DFR - BGE 71 II 219
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218 Familienrecht. N° 47. 23. Oktober 1945 i. S.Rüegg c. Munitor A.-G., Erw. 4: &). Fraglich bleibt also nur, ob eine Verwaltungsbeistandschaft zu bestellen ist, 'weil der Berufungskläger behauptet, die'Beschlüsse.der Generalversammlung vom 9. September 1944 seien nichtig oder doch anfechtbar, Vetsch nicht gesetzesgemäss zum Verwaltungsrat .gewählt und daher zur Führung der Geschäfte gar nicht befugt. Die Frage ist zu verneinen. Die Beistandsbestellung im Sinne des Art. 393 Zifl. 4 ZGB hat in erster Linie nicht den Zweck, Rechte dieses oder jenes Mitgliedes oder Gläubigers der juristischen Person zu wahren - diesem Erfolg dient sie nur indirekt -'-, sondern den Zweck, die Vermögensangelegenheiten der juristischen Person als solcher besorgen zu lassen, weil niemand da ist, der sie besorgt .(BGE 69 II 22). Eine Beistandsbestellung war daher im vorliegenden Falle nur vorzunehmen, wenn die Verwaltung der A.-G. sonst überhaupt nicht besorgt wurde oder durch jemanden besorgt zu werden Gefahr lief, der dafür ernstlich gar nicht in Frage kommen kann oder nicht die Möglichkeit hat, in der für die Verwaltung nötigen ·Weise auf das Vermögen einzuwirken, sodass diesem die Verwaltung tatsächlich fehlen würde. Das kann freilich auch der Fall sein, .wenn sich mehrere um die Verwaltung streiten und jeder von ihnen den andern in der Ausübung der Verwaltungstätigkeittatsächlich hindern kann. Wenn aber eine funktionsfähige Verwaltung bestellt ist, welche die A.-G. tatsächlich verwaltet, und der Streit nur darum geht, ob diese Bestellung anfechtbar ist oder nicht, kann nicht gesagt werden, dass bis zum Entscheid des Zivilrichters hierüber die Verwaltung überhaupt fehle. So liegt die Sache hier, wo Schick denjenigen, der die Verwaltung faktisch besorgt, seine Tätigkeit nicht ausüben lassen will, weil er ihm die Rechtsbefugnis dazu abspricht, ohne ilm aber tatsächlich daran hindern zu können. Ob diese Rechtsbefugnis besteht, hat der Zivilrichter zu entscheiden. Seine Sache ist es auch, nötigenfalls durch vorsorgliche Massnahmen prozessualer Natur für die Aufrechterhaltung eines bestehenden Zu- Erbrecht. N° 48. 219 standes zu sorgen und die während der Dauer des Prozesses zur Wahrung der Interessen der einen oder andern Partei nötigen Massnahmen zu treffen. Zu einem Eingriff der vormundschaftlichen Behörden ist diesfalls kein Platz, selbst dann nicht, wenn d3s massgebende kantonale Zivilprozessrecht solche vorsorgliche Massnahmen nicht kennen oder das Gericht deren Anwendung unnötig finden und ablehnen sollte. Dem'IJßCA erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 8. Juni 1945 bestätigt. 111. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 4:8. Sentenza 2 novembre 1945 della 11 Corte civHe nelIa causa Marconi c. Parroechia e Comune di Comologno. Art. 603 cc. La responsabilitS solidale degli eredi per i deeiti della successione e prevista soltanto nell'interesse dei creditori estranei all'eredita, per faciIitare l'incasso dei loro crediti. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredita.. ' Art.. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden des· Erblassers, zur Erleichterung der Einforderung, besteht nur zugunsten von· Gläubigem, die nicht ihrerseits Erben sind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden zur Auseinandersetzung über. die Erbschaft. Art. 603 CC : La responsabilite solidaire des h6ritiers pour des dettes du d6funt n'est edictOO que dans l'inter~t des crean.ciers etrangers a la. succession, en vue de faciliter le recouvrement des crean.ces. Entre Mritiers, la liquidation de la succession comprend aussi la repartition des dettes. Ritenuto in jatto : ...4.- II 31 maggio 1916, moriva a Comologno Rosina Mareoni, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova 220 Erbreoht. N° 48. Erbrecht. N° 48. Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L'ereditä. rimase indivisa e la figlia continuo a vivere nella casa materna. n 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo Ma~coni, laSciando quali eredi la sorella Fiorina ed il fratello Silvio. n 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni., disponendo per testamento di aleuni legati ed istituendo eredi della sua rimanente sostanza il Comune e 180 Parrocchia di Comologno. Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Parrocchia di Comologno, dall'altra, avendo deciso di procedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina Marconi, incaricavano dei relativi incombenti il notaio Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l'inventario della successione. Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a Silvio Marconi il termine per promuovere causa. E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi chiedeva che nell'inventario della ·successione di Rosina Marconi fosse iscritto, tra l'altro, un credito difr. 8177 per spese di manutenzione della casa materna sino al 31 maggio 19'16, eredito 80 favore dei fratelli Silvio e Gerolamo Marconi. B. ~ Con sentenza 10 agosto 1944 il Pretore respingeva questa domanda. O. -"- Statuendo in data 25 gennaio 1945, la Camera civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino confermava, su questo punto, il giudizio pretoriale. D. - Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l'altro, l'iscrizione di detto eredito. dizione cantonale, pur ammettendo che queste spese sono prova~, ha tuttavia dichiarato ehe il credito e prescritto poiche non era stato fatto valere nei eonfronti di Rosina Marconi allorche era in vita, ne nei confronti della successione di lei. Si deve riconoscere che questo modo di vedere della