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Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale
Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 27/10/2016
n. 50780
Classificazioni: La consulenza tecnica di parte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA
Claudio
- Presidente
Dott. CIAMPI
Francesco Mari - Consigliere Dott. MENICHETTI Carla
- Consigliere Dott. GIANNITI
Pasquale - rel. Consigliere Dott. PAVICH
Giuseppe
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F.M., nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/12/2014 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Cardia Delia, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Daniele Carra, per le costituite parti
civili
F.C.,
D.M.A. e
Co.Ma.Pi.Lo., che si è associato alle richieste del PM;
udito il difensore, avv. Antonella Follieri, quale sostituta
dall'avv. Marinelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari con la impugnata sentenza ha confermato la sentenza 13/3/2013 con
la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucera, ad esito di giudizio
abbreviato, aveva dichiarato C.F.M. responsabile del reato di omicidio colposo, commesso ai
danni di D.M. e aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale,
condannandola alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, nonchè,
in solido al responsabile civile, al risarcimento dei danni alle costituite parti civili e ad una
provvisione di Euro 40 mila ciascuno per Co. e per D. e ad una provvisionale di Euro 20 mila per
F..
2.Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite difensore di fiducia, propone ricorso
l'imputata, articolando 3 motivi.
2.1. Nel primo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato
rinvio per legittimo impedimento.
In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di primo grado, invece di invitare le parti alla
discussione, avrebbe dovuto rinviare il procedimento, se non ad altra data (come per l'appunto
richiesto dal difensore, avv. Marinelli), quanto meno ad horas, tenuto conto del legittimo
impedimento dell'avv. Marinelli, che erroneamente era stato ritenuto non prontamente comunicato
(a fronte del fatto che il codifensore avv. Biuso aveva rinunciato al mandato soltanto la sera prima
dell'udienza ed aveva informato della rinuncia l'avv. Marinelli soltanto la mattina dell'udienza e a
fronte del fatto che l'avv. Marinelli aveva inviato il fax relativo all'udienza davanti ad altra
autorità, appena avutane documentazione); nonchè tenuto conto del suo impedimento per motivi di
salute, impedimento che erroneamente era stato ritenuto relativo.
2.2. Nel secondo, la ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata
assunzione di prova decisiva richiesta dalle parti in punto di mancata acquisizione della relazione
del ctp per mancato previo esame del consulente che l'aveva redatta.
In particolare, secondo la ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe dovuto acquisire la
relazione, trattandosi di osservazioni alla ctu, provenienti da ctp il cui elaborato era già stato
prodotto; e, d'altra parte, la Corte di appello, non si era espressa nè sulla richiesta di acquisizione
in appello e neppure sulla richiesta di nuova consulenza (in punto di determinazione della velocità
nell'evento morte), pur riportata al punto 3 dei motivi.
2.3. Nel terzo, deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di
motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità.
3. In vista dell'odierna udienza, tramite il difensore di fiducia, depositano memoria le costituite
parti civili F.C., D.M.A. e Co.Ma.Pi.Lo., resistendo al ricorso dell'imputato.
In particolare, le parti civili, fanno presente:
- con riferimento al primo motivo del ricorso avversario, che: a) la sera precedente all'udienza del
13/3/2013, fissata per l'esame del perito nominato dal giudice dell'abbreviato, l'avv. Biuso, quale
condifensore (unitamente all'avv. Marinelli) dell'imputata C.F.M., aveva comunicato per email
all'avv. Molè, procuratore di due delle tre parti civili costituite (non anche all'avv. Carra, all'epoca
procuratore della parte civile F.) che la propria assistita era indisposta e, pertanto, non avrebbe
potuto partecipare all'udienza il giorno successivo; in detta email l'avv. Biuso non aveva fatto
alcun riferimento alla propria determinazione di rinunciare al mandato ed, anzi, aveva scritto la
stessa, quale difensore dell'imputata; b) alla suddetta udienza, il giudice dell'abbreviato,
contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, aveva prospettato la nomina di un difensore di
ufficio e l'eventuale concessione di un termine ad horas per poter discutere;
- con riferimento alla mancata acquisizione (da parte del giudice dell'abbreviato) della consulenza
tecnica di parte ad esito della disposta perizia, che: a) nel fascicolo processuale a disposizione del
Giudice dell'abbreviato era già presente consulenza di parte dell'imputata; b) la richiesta di
abbreviato non era stata condizionata all'escussione integrativa del proprio consulente o comunque
alla produzione di una nuova relazione; c) il consulente di parte dell'imputata non aveva
presenziato alle operazioni peritali e neppure era stato presente all'udienza del 13/3/2013 (fissata,
come sopra rilevato, proprio per l'audizione del perito nominato dal giudice dell'abbreviato); d)
una consulenza di parte era stata indebitamente allegata all'atto di appello;
- con riferimento al nesso causale tra la condotta dell'imputata e l'evento morte, che entrambi i
giudici di merito hanno evidenziato gli elementi costitutivi del percorso logico fondante la
causalità ed il giudice dell'abbreviato, in tale prospettiva, ha anche esaminato la ricognizione sul
cadavere della persona offesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Si premette che la doglianza relativa all'impedimento dell'imputata e la doglianza relativa
all'omesso esame della richiesta di acquisizione o di nuova consulenza in appello: sono entrambe
inammissibili, in quanto dall'intestazione della sentenza della corte territoriale non risultano essere
state formulate tra i motivi di appello e nelle conclusioni dibattimentali; e, d'altra parte, al ricorso
non è stata allegata, ai fini della autosufficienza dello stesso, alcuna documentazione utile al fine
di dimostrare che la Corte distrettuale aveva omesso di motivare su dette doglianze.
