Proposta di legge Garavini
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Proposta di legge Garavini
Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato GARAVINI Disposizioni in materia di promozione della lingua e della cultura italiane all’estero e istituzione dell’Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero Presentata il 21 febbraio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale rete degli istituti italiani di cultura all’estero, di seguito « istituti », conta novanta istituti che nel mondo si occupano della promozione della cultura e della diffusione della lingua italiane. Ad essi si affianca l’attività di numerosi enti gestori che organizzano diverse migliaia di corsi di lingua frequentati da centinaia di migliaia di studenti. La nostra lingua, pur collocandosi al diciannovesimo posto nel mondo per numero di parlanti, si situa al quarto-quinto posto per corsi di lingua attivati. L’italiano conserva il ruolo di veicolo culturale privilegiato per l’accesso a un universo artistico, letterario e filosofico che da sempre esula dai confini geografici nazionali. Il nostro sistema integrato di promozione dell’offerta culturale nel mondo ha sempre avuto, dunque, un ruolo di grande rilevanza nel dialogo culturale, rappresentando l’immagine, la lunga storia e il patrimonio culturale del nostro Paese. Questa attività influenza la percezione dell’identità e dell’immagine del « Paese Italia » anche nei settori non direttamente connessi con la cultura. Portatori dell’immagine dell’Italia sono storicamente le comunità italiane consolidate nel corso di un secolo e mezzo di emigrazione e oggi i quattro milioni e mezzo di italiani che vivono all’estero. Ad essi si aggiungono i nuovi emigrati, spesso altamente qualificati, che a decine di migliaia lasciano il Paese in cerca di lavoro. È importante che anche i giovani continuino ad avere un rapporto con la lingua e la cultura italiane in modo che con la loro esperienza internazionale e multiculturale possano diventare sempre di più una risorsa per l’Italia. Il nostro Paese, in forza della peculiarità di una comunità di italo-discendenti equivalente circa all’attuale popolazione Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI italiana, può giovarsi di una rete di corsi organizzati da enti gestori e attualmente finanziati dal Ministero degli affari esteri, che coinvolge oltre 400.000 utenti, in prevalenza in età dell’obbligo scolastico. Questi corsi, per il naturale avvicendarsi delle generazioni, accolgono un numero sempre maggiore di stranieri, interessati per varie ragioni alla nostra cultura e alla nostra lingua. Il Forum mondiale sulla cultura e le industrie culturali dell’UNESCO ha reso noto un dato ormai ampiamente diffuso: la cultura può divenire il volano della ripresa economica. Portando, infatti, valore aggiunto al prodotto italiano contribuisce alla crescita del Paese. La cultura, nella sua più ampia accezione che comprende arte, paesaggio, tradizione, beni culturali e stili di vita, è uno straordinario marchio, un patrimonio di visibilità e di reputazione molto forte nell’immaginario internazionale. Il potenziale dell’Italia, in tal senso, è enorme e i punti di forza del « brand Italia » sono arte, cultura, bellezza, storia e lingua. L’Italia, infatti, anche nel 20122013 è risultata al primo posto per l’attrattività turistica nel settore « storia e cultura » nella classifica del Country Brand Index, il rapporto, realizzato da Future Brand, che analizza annualmente l’immagine turistica di 118 Paesi nel mondo. La nostra capacità di creare valore a partire dalla cultura è evidente nell’ambito dell’industria creativa. Stando ai più recenti dati dell’United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) nel 2010 il valore dell’export italiano di beni creativi è stato di oltre 23 miliardi di dollari, in crescita dell’11,3 per cento rispetto all’anno precedente. In questo settore abbiamo ancora quote di mercato significative: il 17 per cento dell’export europeo e il 6 per cento di quello mondiale. L’Italia mantiene una posizione di leadership: siamo il quarto Paese al mondo per esportazioni di beni creativi. In particolare, per il design siamo il primo Paese esportatore tra le economie del G8. Il settore delle industrie culturali e creative, che nelle stime più recenti vale il 4,5 per — DOCUMENTI cento del prodotto interno lordo (PIL) europeo e il 3,8 per cento degli occupati totali, sarà nei prossimi anni in grande espansione. Eppure mentre gli altri Paesi, nostri concorrenti, hanno già fatto scelte forti nel campo della promozione culturale, noi siamo fermi a leggi risultanti agli anni settanta per i corsi di lingua e agli anni novanta per gli istituti di cultura all’estero. L’era della globalizzazione ha visto la crescente importanza del cosiddetto « soft power », il potere della cultura di massa, delle mode e delle innovazioni tecnologiche. Il fascino delle idee conserva una significativa forza di attrazione. In questo nuovo contesto l’Italia deve pensare in un’ottica di medio-lungo periodo in cui lo sviluppo passerà sempre di più per la valorizzazione degli