testo coordinato criteri agevolazioni casa

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CRITERI ATTUATIVI
Articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 15 maggio 2013 concernente “MISURE PER
L’INCENTIVAZIONE DELL’ACQUISTO E DELLA COSTRUZIONE DELLA PRIMA
CASA DI ABITAZIONE
TESTO COORDINATO DELIBERE
n. 1234 del 14 giugno 2013
n. 1286 del 20 giugno 2013
ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio, con l’articolo 2 della legge provinciale n.
9 del 15 maggio 2013 concernente “Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e della
famiglia” è stata introdotta la possibilità di concedere contributi in annualità della durata di dieci
anni, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro per la costruzione e l’acquisto della
prima casa di abitazione.
La legge provinciale è entrata in vigore il 16 maggio 2013.
ARTICOLO 2 – INTERVENTI A CONTRIBUTO
1. Sono ammessi a contributo gli interventi di acquisto per i quali il contratto di compravendita è
stato stipulato o sarà stipulato a far data dal 1° marzo 2013.
2. Sono ammessi a contributo gli interventi di costruzione per i quali la comunicazione di inizio
lavori sia stata presentata a far data dal 1° marzo 2013.
ARTICOLO 3 – MISURA DEL CONTRIBUTO
1. Per gli interventi di acquisto il contributo è del 50% dell’importo risultante dal contratto di
compravendita e non può essere comunque superiore ai limiti indicati al successivo comma 5.
2. Il contributo può essere concesso nella misura del 60%, e non può essere comunque superiore ai
limiti indicati al successivo comma 5, nei seguenti casi:
a) edifici esistenti che rispondano ai requisiti di prestazione energetica superiori a quelli
minimi previsti dall’art. 4 del decreto del presidente della provincia n.11-13/Leg. di data 13
luglio 2009 concernente “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in
attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione
urbanistica e governo del territorio)”;
b) edifici in legno certificati ARCA o equivalenti;
c) edifici collocati all’interno degli insediamenti storici.
3. Per gli interventi di costruzione il contributo è del 50% delle spese di costruzione dell’edificio,
adeguatamente documentate, e non può essere comunque superiore ai limiti indicati al successivo
comma 5. Sono escluse le spese di acquisto del terreno. Tra le spese ammesse rientrano anche le
spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo, incluse quelle derivanti
dall’applicazione delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
oneri fiscali ed imprevisti. Le predette spese tecniche, intese come importo al netto di oneri fiscali
e previdenziali, sono ammesse nella percentuale massima del 10% sull’importo dei lavori
ammesso a contributo, al netto di oneri fiscali, risultante dal computo metrico, ivi compresi gli
imprevisti. Gli imprevisti sono ammessi nella percentuale massima del 10% dei lavori ammessi a
contributo, al netto di oneri fiscali.
E’ ammessa a contributo anche l’IVA, qualora non detraibile.
4. Il contributo può essere concesso nella misura del 60%, e non può essere comunque superiore ai
limiti indicati al successivo comma 5, nei seguenti casi:
a) edifici che rispondano ai requisiti di prestazione energetica superiori a quelli minimi previsti
dall’art. 4 del decreto del presidente della provincia n.11-13/Leg. di data 13 luglio 2009
concernente “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del
Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio)”;
b) edifici in legno certificati ARCA o equivalenti;
c) edifici collocati all’interno degli insediamenti storici.
5. L’importo di contributo, non può essere comunque superiore a:
- euro 70.000,00 nel caso di domande cui è stato attribuito un punteggio pari o inferiore 56
punti;
- euro 100.000,00 nel caso di domande cui è stato attribuito un punteggio superiore a 56
punti.
6. Il contributo è concesso in dieci rate annuali costanti determinate applicando il tasso di
riferimento stabilito per l’anno in corso dalla Giunta provinciale per le erogazioni di finanziamenti
tramite Cassa del Trentino S.p.A..
7. La spesa ammessa a contributo è arrotondata a 100,00 euro inferiori.
ARTICOLO 4 - CARATTERISITICHE DELLE ABITAZIONI
1. Gli alloggi oggetto di agevolazione devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) superficie utile abitabile non inferiore a quanto stabilito nei regolamenti edilizi del Comune
in cui è ubicato l’alloggio oggetto di agevolazione.
b) rispondere alle norme di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati valutate secondo quanto dispone la normativa vigente al
momento di realizzazione dell’edificio.
