Scarica la relazione - Corso di giornalismo della Svizzera italiana

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Scarica la relazione - Corso di giornalismo della Svizzera italiana
Corsi di giornalismo, 13.12.2008
Giornalismo d'inchiesta,
questioni aperte e pericoli
Introduzione
Vedi: L’enquète di Jacques Moriquand, edizioni CFPJ
(manuale del Centre de formation et de perfectionnement des journalistes)
Pag. 11: "L'inchiesta è il genere giornalistico più prestigioso"
ma anche: "non esiste il giornalismo di inchiesta, perché il giornalismo deve sempre investigare,
deve sempre essere d'inchiesta".
GIUSTO/SBAGLIATO?
(==> vari generi giornalistici, raramente investigativi, anche se nella raccolta dell’informazione ci dovrebbe
sempre essere una ricerca, quindi un aspetto investigativo)
Vedi anche:
Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista
Premessa ai doveri:
“Nel raccogliere, scegliere, redigere, interpretare e commentare le informazioni, il
giornalista rispetta i principi generali dell‟equità, confrontandosi lealmente con le fonti
dell‟informazione, le persone di cui si occupa e il pubblico”.
Direttive della SSR per le trasmissioni informative alla radio e alla televisione
III.
Pratica dell'informazione
1. La pratica dell'informazione esige competenza, onestà, esattezza, senso critico, rapidità.
2. Il materiale di informazione si ottiene per mezzo della ricerca e dell'acquisizione. Le fonti
a cui attingere devono essere il più numerose e diverse possibile.
3. Il materiale di informazione deve essere sottoposto a un'analisi precisa e comparativa,
seguita all'occorrenza da una verifica.
INCHIESTE E TELEVISIONE
Da L’enquète (citato) pag. 13: l‟inchiesta giornalistica “...è più adatta all'informazione scritta che
all'informazione audiovisiva in ogni sua forma".
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Il giornalismo di inchiesta in televisione ha però una lunga e valida tradizione, alla TSI e non solo
(es. Report-RAI ma soprattutto 60 Minutes-CBS)
Perché? Perché le televisioni hanno di regola mezzi più importanti rispetto ai giornali e quindi
possono permettersi un genere giornalistico comunque costoso e in particolare di affrontare il
rischio di lavorare per niente.
I. Come nasce un’inchiesta
L'inchiesta può toccare temi di varia natura - vedi le piccole inchieste anche di cronaca spicciola
SPUNTI di varia provenienza: attualità, idee personali, segnalazioni di telespettatori, avvenimenti
con scadenze prevedibili (es. processo importante - caso Etter, caso dottor Nussbaumer - aumenti
dei premi delle casse malati, votazioni – ma in questi casi per la RTSI vale un embargo di 30 giorni)
IMPORTANTE
Scegliere il taglio con il quale affrontare il tema prescelto perché non si può trattarlo in modo
enciclopedico: soprattutto in televisione, per ragioni di tempo ma anche di chiarezza e di
comprensibilità.
Esempio 1
"UN NOME, UNA GARANZIA",
di Riccardo Fanciola (Falò, 5 dicembre 2002)
Questa inchiesta - che nasce esattamente come il servizio racconta - è un buon esempio del fatto
talora basta un po' di curiosità (e di naso) per trovare un buon argomento da approfondire.
Aggiungo subito che quello che avete visto sembra contraddire quanto vi ha detto Mario Casella la
scorsa settimana: in realtà, sono completamente d‟accordo con lui che una testimonianza forte è il
miglior ingrediente da cui partire per realizzare un'inchiesta.
MA
vi sono temi - talora anche importanti - sui quali le testimonianze forti non ci sono o non si trovano.
Una soluzione - soprattutto televisiva, ma non solo - è quella che ho scelto in questo servizio:
METTERE IN SCENA L'INCHIESTA stessa, una soluzione che, a mio parere, avrebbe aiutato
anche Vasco Dones a raccontare i "MISTERI ACCADEMICI" (Falò, 12 febbraio 2004), di cui vi ha
parlato Mario la scorsa settimana. È una soluzione che (in senso lato) sfrutta la struttura del
racconto giallo - che molti narratori (e non solo i "giallisti") hanno utilizzato proprio perché
rappresenta un espediente narrativo molto efficace.
MA
se vi ho proposto in apertura quest'inchiesta - realizzata nel 2002 - è anche perché, se non
soprattutto, dimostra l'importanza di Internet e delle ricerche su Internet: a parte qualche
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telefonata, tutte le informazioni sulle quali il servizio è costruito provengono infatti da Internet
( vedi i miei PREFERITI).
II. Ricerche su Internet
PAROLA A
PAOLO ATTIVISSIMO
III. Questioni aperte
A) Interviste anonime
Esempio 2
“TELECAMERE IN CUCINA II”
di Igor Stäheli e Leonardo Colla (Pattichiari, 14 novembre 2008)
Spesso nelle inchieste - non solo televisive - vi sono testimonianze di persone che si esprimono
anonimamente: né nome, né volto, voce camuffata. Si tratta sempre di una necessità perché
altrimenti queste testimonianze non potrebbero essere raccolte.
Bisogna però evitare a mio parere di abusare di questo strumento. E nel servizio che abbiamo visto,
secondo me, l‟anonimato dei testimoni non è giustificato.
In passato le Producers’ Guidelines della BBC sottolineavano che “l‟autorevolezza dei programmi
può essere minata dall‟uso di intervistati anonimi, dei quali il pubblico non è in grado di giudicare le
credenziali”.
Oggi si limitano a fissare un principio e un‟eccezione:
IDENTIFYING SOURCES
We should normally identify on air and online sources of information and significant
contributors, as well as providing their credentials, so that our audiences can judge their
status.
ANONYMOUS SOURCES
Sometimes information the public needs to know is only available through anonymous
sources or contributors, generally on an “off the record” basis.
Esempio 3
Nel 2000, assieme a Paul Nicol, mi ero occupato del “caso Tulino” ma – d‟accordo con il collega e con
il produttore – avevamo deciso di rinunciare a realizzare il servizio perché le vittime della truffa
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perpetrata da Rosario Tulino – come spesso succede con le vittime di truffe, che di regola si
vergognano di esserci cascate, – non hanno accettato di esprimersi a volto scoperto, esigenza per
noi imperativa, perché non vi erano ragioni accettabili per garantire il loro anonimato.
Va detto che è stata una scelta non facile, perché la truffa era veramente scandalosa, in quanto –
facendo leva sul miraggio di inesistenti aiuti statali (riservati all‟acquisto della prima casa) – Tulino
convinceva le sue vittime – famiglie di emigranti, che in molti casi ci hanno rimesso i risparmi di
tutta una vita – a sottoscrivere dei piccoli crediti, talora ingenti, grazie ai quali avrebbero ricevuto
dei contributi per costruire una casa nei loro comuni di provenienza. La truffa, ed era un ulteriore
elemento di interesse, metteva in evidenza anche pratiche per lo meno poco corrette degli istituti
che concedevano il piccolo credito.
Dubito che oggi ci comporteremmo ancora così. Ma – se la questione resta aperta – una cosa è certa:
Sempre dalle: Editorial Guidelines della BBC
Protecting sources is a key principle of journalism for which some journalists have gone to
jail.We must take care when we promise anonymity that we are in a position to honour it,
including the need to resist a court order.
When a source asks for anonymity as a condition of giving information, or a contributor
demands anonymity when taking part,we must agree with them precisely the way they are
to be described. However, with an anonymous source, especially a source making serious
allegations, we must give the audience as much information about them as is compatible with
protecting their identity, and in a way that does not mislead the audience about their status.
Inoltre:
We must ensure that if anonymity is necessary it is effective. Both picture and voice may
need to be disguised. A “voice-over” by another person is usually better than technically
induced distortion, which can be reversed, but audiences should be told what they are
hearing. Blurring rather than “pixilation”, which can be reversed, is the best way of ensuring
anonymity in pictures.
Infine, tra le “Practices to be followed”, le Editorial Guidelines della BBC indicano espressamente:
Guarantees given to contributors, for example relating to the content of a programme,
confidentiality or anonymity, should normally be honoured.
La protezione delle fonti è in effetti uno dei fondamenti della professione, anche al di fuori del
giornalismo d‟inchiesta.
Vedi: Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista
6)
tutela il segreto professionale e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via
confidenziale.
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Va aggiunto che negli ultimi anni la tutela delle fonti giornalistiche è riconosciuto anche in Svizzera
vedi: art. 27 bis del Codice penale svizzero
Tutela delle fonti
1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti
di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte
redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare
sull‟identità dell‟autore dell‟opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:
a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l‟integrità
fisica di una persona, oppure
b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o
su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato
ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e
322ter–322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell‟articolo 19 numero 2 della
legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un
simile reato.
NOTA
Qui va sottolineato l‟indubbio vantaggio di cui dispongono i colleghi dell‟informazione scritta: la
telecamera può rappresentare un ostacolo insormontabile tanto più che l‟intervistato di regola deve
accettare di incontrare – e raccontare la sua testimonianza a – più persone (giornalista, cameraman,
eventualmente fonico e regista), cosa evidentemente poco rassicurante.
È una delle ragioni che possono deporre a favore dell‟utilizzazione di “mezzi leggeri” (telecamere
non professionali) utilizzati direttamente dal giornalista che può così salvaguardare il rapporto a
due, tra giornalista e informatore, che può essere essenziale per ottenere l‟informazione o
l‟intervista.
L‟utilizzazione di mezzi leggeri – che ha anche il vantaggio di svincolare gli autori dalla struttura
produttiva, rendendoli molto più flessibili e autonomi – è una tendenza che prende sempre più piede
al punto da diventare anch‟essa “linguaggio”. L‟esempio più evidente è quello di Report, la rubrica di
Milena Gabanelli proposta a cicli su Rai 3: lì la regola – in origine dettata da ragioni puramente
finanziarie – è che il giornalista si occupa anche di tutti gli aspetti tecnici, dalle riprese alla presa
del suono, al montaggio e alla sonorizzazione. In questo modo, Report ha però creato un linguaggio
che trova i suoi estimatori, anche se va detto che non sempre i risultati – almeno dal profilo formale
– sono di livello accettabile, se non buono.
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B) Uso della camera nascosta
Esempio 4
"I MIRACOLI LUGANESI
DELL’ULTIMO DRUIDO"
prodotto da BBC South West (Falò, 11 maggio 1995)
In questo servizio, i colleghi della BBC fanno ampio uso di registrazioni telefoniche e di camera
nascosta.
Come sicuramente sapete, oggi alla RTSI questi strumenti non vengono più utilizzati.
Anche in seguito a una decisione di SF Schweizer Fernsehen, che fa seguito a due condanne in cui è
incorsa la trasmissione Kassensturz (una delle quali recentemente confermata dal Tribunale
federale – vedi Le Temps del 17 ottobre 2008), l‟Informazione RTSI ha deciso di vietare, di regola,
ogni ripresa audio e/o video "mascherata”, visto che “le riprese "nascoste" sono, di per sè, illegali”
e “deontologicamente problematiche”, anche per una questione di “coerenza tra le varie UE”,
coerenza alla quale, però, la TSR sembra poco propensa ad adeguarsi.