elementi immateriali, il che ci consentirà di sfruttare un vantaggio competitivo nel guidare il cambiamento. Oggi, l’immagine che un Paese proietta di sé influenza in qualche modo anche l’apprezzamento e la qualità percepita dai suoi prodotti industriali e dalle sue esportazioni e perfino gli investimenti stranieri. Il successo del « soft power » dipende, però, dal proprio patrimonio culturale, così come dalla capacità di renderlo attraente. Nello stesso tempo, la cultura non è da intendersi legata esclusivamente alla tutela e alla conservazione della memoria storica, ma anche alla produzione di eventi e attività culturali contemporanei, in grado di veicolare un’immagine dinamica e moderna del nostro Paese e di rafforzarne l’attrattività. Tra l’altro le potenzialità culturali dell’Italia non si limitano all’ambito metropolitano, ma si estendono ad alcuni grandi crocevia mondiali, dove risiedono comunità di origine consolidate e integrate, depositarie di documenti storici di grande importanza per la storia delle migrazioni contemporanee e di espressioni di eccellenza nei campi della cultura, della scienza e delle arti. L’Italia deve cogliere la nuova rilevanza strategica della cultura per rafforzare l’influenza e il ruolo politico del Paese nel contesto europeo e internazionale. Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — — 3 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI hanno investito notevoli risorse nella promozione culturale all’estero e hanno operato una profonda revisione della loro rete di offerta formativa e linguistica, in particolare dei propri istituti di cultura, rendendoli da una parte più efficienti in Europa e dall’altra investendo in nuove aree di interesse strategico, come l’Africa e il Medio Oriente. Fino ad oggi, invece, gli istituti italiani di cultura e gli enti che agiscono nell’offerta linguistica hanno operato senza un quadro generale di promozione culturale e di immagine internazionale. Gli istituti in particolare sono rimasti chiusi in una marginale branca di attività del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche, privi di una struttura amministrativa autonoma e dedicata. La stessa settorialità ha pesato sul sistema degli enti gestori. Per questo sosteniamo una radicale revisione della missione, dell’architettura istituzionale, del funzionamento e dell’autonomia degli istituti e una ricollocazione amministrativa e operativa degli stessi enti gestori. Gli istituti dovrebbero diventare moderne agenzie di promozione culturale, incentivati nella loro libertà a trovare risorse esterne e premiati per la qualità dell’offerta culturale. Come avviene per gli istituti di cultura tedeschi, Goethe Institut, e per quelli spagnoli, Cervantes, dotati di una propria personalità giuridica, legati al Ministero degli affari esteri solo per gli indirizzi generali di politica estera e per la definizione della geopolitica culturale e, soprattutto, dotati di una propria autonomia di bilancio con possibilità di ricevere autonomamente risorse economiche per il proprio funzionamento. Questa riforma vuole valorizzare al massimo la proiezione esterna e l’interdipendenza degli istituti, rendendoli una struttura più agile e autonoma, in grado di partecipare ai bandi nazionali dei Paesi ospitanti nonché a quelli europei, senza restare imbrigliata nelle rigidità del modello ministeriale e della rete diplomatica. A tale fine, si propone che sia istituito l’Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della — DOCUMENTI lingua italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Istituto Leonardo per contribuire all’incontro e al dialogo con gli altri popoli, attraverso la reciproca conoscenza del patrimonio storico e di tutte le forme di produzione artistico-culturale contemporanee italiane ed europee. L’Istituto Leonardo avrà inoltre il compito di salvaguardare il rapporto degli italiani in Europa e nel resto del mondo con la cultura e con la lingua italiane, con particolare attenzione alle giovani generazioni. La sua iniziativa, inoltre, è volta a migliorare l’immagine del Paese e a rafforzarne la capacità d’attrazione, sostenendo in tal modo la strategia di internazionalizzazione che il Paese persegue soprattutto in questa fase di ristagno interno. Si tratta di un’Agenzia di diritto pubblico, dotata di personalità giuridica, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero degli affari esteri che li esercita per le finalità e nei limiti previsti dalla legge e dalle convenzioni da stipulare tra i due soggetti. L’agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in carica quattro anni e rinnovabili per una sola volta, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. I membri sono scelti in base al più alto livello di competenza culturale e professionale nel settore; per essi è prevista l’incompatibilità con incarichi politici elettivi. Il presidente è nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, mentre il direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell’Istituto, è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo-contabile sono affidate al collegio dei revisori dei