Sei in salute Protezione integrativa
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Generali Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione per Malattie ed Assistenza la copertura dei rischi GENERALI ISEI IN SALUTE PROTEZIONE INTEGRATIVA Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ~ GENERALI ~- ~- Pagina lasciata intenzionalmente in bianco GonorIIIIIt81I S.pA · SC!CM1ogaIo: ~VentlCo(N). VI.I ~ '''. CAP3102' · TOl()l I 54112'" _~" . 'ax:().I1 t42t08;flF1'IIot ~oom: c.F. eilcr. rd Aegbtro~dlTte'o'tIon.~ · Panb fIIA00886351007 -CdaleSoc::ialecEU'O 1.61$.828.450,OOlv Poc:""" .... e,' o c .lIVwp.ccm. SodItt lIcrftt8 ..'N:Jo~ ~ NASS n. l.0002 1.1OggtItta "'~dì~. ooordinwNnIodtl'~ -.rico~ GtnttaI $.pA tIct ~ Il Gr\4lclO a...I.1Ictitto al n. 02G dltill'1o/bo dii ~ 8IIIicI.ntM. M NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi Malattie ed Assistenza GENERALI ISEI IN SALUTE PROTEZIONE INTEGRATIVA GLOSSARIO Assicurato La persona in favore della quale è prestata l'assicurazione. Contraente La persona che stipula il contratto di assicurazione. Franchigia Il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Assicurato. Indennizzo La somma dO'v'Uta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Ogni evento dO'v'Uto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Premio La somma dO'v'Uta dal Contraente alla Società. Prestazioni Ricovero Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto della Società. La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Scoperto La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall'indennizzo, che resta a carico dell'Assicurato. Sinistro L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Società Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Generali Italia S.p.A.; b) Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali; c) sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa, 14 - Italia; d) recapito telefonico: +39041 5492 111, sito internet: www.generali.it. e-mail [email protected]; e) è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. f) Collegandosi al sito intemet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte. 2. Informazioni sulla situazione patrimoni aie della Società Il patrimonio netto ammonta a 11.717.211.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrim oniali ammonta a 9.322.025.000 euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di sol"Vibilità richiesto dalla normativa vigente). Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. Nota informativa Generali Sei in Salute Protezione Integrativa Pagina 3 di 5 Edizione 25.07.2015 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno e sempreché non derogato con apposita clausola, prevede il tacito rinnovo a scadenza. Avvertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza indicata in cantratta il Cantraente deve inviare comunicaziane a mezza di lettera raccamandata entro il termine di 60 giarni prima della scadenza stessa In tale casa l'assicuraziane cessa in carrsipandenza della scadenza cui si riferisce la disdetta Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art 2.2 delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede la possibilità di prestare a favore degli Assicurati una indennità giornaliera di ricovero e convalescenza a seguito di malattie, infortuni e parto ed il rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero per malattie o infortuni. Alle predette garanzie principali si aggiungono altre garanzie accessorie ed è inoltre sempre abbinata una copertura Assistenza. Il Contraente può scegliere tra due diverse forme di assicurazione alternative tra loro: - individuale: la garanzia è operante nei confronti delle persone nominativamente indicate in contratto; - nucleo: la garanzia opera nei confronti dei componenti del nucleo familiare del Contraente risultanti dal certificato stato di famiglia. Per i dettagli delle garanzie previste dall'assicurazione, aperanti unicamente in relaziane a quanta indicata in palizza, si rinvia agli articoli dei seguenti capitoli delle condizioni di assicurazione nonché al clausolario di polizza: - Capitolo 3 "Assicurazione Malattie"; - Capitolo 4 "Assicurazione Assistenza medica domiciliare". Avvertenza: nel cantratta sana previste limitaziani ed esclusiani alle garanzie assicurative avvero cause di saspensiane della garanzia che passano. dar luaga alla riduziane a al mancata pagamento. dell'indennizza. Dette limitaziani, esclusiani e cause di saspensiane sana cantraddistinte nelle candiziani di assicuraziane dal carattere corsivo Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 2.1, 5.1, 5.2 e 5.5 delle condizioni di assicurazione. Avvertenza: il cantratta di assicuraziane prevede - in relaziane ad alcuni eventi - franchigie, scaperti, massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia in particolare alle condizioni di assicurazione: - artI. 3.1,3.2 per l'assicurazione Malattie; - artI. 4.4, 4.5, 4.6 per l'assicurazione Assistenza. Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento se ne illustrano di seguito alcune esemplificazioni numeriche. Esempio di franchigia Franchigia di 2 giorni per la garanzia Indennità giornaliera di ricovero e convalescenza. Ricovero con 5 pernottamenti. Il numero di giorni da considerare per determinare l'importo da corrispondere sarà pari a 3 (5-2). Esempio di massimale Somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero euro 2.000,00. Primo sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 1.000,00: indennizzo integrale. Secondo sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 2.000,00: indennizzo pari a euro 1.000,00 (2.000,00-1.000,00). Esempio di scoperto Scoperto del 20% con il minimo di euro 50,00 per la garanzia Rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero. Sinistro con spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza pari a euro 500,00. L'indennizzo delle spese sostenute è pari a euro 400,00 (500,00-100,00: dove 100,00 rappresenta il 20% delle spese sostenute ed indennizzabili ed è superiore al previsto minimo di euro 50,00). Avvertenza: il cantratta di assicuraziane prevede - se prestata in farma nucleo - un limite di massima di età di 75 anni sempreché il relativa premia nan risulti regalarmente pagata anche altre tale limite. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia in particolare all'art. 5.3 delle condizioni di assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenza: relativamente alle garanzie dell'assicuraziane Malattie è necessaria che trascarrana periadi di tempo. - carenze - prima che le stesse siano. aperanti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 5.6 delle condizioni di assicurazione richiamando in particolare l'attenzione a quanto previsto alla lett d). Nota informativa Generali Sei in SaluteProtezione Integ rativa Pagina 2 di 5 Edizione 25.07.2015 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte o alle reticenze si rinvia all'art 2.4 delle condizioni di assicurazione. Avvertenza: la compilazione del questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto all'art 5.4 delle condizioni di assicurazione. Esempio L'Assicurato dichiara al momento di stipulazione del contratto di non essere affetto da tossicodipendenza. Se in corso di contratto ne diviene affetto ed omette di darne comunicazione, al momento del sinistro la Società applicherà quanto previsto dall'art 1898 del Codice Civile. 