Guida alle normativa sui benefici fiscali a sostegno dell`industria

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Guida alle normativa sui benefici fiscali a sostegno dell`industria
Guida
alle normativa sui benefici fiscali
a sostegno dell’industria cinematografica
30/09/2016
Maschietto Maggiore Besseghini
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Riferimenti Normativi
 Legge n° 244/ 2007 ( legge di stabilità 2008)
 Legge n° 208/2015 ( legge di stabilità 2016)
 D.M 15 luglio 2015 «Modalità tecniche per il sostegno alla
produzione e alla distribuzione cinematografica»
 Disegno di legge sulla Nuova Legge Cinema (Riforma
Franceschini)
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Legge di Stabilità 2008
•
La legge finanziaria per il 2008 ha inserito in Italia un sistema di
agevolazioni fiscali a sostegno del settore cinematografico, c.d. tax
credit o credito d’imposta (Art. 1, commi 325 e 327);
•
Le imprese beneficiarie devono essere soggette a tassazione in Italia;
•
Il tax credit permette di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP,IVA
nonché contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a
seguito di un investimento nel cinema;
•
I crediti di imposta possono essere fruiti dalla data di rilascio del nulla osta
di proiezione in pubblico del film previa attestazione rilasciata
dall’impresa di produzione cinematografica
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Legge di Stabilità 2008
Il tax credit è destinato alle:
 Imprese di produzione cinematografica
 Imprese di distribuzione cinematografica
 Imprese di esercizio cinematografico
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D.M. 15 Luglio 2015
 Funge da regolamentazione di dettaglio degli artt. 13 e 14
della «Legge Cinema» (d.lgs. 28/2004)
 Stabilisce che ogni anno il Ministero potrà scegliere le
tipologie di film che possono usufruire del tax credit
 Inserisce un nuovo meccanismo di gestione dei diritti di
sfruttamento del
film
dopo il
primo quinquennio
dall’erogazione del contributo
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Art. 1 Oggetto e definizioni
a)
film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto
narrativo o documentaristico, destinato al pubblico;
b)
lungometraggio: film di durata pari o superiore a 75 minuti;
c)
opera prima: lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato
opere. È necessario il nulla osta per la proiezione in pubblico;
d) film riconosciuto di interesse culturale: film di nazionalità italiana che presenta significative
qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari;
e) film realizzati da giovani autori e film realizzati da giovani produttori: si intendono tali tutti
quei film realizzati da registi e produttori con un’età anagrafica inferiore ai 35 anni. Tale
requisito anagrafico deve ricorrere anche per almeno una delle seguenti figure:
sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali autore della
scenografia.
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Art. 4 Riconoscimento dell’interesse culturale

È uno dei requisiti necessari al fine di accedere ai benefici fiscali di cui al presente D.M. La richiesta di
riconoscimento dell’interesse culturale è effettuata con provvedimento del direttore generale cinema,
acquisito il parere della Commissione per la cinematografi a, sulla base della documentazione tecnica e
finanziaria presentata.

Qualora, successivamente al riconoscimento dell’interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali
alla sceneggiatura, al cast tecnico-artistico, al progetto generale del film, assetto finanziario incluso,
l’impresa di produzione è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Direzione generale cinema,
con apposita richiesta presentata con le modalità indicate nell’art. 5, comma 1, del presente decreto. Non
sono ammissibili variazioni effettuate successivamente alla data di richiesta del nulla osta di proiezioni in
pubblico.
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Art. 5 Disposizioni comuni per la presentazione della denuncia di inizio
lavorazione e delle altre richieste e istanze

La denuncia di inizio lavorazione, la richiesta di nazionalità italiana provvisoria e
definitiva, la richiesta di riconoscimento di interesse culturale, la richiesta del contributo
alla copertura del costo industriale, la richiesta del contributo per lo sviluppo di
sceneggiature originali, vanno presentate per via telematica alla Direzione generale del
Cinema (modulistica presente online). Deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la
documentazione amministrativa, tecnica e finanziaria e, contestualmente, la ricevuta
attestante il versamento del contributo per spese istruttorie.
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Art. 6 Attribuzione del contributo alla copertura del costo
industriale
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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell’ambito delle risorse disponibili,
stabilisce con decreto annuale, sentita la sezione della Consulta per lo spettacolo, le
tipologie di film a cui assegnare i contributi per l’anno di riferimento quantificando le
risorse da destinare ad ogni tipologia di film;
Il contributo alla copertura del costo industriale può essere destinato alternativamente o
congiuntamente alla copertura delle spese di produzione, di distribuzione o esportazione
sulla base del progetto complessivo sottoposto al parere della Commissione per la
cinematografia;
Il produttore deve spendere nel territorio italiano almeno il 160% del contributo concesso
con riferimento ai film di lungometraggio. Qualora l’impresa spenda sul territorio italiano
un importo inferiore il contributo viene rideterminato.
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Art. 7 Erogazione del contributo alla copertura del costo industriale
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La stipula dell’atto di erogazione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione e contestuale
invio alla Direzione generale del cinema di tutta la documentazione necessaria ivi incluso il piano
finanziario;
Ai fini della copertura del costo industriale del film l’impresa di produzione può effettuare le prevendite o
le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film in Italia e all’estero nonché sottoscrivere accordi di
coproduzione;
Il contratto va stipulato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione;
Entro 12 mesi, a pena di decadenza dal contributo, l’impresa che beneficia del contributo deve
documentare anche mediante autocertificazione di avere effettuato almeno il 60% delle riprese e di
avere sostenuto almeno il 60% delle spese incluse nel costo industriale del film;
Il contributo ottenuto non può essere ceduto a terzi.
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Art. 8 Attribuzione quota diritti allo Stato e restituzioni per film beneficiari
di contributi alla copertura del costo industriale del film
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Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo viene attribuita, a scopo di garanzia, la
titolarità di una quota dei diritti di sfruttamento del progetto filmico da realizzare sulla quale l’impresa di
produzione ha comunque diritto di sfruttamento economico;

Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento economico del film consentano la copertura
del costo industriale, allo Stato viene corrisposta la parte percentuale dei proventi corrispondenti alla
propria quota di diritti di sfruttamento del film;

Qualora i proventi netti versati allo Stato non abbiano raggiunto, allo scadere dei 5 anni, il 30% del
contributo erogato, l’impresa provvede a corrispondere quanto occorre per raggiungere tale somma.
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Art. 9 Attribuzione del contributo per lo sviluppo di
sceneggiature originali
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
Le imprese che sono iscritte nei registri di cui all’art 3 del decreto legislativo 28/2004, vale a
dire gli elenchi informatici istituiti presso il Ministero – condizione essenziale per poter godere
dei benefici finanziari – possono presentare istanze alla Direzione generale cinema per la
concessione di contributi destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature
originali dichiarando di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto;
Il contributo destinato all’impresa di produzione è revocato in caso di mancata
presentazione della denuncia di inizio lavorazione del correlativo film entro due anni dalla
data di erogazione del contributo e successiva presentazione della richiesta di nulla osta alla
proiezione in pubblico entro ulteriori due anni.
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Art. 10 Contributo per la distribuzione in Italia di film di interesse
culturale

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
In caso di assegnazione dei fondi per la distribuzione nelle sale cinematografiche di film
di interesse culturale sono concessi contributi in misura proporzionale agli incassi realizzati
nell’anno precedente sul territorio nazionale da film riconosciuti di interesse culturale;
In caso di distribuzione di film da parte di più di un distributore indipendente, il contributo
è liquidato in favore di uno solo dei distributori italiani al quale sia stata fornita procura
speciale all’incasso in forma scritta;
L’assegnazione dei contributi avviene da parte della Direzione generale cinema dopo
aver esaminato le istanze.
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Art. 11 Contributo per l’esportazione di film di interesse culturale