Dal 1. febbraio 2008, alla RTSI valgono dunque le regole seguenti:
Nuova direttiva RTSI sulle registrazioni nascoste
1. La RTSI non realizza, non fa realizzare a terzi né utilizza alcuna registrazione audio o
audiovisiva "nascosta".
2. Eccezioni sono possibili solo se preventivamente autorizzate dai responsabili di Area
Business (capi dipartimento). Le domande - con le ragioni che renderebbero la cosa
giornalisticamente indispensabile e di preminente interesse pubblico - vanno presentate dai
responsabili delle varie redazioni. La decisione sarà preceduta da una discussione con il
responsabile della testata e la/il collega coinvolta/o.
A dipendenza dell‟evoluzione della situazione legale (Tribunale federale, Corte europea dei
diritti dell‟uomo, modifiche legislative) o di eventuali decisioni della SRG SSR decideremo,
ovviamente, se e come modificare questa direttiva.
Le norme legali che vietano l‟utilizzazione della camera nascosta sono contenutenbell‟art. 179
quater del Codice penale svizzero, il quale recita:
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Violazione della sfera segreta o privata
mediante apparecchi di presa d’immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d‟immagini un fatto
rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz‟altro da ognuno,
rientrante nella sfera privata d‟una persona, senza l‟assenso di quest‟ultima, chiunque sfrutta
o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d‟essere venuto a
conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a
un terzo una presa d‟immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il
capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
Esempio 5
Una condanna si era registrata anche in Ticino, l‟unica a mia conoscenza. Essa risale a più di dieci
anni fa: Luciano Berini, regista nel frattempo scomparso, nella realizzazione de “I fiori di Irina”
(Falò, 9 novembre 1995), aveva ripreso in modo non dichiarato la agente della protagonista,
un‟artista di cabaret che dopo un incidente d‟auto nel quale era stata coinvolta aveva avuto grossi
problemi assicurativi. La condanna era stata pronuniata soprattutto perché, dinanzi al giudice,
Berini aveva ammesso di avere spento la lampadina rossa che segnala quando la telecamera è in
ripresa, per evitare che la agente si accorgesse che la telecamera era in funzione. Per questo
servizio è stato condannato a una multa, se non sbaglio di 300 franchi, condanna comunque iscritta
a casellario giudiziale trattandosi di un reato penale.
NOTA
Va sottolineato che, secondo la giurisprudenza, la violazione della sfera privata è data anche sul
luogo di lavoro: ne “I fiori di Irina”, ad esempio, le riprese erano state effettuate nell‟ufficio della
agente di Irina, ma la condanna è stata pronunciata comunque.
PRIMA DELLA NUOVA DIRETTIVA RTSI
la camera nascosta è stata usata più volte, anche se in realtà le regole interne già ne vietavano la
diffusione – divieto che si estendeva anche la registrazione non dichiarata di conversazioni
telefoniche – senza il consenso dei diretti ineteressati
Direttive SSR per le trasmissioni informative alla radio e alla televisione
III.
Pratica dell'informazione
12. Ogni registrazione sonora o visiva, quando sia effettuata di nascosto, deve essere
autorizzata preventivamente dal direttore competente e la sua diffusione deve essere
autorizzata per iscritto dalla persona direttamente interessata.
13. Nessuna comunicazione telefonica privata può essere diffusa senza l'accordo
dell'interessato.
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Ecco due esempi di utilizzazione della camera nascosta, tratti da servizi di Falò, a mio avviso
interessanti perché rivelano gradi di precauzione decisamente diversi nell‟uso della camera
nascosta:
Esempio 6
"TRAFFICO A LUCI ROSSE"
di Gherardo Milanesi e Michel Venturelli (Falò, 25 gennaio 2001)
Questo servizio è stato interamente realizzato in Brasile con un‟utilizzazione molto esteso della
camera nascosta: da notare che i volti delle ragazze, “intervistate” a loro insaputa dal giornalista
che si fa passare per un magnaccia, non vengono nascosti.
Esempio 7
"COPRIFUOCO SULLO SPACCIO"
di Gianni Gaggini, Lorenzo Mammone, Francesco Chiesa (Falò, 24 luglio 2003)
Questo servizio è stato invece realizzato a Lugano (inchiesta d'attualità): di nuovo vi è
l‟utilizzazione della camera nascosta, ma le precauzioni sono decisamente maggiori e, in particolare,
i volti sono sempre occultati.
PERCHÉ?
Dietro questo atteggiamento a prima vista incoerente vi è, da una parte, una ragione banalissima: le
ragazze brasiliane difficilmente si rivolgeranno alla nostra giustizia per denunciare gli autori del
servizio. Ma le minori precauzioni hanno anche una giustificazione più seria: trattandosi di ragazze
brasiliane, il bene da proteggere (la loro identità) è inferiore, in quanto il documentario viene messo
in onda in Svizzera, dove nessuno le conosce.
IN OGNI CASO
L‟uso della camera nascosta, rispettivamente - per i colleghi dei giornali - il fatto di raccogliere
informazioni senza dichiarare di essere giornalisti sono strumenti talora utilizzati nella
realizzazione di inchieste. Si tratta però di uno strumento che pone grossi problemi sia dal profilo
deontologico, sia da quello legale.
vedi: Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista
Il giornalista:
4. non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o
scritti.
Il Consiglio della Stampa non vieta però l‟utilizzazione della camera nascosta o di tecniche di
inchiesta analoghe, come dimostra una sua presa di posizione che riguarda appunto un servizio di
Kassensturz, che già si occupava di chirurgia estetica.
