foglio informativo factoring

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foglio informativo factoring
Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)"
Aggiornamento n. 1
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Intermediario:
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Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale !"#"$%#&''#%$()&*!!+,-./0.! !*#"(1#221#*"2)32
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LE FIGURE ECONOMICHE INTERESSATE NEL CONTRATTO DI FACTORING:
!"#!$%&'"(%&)!*+),)'()-: l’impresa che, sottoscrivendo il contratto di factoring, si impegna a cedere i crediti al factor per ottenere uno o
più servizi offerti da quest’ultimo; il fornitore è parte formale del contratto di factoring;
!"#!$.+(%&!*+)//"%'.&"%-: società dotata di un’organizzazione idonea a fornire al fornitore i servizi di factoring e controparte del contratto
di factoring;
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pur non essendo parte formale del contratto di factoring, vi è economicamente coinvolto per effetto della cessione del credito, che il
fornitore effettua al factor in esecuzione del medesimo contratto di factoring.
Nel caso di cessione di crediti derivanti da transazioni internazionali si inserisce una quarta figura, #0"45%&(! $.+(%&! *+%&&"/5%',)'()-6
ossia la società di factoring estera che eroga i servizi di factoring nel paese dell’acquirente per conto del factor domestico.
DISCIPLINA GIURIDICA
Sul piano giuridico il contratto di factoring è un contratto atipico, ossia non espressamente disciplinato dal legislatore, seppur oramai da
tempo socialmente tipizzato e riconosciuto meritevole di tutela giuridica dalla giurisprudenza.
In forza del contratto di factoring, il fornitore si impegna a cedere al factor, di regola pro solvendo, i crediti non esigibili (ossia non
scaduti), presenti e futuri, di cui è titolare verso terzi (di regola in via esclusiva e nella loro totalità), affinché il factor provveda alla loro
gestione ed al loro incasso alle rispettive scadenze.
Secondo quanto comunemente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il contratto di factoring assolve ad una funzione di
gestione dei crediti del fornitore, cui si possono affiancare una funzione assicurativa (nell’ipotesi di c.d. factoring pro soluto) ed una
funzione di finanziamento, come in appresso meglio precisato.
Data la sua atipicità normativa, il factoring è disciplinato in via esclusiva dalle condizioni generali di contratto redatte dal factor ed
accettate dal fornitore (c.d. contratto per adesione). Tuttavia, in considerazione della sua natura, finalizzata a fornire un servizio alle
imprese, è frequente l’ipotesi in cui la disciplina contrattuale del rapporto viene redatta concordemente tra le parti per un più compiuto
soddisfacimento delle esigenze del fornitore.
Per quanto concerne invece le cessioni di credito, attraverso le quali il rapporto di factoring trova esecuzione, esse sono disciplinate,
oltre che dalle norme generali del Codice Civile in materia di cessione del credito (artt. 1260 – 1267 c.c.), dalle norme speciali dettate
dalla legge 21 febbraio 1991 n° 52 “Disciplina dell a cessione dei crediti di impresa”.
Il Codice Civile, attraverso gli articoli dal 1260 al 1267, regolamenta la cedibilità dei crediti, determina l’efficacia della cessione nei
confronti del debitore e dei terzi, sancisce l’obbligo per il cedente del trasferimento al cessionario dei documenti probanti, nonché
l’obbligo di garanzia dell’esistenza del credito ed il trasferimento di diritto dei privilegi e garanzie del credito; detta infine le norme che
regolamentano la garanzia della solvenza del debitore ceduto.
A seguito della considerevole diffusione del factoring e del riconoscimento dell’opportunità di tutelare gli interessi perseguiti da questa
figura contrattuale, il legislatore ha dettato, mediante la legge 21 febbraio n. 52, una disciplina speciale della cessione dei crediti di
impresa, che integra ed in parte deroga al disposto generale del Codice Civile.
La nuova legge infatti disciplina l’ambito di applicazione, definendo i soggetti ed identificando la provenienza dei crediti, introduce la
cessione dei crediti di massa e crediti futuri, detta regole particolari circa l’opponibilità della cessione ai terzi ed al fallimento del cedente,
introduce nuove norme sulla revocatoria fallimentare, sia con riferimento ai pagamenti del debitore ceduto in caso di suo fallimento, che
con riguardo alle cessioni di credito per il caso di fallimento del cedente.
