimento dell’impianto, di adeguamento dello stesso alle innovazioni tecnologiche ed alle eventuali modifiche della convenzione ministeriale di autorizzazione per il servizio di telecomunicazioni, è condizione essenziale per tutta la durata del contratto.----------------------------------------------------------------------------La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le 7 autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’impianto.-----Al termine della locazione dell’immobile, la Conduttrice provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, e comunque non oltre il termine di 6 (sei) mesi a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell’immobile in pristino stato.------------------------------------ART. 6 IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all’immobile.------------------------------------La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.-------------------------------------------------------------------------La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente. A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto della presente locazione. 8 La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata della presente locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.--------------------------------------------------------------ART. 7 CONSEGNA E ACCESSO ALL’IMMOBILE La Conduttrice ha il pieno e libero godimento dell’immobile nei limiti dell’uso convenuto.----------------------------------------------------------------------La Conduttrice, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà facoltà di accedere all’immobile senza restrizioni, in ogni momento, ventiquattro ore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile alla Locatrice ed a Terzi.----------------------ART. 8 MANUTENZIONE IMMOBILE La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, esclusivamente alla manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l’attività descritta all’articolo 6.-----------------------------------------------------------------------------ART. 9 CESSIONE CONTRATTO La Locatrice consente alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente contratto o sublocare parzialmente l’immobile oggetto della presente 9 locazione. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno trenta giorni prima. --------------------------------------------ART. 10 MODIFICHE Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le Parti.------------------------------------------------ART. 11 ALLEGATI Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.------------------------------------------------------------------ART. 12 REGISTRAZIONE Le spese di registrazione e i relativi adempimenti inerenti il presente contratto, in quanto dovuti, saranno sostenuti interamente dalla Conduttrice. ------------------------------------------------------------------------------ART. 13 DOMICILI CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: ------La Locatrice: Comune di Savignano sul Panaro via Doccia n. 64, 40156 Savignano sul Panaro (MO). ----------------------------------------------------------La Conduttrice: H3G S.p.A via Leonardo daVinci n. 1, 20090, Trezzano sul Naviglio (MI) ------------------------------------------------------------------10 ------Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente contratto ai sensi dell’art. 9, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione. -------------------------------------------------------Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Modena. -----------------------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di Savignano Sul Panaro (Locatrice) IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI (Geom.Marco Boschetti) Per la società H3G SpA. (Conduttrice) I procuratori (Andrew John Ovens) (Rocco Sacco) Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata), art. 3 (Canoni), art. 5 (Uso dell’immobile), art. 6 (Impegni della Conduttrice), art. 7 (Consegna e accesso dell’immobile) art. 9 (Cessione del contratto), art. 13 (Domicili Contrattuali e Foro competente).-------------Letto, confermato e sottoscritto. 11 Savignano sul Panaro, li .......................... Per il Comune di Savignano Sul Panaro (Locatrice) IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI (Geom.Marco Boschetti) Per la società H3G SpA. (Conduttrice) I procuratori (Andrew John Ovens) (Rocco Sacco) 12 Allegato A Comune di Savignano sul Panaro (Provincia di Modena) Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015 Area proponente Servizio interessato LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE Oggetto della proposta da deliberare APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA’ H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UN IMPIANTO FISSO DI TELEFONIA MOBILE ALL’INTERNO DELL’AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DI VIA GENOVA. PROVVEDIMENTI. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: favorevole. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Data 14/01/2015 Il responsabile _________________________ (Geom. Boschetti Marco) Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: favorevole. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Data 15/01/2015 Il responsabile _________________________ (Dott. Drusiani Damiano) Comune di Savignano sul Panaro (Provincia di Modena) Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015 Letto, approvato e sottoscritto. Il Segretario Comunale f.to dott. Paolo Dallolio Il Presidente f.to Germano Caroli Certificato di pubblicazione Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Segretario Comunale f.to dott. Paolo Dallolio Savignano sul Panaro, li 23/01/2015 Dichiarazione di esecutività La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/02/2015 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Savignano sul Panaro, li Il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio Certificato di avvenuta pubblicazione Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 23/01/2015 al 07/02/2015 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. Savignano sul Panaro, li Il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali