Scheda ferie non pagate - "L. Bianciardi" Grosseto

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Scheda ferie non pagate - "L. Bianciardi" Grosseto
Scheda su
monetizzazione ferie non godute
Per il personale docente le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche (ovvero dal 30 giugno al 31 agosto). Così prevedeva il CCNL.
CCNL 2006-09 comparto scuola Art. 13 comma 9
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore
eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.”
Per il personale supplente (ovvero a tempo determinato) è prevista una specificità:
CCNL 2006-09 comparto scuola Art. 19 comma 2
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la
fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e
comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è
obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
Può essere utile specificare la differenza tra periodi di “sospensione delle attività didattiche” e
periodi di “sospensione delle lezioni”. L’ordinamento scolastico prevede una distinzione tra queste
due fattispecie:
-per “sospensione delle attività didattiche” si intende il periodo intercorrente tra il 1° lugl io (30
giugno se ricadente di domenica) e il 31 agosto.
-per “sospensione delle lezioni” invece si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali
hanno previsto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc).
Inoltre può anche servire ricordare che nella scuola le supplenze possono essere di tre tipi:
- supplenze annuali con termine al 31 agosto
- supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
- supplenze temporanee per qualsiasi altra esigenza diversa dai casi precedenti (si tratta di
supplenze brevi o saltuarie)
Queste diverse tipologie di supplenze sono individuate dal decreto ministeriale 131/2007. La
supplenza annuale viene disposta su posto o cattedra vacante e disponibile ed ha come termine
finale il 31 agosto.
La supplenza fino al termine delle attività didattiche, invece, viene disposta su posto o cattedra
meramente disponibile ed ha come termine finale il 30 giugno.
Questi ultimi due tipi di supplenza non differiscono in nulla, da un punto di vista della prestazione di
lavoro, se non nella retribuzione. Ai supplenti fino al 31 agosto spetta la retribuzione per l’intero
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anno scolastico, ai supplenti fino al 30 giugno invece non vengono retribuiti i mesi di luglio e
agosto
A prescindere dal tipo di supplenza, il personale supplente matura un periodo di giorni di ferie
proporzionale al servizio prestato (CCNL, art. 19, c. 2).
I supplenti con nomina fino al 30 giugno, per compensare l’assenza di retribuzione dei mesi estivi
e avvalendosi di quanto prevede il CCNL all’art 19 (ovvero che “la fruizione delle ferie nei periodi di
sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria”), al momento della
cessazione del lavoro chiedono il pagamento sostitutivo delle ferie non godute, circa 25 giorni
(come recita sempre l’art. 19 “per il personale docente a tempo determinato che, durante il
rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle
lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del
rapporto”.)
Ciò consente loro di avere un “compenso” anche per il mese di luglio e poi di “coprire” il mese di
agosto percependo l’indennità di disoccupazione.
Questo impianto è stato alterato dapprima dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending
review), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 5 comma 8.
Spending review:
“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere
applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente
disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
In pratica con questo provvedimento è stata vietata ogni forma di corresponsione di trattamento
economico sostitutivo nel caso di mancato godimento delle ferie, disapplicando tutte le norme
legali e contrattuali che lo consentivano.
È evidente che si tratta di una misura particolarmente rigorosa finalizzata meramente alla riduzione
della spesa pubblica.
Rispetto a questa norma, ecco di seguito il commento dell’Aran, che individua un primo elemento
di contraddittorietà della norma:
Aran dicembre 2012
“Date queste specifiche finalità perseguite (la riduzione della spesa pubblica ndr), le nuove regole
non trovano applicazione nel settore del lavoro privato.
Viene introdotto, quindi, un elemento di diversità tra la disciplina del lavoro pubblico e quella del
lavoro privato su tale specifico punto, in contrasto con quella tendenza alla progressiva
omogeneizzazione dei trattamenti spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con quelli
dei lavoratori privati, avviata con il d.lgs. n. 29/93 e che, con specifico riferimento alla materia
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dell’orario di lavoro, era stata fatta propria anche dal d.lgs. n. 66/2003, fatte salve, come sopra
ricordato, solo le previsioni contrattuali del settore pubblico di maggiore favore.”
