Khan Academy,Ottenuta una importantissima
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Eugenio Pini dimostrava come all’imputato non potesse essere in alcuna maniera addebitata la condotta di reato contestata, sulla base di rilievi fattuali e di diritto che conducevano l’Autorità Giudiziaria, in sede di udienza preliminare ad emettere sentenza di non luogo a procedere. Assalto al Reparto Volanti di Roma In seguito alla morte del giovane Gabriele Sandri, Roma fu teatro di scontri tra le Forze dell’Ordine e centinaia di ultras in rivolta. Tafferugli avvennero anche in prossimità della sede del Reparto Volanti in Roma, ove decine di colleghi rimasero feriti. Ai fatti dell’11/11/2007 seguì un processo a carico dei soggetti resisi protagonisti di tali violenze, nel quale ben trentanove colleghi decisero di costituirsi parte civile, rivolgendosi al SIULP e, di conseguenza, affidando il mandato per la tutela della propria posizione processuale di persone offese all’avvocato Eugenio Pini. Oltre alle pesanti condanne inferte ai soggetti autori delle illecite condotte descritte, durante il primo grado di giudizio l’Autorità Giudiziaria, grazie alle argomentazioni difensive fatte proprie dal predetto difensore, ha statuito il diritto al risarcimento del danno a favore dei colleghi, quantificandolo economicamente sin da subito. Archiviazione ottenuta e costituzione di parte civile ammessa Nove colleghi, incaricati dello svolgimento di un servizio di Ordine Pubblico per un incontro calcistico, venivano accusati di aver inferto lesioni ad un tifoso. Nel susseguente procedimento penale gli appartenenti della Polizia di Stato decidevano di farsi assistere dal SIULP per il tramite dell’avvocato Eugenio Pini. Lo studio accurato della vicenda, tanto sotto il profilo del fatto e della sua ricostruzione, che sotto quello del diritto, facevano sì che i rilievi difensivi del predetto avv. Eugenio Pini risultassero decisivi ai fini dell’archiviazione del procedimento, in quanto tesi ad evidenziare l’assenza degli elementi fattuali rappresentati dal denunciante. Addirittura, nel procedimento penale correlato, uno dei colleghi denunciati veniva ammesso parte civile nei confronti del denunciante per le lesioni subite durante gli scontri. Pubblicato da Ufficio Legale SIULP Roma a 12:51 Nessun commento: Riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per gli scontri di San Giovanni del 15 ottobre 2011 Il giorno 15 ottobre 2011 a Roma si teneva la manifestazione degli “indignandos” e Piazza San Giovanni in Laterano fu teatro di una vera e propria guerriglia urbana, a seguito della quale molti colleghi riportarono delle lesioni più e meno gravi. Dai fatti succedutisi in quella giornata sono scaturiti diversi procedimenti penali a carico dei soggetti resisi protagonisti nei confronti dei colleghi; diversi di essi, essendosi rivolti al SIULP, hanno deciso di affidare la costituzione di parte civile all’avvocato Eugenio Pini. Tutti i colleghi che hanno affidato l’incarico al predetto difensore sono stati ammessi parte civile ed è stato riconosciuto il diritto di ciascuno di loro al risarcimento del danno patito in ragione del servizio prestato. Altro successo per l’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 (assegnazione temporanea per i genitori di bambini entro i tre anni di età) Una collega, assegnata alla Polizia di frontiera presso lo Scalo Aereo di Malpensa, chiedeva di usufruire dell’istituto della mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001; tale norma regolamenta la possibilità di chiedere l’assegnazione temporanea presso altra sede lavorativa, qualora esistano una serie di presupposti, tra i quali l’essere genitore di prole minore dei tre anni. L’Amministrazione respingeva tale richiesta, asserendo che tale istituto non fosse applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato. La collega, contattato il SIULP, affidava all’avvocato Eugenio Pini la predisposizione di un ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. per il Lazio di Roma. Le argomentazioni proposte dal difensore, circa l’applicabilità dell’istituto in parola anche agli appartenenti della Polizia di Stato, trovavano conferma e riscontro nell’asserzione dell’Autorità Giudiziaria, che accogliendo il ricorso, prima sospendeva e poi annullava definitivamente nel merito il provvedimento impugnato. La