2. Non sono ammessi a contributo gli interventi che per loro natura o destinazione presentino
caratteristiche di lusso; sono esclusi, gli alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
ARTICOLO 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
1. Possono accedere alle agevolazioni i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di
apertura dei termini per la presentazione delle domande:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’U.E.; ai sensi della legge provinciale
due maggio 1990, n. 13 possono accedere ai benefici anche gli stranieri titolari di permesso
CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno e iscritti ai centri per
l’impiego;
b) essere residenti in provincia di Trento da almeno 2 anni in via continuativa;
c) avere un indicatore della condizione economica patrimoniale superiore o uguale a 0 e
non superiore o uguale a 0,45; l’indicatore ICEF è determinato secondo quanto
previsto al punto 4 dell’articolo 8 dell’allegato che forma parte integrante e
sostanziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1722 di data 8 agosto 2012
e dal punto 3 della deliberazione n. 2346 del 30 ottobre 2012; su richiesta
dell’interessato nel calcolo dell’indicatore ICEF viene tenuto conto dei depositi a
risparmio e conti correnti e postali alla data di entrata in vigore della legge
provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
d) non essere proprietari alla data del 1° marzo 2013 di altra unità abitativa per una quota con
rendita catastale rivalutata superiore a 350 euro. In deroga le Comunità di Valle e il
Territorio Val d’Adige possono, con proprio provvedimento, stabilire una rendita catastale
comunque non superiore a 500 euro. Non sono considerate le quote da proprietà indivisa
derivanti da successione. La rendita catastale riferita alla nuda proprietà o alla casa
familiare, in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, assegnata all’altro coniuge, a seguito di
provvedimento dell’autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento di separazione
legale, è considerata al 50%.
e) Non aver beneficiato di contributi in materia di edilizia abitativa ai sensi dell’articolo 59
della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 e dell’articolo 43 della legge provinciale
27 dicembre 2011, n. 18 e dell’articolo 4 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.
2. I requisiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti anche dal coniuge non
separato legalmente o dall’eventuale convivente more uxorio e dal futuro coniuge o futuro
convivente more uxorio.
ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione per interventi di acquisto e di
costruzione, che saranno oggetto di finanziamento ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale
15 maggio 2013, n. 9, è fissato nel periodo dall’ 8 luglio al 9 agosto 2013.
2. Le domande di contributo di singoli richiedenti, redatte su moduli predisposti dal Servizio
politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento e approvati dalla Giunta provinciale previa
intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono presentate alla Comunità o al Territorio della
Val d’Adige di competenza territoriale rispetto all’ubicazione dell’abitazione oggetto della
domanda.
3. Alle domande deve essere allegata l’attestazione dell’indicatore ICEF del nucleo familiare
destinatario dell’alloggio oggetto di agevolazione. La dichiarazione è richiesta ad uno dei soggetti
accreditati alla raccolta dei dati ICEF.
4. La domanda di acquisto deve indicare il costo presunto di acquisto e l’ubicazione
dell’alloggio oppure va presentata unitamente a contratto preliminare di compravendita o
contratto di compravendita (in copia conforme all’originale ai sensi dell'art. 18 del DPR
445/00 oppure, nei soli casi in cui il contratto sia già depositato presso un ufficio pubblico, in
copia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’interessato che ne attesta la
conformità all’originale e indicazione dell’ufficio pubblico presso il quale l'originale è
depositato ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/00)”;
5. Alle domande di nuova costruzione è altresì allegato un preventivo sommario della spesa
complessiva dell’intervento suddivisa in spesa per lavori e spese di progettazione sottoscritta dal
richiedente il contributo e dal tecnico abilitato.
6. E’ consentita la presentazione di non più di due domande su tutto il territorio provinciale.
ARTICOLO 7 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
1. Le Comunità di Valle e il Territorio Val d’Adige provvedono alla formazione e all’approvazione
di due distinte graduatorie suddivise tra giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, o
nubendi, e altri richiedenti.
2. Le graduatorie sono redatte con l’attribuzione del punteggio calcolato secondo quanto stabilito
di seguito:
A.
Punteggio ICEF:
Per quanto riguarda l’ICEF viene attribuito un punteggio pari alla differenza fra il limite
massimo previsto per l’ammissione a contributo 0,45 e l’indicatore ICEF del nucleo del
richiedente. Il risultato ottenuto viene moltiplicato per 100.
B.
Punteggio per figli minori conviventi:
Per ogni figlio minore convivente nel nucleo destinatario dell’alloggio oggetto della
domanda di contributo sono attribuiti punti 10 per un massimo di 30 punti.
C.
