DFR - BGE 71 II 219

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DFR - BGE 71 II 219
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Familienrecht. N° 47.
23. Oktober 1945 i. S.Rüegg c. Munitor A.-G., Erw. 4: &).
Fraglich bleibt also nur, ob eine Verwaltungsbeistandschaft zu bestellen ist, 'weil der Berufungskläger behauptet,
die'Beschlüsse.der Generalversammlung vom 9. September
1944 seien nichtig oder doch anfechtbar, Vetsch nicht
gesetzesgemäss zum Verwaltungsrat .gewählt und daher
zur Führung der Geschäfte gar nicht befugt. Die Frage ist
zu verneinen. Die Beistandsbestellung im Sinne des Art. 393
Zifl. 4 ZGB hat in erster Linie nicht den Zweck, Rechte
dieses oder jenes Mitgliedes oder Gläubigers der juristischen
Person zu wahren - diesem Erfolg dient sie nur indirekt
-'-, sondern den Zweck, die Vermögensangelegenheiten der
juristischen Person als solcher besorgen zu lassen, weil
niemand da ist, der sie besorgt .(BGE 69 II 22). Eine Beistandsbestellung war daher im vorliegenden Falle nur vorzunehmen, wenn die Verwaltung der A.-G. sonst überhaupt
nicht besorgt wurde oder durch jemanden besorgt zu werden Gefahr lief, der dafür ernstlich gar nicht in Frage
kommen kann oder nicht die Möglichkeit hat, in der für
die Verwaltung nötigen ·Weise auf das Vermögen einzuwirken, sodass diesem die Verwaltung tatsächlich fehlen
würde. Das kann freilich auch der Fall sein, .wenn sich
mehrere um die Verwaltung streiten und jeder von ihnen
den andern in der Ausübung der Verwaltungstätigkeittatsächlich hindern kann. Wenn aber eine funktionsfähige
Verwaltung bestellt ist, welche die A.-G. tatsächlich verwaltet, und der Streit nur darum geht, ob diese Bestellung
anfechtbar ist oder nicht, kann nicht gesagt werden, dass
bis zum Entscheid des Zivilrichters hierüber die Verwaltung
überhaupt fehle. So liegt die Sache hier, wo Schick denjenigen, der die Verwaltung faktisch besorgt, seine Tätigkeit nicht ausüben lassen will, weil er ihm die Rechtsbefugnis dazu abspricht, ohne ilm aber tatsächlich daran
hindern zu können. Ob diese Rechtsbefugnis besteht, hat
der Zivilrichter zu entscheiden. Seine Sache ist es auch,
nötigenfalls durch vorsorgliche Massnahmen prozessualer
Natur für die Aufrechterhaltung eines bestehenden Zu-
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standes zu sorgen und die während der Dauer des Prozesses
zur Wahrung der Interessen der einen oder andern Partei
nötigen Massnahmen zu treffen. Zu einem Eingriff der
vormundschaftlichen Behörden ist diesfalls kein Platz,
selbst dann nicht, wenn d3s massgebende kantonale Zivilprozessrecht solche vorsorgliche Massnahmen nicht kennen
oder das Gericht deren Anwendung unnötig finden und
ablehnen sollte.
Dem'IJßCA erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des
Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 8. Juni 1945
bestätigt.
111. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
4:8. Sentenza 2 novembre 1945 della 11 Corte civHe nelIa causa
Marconi c. Parroechia e Comune di Comologno.
Art. 603 cc. La responsabilitS solidale degli eredi per i deeiti
della successione e prevista soltanto nell'interesse dei creditori
estranei all'eredita, per faciIitare l'incasso dei loro crediti.
Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione
dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredita..
'
Art.. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden
des· Erblassers, zur Erleichterung der Einforderung, besteht
nur zugunsten von· Gläubigem, die nicht ihrerseits Erben
sind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden
zur Auseinandersetzung über. die Erbschaft.