7. Premi Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; a mezzo POS, dove disponibile; per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato; con assegno circolare intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato; con assegno bancario(*) o postale(*) intestato alla Società o all'intermediario con clausola di intrasferibilità; per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato dell'intermediario; per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all'intermediario nei casi previsti. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 3% per rateizzazione semestrale. Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: - sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2.6 delle condizioni di assicurazione. Nota informativa Generali Sei in SaluteProtezione Integ rativa Pagina 3 di 5 Edizione 25.07.2015 9. Diritto di recesso Avvertenza: /I contratto prevede per la Società e per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto stesso nei casi previsti dalla legge. Per i termini e modalità di esercizio si rinvia all'art 1899 del Codice Civile. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art 2952 del Codice Civile. Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano, per la redazione del contratto. 12. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C INFORMAZIONI SULLLE PROCEDURE LlQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liguidazione dell'indennizzo Avvertenza: per le garanzie dell'assicurazione Malattie si precisa che - l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di inizio del ricovero; - la denuncia del sinistro deve avvenire non appena se ne abbia avuta la possibilità; - la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro Avvertenza: per le garanzie della Sezione Assistenza si precisa che - l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il singolo fatto o avvenimento che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato; - la denuncia del sinistro deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle norme del capitolo 6 "Norme operanti in caso di sinistro" delle condizioni di assicurazione. Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alle prestazioni dell'assicurazione Assistenza è affidata a Europ Assistance Service Sp.A. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6.3 delle condizioni di assicurazione. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S. pA - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: [email protected] La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema la procedura FIN-NET (accedendo al sito estero competente tramite internet http://ec.europa.eu/internal_marketlfinnetli ndex_ en. htm). Nota informativa Generali Sei in SaluteProtezione Integ rativa Pagina4 di 5 Edizione 25.07.2015 Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. 15. Arbitrato e mediazione In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 6.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L'istanza di attivazione dell'arbitrato dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) e-mail: [email protected] Awertenze: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventiva mente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma Fax 06.44.494.313 e-mail: [email protected] *** Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. GENERALI Italia S.p.A. Amministratore Delegato Philippe Donnet _ _ S,pA · S - _ _ _ V..-o(T\'). V I O _ '4. CAP3'02' • TOI. 041 54\1:l,,, www~ . Fax: GO' _ _ ~""'": er. e ilei. nel Aegbbo~ dlTtevbo n. 00409920584 · Pao1b NA OO88535tOO7 · ~SociIIe: ElIO 1.61&.828..450.00 b .. Pec: oeneraall". O:» $I ,.lIJgioup.oom. Sodeci itc:riaI ..'/Ibo ............ rvASS r\. 1.tXJ()21. ~ ....n;..u d dìrc;icne. 000 dì _I." deI"~""W:O~ GeneraI $..p.A ed le:; .*Ce " _ _ . _"n.~_N>odoll>'e>ol-...M Nota informativa Generali Sei in Salute Protezione Integrativa Pagina 5 di 5 Edizione 25.07.2015 Il presente modo INT1/02 è costituito da 19 pagine Generali Italia S.p.A. GENERALI SEI IN SALUTE PROTEZIONE INTEGRATIVA Contraente: ~ ~ GENERALI modo I~"'T'l/02 Pagina lasciata intenzionalmente bianca 2 modo I~'T'l/02 GENEHALI SEI IN SALUTE PHOTEZIONE INTEGHATIV A 1. DEFINIZIONI l,e Parti attribuiscono ai seguenti tennini il significato sotto precisato: Assicurato La persona in favore della quale è prestata l'assicurazione, Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistanee Serviee S.p.A. - P.zza I ·rento. n. 8 - 20B5 Milano. costituita da responsabili, personale (Inedici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S,p ,A, al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi lirniti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A. Centro Medico Internazionale di riferimento l , 'insielne delle strutture sanitarie, dei centri clinici e dei rnedici specialisti, selezionati a livello internazionale sulla base di criteri di specializzazione e di eccellenza, che provvede alla fonnulazione della seconda opinione Inedica a seguito della traslnissione dei quesiti e della docurnentazione Inedica, Con traen te l,a persona che stipula il contratto di assicurazione, Day Hospital l ,a degenza in istituto di cura a regime esclusivarnente diurno, l~'ranchigia Il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Assicurato, Indennizzo l,a sonnna dovuta dalla Società in caso di sinistro, Infortunio l/evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivarnente constatabili, Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all'estero, regolannente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle cOlnpetenti Autorità, al ricovero ed eventualrnente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regirne di degenza diurna, modo I~"'T'l/02 Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestazioni l,e assistenze prestate agli Assicurati 'l'ali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto della Società, Hicovero La degenza in istituto di cura cOlnportante almeno un pernottarnento, Hischio La probabilità del verificarsi del sinistro. Scoperto l,a SOIfllna espressa in valore percentuale, dedotta dall'indennizzo, che resta a carico dell' Assicurato. Sinistro I-'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione, Società Cenerali Italia S.p.A. 2. NOHl\lE GENEHALI Art. 2.1 Pagarnento Fermi i terrnini di aspettativa di cui all'art. 5,6, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del prernio del giorno indicato in