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Prima dell‟inchiesta sul chirurgo zurighese Peter Meyer-Fürst, mandata in onda il 6 febbraio dello
scorso anno, al centro di una delle condanne (http://www.youtube.com/watch?v=tny2eBr3hgE /
http://www.sf.tv/sf1/kassensturz/manual.php?catid=kassensturzsendungsartikel&docid=200702
06_Promi-Schonheitschirurg-wurde-selbst-Teenager--Brust-vergrossern), Kassensturz aveva
mandato in onda un servizio dedicato allo stesso tema nel quale la stessa giovane donna (Miss
Argovia 2007) “accompagnata da „un‟amica‟ che filmava di nascosto” si era fatta visitare da otto
chirurghi estetici, sei dei quali avevano successivamente approvato la messa in onda della ripresa
(http://www.sf.tv/sf1/kassensturz/manual.php?catid=kassensturzsendungsartikel&docid=200612
19_Unglaublich-Schonheitschirurgen-wollen-Miss-Argovia-operieren).
Per quel servizio – andato in onda il 19 dicembre 2006 – un altro chirurgo, che non figurava tra quelli
coinvolti nel servizio, ha chiamato in causa il Consiglio della stampa, sostenendo che “l‟impiego della
„candid camera‟ in uno studio medico viola il diritto dei presenti alla tutela della loro intimità”.
L‟organo di autodisciplina dei giornalisti svizzeri ha però giudicato corretto il comportamento dei
colleghi (decisione 51/2007).
Queste le sue conclusioni, così come vengono riassunte nell‟Annuario 2008:
Le Direttive del Consiglio della stampa consentono le ricerche mascherate, in via
eccezionale, quando l‟argomento è di pubblico interesse e l‟informazione non può essere
raccolta in un altro modo. È ovvio che uno studio medico non possa essere considerato un
luogo pubblico, ma non tutto quel che fanno le persone in luoghi analoghi appartiene
necessariamente alla sfera privata. Considerato l‟alto numero degli interventi operatori di
questo tipo (35 mila all‟anno), il Consiglio della stampa ritiene di pubblico interesse la
conoscenza dei criteri che regolano gli interventi di chirurgia estetica. Nel caso specifico, la
“paziente”, Miss Argovia, aveva dato il suo consenso. Le immagini servivano a dare un tocco
di credibilità maggiore all‟inchiesta. Infine, ai due chirurghi che non hanno voluto essere
ripresi l‟anonimato è stato garantito
Sul caso specifico va aggiunto che le vie di ricorso interne della SSR hanno preso decisioni
contrastanti. Nell‟aprile del 2007, il mediatore della DRS, Achille Casanova, ha ritenuto che
l‟inchiesta mascherata in questo caso era del tutto lecita, in quanto la televisione aveva pienamente
diritto di indagare sul modo in cui lavorano i chirurghi plastici. Casanova, per contro, aveva ritenuto
che il servizio avesse violato il dovere di imparzialità, in quanto le autrici del servizio non avevano
approfondito a sufficienza alcune delle loro affermazioni e al pubblico di conseguenza non erano
stati forniti elementi sufficienti per formarsi un‟opinione
Il giudizio era stato rovesciato dall‟Autorità indipendente di ricorso (l‟AIR, di cui parlerò in
seguito), che interviene in seconda istanza. A fine agosto 2007, e quindi prima della condanna di
Kassensturz da parte della giustizia, l‟AIR aveva giudicato – con voto unanime – che le immagini
realizzate con la camera nascosta non avrebbero dovuto essere messe in onda.
Il Tribunale federale, che interviene in ultima istanza, ha però ritenuto che in questo caso l‟AIR
fosse andata al di là delle sue competenze: secondo i giudici federali, non è infatti compito suo
condannare l‟utilizzazione della camera nascosta per una violazione del diritto della personalità
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(violazione che deve invece essere valutata da un Tribunale civile, sulla base dell‟art. 28 del Codice
civile svizzero – sul quale mi soffermerò in seguito).
INTERESSANTE
sull‟argomento il dibattito che si è aperto in Francia nei mesi scorsi, dopo che su France 2 è stata
lanciata una nuova trasmissione, “Les Infiltrés”, che è basata proprio sull‟utilizzazione della camera
nascosta.
http://programmes.france2.fr/les-infiltres/
Nella prima puntata, il programma si era occupato di maltrattamenti di anziani ospiti di case per
anziani:
http://www.dailymotion.com/video/x77yul_les-infiltres-maltraitance-en-maiso_news
Anche in questa trasmissione, l‟escamotage utilizzato dai realizzatori per evitare di essere
perseguiti legalmente è quello di nascondere le persone filmate. Ê segreta è stata mantenuta anche
la casa per anziani in cui il servizio è stato realizzata.
Una delle obiezioni mosse agli autori è: se scoprite degli atti illeciti, delle violenze sugli anziani
e non le denunciate diventate complici di chi le commette! Ed è un‟obiezione che non mi sembra
affatto campata in aria.
LA MIA OPINIONE
Personalmente ritengo che la camera nascosta sia uno strumento da utilizzare con estrema
prudenza, evitando cioè di farvi ricorso solo a scopi “drammaturgici”.
MA DEVE POTER ESSERE UTILIZZATA quando permette di documentare in modo efficace
determinati comportamenti illeciti, quando cioè vi è un interesse pubblico preponderante che può
giustificare la violazione di una norma di legge, e questo anche se così si viola la legge e ci si espone
a una sanzione penale.
Anche se posso comprendere l‟atteggiamento legalista della RTSI (l‟azienda afferma di non poter
chiedere ai suoi giornalisti di violare la legge), a mio avviso codice penale e giurisprudenza dei
tribunali sono troppo restrittivi e la decisione deve basarsi sul "Civil Disobedience Test" di Tom
Rosenstiel, direttore del Project for Excellence in Journalism, che consiste nel porsi queste tre
domande:
1) What is the public good that can come from making this information known?