seconda giurisdizione cantonale e senz'altro fondato per quanto concerne le spese che risalgono a diem anni prima deI 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art. 127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese sono state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano 80 fr. 255,25. Resta da indagare come stiano le cose per le spese posteriori al 31 maggio 1906. L'attore opina ehe con la devoluzione dell'eredita il debito e stato estinto mediante confusione : egli e suo fratello sono diventati senz'altro, in forza della morte della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia sono diventati creditori e debitori nello stesso tempo. Questa tesi non si concilia con la domanda d'iscrizione deI credito di fr. 8177 nell'inventario della successione : questa domanda implica il riconoscimento che la devolu-· zione dell'ereditaha lasciato su,ssistere il credito e non l'ha quindi estinto per confusione. Ma anche prescindendo da questa considerazione, la tesi deI ricorrente non pua essere accolta. Un'obbligazione si estingue per confusione, quando la sostanza deI creditore venga ad unirsi alla sostanza deI debitore. In concreto questa condizione non e pero soddisfatta pel fattodella devoluzione della successione materna: i creditori non erano i soli eredi della madre, poiche con loro ereditO anche la sorella Florina che non era creditrice. La sostanza della de cuius pertocco a questa comunione ereditaria, non ai creditori deI credito contestato e formera sino alla divisione una aostanza 80 se. Una confusione di questa sostanza con queiia dei creditori non poteva aver luogo ; essa div~fitera possibile soltanto con 180 divisione dell'erediü j nella misura in cui il debito sara attribuito ai credi- Oonsiderando in diritto : 1. - n credito di fr. 8177 dipende da spese concernenti la casa materna, sopportate dall'attore e da suo fratello durante gli anni 1904-1914. La seconda giuris- 221 Erbrecht. N0 48. Obligationenrecht. N0 49. tori (cfr. la nota 32 deI Commento di ESOHER alI'art. 602 CC. e la nota 35 del Commento di TuOR allo stesso artico1o). Sta bene ehe, in forza della devo1uzione delI'eredita, i creditori non sono diventati debitori in comune, ma debitori solidali (art. 603 ce), e OSER jSCHÖNENBERGER, nella nota 5 del1oro Commento all'art. 118 CO, osservano ohe ne1 caso in oui la qualita. di creditore e quella di debitore solidale vengono a trovarsi riunite nella stessa persona, l'obbligazione si estingue per confusione nella misura in cui esiste un diritto di regresso verso questo debitore, ossia, in mancanza di altri elementi, nella misura d'una quota. Ma questa rego1a non va1e se si tratta di un debitore solidale a' sensi den'art. 603 ce. In questo caso 1a legge prevede la responsabilita. solidale degli eredi per i debiti delia suocessione (invece dena _responsabilita. in oomune, COme dovrebb'essere logicamente) soltanto nelI'interesse dei creditori estranei all'eredita., per faoilitare l'incasso deI loro oredito. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anohe 1a ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredita: soltanto la divisione dell'eredita stabilisce quali siano gli eredi che debbono in definitiva sopportare i singoli debiti della. comunione ereditaria. Cosl stando 1e oose, e siooome i fratelli Silvio e Gero1amo Marconi sono rimasti inattivi nei confronti delIa suocessione materna, il loro credito,anche in quanto dipende dalle spese posteriori al 31 maggio 1906, 6.prescritto. Si puo chiedersi se non si giustifioherebbe il prineipio ehe la prescrizione deI credito d'un erede nei confronti dell'eredita. e sospesa durante l'indivisione. Ma, prescindendo da! fatto ehe non esiste un disposto legale in tale senso, devesi riconoscere che 1a ratio della prescrizione va1e fu line$ di massima anche ne1 campo successorio ; anche qui puo esistere il perico10 ehe dopo molto tempo, speoialmente in oaso di differita. divisione, sia fatto va1ere un oredito, di oui non si possa piu provare l'eventuale estinzione. Resta tuttavia riservata 10. questione se circostanze partioolarmente gravi potrebbero giustificare l'eccezione della mala fede (art. 2 ce) nei confronti dell'erede che invoohi la prescrizione. 222 223 2. - Il Tribunale tederale pronuncia : II ricorso e respinto. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 49. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteUuno "om 25. September 1945 i. S. JOB. HabenDer G.m.b.H. gegen W. Kuhn nnd Sohn. Bedeutung eines Bestätigungs8chreibens im kaufmännischen Ver. kehr, das von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht. Signification de la Iettre de confirmation qui s'ecarte de ce qui a ete convenu oralement entre commer9BUts. Significato' d'una lettera di conferma ehe si seosta da quanto pattuito oralmente tra commercianti. Entgegen der MeinWlg der Vorinstanz folgt aus dem Scheitern des Naohweises für den Abschluss einer mündliohen Vereinbarung am 7.l\Urz noch nioht ohne weiteres die Unbegründetheit der eingeklagten Forderung. Die Vorinstanz hat ausser aoht gelassen, dass ein Bestätigungsschreiben im kaufmännisohen Verkehr nicht bIoss die Bedeutung eines Beweismittels für einen vorausgegangenen mündlichen Vertragsschlu,ss haben kann, sondern dass ihm darüber hinaus unter Umständen reohtserzeugende Kraft zukommt. Das ist der Fall, wenn der Inhalt der sog. Bestätigung von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht oder neue Bedingungen enthält, und der Empfänger daram schweigt. Dann hat das Bestätigungsschreiben nämlich den Charakter einer Vertragsofferte und das Stillsohweigen des Empfängers ist als deren Annahme 2. - 15 AS 71 Ir - 1945