polizza se il premio o la prirna rata di prelnio è stato pagato; J)ecorrenza altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il COIl/raellte //011 paga i dell'assicurazione premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quilldicesùno giomo dopo quello della scadellw e riprellde vigore dalle ore 24 del giorno del paga/nenlo, fenne lE successive scadenze. Nel caso in cui il paga/nenlo del premio o delle successive rate di premio avvenga con un ritardo superiore a 90 giorni rispeuo alla scadellza stabilita dal cOlltmUo, i termilli di aspeUatica di wi all'art . .5.6 vengono computati a far data dallE ore 24 del giorno in cui si effettua il paga/nenlo. l premi o le mte di premio successivi al primo deCOllO essere pagati all'Agell zia alla quale è a,<.,\<.,'egnato il contratto. Art. 2.2 Proroga In mancanza di disdetta data da una delk Parti almeno 60 giorni prima delul data di dell 'assicurazione scadenza, il contratto - sempreché stipulato almeno per Wl an/w - è prorogato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la jiuzione (fanno) e così successiva/nenie, /na con illùnite di 2 anni per ogni tacita proroga. Art. 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori 4 Il Contraente o 1:4ssicurato deve corywnicare alla Società resistenza e la successiva stipulaziolle di altre assicuraziolli avellti per oggetto rischi allalogh~ presso altri assicuratori o la Società stessa. Se il Contraente o 1:4ssicurato ornette dolosarnente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l'ùulennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o 1:4ssicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascullo il Il ome degli altri, ai sellsi dell'art. 1910 del Codice Civile. modo I~"'T'l/02 Art. 2.4 Uichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle cornunicazioni l,a Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicarnente in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società e risultanti dai doculnenti che costituiscono parte integrante del contratto, Le ine,<.,'attezze e le reticenze del Contraente e/o dell:4ssicurato relatù'e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt, 1892, 1893 e 1894 del Codice Cù,ile, Tutte le corrwnicazioni del Contraente o dell:4ssicurato nel corso del contratto devono essere /(ltte con lettera raccolnandata. Art. 2.5 Anticipata risoluzione Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli art!. 2,4 ';';Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e fOrIna delle cornunicazionr~ e 5,4 ';';Persone non assieurabili", spetta alla Soeietà, oltre alle rate di premio seadute e rimaste insoddisfatte, il prernio complessivo relativo all'annualità di assicurazione in corso al rnornento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione, Art. 2.6 Indicizzazione l,e sornrne assicurate, il prernio, le franchigie, i rninirni ed i rnassirni di scoperto ed i limiti di indennizzo espressi in misura fissa sono soggetti ad adeguarnento in proporzione alle variazioni percentuali dell' ';';lndice nazionale dei Servizi Sanitari e spese per la salute", pubblieato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistiea (IS1'/\1'). L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indiee del mese di giugno dell'anno precedente quello di stipulazione del contratto con quello del mese di . . gIugno successIVo, Gli aurnenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di prernio successiva al Bl dicemhre dell'anno in cui si è verificata la variazione, Ai successivi adeguarnenti si procede analogarnente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In easo di ritardata pubblieazione dell'indiee verrà fatto riferimento all'ultimo indiee mensile eonoseiuto dell'anno preeedente. Qualora l'lS 1'/\ l ' modifiehi la eomposizione ed i parametri del suddetto indiee, l'adeguamento verrà ealeolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice cosÌ risultante, Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie previste nel Capitolo 4 ';';Assistenza medica dorniciliare ~~, Art. 2.7 Periodo di assieurazione Mezzi di pagmnento del premio Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto, II prernio di assicurazione è di conseguenza rapportato al predetto periodo di assicurazione, II versamento del prernio può avvenire con le seguenti rnodalità: • in denaro contante se il prernio annuo non è superiore a euro 750,00; • trarnite POS, per i pagarnenti che avvengono in agenzia; modo I~"'T'l/02 • per Inezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intennediario su ccp dedicato(*); • con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*); • con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o alltintennediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità~ • per Inezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intennediario; • per Inezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); • altre Inodalità offerte dal servizio bancario e postale. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Heg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che Pinterrnediario intrattiene per la raccolta dei prerni assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'interrnediario richiedere il pagarnento del prernio anche trarnite altra rnodalità tra quelle previste. Nel caso di pagarnento trarnite bollettino di conto corrente postale la data di versarnento del prernio coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagarnenti avvengano a rnezzo bancornac assegno, bonifico bancario o per i pagarnenti a rnezzo SDD, la data di versarnento del prernio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. Ari. 2.8 Oneri Le imposte e gli altri ol/eri stabiliti per legge, presel/ti e jidur~ relativi al premio, al cOI/tratto ed agli atti da esso dipel/del/ti, SOIIO a carico del COl/trael/te al/che se il pagamel/to I/e sia stato al/ticipato dalla Società, Ari. 2.9 Hinvio alla legge [, 'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressalnente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge. Art. 2.10 Obblighi del Con traen te Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte Nel CWUj in cui gli .:,t\\\'ù~urati sostengano in tutto O in parte l'onere econornico connesso al p agarnento dei prerni e di conseguenza siano, direttarnente o trarnite i loro aventi causa, portatori di Wl interesse alla prestazione: • • il COl/trael/te si obbliga a cOl/segl/are loro, prima dell'adesiol/e alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione~ gli Assicurati stessi haI/I/o la possibilità, collegaI/dosi al sito il/temet della Compagl/ia, el/traI/do l/ell:4rea Cliel/ti e seguel/do le istmziol/iper registrarsi, di accedere alle i/~(onnazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte. Ari. 2.11 Foro Competente Per le eontroversie relative al contratto il Foro competente, è eselusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei 6 modo I~"'T'l/02 loro aventi diritto. Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di Inediazione nel luogo del giudice territorialrnente competente di cui ali eomma (art!. 4 e 5 D.Lgs. 43.2010 n. 28 cosÌ come modificato dalla Legge 9 agosto 20B n. 98). :3. ASSICUHAZIONE MALA'ITIE Art. 3.1 Indennità giornaliera di rieovero e eonvaleseenza In caso di ricovero reso necessario da: • • • la 1. rnalattia; infortunio; parto, aborto terapeutico, spontaneo o post-traulnatico; Società corrisponde Findennità giornaliera assicurata: per cia,.,'cllIl giorno di ricovero, escluso quello di dirnissione, con ilrnassirno di .360 giorni per annualità assicuratù;a. Detta indennità viene corrisposta: a) con le seguenti rnaggiorazioni non cUlnulabili tra di loro: 50% a partire dal venticinquesirno giorno successivo a quello del ricovero; 100% a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello del ricovero; 100% per ogni giorno di degenza in reparti di cura intensiva; h) ridotta del 50% in caso di day hospitaL L'indennità è dovuta esclusivamente per day hospital di durata superiore a :1 giorni, purché dalla documentazione dell'istituto di cura risulti che il day hospital, fatta eccezione per le festività, è 2. avvenuto senza soluzione di continuità; per un nUlnero di giorni di convalescenza pari a quelli di ricovero, indipendentemente dalla durata prescritta dal medico curante. Questa garall zia opera solo in seguito a ricoveri di durata superiore a 20 giorni e cornunque per un periodo rnassirno di 60 giorniper annualità assicurativa. L'importo dell'indennità, anche se maggiorata per i motivi di cui al pUlito 1) lett. a) del presente articolo, non può comunque superare il limite di euro 250,00 giornalieri. Per gli .4ssicurati che al momento del sinistro abbiano compiuto i 65 anni di età l'indennità giornaliera verrà riconosciuta previa applicazione di una franchigia di 2 gIOrnI. Art. 3.2 Hirnhorso in caso di ricovero in Istituto di cura, reso necessario da rnalattia o infortunio, la delle spese Società indennizza, fino a concorrenza della somma assicurata quale disponihilità sostenute prirna unica per annualità assicurativa, le spese sostenute per: e dopo il rieovero· esami, accertarnenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 60 giorni precedenti il ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio • che ha deterrninato il ricovero stesso; esami e visite specialistiche, prestazioni rnediche ed inferrnieristiche ambulatoriali, trattamenti fisioterapici o rieducativi, effettuati nei 90 giorni successivi alla data delle dimissioni dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni. La Società indennizza le spese sostenute per le suddette prestazioni previa applicazione di ww scoperto del 20% con il minimo di euro 50,00 sull'ammontare di spese indennizza bili per la singola malattia o infòrtunio che ha reso necessario il ricovero. l~e voci di spesa per le quali venga richiesto il rimborso del solo ticket saranno 7 modo I~"'T'l/02 invece oggetto di indennizzo integrale, Per gli .4 ssicurati che al momento del sinistro abbiano compiuto i 65 anni di età la garanzia di cui al presente articolo sarà operante in caso di ricovero comportante almeno 2 pernoUamenti. Art. 3.3 Himborso spese di assistenza inferrnieristiea post intervento In caso di ricovero in IstItuto di cura con intervento chirurgico, reso necessario da rnalattia o infortunio, la Società indennizza, fino a concorrenza della sornrna assicurata quale disponihilità unica per annualità assicurativa, le spese per assistenza inferrnieristica notturna, sostenute durante il ricovero in istituto di cura nei 7 giorni successivi all\ntervento chirurgico, Il rimhorso viene effettuato su presentazione della fattura attestante le spese sostenute. Art. 3.4 Indennità speeiale per gravi interventi ehirurgiei La Società corrisponde all'Assicurato, fermo quant'altro previsto, !'importo assicurato a titolo di prestazione forfetaria predeterminata per il rimhorso di spese mediche sostenute in caso di accadirnento in corso di contratto di uno dei seguenti gravi eventi che cornportino un intervento chirurgico: 1. Patologia eardiovaseolare: procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria rnarnrnaria interna) previa dimostrazione della necessità dell'intervento mediante esame coronarografìco; interventi di applicazione di valvola protesica meccanica o biologica; vengono invece escluse tuUe le procedure terapeutiche ùwasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio l'angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino, 2. letus eerebrale (aeeidente eerebro-vaseolare aeuto): emorragia od infarto cerebrale (trornbosi od ernbolia) ad esordio brlL5co irnrnediatarnente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero che produca danno neurologico sensitivo e rnotorio presente anche alla data di richiesta di indennizzo. 3. Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, la cui diagnosi venga hasata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedali era; limitatamente alla sola garanzia in oggeUo vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi della mammella che non hanno interessamento lù~t()Jwdale metastatico, i carcinomi della vescica urinaria limitati al l° stadio ed i tIlmori cutanei ad eccezione del melanoma maligno dellll' e l V' stadio di Clarke. 4. Trapianto d'organo: rnalattie che cornportino la necessità di trapianto di uno dei seguenti organi: fegato, cuore, rene, pancreas, polrnone, midollo osseo; è necessaria la cert~tìcazione rilasciata dai centri medici autorizzati al trapianto che aUesti la necessità dell'intervento e l'inserimento del soggeUo in lista di aUesa, La richiesta di indennizzo per la presente garanzia potrà essere e.lli!uIlata trascorsi almeno 90 giorni dalla data dell'intervento chirurgico a condizione che l:4ssicurato sia ancora in vita. Ai fini della presente garanzia l'Assicurato è esentato dalla presentazione degli eventuali docurnenti giustificativi di spesa, Il diriuo all'indennizzo è di caraUere personale e quindi non trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che !'indennità sia stata liquidata o comunque offerta, la Società paga ai heneficiari !'importo liquidato od offerto. 8 modo I~"'T'l/02 Al pagamento dell'indennità, che f)errà corrisposta per IIna sola delle malallie sopra citale, la presente garanzia cessa nei cO/~(ronti dell'Assicuralo. Art. 3.5 Indennità speeiale Clienti Vita Generali Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile a terrnini di polizza, venga riconosciuto all'Assicurato l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità INPS (o Cassa assistenziale di Categoria ) o la rendita di invalidità civile , la Società, oltre a liquidare quant'altro dOVllto a terrIllfll di polizza, corrisponde all'Assicurato un'indennità al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assieurazione sulla Vita a prernio anuuo o unieo rieorrente. Detta indennità è pari all'arnrnontare complessivo delle rate di premio in scadenza nei 12 (dodici ) mesi successivi alla data dell'infortunio stesso. Sono compresi anche i piani individuali di previdenza (PJ.P.). In tal caso l'indennità è pari al premio versato (esclusi i trasferirnenti) nei 12 (dodici) meSI antecedenti la data dell'infortunio stesso. L'indennità opera: • per polizze stipulate dall'Assicurato con la Società anteriormente alla data dell'infortunio; • con il massimo di euro 10.000,00 per infortunio. 