Sono concessi contributi per agevolare l’esportazione all’estero di film riconosciuti di interesse culturale, per i
quali sia stato rilasciato nulla osta di proiezione al pubblico nei tre anni precedenti. I contributi sono erogati in
misura proporzionale al valore della cessione di diritti per lo sfruttamento dei film di interesse culturale prodotti
negli ultimi 5 anni;

Vengono riconosciute delle maggiorazioni per i film difficili ( si intendono tali le opere cinematografiche prime
e seconde, documentari, cortometraggi, film e gli altri film giudicati dalla Commissione per la Cinematografia;
art. 1, lett. F del presente D.M.), per quelli usciti in sala in almeno 3 Paesi, per i film che abbiano ricevuto
riconoscimenti nazionali ed internazionali;

L’impresa di esportazione ai fini dell’erogazione del contributo presenta apposita richiesta alla Direzione
generale cinema;

In caso di codistribuzione, il contributo è liquidato a favore di uno solo dei codistributori italiani che abbia
procura speciale.
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Legge di stabilità 2016
Tax credit cinema
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Legge di Stabilità 2016
Articolo 1, commi 178-180
Credito di imposta a favore del cinema

Interviene sulla legge di stabilità del 2008 estendendo l’applicazione del credito d’imposta
nel settore cinematografico alle spese per la distribuzione internazionale di opere di
nazionalità italiana, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati
sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere;

anche gli investitori esterni al settore cinematografico ed audiovisivo possono usufruirne (tax
credit esterno);

per le imprese interne alla filiera del cinema ( tax credit interno) vengono riconosciuti crediti
di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi a seconda che si
tratti di imprese di produzione, di distribuzione o imprese di esercizio cinematografico.
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Tax Credit per la Produzione di Film Italiani
Legge 244/2007, Art. 1, comma 327, lett. a)

Vincolo di territorializzazione per le imprese destinatarie del tax credit (art.2, comma 7,
del decreto “tax credit produttori”) = deve obbligatoriamente essere speso sul territorio
nazionale un importo pari ad almeno l’80% dell’entità del beneficio fiscale.

Le aliquote del credito d’imposta sono riconosciute in misura non inferiore al 15% e non
superiore al 30% (in luogo della precedente misura fissa del 15%) del costo complessivo
di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana e,
comunque, fino all’ammontare massimo annuo di 6 milioni di euro (in luogo dei
precedenti 3,5 milioni).
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Tax Credit per Distribuzione di Film Italiani
Legge 244/2007, Art. 1, comma 327, lett. b)

Il credito d’imposta per la distribuzione cinematografica prevede un’aliquota massima
non superiore al 15% ( e non più in misura pari al 15%);

Il credito d’imposta viene esteso anche alle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione non solo italiana ma anche internazionale;

viene quindi soppressa l’agevolazione paro al 10% delle spese per la distribuzione di
opere in lingua originale italiana (art. 1 comma 327, lett. b (2), legge finanziaria 2008,
modificato dall’art. 1, comma 178, legge di stabilità 2016)
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Tax Credit alle imprese di Esercizio Cinematografico
Legge 244/2007, Art. 1, comma 327, lett. c)

L’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata
dal 30% ad un massimo del 40%;

il beneficio del tax credit si estende all’acquisizione e sostituzione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale nonché alla ristrutturazione e
adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti
e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive avuto
riguardo all’esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio
1980.
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Tax Credit per la Produzione di Film Stranieri
Legge 244/2007, Art. 1, comma 335

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
Si intende per film straniero un film che non ha ricevuto il riconoscimento della nazionalità
italiana;
I destinatari del tax credit sono imprese nazionali di produzione esecutiva e di postproduzione nel caso di realizzazione sul territorio italiano di film o parti di film stranieri,
utilizzando mano d’opera italiana su commissione di produzioni estere, con valorizzazione
del territorio stesso ed evitando ambientazioni artificiali;
La quota è pari al 25% dei costi di produzione della singola opera che non ecceda il 60% del
budget complessivo;
Il limite massimo per ciascuna opera filmica è di euro 5.000.000;
film in oggetto sono sottoposti a un test di eleggibilità che ne assicura la matrice culturale
italiana o europea (tabella C del decreto 7.5.2009).
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Tax Credit Co- Produzioni Internazionali

