Khan Academy,Ottenuta una importantissima

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Ottenuta una importantissima
assoluzione
Una collega veniva accusata del reato di omissione di atti
d’ufficio per non aver proceduto, secondo la tesi dell’accusa,
all’arresto di un soggetto.
Il collega decideva di farsi assistere dal SIULP, nominando
quale proprio difensore di fiducia l’avvocato Eugenio Pini.
L’avv. Eugenio Pini dimostrava come all’imputato non potesse
essere in alcuna maniera addebitata la condotta di reato
contestata, sulla base di rilievi fattuali e di diritto che
conducevano l’Autorità Giudiziaria, in sede di udienza
preliminare ad emettere sentenza di non luogo a procedere.
Assalto al Reparto Volanti di
Roma
In seguito alla morte del giovane Gabriele Sandri, Roma fu
teatro di scontri tra le Forze dell’Ordine e centinaia di
ultras in rivolta.
Tafferugli avvennero anche in prossimità della sede del
Reparto Volanti in Roma, ove decine di colleghi rimasero
feriti.
Ai fatti dell’11/11/2007 seguì un processo a carico dei
soggetti resisi protagonisti di tali violenze, nel quale ben
trentanove colleghi decisero di costituirsi parte civile,
rivolgendosi al SIULP e, di conseguenza, affidando il mandato
per la tutela della propria posizione processuale di persone
offese all’avvocato Eugenio Pini.
Oltre alle pesanti condanne inferte ai soggetti autori delle
illecite condotte descritte, durante il primo grado di
giudizio l’Autorità Giudiziaria, grazie alle argomentazioni
difensive fatte proprie dal predetto difensore, ha statuito il
diritto al risarcimento del danno a favore dei colleghi,
quantificandolo economicamente sin da subito.
Archiviazione
ottenuta
e
costituzione di parte civile
ammessa
Nove colleghi, incaricati dello svolgimento di un servizio di
Ordine Pubblico per un incontro calcistico, venivano accusati
di aver inferto lesioni ad un tifoso.
Nel susseguente procedimento penale gli appartenenti della
Polizia di Stato decidevano di farsi assistere dal SIULP per
il tramite dell’avvocato Eugenio Pini.
Lo studio accurato della vicenda, tanto sotto il profilo del
fatto e della sua ricostruzione, che sotto quello del diritto,
facevano sì che i rilievi difensivi del predetto avv. Eugenio
Pini risultassero decisivi ai fini dell’archiviazione del
procedimento, in quanto tesi ad evidenziare l’assenza degli
elementi fattuali rappresentati dal denunciante.
Addirittura, nel procedimento penale correlato, uno dei
colleghi denunciati veniva ammesso parte civile nei confronti
del denunciante per le lesioni subite durante gli scontri.
Pubblicato da Ufficio Legale SIULP Roma a 12:51 Nessun
commento:
Riconosciuto il diritto al
risarcimento dei danni per
gli scontri di San Giovanni
del 15 ottobre 2011
Il giorno 15 ottobre 2011 a Roma si teneva la manifestazione
degli “indignandos” e Piazza San Giovanni in Laterano fu
teatro di una vera e propria guerriglia urbana, a seguito
della quale molti colleghi riportarono delle lesioni più e
meno gravi.
Dai fatti succedutisi in quella giornata sono scaturiti
diversi procedimenti penali a carico dei soggetti resisi
protagonisti nei confronti dei colleghi; diversi di essi,
essendosi rivolti al SIULP, hanno deciso di affidare la
costituzione di parte civile all’avvocato Eugenio Pini.
Tutti i colleghi che hanno affidato l’incarico al predetto
difensore sono stati ammessi parte civile ed è stato
riconosciuto il diritto di ciascuno di loro al risarcimento
del danno patito in ragione del servizio prestato.
Altro successo per l’art. 42
bis
D.Lgs.
n.
151/2001
(assegnazione temporanea per
i genitori di bambini entro i
tre anni di età)
Una collega, assegnata alla Polizia di frontiera presso lo
Scalo Aereo di Malpensa, chiedeva di usufruire dell’istituto
della mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche,
disciplinato dall’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001; tale
norma regolamenta la possibilità di chiedere l’assegnazione
temporanea presso altra sede lavorativa, qualora esistano una
serie di presupposti, tra i quali l’essere genitore di prole
minore dei tre anni.
L’Amministrazione respingeva tale richiesta, asserendo che
tale istituto non fosse applicabile ai dipendenti della
Polizia di Stato.
La collega, contattato il SIULP, affidava all’avvocato Eugenio
Pini la predisposizione di un ricorso giurisdizionale al
competente T.A.R. per il Lazio di Roma.
Le
argomentazioni
proposte
dal
difensore,
circa
l’applicabilità dell’istituto in parola anche agli
appartenenti della Polizia di Stato, trovavano conferma e
riscontro nell’asserzione dell’Autorità Giudiziaria, che
accogliendo il ricorso, prima sospendeva e poi annullava
definitivamente nel merito il provvedimento impugnato.