3.Tanto premesso, manifestamente infondato è il motivo di ricorso, concernente l'asserita
violazione dell'art. 420 ter c.p.p..
Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite, facendo proprio un orientamento emerso nella
precedente giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, hanno di recente statuito (con sent. n.
4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912) che l'impegno professionale del difensore
in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a
comparire, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti
l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi
specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso
processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente
difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102
cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
E la giurisprudenza di legittimità, sia pure a sezioni semplici, ha avuto modo di precisare, anche di
recente (in fattispecie nella quale l'istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata sei giorni prima
dell'udienza, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima), che
l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter c.p.p., comma 5, il legittimo impedimento a
comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal
difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella
quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente
impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne
consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al
momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento (Sez. 5, sent. n. 27174 del
22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579) e non in prossimità della celebrazione del processo. In
particolare, allorchè l'impedimento riguardi altro dibattimento, il difensore non può riservarsi di
scegliere fino al giorno prefissato a quale udienza partecipare, ma deve, non appena riceve la
comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e dare pronta comunicazione al giudice al quale
intende chiedere il rinvio.
Orbene, nel caso di specie dalla consultazione del fascicolo processuale al quale questa Corte
procede, avuto riguardo alla natura del vizio denunciato risulta (come riferito dal giudice di
secondo grado) che:
- all'udienza del 13.3.2013, svoltasi in assenza dell'imputata (rimasta contumace alle udienze
precedenti), veniva depositata dall'avv. Fucci, presente in sostituzione dell'avv. Marinelli,
dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo da parte del codifensore avv. Biuso.
Contestualmente, l'avv. Fucci faceva presente che l'avv. Marinelli era impossibilitato a comparire
in quanto impegnato presso altra sede giudiziaria, come da fax pervenuto in cancelleria. Il
Cancelliere dava atto, tuttavia, che alle ore 10.00 non risultava pervenuto alcun fax comprovante il
concomitante impegno professionale dell'avv. Marinelli e, pertanto, il GUP disponeva procedersi
all'esame del perito. Solo alle ore 10.20 veniva recapitato, a mezzo fax, l'avviso all'avv. Marinelli,
quale difensore di tale L.G.G., a comparire innanzi alla Corte di Appello dell'Aquila per l'udienza
camerale, del 13.3.2013, per l'esame delle istanze proposte ex art. 599 c.p.p.;
- l'avviso di comparizione per l'udienza dinanzi alla Corte di Appello dell'Aquila era stato emesso
in data 7.1.2013; non vi era prova che, già all'udienza del 9.1.2013 dinanzi al GUP di Lucera
(allorchè fu disposto il rinvio al successivo 13 marzo), l'avv. Marinelli fosse a conoscenza
dell'udienza fissata per la stessa data dalla Corte di Appello dell'Aquila, ma era oltremodo
verosimile che egli avesse acquisito tale conoscenza nei giorni successivi e comunque ben prima
del 13 marzo allorchè aveva formulato, per il tramite dell'avv. Fucci, richiesta di rinvio;
- nella richiesta di rinvio (peraltro, solo implicitamente formulata dall'avv. Fucci, che si era
limitato a rappresentare il contestuale impegno professionale dell'avv. Marinelli) non erano state
neppure illustrate le ragioni (riguardanti la difficoltà, delicatezza o complicanza del processo,
l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore,
(indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ecc.) per le quali l'avv. Marinelli era
nell'impossibilità di avvalersi di un sostituto e aveva ritenuto prevalente l'impegno presso la Corte
abbruzzese.
Sulla base delle circostanze fattuali che precedono, dando corretta applicazione ai principi di
diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, entrambi i giudici di merito hanno rilevato che
il concomitante impegno professionale del difensore non era stato tempestivamente comunicato ai
sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5.
Pertanto, il giudice dell'abbreviato ha respinto l'istanza di rinvio. E detta decisione è stata ritenuta
dalla Corte di merito ineccepibile.