2) Does that potential public good outweigh the potential harm of running with the story?
Even if you have identified that what are doing is for the public good, you need to ask
yourself whether it is serious or substantial enough to warrant the action you are about to
take. Will the fallout of your actions hurt more than the story helps? Will your actions end up
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compromising the story you are after? Jumping a fence may be worth it. So may be nullifying
an intelligence network. Is the story worth someone's life?
3) Are there other ways of telling this story or getting the information without risking this
legal or ethical transgression? For instance, hidden cameras or masquerading may make the
story more dramatic, but if they were used only for dramatic purposes, and were unnecessary
to the story, are they worth it? Are there other sources that might be able to tell you what
you want to know? Are there documents that make the same point?
(http://www.concernedjournalists.org/civil-disobedience-test-journalism)
Simile l‟approccio delle Editorial Guidelines della BBC, che stabiliscono che le riprese nascoste
devono essere sottoposte a un'approvazione preventiva
SECRET RECORDING
Secret recording must be justified by a clear public interest. It is a valuable tool for the BBC
because it enables the capture of evidence or behaviour that our audiences would otherwise
not see or hear. However, secret recording should normally be a method of last resort –
misuse or overuse could discredit or devalue its impact.
The BBC will normally only use secret recording for the following purposes:
•
as an investigative tool to expose issues of public interest where:
o there is clear existing documentary or other evidence of such behaviour or of an
intention to commit an offence;
o it can be shown that an open approach would be unlikely to succeed;
o the recording is necessary for evidential purposes.
NOTA
l'INTERESSE PUBBLICO non coincide con l' INTERESSE DEL PUBBLICO
In passato le Producers’ Guidelines della BBC sottolineavano che "l'informazione che pubblichiamo
deve essere importante, oltre che vera. Non è abbastanza dire che è interessante". Oggi
forniscono invece una definizione “aperta” di pubblico interesse.
PUBLIC INTEREST
There is no single definition of public interest, it includes but is not confined to:
•
•
•
•
•
•
exposing or detecting crime.
exposing significantly anti-social behaviour.
exposing corruption or injustice.
disclosing significant incompetence or negligence.
protecting people‟s health and safety.
preventing people from being misled by some statement or action of an individual or
organisation.
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•
disclosing information that allows people to make a significantly more informed decision
about matters of public importance.
There is also a public interest in freedom of expression itself. When considering what is in
the public interest we also need to take account of information already in the public domain
or about to become available to the public.
C) Registrazione di conversazioni telefoniche
La registrazione di telefonate comporta gli stessi problemi legali dell‟utilizzazione della camera
nascosta.
L‟art. 179 ter del Codice penale svizzero, infatti prevede
Registrazione clandestina di conversazioni
Chiunque, senza l‟assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una
conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un
terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il
capoverso 1,
è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa.
Punibile è già la semplice registrazione della telefonata o della conversazione, se l‟interlocutore non
ne è informato, in quanto le sole eccezioni previste (art. 179 quinquies) sono le seguenti:
Non è punibile chi
a. registra conversazioni telefoniche con servizi d‟assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su
ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.
Inutile sottolineare che si tratta anche in questo caso di un ostacolo serio, perché quando si
affrontano temi delicati poter documentare tutte le fasi del lavoro può essere molto importante
dinanzi a lamentele, proteste e, soprattutto, vertenze legali.
Non a caso le Editorial Guidelines della BBC prevedono – e consigliano – di prendere delle “note
elettroniche”:
ELECTRONIC NOTE-TAKING
We can record our conversations in both audio and video, for example, by using small
cameras or telephones, for note-taking purposes without obtaining consent. Electronic
note-taking can ensure accuracy in our reporting, or enable us to gather evidence to defend
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the BBC against possible legal action or complaints. The intention of such recordings must be
for note-taking and research, not for broadcast.
Ma con un‟avvertenza:
We do not normally broadcast any recordings originally made for note-taking purposes.
D) Ricostruzioni
Soprattutto in televisione – anche se si potrebbero trovare degli esempi anche nel giornalimo
scritto – le ricostruzioni possono talora essere indispensabili, proprio per sopperire alla mancanza
di immagini. Anche in questi casi, l‟accuratezza è indispensabile: le ricostruzioni devono mettere in
scena solo fatti noti e accertati, e ciò vale sia per le azioni che per i dialoghi. Quando i fatti non
sono noti, bisogna trovare il modo per togliere ulteriormente realismo alle riprese ed evitare che
risultino troppo descrittive.
vedi: Direttive della SSR per le trasmissioni informative
alla radio e alla televisione
III.
Pratica dell'informazione
14. Se, per ragioni informative e in assenza di documenti autentici, è ritenuta necessaria una
rappresentazione fittizia di avvenimenti reali o possibili, essa deve sempre essere
annunciata come tale, alfine di evitare qualsiasi confusione.
Le Editorial Guidelines della BBC pongono l‟accento su due altre esigenze: non si deve eccedere nel
sensazionalismo e bisogna essere il più possibili aderenti ai fatti, così come si sono svolti.
RECONSTRUCTIONS
In factual programmes, reconstructions should not over dramatise in a misleading or
sensationalist way. Reconstructions are when events are quite explicitly re-staged. They
should normally be based on a substantial and verifiable body of evidence and be labelled as
reconstructions. If unlabelled they should be differentiated in some way from the visual
style of the rest of the programme such as using slow motion or black and white images in a
consistent and repeated way.
Esempio 8
"DALLE SETTE ALLE OTTO"
di Riccardo Fanciola e Gianni Padlina (21 ottobre 2004)
Il servizio si basa sull'incarto dell'inchiesta della polizia e della magistratura sul caso Donati: la
ricostruzione riprende esattamente i contenuti dei verbali anche se non vengono riprodotti
testualmente (per riassumere ma anche per restituire un tono dialogato ai verbali di polizia).
