Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti
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Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti
Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende dimettersi (od in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) dovrà presentare le proprie dimissioni in via telematica, compilando un apposito modulo online, reso disponibile dal Ministero del Lavoro. Il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 contiene il fac-simile del modulo e le relative istruzioni, ed è in vigore dal 12 gennaio, ma la piena operatività della nuova procedura è fissata al 12 marzo 2016 (60 giorni dalla pubblicazione in GU); da questa data, quindi, la nuova modalità telematica sarà obbligatoria. Obiettivo del Legislatore è evitare la pratica delle c.d. “dimissioni in bianco”, che consiste nel far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni in sede di assunzione o durante il rapporto di lavoro e di utilizzarla all'occorrenza come strumento per allontanare il lavoratore dal posto di lavoro. Cosa cambia dal 12/03/2016 In seguito a quanto previsto dall’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015 la comunicazione di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente e al datore di lavoro. L’invio telematico potrà essere effettuato personalmente dal lavoratore oppure avvalendosi dell’assistenza dei c.d. “soggetti abilitati” (patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di Certificazione di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 276/2003). Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, annullare la comunicazione effettuata. La procedura in breve 1. Il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto; 2. Creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro; 3. Una volta ottenute le credenziali potrà accedere al portare www.lavoro.gov.it; 4. Compilare il modulo on-line per la trasmissione della comunicazione; 5. Ricercare e selezionare la comunicazione trasmessa per inviare una revoca. Nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procederà alla firma digitale del modulo e alla trasmissione dello stesso alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. ll datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo. Chi sono gli UTENTI Le funzionalità per la trasmissione delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca sono riservate alle seguenti classi di utenza: - LAVORATORI; - SOGGETTI ABILITATI (art. 26, comma 4 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015). Sanzioni Il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 Rapporti di lavoro esclusi Non sono applicabili al lavoro domestico è nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice Civile o avanti alle Commissioni di Certificazione di cui all'articolo 76 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Ricordiamo che sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida di cui all'art. 55, comma 4, del Dlgs 151/2001. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015