4. ASSICllHAZIONE ASSISTENZA MEDICA DOl\IICILIAHE Art. 4.1 Consulenze mediehe a) Consulenza rnediea generiea (24 ore su 24) Qualora a seguito di infortunio o rnalattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può rnettersi in contatto direttarnente o trarnite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. h) Consulenza pediatriea (24 ore su 24) Qualora rAssicurato, a seguito di infortunio o rnalattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. e) Consulenza gineeologiea (24 ore su 24) Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o rnalattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può rnettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. d) Consulenza eardiologiea (24 ore su 24) Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o rnalattia, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. e) Consulenza geriatriea (24 ore su 24) Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o rnalattia, necessiti di un consulto 9 modo I~"'T'l/02 telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio rnedico specialista, può rnettersi in contatto direttarnente o trarnite il proprio rnedico curante con i rnedici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, Art. 4.2 Seeond Opinion (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al renerdì, esclusi i f(?stici infrasettùnanali ed erogabile fÌtw ad un massimo di tre colle per anno assicuratico) Qualora l'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale sia già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico e richieda un approfondirnento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, i medici della Struttura Organizzativa effettueranno l'analisi del quadro clinico dell'Assicurato e, ove si ritenga opportuno procedere alla prestazione, lo rnetteranno in contatto con il Centro Medico Internazionale di riferimento che effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell'esperienza dei proprI medici specialisti qualificati a livello internazionale, Per be/u~tìciare della prestazione, l'Assicurato dece telef(mare alla Struttura Organizzatica e spiegare il caso clinico per il quale richiede la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzati va, inquadrato il caso con l'Assicurato, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elahorano i quesiti che verranno posti ai medici specialistici. l~a richiesta di seconda opinione medica cosÌ formulata sarà trasmessa al Centro lVledico Internazionale di riferirnento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta di seconda opinione medica, che verrà inviata all'Assicurato per il tramite della Struttura Organizzati va. l':ntro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell'Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Struttura Organizzativa ed eventualrnente con l'assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza, Modalità di erogazione della prestazione Ricecuta la richiesta di prestazione, la Struttura Organizzatica incierà un modello che l:4ssicurato docrà compilare e restituire unitamente alla documentazione co/wenuta durante il colloquio di inquadramento del caso eseguito con il personale medico della Struttura Organizzatica stessa. L'Assicurato libera dal segreto pn!t(?ssùmale, relaticamente ai sinistrif()rmanti oggetto di questa garanzia, i medici che li) hanno cisitato o curato in relazione al sinistro. Hicevuta la docurnentazione clinica sarà la Struttura Organizzativa a provvedere a tradurre in lingua inglese la stessa ed a trasrnetterla al Centro lVledico Internazionale di riferirnento, La trasmissione della seconda opinione medica da parte del Centro Medico Internazionale di riferirnento avverrà in lUl lasso di tempo compreso tra 2 e 10 giorni lavorativi in relazione alla complessità del caso ed al numero di medici specialisti coinvolti nella formulazione del parere. 'l'aie termine decorre dal giorno in cui il Centro Medico Internazionale di riferimento riceve la documentazione dettagliata e completa in tutte le sue parti. Formulata la seconda opinione medica, il Centro Medico Internazionale di riferimento la invierà alla Struttura Organizzativa la quale, tradotto il documento in lingua italiana, lo farà pervenire all'Assicurato. 10 modo I~"'T'l/02 costi relativi all'erogazione del parere medico e della trasmissione della documentazione clinica scritta e/o iconografica da e per il Centro Medico Internazionale di riferirnento restano a carico della Struttura Organizzativa, Restano invece a carico dell:4ssicurato i costi che lo stesso debba sostenere per la prima trasmissione della documentazione clinica e diagnostica alla Struttura Organizzativa. Art. 4.3 Inforrnazioni sanitarie e aeeesso a reti eonvenzionate (Prestazioni SOIIO operanti da ll/nedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esell/si i fi!stivi infrasettimanab) a) lnforrnazioni sanitarie Guida alla stnlttura sanitaria Qualora l'Assicurato necessiti di inforrnazioni riguardanti il Servizio Sanitario Pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le inforrnazioni richieste relativarnente a: • diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc, ); • ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; • strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; • consigli sull'espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti; • assistenza sanitaria all'estero, trattati di reciprocità con paesi UI': ed extra LJl':; • cliniche private, ospedali , centri di pronto soccorso; • medici specialisti; • farmaci. b) Network Salute: Hieerea e prenotazione di istituti di eura - eentri diagnostiei - di laboratori di analisi Qualora l'Assicurato , a seguito di infortlmio o malattia, necessiti di 1m ricovero, debba sottoporsi ad un intervento chirurgico, oppure debba effettuare accertamenti diagnostici od esami di laboratorio, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, !'istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso, l~e prestazioni mediche e sanitarie (visite specialistiche, analisi, accertarnenti diagnostici, ecc,) saranno rnesse a disposizione dell'Assicurato a condizioni di favore, grazie a convenzioni stipulate con case di cura, centri diagnostici, lahoratori di analisi e centri di medicina specialistica, Le prestazioni di cui alla let. a) del presente articolo sono erogate senza alcun costo per l'Assicurato. Art. 4.4 Trasporto dell'Assieurato (Prestazioni erogabilifìno