Art. 603 CC : La responsabilite solidaire des h6ritiers pour des
dettes du d6funt n'est edictOO que dans l'inter~t des crean.ciers
etrangers a la. succession, en vue de faciliter le recouvrement
des crean.ces. Entre Mritiers, la liquidation de la succession
comprend aussi la repartition des dettes.
Ritenuto in jatto :
...4.- II 31 maggio 1916, moriva a Comologno Rosina
Mareoni, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova
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Erbreoht. N° 48.
Erbrecht. N° 48.
Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L'ereditä. rimase
indivisa e la figlia continuo a vivere nella casa materna.
n 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo
Ma~coni, laSciando quali eredi la sorella Fiorina ed il
fratello Silvio.
n 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni.,
disponendo per testamento di aleuni legati ed istituendo
eredi della sua rimanente sostanza il Comune e 180 Parrocchia di Comologno.
Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Parrocchia di Comologno, dall'altra, avendo deciso di procedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina
Marconi, incaricavano dei relativi incombenti il notaio
Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l'inventario della successione.
Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva
l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a
Silvio Marconi il termine per promuovere causa.
E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi
chiedeva che nell'inventario della ·successione di Rosina
Marconi fosse iscritto, tra l'altro, un credito difr. 8177
per spese di manutenzione della casa materna sino al
31 maggio 19'16, eredito 80 favore dei fratelli Silvio e Gerolamo Marconi.
B. ~ Con sentenza 10 agosto 1944 il Pretore respingeva
questa domanda.
O. -"- Statuendo in data 25 gennaio 1945, la Camera
civile deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino confermava, su questo punto, il giudizio pretoriale.
D. - Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso
per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l'altro,
l'iscrizione di detto eredito.
dizione cantonale, pur ammettendo che queste spese
sono prova~, ha tuttavia dichiarato ehe il credito e
prescritto poiche non era stato fatto valere nei eonfronti
di Rosina Marconi allorche era in vita, ne nei confronti
della successione di lei.
Si deve riconoscere che questo modo di vedere della
seconda giurisdizione cantonale e senz'altro fondato per
quanto concerne le spese che risalgono a diem anni prima
deI 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art.
127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese sono
state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano 80 fr. 255,25.
Resta da indagare come stiano le cose per le spese
posteriori al 31 maggio 1906.
L'attore opina ehe con la devoluzione dell'eredita il
debito e stato estinto mediante confusione : egli e suo
fratello sono diventati senz'altro, in forza della morte
della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia
sono diventati creditori e debitori nello stesso tempo.
Questa tesi non si concilia con la domanda d'iscrizione
deI credito di fr. 8177 nell'inventario della successione :
questa domanda implica il riconoscimento che la devolu-·
zione dell'ereditaha lasciato su,ssistere il credito e non
l'ha quindi estinto per confusione.
Ma anche prescindendo da questa considerazione, la
tesi deI ricorrente non pua essere accolta. Un'obbligazione
si estingue per confusione, quando la sostanza deI creditore
venga ad unirsi alla sostanza deI debitore. In concreto
questa condizione non e pero soddisfatta pel fattodella
devoluzione della successione materna: i creditori non
erano i soli eredi della madre, poiche con loro ereditO
anche la sorella Florina che non era creditrice. La sostanza
della de cuius pertocco a questa comunione ereditaria,
non ai creditori deI credito contestato e formera sino
alla divisione una aostanza 80 se. Una confusione di questa
sostanza con queiia dei creditori non poteva aver luogo ;
essa div~fitera possibile soltanto con 180 divisione dell'erediü j nella misura in cui il debito sara attribuito ai credi-
Oonsiderando in diritto :
1. - n credito di fr. 8177 dipende da spese concernenti la casa materna, sopportate dall'attore e da suo
fratello durante gli anni 1904-1914. La seconda giuris-
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Obligationenrecht. N0 49.