Particolare rilevanza assume la norma dell’art. 4 della L. n. 52/1991, secondo la quale la cessione di crediti eseguita in forza di un
contratto di factoring avviene di regola 5&%! /%#7)',%6! ossia con garanzia da parte del cedente della solvenza del debitore ceduto nei
limiti del corrispettivo pattuito. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento del debitore ceduto, il cedente sarà tenuto a restituire al
factor la somma da questo già ricevuto a titolo di corrispettivo della cessione del credito.
Pertanto, solo se il factor rinuncia in tutto o in parte alla predetta garanzia di solvenza da parte del cedente, la cessione dei crediti
avviene 5&%! /%#2(%6! con assunzione da parte del factor del rischio di mancato pagamento del debitore ceduto, nei limiti ed alle
condizioni previste nel contratto di factoring.
I SERVIZI RESI
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Indirizzo e-mail: [email protected]
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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Gestione
La gestione dei crediti è l'attività centrale del factoring. Attraverso questo servizio la Banca mette a disposizione della clientela la propria
professionalità ed esperienza nelle tecniche di gestione dei crediti. Tale attività include l'adempimento di tutti gli obblighi correlati al
controllo delle scadenze dei crediti, al sollecito dei pagamenti ed al loro incasso, tramite rimessa diretta o servizio di portafoglio.
A richiesta del Fornitore e dietro sottoscrizione di separato accordo, il Factor potrà fornire ulteriori prestazioni, quali valutazione di
debitori ed azioni di recupero anche giudiziale dei crediti.
La flessibilità delle procedure permette di arricchire gli standard operativi con soluzioni di gestione personalizzate in relazione ai settori
merceologici o alle esigenze specifiche della clientela.
Il ricorso a questo servizio avviene con il trasferimento dei crediti, attraverso la cessione, dal creditore al Factor, che può quindi
richiedere ed ottenere il pagamento da parte del debitore.
Garanzia
La garanzia è il servizio attraverso il quale il cliente, per il tramite della cessione dei crediti pro soluto, trasferisce alla Banca i rischi
relativi alla solvibilità dei suoi debitori. Attraverso questo servizio la Banca offre alla clientela la copertura dei rischi di mancato
pagamento dei suoi debitori, assumendosi le eventuali perdite. Le coperture dei rischi possono riguardare tutti i debitori del cedente o
solo una parte di essi, scelta di comune accordo; la garanzia può coprire anche il 100% del valore di tutti i crediti che presentino
caratteristiche preventivamente determinate dal factor, ma comunque nel massimale contrattualmente stabilito (di regola 30 volte le
commissioni pro soluto complessivamente pagate nell’annualità di riferimento); il pagamento degli indennizzi relativi ai crediti insoluti e
garantiti avviene decorso un breve termine dalla relativa scadenza, di regola non inferiore a 210 giorni (per le operazioni di export
factoring, 120 giorni).
Per ogni debitore proposto in cessione, viene effettuata una specifica analisi e comunicato al cliente l'importo che è possibile garantire.
Finanziamento
Il servizio finanziario viene conseguito dal cedente con lo smobilizzo dei crediti inesigibili (ossia non scaduti) verso la propria clientela,
richiedendo al factor il pagamento anticipato di tutto o parte del corrispettivo di cessione dei crediti medesimi.
Ricorrendo a questo servizio, quindi, il cliente ottiene l'immediata monetizzazione dei crediti presenti e futuri ceduti al factor.
Per il ricorso a questo servizio è determinante l'esito positivo della preventiva valutazione effettuata sui debitori offerti in cessione.
La qualità dei debitori e la loro affidabilità permettono alla nostra banca di fornire un supporto finanziario che si aggiunge a quello
eventualmente già messo a disposizione dalle banche del Gruppo o dal sistema bancario in generale.
RISCHI TIPICI
In caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto, il cedente è obbligato alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di
anticipato pagamento del corrispettivo (fatto salvo il caso di anticipazioni a fronte di cessioni pro soluto, nei limiti dell’importo della
garanzia).
