PAT-avv Bobbio -responsabilità verso minori 14.3.13

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PAT-avv Bobbio -responsabilità verso minori 14.3.13
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Avvocatura della Provincia
Ufficio per il Contenzioso scuola e servizi sociali
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Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Decreto del
Presidente della Provincia 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg.)
Pochi punti sulla responsabilità verso i minori.
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Il nostro sistema giuridico mette al centro della tutela i soggetti più deboli: per questo motivo le norme a
tutela dei minori sono rigorose e vanno sempre interpretate nell’intento di assicurare la massima
protezione.
Gli adulti pertanto, indipendentemente dalla relazione affettiva, parentale, giuridica che li lega ad un
minore, sono responsabili in via di fatto della sicurezza anche di un qualsiasi minore che, ancorchè
occasionalmente, si venga a trovare nella propria sfera di azione. Possiamo, per meglio intenderci, parlare
di una “responsabilità di fatto”, che impone ai soggetti adulti di “vigilare” sui minori. L’idea è quella che
si crei una rete di protezione, di sicurezza a vantaggio della parte più indifesa della società.
Questa responsabilità per così dire “diffusa”, ovviamente si specifica e si articola meglio nei casi in cui tra
adulto e minore ci sia una relazione più qualificata: il genitore sarà infatti responsabile non solo della
sicurezza, ma anche dell’educazione impartita al figlio, l’insegnante sempre della sicurezza e delle
competenze che ha contribuito ad insegnare, l’allenatore dell’ambito spazio-tempo nel quale gli vengono
affidati i ragazzi, e così via.
Ma responsabilità non vuol dire automaticamente colpa. La parola responsabilità deve essere intesa come
competenza, l’adulto diventa un centro di imputazione di competenze, da cui evidentemente non può
abdicare.
Ipotizziamo che succeda qualcosa ad un minore che ci è stato affidato. Per valutare la nostra colpa
eventuale, verrà considerato il nostro comportamento nel caso concreto, analizzando la congruità dei
comportamenti posti in essere nell’esercizio della sorveglianza, o nell’educazione, o nell’attività di
prevenzione dei pericoli e delle situazioni a rischio. L’incidente occorso al minore potrebbe risultare infatti
assolutamente accidentale, e di fatto non ipotizzabile, né prevenibile o evitabile.
Nei casi in cui venga effettivamente riconosciuta una responsabilità per colpa o per dolo, l’adulto né
risponderà sia civilmente che penalmente. La responsabilità civile può essere “coperta” da una
assicurazione, la responsabilità penale è invece personale (art. 27 Cost.) e ne risponde solo il soggetto che
ha messo in atto “quel” comportamento attivo (spingo il ragazzino ad attraversare col rosso) o omissivo
(non controllo durante il pedibus il comportamento del gruppo, perché sono distratta da una telefonata con
un’amica).
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Il “pedibus”, per come viene organizzato solitamente, è un efficace sistema di spostamento dei ragazzi per/da casa a
scuola e viceversa.
Lo studio dei percorsi, delle “stazioni” di raccolta e delle fermate di smistamento, il giusto rapporto numerico
adulti/bambini, l’educazione da parte della famiglia e da parte della scuola a questo momento di autonomia, assicura
normalmente la perfetta riuscita e funzionalità del progetto.
Non dimentichiamo che la stessa “visibilità” del gruppo pedibus, è già garanzia di sicurezza, oltre al fatto che i vigili
urbani sono sempre coinvolti nel progetto.
Se un bambino subisce un danno (viene, per esempio, investito da una bicicletta) il primo (e, solitamente, l’unico
responsabile) è l’investitore, perché il bambino era regolarmente sul marciapiede, o in attraversamento regolare sulle
strisce; nel caso in cui il bambino scenda volontariamente dal marciapiede, inosservante delle consegne e delle
regole, allora si valuterà se tale circostanza fosse prevedibile e quindi evitabile, con conseguente valutazione della
eventuale responsabilità anche in capo all’accompagnatore.
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Se un bambino provoca un danno (danneggia una macchina, o fa uno sgambetto ad un’anziana signora), alla
valutazione sul comportamento dell’accompagnatore per culpa in vigilando (sapevo che è un bambino problematico
o immaturo, che non ha capacità di valutazione in ordine alle conseguenze del suo comportamento) si aggiunge
quella sulla capacità di educazione da parte della famiglia (culpa in educando), valutazioni che in tutti e due casi
dovranno innanzitutto tenere conto dell’età del bambino e della sua soggettiva maturità.
Trento, 14 marzo 2013.
Avv. Lucia Bobbio
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