tori (cfr. la nota 32 deI Commento di ESOHER alI'art. 602
CC. e la nota 35 del Commento di TuOR allo stesso artico1o).
Sta bene ehe, in forza della devo1uzione delI'eredita, i
creditori non sono diventati debitori in comune, ma
debitori solidali (art. 603 ce), e OSER jSCHÖNENBERGER,
nella nota 5 del1oro Commento all'art. 118 CO, osservano
ohe ne1 caso in oui la qualita. di creditore e quella di debitore solidale vengono a trovarsi riunite nella stessa persona,
l'obbligazione si estingue per confusione nella misura in
cui esiste un diritto di regresso verso questo debitore,
ossia, in mancanza di altri elementi, nella misura d'una
quota. Ma questa rego1a non va1e se si tratta di un debitore
solidale a' sensi den'art. 603 ce. In questo caso 1a legge
prevede la responsabilita. solidale degli eredi per i debiti
delia suocessione (invece dena _responsabilita. in oomune,
COme dovrebb'essere logicamente) soltanto nelI'interesse
dei creditori estranei all'eredita., per faoilitare l'incasso
deI loro oredito. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi,
anohe 1a ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione
dell'eredita: soltanto la divisione dell'eredita stabilisce
quali siano gli eredi che debbono in definitiva sopportare
i singoli debiti della. comunione ereditaria.
Cosl stando 1e oose, e siooome i fratelli Silvio e Gero1amo
Marconi sono rimasti inattivi nei confronti delIa suocessione
materna, il loro credito,anche in quanto dipende dalle
spese posteriori al 31 maggio 1906, 6.prescritto.
Si puo chiedersi se non si giustifioherebbe il prineipio
ehe la prescrizione deI credito d'un erede nei confronti
dell'eredita. e sospesa durante l'indivisione. Ma, prescindendo da! fatto ehe non esiste un disposto legale in tale
senso, devesi riconoscere che 1a ratio della prescrizione
va1e fu line$ di massima anche ne1 campo successorio ;
anche qui puo esistere il perico10 ehe dopo molto tempo,
speoialmente in oaso di differita. divisione, sia fatto va1ere
un oredito, di oui non si possa piu provare l'eventuale
estinzione. Resta tuttavia riservata 10. questione se circostanze partioolarmente gravi potrebbero giustificare
l'eccezione della mala fede (art. 2 ce) nei confronti dell'erede che invoohi la prescrizione.
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2. -
Il Tribunale tederale pronuncia :
II ricorso
e respinto.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
49. Auszug aus dem Urteil der I. ZivUabteUuno
"om 25. September 1945 i. S. JOB. HabenDer G.m.b.H.
gegen W. Kuhn nnd Sohn.
Bedeutung eines Bestätigungs8chreibens im kaufmännischen Ver.
kehr, das von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht.
Signification de la Iettre de confirmation qui s'ecarte de ce qui
a ete convenu oralement entre commer9BUts.
Significato' d'una lettera di conferma ehe si seosta da quanto
pattuito oralmente tra commercianti.
Entgegen der MeinWlg der Vorinstanz folgt aus
dem Scheitern des Naohweises für den Abschluss einer
mündliohen Vereinbarung am 7.l\Urz noch nioht ohne
weiteres die Unbegründetheit der eingeklagten Forderung.
Die Vorinstanz hat ausser aoht gelassen, dass ein Bestätigungsschreiben im kaufmännisohen Verkehr nicht bIoss
die Bedeutung eines Beweismittels für einen vorausgegangenen mündlichen Vertragsschlu,ss haben kann, sondern
dass ihm darüber hinaus unter Umständen reohtserzeugende Kraft zukommt. Das ist der Fall, wenn der Inhalt
der sog. Bestätigung von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht oder neue Bedingungen enthält, und der
Empfänger daram schweigt. Dann hat das Bestätigungsschreiben nämlich den Charakter einer Vertragsofferte und
das Stillsohweigen des Empfängers ist als deren Annahme
2. -
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AS 71 Ir -
1945