ad un massimo di tre volle per anno assicurativo) a) Trasporto in autoarnbulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio o rnalattia rAssicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivarnente al ricovero di primo soccorso, verrà inviata direttarnente un:'autoarnbulanza, sostenendone le spese fino a concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno) . h) Trasporto in autoarnhulanza o taxi in Italia a seguito di dirnissioni 11 modo I~"'T'l/02 Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o rnalattia, necessiti di essere trasportato dall'istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, verrà inviata direttarnente un'autoarnhulanza oppure un taxi per perrnettere all'Assicurato e ad un eventuale accornpagnatore di raggiungere la propria abitazione, sostenendone le spese fino ad un rnassirrlO di euro 150,00 per sinistro, e) Trasferimento in IIn eentro ospedaliero attrezzato Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà, sostenendone le spese, ad: • individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, !'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato; • organizzare il trasporto delrAssicurato con il mezzo più idoneo tra i seguenti: aereo sanitario (lirnitatarnente ai Paesi europei); aereo di linea, classe economica, eventualrnente in barella; treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza lirniti di percorso; • assistere rAssicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzati va. Non danl10 luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell~4ssicurato, nonché le terapie riabilitative. d) Hientro dal eentro ospedali ero attrezzato Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al punto 4.4 -lett. c), venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà, sostenendone le spese, al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti: • aereo di linea, classe economica, eventualrnente in barella; • treno , prima classe, e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza, senza lirniti di percorso, Il trasporto è interarnente organizzato dalla Struttura Organizzativa, incllLsa l:'assistenza medica ed inferrnieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzati va. L :4ssicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito tel(~tònico del medico che l'ha in cura, qtli"tu;hé la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari' contatti. Art. 4.5 Assistenza domieiliare di base (Prestazioni erogabilifìno ad un massimo di tre volle per anno assicurativo) a) Invio di un rnedieo generieo al dornieiHo Qualora, a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare lUlO dei medici convenzionati, sostenendone le spese, In caso di irnpossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalrnente, la Struttura Organizzativa organizzerà, m VIa sostitutiva, il trasferirnento delFAssicurato nel centro medico idoneo più VICUlO mediante autoarnbulanza, 12 mod.Il\""T'1/02 b) Invio di un infermiere al domieilio Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da 1m ricovero in ospedale a sef!uito di infortunio o malattia, abbia bL':iof!no di essere assistito da un infermiere, la Struttura Orf!anizzativa procurerà direttamente alFAssicurato un infermiere a tariffa controllata, sostenendone l'onorario fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro. t,'venlllaii ecceden=e verranno re!wlale direllamenle lra l'Assicllralo e l'ù~t;!rmiere invialo dalla S'lrllllllra Or{!aJJi==aliva, alle condi=ioni di favore concordale con la S'lrllllllra Or{!ani==aliva slessa. e) Invio di un fisioterapista al domieilio Qualora l'Assicurato, a se~",ito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio o malattia, necessiti dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Struttura Orf!anizzativa provvederà ad inviare al domicilio delFAssicurato un fisioterapista, sostenendone Fonorario fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro. t,i;elllllaii eccedell=e rerrallllo n!{J'olale direllamellle lra 1~·1ssicllralo e il jisiolerapisla itlf)ialo dalla Slmllllra Or{J'alli==alira, alle cOlldi=iolli di favore concordale con la S'lrllllllra Or{!ani==aliva slessa. d) Consegna esiti a domieilio Qualora l'Assicurato, a sef!uito di infortunio o malattia, SI sIa sottoposto ad accertamenti diaf!nostici in strutture situate nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per f!ravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Orf!anizzativa provvederà a recapitare f!li esiti di tali accertamenti o alFAssicurato o al medico da lui indicato, Reslano in o{!ni caso a carico dell'Assicllralo i cosli de{!li accerlamenli. e) Consegna rnedieinali ed artieoli sanitari urgenti a dornieilio Qualora rAssicurato, a sef!uito di infortunio o malattia, abbia bisof!no, come da prescrizione medica scritta, di medicine e/o articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per f!ravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Orf!anizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvederà alla consef!na di quanto prescritto dal medico curante. Il coslo dei medicinali e/o de{!li arlicoli sanilari rimane a carico dell'Assicllralo. L'Assicllralo dovrà comllnù;are il molivo della sila richiesla e spec{ti'care illtw{!o in clli si lrova e il recapilo lehd()JJico. I) Prelievo di sangue a domieilio Qualora rAssicurato, a sef!uito di infortunio o malattia, necessiti, come da prescrizione medica scritta, di effettuare un prelievo di sanf!lw e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per f!ravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Struttura Orf!anizzativa invierà un medico per effettuare il prelievo, sostenendone l:'onorario, La f!aranzia verrà prestata tenendo conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sanf!IW prelevato. Resla a carico dell~·1ssicllralo il coslo dell'esame. g) Collaboratriee familiare Qualora l'Assicurato, a sef!uito di infortunio o malattia, risulti da certificato medico temporaneamente incapace a svolf!ere le proprie occupazioni professionali o, in assenza di occupazione professionale, le proprie normali attività quotidiane per un periodo continuativo di almeno 7 f!iorni, e sia impossibilitato al disbrif!o delle principali incombenze domestiche, la Struttura Orf!anizzativa sef!nalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, sostenendone l'onorario fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro, t,ì)(!nlllali ecceden=e verranno n!