La collega, già in fase di sospensione del provvedimento
impugnato, veniva trasferita presso la sede di servizio
richiesta
Ricorso contro la negazione
dei diritti sanciti dalla
Legge 104/92
I benefici garantiti dalla legge 104/92 devono poter essere
fruiti anche nei casi in cui (pur in difetto del requisito
normativo dell’esclusività dell’assistenza) l’apporto di altro
familiare sia “ritraibile” ovvero il familiare non possa
continuativamente prestare assistenza al portatore di
handicap.
Nel caso concreto che ha indotto la Segreteria del SIULP di
Roma a rivolgersi al giudice per tutelare i diritti di un
poliziotto, venivano negati i benefici di cui all’art. 33,
comma 5, L. 104/1992 ad un collega.
A sostegno del diniego l’Amministrazione adduceva la
circostanza della non sussistenza del beneficio della
esclusività dell’assistenza poiché il fratello del collega
svolge attività lavorativa a Roma, luogo di residenza del
portatore di handicap, pur risiedendo lo stesso fratello fuori
dal Comune. Riconoscendo la “ritraibilità” e quindi la
impossibilità di un’assistenza continuativa da parte del
fratello dell’interessato, come sostenuto, il TAR Lazio ha
annullato il provvedimento ordinandone il riesame
all’Amministrazione.
Forse la spiegazione è un po’ tecnica, ma chi ci si è trovato
sa bene di che cosa stiamo parlando!
Ricorso per ingiunzione di
pagamento
di
ore
di
straordinario lavorate e non
retribuite
Nel caso di specie un collega si è rivolto all’ufficio legale
del SIULP di Roma ([email protected]) per farsi pagare
numerosissime ore di lavoro straordinario mai corrisposte.
Infatti, una volta richiesto il pagamento delle competenze
accessorie per il lavoro straordinario, gli era stato opposto
dall’Amministrazione il rifiuto in quanto eccedenti il limite
massimo stabilito.
Pertanto, il responsabile del nostro Ufficio Legale,
l’avvocato Eugenio Pini, provvedeva a ricorrere per
ingiunzione di pagamento al TAR Lazio, ottenendo il relativo
decreto ingiuntivo, a cui l’Amministrazione si opponeva.
Ciò
nonostante
il
TAR
rigettava
l’opposizione
dell’Amministrazione, riconoscendo il diritto al pagamento
delle ore di straordinario lavorate e non retribuite,
liquidando inoltre in favore del collega le spese legali
relative all’intero procedimento!
Questa importante vittoria sancisce, una volta per tutte, il
diritto dei poliziotti, quando viene loro imposto di superare
il normale orario di lavoro, a vedersi riconosciuto il
relativo compenso, essendo tra l’altro costretto ad eseguire
gli incarichi impartiti con l’ordine di servizio ricevuto in
tal senso.
Ottenuto l’annullamento di un
trasferimento d’ufficio!
In seguito ad un trasferimento d’imperio, un collega si è
rivolto
all’ufficio
legale
del
SIULP
di
Roma
([email protected]) che, tramite il suo responsabile,
l’avvocato Eugenio Pini, ha ottenuto l’annullamento del
provvedimento e, di conseguenza, la ricollocazione del
malcapitato nel luogo in cui faceva servizio prima del
trasferimento.
Il principio conseguente a questo importante pronuncia è che
l’Amministrazione, nel disporre il trasferimento d’ufficio del
dipendente, (ex art. 55 D.P.R. 335/1982) dovrà attenersi ai
seguenti principi:
il trasferimento d’ufficio non può più essere ordinato
se è stato preceduto da un’aggregazione che di per sé ha
già
soddisfatto
le
necessità
perseguite
dall’Amministrazione con il trasferimento;
nel trasferimento d’ufficio l’Amministrazione deve
valutare adeguatamente la situazione familiare del
dipendente.
Un’altra vittoria per i colleghi, tanto più importante perché
stabilisce un precedente di cui l’Amministrazione non potrà
non tenere conto!
Ottenuta per una collega
della
Polizia
di
Stato
l’assegnazione temporanea per
maternità
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto
il ricorso avanzato dall’avvocato Eugenio Pini, responsabile
dell’Ufficio Legale del SIULP di Roma ([email protected]),
contro il rifiuto opposto dal Ministero dell’Interno
all’istanza avanzata da una collega, madre di una bambina di 8
mesi, che chiedeva l’assegnazione temporanea (ex art. 42 bis
D.L.vo n. 151/2001) per motivi di maternità.
Con questa importante pronuncia, il T.A.R. Lazio ha
riconosciuto come applicabile al personale della Polizia di
Stato la suddetta norma posta in favore della maternità.
Un precedente storico nei rapporti tra i poliziotti e il loro
datore di lavoro!