Perché il film goda del tax credit e dei benefici previsti per i film italiani, deve ottenere la
nazionalità italiana ex. art. 5 legge n°28/2004 ;

il Tax credit per i produttori è applicabile alla sola quota italiana da calcolarsi sul costo
complessivo ;

Il tax credit per la distribuzione in Italia si applica sulle spese di distribuzione in Italia e in
misura non superiore al 15%;

è inoltre previsto un contributo percentuale sugli incassi.
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Tax Credit Film Nazionali e Coproduzioni: Test di eleggibilità Culturale
È fondamentale che i film passino un test di eleggibilità – da parte della Direzione Generale per il Cinema allo scopo di garantire la loro identità culturale italiana o europea (Tabella A, Decreto 7 Maggio 2009),
raccogliendo un minimo 50 punti su 100;
Blocco A: Contenuti
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
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
Sceneggiatura tratta da un’opera italiana o europea, 10 pts;
Sceneggiatura riguardante un evento storico, leggendario, religioso, storico, sociale, artistico o
culturale italiano o europeo 15 pts;
Sceneggiatura riguardante una celebrità di importanza storica, leggendaria, religiosa, sociale,
artistica o culturale italiana o europea15 pts;
Sceneggiatura ambientata in Italia o scene d’esterni girate in Italia con lo scopo di valorizzare il
patrimonio artistico, archeologico e architettonico (soglia minima del 15% delle scene) 10(5) pts;
Dialoghi originali registrati in italiano o in dialetti italiani (soglia minima del 50% delle scene) 10 pts
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Blocco B: Talenti Creativi


Presenza di cast tecnico originario Italiano o di altri paesi dell’Unione Europea (regista, autore del
soggetto, sceneggiatore, attore principale, attori secondari, autore delle musiche) max 10 pts;
Presenza di talenti creativi originari itlaiani o di altri paesi della comunità europee (d.o.p, scenografo,
costumista, montatore, arredatore, truccatore)max 10 pts;
Blocco C: Produzione


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
Scene girate in Studio in Italia 5(2) pts;
effetti digitali in Italia 3 pts;
effetti speciali in Italia 3 pts;
musiche registrate in Italia 2;
montaggio del suono e mix a audio in Italia 2 pts;
manodopera in Italia 3 pts
montaggio finale in Italia 2 pts
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Tax Credit Esterno

I commi 325-328 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 riconoscono il tax credit anche ai soggetti che
non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo;

Il soggetto “esterno” è un investitore (diverso dal produttore cinematografico) che fornisce un apporto
di capitale alla realizzazione di un film;

L’investitore accede ad un credito d’imposta pari al 40% dell’apporto in denaro che ha destinato alla
produzione di opere cinematografiche entro il limite di 1 mln e purché rispetti il «vincolo di territorialità»;

Il restante 60% investito viene recuperato in via prioritaria entro 90-120 giorni dall’uscita in sala del film.
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Nuova Legge del Cinema: Riforma Franceschini

Prevede la creazione di un fondo da 400 mln di € basato su un sistema di autofinanziamento attraverso
gli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, produzione e
distribuzione cinematografica, erogazione di servizi di accesso ad Internet;

vengono abolite le Commissioni Ministeriali per l’attribuzione di finanziamenti in base al criterio
dell’interesse culturale e inserisce un sistema di incentivi automatici per le opere di nazionalità italiana;

fino al 15% del nuovo fondo cinema è destinato al sostegno di opere prime e seconde, giovani autori,
start-up, piccole sale;

istituisce il Consiglio Superiore per il cinema e l’audiovisivo;

entrerà in vigore a partire da gennaio 2017.
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