Proposta di legge Garavini

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Proposta di legge Garavini
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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2122
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PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato GARAVINI
Disposizioni in materia di promozione della lingua e della cultura
italiane all’estero e istituzione dell’Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero
Presentata il 21 febbraio 2014
ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale rete
degli istituti italiani di cultura all’estero, di
seguito « istituti », conta novanta istituti
che nel mondo si occupano della promozione della cultura e della diffusione della
lingua italiane. Ad essi si affianca l’attività
di numerosi enti gestori che organizzano
diverse migliaia di corsi di lingua frequentati da centinaia di migliaia di studenti. La
nostra lingua, pur collocandosi al diciannovesimo posto nel mondo per numero di
parlanti, si situa al quarto-quinto posto
per corsi di lingua attivati. L’italiano conserva il ruolo di veicolo culturale privilegiato per l’accesso a un universo artistico,
letterario e filosofico che da sempre esula
dai confini geografici nazionali. Il nostro
sistema integrato di promozione dell’offerta culturale nel mondo ha sempre
avuto, dunque, un ruolo di grande rilevanza nel dialogo culturale, rappresentando l’immagine, la lunga storia e il
patrimonio culturale del nostro Paese.
Questa attività influenza la percezione dell’identità e dell’immagine del « Paese Italia » anche nei settori non direttamente
connessi con la cultura.
Portatori dell’immagine dell’Italia sono
storicamente le comunità italiane consolidate nel corso di un secolo e mezzo di
emigrazione e oggi i quattro milioni e
mezzo di italiani che vivono all’estero. Ad
essi si aggiungono i nuovi emigrati, spesso
altamente qualificati, che a decine di migliaia lasciano il Paese in cerca di lavoro.
È importante che anche i giovani continuino ad avere un rapporto con la lingua
e la cultura italiane in modo che con la
loro esperienza internazionale e multiculturale possano diventare sempre di più
una risorsa per l’Italia.
Il nostro Paese, in forza della peculiarità di una comunità di italo-discendenti
equivalente circa all’attuale popolazione
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italiana, può giovarsi di una rete di corsi
organizzati da enti gestori e attualmente
finanziati dal Ministero degli affari esteri,
che coinvolge oltre 400.000 utenti, in prevalenza in età dell’obbligo scolastico. Questi corsi, per il naturale avvicendarsi delle
generazioni, accolgono un numero sempre
maggiore di stranieri, interessati per varie
ragioni alla nostra cultura e alla nostra
lingua.
Il Forum mondiale sulla cultura e le
industrie culturali dell’UNESCO ha reso
noto un dato ormai ampiamente diffuso:
la cultura può divenire il volano della
ripresa economica. Portando, infatti, valore aggiunto al prodotto italiano contribuisce alla crescita del Paese.
La cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita, è uno
straordinario marchio, un patrimonio di
visibilità e di reputazione molto forte nell’immaginario internazionale.
Il potenziale dell’Italia, in tal senso, è
enorme e i punti di forza del « brand
Italia » sono arte, cultura, bellezza, storia
e lingua. L’Italia, infatti, anche nel 20122013 è risultata al primo posto per l’attrattività turistica nel settore « storia e
cultura » nella classifica del Country Brand
Index, il rapporto, realizzato da Future
Brand, che analizza annualmente l’immagine turistica di 118 Paesi nel mondo.
La nostra capacità di creare valore a
partire dalla cultura è evidente nell’ambito
dell’industria creativa. Stando ai più recenti dati dell’United Nation Conference on
Trade and Development (UNCTAD) nel
2010 il valore dell’export italiano di beni
creativi è stato di oltre 23 miliardi di
dollari, in crescita dell’11,3 per cento rispetto all’anno precedente. In questo settore abbiamo ancora quote di mercato
significative: il 17 per cento dell’export
europeo e il 6 per cento di quello mondiale. L’Italia mantiene una posizione di
leadership: siamo il quarto Paese al mondo
per esportazioni di beni creativi. In particolare, per il design siamo il primo Paese
esportatore tra le economie del G8. Il
settore delle industrie culturali e creative,
che nelle stime più recenti vale il 4,5 per
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cento del prodotto interno lordo (PIL)
europeo e il 3,8 per cento degli occupati
totali, sarà nei prossimi anni in grande
espansione.
