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pagina 26 FIMAA MEDIATORI gennaio 2012 a cura di Santino Taverna presidente regionale e provinciale Fimaa Varese Quattordicesimo convegno provinciale Fimaa Varese A ntiriciclaggio, attività di verifica e controllo all’interno delle Agenzie Immobiliari e l’obbligo dell’inserimento negli annunci pubblicitari della classe e dell’indice di prestazione energetica a far tempo dal 1 gennaio 2012, sono stati i temi trattati nel convegno di FIMAA VARESE che si è svolto il 13 dicembre 2011 alla Villa Napoleonica del centro congressuale di Ville Ponti di Varese. Oltre 300 associati hanno partecipato all’incontro che ha visto riuniti i tre Presidenti Nazionali, Valerio Angeletti (FIMAA) Paolo Righi (Fiaip) e Paolo Bellini (Anama) per valutare di concerto le prospettive e il futuro della mediazione, in un dibattito ricco di spunti condotto da Guglielmo Pellicioli, direttore di Quotidiano Immobiliare. A fare gli onori di casa il presidente provinciale e coordinatore regionale Santino Taverna, che ha auspicato la maggior condivisione tra le tre federazioni per rafforzare l’incisività della categoria nel rapporto con le istituzioni. Sul tema dell’antiriciclaggio hanno relazionato Antonio Morelli, colonnello Comandante della Guardia di Finanza provinciale, Giuseppe Malinconico, funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Milano, l’avvocato Daniele Mammani e il commercialista Eugenio Magno. Mauro Danielli, presidente di Mediofimaa, ha affrontato le tematiche inerenti il settore creditizio aprendo interessanti scenari nel comparto assicurativo. Grande attenzione da parte dei partecipanti per l’intervento dell’avvocato Mammani riguardo la normativa regionale che prevede, per i titolari di annunci immobiliari, l’obbligo d’inserire la classe e l’indice di prestazione energetica. FIMAA Lombardia ha avuto il grande merito di far applicare la normativa a tutti gli inserzionisti, nessuno escluso, evitando così l’ennesima discriminazione per la categoria, visto che per gli altri soggetti, inizialmente, non era stata prevista alcuna sanzione. Al termine del convegno sono stati premiati i tre Presidenti nazionali (Stella d’oro FIMAA Varese), Beatrice Zanolini (Targa) e gli associati Piero Galparoli, Massimo Parola, Anna Russo, Isabella Colombo, Andrea Elia, Lidia Azzolina Martini e Antonello Leccese. la vetrina FIMAA MEDIATORI pagina Annunci immobiliari dal 1 gennaio 2012 obbligo d’inserimento della classe e dell’indice di prestazione energetica. Grazie a FIMAA Lombardia i contratti pubblicitari stipulati entro il 31 dicembre 2011 non saranno sanzionati. FIMAA Lombardia con un intervento tempestivo e pertinente, ha ottenuto dalla Regione Lombardia una significativa modifica della nuova normativa relativa agli annunci immobiliari. Infatti, la Regione Lombardia, il 21 dicembre scorso, ha ritenuto necessario integrare la comunicazione già inviata ai Comuni a metà mese, in materia di sanzioni relative agli annunci di compravendita di immobili risultanti privi dell’indicazione energetica. In particolare la Regione ha accettato le richieste di FIMAA Lombardia di evitare sanzioni per alcune casistiche fornendo ulteriori chiarimenti in materia di affissioni e contratti pubblicitari. Ecco cosa è stato recepito e modificato con l’entrata in vigore delle nuove norme per gli annunci commerciali di immobili: 1. Non saranno sanzionabili, anche se privi dell’indicazione energetica, gli annunci pubblicitari inseriti in spazi commerciali (cartacei, internet, radiofonici, ecc.) contrattualizzati prima del 31 dicembre 2011 (con data certa); in caso di rinnovo o proroga del contratto l’esonero decadrà automaticamente, perché il contratto sarà considerato ex-novo; 2. L’annuncio commerciale pubblicato dopo il primo gennaio 2012 che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà soggetto a sanzione (in questa casistica rientrano ad esempio gli annunci effettuati o contrattualizzati sui portali internet o altre testate prima del 31 dicembre 2011 e poi rilanciati su altri portali o social network o testate, ecc.. senza gestione diretta da parte del titolare dell’annuncio. In questi casi a far fede sarà sempre la data in cui è stato convenuto con il portale di riferimento, il “contratto originario”. 3. Per i cartelli vendesi / affittasi, il titolare dell’annuncio commerciale che ne ha disposto l’affissione prima del’entrata in vigore della normativa (1 gennaio 2012) per non incorrere in sanzioni avrebbe dovuto trasmettere un’auto-certificazione, indicando la via e il luogo esatto in cui è stato affisso il cartello, al Comune in cui è ubicato l’immobile. Analogo procedimento era previsto per gli annunci esposti presso le sedi delle agenzie (vetrine o uffici). L’auto-certificazione doveva essere trasmessa entro il 31/12/2011 con raccomandata A/R o posta certificata indirizzata al Comune o al Sindaco; In questo caso è opportuno conservare la copia dell’autocertificazione quale prova dell’invio della comunicazione. 4. Il mancato inserimento dei dati relativi all’ACE sarà contestato al titolare degli annunci (chiunque esso sia) a prescindere dal fatto che possa trattarsi di privato, costruttore o agente immobiliare o proprietario. In un primo tempo la normativa prevedeva di sanzionare esclusivamente gli operatori del settore tralasciando chiunque altro soggetto e discriminando per l’ennesima volta la categoria dei mediatori immobiliari. (L’obbligo di far predisporre l’ACE resta sempre e comunque a carico del proprietario dell’immobile). 5. Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione di più unità abitative indistinte (esempio: edificio cielo/terra con più appartamenti), il titolare dell’annuncio potrà limitarsi ad indicare il valore, dal minimo al massimo, di classe e di prestazione energetica, rilevato nelle varie unità. 6. l’obbligo riguarda gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale lombardo; per gli edifici al di fuori della Regione Lombardia è necessario verificare le normative adottate dalle altre Regioni (dove sono ubicati gli immobili) di competenza. L’irrogazione delle sanzioni spetta ai Comuni nei quali l’immobile risulta ubicato. 27