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La ricostruzione non viene continuamente segnalata attraverso sottotitoli, ma il passaggio al bianco
e nero o altre soluzioni tecniche, come d‟altronde indicano le Editorial Guidelines della BBC, sono
oggi sufficienti per avvertire il telespettatore che non si tratta di avvenimenti reali.
IV. Rischi
A) Privacy e codice civile
Lo strumento al quale si ricorre più spesso per mettere i bastoni nelle ruote a un giornalista che sta
indagando su una determinata faccenda è la protezione della personalità, e cioè le norme previste
dall‟art. 28 del Codice civile svizzero
Protezione della personalità / II. Contro lesioni illecite
Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l‟intervento del
giudice contro chiunque partecipi all‟offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un
interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
Se questo è il principio, alla lettera a, l‟art. 28 CCS offre poi la possibilità di “proibire una lesione
imminente”, di “far cessare una lesione attuale” e di “chiedere che una rettificazione o la sentenza
sia comunicata a terzi o pubblicata”.
Particolarmente utilizzati, in quest‟ambito, sono i cosiddetti “provvedimenti cautelari”, previsti
dalla lettera c:
“Chi rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da
potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile” può chiedere al giudice di intervenire
preventivamente.
Al capoverso 3, questo articolo indica espressamente:
“se la lesione è causata da un mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico, il giudice
può proibirla o farla cessare a titolo cautelare soltanto se essa è tale da provocare un
pregiudizio particolarmente grave e non è manifestamente giustificata e se il provvedimento
non sembra sproporzionato”.
In passato, i tribunali hanno spesso applicato senza esitazione questa norma, che si è tradotta in
una censura vera e propria: si tratta delle cosiddette “supercautelari”, decise sulla base della
lettera d dell‟art. 28 CCS:
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“Se l‟imminenza del pericolo rende impossibile sentire la controparte, il giudice può ordinare
provvedimenti provvisori sulla base della sola istanza, eccetto che l‟instante ne abbia
manifestamente ritardato la presentazione”.
SUPERCAUTELARI
Le supercautelari sono una minaccia costante per una testata che si dedica al giornalismo di
inchiesta. Prima o poi, in effetti, bisognerà chiedere alle persone toccate dall‟inchiesta di
esprimersi sugli elementi che sono stati raccolti e a quel punto inevitabilmente c‟è chi tenterà di
bloccare il servizio.
Anche in Ticino vi sono stati diversi casi in cui i giudici hanno deciso di bloccare la messa in onda di
un servizio (o la pubblicazione di un articolo), per poterlo visionare e valutare se esso conteneva
realmente delle lesioni alla personalità del querelante.
Esempio 9
Nel settembre 1991, ad esempio, un servizio di TTT sul traffico di cocaina tra Colombia ed Europa,
programmato la settimana prima di un processo in cui cinque colombiani comparivano davanti alle
Assise criminali di Lugano (il cosiddetto processo Escobar), era stato oggetto di una
supercautelare: risultato, quel servizio non è mai andato in onda perché qualche settimana dopo,
quando il pretore si era pronunciato, il tema non era più di attualità (tanto più che il processo si era
incentrato sulle inchieste mascherate e sul comportamento delle forze dell‟ordine più che sulla
questione dei traffici di cocaina tra Colobia e Europa).
Nei primi anni dopo l‟introduzione di queste norme, l‟esame del merito poteva in effetti richiedere
anche settimane: tempi che per la giustizia potranno anche essere brevi, ma che in un‟ottica
giornalistica erano decisamente eccessivi.
Oggi, per fortuna, non è più così, tanto che, negli ultimi anni, i servizi di Falò bloccati con una
supercautelare ce ne sono stati diversi ma, dopo l‟esame di merito, e in certi casi qualche lieve
ritocco, tutti sono comunque andati in onda.
Esempio 10
Nell‟ottobre del 2003, ad esempio era stata chiesta e ottenuta una “supercautelare” contro il
servizio "Casinò: che bel casino ", dei colleghi Lorenzo Mammone e Mariano Snider. La messa in
onda aveva perciò dovuto essere rinviata.
Il servizio era una ribattitura di una precedente inchiesta giornalistica, messa in onda tre
settimane prima – "Ci vediamo in toilette” (Falò, 16 ottobre 2003), degli stessi autori – e a chiedere
la supercautelare erano state le persone chiamate in causa dal primo servizio. Dopo il visionamento,
il giudice aveva però deciso che anche il secondo servizio poteva essere messo in onda, come è
effettivamente avvenuto il 6 novembre 2003, una settimana dopo la data di emissione
originariamente prevista, ma in un clima di grande attesa visto che del “tentativo di censura” (la
supercautelare) si era parlato in lungo e in largo.
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In questo senso, le supercautelari possono rivelarsi un‟arma a doppio taglio: raramente permettono
di veramente bloccare un‟informazione e il ritardo con il quale essa verrà data è compensato dalla
pubblicità che l‟intervento del giudice comporta…
DIRITTO DI RISPOSTA
Nell‟ambito delle norme a tutela della personalità, l‟art. 28 CCS, alla lettera g, prevede infine il
“diritto di risposta”:
“Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall‟esposizione di fatti ad opera di mezzi di
comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il
diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti”.
È anch‟esso uno strumento al quale persone che ritengono di essere state lese nella loro personalità
possono fare ricorso. Anche qui si tratta di casi rari, che si traducono nella lettura di una
“precisazione” da parte del presentatore.
Cito un esempio interessante, soprattutto per come si è giunti al diritto di risposta.
