disciplinare per la concessione d`uso del marchio d`area

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disciplinare per la concessione d`uso del marchio d`area
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO D'AREA
"SLOW LIFE - IN VIAGGIO TRA CULTURA E NATURA" PER PRODOTTI
ENOGASTRONOMICI : RAFIOLA
Premessa
Il marchio d'area ha come obiettivo principale la promozione turistica del territorio attraverso
l'identificazione e la valorizzazione delle caratteristiche tipiche, legate ad aspetti ambientali,
economici, storici o socio-culturali.
L'adozione del marchio d'area permetterà di promuovere non solo il territorio ma anche alcuni
prodotti agroalimentari riconoscendo la qualità e la tipicità dei prodotti sottolineandone il legame
con il territorio.
Il marchio d'area può essere, dunque, riconosciuto anche ad un prodotto come attestazione di
territorialità di uno specifico prodotto al fine di sviluppare la promozione di un'immagine unitaria
sui mercati nazionali ed internazionali.
Tutti i riferimenti al marchio d'area, titolarità e gestione del marchio, obiettivi e finalità del
marchio, criteri per la concessione del marchio, condizioni e modalità di utilizzo del marchio,
procedure per la richiesta del marchio, controlli, sanzioni, revisioni, analisi, misurazioni e
miglioramento, sono contenuti nel disciplinare generale
Il presente Disciplinare è parte integrante del Disciplinare generale del Marchio d’Area e
rappresenta un disciplinare speciale applicabile alla Rafiola quale prodotto enogastronomico
1. Oggetto del disciplinare
Il presente Disciplinare definisce i requisiti e le procedure per la concessione del Marchio d'area ai
prodotti agroalimentari e nello specifico alla “Rafiola”.
Per le caratteristiche generali del marchio d'area si veda l'art.2 del Disciplinare Generale.
Per la Titolarità e Gestione del Marchio si rimanda all'art. 3 del Disciplinare Generale
2.I soggetti
I soggetti che possono richiedere il Marchio d’area sono le aziende che producono la rafiola nel
comune di Gerace.
3.Caratteristiche del prodotto
Il marchio d’area viene riconosciuto al singolo prodotto tradizionale e non all’azienda produttrice.
Questo significa che un’impresa che produce diversi prodotti potrà utilizzare il marchio soltanto
sui prodotti per cui lo ha richiesto e ottenuto, ovvero nella fattispecie per la "Rafiola.
Il Marchio d’area "Rafiola" è riservato esclusivamente al biscotto ricoperto di glassa bianca
4.Obiettivi e Finalità
Fermo restando le finalità e gli obiettivi descritti nell'art. 4 del Disciplinare generale del Marchio
d’Area, gli obiettivi specifici derivanti dall'adozione del marchio d'area per la "Rafiola", sono:
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promuovere la “Rafiola” come prodotto territoriale;
migliorare e assicurare un adeguato livello qualitativo per la “Rafiola” ;
informare i consumatori in ordine alla provenienza, al livello qualitativo della
“Rafiola” e dei suoi derivati
promuovere e sostenere la visibilità della “Rafiola” e la commercializzazione
nei mercati locali, nazionali ed internazionali.
5. Criteri
I soggetti richiedenti l'uso del marchio d'area devono attenersi in primo luogo ai criteri generali
all’art.5 del disciplinare generale di concessione del marchio d'area che rappresentano i criteri
minimi obbligatori per l’ottenimento del Marchio e sono uguali per tutti i soggetti,
indipendentemente dalla natura dei prodotti/servizi che essi erogano
A questi si aggiungono dei criteri specifici che attengono alla sede di produzione, agli aspetti
produttivi, riguardanti la zona di produzione, le tecniche produttive e le caratteristiche del
prodotto finito.
5.a) Ambito di applicazione
Nello specifico il riconoscimento del Marchio è assegnato alla “Rafiola", biscotto ricoperto di glassa
bianca prodotta nel comune di Gerace.
5.b) Zona di produzione del prodotto
Il Marchio d’area “Rafiola” viene riconosciuto al prodotto realizzato in comune di Gerace.
5.c)Processo di produzione
La “rafiola” è un biscotto ricoperto di glassa bianca e prodotto con uova, zucchero, Farina 00, buccia di
limone e succo di limone
Per realizzare la Rafiola si mescolano in un recipiente di acciaio fino a farli amalgamare uova, zucchero,
Farina 00, buccia di limone e succo di limone e si realizza la pasta; per realizzare la glassa si sbattono
l’albume dell’uovo e lo zucchero fino a farli montare e quindi si ricopre la pasta. I bisccoti, dunque,
vengono cotti in forno a fuoco basso.
5.d) Caratteristiche del prodotto finito
La forma classica del "Rafiola" è un biscotto ricoperto di glassa bianca di circa 100 grammi, di dimensioni
rettangolari di circa 10*10 cm e di circa 3 cm di altezza. Il sapore è dolce con un forte aroma di limone.
5.e) Informazioni ai clienti
Le aziende che otterranno il marchio per il proprio prodotto dovranno impegnarsi nell'informare il
cliente sulle caratteristiche, la storia, la qualità e l’origine dei propri prodotti, fornendo notizie
chiare e dettagliate attraverso tutti gli strumenti idonei manifesti, volantini, brochure, sito
internet, ecc.
6.f) Visite in azienda
I soggetti che otterranno il marchio dovranno disporre di percorsi di visita e conoscenza dei
processi produttivi aziendali, visite guidate e/o attività dimostrative e degustazioni su
prenotazione
7. Condizioni e modalità di utilizzo
Per richiedere il Marchio d’Area i soggetti interessati devono rispettare i requisiti di ammissione
contenuti nel Disciplinare generale e nel Disciplinare per i prodotti enogastronomici - "Rafiola ".
Per le modalità di utilizzo del marchio si rimanda all'art. 7 del Disciplinare generale e al Manuale
d'uso.
8. Procedure per la richiesta e la concessione del marchio
L'iter procedurale completo per le aziende che intendono aderire al marchio è descritto nell'art. 8
del Disciplinare Generale
9. Controlli
Le attività di controllo esercitate dal soggetto gestore del Marchio per il tramite del Comitato
Tecnico preposto ad accertare che l’azienda utilizzi il Marchio conformemente a quanto previsto
dai disciplinari, sono definite dal'art. 9 del Disciplinare Generale.
10. Sanzioni
Il sistema sanzionatorio applicato in caso di mancata osservazione delle prescrizioni previste è
descritto nell'art. 10 del Disciplinare Generale.
11. Revisioni
L'intero sistema documentale, compreso il presente disciplinare, può essere soggetto a revisione
secondo quanto disposto dall'art. 11 del Disciplinare Generale.
13. Misurazioni, analisi e miglioramento
I processi di monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento da attuare nella gestione del
Marchio hanno lo scopo di:
• dimostrare la conformità della gestione in base al Disciplinare, al Regolamento d’uso e al
Manuale d'uso nonché al Disciplinare speciale per i prodotti enogastronomici - "Rafiola";
• migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione del Marchio.
14. Altre disposizioni
Per tutto quello non espressamente indicato nel presente disciplinare e nel Disciplinare Generale
si fa riferimento al Codice Civile ed alla normativa vigente.