Eppure mentre gli altri Paesi, nostri
concorrenti, hanno già fatto scelte forti nel
campo della promozione culturale, noi
siamo fermi a leggi risultanti agli anni
settanta per i corsi di lingua e agli anni
novanta per gli istituti di cultura all’estero.
L’era della globalizzazione ha visto la
crescente importanza del cosiddetto « soft
power », il potere della cultura di massa,
delle mode e delle innovazioni tecnologiche.
Il fascino delle idee conserva una significativa forza di attrazione. In questo nuovo
contesto l’Italia deve pensare in un’ottica di
medio-lungo periodo in cui lo sviluppo passerà sempre di più per la valorizzazione
degli elementi immateriali, il che ci consentirà di sfruttare un vantaggio competitivo
nel guidare il cambiamento. Oggi, l’immagine che un Paese proietta di sé influenza in
qualche modo anche l’apprezzamento e la
qualità percepita dai suoi prodotti industriali e dalle sue esportazioni e perfino gli
investimenti stranieri.
Il successo del « soft power » dipende,
però, dal proprio patrimonio culturale,
così come dalla capacità di renderlo attraente. Nello stesso tempo, la cultura non
è da intendersi legata esclusivamente alla
tutela e alla conservazione della memoria
storica, ma anche alla produzione di
eventi e attività culturali contemporanei,
in grado di veicolare un’immagine dinamica e moderna del nostro Paese e di
rafforzarne l’attrattività. Tra l’altro le potenzialità culturali dell’Italia non si limitano all’ambito metropolitano, ma si
estendono ad alcuni grandi crocevia mondiali, dove risiedono comunità di origine
consolidate e integrate, depositarie di documenti storici di grande importanza per
la storia delle migrazioni contemporanee e
di espressioni di eccellenza nei campi della
cultura, della scienza e delle arti.
L’Italia deve cogliere la nuova rilevanza
strategica della cultura per rafforzare l’influenza e il ruolo politico del Paese nel
contesto europeo e internazionale. Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna
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hanno investito notevoli risorse nella promozione culturale all’estero e hanno operato una profonda revisione della loro rete
di offerta formativa e linguistica, in particolare dei propri istituti di cultura, rendendoli da una parte più efficienti in
Europa e dall’altra investendo in nuove
aree di interesse strategico, come l’Africa
e il Medio Oriente.
Fino ad oggi, invece, gli istituti italiani
di cultura e gli enti che agiscono nell’offerta linguistica hanno operato senza un
quadro generale di promozione culturale e
di immagine internazionale. Gli istituti in
particolare sono rimasti chiusi in una
marginale branca di attività del Ministero
degli affari esteri e delle rappresentanze
diplomatiche, privi di una struttura amministrativa autonoma e dedicata. La
stessa settorialità ha pesato sul sistema
degli enti gestori.
Per questo sosteniamo una radicale revisione della missione, dell’architettura istituzionale, del funzionamento e dell’autonomia
degli istituti e una ricollocazione amministrativa e operativa degli stessi enti gestori.
Gli istituti dovrebbero diventare moderne agenzie di promozione culturale,
incentivati nella loro libertà a trovare
risorse esterne e premiati per la qualità
dell’offerta culturale. Come avviene per gli
istituti di cultura tedeschi, Goethe Institut,
e per quelli spagnoli, Cervantes, dotati di
una propria personalità giuridica, legati al
Ministero degli affari esteri solo per gli
indirizzi generali di politica estera e per la
definizione della geopolitica culturale e,
soprattutto, dotati di una propria autonomia di bilancio con possibilità di ricevere
autonomamente risorse economiche per il
proprio funzionamento.
