110601a - scia acconciatori - nuova apertura

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110601a - scia acconciatori - nuova apertura
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SPORTELLO UNICO TERRITORIO IMPRESA – INCONTRACIRIÈ
SCHEDA INFORMATIVA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE – NUOVA APERTURA
Di che cosa si tratta?
Per aprire un’attività di acconciatore, occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Città di Ciriè e dall’ASL, contenente tutte le
autocertificazioni con cui l’interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono presenti i
requisiti per poter esercitare l’attività.
L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio
ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. Con il termine
acconciatore sono state riassunte le figure professionali prima denominate: parrucchiere uomo parrucchiere donna - barbiere.
Fra le competenze di questo professionista possono rientrare esclusivamente anche manicure e
pedicure, mentre gli altri trattamenti estetici prevedono il possesso della qualifica di estetista.
Secondo la normativa vigente, per aprire un salone di acconciature è necessario presentare apposita
SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta, alla sede di Sportello Unico di cui il Comune fa
parte.
Le norme vigenti prevedono che, per svolgere l’attività, si debba essere in possesso dell’apposita
abilitazione professionale.
L'abilitazione si ottiene seguendo un corso almeno biennale, privato o finanziato dalla Regione, presso
una scuola privata o un ente di formazione. Al termine del corso è necessario superare un esame
teorico-pratico per ottenere la qualifica.
Una volta ottenuta la qualifica è necessario seguire un corso di specializzazione orientato
prevalentemente alla pratica, oppure bisogna effettuare un periodo di inserimento in un’impresa di
acconciatura, della durata di almeno un anno, da svolgere entro due anni.
In alternativa, per ottenere l’abilitazione, è possibile lavorare per tre anni presso un salone di
acconciature. Questi tre anni di inserimento devono svolgersi nell’arco di cinque anni al massimo e
includere anche un corso di formazione teorica. Se l’inserimento è preceduto da un rapporto di
apprendistato, la sua durata si riduce a un anno, da effettuare nell’arco di due anni.
I requisiti necessari per poter avviare un’attività di acconciatore, sono i seguenti:
•
il titolare (o la maggioranza dei soci dell’impresa artigianale) deve possedere la qualifica
professionale di acconciatore;
•
l’impresa deve essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
•
i locali adibiti allo svolgimento dell’attività devono possedere tutti i requisiti edilizi e sanitari
richiesti.
Deve essere inoltre nominato un responsabile tecnico per ogni sede di svolgimento dell’attività. Colui
che assume la responsabilità della direzione tecnica (titolare o direttore incaricato), deve garantire la
propria presenza nell’esercizio dove si svolge l’attività per tutto il periodo in cui essa si svolge.
Via Andrea D’Oria 14/1 Tel. 011 9218186
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Al comma 5 dell’art. 3 della legge n. 174/2005 viene infatti introdotta la figura del responsabile
tecnico.
La normativa consente di esercitare, nello stesso locale, l’attività di acconciatore e quella di estetista.
Tali attività potranno essere esercitate o dalla stessa impresa, o da imprese diverse, ovvero mediante
la costituzione di una società ma, in ogni caso, a condizione del possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento delle due distinte attività.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato un
responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale, che potrà essere la persona del
titolare, un socio partecipante a lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.
Dunque, nel caso di società sarà possibile esercitare l’attività anche nel caso un solo socio sia in
possesso dell’abilitazione professionale. Naturalmente con la frase “per ogni sede dell’impresa” è da
intendersi unicamente il luogo o i luoghi operativi presso i quali viene effettivamente esercitata
l’attività e non altri luoghi quali i depositi o i magazzini.
Il comma 2 dell'art. 77 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 3 della
legge n. 174/2005, stabilendo che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza
durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
L'attività può essere svolta in un locale commerciale apposito, oppure presso l’abitazione dell’esercente
stesso. L’acconciatore può operare anche a domicilio, oppure svolgere la sua attività presso gli ospedali
e le case di cura. Secondo la Legge 174/2005 non è invece ammesso lo svolgimento dell’attività in
forma ambulante o di parcheggio.
Se l’attività di acconciatore è svolta presso il domicilio dell’esercente, i locali ed i servizi sanitari
devono essere funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, devono avere un’idonea
sala di attesa e devono essere consentiti i controlli nonché rispettate tutte le vigenti normative in
materia igienico-sanitaria, le leggi regionali ed i regolamenti comunali.
L’attività di acconciatore può, altresì, essere esercitata, ma solo occasionalmente, a domicilio del
cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone
inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasione (come
nei casi di persone impegnate in attività di moda e di spettacolo, matrimoni, comunioni, ecc….).
La Legge 40/2007, al comma 6 dell’art. 2, ha previsto inoltre la possibilità per le imprese di
acconciatura di avvalersi di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché:
•
gli stessi siano in possesso di abilitazione professionale;
•
si faccia ricorso alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge quali: associazione in
partecipazione, contratto a progetto, lavoro a tempo determinato, lavoro a chiamata, ecc…
Riferimenti normativi:
17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 204 del 2/09/2005
Legge 241/90 e s.m.i.
Accordo Stato-Regioni relativo allo standard professionale della figura di acconciatore, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 86 del 13/04/2007 (contenuto dei corsi di formazione e
modalità di svolgimento dell’esame finale);
Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/04/2007 - Supplemento ordinario n. 91;
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Legge Regionale 30.12.2009 n. 38 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno”.
Decreto Legislativo n. 59/2010;
Legge n. 122 di conversione del Decreto Legge n. 78/2010
Termine e scadenza.
La presentazione della SCIA, completa di tutta la documentazione a supporto e debitamente firmata
dal legale rappresentante, ha efficacia immediata, salvo richiesta di integrazioni da parte degli uffici
competenti dovuta ad anomalie riscontrate in fase istruttoria.
A cosa devo fare attenzione?
la SCIA deve essere corredata dalle documentazioni descritte nell’Allegato Tecnico, nell’Allegato A in
caso di Società, dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso
della qualificazione professionale (Allegato B) e nell’autocertificazione sui requisiti igienico
sanitari.
Chi può presentare la richiesta
La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa.
Pagamento diritti e marche da bollo.
I costi per avviare la pratica (tariffa, diritti, bolli) sono riportati nella Tabella “DIRITTI DI
ISTRUTTORIA”. Il relativo pagamento può essere effettuato allo Sportello delle Imprese, in contanti o
tramite Bancomat, al momento della presentazione dell’istanza.
In alternativa è possibile effettuare il pagamento, prima di presentare l’istanza, con le seguenti
modalità:
mediante versamento sul c/c postale n. 000030969109 intestato al Comune di Cirié,
mediante bonifico bancario sul c/c con codice IBAN IT46X0200830381000100862054, intestato
al Comune di Ciriè, con causale “versamento diritti di istruttoria”
La modalità di pagamento mediante versamento o bonifico su c/c bancario o postale è la sola
consentita per le pratiche trasmesse per via telematica che non necessitano di integrazione allo
Sportello delle Imprese per l’avvio del procedimento (pratiche contrassegnate in verde sullo Sportello
on line).
La comunicazione non è soggetta ad imposta di bollo.
Struttura responsabile:
SUAP - Ufficio Attività Economiche
Via A. D’Oria 14/1
Tel.: 011/921.81.86-94-95
E-mail: [email protected]
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