Punteggio per anzianità di residenza in provincia di Trento alla data di apertura dei
termini per la presentazione delle domande:
sono attribuiti i seguenti punteggi:
dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni
punti 30
da 25 a 30 anni meno un giorno
punti 25
da 20 a 25 anni meno un giorno
punti 20
da 15 a 20 anni meno un giorno
punti 15
da 10 a 15 anni meno un giorno
punti 10
da 5 a 10 anni meno un giorno
punti 5
Qualora i richiedenti siano più di uno si fa riferimento alla situazione più vantaggiosa ovvero
al soggetto che presenta il valore più alto dell’anzianità di residenza.
Il punteggio finale per l’inserimento in graduatoria si ottiene sommando il punteggio A., senza
eventuali decimali, con il punteggio B. e con il punteggio C.. La graduatoria è stilata in ordine
decrescente in base al punteggio totale ottenuto.
A parità di punteggio sarà data preferenza al nucleo familiare richiedente secondo l’ordine e i
criteri di seguito riportati:
a) nucleo familiare in cui è presente il maggior numero di figli minori
b) nucleo familiare in cui è presente il soggetto con il periodo maggiore di residenza in provincia
di Trento;
c) nucleo familiare che ha sostenuto la maggiore spesa prevista per l’intervento.
3. Le graduatorie dovranno essere approvate entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di
chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
ARTICOLO 8 - AMMISSIONE A CONTRIBUTO
1. L’istruttoria per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei contributi è disposta dalle
Comunità e dal Territorio della Val d’Adige.
2. Entro il termine massimo di 10 giorni dall’approvazione delle graduatorie, le Comunità e il
Territorio della Val d’Adige devono comunicare l’ammissione ad istruttoria. Il beneficiario è
tenuto a presentare all’ente competente la seguente documentazione:
a. per gli interventi di acquisto: qualora non sia già stato presentato all’amministrazione,
contratto preliminare di compravendita o contratto di compravendita (in copia conforme
all’originale ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/00 oppure, nei soli casi in cui il contratto sia
già depositato presso un ufficio pubblico, in copia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’interessato che ne attesta la conformità all’originale e
indicazione dell’ufficio pubblico presso il quale l'originale è depositato ai sensi dell'art. 19
del DPR 445/00);
b. per gli interventi di costruzione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente
l’avvenuto rilascio del titolo edilizio da parte del comune di ubicazione dell’abitazione entro
180 giorni dalla data di ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria;
3. Per entrambi gli interventi al fine di ottenere la maggiorazione della percentuale contributiva:
attestazione rilasciata da un tecnico iscritto nell’elenco dei soggetti certificatori abilitati previsto
dal DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/LEg, o da certificatori ARCA o equivalenti, se non dichiarata nel
contratto preliminare o di compravendita, della progettazione dell’intervento secondo la
certificazione energetica o la certificazione ARCA prevista dal presente provvedimento, qualora
non già in possesso della certificazione stessa.
ARTICOLO 9 – CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E TERMINE PER
L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI
1. Entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione prevista all’articolo 8, le Comunità e
il Territorio della Val d’Adige adottano il provvedimento di concessione.
2. Il termine per la stipulazione del contratto di compravendita per gli interventi di acquisto è
fissato con il provvedimento di concessione in un termine comunque non superiore a 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del provvedimento di concessione
stesso e può essere prorogato per giustificati motivi per un massimo di 30 giorni.
3. Il termine per l’ultimazione dei lavori per gli interventi di costruzione è fissato con il
provvedimento di concessione in un termine comunque non superiore a 24 mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione di approvazione del provvedimento di concessione stesso e può
essere prorogato per giustificati motivi per un massimo di 12 mesi.
ARTICOLO 10 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE
DELLE SPESE
1. I contributi sono erogati direttamente ai beneficiari in rate annuali alla scadenza del 31 dicembre
di ogni anno a decorrere dalla prima scadenza successiva alla data di presentazione di:
a) contratto preliminare di compravendita o contratto di compravendita (in copia
conforme all’originale ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/00 oppure, nei soli casi in cui il
contratto sia già depositato presso un ufficio pubblico, in copia semplice
accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’interessato che ne attesta la
conformità all’originale e indicazione dell’ufficio pubblico presso il quale l'originale è
depositato ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/00) entro 90 giorni dalla data di
ricevimento della lettera di ammissione ad istruttoria, qualora non già in possesso
dell’amministrazione, per gli interventi di acquisto;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto avvio dei lavori per gli
interventi di costruzione;
2. Entro 180 giorni dalla stipulazione del contratto di compravendita nel caso di acquisto, ovvero
entro 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del
contributo se successiva alla data del contratto stesso, il beneficiario è tenuto a presentare:
a) qualora non sia già stato presentato all’amministrazione, contratto preliminare di
compravendita o contratto di compravendita (in copia conforme all’originale ai sensi
dell'art. 18 del DPR 445/00 oppure, nei soli casi in cui il contratto sia già depositato
presso un ufficio pubblico, in copia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’interessato che ne attesta la conformità all’originale e indicazione dell’ufficio
pubblico presso il quale l'originale è depositato ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/00).
