Il diritto di conoscere le proprie origini in Spagna

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Il diritto di conoscere le proprie origini in Spagna
IL DIRITTO DI CONOSCERE LE
PROPRIE ORIGINI IN SPAGNA:
LA MEDIAZIONE FAMILIARE QUALE
STRUMENTO DI LAVORO
Leticia Garcia Villaluenga
Direttrice dell’Istituto
Complutense di Mediazione e Gestione
dei conflitti –
IMEDIA, Spagna
www.mediacion-ucm.es
[email protected]
Traducción: Dra. Elena Urso. U. Firenze
 La crescita, negli ultimi anni, della richiesta di
conoscere le proprie origini, da parte degli
adottati, è un fatto che non si può ignorare ed
un’esigenza che non deve esser disattesa .
 L’attività connessa alla ricerca non sempre è
stata valorizzata. Inizialmente, le famiglie adottive
ed i professionisti operanti nel settore sanitario
(medici psicoterapeuti) considerarono il fenomeno
come sintomo del fallimento dell’adozione, o come
segno di una patologia della persona adottata .
 Attualmente, invece, c’è un ampio
riconoscimento del fatto che la richiesta riflette un
crescente interesse degli adottati a che la società,
l’amministrazione e il diritto diano loro una risposta.
ESPAÑA
 L’interesse degli adottati alla ricerca delle
proprie origini crebbe negli anni Novanta, e
le domande aumentarono considerevolmente.
 In un studio realizzato nel 1987, risulta che
solo 17 persone, in tutta la Spagna, avevano
richiesto informazioni circa le proprie origini.
 Nel 1991, solo nella Comunità della
Catalogna, 31 persone avevano richiesto
informazioni relative al registro delle nascite e
nel 1994 la cifra si è triplicata.
 In Spagna, nel 1995, furono sottratti due
registri contenenti dati sulle maternità e gli
orfani della Navarra, contenenti le
informazioni necessarie per risalire
all’identità delle madri biologiche di bambini
nati in tale Comunità ed ivi registrati.
 Tale vicenda favorì lo sviluppo di un
importante movimento costituito da persone
che, sapendo d’esser figli adottivi,
desideravano conoscere le proprie origini e, in
molti casi, incontrare i membri della propria
famiglia biologica. Così, nacque, tra le varie
associazioni (ANDAS)
 Tra i fattori che hanno determinato l’incremento
delle richieste di ricerca delle origini si inserice il
ruolo svolto dai mezzi di comunicazione (ossia,
dalla televisione e dai programmi che favoriscono
tale attività)
 Nel 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali spagnolo dispose che si effettuasse una
ricerca sul diritto a conoscere le proprie origini ,
incaricando l’Università Complutense di svolgerla
(sotto la direzione della Prof. Leticia García
Villaluenga).
 A tal fine, sono stati esaminati altri precedenti studi
svolti sul tema.
STUDIO EFFETTUATO DALLA CHILDREN’S
SOCIETY BRITANNICA 1997 (SULLA RICERCA
DELLE ORIGINI E GLI INCONTRI)



