2. Il diritto d`autore e la protezione dell`opera d`arte_SvipSearch
Transcript
2. Il diritto d`autore e la protezione dell`opera d`arte_SvipSearch
Il diritto d’autore e la protezione dell’opera d’arte «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch AGENDA La Proprietà Intellettuale (IP) Il diritto d’autore (copyright) Opere tutelabili secondo il diritto d’autore Altre forme di tutela: marchi e design «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Definizioni di Proprietà Intellettuale “proprietà intellettuale → insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. […] Il concetto stesso di p. i. è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il copyright”. [da Dizionario di Economia e Finanza (2012) di Francesco Nicolli - Ugo Rizzo] «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore Il diritto d’autore trova fondamento nella Costituzione italiana: nell’interesse generale alla promozione della cultura (art.9) nell’interesse alla remunerazione al lavoro creativo (art. 35) e degli investimenti imprenditoriali (art.41) nel diritto di riconoscimento della paternità delle proprie azioni e quindi nei diritti inviolabili della persona (art.2) «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore La Costituzione afferma inoltre: la produzione e la pubblicazione di opere dell’ingegno rappresentano manifestazioni dello sviluppo della persona umana (art.3) rappresentano inoltre manifestazioni della libertà di pensiero, dell’arte e della scienza (art. 21 e 33) «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore Legge 22 Aprile 1941 n.633: protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 Luglio 1941) Tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Protegge anche banche dati e programmi per elaboratore (ai sensi della Convenzione di Berna - legge 20 giugno 1978 n.399) «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore La tutela avviene mediante una serie di diritti esclusivi di: - utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali, es.: riproduzione, distribuzione, diffusione, …) - tutela della personalità dell'autore (diritti morali, es.: paternità dell’opera, integrità dell’opera,…) La protezione dei diritti patrimoniali dura per tutta la vita dell’autore e fino 70 anni dopo la sua morte (o dopo la morte dell’ultimo dei co-autori). I diritti morali durano invece per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore Il simbolo di copyright è costituito da una lettera C racchiusa in un cerchio: E’ consigliabile per segnalare il diritto d’autore o il copyright (e necessario per l’identificazione del titolare dei diritti) utilizzare tale simbolo unitamente al nome dell’autore/i e/o la dicitura. Es.: «Proprietà letteraria riservata», «Tutti i diritti riservati», «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore (da www.thefloatingpiers.com) «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Diritto d’autore Il diritto d'autore nasce con la creazione dell'opera, automaticamente. Non vi sono formalità amministrative da seguire per ottenere il riconoscimento di tale diritto sull'opera. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Alcune opere dell’ingegno possono essere tutelate come marchio. Il marchio è un titolo di proprietà industriale che si acquisisce mediante registrazione. Perchè la registrazione possa avvenire il marchio deve soddisfare i requisiti di: novità, capacità distintiva, liceità e diritti di terzi. La durata della protezione è di 10 anni dalla data di deposito della domanda e la registrazione è rinnovabile un numero di volte illimitato. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Il marchio può essere: verbale o denominativo figurativo complesso di forma o tridimensionale di colore altro (es.: sonoro,…) «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Marchio verbale (o denominativo) «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Marchio figurativo «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Marchio complesso «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio Marchio di forma (o tridimensionale) La forma del prodotto (o della sua confezione) può costituire un marchio. Non possono, però, essere oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: marchio «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: disegno/modello Il Disegno (2D) o modello (3D) è definito dal codice della proprietà industriale (c.p.i.) come “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” La registrazione di un disegno o modello non protegge gli aspetti tecnici ma l’aspetto esteriore di un prodotto . «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: disegno/modello Perchè la registrazione possa avvenire il design deve soddisfare i requisiti di: novità e carattere individuale (l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato deve differire dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato precedentemente.) La durata della protezione è di 5 anni dalla data di deposito della domanda e la registrazione prorogabile fino ad un massimo di 25 anni. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: disegno/modello La normativa comunitaria prevede che anche disegni e modelli non registrati godano di una speciale tutela, seppure più limitata rispetto a quelli registrati . In questo caso la durata della protezione è di 3 anni dalla data di prima divulgazione. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: disegno/modello Crocs Inc. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: disegno/modello Rosenthal Gmbh «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Altre forme di tutela: disegno/modello Hermes Sellier s.a.s. «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch Grazie per l’attenzione! [email protected] «Giovani nell’arte» - Milano, 22 Giugno 2016 © Simona Venturini - SVIPsearch