Esempio 11
Durante la preparazione di “Swissmedic: insicurezza dei farmaci” (Falò, 1. dicembre 2005), i
colleghi Serena Tinari e Harry Haener avevano inviato una e-mail a una casa farmaceutica
chiedendo informazioni su un farmaco di loro produzione, che secondo un medico – intervistato nel
servizio – aveva provocato la morte improvvisa di una donna. L‟e-mail chiedeva inoltre un‟intervista
ai responsabili della ditta. Nessuna risposta era arrivata prima della messa in onda del servizio:
all‟indomani la casa farmaceutica aveva protestato, affermando di non aver ricevuto comunicazione
alcuna. In effetti, l‟e-mail non è mai giunta al destinatario, perché è stata bloccata dal filtro
anti-spam. In assenza di una giurisprudenza in materia, i legali della TSI hanno preferito concedere
all‟azienda un diritto di risposta, nel timore che dinanzi a un tribunale le ragioni della ditta
potessero prevalere, benché a tutti gli effetti la comunicazione alla ditta fosse stata inviata e al
sistema informatico dell‟azienda fosse effettivamente stata recapitata.
In attesa che la giurisprudenza chiarisca il valore delle e-mail, la regola interna, di conseguenza, è
quella di utilizzare il fax, che certifica l‟avvenuta consegna del messaggio e ha un valore legale
riconosciuto.
B) Ombudsman e dintorni
Un altro strumento a disposizione di chi è insoddisfatto di come è stato trattato in un servizio o in
un articolo è il cosiddetto ombudsman o mediatore, obbligatorio per i media elettronici in base alla
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nuova legge federale sulla radiotelevisione, ma che anche molti giornali hanno introdotto negli
ultimi anni.
Alla RTSI, contro un servizio si può ricorrere all‟Organo di mediazione prima e) all‟Autorità
indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) in seconda istanza, istituiti per vigilare
sul rispetto dei principi stabiliti nella Concessione grazie alla quale l‟emittente radiotelevisiva può
trasmettere i propri programmi. Compito del mediatore, nominato dal Consiglio del pubblico, è
quello di cercare una conciliazione fra l‟emittente e l‟autore del reclamo. se ritiene fondato il
ricorso può fare raccomandazioni all‟emittente. Non ha poteri decisionali, né può impartire
istruzioni, ma se vuol giungere a una soluzione bonale, l‟azienda deve ovviamente acettare le sue
conclusioni. Compito dell‟AIRR è invece di valutare se il programma contestato ha violato delle
disposizioni legali: se così fosse, l‟emittente deve prendere provvedimenti per evitare che ciò si
ripeta, pena ulteriori sanzioni, che possono giungere sino alla revoca della concessione. Le decisioni
dell‟AIRR possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Ricorsi sono evidentemente stati presentati anche contro inchieste giornalistiche. Ma meno spesso
di quanto si potrebbe pensare: dal 2000 al 2007, su 168 ricorsi presentati al mediatore (di cui 126
riguardavano trasmissioni televisive), soltanto 14 contestavano servizi trasmessi da Falò.
I casi in cui è stato dato torto ai giornalisti sono ancora più rari. Ne citerò uno, che mi riguarda,
perché evidenzia quanto purtroppo è facile sbagliare…
Esempio 12
Il 22 febbraio 2001 Falò aveva mandato in onda “Tra contrabbandieri e giornalisti”, un servizio
dedicato al lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dei cosiddetti
“permessi facili”, che avevo realizzato con il collega Michel Venturelli.
Il servizio era incemtrato sulla polemica nata perché la commissione aveva dedicato molta
attenzione al permesso di residenza concesso dall‟Ufficio permessi al collega Lillo Alaimo,
direttore del Caffè, che del cosiddetto Ticinogate si era occupato in innumerevoli articoli, a
scapito dei ben più imbarazzanti permessi concessi a personaggi equivoci, fra i quali spiccavano
alcuni noti contrabbandieri.
A ricorrere al mediatore è stato Roger Etter, allora deputato in Gran Consiglio per l‟UDC, che era
stato chiamato in causa da Lillo Alaimo nel servizio e poi anche da un mio commento in studio
(all‟origine della polemica vi erano infatti sue dichiarazioni). Etter ci rimproverava di non avergli
dato la possibilità di esprimersi sulle critiche che gli venivano mosse e il mediatore gli ha dato
ragione.
Il principio di dare possibilità di replica a chi è chiamato in causa da un servizio è in effetti una
delle pietre d‟angolo dell‟etica giornalistica.
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Oltre alla citata premessa della “Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista” vedi le
Editorial Guidelines della BBC
RIGHT OF REPLY
When we make allegations of wrong doing, iniquity or incompetence or lay out a strong and
damaging critique of an individual or institution the presumption is that those criticised
should be given a “right of reply”, that is, given a fair opportunity to respond to the
allegations before transmission.
Va però sottolineato che, nei giorni in cui stavamo preparando il servizio, avevamo cercato senza
successo di contattare Etter e che alcuni suoi colleghi ci avevano detto che era ricoverato in
ospedale per un intervento chirurgico e che non lo si poteva disturbare.
Quanto all‟accusa che gli veniva mossa (di aver fatto sapere che la commissione parlamentare si
stava occupando del caso Alaimo), al di là delle affermazioni dello stesso Alaimo, l‟avevamo potuta
verificare con il collega al quale Etter l‟aveva confidata.
Ciononostante il mediatore ha ritenuto che non avessimo fatto abbastanza.