Il verificarsi di ritardi nell’incasso dei crediti genera l’addebito di commissioni di plus factoring (commissioni di ritardato pagamento) a
remunerazione dell’attività svolta dal factor nei confronti del ceduto per ottenere i pagamenti.
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- TASSO NOMINALE ANNUO (T.A.N.)
. capitalizzato con periodicità trimestrale posticipata applicato alle operazioni espresse in euro: 7,500%
. capitalizzato con periodicità trimestrale posticipata applicato alle operazioni espresse in euro:
- per le divise quotate LIBOR: tasso LIBOR maggiorato di 5,15 punti
- per le divise non quotate: tasso LIBOR, a richiesta, viene applicato il tasso di provvista sul mercato internazionale
maggiorato di 5,15 punti
- INTERESSI DI MORA con addebito annuale:12,00%
- TASSO DI SCONFINAMENTO: 3% in più rispetto al tasso applicato
- COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO da percepire su massimo saldo debitore di ciascun mese: 0,10%
- VALUTA SULL’EROGAZIONE: 10 giorni lavorativi
- GIORNI BANCA PER SCONTO: 20 giorni di calendario
- COMMISSIONI DI PRATICA (calcolata sui numeri debitori generati) : Euro 125,00
Il limite massimo, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla Legge 108/96 in
materia di usura.
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Tasso concordato pari a Euribor 3 mesi lettera media mese precedente (divisore 360) + 4% spread
A partire dal 28-02-06 ad un conto factoring regolato a tale condizione sarebbero stati applicati i seguenti tassi :
dal 1 Marzo 2006 al 31 Marzo 2006 = 2,589% + 4% = 6,589 %
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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dal 1 Aprile 2006 al 30 Aprile 2006 = 2,709% + 4% = 6,709 %
dal 1 Maggio 2006 al 31 Maggio 2006 = 2,791% + 4% = 6,791 %
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Spese istruttoria pratica e registrazione contratto “una tantum”: euro 516,46
Spese di rinnovo pratica, annuali: euro 154,94
Spese di valutazione per ciascun debitore per ogni anno o frazione: euro 87,80
Spese postali per ogni plico:
Italia: euro 7,75
Estero: euro 25,82
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario (bolli esclusi): euro 38,74
Spese di tenuta conto (trimestrale): euro 51,65
Estratto conto (trimestrale): euro 51,65
Spese per registrazione in conto, per operazione: euro 2,07
Spese per produzione ed invio di documenti contabili, per ciascun documento: euro 3,10
Spese per certificazioni a società di revisione o a terzi, per ciascuna dichiarazione: euro 129,11
Spese per scarico fideiussione: euro 51,64
Spese per duplicazione documenti, per ciascun documento duplicato: massimo euro 7,75
Spese per duplicato contratto o consegna documento di sintesi pre-contrattuale: massimo euro 50,00
Spese per chiusura rapporto: euro 129,11
Spese per bonifico ordinario:
Italia: euro 2,58
Estero: euro 5,16
Spese per bonifico urgente: 0,2% sull’importo del bonifico con minimo di: euro 25,82
Spese per preavviso di bonifico, per ogni preavviso: euro 18,08
Addebito al costo dell’imposta di bollo e/o di registro su atti e/o documenti
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-
Spese per l’emissione di effetti/documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei, sia elettronici, per ciascun
effetto/documento emesso: euro 1,81
Spese per ogni elenco/distinta riepilogativa: euro 3,62
Spese per incasso tramite effetti/documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei,sia elettronici, per ciascun incasso:
euro 10,33
Spese per richiamo effetti/documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei, sia elettronici, per ciascun
effetto/documento richiamato: euro 15,49
Spese per proroghe di scadenza di effetti/documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei, sia elettronici, per ciascun
effetto/documento prorogato: euro 15,49
Spese per insoluti a fronte di effetti/documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei,sia elettronici, per ciascun
effetto/documento insoluto, oltre al recupero delle spese bancarie: euro 15,49
Spese per richieste d’esito su effetti/documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei, sia elettronici, per ciascuna
richiesta d’esito: euro 12,91
Spese per incasso e accredito fatture/crediti non cedute, per ogni incasso: euro 25,82
