affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2016 rivalutazione delle

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affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2016 rivalutazione delle
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anno 57
n. 4
del 12-4-2016
AFFRANCAMENTO DEL VALORE DEI TERRENI AL 1.01.2016
Per effetto della legge di Stabilità 2016 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2016.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni
edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2016, può essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi pari al 8% del relativo valore.
L’imposta sostitutiva può essere frazionata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo,
a partire dal 30.06.2016.
Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili,
nonché dai periti iscritti alle Camere di commercio (L. 311/2004).
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.06.2016 e, comunque,
prima dell’eventuale cessione (prima del rogito).
RIVALUTAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
NON QUOTATE POSSEDUTE
AL 1.01.2016
La legge di Stabilità 2016 ha riaperto anche
i termini per effettuare le operazioni di
rivalutazione delle partecipazioni non negoziate
in mercati regolamentati possedute alla data
del 1.01.2016 (non in regime d’impresa). La
rateizzazione del pagamento dell’imposta
sostitutiva, fino a un massimo di 3 rate annuali
di pari importo, può essere effettuata a
decorrere dalla data del 30.06.2016; la redazione
e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30.06.2016.
L’imposta sostitutiva è pari al 8% sia per
le partecipazioni qualificate sia per le
partecipazioni non qualificate.
ESTROMISSIONE IMMOBILI
STRUMENTALI PER
IMPRENDITORI INDIVIDUALI
L’imprenditore individuale che, alla data del
31.10.2015, possiede beni immobili strumentali,
può, entro il 31.05.2016, optare per l’esclusione
dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa,
con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1.01.2016, mediante il pagamento
di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap
nella misura dell’8% della differenza tra il
valore normale di tali beni e il relativo valore
fiscalmente riconosciuto
L’opzione va esercitata entro il 31.05.2016,
con effetto dal periodo di imposta in corso al
1.01.2016.
Il versamento: 60% entro il 30.11.2016, 40%
entro il 16.06.2017.
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RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA NEL BILANCIO 2015
l fine di consentire l’adeguamento ai valori
effettivi della rappresentazione contabile delle
immobilizzazioni, è ancora possibile, per le
società di capitali, gli enti commerciali, gli
enti non commerciali e le società ed enti non
residenti, che esercitano attività commerciali
nel territorio dello Stato, mediante stabili
organizzazioni, nonché per le imprese
individuali, società in nome collettivo ed
in accomandita semplice, rivalutare i beni
costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali, nonché le partecipazioni in società
controllate e collegate.
La rivalutazione prevede il pagamento di
un’imposta sostitutiva, nella misura del 16%,
per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni
non ammortizzabili.
La legge di Stabilità 2016 ha riaperto, infatti,
la possibilità di rivalutare i beni delle imprese,
risultanti in bilancio al 31.12.2014, nel bilancio
d’esercizio successivo (al 31.12.2015) rinviando,
per quanto compatibili, alle disposizioni già
dettate in passato a proposito delle precedenti
rivalutazioni.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea.
L’imposta sostitutiva è versata in un’unica
rata entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita.
Effetti fiscali:
dal 2018:
• Maggiori ammortamenti deducibili.
• Maggiori quote deducibili di spese di
manutenzione,
riparazione e trasformazione.
• Maggiori valori rilevanti ai fini della normativa
sulle società di comodo.
dal 2019:
• Minori plusvalenze in caso di cessione dei
cespiti.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori
iscritti in bilancio si considerano riconosciuti
con effetto dal periodo d’imposta in corso alla
data del 1.12.2017.
ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 30.09.2016, assegnano o cedono ai soci beni
immobili, (diversi da quelli strumentali), o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare disposizioni agevolate
a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del
30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente
data certa anteriore al 1.10.2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale
la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei
beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e
quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del
13%.
Assegnazione o cessione ai soci deve avvenire entro 30.09.2016.