{!olale direllamenle lra 1:,lssicllralo e la collaboralrice familiare itlf)iala dalla Slmllllra Or{J'alli==alit;a, alle cOlldi=iolli di modo I~"'T'l/02 favore concordate con la Slruttura Organizzativa stessa. Art. 4.6 Assistenza domieiliare integrata post rieovero Le modalilà per l'accesso alle prestazioni verranno defi"tlite dalla Slruttura Organizzativa in accordo con l'Assicurato ed a tal fi"tle la Slruttura Organizzaliva dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poler organizzare la prestazione slessa. Per le prestazioni di "Ospedalizzazione domiciliare post ricovero" e di "Distance Care" sarà inollre richieslo l'accordo con il medico curanle dell'Assicuralo nonché un preavviso elevato a 72 ore per poter organizzare le prestazioni. IA~ prestazioni di seguito indicate sono operanti in caso di ricovero di almeno 5 giorni con intervento chirurgico o di almeno 10 giorni senza intervento chirurgico, dovuto ad infortunio o malattia, a) Ospedalizzazione domieiliare post rieovero In caso di necessità e su richiesta scritta del medico curanle dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire la prosecuzione del ricovero in forma dorniciliare rnediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato, sostenendo ne le spese fino ad un rnassirno di 30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura. h) Prestazioni professionali post rieovero In caso di necessità la Stmttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio delFAssicurato personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (inferrniere professionale, Cisiokinesiterapista, operatore assistenziale), sostenendone l'onorario fino ad un rnassirno di 3 volte per ogni episodio di ricovero ed entro 7 giorni dopo le dirnissioni dall'istituto di cura, e) Prestazioni sanitarie post rieovero Qualora l'Assicurato necessiti di: • eseguire presso il proprio dornicilio accertarnenti diagnostici (quali ad esempio ecografie, ecc.), purché effettuahili al domicilio dell'Assicurato; • usufruire del ritiro e della consegna al proprio domicilio degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici; la Stmttura Organizzati va, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare le prestazioni richieste, sostenendo ne le spese fino a 3 volte per ogni episodio di ricovero ed entro 7 giorni dopo le dirnissioni dalFistituto di cura, Restano a carico dell'Assicurato i costi degli accertamenti diagnostici. Vale inoltre quanto previsto nell'art. 4.5 relativamente alla consegna di medicinali ed articoli sanitari urgenti nonchè all:'effettuazione di prelievi di sangue, d) Prestazioni non sanitarie post rieovero Qualora FAssicurato necessiti di svolgere incomhenze connesse con la vita familiare quotidiana quali pagamento di hollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, disbrigo di incornbenze arnrnullstrative, sorveglianza minori, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare le prestazioni richieste, sostenendone le spese fino a 3 volte oppure fino a 9 ore per ogni episodio di ricovero ed entro 7 giorni dopo le dirnissioni dalFistituto di cura, Vale inoltre quanto previsto nell'art. 4.5 relativamente all'invio della collahoratrice familiare. e) D is tanee eare In caso di necessità e su richiesta scritta del medico curanle dell:4ssicurato, la 14 modo I~"'T'l/02 Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire rinvio di personale tecnico specializzato per !'installazione presso il domicilio dell' Assicurato di un sistema di cornunicazione audio -visuale e di trasrnissione di alcuni dati clinici (distance care), utilizzato dal personale medico e paramedico che assiste l'Assicurato, sostenendone le spese fino ad 1m massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura. Restano a carico dell'Assicurato i costi di connessione tele/(mica. 5. l'HI<:CISAZIONI I<: IWLIl\IITAZIONI IWLL'ASSICllHAZIONI<: Ari. 5.1 Validità territoriale l/assicurazione vale in tutto il mondo. Per le prestaziol/i di Assistel/za di clli agli artt. 4.4 lett. a) - b), 4.5 e 4.6 l'assicllraziol/e mie il/ Italia, Rep"bblica di Sal/ J'vlaril/o e Stato Città del Vatical/o. Ari. 5.2 Vali d iià Qualora nel corso della durata del contratto si verificasse !'impossihilità di erogare la prestazione "Second Opinion" attraverso il Centro Medico Internazionale di della eoperiura "Seeond Opinion" riferimento, la Società proporrà l'utilizzo di strutture sanitarie alternative al fine di erogare una prestazione di Assistenza avente pari finalità a quella prevista nella presente polizza. Il COl/trael/te ha facoltà di //01/ accettare tale altematira; il/ tal caso le prestaziol/i di .4ssistenza previste nel Capitolo 4 verranno a cessare a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione della decisione ed il premio complessivo di polizza rerrà ridotto della qllota relatira a tali prestaziol/i di Assistel/za. Ari. 5.3 Forma assieurata Se indicato in polizza alla voce "forma assieuraia"; e determinazione. individuale, l'assicurazione è operante per le persone e per le somme indicate in delle somme polizza alla voce" Assicurati": assieurate • Ilueleo, rassicurazione è operante: • • • nei cO/~(ronti di tIlui i componenti della famiglia anagra/ìca del Contraente rislllJ.al/ti dal Certificato di Stato di Famiglia al momel/to del sil/istro, di età non superiore a 75 anni; per le sornrne indicate in polizza per ciascun Assicurato corne individuato al cornrna precedente, ad eccezione della garanzia "indennità giornaliera di ricovero e convalescenza" per la quale la somma assicurata per ciascuna persona si determina suddividendo in parti uguali la somma indicata in polizza per il numero degli .4 ssicurati individuati secondo quanto previsto nel comma precedente; la garanzia "indennità giornaliera di ricovero e convalescenza" in caso di ricovero per parto non opera nei confronti delnascitllro. Ari. 5.4 Persone non assieurabili Premesso che qualora la Società /()sse stata a conoscenza che l'Assicurato era qtl(?uo da alcoolismo, tossicodipel/del/za o sieropositirità HIV corrl/lllqlle //01/ arrebbe consentito a prestare l'assicurazione, al man~t(?starsi di tali q(l(?zùmi nel corso del 15 modo I~"'T'l/02 conlraUo l'assicurazione lJlene a cessare - indipendenlemente dalla concreta rallltazione dello stato di salllte dellè4ssicllrato - a norma dell'art. 1898 del Codice Civile senza obbligo per la Socielà di corrispondere l'indennizzo. Art. 5.5 Eselusioni L'assicurazione non comprende: a) gli inj(lrtlllli deriranti dalla pratica degli sport aerei in genere o di qllalsiasi sport esercilalo pn~ti!ssionalmente; b) gli ù~t()rluni derivanti dalla partecipazione a corse o gare aulomobilisliche non di regolarilà pura, molociclistiche e mOlonautiche, ed alle relative prove ed allenamenli: c) gli ù~t()Tluni delerminali da ubriachezza o s(~tli!rli soUo l'influenza di allucinogeni, di stup(~tacenti e di psù:(~tarmaci, nonché in conseguenza di proprie azioni dolose delittllose; d) gli inj(lrtlllli sc1j;!rti e le malattie rerificatesi dllrante lo srolgimento del serrizio di leva od il servizio sostilutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per rrwlivi di caraUere eccezionale; e) le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di d{t(!ui fìsici preesistenti alla stip"lazione del contratto; ~O le cure e gli inlerventi per l'eliminazione o correzione di d{ti!ui della vista domlli a vizi di r{trazione (ad esempio: correzione