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare e
la residenza dei componenti nell’abitazione oggetto della domanda di contributo;
c) nel caso di nubendi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto
matrimonio;
3. Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori al Comune, ovvero entro 180 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo se
successiva alla data di fine lavori, il beneficiario è tenuto a presentare:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare e
la residenza dei componenti nell’abitazione oggetto della domanda di contributo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta comunicazione di fine lavori
al Comune;
c) rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di costruzione;
d) nel caso di nubendi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto
matrimonio.
Le spese sostenute per gli interventi di costruzione devono essere pagate con bonifici bancari.
4. Il contributo concesso per gli interventi di acquisto e costruzione può essere rideterminato
qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto a quella ammessa a contributo.
ARTICOLO 11 – CONTROLLI, REVOCHE E DECADENZE
1. La Comunità/ Territorio Val d’Adige procede al controllo dei requisiti per l’accesso, delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione su un
campione che rappresenti una percentuale almeno pari al 10% delle domande e fissata dalla
Comunità medesima.
2. A tal fine il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione
concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni dall’ultimo pagamento, da esibire
qualora richiesta. La mancata produzione della documentazione richiesta comporta la revoca del
contributo concesso.
3. Il mancato adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti da questi criteri comporta la
revoca del contributo concesso.
4. I nubendi sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
l’avvenuto matrimonio entro 180 giorni dalla stipulazione del contratto di compravendita nel caso
di acquisto o dall’avvenuta ultimazione dei lavori nel caso di costruzione, pena la revoca della
concessione del contributo salvo il caso di decesso di uno dei due nubendi. Nel caso di nubendi
che non contraggano matrimonio la domanda intestata alla persona che nel frattempo ha acquistato
l’abitazione è inserita nell’ultima posizione utile della graduatoria “altri richiedenti”.
5. In caso di revoca o di rideterminazione del contributo concesso dovranno essere restituite le
somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali.
6. Gli alloggi oggetto di contributo sono soggetti ai vincoli e alle sanzioni previsti dagli articoli 82,
83, 83 bis e 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e successive modificazioni e
integrazioni.
7. Nel caso di modifica del nucleo familiare, intervenuta tra la presentazione della domanda e la
concessione del contributo, è necessaria la verifica dell’esistenza di tutti i requisiti in capo ai
componenti del nucleo al momento dell’apertura dei termini per la presentazione della domanda;
tale verifica non dovrà essere fatta per i nati successivamente a tale data. Nel caso in cui il nuovo
punteggio sia eguale o migliore rispetto a quello originariamente attribuito, la domanda rimane
nella stessa posizione della graduatoria, nel caso in cui il nuovo punteggio risulti peggiore rispetto
a quello originariamente attribuito, la domanda è inserita nell’ultima posizione utile della
graduatoria e alle condizioni rideterminate in base al nuovo punteggio.
8. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 4. e 7., nel caso di morte di un componente o di
un provvedimento dell’autorità giudiziaria che determini la modifica del nucleo familiare, tra la
presentazione della domanda e la concessione del contributo, si prescinde dalla rideterminazione
del punteggio attribuito; in tali casi si prescinde anche dall’accertamento dei requisiti in sede di
verifica dell’occupazione dell’alloggio prevista dall’art. 65 dell’allegato B) della deliberazione n.
3998 di data 29 marzo 1993 e s. m. e i..
ARTICOLO 12 - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
1. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra le Comunità di Valle e il Territorio Val d’Adige
(Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga) attribuendo un peso pari al 35% alla popolazione
residente e un peso pari al 65 % al patrimonio edilizio abitativo esistente su ciascun territorio.
2. Le Comunità di Valle/Territorio Val d’Adige ripartiscono il rispettivo fondo tra le due
graduatorie delle giovani coppie, di coniugi o conviventi more uxorio, e i nubendi e la generalità
dei richiedenti, garantendo almeno il 40% delle risorse disponibili alla graduatoria delle giovani
coppie.