L’85% degli adottati, dopo aver ricevuto
informazioni, si sono messi in contatto con
uno o più dei membri della propria famiglia
d’origine.
La maggior parte degli adottati (91%) hanno
effettuato i primi contatti telefonicamente e
solo il 9% lo hanno fatto personalmente.
Il 78% di loro ha utilizzato un
“intermediario” per l’incontro, la prima volta,
mentre il 22% si è messo in contatto
direttamente.
 La valutazione dell’esperienza è
stata positiva (85%), ed il 61% ha
affermato di sentirsi “persone più
complete, dopo l’incontro”.
 Il 76% degli adottati hanno
mantenuto delle relazioni con la
famiglia biologica, durante i primi
tre anni ed anche dopo, a seguito del
primo incontro..
DIPARTIMENTO DI STUDI DELLA FORMAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DI UTRECHT, CON LA COLLABORAZIONE DEL
SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE – anno 2000
MOTIVI PER I QUALI GLI ADOTTATI INIZIANO LA RICERCA
DELLE ORIGINI
 Il 72% sentiva che la propria identità era
incompleta.
 Il 70% desiderava sapere da dove proveniva ,
chi fossero i propri genitori ed il motivo per cui
era stato ABBANDONATO
 Il 61% provava un senso di vuoto nella propria
immagine corporea, a causa della mancanza di
uno “specchio biologico”.
Questioni da tener in
considerazione
 Il 67% degli adottati, dopo gli
incontri iniziali successivi alla
ricerca delle origini, ha mantenuto
contatti epistolari o telefonici, con
la propria madre biologica, e/o altri
familiari (principalmente, i fratelli).
SPAGNA Ricerca MTAS-UCM (2005)
(Diritto dell’adottato a conoscere le proprie
origini)
CHI RICHIEDEVA LE INFORMAZIONI:
 Principalmente
 L’adottato/a
 D’età compresa fra i 18 e i 30 anni (tranne che in Galizia)
 Tramite un contatto diretto con l’amministrazione
 Le motivazioni: conoscere la propria storia personale, conoscere la
propria famiglia, soprattutto i fratelli
 Secondariamente
 Soprattutto membri della famiglia d’origine (fratelli/sorelle)
 D’età superiore a i 30 anni
 Contatto diretto con l’amministrazione
 Motivazione: conoscenza della storia dell’adottato/a; incontro
 Sussiste un numero significativo di
richiedenti che domandano che sia loro
fornito un aiuto da parte
dell’ammministrazione per la ricerca e/o
l’incontro.
 Andalusia, Madrid , Estremadura, Galizia,
Paesi Baschi (Vizcaya), Castilla e Leon,
Murcia. In almeno sei Comunità Autonome
ci si attiene a una determinata forma di
ricerca
 SOLO IN ANDALUSIA ESISTONO SERVIZI
SPECIFICI DI MEDIAZIONE FAMILIARE NEL
SETTORE DELL’ADOZIONE
Conclusioni

Dagli studi citati si evince che i
motivi per intraprendere la
ricerca sono comuni a tutti gli
adottati, indipendentemente dal
luogo in cui si procede.

Si tratta di valori
universalmente condivisi
Motivi della ricerca
 Necessità di sapere di più circa le
proprie origini e le cause del
proprio “abbandono”
“
 Avere uno specchio biologico
 Costruire un senso di IDENTITA’
più completo
Inizio del percorso di ricerca
da parte degli adottati
Gli adottati iniziano il percorso di ricerca una
volta che:
 abbiano superato una erronea
interpretazione del senso di lealtà nei
confronti degli adottanti
 abbiano superato la paura causata dal
rifiuto da parte della persona ricercata (il
doppio abbandono)
Tappe della vita nelle quali si
inzia il percorso di ricerca
 Al momento del matrimonio
 Prima della nascita di un figlio
 In caso di malattia che causi
preoccupazione per la propria
salute
 In caso di morte di un genitore
adottivo
ALCUNI ASPETTI GIURIDICI INERENTI AL
DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI



L’APPLICAZIONE ALLA FILIAZIONE
ADOTTIVA DEL REGIME DELLA
PUBBLICITA’ RISTRETTA :
Il giudice incaricato di seguire la
questione di stato civile autorizza chi
dimostri d’avere un “interesse legittimo
e una fondata ragione”
Presupposti differenti (art. 21 RLRC):