Esempio 13
I ricorsi, anche quando vengono respinti, possono comunque far perdere parecchio tempo. Di nuovo
citerò un caso che mi è capitato: il ricorso di Alvaro Lojacono-Baragiola contro, una scheda che
assieme al collega Gianni Gaggini avevamo dedicato sulla sua situazione giudiziaria in Ticino (Falò,
26 ottobre 2000). Lojacono-Baragiola in Svizzera ha subito una condanna – scontata – a 17 anni di
detenzione per reati legati alla stagione del terrorismo brigatista in Italia, ma non è mai stato
processato per il rapimento e l‟assassinio di Aldo Moro, vicenda per la quale è stato per contro
condannato all‟ergastolo in Italia, dove non può però essere estradato dalla Svizzera, avendo la
cittadinanza svizzera.
Nel suo ricorso, Baragiola rivendicava fra l‟altro il diritto all'oblio, anche se a richiamare
l‟attenzione sulla sua vicenda era stata proprio una sua intervista a un quotidiano italiano. La sua
tesi è stata respinta sia dal mediatore che dall‟AIRR, ma ho impiegato più tempo a controbattere
alle sue argomentazioni, che non a realizzare il servizio contestato…
C) Attacchi al giornalista
Ancor più rari, ma decisamente antipatici per chi li subisce sono gli attacchi diretti contro il
giornalista.
ESEMPIO 14
Per il servizio “La clinica della discordia” (8 febbraio 1996), di cui era autore, e per il successivo
dibattito sulla pianificazione ospedaliera, il collega Lorenzo Mammone è stato querelato dal dottor
Alexandre David, che gli ha recapitato un precetto esecutivo di un milione di franchi. Alla fine, la
denuncia del dottore è finita in nulla ma ci sono comunque voluti anni.
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ESEMPIO 15
È stato invece condannato il collega Vasco Dones, addirittura durante la fase di preparazione del
servizio “Misteri accademici” (Falò, 12 febbraio 2004 – la citata inchiesta di cui vi ha parlato Mario
la scorsa settimana): e credo che davvero si tratti di una prima, se non mondiale, almeno svizzera!
Vasco è stato infatti accusato di diffamazione per il contenuto delle domande che aveva rivolto
sulle attività di Waldo A. Bernasconi, personaggio al centro del suo servizio, ad alcuni conoscenti di
quest‟ultimo. Di diffamazione, secondo l‟art. 173 del Codice penale svizzero, si rende in effetti
colpevole “chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale
incolpazione o un tale sospetto”.
Da sottolineare che, dopo la messa in onda, l‟inchiesta di Vasco non ha subito contestazioni di sorta.
Vedi anche: sentenza di condanna – caso Timesharing
ESEMPIO 16
A me è successa una vicenda altrettanto spiacevole: mentre stavo preparando “Il rosso e il nero”
(Falò, 24 settembre 2006), un servizio sul mondo della prostituzione, avevo raccolto la
testimonianza di una prostituta che accusava alcuni funzionari di polizia di avere abusato
sessualmente di lei. La testimonianza della donna, psichicamente instabile, poneva grossi problemi:
per quanto alcuni elementi lasciassero presumere che almeno in parte la sua storia potesse essere
veritiera, non avevo nessuna possibilità di verifica e alla parola della donna si sarebbe ovviamente
opposta quella dei funzionari di polizia che lei accusava.
Per questo avevo deciso di tenere in un cassetto l‟intervista e – d‟accordo con la donna – tramite un
collega avevo sottoposto un riassunto della sua vicenda al Ministero pubblico, perché
eventualmente approfondisse le sue accuse.
L‟esistenza dell‟intervista è venuta però a conoscenza della polizia (cantonale), che l‟ha convocata,
interrogata a lungo e montato delle accuse a carico mio e del collega che mi aveva messo in contatto
con il Ministero pubblico: in pratica le si è fatto dire che volevamo utilizzarla per realizzare delle
riprese nascoste in cui avrebbe dovuto avere dei rapporti sessuali con alcuni poliziotti, così da
poterli ”incastrare”, accusa evidentemente campata in aria, ma che ha comunque svuotato di ogni
credibilità le affermazioni che mi aveva fatto sui presunti abusi subiti.
rf – dicembre 2008
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Links utili
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/
Sito dove si possono consultare e scaricare le Editorial guidelines della BBC.
http://centerforinvestigativereporting.org/
Sito del CIR, il Center for investigative reporting, una ONG che promuove il giornalismo di
inchiesta, propone inchieste di vario genere, contatti, blogs.
http://www.pbs.org/wnet/expose/
Sito della PBS, la televisione pubblica statunitense, che propone inchieste dell‟America‟s
Investigative Reports e numerosi strumenti utili, fra cui una guida al giornalismo d‟inchiesta:
http://www.pbs.org/wnet/expose/expose_2007/etools/index.html
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/jour/subject/investigate.html
Sito della Columbia University Libraries che contiene numerosi link sul giornalismo d‟inchiesta
http://www.questia.com/Index.jsp?CRID=investigative_journalism&OFFID=se1&KEY=investigativ
e_journalism_exact
Una scelta di libri e articoli sul giornalismo d‟inchiesta in quella che si definisce la più grande
biblioteca virtuale del mondo
http://www.globalinvestigativejournalism.org/
Rete internazionale di organizzazioni che si occupano di giornalismo investigativo, con l'elenco delle
associazioni affiliate nei vari paesi e nominativi dei giornalisti investigativi suddivisi per continente
http://www.swissinvestigation.net/en/home/
Il sito svizzero dei giornalisti investigativi, a sua volta con molti links e con l'elenco dei giornalisti
investigativi svizzeri
http://www.journalism.org/
Sito legato al Project for excellence in Journalism, che propone studi e vari altri strumenti utili
http://www.concernedjournalists.org/
Altro sito di riflessione generale, che riunisce professionisti preoccupati del futuro della nostra
professione
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