Questa riforma vuole valorizzare al
massimo la proiezione esterna e l’interdipendenza degli istituti, rendendoli una
struttura più agile e autonoma, in grado di
partecipare ai bandi nazionali dei Paesi
ospitanti nonché a quelli europei, senza
restare imbrigliata nelle rigidità del modello ministeriale e della rete diplomatica.
A tale fine, si propone che sia istituito
l’Istituto Leonardo – Agenzia nazionale
per la promozione della cultura e della
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lingua italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Istituto Leonardo per contribuire all’incontro e al
dialogo con gli altri popoli, attraverso la
reciproca conoscenza del patrimonio storico e di tutte le forme di produzione
artistico-culturale contemporanee italiane
ed europee. L’Istituto Leonardo avrà inoltre il compito di salvaguardare il rapporto degli italiani in Europa e nel resto
del mondo con la cultura e con la lingua
italiane, con particolare attenzione alle
giovani generazioni.
La sua iniziativa, inoltre, è volta a
migliorare l’immagine del Paese e a rafforzarne la capacità d’attrazione, sostenendo in tal modo la strategia di internazionalizzazione che il Paese persegue
soprattutto in questa fase di ristagno interno. Si tratta di un’Agenzia di diritto
pubblico, dotata di personalità giuridica,
sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero degli affari esteri che
li esercita per le finalità e nei limiti
previsti dalla legge e dalle convenzioni da
stipulare tra i due soggetti.
L’agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in
carica quattro anni e rinnovabili per una
sola volta, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri.
I membri sono scelti in base al più alto
livello di competenza culturale e professionale nel settore; per essi è prevista
l’incompatibilità con incarichi politici
elettivi.
Il presidente è nominato, al proprio
interno, dal consiglio di amministrazione,
mentre il direttore generale, con funzioni
di direzione, coordinamento e controllo
della struttura dell’Istituto, è nominato per
un periodo di quattro anni, rinnovabili per
una sola volta.
Le funzioni di controllo della regolarità
amministrativo-contabile sono affidate al
collegio dei revisori dei conti.
La dotazione organica del personale è
deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze. L’Istituto è tenuto
a garantire al personale assunto localmente un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il personale
assunto localmente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e il reclutamento del personale deve avvenire mediante un apposito bando pubblico dando
priorità ai candidati che abbiano acquisito
specializzazioni documentate rispetto ai
compiti da assolvere.
La riforma che proponiamo si pone
l’obiettivo di attivare la capacità autonoma
delle strutture decentrate di autofinanziarsi attraverso i servizi che offrono, le
partnership e le sponsorizzazioni che riescono a ottenere. Queste risorse si aggiungono a quelle garantite dallo Stato attraverso l’istituzione, presso il Ministero degli
affari esteri, del Fondo per la promozione
della cultura, della lingua e della scienza
italiane, del finanziamento dei corsi di
lingua e di cultura per gli italiani in
Europa e all’estero, nonché attraverso
l’iscrizione in un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.
La proposta di legge postula una ridefinizione della rete degli istituti volta alla
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definizione di una vera e propria politica
estera di promozione della cultura, e della
lingua italiane, che tenga conto delle nuove
aree emergenti, delle potenzialità di diffusione delle nostre lingua e cultura, nonché del rilancio della nostra presenza
culturale nelle aree geografiche più tradizionali come l’Europa. Tali valutazioni
sono affidate alla competenza del Comitato strategico per la promozione della
cultura e della lingua italiane, istituito
presso il Ministero degli affari esteri e
presieduto dal Ministro degli affari esteri,
che svolge le funzioni di cabina di regia
istituzionale di coordinamento.
Proprio per rendere più efficace
l’azione di ogni struttura decentrata sul
territorio, di fronte a differenti caratteristiche delle domande di cultura italiana
nei diversi Paesi, ogni istituto formula un
piano triennale di missione e piani annuali di attuazione per le proprie sedi
all’estero. Si potrà, così, tenere conto in
misura maggiore e più articolata della
distribuzione nelle diverse aree del
mondo, della dislocazione storica e ambientale, della presenza delle comunità
italiane nonché degli interessi italiani nell’area e della maggiore o minore affinità
con le culture locali.