La motivazione della Corte di merito, in quanto del tutto conforme ai principi enunciati in tema di
legittimo impedimento del difensore dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro correttamente
richiamati, si sottrae da censure nella presente sede di legittimità.
4. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Preliminarmente può essere utile osservare che: a) l'imputata decidendo di richiedere il giudizio
abbreviato, notoriamente "a prova contratta", ha accettato di rinunciare all'istruttoria
dibattimentale e di mandare in decisione la causa sulla base degli elementi raccolti nella fase delle
indagini, come eventualmente integrati dagli elementi assunti nel corso dell'udienza preliminare;
b) tra gli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione del giudice dell'abbreviato vi erano anche
le considerazioni svolte dall'Ing. Z.M. consulente di parte dell'imputata, in particolare, in punto di
velocità del mezzo condotto dalla C.F. (considerazioni espressamente esaminate dal giudice
dell'abbreviato a p. 8 della propria sentenza); c) il giudice dell'abbreviato ha rigettato l'istanza di
produzione di consulenza di parte, perchè non preceduta dall'esame del consulente medesimo
(sentenza, p.1).
E la Corte di merito - dopo aver precisato che la relazione di consulenza tecnica di parte (nella
specie dell'imputato), acquisita in assenza della previa audizione del suo autore, è sì utilizzabile,
ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c),
cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32902 del 24/06/2011, P.G. in proc. Cifelli, Rv. 250940) -ha osservato
che nel caso di specie la richiesta di acquisizione della relazione dell'ing. Z. era stata formulata
dalla difesa dell'imputata soltanto in sede di udienza di discussione del giudizio abbreviato, ragion
per cui era stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado.
La decisione che precede, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, peraltro
puntualmente richiamata, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.
5. Infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, concernente il giudizio di penale responsabilità
dell'imputata.
5.1. Occorre preliminarmente ribadire il consolidato principio secondo cui la ricostruzione di un
incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia valutazione delle condotte dei singoli
utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una
serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata
motivazione (Sezione 4, sent. n. 13945 del 10/07/1990, Spinosi, Rv. 185541).
Precisato nei termini che precedono l'orizzonte dello scrutinio di legittimità, occorre rilevare che la
congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a
saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Sez. 1, sent. n. 8868/2000, Sangiorgi,
Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso
argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da
censure rilevabili dalla Corte regolatrice; e che la ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile
riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i
giudici di merito hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della
penale responsabilità.
5.2. Invero, il Giudice dell'abbreviato ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputata in
ordine al reato ad essa ascritto, sottoponendo le risultanze processuali ad adeguato vaglio.
Era accaduto che, verso le ore 13.15 del (OMISSIS), in agro di (OMISSIS), l'autovettura
Mercedes condotta dalla C.F. percorreva la S.P. (OMISSIS) (che collega (OMISSIS) a
(OMISSIS)), con direzione di marcia (OMISSIS); e, giunta in corrispondenza dell'area di
intersezione tra la S.P. (OMISSIS) e la S.P. (OMISSIS) (che collega (OMISSIS) a (OMISSIS)),
collideva con l'Alfa Romeo condotta da D.M. che, provenendo da (OMISSIS), stava effettuando
l'attraversamento dell'incrocio per proseguire verso (OMISSIS). In conseguenza del violento
impatto verificatosi all'interno dell'area di incrocio, entrambi i veicoli fuoriuscivano dalla sede
stradale oltre l'intersezione, sulla sinistra rispetto al senso di marcia della Mercedes e l'Alfa 156 si
ribaltava. Gli occupanti i veicoli venivano trasportati presso l'Ospedale di (OMISSIS) dove il D., a
causa delle gravi lesioni riportate, giungeva privo di vita.
Sulla base di tali circostanze di fatto il giudice dell'abbreviato ha ritenuto la preponderante
responsabilità del D., conducente dell'Alfa 156, nella causazione del sinistro (p. 6). Invero - alla
stregua: a) dei rilievi, anche fotografici, dello stato dei luoghi effettuati nell'immediatezza dalla
polizia stradale; b) dei danni riportati dai veicoli; c) della testimonianza di tale N.C., abitante nella
casa cantoniera posta all'incrocio tra le due strade (la quale aveva riferito che, mentre si trovava
seduta di fronte alla finestra che si affaccia sulla strada, aveva sentito un forte botto ed aveva visto
un'autovettura di colore chiaro "letteralmente volare per aria attraversando lo specchio della
finestra" terminando la corsa nel terreno di fronte alla casa), nonchè d) degli esiti della perizia
dell'ing. G. - era risultato che D., giunto in prossimità dell'intersezione con la S.P. (OMISSIS), pur
avendo un campo di visibilità alquanto profondo alla sua sinistra e comunque sufficiente per
impegnare in sicurezza l'area di intersezione, aveva iniziato la manovra di attraversamento
dell'incrocio nonostante il sopraggiungere della Mercedes, o non avvedendosene o valutando
erroneamente la possibilità di portare a termine la manovra di sicurezza. La circostanza che la leva
del cambio si presentava bloccata con la prima marcia inserita faceva ritenere che al momento
dell'urto l'Alfa, condotta dal D., si stesse muovendo con la prima marcia e che, quindi, il D. si
fosse fermato allo stop, avesse inserito la prima marcia e poi avesse dato intempestivamente ed
incautamente il via alla manovra di attraversamento. In ogni caso, il D. aveva violato l'art. 145
CdS impegnando ed attraversando l'area di intersezione in modo irregolare, omettendo di dare la
precedenza (imposta dalla segnaletica orizzontale e verticale di Stop all'incrocio preannunciata, tra
l'altro, 150 metri prima) ai veicoli marcianti sulla strada principale e, quindi, alla autovettura
Mercedes condotta dall'imputata che sopraggiungeva dalla sua sinistra.