Ricerca del genitore
Ricerca dei fratelli
NON NECESSITA’ DI UN’AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER
OTTENERE IL CERTIFICATO, NELLA FILIAZIONE ADOTTIVA, SE
LA RICHIESTA PROVIENE DALL’ADOTTANTE O
DALL’ADOTTATO, SE MAGGIORENNE (art. 22 del RLRC)
1. Se consta la filiazione materna:
a. Se i figli maggiori d’età fanno richiesta: 39 CE. CF
Catlogna (+ o emancipati). Legge della Castilla e Leon,
Andalusia; Rioja.
b. I figli minori possono effettuare la ricerca? Art- 162
C.c. e 323 C.c. L dei Paesi baschi. Convenzione dell’Aja
del 1993. Art. 30 (ratifica da parte della Spagna nel 1995)
2.-Se non consta:
a. - Collisione fra due diritti fondamentali: diritto alla
privacy della madre contro il diritto del bambino di
conoscere
b. -. STS 21 Settembre 1999 "Si tratta di circa il diritto
delle persone a conoscere il loro patrimonio
genetico“.
c. O 10 novembre 1999 concernente il questionario per
la dichiarazione di nascita al registro civile.
LA RACCOMANDAZIONE DEL PUBBLICO
DIFENSORE E LA MEDIAZIONE (ottobre 1999 )
La Raccomandazione richiede che “si
“
valorizzi l’opportunità e la necessità di
regolare il diritto all’accesso alla storia
personale, tramite gli strumenti di
protezione dei minori, al fine di facilitare
l’incontro con i genitori biologici, i
loro figli, previo consenso di entrambi,
garantendo al tempo stesso, in modo
sufficiente, il diritto alla riservatezza
personale.
 E’ fondamentale non solo
riconoscere il diritto degli adottato
ad aver “accesso alle proprie radici”,
ma anche far sì che i mezzi peché
tale diritto sia attuato siano i più
adeguati, considerate le implicazioni
personali e familiari correlate al suo
esercizio.

LA MEDIAZIONE SI PRESENTA
COME UNO STRUMENTO PER
ESERCITARE IL DIRITTO A
CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI.
A causa della confidenzialità e altri
principi che la caratterizzano
LA MEDIAZIONE…
 SISTEMA COOPERATIVO DI GESTIONE E DI
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA I MEMBRI DI UNA
FAMIGLIA, INTESA IN SENSO AMPIO CHE TRAMITE UN
PERCORSO NON GIURISDIZIONALE, VOLONTARIO E
CONFIDENZIALE, RENDE POSSIBILE LA
COMUNICAZINE TRA LE PARTI AFFINCHE’ CERCHINO
DI MODELLARE GLI INTERESSI COMUNI ALL’INTERNO
DI UN ACCORDO ATTUABILE E STABILE, CHE RISULTI
SODDISFACENTE PER ENTRAMBE E CHE, AL TEMPO
STESSO, REALIZZI LE NECESSITA’ DEL GRUPPO
FAMILIARE, SOPRATTUTTO DEI MINORI E DEGLI
INCAPACI.
 TALE PERCORSO E’ FACILITATO DAL MEDIATORE,
CHE E’ UN TERZO IMPARZIALE, NEUTRALE,
ADEGUATAMENTE PREPARATO E SENZA ALCUN
POTERE DI DECISIONE.
 Il conflitto è presente in tutte le
manifestazioni della nostra vita e in
tutti i livelli della condotta umana, e la
famiglia non solo non vi si sottrae,
ma presenta le proprie specificità,
anche se non comprende alcun
componente adottivo.
 In materia di adozione, sono SUSCETTIBILI
DI MEDIAZIONE FAMILIARE, tra gli altri casi:

I conflitti fra genitori e figli adottivi, nonché
fra gli altri fratelli, con la famiglia estesa, come
con i nonni, etc. (per esempio, esperienze di
minaccia a fronte di qualche tensione che si
produce nei confronti del bambino o della
paura di esser rifiutato, aspettative eccessive
nei confronti del figlio adottivo, che possono
condurre ad esser estremamente esigenti nei
suoi riguardi; conflitti relativi all’interesse
del figlio a conoscere le proprie origini e le
ragioni del suo “abbandono” e
dell’adozione…
LEGGE N. 54/2007, del 28 dicembre, sull’adozione
internazionale. BOE no. 312 del 29/12/2007
Articolo 12. DIRITTO A CONOSCERE LE ORIGINI
BIOLOGICHE.
 “Le persone adottate, raggiunta la maggior età o, durante il
periodo in cui sono ancora minorenni, rappresentate dai propri
genitori, avranno diritto a conoscere i dati relativi alle proprie
origini di cui sono in possesso gli enti pubblici spagnoli, senza
pregiudizio dovuto a limitazioni che possano derivare dalla
legislazione dei Paesi da cui provegono i minori. Tale diritto sarà
reso effettivo tramite la consulenza, il sostegno e la MEDIAZIONE
dei servizi specializzati dell’organismo pubblico di protezione dei
minori, o delle organizzazioni autorizzate a tal fine
 Gli enti pubblici competenti assicurano la conservazione delle
informazioni di cui dispongono, relative alle origini del bambino, in
particolare le informazioni relative all’identità dei suoi genitori, così
come il quadro sanitario del bambino e della sua famiglia.
 Gli enti autorizzati che abbiano svolto la funzione di intermediari
nell’adozione dovranno informare gli enti pubblici circa i dati di cui
sono in possesso sulle origini del minore” .
Prima disposizione finale. Modifica di determinati
articoli del Codice civile.
 Quattro. Si aggiunge un nuovo comma all’articolo
C.c. Art. 180, che così recita:
“5°. Le persone adottate, raggiunta la maggior età
o, durante il periodo in cui sono ancora minorenni,
rappresentate dai propri genitori, avranno diritto a
conoscere i dati relativi alle proprie origini
biologiche. Gli Enti pubblici spagnoli preposti alla
protezione dei minori, previa notificazione alle
persone interessate, forniranno, tramite i propri
servizi specializzati, la consulenza e il sostegno
di cui necessitano i richiedenti al fine di
rendere effettivo tale diritto”.
 Al fine di prevenire i conflitti
che possano esser determinati
dall’esercizio del diritto a
conoscere le proprie origini, o
di quelli già insorti,
proponiamo la mediazione
familiare come spazio idoneo
per la loro gestione.
LEGGE 7/2001 DEL 26 NOVEMBRE, CHE DISCIPLINA LA
MEDIAZIONE FAMILIARE NELL’AMBITO DELLA COMUNITA’ DI
VALENCIA.
 Ambiti di applicazione della
mediazione:
 ….Informazioni sulla filiazione
adottiva (art. 3).
 Si considera conflitto familiare
quello che sorge fra:
 c. le persone adottate e le loro
famiglie biologiche.
LEGGE 15/2003 DELL’8 APRILE, SULLA MEDIAZIONE
FAMILIARE DELLE CANARIE, E LEGGE 3/2005 DEL 23
GIUGNO, DI RIFORMA DELLA LEGGE 15/2003.
 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
MEDIAZIONE: … Qualunque conflitto
che possa sorgere… tra familiari fino
al quarto grado di parentela (fra
consaguinei) o quelli che sorgano tra
le persone adottate e i propri
familiari biologici o adottivi
(Preambolo).
LEGGE 1/2006 DEL 6 APRILE, SULLA MEDIAZIONE
FAMILIARE, DELLA CASTIGLIA LEON
 In qualsiasi conflitto familiare, esistente
fra persone legate da un rapporto di
parentela (art. 3)
 Mediazione tra i requisiti
dell’adozione, rispetto al diritto degli
adottati a conoscere le proprie
origini (D. finale, 4°).
LEY 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación
.
Familiar de la Comunidad de Madrid
 Artículo 8. Sujetos de la mediación familiar
 “Podrán solicitar y someterse a mediación
familiar:  …d) La familia adoptante, los adoptados y
la familia biológica en la búsqueda de
orígenes del adoptado y al objeto de facilitar
el eventual encuentro o relaciones
posteriores, de acuerdo con lo previsto en la
legislación estatal en esta materia”.
LEGGE 3/2007, DEL 23 MARZO, SULLA
MEDIAZIONE FAMILIARE, DEL PRINCIPATO
DELLE ASTURIE
Art. 3:
“… I conflitti suscettibili d’esser
sottoposti alla mediazione familiare
sono quelli sorti:
d) nelle relazioni tra gli adottati, il
padre o la madre adottivi e le famiglie
biologiche…”
 LEGGE 1/2008, dell’ 8 febbraio, sulla mediazione
famigliare, Paesi Baschi
Articolo 5. Conflitti oggetto di mediazione familiare.
 2º Si potranno sottoporre a mediazione, fra gli altri
conflitti:
 …I conflitti tra genitori o quelli fra i genitori e la
prole, sia questa biologica, sia adottiva o in caso
di affidamento familiare, oppure tra figli e figlie,
così come i conflitti causati da un contrasto tra
genitori, circa il mantenimento…
 Qualora le persone adottate desiderino esercitare
il proprio diritto all’accesso alle informazioni circa
la propria filiazione biologica, potranno prender
parte a un procedimento confidenziale di
mediazione conforme all’art. 84 della legge 3/2005
del 18 febbraio, di Interesse e protezione
dell’infanzia e dell’adolescenza
 Andalusia. Il Decreto 282/2002 del 12
novembre sull’affidamento familiare e
l’adozione (art. 10) relativo alle
informazioni, al comma due:
 “Raggiunta la maggior età, i minori
adottati avranno diritto ad aver accesso a
un servizio di mediazione conforme al
procedimento consentito a tal fine, allo
scopo di conoscere la propria famiglia
biologica e la propria storia personale”
LEGGE 1/2009, DEL 27 FEBBRAIO, DISCIPLINANTE
LA MEDIAZIONE FAMILIARE, NELLA COMUNITA’
AUTONOMA DELL’ANDALUSIA
Articolo 1. Oggetto ed ambito d’applicazione.
…
F) CONFLITTI SORTI TRA LA FAMIGLIA
ADOTTANTE, IL FIGLIO O LA FIGLIA
ADOTTIVA/0 E LA FAMIGLIA BIOLOGICA
NELLA RICERCA DELLE ORIGINI DELLA
PERSONA ADOTTATA.
g) I conflitti insorti tra la famiglia affidataria, la
persona affidata e la famiglia biologica.
PROGETTO PRELIMINARE DI LEGGE IN MATERIA
CIVILE E COMMERCIALE (19 FEBBRAIO 2010)
 Articolo 1. Nozione
“ Ai fini di questa Legge si intende per
mediazione quella negoziazione
strutturata, conforme ai principi della
presente legge, nella quale due o più parti
in conflitto cercano volontariamente di
raggiungere da sole un accordo per la sua
risoluzione, con l’intervento di un
mediatore”.
NEL PERCORSO PER LA RICERCA DELLE
ORIGINI SI SONO SEGNALATI QUATTRO
MOMENTI CHIARAMENTE DELIMITATI