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ART. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica promuove la diffusione in Europa e all’estero della cultura
e della lingua italiane, al fine di contribuire all’incontro e al dialogo con gli altri
popoli, di promuovere le relazioni interculturali e di valorizzare il patrimonio
dell’emigrazione italiana nel mondo, con
particolare riguardo alle personalità di
origine italiana che si siano distinte nel
campo della cultura, della scienza e dell’arte.
2. Il Ministero degli affari esteri persegue le finalità di cui al comma 1, nel
rispetto delle competenze e delle prerogative attribuite dalla legge alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e alle singole
amministrazioni dello Stato e ferma restando la funzione di indirizzo strategico
attribuita al Comitato strategico di cui
all’articolo 12.
ART. 2.
(Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per
la promozione della cultura e della lingua
italiane all’estero).
1. È istituito l’Istituto Leonardo –
Agenzia nazionale per la promozione della
cultura e della lingua italiane all’estero, di
seguito denominato « Istituto ». L’Istituto è
un’agenzia di diritto pubblico, ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dotato di personalità giuridica e sottoposto
ai poteri di indirizzo e di vigilanza del
Ministero degli affari esteri, che li esercita
per le finalità e nei limiti previsti dalla
legge e dalle convenzioni da stipulare tra
lo stesso Ministero e l’Istituto. L’Istituto
opera in conformità a quanto stabilito
dalla parte V del testo unico delle dispo-
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sizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
ART. 3.
(Poteri e funzioni dell’Istituto).
1. L’Istituto persegue le finalità di cui
all’articolo 1:
a) pianificando, coordinando e realizzando le iniziative di promozione e
diffusione della cultura e della lingua
italiane, attraverso le proprie sedi all’estero, secondo le linee di indirizzo strategiche date dal Comitato strategico di cui
all’articolo 12;
b) garantendo in ogni caso un’adeguata offerta formativa rivolta ai minori e
agli adulti, la cui organizzazione può essere affidata tramite convenzione anche a
enti gestori privati; l’idoneità didattica e
amministrativa di tali enti deve risultare
da una certificazione di qualità redatta
secondo i parametri stabiliti da un apposito regolamento adottato dal consiglio di
amministrazione;
c) assicurando l’organizzazione di
corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle
scuole estere o presso gli enti e le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
d) disciplinando, direttamente o tramite convenzioni con enti specializzati, la
certificazione dei crediti formativi dei livelli di apprendimento linguistico e culturale tenendo conto dei sistemi locali di
valutazione e di certificazione;
e) favorendo il coordinamento delle
iniziative eventualmente realizzate da altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e da altri enti
o istituzioni pubblici o privati;
f) promuovendo, valorizzando e coordinando la partecipazione attiva di asso-
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ciazioni, fondazioni, enti gestori e altri
soggetti privati alla rilevazione della domanda formativa e alla realizzazione delle
iniziative pubbliche effettuate ai sensi
della presente legge;
g) coordinando in via transitoria la
propria attività di promozione con quella
degli addetti scientifici nominati presso
le rappresentanze diplomatiche e con
quella degli addetti culturali nominati
presso le rappresentanze diplomatiche nei
Paesi in cui non sono presenti sedi locali
dell’Istituto;
h) costituendo o partecipando ad associazioni, fondazioni e società per il sostegno di attività e di eventi culturali
all’estero mediante il reperimento di risorse e l’acquisizione di sponsorizzazioni e
patrocini;
i) verificando che l’attività didattica,
svolta nell’ambito dei corsi inseriti nelle
scuole locali dei Paesi esteri da parte di
docenti in possesso dei titoli scientifici e
professionali previsti dalla legge, risponda
a elevati standard qualitativi.
ART. 4.
(Organi dell’Istituto).
1. Sono organi dell’Istituto: il presidente, nominato al proprio interno dal
consiglio di amministrazione, il consiglio
di amministrazione, costituito da cinque
membri di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti.
ART. 5.