di miopia ed astigmalismo); g) le cure delle malauie mentali e dei dislurbi psichici in genere compresi i comportamenli nevrotici; h) le inlossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non lerapeulico di psù:(~tarmaci e di Slup(~tacenti; t) l'interruzione volonlaria non lerapeutica della gravidanza; .D le cure e gli inlerventi fìnalizzati al lraUamenlo dell'ù~ti!rlililà e comunque quelli relativi all'inseminazione art{ti'ciale; k) le prestazioni aventi fìnalilà esclusivamenle dielologiche o estetiche salvo gli intervenli di chirurgia plastica ricoslruuiva resi necessari da ù~t()Tlunio o malattia: O le protesi dentarie ed ortodontiche, le Cllre dentarie e del paradonzio, gli intervenli preprotesici e di implantologia; m le conseguenze direUe ed indireUe di lrasrrullazioni del nlu:leo dell'atomo, come pllre di radiazioni prorocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni utilizzale per terapie mediche; n) le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti lellurici, eruzioni vulcaniche: o) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, cronicari o in stabilimenli o cenlri di cura termali, idroterapici, fi"tolerapici, dielologici o del benessere. inollre per l'assicurazione "A/J/Jùdellza 1I1.edica d01l1.iciliare" sono comunque esclusi: p) indennizzi o prestazioni allernative di a/i.:wl genere a tilolo di compensazione qualora l:4,<,,\<,,'icurato non uSl~{ruisca di una o più delle prestazioni prevù'te; q) prestazioni per le quali non vi sia stata preventiva attivazione della Struttura Organizzativa. Art. 5.6 Termini di aspertativa 16 Dal giorno di (!;l{etto del contratto, la garanzia decorre dalle ore 24: a) dello stesso giorno per gli ù~{ortuni e l'aborto post-traulnatico; b) (0 (O del trente/drrw gwrno ,<.,'ucce,<,,'/dvo per le rnalattie, l'aborto spontaneo e l'aborto terapeutico; del trecentesirno giorno successivo per il parto; del settecentoventesirrw giorno successivo per le rnalattie che siano l'e,<.,pressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche diagnosticate, curate o corrwnque insorte anterio17nente alla stipulazione del contratto. Qualora questo contratto ne sostituisca altro, senza soluzione di continuità e riguardante gli stessi Assicurati, i terrnini di aspettativa di cui sopra operano: • dal giorno in cui aveva avuto effetto il contratto sostituito per le prestazioni e i rnassirnali da quest'ultimo previsti; • dal giorno in cui ha effetto questo contratto, lirnitatarnente alle maggiori sornrne assicurate ed alle diverse prestazioni da esso previste. Analogarnente, in caso di variazioni intervenute nel corso di questo contratto, i terrnini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori sornrne assicurate e le diverse prestazioni previste. Art. 5.7 Lirnitazioni valide Nel caso in cui Dlssicurato, titolare di altra polizza Assisten za, si rivolgesse per le per le prestazioni medesime prestazioni di cui alla presente polizza ad altra Società, le suddette di Assistenza prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivarnente quale rirnborso all:4ssicurato degli eventuali rnaggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione. 6. \OIUH: OI'EItA\TI 1\ CASO DI SI\ISTItO Art. 6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro per l'assicurazione rnalattie in caso di sinùtro indennizzabile a termini di contratto, l:4ssicurato od i suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti obblighi: 1. presentare //On appena ne abbiano avuto la possibilità, la denuncia del sinistro, corredata dalla necessaria documentazione medica, inelusa copia della cartella clinica completa nonché, in caso di '~{orma assicurata nucleo", il Cert~ficato di Stato di Famiglia dellafamiglia anagrafica del Contraente; 2. per il rirnborso delle ,<"pese sostenute presentare a cura ultimllta gli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitarnente quietanzate; 3. per la corresponsione dell'Indennità speciale Clienti Vita Generali presentare la docurnentazione rnedica relativa all'ù~fortunio subito ed il docurnento che attesta il riconoscimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità o della rendita invalidità civile rilasciato dagli Enti competenti; 4. acconsentire alla visita dei rnedici inviati dalla Società ed alle indagini necessarie per la determinazione dl diritto all'indennizzo. L'inadempimento ai suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Art. 6.2 Liquidazione Hicevuta la docurnentazione attinente al sinistro e cornpiuti gli accertarnenti del caso, 17 modo I~"'T'l/02 la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà cornunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagarnento. Art. 6.3 Modalità di erogazione delle prestazioni di Assistenza Per beneficiare delle prestazioni di Assistenza l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa ai seguenti nurneri: al numero verde 800.469.340 oppure al numero 02.58.28.66.39 L :4ssicurato all'atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare: a) il tipo di a,<.,\<.,'ùdenza di cui necessita ed il/wrne dell'eventuale rnedico curante; b) /wrne e cognorne; () numero di polizza preceduto dalla sigla CADI: (o indirizzo del luogo in cui si trova; e) il recapito teù?;l'onico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza. Qualora l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di telefonare potrà inviare un telegramma a I<:urop Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. [,a Struttura Organizzativa è in funzione • • 24 ore su 24 per la ricezione delle richieste e per l'erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 4.1, 4.4, 4.5 e 4.6; dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, per l'erogazione delle prestazioni di cui agli art!. 4.2 e 4.3. Art. 6.4 Controversie Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono co/~lerire per iscritto rnandato di decidere, a /wrrna e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad Wl Collegio di tre rnedici, /wrninati il/W per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio, Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza de]]' Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. [A~ decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d:'ora a qualsiasi irnpugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, lUlO per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 18 Polizza n O: Art. 6.5 Rinuncia all'azione di rivalsa La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, lasciando cosÌ integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio o della malattia. Generali Italia S.pA - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31 021 - Tel. 041 5492111 www.generalLit - Fax: 041 942909; email: [email protected]; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 Lv.. Pec: [email protected] Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e ccordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.