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FIMAA MEDIATORI
gennaio 2012
a cura di Santino Taverna presidente regionale e provinciale Fimaa Varese
Quattordicesimo
convegno provinciale Fimaa Varese
A
ntiriciclaggio, attività di verifica e
controllo all’interno delle Agenzie
Immobiliari e l’obbligo dell’inserimento
negli annunci pubblicitari della classe e
dell’indice di prestazione energetica a far
tempo dal 1 gennaio 2012, sono stati i temi
trattati nel convegno di FIMAA VARESE che
si è svolto il 13 dicembre 2011 alla Villa
Napoleonica del centro congressuale di Ville
Ponti di Varese.
Oltre 300 associati hanno partecipato
all’incontro che ha visto riuniti i tre
Presidenti Nazionali, Valerio Angeletti
(FIMAA) Paolo Righi (Fiaip) e Paolo Bellini
(Anama) per valutare di concerto le
prospettive e il futuro della mediazione, in
un dibattito ricco di spunti condotto da Guglielmo
Pellicioli, direttore di Quotidiano Immobiliare.
A fare gli onori di casa il presidente provinciale e
coordinatore regionale Santino Taverna, che ha auspicato
la maggior condivisione tra le tre federazioni per
rafforzare l’incisività della categoria nel rapporto con le
istituzioni.
Sul tema dell’antiriciclaggio hanno relazionato
Antonio Morelli, colonnello Comandante della Guardia
di Finanza provinciale, Giuseppe Malinconico, funzionario
dell’Agenzia delle Entrate di Milano, l’avvocato Daniele
Mammani e il commercialista Eugenio Magno.
Mauro Danielli, presidente di Mediofimaa, ha
affrontato le tematiche inerenti il settore creditizio
aprendo interessanti scenari nel comparto assicurativo.
Grande attenzione da parte dei partecipanti per
l’intervento dell’avvocato Mammani riguardo la
normativa regionale che prevede, per i titolari di annunci
immobiliari, l’obbligo d’inserire la classe e l’indice di
prestazione energetica.
FIMAA Lombardia ha avuto il grande merito di far
applicare la normativa a tutti gli inserzionisti, nessuno
escluso, evitando così l’ennesima discriminazione per la
categoria, visto che per gli altri soggetti, inizialmente,
non era stata prevista alcuna sanzione.
Al termine del convegno sono stati premiati i tre
Presidenti nazionali (Stella d’oro FIMAA Varese), Beatrice
Zanolini (Targa) e gli associati Piero Galparoli, Massimo
Parola, Anna Russo, Isabella Colombo, Andrea Elia, Lidia
Azzolina Martini e Antonello Leccese.
la vetrina
FIMAA MEDIATORI
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Annunci immobiliari
dal 1 gennaio 2012 obbligo d’inserimento della
classe e dell’indice di prestazione energetica.
Grazie a FIMAA Lombardia i contratti pubblicitari stipulati
entro il 31 dicembre 2011 non saranno sanzionati.
FIMAA Lombardia con un intervento tempestivo e
pertinente, ha ottenuto dalla Regione Lombardia una
significativa modifica della nuova normativa relativa agli
annunci immobiliari.
Infatti, la Regione Lombardia, il 21 dicembre scorso,
ha ritenuto necessario integrare la comunicazione già
inviata ai Comuni a metà mese, in materia di sanzioni
relative agli annunci di compravendita di immobili
risultanti privi dell’indicazione energetica.
In particolare la Regione ha accettato le
richieste di FIMAA Lombardia di evitare sanzioni
per alcune casistiche fornendo ulteriori chiarimenti in materia di affissioni e contratti
pubblicitari.
Ecco cosa è stato recepito e modificato con l’entrata
in vigore delle nuove norme per gli annunci commerciali
di immobili:
1. Non saranno sanzionabili, anche se privi
dell’indicazione energetica, gli annunci pubblicitari
inseriti in spazi commerciali (cartacei, internet,
radiofonici, ecc.) contrattualizzati prima del 31
dicembre 2011 (con data certa); in caso di rinnovo o
proroga del contratto l’esonero decadrà automaticamente, perché il contratto sarà considerato ex-novo;
2. L’annuncio commerciale pubblicato dopo il primo
gennaio 2012 che costituisce il rilancio di un annuncio
convenuto prima di tale data, non sarà soggetto a
sanzione (in questa casistica rientrano ad esempio gli
annunci effettuati o contrattualizzati sui portali internet
o altre testate prima del 31 dicembre 2011 e poi
rilanciati su altri portali o social network o testate, ecc..
senza gestione diretta da parte del titolare dell’annuncio.
In questi casi a far fede sarà sempre la data in cui è
stato convenuto con il portale di riferimento, il “contratto
originario”.
3. Per i cartelli vendesi / affittasi, il titolare
dell’annuncio commerciale che ne ha disposto
l’affissione prima del’entrata in vigore della normativa
(1 gennaio 2012) per non incorrere in sanzioni avrebbe
dovuto trasmettere un’auto-certificazione, indicando la
via e il luogo esatto in cui è stato affisso il cartello, al
Comune in cui è ubicato l’immobile.
Analogo procedimento era previsto per gli annunci
esposti presso le sedi delle agenzie (vetrine o
uffici). L’auto-certificazione doveva essere trasmessa
entro il 31/12/2011 con raccomandata A/R o posta
certificata indirizzata al Comune o al Sindaco; In questo
caso è opportuno conservare la copia dell’autocertificazione quale prova dell’invio della comunicazione.
4. Il mancato inserimento dei dati relativi
all’ACE sarà contestato al titolare degli annunci
(chiunque esso sia) a prescindere dal fatto che possa
trattarsi di privato, costruttore o agente immobiliare o
proprietario. In un primo tempo la normativa
prevedeva di sanzionare esclusivamente gli
operatori del settore tralasciando chiunque altro
soggetto e discriminando per l’ennesima volta la
categoria dei mediatori immobiliari. (L’obbligo di
far predisporre l’ACE resta sempre e comunque a carico
del proprietario dell’immobile).
5. Nel caso di annunci commerciali relativi alla
vendita o alla locazione di più unità abitative indistinte
(esempio: edificio cielo/terra con più appartamenti), il titolare dell’annuncio potrà limitarsi ad
indicare il valore, dal minimo al massimo, di classe
e di prestazione energetica, rilevato nelle varie
unità.
6. l’obbligo riguarda gli annunci commerciali
finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità
immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio
regionale lombardo; per gli edifici al di fuori della
Regione Lombardia è necessario verificare le normative
adottate dalle altre Regioni (dove sono ubicati gli
immobili) di competenza.
L’irrogazione delle sanzioni spetta ai Comuni nei
quali l’immobile risulta ubicato.
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