(Consiglio di amministrazione.
Composizione).
1. Il consiglio di amministrazione è
composto da cinque membri nominati con
decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui due su proposta del Ministro
degli affari esteri, due su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
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della ricerca e uno su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralità e indipendenza, nonché di alte e riconosciute professionalità e
competenza nel settore. La carica di membro del consiglio di amministrazione è
incompatibile con incarichi politici elettivi.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta.
4. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell’Istituto sono attribuite al collegio dei revisori
dei conti di cui all’articolo 8.
ART. 6.
(Poteri regolamentari del consiglio di amministrazione e compensi dei consiglieri).
1. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo
stabilito dai decreti di cui all’articolo 10, e
i bilanci, nonché il regolamento previsto
dall’articolo 3, comma 1, lettera b). Tali
atti sono trasmessi al Ministro degli affari
esteri e al Ministro dell’economia e delle
finanze, i quali possono formulare i propri
rilievi entro sessanta giorni per lo statuto
ed entro quarantacinque giorni dalla ricezione per i restanti atti; trascorso tale
termine gli atti s’intendono approvati.
2. I compensi spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della
spesa pubblica e, comunque, entro i limiti
di quanto previsto per enti similari. Gli
oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma sono coperti dalle risorse di cui
all’articolo 9.
3. Se dipendenti di amministrazioni
pubbliche, ai membri del consiglio di am-
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ministrazione si applica il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
ART. 7.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, tra personalità di comprovate professionalità ed esperienza nel campo della
promozione e della diffusione della cultura.
2. Il direttore generale svolge funzioni
di direzione, coordinamento e controllo
della struttura dell’Istituto. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà
attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli
adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attività dell’Istituto e
al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
3. Il direttore generale è nominato per
un periodo di quattro anni, rinnovabili per
una sola volta, e partecipa al consiglio di
amministrazione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale non si applica
il comma 8 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
ART. 8.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è
composto da tre membri effettivi e da un
membro supplente designati uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministro dell’economia e
delle finanze, che nomina anche il membro supplente. La presidenza del collegio
spetta al membro designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze. Il collegio
svolge le funzioni di controllo sulla re-
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golarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell’Istituto.
ART. 9.
(Finanziamento dell’Istituto).
1. A decorrere dall’anno 2014, è istituito presso il Ministero degli affari esteri
il Fondo per la promozione della cultura,
della lingua e della scienza italiane, di
seguito denominato « Fondo », la cui dotazione è determinata con la legge di
stabilità ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Le risorse previste per il Fondo
sono inserite nel bilancio di previsione
triennale del Ministero degli affari esteri e
sono erogate annualmente all’Istituto per
il finanziamento delle attività di promozione all’estero della cultura e della lingua
italiane.
2. Nel Fondo confluiscono le risorse già
destinate dalla legge a qualsiasi titolo alle
finalità di cui all’articolo 1 e, in particolare, quelle iscritte negli specifici capitoli
del bilancio del Ministero degli affari
esteri relative ai contributi scolastici e al
sostegno dei corsi di lingua e delle attività
culturali. Nel Fondo confluiscono anche le
somme previste nel bilancio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinate alla promozione della lingua e della cultura italiane all’estero. Parte
del Fondo è vincolata al finanziamento di
corsi di cultura e di lingua italiane rivolti
ai minori e agli studenti che hanno terminato la scuola dell’obbligo.
3. A decorrere dall’anno 2014 sono
altresì iscritti nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri un apposito
capitolo destinato al finanziamento delle
spese di funzionamento dell’Istituto e un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle opere di natura obbligatoria.
La dotazione di entrambi i capitoli è
determinata con la legge di stabilità ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
contributo erogato per il finanziamento
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delle attività di promozione all’estero della
cultura e della lingua italiane non può
essere utilizzato a copertura delle spese
fisse per il personale dipendente.
4. Le entrate dell’Istituto sono costituite, oltre che dai contributi di cui ai
commi 1, 2 e 3, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente
o integralmente dall’Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati
agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle società e contributi delle
associazioni e delle fondazioni eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di
gestione.