conti. La dotazione organica del personale è deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’eco- Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — — 4 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI nomia e delle finanze. L’Istituto è tenuto a garantire al personale assunto localmente un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il personale assunto localmente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e il reclutamento del personale deve avvenire mediante un apposito bando pubblico dando priorità ai candidati che abbiano acquisito specializzazioni documentate rispetto ai compiti da assolvere. La riforma che proponiamo si pone l’obiettivo di attivare la capacità autonoma delle strutture decentrate di autofinanziarsi attraverso i servizi che offrono, le partnership e le sponsorizzazioni che riescono a ottenere. Queste risorse si aggiungono a quelle garantite dallo Stato attraverso l’istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, del Fondo per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, del finanziamento dei corsi di lingua e di cultura per gli italiani in Europa e all’estero, nonché attraverso l’iscrizione in un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. La proposta di legge postula una ridefinizione della rete degli istituti volta alla — DOCUMENTI definizione di una vera e propria politica estera di promozione della cultura, e della lingua italiane, che tenga conto delle nuove aree emergenti, delle potenzialità di diffusione delle nostre lingua e cultura, nonché del rilancio della nostra presenza culturale nelle aree geografiche più tradizionali come l’Europa. Tali valutazioni sono affidate alla competenza del Comitato strategico per la promozione della cultura e della lingua italiane, istituito presso il Ministero degli affari esteri e presieduto dal Ministro degli affari esteri, che svolge le funzioni di cabina di regia istituzionale di coordinamento. Proprio per rendere più efficace l’azione di ogni struttura decentrata sul territorio, di fronte a differenti caratteristiche delle domande di cultura italiana nei diversi Paesi, ogni istituto formula un piano triennale di missione e piani annuali di attuazione per le proprie sedi all’estero. Si potrà, così, tenere conto in misura maggiore e più articolata della distribuzione nelle diverse aree del mondo, della dislocazione storica e ambientale, della presenza delle comunità italiane nonché degli interessi italiani nell’area e della maggiore o minore affinità con le culture locali. Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 5 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Finalità). 1. La Repubblica promuove la diffusione in Europa e all’estero della cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire all’incontro e al dialogo con gli altri popoli, di promuovere le relazioni interculturali e di valorizzare il patrimonio dell’emigrazione italiana nel mondo, con particolare riguardo alle personalità di origine italiana che si siano distinte nel campo della cultura, della scienza e dell’arte. 2. Il Ministero degli affari esteri persegue le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze e delle prerogative attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle singole amministrazioni dello Stato e ferma restando la funzione di indirizzo strategico attribuita al Comitato strategico di cui all’articolo 12. ART. 2. (Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero). 1. È istituito l’Istituto Leonardo – Agenzia nazionale per la promozione della cultura e della lingua italiane all’estero, di seguito denominato « Istituto ». L’Istituto è un’agenzia di diritto pubblico, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dotato di personalità giuridica e sottoposto ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero degli affari esteri, che li esercita per le finalità e nei limiti previsti dalla legge e dalle convenzioni da stipulare tra lo stesso Ministero e l’Istituto. L’Istituto opera in conformità a quanto stabilito dalla parte V del testo unico delle dispo- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 6 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. ART. 3. (Poteri e funzioni dell’Istituto). 1. L’Istituto persegue le finalità di cui all’articolo 1: a) pianificando, coordinando e realizzando le iniziative di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane, attraverso le proprie sedi all’estero, secondo le linee di indirizzo strategiche date dal Comitato strategico di cui all’articolo 12; b) garantendo in ogni caso un’adeguata offerta formativa rivolta ai minori e agli adulti, la cui organizzazione può essere affidata tramite convenzione anche a enti gestori privati; l’idoneità didattica e amministrativa di tali enti deve risultare da una certificazione di qualità redatta secondo i parametri stabiliti da un apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione; c) assicurando l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole estere o presso gli enti e le istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero; d) disciplinando, direttamente o tramite