Valute d’incasso:
7 giorni lavorativi per gli incassi dei crediti ceduti a mezzo bonifico bancario;
21 gg per gli incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti/ricevute bancarie e/o altri mezzi d’incasso accolti
“salvo buon fine”)
15 gg lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari su e fuori piazza, assegni di c/c postale,
assegni circolari fuori piazza
6 gg lavorativi per gli incassi pervenuti a mezzo assegni circolari su piazza
stesso giorno dell’operazione per incassi mediante versamenti in contanti presso le nostre casse con
commissione di euro 0,52 per ogni euro 500,00 versate o frazione per le operazioni di conteggio, registrazione e
versamento sui conti bancari
Cambio di negoziazione: 0,3% in più del cambio ufficiale del giorno
Commissioni d’intervento su operazioni in divisa: 0,2% oltre reclamate
Addebito al costo di bolli su effetti e/o documenti
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Commissione di gestione (alternativamente fra loro):
1) 0,50% per ciascun mese o frazione di prevista durata dei crediti ceduti da calcolarsi sul valore nominale degli
stessi e sulle eventuali note credito e/o note debito correlate
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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2)
commissione secca del 2,00%, da calcolarsi sul valore nominale dei crediti ceduti e sulle eventuali note
credito e/o note debito correlate
Commissioni di plus factoring: 0,30% per ciascun mese o frazione di ritardato pagamento del credito, da calcolarsi
sul valore nominale dello stesso e sulle eventuali note di credito e/o note di debito correlate
Giorni di Franchigia,calcolati dalla scadenza naturale della fattura non inferiore a 7
Commissioni di proroga scadenze: 0,30% per ciascun mese o frazione di proroga della scadenza originaria del
credito da calcolarsi sull’importo prorogato e sulle eventuali note di credito e/o note di debito correlate
Commissioni secca per il rilascio di garanzia di solvenza sui debitori, da calcolare sul valore nominale dei crediti
ceduti e sulle eventuali note di credito e/o note di debito correlate, in aggiunta alle commissioni di gestione:
Italia: 2,00%
Estero: 4,00%
Spese per fattura/documento (handling):
Italia: euro 7,75
Estero: euro 25,82
Spese per retrocessione di crediti non incassati, per ogni fattura/documento retrocesso: euro 7,75
Spese per solleciti di pagamento ai debitori:
1° Sollecito: esente
2° Sollecito: euro 7,75
3° Sollecito: euro 10,33
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Spese fisse d’intervento istruttoria su ogni debitore nei confronti del quale il cedente chiede di agire: euro 206,58
Commissione d’intervento: 0,30% secca sull’importo nominale dei crediti oggetto dell’azione legale, da addebitarsi
all’avvio dell’azione stessa
Commissione di recupero: 0,20% secca sull’importo lordo recuperato (comprensivo degli interessi/spese recuperati)
Recupero dei bolli e delle spese vive sostenute
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-
-
dilazione entro i termini massimi di proroga concessi al debitore ceduto: parametro Euribor 3 mesi, maggiorato di
una componente fissa (spread) pari a 4,00 p.p., da calcolare per il periodo di dilazione, sul valore nominale dei
crediti e sulle eventuali note di credito e/o debito correlate
dilazione oltre i termini massimi di proroga concessi al debitore ceduto: 2,00 p.p. in aggiunta alla condizione prevista
per la dilazione entro i termini massimi di proroga da calcolare per il periodo di ulteriore dilazione sul valore nominale
dei crediti e sulle eventuali note di credito e/o note di debito correlate
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Le condizioni generali che disciplinano il contratto di factoring sono conformi allo schema standard concordato dall’ASSIFACT – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
FACTORING, associazione di categoria che riunisce tutte le imprese italiane esercenti l’attività di factoring.
Peraltro, essendo il contratto di factoring finalizzato a fornire un servizio alle imprese, non è infrequente l’ipotesi in cui dette condizioni generali vengano, d’intesa con il
cliente, modificate, al fine di un più compiuto soddisfacimento delle esigenze del fornitore.