Ciò non di meno, il giudice dell'abbreviato ha affermato la responsabilità dell'odierna ricorrente
(pp. 7 e 8), avendo la stessa mantenuto una condotta di guida imprudente viaggiando ad una
velocità di 84 Km/h (dunque superiore al limite di 50Km/h imposto su quel tratto di strada da
apposita segnaletica verticale), come accertato dal perito. Detta condotta, secondo il giudice di
primo grado, aveva inciso sul determinarsi del sinistro, comportando, quale concausa, la morte
della persona offesa. Al riguardo, il Giudice dell'abbreviato ha richiamato (p. 3 della relativa
sentenza) la ricognizione operata sul cadavere della persona offesa, evidenziandone il tipo di
lesione, il corpo contundente che l'aveva provocata e la causa dell'innesco di tale corpo
contundente.
5.3. E la Corte territoriale - dopo aver rilevato che la rilettura delle risultanze probatorie del primo
giudizio induceva alla condivisione della corretta e puntuale valutazione compiuta dal GUP - ha
ribadito che il perito ing. G., sulla base di articolata ed esaustiva motivazione, aveva concluso che
la C.F., pur non avendo alcuna possibilità di evitare l'impatto, viaggiava ad una velocità non
inferiore a 84 Km/h.; ed ha osservato, ad ulteriore riprova della velocità elevata tenuta dalla
Mercedes e della spinta esercitata sul veicolo antagonista, che l'Alfa 156 (che aveva la prima
marcia inserita e, dunque, procedeva a velocità molto bassa), in conseguenza dell'impatto, era stata
vista dalla teste N.C. "letteralmente volare per aria".
Sulla base di tali circostanze di fatto, la Corte di appello ha a sua volta ritenuto che anche
l'imputata, con la propria condotta imprudente, aveva concorso a produrre l'evento mortale.
Invero, la velocità non adeguata, tenuto conto del limite imposto dalla segnaletica verticale e
dell'approssimarsi dell'intersezione, aveva contribuito in termini di causalità efficiente a provocare
il sinistro in conseguenza del quale il D. aveva perso la vita: una velocità inferiore o quantomeno
corrispondente a quella massima consentita avrebbe evitato l'impatto tra i due veicoli o,
quantomeno, avrebbe provocato un impatto meno violento e, quindi, dalle conseguenze meno
gravi per il D..
In definitiva, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la
valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che, non
presentando aporie di ordine logico o violazioni di legge, risulta immune da censure rilevabili in
questa sede di legittimità.
5.4. A fronte del convergente ed argomentato iter motivazionale che ha portato entrambi i giudici
di merito a formulare il giudizio di penale responsabilità, la ricorrente deduce che i giudici di
primo e di secondo grado avrebbero errato laddove avevano ritenuto che, se lei fosse andata a 50
km/h, l'evento letale forse non si sarebbe verificato; e che il D. aveva impegnato l'incrocio, senza
darle la dovuta precedenza, e, così operando, aveva tenuto una improvvisa condotta di guida, che
aveva avuto incidenza causale nel sinistro occorso e che non le aveva dato la possibilità di
realizzare manovre di emergenza per evitare l'impatto.
Senonchè le doglianze che precedono si risolvono in censure in fatto, dirette a sollecitare una
riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, inammissibile nella presente sede di
legittimità, nella quale, come sopra rilevato, può essere denunciata esclusivamente la motivazione
manifestamente illogica o contraddittoria, quale per l'appunto non è quella, sopra in sintesi
richiamata, sulla base della quale i giudici di merito sono entrambi pervenuti dagli accertati
elementi di fatto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata in relazione al reato alla
stessa ascritto.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannato, oltre al
pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili,
spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione
delle spese a favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016
Note
Utente: PASQUALE ANNICCHIARICO
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