convenzioni con enti specializzati, la certificazione dei crediti formativi dei livelli di apprendimento linguistico e culturale tenendo conto dei sistemi locali di valutazione e di certificazione; e) favorendo il coordinamento delle iniziative eventualmente realizzate da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti o istituzioni pubblici o privati; f) promuovendo, valorizzando e coordinando la partecipazione attiva di asso- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 7 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ciazioni, fondazioni, enti gestori e altri soggetti privati alla rilevazione della domanda formativa e alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge; g) coordinando in via transitoria la propria attività di promozione con quella degli addetti scientifici nominati presso le rappresentanze diplomatiche e con quella degli addetti culturali nominati presso le rappresentanze diplomatiche nei Paesi in cui non sono presenti sedi locali dell’Istituto; h) costituendo o partecipando ad associazioni, fondazioni e società per il sostegno di attività e di eventi culturali all’estero mediante il reperimento di risorse e l’acquisizione di sponsorizzazioni e patrocini; i) verificando che l’attività didattica, svolta nell’ambito dei corsi inseriti nelle scuole locali dei Paesi esteri da parte di docenti in possesso dei titoli scientifici e professionali previsti dalla legge, risponda a elevati standard qualitativi. ART. 4. (Organi dell’Istituto). 1. Sono organi dell’Istituto: il presidente, nominato al proprio interno dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. ART. 5. (Consiglio di amministrazione. Composizione). 1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui due su proposta del Ministro degli affari esteri, due su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 8 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI della ricerca e uno su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 2. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, nonché di alte e riconosciute professionalità e competenza nel settore. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. 3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 4. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell’Istituto sono attribuite al collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 8. ART. 6. (Poteri regolamentari del consiglio di amministrazione e compensi dei consiglieri). 1. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo stabilito dai decreti di cui all’articolo 10, e i bilanci, nonché il regolamento previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b). Tali atti sono trasmessi al Ministro degli affari esteri e al Ministro dell’economia e delle finanze, i quali possono formulare i propri rilievi entro sessanta giorni per lo statuto ed entro quarantacinque giorni dalla ricezione per i restanti atti; trascorso tale termine gli atti s’intendono approvati. 2. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti similari. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono coperti dalle risorse di cui all’articolo 9. 3. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di am- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 9 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ministrazione si applica il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ART. 7. (Direttore generale). 1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra personalità di comprovate professionalità ed esperienza nel campo della promozione e della diffusione della cultura. 2. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell’Istituto. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attività dell’Istituto e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. 3. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta, e partecipa al consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 4. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ART. 8. (Collegio dei revisori dei conti). 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente designati uno dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, che nomina anche il membro supplente. La presidenza del collegio spetta al membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il collegio svolge le funzioni di controllo sulla re- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 10 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI golarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell’Istituto. ART. 9. (Finanziamento dell’Istituto). 1. A decorrere dall’anno 2014, è istituito presso il Ministero degli affari esteri il Fondo per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, di seguito denominato « Fondo », la cui dotazione è determinata con la legge di stabilità ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse previste per il Fondo sono inserite nel bilancio di previsione triennale del Ministero degli affari esteri e sono erogate annualmente all’Istituto per il finanziamento delle attività di promozione all’estero della cultura e della lingua italiane. 