La Funzione Pubblica (con nota n. 32937 del 6.8.2012) è dovuta intervenire dapprima per
risolvere una serie di problemi derivanti dall’ applicazione della norma nella fase transitoria e poi
successivamente (con nota n. 40033 dell’8.10.2012) per fornire ulteriori indicazioni
applicative che, sempre, a detta dell’Aran:
Aran dicembre 2012:
“…mitigano l’estensione ed il rigore applicativo che, formalmente, sembrano caratterizzare il
nuovo regime.
Infatti, sulla base della formulazione del testo della norma e delle finalità dalla stessa perseguite, il
suddetto Dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di precisare che il divieto di
monetizzazione:
1. certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive
del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il
compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, le dimissioni) oppure attraverso propri
comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento
disciplinare, mancato superamento del periodo di prova). In tali casi, infatti, proprio la
prevedibilità dell’evento e/o la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione del
rapporto) non sono idonei a precludere una adeguata valutazione della complessiva vicenda, con
la conseguente adozione di tutte le iniziative necessarie per assicurare, nei giusti tempi, la fruizione
del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e quelle organizzative
dell’amministrazione. Pertanto, la circostanza che vengono in considerazione ipotesi che,
comunque, di per sé, non sono oggettivamente in grado di impedire, in modo assoluto, la fruizione
delle ferie da parte del dipendente, consente la sicura riconduzione delle stesse nell’ambito
applicativo dell’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, in coerenza con quella finalità perseguita
di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione
della spesa. In sostanza, si ritiene che l’applicazione del divieto di monetizzazione trovi la sua
giustificazione applicativa proprio nel comportamento attivo del dipendente nelle ipotesi
considerate del dipendente, cui viene attribuito il significato di una sorta di presunta accettazione
delle conseguenze che ne derivano dall’estinzione del rapporto, come la perdita delle ferie
maturate e non godute;
2. non opererebbe, invece, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute
ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di
controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l’impossibilità di fruire delle ferie
non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto
di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso,
risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza
che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal
servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità,
aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono
considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di
applicazione.”
Per far fronte alle proteste, alle difficoltà applicative in specie nel comparto scuola e al possibile
contenzioso derivante dall’applicazione della spending review, il Governo è intervenuto di nuovo su
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questa materia con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) con i commi 54, 55,
56 dell’art. 1.
Legge di stabilità
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione
delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli
scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e'consentita per un periodo non
superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale
che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non
si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o
docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente
alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in
questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Il comma 54, interviene di nuovo a modificare il CCNL, ampliando la gamma dei periodi utili per la
fruizione delle ferie e stabilendo che il periodo valido debba essere quello «della sospensione
delle lezioni anziché delle attività didattiche», come si legge nella relazione illustrativa del
provvedimento «di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i
giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie».
Il comma 54 della legge di stabilità pertanto modifica l’art. 13 comma 9 del CCNL stabilendo che le
ferie ora possono essere fruite dal personale docente anche durante i periodi di sospensione delle
lezioni e non solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
N.B: i 3 giorni di permesso retribuito e i 6 giorni di ferie
Il comma 54, come sopra detto, modifica il comma 9 dell’art. 13 del CCNL estendendo a tutti personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato- i periodi in cui è possibile fruire
delle ferie.
Ciò però non fa mutare la validità di quanto indicato nel successivo periodo del medesimo comma
laddove prevede la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi.
Ovviamente a condizione che sia possibile sostituire il personale in ferie con personale in servizio.
Così come resta confermata la validità del comma 2 dell’art. 15 laddove si attribuisce al
dipendente la possibilità di fruire nel corso dell’anno scolastico di 3 giorni di permesso retribuito
per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione e per gli stessi
motivi e con le stesse modalità di ulteriori 6 giorni di ferie prescindendo dalle condizioni previste
dal comma 9 dell’art. 13 (quindi anche con eventuali oneri per l’Amministrazione) .
Si ricorda che per il personale a tempo determinato i permessi personali non sono retribuiti (CCNL
art. 19 comma 7).
Il successivo comma 55 interviene a modificare la stessa spending review attenuando il
precedente divieto assoluto di monetizzazione delle ferie. Tale attenuazione si è resa necessaria
anche per far fronte all’impossibilità di applicare il divieto ai supplenti assunti per pochi giorni e
che, stante la brevità del contratto, si trovavano nell'impossibilità materiale di fruire anche di un
solo giorno di ferie.
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Il comma 55 stabilisce che le ferie non godute possano essere pagate ai supplenti brevi e
saltuari o con contratto fino al 30 giugno ma solo in via residuale, introducendo l'obbligo di fruirle
anche nei periodi di sospensione delle lezioni compresi. Questi periodi (vacanze natalizie,
pasquali, ecc) entrano nel computo delle ferie godute, di fatto, come se fossero attribuite d’ufficio e
pertanto vanno sottratti dal numero dei giorni di ferie complessivamente maturati.
In proposito la nota di chiarimenti del Mef ( prot. 72696 del 4.9.2913) -per quanto discutibile nel
merito e nel metodo- è però illuminante rispetto alle intenzioni dell’Amministrazione:
“A nulla rileva dunque, ai fini della ‘monetizzazione’ se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie,
bensì si dovrà tener unicamente conto della mera facoltà di fruirle” (!)
Ciò significa che alla somma delle ferie maturate vanno sottratti circa 15 gg di “ferie d’ufficio”
corrispondenti ai periodi di sospensione di lezione.
Il Mef, in proposito, si avventura in una interpretazione della norma andando ben oltre le sue
competenze, sostenendo che il personale è in ferie in occasione di ogni sospensione delle lezioni,
anche quelle derivanti da eventi estranei alla vita della scuola e non stabilite dai calendari
regionali!
Infine, il successivo comma 56 della legge di stabilità dapprima sottolinea come i precedenti
commi 54 e 55 non possono essere derogati dai contratti nazionali e poi stabilisce che le “clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Dato il carattere esplicito di questo ultimo comma si riteneva che il divieto di monetizzazione delle
ferie (così come stabilito dalla legge di stabilità) operasse a partire dall’inizio dell’anno scolastico
2013-2014. Di questo parere era sembrato lo stesso Miur.
È invece intervenuto il Mef, con la citata circolare interpretativa, che ha impartito le seguenti
disposizioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato in materia di monetizzazione delle ferie:
1) dal 1° settembre 2012 al 31 dicembre 2012 si app lica la spending review;
2) dal 1° gennaio 2013 in poi si applica la legge d i stabilità.
Il Mef spiega che la legge di stabilità entra in vigore dal 1° gennaio 2013 e non ha “carattere di
retroattività per mancata espressa disposizione in tal senso. Di conseguenza, soltanto nella parte
in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/2012 esplica i suoi effetti dal 1
settembre 2013”.
Il Mef sembrerebbe ignorare il fatto che la legge di stabilità con il comma 55 interviene a modificare
espressamente il decreto sulla spending review, prevedendo una diversa modalità di applicazione
del decreto e di fatto dandone una nuova interpretazione.
Pertanto la modifica operata dalla legge di stabilità ha carattere integrativo della disposizione
originaria e non può avere valore autonomo. Ciò significa che non è possibile che la spending
review possa comunque produrre i suoi effetti nel periodo settembre-dicembre 2012.
Infine, l’integrazione apportata comporta la disapplicazione delle norme più favorevoli, ma queste
non possono che essere disapplicate dal 1° settembr e successivo all’entrata in vigore della norma,
come esplicitamente dispone la legge al comma 56. Diversamente nel medesimo anno scolastico
si avrebbero modalità diverse di computare le ferie a seconda del periodo in cui si è lavorato.
Per sintetizzare i punti di maggior contrasto sollevati dalle norme sul divieto di monetizzazione
delle ferie risultano i seguenti:
-disparità della disciplina tra lavoratori pubblici e privati: ai primi viene riservato un trattamento
diversificato e restrittivo in materia di pagamento delle ferie rispetto a quello applicato ai lavoratori
privati.
-disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono lo stesso lavoro (supplenti al 31 agosto e al 30
giugno): i primi vengono retribuiti su 12 mesi; i secondi su 10 mesi e gli si nega il pagamento delle
ferie non godute.
-opinablità sulla decorrenza delle nuove norme: la legge di stabilità prevede una data (il 1°
settembre 2013) per la disapplicazione delle precedenti norme più favorevoli, per il Mef invece le
precedenti norme si disapplicano dal 1° settembre 2 012.
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