5. L’Istituto provvede alle proprie
spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero
della cultura e della lingua italiane nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al
presente articolo.
ART. 10.
(Disposizioni in materia di personale
dell’Istituto).
1. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede
alla quantificazione del contingente di
unità di personale, alla regolamentazione
del loro inquadramento previdenziale e
del trattamento economico, all’individuazione specifica delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Negli stessi decreti si
dispone la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti
italiani di cultura all’estero ovvero al Ministero degli affari esteri da trasferire
all’Istituto. Non possono comunque essere
previsti la nomina alla funzione di diret-
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tore per chiara fama e il ricorso a esperti
esterni. Nei decreti sono altresì stabilite le
forme di utilizzazione delle categorie che
compongono il contingente del personale
inquadrato nei ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
alla data di entrata in vigore della presente
legge e messo fuori ruolo per la durata
della loro permanenza all’estero.
2. Il personale locale, impiegato presso
gli istituti italiani di cultura all’estero con
rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Istituto.
3. I contratti di lavoro del personale
assunto in loco sono controfirmati dal
titolare della rappresentanza diplomatica,
nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza
e direzione, con le medesime modalità
seguite per l’impiego del personale nell’ambito della stessa rappresentanza.
4. Il contratto di assunzione e il rapporto di lavoro del personale assunto in
loco sono regolamentati dalla legge locale.
L’Istituto è tenuto a garantire a tale personale un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il personale
assunto localmente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
5. Il reclutamento del personale deve
avvenire mediante apposito bando pubblico secondo criteri e modalità definiti
dall’Istituto. Nell’assunzione di personale
docente per i corsi di lingua italiana è data
priorità a coloro che sono in possesso del
titolo accademico o post laurea di insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2) o come lingua straniera (LS) e
che hanno una conoscenza certificata
della lingua locale.
ART. 11.
(Sedi estere dell’Istituto e rapporti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari).
1. L’Istituto opera all’estero secondo
modalità stabilite con un’apposita convenzione stipulata tra lo stesso Istituto e il
Ministero degli affari esteri.
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2. Il personale dell’Istituto è autonomo
per quanto riguarda lo svolgimento della
missione e dei compiti propri dell’Istituto,
secondo le linee e le norme dettate dalla
convenzione di cui al comma 1 in coordinamento e in coerenza con l’azione
generale di politica estera attuata dal Ministero degli affari esteri.
ART. 12.
(Comitato strategico per la promozione
della cultura e della lingua italiane).
1. I compiti di indirizzo strategico e di
fissazione degli obiettivi generali relativi
alla promozione e alla diffusione della
cultura e della lingua italiane sono attribuiti al Comitato strategico per la promozione della cultura e della lingua italiane,
di seguito denominato « Comitato », che
svolge le funzioni di cabina di regia istituzionale di coordinamento, senza nuovi o
maggiori oneri, istituito presso il Ministero
degli affari esteri e presieduto dal Ministro
degli affari esteri o da un suo delegato.
2. Il Comitato è composto:
1) dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un Sottosegretario di Stato da questo delegato;
2) dal Ministro dello sviluppo economico o da un Sottosegretario di Stato da
questo delegato;
3) dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un
Sottosegretario di Stato da questo delegato;
4) dal presidente dell’Istituto.
ART. 13.
(Funzioni attribuite al
Ministero degli affari esteri).