Circa la clausola di cui all’art. 18 - Norme in materia di trasparenza del rapporto, si rileva che la stessa deve intendersi superata dalle disposizioni emanate dalla
Banca d’Italia con provvedimento del 25 luglio 2003 in attuazione della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003.
Detta clausola pertanto deve intendersi cassata e sostituita di diritto dalle predette Istruzioni di Vigilanza, alle quali la Banca si atterrà per l’esecuzione delle variazioni
apportate unilateralmente alle condizioni, anche economiche, disciplinanti il contratto di factoring.
34+12151/21"
- Factor indica, oltre alla MPS LEASING & FACTORING S.p.A., anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per
l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
- Fornitore indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring:
- Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - o Ente Pubblico o Pubblica amministrazione tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o
più crediti;
- Credito indica:
a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto
di ricevere dal debitore in pagamento di beni e o servizi;
b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal debitore a titolo diverso;
- Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la
legge n. 52/91 nel caso dei crediti sub a) e gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).
"
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II contratto di factoring, oltre che la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti di propri debitori, prevede l'esecuzione
da parte del Factor delle seguenti prestazioni:
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
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a) il sollecito, l’intimazione del pagamento e l’incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi debitori;
b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
c) l’assunzione, in tutto o in parte del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori.
Inoltre, a richiesta del Fornitore, il Factor può effettuare altre prestazioni (valutazione di potenziali clienti italiani ed esteri, recupero crediti, l'assunzione del rischio di
ritardato pagamento, concessione di ulteriori dilazioni di pagamento ai debitori ecc.) che saranno disciplinate con separati accordi nei quali verranno fissati i relativi
compensi.
314-15612,"3766,"-7441/27"
TERMINI E MODALITÀ.
Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere con la
cessione di ciascun singolo credito, il Fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi.
Le comunicazioni al Debitore sono a cura e spese del Fornitore. L'avvenuta cessione deve essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai
crediti ceduti. Il Fornitore deve
consegnare al Factor, entro 30 giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria. Per i crediti
sorgenti da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore deve consegnare al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di
fatturazione.
I crediti si intendono ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.
In deroga al III comma dell'Art. 1263 C.C. si intende che oggetto della cessione sono anche i frutti scaduti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti
prevedano l'emissione di ricevute bancarie o di bollettini di incasso, sarà cura del Factor emettere la relativa documentazione ed inviarla all'incasso addebitando le
relative spese al Fornitore.
GARANZIE DEL FORNITORE.
Il Fornitore garantisce, con espressa rinuncia ad ogni eccezione in proposito:
a) che i crediti ceduti sono o saranno - in caso di cessione di crediti futuri - certi, liquidi ed esigibili alla scadenza;
b) che l'importo dei crediti ceduti è o - in caso di cessione di crediti futuri – è incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni
effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
d) che è o sarà - in caso di cessione di crediti futuri - unico legittimo e pieno titolare dei crediti oggetto di cessione;
e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i
servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri
vincoli a favore di terzi;
f) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 del contratto.
OBBLIGHI DEL FORNITORE
Informazione
Il Fornitore deve preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume di affari in corso e
previsionale, specificando altresì l’esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente
il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l’avvio di altri rapporti di factoring.
Il Factor è autorizzato a comunicare alle Autorità di Vigilanza ed a banche dati che non abbiano fini di lucro, dati concernenti il rapporto di factoring.
Rapporti con i debitori
Il Fornitore deve far si che tutti i contratti di fornitura stipulati con i debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga delle parti, che non
contengano clausole lesive degli interessi del Factor e che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai debitori esclusivamente al Factor.
Il Fornitore deve tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.
Il Fornitore è inoltre impegnato a non divulgare le informazioni e valutazioni relative ai debitori ricevute dal Factor.