2. Nel Fondo confluiscono le risorse già destinate dalla legge a qualsiasi titolo alle finalità di cui all’articolo 1 e, in particolare, quelle iscritte negli specifici capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri relative ai contributi scolastici e al sostegno dei corsi di lingua e delle attività culturali. Nel Fondo confluiscono anche le somme previste nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinate alla promozione della lingua e della cultura italiane all’estero. Parte del Fondo è vincolata al finanziamento di corsi di cultura e di lingua italiane rivolti ai minori e agli studenti che hanno terminato la scuola dell’obbligo. 3. A decorrere dall’anno 2014 sono altresì iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Istituto e un apposito capitolo destinato al finanziamento delle opere di natura obbligatoria. La dotazione di entrambi i capitoli è determinata con la legge di stabilità ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il contributo erogato per il finanziamento — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 11 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI delle attività di promozione all’estero della cultura e della lingua italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. 4. Le entrate dell’Istituto sono costituite, oltre che dai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall’Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle società e contributi delle associazioni e delle fondazioni eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 5. L’Istituto provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero della cultura e della lingua italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo. ART. 10. (Disposizioni in materia di personale dell’Istituto). 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione del contingente di unità di personale, alla regolamentazione del loro inquadramento previdenziale e del trattamento economico, all’individuazione specifica delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Negli stessi decreti si dispone la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti italiani di cultura all’estero ovvero al Ministero degli affari esteri da trasferire all’Istituto. Non possono comunque essere previsti la nomina alla funzione di diret- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 12 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI tore per chiara fama e il ricorso a esperti esterni. Nei decreti sono altresì stabilite le forme di utilizzazione delle categorie che compongono il contingente del personale inquadrato nei ruoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge e messo fuori ruolo per la durata della loro permanenza all’estero. 2. Il personale locale, impiegato presso gli istituti italiani di cultura all’estero con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Istituto. 3. I contratti di lavoro del personale assunto in loco sono controfirmati dal titolare della rappresentanza diplomatica, nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza e direzione, con le medesime modalità seguite per l’impiego del personale nell’ambito della stessa rappresentanza. 4. Il contratto di assunzione e il rapporto di lavoro del personale assunto in loco sono regolamentati dalla legge locale. L’Istituto è tenuto a garantire a tale personale un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il personale assunto localmente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari. 5. Il reclutamento del personale deve avvenire mediante apposito bando pubblico secondo criteri e modalità definiti dall’Istituto. Nell’assunzione di personale docente per i corsi di lingua italiana è data priorità a coloro che sono in possesso del titolo accademico o post laurea di insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2) o come lingua straniera (LS) e che hanno una conoscenza certificata della lingua locale. ART. 11. (Sedi estere dell’Istituto e rapporti con le rappresentanze diplomatiche e consolari). 1. L’Istituto opera all’estero secondo modalità stabilite con un’apposita convenzione stipulata tra lo stesso Istituto e il Ministero degli affari esteri. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 13 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 2. Il personale dell’Istituto è autonomo per quanto riguarda lo svolgimento della missione e dei compiti propri dell’Istituto, secondo le linee e le norme dettate dalla convenzione di cui al comma 1 in coordinamento e in coerenza con l’azione generale di politica estera attuata dal Ministero degli affari esteri. ART. 12. (Comitato strategico per la promozione della cultura e della lingua italiane). 1. I compiti di indirizzo strategico e di fissazione degli obiettivi generali relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane sono attribuiti al Comitato strategico per la promozione della cultura e della lingua italiane, di seguito denominato « Comitato », che svolge le funzioni di cabina di regia istituzionale di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e presieduto dal Ministro degli affari esteri o da un suo delegato. 