07/05/2010 Regolamento - Em. 261 - IT0004607690

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07/05/2010 Regolamento - Em. 261 - IT0004607690
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA
FRANCIACORTA 13/05/2010 – 13/05/2020 TASSO FISSO 4% EMISSIONE N. 261” ISIN IT0004607690.
Articolo 1 - Importo Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e
della Franciacorta 13/05/2010 – 13/05/2020 tasso fisso 4% emissione
e taglio delle
261” di massimi euro 10.000.000,00 (diecimilioni) è costituito da
Obbligazioni
numero 10.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille)
l’una, rappresentate da titoli al portatore non frazionabili nel taglio unico
di un’obbligazione e successivi multipli.
Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed
assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno
1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive
modifiche.
La sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita
Articolo 2 scheda di adesione che deve essere consegnata presso la BCC e le sue
Collocamento
Filiali.
L'adesione al Prestito può essere effettuata durante il Periodo di Offerta.
Il Periodo di Offerta va dal 10 maggio 2010 al 30 settembre 2010. Le
Obbligazioni incominciano a produrre interessi dal 13 maggio 2010 (la
“Data di Godimento”).
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un
numero di obbligazioni inferiore al “Lotto Minimo” di una obbligazione
pari a 1.000,00 euro. L’importo massimo sottoscrivibile non potrà essere
superiore all’Ammontare Totale massimo previsto per l’emissione pari a
10.000.000 di euro.
L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di
Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste
eccedessero l’Ammontare Totale, sospendendo immediatamente
l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà
comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet
dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.
Le Obbligazioni producono interessi a partire dal 13 maggio 2010 (la
Articolo 3 “Data di Godimento”) e cessano di essere fruttifere il 13 maggio 2020
Godimento e
(la “Data di Scadenza”).
Durata
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto
dall’investitore, avverrà nella data di regolamento (la “Data di
Regolamento”) che può coincidere con la Data di Godimento
dell’Obbligazione indicata nelle Condizioni Definitive. Per le
sottoscrizioni con data valuta successiva alla data del 13 maggio 2010,
oltre al prezzo di emissione verrà addebitato il rateo interessi maturato
da tale data di godimento alla data valuta di regolamento.
Articolo 4 - Prezzo Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari a 100,00 (vale a dire pari al
100% del valore nominale).
di emissione
Articolo 5 Commissioni ed
oneri
Articolo 6 Rimborso
Il prestito non prevede commissioni di sottoscrizione né alcun onere a
carico del cliente.
Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data del 13
maggio 2020 e cesserà di essere fruttifero alla stessa data, salvo il caso
di rimborso anticipato di cui all'Articolo 11.
Articolo 7 - Interessi CEDOLE FISSE
Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori Cedole Fisse semestrali
posticipate del 2,00% lordo (pari al 4% annualizzato) .
L’importo delle Cedole Fisse è calcolato applicando al Valore Nominale
il tasso di interesse fisso del 4%.
Le Cedole Fisse saranno corrisposte con frequenza semestrale il 13
maggio e il 13 novembre di ogni anno.
Articolo 8 - Servizio Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati
presso la sede e le filiali dell’Emittente, mediante accredito sul conto
del prestito
corrente dell’investitore.
Articolo 9 - Regime
Fiscale
Articolo 10 Termini di
prescrizione
Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla
normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97),
sono soggetti all’imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate,
ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni
del citato D. lgs 461/97.
I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di
scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni
dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.
Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente al prezzo di
Articolo 11 Rimborso anticipato 100 trascorsi almeno diciotto mesi dal termine del collocamento su
eventuale iniziativa dell’Emittente.
Articolo 12 Mercati e
Negoziazione
Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l’ammissione alla
negoziazione su mercati quotati; tuttavia l’Emittente, in qualità di
internalizzatore non sistematico, fornirà su base continuativa i prezzi di
acquisto e di vendita in base alle regole definite nella propria policy di
esecuzione degli ordini.
Articolo 13 Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal
patrimonio dell'Emittente.
Articolo 14 – Fondo
di Garanzia dei
portatori di titoli
obbligazionari
emessi dalle Banche
di Credito
Cooperativo
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
I prestiti sono assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori
di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito
Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti
nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici
dell’Emittente.
In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni,nel caso di
mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell’Emittente,
hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte
del controvalore dei titoli medesimi.
Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà
dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti
l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte
del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle
emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per
interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione
dell’Emittente. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una
richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso
l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un
mandato espresso a questa conferito.
Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di Emissione della
presente Nota Informativa è regolata dalla legge italiana.
Il foro competente è quello di domicilio dell’Emittente, ove il portatore
delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di
quest’ultimo.
Articolo 16 - Agente L'Agente per il Calcolo sarà la Banca di Credito Cooperativo di
Pompiano e della Franciacorta.
per il Calcolo
Articolo 15 - Legge
applicabile e foro
competente
Articolo 17 Comunicazioni
Articolo 18 - Varie
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno
effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso
pubblicato sul sito internet dell'Emittente.
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le
condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non
espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme
di legge.