Versamento imposta sostitutiva: 60% Entro il 30.11.2016 40% Entro il 16.06.2017
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CONTRIBUTI PER CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITA’
Al fine di contrastare il problema della
microcriminalità e garantire la sicurezza ai titolari, ai
dipendenti e alla clientela, la Camera di Commercio
di Forlì-Cesena intende favorire la sicurezza nelle
attività imprenditoriali maggiormente esposte a
fatti criminosi mediante la dotazione di sistemi
di videoallarme antirapina in grado di interagire
direttamente con i sistemi in essere presso le
sale e le centrali operative della Polizia di Stato e
dell’Arma dei Carabinieri dislocate nel territorio o
di altri sistemi o dispositivi di videosorveglianza.
Possono beneficiare del contributo:
• le imprese commerciali svolgenti attività al dettaglio,
I seguenti requisiti devono essere posseduti alla
data della domanda.
Sono ammissibili al contributo le spese per
l’acquisto e l’installazione di:
a) sistemi nuovi di videoallarme antirapina
collegati a centrali operative delle Forze
dell’Ordine volte a garantire la sicurezza ai titolari,
ai dipendenti e alla clientela, configurati secondo
i requisiti tecnici previsti dai protocolli d’intesa
a livello nazionale e richiamati dal protocollo di
collaborazione provinciale del 14 maggio 2015;
b) sistemi nuovi di videosorveglianza a circuito
chiuso.
Il contributo è fissato nella misura seguente:
• i pubblici esercizi,
- per investimenti della tipologia a):
• le imprese artigianali con attività secondaria di
tipo commerciale o con attività
50% della spesa (al netto di IVA) documentata
e quietanzata ammessa a contributo, fino ad un
massimo di euro 1.000,00 per ciascuna impresa,
indipendentemente dal numero di unità locali
interessate.
• di produzione di beni, con rivendita degli stessi
nei locali di produzione,
• le imprese artigianali svolgenti attività di servizio, iscritte nel Registro delle Imprese e attive, in regola con il pagamento del diritto annuale, con sede
operativa in provincia di Forlì-Cesena, che esercitano l’attività in posto fisso, non sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione e in possesso di
documento unico di regolarità contributiva (DURC
on line) con esito regolare.
- per investimenti della tipologia b):
50% della spesa (al netto di IVA) documentata
e quietanzata ammessa a contributo, fino ad un
massimo di euro 500,00 per ciascuna impresa,
indipendentemente dal numero di unità locali
interessate.
Per informazioni Rag. Massimo MONTANARI tel. 0547/639858
ATTENZIONE: SOCIETA’ CHE CONTATTA AZIENDE
PER PROPORRE FONDI COMUNITARI
Confcommercio grazie anche alla nuova società Ri-Genera impresa è in grado di assistere le
imprese associate relativamente ad ogni tipologia di agevolazione pubblica di carattere locale,
regionale o comunitario in stretto collegamento con i servizi quali Ambiente e sicurezza sul
lavoro e igiene alimentare, servizi fiscali e di amministrazione del lavoro e servizi formativi.
Ogni iniziativa e opportunità potenziale agevolativa per gli associati a Confcommercio viene
quindi monitorata e filtrata dalla struttura di Ri- Genera e comuncata per mezzo di newsletter
o notiziari ai soci Confcommercio anche con azioni seminariali, pertanto prima di prendere
accordi con soggetti o professionisti che non collaborano con Confcommercio ma che si
mettono in contatto con le imprese del nostro territorio e quindi anche con soci della nostra
organizzazione per promuovere azioni di assistenza e consulenza vi preghiamo di contattare
i referenti Giovanni Tassinari e Andrea Casadei 0547/1938080 al fine di verificare ogni tipo di
azione proposta.
Tale collaborazione ha l’obiettivo di verificare la tipologia dell’accordo proposto nonchè la
relativa utilità per evitare il sostegno di costi improduttivi.
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