3. Sulla base delle domande presentate e ritenute ammissibili, la Giunta provinciale può disporre la
ripartizione ad altre Comunità delle somme già ripartite e non utilizzate.
4. Sono ammessi a contributo gli interventi inseriti in graduatoria nel limite delle risorse
disponibili e destinate alla specifica tipologia di destinatari.
5. Le risorse risultano assegnate alle Comunità di Valle e al Territorio Val d’Adige secondo il
presente prospetto:
Comun General de Fascia
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità della Paganella
Comunità della Vallagarina
Comunità della Valle dei Laghi
Comunità della Valle di Cembra
Comunità della Valle di Non
Comunità della Valle di Sole
Comunità delle Giudicarie
Comunità di Primiero
Comunità Rotaliana-Königsberg
Comunità territoriale della Valle di Fiemme
Comunità Valsugana e Tesino
Magnifica Comunià degli Altopiani Cimbri
Territorio Val d'Adige
TOTALI
Popolazione
Patrimonio
IMPORTO
residente
edilizio
ASSEGNATO
peso 35%
peso 65%
197.000,00
627.000,00
824.000,00
1.046.000,00 1.781.000,00
2.827.000,00
968.000,00 1.650.000,00
2.618.000,00
97.000,00
284.000,00
381.000,00
1.767.000,00 2.699.000,00
4.466.000,00
210.000,00
329.000,00
539.000,00
224.000,00
357.000,00
581.000,00
781.000,00 1.454.000,00
2.235.000,00
311.000,00 1.005.000,00
1.316.000,00
747.000,00 2.077.000,00
2.824.000,00
200.000,00
672.000,00
872.000,00
578.000,00
753.000,00
1.331.000,00
396.000,00
919.000,00
1.315.000,00
542.000,00 1.084.000,00
1.626.000,00
90.000,00
459.000,00
549.000,00
2.399.000,00 3.447.000,00
5.846.000,00
10.553.000,00 19.597.000,00 30.150.000,00
ARTICOLO 13 - ULTERIORI RIPARTIZIONI
1. Se le domande di contribuzione presentate non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può
adottare ulteriori bandi. In questo caso può prescindere dall’individuazione di un limite massimo
dell’indicatore ICEF per l’ammissione a contributo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9.
ARTICOLO 14
- DISPOSIZIONI FINALI
1. Non è ammesso ai contributi l'acquisto di un'intera unità immobiliare tra parenti o affini entro il
secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Possono essere invece ammesse iniziative di
acquisto di quote di alloggio, purché l'acquisto medesimo non intervenga tra parenti o affini di
primo grado o tra coniugi non separati legalmente e comporti la ricostituzione in proprietà
dell'intera unità immobiliare.
2. Non sono ammesse ai contributi le iniziative di acquisto per le quali si verifichi la cessione di
alloggi da parte di imprese costituite nella forma di società commerciali, delle quali facciano parte
come soci il richiedente, il coniuge non separato legalmente del richiedente ovvero parenti o affini
entro il secondo grado del richiedente medesimo.
3. I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con contributi o agevolazioni
fiscali previsti da normative statali. Ciò significa che le spese ammesse a contributo ai sensi del
presente provvedimento non possono essere oggetto anche di altri contributi statali o di
agevolazioni fiscali. Con riguardo alle agevolazioni fiscali il riferimento è alle detrazioni di
imposta previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica
degli edifici di cui all’art. 16 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e per
interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.
ARTICOLO 15 - DEFINIZIONI
1. Per “Prima casa di abitazione”del richiedente si intende l’immobile ubicato nel territorio in cui
l’acquirente ha o stabilisca entro 180 giorni dalla stipulazione del contratto di compravendita nel
caso di acquisto, o dalla data di fine lavori, nel caso di nuova costruzione, la propria residenza.
2. Edificio in legno: edificio che presenta gli elementi costruttivi (pareti portanti, solai e pareti
interne) in legno.
3. Sono giovani coppie sposate i soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione
delle domande, hanno contratto matrimonio da non più di cinque anni purché entrambi i coniugi
non abbiano un’età superiore ai 45 anni.
4. Sono giovani coppie conviventi more uxorio i soggetti che, alla data di apertura dei termini per
la presentazione delle domande, risultano conviventi da non più di cinque anni purché entrambi i
conviventi non abbiano un’età superiore ai 45 anni.
5. Sono nubendi coloro che intendono contrarre matrimonio purché, alla data di apertura dei
termini per la presentazione delle domande, entrambi non abbiano un’età superiore ai 45 anni.