DECIDERE DI EFFETUARE LA RICERCA
RINTRACCIARE LA PERSONA RICERCATA
STABILIRE IL CONTATTO.Può esser offerto un
servizio di mediazione, sia pubblico, presso il
Servizio d’adozione, sia privato.
 INTEGRARE L’ESPERIENZA DELL’ INCONTRO.
In questa fase, va considerato che si deve
procedere accompagnati da un professionista
(mediatore) che sappia creare uno spazio che
trasmetta sicurezza, ma che consenta alle parti
d’essere le vere protagoniste del percorso.
Riflessioni da condividere
 Il ricongiungimento non spezza
la vita dei partecipanti
 L’incontro può essere il ponte che
rende possibile trovare delle
risposte…
 L’adottato inoltre di solito
riconosce d’avere avuto una vita
migliore, con gli adottanti,
apprezzandoli maggiormente
Cuando l’adottato e la sua famiglia
biologica desiderano l’incontro la
mediazione può offrire uno spazio
privilegiato per una migliore
comunicazione, e, se lo desiderano,
essi possono giungere ad accordi
sulle proprie relazioni future.
Si tratta, in definitiva, di una
scommessa per le relazioni
familiari ampie e per l’incontro
della persona anche con se
stessa, e con la propria identità,
fra i valori più importanti che un
essere umano possa avere e che
meritano maggior protezione.