Collaborazione
II Fornitore è tenuto a collaborare con il Factor, fornendo di sua iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro
eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Deve inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi
con i debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. Deve evidenziare l'eventuale esistenza di partecipazioni dirette o indirette nell'attività del
debitore ceduto o di quest'ultimo in quella del Fornitore stesso. Ove si rendesse necessario, il Fornitore presterà al Factor la propria collaborazione nell' acquisizione
di documentazione legale o contrattuale a firma dei debitori e/o di eventuali terzi, identificando di presenza i materiali sottoscrittori di tali atti ed autenticandone le
firme, anche agli effetti della normativa antiriciclaggio (legge n. 197/91 ), operando in tal caso come mandatario del Factor.
PRESTAZIONI DEL FACTOR
Registrazione ed incasso dei crediti ceduti
II Factor provvede all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ed intimazioni ai debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti con le procedure d'uso che
il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare. II Factor provvede a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore a mezzo
dei propri elaborati delle successive attività di gestione.
Il Factor potrà mettere a disposizione del Fornitore I'accesso diretto al proprio sistema informativo consentendogli sia l'effettuazione di operazioni di inquiry al fine di
ottenere in tempo reale tutte le informazioni sull' attività di gestione dei crediti svolta dal Factor, sia il trasferimento reciproco di tutte le registrazioni relative ai crediti
ceduti.
Pagamento anticipato del corrispettivo
Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell' incasso effettivo degli stessi o della data
convenzionalmente stabilita. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata in separato accordo. In tal caso, salva
rinuncia espressa da parte del factorr, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore, impegnandosi, in caso di mancato incasso alla scadenza di crediti ceduti a
restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a fronte degli stessi a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino
alla data della restituzione, nonché tutte le spese anche di carattere legale.
Rinuncia alla garanzia della solvenza
Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore ed a proprio insindacabile giudizio, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla
solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore medesimo.
DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO8"
Modalità, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del factor
II Fornitore può richiedere, nelle forme indicate dal Factor, che questi assuma il rischio del mancato pagamento di un determinato debitore, ed il Factor comunicherà al
Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l’eventuale importo del plafond accordato, le ulteriori condizioni e la data di approvazione. Si intendono
in ogni caso espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del Factor quei casi il cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di causa di forza maggiore. I
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Indirizzo e-mail: [email protected]
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Decorrenza
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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crediti che all’atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l’ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione del
rischio del Factor, salvo quanto previsto in contratto in merito alla rotatività dei plafond.
Caratteristiche del plafond di credito.
Il plafond di credito sul Debitore è rotativo e pertanto, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in
essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo. Nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel plafond vi rientreranno
automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di fatturazione devono essere
trasmesse al Factor tutte indistintamente le fatture e le bolle di consegna relative a tutti i crediti vantati nei confronti dei Debitore garantito ancorché eccedenti l'importo
della garanzia stessa o non aventi le caratteristiche per poter essere accolti pro-soluto.
Revoca e riduzione del plafond di credito.
È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi, dandone comunicazione per iscritto al
Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo, ivi compreso il telex e il telefax. All'atto della revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le
caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor. In caso di revoca di un plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a
cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di
pagamento.
In caso di riduzione di un plafond di credito l'accoglimento in garanzia dl altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per un ammontare complessivo
superiore a quello della riduzione. La garanzia dei Factor si intenderà automaticamente decaduta senza necessita di ulteriori comunicazioni da parte dello stesso
qualora il Fornitore non provvedesse a offrire in cessione crediti o, nel caso di crediti futuri a trasmettere le fatture o comunicarne i dati ove convenuto, per un periodo
continuativo di 6 (sei) mesi.
RIASSUNZIONE DEL RISCHIO IN CAPO AL FORNITORE.
II rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore potrà ritornare in capo a quest'ultimo al verificarsi dei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore medesimo, o si renda inadempiente anche ad uno solo degli
obblighi indicati in contratto, in tal caso il plafond di credito si intenderà come mai concesso;
b) qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, o suo inadempimento anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto od al verificarsi di
ogni altro fatto cui il contratto stesso connetta espressamente tale conseguenza;
c) qualora si verifichi l'omissione anche di un solo Debitore quando il Fornitore si sia impegnato a cedere al Factor tutti i propri crediti nei confronti dei clienti
appartenenti ad un segmento determinato ed omogeneo della propria clientela.
Qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
1) - inadempienze contrattuali del Fornitore; 2) - contestazioni sulle forniture; 3) - compensazioni con crediti vantate nei confronti del Fornitore, 4) - compensazioni per
danni contrattuali od extra-contrattuali sollevate sia giudizialmente che extra-giudizialmente dal Debitorenei confronti del Fornitore anche non attinenti
specificatamente l'ordine o il contratto in corso di esecuzione od eseguito, la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà
addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 60 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del debitore; in
assenza di tale amichevole composizione il Fornitore riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti,
maggiorato degli interessi per il periodo intercorso sino alla data della restituzione.
II Factor ha il diritto di esaminare, con opportune riservatezza e cautela, per mezzo dei propri incaricati, in qualsiasi tempo, presso il Fornitore, la corrispondenza, i libri
contabili ed i documenti in rapporto con l'oggetto e gli effetti della presente garanzia, pena la decadenza di ogni diritto ad indennizzo in caso di opposizione. In tutti i
casi di decadenza dell'approvazione del credito o del diritto di indennizzo le commissioni e competenze riscosse resteranno acquisite al Factor a titolo di penale.
CORRISPETTIVO DELLE CESSIONI DI CREDITO.
Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito più sopra, sarà dal Factor dovuto al Fornitore alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di
ciascun credito. In caso di crediti per i quale il Factor ha assunto il rischio di mancato pagamento e nei limiti del plafond accordato sul debitore – il corrispettivo sarà
dovuto decorsi 210 gg. dalla loro scadenza, o dopo che sia trascorso il più lungo periodo medio di ritardo desunto dai precedenti pagamenti del Debitore, salva la
facoltà del Factor di anticiparne la corresponsione, come previsto nella precedente sezione "Prestazioni del Factor". Ove successivamente al versamento del
corrispettivo, il rischio di insolvenza venga riassunto dal Fornitore, quest'ultimo dovrà restituire al Factor quanto ricevuto a tale titolo, maggiorato degli interessi per il
periodo intercorso sino alla data della restituzione.
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CONTABILIZZAZIONE
L'ammontare del corrispettivo verrà accreditato al Fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto
incasso dei crediti stessi oppure, in caso di cessione di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine indicato al punto precedente
I versamenti anticipati di quote del corrispettivo verranno registrati a debito del Fornitore all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed
alle condizioni concordate in separate pattuizioni.
Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto, che si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore salve contestazioni specifiche da opporre al
Factor, a mezzo lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Tale tacita approvazione avrà luogo per ogni ulteriore documento
contabile che il Factor ritenga di inviare al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra indicati faranno piena prova nei confronti del
Fornitore. Ove il Fornitore ottenga l'accesso diretto al sistema informativo del Factor, potrà consultare direttamente ed in tempo reale tutte le informazioni contabili
relative al rapporto di factoring ed alIe condizioni economiche che lo regolano; il Factor sarà quindi autorizzato ad omettere la stampa e l’invio di tutti i documenti
contabili privi di rilevanza fiscale.
COMPENSAZIONE VOLONTARIA.
Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti
del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti a qualsiasi titolo, nonché i crediti ceduti al Factor
da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi.
NORME IN MATERIA DI “TRASPARENZA”
Il Factor si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano i rapporti di factoring. Le comunicazioni relative saranno
validamente fatte dal Factor mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dai Fornitore oppure mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico del Factor
ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. Il Factor si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche
applicate ai rapporti di factoring, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al Fornitore, le prescrizioni del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, il cui testo è
affisso nei locali aperti al pubblico del Factor medesimo.
DURATA - RECESSOII contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti - purché adempienti - recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR, telegramma, telex
o telefax all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.
RISOLUZIONE
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
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Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice CiviIe. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456
del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata, telegramma telex e telefax in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi
previsti in contratto.
EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente
contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore.
In caso di scioglimento e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 giorni dal momento in cui perverrà all'altra
parte la dichiarazione di recesso o dal verificarsi dell'effetto risolutivo.
FORO.