1. Il Ministero degli affari esteri:
a) definisce gli accordi per gli scambi
e per la cooperazione culturale con gli
Stati esteri e ne cura l’attuazione, di
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concerto con le altre amministrazioni
dello Stato, nel rispetto delle relative competenze;
b) promuove accordi con i Governi e
con le autorità scolastiche locali dei Paesi
esteri per lo sviluppo e per l’inserimento
della cultura e della lingua italiane quale
attività curriculare nelle scuole di ogni
ordine e grado nei Paesi esteri nonché la
diffusione di lettorati di lingua italiana
nelle università estere;
c) promuove il coordinamento tra
amministrazioni dello Stato, enti e istituzioni pubblici, fatta salva l’autonomia delle
università e delle altre istituzioni culturali
e scientifiche, ai sensi delle disposizioni
vigenti, e assicura loro la necessaria assistenza;
d) esprime parere sull’apertura e
sulla soppressione delle sedi locali dell’Istituto;
e) esercita funzioni di vigilanza e di
indirizzo nei confronti dell’Istituto, nei
limiti dell’autonomia dello stesso Istituto;
f) persegue le finalità di cui all’articolo 1 nei Paesi esteri nei quali non sono
presenti sedi locali dell’Istituto mediante
l’impiego degli addetti culturali di cui
all’articolo 15 e l’offerta dei servizi dello
stesso Istituto, secondo le prerogative e gli
strumenti consentiti dalle leggi che ne
regolano l’attività;
g) concede, attraverso le rappresentanze diplomatiche e di concerto con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, contributi a istituzioni scolastiche e universitarie estere per la costituzione e il funzionamento di cattedre di
lingua italiana e per il conferimento di
borse e di viaggi di perfezionamento a chi
ha frequentato con profitto corsi di cultura e di lingua italiane;
h) verifica che le comunità italiane
all’estero partecipino in modo adeguato
alla complessiva offerta linguistica e culturale e siano pienamente coinvolte nelle
attività di promozione;
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DOCUMENTI
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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15
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Camera dei Deputati — 2122
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
i) promuove e sostiene, d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, la diffusione e l’attività delle
scuole italiane all’estero in conformità alle
disposizioni vigenti;
l) concede premi e contributi per la
divulgazione del libro italiano e per la
traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa;
m) presenta ogni anno alle Camere
una relazione sull’attività svolta ai sensi
della presente legge.
ART. 14.
(Piano triennale di missione, piani annuali
di attuazione e relazione alle Camere).
1. L’Istituto predispone e approva il
piano triennale di missione e i piani annuali di attuazione per le proprie sedi
all’estero.
2. Ai fini della predisposizione dei
piani di cui al comma 1, in ciascun Paese
e di concerto con le autorità diplomatiche e consolari le sedi dell’Istituto promuovono la consultazione di tutti i soggetti operanti nel settore della promozione linguistica e culturale e, di concerto
tra loro, definiscono il « piano Paese » da
inviare al consiglio di amministrazione
dell’Istituto.
3. L’Istituto definisce i piani di cui al
comma 1 tenendo conto della presenza e
della consistenza di comunità italiane, del
numero di cittadini esteri coinvolti nelle
attività di promozione culturale, dell’effettiva partecipazione delle sedi dello stesso
Istituto alle più rilevanti manifestazioni
locali, dell’entità della domanda di lingua
italiana esistente, della diffusione dell’insegnamento della lingua italiana nei curricula delle scuole e nelle università, nonché del livello di autofinanziamento raggiunto da ciascuna sede.
4. L’Istituto presenta ogni anno alle
Camere una relazione sull’attività svolta,
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DOCUMENTI
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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Camera dei Deputati — 2122
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
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DOCUMENTI
sugli obiettivi prefissati e sui risultati conseguiti, allegata alla relazione di cui alla
lettera m) del comma 1 dell’articolo 13.
ART. 15.
(Addetti culturali).
1. Il Ministro degli affari esteri, in via
transitoria e nei casi in cui le sedi locali
dell’Istituto non riescano a soddisfare le
medesime esigenze, può nominare addetti
culturali presso le ambasciate o i consolati
generali nei Paesi in cui non sono presenti,
o hanno cessato di funzionare, sedi locali
dell’Istituto. Gli addetti devono essere in
possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della
promozione e della diffusione della cultura italiana.
ART. 16.
(Norme transitorie e finali).
1. L’Istituto si avvale del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
2. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell’Istituto è esercitato dalla Corte dei
conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalità di cui all’articolo
12 della medesima legge.
€ 1,00
*17PDL0021980*
*17PDL0021980*