collega, già in fase di sospensione del provvedimento impugnato, veniva trasferita presso la sede di servizio richiesta Ricorso contro la negazione dei diritti sanciti dalla Legge 104/92 I benefici garantiti dalla legge 104/92 devono poter essere fruiti anche nei casi in cui (pur in difetto del requisito normativo dell’esclusività dell’assistenza) l’apporto di altro familiare sia “ritraibile” ovvero il familiare non possa continuativamente prestare assistenza al portatore di handicap. Nel caso concreto che ha indotto la Segreteria del SIULP di Roma a rivolgersi al giudice per tutelare i diritti di un poliziotto, venivano negati i benefici di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/1992 ad un collega. A sostegno del diniego l’Amministrazione adduceva la circostanza della non sussistenza del beneficio della esclusività dell’assistenza poiché il fratello del collega svolge attività lavorativa a Roma, luogo di residenza del portatore di handicap, pur risiedendo lo stesso fratello fuori dal Comune. Riconoscendo la “ritraibilità” e quindi la impossibilità di un’assistenza continuativa da parte del fratello dell’interessato, come sostenuto, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento ordinandone il riesame all’Amministrazione. Forse la spiegazione è un po’ tecnica, ma chi ci si è trovato sa bene di che cosa stiamo parlando! Ricorso per ingiunzione di pagamento di ore di straordinario lavorate e non retribuite Nel caso di specie un collega si è rivolto all’ufficio legale del SIULP di Roma ([email protected]) per farsi pagare numerosissime ore di lavoro straordinario mai corrisposte. Infatti, una volta richiesto il pagamento delle competenze accessorie per il lavoro straordinario, gli era stato opposto dall’Amministrazione il rifiuto in quanto eccedenti il limite massimo stabilito. Pertanto, il responsabile del nostro Ufficio Legale, l’avvocato Eugenio Pini, provvedeva a ricorrere per ingiunzione di pagamento al TAR Lazio, ottenendo il relativo decreto ingiuntivo, a cui l’Amministrazione si opponeva. Ciò nonostante il TAR rigettava l’opposizione dell’Amministrazione, riconoscendo il diritto al pagamento delle ore di straordinario lavorate e non retribuite, liquidando inoltre in favore del collega le spese legali relative all’intero procedimento! Questa importante vittoria sancisce, una volta per tutte, il diritto dei poliziotti, quando viene loro imposto di superare il normale orario di lavoro, a vedersi riconosciuto il relativo compenso, essendo tra l’altro costretto ad eseguire gli incarichi impartiti con l’ordine di servizio ricevuto in tal senso. Ottenuto l’annullamento di un trasferimento d’ufficio! In seguito ad un trasferimento d’imperio, un collega si è rivolto all’ufficio legale del SIULP di Roma ([email protected]) che, tramite il suo responsabile, l’avvocato Eugenio Pini, ha ottenuto l’annullamento del provvedimento e, di conseguenza, la ricollocazione del malcapitato nel luogo in cui faceva servizio prima del trasferimento. Il principio conseguente a questo importante pronuncia è che l’Amministrazione, nel disporre il trasferimento d’ufficio del dipendente, (ex art. 55 D.P.R. 335/1982) dovrà attenersi ai seguenti principi: il trasferimento d’ufficio non può più essere ordinato se è stato preceduto da un’aggregazione che di per sé ha già soddisfatto le necessità perseguite dall’Amministrazione con il trasferimento; nel trasferimento d’ufficio l’Amministrazione deve valutare adeguatamente la situazione familiare del dipendente. Un’altra vittoria per i colleghi, tanto più importante perché stabilisce un precedente di cui l’Amministrazione non potrà non tenere conto! Ottenuta per una collega della Polizia di Stato l’assegnazione temporanea per maternità Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso avanzato dall’avvocato Eugenio Pini, responsabile dell’Ufficio Legale del SIULP di Roma ([email protected]), contro il rifiuto opposto dal Ministero dell’Interno all’istanza avanzata da una collega, madre di una bambina di 8 mesi, che chiedeva l’assegnazione temporanea (ex art. 42 bis D.L.vo n. 151/2001) per motivi di maternità. Con questa importante pronuncia, il T.A.R. Lazio ha riconosciuto come applicabile al personale della Polizia di Stato la suddetta norma posta in favore della maternità. Un precedente storico nei rapporti tra i poliziotti e il loro datore di lavoro!