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Siena, salve la facoltà per il Factor di adire il Foro nella cui competenza risulta essere la dipendenza
interessata al presente rapporto.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una procedura di
risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata
all’Ufficio reclami o all’Ombudsman Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto con lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, contro
rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad
oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i
quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa,
ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario, Organo
collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV novembre, 114 – 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta
scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti
informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia
alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a !"#$###$!%&!'()*+*,-(.!/,0*1&0&.!1*(-(!&',00&0&!(-02,!3#!4*,2-*!'&5!
ricevimento della richiesta di intervento ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati, fino a 120 giorni , in caso di richiesta integrazione
della documentazione al ricorrente.
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Operazione finanziaria con la quale gli interessi maturati su un capitale si aggiungono al capitale stesso in
modo che anch'essi producano interessi insieme col capitale. Gli interessi vengono cioè "capitalizzati",
ossia diventano capitale che produce ulteriori interessi.
Contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce, con o senza il consenso del debitore (ceduto), il proprio
credito a un terzo (cessionario).
Espressa in misura percentuale e si applica sulla punta massima dello scoperto, raggiunta in un periodo.
Compenso dovuto in cambio di una prestazione di servizi o cessione di beni e/o crediti.
Strumento di pagamento in valuta estera (banconote, assegni, bonifici, ecc,)
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Ammontare massimo del credito che una banca (o altro soggetto / operatore economico) concede ad un
cliente in relazione alla valutazione dei requisiti di quest'ultimo (c.d. requisiti di affidabilità: patrimoniali,
morali, precedenti commerciali, garanzie, ecc. ).
Nelle operazioni di sconto, sono i giorni lavorativi bancari o di calendario che si aggiungono, per il calcolo
degli interessi di sconto, ai giorni effettivi intercorrenti tra la data dell’operazione e la scadenza dei crediti
scontati.
Un qualunque giorno in cui le banche sono aperte per la normale operatività a Milano, Londra e
Lussemburgo e in cui è operativo il Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System –
TARGET (o eventuale sistema sostitutivo).
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Aggancio del valore di un tasso ad un indice variabile (detto anche parametro). Di regola l’indice è un
tasso, una media di tassi e/o di prezzi.
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Interessi dovuti, nella misura stabilita in contratto, per il caso di ritardo (mora) da parte del debitore
nell’adempiere la propria obbligazione di pagare alle scadenze pattuite. Vengono calcolati sull’intero
ammontare dovuto (capitale e interessi) per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data di
pagamento.
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Tasso ufficiale applicato dalla Banca Centrale nelle operazione di finanziamento del sistema bancario.
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Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. , - Sede legale: 53100 Siena - Piazza
Salimbeni, 3 - Direzione Generale e sede amministrativa: 53100 Siena - Via Lippo Memmi, 7-9. Sede secondaria: 59100 Prato - Viale
della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
fiscale 92034720521 – Partita IVA 01073170522 - Iscrizione al n. 5515 dell’Albo delle Banche di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 385/1993
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice banca 3210.2 - Codice gruppo 1030.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
Indirizzo e-mail: [email protected]
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Decorrenza
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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Tasso applicato sugli importi utilizzati in eccesso rispetto fido accordato.
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Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche
europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell’ EURIBOR). Il tasso
viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/360 rilevato giornalmente alle ore 11 dal
Comitato di Gestione dell’ EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento
vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3, mesi
etc.).
(London Interbank Offered Rate) si intende il tasso rilevato giornalmente dalla British Bankers’ Association
alle ore 11.00 - ora di Londra.
Tasso di interesse, espresso in percentuale, riferito ad un periodo di tempo pari ad un anno.
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Data di decorrenza della maturazione degli interessi; viene determinata aggiungendo giorni lavorativi
bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione.
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Moneta circolante in un Paese estero.
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Prezzo di una divisa estera espresso nella divisa di un altro Paese. Esempio: Cambio Euro/Franco
svizzero (EUR/CHF)” si intende quanti Franchi Svizzeri sono necessari per ogni euro;
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NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
Data: ……………………………..
Firma ……………………………………………………………………………………………….…
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della Repubblica, 227 - Capitale Sociale: Euro 287.965.745,00 i.v. – Riserve: Euro 0 - N. iscrizione Registro Imprese di Siena e Codice
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