2. Il Comitato è composto: 1) dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un Sottosegretario di Stato da questo delegato; 2) dal Ministro dello sviluppo economico o da un Sottosegretario di Stato da questo delegato; 3) dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un Sottosegretario di Stato da questo delegato; 4) dal presidente dell’Istituto. ART. 13. (Funzioni attribuite al Ministero degli affari esteri). 1. Il Ministero degli affari esteri: a) definisce gli accordi per gli scambi e per la cooperazione culturale con gli Stati esteri e ne cura l’attuazione, di — DOCUMENTI Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA — — 14 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI concerto con le altre amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle relative competenze; b) promuove accordi con i Governi e con le autorità scolastiche locali dei Paesi esteri per lo sviluppo e per l’inserimento della cultura e della lingua italiane quale attività curriculare nelle scuole di ogni ordine e grado nei Paesi esteri nonché la diffusione di lettorati di lingua italiana nelle università estere; c) promuove il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, enti e istituzioni pubblici, fatta salva l’autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle disposizioni vigenti, e assicura loro la necessaria assistenza; d) esprime parere sull’apertura e sulla soppressione delle sedi locali dell’Istituto; e) esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo nei confronti dell’Istituto, nei limiti dell’autonomia dello stesso Istituto; f) persegue le finalità di cui all’articolo 1 nei Paesi esteri nei quali non sono presenti sedi locali dell’Istituto mediante l’impiego degli addetti culturali di cui all’articolo 15 e l’offerta dei servizi dello stesso Istituto, secondo le prerogative e gli strumenti consentiti dalle leggi che ne regolano l’attività; g) concede, attraverso le rappresentanze diplomatiche e di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, contributi a istituzioni scolastiche e universitarie estere per la costituzione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana e per il conferimento di borse e di viaggi di perfezionamento a chi ha frequentato con profitto corsi di cultura e di lingua italiane; h) verifica che le comunità italiane all’estero partecipino in modo adeguato alla complessiva offerta linguistica e culturale e siano pienamente coinvolte nelle attività di promozione; — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 15 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI i) promuove e sostiene, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la diffusione e l’attività delle scuole italiane all’estero in conformità alle disposizioni vigenti; l) concede premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa; m) presenta ogni anno alle Camere una relazione sull’attività svolta ai sensi della presente legge. ART. 14. (Piano triennale di missione, piani annuali di attuazione e relazione alle Camere). 1. L’Istituto predispone e approva il piano triennale di missione e i piani annuali di attuazione per le proprie sedi all’estero. 2. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 1, in ciascun Paese e di concerto con le autorità diplomatiche e consolari le sedi dell’Istituto promuovono la consultazione di tutti i soggetti operanti nel settore della promozione linguistica e culturale e, di concerto tra loro, definiscono il « piano Paese » da inviare al consiglio di amministrazione dell’Istituto. 3. L’Istituto definisce i piani di cui al comma 1 tenendo conto della presenza e della consistenza di comunità italiane, del numero di cittadini esteri coinvolti nelle attività di promozione culturale, dell’effettiva partecipazione delle sedi dello stesso Istituto alle più rilevanti manifestazioni locali, dell’entità della domanda di lingua italiana esistente, della diffusione dell’insegnamento della lingua italiana nei curricula delle scuole e nelle università, nonché del livello di autofinanziamento raggiunto da ciascuna sede. 4. L’Istituto presenta ogni anno alle Camere una relazione sull’attività svolta, — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVII LEGISLATURA — 16 — Camera dei Deputati — 2122 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI sugli obiettivi prefissati e sui risultati conseguiti, allegata alla relazione di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 13. ART. 15. (Addetti culturali). 1. Il Ministro degli affari esteri, in via transitoria e nei casi in cui le sedi locali dell’Istituto non riescano a soddisfare le medesime esigenze, può nominare addetti culturali presso le ambasciate o i consolati generali nei Paesi in cui non sono presenti, o hanno cessato di funzionare, sedi locali dell’Istituto. Gli addetti devono essere in possesso dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della promozione e della diffusione della cultura italiana. ART. 16. (Norme transitorie e finali). 1. L’Istituto si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 2. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all’articolo 12 della medesima legge. € 1,00 *17PDL0021980* *17PDL0021980*